Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. 7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. 7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. 7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 . L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 . L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 . In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Penali. 7.1 Nel II.15.1 Fermo quanto stabilito dalla lex specialis di gara e fatte salve in ogni caso le facoltà di recesso e risoluzione nonché ogni altra azione prevista negli ulteriori articoli del presente capitolato, l’Istituto si riserva di applicare all’appaltatore le seguenti penali:
a) una penale compresa tra l’1% e il 10% dell’ammontare netto contrattuale nell’ipotesi di inadempimento o inesatto adempimento;
b) una penale calcolata in cui il Contraente sia misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per i casi di ritardo nell’adempimento, da determinare in ritardo nel completamento relazione all'entità delle attività previste conseguenze legate al ritardo. Ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, le penali per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale giorni di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte proporzionali rispetto all'importo del prezzo contrattuale corrispondente contratto o alle attività prestazioni del contratto e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
II.15.2 Salvo ove sia diversamente espressamente previsto, tutti i termini indicati per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il l’adempimento delle prestazioni o di singole parti delle stesse sono da intendersi perentori e, pertanto, ogni ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitànell’adempimento sarà considerato, per il raggiungimento dello scopo ai fini dell’applicazione del presente contrattoarticolo, l’ASI si riserva alla stregua di inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali di cui alla lett. a).
II.15.3 Sia nell’ipotesi di inadempimento che di inesatto o ritardato adempimento, la possibilità misura esatta della penale sarà determinata dall’Istituto in relazione alle conseguenze derivanti dal ritardo o dall’inadempimento, previa formale contestazione all’appaltatore con le modalità illustrate al precedente articolo dedicato alla procedura di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. reclamo/contestazione di inadempimento.
II.15.4 Le penali eventualmente comminate saranno applicate sugli importi trattenute dai pagamenti dovuti dall’Istituto all’appaltatore o, ove il credito sia incapiente, trattenuti dalla garanzia definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del Codice ovvero, in sua assenza, escussi mediante richiesta all’appaltatore di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità emissione di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti nota di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poicredito.
7.2 L’applicabilità II.15.5 Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: - maggiori spese per acquisti sul libero mercato; - oneri di natura organizzativa; - danni di immagine e di percezione all’esterno della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECqualità dei servizi forniti dall’Istituto; - minori introiti.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI II.15.6 Eventuali inadempimenti contrattuali potranno costituire causa di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti esclusione dell’appaltatore dalle future procedure indette dall’Istituto per l’aggiudicazione dei contratti di servizi e danni subiti in conseguenza forniture ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del ritardo verificatosiCodice come interpretato dall’ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei limiti tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel mancato rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento termini contrattuali di cui al successivo artarticolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito, determinata a norma di quanto disposto dall’art. 28145 del D.P.R. 207/2011. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contratto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Degli Immobili, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Manutenzione
Penali. 7.1 Nel In caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatomancata evasione degli ordini nei tempi sopra indicati verrà applicata, per ciascun ogni giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta reperita sul mercato e ad insindacabile giudizio dell’A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardodeposito cauzionale versato. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento l’ordinativo di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàfornitura sia stato solo parzialmente evaso, per il raggiungimento dello scopo la predetta penale sarà calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo. La penale nella misura massima non superiore al 10% dell’ammontare del presente contrattosingolo ordine, l’ASI graduata secondo la gravità dell’infrazione, verrà applicata anche in caso di: intempestiva comunicazione dell’indisponibilità temporanea del prodotto, mancata sostituzione dei prodotti difformi entro i termini, difetti dell’imballo e non corretto trasporto. L’A.O. si riserva la possibilità facoltà di applicare non attendere l’esecuzione della prestazione ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. Resta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di risarcire l’A.O. per i maggiori danni derivanti dal ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti. Nel caso del ripetersi di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, e, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di consegna, l'A.O. potrà dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per iscritto al Fornitore l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni patiti. L’A.O. si riserva altresì di escludere la ditta dalla partecipazione a future gare. Per le penali sul prezzo complessivo contrattualeapparecchiature a noleggio o per le apparecchiature in acquisto durante il periodo di garanzia deve essere garantita la continuità di funzionamento. Le penali Pertanto saranno applicate sugli importi di cui soprapenali pari, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno solare eccedente, allo 0,5% del valore della fornitura per durate del fermo macchina superiori a quello garantito nell’arco di ritardo dal primo al sessantesimo un anno. Si definisce “tempo di fermo macchina” il periodo di tempo intercorrente tra il giorno compresosuccessivo a quello della chiamata, ricevuta entro le ore 16.00, e dello 0,05 % [salva possibilità il giorno del ripristino completo della funzionalità. Si considera come orario di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti lavoro standard l’intervallo 8:00 – 17:00 dal lunedì al venerdì salvo eventuali casi specificati diversamente nelle specifiche tecniche all’art. 10 del presente CSA. La durata del periodo di legge] fermo macchina ammissibile per ogni giorno anno di ritardo dal sessantunesimo giorno funzionamento e per ogni apparecchio è stabilito in poi10 giorni/anno, compresi quelli relativi ai fermi per manutenzione programmata.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. 7.1 Nel Le clausole previste nel presente contratto sono tutte obbligatorie e vincolanti. In caso di inadempimento da parte dell’affidatario degli obblighi assunti nel presente contratto lo stesso è tenuto a corrispondere al Comune una penalità quantificata in cui base alla gravità e alla reiterazione degli inadempimenti e compresa tra un minimo di € 200,00 e un massimo di € 2.000,00 per ciascun inadempimento. In particolare, verranno sanzionati i ss. comportamenti:
a) variazione dell’uso dell’impianto rispetto alla originaria destinazione;
b) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria;
c) mancata effettuazione del servizio di pulizia nell’area interna ed esterna ai campi da gioco;
d) mancato rispetto dell’obbligo di custodia;
e) mancato rispetto applicazione tariffe d’uso;
f) mancata esposizione delle tariffe;
g) mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;
h) mancato rispetto delle norme legislative e regolamentati relative all’esercizio dei servizi connessi all’attività sportiva così come disciplinati nell’allegata convenzione;
i) mancato rispetto del programma migliorativo della manutenzione ordinaria presentato in sede di offerta di gara;
j) mancata attuazione del programma completo delle iniziative e misure da attuare all’interno degli impianti sportivi per tutelare il Contraente sia valore sociale della pratica sportiva. Resta salvo il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell’affidatario per eventuali danni patiti e quest’ultimo resta, comunque, soggetto alla responsabilità nei confronti di terzi per ogni e qualsivoglia adempimento. Il procedimento per l’irrogazione della penalità prevede la previa contestazione scritta da parte dell’Amministrazione comunale dell’infrazione commessa dall’affidatario e l’assegnazione di un termine di dieci giorni per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni e controdeduzioni; in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28difetto, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo Comune provvederà al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poirecupero della penalità erogata mediante escussione della garanzia definitiva.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Contratto Di Affidamento Dei Servizi Di Gestione, Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Gestione, Contratto Di Affidamento Dei Servizi
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui 1. Quanto previsto dal presente articolo è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, da intendersi riferito ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualeogni singolo contratto attuativo. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, dovute dall’appaltatore sono fissate nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] 250,00 € (duecentocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo dal primo nel completamento dell’esecuzione delle prestazioni rispetto al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità termine stabilito.
2. La penale di prevedere diverse percentuali cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura anche in caso di ritardo: - nel rispetto dei limiti termini di legge] inizio e conclusione degli interventi, fissati dal DEC nell’ordine di servizio relativo; - nella ripresa degli interventi a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC nel verbale di ripresa; - nel rispetto dei termini imposti dal DEC per ogni giorno il rifacimento di ritardo dal sessantunesimo giorno in poiinterventi ritenuti non accettabili - nel rispetto dei termini di Pronto Intervento, come stabilito all’art. 9 ter del presente CSA e dall’eventuale proposta migliorativa presentata dall’Appaltatore nell’offerta.
7.2 L’applicabilità della penale ed 3. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il suo ammontare saranno accertati dall’organo ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECcompensi o indennizzi all'esecutore.
7.3 L’applicazione della 4. Nel caso di mancata presentazione del rapporto periodico annuale, così come previsto dal DM n. 63 del 10 marzo 2020, verrà applicata una penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi1.000,00 € (mille/00 euro) per ciascuna annualità.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale 5. L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il valore del può comunque essere superiore al 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale dell’ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall’art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla SA con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 35 del presente CSA.
6. Ai sensi dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeinfiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, l’ASI approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al applica inoltre quanto prevede il successivo art. 2829-bis, comma 1, lett. c) con la precisazione che tale disposizione si applica per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose.
7. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.
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Samples: Accordo Quadro Per Manutenzione Delle Aree Verdi, Accordo Quadro Per Manutenzione Delle Aree Verdi, Accordo Quadro Per Manutenzione Delle Aree Verdi
Penali. 7.1 Nel 27.1 L’EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ente d’Ambito, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
27.2 L’EGA comunica all’Autorità Nazionale le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
27.3 Eventuali inadempimenti alle direttive ovvero altri atti, comunque denominati, del Consiglio di Bacino sono contestati per iscritto al Gestore, fissando un congruo termine per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista possibile eliminazione, nonché per la verifica presentazione delle necessarie giustificazioni.
27.4 In caso di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28gravi inadempimenti ed ove l'interesse pubblico lo esiga, il Contraente sarà assoggettatoConsiglio di Bacino può chiedere al Comune concedente di disporre dei beni, secondo le previsioni contrattualmente pattuite, per ciascun giorno calendariale attivare l'esercizio del servizio oggetto del presente atto in via sostitutiva e in danno del Gestore
27.5 Salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno, il Gestore è tenuto comunque al pagamento di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] pari a € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo nell'adempimento degli atti del Consiglio di Bacino. Il giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] iniziale per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità il conteggio della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione è stabilito in quello successivo alla scadenza del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento termine di cui al comma 1 del presente articolo.
27.6 L’importo giornaliero della penale viene aggiornato annualmente in via automatica in funzione dell’inflazione acquisita dall’indice ISTAT FOI.
27.7 Si considerano inoltre, ed in ogni caso, inadempimenti alle direttive ed agli atti di cui al presente articolo, le violazioni, da parte del Gestore, degli obblighi informativi di cui ai precedenti artt. 11 e 25 e, più in particolare: · l’omessa consegna, senza giustificato motivo, delle informazioni e dei documenti richiesti; · la ritardata consegna delle informazioni e dei documenti richiesti senza giustificato motivo, avendo riguardo al termine originariamente assegnato dall’Consiglio di Bacino; · la consegna parziale e/o comunque incompleta delle informazioni e dei documenti richiesti senza giustificato motivo; · la trasmissione di dati non corretti e/o redatti in modo non conforme alle direttive ed alle richieste dell’Consiglio di Bacino senza giustificato motivo.
27.8 La penale non estingue il diritto del Consiglio di Bacino di pretendere il trasferimento delle somme corrispondenti al mancato investimento, né la possibilità di far valere la cessazione del rapporto ai sensi del successivo art. 2830, comma 3.
27.9 Le sanzioni e le penali derivanti dall’accertato inadempimento alla presente Convenzione non saranno riconosciute in tariffa.
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Samples: Convenzione Di Gestione, Convenzione Di Gestione, Convenzione Di Gestione
Penali. 7.1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori ed in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento relazione all’entità delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatoconseguenze legate al ritardo, per ciascun ogni giorno calendariale naturale consecutivo di ritardoritardo nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, ad è applicata una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo pari 1 (uno per mille) dell’importo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo(al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A.). La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. Nel caso in cui di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàpresenti anche rispetto al termine finale, la penale per il raggiungimento dello scopo mancato rispetto del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità termine di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualeultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella La misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo complessiva della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo (dieci per cento) pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al prezzo contrattuale verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di cui all'artconto finale, previa richiesta dell’appaltatore. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento L’applicazione di cui al successivo art. 28penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
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Samples: Schema Di Contratto, Contract for Extraordinary Maintenance of Urban Galleries, Contract for Public Works
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 . L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 . L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 . In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo 15.1 Il Fornitore si impegna a eseguire la Fornitura con la diligenza e la cura volute dall’art. 1176 del codice civile e sarà, quindi, responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa che abbia a verificarsi nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardocorso dello stesso. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, Enel applicherà al Fornitore le penali nei casi e secondo gli importi e le modalità indicate nel Contratto
15.2 Enel, a seguito dell’effettuazione di controlli, potrà applicare al Fornitore le penali relative alla valutazione del livello prestazionale di ciascuna Fornitura, secondo gli importi e le modalità indicate nel Contratto
15.3 Nelle ipotesi in cui gli inadempimenti fossero constatati mediante analisi dei dati Enel dovrà far pervenire al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 8 (otto) giorni dalla data della comunicazione. Trascorso il ritardo si registri nello svolgimento termine assegnato o, comunque, qualora le contro deduzioni non saranno ritenute valide, Enel sarà libera di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàapplicare la penale.
15.4 La contestazione del disservizio sarà sempre fatta per iscritto da Enel, per che riservandosi tutte le verifiche del caso, anche in contraddittorio con il raggiungimento dello scopo del presente contrattoFornitore se necessario, l’ASI applicherà la penale nel caso ne sussistano gli estremi. Enel si riserva comunque la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopraintervenire in danno per garantire, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto in mancanza del Fornitore, l’esecuzione dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poiservizi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo 15.5 L’applicazione delle penali potrà avvenire trattenendo l’importo delle medesime dalle somme comunque e a qualsiasi titolo dovute da Enel e/o escutendo parzialmente o integralmente la cauzione eventualmente prestata a titolo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati garanzia dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECFornitore.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Penali. 7.1 Nel Ai sensi delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzione, in caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai fini dell’art. 28della partecipazione alla gara, il Contraente sarà assoggettatola stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, per ciascun giorno calendariale con contestuale applicazione di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte pari al 10 per cento del prezzo contrattuale corrispondente valore del contratto e con contestuale segnalazione del fatto alle attività per le quali si registra il ritardocompetenti Autorità. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali mancato, irregolare o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàsoggetto aggiudicatario, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo sono stabilite nella misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Le L’applicazione delle penali saranno applicate sugli importi di cui sopraal presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione regionale a causa degli inadempimenti. Resta, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoinoltre, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed inteso che la richiesta e/o il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione pagamento della penale non pregiudica esonera in alcun caso dall’adempimento dell’obbligazione per la quale il diritto dell’ASI soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo pagamento della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale medesima penale. Tutte le infrazioni di cui all'artsopra saranno contestate dalla stazione appaltante mediante comunicazione via PEC alla società aggiudicataria. 5.2Dal ricevimento della contestazione, la società aggiudicataria avrà a disposizioni un termine di 15 (quindici) giorni per controdedurre. Qualora l’importo complessivo applicabile superi Trascorso inutilmente tale percentualetermine, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento o se la giustificazione addotta dalla società aggiudicataria non rientrasse tra le cause di cui al forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla Regione Umbria, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista. L’importo relativo alle penali sarà trattenuto sul primo pagamento successivo art. 28all’addebito.
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Samples: Capitolato Tecnico Per Noleggio Veicoli, Service Agreement
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art1. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoo insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste, e dello 0,05 ad insindacabile giudizio dell’Agenzia verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poidell’importo dell’appalto derivato.
7.2 L’applicabilità 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Agenzia; l’aggiudicatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni liberi dal ricevimento della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Verifica di ConformitàATERSIR, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all’aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7.3 L’applicazione 3. ATERSIR potrà applicare all’aggiudicatario penali sino a concorrenza della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare misura massima pari al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza 10% del ritardo verificatosivalore complessivo dei servizi oggetto dell’appalto derivato.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non 4. ATERSIR potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al successivo artpresente articolo, con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dall’aggiudicatario, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’art. 2810, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Legali Di Consulenza, Accordo Quadro Per Servizi Legali
Penali. 7.1 Nel Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla S.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale. Anche in caso di ritardo dell’attivazione dei servizi da parte del Fornitore sarà applicata la medesima penale. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Contraente sia Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in ritardo modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi Contratto, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui è prevista la verifica di conformità parziale)il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, sempre fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 2810% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte risarcimento del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardomaggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore limite del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale dell’importo del Contratto, la S.A. potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all'artai precedenti commi, verranno contestati all’Appaltatore dalla S.A. per iscritto. 5.2Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualedette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della S.A., l’ASI si ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La S.A. potrà avvalere della risoluzione per inadempimento compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al successivo artpresente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo. 28La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la S.A. di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Penali. 7.1 Nel 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 15 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla Xx.Xx.Xx.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in cui difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il Contraente sia risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in ritardo nel completamento delle attività previste nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la Riunione Finale (o negli eventi in cui quale si è prevista la verifica reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poipagamento della medesima penale.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Framework Agreement, Framework Agreement
Penali. 7.1 Nel caso 12.1. Il ritardo nella consegna degli elaborati, rispetto alle tempistiche di volta in cui il Contraente sia volta individuate in ciascun Contratto Attuativo (nel rispetto delle scansioni temporali indicate in via generale al punto 10.2 del Capitolato Prestazionale) con le riduzioni di tempi offerte in sede di gara, comporterà l’irrogazione di una penale di importo pari a allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore del singolo Contratto Attuativo per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo nel completamento delle attività previste e pari allo 0,5% (zero virgola cinque per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, cento) per ciascun giorno calendariale di ritardoritardo successivo al decimo.
12.2. Qualora, ad in sede di presentazione dei documenti richiesti dal Disciplinare di Gara, l’Operatore Economico abbia offerto una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento riduzione dei tempi di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile realizzazione dei Servizi di Programma/DEC/organo di Verifica di ConformitàSupporto Progettazione, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] verranno raddoppiate per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresocompreso fra il minor termine indicato dall’Operatore Economico nella propria offerta e il termine da calcolarsi senza riduzione dei tempi. Per gli eventuali ulteriori giorni di ritardo, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poile penali saranno irrogate nella misura prevista dall’art. 12.1 che precede.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo 12.3. Ferma restando la responsabilità professionale, in caso di Verifica errori materiali e di Conformitàcalcolo nell’elaborazione progettuale a supporto, emersi nella fase di esecuzione del contratto e che incidano in maniera significativa sulla selezione e tipologia degli apparati impiantistici a cui si riferiscono, sarà applicata una penale, compresa tra lo 0,4% e lo 0,8% del valore del singolo Contratto Attuativo, sulla base degli effettivi tempi della gravità dell’errore di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECcalcolo.
7.3 L’applicazione della penale 12.4. Le penali, come determinate ai sensi degli artt. 12.1, 12.2 e 12.3 che precedono non pregiudica potranno comunque superare il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza 10% (dieci per cento) dell’importo del ritardo verificatosisingolo Contratto Attuativo. Superato tale importo, Xxxxx.XX potrà risolvere l’Accordo Quadro.
7.4 12.5. In ogni caso l'ammontare massimo della penale caso, l’applicazione di penali, se in misura inferiore al 10%, non potrà superare esclude la facoltà di Xxxxx.Xx di chiedere la risoluzione del Contratto Attuativo e dell’Accordo Quadro, e di agire per ottenere in via giudiziale il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28risarcimento dei maggiori danni patiti.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto Alla Progettazione, Accordo Quadro
Penali. 7.1 L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio de quo nelle modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nell’Offerta tecnica, senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di forza maggiore. L’Amministrazione si riserva l’applicazione di penali per qualsiasi altra inadempienza al presente contratto ed agli articoli richiamati dei suoi allegati. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Contraente sia in Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito o ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28sarà dovuta, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo, all’Amministrazione una penale pari al 2% del valore dell’ordine emesso, al netto dell’IVA, con un minimo di € 250,00. Decorso il termine massimo di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresodi 30 gg., e dello 0,05 % [salva possibilità negli Ordinativi di prevedere diverse percentuali nel rispetto fornitura, l’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere l’Ordinativo di fornitura ai sensi dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando alla Società inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei limiti beni oggetto dell’Ordinativo, salvo il diritto di legge] agire per il risarcimento di ogni danno conseguentemente subito (art.1382 C.C.). Per ogni giorno solare di ritardo dal sessantunesimo giorno ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti che risultassero difettosi, l’Amministrazione applicherà alla Società una penale pari al 2% (due per cento) del valore dei prodotti in poi.
