Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 9 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx.Xx. SaSpA) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx.) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 12 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nel Accordo quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Accordo quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Accordo quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Accordo quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal all’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 13 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa.Xx) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del CapitolatoContraente. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione
Penali. Le penali sono definite dal nell’art.14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione
Penali. Le Il criterio di calcolo delle penali sono definite dal è definito dall’articolo 16 “livelli di servizio e penali” del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, per quanto di rispettiva competenza, dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 Spa e dall’Amministrazione aggiudicatrice del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentosingolo appalto; in quest’ultimo caso, il Fornitore dovrà comunicare gli eventuali inadempimenti dovranno ed essere comunicati per iscritto all’Amministrazione (o di conoscenza alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.)Spa. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e e/o nel Contratto specifico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Xx.Xx.Xx. S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e e/o ai Contratti specifici con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo QuadroQuadro e dal Contratto specifico. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore del proprio Contratto Specifico; il Fornitore prende atto, fermo in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 18 del Capitolato TecnicoFarmaci. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatoche provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima AmministrazioneXx.Xx.Xx., (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi Xx.Xx.Xx. si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodal contratto. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati Appalto Specifico
Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da aggiudicatrice del singolo appalto o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, alla Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. Quest’ultima provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del CapitolatoCapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx. Sa.Xx.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o So. Re. Sa) di Xx.Xx.Xx.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. S.p.A. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione
Penali. Le penali sono definite dal all’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 13 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx.Xx. SaSpa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite all’articolo 18 del Capitolato Farmaci. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Xx.Xx.Xx. che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penali secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatoche provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima AmministrazioneXx.Xx.Xx., (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi Xx.Xx.Xx. si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodal contratto. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione
Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 18 del Capitolato TecnicoFarmaci. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatoche provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima AmministrazioneXx.Xx.Xx., (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi Xx.Xx.Xx. si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodal contratto. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa.Xx) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx.) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 11 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatoche provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penali secondo quanto previsto dal capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto, dalla Xx.Xx.Xx. che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal capitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima AmministrazioneXx.Xx.Xx., (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi Xx.Xx.Xx. si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodal contratto. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penali. Le penali sono definite dal Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l’ultimazione dei lavori e negli altri casi indicati all’art. 18 del Capitolato TecnicoSpeciale d'appalto, per ogni giorno di ritardo viene applicata a carico dell’Appaltatore una penale pari al 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’importo complessivo delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto non può superare il 10 per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionecento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l’art. 8 del presente contratto in materia di risoluzione del contratto. Art. 8: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Sono considerati gravi inadempienze, implicante la risoluzione del presente contratto, oltre al ritardo ai sensi dell’art.21 del Capitolato Speciale d'appalto, anche i casi previsti all’art. 54 dello stesso Capitolato Speciale d’Appalto. Qualora si concretizzassero inadempimenti riconducibili a comportamenti in contrasto con le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicatodisposizioni dettate dal Codice di comportamento dell’A.T.S. di Brescia, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro dal Codice di comportamento aziendale e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali dal patto di cui all’Accordo Quadro integrità in materia di contratti pubblici approvato con DGR n. X/1299 del 30.01.2014 la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'aggiudicazione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovveroad avanzare, in difettosede giurisdizionale, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xxeventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: www.ats-brescia.it, www.ats-brescia.it
Penali. Nel caso si verifichino le condizioni sotto indicate, EUR S.p.A. applicherà a carico dell’Appaltatore le seguenti penali relativamente ad ogni singolo intervento in affidamento: L’uno per mille dell’importo dell’intervento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sulla restituzione della comunicazione dell’ODA debitamente sottoscritto rispetto ai termini/modalità indicati al relativo articolo 3.3. L’uno per mille dell’importo dell’intervento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data del verbale di consegna degli stessi. L’uno per mille dell’importo dell’intervento in affidamento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’ultimazione rispetto a quanto stabilito nell’ODA sottoscritto, salvo ogni diritto, ragione o azione per i danni provocati a EUR S.p.A. per il suddetto ritardo. L’uno per mille dell’importo dell’intervento in affidamento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’invio della documentazione prevista al successivo art.15. Le violazioni delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, il rifiuto da parte della Ditta a firmare, per ricevuta, gli ordini di servizio della Direzione Lavori o di ripristinare lavori non accettabili o danneggiati, saranno passibili di una penalità stabilita in maniera pari all’uno per mille dell’ammontare di ogni singolo intervento in affidamento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o si intendono cumulabili e saranno applicate nel caso da Xxlimite massimo del dieci percento dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno e la facoltà di risolvere il contratto.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: www.eurspa.it, www.eurspa.it
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 10 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione, Convenzione
Penali. Le L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio de quo nelle modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nell’Offerta tecnica, senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di forza maggiore. L’Amministrazione si riserva l’applicazione di penali sono definite dal Capitolato Tecnicoper qualsiasi altra inadempienza al presente contratto ed agli articoli richiamati dei suoi allegati. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito o ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, all’Amministrazione una penale pari al 2% del valore dell’ordine emesso, al netto dell’IVA, con un minimo di € 250,00. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., negli Ordinativi di fornitura, l’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere l’Ordinativo di fornitura ai sensi dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando alla Società inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto dell’Ordinativo, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno conseguentemente subito (art.1382 C.C.). Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti che risultassero difettosi, l’Amministrazione applicherà alla Società una penale pari al 2% (due per cento) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nei casi in cui, causa l’inadempimento del Fornitore, l’Amministrazione sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto della fornitura, la penale nella percentuale sopra indicata sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all’esatto adempimento della stessa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere verranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore che dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionestessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione (possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o Xx.Xx. Sa) la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere saranno applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere come sopra indicate dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali L’Amministrazione ha facoltà di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolocontro dedurre, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovveroma, in difettomancanza, avvalersi il silenzio dell’Amministrazione mai potrà essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di formale atto scritto. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non attendere l’esecuzione della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a Xx.Xx.Xxterzi per la fornitura, laddove ragioni d’urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. S.p.aResta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude all’Amministrazione il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell’art. 1382 c.c., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento. L’Amministrazione applicherà le penali direttamente, tramite addebito delle penali stesse sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’aggiudicatario, ovvero ancora utilizzando la cauzione definitiva che in tal caso dovrà sempre essere immediatamente reintegrata. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente. In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all’Amministrazione la facoltà, previa comunicazione all’Aggiudicatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando allo stesso Aggiudicatario i relativi costi sostenuti.
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Samples: www.asl.vt.it, www.asl.vt.it
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato TecnicoTecnico all’art. 10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del CapitolatoContraente. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/icontrattuale, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. contrattuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione, Convenzione Per La Fornitura Di Un Sistema Integrato Per La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco)
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o È riconosciuta in capo all’ASP IMMeS e PAT la facoltà di comminare alla ditta Dilaxia s.p.a., in caso di: - ritardo nell’esecuzione del contratto; - esecuzione non conforme alle modalità indicate nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatocontratto. In caso di non puntuale rispetto delle modalità esecutive del servizio e/o in caso di ritardo nei tempi previsti in offerta, siano essi non imputabili a Dilaxia s.p.a. ovvero a forza maggiore o caso fortuito o soggetti terzi (es. altre ditte coinvolte nell’integrazione tra più applicativi), l’ASP IMMeSePAT, dopo aver comunicato formale contestazione dell’inadempimentoa Dilaxia s.p.a., la quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il Fornitore dovrà comunicare termine indicato nell’atto di contestazione medesimo, può comminare le seguenti penali: - Penale di ritardo, applicabile laddove si verifichino ritardi sulla risoluzione di una criticità in relazione alle tempistiche sopra indicate: per iscritto all’Amministrazione ogni giorno lavorativo (o frazione di Xx.Xx.Xx. S.p.A.)giorno lavorativo) di ritardo, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessarispetto ai vincoli temporali indicati nell’offerta, le proprie controdeduzioni supportate da si applicherà una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni penale pari a 1 per mille dell’importo netto contrattuale; Le penali previste non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al superare il 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell'ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo contrattuale: qualora il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore valore complessivo delle penali sino a concorrenza della misura massima pari al inflitte alla ditta appaltante raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/del totale corrispettivo, l’ASP IMMeSePAT ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.danni
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Samples: Contratto Per L’affidamento Dei Servizi Di Assistenza E Manutenzione Software Per Gli Applicativi in Dotazione All’asp Immesepat – Anno 2024 (Cig Zb83d5c2fd), Contratto Per L’affidamento Dei Servizi Di Assistenza E Manutenzione Software Per Gli Applicativi in Dotazione All’asp Immesepat – Anno 2024 (Cig Zb83d5c2fd)
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 11 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione, Convenzione
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 11 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione, Convenzione
Penali. Le penali sono definite dal all’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Accordo quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Accordo quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i del lotto aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i del lotto aggiudicato/i. . La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Trastuzumab 150 Mg Ev, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Trastuzumab 150 Mg Ev
Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da aggiudicatrice del singolo appalto o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, alla Xx.Xx.Xx. come indicato all’art S.p.A. Quest’ultima provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 14 del CapitolatoCapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A. ), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. S.p.A. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione, Convenzione
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nel Accordo quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Accordo quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Accordo quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Accordo quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i del lotto aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i del lotto aggiudicato/i. . La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Filgrastim, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Filgrastim
Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da aggiudicatrice del singolo appalto o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, alla Xx.Xx.Xx. come indicato all’art S.p.A. Quest’ultima provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 14 del CapitolatoCapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx. Sa.Xx.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o So. Re. Sa) di Xx.Xx.Xx.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. S.p.A. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione, Convenzione
Penali. Le penali sono definite dal all’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 13 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa.Xx.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 9 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx.Xx. SaSpA) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx.) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico(rif. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xxpar. come indicato all’art 14 8 del Capitolato) La Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), Ove si verifichino inadempienze da parte del fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamenteCapitolato tecnico, non siano idoneeimputabili all’Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, a giudizio della medesima Amministrazioneregolarmente contestate, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienzala Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti, potranno essere applicate al Fornitore si riservano di applicare le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro al presente paragrafo. In applicazione del comma 3 dell’art. 145 e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolodel dell’art. 298 del D.P.R. n.207/2010 le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille, quindi anche con i corrispettivi maturaticome di seguito riportato, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci %, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento. Le penalità minime che Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare sono le seguenti: Per ogni inadempienza relativa al servizio di vigilanza armata ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari a 1 per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/imille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura. Per ogni inadempienza relativa al servizio di portierato ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari a 1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura. Per ogni inadempienza relativa al servizio di traporto valori ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari all’0,3 per mille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura. Per ogni giorno solare di ritardo, fermo non imputabile all’Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alle frequenze descritte nel Capitolato tecnico per il risarcimento degli eventuali maggiori danniservizio di manutenzione ordinaria agli impianti di sicurezza, l’Amministrazione applicherà una penale pari a 0,3 per mille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura. Nell’ambito dei singoli ContrattiPer ogni ora di ritardo, si potranno applicare non imputabile alla Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l’intervento del personale tecnico in caso di richiesta di manutenzione straordinaria l’Amministrazione applicherà una penale pari a € 20,00 fino al Fornitore penali valore massimo dello 0,5 per mille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al fornitore la suddetta penale sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera momento in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalecui sarà effettuato l’intervento.
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Samples: www.sardegnacat.it
Penali. I servizi del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e non possono essere sospesi, interrotti o abbandonati, in conformità alla vigente normativa. La Ditta appaltatrice è sottoposta a una penale in caso di ritardo, inadempienza o interruzione ingiustificata, anche parziale, del servizio e/o per inadempienze degli altri obblighi previsti. Tale penale è commisurata al 15% del corrispettivo dovuto della prima fattura bimestrale successiva alla contestazione, ferma restando la facoltà del Comune di Vicenza di procedere ai sensi del successivo articolo 22. La Ditta è altresì sottoposta a una penale nella misura del 10% del valore del contratto nel caso in cui la Prefettura comunichi, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono definite dal Capitolato Tecnicodate in custodia all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento secondo le indicazioni pervenute dalla Prefettura, come da Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto e dalle Prefetture n. 170 del 6 novembre 2011. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxVerrà altresì applicato l’art. come indicato all’art 14 22 del presente Capitolato. In caso Le inadempienze sono accertate dal Responsabile del Servizio o dal direttore dell’esecuzione e trasmesse all’Appaltatore il quale, entro sette giorni, dovrà produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell’inadempienza riscontrata. La penalità sarà eventualmente emanata con motivato provvedimento del Dirigente Responsabile del Servizio o dal RUP. Il pagamento della penalità deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione avvenuta erogazione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionetrasmessa via PEC alla sede dell’Appaltatore. Qualora le predette controdeduzioni l’Appaltatore non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) dovesse procedere al pagamento, si procederà all’escussione della cauzione definitiva, che dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine indicatodi quindici giorni. Nel caso in cui gli importi penali superino il 30% dell’importo contrattuale, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/Responsabile del Servizio o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione direttore dell’esecuzione propone la risoluzione del contratto alla Stazione Appaltante per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalegrave inadempimento.
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Penali. In caso di mancato rispetto degli SLA indicati al par. 6 Service Level Agreement (SLA) e Penali dell’Allegato B – Capitolato Tecnico da parte dell’Appaltatore, troveranno applicazione le penali previste al suddetto par. 6 Service Level Agreement (SLA) e Penali dell’allegato “Capitolato Tecnico” cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnicodi cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 Superata tale percentuale, ferma restando l’applicazione della penale, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi del Capitolatosuccessivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia eventualmente prestata di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. In caso di contestazione dell’inadempimentoaffidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, ciò avverrà in danno dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 124 del Codice. In tale ultimo caso, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovveroCommittente ha, in difettoparticolare, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idiritto di rivalsa dell’eventuale differenza di prezzo, fermo salvo in ogni caso il risarcimento degli eventuali dei maggiori danni. Nell’ambito dei singoli ContrattiNel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP, l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, il Committente si potranno riserva di applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima all’Appaltatore una penale giornaliera pari al 10% (dieci all’1‰ dell’importo contrattuale per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo ogni giorno di pagamento della medesima penaleulteriore ritardo.
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Penali. Le penali sono definite dal Fermo restando l’art. 37 del Capitolato TecnicoSpeciale d’Appalto, la mancata stipulazione del contratto entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito comunicato formalmente da A.I.Po, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari allo 0,5 per mille del valore massimo stimato del Lotto X dell'Accordo Quadro, fermo restando il diritto di A.I.Po di avvalersi della risoluzione del contratto ai sensi del seguente art. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione 16. La mancata sottoscrizione degli ordini di servizio relativi ai singoli affidamenti aggiudicati entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito comunicato formalmente da A.I.Po, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’uno per mille del valore del singolo lavoro affidato, fermo restando il diritto di A.I.Po di avvalersi della risoluzione ai sensi del seguente art. 16. Il ritardo nell’ultimazione dei singoli lavori affidati per causa imputabile all’Appaltatore, comporterà l’applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’uno per mille del valore del singolo lavoro affidato, fermo restando il diritto di A.I.Po di avvalersi della risoluzione ai sensi del seguente art. 16. A.I.Po avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell’Accordo Quadro per l’applicazione della suddetta penale. L’importo complessivo delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, applicate non potrà superare il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledel valore massimo stimato dell’Accordo Quadro.
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Samples: Contratto
Penali. Le penali sono definite dal Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qual volta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p. A seguito di disservizi e inadempimenti rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Speciale, l’affidatario del servizio potrà essere soggetto al pagamento delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati nella misura prevista dall’art. 113bis, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Le stesse sono commisurate ai giorni di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni stesse e verranno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente ritardo in misura comunque non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. Il Municipio Roma XI ha facoltà di applicare le penali suindicate senza aver prima intimato o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 costituito in mora l'affidatario e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il gestore rinuncia con la presentazione dell’offerta e con l’accettazione delle clausole del presente Capitolato. In caso L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell’inadempienza trasmessa tramite raccomandata a/r, anticipata per posta elettronica, o tramite PEC. L'affidatario avrà facoltà di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, presentare le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni entro e non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio oltre sette giorni dal ricevimento della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, contestazione; in difetto, avvalersi il Municipio Roma XI provvederà al recupero della cauzione definitiva rilasciata penalità erogata. Le contestazioni formalizzate dal Fornitore Municipio Roma XI inibiscono, fino a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare completa definizione, il diritto al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera relative fatture. È fatto divieto all'affidatario di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per Municipio Roma XI. L’illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la quale si è reso inadempiente risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico dell'affidatario tutti gli oneri e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalele conseguenze derivanti da tale risoluzione.
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Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Sardegna IT ha facoltà di applicare delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore penalità nei seguenti casi e misure: - per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso il ritardo nella esecuzione della fornitura oggetto di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamentecontratto, non siano idoneeimputabile a Sardegna IT, ovvero a giudizio della medesima Amministrazioneforza maggiore o caso fortuito, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienzaè prevista una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannidel maggior danno; - per ritardi o inadempienze in ordine agli interventi di manutenzione e/o sostituzione, nei termini previsti, non imputabile a Sardegna IT ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è prevista una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo. Nell’ambito La contestazione verrà effettuata a mezzo fax e/o raccomandata A/R. SIAI301-COMUNAS Estensione e Servizi ASP – Sistema in ASP per Attività Sociali dei singoli ContrattiComuni Disciplinare di gara L'addebito potrà essere effettuato con detrazione sull'importo ancora da corrispondersi ovvero mediante escussione della cauzione. Per la recidiva di tali inadempienze, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. la stazione appaltante ha facoltà di risolvere la presente fornitura con il conseguente risarcimento del danno. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. Qualora l'importo della penale dovesse complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante potrà procedere con la risoluzione del contratto.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 all’art. 12 del CapitolatoCapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo nell’ Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: www.soresa.it
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dal punto ordinante. Le penali dovute per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale Nel caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta ritardo e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il eventuale inadempienza di qualsivoglia operazione prevista dal presente capitolato, verrà applicata una penale calcolata secondo l’art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, proporzionata alla gravità della inadempienza e della sua reiterazione nel tempo. Qualora l’inadempienza del Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione abbia dato origine a sanzioni amministrative comminate dagli Organi di vigilanza (ASL, VVF) a carico del Comune di Napoli, l’importo della sanzione, per la quale violazione contestata, sarà addebitato alla ditta in fase di liquidazione della spesa. Il Committente si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di pagamento della medesima penaleprocedere alla risoluzione del contratto. All'applicazione delle penalità si procederà in contraddittorio con l’appaltatore, tramite apposita nota scritta. Il Committente procederà al recupero delle penalità a carico dell’Appaltatore mediante ritenuta diretta sui corrispettivi e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi dell’art. 15 del presente capitolato. Le penalità verranno comminate in sede di conto finale ai sensi dell’art. 145 del DPR 207/2010.
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Samples: www.comune.napoli.it
Penali. Le penali sono definite dal nel Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 del nel Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa.Xx) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. Le attività oggetto dell’appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente documento e/o nel Contratto e nella documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto, fermi restando – ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante – gli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara. Relativamente alle tempistiche di esecuzione • per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai termini indicati nella Tabella di cui al paragrafo 5.1 del presente documento per il rilascio di tutti moduli e per il “pronti alla verifica di conformità” dell’intero Sistema realizzato (Milestone PRA8-O1), la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino al 2‰ (due per mille) del corrispettivo, I.V.A. esclusa. • per ogni ora lavorativa di ritardo (non dipendente dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) nella piena e corretta esecuzione delle attività di manutenzione correttiva, rispetto alle tempistiche massime indicate nel presente documento, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino all’0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo, I.V.A. esclusa. • per ogni giorno lavorativo di ritardo (non dipendente dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) nel rilascio in esercizio degli sviluppi software richiesti (MEV) rispetto alle tempistiche approvate dalla Società Appaltante e recepite nei rispettivi Piani delle attività evolutive, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo, I.V.A. esclusa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali sono definite dal Capitolato Tecnicoapplicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno possono dar luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del CapitolatoSocietà Appaltante all’Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R ovvero via fax ovvero PEC. In caso di contestazione dell’inadempimentotal caso, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione l’Appaltatore DEVE comunicare, con le medesime modalità (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.raccomandata A/R ovvero via fax ovvero PEC), le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla data di ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionedelle contestazioni. Qualora le predette controdeduzioni tali deduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) siano ritenute accogli bili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore la Società Appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti sopra con quanto dovuto al Fornitore all’Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, /ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto, difetto avvalersi della cauzione garanzia definitiva rilasciata prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall’operatore mandatario. In caso di escussione della garanzia definitiva, l’Appaltatore DEVE provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal Fornitore a Xx.Xx.Xxricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra indicate non esonera esonereranno in nessun caso il Fornitore l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse. Fermo restando quanto sopra, l’applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della medesima penaleSocietà Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. L’Appaltatore deve mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto del presente appalto, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore si impegna all’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. Gli obblighi inerenti alla riservatezza devono essere rispettati anche a seguito di cessazione (e/o interruzione anche temporanea) delle attività svolte in esecuzione del presente appalto. Considerato che le attività oggetto del presente appalto comportano la gestione dei dati personali (giudiziari e/o sensibili), l’Appaltatore, in riferimento all’obbligo prescritto dell’art.30 del d.Lgs. 196/2003, procederà con atto scritto, alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività lavorative da parte del personale nominato incaricato. Pertanto l’Appaltatore sarà tenuto ad individuare gli addetti alle operazioni di trattamento in esecuzione del presente appalto e fornire quindi alla Società Appaltante i relativi nominativi per formalizzare il suindicato atto. Il predetto atto di nomina sarà riferito al complesso delle attività affidate all’Appaltatore e sarà allegato al contratto per farne parte integrante e sostanziale. L’Appaltatore sarà comunque tenuto, al termine della durata del presente appalto, e/o previa formale richiesta scritta da parte della Società Appaltante, a cessare il trattamento dei suddetti dati e a riconsegnare gli eventuali archivi in suo possesso. In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.
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Penali. Ai sensi dell'art. 112-bis del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dal presente capitolato, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga tale limite, la Provincia di Brescia potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnicoverranno comminate mediante nota di addebito sulle fatture nelle quali è assunto il provvedimento di applicazione della penalità, previa contestazione scritta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore all’aggiudicataria dalla Provincia di Brescia per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xxiscritto. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà La ditta potrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o le proprie deduzioni alla Provincia di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), Brescia nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione solari dal ricevimento della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionecontestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, dette deduzioni non siano idonee, accoglibili a giudizio della medesima AmministrazioneProvincia, (ovvero non vi sia stata risposta o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore all’aggiudicataria le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopraindicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledell’eventuale maggior danno.
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Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna e installazione della fornitura offerti, l’Aggiudicatario, per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo, si obbliga al Fornitore pagamento di una penale pari allo 0.3‰ (zero virgola tre per iscritto dalla Amministrazione Contraente o mille) dell’importo contrattuale al netto dell’I.V.A. La penale sarà pari allo 0,1 ‰ (zero virgola uno per mille) dell’intero importo contrattuale (al netto dell’I.V.A.) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo nel caso da Xx.Xx.Xxdi non superamento del secondo collaudo, come meglio definito dall’art. come indicato all’art 14 5 del Capitolatopresente Capitolato tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimentodell’inadempimento da parte del CNR - Istituto Motori, il Fornitore l’Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.)comunicare, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessavia PEC, all’indirizzo xxxxxxxxxx.xx@xxx.xxx.xx le proprie controdeduzioni deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al CNR - Istituto Motori stesso nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni già menzionate deduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) al CNR - Istituto Motori nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazionedel medesimo CNR - Istituto Motori, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore all’Aggiudicatario le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto presente Capitolato tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno Il CNR - Istituto Motori potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti al presente contratto di fornitura con quanto dovuto al Fornitore all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi quindi, anche con i corrispettivi maturatimaturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xxcauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali sino a concorrenza della misura massima applicate all’Aggiudicatario raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, il CNR - Istituto Motori ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate nel presente Capitolato tecnico non esonera in nessun caso il Fornitore l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Indipendentemente dall’applicazione delle penali di cui all’articolo 12 del presente Capitolato, nonché dalle previsioni del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto (art. 1454), il CNR - Istituto Motori potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione alla PEC dell’Aggiudicatario senza necessità di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari nei seguenti casi: • Frode nella esecuzione del contratto; • Esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • Reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura; • Reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell’esecuzione della fornitura; • Cessazione dell’Azienda, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario. (Cessione del contratto e subappalto) La cessione del contratto e/o il subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata.
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Samples: www.urp.cnr.it
Penali. Le penali sono definite dal nell’art. 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione
Penali. Le penali sono definite La Sogesid S.p.A. potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste. Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel presete Capitolato, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all’affidatario perché provveda a sanare immediatamente la situazione. Qualora si verifichino gli inadempimenti nell’esecuzione del servizio giornaliero e settimanale, troverà applicazione una penale pari ad € 50,00 al giorno da applicare dal Capitolato Tecnicoprimo giorno successivo alla contestazione e fino al ripristino del regolare servizio. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto L’appicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui l’affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla Amministrazione Contraente o nel caso comunicazione della contestazione inviata da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. Xxxxxxx S.p.A.), nel termine massimo anche tramite posta elettronbica. L’applicazione di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari superiori al 10% (dieci dell’importo contrattuale netto comporterà la possibile risoluzione di diritto del contratto. Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato da Sogesid per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo cause di forza maggiore non imputabili all’affidatario. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Sogesid S.p.A. ad esercitare il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contrattidell’eventuale ulteriore danno, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’affidatario non ottemperi agli obblighi assunti con il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalepresente capitolato.
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Samples: www.sogesid.it
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato TecnicoIn caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella fornitura, e di quanto a corredo della stessa, rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da 5., Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 applicherà al fornitore una penale pari al 3% (tre per cento), IVA esclusa, del Capitolatovalore della fornitura oggetto di inadempimento, per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In caso di contestazione dell’inadempimentoritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per il Fornitore dovrà comunicare ritiro e sostituzione del prodotto contestato per iscritto all’Amministrazione (o di difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 5, Xx.Xx.Xx. S.p.A.)applicherà al fornitore una penale pari al 5% (cinque per cento) dell imponibile della fornitura oggetto di inadempimento, nel termine massimo per ogni giorno lavorativo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessaritardo, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimentofatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione penali vengono applicate su proposta del Direttore dell Esecuzione del Contratto. L'Impresa sarà altresì soggetta all'applicazione di penalità ove si rendesse colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a prestazioni o dei materiali impiegati. E' sempre comunque fatto salva per Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci la facoltà di esperire ogni altra azione per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori dannispese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale. Nell’ambito dei singoli ContrattiI rimborsi per danni e le penali inflitte, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento cauzione, l impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della medesima penalestessa nel suo originario ammontare.
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Samples: www.soresa.it
Penali. Le L’Università, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità dell’Appaltatore, si riserva di applicare le penali sono definite dal Capitolato Tecnicoindividuate nel presente articolo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 non esclude il diritto dell’Università a pretendere il risarcimento di eventuali danni arrecati a seguito delle inadempienze riscontrate nell’esecuzione del Capitolatoservizio. In caso di contestazione dell’inadempimentoritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Università si riserva di applicare una penale giornaliera di Euro 600,00. Ove il Fornitore dovrà comunicare predetto ritardo superi i 15 giorni, è facoltà dell’Università: non procedere alla stipula del contratto in caso di esecuzione anticipata del contratto; di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e del successivo art. 13. L'Università potrà applicare le seguenti penali: esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio con personale impiegato nel mancato rispetto delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro. L’Università applicherà una penale di Euro 5.000,00 per iscritto all’Amministrazione (ogni unità di personale impiegata in violazione delle disposizioni normative; mancata produzione all’Università della documentazione di cui all’art. 3 del capitolato tecnico. L’Università applicherà una penale di Euro 600,00 per ogni violazione riscontrata; interruzione del servizio per cause diverse dalla forza maggiore e non comunicate all’Università. L’Università applicherà una penale di Euro 600,00 per ogni giorno di sospensione del servizio. L’interruzione superiore ai 15 giorni naturali e consecutivi costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.; mancato rispetto degli adempimenti previsti dal contratto e/o dal capitolato tecnico. In tal caso l’Università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di Xx.Xx.XxEuro 300,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 - per ogni disservizio riscontrato. S.p.A.)Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo del gestore di procedere, nel termine massimo corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione. L'Università si riserva, comunque, in caso di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da applicazione di una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro affidare l’esecuzione del servizio in danno al gestore inadempiente e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo di richiedere il risarcimento degli eventuali per maggiori danni. Nell’ambito dei singoli ContrattiL’Università si riserva in caso di applicazione di 3 penali, si potranno applicare al Fornitore penali sino indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente ed incameramento della cauzione a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalemaggiori danni.
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Samples: www.unibo.it
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xxo, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a So.XxRe.XxSa. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 10 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xxa So.XxRe.XxSa. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xxa So.XxRe.Sa. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o di So.Re.Sa. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione
Penali. Le penali sono definite Il Politecnico di Milano, si riserva la facoltà di avvalersi anche di soggetti terzi per attività di controllo. I dispositivi forniti potranno essere sottoposti, a campione, a prove di laboratorio atte ad accertare la rispondenza dei materiali a quanto prescritto dal presente Capitolato Tecnicoed a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara d'appalto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Tutte le partite di prodotti non conformi alle specifiche richieste e/o dichiarate saranno respinte e dovranno essere prontamente sostituite da parte dell'Appaltatore, fatta salva e impregiudicata l'applicabilità delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel del caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatoe la richiesta di risarcimento di eventuali danni. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di Xx.Xx.Xxmancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato di appalto e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell’Offerta Tecnica, l’Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidiva fatta salva la risoluzione del contratto. S.p.A.)Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con l’Appaltatore, nel con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza all’Appaltatore, con termine massimo di 10 (dieci) 5 giorni lavorativi dalla ricezione data di ricevimento della stessastessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. Il Politecnico di Milano si riserva, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le raggiungimento di penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel contratto, fermo indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con PEC, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento degli eventuali per maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: www.polimi.it
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 10 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione
Penali. L’Appaltatore è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede. Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, procede all’applicazione di penali. E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore. Ai sensi del comma 4 dell’art. 113 bis del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i., per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio. Qualora l’inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile Unico del Procedimento può promuovere l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile. Le penali sono definite applicate dal Capitolato TecnicoResponsabile Unico del Procedimento in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva. La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso avverrà nei modi e nei termini di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione cui alla Legge 241/1990 (o “Nuove norme in materia di Xx.Xx.Xx. S.p.A.procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l’inadempimento permanga, può procedere d’ufficio all’acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell’esecutore inadempiente. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione disposizioni contenute nel Libro Quarto (o Xx.Xx. SaDelle obbligazioni) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovverodel Codice Civile, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xxquanto compatibili.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: www.conservatoriotorino.eu
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o È riconosciuta in capo all’ASP IMMeS e PAT la facoltà di comminare alla ditta G7suite s.r.l., in caso di: - ritardo nell’esecuzione del contratto; - esecuzione non conforme alle modalità indicate nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatocontratto. In caso di non puntuale rispetto delle modalità esecutive del servizio e/o in caso di ritardo nei tempi previsti in offerta, siano essi non imputabili a G7suite s.r.l. ovvero a forza maggiore o caso fortuito o soggetti terzi (es. altre ditte coinvolte nell’integrazione tra più applicativi), l’ASP IMMeSePAT, dopo aver comunicato formale contestazione dell’inadempimentoa G7suite s.r.l., la quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il Fornitore dovrà comunicare termine indicato nell’atto di contestazione medesimo, può comminare le seguenti penali: - Penale di ritardo, applicabile laddove si verifichino ritardi sulla risoluzione di una criticità in relazione alle tempistiche sopra indicate: per iscritto all’Amministrazione ogni giorno lavorativo (o frazione di Xx.Xx.Xx. S.p.A.)giorno lavorativo) di ritardo, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessarispetto ai vincoli temporali indicati nell’offerta, le proprie controdeduzioni supportate da si applicherà una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni penale pari a 1 per mille dell’importo netto contrattuale; Le penali previste non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al superare il 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell'ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo contrattuale: qualora il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore valore complessivo delle penali sino a concorrenza della misura massima pari al inflitte alla ditta appaltante raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/del totale corrispettivo, l’ASP IMMeSePAT ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.danni
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Penali. Le penali sono definite dal Capitolato TecnicoPer ogni giorno di ritardo, senza motivata ed espressa giustificazione, rispetto ai termini indicati all’art. Gli 4, sarà applicata, sull’imponibile della fattura, una penale del 2% a giorno lavorativo fino al 3° giorno, del 5% per i giorni successivi al 3°. E’ fatta comunque salva la possibilità per la Regione di dichiarare, dopo la terza volta che viene applicata la penale, risolto il contratto con la Ditta aggiudicataria con decreto in via amministrativa e senza bisogno di azione giudiziaria, alla quale espressamente e anticipatamente le parti rinunciano, e senza pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l’inadempienza della Ditta possa dare luogo, compresi eventuali inadempimenti contrattuali danni rivendicati da terzi che daranno luogo all’applicazione fanno comunque carico alla suddetta Ditta. Nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti che alla verifica risultano da rifare si applica una penale del 2% dell’importo della fornitura non ritirata. L’ammontare delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati verrà detratto sui crediti relativi al Fornitore presente appalto e non bastando sulla cauzione e sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con la Regione. Le penalità sono notificate all’impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per iscritto tutta la durata del contratto. Esso, pertanto, va reintegrato a mano a mano che sullo stesso la Regione operi prelevamenti per fatti connessi con l’esclusione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. lettera di comunicazione al riguardo della Regione, sorge per questa ultima la facoltà di risolvere il contratto In caso di contestazione dell’inadempimentoritardo nelle prestazioni, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o quando l’urgenza lo richieda, la Regione potrà aggiudicare la gara alla ditta/società/A.T.I. che segue in graduatoria addebitando l’eventuale maggior costo sul deposito cauzionale e sui crediti della ditta/società/A.T.I. prima appaltatrice, fatta salva la facoltà della Regione di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo richiedere il risarcimento degli per eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino ulteriori danni subiti a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.causa del ritardo
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Samples: www.sito.regione.campania.it
Penali. Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2015 e s.m.i. la Philips è soggetta a penali per ritardato, inesatto e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali. La Philips si obbliga ad eseguire il Servizio nelle modalità indicate nel presente contratto e negli allegati, senza alcuna interruzione o rinvio. L’Amministrazione si riserva l’applicazione di penali per qualsiasi inadempienza al presente contratto in misura variabile secondo quanto di seguito prescritto: - per ciascun giorno di fermo macchina ulteriore rispetto alle 24 ore lavorative ammesse per la risoluzione del singolo guasto: penale pecuniaria in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale triennale relativo all’apparecchiatura guasta, al netto di IVA; - per ciascun giorno lavorativo di fermo macchina ulteriore rispetto ai 10 giorni lavorativi (15 per i due angiografi ed i due tomografi a risonanza magnetica) ammessi globalmente per ciascuna macchina in ciascun anno contrattuale: penale pecuniaria in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale triennale relativo all’apparecchiatura guasta, al netto di IVA; Le due penali sono definite dal Capitolato Tecnicosopra descritte potranno cumularsi nel caso in cui si verifichino entrambi gli eventi che le hanno determinate. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’importo complessivo delle penali sopra stabilite dovranno accumulate da Philips nei confronti dell’Amministrazione non potrà essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari superiore al 10% (dieci dello stesso importo contrattuale. Al raggiungimento di tale limite, l’Amministrazione procederà secondo quanto previsto dall’art. 298 c. 2 del D.P.R. 207/10. L’Amministrazione applicherà le penali direttamente, tramite addebito sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore della Philips, ovvero ancora utilizzando la cauzione definitiva che in tal caso dovrà sempre essere reintegrata. La Philips, entro giorni 15 dal ricevimento delle contestazioni scritte dell’Amministrazione, ha facoltà di esprimere per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/iiscritto le proprie ragioni. L’Amministrazione ha facoltà di controdedurre ma, fermo in mancanza, il risarcimento degli eventuali maggiori dannisilenzio mai potrà essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo a mezzo di formale atto scritto. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in il nessun caso il Fornitore Philips dall’adempimento dell’obbligazione per la quale delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente resa inadempiente. Il verificarsi, in un anno contrattuale, di un fermo macchina su una singola apparecchiatura superiore a 20 giorni lavorativi, deve considerarsi inadempienza contrattuale grave ai sensi dell’art 136 del D. Lgs. 163/06, fatti salvi i cui contenuti, in caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all’Amministrazione la facoltà, previa comunicazione a Philips, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando a Philips i relativi costi sostenuti. Ove le inadempienze e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalele violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto.
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Penali. 1) Nel caso di accertamento di disservizi (anche parziali), non giustificati da dimostra- te cause di forza maggiore, "SISTEMA AMBIENTE S.P.A." avrà facoltà di applicare all’Appaltatore le opportune penali. La penale – per uno o più disservizi - potrà avere un importo compreso tra un minimo di Euro cinquanta (Euro 50,00) ed un massimo di Euro mille (Euro 1.000,00). L’importo sarà determinato di volta in volta valutando la gravità (numero e rilevanza) dell’infrazione accertata e l’eventuale recidività. Nel corso di ciascun giorno lavorativo la Committente – tramite call center - invierà – in tempo reale - al Responsabile tecnico/Responsabile di commessa dell’Appaltatore le eventuali segnalazioni pervenute dagli utenti attestanti disservizi che dovranno es- sere evase nell’arco della giornata o al più entro le ore 10 a.m. del giorno successivo. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno indicate potranno essere contestati al Fornitore per iscritto applicate qualora le infrazioni contestate non siano evase entro le ore 10 a.m. del giorno successivo (ovvero entro il termine assegnato dalla Amministrazione Contraente Committente) o nel caso da Xx.Xx.Xxin cui le giustificazioni addotte dall’Appalta- tore non siano accolte. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore L’Appaltatore dovrà comunicare infatti fornire per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx- entro e non oltre le ore 10 a.m. del gior- no successivo - idonei elementi giustificativi dei servizi recuperati ovvero dei mancati recuperi. S.p.A.)Decorso inutilmente tale termine, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore la Committente potrà applicare le penali stabilite nell’Accordo Quadro sopra indicate. L’Appaltatore potrà essere tenuto a presenziare, per mezzo del Responsabile tecni- co/Responsabile operativo/Vice Responsabile tecnico, qualora richiesto dalla Com- mittente, presso il luogo oggetto di contestazione, entro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimentonon oltre 3 (tre) ore dal ri- cevimento della comunicazione. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo Decorso inutilmente il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione tempo concesso per la quale verifi- ca in contraddittorio senza che il rappresentante dell’Appaltatore si è reso inadempiente sia presentato sul luogo stabilito, la contestazione si intenderà definitiva e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalela relativa penalità potrà es- sere integralmente applicata.
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Samples: Contratto D’appalto
Penali. Le Per ogni giorno, o frazione di giornata, di ritardo naturale e consecutivo di fermo di ogni singola apparecchiatura o parte software, rispetto ai termini indicati nel presente contratto, ritardo non imputabile alla Provincia di Brescia ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del valore del canone annuo complessivo, salvo risarcimento dell’eventuale maggiore danno, secondo le modalità previste. Ricevute 3 (tre) contestazioni di sollecito al rispetto dei termini contrattuali e/o di applicazione delle penali sono definite dal Capitolato Tecnicodi cui al presente articolo, la Provincia si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e procedere ad affidare l’incarico ad altra ditta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere saranno contestati al Fornitore alla affidataria, dalla Provincia di Brescia, per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xxiscritto. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà L’affidataria potrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o le proprie deduzioni alla Provincia di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), Brescia nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi solari dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionestessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, dette deduzioni non siano idonee, accoglibili a giudizio della medesima AmministrazioneProvincia di Brescia, (ovvero non vi sia stata risposta o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore all’affidataria le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannidell’eventuale maggior danno. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il Il pagamento delle penali sopra indicate e la rifusione degli ulteriori danni subiti avverrà mediante trattenuta, in via prioritaria, sui crediti dell’affidataria. L’ammontare complessivo delle penali non esonera in nessun caso potrà superare il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale10% dell’importo contrattuale.
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Samples: www.provincia.brescia.it
Penali. Le penali sono definite dal nel Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. Sa. come indicato all’art 14 all’art. 6 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa.Xx) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo nell’ Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno Il fornitore potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro al contratto e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodal contratto. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatocontraente. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. S.p.A. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, a seconda della competenza, individuata nel Capitolato tecnico da SoReSa o dalla Amministrazione Contraente o nel caso da XxContraente. XX.XX.XX. S.p.Xx.XxA. con unico Socio Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. come indicato all’art 14 del Capitolato. Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215 In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima AmministrazioneAmministrazione o di SoReSa, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno della Convenzione SoReSa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno del singolo Contratto l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione
Penali. Le penali sono definite Il Comune di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato e di cui all’offerta tecnica presentata in sede di gara, applica una penale, da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 2.500,00 e comunque per un importo commisurato alla gravità dell’inadempimento riscontrato, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 del codice civile. Il Comune di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni derivanti dal Capitolato Tecnicopresente contratto, applica una penale di importo commisurato alla gravità dell’inadempimento riscontrato, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. Gli eventuali 1382 del codice civile. Nell’ipotesi di cui al precedente periodo, il Comune di Firenze, tramite gli uffici competenti, contesta gli inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati con PEC indirizzata al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentolegale rappresentante dell’aggiudicatario inadempiente, il Fornitore dovrà comunicare quale ha un termine di dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione, per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, presentare le proprie controdeduzioni. Il Comune di Firenze la penale se ritiene le controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazioneinfondate, se non siano state presentate controdeduzioni ovvero se le stesse non siano state presentate entro il termine. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (la stessa tipologia di inadempimento dovesse verificarsi più di una volta nell’arco del servizio, l’importo previsto a titolo di penale è raddoppiato. Il Comune di Firenze, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto oltre alla richiesta di risarcimento danni. Gli importi addebitati a titolo di penale o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro per il risarcimento di danni e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, ovverooppure, in difettomancanza di crediti o in caso di loro insufficienza, avvalersi mediante escussione della cauzione garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore a Xxprestata ai sensi dell’art. 18 del presente capitolato.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: affidamenti.comune.fi.it
Penali. Le penali sono definite dal all’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 13 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o XxSo.Xx. Re.Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. .Re. .Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penali. Le attività oggetto dell’appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente documento e/o nel Contratto e nella documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto, fermi restando – ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante – gli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara. Per ogni giorno lavorativo di ritardo (non dipendente dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) nella presa in carico del sistema da parte dell’Appaltatore rispetto alla tempistica indicata nel precedente paragrafo 3.5, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), I.V.A. esclusa. Per ogni giorno lavorativo di ritardo (non dipendente dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) nella presentazione dei Piani delle attività evolutive o nell’esecuzione delle attività di MEV, rispetto alle tempistiche approvate dalla Società Appaltante e recepite nei rispettivi Piani, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino all’0,5% (zero virgola cinque per cento) della quota di corrispettivo “a misura, I.V.A. esclusa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali sono definite dal Capitolato Tecnicoapplicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno possono dar luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del CapitolatoSocietà Appaltante all’Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R ovvero via fax ovvero PEC. In caso di contestazione dell’inadempimentotal caso, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione l’Appaltatore DEVE comunicare, con le medesime modalità (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.raccomandata A/R ovvero via fax ovvero PEC), le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla data di ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionedelle contestazioni. Qualora le predette controdeduzioni tali deduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) siano ritenute accogli bili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore la Società Appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti sopra con quanto dovuto al Fornitore all’Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, /ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto, difetto avvalersi della cauzione garanzia definitiva rilasciata prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall’operatore mandatario. In caso di escussione della garanzia definitiva, l’Appaltatore DEVE provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal Fornitore a Xx.Xx.Xxricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra indicate non esonera esonereranno in nessun caso il Fornitore l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse. Fermo restando quanto sopra, l’applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della medesima penaleSocietà Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
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Samples: www.laziocrea.it
Penali. L’IZSLER effettuerà verifiche finalizzate a monitorare/controllare gli SLA previsti nel Capitolato Tecnico ed in generale le modalità di fornitura dei servizi. Qualora venissero riscontrate inadempienze rispetto al valore degli indicatori e dei livelli di servizio richiesto IZSLER, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato, potrà richiedere l’applicazione delle penali. Fatti salvi i casi imputabili ad IZSLER, a forza maggiore o a caso fortuito, in caso di ritardo rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l’applicazione della prevista penale. Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute sull’utenza esterna, le penali potranno essere duplicate. Tutti i termini previsti per l’adempimento sono da intendersi essenziali e perentori. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnicoeventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione o mediante detrazione sulle somme dovute per gli acconti e per i pagamenti a saldo e/o attraverso l’emissione da parte dell’ufficio amministrativo di una nota d’addebito, ai sensi dell’art.15, comma 1, D.P.R. 633/72. L’importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell’intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. L’applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Fornitore. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà IZSLER; la Ditta deve comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni 2 (diecidue) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionestessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione (siano accoglibili, a insindacabile giudizio di IZSLER, ovvero non vi sia stata risposta o Xx.Xx. Sa) la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere sono applicate al Fornitore alla Ditta le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di IZSLER a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo. In tal caso l’IZSLER avrà facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Penali. Le penali sono definite dal paragrafo 8 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del CapitolatoContraente. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/icontrattuale, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. contrattuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 11 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione
Penali. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni del presente Contratto, di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, di mancata, parziale o cattiva esecuzione dei servizi previsti nel presente Contratto e, comunque, per ogni colpa, mancanza o inosservanza delle normative di legge vigenti, ritenute gravi, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, alla Stazione Appaltante stessa sarà dovuto dall’Appaltatore, previa contestazione scritta della SO.GE.M.I. S.p.A. ed esame delle controdeduzioni formulate entro sette giorni dall’Appaltatore, una somma a titolo di penale determinata secondo le seguenti modalità: - Euro 2.000,00 per mancato intervento dell’autoambulanza e del soccorso per cause imputabili a negligenza, imperizia, mancata manutenzione del mezzo, assenza del personale d’equipaggio, strumentazione non funzionante, ecc. - Euro 1.000,00 in caso di mancato trasporto verso strutture sanitarie con pronto soccorso. - Euro 500,00 in caso di osservazioni ricevute da parte del sistema 118 relative al servizio non correttamente svolto dall’Appaltatore. - Euro 1.000,00 per mancato rispetto della tempistica di esecuzione del servizio e della composizione dell’equipaggio definiti dall’art. 6, lettere c) e j ); - Euro 1.000,00 per inadempienze relative alla manutenzione e funzionalità dell’ambulanza anche secondo quanto previsto dall’art. 6 lettera e); - Euro 250,00 dopo il secondo richiamo circa i ritardi relativi ai tempi di consegna dei rapporti periodici previsti dall’art. 6, lettera q); - Euro 100,00 per inadempienze di cui all’art. 6, lettera r). Le penali sono definite dal Capitolato Tecnicodi cui sopra non saranno applicabili nell’ipotesi regolamentata all’ultimo capoverso dell’art. Gli 16, circa l’interruzione del servizio. Le penali non escludono il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatoed ulteriori maggiori danni. In caso di contestazione dell’inadempimentomancato pagamento delle sopra richiamate sanzioni pecuniarie, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o entro 15 giorni dal ricevimento dell’eventuale comunicazione scritta con la quale la Stazione Appaltante dichiara la non accettabilità delle controdeduzioni fornite dall’Appaltatore, l'importo della sanzione verrà detratto dal canone o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo in capo all’Appaltatore di Xx.Xx.Xxintegrale reintegro entro 30 giorni. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, E’ stabilito che le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno penali che dovessero eventualmente essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sono cumulabili tra loro sino a concorrenza della misura massima pari al ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idell’importo complessivo contrattuale. In caso di sanzioni comminate dall’Autorità competente alla Stazione Appaltante, fermo la stessa si rivarrà direttamente sull’Appaltatore qualora sia dimostrata la sua carenza nel rispetto degli obblighi assunti con il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalepresente Contratto.
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Samples: www.sogemispa.it
Penali. Le penali sono definite dal nell’art. 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xxo, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a So.XxRe.XxSa. come indicato all’art S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xxa So.XxRe.XxSa. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xxa So.XxRe.Sa. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o di So.Re.Sa. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione
Penali. Le penali sono definite Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati sarà applicata, previa contestazione da parte del R.U.P., una penale pari al’1 per mille del corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia l’Agenzia ha facoltà di recedere dal Capitolato Tecnicocontratto stesso. Gli Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista né esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. I tempi necessari per eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore decisioni o scelte dell'Azienda o per iscritto dalla Amministrazione Contraente l'ottenimento di pareri o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentonullaosta preventivi, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamentepurché certificati dal R.U.P., non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del Direttore della Direzione Regionale Calabria potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titoloR.U.P., quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi prima della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xxscadenza del termine fissato per l’esecuzione della prestazione.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: www.agenziademanio.it
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 10 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione
Penali. Le .1 L’Amministrazione, nel caso di inadempienza alle obbligazioni assunte dalla Società con il presente Contratto non collegabili a cause di forza maggiore, potrà applicare le penali sono definite dal previste nell’Allegato Xxxxxxx di servizio del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. .2 In caso di contestazione dell’inadempimentoinadempimento della Società, il Fornitore dovrà comunicare la stessa sarà tenuta al pagamento della specifica penale per iscritto all’Amministrazione (o tale inadempimento; la Società riconoscerà all’Amministrazione, mediante emissione di Xx.Xx.Xxnota di credito, l’importo da corrispondere che sarà compensato sul primo pagamento utile. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione Il pagamento della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate relativa penale non esonera in nessun caso la Società dal rimuovere l’inadempimento stesso e non impedisce all’Amministrazione di agire in sede legale per il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione risarcimento dei danni subiti in seguito all’inadempimento. .3 Qualora l’Amministrazione rilevi che vi sia stato un inadempimento dovrà darne comunicazione per la quale si è reso inadempiente e iscritto alla Società motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che ha fatto sorgere l’obbligo intende applicare. La Società, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie contro deduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data di pagamento ricezione della medesima penalecomunicazione di inadempienza. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione alla sussistenza di un inadempimento e/o in relazione alla misura della penale connessa a tale inadempimento, l’Amministrazione deciderà se applicare o meno le penali stesse, previa valutazione delle controdeduzioni della Società, fermo restando il diritto da parte della Società di attivare, in applicazione del successivo art. 31, eventuali iniziative a tutela dei propri interessi.
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Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xxo, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a So.XxRe.XxSa. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 12 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xxa So.XxRe.XxSa. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xxa So.XxRe.Sa. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o di So.Re.Sa. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nel Accordo quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Accordo quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Accordo quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Accordo quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal Poiché lo scopo primario del presente servizio di manutenzione delle aree verdi presenti negli stabili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A. è la manutenzione ordinaria destinata a mantenere in ordine tutte le aree a verde presenti all’interno delle proprietà immobiliari della Fondazione ENPAIA, in caso di riscontro della mancata esecuzione degli interventi descritti nel capitolo II del presente Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. di Appalto si applicheranno le seguenti penali: In caso di contestazione dell’inadempimentoritardo nell’esecuzione dell’intervento relative alle lavorazioni di cui al Cap. II del Capitolato Speciale di Appalto, il Fornitore dovrà comunicare ovvero in caso che questo non venga prestato con diligenza e sollecitudine come previsto, sarà applicata una penale pari ad una penale pari al 1‰ (uno per iscritto all’Amministrazione mille) dell’importo netto contrattuale (o di Xx.Xx.XxArt. S.p.A.113-bis comma 4 del D.lgs n°50/2016), per ogni intervento non prestato anche su di un singolo stabile. Per ogni inadempienza degli obblighi contrattuali riscontrata dalla Fondazione e contestata alla ditta, in caso di non esecuzione di più di un intervento manutentivo di cui relative alle lavorazioni meglio specificate nel termine massimo Capitolo II del Capitolato Speciale, riscontrato anche su di 10 un singolo stabile, sarà applicata una penale di penale pari al 1‰ (dieciuno per mille) giorni lavorativi dalla ricezione dell’importo netto contrattuale (Art. 113-bis comma 4 del D.lgs n°50/2016), per ogni intervento non prestato anche su di un singolo stabile. Nel caso invece di interventi manutentivi male eseguiti con danneggiamento dell’essenza, sarà applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale (Art. 113-bis comma 4 del D.lgs n°50/2016), per ogni intervento non prestato anche su di un singolo stabile, fatto salva la possibilità della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da Fondazione di richiedere il ristoro per i maggiori danni subiti. La mancata o incompleta o irregolare effettuazione della manutenzione rispetto alle prescrizioni del presente capitolato speciale comporterà l’applicazione di una chiara ed esauriente documentazionesanzione amministrativa pari al 10% del canone annuale di manutenzione per ogni complesso immobiliare e per ogni inadempienza riscontrata. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.XxL’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all’infrazione commessa. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo presente articolo non pregiudica il risarcimento degli di eventuali maggiori danni. Nell’ambito danni o eventuali oneri sostenuti dalla Fondazione a causa dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleritardi.
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Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali Si chiede conferma che daranno luogo all’applicazione in caso di applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto il relativo importo non sarà decurtato dalla Amministrazione Contraente o nel caso parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro e che l’applicazione sia preceduta da Xx.Xx.Xxprevio contraddittorio scritto tra le parti. come indicato all’art 14 Si conferma che l’applicazione delle penali sarà preceduta da contraddittorio. L’applicazione delle penali avverò in conformità alla risoluzione n.64/E del Capitolato23/04/2004 dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00 ART. In 13 recesso/conclusione anticipata del contratto Si chiede in caso di contestazione dell’inadempimentorecesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il Fornitore dovrà comunicare diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente- utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15) Vedasi risposta al quesito n. 3 14 ALLEGATO 2 AL DISCIPLINARE Ai sensi degli articoli 2 del D.lgs 276/2003 e ss. i. m. e 30 e ss. del D.lgs 81/2015 e ss. i. m. per iscritto all’Amministrazione somministrazione di lavoro si intende la fornitura professionale di manodopera dalla impresa di somministrazione all’impresa utilizzatrice, caratterizzata dal fatto che, per Il Servizio di Prevenzione e protezione dell’AOU di Sassari ha predisposto un DUVRI preliminare standard (VRRS- DUVRI) per garantire la possibilità di effettuare, nell’intera durata dell’appalto, una o più Riunioni di XxCooperazione e Coordinamento allo scopo di focalizzare tutta la durata della somministrazione, i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore. L’art. 29 del D.lgs 276/2003 e s.s. precisa, invece, che “Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 c.c.Xx, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”. Con particolare riguardo alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, l’art. 26 D.lgs 81/2008 ss. i. m. prevede che i relativi obblighi siano espressamente riferiti - oltre ai contratti di appalto e ai contratti d'opera - ai contratti di somministrazione, così come regolati dal codice civile ("di cui agli articoli 1559 …"). La somministrazione di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2015 e ss. i. m., se non può sicuramente ricondursi alla tipologia dell'appalto di servizi altrettanto chiaramente non può essere assimilata alla fattispecie prevista dall'art. 1559 cod. civ.Xx, che ha ad oggetto specificamente ed esclusivamente "prestazioni […] di cose". S.p.A.)Sulla scorta di quanto sopra riportato, nel termine massimo la fattispecie della somministrazione di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessaprestazioni di lavoro non rientra, per espressa previsione di legge, nell'ambito di applicazione dell'art. 26 sopraccitato, pertanto, le proprie controdeduzioni supportate indicazioni sui rischi incidenti l’attività lavorativa da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamentefornire anche al fine di ridurre i rischi dovuti dalle interferenze tra i lavori delle diverse Società coinvolte nell’erogazione del servizio e che danno origine alla redazione del DUVRI, non siano idoneesono applicabili in questa fattispecie di affidamento. Si chiede di uniformare la prescrizione di gara e i relativi allegati alla normativa così come applicata con specifico riferimento al servizio di somministrazione di lavoro servizio in cui, si ribadisce, non si configurano rischi interferenziali (i dipendenti somministrati sono sotto la direzione ed il controllo dell’Utilizzatore e, per quanto attiene alla sicurezza, il riferimento esclusivo è al DVR dell’Utilizzatore l’attenzione su eventuali problematiche relative alla sicurezza degli operatori (ad es. chiarire le modalità di svolgimento della formazione specifica e concordare l’invio di un report di verifica, oppure dare spazio a giudizio della medesima Amministrazionecomunicazioni di eventuali altre criticità (ad es. relative all’emergenza Covid). Si concorda con l’osservazione fatta circa l’esposizione del personale in somministrazione agli stessi rischi del personale dipendente del somministrato, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienzapertanto nel DUVRI finale, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro concordato dalle parti in sede di Riunione di Cooperazione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro Coordinamento, verrà precisato e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovverodefinito questo aspetto, in difettoriferimento al DVR aziendale. Nel DUVRI finale verranno modificati gli aspetti riferiti ai contratti standard adattandoli al contratto di somministrazione; nella riunione di cooperazione e coordinamento, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xxche potrà svolgersi anche online o telefonicamente, causa Covid, verrà anche ricordato e riportato nel DUVRI finale, il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro oggetto del programma di informazione e formazione ai sensi degli art. S.p.a36, 37 del D.Lgs. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro81/08 e ss.mm.ii. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo e secondo quanto riportato nel DVR Generale pubblicato sul sito xxxxxxxxxx.xx. Si rammenta che il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate Duvri non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione prevede costi per la quale ditta somministrante né ulteriori adempimenti per il personale in somministrazione. Si specifica, inoltre, che gli oneri da DUVRI sono soggetti ad adeguamento in riferimento alle mutevoli situazioni che si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalepossono verificare nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
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Samples: www.aousassari.it
Penali. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare una penalità pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo, o frazione di giornata, di ritardo rispetto ai tempi previsti negli SLA. Ricevute 3 (tre) contestazioni di sollecito al rispetto dei termini contrattuali e/o di applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Provincia si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e procedere ad affidare l’incarico ad altra ditta. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnicoverranno comminate mediante nota di addebito sul corrispettivo del canone di servizio ancora da liquidare, previa contestazione scritta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere di cui al precedente comma, verranno contestati al Fornitore all’affidataria, dalla Provincia di Brescia, per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xxiscritto. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà L’affidataria potrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o le proprie deduzioni alla Provincia di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), Brescia nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione solari dal ricevimento della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionecontestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, dette deduzioni non siano idonee, accoglibili a giudizio della medesima AmministrazioneProvincia, (ovvero non vi sia stata risposta o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore all’affidataria le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledell’eventuale maggior danno.
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Penali. Le penali sono definite dal nell’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del CapitolatoContraente. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione iscrittoall’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, ,pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione
Penali. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare una penale pari a all'uno per mille dell'ammontare contrattuale netto per giorno lavorativo o frazione di giornata di ritardo nella presa in carico di ogni singola richiesta rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA. Ricevute 3 (tre) contestazioni di sollecito al rispetto dei termini contrattuali e/o di applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Provincia si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e procedere ad affidare l’incarico ad altra ditta. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnicoverranno comminate mediante nota di addebito sul corrispettivo del canone di manutenzione ancora da liquidare, previa contestazione scritta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere di cui al precedente comma, verranno contestati al Fornitore all’affidataria, dalla Provincia di Brescia, per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xxiscritto. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà L’affidataria potrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o le proprie deduzioni alla Provincia di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), Brescia nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione solari dal ricevimento della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionecontestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, dette deduzioni non siano idonee, accoglibili a giudizio della medesima AmministrazioneProvincia, (ovvero non vi sia stata risposta o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore all’affidataria le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledell’eventuale maggior danno.
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Penali. Le penali sono definite Ferme le cause di risoluzione previste dalla legge, dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali disciplinare di gara e dal presente contratto, la Fondazione MAXXI si riserva di applicare specifiche penalità a fronte di inadempimenti contrattuali o disservizi che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idoneedi gravità tale da compromettere la prosecuzione del rapporto. Ferma restando l’applicazione delle penali, a giudizio della medesima Amministrazionela Fondazione si riserva di richiedere il maggior danno, (o Sosulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. Reciv., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. Sa) a giustificare l’inadempienzaLa Fondazione, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore presente paragrafo, potrà, a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difettosua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione garanzia definitiva rilasciata di cui all’articolo 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo all’Appaltatore. In particolare possono essere applicate le penali previste dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’appalto, da intendersi qui integralmente riportate e che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. Le penali saranno applicate previa contestazione scritta dell’addebito, da inviarsi via pec al Coordinatore Tecnico di cui all’art. 5.1 del Capitolato Speciale d’appalto. L’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie deduzioni alla Fondazione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione. Decorsi 10 giorni lavorativi dal Fornitore a Xx.Xx.Xxricevimento della contestazione, senza che l’Appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. S.p.aSi procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento, o escutendo la garanzia definitiva. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo QuadroFermo restando quanto previsto per le ipotesi di risoluzione del contratto, in caso di mancata esecuzione del servizio, la Fondazione si riserva, altresì la facoltà di richiedere la prestazione ad altra impresa (esecuzione in danno) addebitando tutti gli oneri all’Appaltatore prelevandoli dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Appaltatore senza pregiudizio dei diritti della Fondazione sui beni dell’Appaltatore. Nell’ambito dell’Accordo Quadro La Fondazione si potranno applicare riserva comunque il diritto al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali sino a concorrenza della misura massima pari al applicabili superi l’ammontare del 10% (dieci per centodiecipercento) dell’ammontare dell’importo contrattuale complessivo, al netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o dell’IVA, la Fondazione potrà risolvere il pagamento delle penali sopra indicate non esonera contratto in nessun caso danno della Società, salvo il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalediritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. come indicato all’art 14 del CapitolatoRe. Sa. Regione Puglia e/o Struttura di Supporto Commissariale. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.pX.x.A.), nel termine massimo di 10 X,xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 00 (diecixxxxx) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx.Xx. Sa) S.p.A, nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) Amministrazione a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo nell’ Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. S.p.a./ Regione Puglia e/o Struttura di Supporto Commissariale a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penali. Le penali sono definite dal Capitolato TecnicoQualora fossero rilevate inadempienze rispetto agli SLA di cui al precedente art. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato6, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamentese migliorativi, rispetto ai parametri/tempi indicati nell’offerta, Infratel Italia invierà al Fornitore una diffida con descrizione delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni addotte dal Fornitore, che dovranno comunque pervenire ad Infratel Italia entro il termine stabilito nella diffida, non siano idoneefossero ritenute soddisfacenti, ovvero non pervengano entro il termine assegnato, si applicheranno le seguenti penali tra loro cumulabili: Fatto salvo l’onere di risarcimento a giudizio della medesima Amministrazionecarico del Fornitore per ogni ulteriore pregiudizio che verrà accertato e documentato da Infratel Italia in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore tutte le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolopresente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, ovvero recuperato in difetto, avvalersi quota parte dall’ammontare della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. polizza fideiussoria posta a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodella corretta esecuzione dell’affidamento. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore Ai sensi dell’art. 113-bis del Codice l’importo delle penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10applicate non può comunque superare il limite del 10 % (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/dell’importo affidato. Qualora i aggiudicato/iritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, fermo Infratel Italia ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, oltre il risarcimento degli eventuali maggiori di tutti i danni. Nell’ambito dei singoli ContrattiResta in ogni caso ferma la facoltà per Infratel Italia di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalereiterate ed ingiustificate violazioni degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore, salvo ogni ulteriore rimedio di legge.
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Samples: aliautonomie.it
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da XxSo.XxRe.XxSa. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o XxSo.XxRe. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato TecnicoSpeciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 all’art. 17 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo nell’ Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: www.soresa.it
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione
Penali. 1) Nel caso di accertamento di disservizi (anche parziali), non giustificati da dimostrate cause di forza maggiore, "SISTEMA AMBIENTE S.P.A." avrà facoltà di applicare all’Appal- tatore le opportune penali. La penale – per uno o più disservizi - potrà avere un importo compreso tra un minimo di Euro cinquanta (Euro 50,00) ed un massimo di Euro mille (Eu- ro 1.000,00). L’importo sarà determinato di volta in volta valutando la gravità (numero e ri- levanza) dell’infrazione accertata e l’eventuale recidività. Nel corso di ciascun giorno lavorativo la Committente – tramite call center - invierà – in tempo reale - al Responsabile tecnico dell’Appaltatore le eventuali segnalazioni pervenute dagli utenti attestanti disservizi che dovranno essere evase nell’arco della giornata o al più entro le ore 10 a.m. del giorno successivo. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno indicate potranno essere contestati al Fornitore per iscritto applicate qualora le infrazioni contestate non siano evase entro le ore 10 a.m. del giorno successivo (ovvero entro il termine assegnato dalla Amministrazione Contraente Committente) o nel caso da Xx.Xx.Xxin cui le giustificazioni addotte dall’Appaltatore non siano accolte. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore L’Appaltatore dovrà comunicare infatti fornire per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx- entro e non oltre le ore 10 a.m. del giorno successivo - idonei elementi giustificativi dei servizi recuperati ovvero dei mancati recuperi. S.p.A.)Decorso inutilmente tale termine, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore la Committente potrà applicare le penali stabilite nell’Accordo Quadro sopra indicate. L’Appaltatore potrà essere tenuto a presenziare, per mezzo del Responsabile tecnico/Vice Responsabile tecnico, qualora richiesto dalla Committente, presso il luogo oggetto di con- testazione, entro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimentonon oltre tre ore dal ricevimento della comunicazione. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali Decorso inutil- mente il tempo concesso per la verifica in contraddittorio senza che il rappresentante dell’Appaltatore si sia presentato sul luogo stabilito, la contestazione si intenderà definitiva e la relativa penalità potrà essere integralmente applicata. Per l’accertamento dei disservizi la Committente si potrà avvalere dei dati forniti dal siste- ma satellitare Gps di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xxprecedente articolo 11.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contratto D’appalto
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato TecnicoCausale Riferimento Penale 1 Mancato rispetto dei tempi richiesti per la consegna del “Piano delle attività” Art. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione 1.4 € 500 per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi richiesti per la consegna del documento 2 Mancato rispetto dei tempi indicati nel Piano delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati Attività per il completamento dei servizi professionali richiesti Art. 1.4 € 500 per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla scadenza fissata 3 Interruzioni nell’erogazione dei servizi ICT dell’Ateneo imputabili al Fornitore nell’espletamento dei servizi professionali richiesti Art. 1.4 € 5.000 per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xxciascun evento rilevato 4 Mancato rispetto dei tempi richiesti per il completamento dei servizi professionali richiesti per il FAS2554 Art. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso 1.4 € 500 per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi richiesti Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con il Fornitore, con la sola formalità della contestazione dell’inadempimentoscritta dell’inadempienza al Fornitore, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o con termine di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) 5 giorni lavorativi dalla ricezione data di ricevimento della stessa, le proprie controdeduzioni supportate stessa per eventuali difese scritte da una chiara ed esauriente documentazioneparte di quest’ultimo. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.XxL’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla garanzia fideiussoria. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli ContrattiIl Fornitore dovrà risarcire il Committente di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare da un'inadempienza del Fornitore stesso. Il Politecnico di Milano si riserva, si potranno applicare comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali o al Fornitore raggiungimento di penali sino a concorrenza della misura massima per un importo pari al 10% (dieci dell’ammontare dell’affidamento, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r., con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o maggiori danni. L’amministrazione si riserva, in tal caso, la facoltà di interpellare il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalesecondo classificato.
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Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 all’art. 17 del CapitolatoCapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o Soa Xx.Xx.Xx. Re. SaS.p.A.) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo nell’ Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: www.soresa.it