Common use of SUBAPPALTO Clause in Contracts

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Appears in 6 contracts

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Attrezzature Mediche, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Attrezzature Mediche, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Attrezzature Mediche

SUBAPPALTO. Il L’esecuzione delle prestazioni di cui ai singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è ammesso in conformità all’artsoggetto alle norme stabilite dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016D.Lvo 50/2016 e smi, nei limiti ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativovalore subappaltabile di ogni singolo contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate oggetto dell’appalto specifico - e comunque in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso misura non superiore al venti per cento30% dell’importo del singolo contratto - deve obbligatoriamente avere prodotto, e che l'esecuzione al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) , nonché deve depositare presso l’Azienda o ESTAR trasmettere alla stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto subappalto, almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto della relativa parte di subappalto prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara di appalto specifico, della dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105farà decadere il diritto, comma 7per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del D.Lgssubappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso l’Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la stazione appaltante, altresì, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara D.Lvo. 50/2016 e dalla normativa vigente, nonché smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni generali di cui all’art. 80 del medesimo D.Lvo. 50/2016 e smi. In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’art. 105, c. 13 del D.Lvo n. 50/2016 e smi Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs 50/2016D.Lvo. 50/2016 e smi si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili. L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Appears in 5 contracts

Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione, Accordo Quadro

SUBAPPALTO. Il subappalto L’Impresa contraente è ammesso tenuta ad eseguire in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario proprio la fornitura del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappaltopertanto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto il contratto non può formare oggetto essere ceduto, a pena di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostonullità, ai sensi del richiamato salvo quanto previsto dall’ art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016n. 50/2016 e dall’art. 106, alle seguenti condizioni: - comma 1, lett. d) del medesimo Decreto. E’ consentito l’affidamento in subappalto con le modalità previste dal medesimo articolo e comunque non diversamente da quanto previsto al comma 2. Ai sensi del comma 4, i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e l’affidatario dimostri in capo al subappaltatore il possesso dei requisiti di cui all’art.80. A tal fine il concorrente deve indicare dovrà produrre nella documentazione amministrativa anche il DGUE della società subappaltatrice. b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le attività e/o parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, relative prestazioni. Al momento del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e 81 s.m.i. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del D. Lgs 50/2016contratto affidato, con apposita presentazione indica puntualmente l'ambito operativo del DGUE del subappaltatore; - subappalto sia in termini prestazionali che non sussista, economici. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artdella stazione appaltante. 10 della Legge n. 575/1965 L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocontributivi, ai sensi dell’artdell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario Per tutto quanto non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui espressamente previsto si rinvia all’art. 105 del D. Lgs 50/2016D.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019. La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 105 e 106 del D.lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Appears in 4 contracts

Samples: Disciplinary Agreement, Disciplinary Agreement, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Ventiloterapia Domiciliare

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del D.LgsCodice, costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività dirette del contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l’impiego di manodopera. 2. 50/2016Qualora non si configuri subappalto, nei limiti i sub contratti che non sono subappalti debbono essere comunicati dall’aggiudicatario prima dell’inizio della prestazione oggetto del sub contratto; la comunicazione deve comprendere: il nome del sub contraente, l’importo del sub contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati; le comunicazioni successive inerenti eventuali modifiche devono essere trasmesse immediatamente dopo la modifica del sub contratto. 3. Di norma, il sub appalto è possibile in tutte le procedure di gara; le limitazioni o l’esclusione della possibilità di subappaltare devono essere previste nella deliberazione di autorizzazione a contrarre o essere connaturate alla natura del contratto (ad esempio, forniture “semplici”). Nella stessa deliberazione di autorizzazione a contrarre, per le procedure pari o superiore alla soglia europea, è specificato se si tratti di appalti per i quali non è necessaria una particolare specializzazione, cosicchè risulti obbligatoria l’indicazione della terna di sub appaltatori 4. Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni: a) qualora il subappalto non superi il valore del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente contratto stipulato con l’Azienda o i diversi limiti massimi previsti dalla legislazione vigente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro indicati in atti di gara; b) che l’aggiudicatario deve praticarela ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, per indicando le prestazioni affidate in oggetto di subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate la riserva sia stata ritenuta ammissibile in subappalto non può formare oggetto fase di ulteriore subappaltogara. 5. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o L’Azienda effettuerà direttamente i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, pagamenti nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artnelle ipotesi di cui al comma 13 dell’art.105 del Codice. 10 L’eventuale richiesta del subappaltatore deve pervenire all’Azienda con pec indirizzata al Rup. In tali casi, la fattura è emessa dal subappaltatore direttamente nei confronti della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, Asl ai sensi dell’art. 105 106, comma 1 lettera d) n. 3 del D.Lgs n. 50/2016Codice. 6. Prima dell’inizio della prestazione, Il contratto di trasmettere all’Azienda procedenteappalto determina, entro 20 giorni dalla data di ciascun in ogni caso (pagamento effettuato nei suoi confrontia carico dell’appaltatore o pagamento a carico dell’Azienda), copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti l’importo totale spettante al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute in caso di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate effettivo esercizio della riserva di sub appalto che dovrà essere identico a quello risultante dal contratto eventualmente successivamente depositato ai sensi del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artcomma 7 dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

Appears in 3 contracts

Samples: Letter of Invitation/Disciplinary of Tender, Capitolato Generale d'Appalto, Capitolato Generale d'Appalto

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto relativo all’appalto specifico . Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro precisa, peraltro, che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore50/2016 e ss.mm.ii; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, 50/2016 e ss.mm.ii di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Appears in 3 contracts

Samples: Appalto Specifico Per La Fornitura Di Test Antigenici Rapidi Per Covid 19, Appalto Specifico Per La Fornitura Di Test Antigenici Rapidi Per Covid 19, Specific Contract for Supply of Rapid Antigen Tests for Covid 19

SUBAPPALTO. Il È ammesso il subappalto è ammesso in conformità all’artcon i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate L'affidamento in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostoè, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi : a) che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare l'affidatario provveda al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 80 all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 81 grafica direttamente derivata dagli atti del D. Lgs 50/2016contratto affidato, con apposita presentazione indica puntualmente l'ambito operativo del DGUE del subappaltatore; - subappalto sia in termini prestazionali che non sussista, economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del subappaltatoredecreto legislativo 10 settembre 2003, alcuno dei divieti previsti dall’artn. 276. 10 della Legge n. 575/1965 Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e s.m.i.. È inoltre c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. E’, inoltre, fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105 105, del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedentea Soresa, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda Soresa sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Fornitura, Specific Contract for the Dynamic Acquisition System for the Supply of Drugs and Blood Derivatives, Contratto Di Fornitura

SUBAPPALTO. Il È ammesso il subappalto è ammesso in conformità all’artcon i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016, nei limiti 50/2016 entro la percentuale del 30………% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi contratto e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate seguenti parti della fornitura/servizio ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………, come indicato dal Fornitore in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate sede di gara. L'affidamento in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostoè, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi : a) che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare l'affidatario provveda al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 80 all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 81 grafica direttamente derivata dagli atti del D. Lgs 50/2016contratto affidato, con apposita presentazione indica puntualmente l'ambito operativo del DGUE del subappaltatore; - subappalto sia in termini prestazionali che non sussista, economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del subappaltatoredecreto legislativo 10 settembre 2003, alcuno dei divieti previsti dall’artn. 276. 10 della Legge n. 575/1965 Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e s.m.i.. È inoltre c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. E’, inoltre, fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105 105, del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedentea Soresa, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda Soresa sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura

SUBAPPALTO. Il Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all'art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell'indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è ammesso in conformità all’artfatto obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, nei limiti ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in contratto di subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e che l'esecuzione delle prestazioni affidate del subappaltatore in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostomerito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai sensi del richiamato artfini delle verifiche di cui all'art. 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016n.50/2016. Inoltre, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso l’Azienda o ESTAR copia autentica la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Sull'importo del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle attività subappaltate; - l’appaltatore lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve allegare al contratto di subappalto essere presentata: a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui sopraall'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima15; b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell’articolo 105dell'articolo 94, comma 7, 3 del D.Lgs. 50/2016159/2011 xx.xx. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la dichiarazione relativa alla sussistenza fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o meno dello stato finale dei lavori solo a seguito di eventuali forme apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento unico di controllo regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o collegamento al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l'Appaltatore è obbligato a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateo cottimista. Qualora l’aggiudicatario l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore quietanzate entro il predetto termine, l’Azienda la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatarioin suo favore. Si applicanoapplica altresì l'art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, in quanto compatibilila bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, le altre disposizioni a pena di cui all’artnullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Accordo Quadro, Contratto Di Accordo Quadro, Contratto Di Accordo Quadro

SUBAPPALTO. Il L’esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è ammesso in conformità all’art. 105 soggetto alle norme stabilite dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016D.Lvo 50/2016 e smi, nei limiti ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativovalore subappaltabile di ogni singolo contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate oggetto dell’appalto specifico - e comunque in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso misura non superiore al venti per cento30% dell’importo del contratto - deve obbligatoriamente avere prodotto, e che l'esecuzione al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) , nonché deve depositare presso l’Azienda o ESTAR trasmettere alla stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto subappalto, almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto della relativa parte di subappalto prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara di appalto specifico, della dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105farà decadere il diritto, comma 7per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del D.Lgssubappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso l’Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la stazione appaltante, altresì, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara D.Lvo. 50/2016 e dalla normativa vigente, nonché smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni generali di cui all’art. 80 del medesimo D.Lvo. 50/2016 e smi. In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’art. 105, c. 13 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs 50/2016D.Lvo. 50/2016 e smi si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili. L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Appears in 3 contracts

Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Autocompattatori

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare parte del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente eè tenuta al rispetto della disciplina prevista dall’art. 118 del d.lgs.163/06; in particolare, essa deve: 1. depositare il contratto di subappalto presso il SITI almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; 2. trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti dal disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. L’esecuzione del fornitura/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostoIl Settore che gestisce il contratto segnalerà, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla della normativa vigente, nonché all’autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione. L’Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l’importo della prestazione subappaltata al Fornitore della gara anche se la dichiarazione attestante prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici. A questo fine il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di Fornitore dovrà trasmettere all’Azienda procedente, all’Amministrazione entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontia favore della ditta subappaltatrice, copia copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuatecorrisposti. Qualora l’aggiudicatario gli affidatari non trasmetta trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’aggiudicataria. Si applicanoInoltre l’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi all’effettuazione ed al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive l’Amministrazione, in quanto compatibiliprevia contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncerà la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del d.lgs. 163/06, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico. Sono fatte salve le altre disposizioni diposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/201613 della Legge 180/2011.

Appears in 3 contracts

Samples: Capitolato Speciale, Servizio Di Aggiornamento Software, Fornitura Di Licenze Microsoft

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, cottimo nei limiti del 3040% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto, in conformità a quanto previsto dall’art. Il 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltateè vietato. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni quelle di cui all’art. 105 105, comma 3 del D. Lgs 50/2016Codice. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Non costituiscono subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Costituisce sub-contratto qualsiasi rapporto contrattuale stipulato per l’esecuzione dell’appalto che non rientri nella definizione di subappalto né in quella di contratto per prestazioni continuative. Ai sensi dell’art. 105, comma 4 del Codice si precisa, inoltre, che è ammesso l’affidamento in subappalto, nei limiti di cui al punto precedente e previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; - all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; - il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Appears in 3 contracts

Samples: Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre

SUBAPPALTO. E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione del divieto, l’ESTAR ha diritto alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subìti. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto relativo all’appalto specifico. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105 105,, del D.Lgs n. 50/2016, 50/2016 di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Appears in 3 contracts

Samples: Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica, Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica, Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso 1. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all’artall'articolo 184 del Codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. 2. 105 del D.Lgs. 50/2016In sede di offerta gli operatori economici, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto che non comporta alcuna modificazione agli obblighi siano microimprese, piccole e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticaremedie imprese, per le prestazioni affidate concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs.n.50/2016 indicano una terna di nominativi di sub‐appaltatori nei seguenti casi: a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione; b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni. 3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in subappaltocapo ai subappaltatori indicati, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionedi motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. 4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori. 5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con ribasso non superiore al venti per centoil subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e che l'esecuzione contributivi previsti dalla legislazione vigente. 6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 7. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare procedere al contratto pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di subappalto microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, al comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario5. 8. Si applicano, in quanto compatibilialtresì, le altre disposizioni di cui all’art. previste dai commi 10, 11 e 17 dell’articolo 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. Il 1. Resta inteso che qualora il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, indicati nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativosuccessivi commi. 2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio Fornitore contraente è responsabile dei danni che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente dovessero derivare al Punto Ordinante, al Soggetto Aggiudicatore contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatea terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 3. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareI subappaltatori dovranno mantenere, per le prestazioni affidate tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in subappalto, gli materia per lo svolgimento delle attività agli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltoaffidate. 4. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto il Punto Ordinante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dalla RdO per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, qualora le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza, in capo a quest’ultimo, dei motivi di esclusione di cui sopraall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatriceil subappaltatore; - con il deposito se del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterecaso, altresì, v) la certificazione attestante il possesso possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per lo svolgimento l’esecuzione delle attività a lui affidate. 5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia il Soggetto Aggiudicatore revocherà l’autorizzazione. 6. Il Fornitore, qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione delle impreseo le certificazioni, nonché la certificazione comprovante deve acquisire una autorizzazione integrativa. 7. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non potrà essere autorizzato il possesso subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla RdO. 8. Per le prestazioni affidate in subappalto: a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli eventuali requisiti prescritti dal Bando standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto; b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il Soggetto Aggiudicatore, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di gara e cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 quale rimane l’unico e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistasolo responsabile, nei confronti del subappaltatoreSoggetto Aggiudicatore, alcuno per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 10. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Soggetto Aggiudicatore dei divieti previsti dall’artdanni che dovessero derivare, al Soggetto Aggiudicatore o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 10 In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Soggetto Aggiudicatore da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali. 11. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Soggetto Aggiudicatore prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della Legge sicurezza di cui al D. Lgs. n. 575/1965 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Soggetto Aggiudicatore acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. 12. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocontributivi, ai sensi dell’art. 105 29 del D.Lgs D. Lgs. n. 50/2016276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 13. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 14. Il Soggetto Aggiudicatore corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Azienda procedente, al Soggetto Aggiudicatore entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronticonfronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa esso via via corrisposti corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute subappaltatore. 15. Nelle ipotesi di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le fatture quietanziate attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore entro ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. 16. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 17. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, il predetto termineSoggetto Aggiudicatore può risolvere il Contratto, l’Azienda sospende salvo il successivo pagamento diritto al risarcimento del danno. 18. Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a favore dell’aggiudicatariocomunicare al Soggetto Aggiudicatore il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. 19. Si applicanoIl Fornitore si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione del Contratto, il nome del sub- contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 20. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della RdO e devono essere depositati al Soggetto Aggiudicatore prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. 21. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 22. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

Appears in 2 contracts

Samples: Fornitura Di Prodotti, Fornitura Di Prodotti

SUBAPPALTO. Il E' consentito il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, nei limiti limite del 30% dell’importo dell'importo complessivo del Contratto Attuativocontratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario La Ditta partecipante dovrà dare indicazione, in sede di offerta sul servizio o parte del servizio che rimane unico intende subappaltare e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatela relativa misura percentuale. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento L'affidamento in subappalto è sottopostosottoposto alle condizioni, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto prescrizioni e modalità di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgsall'art. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 118 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione Lgs. 163/2006 e all'art. 35 del DGUE D.L. 223/2006 convertito in Legge n° 248 del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art4/08/2006. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre E' fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, al soggetto aggiudicatario di trasmettere all’Azienda procedenteall'AUSL di Pescara, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti questo corrisposto al subappaltatore. La Ditta aggiudicataria non può applicare alla Ditta subappaltatrice un ribasso superiore al 20%; il ribasso applicato dovrà essere espressamente indicato nel contratto di subappalto. E' vietato il subappalto del contratto senza il consenso scritto da parte dell'AUSL di Pescara. L'eventuale subappalto non autorizzato comporterà il diritto dell'AUSL di Pescara di procedere alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'Impresa contraente che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali verso l'AUSL di Pescara. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato. L'affidatario, il subappaltatore con l’indicazione delle ritenute ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136. L'AUSL di garanzia effettuatePescara non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del L'esecutore, il subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’artall'art. 105 118, comma 8) ultimo periodo del D. Lgs 50/2016Lgs. 163/02006 sono tenuti all'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1) del Regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010. Nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8) del medesimo Regolamento (DURC negativo per due volte consecutive), l'autorizzazione al subappalto sarà da intendersi decaduta e ne verrà data segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nei casellario informatica.

Appears in 2 contracts

Samples: Service Agreement, Capitolato Speciale

SUBAPPALTO. Il subappalto contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità. • L’eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione del Comune di Ventasso, è ammesso in conformità soggetto ai limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, 50/2016 ed altresì alle seguenti condizioni: - • che il concorrente deve indicare abbia indicato all’atto dell’offerta le attività e/o i servizi parti del contratto che intende subappaltare, comunque entro il limite 30% dell’importo contrattuale; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto • che l’appaltatore provveda, prima della data di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare effettivo inizio dell’esecuzione, al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso il Comune di Ventasso, altresì, la certificazione corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impreseper l’esecuzione del subcontratto, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 5 e la documentazione di avvenuta denuncia agli articoli 80 enti previdenziali, assicurativi e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artantinfortunistici. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, L’appaltatore trasmette al Comune di trasmettere all’Azienda procedenteVentasso, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta subappaltatore; qualora le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista non siano trasmesse entro il predetto termine, l’Azienda sospende termine il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artComune procede ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016. Il pagamento diretto dei subappaltatori è disciplinato dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016; in tale caso, l’appaltatore comunica al Comune di Ventasso la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. L’affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi: a) l’appaltatore deve praticare, per le parti affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20%; b) l’appaltatore corrisponde al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza applicare alcun ribasso; c) il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto relativo all’Appalto Specifico. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’affidatario dell’Appalto Specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR dell’INVALSI delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni: - : 1. il concorrente deve indicare aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) subappaltare e la terna dei subappaltatori, con il relativo DGUE; 2. per lo svolgimento delle attività subappaltate da parte del subappaltatore è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’INVALSI; 3. il Fornitore deve depositare presso l’Azienda l’INVALSI originale o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare . Il Fornitore, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre: - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civc.c. con l’Impresa l’impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il Fornitore sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la qualificazione/certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso l'assenza dei requisiti motivi di esclusione di cui agli articoli all’art. 80 e 81 del Codice. L’INVALSI provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, D. Lgs Lgs. n. 50/2016. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare all’INVALSI la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita presentazione verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artD.Lgs. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artdell’art. 105 del D. Lgs Lgs. n. 50/2016.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

SUBAPPALTO. Il L’Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’artsede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX L’Aggiudicatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. 105 Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi sia in termini prestazionali che economici. L’Aggiudicatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato articolo 80. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e agli oneri dell’aggiudicatario se la natura del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatecontratto lo consente. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario L’Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione delle prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’Aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il concorrente direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Aggiudicatario deve indicare praticare, per le attività e/o prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’Aggiudicatario corrisponde i servizi costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Aggiudicatario che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) si avvale del subappalto deve depositare presso l’Azienda o ESTAR allegare alla copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell'articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - del codice civile con il deposito titolare del contratto subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di subappalto l’appaltatore deve trasmettereraggruppamento temporaneo, altresìsocietà o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al citato art. 105, la certificazione attestante comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il possesso rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei siano variati i requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs D.Lgs. n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Servizio Per l'Ideazione E Realizzazione Delle Azioni Di Informazione E Pubblicità, Contratto Di Servizio Per l'Organizzazione Della Partecipazione a Eventi

SUBAPPALTO. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il subappalto è ammesso concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità all’arta quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/201650/20106 e s.m.. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, nei limiti per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. In assenza di specifiche indicazioni nel Capitolato Speciale d’Appalto in merito alle prestazioni o lavorazioni oggetto del 30% dell’importo complessivo contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario, il subappalto si deve intendere libero anche se nel rispetto delle seguenti condizioni: a. il contratto, così come disposto al comma 1 dell’articolo 105 del Contratto Attuativo. Il subappalto Codice dei contratti, non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareo lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; b. il subappaltatore, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionestandard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con ribasso non superiore quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale; c. l'affidatario, come disposto al venti per centocomma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, corrisponde i costi della sicurezza e che l'esecuzione delle della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostoesecuzione, ai sensi del richiamato art. ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; d. l'affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, alle seguenti condizioni: - è solidalmente responsabile con il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; e. l'affidatario, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, relative prestazioni. Al momento del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, presso la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 80 83 e 84 del Codice dei contratti stesso; f. la stazione appaltante, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, verifica la dichiarazione di cui alla precedente lettera tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 del D. Lgs 50/2016Codice dei contratti; g. il contratto di subappalto, con apposita presentazione corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del DGUE contratto affidato, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; h. il contraente principale e il subappaltatore; - che non sussista, come disposto al comma 7 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del subappaltatorecontratto di subappalto; i. l'aggiudicatario, alcuno come disposto al comma 7 dell’articolo 105 del Codice dei divieti previsti dall’artcontratti, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. 10 Ai sensi della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre legge 136/2010 anche nei rapporti tra appaltatore, subappaltatore o subcontraente è fatto obbligo all’Aggiudicatariodi osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Conseguentemente tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o Poste italiane Spa dedicati, ai sensi dell’artanche non in via esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 105 In sede di rilascio di autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010. Il mancato utilizzo del D.Lgs n. 50/2016, bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data diritto del contratto di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatarioappalto. Si applicanoricorda che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento tra appaltatore e subappaltatore o subcontraente devono riportare, in quanto compatibilirelazione a ciascuna transazione posta in essere, le altre disposizioni il codice identificativo di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP), riportati nel bando e nel disciplinare di gara.

Appears in 2 contracts

Samples: Appalto Di Lavori, Construction Contract

SUBAPPALTO. Il 1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, indicati nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativosuccessivi commi. 2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio Fornitore contraente è responsabile dei danni che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente dovessero derivare al Punto Ordinante, al Soggetto Aggiudicatore contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatea terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 3. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareI subappaltatori dovranno mantenere, per le prestazioni affidate tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in subappalto, gli materia per lo svolgimento delle attività agli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltoaffidate. 4. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto il Punto Ordinante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al attività, la copia autentica del contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgssubappalto. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con Con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. 5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 6. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante e il Soggetto Aggiudicatore contraente da qualsivoglia pretesa di gara terzi per fatti e dalla normativa vigentecolpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 7. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, nonché la dichiarazione attestante qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il possesso Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei requisiti termini di esecuzione del contratto. 8. Il Fornitore contraente si obbliga, nell’ambito dell’attività di verifica di cui agli articoli 80 e 81 all’art. 105, comma 14, del D. Lgs D.Lgs. 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di a trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa esso via via corrisposti corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno sospendere il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodello stesso fornitore. 9. Si applicanoL’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Punto Ordinante annullerà l’autorizzazione al subappalto. 12. Resta fermo che il Punto Ordinante procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016. 13. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. n. 50/2016.

Appears in 2 contracts

Samples: Servizi Postali, Service Agreement

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ed alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e condizioni stabilite dalla normativa vigente, nonché che regola la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artmateria. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, all’Aggiudicatario di trasmettere all’Azienda procedente, alla Stazione Appaltante entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, l’Azienda sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’appaltatore. Si applicanoOve ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Aggiudicatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla Stazione Appaltante, per tutti i Contratti Applicativi discendenti dal presente A.Q. può provvedersi, sentito l'Aggiudicatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R: 207/2010 (tuttora in vigore ex art. 217 comma primo lett. u) del D.lgs n.50/2016), nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i Contratti Applicativi in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti condizioni: 1) che l’Aggiudicatario dell’A.Q., in quanto compatibilisede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento del singolo Contratto Applicativo, abbiano indicato i lavori o le altre disposizioni parti di cui all’artlavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 2) che l'Aggiudicatario, in sede di Contratto Applicativo, provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratto Applicativo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell’A.Q., con ribasso non superiore al venti per cento. 105 L'Aggiudicatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del D. Lgs 50/2016cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori di ciascun Contratto Applicativo la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e Antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. L'Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare con il singolo Contratto Applicativo. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione di ogni Contratto Applicativo, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Appears in 2 contracts

Samples: Appalto Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria, Appalto Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artTutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del 30% dell’importo complessivo concorrente, nel limite del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto30 %. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopraxxxxxxxxxx, redatto ai sensi dell’articolo dell'art. 105, comma 7, 7 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 coddel codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Amministrazione Comunale, altresì, trasmetta alla stessa Amministrazione Comunale la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli all'art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatorecodice; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge legge n. 575/1965 575 del 1965, e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariosuccessive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Amministrazione Comunale la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’artdell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998. 105 del D.Lgs n. 50/2016Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Amministrazione Comunale in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il predetto medesimo termine, l’Azienda sospende eventualmente prorogato, senza che la Amministrazione Comunale abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariorilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti del 50 %. Si applicanoL’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: - l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; - nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici; - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in quanto compatibilisolido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le altre prestazioni rese nell’ambito del subappalto; - le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione Comunale, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Lucca, assicurativi ed antinfortunistici; Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di suappalti o cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all’artall'art. 105 30, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016codice degli appalti. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art1. 105 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.LgsD. Lgs. 50/2016, è possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite ai servizi del presente appalto, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativostabiliti dal disciplinare di gara. 23 2. Il subappalto potrà essere autorizzato alle seguenti condizioni:  il Concorrente dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 105, comma 4, punto c), D. Lgs, n.50/2016);  il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (art 105, comma 4, punto d), D. Lgs.50/2016);  il Contraente provveda al deposito della copia autentica del contratto di subappalto (cui è da allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7, D. Lgs. n.50/2016); - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016; - insussistenza, in capo al subappaltatore, dei divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio incorrano i divieti di cui al D.lgs.159/2011. 3. Analoga dichiarazione di cui al punto 2, deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 4. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o ESTAR cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni subappaltateaffidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario 105, comma 18, del D. Lgs. 50/2016). 5. Il Contraente deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per centocento (art. 105, e che l'esecuzione comma 14 D. Lgs. n. 50/2016). 6. L'Azienda provvederà al pagamento diretto, al Contraente, delle prestazioni affidate eseguite dal subappaltatore, fatta eccezione l’ipotesi in cui:  il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;  in caso inadempimento da parte del Contraente;  su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente. 7. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento al Contraente del corrispettivo dovuto al subappaltatore – fatto salvo quanto stabilito dall’art. 105, comma 13, del Codice - previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della 24 documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'Azienda potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 22 del presente Schema di Contratto. 8. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato (art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 719, del D.LgsD. Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod). 9. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatoreIl Contraente è obbligato, per lo svolgimento delle attività a lui affidatei servizi da affidare in subappalto, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 ad estendere l’obbligo della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni clausola sociale di cui all’art. 105 19 del D. Lgs 50/2016Capitolato Tecnico, al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo. Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all’art. 36 del Codice dei contratti, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Appears in 2 contracts

Samples: Acquisizione Beni E Servizi, Acquisizione Beni E Servizi

SUBAPPALTO. Il È ammesso il subappalto è ammesso in conformità all’artcon i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016, nei limiti 50/2016 entro la percentuale del 30………% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi contratto e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore seguenti parti della fornitura/servizio a) che l'affidatario provveda al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 80 all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 81 grafica direttamente derivata dagli atti del D. Lgs 50/2016contratto affidato, con apposita presentazione indica puntualmente l'ambito operativo del DGUE del subappaltatore; - subappalto sia in termini prestazionali che non sussista, economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del subappaltatoredecreto legislativo 10 settembre 2003, alcuno dei divieti previsti dall’artn. 276. 10 della Legge n. 575/1965 Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e s.m.i.. È inoltre c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. E’, inoltre, fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105 105, del D.Lgs D.lgs. n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedentea Soresa, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda Soresa sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Di Fornitura

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art1. 105 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.LgsD. Lgs. 50/2016, è possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite ai servizi del presente appalto, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativostabiliti dal disciplinare di gara. 2. Il subappalto potrà essere autorizzato alle seguenti condizioni: • il Concorrente dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 105, comma 4, punto c), D. Lgs, n.50/2016); • il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (art 105, comma 4, punto d), D. Lgs.50/2016); • il Contraente provveda al deposito della copia autentica del contratto di subappalto (cui è da allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7, D. Lgs. n.50/2016); - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016; 23 - insussistenza, in capo al subappaltatore, dei divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio incorrano i divieti di cui al D.lgs.159/2011. 3. Analoga dichiarazione di cui al punto 2, deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 4. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o ESTAR cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni subappaltateaffidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario 105, comma 18, del D. Lgs. 50/2016). 5. Il Contraente deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per centocento (art. 105, e che l'esecuzione comma 14 D. Lgs. n. 50/2016). 6. L'Azienda provvederà al pagamento diretto, al Contraente, delle prestazioni affidate eseguite dal subappaltatore, fatta eccezione l’ipotesi in cui: • il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa; • in caso inadempimento da parte del Contraente; • su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente. 7. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento al Contraente del corrispettivo dovuto al subappaltatore – fatto salvo quanto stabilito dall’art. 105, comma 13, del Codice - previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'Azienda potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 22 del presente Schema di Contratto. 8. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato (art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 719, del D.LgsD. Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016).

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto Per Servizi Di Trasporto Sanitario

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artsecondo le disposizioni dell'art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016. Per ciascun contratto attuativo, nei limiti il subappalto o il cottimo delle varie categorie dell’opera è autorizzato dal Comune, entro il limite del 30% dell’importo complessivo dell'importo del singolo contratto, salvo quanto previsto al comma 5 dell'art 105 del D. Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni: 1. Che l’appaltatore provveda ad indicare all’atto dell’offerta per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nell'ambito dei lavori e dei contratti discendenti dall'accordo quadro; 2. Che l’appaltatore provveda ad indicare all’atto dell’affidamento di ciascun contratto attuativo o di modifiche contrattuali, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; 3. Che l’appaltatore non subappalti o ad affidi in cottimo altre categorie di lavori diverse da quel 4. Che richieda con congruo anticipo la prescritta autorizzazione al subappalto al Comune che provvede al rilascio entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che il Comune abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa. Per i subappalti od i cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contratto o di importo inferiore a 100.000 € i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della S.A. sono ridotti della metà; 5. Che al momento della richiesta di autorizzazione l’appaltatore individui, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese per le quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese in relazione alla prestazione subappaltata e che non abbiano partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 6. Che al momento della richiesta di autorizzazione l’appaltatore presenti il Contratto Attuativodi subappalto (in bozza o sottoposto a clausola risolutiva in caso di mancata autorizzazione), ove sia evidente che i relativi prezzi non siano ribassati oltre il 20% rispetto ai prezzi unitari contrattuali offerti dall’appaltatore, pena la impossibilità a procedere all’autorizzazione e che sia inserita una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto od affidamento in cottimo. I costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente; 7. che sia allegata alla domanda tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente, ed in particolare: • una dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con l’impresa affidataria del sub-appalto, ai sensi dell’art. 2359 del C.C.; • dichiarazione del subappaltatore in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; • la documentazione attestante da parte del subappaltatore il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese per i lavori oggetto del contratto di subappalto (Certificato SOA o in alternativa, per importi inferiori a 150.000 euro, i documenti atti a dimostrare adeguata capacità tecnica e organizzativa, ai sensi DPR 207/2010 art. 90); • la documentazione attestante da parte del subappaltatore il possesso dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale, da sottoporre a verifica ai sensi del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 8. D.U.R.C. in corso di validità attestante la regolarità dell’Impresa affidataria del sub-appalto nei confronti degli obblighi assicurativi e contributivi. 9. Il Piano Operativo di Sicurezza con la dichiarazione di presa visione del/dei POS presentati dall’Impresa o, qualora si verifichino le previsioni di cui al D. Lgs 81/08, del PSC redatto a cura della Stazione Appaltante; 10. Che sia garantito che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona; 11. Che stipuli il contratto di subappalto dopo l’autorizzazione; 12. Che, una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta autorizzazione o maturata la procedura di silenzio- assenso, depositi il contratto di subappalto (originale o copia autentica) presso il Comune almeno 20 (venti) giorni prima della data di 13. Che trasmetta, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’appaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari: 14. Che l’appaltatore curi il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col Piano di Sicurezza presentato dall’appaltatore, oltre che, qualora si verifichino le previsioni di cui al D. Lgs 81/08, con il PSC redatto a cura della Stazione Appaltante; 15. Che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati previsti dall’art. 105 del D. Lgs. N°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 16. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti di strutture speciali individuati dal Regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all’alt 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni: 17. In caso di subappalto non autorizzato, la stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto e sospendere i pagamenti, in quanto fatto potenzialmente produttivo di danno, anche in caso di ultimazione dell’opera. (cfr Cassazione Civile, Sez. I, 21.06.2000 n. 8421). Per tutti i sub-contratti non ricadenti nella definizione di subappalto ai sensi di legge (art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016) l’appaltatore deve comunicare nominativo del sub-contraente, importo del contratto, oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, prima dell'inizio della prestazione, e comunque con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell'appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la S.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR ai suoi ausiliari. L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Al ricorrere delle prestazioni subappaltateipotesi di cui all'art. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare105 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016, la S.A. procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016eseguite.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria

SUBAPPALTO. 9.1 L'Impresa dovrà eseguire autonomamente tutte le prestazioni oggetto del servizio. Il subappalto potrà essere eventualmente autorizzato, previa richiesta scritta e motivata. In tal caso l'Impresa dovrà consegnare a Firenze Fiera il contratto di subappalto. In ogni caso, anche ove fosse autorizzato, le prestazioni oggetto di subappalto dovranno essere eseguite secondo le disposizioni contenute nel contratto di appalto e nel capitolato d’appalto. Se eseguite senza previa autorizzazione e/o in difformità dal contratto o dal capitolato, le prestazioni eseguite dal subappaltatore non saranno pagate, ferma la risoluzione. 9.2 Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016il contratto con il quale l'esecutore affida ad altra impresa, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativodietro pagamento di un corrispettivo, l'esecuzione di una parte riconoscibile ed autonoma delle prestazioni contrattualmente dovute, e l'impresa subappaltatrice assume l'organizzazione dei mezzi necessari e il rischio per il compimento, dovendo essa stessa esercitare sulle risorse umane impiegate i poteri datoriali. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi contratto di appalto, stipulato e agli oneri dell’aggiudicatario regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio che rimane unico dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e solo responsabile direttivo nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticaredei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per le prestazioni affidate in subappaltola assunzione, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatoremedesimo appaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidatedel rischio d'impresa. Non è subappalto è non è autorizzato né autorizzabile il contratto con il quale l'appaltatore acquisisce da altra impresa manodopera in somministrazione, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia esercitando su di qualificazione delle essa i poteri datoriali ed assumendo l'organizzazione di dette risorse, nell'ambito della propria esecuzione del contratto. Non costituiscono subappalto e sono autorizzabili nei limiti di legge le altre forme di lecita collaborazione tra imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando che possono qualificarsi come distacco di gara manodopera, cottimo, affitto di ramo d'azienda e tutte le altre contemplate ed ammesse dalla normativa vigentedi riferimento. Al fine di vigilare sulla regolarità delle condizioni anche normative della manodopera impiegata dall'esecutore, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei Firenze Fiera dovrà acquisire tutti i contratti eventualmente stipulati tra l'esecutore ed i suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016subcontraenti.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Accordo Quadro, Contract for Services

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso 1. L’Appaltatore ha dichiarato che per l’esecuzione del presente Appalto non si avvarrà di subappaltatori di alcuna natura e pertanto si intende vietato qualsiasi affidamento di attività in conformità all’artsubappalto. 1. L’Appaltatore potrà avvalersi di terzi per l’esecuzione di parte dei Servizi oggetto dell’Appalto, nel rispetto dell’art. 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativon. 50/2016 e senza pretendere ulteriori compensi e a condizione che i predetti terzi siano stati preventivamente approvati per iscritto da parte della Committente. 2. In sede di offerta l’Appaltatore ha indicato le seguenti attività e parti di Servizi che intende subappaltare: Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo dell’Appalto. 3. L'Appaltatore potrà procedere con l'affidamento in subappalto, solo dopo che la Committente avrà rilasciato la preventiva autorizzazione nei termini di seguito indicati. A tal fine l'Appaltatore dovrà richiedere alla Committente il modulo “dichiarazione generale subappaltatori” e agli oneri dell’aggiudicatario successivamente avanzare la richiesta ad avvalersi del servizio che rimane unico subappalto – almeno 20 Giorni Solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni - inviando alla Committente apposita istanza scritta contenente: i) l’indicazione dettagliata delle attività per le quali si chiede autorizzazione al subappalto e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente il relativo importo; ii) l’indicazione della/e ditta/e designata/e e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività professionista/i designato/i come subappaltatrice/i e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario subappaltatore/i; iii) (appaltatoreove pertinente) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica fotocopia di certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx/x xxxxx/x subappaltatrice/i; iv) dichiarazione generale subappaltatore relativa al possesso dei requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del contratto D.Lgs 50/2016; v) l’allegata “Autocertificazione di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto Idoneità Tecnico Professionale (ITP) per le/il imprese/lavoratore autonomo/libero professionista subappaltatrici/tore in materia di subappalto tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di cui sopralavoro” debitamente compilata, ai sensi dell’articolo 105datata e firmata, comma 7corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del D.Lgs. 50/2016, la titolare/rappresentante dell’impresa; vi) DURC in corso di validità ovvero dichiarazione relativa alla sussistenza sostitutiva della propria regolarità contributiva verso gli enti preposti; vii) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Appaltatore attestante l’esistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocollegamento, ai sensi dell’art. 105 2359 c.c., con l’impresa affidataria del D.Lgs subappalto; viii) (ove pertinente) le comunicazioni del subappaltatore di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 50/2016187; ix) copia del contratto di subappalto riportante specificamente, a pena di nullità, l’indicazione dei relativi costi per la sicurezza su lavoro (ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). I contratti di subappalto dovranno contenere specifiche disposizioni atte ad assicurare: a) il potere di ispezione e di verifica da parte della Committente dell’esecuzione dei Servizi e della conformità degli stessi al Contratto, ai progetti e alle istruzioni impartite; b) la facoltà dell’Appaltatore di cedere in favore della Committente il diritto del medesimo Appaltatore al risarcimento dei danni causati dal subappaltatore; c) il diritto della Committente, in caso di cessazione del presente Contratto, di sostituirsi all’Appaltatore stesso nei suddetti contratti di subappalto, senza che sia necessaria alcuna ulteriore formalità. 4. L’Appaltatore, inoltre, prima dell’inizio delle attività di subappalto, consegna all’Unità preposta alla gestione tecnica i documenti di cui al comma 2 dell’art. 24 “Adempimenti e obblighi di comunicazione dell’Appaltatore” relativi al subappaltatore. In ogni caso l’Appaltatore si impegna a rispettare quanto dichiarato nella propria Offerta con riguardo al ricorso al subappalto. Resta comunque ferma la responsabilità in solido dell’Appaltatore per l’attività resa da Professionisti terzi incaricati, che dovranno in ogni caso uniformarsi alle direttive impartite direttamente dalla Committente o dall’Appaltatore stesso. La Committente si riserva, in ogni caso, di chiedere la sostituzione del/i Professionista/i a suo insindacabile giudizio. 5. L’Appaltatore anche nell’ipotesi di subappalto a terzi rimarrà l’esclusivo responsabile delle attività oggetto del presente Contratto e risponderà direttamente e integralmente del rispetto di tutte le obbligazioni previste in Contratto ivi inclusi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Deve intendersi vietato in ogni caso il subappalto a cascata. 6. L’Appaltatore si impegna ad inserire in tutti i contratti di subappalto le specifiche clausole relative agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle L. n. 136/2010, agli obblighi della sicurezza e altri adempimenti rilevanti tra i quali quelli delineati ai successivi artt. 24 “Adempimenti e obblighi di comunicazione dell’Appaltatore”, 25 “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro” e 26 “Sicurezza e Ambiente” del Contratto. 7. La Committente provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni solari dalla relativa richiesta: tale termine può essere prorogato una solta volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo del Contratto o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Committente sono ridotti a metà. L'autorizzazione al subappalto dovrà essere esibita alla rappresentanza locale della Committente nel luogo di esecuzione dell’Appalto onde sia consentito l'accesso al subappaltatore 8. L'Appaltatore autorizzato ad affidare attività in subappalto dovrà corrispondere al subappaltatore l'importo di quanto da quest'ultimo eseguito, provvedendo a trasmettere all’Azienda procedenteall'Unità Emittente della Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore subappaltatore, con l’indicazione l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 9. Ove l'Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui sopra, in assenza di idonee e congrue motivazioni, la Committente sospenderà, in tutto o in parte, il pagamento degli importi dovuti all’Appaltatore, fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi o risarcimento di danni nè la maturazione di interessi o altro. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del l’Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore entro il predetto terminee sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dalla Committente, l’Azienda quest’ultima sospende il successivo pagamento a i pagamenti in favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016contestazione nella misura accertata.

Appears in 2 contracts

Samples: Contract for Asset Management Services, Contratto Di Appalto Di Servizi Di Gestione (Asset Management)

SUBAPPALTO. Il L'affidamento in subappalto o a cottimo è ammesso sottoposto alle condizioni indicate all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo quanto previsto dai documenti di gara (bando e disciplinare di gara). L'Assuntore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza, come previsto dalla vigente normativa. La stazione appaltante provvede, in conformità all’artvia preliminare, alla verifica della preliminare dichiarazione sottoscritta dall’Assuntore in sede di gara e, successivamente, al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, fatta salva la regolarità della documentazione presentata. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il L'affidamento di servizi/lavori in subappalto non o in cottimo comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario i seguenti obblighi: − l'Assuntore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso unitari risul- tanti dall'aggiudicazione definitiva ribassati in misura non superiore al venti 20 %. − l'Assuntore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per cento, il settore e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare per la zona nella quale si eseguono le attività e/o i servizi che intende subappaltareprestazioni; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettereè, altresì, la certificazione attestante il possesso responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappaltatoresubappalto; − l'Assuntore e, per lo svolgimento delle attività a lui affidatesuo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'i- nizio dei requisiti lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza; − l'Assuntore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente al Committente o en- te committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impresecontrattazione collettiva. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche con- sortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigentealle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che si rimanda alla vigente normativa. Il Committente non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artcorrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni effettuate. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, all'Assuntore di trasmettere all’Azienda procedenteal Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti corri- sposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'Assuntore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando il Committente medesimo da ogni pretesa dei subap- paltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di la- vori subappaltati. Il Responsabile del procedimento provvederà a verificare, per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. Qualora l’aggiudicatario il Responsabile del procedimento dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere il subap- paltatore non trasmetta più idoneo allo svolgimento dell'attività subappaltata, ne darà comunicazione scritta all'Assuntore. In tal caso l'Assuntore dovrà provvedere immediatamente all'allontanamento del su- bappaltatore e all'adozione di tutte le fatture quietanziate misure necessarie per lo svolgimento delle attività. La risoluzione del subappaltatore entro il predetto terminesubappalto non darà diritto all'Assuntore di pretendere indennizzi, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanorisarcimenti di danni o di perdite, o la proroga dei tempi di esecuzione dei lavori e ogni conseguenza, in quanto compatibilispecie nel rapporto fra Assuntore e subappaltatore, le altre disposizioni di cui all’artsarà a carico dell' Assuntore stesso. 105 del D. Lgs 50/2016L'Assuntore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Appears in 2 contracts

Samples: Appalto Misto Per Servizi Di Manutenzione, Appalto Misto Per Servizio Di Gestione Manutentiva

SUBAPPALTO. Il subappalto è E’ ammesso in conformità all’artil subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti nell’art. 105 d del D.Lgsdecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 50/2016L’importo complessivo del subappalto, nei limiti del ove concesso dalla Stazione appaltante, non potrà comunque superare il 30% dell’importo complessivo totale del Contratto Attuativocontratto di appalto. Il subappalto sarà concesso dall’Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’Amministrazione di quanto subappaltato salvo i casi contemplati esplicitamente dal richiamato art. 105. Nel caso in cui la Stazione appaltante autorizzi il subappalto, l’Aggiudicatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed eventualmente grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o ESTAR delle prestazioni subappaltatemeno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario Analoga dichiarazione deve praticareessere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. In ogni caso la Stazione appaltante pagherà i corrispettivi all’Aggiudicatario, restando escluso ogni rapporto economico diretto con l’impresa subappaltatrice. La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni affidate dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti casi: a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b. in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, caso inadempimento da parte dell’Aggiudicatario; c. su richiesta del subappaltatore e che l'esecuzione se la natura del contratto lo consente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Appears in 2 contracts

Samples: Appalto Per La Gestione Dei Centri Ricreativi Diurni Estivi, Capitolato Descrittivo Prestazionale

SUBAPPALTO. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto parte delle lavorazioni o prestazioni oggetto del Contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l’impiego di manodopera. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del Contratto AttuativoContratto. Il Ai fini del presente articolo non sono considerate subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non sia superiore al venti 50 per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in cento dell'importo del Contratto di subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in del subappalto è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltare; l’omissione delle indicazioni implica che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato; ANAS può, a suo insindacabile giudizio tecnico, indicare nel Contratto e nell’ambito della quota di esecuzione diretta a carico dell’Appaltatore – nel rispetto dell’art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 – che alcune componenti o attività siano eseguite direttamente dall’Appaltatore, con esclusione della possibilità di subappalto; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto (ben circostanziato e dettagliato in merito ai termini economici e prestazionali dell’ambito operativo del subappalto) presso la Stazione Appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civ. del codice civile, con l’Impresa subappaltatrice; - con alla quale è affidato il deposito del subappalto. Il contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettereriportare, altresìa pena di nullità, un’apposita clausola con la certificazione quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - che l’Appaltatore trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa subappaltatore è in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno all’importo dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 lavori da realizzare in subappalto e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate la dichiarazione del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 105 80 D.Lgs. n. 50/2016 in capo allo stesso. L’Appaltatore provvederà a sostituire i subappaltatori per i quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Qualora l’oggetto o l’importo del subappalto subiscano variazioni l’Appaltatore ha l’obbligo di acquisire una autorizzazione integrativa dall’ANAS. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi: a) l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione; l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della tipologia dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza; e) nel rispetto dell’art. 105, comma 16 del D. Lgs Lgs. n. 50/2016., al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa Edile, in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico Contratto Collettivo applicato. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con l’indicazione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art.67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché all’art. 105, c. 15 del D.Lgs. 50/2016

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Lavori, Construction Contract

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti del 30% (trenta) dell’importo complessivo del Contratto Attuativosingolo contratto ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto È fatto obbligo all’Aggiudicatario di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostotrasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. comma 3 dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, Codice dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedenteContratti Pubblici, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, l’Azienda sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’appaltatore. Si applicanoOve ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Aggiudicatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla Stazione Appaltante, per tutti i Contratti Applicativi discendenti dal presente A.Q. può provvedersi, sentito l'Aggiudicatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R: 207/2010 ( tuttora in vigore ex art. 217 comma primo lett. U) del Codice dei Contratti Pubblici), nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i Contratti Applicativi in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti condizioni: 1) che l’Aggiudicatario dell’A.Q., in quanto compatibilisede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento del singolo Contratto Applicativo, abbiano indicato: i lavori o le altre disposizioni parti di cui all’artlavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo; nonché, ai sensi del combinato disposto del comma 6 dell’art. 105 del Codice e comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, la tema di subappaltatori cui si intende affidare parte delle lavorazioni; 2) che l'Aggiudicatario, in sede di Contratto Applicativo, provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'aggiudicatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38; 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs 50/2016Lgs. n. 159 del 2011. Ai sensi dell’art.105 comma tredicesimo, è sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i Contratti Applicativi in corso conseguenti al presente A.Q., nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'Aggiudicatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratto Applicativo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell’A.Q., con ribasso non superiore al venti per cento. L'Aggiudicatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori di ciascun Contratto Applicativo la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e Antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. L'Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare con il singolo Contratto Applicativo. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione di ogni Contratto Applicativo, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro Per Manutenzione Stradale, Accordo Quadro Per Manutenzione Stradale

SUBAPPALTO. Il 1. Per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai relativi Contratti attuativi, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto è ammesso in conformità all’artai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/201650/16, nei nel rispetto delle condizioni e dei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoivi stabiliti, previa autorizzazione della Stazione Appaltante. 2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo L’Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente verso la Stazione Appaltante dell’operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o ESTAR delle prestazioni subappaltateinadempimenti. 3. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 4. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle sarà sottoposto alla seguenti condizioni: - che il concorrente deve indicare Concorrente all’atto dell’offerta o l’Affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano regolarmente ed esaustivamente indicato le attività e/o i servizi parti del servizio che intende intendano subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltaterelative prestazioni subappaltate nell’ambito del singolo contratto attuativo, corredato da apposita istanza, dalla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal capitolato in relazione alla prestazione subappaltata, e dalla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; - l’appaltatore deve che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 5. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, alla copia autentica del D.Lgs. 50/2016contratto, la dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - del codice civile con il deposito titolare del contratto subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 6. In caso di subappalto, fatti salvi i casi ex art. 105, comma 13, del D .Lgs. 50/2016 il pagamento è corrisposto direttamente all’impresa appaltatrice. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 7. L’affidamento in subappalto l’appaltatore è permesso nei confronti di Raggruppamenti di Impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve trasmettereessere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, altresìrelativo all’associazione subaffidataria, conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente: • che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro; • che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire servizi in subappalto, con espressa indicazione dell’appalto principale nonché dei servizi affidati in subappalto; • che l'esecuzione del subappalto determina la certificazione attestante il possesso da responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del subappaltatoreraggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore committente oppure, per lo svolgimento delle attività a lui affidatese presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale", dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistadetermina, nei confronti del subappaltatoredell’appaltatore committente, alcuno la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte; • che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’appaltatore committente; • che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il certificato di regolare esecuzione dei divieti previsti dall’artservizi eseguiti fino all'estinzione di ogni rapporto. 8. 10 La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto dell'Accordo Quadro – Lotto ****, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre 136/2010. 9. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante tutti i sub contratti per l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 105 prima della data disposta per la firma degli stessi, il nome del D.Lgs n. 50/2016sub-contraente, di trasmettere all’Azienda procedentel’importo del contratto, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontil’oggetto del lavoro, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016servizio o fornitura affidati.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: – – 2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Azienda Sanitaria contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate lesuddette attività. 3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 4. Il subappalto è ammesso autorizzato dall’Azienda Sanitaria. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indicante puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in conformità all’art. 105 termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate,la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i., nei limiti e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il titolare del 30% dell’importo complessivo subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Azienda Sanitaria non autorizzerà il subappalto. 5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Azienda Sanitaria procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando un termine ritenuto essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verràautorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del Contratto Attuativoprocedimento di autorizzazione del subappalto. 6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che Fornitore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/Sanitaria contraente, della perfetta esecuzione dei Contratti anche per la parte subappaltata. 7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Azienda Sanitaria da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoiausiliari. 8. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore deve praticareapplicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazioneunitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione 20%. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. L’affidamento Costituisce causa di risoluzione di diritto la prestazione in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le di attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, senza la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso preventiva approvazione e l’inadempimento da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti Fornitore agli obblighi di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016ai precedenti commi. 11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 105, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 1. Non essendo stato dichiarato in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del D. Lgs 50/2016presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Impianti Per Interventi Di Traumatologia

SUBAPPALTO. Il 1. Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, il subappalto è ammesso alle seguenti condizioni:  il Concorrente dovrà avere indicato, in conformità sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della fornitura o parte di essa che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 105, comma 4, punto c D. Lgs, n.50/2016);  l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7, D. Lgs. n.50/2016); - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 105 80 del D.LgsD. Lgs n.50/2016; - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D.lgs.159/2011. 2. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 105, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo). 4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per centocento (art. 105, e che l'esecuzione comma 14 D. Lgs. n. 50/2016). 5. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni affidate eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del contratto fatta eccezione l’ipotesi in cui:  il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;  su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente. 6. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all’Appaltatore del corrispettivo dovuto al subappaltatore – fatto salvo quanto stabilito dall’art. 105, comma 13, del Codice - previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'Azienda potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 22 del presente Capitolato Speciale. 7. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato (art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 719, del D.LgsD. Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016).

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale

SUBAPPALTO. Il E’ ammesso il subappalto è ammesso in conformità all’artnei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. D. Lgs 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente di quanto subappaltato. In ogni caso, l’affidamento in subappalto è sottoposto al rispetto delle seguenti condizioni: - il concorrente, al momento della presentazione dell’offerta, deve indicare specificamente la/e parte/i delle prestazioni che intende eventualmente subappaltare, il cui valore economico non deve in ogni caso essere superiore al 30% del valore contrattuale. Tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l’erroneità e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che mancanza di detta dichiarazione costituisce impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto; - l’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura/servizio subappaltati; - con il deposito del contratto di subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionel’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara (iscrizione nel registro delle Imprese con ribasso non superiore al venti per centodicitura antimafia, e che l'esecuzione dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016, assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016); - l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato (art. 105 del comma 19 D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il ). Il subappalto deve comunque essere autorizzato con formale atto della stazione appaltante. Il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, produrre dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocollegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con il titolare del subappalto (art. 105 comma 18 D.Lgs. 50/2016). In caso di inadempienza contributiva o di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'esecutore o del D.Lgs n. subappaltatore si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 D.Lgs. 50/2016. In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legge, l’aggiudicatario deve rispondere, sia verso il committente sia, eventualmente, verso terzi, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data qualsiasi infrazione alle norme del disciplinare di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuategara compiute dal subappaltatore. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate In tale ipotesi il committente può procedere alla risoluzione del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016contratto stipulato.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

SUBAPPALTO. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’artsede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: L’Autorità provvederà, ai sensi dell’art. 105 118, del D.Lgs. 50/2016163/2006 e smi, nei limiti a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto l’appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del 30% dell’importo complessivo relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto Attuativopresente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Autorità, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo): 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; 2. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia; 3. Ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. Dichiarazione, a firma del legale rappresentante (o di un suo procuratore), con la quale il subappaltatore si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. Tale dichiarazione dovrà contenere i riferimenti INPS (matricola azienda e sede Inps competente), INAIL (numero PAT e sede Inail competente), il CCNL applicato e l’indicazione dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Autorità non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’ Autorità procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione cento (20%). L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento L’Autorità, in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto mancato rispetto da parte dell’appaltatore dell’obbligo di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105all’articolo 118, comma 73, ultimo periodo del D.Lgscodice, qualora lo stesso motivi il mancato invio all’Autorità della proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno In caso di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanol’Autorità revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 118 del D. Lgs 50/2016D.Lgs. 163/2006. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35, comma 28, della Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Servizi, Contratto Di Servizi

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso Si chiede di confermare che sia sufficiente, in conformità all’art. 105 caso di ricorso al subappalto, indicare nella parte II, sezione D, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi DGUE la sola attività principale ad esempio per il Lotto 1 'servizi applicativi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltateaccessori' CPV 72000000-5. Si precisa peraltro conferma che, se il concorrente intende affidare in subappalto quota parte di tutte le attività di cui all’Accordo Quadro, potrà riportare la dicitura riportata a titolo esemplificativo nel quesito. Si veda in ogni caso la risposta alla Domanda n. 149. Capitolato D'Oneri – 23 - Par. 9 – Subappalto "In caso di risposta negativa alla domanda precedente, si chiede di confermare che l’aggiudicatario deve praticaresia corretto inserire, per le prestazioni affidate in caso di ricorso al subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionenella parte II, con ribasso non superiore al venti per centosezione D, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostodel DGUE, ai sensi fini della partecipazione del richiamato artLotto 1, una o più delle seguenti attività: • Servizi realizzativi • Servizi di manutenzione • Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS) • Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA)" Si veda la risposta alla precedente Domanda n. 201. 105 del D.Lgs. 50/2016In particolare, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve dovrà indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; , tra quelle previste nell’Accordo Quadro relativo al lotto di partecipazione. Capitolato d'Oneri - l’aggiudicatario Paragrafo 7.2 Con riferimento al combinato disposto tra quanto previsto al paragrafo 7.2. lettera b1 del capitolato d’oneri e quanto disciplinato al paragrafo 7.5 del medesimo capitolato d’oneri, si chiede di confermare che, in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese orizzontale, fermo restando il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria da parte della mandataria in misura maggioritaria, tale requisito è soddisfatto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel suo complesso e che non sia quindi prevista una quota minima di fatturato in capo alle Mandanti. Si conferma che il requisito è soddisfatto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel suo complesso, ma si veda altresì la prima rettifica al Capitolato d’Oneri. Capitolato d'Oneri - Paragrafo 7.3 Con riferimento al combinato disposto tra quanto previsto al paragrafo 7.3 c1) del capitolato d’oneri e quanto disciplinato al paragrafo 7.5. del medesimo capitolato d’oneri, si chiede di confermare che, in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese orizzontale, il requisito di capacità tecnica e professionale debba essere posseduto da ciascuna azienda del suddetto RTI. Come previsto al paragrafo 7.5 del Capitolato d’Oneri tale requisito deve essere posseduto da ogni impresa costituente il RTI che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione/i. Si rammenta altresì che la struttura della gara prevede la partecipazione di RTI orizzontali, fermo restando quanto previsto al medesimo paragrafo 7.5 del Capitolato d’Oneri (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica “la ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate è lasciata all’autonomia organizzativa del RTI, ferma restando la coerenza con le capacità da ciascuna impresa raggruppata possedute e richieste ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara e la comune responsabilità solidale in ordine all’oggetto dell’appalto complessivamente considerato”). Capitolato d'Oneri - art. 9 Considerando che in virtù del DL 77/2021, come convertito in Legge 29 Luglio 2021 n. 108, con decorrenza dal 1 novembre 2021, non è più operante il limite del 50% della quota di subappalto, si chiede conferma che, fermo restando il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; appalto, sia possibile indicare in offerta qualsivoglia percentuale purché la stessa sia inferiore al 100%. Si conferma e si veda la risposta alla Domanda n. 35. Capitolato Tecnico - l’appaltatore deve allegare art. 6.3.2 Ai sensi di quanto previsto all’art. 6.3.2. del Capitolato Tecnico, in virtù del quale unitamente al Piano Operativo dovrà essere trasmessa all’Amministrazione la garanzia definitiva relativa al contratto Esecutivo, si chiede di subappalto confermare che tale garanzia dovrà essere emessa e consegnata dal Fornitore solo ed esclusivamente dopo l'accettazione del Piano Operativo da parte della Amministrazione, stante l'assenza di un obbligo per l'Amministrazione di procedere alla stipula del contratto esecutivo in virtù di quanto disciplinato dall'art. 6.3.1 del Capitolato Tecnico. Si vedano le risposte alla Domanda n. 26 e alla Domanda n. 32. Capitolato d'Oneri - paragrafo 6 pagina 18 Si chiede di confermare che, con riferimento ai requisiti generali di cui sopraal paragrafo 6, ai sensi dell’articolo 105pag. 18 del capitolato d’oneri, l’impegno per il concorrente, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione giovanile ed una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione femminile si riferisca solo alle assunzioni successive alla stipula dell’Accordo Quadro, laddove ciò si renda necessario per l’erogazione dei servizi a favore della Stazione Appaltante e che tale impegno vada inserito in offerta tecnica. Si conferma che l’impegno è limitato alle nuove eventuali assunzioni necessarie all'esecuzione dell’Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali e che lo stesso deve essere inserito nell’offerta tecnica. A tal fine si veda la sezione “C” dell’Allegato 5 – Schema di Offerta Tecnica, dove è riportato il testo della dichiarazione di impegno. Schema di Accordo Quadro - art. 5 commi 4 e 5 dello Schema di Accordo Quadro. In considerazione di quanto disposto dal Decreto – Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter) convertito in Legge 28 Marzo 2022 n. 25, che ha previsto l’inserimento obbligatorio, nei documenti di gara, di una clausola di revisione dei prezzi, per variazioni superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta al fine di ridurre gli aumenti inflattivi che hanno interessato diversi settori merceologici, si chiede di confermare che il riferimento alle variazioni superiori al 10% riportato all’art. 5, commi 4 e 5 dello Schema di Accordo Quadro sia un mero refuso e che in realtà la soglia di riferimento correttamente applicabile sia il 5% come previsto dalla citata normativa. Non si tratta di un refuso. Il comma 73, dell’art. 29, del D.LgsD.L. 4/2022, convertito in l. 25/2022, che effettivamente menziona una soglia del 5%, si riferisce in realtà alla lettera b), del precedente comma 1, che riguarda esclusivamente i contratti relativi ai lavori e non è quindi pertinente con la presente iniziativa. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento Con riferimento a norma dell’articolo 2359 codquanto previsto al paragrafo 7.2 lett. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito b) del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei Capitolato d’Oneri REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: I requisiti di cui agli articoli 80 capacità economica e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.finanziaria sono:

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Pmo, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Pmo

SUBAPPALTO. Il È ammesso il subappalto è ammesso in conformità all’artcon i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016, nei limiti 50/2016 entro la percentuale del 30………% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi contratto e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore seguenti parti della fornitura/servizio a) che l'affidatario provveda al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 80 all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 81 grafica direttamente derivata dagli atti del D. Lgs 50/2016contratto affidato, con apposita presentazione indica puntualmente l'ambito operativo del DGUE del subappaltatore; - subappalto sia in termini prestazionali che non sussista, economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del subappaltatoredecreto legislativo 10 settembre 2003, alcuno dei divieti previsti dall’artn. 276. 10 della Legge n. 575/1965 Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e s.m.i.. È inoltre c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. E’, inoltre, fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105 105, del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedentea Soresa, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda Soresa sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura

SUBAPPALTO. E' eliminato l'obbligo di indicare la terna dei sub-appaltatori in sede d'offerta; si prevede che il concorrente non sia obbligato a dimostrare l'assenza in capo al subappaltatore di motivi di esclusione di cui all'articolo 80; è previsto che un operatore economico che ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto possa essere titolare di contratto di subappalto; si prevede che il subappalto non possa superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture; viene cancellata la norma che obbliga l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede d'offerta per le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa. L’innalzamento della quota massima di subappalto dal 30 al 50% è particolarmente negativa per il settore delle costruzioni in quanto estende la filiera delle imprese nell’ambito del cantiere e favorisce la diffusione di lavoro nero, grigio e scarsamente qualitativo in termini di regole e di sicurezza delle maestranze oltre ad alimentare il cd fenomeno del dumping contrattuale e della riduzione del costo del lavoro attraverso evasione ed elusione retributiva e contributiva. La possibilità di affidamento di subappalti ad operatori economici che hanno partecipato alla gara è misura contraria a qualsiasi logica di trasparenza e regolarità nella gestione dei procedimenti e favorisce le c.d. operazioni di “cartello” tra imprese offerenti a danno del libero accesso delle imprese più virtuose al mercato degli appalti pubblici. A ciò si aggiunga che l’abrogazione della misura che prevede la dimostrazione da parte dell’affidatario dell’assenza di motivi di esclusione in capo al subappaltatore favorisce l’indicazione di imprese non virtuose sotto il profilo delle regole alimentando la concorrenza sleale tra operatori economici. Anche l’abrogazione dell’obbligo di indicazione della terna appare una misura negativa ed in contrasto con le misure di lotta alle infiltrazione mafiosa. Si chiede: - Il ripristino della quota massima di ricorso al subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs30% sull’importo complessivo del contratto -Il ripristino della lettera a comma 4 -Il ripristino della lettera d comma 4 -Il ripristino del comma 6 E’ stato eliminato la lettera a) del ex comma 5 del D. Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi che prevedeva la subordinazione della partecipazione, l’affidamento di subappalti e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso stipulazione dei relativi contratti da parte del subappaltatoredell’Anac, per lo svolgimento delle attività a lui affidatesentito il giudice delegato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa di una impresa in materia concordato qualora si avvalesse di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il un altro operatore in possesso dei requisiti di requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui agli articoli 80 questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione, nei seguenti casi: a) se l’impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e 81 dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; la cancellazione della motivazione relativa all’incapacità di sostenere i pagamenti degli stipendi e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali non sia più determinante per estromettere definitivamente l’impresa in concordato e faccia sì che subentri l’impresa che ha dato l’avvalimento risulta estremamente gravosa per i lavoratori perché vi è il serio rischio di dover continuare a lavorare senza percepire i dovuti compensi e crea l’affermazione che anche di fronte a gravi irregolarità nella gestione del proprio personale si possa proseguire nella gestione di un appalto o di una concessione pubblica. In tal modo, tra l’altro, si contravviene al principio del valore sociale degli appalti e del rispetto delle norme richiamate dall’art. 30 dello stesso D. Lgs Lgs. 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, nonché si deroga sui motivi di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016estromissione.

Appears in 2 contracts

Samples: Decreto Legge, Decreto Legge

SUBAPPALTO. Il Per il subappalto è ammesso e l’affidamento in conformità cottimo trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 del 118 D.Lgs. 50/2016, nei limiti n. 163/2006 e xx.xx. e ii e all’art. 170 D.P.R. n. 207/2010. E’ vietato il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente OS4 oltre il limite del 30% 30 per cento dell’importo complessivo del Contratto Attuativodella categoria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate L'affidamento in subappalto non può formare oggetto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, successivamente alla stipula dei contratti di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016appalto basati sull’accordo quadro, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare : a) che l'Aggiudicatario abbia indicato all'atto dell'offerta per l’Accordo Quadro i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatoresubappaltare o concedere in cottimo; b) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR che l'Aggiudicatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo dell'articolo 2359 cod. civ. del codice civile, con l’Impresa subappaltatricel'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; - con il in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio; c) che l'Aggiudicatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione Appaltante, altresìtrasmetta alla stessa Stazione Appaltante, la certificazione documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa subAppaltatore è in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016lavori pubblici, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; d) che non sussista, nei confronti del subappaltatoresubAppaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge legge n. 575/1965 575 del 1965 e s.m.ixx.xx. e ii.. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Aggiudicatario; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni, ovvero 15 giorni per i lavori di importo inferiore a al 2% dell’importo dei lavori affidati, dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione s’intende concessa. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) l'Aggiudicatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi; c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Aggiudicatario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La Stazione Appaltante provvederà a richiedere d’ufficio il DURC relativo ai subappaltatori, ex art. 6, comma 5, D.P.R. n. 207/2010. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con nel D.P.R. n. 207/2010; in tali casi il fornitore o il subAppaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti sopra citati. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioall'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105 per tutti i sub-contratti, il nome del D.Lgs n. 50/2016sub-contraente, di trasmettere all’Azienda procedentel'importo del sub-contratto, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontil'oggetto del lavoro, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016servizio o fornitura affidati.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

SUBAPPALTO. Il L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta affida in subappalto, nei limiti del in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti co- munque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto Attuativopresente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Affidatario si impegna a depositare presso l’Amministrazione , almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contrat- to di subappalto l’Affidatario deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da par- te del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la docu- mentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente norma- tiva e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un ter- mine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedi- mento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico dell’Affidatario, il quale ri- mane l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di ter- zi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR ai suoi ausiliari. L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecu- zione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione; in tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimen- to dei termini di esecuzione del contratto. L’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento L’Amministrazione, in subappalto è sottopostocaso di pagamento diretto del subappaltatore e qualora l’Affidatario contesti la regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Affidatario sia ac- certato dal direttore dell’esecuzione, ai sensi sospende i pagamenti in favore del richiamato artsubappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui sopraai precedenti commi, ai sensi dell’articolo 105l’Ammini- strazione può risolvere il Contratto, comma 7, salvo il diritto al risarcimento del D.Lgsdanno. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno In caso di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanol’Amministrazione revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

Appears in 2 contracts

Samples: Assistenza Tecnica, Capitolato d'Oneri Per Attività Di Capacity Building

SUBAPPALTO. Il L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta affida in subappalto, nei limiti del 30in misura non superiore al 40% dell’importo complessivo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: …………..…………… . Per i servizi resi in subappalto, l’ASST appaltante provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Contratto AttuativoCodice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ASST appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ASST appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deposita presso l’ASST appaltante il contratto di xxxxxxxxxx, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’ASST appaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’ASST procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’ASST appaltante, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub- contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del servizio affidato. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’ASST le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’ASST appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ASST appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 c. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per centocento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopraai precedenti commi, l’ASST appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, quali apposita verifica abbia dimostrato la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno dei motivi di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all'art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che Codice. Per tutto quanto non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta previsto si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.Codice e s.m.i..

Appears in 2 contracts

Samples: Service Agreement, Service Agreement

SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Eventuali attività di disinstallazione e ritiro apparecchiature obsolete; Attività di installazione, addestramento e manutenzione di iniettori. 2. Il subappalto, ove dichiarato in conformità all’artsede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall’art. 105 del D.LgsCodice nonché dai successivi commi. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto Rimane fermo che non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate può essere affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltol’integrale esecuzione del contratto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve L’Impresa si impegna a depositare presso l’Azienda la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o ESTAR la copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di subappalto ordine generale di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, all’articolo 80 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, ; iii) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatriceil subappaltatore; - con il deposito iv) se del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterecaso, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate. Resta inteso che l’Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di xxxxxxxxxx e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 80 al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariola risoluzione, ai sensi dell’art. 105 1456 x.x., xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x/x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l’Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip dell’intervenuta risoluzione. 3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del D.Lgs termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l’autorizzazione. 5. L’impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. 6. Per le prestazioni affidate in subappalto: A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 7. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 8. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Consip e delle Amministrazioni dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE 2016/679. 9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all’Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. 10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. 11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 12. L’Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Azienda procedente, all’Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei suoi confrontiai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute subappaltatore. 13. Nelle ipotesi di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore affidatario svolgere in proprio le fatture quietanziate attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore entro ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. 14. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 15. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip e l’Amministrazione contraente possono risolvere l’Accordo Quadro e il predetto termineContratto di Fornitura, l’Azienda sospende salvo il successivo pagamento diritto al risarcimento del danno. 16. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a favore dell’aggiudicatariotutti i sub–contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto il Fornitore si obbliga a comunicare alla Consip ed all’Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. Si applicano, Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all’Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub- contratti Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 105 comma 2. 17. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016. 18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006, dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. 19. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.

Appears in 1 contract

Samples: Adesione Accordo Quadro

SUBAPPALTO. Il E’ previsto il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto di servizio. In materia di subappalto, si applica la disciplina dettata dal Codice dei Contratti, ossia, l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice degli appalti possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice; b) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; c) vengano osservati il protocollo di legalità “Accordo Quadro Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx” stipulato il 12 luglio 2005 e il “Protocollo d’ intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo e il comune di Palermo e le aziende partecipate AMAP – RAP – AMG” sottoscritto in data 28/12/2018. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della relativa documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto non comporta alcuna modificazione sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'Appaltatore, ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell’art. 105 del Codice, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e agli oneri dell’aggiudicatario contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Ai fini del pagamento delle prestazioni subappaltaterese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Per i servizi, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, come già fatto cenno, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione delle prestazioni. L'Appaltatore che l'esecuzione si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui all’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre Le disposizioni di cui all’artal presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. 105 Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b) del D. Lgs 50/2016Codice, all'Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente alla stazione appaltante, secondo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

SUBAPPALTO. Il Per il subappalto è ammesso in conformità all’artsi applicano le norme vigenti contenute nell’art. 105 del D.LgsD.Lgs.50/2016. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostoIn particolare, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016degli articoli / norme sopra citate, alle l’Assuntore è tenuto ai seguenti condizioniadempimenti: - il concorrente deve · indicare all’atto dell’offerta, i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere a cottimo; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve · presentare apposita richiesta di subappalto alla Stazione Appaltante, corredata della documentazione di cui all’art.105del D.Lgs.50/2016; · depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del il contratto di subappalto (che comunque deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante) o una sua copia autenticata presso la Stazione Appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di previsto inizio delle attività subappaltaterelative opere; - l’appaltatore deve allegare · trasmettere, al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, momento del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetteresubappalto, altresì, anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti generali e speciali previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che · non sussistasussistenza, nei confronti dell’affidatario del subappaltatoresubappalto o cottimo, di alcuno dei divieti previsti dall’artdalle norme di legge (anche se qui non espressamente citate) vigenti in materia di misure contro la delinquenza mafiosa. 10 L’inosservanza di quanto sopra darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto con effetto immediato e senza compensi o indennizzi, a semplice dichiarazione della Legge n. 575/1965 Stazione Appaltante stessa, restando inoltre impregiudicata ogni altra azione per eventuali danni. Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle prestazioni contrattuali, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell’autorizzazione e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocomunque la Stazione Appaltante e/o l’Assuntore accertassero l’inadeguatezza delle prestazioni rese dal subappaltatore, ai sensi dell’artal ricevimento della relativa comunicazione scritta, l’Assuntore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del relativo contratto di subappalto e per l’allontanamento del subappaltatore medesimo. 105 Come già specificato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, il subappaltatore, tramite l’Assuntore, deve trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del D.Lgs n. 50/2016Piano Operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori. L’Assuntore è responsabile in solido con il subappaltatore per l’osservanza da parte del subappaltatore stesso nei confronti dei propri dipendenti del trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. In caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà alla sospensione dei pagamenti per un ammontare corrispondente, fino alla definizione della questione, senza che l’Assuntore ed il subappaltatore possano accampare pretesa alcuna per interessi, rivalutazione o indennizzi di sorta. L’Assuntore, che è tenuto al pagamento del subappaltatore, dovrà trasmettere all’Azienda procedentealla Stazione Appaltante, entro 20 giorni gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontipagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via esso corrisposti al nei confronti del subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanoL’Assuntore resterà, in quanto compatibiliogni caso, unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi, dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate e di ogni adempimento comunque ad esse connesse, manlevando la Stazione Appaltante medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappaltatrici o di terzi. Nei contratti tra l’appaltatore principale ed i suoi subappaltatori e subcontraenti dovrà essere inseritala clausola con cui le altre disposizioni parti si assumono l’obbligo di cui all’arttracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto della Legge n. 136/2010. 105 Resta inteso che, nel caso di inosservanza del D. Lgs 50/2016presente capitolato, verrà meno il contratto con l’Assuntore e verranno contestualmente meno anche tutti gli eventuali subappalti, senza che l’Assuntore e i subappaltatori possano avere nulla a pretendere a qualsivoglia titolo dalla Stazione Appaltante.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Lavori Edili

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi Per eventuali opere e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate lavori da affidare in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art.118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare : a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore; b) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui soprapresso la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civ. del codice civile, con l’Impresa subappaltatricel’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; - con il in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio; c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la stazione appaltante, altresìai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la certificazione documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa subappaltatore è in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Tenuto conto della durata prevista per i lavori in questione, deve tuttavia essere garantita l’ultimazione degli stessi entro il termine stabilito. Quindi l’appaltatore dovrà farsi parte diligente per l’ottenimento dell’autorizzazione di legge da parte della stazione appaltante facendo in modo che le tempistiche previste negli articoli di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che al comma 1 non sussista, costituiscano motivo di proroga o sospensione dei lavori. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del subappaltatoredella stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, alcuno sollevandola da ogni pretesa dei divieti previsti dall’artsubappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’AggiudicatarioLa stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105 118, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016D. Lgs. 163/2006, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. La fattura del subappaltatore dovrà essere accompagnata dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al dichiarazione dell’Appaltatore sulle prestazioni eseguite dal subappaltatore con l’indicazione delle ritenute dell’importo da fatturare e motivata proposta di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016pagamento.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artsubordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e deve essere sempre espressamente e autorizzato dall’Anconambiente Spa. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi: • le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del D.Lgssubappalto; • le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva (DURC). 50/2016I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, nei limiti sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. L’Appaltatore ha l’obbligo di procedere all’immediata risoluzione del 30% dell’importo complessivo contratto di subappalto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali subappaltatori/subcontraenti; l’appaltatore dovrà altresì dare contestuale informazione dell’avvenuta rescissione alla S.A. ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Contratto AttuativoGoverno territorialmente competente. Il subappalto non autorizzato comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticarele sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, per le prestazioni affidate in subappalton. 139, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazioneconvertito dalla L. 28 giugno 1995, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016246.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. Il Le parti si danno atto che il Fornitore si è avvalso/non si è avvalso della facoltà di affidare in subappalto è ammesso in conformità all’arti servizi e le forniture oggetto del presente contratto, così come specificato dall’art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoavendo/non avendo il Forni- tore dichiarato in sede di offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio For- nitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR di INSIEL delle prestazioni prestazio- ni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto subap- palto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) Fornitore deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto presso INSIEL almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'e- secuzione delle attività subappaltaterelative prestazioni; - l’appaltatore il Fornitore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, dell’art. 105 comma 7, del 18 D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civ. del codice civile con l’Impresa subappaltatricel’impresa appaltatrice; - con il contestualmente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore contratto, il Fornitore deve trasmettere, altresì, trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatoresubappaltatore dei requi- siti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla pre- stazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; - il Fornitore e, per lo svolgimento delle attività suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere a lui affidateINSIEL prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impreseinclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando copia del piano di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, sicurezza ai sensi dell’art. 105 comma 17 del D.Lgs n. D. Lgs. 50/2016, . È fatto obbligo al Fornitore di trasmettere all’Azienda procedentetrasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute rite- nute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Realization of the New Regional Digital Cartographic System

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso 18.1 Resta inteso che qualora il Fornitore si sia avvalso in conformità sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi. Resta altresì inteso che il limite del 30% di cui all’art. 105 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per centon. 50/2016 si riferisce, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostodovrà essere applicato, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve al valore complessivo dell’Accordo Quadro. 18.2 Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda il Mipaaf, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o ESTAR la copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività subappaltateallo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; - l’appaltatore deve allegare iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al contratto subappaltatore dei motivi di subappalto esclusione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, all'articolo 80 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell'art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatriceil subappaltatore; - con il deposito se del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterecaso, altresì, la certificazione v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento l'esecuzione delle attività affidate. 18.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Mipaaf procederà a lui affidaterichiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub- appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 18.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei requisiti detti requisiti, Il Mipaaf revocherà l'autorizzazione. 18.5 Per le prestazioni affidate in subappalto: a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti dalla vigente normativa nell’Accordo Quadro; b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in materia subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 18.6 Il Mipaaf, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di qualificazione delle impresecui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, nonché la certificazione comprovante il possesso da parte di questo ultimo, degli eventuali requisiti prescritti dal Bando obblighi di gara e sicurezza previsti dalla normativa vigente. 18.7 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 quale rimane l'unico e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistasolo responsabile, nei confronti del subappaltatoreMipaaf della perfetta esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi anche per la parte subappaltata. 18.8 Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Mipaaf dei danni che dovessero derivare al Mipaaf o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, alcuno il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Mipaaf da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03. 18.9 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei divieti previsti dall’artsuoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 10 Il Fornitore trasmette al Mipaaf prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della Legge sicurezza di cui al D. Lgs. n. 575/1965 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Mipaaf acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. 18.10 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocontributivi, ai sensi dell’artdell'art. 105 29 del D.Lgs D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. 18.11 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 18.12 AGEA corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del Direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Azienda procedente, ad AGEA entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute subappaltatore. 18.13 Nelle ipotesi di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte di AGEA, è onere del Fornitore svolgere in proprio le fatture quietanziate attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore entro il predetto termineogni rimedio contrattuale, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni ivi inclusa la risoluzione. 18.14 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 18.15 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui all’artai precedenti commi, il Mipaaf e AGEA possono risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti Esecutivi, salvo il diritto al risarcimento del danno. 18.16 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare al Mipaaf il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate. 18.17 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 18.18 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. 18.19 Il Mipaaf provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artTutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del 30% dell’importo complessivo concorrente, nel limite del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto30 %. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui soprasubappalto, redatto ai sensi dell’articolo dell'art. 105, comma 7, 7 del D.Lgs. n. 50/2016, presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 coddel codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso l'Amministrazione Comunale, altresì, trasmetta alla stess'Amministrazione Comunale la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli all'art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatorecodice; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge legge n. 575/1965 575 del 1965, e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariosuccessive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre all'Amministrazione Comunale la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’artdell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998. 105 del D.Lgs n. 50/2016Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Comunale in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il predetto medesimo termine, l’Azienda sospende eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione Comunale abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariorilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti del 50 %. Si applicanoL’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: - l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; - nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici; - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in quanto compatibilisolido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le altre prestazioni rese nell’ambito del subappalto; - le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione Comunale, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Lucca, assicurativi ed antinfortunistici; Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di suappalti o cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all’artall'art. 105 30, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016codice degli appalti. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso 17.1 L’Appaltatore potrà subappaltare a terzi l'esecuzione di singole prestazioni oggetto dei Lavori solo previo consenso scritto del Committente, nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto della quota massima prevista nel Bando di Gara in conformità al predetto art. 105. In conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente, al RUP e al Direttore dei Lavori la natura e l’entità dei Lavori da subappaltare e i nominativi dei subappaltatori, che dovranno essere prescelti tra soggetti qualificati per ciascuna categoria di prestazioni da eseguire, secondo le modalità specificate all’art. 17.2. e che non potranno essere in ogni caso soggetti con cui l’Appaltatore ha concorso in gara né soggetti ad essi correlati. Resta inteso che la disciplina prevista per i subappalti dal presente articolo e dal Contratto si applicherà parimenti anche a tutti i contratti aventi le caratteristiche di cui all’art. 105, co. 2, del Codice dei Contratti Pubblici. Resta, altresì, inteso che ogni subcontratto diverso dai subappalti che dovesse venire stipulato dall’Appaltatore con un proprio subcontraente per la realizzazione dell’Opera dovrà formare oggetto di specifica comunicazione al Committente nella quale devono essere specificati l’importo e l’oggetto del subcontratto, nonché il nome del subcontraente, in conformità all’art. 105 105, co. 2, del D.LgsCodice dei Contratti Pubblici. 17.2 Ai fini del rilascio della relativa autorizzazione da parte del Committente, l’Appaltatore dovrà depositare presso il Committente, almeno 30 (trenta) Giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, quanto segue: (i) lo schema di contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto, indicando puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici; (ii) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti Pubblici in relazione alla prestazione subappaltata; (iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici ed il rispetto della disposizioni antimafia di cui alla Legge Applicabile; (iv) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 Cod. 50/2016Civ. con il titolare del subappalto. Nel caso di raggruppamento temporaneo, nei limiti società o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti; (v) il certificato di iscrizione presso la C.C.I.A. ove applicabile. Nel caso di subappalti rientranti nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, co. 53 della Legge 190/2012, la relativa autorizzazione è sottoposta a previa verifica, da parte del 30% dell’importo complessivo Committente, dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 1, co. 52 della medesima legge n. 190/2012 (c.d. white list). Resta inteso che l’autorizzazione al subappalto da parte del Contratto AttuativoCommittente può essere negata in assenza di anche solo una delle condizioni di cui al presente comma, nonché nel caso di superamento della quota massima di subappalto prevista dal Bando di Gara. 17.3 Prima dell’inizio dell’esecuzione del subappalto, l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono al Committente, oltre a quanto richiesto dalla Legge Applicabile: i. la copia autentica del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti; ii. Il la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici; iii. il DURC/certificato INARCASSA in corso di validità. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il DURC/certificato INARCASSA è comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili, è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato; iv. la copia del relativo POS; v. la documentazione relativa al personale impiegato: copia dei documenti di identità, copia della documentazione attestante l’assunzione, l’idoneità medica alla mansione, la formazione e l’addestramento alla mansione; vi. copia dell’autocertificazione antimafia secondo il modello qui accluso come Allegato “XIV”. 17.4 L’autorizzazione del Committente al subappalto non comporta alcuna modificazione agli darà luogo ad alcun rapporto contrattuale o di mero fatto tra il Committente ed il subappaltatore, ferma restando, in ogni caso, la piena ed incondizionata responsabilità dell’Appaltatore nei confronti del Committente anche relativamente ai lavori affidati ai subappaltatori ed ai subcontraenti, e ciò per quanto attiene sia il rispetto di tutte le previsioni del Contratto, ivi inclusa la presentazione di tutta la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto nel rispetto del termine di cui al precedente art. 17.2, dei Documenti Contrattuali e della Legge Applicabile, sia la rispondenza delle prestazioni ai requisiti richiesti dai Documenti Contrattuali ed alle Regole dell’Arte. Resta inteso che l’Appaltatore è pienamente responsabile di ogni eventuale ritardo dei propri subappaltatori nella predisposizione e consegna della documentazione di cui al precedente art. 17.2 necessaria per consentire al Committente di procedere all’autorizzazione del subappalto alle condizioni di cui al presente articolo. A tal proposito, l’Appaltatore rinuncia a sollevare nei confronti del Committente ogni eccezione di sorta in relazione a e/o durante l'esecuzione del Contratto, anche in espressa deroga all'articolo 1460 Cod. Civ.. 17.5 Ciascuno dei subappaltatori si assume tutti gli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario gli oneri, in quanto applicabili, previsti in capo all’Appaltatore dal Contratto. In ogni caso, ciascuno dei subappaltatori sarà incondizionatamente tenuto ad adeguarsi e ad ottemperare alle previsioni del servizio che rimane unico PSC allegato “VIII” e solo del POS, rendendosi l’Appaltatore direttamente responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente del Committente per tale ottemperanza. In aggiunta, l’Appaltatore dovrà rendere i piani operativi di sicurezza elaborati da ciascun subappaltatore compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. 17.6 L'autorizzazione al subappalto sarà revocata dal Committente, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di far sì che il subappaltatore cessi l'esecuzione delle prestazioni e liberi il luogo di esecuzione delle prestazioni da persone e cose di sua pertinenza, in caso di inadempimenti, anche parziali, dello stesso subappaltatore ai propri obblighi di cui alla Legge Applicabile e contrattuali, nonché in tutti i casi di sopravvenuta perdita delle condizioni per procedere all’autorizzazione dei subappalti di cui all’art. 17.2. In caso sopraggiungano i presupposti per la revoca dell'autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve provvedere a sostituire il subappaltatore quanto prima con soggetto in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti Pubblici in relazione alla prestazione subappaltata e dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Codice, fermo restando che il Committente dovrà autorizzare il nuovo subappaltatore ai sensi del presente articolo. La revoca dell’autorizzazione al subappalto non dà all’Appaltatore diritto alcuno di indennizzo, né di proroga dei termini fissati per l’ultimazione dei Lavori, di cui dovrà in ogni caso garantire la prosecuzione. E’ fatto salvo il risarcimento a favore del Committente di ogni danno subito o conseguente. Nel caso in cui l’Appaltatore stipuli un contratto di subappalto avente ad oggetto anche solo parte dei Lavori senza il preventivo consenso scritto del Committente e non provveda all'immediato recesso dal relativo contratto, ove richiesto dal Committente stesso entro 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, quest'ultimo potrà disporre l’immediato allontanamento dal Cantiere del subappaltatore o risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito o conseguente. 17.7 E’ fatto espresso divieto di procedere all’ulteriore subappalto della porzione di Lavoro subappaltato (c.d. subappalto a cascata). 17.8 Il testo di tutti i contratti di subappalto dovrà essere approvato per iscritto dal Committente e dovrà contenere, oltra a quanto previsto all’art. 7.11 in materia di obblighi di tracciabilità finanziaria, previsioni espresse in forza delle quali il Committente: (a) sarà autorizzato a far valere direttamente nei confronti del relativo subappaltatore qualunque responsabilità del subappaltatore, senza pregiudizio per l'integrale e diretta responsabilità dell’Appaltatore nei confronti del Committente in relazione a tutti tali eventi; (b) potrà subentrare direttamente nei subappalti in caso di risoluzione anticipata, per qualsiasi ragione, del Contratto, prestando il subappaltatore il proprio consenso a tal fine fin dalla sottoscrizione del contratto di xxxxxxxxxx; e, a tal fine, (c) intervenire per prevenire la risoluzione del contratto di subappalto a causa di inadempimenti dell’Appaltatore, determinando, se ritenuto opportuno dal Committente, il subentro del Committente medesimo, in luogo dell’Appaltatore, nel contratto con il subappaltatore; (d) sarà autorizzato a richiedere all’Appaltatore lo scioglimento del contratto di subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, con esclusione di qualsivoglia diritto di quest’ultimo a indennizzi o risarcimenti di sorta. Resta inteso che il Committente non avrà alcun obbligo, nei confronti dell’Appaltatore e/o ESTAR del subappaltatore, di esercitare i diritti di cui ai punti (b) e (c) che precedono. Il testo di tutti i contratti di subappalto dovrà altresì contenere l’impegno del subappaltatore a garantire, prima dell’inizio dell’esecuzione del subappalto, l’aggiornamento di tutta la documentazione richiesta in fase di qualifica del subappaltatore medesimo, se necessaria, ovvero, nel caso di subappaltatori non inseriti nel sistema di qualifica del Committente, la dichiarazione circa l’insussistenza di cause ostative alla qualifica attreverso delle prestazioni subappaltateautodichiarazioni circa: - l’impegno a comunicare immediatamente ogni variazione dovesse intervenire sui dati precedentemente trasmessi; - procedure fallimentari e/o concorsuali in atto (ivi incluse le fasi esecutive a seguito di approvazione(ì/omologazione delle stesse); - la presenza di irregolarità fiscali rilevanti (di norma superiori al 10% del fatturato rilevato dall’ultimo bilancio approvato e depositato ovvero in presenza di ulteriori possibili criticità di solidità patrimoniale) per le quali non è sottoscritto un accordo di regolarizzazione rispettivamente con l’Erario o con l’INPS; - la presenza nelle liste “terrorismo” nazionali e internazionali; - la presenza di soggetti nei cui confronti è intervenuto uno dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici. 17.9 Nel caso emergessero in capo ad un subappaltatore e/o subcontraente gravi elementi di carattere amministrativo e/o penale, con particolare riferimento a provvedimenti antimafia anche di natura cautelare o all’assunzione di provvedimenti di carattere penale anche di natura cautelare, tali elementi costituiranno motivo di immediata risoluzione del contratto di subappalto per fatto e colpa del subappaltatore. Si precisa peraltro Questa previsione dovrà essere contenuta in ogni contratto che l’aggiudicatario l’Appaltatore sottoscriverà con i subappaltatori e/o subcontraenti per l’esecuzione dei Lavori di cui al Contratto e l’Appaltatore si impegna ad avvalersi di tale facoltà di risoluzione anche qualora ciò gli venga richiesto per iscritto dal Committente. Resta, in ogni caso, fermo l’obbligo dell’Appaltatore di organizzarsi in modo tale da sostituire il subappaltatore e/o terza parte allontanato senza che ciò possa in nessun modo comportare richieste di maggiori oneri economici e/o richieste di prolungamento delle tempistiche di esecuzione dei Lavori. 17.10 L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione delle prestazionali previsti nel Contratto. L’Appaltatore corrisponde i Costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. Il Committente, sentito il Direttore dei Lavori e il CSE, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla Legge Applicabile. 17.11 Il Committente non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto provvede né è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività tenuto a provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda subcontraenti. Qualora fosse chiamato a corrispondere pagamenti ai subappaltatori e/o ESTAR copia autentica del contratto subcontraenti in forza della Legge Applicabile o di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto disposizioni di subappalto di cui soprauna autorità, ai sensi dell’articolo ivi incluso quanto previsto dall’art. 105, comma 7co. 13, del D.Lgs. 50/2016Codice dei Comtratti Pubblici, il Committente potrà prelevare quanto necessario dai corrispettivi ancora dovuti all’Appaltatore in corrispondenza del primo SAL utile ovvero dalle Ritenute ovvero mediante escussione della Garanzia di Adempimento per il corrispondente importo ovvero mediante la dichiarazione relativa alla sussistenza formulazione di apposita richiesta all’Appaltatore per il relativo pagamento o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. rimborso, che dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) Giorni dalla data della richiesta comunicata per iscritto, con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso rinuncia sin d’ora da parte del subappaltatoredell’Appaltatore ad avanzare qualsiasi eccezione, per lo svolgimento delle attività pretesa o diritto in relazione a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016tale prelievo.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Works

SUBAPPALTO. Il subappalto è È ammesso il subappalto, in conformità a quanto previsto all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti del 30previa autorizzazione della stazione appaltante. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività, ovunque espletate, che richiedano l’impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo complessivo delle prestazioni affidate o di importo superiore al 50% dell’importo del Contratto Attuativocontratto da affidate, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs 50/2016, introdotto dal D.lgs. n. 56/2017. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli modifica degli obblighi e agli degli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR della Azienda X.X.XX. Almeno venti giorni prima della data dell’effettivo inizio delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatoresubappaltatore dovrà far pervenire alla stazione appaltante: a) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, subappalto; b) la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali assenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo di cui all’art. 2359 codc.c. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, tra subappaltatore o cottimista e subappaltante; c) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del qualificazione prescritti dal D. Lgs 50/2016lgs 50/2016 in relazione alle prestazioni da eseguire, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, qualora l’autocertificazione presentata in sede di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate gara sia scaduta; d) la dichiarazione del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’autocertificazione presentata sia scaduta ovvero debba essere modificata; e) l’eventuale indicazione che il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa. La Stazione Appaltante provvederà ad effettuare la verifica della sussistenza delle condizioni di autorizzazione al subappalto, previste dall’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento a quanto disposto al comma 14 del medesimo articolo. A tal fine. L’offerta presentata in sede di gara dovrà espressamente indicare l’importo delle prestazioni che si intendono affidare in subappalto. Il contratto di subappalto dovrà espressamente prevedere, a pena di nullità, che le parti contraenti sono tenute a rispettare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, il contratto dovrà riportare le seguenti clausole: 1. L’impresa .....….…. in qualità di subappaltatore dell’impresa ..…………nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Azienda ULSS n. 8 Berica, CIG n , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 2. L’impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda X.X.XX. n. 8 Berica, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Per Il Servizio Di Logistica Integrata

SUBAPPALTO. 15.1 Il subappalto è ammesso Fornitore svolgerà i Servizi mediante la propria organizzazione, in conformità all’artalle presenti CG, alle CI, alle CCP o l’OdA, con divieto, salva espressa e formale autorizzazione da parte della Committente, di subappaltare in tutto o in parte i Servizi ai sensi dei successivi commi. 15.2 In caso di subappalto, il Fornitore è direttamente ed integralmente responsabile nei confronti del Committente per l'adempimento di tutti gli obblighi dedotti nel Contratto, i quali dovranno essere presenti nell’accordo con i subappaltatori nella misura consentita dal perimetro del subappalto. 105 È fatto obbligo al Fornitore di controllare i Servizi che ha subappaltato per assicurare che tutti gli obblighi contrattuali in esame siamo rispettati nel continuo. Resta inteso che i Servizi oggetto di subappalto, in conformità alle previsioni del presente articolo, non possono comunque essere oggetto di ulteriore subappalto. 15.3 L’eventuale autorizzazione a procedere al subappalto potrà essere rilasciata dal Committente a proprio insindacabile giudizio sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore ai sensi dei successivi commi 4 e 5, nonché di ogni altra evidenza che la Committente potrà richiedere anche ai sensi delle direttive e policy del Gruppo BNP Paribas. In ogni caso, trascorsi quindici (15) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Committente, senza che questi si sia pronunciato, l’autorizzazione si intenderà negata. 15.4 Il Fornitore, qualora intenda subappaltare in tutto od in parte a seconda di quanto pattuito i Servizi oggetto del Contratto, al fine di consentire le valutazioni di cui sopra alla Committente e di consentirle – se del caso – di aggiornare il registro delle esternalizzazioni, deve inoltrare per iscritto almeno trenta (30) giorni prima dell’esecuzione dei Servizi, specifica richiesta contenente i seguenti elementi: • Indicazione dell’impresa/e subappaltatrice/i e relativi servizi da subappaltare; • dichiarazione di aver effettuato con esito positivo la verifica dell’idoneità tecnico- professionale dell’impresa/e subappaltatrice/i, acquisendo e trasmettendo al Committente, tra l’altro: • il relativo Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato in corso di validità; • l’autocertificazione dell’impresa e/o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. 15.5 Il Fornitore, in conformità agli adempimenti cui è tenuto ai sensi del comma 4 dell’art.17 seguente, si impegna, altresì, a far pervenire al Committente, contestualmente alla richiesta di subappalto di cui sopra, una dichiarazione in originale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/e subappaltatrice/i attestante: (a) la regolare costituzione ai sensi di legge della suddetta impresa, di essere dotata di una propria organizzazione in grado di assolvere ed ottemperare alle obbligazioni di cui al Contratto, nonché di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e delle certificazioni eventualmente necessarie per legge ai fini dell’espletamento delle predette obbligazioni, con documentazione da produrre a semplice richiesta del Committente; (b) l’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle ultime denunce dei lavoratori fatte all’INPS e all’INAIL; (c) l’iscrizione alla CCIAA; (d) l'autocertificazione resa ai sensi del D.Lgs. 50/2016n.159/2011 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni e l’impegno ad applicare, ai lavoratori impiegati nell’espletamento del subappalto, le vigenti normative in materia di versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi; (e) la garanzia che i Servizi in subappalto non siano oggetto di ulteriore subappalto; (f) la garanzia della piena osservanza del T.U. sulla Salute e Sicurezza nei limiti Luoghi di Lavoro e di ogni altra normativa applicabile; (g) la stipula delle Assicurazioni di cui all’art.14 per gli aspetti di propria pertinenza; (h) l’intervenuta adozione da parte dell’impresa subappaltatrice stessa di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n.231/2001 idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al citato decreto legislativo; (i) la dichiarazione, ove necessaria in base alla natura dei Servizi, di essere stati messi a conoscenza dal Fornitore degli eventuali rischi presenti negli edifici in cui questi devono essere svolti e delle informazioni relative alle misure di prevenzione e sicurezza adottate presso i luoghi di lavoro. (j) di non essere un “soggetto collegato” al Committente, come definito nelle “nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, emanate dalla Banca d’Italia con circolare 263/2006, titolo V, capitolo 5, paragrafo 3, che il subappaltatore dichiara di ben conoscere (consultabili su xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx- norme/circolari/c263/Circ_263_annotata_V03.pdf); qualora nel corso di esecuzione del 30% dell’importo complessivo rapporto dovesse ricorrere una delle ipotesi di cui alla normativa citata, il subappaltatore si obbliga a darne immediata comunicazione al Committente, specificando il tipo di collegamento, fornendo successivamente tutti i dati che il Committente riterrà di richiedere per consentire alla Capogruppo BNP Paribas di adempiere alla citata normativa. Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegato il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di ciascuna impresa subappaltatrice, emesso non oltre sessanta (60) giorni antecedenti la data dell’eventuale accettazione della richiesta di subappalto da parte del Contratto AttuativoCommittente. Il Fornitore deve inoltre provvedere a custodire per ogni subappaltatore la documentazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in particolare: (a) il Documento di Valutazione dei Rischi sottoscritto dal subappaltatore per la parte di competenza, ove necessario, in ordine all’attività resa in subappalto; (b) l’Informativa sui rischi specifici degli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare il subappaltatore e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate nei locali a rischio specifico (locali tecnici) sottoscritta dal subappaltatore stesso. I documenti dovranno essere prodotti a semplice richiesta del Committente entro 2 (due) gg lavorativi dalla richiesta. 15.6 Il Committente si riserva, in ogni momento, il diritto di richiedere la sostituzione di un’impresa subappaltatrice, cui dovrà provvedersi prontamente e, comunque, entro quindici (15) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del Fornitore. In tal caso, il Fornitore dovrà, comunque, garantire la prestazione dei Servizi senza soluzione di continuità. 15.7 Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare i controlli che riterrà più opportuni sulle eventuali imprese subappaltatrici, anche al fine di verificare la veridicità delle attestazioni contenute nella dichiarazione sopra indicata, e di richiedere in qualsiasi momento la documentazione comprovante la veridicità di quanto attestato. 15.8 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli degli obblighi e agli degli oneri dell’aggiudicatario del servizio Fornitore, che rimane unico l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente del Committente della perfetta esecuzione del Contratto, anche per la parte dei Servizi subappaltata. Il Fornitore, in conformità a quanto previsto dall’art.14, è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili agli eventuali subappaltatori. Il Fornitore si obbliga, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far osservare al terzo subappaltatore tutti gli obblighi derivanti dalle presenti CG, dalle CI, CCP e dall’OdA. 15.9 Resta, comunque, escluso che il Committente debba sopportare maggiori costi in ragione di eventuali subappalti. Il Fornitore corrisponde direttamente agli eventuali subappaltatori tutti i compensi loro spettanti con esclusione di qualsiasi solidarietà del Committente in relazione alle obbligazioni nei confronti degli eventuali subappaltatori, fatto salvo quanto obbligatoriamente previsto dalla legge. 15.10 Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi, compreso il Personale del Fornitore e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticaredei subappaltatori, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore fatti e colpe imputabili al venti per centosubappaltatore. L’obbligo di indennizzo e manleva di cui al presente comma decorre dalla data di efficacia del Contratto, e rimane efficace sino al decorso dei termini di prescrizione delle relative azioni dei terzi. 15.11 Il Fornitore si obbliga a far sì che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, i subappaltatori mantengano per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti ai sensi del richiamato artpresente articolo. 105 del D.LgsIl Fornitore è tenuto sempre a verificare che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti richiesti, in ordine ai Servizi oggetto di subappalto. 15.12 Il Fornitore si obbliga a risolvere di diritto ai sensi dell’art. 50/2016, alle seguenti condizioni: - 1456 C.C. il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, l’impresa subappaltatrice non provveda agli adempimenti di subappalto legge di natura fiscale, retributiva, assicurativa e contributiva o venissero meno i requisiti richiesti nel Contratto. In tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Committente. 15.13 Alla scadenza dei contratti di subappalto, il Fornitore dovrà far pervenire, a richiesta del Committente, una dichiarazione in cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno ciascun subappaltatore attesti di eventuali forme non avere più nulla a pretendere dal Fornitore stesso per i servizi eseguiti. 15.14 Il Committente si riserva di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante verificare in ogni momento il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, imprese subappaltatrici dei requisiti previsti dalla vigente normativa nelle presenti CG, chiedendone, in materia caso di qualificazione mancanza, ed in conformità al precedente comma 15.6, l'allontanamento immediato, senza che il Fornitore possa in alcun modo opporsi o diminuire per tale ragione la qualità dei Servizi eseguiti. 15.15 Con riferimento al Personale impiegato nell'eventuale subappalto, il Fornitore si impegna a trasmettere prontamente, dietro richiesta del Committente, l'attestazione dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali con documento rilasciato dagli Istituti Assicurativi e Previdenziali nonché delle impreseretribuzioni mediante il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Parimenti, nonché la certificazione comprovante il possesso degli Fornitore, su richiesta, si impegna a trasmettere per ciascuna delle eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché società in subappalto la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioautocertificativa attestante, ai sensi dell’art. 105 47 del D.Lgs n. 50/2016DPR 445/2000, l’effettuazione degli adempimenti di trasmettere all’Azienda procedentenatura fiscale ed assicurativa dovuti in ordine al Personale impiegato. 15.16 Resta inteso che qualora il Fornitore, entro 20 giorni dalla data nonostante la richiesta del Committente, non provveda all'esibizione della documentazione di ciascun cui al precedente comma, il Committente, ai sensi di legge, potrà sospendere il pagamento effettuato nei suoi confrontidel Corrispettivo pattuito fino all'esibizione da parte del Fornitore della predetta documentazione. 15.17 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, copia delle fatture quietanzate relative il Committente avrà la facoltà di procedere alla Risoluzione del Contratto, ai pagamenti sensi del successivo art.21, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. 15.18 In ogni caso il Fornitore si obbliga a tenere integralmente manlevata ed indenne il Committente, ivi comprese le spese legali, da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate ogni pretesa che possa essere avanzata a qualsiasi titolo da parte del subappaltatore entro il predetto termineproprio Personale, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanononché da quello dei subappaltatori, in quanto compatibili, le altre disposizioni relazione ai rapporti di cui all’art. 105 lavoro dai predetti intrattenuti ovvero da ogni pretesa di terzo danneggiato “per fatto o colpa” del D. Lgs 50/2016suddetto Personale.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura

SUBAPPALTO. Il 1. L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta, nei limiti del affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: ------------------------------------------------ alla [indicare subappaltatrice con dati di riferimento] 2. L’Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Affidataria, con l’obbligo di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 3. L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 5. L’Affidatario deposita presso l’Amministrazione il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto Attuativoaffidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 6. L’Affidatario allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 7. Al momento del deposito del contratto l’Affidatario trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In caso di incompletezza dei documenti presentati, l’Amministrazione procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Affidatario è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, del citato articolo 105. 8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Affidatario, il quale rimane unico e solo responsabile l’unico responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. 9. L’Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8, dell’articolo 105 del Codice. 10. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. 11. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione stessa. In tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. 12. L’Affidatario si obbliga, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice, a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione prestazionali previsti nel presente Contratto. 13. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 14. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui sopraai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 15. L’Affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, quali apposita verifica abbia dimostrato la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno dei motivi di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all’articolo 80 e 81 del D. Lgs 50/2016Codice. 16. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. all’articolo 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Spazzamento, Raccolta E Conferimento Dei Rifiuti Solidi Urbani

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio potenziale aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatedella Stazione appaltante e della Aziende Sanitarie. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareResta inteso che, per qualora l’Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione oggetto del contratto. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. .. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - : a) il concorrente deve indicare le attività e/in fase di gara i servizi o i parte dei servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore, e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi, producendo per essi il relativo DGUE; b) dopo la stipula del contratto di subappalto, il Fornitore deve depositare presso l’Azienda l’ARNAS originale o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto stesso almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare ; c) l’Aggiudicatario, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, 105 del D.Lgs. 50/2016, n. 50/2016 deve produrre: ▪ la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civc.c. con l’Impresa l’impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la in relazione alla prestazione subappaltata; ▪ dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento di assenza motivi esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016.L'affidatario deve provvedere a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 105 80 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016. 11.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. Il Prestatore di servizi, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 1. Il Prestatore di servizi è responsabile dei danni che dovessero derivare a ARES 118 o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 3. Il subappalto è ammesso autorizzato da ARES 118. Il Prestatore di servizi si impegna a depositare presso ARES 118 medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in conformità materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, XXXX 118 non autorizzerà il subappalto. 4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, ARES 118 procederà a richiedere all’impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. 5. Il Prestatore di servizi dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni. 6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’impresa, la quale rimane unico l’unica e solo responsabile sola responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/di XXXX 118, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 7. Il Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne XXXX 118 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. 8. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’Impresa deve praticareapplicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazioneunitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione 20%. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i Il Prestatore di servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariosi obbliga, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016118, di comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all’Azienda procedente, a ARES 118 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 11. Qualora l’aggiudicatario il Prestatore di servizi non trasmetta le fatture quietanziate quietanzate del subappaltatore entro il predetto terminenel termine di cui al comma precedente, l’Azienda XXXX 118 sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’impresa. 12. Si applicanoIn caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, in ARES 118 potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. 13. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/206 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto compatibili, previsto al punto 10 del citato art.118. 14. Per tutto quanto non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 118 del D. Lgs 50/2016.D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Prestatore di servizi non l’abbia richiesto in offerta)

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art1. 105 Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del D.Lgs. 50/2016concorrente, nei limiti ferme restando le prescrizioni di legge con particolare riferimento alla classificazione di cui all’articolo 4 del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltopresente capitolato. 2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare : x. Xxx l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o ESTAR al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b. che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 cod. civ. del codice civile, con l’Impresa subappaltatricel’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; - con il in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio; c. Che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione Appaltante, altresìai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la certificazione documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa subappaltatore è in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli all’art. 80 e 81 del D. Lgs d.lgs. 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artdall’articolo 67 del d.lgs. 10 della Legge 159/2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a quanto previsto dalla normativa vigente l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.lgs. n. 575/1965 159 del 2011 “Codice delle leggi antimafia e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariodelle misure di prevenzione”, resta fermo che, ai sensi dell’artdell’articolo 95, comma 3, dello stesso D.lgs. 105 n. 159 del D.Lgs 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’articolo 84, comma 4, del citato D.lgs. n. 50/2016159 del 2011; e. Verifica della regolarità contributiva dell’impresa subappaltatrice (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità); 3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore, richiesta che dovrà essere inoltrata giorni 20 (venti) prima di dar corso ai lavori affidati in subappalto o in cottimo; 4. Tale richiesta scritta dell’appaltatore deve essere predisposta obbligatoriamente mediante l’utilizzo della modulistica pre- compilata dalla Stazione Appaltante e disponibile a richiesta dall’appaltatore. 5. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi, tra i quali la mancata emissione del DURC in corso di validità da parte degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi; L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro: - 30 giorni dall'istanza di autorizzazione per subappalti di importo superiore ad € 100.000,00; - 15 giorni dall'istanza per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell’impresa (DURC in corso di validità); 6. Trascorsi questi termini, si forma il "silenzio-assenso" e l'autorizzazione si intende concessa anche senza un apposito provvedimento. 7. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a. L’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); b. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; c. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; d. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Azienda procedentealla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiavvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia delle fatture quietanzate relative dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 8. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, se previsti, nonché ai pagamenti da essa via via corrisposti concessionari di lavori pubblici. 9. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto di subappalto. 10. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con l’indicazione delle ritenute posa in opera di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni sussista alcuno dei divieti di cui all’artal comma 2, lettera d). 105 È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del D. Lgs 50/2016sub-contraente, l’importo del sub- contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 11. I lavori relativi alla categoria prevalente, sono subappaltabili nel limite del 30% dell’importo della medesima categoria; 12. Per la disciplina del subappalto, subaffidamenti e subcontratti si fa riferimento ai “Chiarimenti e richiami normativi” del “Settore Attuazione Piano Dei Servizi, Programma Opere Pubbliche, Strade - Servizio Progettazione Edilizia - Ufficio Sicurezza Cantieri Temporanei E Mobili”, allegato al presente capitolato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto è ammesso in conformità all’artnei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. D. Lgs 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto al rispetto delle seguenti condizioni: • la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve dichiarare, ai sensi dell’art. 105 comma 4 c) D. Lgs. 50/2016, le attività che intende eventualmente subappaltare e, ai sensi dell’art. 105 comma 6, la terna dei possibili subappaltatori; in ogni caso l’importo complessivamente subappaltato non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto stipulato; tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l’erroneità e/o ESTAR mancanza di detta dichiarazione costituisce impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto. ⮚ l’affidatario deve depositare: ⮚ il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni attività subappaltate. Si precisa peraltro ; il contratto deve indicare l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in termini economici; ⮚ Con il deposito del contratto di subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionel’affidatario deve trasmettere: ⮚ dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza, in capo a se stesso delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016; ⮚ il n. di iscrizione alla CCIAA del subappaltatore; ⮚ dichiarazione del subappaltatore di insussistenza, nei confronti del subappaltatore stesso, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; ⮚ dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione il titolare del subappalto; • l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento • I contratti di subappalto e i sub-contratti dovranno contenere l’impegno ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni con L. 217 del 17/12/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. • Il subappalto è sottoposto, ai sensi dovrà comunque essere formalmente autorizzato. • In caso di inadempienza contributiva o di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'esecutore o del richiamato art. 105 del subappaltatore si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art.30 c.5-bis, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. • In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l’Azienda USL sia verso terzi, di qualsiasi infrazione alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività norme del Disciplinare di gara e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso del Capitolato Tecnico compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi l’Azienda o ESTAR copia autentica USL può procedere alla risoluzione del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinary Tender

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 174 del D.Lgs. 50/2016. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: , salvo quanto previsto dall’art. 174, comma 3, del Codice. Ai sensi dell’art. 174, comma 4, del Codice, il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoservizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente Concessione. Per le prestazioni affidate in subappalto il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che Concessionario, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/della Concedente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest’ultima o ESTAR delle prestazioni subappaltatea terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareIl Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, per le prestazioni affidate in subappaltoai sensi dell’art. 174, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionecomma 5, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione del Codice. Il Concessionario si impegna a sostituire i sub-appaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso inadempimento da parte del subappaltatoreConcessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell’inizio della prestazione, per lo svolgimento tutti i sub-contratti che non sono subappaltati, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub- contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di nessuna delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali. Il Concessionario è comunque tenuto a lui affidatecomunicare alla Concedente, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impreseprima dell’inizio della prestazione, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - per tutti i sub-contratti che non sussistasono subappalti, nei confronti stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappaltatorecontratto, alcuno dei divieti previsti dall’artil nome del sub- contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016sub- contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per l'Affidamento Del Servizio Di Distribuzione Automatica Di Bevande E Snack

SUBAPPALTO. Il fornitore può affidare in subappalto è ammesso la fornitura, previa autorizzazione dell’Inail, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016, nei limiti purché: a) l'affidatario del 30subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) all’atto dell’offerta siano state indicate le forniture o parti delle forniture che si intende subappaltare; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Il subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - L’affidatario deposita il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto con il subappaltatore presso l’Inail almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, relative prestazioni. Al momento del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Gli eventuali contratti tra l’affidatario subappaltante e i subappaltatori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli articoli 80 artt. 3 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artss. 10 della Legge legge 13 agosto 2010 n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art136. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta l'importo dovuto per le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art. 105 105, comma 13, del D. Lgs d.lgs. 50/2016. In caso di non correttezza contributiva si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato D’oneri

SUBAPPALTO. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il subappalto è ammesso concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità all’arta quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/201650/20106 e s.m.. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, nei limiti per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. In assenza di specifiche indicazioni nel Capitolato Speciale d’Appalto in merito alle prestazioni o lavorazioni oggetto del 30% dell’importo complessivo contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario, il subappalto si deve intendere libero anche se nel rispetto delle seguenti condizioni: a. il contratto, così come disposto al comma 1 dell’articolo 105 del Contratto Attuativo. Il subappalto Codice dei contratti, non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareo lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; b. il subappaltatore, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionestandard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con ribasso non superiore quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale; c. l'affidatario, come disposto al venti per centocomma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, corrisponde i costi della sicurezza e che l'esecuzione delle della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostoesecuzione, ai sensi del richiamato art. ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; d. l'affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, alle seguenti condizioni: - è solidalmente responsabile con il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; e. l'affidatario, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, relative prestazioni. Al momento del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, presso la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 80 83 e 84 del Codice dei contratti stesso; f. la stazione appaltante, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, verifica la dichiarazione di cui alla precedente lettera tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 del D. Lgs 50/2016Codice dei contratti; g. il contratto di subappalto, con apposita presentazione corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del DGUE contratto affidato, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; h. il contraente principale e il subappaltatore; - che non sussista, come disposto al comma 7 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del subappaltatorecontratto di subappalto; i. l'aggiudicatario, alcuno come disposto al comma 7 dell’articolo 105 del Codice dei divieti previsti dall’artcontratti, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. 10 Ai sensi della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre legge 136/2010 anche nei rapporti tra appaltatore, subappaltatore o subcontraente è fatto obbligo all’Aggiudicatariodi osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Conseguentemente tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o Poste italiane Spa dedicati, ai sensi dell’artanche non in via esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 105 In sede di rilascio di autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010. Il mancato utilizzo del D.Lgs n. 50/2016, bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data diritto del contratto di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatarioappalto. Si applicanoricorda che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento tra appaltatore e subappaltatore o subcontraente devono riportare, in quanto compatibilirelazione a ciascuna transazione posta in essere, le altre disposizioni il codice identificativo di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP), riportati nel bando di gara.

Appears in 1 contract

Samples: Verbal Agreement for Public Procurement

SUBAPPALTO. Il subappalto L’Appaltatore è ammesso tenuto ad osservare rigorosamente quanto di seguito disciplinato, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile in conformità all’artcaso di mancato assolvimento anche di una sola delle ob- bligazioni qui indicate. Nei limiti disposti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall’Art. 105 del D.Lgs. 50/2016Codice, nei limiti del 30% dell’importo complessivo tutti i lavori e servizi oggetto del Contratto Attuativosono subappaltabili. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricor- so a subappaltatori, se non autorizzati espressamente dalla Committente ed i relativi contratti di subappal- to devono essere certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. L’Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all’autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla con- duzione ed esecuzione dei lavori. Qualora la mancata autorizzazione del subappalto per fatto dell’Appaltatore o dei Subappaltatori da esso designati comporti la mancata esecuzione dei lavori o di parti di opere, nonché di servizi accessori o di parti di servizi accessori, il Contratto sarà risolto per grave inadempimento dell’Appaltatore stesso. L’Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la certificazione atte- stante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa e/o dal presente Capitolato. In caso di mancata presentazione delle certificazioni richieste nel termine previsto, e trascorso invano il termine assegnato per l’integrazione documentale (che sospende il termine di definizione del pro- cedimento), la Committente non autorizzerà il subappalto. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione di gara. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli ed oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’Appaltatore che rimane unico e solo l’unico responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR della Committente della perfetta esecuzione del Contratto. Qualora durante l’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l’aggiudicatario deve praticare, per l’Appaltatore risulti inadempiente con le prestazioni attività affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionene darà comunicazione scritta all’Appaltatore, con ribasso il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecu- zione delle attività. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle at- tività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non superiore al venti per centodà alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, e che l'esecuzione delle risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti. In nessun caso le prestazioni affidate in oggetto di subappalto non può possono formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostoLe parti si danno atto che il rispetto del limite legale di subappaltabilità delle attività avente natura di lavori e servizi (meglio definite nell’Art. 2 del presente Capitolato) da parte dell’Appaltatore integra il contenuto dell’obbligazione contrattuale. Detto obbligo vale, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016pro quota, alle seguenti condizioni: - per le imprese componenti il concorrente deve indicare le attività raggruppamen- to temporaneo e/o i servizi che intende subappaltareper le consorziate esecutrici, qualora l’Appaltatore si sia costituito in forma di Raggrup- pamento Temporaneo di Imprese o di consorzio ordinario; - l’aggiudicatario (appaltatore) vale per l’intero consorzio, qualora l’Appaltatore si sia costituito in forma di consorzio stabile o cooperativo o artigiano. L’Appaltatore deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltaterelativo importo; - l’appaltatore tale comunicazione deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgsessere sottoscritta dall’Appaltatore a dal subappaltatore. 50/2016Ove l’Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la dichiarazione relativa Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla sussistenza Committente o meno a terzi per fatti imputabi- li ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di eventuali forme ter- zi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. I corrispettivi per le attività subappaltate per ciacun SAL sono erogati di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con all’Appaltatore, il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, quale do- vrà fornire alla Committente la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti dai subappaltatori entro 20 giorni dal paga- mento ricevuto del SAL a cui dette attività si riferiscono. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuatesolo nelle ipotesi previste dalla legge e previo nulla osta dell’Appaltatore. Qualora l’aggiudicatario Per tutto quanto non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artdisciplinato espressamente dal presente articolo si applica l’Art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice dei Contratti Pubblici.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto

SUBAPPALTO. 13.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato, per ciascun lotto, di affidare in subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016l’esecuzione di tutti i servizi/forniture offerti, nei limiti del 30per una quota pari al 50% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. contrattuale dell’Accordo Quadro 13.2 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda l’Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o ESTAR la copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto allo stesso affidate, xxx inclusi i requisiti di subappalto ordine generale di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, all’articolo 80 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, la ; iii) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatriceil subappaltatore; - con il deposito se del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterecaso, altresì, la certificazione v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di cui agli articoli 80 qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate. 13.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, l’Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 13.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l’Amministrazione Contraente revocherà l’autorizzazione. 13.5 Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e 81 l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. 13.6 Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artLgs. 10 della Legge n. 575/1965 50/2016 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro per lo specifico Lotto. 13.7 Per le prestazioni affidate in subappalto: il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105 105, comma 14, del D.Lgs Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale; 13.8 L’Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 13.9 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Amministrazione Contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 13.10 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell’Amministrazione Contraente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679. 13.11 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all’Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. 13.12 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. 13.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 13.14 Trova applicazione l’art. 105, di comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Azienda procedente, all’Amministrazione Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti corrisposte al subappaltatore con l’indicazione subappaltatore. 13.15 L’esecuzione delle ritenute attività subappaltate non può formare oggetto di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate ulteriore subappalto. 13.16 In caso di inadempimento da parte del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni fornitore agli obblighi di cui all’artai precedenti commi, l’Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno. 13.17 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. 13.18 Il Fornitore si impegna a comunicare all’Amministrazione Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 13.19 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all’Amministrazione Contraente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. 13.20 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. 13.21 L’Amministrazione Contraente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale

SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 4. Il subappalto è ammesso in conformità all’artautorizzato dalla Agenzia. 105 Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del D.Lgssubappalto, la copia del contratto di subappalto. 50/2016Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativola Agenzia non autorizzerà il subappalto. 5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che Fornitore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente della Agenzia e/o ESTAR delle prestazioni subappaltateAmministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 6. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve praticareapplicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazioneunitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione 20%. 8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 9. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto Fuori dai casi di cui sopraall’articolo 105 comma 13, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento il Fornitore si obbliga a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, all’Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 10. Qualora l’aggiudicatario il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate quietanzate del subappaltatore entro il predetto terminenel termine di cui al comma precedente, l’Azienda l’Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodel Fornitore. 11. Si applicanoIn caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, in la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. 12. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. n. 50/2016. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta) Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio Auto Con Conducente

SUBAPPALTO. Il Ove la ditta offerente intenda affidare a terzi in subappalto è ammesso alcune prestazioni, dovrà farne esplicita comunicazione in conformità all’artsede di formulazione dell'offerta nei modi e termini stabiliti dalla vigente legislazione in materia. 105 In caso di subappalto, l'appaltatore dovrà imporre al subappaltatore l'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l'amministrazione; a riprova della piena conoscenza delle suddette obbligazioni, il subappaltatore dovrà inviare alla SA una dichiarazione di accettazione allegando copia del D.Lgscapitolato speciale d'appalto sottoscritto per conoscenza. 50/2016L'appaltatore è, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario comunque, responsabile in solido con il subappaltatore per eventuali danni da quest'ultimo causati a persone, animali o cose, durante l’esecuzione del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente oggetto del sub contratto o in qualunque modo al servizio stesso ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore verrà contestato dall'amministrazione direttamente all'appaltatore il quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’amministrazione, dal canto suo, non intratterrà con il terzo nessun tipo di rapporto contrattuale. Inoltre, dietro giustificata richiesta, la ditta si impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altro soggetto in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente il servizio. La ditta aggiudicataria potrà utilizzare il personale delle case costruttrici e/o ESTAR esclusiviste delle prestazioni subappaltateapparecchiature in manutenzione senza che ciò configuri in subappalto. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, In particolare l’appaltatore è fin d'ora autorizzato a stipulare contratti di assistenza e manutenzione per le prestazioni apparecchiature affidategli in gestione purché siano affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e relativo produttore/distributore o suo autorizzato senza che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto ciò richieda preventiva autorizzazione della SA ne configuri sub appalto. L’aggiudicazione del presente appalto costituisce atto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016delega.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. Il subappalto è È ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016il subappalto, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto AttuativoContratto, in conformità a quanto previsto all’articolo 105, del Codice e nelle modalità previste nell’Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro al presente Disciplinare. Resta inteso che, qualora l’Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatedel Committente di quanto subappaltato. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareIl concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per le prestazioni affidate il concorrente, il divieto di subappalto: - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in subappaltoproprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Ai sensi dell’art. 105 del Codice, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento l’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, sottoposto alle seguenti condizioni: - il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, Xxxxxx e questi ultimi li dichiarino in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltaredalla gara; - l’aggiudicatario (appaltatore) − l’Aggiudicatario deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del il Committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa subappaltate unitamente alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigenteCodice in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso l’assenza in capo al suddetto dei requisiti motivi di esclusione di cui agli articoli all’articolo 80 del medesimo Decreto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 81 grafica direttamente derivata dagli atti del D. Lgs 50/2016contratto affidato, con apposita presentazione indica puntualmente l’ambito operativo del DGUE del subappaltatore; - subappalto sia in termini prestazionali che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’arteconomici. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, Non si configurano come attività affidate in quanto compatibili, le altre disposizioni subappalto quelle di cui all’art. 105 105, comma 3 del D. Lgs 50/2016Codice. Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di attestare ai sensi del DPR n. 445/2000 che, nel relativo contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Guanti Monouso

SUBAPPALTO. Il subappalto 12.1 L’Impresa si è ammesso riservata di affidare in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016subappalto, nei limiti fino ad un massimo del 30% dell’importo complessivo dell’importo, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: supporto alle attività di Assessment, Strategia di migrazione, Studio di fattibilità, Check/PMO, salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 12, del Contratto Attuativod. lgs. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve . 12.2 L’Impresa si impegna a depositare presso l’Azienda l’Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o ESTAR la copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di subappalto ordine generale di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, all’articolo 80 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, la ; iii) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatriceil subappaltatore; - con il deposito se del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterecaso, altresì, la certificazione v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatoresubappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate. 12.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 12.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l’Amministrazione revocherà l’autorizzazione. 12.5 L’impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. 12.6 Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro per lo svolgimento delle attività a lui affidatespecifico Lotto. 12.7 Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, dei requisiti fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti dalla vigente normativa nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in materia subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 12.8 L’Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di qualificazione delle impresecui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, nonché la certificazione comprovante il possesso da parte di questo ultimo, degli eventuali requisiti prescritti dal Bando obblighi di gara e sicurezza previsti dalla normativa vigente. 12.9 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 12.10 L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016. 12.11 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all’Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. 12.12 L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli articoli 80 obblighi retributivi e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocontributivi, ai sensi dell’art. 105 29 del D.Lgs D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. 12.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 12.14 Trova applicazione l’art. 105, di comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Azienda procedente, all’Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti corrisposte al subappaltatore con l’indicazione subappaltatore. 12.15 L’esecuzione delle ritenute attività subappaltate non può formare oggetto di garanzia effettuateulteriore subappalto. 12.16 In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno. 12.17 Solo nel caso per i lotti in cui sia presente la clausola che vieta la partecipazione dei cosiddetti RTI sovrabbondanti, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara. 12.18 Ai sensi dell’art. Qualora l’aggiudicatario 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. 12.19 Il Fornitore si impegna a comunicare all’Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non trasmetta sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 12.20 Non costituiscono subappalto le fatture quietanziate fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del subappaltatore entro il predetto termined. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all’Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. 12.21 Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016. 12.22 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. 12.23 L’Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Esecutivo

SUBAPPALTO. Il E’ consentito all’Appaltatore il subappalto è ammesso delle sole prestazioni indicate in conformità all’artsede di offerta, di seguito riportate: . L’Appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta della Committente. A tal fine, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, l’Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore dallo stesso eseguite. L’Appaltatore è obbligato a trasmettere al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedenteCommittente, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore subappaltatore, con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l’immediata sospensione dei pagamenti. Nel caso in cui il Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le fatture quietanziate prestazioni dallo stesso eseguite, l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del subappaltatore entro il predetto terminerelativo importo e con proposta motivata di pagamento. La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, l’Azienda sospende il successivo pagamento al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibilipena di nullità assoluta, le altre disposizioni previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 105 del D. Lgs 50/2016D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Supply of Vans for Road Service

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, cottimo nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto di appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. Il 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori non comporta devono incorrere in alcuna modificazione agli obblighi delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle debbono possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareAi sensi di quanto previsto dall’art. 105, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del comma 7 D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare l'operatore economico aggiudicatario che abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto (ed abbia correttamente indicato le attività e/o i servizi prestazioni che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del “il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, relative prestazioni. Al momento del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 80 all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 81 grafica direttamente derivata dagli atti del D. Lgs 50/2016contratto affidato, con apposita presentazione indica puntualmente l'ambito operativo del DGUE del subappaltatore; - subappalto sia in termini prestazionali che non sussistaeconomici”. L’aggiudicatario, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi nel termine indicato dal citato comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016Codice, deve trasmettere a questa Stazione appaltante, all’indirizzo di trasmettere all’Azienda procedentePEC xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx: - Copia del contratto di subappalto, entro 20 giorni dalla data sottoscritto dall’aggiudicatario e dal subappaltatore; - Copia del DGUE compilato e sottoscritto dal subappaltatore. Alternativamente, il contratto e la dichiarazione (o le dichiarazioni) sopra indicati possono essere trasmesse a mezzo di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiposta raccomandata (o consegnate a mano) presso la Sede Legale di FST, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa sita in via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateDuca d’Aosta, 9 – 00000 Xxxxxxx. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, Non si configurano come attività affidate in quanto compatibili, le altre disposizioni subappalto quelle di cui all’art. 105 105, comma 3 del D. Lgs 50/2016Codice.

Appears in 1 contract

Samples: Procurement Agreement

SUBAPPALTO. (1) Senza il preventivo consenso scritto del Titolare del Trattamento, non è concesso al Responsabile del Trattamento di subappaltare (in tutto o in parte) alcun Trattamento dei Dati Personali a sub-responsabili. Il Titolare del Trattamento acconsente al fatto che il Responsabile del Trattamento ricorra a sub-responsabili per il Trattamento dei Dati Personali per suo conto, tra cui i sub-responsabili elencati nell’Allegato 3 alla presente Appendice. Se il Titolare del Trattamento ha stipulato le Clausole Tipo descritte al precedente articolo 3(7), il suddetto consenso costituisce previo consenso scritto del Titolare del Trattamento al subappalto è ammesso del Trattamento dei Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento, in conformità all’art. 105 a tali Clausole Tipo. (2) Il Responsabile del D.Lgs. 50/2016, nei limiti Trattamento comunica al Titolare del 30% dell’importo complessivo del Contratto AttuativoTrattamento ogni integrazione dei sub-responsabili indicati nell’Allegato 3 di questa Appendice come ogni sostituzione dei sub-responsabili indicata in anticipo. Il subappalto Titolare del Trattamento informa tempestivamente il Responsabile del Trattamento per iscritto entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione del Responsabile del Trattamento se e in base a quali ragionevoli motivi si oppone al sub-responsabile sostitutivo o aggiuntivo. In caso contrario, si presumerà che il Titolare del Trattamento abbia acconsentito a tale sostituzione o integrazione. Qualora il Titolare del Trattamento si opponga a un sub- responsabile sostitutivo o aggiuntivo entro il termine previsto, il Responsabile del Trattamento ha il diritto di risolvere la presente Appendice dando preavviso scritto di trenta (30) giorni al Titolare del Trattamento; alternativamente il Titolare del Trattamento potrà proporre al Titolare del Trattamento una modifica delle operazioni di Trattamento diretta a evitare che il Trattamento dei Dati Personali sia effettuato dal sub-responsabile sostitutivo o aggiuntivo. La modifica suggerita non comporta alcuna modificazione agli obblighi potrà essere eccessivamente onerosa per il Titolare del Trattamento. Se il Responsabile del Trattamento sceglie di suggerire una modifica delle operazioni di Trattamento e agli oneri dell’aggiudicatario non è poi in grado di attuare la modifica entro un termine ragionevole, ovvero se il Titolare del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/Trattamento non approva la modifica suggerita, sebbene tale approvazione non possa essere irragionevolmente negata, il Titolare del Trattamento ha facoltà di risolvere la Appendice, dandone comunicazione scritta al Responsabile del Trattamento con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso. Se il Responsabile del Trattamento o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, il Titolare del Trattamento risolvono la Appendice ai sensi del richiamato art. 105 presente paragrafo, l’intero Contratto è simultaneamente risolto. (3) Nel ricorrere a sub-responsabili per il Trattamento dei Dati Personali per conto del D.Lgs. 50/2016Titolare del Trattamento, alle il Responsabile del Trattamento garantisce l’adempimento dei seguenti condizionitermini: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del  Il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltatesub-trattamento deve riflettere le disposizioni di protezione dei dati concordate nella presente Appendice tra il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento; - l’appaltatore deve allegare  Il Responsabile del Trattamento è responsabile della condotta e prestazione di ogni sub-responsabile approvato e costituirà l’unico punto di contatto del Titolare del Trattamento relativamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso Trattamento dei Dati Personali da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016sub-responsabile.

Appears in 1 contract

Samples: Data Processing Agreement

SUBAPPALTO. Il L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni derivanti dalla aggiudicazione del presente appalto. Qualora l’aggiudicatario ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti, noli e qualsiasi altra prestazione da parte di terzi, dovrà farne preventiva riserva dichiarandolo in sede di offerta compilando correttamente nel Documento di gara Unico Europeo (DGUE). Non costituiscono comunque subappalto i trasporti, né l’eventuale affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. In conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappaltoattività di manutenzione dei mezzi fino a tutta la concorrenza dei costi del servizio. In particolare, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in il subappalto è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle nel rispetto delle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare • che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le attività e/o i servizi singole parti del contratto che intende subappaltare, del relativo importo oggetto di subappalto quale si desume dall'offerta presentata; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica • che l'impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti (20) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo avvio dello svolgimento delle attività subappaltateprestazioni oggetto di subappalto; - l’appaltatore deve allegare • che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel punto successivo, nonché del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; • che il subappaltatore sia iscritto, se italiano, alla C.C.I.A.A. (in caso di soggetto straniero è richiesta l'iscrizione ai registri professionali di cui sopraall'allegato XVI del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l'attività oggetto del subappalto e che sia in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto; • che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575; • che al momento del deposito del contratto di subappalto l'appaltatore abbia provveduto a depositare una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 105del D.P.R. 445/2000, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, attestante la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento/controllo o collegamento a norma dell’articolo ai sensi dell'art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatriceil subappaltatore. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio della relativa fornitura dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore. A norma dell'art. 105 comma XVIII del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'autorizzazione è rilasciata entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione prescritta; - tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di trenta (30) giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa alla condizione che si siano verificati tutti i presupposti di legge per l'affidamento in subappalto. Per i subappalti inferiori al due per cento (2%) dell'importo di contratto di appalto o di importo inferiore ad Euro centomilavirgolazerozero (€ 100.000,00) i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà. Il subappalto di parte delle prestazioni non esonera in alcun modo l'appaltatore dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo esso l'unico ed il solo responsabile verso la Stazione appaltante della buona esecuzione del contratto. L'appaltatore deve garantire che le imprese subappaltatrici si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto e dell’allegato "Schede Tecniche", restando solidalmente responsabile con le stesse dell'adempimento di ogni obbligazione nascente dal contratto. L'appaltatore è responsabile in solido con il deposito subappaltatore per gli adempimenti da questi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo subappaltatore stesso impiegati nello svolgimento delle attività a lui affidate, oggetto di subappalto. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artsubappaltatori. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di La Ditta Fornitrice deve trasmettere all’Azienda procedente, alla Stazione appaltante entro 20 venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore ai medesimi subappaltatori con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario A norma dell'art. 105 comma IX del D. Lgs. 50/2016 ai fini del pagamento la Amministrazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva riferito all'appaltatore ed ai subappaltatori. In ogni caso, per quanto non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in previsto si applica integralmente quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artdisposto dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016Lgs. 50/2016 e s.m.i .

Appears in 1 contract

Samples: Acquisition Agreement

SUBAPPALTO. Il <se il subappalto è ammesso previsto, inserire successivi quanto segue: 1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nei successivi commi, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate si è riservato di affidare in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltol’esecuzione delle seguenti prestazioni: per una quota pari al 2. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Azienda l’Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o ESTAR la copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di subappalto ordine generale di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, all’articolo 80 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, la ; iii) dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatriceil subappaltatore; - con il deposito se del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterecaso, altresì, la certificazione v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento l’esecuzione delle attività affidate. 3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, l’Amministrazione procederà a lui affidaterichiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia l’Amministrazione revocherà l’autorizzazione. 5. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione delle impreseo le certificazioni, nonché la certificazione comprovante deve acquisire un’autorizzazione integrativa. 6. Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il possesso ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli eventuali requisiti prescritti dal Bando standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di gara appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 7. L’Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui . 8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli articoli 80 obblighi e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, agli oneri dell’Appaltatore. 9. L’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artRegolamento 679/2016. 10. 10 L’Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e 11. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Legge n. 575/1965 stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocontributivi, ai sensi dell’art. 105 29 del D.Lgs n. D. Lgs. N. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. N. 50/2016. 12. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016. 13. Trova applicazione l’art. 105, di comma 13, del d. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda procedente, all’Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti corrisposte al subappaltatore con l’indicazione subappaltatore. 14. L’esecuzione delle ritenute attività subappaltate non può formare oggetto di garanzia effettuateulteriore subappalto. 15. Qualora l’aggiudicatario In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 16. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016, l’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. 17. L’Appaltatore si impegna a comunicare all’Amministrazione, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non trasmetta sono subappalti, stipulati per l’esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 18. Non costituiscono subappalto le fatture quietanziate fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del subappaltatore entro il predetto termined. lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l’Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatarioservizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all’Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. 19. Si applicano, in Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016. 20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. 21. L’Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008. 22. Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi previsti dal Documento di progetto in materia di DNSH e gli obblighi di cui all’art. 47, co. 4, del D.L. 77/2021, come disciplinati dal Capitolato d’Oneri e dal presente contratto. 1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.>

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Acquisition of a Destination Management System

SUBAPPALTO. Il L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affi- dare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta affida in subap- palto, nei limiti del in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo contrattuale l’esecuzione delle se- guenti prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto Attuativopresente contratto, i re- quisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in ma- teria, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Affidatario si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Affidatario deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti ge- nerali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione compro- vante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Comune procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la defi- nizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Affida- xxxxx, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/del Comune, della per- fetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pre- tesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR ai suoi ausiliari. L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto ri- guardo all’interesse del Comune; in tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun in- dennizzo da parte del Comune né al differimento dei termini di esecuzione del con- tratto. L’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subap- palto. Il Comune, in caso di pagamento diretto del subappaltatore e qualora l’Affidatario con- testi la regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto conte- stato dall’Affidatario sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revocherà, in au- totutela, l’autorizzazione al subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare Per tutto quanto non previsto si applicano le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii..

Appears in 1 contract

Samples: Contract

SUBAPPALTO. Il L'affidamento in subappalto è ammesso in conformità all’artsubordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 30% contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto di lavori. Il I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per i lavori, sia indicata la categoria o le prestazioni affidate categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in subappaltocottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazioneprima dell’inizio della prestazione, con ribasso per tutti i sub- contratti che non superiore al venti sono subappalti, stipulati per centol'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e che l'esecuzione l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in subappalto è sottoposto, ai sensi relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del richiamato art. 105 subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle seguenti condizioni: - imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il concorrente coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve indicare provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le attività e/imprese subappaltatrici. L'affidatario che si avvale del subappalto o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) del cottimo deve depositare presso l’Azienda o ESTAR allegare alla copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell'articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - del codice civile con il deposito titolare del contratto subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto l’appaltatore deve trasmettereentro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, altresìove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, la certificazione attestante l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il possesso rilascio dell'autorizzazione da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia della stazione appaltante sono ridotti della metà. I piani di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sicurezza di cui agli articoli 80 al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e 81 coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione rispetto del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016lavori.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto

SUBAPPALTO. Il L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni - L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta affida in subappalto, nei limiti del in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - Per le prestazioni rese in subappalto, l’Autorità provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Contratto AttuativoCodice. - In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Autorità, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. - Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’Autorità sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. - L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. - I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. - L’Appaltatore deposita presso l’Autorità il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. - Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. - In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Autorità non autorizzerà il subappalto. - In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Autorità procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. - Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. - L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. - Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Autorità, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. - L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Autorità le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. - Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. - L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. - L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare- L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. - L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per centocento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione prestazionali previsti nel contratto di appalto. - L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopraai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. - L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, quali apposita verifica abbia dimostrato la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno dei motivi di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all'art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; Codice. - che Per tutto quanto non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta previsto si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice. - Art. 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. - L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. - L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. - Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. - L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. - Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. - In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. - Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice. - Art. 15– Cessione del contratto e del credito - Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. - Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. - L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. - E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. - Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo - fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno - il presente contratto si intende risolto di diritto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Servizio

SUBAPPALTO. Il E' consentito il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 3040% dell’importo complessivo in quanto le lavorazioni oggetto di appalto sono connaturate da specificità tecniche ed organizzative tali da non consentire una percentuale di subappalto superiore a quanto definito al fine della celere e buona esecuzione dei lavori, anche vista la necessità di manodopera qualificata. Eventuali subappalti e cottimi sono disciplinati dall’art.105 D.Lgs. 50/2016 e dalla restante normativa in materia. Per tutto ciò che riguarda il subappalto e i pagamenti relativi a lavori svolti dal subappaltatore o cottimista, si rimanda al capo 9 del Contratto AttuativoCSA. Il subappalto I pagamenti relativi a lavori svolti dal subappaltatore o cottimista, ricorrendo le condizioni di cui all'art.105 D.Lgs. n.50/2016, verranno effettuati dalla stazione appaltante, previo espletamento di tutti gli incombenti di legge e di cui all'art.50 del Capitolato Speciale di Appalto. Ai fini di consentire alla stazione appaltante l'effettuazione di tutte le verifiche di legge, l'appaltatore è tenuto a comunicare e ad aggiornare tempestivamente l'elenco di tutti i subcontratti di qualunque natura stipulati per l'esecuzione dell'appalto ed a trasmettere copia dei predetti subcontratti ad Arezzo Casa entro sette giorni dalla sottoscrizione; nel caso in cui venga appurato che tutti o alcuni dei contratti stipulati siano stati omessi dal- l'elenco, le relative prestazioni si intenderanno non comporta alcuna modificazione agli obblighi autorizzate dalla stazione appaltante ed i corrispondenti importi saranno detratti dai pagamenti dovuti all'appaltatore, senza che questo dia diritto a rimborsi o risarcimenti di alcun genere. All'atto della maturazione di ogni stato di avanzamento lavori l'appaltatore, contestual - mente alla segnalazione scritta al direttore dei lavori del raggiungimento dell'importo pre - visto per l'emissione del s.a.l. di cui all'art.29 comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto, dovrà fare alla stazione appaltante una comunicazione scritta con specificazione dell'im- porto e agli oneri dell’aggiudicatario proposta motivata di pagamento debitamente controfirmata per presa visione, conferma ed accettazione da parte di tutti i subappaltatori e subcontraenti autorizzati; nello stesso momento dovranno inoltre essere comunicati i dati necessari all'acquisizione del servizio documento unico di regolarità contributiva relativo all'appaltatore ed ai soggetti che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, hanno effettivamente lavorato e che l'esecuzione delle prestazioni affidate devono essere pagati dalla stazione appaltante; nel caso in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare cui l'appaltatore ometta o ritardi le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto comunicazioni di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105la stazione appal- tante sospenderà il pagamento dell'intero stato di avanzamento, salva se possibile l'ap- plicazione delle disposizioni di cui all'art.170, comma 7, del D.Lgs. 50/2016D.P.R. n.207/2010 nella mi - sura che sarà accertata dal direttore dei lavori; in ogni caso, la dichiarazione relativa alla sussistenza sospensione del paga- mento per i motivi sopraddetti produrrà automaticamente ed in deroga a qualunque altra disposizione contraria la sospensione dei termini per il pagamento dello stato di avanza- mento senza alcun diritto a rimborsi, risarcimenti o meno maturazione di eventuali forme interessi in favore del- l'appaltatore. Ai fini del pagamento degli stati di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con avanzamento e dello stato finale dei lavori, Xxxxxx Xxxx richiederà agli enti competenti il deposito rilascio del contratto documento unico di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, regolarità contribu- tiva nonché copia dei requisiti versamenti agli organismi paritetici previsti dalla vigente normativa contrattazione col - lettiva, se dovuti, relativamente all’appaltatore ed agli eventuali subappaltatori; in materia caso di qualificazione delle impreseesito negativo di tali verifiche, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; i pagamenti saranno sospesi fino ad avvenuta regolarizza - che non sussista, zione nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti limiti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 4, c. 2 del DPR 207/10 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016ss.mm.ii.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Il Ripristino Di Alloggi Sfitti

SUBAPPALTO. Il L’affidamento del servizio in subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, consentito nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR netto offerto ed al verificarsi delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o : 1) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi o prestazioni che intende subappaltare, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto; - l’aggiudicatario (appaltatoreSi accetta incondizionatamente…………..…………………. 2) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui soprarelative prestazioni, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, corredato dalla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento controllo, a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il del Codice Civile; 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 80 all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - s.m.i.; 4) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall’artdalla D.lgs. 10 della Legge n. 575/1965 159/2011 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai . Ai sensi dell’art. 105 118, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016163/2006, l’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni ed i servizi in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L’appaltatore ha altresì l’obbligo di: ▪ provvedere, sotto la Sua responsabilità e prima dell’inizio del servizio, alla redazione del piano delle misure per garantire la sicurezza fisica dei lavoratori; ▪ curare l’aggiornamento ed il coordinamento degli specifici piani per la sicurezza redatti dai subappaltatori affinché gli stessi siano compatibili tra loro e coerenti con il piano dell’impresa principale. Nell’ipotesi di trasmettere all’Azienda procedenteassociazione temporanea d’impresa o di consorzio, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, detto obbligo spetta all’impresa Capogruppo/Consorzio; ▪ provvedere alla trasmissione della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuategaranzia, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Università all’appaltatore. Qualora l’aggiudicatario Di fronte all’Università, comunque, l'impresa appaltatrice resterà la sola ed unica responsabile dei servizi subappaltati. L’appaltatore è altresì responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e Territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Amministrazione di specifico provvedimento autorizzativo. Il subappalto non trasmetta le fatture quietanziate autorizzato ovvero realizzato oltre il limite di legge costituiscono motivo di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’impresa e fanno sorgere il diritto per l’Università ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. Se durante l'esecuzione dei servizi, ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l’Impresa dovrà prendere immediate misure per l’annullamento del subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore entro il predetto terminemedesimo. L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, l’Azienda sospende il successivo pagamento risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l’ultimazione dei servizi. I subappaltatori sono tenuti a favore dell’aggiudicatariorispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016accetta incondizionatamente…………..………………….

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso 1. L’Appaltatore dovrà eseguire in conformità all’artproprio i lavori compresi nel contratto, il quale non può essere ceduto a pena di nullità. 2. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti CA e fatto salvo quanto previsto al comma 5 dello stesso articolo 105 del 30% dell’importo CA e' ammesso il subappalto nella misura massima del 30 (trenta) percento dell'importo complessivo del Contratto Attuativocontratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario Ai sensi dell’art. 105, comma 5 del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareCA, per le prestazioni affidate in subappaltoopere di cui all’art. 89, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionecomma 11 CA (SIOS) e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in l’eventuale subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosuperare il 30 (trenta) per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 3. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante e previo le verifiche di legge da attuarsi nei confronti del subappaltatore e, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016fermo restando che tutte le categorie di lavoro possono essere subappaltate, alle seguenti condizioni: - : a) la facoltà di subappaltare sia prevista espressamente nel bando di gara, che indica altresì la categoria o le categorie per le quali è effettivamente ammesso il concorrente deve indicare subappalto. b) all'atto dell'offerta l’Appaltatore abbia indicato i lavori o le attività e/parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e i servizi relativi nominativi degli operatori economici subappaltatori. Ai sensi dell’art. 105 c. 6 del CA, qualora il bando lo preveda, l’Appaltatore dovrà aver indicato la terna di subappaltatori. c) l’Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del CA. 4. Fermo restando quanto sopra, il subappalto è altresì consentito alle seguenti condizioni e modalità: a) che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.unitamente:

Appears in 1 contract

Samples: Appalto

SUBAPPALTO. Il È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto nei termini previsti dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e, in quanto compatibile, dell’art.105 del d.lgs.50/16, fermo restando comunque che il totale delle stesse concesse in subappalto non deve superare il 30 % dell’importo contrattuale. Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e ss, 7 e 7.1. del disciplinare di gara, si precisa quanto segue: • il concorrente deve dichiarare le prestazioni che si intende subappaltare a favore di operatore economico qualificato secondo la vigente normativa, nonché la relativa quota percentuale sull’importo contrattuale; in caso di utilizzo del DGUE, il concorrente deve compilare la Parte II sezione D. La ditta aggiudicataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte delle prestazioni è ammesso in conformità all’arttenuta al rispetto della disciplina prevista dall’art. 105 del D.Lgsd.lgs.50/2016; in particolare, essa deve: - depositare il contratto di subappalto presso la Direzione che ha indetto la procedura di gara almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. 50/2016Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, nei limiti società o consorzio; - trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativolegale rappresentante dell’impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate L’esecuzione della fornitura affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostoLa Stazione Appaltante segnalerà, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla della normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 all’autorità competente violazioni della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, cessione in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016subappalto senza autorizzazione.

Appears in 1 contract

Samples: Concession Agreement

SUBAPPALTO. Il Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è possibile procedere al subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareriferite ai servizi del presente appalto, per ferme restando le prestazioni affidate vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, Quanto sopra alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/Concorrente dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della fornitura o i servizi parte di essa che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo (art. 105, comma 4, punto c X.Xxx, n.50/2016); - l’aggiudicatario • il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica art 105, comma 4, punto d, D. Lgs.50/2016); • l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve (cui è da allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo ex art. 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - del codice civile con il deposito titolare del contratto subappalto) presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di subappalto l’appaltatore deve trasmettereinizio delle relative prestazioni, altresì, la con contestuale trasmissione: - della certificazione attestante il possesso possesso, da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impreseprescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara comma 7, D.Lgs. n.50/2016 e dalla normativa vigente, nonché la s.m.i.); - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni ordine generale di cui all’art. 105 80 del D. Lgs n.50/2016; - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D.lgs.159/2011. L’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 105, comma 18 del D. Lgs. 50/2016). Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto stipulato con il contraente principale (art.105 comma 14 DLgs20/2016 così modificato da art. 49 comma 1 lett. B sub 2 legge 108/2021). L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del contratto fatta eccezione l’ipotesi in cui: • il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; • in caso inadempimento da parte dell’appaltatore; • su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all’Appaltatore del corrispettivo dovuto al subappaltatore – fatto salvo quanto stabilito dall’art. 105, comma 13, del Codice - previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'Azienda potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 22 del presente Capitolato Speciale. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, D. Lgs. 50/2016).

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Prestazionale

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 174 del D.Lgs. 50/2016. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Ai sensi dell’art. 174, comma 4, del Codice, il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa: dati anagrafici,recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoservizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente Concessione. Per le prestazioni affidate in subappalto il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che Concessionario, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/della Concedente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest’ultima o ESTAR delle prestazioni subappaltatea terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareIl Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, per le prestazioni affidate in subappaltoai sensi dell’art. 174, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionecomma 5, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione del Codice. Il Concessionario si impegna a sostituire i sub-appaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso inadempimento da parte del subappaltatoreConcessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell’inizio della prestazione, per lo svolgimento tutti i sub-contratti che non sono subappaltati, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub- contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di nessuna delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali. Il Concessionario è comunque tenuto a lui affidatecomunicare alla Concedente, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impreseprima dell’inizio della prestazione, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - per tutti i sub-contratti che non sussistasono subappalti, nei confronti stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappaltatorecontratto, alcuno dei divieti previsti dall’artil nome del sub- contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016sub- contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Concession Agreement

SUBAPPALTO. Il subappalto è È ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in il subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto previa autorizzazione di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’AggiudicatarioATM, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. D. Lgs. 50/2016. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il concorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, nell'ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione recante l'indicazione delle attività che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di trasmettere all’Azienda procedentemancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario deposita, entro prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, ove stipulati, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice. L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. I contratti di subappalto dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, l’assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Le eventuali richieste di subappalto/comunicazioni di sub-contratto dovranno pervenire, alla casella PEC xxxxxx@xxxxxx.xx e in c.c. all’indirizzo e-mail di RdP/DEC/DL e del buyer di riferimento, con un anticipo minimo di 20 giorni dalla gg rispetto alla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontidecorrenza del subappalto/subaffidamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute complete dell’istanza redatta mediante il documento “MOD 01 – PG DAAG 05” che verrà fornito all’appaltatore a cura di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento ATM e della relativa documentazione in esso richiamato (valutare l’ipotesi di inserire nel modulo dell’istanza in calce tutti gli allegati/dichiarazioni a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.corredo dell’istanza stessa)

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Kit Di Montaggio Per L’impianto Freno Dei Tram

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR dell’Amministrazione regionale delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione delle prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni: - : a) il concorrente deve indicare aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatoresubappaltare e la terna dei subappaltatori, producendo il relativo DGUE; b) dopo la stipula del Contratto, il Fornitore deve depositare presso l’Azienda la Amministrazione regionale originale o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare ; c) l’aggiudicatario (Fornitore) unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, 105 del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre: - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civc.c. con l’Impresa l’impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso l'assenza dei requisiti motivi di esclusione di cui agli articoli all’art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti Codice. L’Amministrazione provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario105, ai sensi dell’artcomma 13, D. Lgs. 105 del D.Lgs n. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di trasmettere all’Azienda procedenteservizi ed al fornitore di beni o lavori, entro 20 giorni dalla data l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare alla Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di ciascun pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative stabiliti nello Schema di Contratto allegato. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di garanzia effettuateesclusione di cui all’art. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate 80 del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatarioD.Lgs. n. 50/2016. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artdell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e xxxxx i limiti previsti dal D. Lgs n. 50/2016, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara. In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all’affidamento in subappalto ad imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ha finalità pro-competitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano un unico centro decisionale rispetto all’aggiudicatario. Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artall'art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016. Il Xxxxxxxx partecipante che intenda avvalersi del subappalto dovrà produrre apposita dichiarazione nel DGUE con la quale indichi le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare, nei limiti rientranti nel limite del 30% dell’importo complessivo contrattuale oltre che la terna dei subappaltatori ai sensi del Contratto Attuativocomma 6 del predetto art.105. Il subappalto Ciascun subappaltatore dovrà compilare il proprio DGUE, fornendo le informazioni richieste dalla sezione A e B della PARTE II, dalla PARTE III e dalla PARTE VI. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui innanzi, l’Amministrazione non comporta alcuna modificazione potrà concedere l’autorizzazione al subappalto. Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’aggiudicatario, fatte salve le ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del ridetto art. 105, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e agli oneri dell’aggiudicatario contributivi, ai sensi del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatedecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato artdell'art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare in offerta (DGUE) le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario • l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del la Stazione Appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltaterelative prestazioni; - l’appaltatore • l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell'articolo 2359 cod. civc.c. con l’Impresa l'Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dei requisiti, richiesti dal Bando di gara presente disciplinare e dalla normativa vigente, nonché per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 all’art.80 del D. Lgs Lgs. n. 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’artSi applicano le altre disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs D.Lgs. n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Letter of Invitation for Tender

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artnei termini e alle condizioni previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/16. Le Ditte subappaltatrici, qualora impiegate in attività previste dall’art. 212 del D.Lgs. 50/2016152/06, dovranno essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria relativa al servizio avuto in subappalto. In ogni caso l’eventuale affidamento dei servizi in subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale e non esonera l’Appaltatore dagli obblighi assunti col presente Contratto, in quanto resta l’unico responsabile del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi. È condizione indispensabile al subappalto il deposito da parte dell'Appaltatore, entro il termine di 20 giorni dall'inizio delle prestazioni, del contratto di subappalto o assimilato presso la Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il ricorso al subappalto, in determinati periodi o per determinati servizi, possa influire sul buon andamento dell'appalto, potrà non autorizzare, anche per un periodo temporaneo, il subappalto stesso. Il contratto di subappalto iniziato senza la previa autorizzazione espressa o tacita per decorrenza del termine di 30 giorni dalla richiesta, è da considerarsi integralmente nullo e potrà provocare l'immediata risoluzione dell'intero contratto di appalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'appaltatore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.50/16 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs50/16. L'Appaltatore entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti fatti ai subappaltatori, con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza da parte dei subappaltatori, nei limiti confronti dei propri dipendenti, delle norme del 30% dell’importo complessivo trattamento economico e normativo, previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore nel settore afferente alla materia del Contratto Attuativosubappalto e nella zona nella quale si svolgono i lavori. Il subappalto non comporta alcuna modificazione Prima di iniziare le prestazioni, i subappaltatori devono trasmettere alla Stazione Appaltante, tramite l'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli obblighi enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Poi, periodicamente (ogni sei mesi) e sempre tramite l'Appaltatore, essi trasmettono copia dei versamenti relativi, nonché dei versamenti dovuti agli oneri dell’aggiudicatario organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, le imprese subappaltatrici debbono predisporre il proprio documento di valutazione dei rischi relativo alle lavorazioni previste, sotto il coordinamento dell'Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva con il DUVRI e con il proprio documento di valutazione dei rischi. Copia del servizio che rimane unico documento è trasmessa, prima dell'inizio delle prestazioni, alla Stazione Appaltante e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR il documento stesso è tenuto a disposizione delle prestazioni subappaltateautorità competenti alle verifiche ispettive. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario L'Appaltatore deve praticare, per i lavori, le prestazioni affidate opere ed i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi costi unitari per i singoli servizi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'impresa che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, e che l'esecuzione società o consorzio. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto Per Servizi Di Igiene Urbana

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art1. 105 Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del D.Lgs. 50/2016concorrente, nei limiti ferme restando le prescrizioni di legge con particolare riferimento alla classificazione di cui all’articolo 4 del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltopresente capitolato. 2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare : x. Xxx l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o ESTAR al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b. che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 cod. civ. del codice civile, con l’Impresa subappaltatricel’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; - con il in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio; c. Che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione Appaltante, altresìai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la certificazione documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa subappaltatore è in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli all’art. 80 e 81 del D. Lgs d.lgs. 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artdall’articolo 67 del d.lgs. 10 della Legge 159/2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a quanto previsto dalla normativa vigente l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.lgs. n. 575/1965 159 del 2011 “Codice delle leggi antimafia e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariodelle misure di prevenzione”, resta fermo che, ai sensi dell’artdell’articolo 95, comma 3, dello stesso D.lgs. n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’articolo 84, comma 4, del citato D.lgs. n. 159 del 2011; e. Verifica della regolarità contributiva dell’impresa subappaltatrice (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità); 3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore, richiesta che dovrà essere inoltrata giorni 20 (venti) prima di dar corso ai lavori affidati in subappalto o in cottimo; 4. Tale richiesta scritta dell’appaltatore deve essere predisposta obbligatoriamente mediante l’utilizzo della modulistica precompilata dalla Stazione Appaltante e disponibile a richiesta dall’appaltatore. 5. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi, tra i quali la mancata emissione del DURC in corso di validità da parte degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi; L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro: - 30 giorni dall'istanza di autorizzazione per subappalti di importo superiore ad € 100.000,00; - 15 giorni dall'istanza per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell’impresa (DURC in corso di validità); 6. Trascorsi questi termini, si forma il "silenzio-assenso" e l'autorizzazione si intende concessa anche senza un apposito provvedimento. 7. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a. L’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); b. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; c. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; d. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 8. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, se previsti, nonché ai concessionari di lavori pubblici. 9. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto di subappalto. 10. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 105 del D.Lgs n. D.Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di trasmettere all’Azienda procedentelavori. 12. Per la disciplina del subappalto, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontisubaffidamenti e subcontratti si fa riferimento ai “Chiarimenti e richiami normativi” del “Settore Attuazione Piano Dei Servizi, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti Programma Opere Pubbliche, Strade - Servizio Progettazione Edilizia - Ufficio Sicurezza Cantieri Temporanei E Mobili”, allegato al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016presente capitolato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. Il Per i lavori da affidare in subappalto è ammesso in conformità all’artsi applicano interamente le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il 50/2016 è considerato subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR qualsiasi contratto avente ad oggetto attività con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni subappaltateo lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Si precisa peraltro Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che l’aggiudicatario deve praticarerichiedono l'impiego di manodopera, per quali le prestazioni affidate forniture con posa in subappaltoopera e i noli a caldo, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non se singolarmente di importo superiore al venti 2 per cento, e che l'esecuzione cento dell'importo delle prestazioni affidate in o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal c. 5 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'eventuale subappalto non può formare oggetto superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di ulteriore lavori. Il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al c. 7. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all’acquisizione del richiamato art. 105 DURC dell’Appaltatore e del D.Lgs. 50/2016, DURC del subappaltatore alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare : a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; - l’aggiudicatario (appaltatorel’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b) deve depositare che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; c) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; d) che l’Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80; e) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso l’Azienda o ESTAR la Stazione Appaltante di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti 20 (venti) giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste nel PSC, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di cui sopraal successivo articolo art. 48, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 105dell’art. 3, comma 7c. 1 e 9, della legge n. 136 del D.Lgs2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’art. 50/201683 del D.P.R. 207/2010; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla D.L. o al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al c. 14 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; - di una dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civ. del Codice Civile, con l’Impresa subappaltatricel’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; - con il in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; f) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione Appaltante, altresìai sensi della lettera e), trasmetta alla Stazione Appaltante: - la certificazione documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da parte realizzare in subappalto o in cottimo; - una o più dichiarazioni del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidaterilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - s.m.i.; g) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 67 del D.Lgs n. 159 del 2011; a tale scopo: - se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’art. 91, c. 1, lettera c), del citato D.Lgs n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo art. 54; - il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, c. 4, o 91, c. 7, del citato D.Lgs n. 159 del 2011. Il subappalto e l’affidamento in cottimo sono autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono: a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della Legge n. 575/1965 richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto; c) per gli appalti di lavori, non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioi noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati; per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) ai sensi dell’art. 105 105, c. 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) ovvero dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite della D.L. e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ove previsto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: - la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; - nel caso di cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, le lavorazione non possono comunque iniziare prima dell’approvazione delle variazione al PSC da parte del CSE. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Se l’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, di trasmettere all’Azienda procedente, entro almeno 20 giorni dalla prima della data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontieffettivo utilizzo della manodopera distaccata, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti apposita comunicazione con la quale dichiara: a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da essa via via corrisposti allegare in copia); b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati; c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro soggetto distaccante il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. La D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del Decreto n. 81 del 2008, ove previsto, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove previsto) nelle forme previste dall’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del c. 4, si applica l’art. 9, c. 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. Ai sensi dell’art. 105, c. 3, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all’art. 105, c. 13), del D.Lgs. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. Il 1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: < … ovvero, in alternativa, se il subappalto non è ammesso previsto, inserire il successivo comma 2.> 2. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’artsede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali. 3. 105 Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi comma. 4. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ACI Informatica o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 5. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Impresa, la quale rimane unico l’unica e solo responsabile sola responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR di ACI Informatica, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni subappaltateattività agli stessi affidate. 7. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve L’Impresa si impegna a depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto ACI Informatica, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al attività, la copia autentica del contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgssubappalto. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con Con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza nei confronti del subappaltatore stesso dei motivi di gara e dalla normativa vigenteesclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione attestante circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il possesso titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei requisiti partecipanti nel caso di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016raggruppamento temporaneo, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artsocietà o consorzio 8. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. D. Lgs. 50/2016, il contratto di trasmettere all’Azienda procedentesubappalto, entro 20 giorni corredato dalla data documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 9. In caso di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontimancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti ACI Informatica procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. 10. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da essa via via corrisposti qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 11. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Informatica inadempimenti dell’Impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Informatica né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. 12. L’Impresa aggiudicatrice si obbliga, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con l’indicazione ribasso non superiore al venti per cento nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. 13. L’esecuzione delle ritenute attività subappaltate non può formare oggetto di garanzia effettuateulteriore subappalto. 14. Qualora l’aggiudicatario L’impresa dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica effettuata da ACI Informatica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. 15. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ACI Informatica annullerà l’autorizzazione al subappalto. 17. Per tutto quanto non trasmetta previsto si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs Lgs. 50/2016. 18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. Il 1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, indicati nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativosuccessivi commi. 2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio Fornitore contraente è responsabile dei danni che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente dovessero derivare al Punto Ordinante, all’Amministrazione contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatea terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 3. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareI subappaltatori devono mantenere, per le prestazioni affidate tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in subappalto, gli materia per lo svolgimento delle attività agli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltoaffidate. 4. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve Il Fornitore contraente s’impegna a depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto l’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al attività, la copia autentica del contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgssubappalto. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con Con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. 5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 6. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante e l’Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di gara terzi per fatti e dalla normativa vigentecolpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 7. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, nonché la dichiarazione attestante qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il possesso Fornitore contraente non ha diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei requisiti termini di cui agli articoli 80 e 81 esecuzione del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artcontratto. 8. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’AggiudicatarioIl Fornitore contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 105 118 del D.Lgs n. 50/2016D.Lgs. 163/2006, di a trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti esso corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il Punto Ordinante o l’Amministrazione contraente possono sospendere il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodello stesso Fornitore. 9. Si applicanoL’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. In caso d’inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Punto Ordinante o l’Amministrazione contraente possono risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annulla l’autorizzazione al subappalto. 12. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 118 del D. Lgs 50/2016D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Contratto

SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo del lotto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: • Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici (impianti di climatizzazione, invernale ed estiva); • Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici (impianti elettrici, impianti speciali e apparecchiature elettriche); • Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrico sanitari; • Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti e apparecchiature antincendio (impianti antincendio e dispositivi di sicurezza); • Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elevatori • Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antintrusione e videosorveglianza; • Piccola manutenzione edile; • Servizi di anagrafe tecnica; • Noleggi a caldo mezzi d’opera; • Trasporto e conferimento a discarica rifiuti. 2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti, alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 4. Il subappalto è ammesso autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Ragione Lazio medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in conformità all’artmateria, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. 105 Copia del D.Lgscontratto di subappalto deve essere inviata anche alle Amministrazioni contraenti. 50/2016In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, nei limiti la Regione Lazio non autorizzerà il subappalto. 5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione Lazio procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del 30% dell’importo complessivo procedimento di autorizzazione del Contratto Attuativosubappalto. 6. In fase di esecuzione contrattuale degli Ordinativi di Fornitura, non saranno ammessi subappaltatori diversi da quelli autorizzati dalla Stazione Appaltante per il singolo lotto. 7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che Fornitore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente della Centrale regionale di committenza e/o ESTAR delle prestazioni subappaltateAmministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 8. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 9. Il Fornitore deve praticareapplicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazioneunitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione 20%. 10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 11. L’affidamento In caso di cessione in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le di attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso inadempimento da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti Fornitore agli obblighi di cui agli articoli 80 ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere la Convenzione e 81 le Amministrazioni contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che danno. 12. Per tutto quanto non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta previsto si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. n. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Di Manutenzione Impianti

SUBAPPALTO. Il Fornitore non può avvalersi del subappalto per la fornitura dei Beni e/o la prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, salva autorizzazione scritta da parte di Fastweb. Per la richiesta di tale autorizzazione, il Fornitore è ammesso tenuto a inviare comunicazione scritta a Fastweb precisando, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, le attività oggetto del subappalto, la ragione sociale della società subappaltatrice, le posizioni assicurative e previdenziali INAIL ed INPS del personale impiegato nei Servizi e fornendo i necessari elementi di valutazione a Fastweb in conformità all’artmerito alla capacità della società subappaltatrice di eseguire la prestazione coerentemente ai requisiti contrattualmente fissati. 105 Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente articolo, Fastweb comunicherà, per iscritto, l'eventuale gradimento a fronte del D.Lgsquale il Fornitore potrà avvalersi della società per subappaltare le eventuali attività. 50/2016La mancata comunicazione da parte di Fastweb, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoentro i predetti termini, sarà da intendersi come mancato gradimento di Fastweb della società prescelta dal Fornitore, per cui quest’ultimo sarà tenuto, compatibilmente con le tempistiche in Ordine e con le modalità tutte di cui al presente articolo, a proporre una diversa soluzione. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi Fornitore si impegna comunque ad accertare, verificare e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio garantire che l’eventuale società subappaltatrice utilizzi esclusivamente personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze nonché l’ottemperanza della stessa alla normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare, il Fornitore dovrà assicurare che la società subappaltatrice rispetti le norme previste in Contratto, richiamandone i contenuti all’interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza, la riservatezza, le coperture assicurative e le prescrizioni relative al personale impiegato. Il Fornitore rimane comunque unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticaredi Fastweb, anche per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa inadempimenti della società subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Beni E/O Servizi

SUBAPPALTO. 1. Ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023 l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma. 2. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, consentito nei limiti del 3049,99% dell’importo complessivo ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché: - l’affidatario del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione delle prestazioni subappaltateoggetto di subappalto; - all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare; - l’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticaren. 36/2023. 3. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 119, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. 4. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazioneil direttore dei lavori provvederà a: - verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, con ribasso nonché dei subcontraenti, che non superiore al venti per centosono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante; ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del codice; - controllare che i subappaltatori e che l'esecuzione i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni affidate in subappalto non può formare eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare; - la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltarecontestazione; - l’aggiudicatario (appaltatore) provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 119 del codice. 5. Salvi i casi di cui all’art. 119 comma 11 del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. 6. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 7. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 8. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve depositare presso l’Azienda o ESTAR allegare alla copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell'articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - del Codice civile con il deposito titolare del subappalto o del cottimo. 9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. 10. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 l'oggetto della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016prestazione affidata.

Appears in 1 contract

Samples: Determination

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR di Coni Servizi delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario Il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione delle prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente ▪ Il Fornitore deve indicare aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltaresubappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); - l’aggiudicatario (appaltatore) ▪ l'Impresa subappaltatrice non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; ▪ dopo la stipula del contratto, il Fornitore deve depositare presso l’Azienda Coni Servizi l’originale o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare ▪ il Fornitore, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo dell’art. 105, comma 7commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016, deve produrre: - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il Fornitore sia un consorzio, analoga dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del consorzio; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Coni Servizi provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il Fornitore deve comunicare a Coni Servizi la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con il deposito la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto l’appaltatore il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti indicati da Coni Servizi. Il Fornitore deve trasmettere, altresì, provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia motivi di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all’art. 80 e 81 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artdell’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Tecnico E Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. Il L’esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto. Oppure L’esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappaltol’esecuzione delle attività di seguito indicate:……………... L’affidamento in subappalto è ammesso subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni. L’esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatticomunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiestidalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in conformità materia per lo svolgimento delle attivitàagli stessi affidate. L’esecutore si impegna a depositare presso la Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni solari primadell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto disubappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa ladocumentazione attestante il possesso da parte del subesecutore dei requisiti generali previsti in sede digara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stessoaffidate. Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il subesecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto assumono gli obblighi ditracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazioneappaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Stazioneappaltante procederà a richiedere all’esecutore l’integrazione della suddetta documentazione,assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verràautorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione delprocedimento di autorizzazione del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativosubappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico dell’esecutore, il quale rimanel’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/della Stazione appaltante della perfetta esecuzione del presenteatto anche per la parte subappaltata. L’esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa diterzi per fatti e colpe imputabili al subesecutore o ESTAR ai suoi collaboratori. Nel caso in cui il subesecutore coincida con un’impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigentidisposizioni, la responsabilità solidale dell’avvalente e dell’ausiliario subesecutore. La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizied al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. L’esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durantel’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti del subesecutore;in tal caso l’esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante, né aldifferimento dei termini di esecuzione del presente atto. L’esecuzione delle prestazioni subappaltateattività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve In caso di inadempimento da parte dell’esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazioneappaltante avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L’esecutore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula delcontratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata lecondizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto. L’esecutore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, unitari contrattuali,con ribasso non superiore al venti per cento. L’esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, e che l'esecuzione delle prestazioni relativi alleprestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazioneappaltante, sentito il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopradirettore dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgsprovvede alla verifica dell’effettiva applicazione dellapresente disposizione. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - L’esecutore è solidamente responsabile con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso subesecutore degli adempimenti,da parte del subappaltatoredi quest’ultimo, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso . In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016in capo al subesecutore, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016la Stazione appaltante annullerà l’autorizzazioneal subappalto.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Aghi Cannula

SUBAPPALTO. Il L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è ammesso in conformità all’art. soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs. D.Lvo 50/2016, nei limiti ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo complessivo contrattuale del Contratto Attuativovalore subappaltabile. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate oggetto dell’appalto e comunque in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso mi- sura non superiore al venti per cento30% dell’importo del contratto, e che l'esecuzione deve obbligatoriamente avere prodotto, al mo- mento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) , nonché deve depositare presso l’Azienda o ESTAR trasmettere alla stazione appaltante copia autentica del contratto con- tratto di subappalto subappalto, almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto della relativa parte di subappalto prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105farà decadere il diritto, comma 7per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del D.Lgssubappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsa- bile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso il Committente, altresì, l’Impresa dovrà trasmette- re la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti pre- scritti dal Bando di gara D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli all’articolo 80 e 81 del D. Lgs 50/2016medesimo D.lgs. 50/16. In particolare, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistaper quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, nei confronti del la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artal cottimista, al prestatore di servizi ed al forni- tore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’AggiudicatarioLe disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’art. dell’articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016D.lgs. 50/16, si applicano an- che ai raggruppamenti temporanei di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateimprese e alle società anche consortili. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate Ai lavoratori del subappaltatore entro Subappaltatore si applica il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.CCNL settore servizi ambientali

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. Il 1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: < … ovvero, in alternativa, se il subappalto non è ammesso previsto, inserire il successivo comma 2.> 2. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’artsede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali. 3. 105 Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi comma. 4. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ACI Informatica o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 5. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Impresa, la quale rimane unico l’unica e solo responsabile sola responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR di ACI Informatica, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni subappaltateattività agli stessi affidate. 7. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve L’Impresa si impegna a depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto ACI Informatica, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al attività, la copia autentica del contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgssubappalto. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con Con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza nei confronti del subappaltatore stesso dei motivi di gara e dalla normativa vigenteesclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione attestante circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il possesso titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei requisiti partecipanti nel caso di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016raggruppamento temporaneo, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artsocietà o consorzio 8. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. D.Lgs. 50/2016, il contratto di trasmettere all’Azienda procedentesubappalto, entro 20 giorni corredato dalla data documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 9. In caso di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontimancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti ACI Informatica procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. 10. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da essa via via corrisposti qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 11. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Informatica inadempimenti dell’Impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Informatica né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. 12. L’Impresa aggiudicatrice si obbliga, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con l’indicazione ribasso non superiore al venti per cento nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. 13. L’esecuzione delle ritenute attività subappaltate non può formare oggetto di garanzia effettuateulteriore subappalto. 14. Qualora l’aggiudicatario L’impresa dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica effettuata da ACI Informatica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 15. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ACI Informatica annullerà l’autorizzazione al subappalto. 17. Per tutto quanto non trasmetta previsto si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016. 18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Purchase of Enterprise Class Hybrid Storage

SUBAPPALTO. Il Tesoriere, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni Il Tesoriere, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: …………..…………… . Per le prestazioni rese in subappalto, l’ASST provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ASST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ASST sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. Il Tesoriere è ammesso responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in conformità all’artmateria, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 105 Il Tesoriere deposita presso l’ASST il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del D.Lgscontratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 50/2016Il Tesoriere allega al suddetto contratto, nei limiti la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del 30% dell’importo complessivo codice civile con il titolare del Contratto Attuativosubappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto Il Tesoriere trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’ASST del Garda non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’ASST procederà a richiedere al Tesoriere l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il Tesoriere è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui Il Tesoriere, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’ASST del Garda, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub- contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Il Tesoriere deve inoltre comunicare all’ASST le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’ASST del Garda, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. Il Tesoriere si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareIl Tesoriere si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ASST del Garda inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Il Tesoriere si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per centocento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopraai precedenti commi, l’ASST può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Tesoriere deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, quali apposita verifica abbia dimostrato la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno dei motivi di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all'art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che Codice. Per tutto quanto non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta previsto si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

Appears in 1 contract

Samples: Affidamento Del Servizio Di Cassa E Tesoreria

SUBAPPALTO. 1. Il subappalto è ammesso Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’artsede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% (quaranta/00 per cento) dell'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, l'esecuzione delle attività di assistenza al carico, trasporto e scarico dei mezzi, trasporto e scarico del rifiuto EER 19 12 12. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all'art. 105 del D.LgsD.Lgs 50/2016 e s.m.i. 50/2016nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. 2. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoconfronti di AMA per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. 3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che Fornitore, il quale rimane unico l'unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. 4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR ai suoi ausiliari. 5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché quelli previsti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni subappaltateattività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente all'insussistenza nei confronti dei medesimi dei divieti di cui alla normativa antimafia. 6. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareIl Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, per le prestazioni affidate qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso ; in tal caso il Fornitore non superiore avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al venti per cento, e che l'esecuzione differimento dei termini di esecuzione del Contratto. 7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 8. L’affidamento in subappalto è sottopostoIn caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016dell'articolo 1456 c.c., alle seguenti condizioni: - salvo il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto diritto al risarcimento di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016ogni danno subito.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. 13.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato, per ciascun lotto, di affidare in subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016l’esecuzione di tutti i servizi offerti, nei limiti del 30per una quota pari al % dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. contrattuale dell’Accordo Quadro 13.2 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda l’Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o ESTAR la copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto allo stesso affidate, xxx inclusi i requisiti di subappalto ordine generale di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, all’articolo 80 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, la ; iii) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatriceil subappaltatore; - con il deposito se del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterecaso, altresì, la certificazione v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di cui agli articoli 80 qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate. 13.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, l’Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 13.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l’Amministrazione Contraente revocherà l’autorizzazione. 13.5 Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e 81 l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. 13.6 Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artLgs. 10 della Legge n. 575/1965 50/2016 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro per lo specifico Lotto. 13.7 Per le prestazioni affidate in subappalto: il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105 105, comma 14, del D.Lgs Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale; 13.8 L’Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 13.9 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Amministrazione Contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 13.10 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell’ Amministrazione Contraente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne l’ Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679. 13.11 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all’Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. 13.12 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. 13.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 13.14 Trova applicazione l’art. 105, di comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Azienda procedente, all’Amministrazione Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti corrisposte al subappaltatore con l’indicazione subappaltatore. 13.15 L’esecuzione delle ritenute attività subappaltate non può formare oggetto di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate ulteriore subappalto. 13.16 In caso di inadempimento da parte del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni fornitore agli obblighi di cui all’artai precedenti commi, l’Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno. 13.17 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. 13.18 Il Fornitore si impegna a comunicare all’Amministrazione Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 13.19 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all’Amministrazione Contraente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. 13.20 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. 13.21 L’Amministrazione Contraente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro