Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Disciplinary Agreement, Disciplinary Agreement, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Ventiloterapia Domiciliare
Penali. Per Le penali sono definite all’articolo 9 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la presente norma, si rimanda a conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Tecnico. In caso di gara. Secondo i principi generalicontestazione dell’inadempimento, le penali saranno applicate solo il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Soresa, nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano a Soresa nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione della penale. L’Aziendapur essendo pervenute tempestivamente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrànon siano idonee, a sua insindacabile sceltagiudizio della medesima Soresa, detrarre l’importo dovuto a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in sede di liquidazione contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa si avvarrà della fattura cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto. Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (mediante dieci per cento) del valore del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Contract for Software Development Services, Contract for the Provision of Analysis and Monitoring Services, Contract for the Provision of Services
Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale L’affidatario è soggetto al pagamento di garapenali come segue: Ritardata consegna del materiale richiesto il termine massimo di consegna stabilito nel capitolato tecnico. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, In misura giornaliera ai sensi dell’art. 1456 113 bis del Codice Civile nonché D. Lgs n. 50/2016, fino al quindicesimo giorno di procedere ritardo. Decorso inutilmente il termine suddetto è facoltà delle Amministrazioni Contraenti acquisire la prestazione presso altri operatori economici, in danno dell’Appaltatoretal caso i costi per l’acquisizione, fermo restando ivi compresi quelli connessi all’individuazione di altro operatore, saranno imputati al Fornitore. Prodotti difformi rispetto ai requisiti di qualità prescritte nel capitolato tecnico. In caso di consegna di prodotto difforme l’Amministrazione Contraente procede alla restituzione del bene, con obbligo di ritiro in capo al Fornitore, ed all’applicazione della penale per ritardata consegna con la modalità e nella misura sopra indicata, da computarsi dalla data del verbale di contestazione. Nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, le Amministrazioni Contraenti provvederanno a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all’art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il diritto rispetto del termine di decadenza. L’Amministrazione Contraente procede alla restituzione del bene non conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico con obbligo di ritiro in capo al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute fornitore e all’applicazione della penale nella misura massima pari al verificarsi 10% del valore dell’ordine di quanto sopra riportatoesecuzione in relazione al quale è avvenuta la consegna dei prodotti viziati. La misura della penale viene individuata esattamente dalla singola Amministrazione Contraente nel momento della contestazione.
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Samples: Fornitura Di Condizionatori d'Ambiente, Fornitura Di Barelle Bariatriche Da Ambulanza, Convenzione Quadro Per La Fornitura Di Lavapadelle
Penali. Per In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico dell’Aggiudicatario inadempiente, previa contestazione formale a mezzo PEC, con la presente normaquale la ditta inadempiente potrà essere anche sospesa immediatamente dalla iscrizione all'Albo dei Fornitori di beni e servizi. Le eventuali inadempienze e le non conformità saranno rilevate dal DEC o dal suo delegato. La ditta, si rimanda con apposita comunicazione, sarà invitata a quanto previsto dal Capitolato Speciale fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionedecorrenti dal ricevimento della comunicazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioIl Comune, mediante comunicazione scrittaesaminate le controdeduzioni può revocare, l’applicazione della penalemodificare o confermare la contestazione iniziale. L’AziendaSe entro il suddetto termine non saranno pervenute al DEC motivate e comprovate giustificazioni, per i crediti derivanti dall’applicazione delle alla ditta inadempiente verranno applicate le penali di cui al presente paragrafo, potràsottoindicate. L’Aggiudicatario dovrà presentare semestralmente, a sua insindacabile sceltapartire dalla data di messa in esercizio, detrarre l’importo dovuto in sede i valori misurati, mettendo a disposizione dell’ente, su richiesta, la dimostrazione delle modalità con le quali sono calcolati gli indici ed il dettaglio della misurazione (es. singoli interventi di liquidazione della fattura (mediante richiesta manutenzione, elenco dei periodi di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivaservizio non disponibile, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare ecc.). Qualora il credito con quanto dovuto all’Appaltatore DEC accerti un grave inadempimento che comprometta la buona riuscita delle prestazioni, procede a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi norma dell’art. 1456 108, comma 3 del Codice Civile nonché degli Appalti, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Per anomalie si intendono sia quelle applicative che quelle determinate da problemi sistemistici o di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoconfigurazione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Servizi Informatici, Capitolato Speciale Di Appalto
Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda L’ASL di Rieti notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Accordo Quadro, Disciplinary Tender, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro
Penali. Per la Tutti i servizi oggetto del presente normaappalto dovranno essere garantiti in modo continuo, indipendentemente da avarie dei mezzi, o assenze del personale della Ditta appaltatrice a qualsiasi titolo. Ove si rimanda verifichino disservizi (esecuzione di uno dei servizi oggetto dell’appalto in misura difforme in tutto o in parte rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garacontratto) rilevati dall’Inps o lamentati per iscritto dagli utenti e riscontrati fondati, potrà essere applicata per ciascun disservizio una penale. Secondo i principi generaliL’ammontare della penale, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorevariazioni dipenderanno a discrezione dell’Istituto secondo la gravità dell’inadempienza accertata, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto arrivare fino ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite un massimo del 102% (dieci due per cento) del corrispettivo complessivo contrattualecontratto fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno. In particolare, I.V.A. esclusaqualora il soggetto aggiudicatario non provveda al rispetto degli obblighi contrattuali, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà l’Istituto procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario ad assicurare il servizio entro 24 ore. Trascorso tale termine potrà essere applicata una penalità fino ad Euro 500,00 per ogni giorno di dichiarare ritardo rispetto all’inadempimento contestato. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, trattenendo le somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti. Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione l’aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Resta ferma la risoluzione di diritto risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Istituto. Qualora l’ammontare della penale comminata superi il valore massimo del 2% (due%) del contratto, è facoltà dell’Istituto avviare le procedure di risoluzione del contratto. Nel caso di mancato o difforme adempimento del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali, l’Istituto potrà su suo insindacabile giudizio procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato1454 c.c.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara1. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Nel caso in cui il ritardo l’Amministrazione comunale riscontri inadempienza agli obblighi contrattuali, ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, l’Amministrazione stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l’aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito.
2. In caso di inerzia dell’aggiudicatario, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, ovvero perdurando l’inadempimento contestato, è rimessa all’amministrazione l’applicazione di penali di importo commisurato alla gravità dell’inadempimento o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoredelle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque pari all’1% (uno per cento) sul valore stimato del contratto per ciascuna inadempienza.
3. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore L’Amministrazione Comunale potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i detrarre l’importo dei crediti derivanti dall’applicazione della penale di cui ai commi precedenti dagli importi delle penali fatture relativi ai corrispettivi maturati; inoltre, l’Amministrazione potrà detrarre detti crediti dall’importo della cauzione di cui al presente paragrafoprecedente articolo 11. In ogni caso, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o l’Amministrazione comunale potrà avvalersi della cauzione definitiva, operare dette detrazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero giudiziario, nonché compensare il in credito con quanto dovuto all’Appaltatore all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale
4. L’applicazione delle penali di cui al precedente comma 2 non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo pregiudica il diritto dell’Amministrazione di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda richiedere il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà risarcimento di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, eventuali maggiori danni ai sensi dell’art. 1456 1382 del Codice Civile nonché codice civile e di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatointimare la risoluzione del contratto per inadempimento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Per Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali fornitura di cui al presente paragrafocapitolato nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti dalla pianificazione concordata con il Committente. Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di procedere, potràanche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a sua insindacabile sceltaverifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. L’appaltatrice, detrarre l’importo dovuto fermo restando le eventuali ulteriori conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale, è soggetta alle seguenti penalità:
a) quando si renda colpevole di frode o malafede nell’esecuzione del contratto, cui è conseguita la risoluzione del contratto stesso; in tal caso è applicata una penale fissa pari al 10 per cento, da computarsi sulla parte di fornitura o delle prestazioni già eseguite a seguito di regolare collaudo ed accettazione;
b) quando esegua la consegna posteriormente al termine stabilito (termine massimo di avvio dell’installazione) per la consegna e/o posa in opera, è applicata una penale pari allo 0,1% dell’intero importo della fornitura per ogni giorno solare di ritardo.
c) in caso di rilevazione in sede di liquidazione collaudo di mancanza di parti richieste o di imperfezioni di qualunque natura nei prodotti o nell’installazione sarà applicata una penale pari allo 0,2% per ogni giorno solare fino al completamento della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivafornitura a regola d’arte, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare da computarsi sul valore complessivo dei soli materiali cui l’inadempienza si riferisce. Le penalità, cumulativamente, non possono superare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattualecento dell'importo contrattuale netto. Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà con termine di dichiarare la risoluzione cinque giorni dalla data di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoquest’ultimo.
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Samples: Fornitura Di Arredi, Fornitura Di Arredi
Penali. Per Le penali sono definite all’articolo 10 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la presente norma, si rimanda a conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Tecnico. In caso di gara. Secondo i principi generalicontestazione dell’inadempimento, le penali saranno applicate solo il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Soresa, nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano a Soresa nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione della penale. L’Aziendapur essendo pervenute tempestivamente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrànon siano idonee, a sua insindacabile sceltagiudizio della medesima Soresa, detrarre l’importo dovuto a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in sede di liquidazione contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa si avvarrà della fattura cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto. Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (mediante dieci per cento) del valore del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Consulting Agreement, Consulting Agreement
Penali. Per Le penali sono definite all’articolo 11 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la presente norma, si rimanda a conseguente applicazione di penali secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto, dalla Xx.Xx.Xx. che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di garapenalità secondo quanto previsto dal capitolato Tecnico. Secondo i principi generaliIn caso di contestazione dell’inadempimento, le penali saranno applicate solo il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Soresa, nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano a Soresa nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione della penale. L’Aziendapur essendo pervenute tempestivamente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrànon siano idonee, a sua insindacabile sceltagiudizio della medesima Soresa, detrarre l’importo dovuto a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in sede di liquidazione contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa si avvarrà della fattura cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto. Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (mediante dieci per cento) del valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura
Penali. Per la presente norma, si rimanda Il regime delle penali sarà regolato in base a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatigara dal Capitolato tecnico. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto formale contestazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Impresa, per iscritto o a mezzo PEC. Qualora emerga un ritardo nell’esecuzione del servizio l’Impresa, onde non incorrere nella penalità stabilita, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate ad autorizzare la Stazione Appaltanteinsindacabile giudizio del Ministero, ex art. 1252 c.c.questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penaledecorrere dal primo pagamento utile. L’applicazione L'ammontare delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto soprapreviste dal contratto, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il nel limite del 10% (dell’importo netto contrattuale, sarà detratto dall'importo della fattura dopo che l’Impresa, su richiesta documentata del Ministero, abbia emesso apposita nota di credito. L’ammontare delle penali complessivamente irrogato non potrà comunque superare il dieci per cento) del corrispettivo complessivo cento dell’importo contrattuale. Gravi o frequenti inadempimenti saranno comunicati all’Impresa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, I.V.A. esclusao a mezzo PEC. In tale ipotesi, l’amministrazione avrà l’insindacabile il Ministero si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoqualora l'inadempimento sia tale da pregiudicare l'affidamento nell’appaltatore.
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Samples: Contract for Services, Contratto Per l'Affidamento Di Servizi Professionali
Penali. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’I.N.P.D.A.P., a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi massimi stabiliti per la presente normapresa in carico, si rimanda trasporto, fornitura di scatole, catalogazione, evasione richieste di consultazione, ritiro e rientro del materiale consultato, restituzione finale delle unità d’archivio, l’Appaltatore sarà tenuto a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garacorrispondere alla Stazione appaltante interessata una penale pari al 3% (tre per cento) del canone trimestrale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso Sarà considerato ritardo anche l’ipotesi in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali eseguirà la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente paragrafoCapitolato Speciale d’Appalto: in tal caso ciascuna Stazione appaltante applicherà all’Appaltatore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al Capitolato, potràfatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari, a sua insindacabile sceltasalvo cause ostative dimostrabili ed indipendenti dalla volontà della ditta. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, detrarre l’importo dovuto in sede anche nel caso di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/contestazioni o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivagravame. L’importo complessivo delle penali, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo l’intera durata contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà non potrà superare il 15% dell’importo delle prestazioni a corpo del contratto di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoriferimento.
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Samples: Outsourcing Agreement, Outsourcing Agreement
Penali. Per la presente norma, si rimanda 1. Il Fornitore contraente è tenuto a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, corrispondere all’Amministrazione le penali saranno applicate solo riportate nel Capitolato Tecnico e ivi disciplinate, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’importo della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorelimite del 10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto, il Punto Ordinante può risolvere il Contratto per grave inadempimento.
2. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’AppaltatoreGli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi sono contestati al Fornitore contraente dall’Amministrazione per iscritto. Il Fornitore contraente deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezionestessa contestazione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penaleQualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato possono essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. L’Azienda, per L’Amministrazione può compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito articolo con quanto dovuto all’Appaltatore al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatidovuti al Fornitore contraente medesimo.
4. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopramedesima penale, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di risolvere il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere Contratto nei casi in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatocui questo è consentito.