7.2 L’applicabilità contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nei casi in cui, causa l’inadempimento del Fornitore, l’Amministrazione sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto della fornitura, la penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo nella percentuale sopra indicata sarà calcolata, così come nei casi di Verifica inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione fornitura ancora da eseguire e fino all’esatto adempimento della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare stessa. Gli eventuali inadempimenti verranno contestati al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti Fornitore che dovrà comunicare in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare le proprie deduzioni nel termine massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualedette deduzioni non possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’ASI si saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate dall’inizio dell’inadempimento. L’Amministrazione ha facoltà di contro dedurre, ma, in mancanza, il silenzio dell’Amministrazione mai potrà avvalere essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di formale atto scritto. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non attendere l’esecuzione della risoluzione fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per inadempimento la fornitura, laddove ragioni d’urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude all’Amministrazione il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell’art. 1382 c.c., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento. L’Amministrazione applicherà le penali direttamente, tramite addebito delle penali stesse sul primo pagamento successivo artda effettuarsi in favore dell’aggiudicatario, ovvero ancora utilizzando la cauzione definitiva che in tal caso dovrà sempre essere immediatamente reintegrata. 28La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente. In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all’Amministrazione la facoltà, previa comunicazione all’Aggiudicatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando allo stesso Aggiudicatario i relativi costi sostenuti.
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Samples: Contract for the Supply of Breast Prostheses and Expanders, Contract for Supply of Prosthetic Materials
Penali. 7.1 Nel L’ appaltatore nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato ha l’obbligo di seguire le disposizioni di legge e regolamenti che riguardano il servizio stesso. Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia a seconda della gravità dell’infrazione da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 1.000,00, con moltiplicazione delle sanzioni per il numero delle volte che viene contestato. L’Amministrazione Comunale, previa contestazione all’appaltatore aggiudicatario, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato. Le penalità applicate sono le seguenti: - €. 100,00 nel caso in cui gli operatori non espletino come richiesto il Contraente sia servizio di cui trattasi per conto e in ritardo nome dell’appaltatore. - €. 200,00 nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui non rispettino il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàsegreto d’ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni loro affidate nei rapporti con l’Ente appaltatore; - €. 300,00 nel caso in cui gli operatori, per che espletano il raggiungimento dello scopo del presente contrattoservizio, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopranon mantengano, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresodurante il servizio un comportamento corretto, e dello 0,05 % [salva possibilità nel caso in cui lo stesso sia pregiudizievole per gli utenti e per l’Ente affidatario; - €. 500,00 nel caso di prevedere diverse percentuali inadempienza, interruzione del servizio, non concordato con i referenti comunali, mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo; - €. 1.000,00 per ognuna delle proposte innovative presentata dall’Appaltatore aggiudicatario nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno progetto, non eseguite all’interno del servizio. Per l’incameramento delle penali l’Amministrazione può rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’appaltatore o sul deposito cauzionale che deve, in poital caso, essere reintegrato entro tre giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. 7.1 Nel 1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali e le modalità di misurazione di cui al capitolo 9 “Service Level Agreement (SLA)” del Capitolato Tecnico riferite alle prestazioni.
2. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 1,00% (unopercento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento definitivamente riscontrato con specifica “nota di rilievo” e a seconda della gravità del medesimo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del contratto InfoCamere. L’Appaltatore dovrà comunicare, in cui ogni caso, le proprie deduzioni al predetto Responsabile nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora InfoCamere ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le specifiche penali.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l’ammontare complessivo delle penali assegnate all’Appaltatore raggiunga il Contraente sia 10% del valore massimo contrattuale, InfoCamere potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, richiedendo il risarcimento del maggior danno subito.
5. L’applicazione delle penali non esonera in ritardo nel completamento delle attività previste nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la Riunione Finale (o negli eventi in cui quale si è prevista la verifica reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualepagamento della medesima penale.
6. Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale presente articolo non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare InfoCamere al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza risarcimento del ritardo verificatosimaggior danno subito.
7.4 7. L’Appaltatore autorizza sin d’ora InfoCamere a trattenere, dalle somme ad esso dovute a titolo di corrispettivo ai sensi dell’art. 16 (Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi), gli importi spettanti a titolo di penale ferma restando la facoltà di InfoCamere di rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fino alla concorrenza della somma dovuta. In ogni caso l'ammontare massimo tale ultimo caso, l’Appaltatore è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nell’importo originario, entro 10 giorni dall’escussione della penale non potrà superare il valore stessa a pena di risoluzione del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28contratto.
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Samples: Contract for Services
Penali. 7.1 Nel Le attività oggetto dell’appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente documento, nel Contratto e nella documentazione prodotta nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La Società Appaltante in caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale di inadempimenti dell’Appaltatore (non dipendenti da quest’ultima e/o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI fortuito) si riserva la possibilità l’insindacabile facoltà di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualeseguenti penali. Le penali saranno applicate sugli importi Per ogni giorno naturale di ritardo (non dipendente dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) rispetto alle tempistiche massime per il corretto completamento della Milestone PR-A5, indicata nella Tabella di cui al paragrafo 4.1 del presente documento, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino all’10/00 (uno per mille) del 78% (settantotto per cento) dell’importo di aggiudicazione. Per ogni ora lavorativa di ritardo nella piena e corretta esecuzione delle attività di manutenzione adeguativa, rispetto alle tempistiche massime indicate nel precedente paragrafo 3.4, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino all’10/00 (uno per mille) del 22% (ventidue per cento) dell’importo di aggiudicazione. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella piena e corretta esecuzione delle attività di manutenzione adeguativa, rispetto alle tempistiche massime indicate nel precedente paragrafo 3.4, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino all’10/00 (uno per mille) del 22% (ventidue per cento) dell’importo di aggiudicazione. Fermo restando quanto sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore limite del 10% dell'importo relativo (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al prezzo contrattuale risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati dalla Società Appaltante all’Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R ovvero via fax. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità (raccomandata A/R ovvero via fax), le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accogli bili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all'artsopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 5.2In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall’operatore mandatario. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeIn caso di escussione della cauzione definitiva, l’ASI si potrà avvalere l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della risoluzione per inadempimento relativa richiesta da parte della Società Appaltante. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al successivo artsopra non esonereranno in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse. 28Fermo restando quanto sopra, l’applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Società Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
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Samples: Licensing Agreements
Penali. 7.1 Qualora si verifichino ritardi o inadempienze nella realizzazione, entrata in esercizio o gestione degli impianti, si applicano le penali appresso specificate:
1. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste di mancato rispetto dei termini indicati per la Riunione Finale presentazione della documentazione (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parzialeart. 6), sempre che il per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale allegato al contratto, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad potrà essere applicata una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardogiornaliera di € 50,00;
2. Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria, negli interventi di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti, interferisca od ostacoli le attività didattiche nelle scuole, o comprometta la sicurezza degli immobili e delle aree scolastiche di pertinenza, sarà facoltà della Provincia applicare una penale da € 100,00 fino ad un massimo di € 1.000,00, a seconda della gravità del singolo disservizio arrecato. Per l’incasso delle penali, oltreché per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. È ammessa, su motivata richiesta del conduttore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si registri nello svolgimento riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Provincia. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile compensi o indennizzi al conduttore. Sull'istanza di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità disapplicazione della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione decide la Provincia su proposta del RUP sentito il parere responsabile del Responsabile di Programma/ DECprocedimento.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Locazione Di Coperture E Pertinenze Per Impianti Fotovoltaici
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per 1. Di seguito la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza tabella relativa alle penali ai fini sensi dell’art. 28113-bis, il Contraente sarà assoggettatocomma 2, per ciascun giorno calendariale del D.Lgs. 50/2016: Assistenza agli utenti con attivazione di ritardoun help desk Valori limite Penali Tempi di presa in carico/accettazione/rifiuto Artt. 30, ad 31 e 32 Verrà applicata una penale pari allo 0,05% (zerovirgolaunopercento) del valore netto contrattuale per ogni ora di ritardo rispetto al valore limite Tempi di risposta/risoluzione Artt. 30, 31 e 32 Verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) del valore netto contrattuale per ogni ora di ritardo rispetto al valore limite
2. Resta inteso che verrà calcolata dall'ASI sulla parte l’importo della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra Contratto, fatto comunque salvo il ritardorisarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore limite del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art(dieci per cento) dell’importo del Contratto, la Stazione appaltante può risolvere il Contratto per grave inadempimento.
3. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento L’Amministrazione può compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al successivo artpresente articolo con quanto dovuto all’Aggiudicataria a qualsiasi titolo.
4. 28Ferma restando l’applicazione delle penali, inadempienze o mancanze e/o disservizi di grave entità, o reiterate, potranno costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
5. Il pagamento delle penali e l’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano l’appaltatore della responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi. L’ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà escusso dalla cauzione, ovvero a scelta dell’Amministrazione, trattenuto dalle somme a credito dovute all’Appaltatore.
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Samples: Servizio Di Assistenza, Consulenza E Amministrazione Del Sistema Informativo Ed Informatico
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui 1. Quanto previsto dal presente articolo è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, da intendersi riferito ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualeogni singolo contratto attuativo. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, dovute dall’appaltatore sono fissate nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] 250,00 € (duecentocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo dal primo nel completamento dell’esecuzione delle prestazioni rispetto al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità termine stabilito.
2. La penale di prevedere diverse percentuali cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura anche in caso di ritardo: - nel rispetto dei limiti termini di legge] inizio e conclusione degli interventi, fissati dal DEC nell’ordine di servizio relativo; - nella ripresa degli interventi a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC nel verbale di ripresa; - nel rispetto dei termini imposti dal DEC per ogni giorno il rifacimento di ritardo dal sessantunesimo giorno in poiinterventi ritenuti non accettabili - nel rispetto dei termini di Pronto Intervento, come stabilito all’art. 9 ter del presente CSA e dall’eventuale proposta migliorativa presentata dall’Appaltatore nell’offerta.
7.2 L’applicabilità della penale ed 3. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il suo ammontare saranno accertati dall’organo ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECcompensi o indennizzi all'esecutore.
7.3 L’applicazione della 4. Nel caso di mancata presentazione del rapporto periodico annuale, così come previsto dal DM n. 63 del 10 marzo 2020, verrà applicata una penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi1.000,00 € (mille/00 euro).
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale 5. L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il valore del può comunque essere superiore al 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale dell’ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall’art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla SA con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 35 del presente CSA.
6. Ai sensi dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeinfiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, l’ASI approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al applica inoltre quanto prevede il successivo art. 2829-bis, comma 1, lett. c) con la precisazione che tale disposizione si applica per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose.
7. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.
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Samples: Accordo Quadro Per Manutenzione Del Patrimonio Arboreo
Penali. 7.1 Nel In caso in di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori impartiti dal DL e dal RUP, si applicheranno le penali stabilite come segue:
1. per ritardato inizio di ciascun piano di manutenzione programmata di cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)all’art. 10, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad si applicherà una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardogiornaliera pari a € 1.000,00 (euro mille/00);
2. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo rispetto al sessantesimo giorno compresotermine stabilito per la conclusione di ciascun piano di manutenzione programmata di cui all’art. 10, si applicherà una penale giornaliera di € 1.000,00 (euro mille/00).
3. per ritardato inizio di ciascun intervento di pronto intervento di cui all’art. 10 si applicherà una penale pari a € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00), per ogni ora o frazione di ora di ritardo. Trascorse dodici ore senza che gli operai siano giunti sul posto, l’Amministrazione ha la facoltà di fare eseguire l'intervento da altra Ditta, naturalmente a spese dell'Appaltatore e dello 0,05 % [salva possibilità con riserva di prevedere diverse percentuali nel rispetto eventuale rifusione dei limiti danni. In questo caso non sarà applicata la penale sopra descritta, bensì una penale forfettaria di legge] € 5.000,00. Dopo l’applicazione per tre volte anche di una sola delle suddette penali, il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore;
4. per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno rispetto al termine stabilito per l’esecuzione degli interventi di modesta entità di cui all’art. 10 si applicherà una penale giornaliera dello 0,5xmille dell’importo del singolo ordinativo. E' fatta salva in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della la risarcibilità del danno ulteriore. Oltre alla penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'artsopra, la Stazione appaltante potrà addebitare all'Impresa le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione lavori. 5.2Ai sensi dell’art. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale199 del D.P.R. 207/2010, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento l'accertamento dell'avvenuta ultimazione dei lavori relativi ai singoli interventi avverrà in contraddittorio e la data accertata sarà verbalizzata con certificato di cui al successivo art. 28ultimazione lavori.
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Samples: Contract for Public Works
Penali. 7.1 Nel caso Ai sensi dell’art. 133 comma 9 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., l’esecutore è soggetto a penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, il Contraente sia in responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo nel completamento delle attività previste prevista dall’art. 136 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., fatta salva la facoltà per la Riunione Finale (o negli eventi Coni Servizi SpA di agire per ottenere in cui è prevista la verifica via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo del Contratto, e di conformità parziale)affidare, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28eventualmente, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardoa terzi l’esecuzione dei lavori in oggetto. Nel caso di esecuzione delle opere articolata in cui il più parti, nel caso di ritardo si registri nello svolgimento rispetto ai termini di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile una o più di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare tali parti le penali sul prezzo complessivo contrattualesi applicano ai rispettivi importi con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante. Le Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali saranno sono applicate sugli importi dal responsabile del procedimento in sede di cui sopraconto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, nella misura da parte dello 0,02 % [salva possibilità stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, anticipo determinato sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. L’ammontare della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. Le inadempienze saranno contestate per iscritto e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale le penali di cui all'artsopra saranno applicate qualora la impresa non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeL’ammontare delle penali per ritardata esecuzione dei lavori, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28oltre il termine contrattuale, è specificato nel corrispondente Articolo 36 dell’ Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Penali. 7.1 Nel caso in cui 1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza risarcimento del maggior danno ai fini sensi dell’art. 281382 c.c., il Contraente l’Appaltatore sarà assoggettatotenuto a corrispondere all’Istituto le seguenti penali: […] [indicare la misura della penale].
2. Secondo i principi generali, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
3. L’Istituto avrà diritto di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile procedere, ai sensi del successivo art. 24, alla risoluzione del Contratto nel caso di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàapplicazione, per il raggiungimento dello scopo nel corso della durata del presente contrattoContratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale 4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il suo ammontare saranno accertati dall’organo diritto dell’Istituto di Verifica di Conformità, sulla base richiedere il risarcimento degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECeventuali maggiori danni.
7.3 5. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosisarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art6. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeL’Istituto, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al successivo presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lett. g) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 281252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
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Samples: Schema Di Contratto
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento L’Aggiudicatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto di appalto e dell’esecuzione delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’artappaltate. 28A tal fine, il Contraente sarà assoggettatoComune di Napoli potrà disporre, per ciascun in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste (fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza). Le prestazioni, inoltre, dovranno essere compiute secondo le tempistiche di cui al presente Capitolato. Per ogni giorno calendariale lavorativo di ritardo, ad non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale penale, ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 del Codice Appalti, pari al 1,0 per mille dell’importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, che verrà calcolata dall'ASI sulla parte trattenuta in occasione del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardoprimo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale: ove le penali sul prezzo complessivo contrattualesuperino tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non pregiudica oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il diritto dell’ASI termine di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti 10 gg lavorativi, in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso l'ammontare massimo di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della penale non potrà superare penalità. La richiesta e/o il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento pagamento delle penali di cui al successivo artpresente articolo non esonera l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 28La rifusione delle spese sostenute dal Comune di Napoli a per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell’Aggiudicatario, così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all’Aggiudicatario successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata. L’Aggiudicatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Technical Services Contract
Penali. 7.1 Nel caso in cui La mancata stipulazione del contratto entro il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale termine di 30 (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)trenta) giorni, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatodecorrenti dall'invito comunicato formalmente da A.I.Po, per ciascun giorno calendariale causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte giornaliera di importo pari allo 0,5 per mille del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, fermo restando il ritardodiritto di A.I.Po di avvalersi della risoluzione del contratto ai sensi del seguente art. Nel caso in cui 16. La mancata sottoscrizione degli ordini di servizio relativi ai singoli affidamenti aggiudicati entro il ritardo si registri nello svolgimento termine di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito comunicato formalmente da A.I.Po, per il raggiungimento dello scopo causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’uno per mille del presente contrattovalore del singolo lavoro affidato, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica fermo restando il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza A.I.Po di avvalersi della risoluzione ai sensi del seguente art. 16 Il ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo nell’ultimazione dei singoli lavori affidati per causa imputabile all’Appaltatore, comporterà l’applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’uno per mille del valore del singolo lavoro affidato, fermo restando il diritto di A.I.Po di avvalersi della penale risoluzione ai sensi del seguente art. 16. A.I.Po avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell’Accordo Quadro per l’applicazione della suddetta penale. L’importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione (dieci per inadempimento di cui al successivo art. 28cento) del valore massimo stimato dell’Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. 7.1 1. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione per cause imputabili esclusivamente al Contraente, saranno applicate le penali previste dai seguenti commi.
2. Qualora la presentazione dei progetti venisse ritardata oltre il termine prescritto, si applicherà una penale in ragione di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora il ritardo ecceda i quindici giorni, l’Unione dei Comuni si riterrà libera da ogni impegno verso il Contraente, senza che questi possa pretendere compensi di sorta sia per onorari che per rimborso spese, e provvederà a far eseguire il progetto nelle sue varie fasi da altro professionista, quale esecuzione in danno, secondo quanto previsto dall’art. 15 della presente Convenzione.
4. Nel caso in cui il Contraente sia esegua le prestazioni contrattuali in ritardo modo sostanzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel completamento delle attività previste presente Contratto e nei documenti richiamati nel medesimo, l'Amministrazione opererà applicando la penale di € 100,00 per la Riunione Finale (o negli eventi ogni giorno, sino al momento in cui è prevista la verifica di conformità parziale)le prestazioni non saranno eseguite in modo effettivamente conforme al presente Contratto, sempre fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Il Contraente prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
6. Qualora il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso nell’adempimento degli obblighi derivanti in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare capo al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare dal presente Contratto determini un importo massimo della penale non potrà superare il valore del superiore al 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale (dieci per cento) dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all’Amministrazione la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.
7. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all'artsopra con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo.
8. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al successivo art. 28sopra non esonera in nessun caso il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Professional Services
Penali. 7.1 Nel caso L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in cui qualsiasi momento, durante la durata della concessione, il Contraente sia regolare ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Le inadempienze riscontrate nel corso dell’esecuzione contrattuale verranno contestate esclusivamente in ritardo nel completamento delle attività previste forma scritta a mezzo PEC.
1. omessa o ritardata installazione/rimozione/spostamento di apparecchiature; € 50,00/giorno
2. mancata reperibilità del referente entro le 24 ore/ la giornata per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica segnalazione del malfunzionamento cabina; € 50,00/giorno
3. mancata pulizia, sanificazione e manutenzione ordinaria delle apparecchiature; € 30,00/evento
4. mancato intervento oltre le 24 ore dalla segnalazione di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’artmalfunzionamento per rispristino; € 50,00/giorno
5. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun mancato intervento entro 1 settimana dalla segnalazione del malfunzionamento. € 100,00/giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi previa contestazione scritta della violazione al gestore ed in assenza di cui sopragiustificazioni alle contestazioni ritenute idonee dal Comune nel termine assegnato che non potrà essere superiore a cinque giorni. Qualora l’Amministrazione, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità a suo insindacabile giudizio, valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dalla ditta, ne darà tempestivamente riscontro alla stessa, non applicando in tal caso la relativa penale. L’applicazione delle penali avverrà da questa Amministrazione mediante richiesta di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti versamento della somma addebitata a titolo di legge] per ogni giorno penale a mezzo PEC ed il relativo pagamento dovrà avvenire entro un termine non superiore a 15 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della citata richiesta da parte della Stazione Appaltante. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità richiedere il risarcimento del danno se ritenuto maggiore dell’importo della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati pagata dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECcontraente.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Concession Agreement
Penali. 7.1 Nel La Ditta Appaltatrice dovrà adempiere a tutto quanto previsto nel presente Capitolato o richiesto dell’Amministrazione. Per ogni ritardo o inadempienza sarà applicata una penale di importo adeguato al disagio creato agli utenti o all’Amministrazione stessa. In caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste di ritardi nell’esecuzione di singoli interventi non urgenti (ordinaria e straordinaria) previsti o richiesti la penale sarà pari a € 25,00 (euro venticinque) per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica ogni giorno di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca giustificato rispetto al termine di esecuzione come definito nel presente Capitolato. Per ritardi o rifiuti di intervento urgente o di somma urgenza, verrà applicata una penale di € 200,00 (euro duecento). Al secondo inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’artquesto tipo tale penale raddoppierà a € 400,00 (euro quattrocento). 28Al verificarsi del terzo inadempimento l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. restando fermo il diritto di imporre una penale pari a € 600,00 (euro seicento). Nell’eventualità di mancata esecuzione o ritardo senza preavviso dei controlli periodici, il Contraente sarà assoggettato, verrà applicata una sanzione consistente in € 100,00 (euro cento) per ciascun ogni giorno calendariale di ritardo, ad . In caso di mancata assistenza all’Ente verificatore sarà applicata una penale che di € 300,00 (euro trecento). Se in occasione della verifica periodica l’Ente verificatore emettesse un verbale con esito negativo e divieto all’uso dell’impianto, verrà calcolata dall'ASI sulla parte applicata alla Ditta Appaltatrice una penale di € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del prezzo contrattuale corrispondente alle attività verbale con parere favorevole al funzionamento, oltre al pagamento di quanto altro prescritto nel presente Capitolato. Qualora su un impianto si verificasse un numero di guasti da comportare il fermo macchina per più di sei volte nel corso di ogni bimestre, ferme restando le quali si registra il ritardoaltre penalità, la Ditta Appaltatrice sarà passibile di una penalità di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni blocco verificatosi. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento vengano riscontrate mancanze o inesattezze nella compilazione e conservazione del registro di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile manutenzione verrà applicata una penale a carico della Ditta Appaltatrice di Programma/DEC/organo € 50,00 (euro cinquanta). Resta, inoltre, ferma la facoltà dell’Amministrazione di Verifica di Conformità, agire e procedere nei confronti della Ditta Appaltatrice per il raggiungimento dello scopo risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra. Qualora la somma complessiva delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del presente contratto, l’ASI si riserva procedimento promuove la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualerisoluzione del Contratto. Le penali saranno applicate sugli importi Anche qualora i ritardi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità pur rientrando nei limiti indicati, siano tali da configurarsi grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali compromettendo la buona riuscita del servizio, anche in termini di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti significativi ed evitabili disagi inferti agli utenti l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto. L’ammontare delle eventuali penali da applicare sarà trattenuto dalla liquidazione della successiva fattura della Ditta Appaltatrice o con emissione di legge] per ogni giorno specifica nota di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresocredito. È fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di ridurre, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno sospendere o rallentare i servizi con sua decisione unilaterale, anche quando siano in poicorso controversie con l’Amministrazione.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Service Agreement
Penali. 7.1 Nel L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito, determinato in cui il Contraente ragione di quanto previsto all’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)più parti, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’artdella singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contratto. 28, Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte 10% del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, corrispettivo contrattualizzato per il raggiungimento dello scopo singolo intervento oltre alla risoluzione del presente singolo contratto, l’ASI /appalto da parte della Stazione Appaltante si riserva la possibilità procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di applicare le diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali sul prezzo complessivo contrattualecomplessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Le penali saranno applicate sugli importi Ai fini di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di legge] per ogni giorno risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 esecuzione. L’applicazione della penale delle penali non pregiudica esclude il diritto dell’ASI della Stazione Appaltante di addebitare al Contraente gli pretendere il risarcimento di eventuali oneri sostenuti ulteriori spese e danni subiti per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in conseguenza una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del ritardo verificatosicantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)Finale, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di ProgrammaProgetto/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ Progetto/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Contratto Asi
Penali. 7.1 Nel In caso in di mancato rispetto da parte di TIM degli obiettivi di qualità di cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale al Profilo Commerciale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parzialeAllegato G), sempre il Richiedente ha la facoltà di richiedere alla stessa il pagamento delle penali il cui criterio di calcolo è indicato nell’Allegato L. Le penali non sono applicabili nel caso di responsabilità non imputabile a TIM, a titolo esemplificativo e non esaustivo nei casi di: - forza maggiore; - responsabilità imputabili al Richiedente; - modifica delle configurazioni degli apparati di connettività effettuata direttamente dal Richiedente senza alcun intervento da parte di TIM o di ditte dalla stessa incaricate; - interruzioni programmate del Servizio con preavviso da parte TIM; - interruzioni del Servizio per cause attinenti a vulnerabilità di sicurezza sugli apparati di rete o di terminazione e pubblicate su siti pubblici dei fornitori successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto; - interruzioni del Servizio effettuate per ordine di un’Autorità. A titolo di esempio sono considerate di forza maggiore le seguenti circostanze: impossibilità per eventi naturali avversi di recarsi sul posto nel caso di guasti, scioperi, epidemie, blocco dei mezzi di trasporto, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, sommosse, restrizioni legislative od autorizzative, embarghi commerciali o industriali, guerre, e qualsiasi altro evento fuori dal controllo delle Parti che impedirà il ritardo non costituisca inadempimento realizzarsi di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del quanto previsto nel presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualeContratto. Le penali maturate saranno applicate sugli importi riconosciute da TIM con la fatturazione del primo ciclo di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione fatturazione dell’anno successivo alla certificazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale ritardo. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il valore del essere superiore al 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale del valore annuo del Contratto, in caso di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento eccedenza il Richiedente avrà facoltà di cui al successivo art. 28risolvere il Contratto.
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Samples: Servizio Tim Sinfonia
Penali. 7.1 Nel caso in cui Ove il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (concessionario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto dal presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28colpa del concessionario o dei suoi soci o dipendenti, il Contraente sarà assoggettatoComune di Asti trasmetterà, per ciascun giorno calendariale via PEC, formale diffida ad adempiere, assegnando un termine non superiore a cinque giorni lavorativi, decorso inutilmente il quale, in assenza di ritardopresentazione di motivate giustificazioni da parte del concessionario, ad si procederà all’applicazione di una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte pari a €. 50.00 per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del prezzo contrattuale corrispondente alle attività termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell’importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Dopo la terza applicazione della suddetta penale ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell’importo netto contrattuale, il Comune di Asti potrà procedere alla risoluzione del contratto per le quali si registra il ritardoinadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all’art. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo 18 del presente capitolato. In ogni caso resta salva la facoltà del Comune di Asti di procedere comunque alla risoluzione del contratto negli altri casi di cui al successivo articolo 18 Risoluzione del contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] giorni cinque per ogni giorno di ritardo eventuali difese scritte. L’importo delle penali potrà essere detratto dal primo prezzo da corrispondere al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo concessionario – art. 285.2 del presente capitolato.
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Samples: Concessione Della Gestione
Penali. 7.1 Penali in fase di esecuzione dei contratti applicativi:
a) Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste di mancato rispetto del termine stabilito per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatol’esecuzione dei lavori, per ciascun ogni giorno calendariale naturale consecutivo di ritardo, ad verrà applicata una penale pari allo 1,0 ‰ (uno per mille) dell’importo del contratto applicativo.
b) L’aggiudicatario si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel Dlgs 81/2008 e nei documenti per la sicurezza di ciascun contratto applicativo. Qualora l’appaltatore disattenda le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per l’eliminazione della non conformità contestategli, indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, sarà comminata una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento sarà detratta dal primo stato di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] avanzamento utile pari ad € 100,00 (cento//00) per ogni giorno di ritardo in relazione alla singola non conformità contestata e non eliminata. Si dà atto che si intende per “non conformità”, in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalità, datore di lavoro, data assunzione o registro vidimato dal primo D.P.L.). Nel caso di non conformità rilevata dal Coordinatore per la Sicurezza, ove nominato, o dal Direttore dei Lavori e segnalato al sessantesimo giorno compresoResponsabile dei Lavori, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] verrà applicata all’Impresa una penale pari a € 50,00 (cinquanta//00) per ogni giorno lavoratore risultato non conforme, da detrarre dalle somme dovute all’appaltatore. Dopo la terza inosservanza da parte dell’appaltatore e/o dei subappaltatori degli obblighi di ritardo dal sessantunesimo giorno cui al presente punto, oltre l’applicazione delle relative penali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e dell’Accordo Quadro in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. L’Amministrazione provvederà alla riscossione delle penali di Verifica cui alla precedente lett a) sul primo certificato di Conformitàpagamento successivo alla contestazione o nello stato finale dei lavori e, qualora non risultassero sufficienti tali disponibilità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione cauzione definitiva. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale precedente punto a) non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale (dieci per cento) dell’importo del contratto applicativo (ordine di lavori). Qualora i ritardi risultassero tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione l’istituto della risoluzione del contratto di cui all'artall’art. 5.2136 del Codice. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento L’Amministrazione provvederà alla riscossione delle penali di cui al successivo artalla precedente lett. 28b) mediante ritenuta sul primo stato di avanzamento utile.
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Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in 1. Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad rispetto alla tempistica risultante dal presente capitolato e dall’offerta aggiudicataria si applica una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte di € 100,00 (cento).
2. In caso di mancato rispetto del prezzo contrattuale corrispondente alle attività termine di preavviso per le quali scadenze dei pagamenti dei premi e/o conguagli assicurativi si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento applica una penale di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoritardo, naturale e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poiconsecutivo.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo 3. In caso di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere mancata reperibilità del Responsabile del contratto nelle fasce orarie indicate dall’appaltatore si applica una penale di Programma/ DEC€ 200,00 (duecento) per evento.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti 4. Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali sono contestati in conseguenza del ritardo verificatosiforma scritta all’Appaltatore a mezzo fax, lettera raccomandata A.R. o PEC.
7.4 In ogni caso l'ammontare 5. L’Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2contestazione. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualele deduzioni non siano, l’ASI si potrà avvalere a giudizio del committente, accoglibili o, nel termine sopra indicato non vi sia stata risposta, il Committente procede all’applicazione delle penali, con decorrenza dall’inizio dell’inadempimento, sull’importo della cauzione definitiva, con obbligo di reintegro della stessa.
6. Qualora l’Appaltatore non provveda a rimuovere l’inadempimento, ciò può diventare motivo per il Committente di risoluzione per inadempimento di cui del contratto.
7. L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al successivo art. 28Committente dall’inadempimento della prestazione.
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Samples: Servizi Di Consulenza E Intermediazione Assicurativa
Penali. 7.1 Nel caso A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi della Società, INSIEL applicherà, nelle ipotesi di inadempimento parziale ovvero di ritardato adempimento, le penali previste e descritte di seguito:
1. ritardo nella consegna dei prodotti, o in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento generale ritardata esecuzione delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi rispetto alle date fissate in cui è prevista la verifica ciascun Verbale di conformità parziale)Affidamento, sempre che il ovvero in ciascuna CM – Richiesta di manutenzione. Per ciascun giorno solare di ritardo non costituisca inadempimento rispetto i termini di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatoconsegna dei Prodotti realizzati, per ciascun giorno calendariale le attività di ritardoProduzione software e di realizzazione di interventi software, ad per gli interventi oggetto di CM – richiesta di manutenzione, o delle attività di Supporto tecnico, riportati nei verbali di affidamento , INSIEL applicherà alla Società una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte pari all’2,5% del prezzo contrattuale corrispondente alle valore totale rilevabile dal Verbale di Affidamento;
2. esito negativo dei collaudi successivi al primo, in caso di annullamento dell’obiettivo. In caso di esito negativo del collaudo i prodotti/attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUPsaranno considerati come non consegnati/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare eseguiti e pertanto INSIEL applicherà le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di ritardata consegna di cui sopra, al precedente comma 3 per l’intervallo di tempo decorrente dalla data di primo collaudo negativo fino alla nuova data di consegna dei Prodotti realizzati.
3. ritardo nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per svolgimento delle verifiche intermedie. Per ogni giorno di ritardo dal primo rispetto al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità termine previsto si applicherà alla Società una penale di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per euro 100,00.
4. ritardo negli interventi in garanzia. Per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno rispetto al termine previsto per l’esecuzione degli interventi di garanzia, INSIEL applicherà alla Società una penale di euro 500,00 L’importo delle penalità potrà detratto in poisede di liquidazione delle fatture e/o potrà essere recuperato mediante escussione della garanzia presentata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Realizzazione Di Applicazioni Software
Penali. 7.1 Nel caso 1. Al di fuori dei casi di decadenza dall’affidamento o di risoluzione del contratto di cui all’art. 21, l'Ente affidante, qualora accerti da parte dell'Impresa affidataria il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e in tutti i documenti allegati, provvederà a diffidare l'Impresa affidataria, assegnando un congruo termine per adempiere.
2. Decorso inutilmente detto termine, verrà applicata nei confronti dell’Impresa stessa una penale di 50,00 €, per ogni giorno in cui si perpetua l’inadempimento.
3. Le penali per il Contraente sia mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’allegato 2 sono valutate e applicate in ritardo nel completamento funzione dei dati rilevati sulla base dei supporti documentali forniti dall'Impresa affidataria e nell’ambito delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica verifiche condotte dagli Enti preposti ai sensi del successivo art. 25.
4. Le penali relative ad ogni singola fattispecie riconducibili agli standard minimi di conformità parziale)qualità sono quantificate nell'apposito allegato 10.
5. L’eventuale mancato rispetto degli obblighi di frequenza, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28regolarita’ e sicurezza del servizio se dipendente dalla gestione del servizio stesso, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad comporta una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla di 200,00 € per ogni irregolarita’ rilevata, oltre alla decurtazione del corrispettivo delle eventuali minori percorrenze effettuate.
6. La mancata o incompleta trasmissione da parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività dell'Impresa affidataria dei dati di monitoraggio secondo le scadenze previste nell'art. 25 comporta l'applicazione di una penale pari a 50,00 euro per le quali si registra il ritardoogni giorno di ritardo fino ad un massimo di euro 50.000,00 oltre i sei mesi.
7. Il mancato rispetto dell'impegno relativo all'aggiornamento della Carta della Mobilità comporta una penale pari ad euro 1.500,00 per ogni mese di ritardo fino ad un massimo di euro 50.000,00 in caso di mancato adempimento oltre i 6 mesi.
8. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione previsti all’art. 10 comma 9, comporta una penale di euro 100,00 per ogni giorno e per ogni mezzo di cui perdura l’irregolarità relativa alla manutenzione.
9. Il mancato rispetto degli impegni previsti all’articolo 6 commi 3 e 5 relativo agli adeguamenti ai Piani Urbani di Traffico ed ai Piani di Bacino, comporta una penale pari ad euro 3.000,00 per ogni mese di ritardo oltre i termini fissati fino ad un massimo di euro 50.000,00 in caso di mancato adempimento oltre i 3 mesi.
10. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento l'Impresa affidataria non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti, esse verranno prelevate dalla cauzione definitiva, che la stessa Impresa avrà obbligo di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile reintegrare nei successivi 30 giorni. In caso di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualemancata reintegrazione l'Ente affidante procede ai sensi dell'art. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi21.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità11. Il monte penali annualmente irrogato, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione attraverso decurtazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale corrispettivo, non potrà superare il valore limite massimo del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28del corrispettivo annuale.
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Samples: Criteri Di Indirizzo Per L’affidamento Dei Servizi Di Trasporto Pubblico Locale
Penali. 7.1 Nel 1. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui all’art. 20 (Comunicazione dati sui servizi) ovvero in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale caso di diniego o di impedimento all’accesso da parte del Gestore ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 19 (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parzialeControllo da parte dell’EGA), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento l’EGA applica al Gestore medesimo una penale variabile da € 50,00 ad € 500,00 al giorno, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
2. In caso di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28mancata, il Contraente sarà assoggettatoritardata, errata effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata nonché degli investimenti nei termini previsti dal Piano di Ambito, per ciascun ogni inadempienza accertata l’EGA applica al Gestore una penale pari allo 0,2% dell’importo dell’intervento per ogni giorno calendariale di ritardo; verranno inoltre addebitati il costo dell'operazione non effettuata ed eventuali danni derivanti da tale mancanza ad insindacabile giudizio dell'EGA.
3. Qualora venga accertata la mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione delle analisi chimico-fisico-biologiche di controllo, l’EGA applica al Gestore una penale variabile da € 500,00 ad € 5.000,00, ad insindacabile giudizio dell'EGA; verrà inoltre addebitato il costo delle analisi secondo le tariffe di mercato.
4. La mancata, incompleta, errata o infedele compilazione dei registri comporterà l'applicazione di una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla che, ad insindacabile giudizio dell'EGA, a seconda della gravità dell'inadempienza sarà dell'importo compreso tra € 100,00 e € 1.000,00.
5. Le penali non sono liberatorie di danni e spese arrecati. L’entità delle penali viene stabilita dall’EGA in relazione a quanto previsto dai punti precedenti. Le somme sono versate da parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardoGestore all’EGA entro 60 giorni dalla comunicazione dell’applicazione della penale.
6. Nel caso La penale non è dovuta nell’ipotesi in cui il ritardo si registri nello svolgimento o l’inadempimento è causato da forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, fatti imputabili a terzi che il Gestore non è in grado di attività ritenute essenziali controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dal RUP/Responsabile Gestore.
7. In caso di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàmancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dall’EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’ARERA, l’EGA medesimo applica, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi devono essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
8. L’EGA comunica all’ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità le successive determinazioni di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualecompetenza.
9. Le penali saranno applicate sugli importi modalità di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità determinazione dei presupposti e di prevedere diverse percentuali pagamento delle penalizzazioni sono precisate nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poiDisciplinare Tecnico.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Contratto Di Servizio
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo6.1. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di inadempimento o ritardato adempimento delle attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopraal presente Contratto, il Committente potrà applicare penali in danno dell’Appaltatore, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità e con le specificazioni che seguono.
6.2. Penali relative alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di prevedere diverse percentuali nel progettazione
6.2.1. Il Committente procederà - fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’Appaltatore - in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle attività di cui al precedente art. 2.1, e mancato rispetto dei limiti di legge] termini indicati agli artt. 5.2 e 5.3, all’applicazione di una penale pari all’1‰ del corrispettivo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento.
6.2.2. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto nell’ipotesi prevista dall’art. 5.2 e, inoltre, quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’importo del corrispettivo complessivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per il Committente medesimo di richiedere il maggior danno.
6.2.3. Il R.U.P. provvederà a contestare l’inadempimento all’Appaltatore e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi al Committente entro 10 (dieci) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’Appaltatore.
6.2.4. Le penali non saranno applicate quando il ritardo dal primo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’Appaltatore.
6.3. Penali relative alle prestazioni di direzione lavori, misurazione e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al sessantesimo giorno compresocollaudo
6.3.1. Il Committente procederà - fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’Appaltatore - in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle attività di cui ai precedenti artt. 2.2, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel mancato rispetto dei limiti termini relativi alla durata dell’esecuzione dei lavori stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto, all’applicazione di legge] una penale pari allo 1‰ del corrispettivo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno ritardo, da trattenersi in poioccasione del successivo pagamento.
7.2 L’applicabilità della penale ed 6.3.2. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il suo ammontare saranno accertati dall’organo presente Contratto quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’importo del corrispettivo complessivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per il Committente medesimo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito richiedere il parere del Responsabile di Programma/ DECmaggior danno.
7.3 L’applicazione della 6.3.3. Il R.U.P. provvederà a contestare l’inadempimento all’Appaltatore e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi al Committente entro 10 (dieci) giorni successivi alla contestazione, non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosisiano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’Appaltatore.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale 6.3.4. Le penali non potrà superare saranno applicate quando il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale ritardo sia dovuto a cause di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28forza maggiore non imputabili all’Appaltatore.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Dei Servizi Di Progettazione E Direzione Lavori
Penali. 7.1 Nel L’IZSLER effettuerà verifiche finalizzate a monitorare/controllare gli SLA previsti nel Capitolato Tecnico ed in generale le modalità di fornitura dei servizi. Qualora venissero riscontrate inadempienze rispetto al valore degli indicatori e dei livelli di servizio richiesto IZSLER, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato, potrà richiedere l’applicazione delle penali. Fatti salvi i casi imputabili ad IZSLER, a forza maggiore o a caso fortuito, in caso di ritardo rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Contraente sia Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l’applicazione della prevista penale. Qualora il disagio causato dal ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi provochi gravi conseguenze in cui è prevista la verifica termini di conformità parziale)disservizio, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28anche con ricadute sull’utenza esterna, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualepotranno essere duplicate. Tutti i termini previsti per l’adempimento sono da intendersi essenziali e perentori. Le penali eventualmente comminate saranno applicate sugli importi trattenute dalla cauzione o mediante detrazione sulle somme dovute per gli acconti e per i pagamenti a saldo e/o attraverso l’emissione da parte dell’ufficio amministrativo di cui soprauna nota d’addebito, nella misura dello 0,02 ai sensi dell’art.15, comma 1, D.P.R. 633/72. L’importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo dell’intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione risarcimento del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 maggior danno subito. L’applicazione della penale non pregiudica solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Fornitore. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore IZSLER; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di IZSLER, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli IZSLER a richiedere il risarcimento degli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del maggior danni. Il ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare nell’adempimento che determini un importo massimo della penale non potrà superare superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo. In tal caso l’IZSLER avrà facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il valore risarcimento del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28danno.
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Samples: Disciplinary Agreement
Penali. 7.1 Nel caso in cui 1. Qualora durante lo svolgimento della fornitura si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento della fornitura, l’A.S.L. Roma 1, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista Fornitore all'esatta esecuzione della prestazione. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’A.S.L. Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come secondo le modalità e tempistiche indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico, da intendersi qui trascritto.
2. Per tutti i punti la verifica di non conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali sull’esecuzione della fornitura deve essere attuata nel rispetto dei limiti della regola del contraddittorio con il rappresentante dell’impresa aggiudicataria; in caso di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poirifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione d’ufficio della penale.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione 3. L’applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECcontratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
7.3 L’applicazione della penale 4. I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo pec. Qualora l’Azienda non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza ripristino del ritardo verificatosibene, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale 5. L’importo derivante dall’applicazione di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualepenalità, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.
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Samples: Approvazione Atti E Indizione Della Procedura Aperta
Penali. 7.1 Nel In caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (di irregolarità o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, sempre all’ Aggiudicatario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione del Comune, che il ritardo non costituisca inadempimento vanno da un minimo di non scarsa importanza ai fini dell’art50,00 euro ad un massimo del 10 % della cauzione definitiva. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale Alle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni sotto riportate:
1. mancata presentazione dei rendiconti previsti dal presente capitolato : penale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] euro 100,00 per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità per singolo rendiconto;
2. mancata effettuazione nei termini di prevedere diverse percentuali nel legge delle procedure esecutive necessarie alla riscossione coattiva : penale pari all’ammontare dell’introito;
3. mancato rispetto dei limiti della tempistica di legge] lettura di contatori idrici : penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo ritardo; Per ogni altra fattispecie non contemplata nel comma precedente, la penale verrà determinata dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento responsabile dell’Area Economico Finanziaria nei limiti di cui al successivo artprecedente periodo. 28In caso di inattività dell’affidatario, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, verrà richiesto all’affidatario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri a carattere generale. La contestazione dell’addebito dovrà essere notificata all’aggiudicatario mediante lettera raccomandata A.R. o per PEC (Posta Elettronica Certificata) nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata. Il pagamento delle penali verrà trattenuto alla prima liquidazione successiva alla conclusione della procedura di contestazione. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione dei tributi di cui al D.M. 09.03.2000, n. 89 (qualora tale requisito fosse posseduto dall’Aggiudicatario). L’applicazione delle penali non preclude al Comune la possibilità di altre forme di tutela compresa la risoluzione e la decadenza del contratto.
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Samples: Service Agreement
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica Il Politecnico di conformità parziale)Milano, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità facoltà di applicare avvalersi anche di soggetti terzi per attività di controllo. I dispositivi forniti potranno essere sottoposti, a campione, a prove di laboratorio atte ad accertare la rispondenza dei materiali a quanto prescritto dal presente Capitolato ed a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara d'appalto. Tutte le partite di prodotti non conformi alle specifiche richieste e/o dichiarate saranno respinte e dovranno essere prontamente sostituite da parte dell'Appaltatore, fatta salva e impregiudicata l'applicabilità delle penali del caso e la richiesta di risarcimento di eventuali danni. In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato di appalto e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell’Offerta Tecnica, l’Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidiva fatta salva la risoluzione del contratto. Tutte le penali sul prezzo complessivo contrattualeverranno applicate previo contraddittorio con l’Appaltatore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza all’Appaltatore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. Le Il Politecnico di Milano si riserva, al raggiungimento di penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del un importo pari 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale (dieci per cento) dell’ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di cui all'artprocedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale1456 C.C., l’ASI si potrà avvalere della risoluzione con PEC, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per inadempimento di cui al successivo art. 28maggiori danni.
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Samples: Service Agreement
Penali. 7.1 Nel caso in cui Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica diritto dell’Amministrazione comunale di conformità parziale), sempre che pretendere il ritardo non costituisca inadempimento risarcimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività eventuali ulteriori spese e danni per le quali violazioni e le inadempienze che si registra il ritardo. Nel caso risolvano in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàuna non corretta gestione del servizio, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di applicare penali nei casi e con le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi modalità di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] seguito descritte: ritardo nell’avvio del servizio: euro 100,00 per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoe fino ad un massimo di giorni 10, e dello 0,05 % [salva possibilità decorsi i quali l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi nei tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento intervento rispetto ai termini massimi di cui al successivo precedente art. 283: euro 60,00 per ogni ora, o frazione di ora superiore ai 20 minuti, di ritardo; esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Amministrazione comunale applicherà - per una prima infrazione - una penale di euro 4.000,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: l'Amministrazione comunale potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.500,00. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell’Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione comunale alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'alt. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
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Samples: Service Agreement
Penali. 7.1 Nel L’Appaltatore è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede. Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, procede all’applicazione di penali. E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore. Ai sensi del comma 4 dell’art. 113 bis del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i., per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in cui misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio. Qualora l’inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Contraente sia in ritardo nel completamento Responsabile Unico del Procedimento può promuovere l’avvio delle attività previste procedure per la Riunione Finale (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)parziale disapplicazione delle penali, sempre quando dimostri che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualeè a lui imputabile. Le penali saranno sono applicate sugli importi dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione. Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva. La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità alla Legge 241/1990 (“Nuove norme in materia di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti procedimento amministrativo e di legge] per ogni giorno diritto di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2accesso ai documenti amministrativi”). Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualel’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, l’ASI la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l’inadempimento permanga, può procedere d’ufficio all’acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell’esecutore inadempiente. Per quanto non espressamente indicato si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del Codice Civile, in quanto compatibili.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. 7.1 Nel 1. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (2 giorni), nell’esecuzione delle attività e nella consegna dei prodotti rispetto ai tempi previsti dal Piano di lavoro, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale, IVA esclusa.
2. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), nella consegna o revisione del Piano di Lavoro rispetto ai tempi previsti dal Capitolato, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale, IVA esclusa.
3. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), nella sostituzione e inserimento di una nuova risorsa rispetto alla richiesta della Regione, la penale applicabile è pari allo 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale, IVA esclusa.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e negli allegati quivi richiamati. In tali casi, la Regione applica all’Appaltatore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui le prestazioni iniziano ad essere rese in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il Contraente risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi sono contestati per iscritto all’Appaltatore e l’Appaltatore comunica per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 giorni dalla contestazione.
6. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in ritardo nel completamento delle attività previste nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la Riunione Finale (o negli eventi in cui quale si è prevista la verifica resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poipagamento della medesima penale.
7.2 L’applicabilità 8. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della penale ed Regione a richiedere il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base risarcimento degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECeventuali maggior danni.
7.3 L’applicazione 9. La Regione potrà applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della penale non pregiudica il diritto dell’ASI misura massima pari al 10% del valore complessivo del Contratto, IVA esclusa, fermo restando la richiesta di addebitare al Contraente gli risarcimento degli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare maggiori danni. 10.Gli inadempimenti contrattuali che determinino un importo massimo della penale non potrà superare superiore all’importo sopra previsto comportano la risoluzione di diritto del Contratto. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il valore risarcimento del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28danno.
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Samples: Contratto Di Servizio Per La Realizzazione Di Una Rete Di Hub Cultura Socialità Lavoro
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per Per ogni giorno di ritardo ad esso imputabile nell’esecuzione dei lavori, rispetto al termine di ultimazione di cui alla clausola che precede, oppure rispetto ai termini intermedi previsti dal primo Programma dei lavori, l’appaltatore corrisponderà alla committente una penale che, per i primi 15 giorni di calendario di ritardo, sarà pari ad € 300 (trecento) al sessantesimo giorno compresogiorno, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] poi, per ogni eventuale giorno ulteriore di ritardo dal sessantunesimo giorno ritardo, sarà pari ad €. 1.000 (mille). Il ritardo, le sue cause e la penale da applicare saranno annotati dalla D.L. nel registro di contabilità e la penale sarà addebitata all’appaltatore sul primo stato di avanzamento lavori successivo. È data facoltà all’appaltatore, mediante accelerazione dei lavori compatibile con l’esecuzione a regola d’arte degli stessi, di porre rimedio ai ritardi in poi.
7.2 L’applicabilità cui sia incorso. In caso di esito positivo dell’accelerazione, attestato dalla D.L., l’importo della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo applicata sarà riaccreditato all’appaltatore sullo stato di Verifica avanzamento lavori successivo. L’applicazione delle penali di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale cui alla presente clausola non pregiudica esclude il diritto dell’ASI di addebitare della committente al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 risarcimento dell’eventuale danno diverso e/o maggiore, né i diritti della stessa contemplati nelle clausole che seguono. 10)Revisione prezzi In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento relazione alla dichiarazione dell’appaltatore di cui al successivo art5° comma della clausola 3) e dichiarando lo stesso di avere, altresì, tenuto conto, nella determinazione del corrispettivo, del tempo utile per l’esecuzione dell’opera e di ogni altro elemento, compresi quelli sulle prevedibili condizioni meteorologiche ambientali stagionali del sito, le parti concordemente escludono l’applicabilità della revisione prezzi, concordando che il corrispettivo come sopra stabilito sia fisso ed invariabile per qualsiasi causa. 2811)Varianti in corso d’opera Per quelle opere che venissero prescritte dalla D.L. in variante a quelle descritte nel capitolato, verranno adottati i prezzi di cui al prezziario della Regione Piemonte in vigore alla data della stipula del presente contratto di appalto, scontati del 10%.
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Samples: Contract for Works
Penali. 7.1 Nel caso in 13.1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo del corrispettivi di cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatoall’articolo 16, per ciascun ogni giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualeoltre i termini stabiliti all'articolo 12.
13.2. Le penali saranno applicate sugli importi per qualunque ritardo nella fase di cui sopraprogettazione, si applicano all’intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase.
13.3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura dello 0,02 del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l’inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] (dieci per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresocento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno del massimo, è determinata dall’Amministrazione committente in poirelazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.
7.2 L’applicabilità della penale ed 13.4. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l’Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECcontratto in danno al Soggetto incaricato.
7.3 13.5. L’applicazione della penale delle penali non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli esclude la responsabilità del Xxxxxxxx incaricato per eventuali oneri sostenuti e maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Soggetto incaricato (se del caso aggiungere) nonché in conseguenza della perdita o della revoca del ritardo verificatosifinanziamento.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Penali. 7.1 Nel caso L’ Amministrazione Contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli ritenuti opportuni, con qualsiasi modalità ed in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)ogni momento, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatodurante l’efficacia del Contratto, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale assicurare che verrà calcolata dall'ASI sulla da parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le quali pattuizioni contrattuali. Altresì, si registra il ritardoriserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contrattolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l’Amministrazione Contraente si riserva di applicare le seguenti penali. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Amministrazione si Capitolato speciale per l’affidamento del “Servizio di vigilanza per la sede dell’Unità Sacca di Goro, sita in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si Xxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx x Xxxx (XX)”. CIG Z8138DCECE riserva la possibilità l'insindacabilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi seguenti penalità:
a. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità all’articolo “Servizi Connessi” l’Amministrazione applicherà una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del valore dell’Ordinativo di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poiFornitura fino alla trasmissione della reportistica.
7.2 L’applicabilità della b. Per ogni inadempienza relativa ai servizi oggetto dell’appalto (vigilanza armata, trasporto valori, etc.) non contemplata nel capitolato, ciascuna Amministrazione applicherà una penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo pari a 1 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECFornitura.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Service Agreement
Penali. 7.1 Nel In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l’appaltatore, oltre all’obbligo di porre rimedio, in cui il Contraente sia in un termine stabilito dal Comune, all’infrazione contestata e al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune, a causa dell’inadempimento, verrà applicata previa contestazione e a seconda della tipologia del servizio e del ritardo nel completamento mancato e/o tardivo adempimento, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)conseguenze legate all’eventuale ritardo, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini sensi dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte 145 del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualeDPR n.207/2010. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo artprecedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. 28L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzione entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. L’ammontare della penalità sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura in scadenza. Verificandosi deficienze od abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio a spese dell’appaltatore, i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali del maggior danno subito dal Comune.
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Samples: Bando Di Gara
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste L’Amministrazione comunale, qualora riscontri inadempimenti a seguito dei controlli, può comminare le seguenti penali:
1. € 100,00 - per la Riunione Finale (mancata applicazione o negli eventi in cui è prevista la verifica rispetto del sistema di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’artautocontrollo HACCP;
2. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] € 100,00 - per ogni giorno di ritardo dall’accertata mancata sostituzione e/o integrazione delle apparecchiature, ed ogni accertata mancata manutenzione o riparazione delle apparecchiature per ogni giorno di ritardo;
3. € 50,00 - per ogni infrazione accertata circa la mancata pulizia/igienizzazione dei distributori;
4. € 50,00 - per ogni applicazione di prezzi dei prodotti difformi da quelli offerti o aumento degli stessi prezzi non autorizzato;
5. € 50,00 - per ogni fornitura di prodotto non conforme rispetto a quanto previsto dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] presente Capitolato;
6. € 50,00 - per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo per il rifornimento dei prodotti superiori alle 24 ore dalla richiesta di intervento. Ogni infrazione sarà contestata a mezzo PEC ed il Concessionario dovrà entro il termine indicato dall’Amministrazione presentare le proprie controdeduzioni informandol’Amministrazione in merito alle misure adottate salvo i casi di urgenza in cui dovrà provvedere immediatamente. Decorso tale termine e valutate le controdeduzioni presentate l’Ente potrà applicare la relativa penale. Sarà possibile applicare un’ulteriore penale di € 50,00 per ogni giorno in poi.
7.2 L’applicabilità di mancato adeguamento dalla comminazione della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, principale. La penale/le penali dovrà/nno esser versata/e nel mese successivo a quello della contestazione secondo le modalità indicate dall’Amministrazione comunale o rivalendosi direttamente sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 cauzione. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare l’Ente si riserva:
a. la facoltà di poter far eseguire ad altro soggetto la mancata o incompleta prestazione rivalendosi sulla cauzione qualora il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale Concessionario persista nell’inadempimento anche dopo le contestazioni;
b. la facoltà di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento risolvere il contratto in caso di cui al successivo art. 28reiterate infrazioni.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Penali. 7.1 Nel caso Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, tali da non comportare l’inaccettabilità delle prestazioni, l’Amministrazione Comunale, in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste conformità a quanto previsto dall’Art.7 del regolamento comunale per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)l’attività contrattuale, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, contesterà per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per iscritto all’Appaltatore le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare inadempienze e applicherà le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopradi seguito:
1. Qualora l’aggiudicatario non provvedesse entro 5 giorni alla sostituzione definitiva di personale giudicato inidoneo dall’Ente committente, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] verrà applicata per ogni giorno di ritardo mancata sostituzione, una penale pari al 50% dell’importo dovuto per le giornate di lavoro effettuate dal primo personale inidoneo, oltre al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] mancato pagamento per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poiil servizio svolto dopo la richiesta della stazione appaltante.
7.2 L’applicabilità della 2. La stessa penale ed sarà applicata anche nell’ipotesi in cui non venga sostituito il suo ammontare saranno accertati dall’organo personale assente, secondo le modalità di Verifica sostituzione previste nelle Linee Guida per il Servizio di ConformitàAssistenza Educativa (allegati A – B, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione parti integranti del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECpresente capitolato).
7.3 L’applicazione della 3. Laddove dovesse ripetersi la medesima inadempienza, sarà applicata la penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare pari al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi100%, a partire dalla seconda volta.
7.4 In ogni caso l'ammontare 4. Per altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario, l’Ente committente si riserva di applicare, delle penali il cui importo economico sarà valutato sia in relazione al disservizio creato, che al disagio procurato all’utenza, da un minimo di 500 a un massimo della penale non potrà superare il valore di 5000 euro.
5. Sarà altresì sanzionato ai sensi del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28punto precedente l’operato del personale utilizzato dall’aggiudicatario che abbia un impatto negativo sulla credibilità del Servizio e/o crei danno all’immagine stessa dell’Amministrazione Comunale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. 7.1 Nel La Ge.S.A.C. S.p.A. si riserva di applicare le seguenti penali per i servizi di vigilanza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, e salva comunque la possibilità di avvalersi della clausola risolutiva riportata nel paragrafo 1615 e nello schema di contratto:
a. in caso di mancata esecuzione del servizio vigilanza e/o esecuzione parziale di cui al presente Capitolato Tecnico e negli elaborati progettuali nonché nell’Offerta Tecnica, o comunque non conforme alle prescrizioni di cui al presente Capitolato e quelle degli elaborati progettuali nonché alla proposta tecnica presentato dall’Appaltatore in sede di gara, si potrà applicare una penale pari a € 500,00 per ciascun inadempimento;
b. in caso di mancata reperibilità del Rappresentante dell’Appaltatore, si potrà applicare una penale di € 200,00 per ogni caso di irreperibilità;
c. in caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)l’indicatore Sintetico del Piano Qualità Vt, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28su base bimestrale, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad risulti inferiore a 75 si potrà applicare una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo pari al 3% dell’importo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento al valore del trimestre e Soglia di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualeriferimento. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopraai punti a), nella misura dello 0,02 b), c) saranno addebitate a seguito della constatazione dell’inadempimento in contradditorio. Le eventuali penali verranno detratte all’Appaltatore dall’ammontare totale dei compensi dovuti e regolarizzate mediante emissione di fattura. Il valore massimo delle penali complessive applicabili non potrà eccedere il 10% [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresodel valore contrattuale, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica resta salvo come innanzi precisato il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosidella Ge.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare S.A.C. a conseguire il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28risarcimento degli ulteriori danni.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad Sarà applicata una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo pari all‟1‰ dell‟importo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo per la consegna. Tale penalità non potrà, comunque, essere superiore al 10% del valore della fornitura. In ogni caso, trascorso il termine concordato per la consegna, senza che la stessa abbia avuto luogo, l‟Università, sempre a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare l‟attrezzatura e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l‟eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l‟azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. La penale di cui al comma 1 del presente articolo, si applica anche in caso di ritardo intervenuto nella fase di collaudo per la risoluzione di eventuali anomalie riscontrate, non imputabili all‟Università ovvero a forza maggiore o caso fortuito; ciò a decorrere dall‟ottavo giorno dal primo ricevimento della comunicazione inerente le anomalie riscontrate. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità risarcimento dell‟eventuale maggior danno. In caso di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti ritardato intervento durante il periodo di legge] garanzia sarà applicata una penale fissa di €500 per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità rispetto a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi. In caso di mancato intervento l‟Università si riserva la facoltà di addebitare all‟azienda il costo della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo mancata prestazione rivalendosi sul deposito cauzionale. L‟applicazione delle penali di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’ASI risarcimento di addebitare al Contraente gli eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosidalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell‟impresa.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Di Un Edificio in Legno Lamellare
Penali. 7.1 1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’O.E. per iscritto dal RUP/Direttore dell’esecuzione del contratto. L’O.E. dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP/Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente all’A.C. ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali di seguito indicate.
2. Nel caso di applicazione delle penali, l’A.C. provvederà a recuperare l’importo in cui il Contraente sia sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in ritardo nel completamento delle attività previste alternativa ad incamerare la cauzione per la Riunione Finale quota parte relativa ai danni subiti.
3. In particolare nel caso di ritardo o di inadempimento nell’esecuzione delle prestazioni inerenti l’appalto in questione e richiamate nel disciplinare di gara e nel presente contratto/disciplinare di incarico, si prevede l’applicazione da parte dell’Amministrazione Committente delle penali di seguito indicate.
a) Nel caso di tardiva attivazione del servizio da parte dell’O.E., sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispettivo netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data fissata dall’A.C. nella comunicazione di avvio del servizio a seguito sottoscrizione del contratto ovvero nella comunicazione di aggiudicazione ed invito a sottoscrizione del verbale di consegna sotto riserve di legge con avvio anticipato del servizio e che sarà detratto dal pagamento della fatturazione relativa al corrispettivo della connesso alla redazione del progetto definitivo.
b) In caso di consegna tardiva del progetto definitivo o negli eventi esecutivo completo di tutti gli elaborati previsti e necessari oltre i termini stabiliti al comma 3 del precedente art. 5 per cause imputabili esclusivamente all’O.E., sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispettivo netto della relativa alla fase del servizio per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo che sarà detratto dal pagamento della fatturazione relativa fase progettuale.
4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, l’Amministrazione Committente applicherà una penale pecuniaria forfettaria variabile nella misura compresa da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; in cui è prevista detta fattispecie l’Amministrazione committente determinerà l’entità della penale da applicare richiamando il principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento rilevato e contestato.
5. L’applicazione delle penali non esclude la verifica di conformità parziale)responsabilità dell’Operatore Economico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per indennizzi, sempre risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili all’O.E. incaricato.
6. Le penali sono cumulabili con la condizione che l’importo totale delle non può superare il ritardo non costituisca 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del corrispettivo contrattuale e del valore economico della singola fase prestazionale (redazione progetto definitivo e del progetto esecutivo) qualora la violazione o inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, sia riferito ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardospecifica prestazione.
7. Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale ovvero anche del valore economico della singola fase prestazionale, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento senza che l’Operatore Economico possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parziale sempre che questa sia effettivamente utilizzabile.
8. Fatto salvo quanto riportato ai commi 6 e 7, qualora il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopraalle lettere a) e b) del comma 3 eccedano rispettivamente giorni 15 (quindici) nel caso a) e giorni 30 (trenta) nel caso b), nella misura dello 0,02 % [l’Amministrazione Committente resterà libera da ogni impegno verso l’operatore economico inadempiente e procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento anche ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/16 senza che l’O.E. possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese e fatta salva possibilità ed impregiudicata la facoltà dell’A.C. di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti attivare ogni e qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti dell’O.E. per i danni diretti ed indiretti subiti derivanti da ritardi e/o omissioni da parte dell’O.E. avviando comunque le procedure di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poirecupero con escussione della garanzia definitiva.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Contract for Professional Services
Penali. 7.1 Nel Le penali, in conformità a quanto indicato dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., saranno applicate nei seguenti casi:
1. Xxxxxxx non imputabile al Committente rispetto ai tempi fissati dal contratto, come meglio specificato nella Tabella 2 dell’art. 3. La penale equivale allo 1‰ dell’importo complessivo del canone annuo per ogni giorno lavorativo di ritardo.
2. Carenze qualitative delle applicazioni o nell’espletamento del servizio: qualora i servizi erogati dal Fornitore o le applicazioni da esso fornite non risultino adeguati o funzionanti o non siano di un livello qualitativo soddisfacente, e dette carenze non possano essere oggetto di uno specifico e puntuale ticket, il responsabile dell’esecuzione del contratto invierà una comunicazione formale di richiamo all’Azienda affidataria con l’indicazione delle carenze rilevate. L’Azienda deve rispondere entro 3 (tre) giorni lavorativi, indicando i comportamenti e le soluzioni, da porre in essere entro al massimo 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data della risposta, per risolvere le criticità e le carenze. Superato tale termine, in presenza dei medesimi problemi di qualità e/o di inadeguatezza, il Comune di Firenze invierà una seconda comunicazione di richiamo ed applicherà contestualmente una penale giornaliera (complessiva per tutti gli elementi contestati) al massimo dello 1‰ dell’importo del canone annuo. In ogni caso di gravi inadempienze o disservizi imputabili al Fornitore, in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale grado di causare un danno grave e certo all’Ente, verrà immediatamente applicata una penale giornaliera pari all’1% dell’importo del canone relativamente all’ambito applicativo (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parzialetab.1), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’artfino a risoluzione del problema riscontrato.
3. 28Al perdurare dei problemi oltre i 15 gg. dall’applicazione della penale, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, l’Ente potrà continuare ad una applicare la penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte stessa come specificato al comma 3 o procedere alla risoluzione del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI fermo restando che comunque, superato il limite del 10% dell’importo del canone, si riserva la possibilità procederà alla risoluzione del contratto, nelle forme e nei modi di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualecui all’art. 13 del contratto stesso.
4. Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al numero intero tralasciando, quindi, i decimali di euro.
5. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo indicate al sessantesimo giorno compreso, punto 2 e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi3 non sono cumulabili.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Service Agreement
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art1. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva Facendo salva la possibilità di applicare richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell’adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell’importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
3. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori, ivi compresa la sospensione dei pagamenti previa comunicazione alla ditta dell’inadempienza emersa, fino a che non sia ufficialmente accertato il debito verso i lavoratori ed Istituti assicurativi e previdenziali e lo stesso non sia stato saldato, ovvero, che l’eventuale vertenza sia stata conclusa.
4. L’applicazione delle penali può comportare la sospensione temporale della ditta dalle successive procedure negoziate promosse dal comune, nei modi meglio specificati all’art.9, co.7 del presente regolamento.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, vengono contestati dal Responsabile Unico del Procedimento all'aggiudicatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno: quest’ultimo può far pervenire, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni dalla ricezione di detta contestazione. Se, a giudizio del Dirigente responsabile dell’appalto, tali deduzioni non siano accoglibili o non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate, all'aggiudicatario, le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopracome indicato dal capitolato, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poia decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità6. L’ammontare delle penalità viene addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale cauzione. L'applicazione delle predette penali non pregiudica preclude il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosimaggiori danni.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Penali. 7.1 Nel In caso in cui il Contraente sia di intervento eseguito in ritardo rispetto ai termini previsti all’art.8 verrà applicata una penale di € 1.000,00. In caso di mancata o tempestiva comunicazione al Servizio di Vigilanza dell’Ospedale di ascensore fermo con persona bloccata verrà applicata un penale pari € 1.000,00 per evento. In caso di mancata comunicazione scritta nel completamento giorno successivo alla fermata di un impianto ascensore verrà applicata un penale pari € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. Nei giorni festivi tale comunicazione potrà essere sostituita dal rapporto rilasciato dai tecnici intervenuti sull’impianto. Per l’omessa trasmissione dei rapporti semestrali di manutenzione è prevista una penale di € 500,00 per ogni impianto. In caso di ritardata esecuzione delle attività previste richieste con ordine scritto o delle attività individuate nell’articolo 0 (tempi di esecuzione delle opere) e quelle facenti parte dei punti 6.2.1 e 6.2.2 dell’art 0 (criterio di aggiudicazione inerente alla tempistica presentata in sede di gara) in codesto capitolato di servizio verrà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo, € 10.000,00 per ogni settimana oltre la prima e € 50.000,00 per ogni mese oltre il primo. Per le altre inadempienze delle obbligazioni contrattuali diverse da quelle elencate , che non comportino per la Riunione Finale (loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’ammontare della penale può variare dall’1% al 10% dell’importo contrattuale a seconda dell’importanza della inadempienza. L’Amministrazione compenserà i crediti derivanti dall’applicazione delle suddette penali con quanto dovuto al Soggetto aggiudicatario a qualsiasi titolo ovvero in difetto avvalendosi dell’incameramento della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o negli eventi in cui procedimento giudiziale. La richiesta o il pagamento della penale non esonera il Soggetto aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è prevista reso inadempiente. Ove però l’inosservanza non fosse risolta entro 5 giorni dalla segnalazione, l’Amministrazione può effettuare direttamente l’intervento nei modi che riterrà più opportuni, addebitandone l’onere al Soggetto aggiudicatario. L’Amministrazione, mediante lettera raccomandata AR, contesta le inadempienze riscontrate ed assegna un termine non inferiore a giorni 3 per la verifica presentazione di conformità parziale)controdeduzioni. Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento da parte del Responsabile del procedimento. E' ammessa, sempre su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non costituisca inadempimento è imputabile all'impresa. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poicompensi o indennizzi all'appaltatore.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Capitolato Speciale
Penali. 7.1 Nel 1. Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto delle modalitm e termini prescritti e concordati dal DEC e RCA, in base a quanto previsto agli articoli 2 e 5 che precedono.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformitm all’articolo 5. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalitm e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
3. Fatta salva la responsabilitm dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarm tenuto a corrispondere alla Societm le penali secondo lo schema che segue con riferimento ai Livelli minimi di servizio attesi previsti nel Capitolato tecnico o nell’Offerta tecnica dell’Appaltatore, se migliorativi: Gestione delle API sia vs. PN che vs. Recapitista/i In modalitm sincrona con risposta alla chiamata entro 1 secondo C 100,00 per ogni giorno nel quale la latenza calcolata al 99esimo percentile sia stata Disponibilitm del sistema informatico dell’Appaltatore Disponibilitm pari ad almeno il 99%, calcolata sulla base del numero di intervalli di durata 5 minuti presenti nelle 24 ore nei quali non si è verificata l’indisponibilitm del sistema informatico. Sono escluse le manutenzioni programmate e concordate con la Societm. - C 50,00 per ogni 0,1% al di sotto del livello minimo atteso applicata su base giornaliera. In caso di indisponibilitm continuativa per la presente penale è stabilito un CAP di C 14.000 per un singolo giorno Invio a Piattaforma Notifiche delle informazioni di ritorno fornite dal Recapitista Entro 1 ora dal ricevimento - C 30,00 per ogni 4 ore di ritardo fino al 1° giorno per ciascuna materialitm - C 50,00 per ogni 4 ore di ritardo oltre il 1° giorno per ciascuna materialitm Produzione di log ed altre informazioni richieste dalla Societm Entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta della Societm - C 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 5° giorno - C 500,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 5° giorno Realizzazione e/o messa a disposizione della Stazione Appaltante del sistema per il monitoraggio delle attivitm in capo all'Appaltatore Entro 30 giorni lavorativi dalla data di stipula dell’Accordo Quadro o dell’eventuale esecuzione anticipata - C 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 5° giorno - C 500,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 5° giorno Integrazione del sistema informatico da parte dell'Appaltatore con i singoli Recapitisti. Entro 35 giorni lavorativi dalla data in cui la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore il Contraente sia nominativo del singolo Recapitista. - C 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 5° giorno - C 500,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 5° giorno Stampa cartacea e imbustamento/trattamento 120.000 di pezzi (plichi e fogli aggiuntivi) - o numeri migliorativi di cui all’Offerta Tecnica- al giorno, senza ritardo e comunque non oltre le 24 ore successive alla ricezione dell’input - C 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno - C 500,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 3° giorno Conferimento della Entro 2 giorni lavorativi C 150 per ogni giorno di 13 di 34 materialitm ai recapitisti e predisposizione ed invio della Distinta di presa in carico della Corrispondenza ai recapitisti dalla data di stampa ritardo Invio alla Societm della Distinta di Accettazione dei Ritorni elaborata dal Recapitista Entro 2 giorni lavorativi dalla consegna da parte del Recapitista - C 300 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno - C 500,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 3° giorno (In caso di applicazione dell’art. 63, comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) Dematerializzazione delle comunicazioni di ritorno e restituzione a Piattaforma Notifiche, attraverso API, della documentazione prodotta nel completamento corso del servizio di postalizzazione Entro 3 giorni dalla firma della distinta di presa in carico della corrispondenza da restituire ricevuta dal recapitista - C 500,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno - C 1.500,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 3° giorno Catalogazione e stoccaggio delle attività previste comunicazioni di ritorno cartacee presso uno dei CGC Entro 7 giorni lavorativi dall’avvenuta dematerializzazione - C 300 per la Riunione Finale ogni giorno di ritardo Richiesta al Recapitista dell’emissione del duplicato delle comunicazioni di ritorno Entro 5 giorni dalla ricezione della formale comunicazione, da parte del recapitista, dello smarrimento, deterioramento, manomissione o furto della cartolina A/R originale - 0,1% del valore del contratto attuativo per ogni giorno di ritardo Disponibilitm di un servizio di assistenza telefonica dedicato Attivo nella fascia oraria compresa tra le 07:30 e le 19:00 dal lunedì al venerdì, anche se prefestivi, e nella fascia oraria 07:30 - 13:30 il sabato - C 500 per ogni giorno di indisponibilitm anche parziale Disponibilitm di una casella di posta elettronica e un indirizzo PEC Attivi in tutti i giorni dell’anno - C 500 per ogni giorno di indisponibilitm anche parziale Comunicazione alla Committente dello smarrimento, furto, appropriazione indebita o, in generale, uso non autorizzato delle Credenziali Non oltre 24 (o negli eventi ventiquattro) ore dal momento in cui ne viene a conoscenza - C 100 per ogni giorno di ritardo Difetti di stampa, piegatura e imbustamento quali ad es., presenza di macchie di toner/ inchiostro, presenza di pieghe o tagli nei fogli 100% dei plichi - C 0,01 per ciascun invio stampato che presenti anche uno solo di tali difetti Mancata correzione delle anomalie riscontrate, all’esito negativo del collaudo, di cui al par. 3.1 del Capitolato tecnico Entro 10 giorni lavorativi dalla data di completamento del test, risultante da apposito verbale - C 100 per ogni giorno di ritardo
4. Inoltre, in virtù di quanto dichiarato dall’Appaltatore nell’Offerta Tecnica, la Committente si riserva di applicare le penali di seguito indicate. Qualora sia ravvisato che la prestazione è prevista la verifica di conformità parzialeeffettuata con modalitm difformi da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dall’Appaltatore (con riferimento ai criteri discrezionali nn. 1, 2, 4, 7), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad è possibile applicare una penale pari Euro 300,00 per ogni difformitm rilevata. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a colmare la predetta difformitm tempestivamente e comunque entro un mese dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora, alla scadenza di tale periodo, la difformitm metodologica dovesse continuare a persistere la Committente si riserva di applicare un’ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto alla precedente; in tal caso verrm concesso all’Appaltatore un periodo di un ulteriore mese per colmare questo disallineamento. Qualora la difformitm dovesse persistere la Committente si riserva la facoltm di risolvere il contratto. Le penali sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel Contratto Attuativo, non recuperabili.
5. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, la Committente, senza necessitm di diffida o procedimento giudiziario, potrm, a proprio insindacabile giudizio, rivalersi sulla cauzione definitiva (con eventuale conseguente obbligo di reintegrazione della stessa in capo all’Appaltatore) ovvero effettuare una compensazione con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, ivi compresi i 15 di 34 corrispettivi maturati. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che verrà calcolata dall'ASI ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (diecipercento) del Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per tre bimestri nello stesso anno contrattuale, la Committente si riserva la facoltm di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di rivalersi sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardocauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
7. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
8. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo l’applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di applicare le vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016, il valore di ciascuna penale sarm calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità verranno contestati per iscritto all’Appaltatore dalla Societm; l’Appaltatore dovrm comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di prevedere diverse percentuali giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresotermine indicato, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poisaranno applicate all’Appaltatore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7.2 L’applicabilità della penale ed 10. E’ riconosciuto il suo ammontare saranno accertati dall’organo diritto alla Committente di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECcompensare ai sensi dell’articolo 1252 c.c.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale 11. Si applicano le disposizioni di cui all'artall’articolo 108 del D.Lgs. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui 1. Quanto previsto dal presente articolo è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, da intendersi riferito ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualeogni singolo contratto attuativo. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, dovute dall’appaltatore sono fissate nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] 250,00 € (duecentocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo dal primo nel completamento dell’esecuzione delle prestazioni rispetto al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità termine stabilito.
2. La penale di prevedere diverse percentuali cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura anche in caso di ritardo: - nel rispetto dei limiti termini di legge] inizio e conclusione degli interventi, fissati dal DEC nell’ordine di servizio relativo; - nella ripresa degli interventi a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC nel verbale di ripresa; - nel rispetto dei termini imposti dal DEC per ogni giorno il rifacimento di ritardo dal sessantunesimo giorno in poiinterventi ritenuti non accettabili - nel rispetto dei termini di Pronto Intervento, come stabilito all’art. 9 ter del presente CSA e dall’eventuale offerta tecnica presentata dall’Appaltatore nell’offerta.
7.2 L’applicabilità della penale ed 3. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il suo ammontare saranno accertati dall’organo ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECcompensi o indennizzi all'esecutore.
7.3 L’applicazione della 4. Nel caso di mancata presentazione del rapporto periodico annuale, così come previsto dal DM n. 63 del 10 marzo 2020, verrà applicata una penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi1.000,00 € (mille/00 euro).
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale 5. L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il valore del può comunque essere superiore al 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale dell’ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall’art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla SA con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 35 del presente CSA.
6. Ai sensi dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeinfiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, l’ASI approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al applica inoltre quanto prevede il successivo art. 2829-bis, comma 1, lett. c) con la precisazione che tale disposizione si applica per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose.
7. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.
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Samples: Accordo Quadro Per Manutenzione Del Patrimonio Arboreo
Penali. 7.1 Nel Sardegna IT ha facoltà di applicare delle penalità nei seguenti casi e misure: - per il ritardo nella esecuzione della fornitura oggetto di contratto, non imputabile a Sardegna IT, ovvero a forza maggiore o caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui fortuito, è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoritardo, e dello 0,05 % [salva possibilità salvo il risarcimento del maggior danno; - per ritardi o inadempienze in ordine agli interventi di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti manutenzione e/o sostituzione, nei termini previsti, non imputabile a Sardegna IT ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è prevista una penale di legge] Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno ritardo. La contestazione verrà effettuata a mezzo fax e/o raccomandata A/R. SIAI301-COMUNAS Estensione e Servizi ASP – Sistema in poi.
7.2 L’applicabilità ASP per Attività Sociali dei Comuni Disciplinare di gara L'addebito potrà essere effettuato con detrazione sull'importo ancora da corrispondersi ovvero mediante escussione della cauzione. Per la recidiva di tali inadempienze, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere la presente fornitura con il conseguente risarcimento del danno. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. Qualora l'importo della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà dovesse complessivamente superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualecontrattuale, l’ASI si la stazione appaltante potrà avvalere della procedere con la risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28del contratto.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro (Apq)
Penali. 7.1 Nel caso in cui Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali assunte con il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste presente Accordo Quadro e con i contratti applicativi comporteranno l’applicazione di penali. In particolare, la Committente applicherà una penale pari al 1 per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica mille del valore corrispondente al quantitativo non consegnato di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, ogni contratto applicativo per ciascun giorno calendariale o frazione di giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale del contratto applicativo. Al ritardo nella consegna è equiparata la consegna di materiale inidoneo, non conforme alle specifiche richieste o non funzionante, nonché il mancato rispetto delle previsioni contrattuali relative alla modalità e al luogo di consegna. È in ogni caso fatto salvo, a favore di Sirmione Servizi, il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ivi inclusi gli eventuali costi per montaggio/smontaggio apparecchi e per il deposito e custodia. L’applicazione delle penali deve essere preceduta da una penale che formale contestazione scritta dell’inadempienza, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale la Società ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione. L’ammontare delle penalità applicate alla Società, qualora venissero respinte le controdeduzioni della stessa, verrà calcolata dall'ASI sulla parte detratto dal primo pagamento successivo all’applicazione della penale, salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno provocato a causa del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento L’applicazione di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore limite massimo del 10% dell'importo relativo (dieci per cento) del valore di ciascun contratto applicativo. Il raggiungimento di tale soglia integra, di per sé, i presupposti del grave inadempimento contrattuale, sia con riferimento al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualecontratto applicativo che all’Accordo Quadro e legittima la Committente alla risoluzione dei contratti, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al come da successivo art. 2820. L’applicazione delle penali non solleva la Società dalle eventuali responsabilità civili e penali a suo carico.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. 7.1 Nel caso Il Concessionario si impegna a rispettare il programma proposto in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste sede di offerta, oltre a tutte le obbligazioni contenute nella presente concessione. Ogni responsabilità inerente e conseguente l'organizzazione, la gestione e realizzazione della stagione teatrale concordata è a carico del Concessionario. Il Concessionario è tenuto a corrispondere una penale, oltre alle spese sostenute dal Comune, per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre ogni inadempienza che il ritardo non costituisca inadempimento Comune dovesse riscontrare, d’ufficio o per denuncia di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatoterzi, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla i casi seguenti:
1. Mancata manutenzione ordinaria dell’edificio e delle attrezzature: - per il primo accertamento d’intervento non effettuato: fino a € 200,00; - per ogni successivo accertamento d’intervento non effettuato: fino a € 400,00;
2. Mancato utilizzo della struttura da parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività Comune per le quali si registra il ritardocause imputabili al concessionario: fino a € 500,00;
3. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per Per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresomancato svolgimento delle attività previste: fino a € 1.000,00;
4. Per ogni mancato svolgimento di spettacoli teatrali previsto nel programma presentato in fase di offerta fino a € 2.500,00, e dello 0,05 % [salva possibilità fatte salve le ipotesi di prevedere diverse percentuali nel caso fortuito o forza maggiore;
5. Mancato rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno singolo punto del capitolato, non rientrante nelle fattispecie previste ai punti 1, 2, 3, 4, di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo cui sopra fino a un massimo di Verifica di Conformità, € 1.000,00. L’importo delle singole penali sarà individuato sulla base degli effettivi tempi dell’importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all’immagine del servizio e quindi al Comune. Le infrazioni, che comportino o meno l'applicazione di ritardo sul programma riscontrati penalità, vengono contestate per iscritto al Concessionario che ha facoltà di presentare la sua controdeduzione entro e non oltre 10 giorni dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECricevimento della contestazione.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)L’Amministrazione provvederà, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardoprevia contestazione all’Aggiudicatario, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le seguenti penali sul prezzo complessivo contrattualenei casi di irregolarità o inadempienze:
1. Le penali saranno applicate sugli importi in caso di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità ritardata consegna del materiale richiesto entro il termine massimo di prevedere diverse percentuali consegna stabilito nel rispetto dei limiti di legge] presente capitolato speciale: € 20,00 (venti//00) per ogni giorno di ritardo, fino al quindicesimo giorno di ritardo. Per gli ulteriori quindici giorni di riardo: € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun giorno. I termini di consegna e ritardo dal primo sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell’ordine. Decorso inutilmente il termine suddetto è facoltà dell’Amministrazione acquisire la prestazione presso altri operatori economici, in tal caso i costi per l’acquisizione, ivi compresi quelli connessi all’individuazione di altro operatore, saranno imputati all’Aggiudicatario;
2. difformità dei prodotti rispetto ai requisiti di qualità prescritte nel capitolato speciale, altresì in caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili (si precisa che l’Amministrazione provvederà a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all’art. 1495 comma 1 del cod. civ.): l’Amministrazione procede alla restituzione del bene, con obbligo di ritiro in capo all’Aggiudicatario, ed all’applicazione della penale per ritardata consegna con la modalità e nella misura di cui al sessantesimo giorno compresopunto 1, e dello 0,05 % [salva possibilità da computarsi dalla data del verbale di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] restituzione del bene;
3. ritardo per gli interventi previsti dalla garanzia: € 100,00 (cento//00) per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed ritardo. Ai sensi dell’art. 113 bis comma 2 del Codice l’ammontare complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo massimo dell’accordo quadro distinto per singolo lotto, ovvero il suo ammontare saranno accertati dall’organo 10% di Verifica € 18.000,00 per il lotto n. 1 € 15.000,00 per il lotto n. 2. In tal caso, si procederà come previsto al successivo Art. 16. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall’Amministrazione a mezzo di Conformitàreclamo, sulla base degli effettivi tempi con lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall’Aggiudicatario per la ricezione di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo ogni comunicazione relativa al presente contratto. In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all’Aggiudicatario un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l’Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte. L’applicazione della penale delle predette penali non pregiudica preclude il diritto dell’ASI dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti maggiori danni. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e danni subiti che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Amministrazione provvederà a recuperare l’importo in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la garanzia definitiva di cui all'artall’art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 2811.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Arredi Da Ufficio
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art1. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare I contratti precisano le penali sul prezzo complessivo contrattualeda applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all’entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.
2. Le penali saranno applicate sugli importi da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare anche in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui sopraai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali con le modalità stabilite nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poicontratto.
7.2 L’applicabilità 4. In caso di ritardi reiterati, l’Istituto, oltre all’applicazione della penale penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando il deposito cauzionale ed addebitando al contraente inadempiente il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàmaggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni o servizi oggetto del contratto, sulla base salvo il risarcimento degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECulteriori danni subiti.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 5. In ogni caso l'ammontare caso, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
6. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Istituto dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura o del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (art. 1223 c.c.).
7. L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, qualora non potrà superare fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’Istituto.
8. Mancando crediti o essendo gli stessi insufficienti, l’ammontare delle penalità sarà addebitato sulla cauzione. In tal caso, l’integrazione della cauzione dovrà avvenire entro i termini previsti dall’art. 5 del presente atto.
9. L’ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il valore del pagamento della fattura.
10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al successivo art. 28presente articolo, non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
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Samples: Fornitura Di Beni E Servizi
Penali. 7.1 Nel 1. In caso in di mancata osservanza da parte del Concessionario della tempistica di cui il Contraente sia in all’art. 5, comma 2, lettera c) del presente capitolato si procederà all’applicazione di una sanzione di ammontare pari allo 0,3% dell’importo delle liste di carico trasmesse per ogni settimana – o frazione di settimana – di ritardo nel completamento rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi.
2. In caso di mancata osservanza da parte del Concessionario delle attività previste tempistica di cui all’art. 5 comma 2 lettera h) del presente capitolato si procederà all’applicazione di una sanzione di ammontare pari allo 0,3% dell’importo dell’ingiunzione per ogni settimana – o frazione di settimana – di ritardo rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi.
3. Nei casi non previsti nei precedenti commi, per la Riunione Finale mancata osservanza da parte del Concessionario dei propri obblighi contrattuali (esempio: rifiuto o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parzialeritardata produzione della documentazione richiesta, interruzione del servizio senza giusta causa, ecc.), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente l’Ente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle attività per le quali si registra il ritardoprescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal Concessionario, che dovranno comunque pervenire all’Ente entro il ritardo termine stabilito nella diffida, non siano ritenute soddisfacenti dall’Ente, si registri nello procederà all’applicazione delle sanzioni per un importo compreso fra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
4. L’applicazione della penale, disposta con provvedimento del Dirigente, così come individuato al precedente art. 20, verrà comunicata per iscritto al Concessionario unitamente alle motivazioni che l’hanno determinata, presso il domicilio dello stesso.
5. Il Concessionario, ove lo ritenga opportuno, presenterà le proprie controdeduzioni entro i successivi 5 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. L’Ente interessato, esaminate le ragioni eventualmente esposte, potrà decidere di revocare, modificare o dar corso alla penalità nella misura inizialmente stabilita.
6. Nel caso in cui i mancati/errati abbinamenti degli incassi alle posizioni contributive comportino l’invio di ulteriori atti impositivi ai contribuenti, il Concessionario si farà carico, qualora gli errori siano allo stesso imputabili, degli oneri sostenuti.
7. Il credito si considererà divenuto comunque inesigibile per causa imputabile al Concessionario nei seguenti casi oltre a quelli previsti per legge tra le cause di perdita di diritto al discarico:
I. mancato rispetto imputabile al Concessionario dei termini per la notificazione degli atti e per l’avvio delle procedure cautelari ed esecutive;
II. mancato rispetto imputabile al Concessionario delle formalità previste per la validità della notifica degli atti;
III. mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell’effettiva impossibilità all’attivazione ed allo svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàtali procedure;
IV. mancata riscossione del credito, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti termini di legge] legge e/o regolamento, per ogni giorno vizi ed irregolarità compiuti dal Concessionario nell’attività di ritardo dal primo notificazione degli atti e, comunque, nell’ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere. Comune di Frascati Prot. n. 0064440 del 16-12-2021 partenza Cat. 4 Cl. 10
8. Resta fermo che il Concessionario, in caso di mancata riscossione comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare all’Ente interessato, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l’intera quota spettante all’Ente, comprensiva degli interessi, calcolati al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità tasso legale dalla data di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti trasmissione della lista di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2carico. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeil Concessionario non proceda al pagamento, l’ASI si l’Ente potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28rivalersi anche sulla cauzione.
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Penali. 7.1 Nel caso in cui Qualora l’Affidatario non realizzi il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parzialeservizio con i tempi e le modalità stabiliti agli artt. 2), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 284) e 5) del presente capitolato, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad l’Amministrazione Comunale applicherà una penale di Euro 200,00 per ogni inadempimento contrattuale, senza alcuna controdeduzione da parte della Ditta. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto con apposito ordine di servizio che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività sarà inviato per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàiscritto all’Affidatario, assegnando un termine perentorio per il raggiungimento dello scopo del presente contrattoadempiere; trascorso inutilmente detto termine, l’ASI l’Amministrazione si riserva la possibilità facoltà di risolvere il contratto. Inoltre, qualora l’Affidatario, nell’espletamento del servizio, non effettui tutte le operazioni necessarie come richiesto, l’amministrazione comunale può applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualeuna penale per il disservizio e per il danno all’immagine fino ad un massimo di 5.000,00 euro. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per Fermo in ogni giorno di ritardo dal primo caso il diritto al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione risarcimento del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 maggior danno. L’applicazione della penale penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l’inadempienza, redatta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto e l’Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non pregiudica oltre 5 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine e in mancanza di accoglimento del ricorso dell’Affidatario, l’Amministrazione provvederà al recupero delle penalità. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell’Affidatario, le prestazioni necessarie per il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza regolare svolgimento del ritardo verificatosiservizio.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Determinazione a Contrattare
Penali. 7.1 Nel caso in cui 1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza risarcimento del maggior danno ai fini sensi dell’art. 281382 c.c., il Contraente l’Appaltatore sarà assoggettatotenuto a corrispondere all’Istituto le penali di cui al Capitolato Tecnico.
2. Secondo i principi generali, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
3. L’Istituto avrà diritto di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile procedere, ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del Contratto nel caso di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàapplicazione, per il raggiungimento dello scopo nel corso della durata del presente contrattoContratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale 4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il suo ammontare saranno accertati dall’organo diritto dell’Istituto di Verifica di Conformità, sulla base richiedere il risarcimento degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECeventuali maggiori danni.
7.3 5. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosisarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art6. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeL’Istituto, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al successivo presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lett. g) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 281252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
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Samples: Contract for Services
Penali. 7.1 Nel L’Appaltatore dovrà adempiere a tutto quanto previsto nel presente Capitolato o richiesto dell’Amministrazione. Per ogni ritardo o inadempienza sarà applicata una penale di importo adeguato al disagio creato agli utenti o all’Amministrazione stessa. In caso in cui il Contraente sia in di ritardi nell’esecuzione di singoli interventi a chiamata non urgenti (vedi paragrafo 5 del presente capitolato) previsti o richiesti la penale sarà pari a € 25,00 (euro venticinque) per ogni giorno di ritardo non giustificato rispetto al termine di esecuzione come definito nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale presente Capitolato. Per ritardi o rifiuti di intervento urgente o di somma urgenza (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parzialevedi paragrafo 5 del presente capitolato), sempre che il verrà applicata una penale di € 40,00 (euro cento) per ogni ora di ritardo non costituisca rispetto alle tempistiche di reperibilità e intervento (entro 2 ore dalla chiamata) e fino ad un massimo di € 200,00. Al terzo inadempimento di non scarsa importanza questo tipo l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. restando fermo il diritto di imporre la relativa penale. Nell’eventualità di mancata esecuzione o ritardo senza preavviso dei servizi di supporto e formazione di cui ai fini dell’art. 28paragrafi 3 e 4 del presente capitolato, il Contraente sarà assoggettato, verrà applicata una sanzione consistente in € 40,00 (euro cento) per ciascun ogni giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento vengano riscontrate mancanze o inesattezze nella compilazione e conservazione del registro di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile presenza o di Programma/DEC/organo intervento a chiamata (vedi paragrafo 5 del presente capitolato) verrà applicata una penale a carico dell’Appaltatore di Verifica € 40,00. Resta, inoltre, ferma la facoltà dell’Amministrazione di Conformità, agire e procedere nei confronti dell’Appaltatore per il raggiungimento dello scopo risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra. Qualora la somma complessiva delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del presente contratto, l’ASI si riserva procedimento promuove la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualerisoluzione del Contratto. Le penali saranno applicate sugli importi Anche qualora i ritardi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità pur rientrando nei limiti indicati, siano tali da configurarsi grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali compromettendo la buona riuscita del servizio, anche in termini di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti significativi ed evitabili disagi inferti agli utenti l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto. L’ammontare delle eventuali penali da applicare sarà trattenuto dalla liquidazione della successiva fattura dell’Appaltatore o con emissione di legge] per ogni giorno specifica nota di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresocredito. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di ridurre, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno sospendere o rallentare i servizi con sua decisione unilaterale, anche quando siano in poicorso controversie con l’Amministrazione.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Supporto Specialistico Alla Gestione E Manutenzione Di Hardware E Servizi Informatici
Penali. 7.1 Nel In caso di inadempimenti totali o parziali o abusi degli obblighi di cui al presente contratto e di inosservanza delle disposizioni contrattuali, il Comune Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale: - da € --------- (duecento) per ogni ora di ritardo in cui il Contraente sia ingresso o uscita anticipata; - da € (cinquecento) per ogni mancata giornata di servizio; - da € ------------ (cinquecento) per ogni mancata sostituzione dell’operatore per ogni giorno di servizio; - da € (trecento) in ritardo nel completamento delle attività previste caso di prestazione di servizio con personale privo dei requisiti richiesti (importo giornaliero); - da € (trecento) per ogni giorno di mancato avvio del servizio secondo le modalità e i tempi indicati dalle assistenti sociali. In casi di recidiva per la Riunione Finale (o negli eventi in cui medesima infrazione la penalità è prevista la verifica raddoppiata. Per cumulo di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28infrazioni, il Contraente Comune procederà alla risoluzione del contratto. L’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti. Alla contestazione della inadempienza la ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Trascorso il tempo suddetto, l’ente appaltante deciderà in merito applicando, se del caso, le relative penali. L’importo della penalità sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per trattenuto dall’ammontare delle liquidazioni afferenti le quali si registra il ritardofatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate. Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all’applicazione della penale, si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate. L’Ente appaltante si riserva comunque il ritardo si registri nello svolgimento diritto di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per risolvere il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualeai sensi dell’art. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra1456 Codice Civile, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica fatto salvo il diritto dell’ASI di addebitare del Comune stesso al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosirisarcimento dei danni.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Contratto D’appalto
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. attività
7.2 Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. .
7.3 Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 7.4 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 7.5 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 7.6 In ogni caso caso, l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.si
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Samples: Consultancy Agreement
Penali. 7.1 1. Nel corso dell’esecuzione dei servizi descritti nel Capitolato Tecnico, a seguito delle verifiche che verranno effettuate, in caso di inadempimenti, potranno essere applicate le penali come riportate nell’allegato al contratto.
2. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, la competente Amministrazione applicherà nei confronti dell’Appaltatore, fermo restando il limite giornaliero dell’1‰ dell’importo del contratto esecutivo, le penali previste nell’allegato sub C) con le modalità ivi indicate. Si specifica che le Amministrazioni al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze potranno applicare tutte le penali previste
3. Ai fini dell’applicazione delle penali, la competente Amministrazione contesterà all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; le Amministrazioni , ricevute le controdeduzioni dell’Appaltatore , ne valuteranno la fondatezza e adotteranno le decisioni conseguenti entro i successivi 7 giorni, redigendo apposito verbale in cui contraddittorio con l’Appaltatore.
4. L’importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dall’Appaltatore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
5. L’irrogazione delle penali non esclude il Contraente sia diritto delle Amministrazioni di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in ritardo nel completamento delle attività previste nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la Riunione Finale (o negli eventi in cui quale si è prevista la verifica di conformità parziale), sempre reso inadempiente e che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poiha determinato l’applicazione della penale.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare 6. L’importo massimo della penale delle penali applicate non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualedel valore dei corrispettivi contrattuali, l’ASI si potrà avvalere della pena la risoluzione per inadempimento di cui al del presente contratto ai sensi del successivo art. 289.
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Samples: Contratto Normativo Per L’affidamento Del Servizio Di Facchinaggio
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in Per ogni giorno, o frazione di giornata, di ritardo naturale e consecutivo di fermo di ogni singola apparecchiatura o parte software, rispetto ai termini indicati nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI ritardo non imputabile alla Provincia di Brescia ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del valore del canone annuo complessivo, salvo risarcimento dell’eventuale maggiore danno, secondo le modalità previste. Ricevute 3 (tre) contestazioni di sollecito al rispetto dei termini contrattuali e/o di applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Provincia si riserva la possibilità facoltà di applicare dichiarare risolto il contratto e procedere ad affidare l’incarico ad altra ditta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati alla affidataria, dalla Provincia di Brescia, per iscritto. L’affidataria potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’affidataria le penali sul prezzo complessivo contrattualecome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Le Il pagamento delle penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base la rifusione degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e ulteriori danni subiti avverrà mediante trattenuta, in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale via prioritaria, sui crediti dell’affidataria. L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28dell’importo contrattuale.
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Penali. 7.1 Nel In caso di ingiustificata assenza dal cantiere rispetto agli obblighi di presenza previsti dall’art. 1 del presente contratto o nelle condizioni offerte in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica sede di conformità parziale)gara, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad AIPo applicherà una penale giornaliera di 100 euro per ogni professionalità mancante, fino alla concorrenza di un importo complessivo massimo non superiore al 10% dell’importo del contratto. La penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività sarà trattenuta sui compensi e pagamenti di cui agli artt. 8 e 13. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’ Operatore Economico per le quali si registra il ritardoeventuali maggiori danni subiti da AIPo. Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali applicate superi il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo 10% dell’importo del presente contratto, l’ASI si riserva AIPo potrà, con deliberazione motivata, stabilire la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi revoca dell'incarico; in tal caso compete all’Operatore Economico il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della deliberazione, decurtata della penale maturata secondo i disposti del precedente comma e senza la maggiorazione di cui sopraal successivo comma. Nel caso in cui AIPo non rispetti i termini dei pagamenti, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 2814, dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore dell’Operatore Economico gli interessi legali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Nel caso in cui AIPo, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al all’Operatore Economico dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo superiore ad un ulteriore 25% degli onorari, ai sensi della Tariffa vigente. Nel caso in cui sia l’Operatore Economico a recedere dall’incarico senza giusta causa, AIPo avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico. E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione di AIPo se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata al all’Operatore Economico, rimarrà senza effetto nel termine di 15 (quindici) giorni. AIPo può, in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico all’Operatore Economico, con provvedimento motivato, qualora ritenga sussistere gravi inadempienze alle prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati. Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potrà, previo pagamento di quanto dovuto all’Operatore Economico, essere utilizzato da AIPo per la parte ritenuta qualitativamente valida. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.
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Samples: Contract for Services
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica La Città Metropolitana di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per Genova applica le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, seguenti penalità:
a) per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel mancato rispetto dei limiti di legge] tempi previsti all’art. 7 Tempistiche è applicata una penalità pari a € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, naturale e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] consecutivo per ogni giorno singola fattispecie prevista;
b) per il ritardo o assenza qualsiasi titolo fino ad 1 ora del docente in aula in data e orario concordato per la lezione verrà applicata una penalità pari a € 50,00 (cinquanta);
c) per il ritardo o mancata presenza maggiore di ritardo 2 ore in aula in data e orario concordato sarà applicata una penalità pari al costo di 4 ore di docenza. L’Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di dieci giorni dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità ricevimento della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2contestazione. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualele deduzioni non siano, l’ASI si potrà avvalere a giudizio della Città Metropolitana, accogliibili o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, la Città Metropolitana procede all’applicazione delle penali, con decorrenza dall’inizio dell’inadempimento. Le penali sono portate in deduzione dell’importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell’evento. Ogni altra inadempienza grave che possa ledere la funzionalità del servizio e l’immagine della Città Metropolitana può dar luogo, previa contestazione, alla risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare alla Città Metropolitana dall’inadempimento dell’appaltatore per inadempimento effetto del ritardato o del mancato adempimento, danni ai fini della quantificazione dei quali concorrerà, altresì, l’eventuale maggior costo che la Città Metropolitana fosse chiamata a sostenere a seguito della necessità di cui al successivo art. 28ri-affidamento del presente servizio ad altro concorrente, nell’ambito della stessa o di ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore resosi inadempiente.
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Samples: Service Agreement
Penali. 7.1 1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’O.E. per iscritto dal RUP/Direttore dell’esecuzione del contratto. L’O.E. dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP/Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente all’A.C. ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali di seguito indicate.
2. Nel caso di applicazione delle penali, l’A.C. provvederà a recuperare l’importo in cui il Contraente sia sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in ritardo nel completamento delle attività previste alternativa ad incamerare la cauzione per la Riunione Finale quota parte relativa ai danni subiti.
3. In particolare nel caso di ritardo o di inadempimento nell’esecuzione delle prestazioni inerenti l’appalto in questione e richiamate nel disciplinare di gara e nel presente contratto/disciplinare di incarico, si prevede l’applicazione da parte dell’Amministrazione Committente delle penali di seguito indicate.
a) Nel caso di tardiva attivazione del servizio da parte dell’O.E., sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispettivo netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data fissata dall’A.C. nella comunicazione di avvio del servizio a seguito sottoscrizione del contratto ovvero nella comunicazione di aggiudicazione ed invito a sottoscrizione del verbale di consegna sotto riserve di legge con avvio anticipato del servizio e che sarà detratto dal pagamento della fatturazione relativa al corrispettivo della connesso alla redazione del progetto definitivo.
b) In caso di consegna tardiva del progetto definitivo o negli eventi esecutivo completo di tutti gli elaborati previsti e necessari oltre i termini stabiliti al comma 3 del precedente art. 5 per cause imputabili esclusivamente all’O.E., sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispettivo netto della relativa alla fase del servizio per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo che sarà detratto dal pagamento della fatturazione relativa fase progettuale.
4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, l’Amministrazione Committente applicherà una penale pecuniaria forfettaria variabile nella misura compresa da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; in cui è prevista detta fattispecie l’Amministrazione committente determinerà l’entità della penale da applicare richiamando il principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento rilevato e contestato.
5. L’applicazione delle penali non esclude la verifica di conformità parziale)responsabilità dell’Operatore Economico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per indennizzi, sempre risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili all’O.E. incaricato.
6. Le penali sono cumulabili con la condizione che l’importo totale delle non può superare il ritardo non costituisca 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del corrispettivo contrattuale e del valore economico della singola fase prestazionale (redazione progetto definitivo e del progetto esecutivo) qualora la violazione o inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, sia riferito ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardospecifica prestazione.
7. Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale ovvero anche del valore economico della singola fase prestazionale, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento senza che l’Operatore Economico possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parziale sempre che questa sia effettivamente utilizzabile.
8. Fatto salvo quanto riportato ai commi 6 e 7, qualora il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopraalle lettere a) e b) del comma 3 eccedano rispettivamente giorni 15 (quindici) nel caso a) e giorni 30 (trenta) nel caso b), nella misura dello 0,02 % [l’Amministrazione Committente resterà libera da ogni impegno verso l’operatore economico inadempiente e procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento anche ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/16 senza che l’O.E. possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese e fatta salva possibilità ed impregiudicata la facoltà dell’A.C. di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti attivare ogni e qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti dell’O.E. per i danni diretti ed indiretti subiti derivanti da ritardi e/o omissioni da parte dell’O.E. avviando comunque le procedure di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poirecupero con escussione della garanzia definitiva.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.29. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione ammissibile troverà applicazione quanto previsto dall’art 50 comma 4 del D.L. 77/2021 in relazione al limite massimo delle penali applicabili per inadempimento di cui al successivo art. 28.ritardato adempimento
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Samples: Contract for Professional Services
Penali. 7.1 1. L’appaltatore è obbligato a rispettare i tempi dei lavori stabiliti negli ordinativi della Direzione Lavori di cui all’art. 3 e art. 4.
2. Nel caso di inadempienza accertata durante l’esecuzione del singolo contratto specifico, si applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo di ciascun contratto specifico, per le seguenti ipotesi di inadempimento: - Per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti le opere da realizzare. - Per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alla necessità dell’opera. - Per ogni giorno di ritardo sull’ultimazione di qualsiasi lavoro ordinato. - Nell’esecuzione di ordini di servizio impartiti nell’ambito del contratto sia per l’avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d’arte. Verranno invece applicate penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi nei seguenti casi: - Per gli interventi di categoria 2 “URGENTI” verrà applicata una penale di € 50,00 ogni ora di ritardo oltre le 24 ore entro le quali l’esecutore doveva iniziare i lavori. - Per gli interventi di categoria 3 “MOLTO URGENTI” verrà applicata una penale di € 50,00 ogni 30 minuti di ritardo oltre i primi 60 minuti entro i quali l’esecutore doveva iniziare i lavori. - Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad l’Aggiudicatario sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della D.L. verrà applicata una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] € 500,00 per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poisospensione.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art3. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo artal verificarsi della relativa condizione.
4. 28L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali medesime.
6. Qualora l’aggiudicatario accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10% dell’importo del contratto, trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e del D.Lgs 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Esecuzione Dei Lavori Di Manutenzione
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento Qualora, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’ andamento delle attività previste individuate nei Disciplinari Tecnici e nei Programmi Operativi, Roma Capitale procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a 20 giorni affinché la Società rimuova gli ostacoli in grado di pregiudicare il buon andamento dell'azione amministrativa, ovvero giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. In caso d'inadempimento, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, Roma Capitale si riserva la facoltà di applicare nei confronti di Risorse per la Riunione Finale (Roma una penale di Euro 3.000,00 per ciascuna inadempienza in ordine agli obblighi contrattuali. L’importo delle penali sarà computato sulla fattura successiva alla sua definizione o negli eventi in cui è prevista la verifica sul primo acconto utile da corrispondere. Per quanto concerne i ritardi nell’adempimento, rispetto ad ogni termine previsto nel presente contratto, le parti convengono che le penali potranno essere applicate esclusivamente dopo il quinto giorno decorrente dallo scadere dello stesso termine. La penale sarà applicata nella misura di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, euro 200,00 per ciascun ogni giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo salvo quanto specificamente pattuito nelle altre parti del presente contratto, l’ASI si riserva e comunque fino alla concorrenza massima di Euro 3.000,00. In caso di inadempienze di particolare gravità nell’esecuzione del presente contratto di servizio, o di interruzione totale o parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di forza maggiore, Roma Capitale può esercitare la possibilità facoltà di applicare le penali sul prezzo complessivo risoluzione ai sensi della normativa vigente. In caso di formale contestazione di colpevoli inadempienze contrattuali, la struttura di riferimento dovrà acquisire dalla Società rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratori, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi In caso di cui sopramancato rispetto delle previsioni legislative e contrattuali relative ai rapporti di lavoro in essere, nella misura dello 0,02 % [degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa e degli obblighi descritti dal D.lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii., fatta salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti ogni altra prescrizione di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto è prevista la decadenza immediata dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poirapporti contrattuali.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Service Agreement
Penali. 7.1 Nel La Stazione Appaltante si riserva di applicare al Fornitore le seguenti penali con riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate:
1. In caso in cui il Contraente sia in ritardo di mancato rispetto della data di consegna e di quella riprogrammata come indicato nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)presente capitolato Tecnico, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad applicata una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo pari all’ 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento della richiesta specifica di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàfornitura, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
2. In caso di esito negativo della verifica di conformità e dello 0,05 % [salva possibilità mancata sostituzione dei prodotti entro il termine stabilito all’art. 4 del presente capitolato tecnico, si applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola per mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di prevedere diverse percentuali Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avvenga dopo che sia decorso, a secondo dei casi, anche il termine per la consegna ordinaria (5 giorni), si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna.
3. In caso di mancata sostituzione dei prodotti difettosi per i quali non è possibile il ripristino con prodotto identico e/o mancato reintegro in caso di consegna di prodotti in numero inferiore entro i termini previsti nell’art.3 del presente capitolato tecnico sarà prevista una penale pari alo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’ordine di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
4. In caso di mancata esecuzione della richiesta specifica di fornitura anche nel rispetto dei limiti della capacità di legge] consegna dichiarata e indicata nell’art. 1 del presente capitolato tecnico, verrà applicata una penale pari all’ 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’ordine di fornitura, per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed ritardo, fatto salvo il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione risarcimento del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.maggior danno subito;
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale
Penali. 7.1 Nel 1. Attesa la particolarità della fornitura oggetto della presente Convenzione, l’Azienda del SSR, responsabile dell’esecuzione del contratto, qualora dovesse ravvisare il non rispetto di quanto previsto all’art. 7, potrà addebitare una sanzione da un minimo di € 150 ad un massimo di € 500, a seconda della gravità dell’inadempimento.
2. Al fine di garantire un’analisi obiettiva degli eventi, la procedura di contestazione dovrà in ogni caso essere effettuata in contraddittorio con il Fornitore, in forma scritta. L’Azienda del SSR segnalerà via PEC l’irregolarità/inadempimento ritenuto passibile di sanzione, precisando le circostanze in cui esso è stato riscontrato e invitando il Contraente sia Fornitore in ritardo nel completamento delle attività previste primis ad adoperarsi per la Riunione Finale (o negli eventi l’adempimento entro un congruo termine all’uopo assegnato e in cui è prevista la verifica ogni caso a fornire, entro dieci giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di conformità parziale)formulare in proposito, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza anche ai fini dell’art. 28, del potenziamento della collaborazione allo scopo di addivenire alla migliore esecuzione della fornitura ed al fine ultimo di garantire il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte miglior trattamento del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardopaziente.
3. Nel caso in cui, al termine del dialogo svolto nel massimo contraddittorio tra le parti, non si addivenisse alla composizione della contestazione, la suddetta penale verrà comminata mediante emissione di nota di addebito da parte dell’Azienda del SSR, compensata mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.
4. Nei casi in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitài corrispettivi liquidabili al Fornitore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Azienda del SSR, per il raggiungimento dello scopo del presente contrattoqualsiasi motivo, l’ASI la CUC-SA si riserva la possibilità rivarrà sul deposito cauzionale definitivo o agire in giudizio in ipotesi di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poimaggior danno.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Fornitura Di Farmaci
Penali. 7.1 Nel caso Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, le penali da applicare sono stabilite in cui il Contraente sia misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in ritardo nel completamento relazione all'entità delle attività previste per conseguenze legate all'eventuale ritardo. È ammessa, su motivata richiesta del concessionario, la Riunione Finale (totale o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non costituisca inadempimento è imputabile al concessionario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di non scarsa importanza ai fini dell’artcompensi o indennizzi al concessionario. 28In caso di inadempienza da parte del concessionario ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, afferenti, la realizzazione delle opere e la gestione del servizio, il Contraente sarà assoggettatoComune previa messa in mora, per ciascun giorno calendariale di ritardopotrà in tutto od in parte sostituirsi al concessionario inadempiente provvedendo all’espletamento in danno previo formale preavviso determinato dal R.U.P., ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualeagli adempimenti richiesti. Le penali spese tutte saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo poste a totale carico del concessionario mediante sanzione irrogata dai competenti Uffici Comunali con specifico provvedimento. Il concessionario è tenuto al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poipagamento delle sanzioni irrogate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvederà alla escussione totale o parziale della polizza fidejussoria a garanzia della corretta gestione.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Penali. 7.1 Nel 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto MePA, per quanto compatibile con le clausole del presente contratto e/o dallo stesso non derogato, per ogni giorno solare di ritardo rispetto a ciascuno dei termini di adempimento e degli SLA previsti nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà all’Appaltatore una penale pari all’1‰ (uno per mille) calcolata sull’importo contrattuale di ciascuna prestazione così come definite dall’art. 1, comma 1, del presente contratto.
2. Detta penale si applicherà anche nel caso di ritardi dovuti all’eliminazione di manchevolezze che si riscontrassero nell’esecuzione del contratto.
3. L’ammontare complessivo della penale non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) dell’ammontare complessivo del presente Contratto; al verificarsi di detta circostanza, il presente Contratto si risolverà per responsabilità e in cui danno dell’Appaltatore; in particolare, superata detta percentuale, l’Amministrazione avrà diritto alla risoluzione del contratto e a farlo ultimare, in danno, inteso che le maggiori spese, oneri e/o costi saranno completamente a carico dell’Impresa.
4. Resta in ogni caso impregiudicato il Contraente sia diritto dell’Amministrazione al risarcimento di ogni ulteriore danno subìto in ritardo nel completamento relazione alla ritardata esecuzione delle attività previste prestazioni contrattuali.
5. Eventuale proroga dei termini stabiliti per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)l’esecuzione delle prestazioni contrattuali potrà essere concessa, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, su domanda motivata dall’Impresa e sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUPdipenda da volontà e/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poio organizzazione dell’Impresa medesima.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Service Agreement
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale1. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] dovute dall'appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del 1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
3. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 35 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
4. La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal primo al sessantesimo giorno compresoconto finale.
5. L'Appaltatore, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei limiti di legge] per ogni giorno lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo dal sessantunesimo giorno in poia lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale 6. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non pregiudica preclude il diritto dell’ASI dell'Amministrazione Comunale di addebitare al Contraente gli richiedere il risarcimento degli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosiulteriori maggiori danni.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Contratto Di Appalto
Penali. 7.1 Nel In ragione della natura dell’attività sono previste penali per cause non imputabili alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste fortuito, applicabili ai sensi dell’art. 113 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, rispettivamente: - per la Riunione Finale (o negli eventi verifica in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàprogress, per il raggiungimento dello scopo ritardo nell’emissione dei “Rapporti tecnici di monitoraggio” rispetto a quanto indicato nel Piano delle verifiche presentato dall’Aggiudicatario, una penale pari all’uno per mille del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo corrispettivo contrattuale complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] previsto per ogni giorno di ritardo; - per la verifica finale, per il ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresorispetto ai tempi contrattuali previsti per ciascuna fase, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale complessivo previsto per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno ritardo; Il limite massimo complessivo delle penali applicabili per la fase di verifica in poi.
7.2 L’applicabilità progress e per la fase di verifica finale è pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale complessivo, ove le penali superino tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. I tempi necessari per l’adeguamento del verbale o dei rapporti di verifica necessari a seguito del rilevamento dell'incompletezza o della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi non adeguatezza delle verifiche effettuate verranno computati nei tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 concessi per l’espletamento dell’incarico. L’applicazione della penale non pregiudica lascia impregiudicato il diritto dell’ASI dell’Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Aggiudicatario né esclude la responsabilità di addebitare quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza R.U.P., prima della scadenza del ritardo verificatositermine fissato per l’esecuzione della prestazione.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Service Agreement
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo Il Fornitore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)presente capitolato. A tale scopo i controlli, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopraall’art. 16, saranno indirizzati, oltre che sugli aspetti tecnici dell’erogazione, come la funzionalità delle apparecchiature e la continuità del servizio, anche sulla qualità delle relazioni tenute tra il personale di centrale e gli utenti del servizio (professionalità, affabilità, capacità di ascolto, ecc.) rilevate tramite interviste agli stessi utenti. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel capitolato, si procederà all’applicazione della penale nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore generale del 10% dell'importo relativo sull’importo medio giornaliero della fornitura relativa a quei giorni di disagio generatisi. Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali inadempienze idonee all’applicazione delle specifiche penali, le situazioni di seguito indicate: - € 50,00 al prezzo contrattuale giorno per ritardi nell’installazione degli apparecchi; - € 50,00 al giorno per istallazione di apparecchi mal funzionanti; - € 100,00 al giorno per mancata risposta agli allarmi; - € 100,00 al giorno per mancato funzionamento della centrale nelle 24 ore e nei 365 giorni annuali. Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero, per ognuno dei casi sopra previsti, più di tre volte nel corso di ogni anno di contratto, l’A.S.P., fatto salvo quanto previsto all’articolo “Risoluzione del contratto” e/o più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, potrà proseguire nell’applicazione delle penali raddoppiate rispetto quanto sopra previsto. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’A.S.P. avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzione entro e non oltre 2 giorni dalla notifica anche per posta elettronica della contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’A.S.P., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28sopra a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
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Samples: Service Agreement
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia l’aggiudicatario risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in ritardo tutto o in parte le condizioni riportate nel completamento capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, ivi inclusa la corretta operatività delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)funzioni descritte nel capitolato, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza entro le date contrattualmente prescritte, sarà facoltà dell’Azienda procedere alla contestazione dell’addebito ai fini sensi dell’art. 281454 C.C., previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Qualora la ditta entro il Contraente sarà assoggettatotermine di 15 giorni non dovesse provvedere, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàl’Azienda, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati valutazioni disposte da apposita commissione mista formata dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP Dirigente dell’U.O. Sistemi Informativi, dal Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, sentito il parere Referente della Società aggiudicataria, definirà puntualmente le inadempienze relative alla realizzazione della procedura valutando la mancata osservanza del Responsabile capitolato. Quindi procederà all’applicazioni di Programma/ DEC.
7.3 penali pari a € 5.000,00 per ritardi di 1 mese e € 7.500,00 al mese per ritardi superiori sino alla definizione delle contestazioni rilevate. A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, l’Azienda provvederà a notificare al Fornitore l’accertamento delle stesse e all’applicazione di penalità pari a € 2.000,00 al giorno nel caso di interruzione di servizio maggiore o uguale ad un giorno (8 ore lavorative). Tutte le penali verranno applicate sentito il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Azienda, ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore, ovvero detrazione dalla cauzione definitiva. L’applicazione della penale delle penali previste dal presente articolo non pregiudica preclude il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosimaggiori danni.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Fornitura Del Sistema Informativo Di Laboratorio Analisi E Di Anatomia Patologica
Penali. 7.1 Nel caso in cui L’affidataria riconosce il Contraente sia in diritto alla Provincia di applicare una penalità pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni ora di ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o rispetto ai tempi previsti negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che SLA qualora il ritardo non costituisca inadempimento sia imputabile alla Provincia di non scarsa importanza ai fini dell’artBrescia ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, salvo risarcimento dell’eventuale maggiore danno. 28Ricevute 3 (tre) contestazioni di sollecito al rispetto dei termini contrattuali e/o di applicazione delle penali di cui al presente articolo, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI la Provincia si riserva la possibilità facoltà di applicare dichiarare risolto il contratto e procedere ad affidare l’incarico ad altra ditta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati alla ditta, dalla Provincia di Brescia, per iscritto. L’affidataria potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’affidataria le penali sul prezzo complessivo contrattualecome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Il pagamento delle penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base la rifusione degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e ulteriori danni subiti avverrà mediante trattenuta, in conseguenza del ritardo verificatosivia prioritaria, sui crediti dell’affidataria.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Servizio Di Disaster Recovery
Penali. 7.1 Nel caso in cui 1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento ed il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza risarcimento del maggior danno ai fini sensi dell’art. 281352 C.C., il Contraente Fornitore sarà assoggettatotenuto a corrispondere alla Stazione Apaltante le penali nella misura stabilita dal presente CSA e suoi allegati in relazione alle ipotesi di ritardo e/o inadempimento ivi previste.
2. Secondo i principi generali, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preveduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi giorni 2 (due) dalla ricezione della stessa.
3. L’applicazione delle penali non potrà accedere la misura del 10% dell’importo contrattuale.
4. La Stazione Appaltante avrà diritto a procedere alla risoluzione del contratto nel caso di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàapplicazione, per il raggiungimento dello scopo nel corso della durata del presente contratto, l’ASI si riserva di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
5. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la possibilità Stazione Appaltante, anche ai sensi dell’art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualepenale.
6. Le penali saranno applicate sugli importi La penale potrà essere conseguita dalla Stazione Appaltante anche mediante escussione della garanzia definitiva di cui sopraall’art. 113 del D. Lgs. 163/06.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima.
8. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori in ogni sito geografico, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità per ogni giorno naturale consecutivo di prevedere diverse percentuali nel ritardo viene applicata una penale pari ad € 200,00 (Euro duecento/00).
9. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione generale dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00).
10. Nel caso di mancato rispetto dei limiti termini previsti per le visite di legge] manutenzione triennale programmata, viene applicata una penale pari a € 400,00 (Euro quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoe per sito geografico in cui le visite programmate di manutenzione non saranno state effettuate;
11. Nel caso di mancato tempestivo intervento su chiamata, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] viene applicata una penale pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poisito geografico;
12. Si applica l’art. 22 del Capitolato generale (D.M. 145/2000).
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penali. 7.1 Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)si verificassero i seguenti inadempimenti, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla da parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardoFornitore, nei confronti di quest’ultimo Eco.Lan. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di potrà applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] corrispondenti penali: · per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresosul tempo di consegna della fornitura e di montaggio, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] indicati, è stabilita una penale pari ad Euro 1.000,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dal sessantunesimo giorno rispetto alla data concordata con Eco.Lan. S.p.A.; · in poicaso di mancato rispetto delle operazioni di manutenzione ordinaria e del rispetto delle tempistiche previste nel manuale di uso e manutenzione del macchinario fornito, sarà applicata una penale di Euro 200,00 per ogni singola operazione.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art2. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento Ai fini dell’applicazione delle penali di cui al presente articolo, le sopra elencate condotte poste in essere dal Fornitore verranno contestate per iscritto da Eco.Lan. al Fornitore medesimo; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad Eco.Lan. nel termine massimo di giorni 5 (cinque) a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di Eco.Lan., ovvero non siano giunte nel termine dianzi indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. Eco.Lan. potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo artarticolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. 28La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Eco.Lan. potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del Contratto di cui al precedente articolo 2, comma 2; qualora venisse raggiunto tale limite, Eco.Lan. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
6. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Eco.Lan. di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.
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Penali. 7.1 Nel caso in cui 1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza risarcimento del maggior danno ai fini sensi dell’art. 281382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le seguenti penali: - 1 per mille del valore contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle scadenze concordate con il Contraente sarà assoggettatoDirettore dell’esecuzione.
2. Secondo i principi generali, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
3. L’Istituto avrà diritto di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile procedere, ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del Contratto nel caso di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàapplicazione, per il raggiungimento dello scopo nel corso della durata del presente contrattoContratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale 4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il suo ammontare saranno accertati dall’organo diritto dell’Istituto di Verifica di Conformità, sulla base richiedere il risarcimento degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECeventuali maggiori danni.
7.3 5. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosisarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art6. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeL’Istituto, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al successivo presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lett. h) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 281252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
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Samples: Schema Di Contratto
Penali. 7.1 Nel a) Penali in caso di mancato raggiungimento degli standard prestazionali in fase di realizzazione.
b) Penali in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali in fase di esercizio dell'opera.
b.1) nel caso in cui la mancata manutenzione non sia la causa di immediata indisponibilità della struttura o non costituisca condizioni di rischio e pericolo per gli utenti, al Concedente viene recapitato per iscritto un sollecito a voler intervenire entro e non oltre il Contraente sia in ritardo nel completamento termine di dieci giorni, compatibilmente con lo svolgimento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica scolastiche. In caso di conformità parziale)mancato intervento, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad al Concedente viene inflitta una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo dal primo fino ad un massimo di giorni cinque, trascorsi i quali, l'Utilizzatore determina di intervenire autonomamente dandone preavviso al sessantesimo giorno compresoConcedente. Alla fine dell'esercizio annuale i mancati adempimenti, causa della somma delle penalità accumulate e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri costi sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore con maggiorazione del 10% dell'importo relativo a titolo di indennizzo del disagio causato, autorizza l'Utilizzatore a detrarre tale importo dal canone di disponibilità.
b.2) nel caso in cui la mancata manutenzione pregiudica la totale fruibilità dell'opera o determini situazioni pregiudizievoli alla salute e alla sicurezza degli utenti, derivante da cause imputabili al prezzo contrattuale Concedente, qualora lo stesso non risolva la grave situazione a seguito di richiesta scritta da parte dell'Utilizzatore, quest'ultimo ordina l'immediata escussione della polizza di cui all'artall'Art. 5.213, lett. B), del presente contratto. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeil valore assicurato non corrisponda al danno subito, l’ASI si potrà avvalere della possono considerarsi ricorrenti le condizioni di risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28del contratto.
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Samples: Contratto Di Disponibilita'
Penali. 7.1 Nel 9.1 Le dichiarazioni e le proposte dell’impresa nell’offerta tecnica saranno considerate quali elementi aggiuntivi del contratto e come tali soggette a penali in caso di omissioni o di ritardi.
9.2 Qualora l'appaltatore non iniziasse il servizio di conduzione degli impianti secondo le richieste del Committente, in cui relazione alle particolari esigenze, o comunque entro il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (termine di due giorni dalla da- ta prescritta dal Committente stesso, o negli eventi in cui è prevista la verifica non lo eseguisse nei termini fissati secondo le prescrizioni di conformità parziale)Capitolato Speciale, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento sarà passibile di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale una penalità di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] € 300,00 per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo o di mancato servizio per ogni singolo impianto termico.
9.3 Sono previste inoltre le seguenti penalità:
a) per il superamento dei valori di temperatura massima previsti all’art. 3.4.1 lett. a) - b), così come per il mancato rispetto delle temperature minime, sarà applicata una penale di € 0,03 per ogni metro cubo riscaldato e per ogni grado in più (o in meno), rispetto alle soglie previste per le offi- cine e pari a 0.05 € per ogni metro cubo riscaldato e per ogni grado in più (o in meno) rispetto alle soglie previste per gli uffici. Qualora i valori di temperatura rilevata differiscano di 5 o più gradi centigradi rispetto ai valori di soglia, la penale di cui sopra sarà raddoppiata. Le penalità di cui sopra saranno applicate per ogni giorno compresoin cui è riscontrato il superamento o la diminuzione delle temperature previste. Ai fini di cui sopra saranno eseguiti controlli a campione, senza preavviso da parte del DEC. Il riscontro dei valori anomali sarà oggetto di apposito verbale che farà fede per l’applicazione delle penali.
b) per il mancato funzionamento dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria, o per man- cato raggiungimento della temperatura minima prevista all’art. 29, si applicherà una penalità di € 250,00 per ogni giorno e dello 0,05 % [per ogni impianto;
c) per manomissione o indebite modifiche agli impianti, ed in particolare alle sonde di rilievo tem- perature, si applicherà la penalità di € 800,00 per ciascun elemento manomesso e/o modificato, salva possibilità la richiesta di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti ulteriori danni;
d) per ritardata riparazione o sostituzione di legge] apparecchiature (barriere termiche, aerotermi, valvole, pompe, condizionatori, refrigeratori, ecc.) oltre il decimo giorno solare dalla segnalazione dell’anomalia, si applicherà una penalità pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo e per ogni apparecchiatura;
e) per guasti o anomalie nell’erogazione del servizio, segnalati al di fuori dell’orario di ufficio, la Ditta è tenuta ad intervenire entro 2 ore dalla segnalazione; qualora ciò non avvenga, sarà ap- plicata una penale pari a € 50,00 all'ora;
f) per mancata reperibilità dei tecnici dell'Impresa Aggiudicataria nei giorni feriali e festivi, diurna e notturna, invernale ed estiva, si applicherà la penalità di € 200,00 per ciascun giorno;
g) per la mancata presentazione di richiesta di collaudi o sostituzione di apparecchiature soggette al controllo I.N.A.I.L. (ad es. valvole di sicurezza e vasi di espansione ) o di altre pratiche da espletare presso gli enti di controllo, sarà applicata una penalità pari a € 2.000,00 per ogni ap- parecchiatura;
h) per il mancato rispetto della pulizia dei locali Centrale termica e vie di accesso e spazi collegati, sarà applicata una penalità pari a € 500,00 per ogni impianto, ogni volta che sarà rilevato in contraddittorio tale evento;
i) per la mancata compilazione del diario di centrale o per la tardiva trasmissione mensile degli aggiornamenti ai libretti d’impianto sarà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno e per ogni impianto;
j) per la mancata esecuzione delle operazioni di manutenzione predittiva, o per la esecuzione del- le stesse eseguita “non a regola d’arte”, manutenzione o riparazione o sostituzione circa le altre voci elencate nella “Parte Seconda – Specifiche Tecniche” del presente Capitolato Speciale d’Appalto sarà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni voce e per ogni impianto, stante comunque l’obbligo in poicarico all’appaltatore di eseguire/ripristinare subito quanto contestato se- condo i criteri della buona regola dell’arte;
k) per la mancata o tardiva esecuzione delle manutenzioni sugli impianti di trattamento acque, del- le prove sui rilevatori fughe gas e delle analisi sui fumi di combustione, rispetto ai programmi concordati con il DEC GTT, sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno e per ogni impianto;
l) in caso di persistenza dell’inadempimento sullo stesso impianto nella medesima stagione, tutte le precedenti penalità, dopo la seconda penalità applicata, saranno raddoppiate. In tutti questi casi, l’impresa Aggiudicataria sarà inoltre tenuta all’assunzione a suo carico dei mag- giori costi che possono derivare da tali mancanze o ritardi. Le penalità di cui sopra saranno contestate per iscritto e il loro ammontare sarà addebitato all'Impre- sa Aggiudicataria con apposita fatturazione e con successiva compensazione da crediti verso GTT. Se accadesse il persistere del ritardo negli interventi di riparazione o sostituzione di apparecchiature, sarà facoltà del Committente di far eseguire i lavori da altre imprese o con mezzi propri, addebitan- done la spesa all'Impresa Aggiudicataria, salve sempre ogni rivalsa per danni, oltre le penalità e i provvedimenti che il caso richiede.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo 9.4 Le fatture emesse da GTT per le penali devono essere pagate entro 60 giorni f.m.d.f., ferma la pos- sibilità di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECcompensazione con gli importi dovuti alla IA stessa per prestazioni precedenti o in corso.
7.3 L’applicazione 9.5 In assenza di compensazione o di pagamento da parte della penale non pregiudica IA entro il termine sopra indicato, gli importi possono essere prelevati da GTT dalla cauzione definitiva.
9.6 Quando le penali raggiungono il 10% dell’importo contrattuale, GTT si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
9.7 E’ fatto salvo il diritto dell’ASI di addebitare GTT al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza risarcimento del ritardo verificatosimaggior danno.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Servizio Di Gestione E Manutenzione
Penali. 7.1 Nel caso in cui L’affidataria riconosce alla Provincia il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste diritto di applicare una penale pari all'uno per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, mille per ciascun ogni giorno calendariale lavorativo di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardonon imputabile a forza maggiore o a colpa o dolo della Provincia di Brescia, nella risoluzione delle richieste di assistenza, rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA di cui al precedente Art. Nel caso in 10. Ricevute 3 (tre) contestazioni di sollecito al rispetto dei termini contrattuali e/o di applicazione delle penali di cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàal presente articolo, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI la Provincia si riserva la possibilità facoltà di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualedichiarare risolto il contratto e procedere ad affidare l’incarico ad altra ditta. Le penali saranno applicate sugli importi verranno comminate mediante nota di cui sopraaddebito sul corrispettivo del canone di servizio ancora da liquidare, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli contestazione scritta. Gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al successivo artprecedente comma, verranno contestati all’affidataria, dalla Provincia di Brescia, per iscritto. 28L’affidataria potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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Samples: Service Agreement
Penali. 7.1 Nel In caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28inosservanza degli obblighi contrattuali, il Contraente sarà assoggettatoCommittente, per ciascun giorno calendariale di ritardofatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni che l’inadempimento possa arrecare, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le seguenti penali:
a) Per ogni ora di esercizio del singolo motore inferiore alle 7500 h/anno: P1 e P3 -J312GS 30 P4 e P6 - J316GS 50 P5 -J320GS 70 Al termine di ogni anno verrà pertanto effettuata la verifica delle ore complessive prodotte da ogni singolo motore e qualora la performance non venga raggiunta saranno applicate le penali sul prezzo complessivo contrattualedi cui sopra.
b) Per mancato intervento entro le due ore dalla segnalazione del guasto Euro 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo.
c) Per mancata rendicontazione entro il (10) dieci del mese successivo, circa la conduzione dell’Impianto ed il suo corretto funzionamento, descrivendo tutte le attività manutentive condotte sia ordinarie che straordinarie sull’intero impianto, le ore di esercizio di ogni motore al termine del mese, le cause di eventuali fermate, i consumi di reagenti, fluidi di processo e acqua., una penale pari a €/giorno 100.
d) Per tutti gli alri inadempimenti contrattuali una penale forfettaria euro 1000,00 Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto. L’Appaltatore potrà comunicare le proprie eventuali controdeduzioni al Committente nel termine massimo di n. 3 (tre) giorni dalla stessa contestazione. Qualora non vi siano controdeduzioni, siano tardive o le stesse non siano accoglibili, verranno applicate le penali sopra indicate. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopraannotate dal Responsabile del Servizio nell’apposito Registro e potrà essere computata a debito dell'Appaltatore anche negli stati d'avanzamento, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica fermo il diritto dell’ASI di addebitare della stazione appaltante al Contraente gli risarcimento degli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosiulteriori danni.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo Le attività oggetto dell’appalto DEVONO essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel completamento delle attività previste presente Capitolato e/o nel Contratto e nella documentazione prodotta nel corso dell’esecuzione dell’appalto, fermi restando - ove compatibili e migliorativi per la Riunione Finale Società Appaltante - gli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o negli eventi generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalla Società Appaltante al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono individuate contrattualmente e normalmente sono organizzate in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’artmodo progressivo in relazione alla gravità o al ripetersi della mancata soddisfazione degli adempimenti richiesti. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI La Società Appaltante si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualeseguenti penali, fermo restando quanto indicato nell’Appendice 2 - Indicatori di qualità:
1. Le penali saranno applicate sugli importi Per ogni giorno lavorativo di cui sopraritardo dell’Appaltatore, non imputabile alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali messa a disposizione alla Società Appaltante delle soluzioni/migliorie/strumenti richiesti, nei tempi indicati nel rispetto dei limiti di legge] Capitolato ed eventualmente migliorati nell’Offerta tecnica, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione mille) del RUP sentito il parere valore complessivo del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.Contratto;
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Samples: Capitolato Tecnico
Penali. 7.1 Nel 1. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento dei servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Contraente e/o a Consip S.p.A, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l’Amministrazione Contraente e/o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali regolate nella sezione 16 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Contraente sia Fornitore esegua il servizio in ritardo nel completamento delle attività previste per oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una suddetta penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso sino alla data in cui il ritardo si registri nello svolgimento servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di ConformitàFornitura, per fatto salvo il raggiungimento dello scopo risarcimento del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poimaggior danno.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.23. Qualora l’importo al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell’Allegato “A” - Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione degli Ordinativi per inadempimento di cui al successivo art. 28i quali è stata rilevata una non conformità grave.
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Samples: Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Penali. 7.1 Nel L’importo complessivo delle penali irrogate precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualo- ra i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il DLgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto. Nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro Adopera S.r.l. si riserva la facoltà di disciplinare casi specifici di applicazione delle penali derivanti da peculiarità dei servizi o servizi in affidamento (vedi tabella suc- cessiva). L’applicazione delle penali avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) Adopera S.r.l. contesta il fatto all’Appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) l’Appaltatore, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdedu- zioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) Adopera S.r.l. xxxxxxxx le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell’evento da cui scaturisce la penale, anche se re- lativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per Xxxxxxx S.r.l. di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell’Appaltatore ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione. Le penali verranno applicate nei seguenti casi e per i seguenti importi: Ritardo dell’attivazione del servizio di oltre 30 minu- ti senza che vi siano stati impedimenti dovuti a cause di forza maggiore 150 €/ora per il tempo che intercorre tra la chiamata in servizio e l’inizio dell’effettiva o- peratività, per ogni mezzo o operatore in ri- tardo Mancata o parziale esecuzione del servizio senza che vi siano stati impedimenti dovuti a cause di for- za maggiore 500 € per ogni tratto di strada o plesso scola- stico in cui non è stato fatto il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste servizio. In caso di richiamo scritto da parte di Adopera S.r.l. per la Riunione Finale inadempienza rispetto alle condizioni di capito- lato 1.000 € per ogni inadempienza contestata Si precisa che: - non sono considerate cause di forza maggiore le avverse condizioni atmosferiche: nevicate eccezionali per quantità e durata, le condizioni della neve (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parzialegelata, fradicia ecc.), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’artle piogge insistenti ecc. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per - le quali si registra il ritardopenali riferite a diverse inadempienze saranno cumulabili. Nel caso i mezzi sgombranti non risultino efficienti e funzionali ed adeguati ai servizi da svolgere come richiesto, Adopera S.r.l. si riserva il diritto di sospendere la corresponsione del compenso fisso, relativa ai mezzi che risul- tassero non idonei. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in cui il ritardo si registri nello svolgimento detrazione in occasione del pagamento immedia- tamente successivo al verificarsi della relativa condizione di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo ritardo. Qualora l’esecuzione dei servizi non sia conforme alle prescrizioni del presente contrattocapitolato, l’ASI o sia effettuata in maniera parziale, o siano stati causati danni da parte dell’Appaltatore a beni pubblici o privati, Adopera S.r.l. si riserva la possibilità facoltà di applicare effettuare, su ciascuna rata, le relative detrazioni economiche o di sospendere il pagamento. L’applicazione delle penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale presente articolo non pregiudica il diritto dell’ASI risarcimento di addebitare al Contraente gli eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosidalla Adopera S.r.l. a causa dei ritardi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. 7.1 L’affidatario è soggetto al pagamento di penali come segue:
a) Ritardata consegna del materiale richiesto il termine massimo di consegna stabilito nel capitolato tecnico. In misura giornaliera ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs n. 50/2016, fino al quindicesimo giorno di ritardo. Decorso inutilmente il termine suddetto è facoltà delle Amministrazioni Contraenti acquisire la prestazione presso altri operatori economici, in tal caso i costi per l’acquisizione, ivi compresi quelli connessi all’individuazione di altro operatore, saranno imputati al Fornitore.
b) Prodotti difformi rispetto ai requisiti di qualità prescritte nel capitolato tecnico. In caso di consegna di prodotto difforme l’Amministrazione Contraente procede alla restituzione del bene, con obbligo di ritiro in capo al Fornitore, ed all’applicazione della penale per ritardata consegna con la modalità e nella misura sopra indicata, da computarsi dalla data del verbale di contestazione.
c) Nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, le Amministrazioni Contraenti provvederanno a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all’art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza. L’Amministrazione Contraente sia procede alla restituzione del bene non conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico con obbligo di ritiro in ritardo capo al fornitore e all’applicazione della penale nella misura massima pari al 10% del valore dell’ordine di esecuzione in relazione al quale è avvenuta la consegna dei prodotti viziati. La misura della penale viene individuata esattamente dalla singola Amministrazione Contraente nel completamento delle attività previste momento della contestazione.
d) Xxxxxxx rispetto al termine dei 20 giorni previsti per gli interventi in garanzia In misura giornaliera ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs n. 50/2016 Allegato n. 1 - Elenco prodotti/lavori e fabbisogni. Allegato n. 3 – D.M. 3/7/2019 – “Modifica dell’Allegato 1 del Decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la Riunione Finale fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” (o negli eventi in cui è prevista la verifica G.U. n. 167 del 18/7/2019). Elaborati di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.Progetto: 1.PD-AR-PI-01 PORTICO 2.PD-AR-PI-02 ACCOGLIENZA PIANO TERRA 3.PD-AR-PI-03 AUDITORIUM PIANO TERRA 4.PD-AR-PI-04 ACCOGLIENZA PIANO SEMITERRATO 5.PD-AR-PI-05 AUDITORIUM PIANO SEMITERRATO 6.PD-AR-PL-08 - INDICAZIONE ACCESSI E ZONIZZAZIONE 7.PD-AR-SK-06 ABACO 8.PD-AR-SK-07 - BOOK RENDER 9.PD-EG-ET-01 ELENCO ELABORATI DI PROGETTO _gara estar
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Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Arredi