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Samples: General Contract Conditions, Condizioni Generali Di Contratto
Penali. Per Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali fornitura di cui al presente paragrafoCapitolato nel rispetto delle modalità sopra descritte. Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di procedere, potràanche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l’esatto adempimento di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatitutte le obbligazioni assunte. A tal finefronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltanteil Committente provvederà a notificare al Fornitore l’accertamento delle stesse e all’applicazione di penalità determinate dalle modalità di seguito descritte, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo fatto salvo il risarcimento di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo eventuali maggiori danni: - Tempistiche di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda rilascio certificazione oltre il limite del termine obbligatorio: 10% al giorno del costo di ogni singolo audit. In caso di ritardo, anche di un solo giorno, il Politecnico di Milano si riserva di chiedere la certificazione all’aggiudicatario dell’altro lotto, se disponibile, o ad altro operatore economico, applicando una penale fissa pari al 20% del costo del singolo audit oltre alle maggiori spese per l’esecuzione del servizio con altro operatore (dieci esecuzione in danno). - La mancata esecuzione di altri obblighi previsti dal capitolato determinerà l’applicazione di une penale di importo compreso tra 50 e 500 euro in funzione della gravità dell’inadempienza. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per cento) del corrispettivo complessivo contrattualeeventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. Il Committente si riserva, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà al raggiungimento di dichiarare la risoluzione di diritto penali per un importo pari al 10% dell’ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell’artdell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere C.C., con semplice raccomandata a.r., fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno dell’Appaltatoredel gestore inadempiente, fermo restando salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle per maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni e la responsabilità professionale.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Penali. Per la presente norma1. E' prevista l'applicazione di penali all'Impresa nel caso di mancata realizzazione dei lavori richiesti o di mancato rispetto della tempistica stabilita (inizio, si rimanda a esecuzione, consegna), compresa tra lo 0.3 e l’1 per mille al giorno dell'ammontare netto contrattuale.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale al precedente comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere l'Amministrazione regionale l’ammontare di garaeventuali oneri che la stessa dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
3. Secondo i principi generaliL'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. In tale circostanza, le l'Amministrazione regionale risolve di diritto il presente Accordo Quadro.
4. Ferma restando l’applicazione delle penali saranno applicate solo nel caso in cui previste nei precedenti comma, l'Amministrazione regionale si riserva di richiedere il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoremaggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoreciv., alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionenonché la risoluzione del presente Accordo Quadro nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’AziendaL'Amministrazione regionale, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo, potràpuò, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, fideiussoria senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Per Le penali sono definite all’articolo 6 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la presente norma, si rimanda a conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Tecnico. In caso di gara. Secondo i principi generalicontestazione dell’inadempimento, le penali saranno applicate solo il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Soresa, nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano a Soresa nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione della penale. L’Aziendapur essendo pervenute tempestivamente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrànon siano idonee, a sua insindacabile sceltagiudizio della medesima Soresa, detrarre l’importo dovuto a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in sede di liquidazione contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Tali penali saranno trattenute dal pagamento delle successive fatture. Soresa si avvarrà della fattura cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto. Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (mediante dieci per cento) del valore del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Internal Audit Service Agreement, Custody Service Agreement
Penali. Per In caso di ritardo nell’completamento del servizio rispetto al termine finale previsto nel Contratto, l’Appaltatore dovrà corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale nella misura giornaliera indicata nel Contratto stesso. Il Contratto potrà altresì prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto potrà comportare l’applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel medesimo Contratto, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi comunque denominati, laddove l’Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ulti- mando il servizio nel rispetto del termine finale. E’ espressamente fatta salva la presente normarisarcibilità dell’ulteriore danno, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione aggiunta all’importo delle penali precisate nel contratto di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto appalto. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante. I relativi importi saranno trattenuti all’atto del pagamento delle fatture in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito corrispon- denza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o liquidazione parziale della fattura) e/le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero all’atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto all’Appaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o potrà avvalersi in parte, della cauzione definitivaprestata. L’importo della penale non potrà in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo del Contratto / Accordo quadro. In particolare nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi sa- ranno avviati mediante Lettere di attivazione, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante l’importo applicato a titolo di penalepenale non potrà eccedere il 10% rispetto all’importo della singola Lettera di attivazione. L’applicazione delle penali In ogni caso gli importi cumulati per penalità non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento potranno eccedere il 10% dell’importo com- plessivo dell’Accordo Quadro. Quando l'importo della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda ha raggiunto il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale%, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile Anas ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ri- solvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. L’applicazione delle penali, non esime l’Appaltatore dall’osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoContratto.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Servizi, Capitolato Speciale Di Appalto Di Servizi
Penali. Per In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all’aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la presente normapenale in misura da stabilirsi, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale sentito il responsabile dell’esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,1% 2% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di garaopzioni solo se già esercitate, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell’inadempimento (grado di negligenza, all’eventuale reiterazione ed all’effettivo disservizio). Secondo i principi generaliIn caso di adempimento tardivo, le sono applicate penali saranno applicate solo nel in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille del valore iniziale del contratto, da determina in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. Nel caso di beni inventariali, la mancata o negativa verifica di conformità oltre il termine di gg 25 dalla data di consegna sarà considerato adempimento tardivo. L’esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento. L’irrogazione della penale non esclude l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno, quando accertato. Nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoredall’inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all’importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell’ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, può promuovere l’avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di ASUR Area Vasta 4 - XX00X0000000000000000000000; causale “penale contratto (specificare oggetto e CIG)”. In mancanza sarà garantita dall’eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere fermo l’obbligo di pagamento della penale stessareintegro entro gg. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato15 dalla richiesta.
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Samples: Contratto Ponte Ossigenoterapia E Ventiloterapia Domiciliare, Contratto Ponte Protesi Ortopediche E Sistemi Di Cementazione
Penali. Per la presente normaQualora l’Autorità riscontri che, si rimanda per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato entro i termini espressamente previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale nella documentazione di gara. Secondo i principi generali, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Ferme le penali da ritardo sopra previste, qualora l’Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia eseguito tempestivamente, puntualmente o conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o inadempienze accertate saranno applicate solo nel segnalate al Fornitore perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale di ammontare compreso tra un minimo di euro 150,00 e un massimo di euro 1.000,00, in cui base alla gravità dell’inadempimento. E’ fatto sempre salvo il ritardo diritto al maggior danno. La richiesta e/o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della medesima penale. L’Azienda, per L’Autorità potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito articolo con quanto dovuto all’Appaltatore al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per con i corrispettivi maturati, ovvero, in alternativa, avvalersi della cauzione di cui al precedente art.5. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare L’ammontare complessivo delle penali applicate ecceda non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la dell’importo contrattuale si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere salvo in danno dell’Appaltatore, fermo restando ogni caso il diritto al risarcimento dell’eventuale del maggior danno subito dall’amministrazione danno. L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza e/o delle maggiori spese sostenute dei ritardi a mezzo PEC. L’Aggiudicatario, nei sette giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni. In ogni caso, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Autorità l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al verificarsi presente paragrafo – a seguito di quanto sopra riportatofatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
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Penali. Per Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’Agenzia non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente la puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al presente normacapitolato e all’offerta tecnica presentata, l’Amministrazione si rimanda riserva di applicare le penali di seguito indicate. In caso di ritardo nella fornitura e nella sostituzione del prestatore di lavoro richiesto dall’Amministrazione rispetto alle tempistiche previste dal presente capitolato, verrà applicata una penale pari a quanto previsto Euro 100,00= (cento/00), per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori. Qualora l’Agenzia ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del futuro contratto con le modalità ed entro i termini previsti dal Capitolato Speciale medesimo, ovvero offerti in sede di gara, l’Amministrazione potrà avvalersi di altra Agenzia per l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall’Agenzia, alla quale saranno addebitati i relativi costi, oltre agli eventuali danni subiti dall’Amministrazione. Secondo i principi generaliOgni inadempienza verrà tempestivamente contestata per iscritto al domicilio dell’Agenzia, anche a mezzo fax; decorsi 8 (otto) giorni solari dal ricevimento della contestazione senza che l’Agenzia abbia interposto opposizione, le penali saranno applicate solo nel caso in cui si intendono accettate. Per il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorepagamento delle penalità e l’eventuale rifusione dei danni subiti, alla quale l’Appaltatore l’Amministrazione potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatariorivalersi, mediante comunicazione scrittatrattenute, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali sulle somme dovute all’Agenzia ovvero sulla garanzia di esecuzione di cui al all’art. 13 del presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.ccapitolato., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Service Agreement
Penali. la Committente si riserva di applicare le seguenti penali: - € 50,00 in caso di mancata disponibilità della piattaforma e delle sue funzionalità; - € 50,00 per mancato rispetto delle tempistiche di cui all’art. 10 del CSA. Per la l’erogazione di tutte le penali previste dal presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto si applicherà la seguente procedura: il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, rilevata la violazione delle norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto – e/o dei suoi allegati – la segnalerà puntualmente all’aggiudicatario a mezzo PEC; assegnando il termine perentorio di garaotto giorni naturali e consecutivi per la proposizione di eventuali contro deduzioni. Secondo i principi generaliIl Direttore dell’Esecuzione del Contratto valutate le motivazioni contenute nelle contro deduzioni formulate dall’Appaltatore, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo formulerà al Responsabile Unico del Procedimento proposta di applicazione della penale, o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorel’archiviazione della procedura. L’applicazione La Direzione Acquisti e Contratti provvederà, a seguito alla valutazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoreproposta formulata, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione eventuale applicazione della penale. L’AziendaPer ottenere il rimborso delle spese, per i la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la Stazione appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito ditta fornitrice e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivasul deposito cauzionale che dovrà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titoloin tal caso, quindi anche per i corrispettivi maturatiessere immediatamente reintegrato. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione L’erogazione delle penali sanzioni non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare impedisce la risoluzione di diritto contrattuale ed è fatto salvo il risarcimento del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanno.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Per L’aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato d’oneri e dalle disposizioni vigenti, all’aggiudicatario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del competente funzionario, a discrezione dell’ente committente, che vanno da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 10.000,00. Nel caso di reiterate e non giustificate inadempienze contestate formalmente per 3 (tre) volte, l’ente committente procederà a trattenere una penale pari al 3% del corrispettivo spettante su base annua, calcolato proiettando a dodici mesi la presente normamedia del corrispettivi mensili già fatturati. Fatta salva l’applicazione della sanzione pecuniaria, l’ente committente si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale riserva di garaagire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili all’aggiudicatario. Secondo i principi generali, Qualora le penali saranno applicate solo nel inflitte in un anno solare superino complessivamente il 50% della garanzia prestata, l’ente committente potrà addivenire alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Si individuano le seguenti fattispecie di inadempimento soggette alle seguenti penali:
1. mancata presentazione del rendiconto contabile di cui all’art. 6 del presente disciplinare: l’aggiudicatario deve corrispondere € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
2. alterazione dei dati esistenti nell’applicativo, in grave contrasto con le regole condivise di gestione dei dati, che ne pregiudichi gravemente l’integrità e/o il disallineamento dei contenuti: penale di € 5.000,00;
3. mancato allineamento degli aggiornamenti periodici di cui all’art.6: l’aggiudicatario deve corrispondere € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
4. danno all’immagine dell’ente committente causato da attività non rispondente ai canoni professionali, di cui all’art. 10, l’aggiudicatario deve corrispondere un importo di € 10.000,00. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal competente funzionario dell’ente committente. In caso di inadempimento, qualora l’ente committente esegua direttamente o faccia espletare da terzi, con esecuzione in danno, gli adempimenti disattesi, richiede all’aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale. La contestazione dell’addebito viene fatta con le modalità di cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreall’art. 18, comma 4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’atto di conclusione della procedura di contestazione. Qualora l’aggiudicatario non proceda al pagamento, l’ente committente si può rivalere sulla garanzia definitiva la quale dovrà essere prontamente reintegrata dall’aggiudicatario. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionenon preclude all’ente committente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto operai ed impiegati. È in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun ogni caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare fatta salva la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatocontratto nei casi previsti dagli articoli seguenti.
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Samples: Appalto Per Servizi Di Supporto Alla Ricerca Evasione Ed Elusione Fiscale
Penali. Per la Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente normaCapitolato, si rimanda a quanto previsto saranno contestati formalmente all’impresa mediante P.E.C. In caso di ritardo rispetto ai tempi d’intervento indicati dal Capitolato Speciale presente capitolato (per presa in carico chiamate, ripristino funzionalità, intervento on site, consegna pezzi di gararicambio), sarà discrezionalmente applicata dall’ATS una penale fino ad un massimo di euro 50,00 per ogni ora di ritardo, per le prime 4 ore di ritardo, e fino ad massimo di 100,00 euro per singola ora di ritardo per le ore successive alle prime quattro. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Nel caso in cui l’ATS fosse costretta a rivolgersi ad altro fornitore per gli interventi in questione (esecuzione d’ufficio), oltre alle suddette penali saranno addebitati all’appaltatore gli eventuali maggiori costi pagati. Qualora il ritardo fosse dovuto a cause di forza maggiore, formalmente documentate, l’ATS si riserva di ricorrere a libero mercato, addebitando, nel qual caso, la sola eventuale differenza di prezzo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, saranno contestati dall’ATS all’impresa la quale dovrà comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette giustificazioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell’ATS, ovvero non vi sia stata risposta o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorela stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate all’Impresa le penali come sopra indicate. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’Impresa non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’ATS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionedelle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ATS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Per la presente normaIn caso di inadempienza del Fornitore, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, saranno applicate le penali saranno applicate solo definite all’art. 6 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati al Fornitore, per iscritto, dal Responsabile dell’esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell’esecuzione del contratto, nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezionestessa contestazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Fondazione, mediante comunicazione scrittaovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’applicazione della penalepotranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione L'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito non pregiudica il risarcimento del maggior danno e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivadegli ulteriori oneri sostenuti dalla Fondazione. La penale, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore maggior danno e gli ulteriori oneri sostenuti dalla Fondazione, che saranno formalmente comunicate al Fornitore, dovranno essere liquidate dal Fornitore, o, in difetto, trattenute, in danno al Fornitore sulle somme a questi dovute a qualsiasi titolo, quindi anche ovvero verranno acquisite mediante escussione della fideiussione o della polizza fideiussoria che dovranno essere ricostituite immediatamente nel loro valore originario. Le penali stabilite non pregiudicano l’eventuale azione per i corrispettivi maturatila risoluzione del contratto. A tal fineAl raggiungimento di una somma complessiva di penali applicate, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo dell’importo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà la Fondazione ha diritto di dichiarare la risoluzione di diritto del risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché mediante l’invio di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto semplice lettera raccomandata al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoFornitore.
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Samples: Servizio Di Portierato Fiduciario
Penali. L’Università Politecnica delle Marche disporrà verifiche e controlli sull’esatto adempimento di quanto richiesto. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione ritardato adempimento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contrattoobbligazioni assunte dall'Appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 113bis del Codice Civile nonché D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di procedere ritardo e, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento di detto ammontare, in danno dell’Appaltatorerelazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione. Alla terza contestazione, fermo restando cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell’affidatario. A tale scopo il Committente procederà all’incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno. Il Committente provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato dall’affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare. L’affidatario, ricevuta la contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi Committente, il quale valuterà in merito all’applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione all’affidatario. L’affidatario può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di quanto sopra riportatoirrogazione della stessa.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Per la presente norma, In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori impartiti con i singoli ordini di servizio dal DL si rimanda a quanto previsto dal applicheranno le penali stabilite all’art. 20 del Capitolato Speciale di garad’Appalto. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui Per il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorenell’inizio di ciascun contratto applicativo disposto mediante i predetti ordini di servizio, così come per il ritardo rispetto al termine stabilito per la conclusione di ciascun contratto applicativo, verrà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille del valore dell’accordo quadro. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione L’ammontare delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda potrà comunque superare il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile dell’importo dell’accordo quadro e in caso di superamento l’ASPAL si riserva la facoltà di dichiarare risolvere il contratto. E’ fatta salva in ogni caso la risoluzione risarcibilità del danno ulteriore e la responsabilità dell’appaltatore in conseguenza ad ogni suo inadempimento. Nei casi di diritto urgenza, dove l’appaltatore non garantisca il pronto intervento, o quando non dia avvio alle lavorazioni dei singoli ordini di servizio entro 5 giorni dalla data da essi stabilita, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare tali lavorazioni all’aggiudicatario del contrattolotto contiguo o comunque avente sede più vicina rispetto all’immobile oggetto d’intervento, recuperando i maggiori oneri sostenuti dal credito dovuto, come stabilito all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto. E' fatta salva in ogni caso la risarcibilità del danno ulteriore. L’accertamento dell'avvenuta ultimazione dei lavori relativi ai singoli interventi avverrà ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoprescritto all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto. All’accertamento dell’ultimazione di tutti i lavori contrattuali si procederà come stabilito all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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Samples: Contratto d'Appalto
Penali. Per In caso di inadempienze o difformità che possano inficiare la presente normacorretta esecuzione del servizio stesso, l’Ente appaltante si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale riserva di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso applicare sanzione in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoremisura pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni disservizio rilevato. L’applicazione della penale delle penalità sarà preceduta da una rituale regolare contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoredell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 (cinquedieci) giorni dalla ricezionenotifica della contestazione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penaleLa penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare Qualora le penalità erogate superino il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'importo totale IVA esclusa del contratto, ai sensi dell’artil responsabile del procedimento promuoverà l’avvio delle procedure previste dall’art. 1456 108 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. Fermo restando il pagamento delle penali la mancata eliminazione di carenze del servizio già rilevate in precedenti verifiche darà luogo a contestazione degli addebiti al contraente, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione di penali con i corrispettivi dovuti al contraente ovvero avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’applicazione delle penali non preclude il diritto al della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle degli eventuali maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. L’Affidatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell’esecuzione delle attività appaltate. Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nel paragrafo §11 del presente Capitolato. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali previsti per ciascuna fase, e non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile ai sensi dell’art. 113 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale complessivo previsto, e comunque non superiore al 10% dell’importo contrattuale pena la presente normarisoluzione del contratto. L’Agenzia potrà disporre, si rimanda in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati a quanto previsto mezzo pec all’affidatario dalla Stazione appaltante e per essa dal Capitolato Speciale DEC/RUP, concedendo un termine massimo di gara5 giorni per il riscontro; l’Aggiudicatario dovrà quindi comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni dalla data della contestazione. Secondo i principi generaliQualora dette controdeduzioni non siano ritenute idonee della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate all’affidatario le penali saranno applicate solo nel caso in cui a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale complessivo. Ove le penali superino tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il ritardo contratto. La richiesta e/o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali paragrafo non esonera in alcun caso l’Appaltatore l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopraLa rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell’Affidatario, qualora l’ammontare così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all’Affidatario successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata. L’Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. L’Affidatario del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando previste dal presente paragrafo non preclude il diritto al dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni.
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Penali. L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penali pari all’uno per milleper ogni giorno solare di ritardo in caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi; in tal caso la penale verrà calcolata in relazione al valore degli ordini in quanto risultano non evasi in modo conforme; Per la presente normaogni altra fattispecie di violazioni, inadempienze, relative ad una non corretta esecuzione del contratto, si rimanda applicano le seguenti penali: - per fattispecie relative a quanto ritardo nell’esecuzione della prestazione, nella misura pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale previsto dal Capitolato Speciale per la relativa prestazione per ogni giorno di gararitardo; - per fattispecie relative a inesatto/mancato adempimento (es. Secondo i principi generalinon corretta predisposizione della documentazione, le mancato ritiro dei dispositivi in scadenza, mancata tempestiva comunicazione relativa alla indisponibilità dei dispositivi, etc.) penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorequantificate da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 2.000,00 secondo la gravità, proporzionata all’entità dell’infrazione stessa. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle Le penali di cui ai commi precedenti si applicano con le modalità stabilite nel contratto. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente paragrafoatto. L’ammontare della penalità verrà addebitata su crediti della ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, potràse insufficienti, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede sui crediti dipendenti da altri contratti o sulla cauzione definitiva. Nel caso di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/incameramento parziale o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi totale della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatila ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Azienda. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare E’ fatta salva la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.crisarcibilità del danno ulteriore., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Consultation for Market Research
Penali. Per la Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dal responsabile dell’esecuzione del presente normacontratto per iscritto all’aggiudicatario, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AVEPA nel termine massimo di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionecontestazione stessa. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio di AVEPA, mediante comunicazione scrittasaranno applicate all’aggiudicatario le penali di importo variabile come sotto indicate: - mancato rispetto dei termini di cui all’art. 8, l’applicazione all’art. 15 e all’art. 16: 1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo; - mancato rispetto dei termini per l’esecuzione degli ordinativi di incasso o di pagamento del servizio di Cassa: 1 per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, sommato al totale risarcimento di ogni eventuale penalità/rettifica finanziaria addebitata ad AVEPA in ragione della penalenormativa cui è soggetto l’organismo pagatore e organismo intermedio. L’AziendaAVEPA, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste, potrà avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro 15 giorni. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste non preclude il diritto di AVEPA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione della obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Servizio Di Tesoreria Ordinaria E Servizio Di Cassa
Penali. L’affidatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della esecuzione delle attività appaltate. Per la ogni giorno di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel contratto, è fissata una penale giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo della prestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, contratto: ove le penali saranno applicate solo raggiungano tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all’ affidatario dall’Ente; l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 termine massimo di n. 10 (cinquedieci) giorni dalla ricezionestessa contestazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, mediante comunicazione scrittaovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’applicazione della penalesaranno applicate all’affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda, L’affidatario è l’unico responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito articolo con quanto dovuto all’Appaltatore all’ affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatiovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore l’affidatario del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare L’affidatario del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando previste dal presente articolo non preclude il diritto al dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni sia materiali che immateriali.
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Penali. Per la presente normaQualora l’aggiudicatario non sostituisca il personale assente, a seguito di specifica richiesta da parte della Direzione Servizi Sociali, secondo quanto indicato dall’art. 15 lettera A) punto 2., verrà applicata una penale pari a euro 200 per ogni giorno di mancata sostituzione fino ad un massimo di 5 giorni anche non consecutivi, trascorsi inutilmente i quali, si rimanda configurerà l’inadempimento di cui all’art. 19 punto 7. Nei casi invece di mancata sostituzione per più di 5 giorni anche non consecutivi, si configurerà l’inadempimento di cui all’art. 19 punto 5. L’eventuale ritardo nell’approntare la sede organizzativa, nei tempi e modi indicati dall’art. 15 punto D), comporterà l’applicazione di una penale pari a quanto previsto dal euro 250 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 20 giorni, dopo di che si procederà alla revoca del contratto. Per ogni altra inadempienza agli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale di garaviene applicata una penale proporzionata alla gravità dell’inadempienza. Secondo i principi generali, le Le penali saranno vengono applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione con la sola formalità della penale sarà preceduta da una rituale previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi con raccomandata a.r., con termine, salvo diversa e motivata indicazione della Azienda verso l’Appaltatorestazione appaltante, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) di dieci giorni dalla ricezionedata di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per Il Comune compensa i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvale della cauzione di cui all’art. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare 23 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Resta salva la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.crisarcibilità di ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Service Agreement
Penali. Per la L’Aggiudicatario ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente normaCapitolato e nell’offerta tecnica. L’Amministrazione potrà disporre, si rimanda in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste. Qualora l’Amministrazione rilevi che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generalipresente capitolato, le penali irregolarità o manchevolezze accertate saranno applicate solo nel riferite al Gestore del Servizio perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso in cui di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale per il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoreritardo, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10variabile dal 3% (dieci tre per cento) al 5% (cinque per cento) del corrispettivo complessivo mensile. Nella determinazione dell’importo della penale si terrà conto della gravità dell’infrazione, del grado di deficienze accertato nello svolgimento del Servizio e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale. Le prestazioni non eseguite non saranno comunque compensate dall’Amministrazione, I.V.A. esclusache provvederà a detrarre il relativo importo dal corrispettivo dovuto. In ogni caso, l’amministrazione avrà l’insindacabile l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio, addebitando all’Aggiudicatario i relativi costi. Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. Qualora si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l’integrale espletamento del servizio, AMT provvederà a detrarre dalle relative fatture l’importo corrispondente al lavoro non svolto. In detti casi, l’Aggiudicatario dovrà comunque dare preventiva e tempestiva comunicazione all’Amministrazione nonché garantire l’effettuazione di un servizio di emergenza. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, l’Amministrazione potrà ordinare la risoluzione sospensione del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di diritto nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del contratto, ai sensi dell’artlavoro. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute Per sospensioni dovute al verificarsi dei citati rischi, l’Amministrazione non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’impresa affidataria. In caso di quanto sopra riportato.violazione dell’obbligo di continuità del servizio, sarà applicata una penale variabile dal 3% (tre per cento) al 5% (cinque per cento) del corrispettivo mensile. Nella determinazione dell’importo della penale si terrà conto della gravità dell’infrazione, del grado di deficienze accertato nello svolgimento del Servizio e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale. Inoltre, qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito indicati troveranno applicazione le corrispondenti penali di seguito riportate, per ciascun episodio e al giorno:
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penali. Per L’inosservanza delle prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la presente normaproposta presentata, si rimanda rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comune: per inadempienze lievi pari a quanto previsto dal Capitolato Speciale Euro 500,00 e per inadempienze gravi pari a Euro 1.000,00 per ogni giorno di gararitardo e/o inadempienza, fatti salvi i diritti al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all’applicazione della suddetta penale, si procederà alla detrazione, dal corrispettivo dovuto, degli importi relativi alle prestazioni non effettuate ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del dirigente senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena di risoluzione del contratto. L’Amministrazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreregolare completamento dei lavori e svolgimento dei servizi a spese dell’Aggiudicatario. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la stessa amministrazione avrà facoltà, previa notificazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoreall’aggiudicataria, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatariodi risolvere il contratto, mediante comunicazione scrittacon tutte le conseguenze di legge e di disciplinare che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare i servizi a terzi in danno del e salva l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al prescritte. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente paragrafopunto, potràl’Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivanonché sulla cauzione, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.cdiffide e di formalità di sorta., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Service Agreement
Penali. Per la presente normaogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all’art. 7, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garaArpae potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore complessivo dell’accordo quadro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’AppaltatoreFornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. L’applicazione della penale sarà preceduta Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi Arpae contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) giorni dalla ricezionedal ricevimento della stessa contestazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora dette deduzioni non siano accoglibili, mediante comunicazione scrittaa insindacabile giudizio di Arpae, l’applicazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della penalemisura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura, oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. L’Azienda, per Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatidei servizi resi dal Fornitore,senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Bottiglie Sterili E Non Sterili
Penali. Per la presente norma1. E' prevista l'applicazione di penali all'Impresa nel caso di mancata realizzazione dei lavori richiesti o di mancato rispetto della tempistica stabilita (inizio, si rimanda a esecuzione, consegna), in ragione dell'1 per mille/giorno dell'ammontare netto contrattuale.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale al precedente comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere l'Amministrazione regionale l’ammontare di garaeventuali oneri che la stessa dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
3. Secondo i principi generaliL'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. In tale circostanza, le l'Amministrazione regionale risolve di diritto il presente Accordo Quadro.
4. Ferma restando l’applicazione delle penali saranno applicate solo nel caso in cui previste nei precedenti comma, l'Amministrazione regionale si riserva di richiedere il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoremaggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoreciv., alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionenonché la risoluzione del presente Accordo Quadro nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’AziendaL'Amministrazione regionale, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo, potràpuò, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, fidejussoria senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. Per 1. L’impresa riconosce all’ Agenzia, ferma restando la presente normapossibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale il diritto di gara. Secondo i principi generali, applicare le penali saranno applicate solo penalità di seguito indicate:
a) nel caso in cui il di ritardo sui tempi di consegna o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della di erogazione del servizio, non imputabile alla stazione appaltante, una penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Aziendanella misura dell’1‰, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali ciascun giorno di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ritardo fino ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattualeglobale di aggiudicazione dell’appalto. Oltre tale limite la stazione appaltante potrà risolvere il contratto;
2. Per procedere all’applicazione delle penali, I.V.A. esclusail RUP notificherà all’Impresa, l’amministrazione avrà l’insindacabile a mezzo PEC, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati, a fronte della quale l’impresa potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro della contestazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà all’applicazione delle penali, fermo restando che l’impresa dovrà provvedere al corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
3. L' Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal presente paragrafo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all’impresa ovvero avvalersi della cauzione rilasciata dall’Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L’ Agenzia potrà applicare all’Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione dell’appalto. Oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Capitolato Per L’implementazione E Gestione Della Piattaforma E Learning Moodle
Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, AVEPA applicherà le penali saranno applicate solo indicate all’art. 17 del capitolato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dal responsabile dell’esecuzione del presente contratto per iscritto al Fornitore, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AVEPA nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionecontestazione stessa. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penaleQualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio di AVEPA saranno applicate al Fornitore le penali nella misura indicata nel capitolato. L’Azienda, AVEPA per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal capitolato potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dall’Ente e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all’Appaltatore, opportunamente motivato e notificato. Qualora l’inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza all’Ente, per iscritto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di del pagamento della penale stessamedesima. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando previste dal capitolato non preclude il diritto al di AVEPA di richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danno subito dall’amministrazione danni. Il Fornitore sarà comunque responsabile verso l’AVEPA di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoindirettamente dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che l’Agenzia dovesse essere chiamata a corrispondere in relazione all'inesatto adempimento.
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Samples: Procedura Negoziata Per l'Affidamento Dell'incarico Di Medico Competente
Penali. Per ogni giorno di ritardo nei pagamenti che l’Istituto Cassiere dovrà effettuare sarà applicata la penale nella misura del 2% dell’importo relativo all’operazione. Sarà, altresì, dovuta una penale, commisurata al 2% dell’importo, in caso di accredito di somme con valuta ritardata rispetto alle disposizioni del presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali ovvero di cui al presente paragrafoall’offerta economica, potrà. In tutte le altre ipotesi di ritardato adempimento, relativamente a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare tutte le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell’artsarà applicata una penale giornaliera forfetaria nella misura di € 1.000,00. 1456 Il pagamento delle penali sarà effettuato dall’Istituto Cassiere mediante bonifico bancario a favore de La Sapienza, in caso contrario La Sapienza provvederà all’escussione della cauzione per l’importo dovuto. Resta inteso che sono a carico dell’Istituto Cassiere tutte le spese, anche legali, relative al mancato rispetto dei tempi e dei modi di erogazione del Codice Civile nonché servizio. Le somme per le eventuali penalità sono versate dal Concessionario cumulativamente, con cadenza trimestrale, tramite emissione di procedere in danno dell’Appaltatoreapposito bonifico a favore de La Sapienza. Il versamento deve essere effettuato entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza del trimestre di riferimento. In tale caso, fermo restando la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario entro e non oltre il termine di l0 (dieci) giorni solari dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, è causa di decadenza della Concessione e risoluzione del Contratto. Resta salvo il diritto de La Sapienza al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodegli eventuali ulteriori danni.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Cassa Ed Incasso Delle Tasse E Dei Contributi Universitari
Penali. Per la presente normaLa Società sarà responsabile dell’esatta e puntuale esecuzione a regola d’arte della fornitura e dell’adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso. La Società sarà tenuta al risarcimento dei danni di qualunque genere - diretti e indiretti, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di garaLeggi, Regolamenti, Circolari etc. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Aziendadi prescrizioni impartite dall’Agenzia - arrecati, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potràfatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a sua insindacabile sceltaimmobili, detrarre l’importo dovuto materiali, impianti, personale dell’Agenzia o a qualunque terzo, in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito dipendenza o in occasione dell’esecuzione delle attività dovute, manlevando espressamente l’Agenzia e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità e/o liquidazione parziale della fattura) e/richiesta di danno. La Società assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o potrà avvalersi della cauzione definitivadi danni arrecati, senza bisogno eventualmente, alla Committente o a terzi, in dipendenza di diffida manchevolezze o procedimento giudiziario ovvero compensare trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. La Società dovrà curare, sotto la propria responsabilità, che le forniture oggetto del presente contratto siano eseguite nel rispetto delle norme vigenti, nonché delle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti, sollevando l’Agenzia da ogni responsabilità per il credito con quanto dovuto all’Appaltatore mancato rispetto di tali norme e prescrizioni. In ogni caso è prevista l’applicazione di penali nei seguenti casi: Per ritardata consegna dal 61 - 90 giorno dopo la stipula del contratto € 500,00 per ogni giorno di ritardo; Per mancata consegna nei successivi 30 giorni a qualsiasi titolopartire dal 91 giorno oltre all’applicazione delle ulteriori penali, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà appaltante si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, contratto - ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile codice civile - nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoalla totale escussione della garanzia definitiva.
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Penali. Per la presente norma1. Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, l'Azienda, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare l’Operatore all'esatta esecuzione. L'Operatore dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’Azienda non le ritenga condivisibili si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, potrà procedere ad applicare le penali saranno applicate solo nel caso in cui come di seguito riportato.
2. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorerisarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Operatore sarà tenuto a corrispondere all’Azienda le penali indicate all’art. 13 del Capitolato Tecnico.
3. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
4. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
5. I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene/servizio, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
6. L’importo derivante dall’applicazione di cui al presente paragrafopenalità, potràsanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatinonché sul deposito cauzionale. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltantel’Operatore autorizza sin d’ora l’Azienda, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante all’Azienda a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore l’Operatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Contract of Loan
Penali. Per la presente normaIl Comune, a tutela delle norme contenute nel C.S.A. si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale riserva di garaapplicare in caso di inadempienze le penalità disposte e meglio dettagliate, per ciascuna delle fattispecie contestabili, nell’Art. Secondo i principi generali25 del C.S.A.; non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorema comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale formale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoreeffettuata per iscritto, rispetto alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatariodata del ricevimento della contestazione stessa; se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, mediante comunicazione la Società predetta non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, l’applicazione ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato alla Società; l’importo relativo all’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoesattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto verrà introitato mediante ritenuta da operarsi in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatofatturazione.
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Samples: Contratto d'Appalto
Penali. Per L’Amministrazione provvederà, previa contestazione all’appaltatore, ad applicare le seguenti penali nei casi di irregolarità o inadempienze:
1. ritardo nella consegna rispetto al termine indicato all’art. 5 del presente capitolato: applicazione di una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo, da calcolarsi a partire dalla data di ricezione dell’ordine.
2. applicazione di una penale pari ad € 100,00/die per fermo veicolo oltre i 3 gg., per cause riconducibili a difetti o rotture preesistenti, non causati da sinistro, nell’arco temporale di copertura della garanzia di cui all’art. 4. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall’Amministrazione a mezzo lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall’appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente normaappalto. In ogni caso, si rimanda quale che sia l’inadempienza contestata, all’appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di gara. Secondo i principi generalieventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l’Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoresopra descritte. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionedelle predette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione Il pagamento delle penali non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare L’Amministrazione provvederà a recuperare l’importo delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattualein sede di liquidazione della fattura, I.V.A. esclusaove possibile, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’artcui all’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato8.
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Samples: Appalto
Penali. Per la presente norma1. In caso di invio delle informazioni di cui all’allegato “Flussi dati per il sistema di monitoraggio degli Accordi Quadro” oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1000 euro. Rimane fermo che in caso di scarti inferiori al 100% il fornitore ha l’obbligo di inviare nuovamente le informazioni in formato corretto.
2. In caso di invio della reportistica di cui al precedente articolo 7 comma 15, in ritardo, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, si rimanda procederà all’applicazione di una penale pari a quanto previsto dal Capitolato Speciale 2.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione applicazione della penale, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l’applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all’avvenuto adempimento. L’AziendaSolo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente articolo 7 comma 15, il ritardo, per i crediti derivanti dall’applicazione cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, comporta l’applicazione di una penale pari a 2.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
3. In caso di invio delle informazioni richieste al comma 2 del successivo articolo 32, oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 5.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l’applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all’avvenuto adempimento. Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 2 del seguente articolo 32 deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio. In caso di invio delle informazioni richieste al presente paragrafocomma 4 del successivo articolo 32, potràoltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a sua insindacabile sceltacorrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro, detrarre l’importo dovuto fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 4 del seguente articolo 32 deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
4. Relativamente alla disciplina delle penali si rinvia integralmente a quanto stabilito nell’Allegato al Capitolato tecnico speciale – Indicatori di Qualità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno di ritardo non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, i) rispetto ai previsti tempi di effettuazione delle verifiche di conformità; ii) di ripetizione delle prove di collaudo in sede caso di liquidazione della fattura (mediante richiesta esito negativo delle verifiche di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o conformità; l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione definitivaapplicare al Fornitore una penale: - pari al 0,6 per mille, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal finecontratti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC; ovvero - pari al 0,3 per mille, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo per i contratti non finanziati con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite i fondi del 10% (dieci per cento) PNRR o del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.PNC;
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Penali. Per la presente normaQualora si verificassero inadempienze, si rimanda ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e dal Capitolato Speciale contratto il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e CED invierà comunicazione scritta, con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di garagiustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. Secondo i principi generaliIn caso di contestazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le penali saranno applicate solo proprie nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, il ritardo Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e CED si riserva di applicare una penale pari a 100 €/giorno; L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore inadempiente. In alternativa l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreprocedimento giudiziario, in tal caso l'Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, successivi alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionecomunicazione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, che pongano a rischio la realizzazione di quanto sopraoggetto di affidamento, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda l’Amministrazione potrà risolvere il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare contratto previa notificazione scritta all’Aggiudicatario e a escutere la risoluzione cauzione prestata. L’Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto del contratto, il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatorec.c. previa comunicazione scritta all’appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.da inviarsi mediante raccomandata A/R.
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Samples: Capitolato D’appalto
Penali. Per la ogni giorno solare di ritardo nella consegna ed installazione della fornitura oggetto del presente normacontratto si applica una penale pari all’1‰ (uno per mille) calcolata sull’importo contrattuale, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di garalavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione la prima verifica di conformità della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (cinqueventi) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatariosolari successivi al primo esito sfavorevole, mediante comunicazione scrittaovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, l’applicazione della penale. L’Aziendasi applicherò una penale pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, per i crediti derivanti dall’applicazione ogni giorno solare di ritardo successivo al primo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora applicabili superi l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo dell’importo contrattuale, I.V.A. esclusaal netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere Stazione appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatoreall’operatore economico, fermo restando salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’aggiudicatario per iscritto. L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatopenali, la Stazione appaltante provvederà a recuperare l’importo sulla fattura, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
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Penali. Per la ogni giorno solare di ritardo nella consegna di ogni singola partita secondo quanto definito nel presente normacontratto, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale per cause imputabili al Fornitore, sarà applicata una penale di gara67 Euro/giorno. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della La penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoredovuta anche in caso di ritardo nella sostituzione delle Smartcard difettose nei modi e tempi previsti al precedente art.7. Il ritardo rispetto alla data di consegna, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni anche se dovuto a cause inerenti il trasporto, non esonererà la Società dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo relativa responsabilità e dall’obbligo di pagamento della sopraindicata penale. L'ammontare sarà dedotto dal pagamento del corrispettivo. Ove mancasse totalmente o parzialmente il credito nei confronti del Fornitore, questi sarà tenuto a corrispondere a 5T la penale stessa. Fermo restando quanto sopradovuta, entro il termine essenziale di 15 giorni solari dal ricevimento di richiesta scritta a mezzo PEC o raccomandata A.R. Resta inteso che qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda le penalità superino il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo dell’intero importo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile è facoltà di dichiarare 5T di risolvere il Contratto con aggravio di spese a carico del Fornitore e fatta salva la risoluzione richiesta di diritto ulteriori danni. Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano produrre ritardi nell’esecuzione del contrattoContratto, ai sensi dell’artil Fornitore dovrà farne denuncia per iscritto documentata, entro 5 giorni solari dall’accadimento e non oltre i termini di consegna, a 5T la quale, previo accertamento del caso, concorderà per iscritto con il Fornitore eventuali proroghe; in tal caso 5T non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi altra natura, che non sia l’esonero delle penalità. 1456 del Codice Civile nonché Non sono previsti premi di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoaccelerazione.
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Samples: Fornitura a Misura Di Smartcard
Penali. Per la 1)Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’esecuzione delle attività oggetto del presente normacontratto XXXXXX (euro XXXXXXXX si applica una penale di € ) corrispondente all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, si rimanda al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. 2)L’Ente potrà applicare al Contraente penali sino a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite concorrenza del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti. 3)La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di applicazione delle penali. 4)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto. 5)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. 6)Le penali verranno regolate dall’Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall’Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l’anticipazione del corrispettivo complessivo prezzo si applicano le disposizione di cui all’art. 35, comma 18 del Codice; 7)Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, l’Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’artdell’Art. 1456 108, comma 4 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoCodice.
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Samples: Fornitura
Penali. Per Il contraente deve eseguire il servizio oggetto del presente capitolato a perfetta regola d’arte. Il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dal Direttore dell’esecuzione, vigila sulla corretta esecuzione del servizio, sulla base di periodiche verifiche. In caso di inadempienze o difformità che possano inficiare la presente normacorretta esecuzione del servizio stesso, l’ente appaltante si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale riserva di gara. Secondo i principi generaliapplicare sanzioni pecuniarie in misura pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni disservizio rilevato, previa immediata contestazione ed esame delle eventuali contro deduzioni del contraente, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi quali devono pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla ricezionedata della contestazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioLa penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile. Fermo restando il pagamento delle penali, mediante comunicazione scrittala mancata eliminazione di carenze ed inefficienze del servizio già rilevate in precedenti verifiche, l’applicazione dà luogo alla contestazione degli addebiti al contraente, nel rispetto della penaleprocedura prevista dall’art. L’Azienda108, per comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. L’ente appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo con i corrispettivi dovuti al contraente ovvero, potràin difetto, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penalegiudiziario. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando preclude il diritto al dell’ente appaltante a richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Per Impregiudicato ogni ulteriore rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno e fermo l’impegno dell’Aggiudicatario di fare quanto necessario per rimediare al proprio inadempimento anche effettuando attività straordinarie, in caso di ingiustificato ritardo nella esecuzione di uno specifico servizio nei termini offerti in sede di gara, Lazio Innova applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al maggior importo fra il 5% del valore dei Materiali BTL oggetto del singolo servizio ed Euro 100,00. Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero venissero irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, la presente normaCommittente ha la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto. La Committente si riserva altresì di risolvere l’Accordo Quadro qualora, nell’arco di tre mesi consecutivi, si rimanda sia proceduto ai sensi del precedente art. 6 alla risoluzione di più di cinque affidamenti a quanto previsto dal Capitolato Speciale causa dell’incapacità di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreindividuare un concept grafico rispondente alle esigenze della Committente. L’applicazione della penale delle penali sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorenei confronti dell’Aggiudicatario cui il medesimo potrà opporre, alla quale l’Appaltatore potrà replicare per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali Lazio Innova, senza necessità di cui al presente paragrafodiffida o procedimento giudiziario, potrà, a sua proprio insindacabile sceltagiudizio, detrarre l’importo dovuto rivalersi sulla cauzione definitiva (con eventuale obbligo di reintegrazione in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fatturacapo all’Aggiudicatario) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito effettuare una compensazione con quanto dovuto all’Appaltatore all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche per ivi compresi i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Penali. Per ogni inadempienza accertata nell’esecuzione del servizio, l’AUSL applicherà le penali sotto indicate, fermo restando l’obbligo da parte dell’impresa appaltatrice di eseguire la presente normaprestazione. L’Impresa appaltatrice è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni dell’appalto e del perfetto svolgimento del servizio. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la sua gravità l’immediata risoluzione del contratto, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generalil’AUSL contesta formalmente, mediante lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine senza idonee giustificazioni sarà applicata la penale, nella misura di seguito riportata, fermo restando l’obbligo da parte dell’Impresa appaltatrice di eseguire il servizio. Delle penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione sarà data comunicazione all’Impresa appaltatrice a mezzo lettera raccomandata A/R. L’Impresa appaltatrice dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale che sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore accredito. Non si darà luogo al pagamento delle fatture fino a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali quando l’Impresa appaltatrice non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto provveduto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute al verificarsi ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di quanto sopra riportato.legge, l’AUSL, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, qualora le stesse vengano disattese, si riserva di applicare le seguenti penalità:
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Samples: Disciplinare Di Gara E Di Appalto
Penali. Per la Tutti i servizi oggetto del presente normaappalto dovranno essere garantiti in modo continuo, indipendentemente da avarie dei mezzi, o assenze del personale della Ditta appaltatrice a qualsiasi titolo. Ove si rimanda verifichino disservizi (esecuzione di uno dei servizi oggetto dell’appalto in misura difforme in tutto o in parte rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garacontratto) rilevati dall’Inps o lamentati per iscritto dagli utenti e riscontrati fondati, potrà essere applicata per ciascun disservizio una penale. Secondo i principi generaliL’ammontare della penale, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorevariazioni dipenderanno a discrezione dell’Istituto secondo la gravità dell’inadempienza accertata, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto arrivare fino ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite un massimo del 102% (dieci due per cento) del corrispettivo complessivo contrattualecontratto fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno. In particolare, I.V.A. esclusaqualora il soggetto aggiudicatario non provveda al rispetto degli obblighi contrattuali, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà l’Istituto procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario ad assicurare il servizio entro 24 ore. Trascorso tale termine potrà essere applicata una penalità fino ad Euro 500,00 per ogni giorno di dichiarare ritardo rispetto all’inadempimento contestato. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, trattenendo le somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del futuro contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti. Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione l’aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Resta ferma la risoluzione di diritto risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Istituto. Qualora l’ammontare della penale comminata superi il valore massimo del 2% (due%) del contratto, è facoltà dell’Istituto avviare le procedure di risoluzione del contratto. Nel caso di mancato o difforme adempimento del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali, l’Istituto potrà su suo insindacabile giudizio procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato1454 c.c.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Per la presente normaIn caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di svolgimento del servizio così come specificamente descritte nel Capitolato tecnico, si rimanda a quanto previsto nonché nell’Offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario, quest’ultimo, oltre ad ovviare all’infrazione contestata nel termine stabilito, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura massima del 10% in relazione alla gravità dell’infrazione medesima ovvero, nel caso di mancato rispetto delle tempistiche previste, nella misura dello 0,3% (zerovirgolatre per cento) dell’importo di aggiudicazione per ciascun giorno di ritardo. Inoltre, qualora l’Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme agli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale contratto di gara. Secondo i principi generaliappalto, le penali irregolarità o manchevolezze accertate saranno applicate solo tempestivamente segnalate affinché l’impresa provveda a sanare immediatamente la situazione. Anche in tal caso, nella determinazione dell’importo della penale si terrà conto della gravità dell’infrazione, e del ripetersi delle infrazioni nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreperiodo contrattuale. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell’inadempienza e/o dei ritardi a mezzo PEC/email. L’aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale . Qualora la somma delle penali applicate superi del 10% l’importo contrattuale complessivo, l’Autorità potrà risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. Resta fermo il diritto dell’Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall’articolo 1382 c.c., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall’Autorità. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della medesima penale. L’AziendaIn ogni caso, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Autorità l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa. L’Autorità, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, di cui agli obblighi contrattuali senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fineL’Aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera portando in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento detrazione l’importo della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoirrogata.
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Samples: Contratto Di Fornitura
Penali. Per la presente normaogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo sulla tempistica di consegna della merce, di cui all’Articolo 9, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garaapplicherà una penale pari all’0,5% (zero,cinque per cento) del valore della fornitura non ancora consegnata. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali Ai fini di cui al presente paragrafoprimo comma, potràsi considera come non consegnata anche la merce rifiutata ai sensi dell’Articolo 9. La stessa penale si applica anche al caso di sostituzione della merce per vizi occulti di cui all’Articolo 10, comma 7. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sopra indicate verranno contestati in forma scritta al Fornitore; quest’ultimo potrà comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano accogliibili a sua insindacabile sceltagiudizio dell'amministrazione o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, detrarre l’importo dovuto sono applicate al fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’ammontare delle penali applicate sarà trattenuto dall’Amministrazione sulle fatture emesse dal Fornitore o, in sede mancanza di liquidazione della fattura (queste, sarà riscosso mediante richiesta escussione di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della pari importo sulla cauzione definitiva, senza bisogno con l’obbligo da parte del Fornitore di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare reintegrarla entro il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo termine di penalequindici giorni. L’applicazione delle penali non esonera pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'amministrazione per la ritardata od omessa fornitura, per l'eventuale peggior offerta conseguita dall'amministrazione stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione relazione al maggior costo della fornitura stessa rispetto a quello che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite si sarebbe verificato senza la decadenza del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatofornitore.
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Samples: Fornitura Continuativa Di Materiale Di Cancelleria Generica E Cancelleria Specifica
Penali. Per ogni giorno solare di ritardo nella fornitura, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la presente normaconsegna sopra indicati l’appaltatore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all’ 1 per mille del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo riscontrato. Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del contratto, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garafatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l’importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione, con conseguente obbligo di reintegro. Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo superiore ai 10 giorni solari indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi 5 dell’art. 1456 C.C., con semplice comunicazione scritta e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del Codice Civile nonché contratto imputando le spese aggiuntive dell’appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni. Qualora a consegna effettuata, a seguito di procedere in danno dell’Appaltatoreaccertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, fermo restando i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi termine massimo di quanto giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra riportatoeffettuata.
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Samples: Disciplinary Agreement
Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, AVEPA applicherà le penali saranno applicate solo indicate specificatamente nel capitolato tecnico e secondo le modalità in esso previste. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dal responsabile dell’esecuzione del presente contratto per iscritto al Fornitore, il quale dovrà comunicare in ogni caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi le proprie deduzioni ad AVEPA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionecontestazione stessa. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penaleQualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio di AVEPA saranno applicate al Fornitore le penali nella misura indicata nel capitolato. L’Azienda, AVEPA per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal capitolato potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dall’Ente e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all’Appaltatore, opportunamente motivato e notificato. Qualora l’inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza all’Ente, per iscritto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di del pagamento della penale stessamedesima. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando previste dal capitolato non preclude il diritto al di AVEPA di richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danno subito dall’amministrazione danni. Il Fornitore sarà comunque responsabile verso l’AVEPA di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoindirettamente dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che l’Agenzia dovesse essere chiamata a corrispondere in relazione all'inesatto adempimento.
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Penali. Per 1. In caso di ritardo nell’espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa da A.S.I.S. un’eventuale proroga, verrà applicata una penale pari all’1,00 per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate agli articoli 2 e 3 del presente capitolato e in altre disposizioni del capitolato si applicherà una penale massima di Euro 800,00.
3. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la presente norma, si rimanda a quanto previsto quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 7 (sette) giorni dal Capitolato Speciale di gararicevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Nel caso in cui il ritardo l’appaltatore non presenti osservazioni o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorenel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte di A.S.I.S., la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione26 del presente capitolato.
5. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo netto contrattuale, A.S.I.S. procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 29, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
6. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Capitolato Speciale
Penali. Per Fatta salva l’ipotesi di sussistenza di causa di forza maggiore, in conseguenza di un qualunque ina- dempimento contrattuale (quali, a titolo meramente esemplificativo: mancato rispetto del calendario delle attività concordato con la presente normaStazione appaltante; mancata esecuzione delle attività concordate di interazione con il committente, si rimanda etc.) l’Università potrà applicare penali di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garaseconda della gravità dell’inadempimento. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della La penale sarà preceduta da una rituale regolare contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoree motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) l’impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla ricezionecontestazione medesima. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora, mediante comunicazione scrittaentro il termine di dieci giorni, l’applicazione la Società non abbia ef- fettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia forni- to giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l’Università provvederà ad incamera- re l’importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvede- re all’immediato reintegro della penalecauzione. L’AziendaIn alternativa, per i crediti derivanti dall’applicazione su richiesta dell’Impresa aggiudicataria, l’importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato. In caso di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in sede caso di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per un ammontare totale che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda superi il limite del 10% dell’importo contrattuale complessivo (dieci per centoal netto dell’IVA) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione l’Università considererà risolto di diritto del il contratto, ai sensi dell’art. 1456 provvedendo all’incameramento dell’intero de- posito cauzionale, fatta salva l’azione per il risarcimento del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoed ogni altra azio- ne che l’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
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Penali. Per la presente normaLe penali relative ad ogni attività saranno calcolate come di seguito descritto, si rimanda a quanto previsto meno di offerta tecnica migliorativa formulata dal Capitolato Speciale fornitore in fase di risposta alla gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione Qualora l’importo delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda raggiunga il limite del 10% (dieci dell’importo contrattuale il Committente si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione contrattuale che, in ogni caso interverrà ove l’importo delle penali raggiunga il limite del 30% dell’importo contrattuale. È comunque fatta salva la possibilità del committente di rivalersi per cento) il maggior danno derivante dal mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dal presente contratto. In caso di segnalazioni di mancata consegna di corrispondenza da parte dei clienti attraverso i canali di contatto, verranno applicate le seguenti penali, oltre all’onere della ristampa e recapito interamente a carico del Fornitore: 100% del corrispettivo complessivo contrattualedi stampa e recapito, I.V.A. esclusaqualora l’evento sia stato accertato e le cause siano imputabili al fornitore. Il fornitore sarà posto nelle condizioni di poter esporre le proprie controdeduzioni alla Committente entro 15 gg. lavorativi. In caso di ritardi di consegna verranno applicate le seguenti penali: • 100% del corrispettivo di recapito per i recapiti che non rientrano nel target all’art. 8.1. Per ogni ricevuta di ritorno caricata in ritardo rispetto a quanto definito nel paragrafo 8.3 sarà applicata una penale pari al 5% del prezzo unitario offerto della corrispondente raccomandata. Nel caso in cui la lavorazione sia effettuata in modo errato o non effettuata sarà applicata una penale pari 10% del prezzo unitario offerto della corrispondente raccomandata. Per ogni esito non caricato o caricato con ritardo, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà rispetto alle tempistiche previste al paragrafo 8.4, verrà applicata una penale pari a 10 Euro a pezzo. In caso di dichiarare la risoluzione contestazione circa il mancato recapito da parte del cliente se il plico risulterà recapitato, ma georeferenziato ad una distanza superiore a 200 Metri lineari sarà applicata una penale di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoeuro 10 per ogni prestazione difforme.
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Penali. Per la L’Aggiudicatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell’esecuzione delle attività appaltate. Le prestazioni per ogni Lotto dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nella tabella “B” di cui all’art. 4 del presente normacapitolato, si rimanda al netto dell’eventuale riduzione temporale offerta dall’aggiudicatario. L’Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste. Rispetto al cronoprogramma relativo al singolo Bene, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna degli elaborati / documentazione previsti dal presente capitolato e non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garaforza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale, ai sensi dell’art. Secondo i principi generali113-bis c.2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 0,3 per mille dell’importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale: ove le penali saranno applicate solo nel caso in cui superino tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il ritardo contratto. La richiesta e/o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopraLa rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell’aggiudicatario, qualora l’ammontare così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all’aggiudicatario successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata. L’Aggiudicatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando previste dal presente articolo non preclude il diritto al dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni.
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Penali. Per 1. In caso di ritardo nell’espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un’eventuale proroga, verrà applicata la presente normapenale di Euro 5,40 per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all’art. 2 si applicherà una penale massima di Euro 100,00.
3. In relazione agli impegni assunti dal broker in fase di presentazione dell’offerta tecnica e che diverranno automaticamente impegni contrattuali dell’Appaltatore, si rimanda a quanto previsto per ogni 7 giorni (e multipli di sette) di ritardo nella consegna rispetto ai termini descritti in offerta sarà elevata una penale di Euro 50,00.
4. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal Capitolato Speciale di gararicevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Nel caso in cui il ritardo l’appaltatore non presenti osservazioni o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorenel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
6. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
7. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Contract for Brokerage Services
Penali. Per la ogni giorno solare di ritardo nella consegna ed installazione della fornitura oggetto del presente normacontratto si applica una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) calcolata sull’importo contrattuale, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di garalavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione la prima verifica di conformità della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (cinqueventi) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatariosolari successivi al primo esito sfavorevole, mediante comunicazione scrittaovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, l’applicazione della penale. L’Aziendasi applicherò una penale pari allo 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, per i crediti derivanti dall’applicazione ogni giorno solare di ritardo successivo al primo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora applicabili superi l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo dell’importo contrattuale, I.V.A. esclusaal netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere Stazione appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatoreall’operatore economico, fermo restando salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’aggiudicatario per iscritto. L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatopenali, la Stazione appaltante provvederà a recuperare l’importo sulla fattura, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
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Samples: Capitolato Speciale
Penali. Per Le penali sono definite all’articolo 11 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la presente norma, si rimanda a conseguente applicazione di penali secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto, dalla Xx.Xx.Xx.. che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di garapenalità secondo quanto previsto dal capitolato Tecnico. Secondo i principi generaliIn caso di contestazione dell’inadempimento, le penali saranno applicate solo il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Soresa, nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano a Soresa nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione della penale. L’Aziendapur essendo pervenute tempestivamente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrànon siano idonee, a sua insindacabile sceltagiudizio della medesima Soresa, detrarre l’importo dovuto a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in sede di liquidazione contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa si avvarrà della fattura cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto. Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (mediante dieci per cento) del valore stimato della contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’artCONTRATTO FARMACI Pag. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.9 a 21
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Samples: Sistema Dinamico Di Acquisizione Per La Fornitura Di Farmaci E/O Emoderivati
Penali. Per la presente normaLe penali sono definite nell’art. 10 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, si rimanda dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione Contraente (o a quanto previsto dal Capitolato Speciale Soresa), nel termine massimo di gara. Secondo i principi generali10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta proprie controdeduzioni supportate da una rituale contestazione scritta chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Azienda verso l’Appaltatoremedesima Amministrazione (o di Soresa), alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionea giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede alla Convenzione e ai Contratti di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito fornitura con quanto dovuto all’Appaltatore al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Soresa a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione. A tal fineNell’ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della Convenzione, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex artfermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 1252 c.c., Nell’ambito dei singoli Contratti si potranno applicare al Fornitore penali sino a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penaleconcorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Convention for the Supply of Semi Automatic External Defibrillators (Dae)
Penali. Per Qualora l’affidatario non ottemperasse all’espletamento delle prestazioni e/o alle prescrizioni oggetto del presente contratto (obiettivi/fasi/modalità) la presente normacui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, la committenza potrà applicare le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo. In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna di cui all’art.7 sarà applicata una penale pari all’uno per mille per ogni giorno di ritardo. Inoltre la ditta appaltatrice dovrà fornire in anticipo rispetto alla data di consegna del materiale la documentazione comprovante i requisiti del materiale fornito ai sensi del C.S.A.. Ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nella presente scrittura o nel C.S.A. verrà sanzionato con una penale compresa tra € 500,00 ed € 10’000,00 a seconda della gravità dell’infrazione. Le penalità di cui sopra verranno decurtate all’atto del saldo. In caso di recidiva la committenza, potràsentito il parere e avuta l’autorizzazione dall’organo di Giunta, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede potrà procedere nei termini di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito legge con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione contrattuale ed al pagamento dei servizi fino ad all’ora svolti stimati sulla base della documentazione prodotta ed eventualmente sulla base di diritto apposita verifica tecnica eseguita in contraddittorio. Quando possibile, ritenute per spese, l’eventuale risarcimento danni e penalità inflitte potranno essere recuperate sulla rata in pagamento del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatocanone d’appalto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Per In caso di inadempimenti o di ritardo delle obbligazioni derivanti dal presente disciplinare l’Amministrazione applicherà al contraente una penale giornaliera pari allo 0,1% dell’importo contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati per iscritto al fornitore con qualsiasi mezzo (quindi anche via fax, PEC, posta elettronica, telegramma o altro mezzo), dalla Provincia; il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del responsabile del procedimento, ovvero non vi sia stata risposta o la presente normastessa non sia giunta nel termine indicato, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, saranno applicate al contraente le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorecome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore La Provincia potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo con quanto dovuto al contraente a qualsiasi titolo, potràanche per i corrispettivi dovuti al contraente medesimo, a sua insindacabile sceltaovvero, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà difetto, avvalersi della cauzione definitivagaranzia di cui alle premesse, al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal contraente, senza bisogno di diffida diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario ovvero compensare giudiziario. La richiesta e/o il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare Il contraente prende atto che l’applicazione delle penali applicate ecceda previste dal presente articolo non preclude il limite diritto della Provincia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. L’amministrazione potrà applicare al contraente penali sino alla concorrenza del 10% (dieci 10 per cento) cento del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto valore del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il suo diritto al a chiedere il risarcimento dell’eventuale del maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatosubito.
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Penali. Per la presente normaLe inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le nonché l’applicazione delle sottoelencate penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreprovvedimenti. L’applicazione di una penale non esclude la possibilità da parte dell’Amministrazione di risolvere immediatamente il contratto con l’Appaltatore in considerazione della gravità dell’infrazione commessa. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa delle infrazioni commesse. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di agire inoltre per maggior danno e di rivalersi nei confronti dell’Appaltatore per tutti i danni conseguenti all’interruzione dell’Appalto ed al riappalto. L’applicazione di una penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale non solleva l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionedalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Tutte le penali verranno riscosse detraendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore in occasione del pagamento immediatamente successivo alla irrogazione della penale stessao riscuotendo la fidejussione a titolo di risarcimento del danno e addebitando alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare Tutte le penalità sono cumulabili. L’applicazione delle penali spetta al Responsabile del Procedimento e deve essere comunicata all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata. L’Appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di compensare le penali con servizi/lavori aggiuntivi. L’importo complessivo delle penali applicate ecceda non può superare annualmente il limite del 10% (dieci per cento) dell’importo del corrispettivo complessivo contrattualeannuale GARANTITO all’Appaltatore, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere oltre il quale l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Stradale E Infrastrutturale
Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito Le violazioni degli obblighi che fanno carico all’Impresa e/o liquidazione parziale della fattura) comunque gli inadempimenti, le negligenze e/o potrà avvalersi ritardi nello svolgimento della cauzione definitiva, senza bisogno fornitura o nell’esecuzione del contratto saranno motivo di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatirichiamo scritto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c.L’OGS, a compensare le somme mezzo lettera raccomandata A.R. o fax o PEC, intimerà all’Impresa di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e dimostrate) dovranno pervenire entro 10 giorni solari dal ricevimento del richiamo. Decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni, o infondatezza delle stesse è facoltà dell’OGS procedere all’applicazione di penali. L’OGS, a tutela della qualità della fornitura, si riserva di applicare la penale di natura pecuniaria di seguito indicata: - per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei beni presso la località indicata nel precedente articolo 2 o nella diversa località concordata per iscritto con l’OGS, un importo pari allo 0,50% del prezzo dello strumento, sino ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo un massimo pari al 10% del corrispettivo contrattuale. Le penali complessivamente non potranno comunque superare il 10% dell’importo contrattuale, oltre il quale l’OGS avrà facoltà di penalerisolvere il contratto. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione Rimane inteso che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento l’applicazione della penale stessa. Fermo restando quanto sopranon esclude la facoltà da parte dell’OGS, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda nei casi di inadempienza, anche di uno solo degli obblighi contrattuali assunti, di risolvere il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Contract for the Supply of a Multichannel Digital Telemetric Seismic Acquisition System
Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garaVedere paragrafo 2.6 del capitolato tecnico. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda L’ASL di Viterbo notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Indizione a Seguito Di Indagine Esplorativa Di Mercato
Penali. Per la In caso di mancato invio, nei tempi ivi previsti, delle comunicazioni e documentazione di cui all’art. 4 del presente normacapitolato, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale compreso scioperi o assenze in genere; mancata comunicazione di gara. Secondo i principi generalisciopero o assenza del proprio personale; esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmente; mancata od incompleta o ritardata esecuzione di una delle prestazioni indicate nel presente capitolato che non integrino una grave inadempienza, le penali saranno applicate solo nel caso verrà applicata una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, valutata ad insindacabile giudizio del direttore dell’esecuzione in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorebase alla gravità dell’infrazione. L’applicazione della penale sarà comunque preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoreformale contestazione, mediante raccomandata con A/R o comunicazione pec, alla quale l’Appaltatore potrà avrà diritto di replicare nei successivi 5 (cinque) entro 15 giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioL'importo delle penali applicate, mediante comunicazione scrittacome sopra indicate, l’applicazione sarà trattenuto sul pagamento della penalemensilità successiva a quella in cui si è verificata l’infrazione/disservizio. L’Azienda, L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per i crediti derivanti dall’applicazione colpa dell’esecutrice. L’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/causa dei ritardi o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.cdegli inadempimenti dell’Affidataria., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Informazione E Accoglienza Turistica
Penali. Per Al Gestore possono essere applicate penalizzazioni in caso di: - mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti; - mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizi; - mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico-finanziari alle scadenze e nei formati previsti; - inerzia nei confronti di segnalazioni operate dal Comune circa carenze e disfunzioni; - in generale, mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti (es. livelli di raccolta differenziata conseguiti), il Gestore è comunque da considerarsi soggetto all’applicazione di penali, così come indicato nell’allegato M del presente Contratto, con decurtazione del corrispettivo commisurato allo scostamento registrato rispetto all’obiettivo definito. In ogni caso il Gestore avrà diritto ad addurre motivazioni e giustificazioni, secondo la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali procedura di cui al successivo art. 43; in caso di insufficiente motivazione, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni previste. Qualunque ritardo o mancanza del Gestore nell’adempimento degli obblighi scaturenti dal Contratto comporterà l’applicazione di una penale, così come indicato nell’allegato M al presente paragrafoContratto. Ad integrazione di quanto indicato nel menzionato allegato M, potràsi deve comunque considerare a carico del Gestore, a sua insindacabile sceltapropria cura e spese, detrarre l’importo dovuto l’obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in sede essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi. Qualora i tempi e le modalità del mancato servizio non consentano un adeguato recupero o l’affidamento a terzi, il Comune oltre alla penalità potrà chiedere il rimborso della mancata prestazione determinata per l’effettiva assenza di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivapersonale, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche mezzi ed attrezzature per i corrispettivi maturati. A tal finecosti unitari riportati e vigenti all’atto della contestazione, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.cnell’apposito elenco prezzi., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Service Contract
Penali. Per 1. L’impresa riconosce all’ Agenzia, ferma restando la presente normapossibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale il diritto di gara. Secondo i principi generali, applicare le penali saranno applicate solo penalità di seguito indicate:
a) nel caso in cui il di ritardo sui tempi di consegna o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della di erogazione del servizio, non imputabile alla stazione appaltante, una penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Aziendanella misura dell’1‰, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali ciascun giorno di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ritardo fino ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattualeglobale di aggiudicazione dell’appalto. Oltre tale limite la stazione appaltante potrà risolvere il contratto;
2. Per procedere all’applicazione delle penali, I.V.A. esclusail RUP notificherà all’Impresa, l’amministrazione avrà l’insindacabile a mezzo PEC, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati, a fronte della quale l’impresa potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro della contestazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà all’applicazione delle penali, fermo restando che l’impresa dovrà provvedere al corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente;
3. L' Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal presente paragrafo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all’impresa ovvero avvalersi della cauzione rilasciata dall’Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario;
4. L’ Agenzia potrà applicare all’Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione dell’appalto. Oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Service Agreement
Penali. Per la presente norma1. Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, l'Azienda, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare l’Operatore all'esatta esecuzione. L'Operatore dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’Azienda non le ritenga condivisibili si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, potrà procedere ad applicare le penali saranno applicate solo nel caso in cui come di seguito riportato.
2. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorerisarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Operatore sarà tenuto a corrispondere all’Azienda le penali indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico.
3. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
4. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
5. I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene/servizio, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
6. L’importo derivante dall’applicazione di cui al presente paragrafopenalità, potràsanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatinonché sul deposito cauzionale. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltantel’Operatore autorizza sin d’ora l’Azienda, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante all’Azienda a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore l’Operatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Contract of Loan (Comodato)
Penali. Per Ogni qualvolta l’appaltatore esegua gli interventi in modo incompleto o in difformità alle prescrizioni del capitolato o del personale preposto alla sorveglianza del servizio, verrà applicata una penale di € 250,00 per le strade rientranti negli interventi nelle strade e frazioni secondarie, nonché per i marciapiedi e le aree interne di scuole e cimiteri, ed una penale di € 500,00 per le strade principali. L’appaltatore, in particolare, ha l’obbligo di intervenire con la presente normamassima urgenza e comunque non oltre il termine di un’ora dalla richiesta d’intervento (o dall’ordine di servizio), restando inteso a tale proposito che, nel caso di ritardato intervento, oltre a tutti i maggiori oneri più avanti richiamati, verrà applicata la predetta penale per ogni ora di ritardo e per ogni singolo mezzo richiesto e non utilizzato per l’espletamento del servizio. Nel caso di ritardo da parte dell’appaltatore nell’esecuzione del servizio, l’Amministrazione Comunale, senza preventiva intimazione, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale riserva la facoltà di gara. Secondo i principi generali, provvedere direttamente avvalendosi di altra impresa ed addebitando le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorerelative spese all’appaltatore stesso. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale regolare contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoredell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) l’impresa avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla ricezionenotifica della contestazione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della penalerelativa condizione di ritardo. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione L’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione Comunale a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.ccausa dei ritardi., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Service Agreement
Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto Le penali sono definite dal Capitolato Speciale Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente. In caso di gara. Secondo i principi generalicontestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta proprie controdeduzioni supportate da una rituale contestazione scritta chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Azienda verso l’Appaltatoremedesima Amministrazione, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionea giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto all’Appaltatore al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. A tal fineS.p.A. a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione. Nell’ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della Convenzione, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex artfermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Dei Sistemi Di Monitoraggio Flash Del Glucosio
Penali. Per 1. La Committente applicherà al Fornitore le penali di cui al Capitolato Tecnico, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno, nonché il diritto di richiedere la presente norma, risoluzione del Contratto.
2. Nell'eventualità che si rimanda rilevino una o più anomalie rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale offerto e concordato, il Fornitore stesso dovrà provvedere all'eliminazione di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi dette anomalie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezionenaturali e consecutivi dal ricevimento della lettera raccomandata o telegramma o telefax o altra comunicazione contenente le segnalazioni dell’anomalia. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioNel caso di una ulteriore rilevazione di anomalie o malfunzionamenti rispetto al servizio richiesto, mediante comunicazione scrittail contratto sarà immediatamente risolto e la cauzione definitiva incamerata a copertura del danno subito. La Committente potrà affidare il servizio ad altra ditta e i maggiori oneri graveranno sul Fornitore. Nel caso di minori spese, l’applicazione della penalenulla competerà al Fornitore inadempiente.
3. L’AziendaGli importi delle penalità saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture emesse dal Fornitore o sulla cauzione definitiva che, per i crediti derivanti dall’applicazione in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata dal Fornitore medesimo.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale.
5. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle La Committente potrà avvalersi della clausola risolutiva in caso di applicazione di penali applicate ecceda il limite del per un importo superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo dell’importo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Procurement Agreement
Penali. Per In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all’aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la presente normapenale in misura da stabilirsi, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale sentito il responsabile dell’esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,5% ed il 2% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di garaopzioni solo se già esercitate, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell’inadempimento (grado di negligenza, all’eventuale reiterazione ed all’effettivo disservizio). Secondo i principi generaliIn caso di adempimento tardivo, le sono applicate penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo misura dello 0,01 % pro die. L’esecuzione parziale o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoredifforme è considerata inadempimento. L’applicazione L’irrogazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorenon esclude l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionequando accertato. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penaleL’erronea applicazione del meccanismo revisionale dei prezzi di cui all’art. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione 16 del presente capitolato “Revisione prezzi” comporta inadempimento contrattuale. Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell’ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, può promuovere l’avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di ASUR Area Vasta 4 - IBAN XX00X0000000000000000000000; causale “penale contratto (specificare oggetto e CIG)”. In mancanza sarà garantita dall’eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere fermo l’obbligo di pagamento della penale stessareintegro entro gg. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato15 dalla richiesta.
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Samples: Fornitura Di Beni
Penali. Per la ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente normaCapitolato e dal Contratto e per ogni caso di carente, si rimanda tardiva o incompleta esecuzione, ovvero per mancato o inesatto adempimento del servizio, Enpaia, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Banca Aggiudicataria - ai sensi dell'art. 113- bis comma 4 del Codice - delle penali, variabili a quanto previsto seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Tali penali dovranno essere determinate in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento, e verranno applicate dal Capitolato Speciale di garagiorno della contestazione al giorno in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. Secondo i principi generali, Enpaia potrà applicare le penali saranno applicate solo nel fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell’importo totale del Contratto. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte alla Banca Aggiudicataria superi il 10% del corrispettivo globale, Enpaia ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. La Banca Aggiudicataria prende atto, in nessun caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione la Banca Aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della medesima penale. L’Azienda, per Enpaia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafopenali, potràcon quanto dovuto alla Banca Aggiudicataria a qualsiasi titolo, a sua insindacabile sceltaquindi anche con i corrispettivi maturati, detrarre l’importo dovuto ovvero, in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.cgiudiziario., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Servizio Di Banca Depositaria
Penali. Per la presente norma, si rimanda a Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale di garastabilito al precedente art. Secondo i principi generali6 (“Forza maggiore”), le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoresono determinate nella misura indicata nella Scheda Tecnica – Allegato 1 al presente Capitolato. L’applicazione della (paragrafo 5). La penale sarà preceduta da una rituale regolare contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoree motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) l’impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla ricezionecontestazione medesima. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora, mediante comunicazione scrittaentro il termine di dieci giorni, l’applicazione la Società non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l’Università provvederà ad incamerare l’importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvedere all’immediato reintegro della penalecauzione. L’AziendaIn alternativa, per i crediti derivanti dall’applicazione su richiesta dell’Impresa aggiudicataria, l’importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato. In caso di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in sede caso di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per un ammontare totale che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda superi il limite del 10% dell’importo contrattuale complessivo (dieci per centoal netto dell’IVA) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione l’Università considererà risolto di diritto del il contratto, ai sensi dell’art. 1456 provvedendo all’incameramento dell’intero deposito cauzionale, fatta salva l’azione per il risarcimento del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoed ogni altra azione che l’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Per la In caso di inadempimenti da parte dell’appaltatore alle obbligazioni imposte dal presente norma, Capitolato si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, applicheranno le penali saranno applicate solo seguenti penalità:
a) nel caso in cui di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penale pari all’1%o (uno per mille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal precedente art. 4. Ove il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreriguardasse l’intera fornitura e per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
b) in caso di mancato adempimento dell’obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità dei beni forniti entro i tempi indicati all’art. L’applicazione della 10 del presente Capitolato, verrà applicata una penale sarà preceduta da pari a Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo sull’intervento.
c) in caso di mancato intervento di assistenza tecnica entro i termini indicati al precedente art. 16, verrà applicata una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionepenale pari a Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo sull’intervento. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione preleverà l’ammontare delle penali di cui al presente paragrafoemettendo apposite fatture in esclusione IVA ex. art. 15, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto DPR 633/72 e s.m. che saranno compensate in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta finale dei crediti10 dell’Appaltatore. Se questi mancano o risultano insufficienti, l’ammontare delle penali sarà addebitato sulla cauzione di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi cui all’art. 22. In tali casi l’importo della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento dovrà essere reintegrato dalla Ditta entro 15 (quindici) giorni dalla decurtazione della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora Qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda raggiunga complessivamente il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo dell’importo netto contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile l’Azienda si riserva la facoltà di dichiarare la procedere alla risoluzione di diritto del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, ai sensi dell’artper negligenza nell’effettuare la fornitura, di rifiuto della verifica di conformità e nelle altre ipotesi indicate nel presente Capitolato, l’Azienda procederà all’incameramento della cauzione. 1456 del Codice Civile nonché di procedere Sarà inoltre esperita l’azione in danno dell’Appaltatore, fermo restando nei confronti dell’Appaltatore per il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomaggiore spesa che l’Azienda dovesse sostenere per il completamento della fornitura mediante il ricorso ad altre imprese.
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Samples: Appalto
Penali. Per la L’Aggiudicatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell’esecuzione delle attività appaltate. Le prestazioni per ogni Lotto dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nella tabella “B” di cui all’art. 4 del presente normacapitolato, si rimanda al netto dell’eventuale riduzione temporale offerta dall’aggiudicatario. L’Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste. Rispetto al cronoprogramma relativo al singolo Bene, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna degli elaborati / documentazione previsti dal presente capitolato e non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a quanto previsto dal Capitolato Speciale forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale, pari al 0,65 per mille dell’importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La medesima penale trova applicazione nella stessa misura anche per ogni giorno naturale di gararitardo nella consegna del piano di lavoro e del cronoprogramma previsti rispettivamente dagli artt. Secondo i principi generali2 e 4 del presente Capitolato, nonché nella consegna delle integrazioni documentali richieste in fase di verifica. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale: ove le penali saranno applicate solo nel caso in cui superino tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il ritardo contratto. La richiesta e/o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopraLa rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell’aggiudicatario, qualora l’ammontare così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all’aggiudicatario successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata. L’Aggiudicatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando previste dal presente articolo non preclude il diritto al della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni.
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Samples: Service Agreement
Penali. Per la presente norma1. L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell’esecuzione delle attività appaltate. L’Agenzia potrà disporre, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste.
2. In caso di gararitardata consegna dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari all’1‰ (uno per mille) del totale dell’importo contrattuale. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione L’ammontare complessivo della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore non potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare superare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia l’Agenzia ha facoltà di recedere dal contratto stesso.
3. L’applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto dell’Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Aggiudicatario.
4. La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell’Appaltatore, così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo complessivo contrattualeda versarsi all’Appaltatore successivamente all’applicazione della penale, I.V.A. esclusaovvero rivalendosi sulla cauzione in caso di inadempimento o ritardi.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all’applicazione delle penali verranno formalmente contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. L’aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà a mezzo PEC, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di dichiarare la risoluzione cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l’Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le penali di diritto cui sopra.
6. Restano salve eventuali sospensioni dei lavori disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell’art. 107 del contratto, ai sensi dell’artD.lgs. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato50/2016 e per le ipotesi ivi previste.
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Samples: Contratto Di Appalto
Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale Nel caso di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso mancato rispetto del termine stabilito in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Aziendaogni contratto attuativo per l'esecuzione dei Servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,10% (zero virgola uno per cento) dell'importo dello specifico contratto attuativo. L’Appaltatore dovrà garantire che le risorse utilizzate per l’esecuzione del servizio oggetto di ogni Contratto attuativo, siano coerenti con profili professionali e i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto relativi curricula vitae presentati in sede di liquidazione della fattura gara che hanno concorso alla valutazione e al conseguenziale affidamento. La Regione applicherà una penale pari allo 0,40% (mediante richiesta zero virgola quattro per cento) dell’importo del presente Accordo Quadro, per ciascuna figura qualora risulti il mancato rispetto di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatiriportato al precedente capoverso. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione L’importo complessivo delle penali irrogate nell’ambito di ciascun contratto attuativo non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda potrà comunque superare il limite del 10% (dieci per cento) dell’importo del corrispettivo medesimo contratto attuativo, salvo il danno ulteriore. Quando l’importo complessivo contrattualedelle penali ha raggiunto tale importo, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile la Regione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contrattorisolvere il solo contratto attuativo ovvero l’intero Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al presente CSA di Servizi – Parte Generale. I relativi importi saranno trattenuti all’atto del Codice Civile nonché di procedere pagamento delle fatture in danno dell’Appaltatorecorrispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi ovvero all’atto del pagamento di quanto sopra riportatoa qualsiasi titolo dovuto all’Appaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o in parte, della cauzione prestata. L’applicazione delle penali, non esime l’Appaltatore dall’osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.
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Samples: Appalto Di Servizi
Penali. Per la presente normaogni inadempienza agli obblighi contrattuali che, sia in corso d’opera sia all’esito delle verifiche effettuate a fine stagione, fosse riscontrata e contestata all’appaltatore, sarà irrogata una penale variabile dal 5% al 20% del prezzo complessivo pattuito relativo alla struttura e al turno nel quale l'inadempienza si è verificata. L’Istituto effettuerà contestazione scritta, trasmessa con ogni mezzo (fax, posta elettronica, etc.), qualora l’appaltatore non abbia sanato, entro le 48 ore di cui all’art. 7, ultimo comma, le inadempienze riscontrate o, alternativamente, vi abbia provveduto fuori termine. Analogamente, ’Istituto potrà procedere a contestazioni a fine appalto sulla base delle risultanze acquisite. L’appaltatore può, entro le successive quarantotto ore dalla contestazione, presentare le proprie controdeduzioni. La misura della penale, viste le controdeduzioni della società, sarà stabilita dalla stazione appaltante in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto a saldo e non ancora liquidato all’appaltatore. Nel caso di contestate gravi inadempienze, eccedenti il numero di tre, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui applicherà il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al disposto dell’articolo 12 del presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penalecapitolato. L’applicazione delle penali non esonera solleva l’appaltatore dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione del contratto. E’ fatto pertanto salvo, in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopraapplicazione delle penali, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto Committente al risarcimento dell’eventuale del maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanno.
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Samples: Service Agreement
Penali. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste, ad insindacabile giudizio dell’Agenzia verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo complessivo del servizio. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’ATERSIR; l’aggiudicatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ATERSIR, ovvero non vi sia stata risposta o la presente normastessa non sia giunta nel termine indicato, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, sono applicate all’aggiudicatario le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorecome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’applicazione ATERSIR potrà applicare all’aggiudicatario penali sino a concorrenza della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore misura massima pari al 10% del valore complessivo dei servizi oggetto del contratto. ATERSIR potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo, potràcon quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, a sua insindacabile sceltaanche per i corrispettivi dei servizi resi dall’aggiudicatario, detrarre l’importo dovuto ovvero, in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà difetto, avvalersi della cauzione definitivadi cui all’art. 9, senza bisogno di diffida diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatigiudiziario. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Service Agreement
Penali. Per la presente normaQualora l’aggiudicatario non sostituisca il personale assente, a seguito di specifica richiesta da parte della Direzione Servizi Sociali, secondo quanto indicato dall’art. 13 lettera a) punto 2., verrà applicata una penale pari a euro 200 per ogni giorno di mancata sostituzione fino ad un massimo di 5 giorni anche non consecutivi, trascorsi inutilmente i quali, si rimanda configurerà l’inadempimento di cui all’art. 18, comma 2, punto 7. Nei casi invece di mancata sostituzione per più di 5 giorni anche non consecutivi, si configurerà l’inadempimento di cui all’art. 17, comma 2, punto 5. L’eventuale ritardo nell’approntare la sede organizzativa, nei tempi e modi indicati dall’art. 14 punto d), comporterà l’applicazione di una penale pari a euro 250 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 20 giorni, dopo di che si procederà alla revoca del contratto. Per ogni altra inadempienze agli obblighi di cui al presente capitolato, salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale di garadall’art. Secondo i principi generali17, le viene applicata una penale proporzionata alla gravità dell’inadempienza. Le penali saranno vengono applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione con la sola formalità della penale sarà preceduta da una rituale previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi con raccomandata a.r., con termine, salvo diversa e motivata indicazione della Azienda verso l’Appaltatorestazione appaltante, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) di dieci giorni dalla ricezionedata di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per Il Comune compensa i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvale della cauzione di cui all’art. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare 22 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Resta salva la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.crisarcibilità di ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Per la presente normaVerranno applicate penali nei seguenti casi e nelle seguenti misure: - In caso di ritardo totale rispetto ai termini di cui all’art. 9 nella consegna: l’ 3% (tre per cento) del prezzo del bene ordinato per ogni giorno, si rimanda naturale e consecutivo, di ritardo ovvero frazione di giorno nel caso di consegne urgenti. - In caso di ritardo nel ritiro della merce rifiutata: l’ 1% (uno per cento) del prezzo del bene rifiutato per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo. - In caso di ritardo nella sostituzione di beni difettosi: l’ 1% (uno per cento) del prezzo del bene difettoso per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo. La contestazione verrà effettuata a quanto previsto cura della stazione appaltante, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 48 (quarantotto) ore dal Capitolato Speciale riscontro della violazione delle clausole contrattuali o comunque dall’avvenuta conoscenza. L’impresa potrà produrre le proprie osservazioni e giustificazioni inoltrandole direttamente all’ Amministrazione mediante lettera raccomandata entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. In caso di gara. Secondo i principi generalimancate controdeduzioni da parte dell’impresa nei tempi utili, le penali saranno applicate solo o nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorenon vengano ritenute accoglibili, verranno applicate le penali contrattuali. L’applicazione La liquidazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoreavverrà mediante detrazione dei crediti dalle fatture emesse o, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionein difetto, sulla cauzione definitiva. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali applicate ecceda il limite sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattualevalore dell’Accordo quadro; il Fornitore prende atto, I.V.A. esclusain ogni caso, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del contrattodell’Accordo Quadro. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando nei confronti del Fornitore per il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodel danno.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Articoli Di Ferramenta E Utensileria
Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto Le penali sono definite dal Capitolato Speciale Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto, a seconda della competenza, individuata nel Capitolato Tecnico, dalla Amministrazione Contraente. In caso di gara. Secondo i principi generalicontestazione dell’inadempimento, le penali saranno applicate solo il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione, nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della penalemedesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda, per Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto all’Appaltatore al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex artNell’ambito del singolo Contratto l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del lotto aggiudicato. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Service Agreement
Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale Sarà applicata una penale pari all’uno per mille del compenso spettante per le parti di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali Servizio di cui al presente paragrafoarticolo, potràper ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica stabilita per l’assolvimento degli adempimenti di specifica competenza del Professionista fissati dalle norme vigenti in materia. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni in argomento o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Amministrazione in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento. La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione. Sarà a sua insindacabile scelta, detrarre carico del Professionista l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito degli interessi legali e/o liquidazione parziale della fattura) moratori che l’Amministrazione dovrà corrispondere all’Appaltatore per il ritardo nei pagamenti e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatilo svincolo delle ritenute che siano conseguenza dell'inadempimento del medesimo Professionista alle obbligazioni del presente contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione Nel caso l’importo complessivo delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda superi il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattualeCompenso relativo alle prestazioni de quibus, I.V.A. esclusa, l’amministrazione l’Amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione ritenere risolto il presente contratto di diritto del contratto(relativamente alle parti che riguardano la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e la regolare esecuzione), ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché cod. civ. e sarà comunque libera di procedere far precedere la risoluzione contrattuale da una diffida ad adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo. Le penali non escludono il Professionista dalla responsabilità per eventuali maggiori danni di qualsiasi genere subiti dall’Amministrazione ed in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoparticolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento dell’incarico ad altro Professionista.
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Samples: Contratto D’appalto
Penali. Per la 1. Ogni 3 (tre) mesi, qualora si evidenzino inadempienze rispetto alle obbligazioni assunte con il presente normaContratto di monitoraggio, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generalideterminate da colpa o fatto imputabile al Monitore, l’Istituto, potrà applicare le penali saranno previste nel Capitolato tecnico in relazione agli esiti delle verifiche dei servizi di cui all’art. “Verifiche e controlli”, dandone comunicazione nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dal medesimo articolo.
2. L’ammontare delle penali non potrà superare la somma complessiva pari al 10% dell’importo massimo contrattuale di cui all’art. “Importo contrattuale” comma 1.
3. Qualora l’importo complessivo delle penali applicate solo raggiunga un valore pari al 10% (diecipercento) massimo contrattuale di cui all’art. 8, comma 1, l’Istituto potrà applicare la risoluzione in danno del contratto
4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Monitore e da queste comunicate all’Istituto nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionecontestazione stessa.
5. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioFerma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, mediante comunicazione scrittal’Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, l’applicazione della penaleentro i limiti di cui al successivo articolo “Inadempienze e Responsabilità”, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. L’Aziendaciv., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento senza bisogno di diffida.
6. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivadi cui al precedente art. “Deposito cauzionale”, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore al Monitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Monitoring Services Agreement
Penali. Per la presente normaNel caso di ritardo nella presentazione degli elaborati di progetto, per cause imputabili al Professionista, oltre le predette scadenze temporali, si rimanda a quanto previsto applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale relativo alla corrispondente fase progettuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi direttamente dal Capitolato Speciale compenso spettante. In caso di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo ritardato adempimento o in caso di inadempimento delle prestazioni professionali nel caso corso dell’esecuzione dei lavori si applicherà una penale fino allo 0,5 per mille dell’intero corrispettivo contrattuale in cui il rapporto alla gravità del singolo ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoredel singolo adempimento da trattenersi direttamente dal compenso spettante. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta in ogni caso fermo il diritto dell’Amministrazione di cui richiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta sin d’ora inteso tra le parti che in caso di annullamento o sospensione giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’incarico, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dall’Amministrazione al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore pretendere dall’Amministrazione a qualsiasi titolo, quindi anche sia contrattuale sia extracontrattuale, fatto salvo il compenso per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.cle prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Samples: Contract for Services
Penali. Durante la fase di espletamento dell’appalto, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire la continuità del servizio assicurando, pertanto, fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili alla Stazione Appaltante, la tempestività della fornitura. Per la presente normaogni giorno di ritardo della consegna, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale rispetto ai tempi stabiliti al precedente art.5, calcolati dalla data di garaemissione di ordine scritto della Stazione Appaltante, sarà applicata una penale pari al 10% dell’importo dell’ordine. Secondo Superati i principi generali7 giorni di ritardo della consegna, le penali saranno applicate solo nel calcolati dalla data di emissione di ordine scritto della Stazione Appaltante, sarà applicata una penale pari all’intero importo dell’ordine. In caso in cui il ritardo di reiterate irregolarità o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoredi gravi ritardi nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione casi di grave inadempienza o qualora l’ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10 % del valore dell’importo contrattuale, la SAMTE Srl si riserva di cui al presente paragraforisolvere il contratto, potràsalvo il risarcimento del danno ulteriore. La SAMTE Srl, a sua insindacabile sceltain caso di applicazioni di penali, detrarre l’importo dovuto in sede procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/addebito nei confronti dell’Appaltatore o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi avvalendosi della cauzione definitiva. Per ogni violazione agli obblighi in materia di sicurezza, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto accertata ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla insindacabile giudizio del Stazione Appaltante sarà applicata una penale di Euro 500,00 (€ cinquecento/00). La SAMTE Xxx provvederà al recupero delle somme dovute a titolo di penalepenali attraverso l’incameramento, anche parziale, della cauzione definitiva prestata che dovrà essere di volta in volta integrata dall’aggiudicatario. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando pregiudicherà il diritto al della SAMTE Srl ad ottenere la prestazione. E’ fatto in ogni caso salvo il diritto della SAMTE Srl di richiedere il risarcimento dell’eventuale del maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanno.
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Penali. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la presente normaconsegna dei prodotti, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garaARPAS applicherà all’ Appaltatore, ai sensi dell’art.113-bis comma 4 del D.Lgs. Secondo i principi generali50/2016, le penali saranno applicate solo nel una penale pari all’1‰ (unopermille) dell’ammontare dell’ordinativo della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi l’Agenzia applica la penale di cui al precedente capoverso sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorerisarcimento del maggior danno. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionestessa contestazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dell’ARPAS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, mediante comunicazione scrittapotranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’applicazione della penale. L’Aziendal’ARPAS provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del mese in cui si e verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.cquota parte relativa ai danni subiti., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
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Penali. Per la presente normaLe penali sono definite nell’ art. 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione aggiudicatrice del singolo appalto ed essere comunicati, al termine del procedimento, alla Xx.Xx.Xx.. In caso di gara. Secondo i principi generalicontestazione dell’inadempimento il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta proprie controdeduzioni, supportate da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della contestazione stessa. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della penalemedesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda, per Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede alla Convenzione e ai Contratti di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito fornitura con quanto dovuto all’Appaltatore al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. A tal fineS.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione. Nell’ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della Convenzione, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex artfermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Supply Agreement
Penali. Per la ogni giorno solare di ritardo nella consegna della fornitura oggetto del presente normacontratto si applica una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) calcolata sull’importo contrattuale, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garaal netto dell’IVA. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione la prima verifica di conformità della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (cinqueventi) giorni dalla ricezionesolari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherò una penale pari allo 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA per ogni giorno solare di ritardo successivo al primo. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora applicabili superi l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo dell’importo contrattuale, I.V.A. esclusaal netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contrattoStazione appaltante potrà risolvere il contratto o, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere alternativamente approvigionarsi in danno dell’Appaltatore, fermo restando all’operatore economico; è tuttavia salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’aggiudicatario per iscritto. L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatopenali, la Stazione appaltante provvederà a recuperare l’importo sulla fattura, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
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Penali. Per Le penali sono definite all’articolo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione aggiudicatrice del singolo appalto o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, alla So.Re.Sa. S.p.A. Quest’ultima provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la presente norma, si rimanda a conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dal dall’art. 14 del Capitolato Speciale Tecnico. In caso di gara. Secondo i principi generalicontestazione dell’inadempimento, le penali saranno applicate solo il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o a So.Re.Sa.), nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a So.Re.Sa.) nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della penalemedesima Amministrazione (o di So.Re.Sa.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda, per Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede alla Convenzione e ai Contratti di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito fornitura con quanto dovuto all’Appaltatore al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla So.Re.Sa. A tal fineS.p.A. a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione. Nell’ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della Convenzione, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex artfermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Supply Agreement
Penali. Per la In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e del D.L. e/o del CSE agli obblighi di cui agli articoli del presente normaCapitolato Speciale prestazionale, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di gararitardo una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo. Secondo i principi generaliLe penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Aggiudicatario, le penali saranno applicate solo nel caso da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoree, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione Appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Aggiudicatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Aggiudicatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede articolo non pregiudica il risarcimento di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/eventuali danni o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatocausa dei ritardi.
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Penali. Per Le penali sono definite all’articolo 8 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la presente norma, si rimanda a conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Tecnico. In caso di gara. Secondo i principi generalicontestazione dell’inadempimento, le penali saranno applicate solo il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Soresa, nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano a Soresa nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione della penale. L’Aziendapur essendo pervenute tempestivamente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrànon siano idonee, a sua insindacabile sceltagiudizio della medesima Soresa, detrarre l’importo dovuto a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in sede di liquidazione contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa si avvarrà della fattura cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto. Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (mediante dieci per cento) del valore del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.
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Samples: Consulting Agreement
Penali. Per la presente normaL'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del lavoro. L'appaltatore, si rimanda a quanto nell'esecuzione del lavoro previsto dal Capitolato Speciale presente contratto, avrà l'obbligo di garauniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il lavoro stesso. Secondo i principi generaliXxx non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidività. Le penali verranno comminate mediante nota di addebito approntata dall’Ente Appaltante, con contestuale contestazione scritta dell'inadempienza. Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoresi intendono accettate. L’applicazione della penale sarà preceduta Si procederà al recupero delle penalità, da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatarioparte dell’Ente Appaltante, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penaleritenuta diretta dalla prima fattura successiva all’inadempimento. L’Azienda, La penale è fissata per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali ogni giorno di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fatturaritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del 1(uno) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatimille dell’ammontare netto contrattuale. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti In ogni caso saranno dovuti dall'Impresa Esecutrice alla Stazione Appaltante i maggiori danni da questi subiti per effetto del ritardo superiore a titolo di penale60 (sessanta) giorni, incluse le maggiori spese per la Direzione ed Assistenza Tecnica. L’applicazione L’importo delle penali non esonera penalità verrà calcolato sull’importo del contratto applicativo in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessacui viene svolto il lavoro. Fermo restando quanto sopraL'Unione si riserva inoltre, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattualeal verificarsi dei succitati inadempimenti, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatorichiedere a terzi l’esecuzione dei lavori addebitando alla ditta appaltatrice l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Per la Tutti i servizi oggetto del presente normaappalto dovranno essere garantiti in modo continuo, indipendentemente da avarie dei mezzi, o assenze del personale della Ditta appaltatrice a qualsiasi titolo. Ove si rimanda verifichino disservizi (esecuzione di uno dei servizi oggetto dell’appalto in misura difforme in tutto o in parte rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garacontratto) rilevati dall’Inps o lamentati per iscritto dagli utenti e riscontrati fondati, potrà essere applicata per ciascun disservizio una penale. Secondo i principi generaliL’ammontare della penale, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorevariazioni dipenderanno a discrezione dell’Istituto secondo la gravità dell’inadempienza accertata, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto arrivare fino ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite un massimo del 102% (dieci due per cento) del corrispettivo complessivo contrattualecontratto fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno. In particolare, I.V.A. esclusaqualora il soggetto aggiudicatario non provveda al rispetto degli obblighi contrattuali, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà l’Istituto procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario ad assicurare il servizio entro 24 ore. Trascorso tale termine potrà essere applicata una penalità fino ad Euro 500,00 per ogni giorno di dichiarare ritardo rispetto all’inadempimento contestato. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, trattenendo le somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti. Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione l’aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Resta ferma la risoluzione di diritto risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Istituto. Qualora l’ammontare della penale comminata superi il valore massimo del 2% (due%) del contratto, è facoltà dell’Istituto avviare le procedure di risoluzione del contratto. Nel caso di mancato o difforme adempimento del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali, l’Istituto potrà su suo insindacabile giudizio procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato1454 c.c.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto