Common use of Penali Clause in Contracts

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimento.

Appears in 2 contracts

Samples: Service Agreement, Service Agreement

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate Brescia le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori come di qualità‐penali” seguito indicato. Il ritardo nell'attivazione e/o nell’erogazione di un determinato servizio e/o l'esecuzione del presente capitolatoservizio in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato comporterà l'applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno. In caso Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di segnalazioni Brescia si riserva la facoltà di inadempimenti nella fornitura risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del serviziocontratto, i referenti aziendali la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o un loro incaricato daranno comunicazione non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta alla Ditta tramite Pec della Provincia di quanto emerso; la Ditta avrà 7 Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”contestazione, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezioneditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Delle Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificataper il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. L’applicazione Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penalipenali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, descritte nell’allegato 3 ai sensi dell’articolo 113-bis del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentoCodice.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Penali. Lo scopo 1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna e l’installazione dei prodotti, l’Aggiudicatario è tenuto a corrispondere all’Agenzia una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, ivi compreso il ritardo nella risposta a seguito dell’inoltro di una richiesta di assistenza rispetto ai termini eventualmente pattuiti; in tali casi l’Agenzia applicherà all’Aggiudicatario le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 3. Resta inteso che l’importo complessivo delle penali è quello di riequilibrare non potrà superare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità10% dell’importo complessivo del Contratto, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” fatto comunque salvo il risarcimento del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittemaggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il Fornitore non risponda o non dimostri limite del 10% dell’importo del Contratto, l’Agenzia potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento. 4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori ai precedenti commi, verranno contestati all’Aggiudicatario dall’Agenzia per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Agenzia nel termine massimo di qualità‐penali”5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Agenzia ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’Aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 5. L’Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezioneanche per i corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario. 6. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali di una nota cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di accredito che sarà contabilizzata pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Agenzia di risolvere il Contratto nei casi in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentocui questo è consentito.

Appears in 2 contracts

Samples: Fornitura Di Arredi E Complementi d'Arredo, Fornitura Di Beni E Servizi

Penali. Lo scopo L’affidatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e delle esecuzione delle attività appaltate. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito è fissata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo della prestazione oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il limite massimo delle penali applicabili e pari al 10% del valore del presente contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all’ affidatario dall’Ente; l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e l’affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra. L’affidatario è quello responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (cui al presente articolo con quanto dovuto all’ affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ affidatario senza bisogno di minore qualitàdiffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le pagamento delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di qualità‐penali”, senza pagamento della medesima penale. L’affidatario del Servizio prende atto che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle l’applicazione delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentorichiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Tecnico, Capitolato Tecnico

Penali. Lo scopo delle penali è quello Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e fatta salva ogni azione di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (rivalsa per gli eventuali danni causati a terzi nella esecuzione dell'appalto, e la risoluzione del contratto nel caso di minore qualità, gravi e/o generando disservizi e/ripetute inadempienze come specificato meglio nel relativo articolo, l'Aggiudicatario sarà soggetto a penali al verificarsi degli eventi di seguito descritti. - Fase realizzativa: per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività progettuali e realizzative (sia per la prima consegna parziale sia per quella finale), rispetto ai termini previsti nel contratto, applicazione di una penale pari allo 0,1% giornaliero dell’importo contrattuale d’appalto, fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale d’appalto. - Fase di assistenza e manutenzione in garanzia: per ogni giorno di ritardo nell’intervento e nella risoluzione dei guasti, rispetto ai termini di intervento e risoluzione stabiliti nel contratto, euro 100,00. Qualora si verificassero difformità (inadempienze o ritardi e/ritardi) nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel contratto l’Ufficio Polizia Municipale e Trasporti invierà comunicazione scritta via mail o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate tramite PEC con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmenteconformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di mancato rispetto contestazione, l’Aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni per iscritto via mail o PEC all’Ufficio Polizia Municipale e Trasporti nel termine massimo di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 cinque giorni solari di tempo lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittestessa. Nel caso in cui il Fornitore le giustificazioni addotte non risponda fossero ritenute accogliibili o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabilein caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l’Azienda Sanitaria provvederà ad fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, l’Ufficio Polizia Municipale e Trasporti si riserva di applicare le penali. L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore inadempiente. In alternativa l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in tal caso l'Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione pagamento della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentomedesima penale.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Penali. Lo scopo In caso di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le seguenti penali per ogni singolo inadempimento: a) 1‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo per la risoluzione di interruzioni del servizio SaaS secondo le tempistiche definite al successivo art. 23; b) 0,5‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’applicazione degli aggiornamenti evolutivi del software, secondo le tempistiche definite al successivo art. 23; Nei casi di inadempimenti diversi da quelli di cui ai precedenti punti a) e b), l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare penali di importo variabile calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in ragione della gravità dell’inadempimento e per ogni giorno di permanenza dello stesso. Per l’applicazione delle penali si procederà, innanzitutto, alla contestazione all’impresa dell’inadempimento contrattuale determinato dal mancato rispetto dello SLA, da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest’ultimo. Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Amministrazione, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. L’ammontare delle penali è quello addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (note di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo credito da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arteparte del Fornitore; ovvero riaccredito diretto in conto corrente. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle Qualora l’ammontare delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta dall’Amministrazione superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a mezzo posta elettronica certificatadisposizione, la stessa Amministrazione potrà risolvere il proprio rapporto negoziale. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentopenali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Appears in 2 contracts

Samples: Service Agreement, Service Agreement

Penali. Lo scopo Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle penali è quello prestazioni, e non abbia omesso di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di minore qualitàprocedura, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatorela singola ASL potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato: a) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In in caso di mancato ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all’Art. 4, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di quanto richiesto e qui descrittoritardo la ASL Contraente potrà applicare una penale pari all’1 (uno) per mille del valore dell’Ordinativo di fornitura, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danniai sensi dell’Art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” fatto salvo il risarcimento del presente capitolato. In maggior danno; b) in caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura ritardo per il ritiro e sostituzione del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazioneprodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all’art. 6, per presentare le proprie controdeduzioni scritteogni giorno lavorativo di ritardo la ASL Contraente potrà applicare una penale pari all’1 (uno) per mille del valore del prodotto oggetto di contestazione, ai sensi dell’Art. Nel 113 bis del D.Lgs 50/2016, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; c) in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti all’art. 8, per ogni giorno lavorativo di ritardo la ASL Contraente potrà applicare una penale pari all’1 (uno) per mille del valore del prodotto, ai sensi dell’Art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che verrà considerato ugualmente ritardo il caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare esegua le penali prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la ASL Contraente applicherà al Fornitore la penale di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che alla lettera a) sino al momento in cui la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate fornitura sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà prestata in modo automaticoeffettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, previa comunicazione formalenon imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, attraverso l’incameramento che si protragga per oltre 2 (due) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alle ASL Contraenti una penale complessiva pari a Euro 100,00 per ogni giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del deposito cauzionalemaggior danno. In caso di ritardo rispetto ai termini concordati con la ASL Contraente per la produzione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o attraverso l’emissione comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate dalla ASL Contraente, sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che verrà considerato ugualmente ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da parte dell’aggiudicatario quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di una nota compilazione, tali da comportare l’impossibilità per la ASL Contraente di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento del ritardo/inadempimentoproprio Contratto Attuativo. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazionemancata evasione degli ordini nei tempi sopra indicati verrà applicata, per presentare le proprie controdeduzioni scritteogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta reperita sul mercato e ad insindacabile giudizio dell’A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato. Nel caso in cui l’ordinativo di fornitura sia stato solo parzialmente evaso, la predetta penale sarà calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo. La penale nella misura massima non superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine, graduata secondo la gravità dell’infrazione, verrà applicata anche in caso di: intempestiva comunicazione dell’indisponibilità temporanea del prodotto, mancata sostituzione dei prodotti difformi entro i termini, difetti dell’imballo e non corretto trasporto. L’A.O. si riserva la facoltà di non attendere l’esecuzione della prestazione ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. Resta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di risarcire l’A.O. per i maggiori danni derivanti dal ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti. Nel caso del ripetersi di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, e, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di consegna, l'A.O. potrà dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per iscritto al Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionealle obbligazioni contrattuali. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 La risoluzione del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionalecauzionale definitivo, efatto salvo il risarcimento dei maggiori danni patiti. L’A.O. si riserva altresì di escludere la ditta dalla partecipazione a future gare. Per le apparecchiature a noleggio/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario comodato deve essere garantita la continuità di una nota funzionamento. Pertanto saranno applicate penali pari, per ogni giorno solare eccedente, allo 0,5% del valore della fornitura per durate del fermo macchina superiori a quello garantito nell’arco di accredito che sarà contabilizzata un anno. Si definisce “tempo di fermo macchina” il periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo a quello della chiamata, ricevuta entro le ore 16.00, e il giorno del ripristino completo della funzionalità. Si considera come orario di lavoro standard l’intervallo 8:00 – 17:00 dal lunedì al venerdì salvo eventuali casi specificati diversamente nelle specifiche tecniche. La durata del periodo di fermo macchina ammissibile per ogni anno di funzionamento e per ogni apparecchio è stabilito in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo10 giorni solari/inadempimentoanno, compresi quelli relativi ai fermi per manutenzione programmata.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio effettivamente ricevuto (de quo nelle modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nell’Offerta tecnica, senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende forza maggiore. L’Amministrazione si riserva l’applicazione di penali per qualsiasi altra inadempienza al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta presente contratto ed agli articoli richiamati dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittesuoi allegati. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non risponda provveda alla consegna entro e non otre 3 giorni, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, all’Amministrazione una penale pari a € 200,00 (duecento/00) del valore dell’ordine emesso, al netto dell’IVA Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali ancora di imballi di cui all’allegato 3 “indicatori venga contestata l’integrità con relativa richiesta di qualità‐penali”sostituzione, senza il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad € 100,00 (cento/00). Prima dell’applicazione delle suddette penali la ASL contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 10 giorni solari, entro il quale dovranno essere prodotte le giustificazioni scritte. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i relativi pagamenti e qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile. L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l’ASL intenda eventualmente intraprendere. Rimane in ogni caso riservato all’Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito. In caso di recidiva la Ditta possa sollevare alcuna obiezioneStazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare a carico dell’Aggiudicatario, per ogni inadempienza un’ulteriore penale pari ad € 500,00. Delle Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Amministrazione. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l’applicazione della pena anzidetta. Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che l’Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali applicate notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. L'ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso. In tal caso l'ASL Rieti avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà data specificamente contestata all’Aggiudicatario con comunicazione alla Ditta a scritta, inoltrata con Raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificatacertificata (PEC). L’applicazione delle penaliEntro 15 (quindici) giorni, descritte nell’allegato 3 del capitolato specialenaturali e consecutivi, avverrà in modo automaticodalla data della suddetta comunicazione, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, l’Aggiudicatario potrà presentare eventuali osservazioni e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentocontrodeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione all’Aggiudicatario.

Appears in 2 contracts

Samples: Contract, Disciplinary Tender

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazionemancata evasione degli ordini nei tempi sopra indicati verrà applicata, per presentare le proprie controdeduzioni scritteogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta reperita sul mercato e ad insindacabile giudizio dell’A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato. Nel caso in cui l’ordinativo di fornitura sia stato solo parzialmente evaso, la predetta penale sarà calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo. La penale nella misura massima non superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine, graduata secondo la gravità dell’infrazione, verrà applicata anche in caso di: intempestiva comunicazione dell’indisponibilità temporanea del prodotto, mancata sostituzione dei prodotti difformi entro i termini, difetti dell’imballo e non corretto trasporto. L’A.O. si riserva la facoltà di non attendere l’esecuzione della prestazione ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. Resta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di risarcire l’A.O. per i maggiori danni derivanti dal ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti. Nel caso del ripetersi di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, e, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di consegna, l'A.O. potrà dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per iscritto al Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionealle obbligazioni contrattuali. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 La risoluzione del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionalecauzionale definitivo, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni patiti. L’A.O. si riserva altresì di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentoescludere la ditta dalla partecipazione a future gare.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Fornitura Di Dispositivi Medici E Protesi

Penali. Lo scopo L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, seguenti penalità fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale ex art. 298 dpr 207/2010. in caso di: a. esecuzione non conforme per quantità e/o generando disservizi qualità dei beni e/o ritardi servizi b. ritardo nella consegna dei prodotti o nell’esecuzione del servizio c. ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, verranno contestati al fornitore; il fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all’Azienda nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Azienda ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali previste. Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel contratto e/o inducendo nella diffida ad adempiere, l'Azienda, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, incamerando il deposito cauzionale e addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all'Azienda dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura o del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arteritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c). Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmenteper inadempienza del fornitore, che saranno comunicate per iscritto, decorrono dal momento della avvenuta inadempienza. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, L'Azienda potrà compensare i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di qualità‐penali”diffida, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezioneulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali di una nota di accredito cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che sarà contabilizzata in sede di liquidazione ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentopenale medesima.

Appears in 2 contracts

Samples: Condizioni Generali Di Contratto Per Le Forniture Di Beni E Servizi, Contract for the Supply of Goods and Services

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In Per quanto attiene gli interventi previsti nel presente capitolato nel caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate del termine indicato per l’esecuzione delle opere nei singoli lavori attivati con le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del modalità indicate nel presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazioneCapitolato, per presentare le proprie controdeduzioni scritteogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale nella misura dell’uno per mille dell’ammontare relativo al singolo contratto. Nel caso Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabilepiù parti, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di qualità‐penali”ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti. La penale, senza che di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. Per quanto attiene gli interventi indicati nel presente capitolato le penali di cui ai commi precedenti si applicano in caso di mancato rispetto delle tempistiche per l’inizio dei lavori previste all’art. 22 del presente capitolato e sono riferite all’importo complessivo dell’appalto. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il DLgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto. Nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro l’amministrazione si riserva la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle facoltà di disciplinare casi specifici di applicazione delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificataderivanti da peculiarità dei lavori o servizi in affidamento. L’applicazione delle penalipenali avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale: 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, descritte nell’allegato mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC); 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC); 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 del capitolato specialegiorni, avverrà in modo automaticodandone comunicazione scritta alla ditta; 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo/inadempimentodell’evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Accordo Quadro Per La Straordinaria Manutenzione Degli Edifici

Penali. Lo scopo 1. Per poter escludere ogni possibilità di errore in fase di digitazione da parte dell’Impresa, si richiede un doppio controllo su quanto digitato verificando in una fase successiva la perfetta corrispondenza tra i dati digitati e quelli effettivamente presenti sul modello inclusa una verifica della corrispondenza delle penali è quello somme introdotte nella fatturazione a costo nonché della corrispondenza tra totale fatture proposte e totale fatture lavorate. 2. Per le fatturazioni a forfait dovrà essere verificata la corrispondenza tra le quote totali richieste nel lotto ed il totale proposto di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (quote e di minore qualitàfatture; particolare attenzione dovrà essere posta nella digitazione dei dati relativi ai codici fiscali. 3. Fatte salve le disposizioni già previste nel Bando MePA “Fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni” per la non corretta esecuzione del servizio, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende non imputabile a causa di forza maggiore, si applicherà anche la seguente penalità: - € 200 per ogni giorno di ritardo rispetto al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentetempo massimo previsto nel paragrafo 2, punto 5. In caso di mancato offerta nell’ambito della R.D.O. di un tempo minore l’applicazione della penale avverrà in funzione dei giorni di ritardo rispetto al tempo migliorativo offerto in sede di quanto richiesto e qui descrittogara. 4. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione inviata all’indirizzo PEC dell’Impresa, ferme restando eventuali implicazioni rispetto alla quale l’Impresa stessa avrà la facoltà di carattere civile o penale e la richiesta dei dannipresentare, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare PEC all’indirizzo xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx le proprie controdeduzioni scritteentro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’invio della contestazione stessa. La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. 5. L’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente quantificato nell’anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva. 6. Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali irrogate superi il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione 10 per cento dell’importo contrattuale si procederà alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 risoluzione del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentocontratto.

Appears in 2 contracts

Samples: Servizio Di Inserimento Dati (Data Entry), Service Agreement

Penali. Lo scopo Qualora il Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle penali è quello inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potrà richiedere all’Appaltatore di riequilibrare porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio. Qualora l’Appaltatore non provvedesse, entro il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualitàtermine stabilito, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descrittoad eliminare le inadempienze rilevate, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” sarà facoltà del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad Committente applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori importo compreso tra € 250,00 e € 1.000,00 per ciascuna infrazione contestata. In quest’ultimo caso il Committente redigerà un apposito verbale e all’Appaltatore verrà addebitata una penalità commisurata alla gravità della inadempienza accertata, a giudizio insindacabile del Committente medesimo. L'Appaltatore potrà comunque formulare le sue osservazioni/deduzioni, con onere documentale della prova, entro 8 giorni lavorativi dalla contestazione. Resta fermo che le eventuali inadempienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per rimediare alle stesse. Ove le inadempienze oggetto delle suddette penalità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dal Committente, quest'ultimo avrà la facoltà di qualità‐penali”adottare il provvedimento ritenuto a suo insindacabile giudizio più conveniente per rimediare alle suddette inadempienze, restando a carico dell’Appaltatore le spese e gli eventuali danni conseguenti, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificataeccezione alcuna. L’applicazione delle penali non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione dell'Accordo Quadro e dei relatiti contratti attuativi RDF e che dovessero derivare da incuria del medesimo Appaltatore. Dette penali saranno applicate separatamente e i corrispondenti importi potranno essere cumulati. L’importo delle penali applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell’Appaltatore relative al periodo immediatamente successivo alla loro applicazione. Per la mancata o parziale esecuzione degli interventi manutentivi nei tempi di esecuzione stabiliti nelle RDF, dipendente in tutto o in parte da negligenza o manchevolezza dell’Appaltatore, si darà luogo all’applicazione delle seguenti penali, descritte nell’allegato 3 da detrarre dai corrispettivi contabilizzati: a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per l’esecuzione delle attività sarà applicata una penale da € 50,00 a € 300,00 che verrà determinata dal Committente in funzione dell'entità e della gravità del capitolato specialeritardo, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, econ riserva di addebitare eventuali conseguenti danni. Tale penale verrà applicata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo: 1. nell'inizio delle prestazioni rispetto alla data indicata dal Committente; 2. nella ripresa dei lavori/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura servizi successiva al verificarsi verbale di sospensione rispetto alla data indicata dal Committente; 3. nell'ultimazione delle prestazioni rispetto alla tempistica stabilita dal Committente; 4. nel rispetto dei termini imposti dal Committente per il ripristino di eventuali opere non conformi o danneggiate. b) Nel caso di ritardi nell’esecuzione di prestazioni di “Reperibilità e Pronto Intervento” rispetto ai termini stabiliti, verrà applicata una penale da € 50,00 a € 300,00 per ogni ora di ritardo nell'inizio di ciascun intervento, che verrà determinata dal Committente in funzione dell'entità e della gravità del ritardo/inadempimento, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni. L'importo delle penali non potrà eccedere la misura del 10% di ciascuna RDF. Globalmente le penali non potranno superare il 10% dell'importo dell'intero Accordo Quadro. Diversamente, il Committente potrà richiedere la risoluzione del contratto stesso.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione, Accordo Quadro

Penali. Lo scopo Il Concorrente è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato nel rispetto delle penali è quello modalità sopra descritte. Il Concorrente riconosce al Committente il diritto di riequilibrare procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il servizio effettivamente ricevuto (Committente provvederà a notificare all’Appaltatore l’accertamento delle stesse e all’applicazione di minore qualitàpenalità determinate dalle modalità di seguito descritte, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni: - A fronte del mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del delle scadenze previste dal presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; con particolare ma non esclusivo riferimento ai termini per la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento consegna della predetta comunicazionemerce, potrà essere applicata, per presentare le proprie controdeduzioni scritteogni giorno solare di ritardo imputabile all’appaltatore, una penale pari allo 0,01% (zerovirgolazerouno per cento) del valore della fornitura. - Nel caso in cui l’appaltatore non fosse in grado di implementare la totalità di quanto previsto dall’Offerta Tecnica presentata, potrà essere applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo della fornitura. Inoltre la Committenza si riserva in questo caso il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabilediritto di rescindere il contratto senza alcun onere ed eventualmente di procedere per danni nei confronti dell’Appaltatore. - Fallimento di collaudi: nel caso in cui la medesima prova di collaudo dia esito negativo (prova fallita), l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare sarà applicata una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno per cento) del valore della fornitura per ciascuna prova fallita oltre la prima. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con l’Appaltatore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza all’Appaltatore, con termine di cui all’allegato 3 “indicatori 5 giorni lavorativi dalla data di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte dell’aggiudicatario di una nota quest’ultimo. Il Committente si riserva, al raggiungimento di accredito che sarà contabilizzata penali per un importo pari 10% (dieci per cento) dell’ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con PEC, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi danno del ritardo/inadempimentogestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Appears in 2 contracts

Samples: Fornitura Di Un Sistema Di Diffrazione a Raggi X, Capitolato Speciale D’oneri

Penali. Lo scopo delle penali è quello Il concessionario, nell’esecuzione del contratto, ha obbligo di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate uniformarsi a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentetutte le disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale. In caso di mancato rispetto inadempienza agli obblighi contrattuali o di inosservanza a quanto richiesto e qui descrittoprevisto dal presente Capitolato, ferme restando eventuali implicazioni il concessionario sarà passibile alternativamente: a) di carattere civile una penale come indicato nella seguente tabella; b) per quanto non previsto dalla tabella, di una penale variante da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in relazione alla gravità, alla negligenza, all’inadempienza o alla recidività. L'applicazione della penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolatosarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata con raccomandata o con posta elettronica certificata. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per Il concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni scritteentro 10 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso in cui entro il Fornitore suddetto termine non risponda pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale. Il provvedimento è assunto dal Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Vigone. Alla terza applicazione di penale per qualsiasi causa, il concedente avrà la facoltà di risolvere il contratto, con escussione dell’intera cauzione definitiva e/o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, nonché di formulare eventuale richiesta di risarcimento del danno. Il concessionario non può interrompere o sospendere l'attività, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. I casi espressamente previsti sono: Chiusura totale e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario parziale anche temporanea dell’esercizio di una nota somministrazione senza giustificato motivo € 50,00/giorno Interdizione all’accesso agli incaricati del concedente per l’esecuzione dei controlli €100,00 Carenza nella pulizia e/o nella disinfestazione/derattizzazione disciplinate all’art. 15 del presente documento € 200,00 Mancata voltura delle utenze e/o mancata corresponsione della quota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi competenza delle stesse nei termini dell’art. 7 del ritardopresente documento € 300,00 Documentati disturbi arrecati alla quiete pubblica € 300,00 Esecuzione modifiche, innovazioni, migliorie od addizioni all’immobile oggetto concessione e/inadempimento.o all’area esterna, alla loro destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo assenso scritto del concedente € 300,00 Mancata osservanza delle norme relative alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti € 150,00

Appears in 2 contracts

Samples: Concession Agreement, Affidamento in Concessione Del Chiosco Bar

Penali. Lo scopo Oltre a quanto espressamente previsto nel contratto per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, si definiscono le seguenti clausole con riferimento ai singoli affidamenti. L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare alla penale come di seguito specificato. L'ammontare delle penali spese di assistenza e della penale è quello ritenuto sul prezzo del lavoro. E’ ammessa la totale o parziale disapplicazione di riequilibrare essa quando si riconosca che in tutto od in parte il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arteritardo non sia imputabile all'appaltatore. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentespese di assistenza saranno computate dal Responsabile del procedimento sentito l’ufficio di Direzione Lavori, il Collaudatore, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e la Stazione Appaltante. In Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle singole opere, per ogni giorno naturale consecutivo di quanto richiesto e qui descrittoritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. La penale, ferme restando eventuali implicazioni nella stessa misura percentuale di carattere civile o penale e la richiesta dei dannicui al comma secondo, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In trova applicazione anche in caso di segnalazioni ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di inadempimenti consegna degli stessi; b) nella fornitura ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori. La penale irrogata ai sensi del serviziocomma 2 e 3, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; è disapplicata e se già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritteprima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare Tutte le penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di qualità‐penali”ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare l’importo di Euro 50.000,00 (valore fissato forfetariamente in funzione della tipologia del contratto in oggetto). Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al limite prima indicato, senza che il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificatarisoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento o di esecuzione d’ufficio, ai fini dell’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il periodo di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al verificarsi del ritardo/inadempimentoprogramma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro Per Esecuzione Di Lavori Pubblici, Accordo Quadro Per Esecuzione Di Lavori Pubblici

Penali. Lo scopo Qualora il Concessionario non ottemperi alle obbligazioni assunte, siano esse quelle riguardanti l’area oggetto di concessione, la struttura prefabbricata che andrà realizzata e l’attività che vi sarà svolta, sia per la gestione del servizio igienico annesso alla struttura, sia per l’ordinaria manutenzione delle penali è quello panchine/sedute ricadenti nell’area oggetto di riequilibrare concessione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a diffidare il servizio effettivamente ricevuto (Concessionario stesso, affinché rimuova immediatamente gli addebiti contestati o a fornire apposite controdeduzioni per iscritto entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di minore qualitàcontrodeduzioni ritenute insufficienti o pretestuose, con formale provvedimento dell’Amministrazione, valutata la gravità dell’inadempienza e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo all’eventuale recidiva di quanto riscontrato, sarà applicata una penale variabile da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00. È espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Concessionario dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio. L'Amministrazione Comunale, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno all’utilizzatore) dalle Aziende subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento in oggetto. Inoltre, l’Amministrazione ha facoltà di sostituirsi al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate Concessionario nella esecuzione dei lavori ordinati a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In tutela della conservazione e della viabilità dell’area, a spesa totale del Concessionario salvo le sanzioni di legge in caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descrittorifiuto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento anche con l’escussione della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentopolizza fideiussoria.

Appears in 2 contracts

Samples: Concessione Di Area Pubblica, Concessione Di Area Pubblica

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto mancata messa a disposizione nella data indicata o di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” mancata apertura del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazioneconto deposito nel termine fissato verrà applicata, per presentare le proprie controdeduzioni scritteogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell’importo del/i prodotto/i richiesto/i; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta reperita sul mercato e ad insindacabile giudizio dell’A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato. Nel caso in cui la richiesta di fornitura sia stata solo parzialmente evasa, la predetta penale sarà calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo. La penale nella misura massima non superiore al 10% dell’importo del/i prodotto/i richiesto/i, graduata secondo la gravità dell’infrazione, verrà applicata anche in caso di: intempestiva comunicazione dell’indisponibilità temporanea del prodotto, mancata sostituzione dei prodotti difformi entro i termini, difetti dell’imballo e non corretto trasporto. L’A.O. si riserva la facoltà di non attendere l’esecuzione della prestazione ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. Resta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di risarcire l’A.O. per i maggiori danni derivanti dal ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti. Nel caso del ripetersi di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, e, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di consegna, l'A.O. potrà dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per iscritto al Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionealle obbligazioni contrattuali. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 La risoluzione del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionalecauzionale definitivo, efatto salvo il risarcimento dei maggiori danni patiti. L’A.O. si riserva altresì di escludere la ditta dalla partecipazione a future gare. Per le apparecchiature stanziali fornite in comodato deve essere garantita la continuità di funzionamento. Pertanto saranno applicate penali pari, per ogni giorno solare eccedente, allo 0,5% del valore della fornitura per durate del fermo macchina superiori a quello garantito nell’arco di un anno. Si definisce “tempo di fermo macchina” il periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo a quello della chiamata, ricevuta entro le ore 16.00, e il giorno del ripristino completo della funzionalità. Si considera come orario di lavoro standard l’intervallo 8:00 – 17:00 dal lunedì al venerdì salvo eventuali casi specificati diversamente nelle specifiche tecniche. La durata del periodo di fermo macchina ammissibile per ogni anno di funzionamento e per ogni apparecchio è stabilito in 10 giorni/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentoanno, compresi quelli relativi ai fermi per manutenzione programmata.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato mancata evasione dell’ordine nel tempo indicato, del rispetto dei termini di quanto richiesto installazione, del collaudo e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento degli interventi da eseguire nel corso della predetta comunicazionegaranzia verrà applicata, per presentare le proprie controdeduzioni scritteogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale; se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato. Nel caso in cui il l’ordinativo di fornitura sia stato solo parzialmente evaso, la predetta penale sarà calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo. L’AORN si riserva la facoltà di non attendere l’esecuzione della prestazione ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, addebitando al Fornitore non risponda eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. Resta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di risarcire l’AORN per i maggiori danni derivanti dal ritardo o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionedalla mancata consegna dei prodotti richiesti. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 La risoluzione del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionalecauzionale definitivo, efatto salvo il risarcimento dei maggiori danni patiti. L’AORN si riserva altresì di escludere la ditta dalla partecipazione a future gare. Per le apparecchiature in acquisto, come quella in argomento, durante il periodo di garanzia deve essere garantita la continuità di funzionamento. Pertanto saranno applicate penali pari, per ogni giorno solare eccedente, allo 0,5% del valore della fornitura per durate del fermo macchina superiori a quello garantito nell’arco di un anno. Si definisce “tempo di fermo macchina” il periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo a quello della chiamata, ricevuta entro le ore 16.00, e il giorno del ripristino completo della funzionalità. Si considera come orario di lavoro standard l’intervallo 8:00 – 17:00 dal lunedì al venerdì salvo eventuali casi specificati diversamente nelle specifiche tecniche. La durata del periodo di fermo macchina ammissibile per ogni anno di funzionamento e per ogni apparecchio è stabilito in 10 giorni/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentoanno, compresi quelli relativi ai fermi per manutenzione programmata.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Penali. Lo scopo L’Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia del contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualitàprestazioni eseguite, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate portando tempestivamente a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmenteconoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’esecuzione del contratto. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, non imputabili all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Arpae si riserva di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni applicare al Fornitore le penali di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, seguito previste. Le penali applicate saranno applicate in misura giornaliera. Il calcolo della penale decorre dal giorno in cui si è verificato l’inadempimento in misura pari all’1 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura per ogni giorno solare di ritardo, mancato svolgimento o insoddisfacente esecuzione di una o più delle attività previste nel presente Capitolato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore da Arpae; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le penali riportate nell’allegato proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo (tre) lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazionestessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, per presentare a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le proprie controdeduzioni scrittepenali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Nel caso in cui il Arpae potrà applicare al Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura. Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Fornitore prende atto che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle l’applicazione delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Agenzia a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentorichiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Servizi

Penali. Lo scopo Qualora il Comune verifichi il mancato rispetto delle penali è quello condizioni contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario, contesterà al medesimo la violazione accertata, fissando un termine entro il quale l’aggiudicatario dovrà rimuovere l’inadempienza. Al mero accertamento della violazione ed alla contestazione della medesima consegue l’obbligo di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto pagamento di una penale pari ad Euro 500,00.=. La penale, come di sopra quantificata, sarà applicata per ogni violazione accertata. Dalla data di accertamento della violazione a quella di comunicazione ed accertamento della relativa eliminazione l’affittuario sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera di Euro 100,00.= (cento/00.=) con rinuncia fin d’ora da parte dell’affittuario al potere di minore qualitàrichiedere la riduzione della penale complessivamente dovuta. Con esclusivo riferimento agli obblighi di apertura dell’esercizio, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatoreper ogni giorno di mancata apertura nel periodo obbligatorio, l’affittuario dovrà corrispondere al Comune di Pinzolo una penale di € 500,00= (cinquecento/00=) dalle Aziende fino al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmenteprotrarsi dell’inadempimento. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o versamento della penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario nei termini stabiliti, si procederà all’escussione della cauzione definitiva. In questo caso la cauzione dovrà essere reintegrata tempestivamente a cura dell'affittuario. Anche nelle ipotesi di applicazione della penale viene fatta salva la facoltà per il Comune di richiedere il maggior danno subito. Qualora un medesimo comportamento sia produttivo di più inadempimenti al medesimo comportamento consegue l’applicazione di più penali e le stesse sono cumulabili. L’applicazione di penali relative ad inadempimento di 4 obblighi contrattuali, anche se accertati in un’unica soluzione, oppure verificatisi in un lasso temporale di sei mesi comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Indipendentemente dall’applicazione della singola penale l’omessa eliminazione della condotta inadempiente decorsi sessanta giorni dal relativo accertamento comporta la risoluzione di diritto del contratto. In ogni caso di risoluzione del contratto nelle fattispecie di cui ai commi precedenti o in tutti i casi di risoluzione di diritto del contratto oppure nelle ipotesi di risoluzione del contratto per fattispecie diverse rispetto alle anzidette per grave inadempimento dell’affittuario il medesimo è tenuto alla corresponsione di una nota penale, a favore del Comune di accredito che sarà contabilizzata Pinzolo pari all’importo del canone annuo d’aggiudicazione, salvo in sede ogni caso il risarcimento del danno ulteriore, con rinuncia da parte dell’affittuario al potere di liquidazione chiedere la riduzione della prima fattura successiva al verificarsi penale. La riscossione della penale verrà effettuata decorsi 15 giorni dalla comunicazione della volontà del ritardo/inadempimentoComune di Pinzolo di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto stipulato mediante escussione della fideiussione costituita dall’affittuario.

Appears in 1 contract

Samples: Affitto Azienda

Penali. Lo scopo 1. Il Fornitore è tenuto a corrispondere le penali ivi indicate qualora esegua le prestazioni in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico o nell’Offerta tecnica se migliorativa, o ritardi l’esecuzione delle medesime, o non ottemperi ad eliminare le disfunzioni rilevate dal controllo qualitativo e quantitativo di cui al precedente articolo 9 entro i termini indicati dalla Regione nella contestazione formalmente effettuata ed il ritardo sia dovuto a cause imputabili al Fornitore, escluso il caso fortuito e la forza maggiore. 2. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Regione per gli acconti e per i pagamenti a saldo. 3. L’applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è quello assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Fornitore. 4. Per ritardi nell’esecuzione dei servizi o nella consegna dei beni verrà applicata la penale pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di riequilibrare ritardo rispetto ai tempi previsti, esclusi il servizio effettivamente ricevuto caso fortuito e la forza maggiore. 5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (di minore qualitàdieci per cento) dell’importo contrattuale. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 6. L’inadempimento e/o generando disservizi ritardo nell’adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o ritardi di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi sono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccoglibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 8. La richiesta e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le pagamento delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione pagamento della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Acquisition of Digital Products Services

Penali. Lo scopo Fatto salvo quanto stabilito dal successivo art.8 (“Forza maggiore”), in caso di mancata erogazione della fornitura entro il termine di cui all’art.4 (“Termine di ultimazione della fornitura”) o di altro ri- tardo contrattuale l’impresa aggiudicataria sarà obbligata, per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo, a versare una penale di importo tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo complessivo della fornitura (IVA esclusa) a seconda della gravità dell’inadempimento. La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l’impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia ef- fettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia forni- to giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l’Università provvederà ad incamera- re l’importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvede- re all’immediato reintegro della cauzione. In alternativa, su richiesta dell’Impresa aggiudicataria, l’importo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualitàpotrà essere decurtato dalla prima fattura utile, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentepurché espressamente e correttamente contabilizzato. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di segnalazioni applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo (al netto dell’IVA) l’Università considererà risolto di inadempimenti nella fornitura del serviziodiritto il contratto, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito provvedendo all’incameramento dell’intero de- posito cauzionale, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Il mancato adeguamento a nuove disposizioni legislative entro un termine ritenuto congruo dall’Amministrazione e/o attraverso l’emissione comunque reso obbligatorio ed improrogabile da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi normative nazionali e co- munitarie produrrà la risoluzione del ritardo/inadempimentocontratto.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Hardware E Software

Penali. Lo scopo L'applicazione di tutte le detrazioni economiche (penali) avverrà, in caso di ingiustificabili motivi, mediante sottrazione delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’artesomme dovute dalla Stazione Appaltante sulla fattura del canone mensile successivo. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti e convalidate dalla dichiarazione di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura avvenuto adempimento del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo firmate dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri Supervisore che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le eventuali detrazioni economiche e secondo i parametri riportati nella descrizione delle Lavorazioni Ordinarie e Straordinarie. Si applicheranno le penali nel caso di cui all’allegato 3 “indicatori servizi: 1) totalmente o parzialmente non eseguiti nei tempi previsti dalle tipologie di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà intervento; 2) eseguiti in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, difformi dalle specifiche di lavorazione e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario dalle prescrizioni tecniche. Si applicherà anche una penale di una nota 50 €/giorno per la consegna ritardata del programma del servizio che l’impresa deve presentare ogni 15 giorni nella giornata di accredito giovedì. Tale programma infatti è molto importante perché permette al Supervisore di sapere cosa è stato fatto e cosa si farà nelle due settimane successive; dovrà inoltre contenere i tempi previsti per le esecuzioni delle attività di servizio. La penale verrà applicata per ogni ciclo di controllo previsto dalla tipologia di intervento. Qualora l'Appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto, l'Appaltatore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la risoluzione del contratto. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l'Appaltatore stesso si è assunto con la stipulazione del presente contratto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Appaltatore. Per le Lavorazioni Ordinarie, le penali sono costituite dall’importo fisso evidenziato e valutato per ogni singola lavorazione non conforme (per esempio mancata potatura, mancato controllo delle infestanti, Pianta potata malamente ...). Tale importo sarà contabilizzata perciò integrato dal valore quantificato a misura dell’intervento non effettuato, eseguito in sede modo non conforme o eseguito in ritardo, classificando perciò tali comportamenti equipollenti sul piano qualitativo e quindi anche dal punto di liquidazione della prima fattura successiva vista delle emissioni di penale. L’emissione di penale, per quanto attiene l’importo fisso, avrà un carattere progressivo (per uno stesso lavoro e località) e verrà quindi definito come segue: 1^ penale importo fisso + mancata lavorazione 2^ penale (importo fisso + 20 %) + mancata lavorazione 3^ penale (importo fisso + 25 %) + mancata lavorazione 4^ penale (importo fisso + 30 %) + mancata lavorazione 5^ penale (importo fisso + 35 %) + mancata lavorazione 6^ penale (importo fisso + 45 %) + mancata lavorazione 7^ penale (importo fisso + 60 %) + mancata lavorazione 8^ penale (importo fisso + 80 %) + mancata lavorazione 9^ penale (importo fisso + 100 %) + mancata lavorazione 10^ penale Rescissione del contratto L’Impresa in condizioni climatiche particolari – andamenti stagionali avversi – può richiedere sospensiva stagionale dei lavori ciò al verificarsi fine di garantire la non applicabilità delle detrazioni economiche per un periodo definito e limitato nel tempo (non oltre 40 gg. per 12 mesi di prestazione del ritardo/inadempimentoservizio). Il Supervisore, valutata ogni condizione climatica e stagionale, può a suo insindacabile giudizio, concedere quanto richiesto definendo l’esatto arco temporale del provvedimento.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penali. Lo scopo In caso di inadempimento, ritardo o difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare d’incarico, l’Amministrazione invia comunicazione scritta (anche via PEC, alla quale si attribuisce convenzionalmente valore di notifica alla data e ora di trasmissione, risultante dall’attestato di invio) con specifica motivazione delle penali è quello contestazioni, richiesta di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate giustificazioni e invito a regola d’arteconformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentenotificate all'Affidatario in via amministrativa, senza avviso di costituzione in mora o altri atti o procedimenti giudiziali. In caso di mancato rispetto contestazione, l’Affidatario comunica le proprie deduzioni al Committente nel termine massimo di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolatocinque giorni lavorativi. In riferimento ai ritardi per la consegna degli elaborati nei tempi previsti è applicata una penale pari all’1 per mille per ogni giorno naturale di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell’importo complessivo dell’incarico. L’eventuale proroga dei termini di cui all’art. 9 non può essere intesa quale ritardo. In tal caso il Committente aggiorna i termini di segnalazioni di consegna, dandone comunicazione. Sono considerati gravi inadempimenti (in via esemplificativa e non esaustiva, sempre salva la valutazione del Committente dell’impatto complessivo): − la sospensione, l’abbandono o la mancata esecuzione del servizio senza giustificazione né preavviso; − il ritardo nella fornitura presentazione della documentazione oltre il 10% dei termini prescritti dal presente disciplinare d’incarico, fatta salva l’applicazione della penale da ritardo. L’importo delle penali applicate può essere recuperato dal Committente mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’Affidatario inadempiente. L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del servizio, i referenti aziendali contratto in danno dell'Affidatario. La richiesta e/o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le pagamento delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che al presente articolo non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la Ditta possa sollevare alcuna obiezionequale si è reso inadempiente. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta In ogni caso è fatta salva ogni ulteriore azione a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentotutela degli interessi dell’X.X.X. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penali. Lo scopo 1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel ripristino del livello minimo di 3.600/lt per contenitore criogenico, successivo alle prime 24 ore, si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo stimato contrattuale, al netto dell’IVA. Qualora il ritardo nel ripristino comporti anche la sospensione cautelativa di alcune attività di ricerca a discrezione della Stazione appaltante, al fine di consentire la prosecuzione di altre, la penalità di cui al presente paragrafo viene triplicata. 2)Nell’eventualità in cui si riscontri il mancato rispetto delle specifiche minime di cui al Capitolato tecnico, oltre agli adempimenti di cui al paragrafo § 4.2 del Capitolato medesimo, si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo stimato contrattuale, al netto dell’IVA per il numero di giorni intercorrenti tra la segnalazione a mezzo PEC ed il normale ripristino della somministrazione; 3)L’Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 10% (dieci per cento) del importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali è quello di riequilibrare non preclude il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, diritto dell’Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti. 4)La richiesta e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatoreil pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di applicazione delle penali. 5)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto. 6)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In giorni lavorativi dalla stessa contestazione, fatto salvo il caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descrittodelle specifiche minime. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate si applicheranno le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolatosopra indicate. 7)Le penali verranno regolate dall’Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentotermini fissati dall’Ente.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Azoto Liquido E Noleggio/Manutenzione Contenitori Criogenici

Penali. Lo scopo Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 5 (“Forza maggiore”), in caso di mancata erogazione della fornitura entro il termine di cui all’art. 4 (“Termine di ultimazione della fornitura”) o di altro ritardo contrattuale, anche relativo agli interventi di assistenza tecnica e manutenzione richiesti, l’impresa ag- giudicataria sarà obbligata, per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo, a ver- sare una penale di importo tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa), a seconda della gravità dell’inadempimento e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l’impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 6/14 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia effet- tuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l’Università provvederà ad incamerare l’importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvedere all’immediato reintegro della cauzione. In alternativa, su richiesta dell’Impresa aggiudicataria, l’importo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualitàpotrà essere decurtato dalla prima fattura utile, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentepurché espressamente e correttamente contabilizzato. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di segnalazioni applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo (al netto dell’IVA) l’Uni- versità considererà risolto di inadempimenti nella fornitura del serviziodiritto il contratto, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del provvedendo all’incameramento dell’intero deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentol’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penali. Lo scopo 1. Nel caso l’Appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti o nel caso rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, l’Amministrazione contraente sarà autorizzata ad applicare una penalità dell’1‰ (uno per mille) giornaliero calcolato sul valore della merce e per ogni giorno successivo al termine previsto, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale quadriennale. 2. Scaduti i termini che verranno fissati nel sollecito della consegna, e comunque non oltre 10 giorni, l’Amministrazione potrà rivolgersi per l’acquisto ad altra Impresa addebitando al soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste ed agli eventuali danni patiti a causa dell’inadempimento. 3. In ogni caso l’applicazione delle penali è quello avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatoredieci) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittePEC contenente la contestazione. 4. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva costituita per il Fornitore non risponda contratto e, in subordine, sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dall’Appaltatore. 5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto attuativo, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 6. La richiesta e/o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le il pagamento delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione pagamento della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Prodotti Per Nutrizione Enterale

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare Qualora l’Appaltatore non effettui il servizio effettivamente ricevuto come previsto da contratto, il Committente applicherà le penalità previste dal Capitolato Speciale, salvi i maggiori e ulteriori danni ai sensi dell’art. 1382 c.c.. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo alle penali saranno contestati per iscritto all’Appaltatore che potrà presentare proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni 15 (di minore qualitàquindici) lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette controdeduzioni, e/a giudizio della Stazione Appaltante non siano accolte o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In nel caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei dannipresentazione delle stesse oltre il termine citato, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolatopreviste nel Capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, La Stazione Appaltante potrà compensare i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionebisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione In xxx xxxxxxxx x'xxxxxxx xxxxx xxxxxx eventualmente applicata verrà detratto dagli importi della prima fattura successiva al verificarsi dell’Appaltatore, fatta salva la risoluzione del ritardo/inadempimentocontratto nei casi gravi con incameramento della cauzione e l’esecuzione in danno con ogni onere e spesa maggiore. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale è facoltà, per il Committente, di risolvere il contratto in danno all’Appaltatore ex art. 1456 c.c.

Appears in 1 contract

Samples: General Contract Conditions

Penali. Lo scopo 1. Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualitàprestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’IGEA, a forza maggiore e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descrittofortuito, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno verranno applicate le penali riportate nell’allegato di seguito elencate:  qualora l’Aggiudicatario effettui in ritardo la consegna dei materiali, cosi come previsto all’art. 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolatoCapitolato, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del Contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni;  qualora l’Aggiudicatario effettui in ritardo il ritiro e la consegna degli articoli ritenuti non conformi, cosi come previsto all’art. In 6 del Capitolato, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del Contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni; 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’ Aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto sentito il Responsabile del Procedimento. 3. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittededuzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dell’IGEA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. 4. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato specialel’IGEA provvederà a recuperare l’importo sulla fattura ovvero, avverrà in modo automaticoalternativa, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da ad incamerare la cauzione per la quota parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentorelativa ai danni subiti.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Inerti

Penali. Lo scopo In caso di mancato, inesatto, o ritardato adempimento, da parte dell’Appaltatore, delle obbligazioni nascenti dal Contratto, la CNPADC si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali è quello nei confronti dell’Appaltatore medesimo. L’Appaltatore prende atto che in caso di riequilibrare il servizio mancato o inesatto adempimento, di difformità o solo parziali esecuzioni delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto enunciato nel Capitolato e nei suoi allegati, descritto nell’Offerta tecnica, riportato nel presente accordo, la CNPADC gli applicherà una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento, sino al momento in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente ricevuto (di minore qualità, conforme alle disposizioni contrattuali. Sarà valutata come mancato e/o generando disservizi einesatto adempimento delle prestazioni la mancata disponibilità/o ritardi e/o inducendo utilizzo della piattaforma necessaria ai fini gestione e del resoconto delle attività, come espressamente descritto e richiesto nel Capitolato al Paragrafo 2 – Oggetto e descrizione del servizio, laddove sono enunciati i vari servizi, punti 6 e 7. La CNPADC potrà applicare le penali fino ad un danno all’utilizzatoreimporto massimo pari al 10 (dieci) dalle Aziende per cento dell’importo totale del Contratto. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Appaltatore superi il 10% del corrispettivo globale dell’affidamento, la CNPADC ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della CNPADC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al corrispettivo da erogarsi che è stabilito presente articolo, verranno contestati per prestazioni effettuate iscritto dalla CNPADC all’Appaltatore. In tale ipotesi l’Appaltatore dovrà comunicare sempre per iscritto le proprie deduzioni alla CNPADC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a regola d’artedecorrere dalla data di ricezione della contestazione. Le Qualora dette deduzioni non siano ritenute fondate a giudizio insindacabile della CNPADC, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Appaltatore le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentecome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata la CNPADC provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentomedesima penale. La CNPADC potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi sulla cauzione definitiva, senza alcun bisogno di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penali. Lo scopo L’affidatario dei lavori è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dall’esecuzione dei lavori appaltati. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito è fissata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo della prestazione oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il limite massimo delle penali applicabili è quello pari al 10% del valore del presente contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di riequilibrare risolvere il servizio effettivamente ricevuto contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all’ affidatario dall’Ente; l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e l’affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di minore qualitàcui sopra. L’affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le pagamento delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dei lavori dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di qualità‐penali”, senza pagamento della medesima penale. L’affidatario dei lavori prende atto che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle l’applicazione delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentorichiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali. Lo scopo Per le inadempienze che vengono riscontrate a carico della società affidataria durante l’esecuzione delle penali attività di cui alla presente scrittura privata, si applicano le diverse penalità, in contraddittorio con la stessa società, che verranno determinate, di volta in volta, in considerazione dei danni che dovessero derivare alla funzionalità e speditezza dell’attività. La contestazione delle irregolarità nell’adempimento dei doveri contrattuali avviene con atto del dirigente della Direzione polizia locale-mobilità, notificato a mezzo PEC, con cadenza semestrale. La società affidataria può, nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell’avviso, presentare le proprie deduzioni in merito; decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di rigetto delle deduzioni stesse, è quello facoltà dell’Amministrazione procedere all’applicazione della opportuna penale. Il provvedimento irrogativo della penale di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (cui al successivo comma 6 deve essere adottato previa valutazione delle deduzioni presentate dalla società affidataria Poiché le attività affidate, per loro natura, necessitano di minore qualitàcontinuità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito le sanzioni pecuniarie si applicano, altresì, in caso di impossibilità della società affidataria, per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentecause ad essa imputabili, ad assolvere ai propri doveri contrattuali. In caso di mancato rispetto rifiuto od omissione od irregolare esecuzione di quanto richiesto e qui descrittouna o più delle attività affidate dal presente contratto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate si applicano le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In seguenti penali: per ogni singolo rifiuto/omissione/irregolarità € 100,00; in caso di segnalazioni recidiva € 120,00. La recidiva si intende operante a decorrere dal secondo rifiuto od omissione compresi, intervenuti nel rapporto contrattuale. Le somme irrogate a titolo di inadempimenti nella fornitura penali ai sensi del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta comma 5 sono introitate al bilancio comunale mediante corrispondente decurtazione del compenso dovuto a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentoTerni Reti.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penali. Lo scopo Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 5 (“Forza maggiore”), in caso di mancata erogazione del- la fornitura entro il termine di cui all’art. 4 (“Termine di ultimazione della fornitura”) o di altro ritardo contrattuale, anche relativo agli interventi di assistenza tecnica e manutenzione richiesti, l’impresa ag- giudicataria sarà obbligata, per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo, a ver- sare una penale di importo tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa), a seconda della gravità dell’inadempimento e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l’impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia ef- fettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia forni- to giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l’Università provvederà ad incamera- re l’importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvede- re all’immediato reintegro della cauzione. In alternativa, su richiesta dell’Impresa aggiudicataria, l’importo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualitàpotrà essere decurtato dal- la prima fattura utile, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentepurché espressamente e correttamente contabilizzato. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di segnalazioni applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo (al netto dell’IVA) l’Università considererà risolto di inadempimenti nella fornitura del serviziodiritto il contratto, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito provvedendo all’incameramento dell’intero depo- sito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentol’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto

Penali. Lo scopo delle penali è quello Nel caso di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, ritardo nella consegna e/o generando disservizi esostituzione di tutta o di parte della fornitura, la Committente avrà facoltà di applicare, ai sensi dell’art. 113-bis comma 4, una penale pecuniaria, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari all’1 per mille dell’ammontare della fornitura consegnata/o sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c. Qualora i ritardi e/o inducendo un superino i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi della Società fornitrice, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che è stabilito per prestazioni effettuate ha determinato l’applicazione della penale. In riferimento a regola d’arteciascun ordinativo, l’importo massimo delle penali applicate non potrà superare complessivamente, ai sensi dell’art. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente113- bis comma 4, il 10% del valore netto del singolo contratto esecutivo. In caso di mancato rispetto superamento di quanto richiesto e qui descrittodetta soglia, ferme restando eventuali implicazioni l’Agenzia ha la facoltà di carattere civile o penale e la richiesta dei dannirisolvere il contratto con l’Appaltatore mediante comunicazione, saranno applicate inviata tramite posta elettronica certificata. Si conviene espressamente che le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori saranno applicabili, senza possibilità per il Fornitore di qualità‐penali” del presente capitolatosollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito che dovranno essere provati dal Fornitore. Ai fini dell’applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite PEC all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro 7 giorni solari, potrà fornire, tramite PEC, le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti. In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario l’importo di una queste ultime sarà oggetto di emissione di nota di accredito che sarà contabilizzata addebito alla Società. L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito, in sede difetto la Committente si riserva il diritto di liquidazione procedere con l’escussione ovvero della prima fattura successiva al verificarsi cauzione definitiva prestata fino alla concorrenza del ritardo/inadempimentodovuto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi fatturati dall’Appaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: Schema Di Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare La consegna della fornitura dovrà avvenire entro il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’artetermine indicato all’art. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” 4 del presente capitolatoCSA, salvo tenere conto delle motivazioni scritte della ditta a giustificazione dell’eventuale ritardo. In caso I termini di segnalazioni consegna e ritardo sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittelettera d’ordine mediante PEC. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabilela consegna avvenga dopo 30 (trenta) giorni dalla data di ordinazione (quindi con un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni rispetto a quanto previsto all’art.4), l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali la Stazione Appaltante si riserva di cui all’allegato 3 “indicatori revocare l’aggiudicazione eventualmente fatta e di qualità‐penali”passare al secondo classificato, senza che la Ditta l’originario aggiudicatario possa sollevare alcuna obiezionepretendere alcunché a qualsiasi titolo. Delle penali La Stazione Appaltante dovrà comunicare le penalità applicate sarà data comunicazione alla Ditta all’operatore economico, a mezzo posta elettronica certificataPEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata A/R, entro e non oltre 15 gg. L’applicazione dalla consegna. L'operatore economico avrà facoltà di presentare, entro un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie/deduzioni in materia, che verranno valutate dalla Stazione Appaltante. Trascorso il termine predetto, o nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, la Stazione Appaltante provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura. L'applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato specialedi cui al presente articolo, avverrà in modo automaticoattraverso la compensazione del credito, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione mediante ritenuta da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata operarsi in sede di liquidazione pagamento dei corrispettivi dovuti ovvero, tramite escussione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentocauzione definitiva presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Penali. Lo scopo 1. Per ogni giorno solare, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, ovvero in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti articoli, l’operatore economico contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari allo 0,5‰ (0,5 per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo. 2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’operatore economico esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nella documentazione allegata alla RdO; in tal caso verranno applicate al Fornitore le penali di cui al precedente comma sino al momento in cui la fornitura inizierà a essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 3. Le Amministrazioni aggiudicatrici potranno definire ulteriori penali, inserendole nella documentazione allegata alla RdO. 4. Resta inteso che l’importo delle penali è quello di riequilibrare non potrà superare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità10% dell’importo complessivo del Contratto, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” fatto comunque salvo il risarcimento del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittemaggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il Fornitore non risponda o non dimostri limite del 10% dell’importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. 5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dall’Amministrazione aggiudicatrice per iscritto. L’operatore economico contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di qualità‐penali”, senza che 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la Ditta possa sollevare alcuna obiezionestessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dalla data di inizio dell’inadempimento. 6. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali di una nota cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’operatore economico contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di accredito che sarà contabilizzata pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione aggiudicatrice di risolvere il Contratto nei casi in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentocui questo è consentito.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale

Penali. Lo scopo delle penali è quello 1. Qualora il termine di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualitàconsegna della progettazione esecutiva non venga rispettato, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi salvo proroghe che è stabilito potranno essere concesse per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In giustificati motivi, e comunque solo nel caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descrittoin cui la proroga non pregiudichi gli interessi della Amministrazione, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazioneverrà applicata, per presentare le proprie controdeduzioni scritteogni giorno di ritardo nella consegna, una penale nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’importo di contratto, e comunque complessivamente non superiore al 10% (diecipercento) per cento. 2. Nel caso in cui il Fornitore ritardo nella progettazione esecutiva superi la metà del tempo previsto, l’Amministrazione ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'Impresa, senza che quest'ultima possa pretendere compensi o indennità di sorta per onorari o per rimborso spese, fatta salva per l’Amministrazione, la facoltà di agire in via legale per il risarcimento di eventuali danni. 3. Qualora l’ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato, relativi ad ogni singolo lotto, dovesse protrarsi oltre i termini contrattuali, considerata l’urgenza con cui devono essere realizzati i P.M.A.R., verrà applicata all'Impresa una penale fissata nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo comunque complessivamente non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabilesuperiore al 10% (diecipercento) complessivo. 4. Qualora il ritardo superi il termine di 20 giorni rispetto al cronoprogramma sottoscritto dall'Impresa, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali l'Amministrazione può provvedere senza altre formalità alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di cui all’allegato 3 “indicatori Impresa di qualità‐penali”propria fiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionestessa abbia più nulla a pretendere. Delle Sono dovuti dall’Impresa i danni subiti dall’Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l’Amministrazione può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Impresa in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 5. Il ritardo dell'ultimazione totale dei lavori, darà luogo all'applicazione delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentocalcolare sull'importo totale dell'appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente1. In caso di mancato rispetto ritardo nell’espletamento di quanto richiesto una prestazione contrattuale per la quale il presente CSA definisce una determinata tempistica (così come eventualmente migliorata in sede di presentazione dell’offerta tecnica da parte dell’IMPRESA) e qui descrittoqualora non sia stata concessa dalla FEM una eventuale proroga, ferme restando eventuali implicazioni viene applicata una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolatoritardo. 2. In caso di segnalazioni esecuzione di inadempimenti nella fornitura prestazioni non conformi a quanto previsto dall’accordo quadro, dagli OdA da esso discendenti, dal presente CSA e dall’offerta tecnica presentata, viene applicata una penale di importo variabile tra lo 0,3‰ e l’0,1‰ dell’importo complessivo stimato dell’accordo quadro, IVA esclusa, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del serviziomedesimo. 3. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell’inadempienza e/o disservizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec previa contestazione scritta, avverso la quale l’IMPRESA ha facoltà di quanto emerso; la Ditta avrà 7 presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittePEC contenente la contestazione. 4. Nel caso in cui l’IMPRESA non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della FEM, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’IMPRESA in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla cauzione definitiva. 5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il Fornitore non risponda 10 % dell’importo complessivo stimato dell’accordo quadro, la FEM procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 6. La richiesta e/o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le il pagamento delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente articolo non esonera in nessun caso l’IMPRESA dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di qualità‐penali”pagamento della medesima penale. 7. È ammessa, senza che su motivata richiesta dell’IMPRESA, la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione totale o parziale disapplicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito quando la FEM riconosca che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del il ritardo/inadempimentoinadempimento non è imputabile all’IMPRESA stessa, oppure quando la FEM riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all’interesse della FEM alla corretta esecuzione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’IMPRESA. Sull’istanza di disapplicazione delle penali decide il RUP, sentito il DEC (ove nominato).

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione

Penali. Lo scopo L’affidatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e delle esecuzione delle attività appaltate. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti dal presente Capitolato, è fissata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo della prestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il limite massimo delle penali applicabili è quello pari al 10% del valore del presente contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di riequilibrare risolvere il servizio effettivamente ricevuto contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all’ affidatario dall’Ente; l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e l’affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di minore qualitàcui sopra. L’affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le pagamento delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di qualità‐penali”, senza pagamento della medesima penale. L’affidatario del Servizio prende atto che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle l’applicazione delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentorichiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Di Architettura E Ingegneria

Penali. Lo scopo delle penali è quello 1. Per ogni giorno di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (ritardo del Fornitore, non imputabile all’Amministrazione ovvero a causa di minore qualitàforza maggiore o caso fortuito, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatorenell’adempimento all’obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazioneb), per presentare le proprie controdeduzioni scrittela presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’AO Moscati una penale pari a euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Nel Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi di consegna indicati all’art. 4 dell’allegato A) “contratto di conto deposito, l’A.O. Xxxxxxx potrà applicare al Fornitore una penale pari all’ 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabileesegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare l’ Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui all’allegato 3 sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro e sostituzione dei dispositivi che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, come previsto all’art. 4 dell’allegato A) indicatori contratto di qualità‐penaliconto deposito”, senza l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all’ 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all’ 0,5 per centro del valore della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, di cui al all’art. 14 dell’allegato A) “contratto di conto deposito”, l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all’0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno 6. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà : una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) , per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione La gravità dell’ infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza) tra l’altro: - ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d’appalto; - in considerazione dell’incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, sull’efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l’appalto; - in considerazione dell’incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, sull’efficacia, sulla continuità del servizio appaltato; - alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l’Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l’assistito) ha subito; - della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie. L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell’attività sanitaria; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano. Eventi tra loro diversi e la Ditta possa sollevare alcuna obiezioneripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali. 7. Delle Le penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificatasono cumulabili. 8. L’applicazione Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Contrente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 9. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del capitolato specialedisservizio verificatosi. 10. L’Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, avverrà quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento 11. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall’Amministrazione 12. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario l’impresa fornitrice dall'obbligo di una nota procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentorisoluzione contrattuale.

Appears in 1 contract

Samples: Contract

Penali. Lo scopo delle penali è quello Per ogni giorno di riequilibrare ritardo maturato nell’ultimazione della fornitura e posa in opera dei banchi prova etilometri, si applicherà una penale pari all’1%° (unopermille) calcolata sull’importo della fornitura. Per ogni giorno di ritardo maturato nell’ultimazione di ciascun servizio così come disciplinato nel “capitolato tecnico servizi”, si applicherà una penale pari all’1%° (unopermille) calcolata sull’importo globale dei servizi. L’ammontare complessivo della penale non potrà eccedere il servizio effettivamente ricevuto 10% (di minore qualitàdiecipercento) dell’ammontare complessivo del contratto. Superata detta percentuale, l’Amministrazione avrà diritto alla risoluzione del contratto e a farlo ultimare, in danno, inteso che le maggiori spese, oneri e/o generando disservizi e/costi saranno completamente a carico dell’Appaltatore. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di ogni ulteriore danno subìto in relazione alla ritardata consegna e posa in opera delle apparecchiature e nella prestazioni dei servizi. Art. 17 - Fallimento dell’Appaltatore o ritardi e/morte del titolare Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che inabilitazione del titolare, è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentefacoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di mancato rispetto RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di quanto richiesto cui all’art. 48 – commi 17 e qui descritto18 – del Codice. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In in caso di segnalazioni fallimento, di inadempimenti nella fornitura liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del serviziocontratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Amministrazione interpella progressivamente i referenti aziendali o soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, nuovo contratto per presentare le proprie controdeduzioni scrittel'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentoin offerta.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Supply and Maintenance of Breathalyzer Test Benches

Penali. Lo scopo Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali la ditta non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e specificità del servizio e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione) ogni qualvolta non siano rispettati i tempi e le modalità previste dal presente capitolato la ditta aggiudicatrice risarcirà l’Ersu di Sassari secondo quanto di seguito riportato. L’Ersu di Sassari potrà disporre proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali penali, previa valutazione delle motivazioni addotte dalla ditta. Nel caso di ritardi o inadempienze in ordine alla fornitura - ivi compresa l’installazione (comprensiva degli sviluppi software e personalizzazioni), la messa a regime e la formazione del personale - la ditta è quello soggetta ad una penale di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (€ 200,00 per ogni giorno di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito ritardo rispetto alla data prevista per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentel’installazione. In caso di mancato disservizi o ritardi negli adempimenti contrattuali nello svolgimento dell’attività di manutenzione sarà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del ai termini indicati nel presente capitolato. In caso riferimento ai servizi di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazionecui all’ART. 6 - SERVIZIO SISTEMISTICO, per presentare le proprie controdeduzioni scritteogni 15 minuti di indisponibilità non programmata e concordata dalle parti, sarà applicata una penale di 80,00 euro fino ad un massimo di 300 minuti/giorno. Nel caso E' fatto salvo, in cui ogni caso, il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali diritto dell’Ersu di cui all’allegato 3 “indicatori Sassari di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione richiedere il risarcimento del danno ove ciò sia maggiore rispetto all’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà . Gli importi della penalità che dovessero applicarsi saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture emesse in modo automaticopagamento, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, formale di contestazione degli addebiti anche a mezzo PEC,. La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione oggetto dell’inadempimento che ha fatto sorgere l'obbligo di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione pagamento della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penali. Lo scopo delle penali è quello Nel caso in cui la stazione appaltante rilevi inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso di riequilibrare inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’Aggiudicatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il servizio effettivamente ricevuto (diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente Capitolato. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Aggiudicatario avrà facoltà di minore qualitàpresentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o generando disservizi e/documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della penalità. Qualora dovessero verificarsi, per esclusiva responsabilità dell’impresa aggiudicataria ritardi e/nell’effettuazione delle mansioni o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende gravi negligenze sia rispetto ai tempi che rispetto ai contenuti relativi al corrispettivo da erogarsi che è stabilito servizio di cui al presente Capitolato verranno applicate delle penali giornaliere comprese tra 0,3 per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentemille e 1,00 per mille in misura proporzionale alla gravità della mancanza. In caso di mancato rispetto assenze del personale addetto al servizio senza la preventiva autorizzazione dell'appaltatore o sostituzioni con personale inadeguato sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del contratto. Le penali verranno applicate per ogni giorno di quanto richiesto assenza o sostituzione con personale inadeguato, sia continuativo che saltuario, e qui descrittocomunque non potranno essere superiori a 10 gg (dieci) pena la risoluzione del contratto. La penale verrà dedotta dalla prima fattura in scadenza, ferme restando eventuali implicazioni in caso di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate recidiva le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori saranno raddoppiate. Le suddette penali verranno inoltre applicate anche per scorretto comportamento nei confronti del pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente e formalmente documentate. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In osservanza dell’art. 17 comma 5 del Codice di qualità‐penali” comportamento dei dipendenti del presente capitolatoComune di Napoli, approvato con delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, l’appaltatore dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Comune di Napoli, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata, impegnandosi altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 165 del 2001. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura eventuale reiterazione delle violazioni delle norme del servizioCodice, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta si procederà alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 risoluzione del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentocontratto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Penali. Lo scopo L’Università applicherà una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale (IVA esclusa) per ciascuna delle penali è quello seguenti inadempienze contrattuali, purché non imputabili all’Università stessa: a) assenza ingiustificata del personale addetto al servizio, non previamente concordata con responsabile unico del procedimento; b) mancata sostituzione del personale assente, non preventivamente concordata con il responsabile unico del procedimento; c) atteggiamento degli addetti sgarbato o poco attento nei confronti degli utenti, evidenziato da lettere di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (protesta; d) mancato rispetto dell’orario giornaliero di minore qualità, servizio; e) reiterata e dimostrata mancanza di correttezza nella trasmissione della informazioni all’utenza che comporti danno all’utente e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatoreall’Università stessa; f) dalle Aziende violazione delle disposizioni di cui al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato; g) violazione nell’adempimento dei servizi migliorativi offerti in sede di gara. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizioTutte le penalità saranno prelevate dalle competenze dovute all’Appaltatore e, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazioneoccorrendo, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificatadalla garanzia definitiva. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 non esclude comunque il diritto dell’Università al risarcimento di eventuali maggiori danni. Il diritto al pagamento delle penali sorge per l’Università automaticamente per il solo verificarsi dell’inadempimento, senza che sia all’uopo necessaria la messa in mora dell’Appaltatore. Qualora l’ammontare delle penali superi il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale (IVA esclusa), l’Università, su proposta del capitolato specialeresponsabile unico del procedimento, avverrà potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell’Università stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni. L’applicazione delle penali non esonera in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentopagamento delle medesime penali.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto parziale o mancata esecuzione di quanto richiesto e qui descrittouna o più attività programmate, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazioneil Fornitore è tenuto a corrispondere, per presentare ogni giorno di ritardo, una penale pari all’3 ‰ (tre per mille) del corrispettivo contrattuale del trimestre di riferimento, fino all’ esecuzione del servizio stesso. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le proprie controdeduzioni scritteprestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto; in tali casi la Stazione appaltante avrà facoltà di applicare al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il Fornitore non risponda o non dimostri limite del 10% dell’importo del Contratto, la Stazione appaltante potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di qualità‐penali”5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionepotranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Delle La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a mezzo posta elettronica certificataqualsiasi titolo, anche come corrispettivo per il servizio prestato. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali di una nota cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di accredito che sarà contabilizzata pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il Contratto nei casi in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentocui questo è consentito.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali. Lo scopo Per il calcolo dei tempi di cui al precedente prospetto si farà riferimento ad una settimana lavorativa articolata come da tabella riportata nel precedente paragrafo 10. L’IA è responsabile dell’esatto e puntuale adempimento delle penali è quello obbligazioni contrattuali, della perfetta erogazione del servizio e dell’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti. L’AA esercita la propria azione di riequilibrare controllo e sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto per il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualitàtramite del DEC, verificando il buon andamento delle attività previste, la rispondenza quali-quantitativa delle prestazioni, il rispetto delle tempistiche e la completezza ed esaustività della documentazione e della reportistica prodotta. Qualora si rilevassero delle non conformità, relative a inadempimenti e/o generando disservizi e/ritardi, l’AA provvede a farne comunicazione mezzo PEC alla IA, la quale potrà avanzare mezzo PEC proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le suddette deduzioni non pervengano entro i termini previsti o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate non siano comunque ritenute idonee, a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, insindacabile giudizio dell’AA saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori (D. Lgs. 50/216 articolo 113-bis) pari allo 0,3 per mille del corrispettivo contrattuale netto per ogni ora di qualità‐penali” scostamento rispetto a quanto stabilito dai SLA relativamente al tempo massimo di risoluzione del presente capitolatoguasto. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, L’AA potrà compensare i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente atto con quanto dovuto all’IA a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati. La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonerano in nessun caso l’IA dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di qualità‐penali”pagamento della medesima penale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione è facoltà del RUP promuovere l'avvio delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario procedure di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentorisoluzione contrattuale.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Licenze E Servizi Per Moduli Addon Fse

Penali. Lo scopo Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, ARPAS potrà applicare all’ Appaltatore una penale pari all’1‰ (unopermille) dell’ammontare della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi l’Agenzia applica la penale di cui al precedente capoverso sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali è quello di riequilibrare cui al precedente periodo verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto sentito il servizio effettivamente ricevuto Responsabile del Procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (di minore qualitàcinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’ARPAS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno potranno essere applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittesopra indicate. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 l’ARPAS provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del capitolato specialemese in cui si e verificato il disservizio ovvero, avverrà in modo automaticoalternativa, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da ad incamerare la cauzione per la quota parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentorelativa ai danni subiti.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Terreni Colturali Per Microbiologia Disidratati

Penali. Lo scopo Il soggetto Proponente, nell’esecuzione del progetto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti e alle norme delle penali è quello presente condizioni di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (fornitura. Xxx non attenda a tutti gli obblighi, sarà tenuto al pagamento di minore qualitàuna penalità nella misura seguente: • nel caso in cui si dovessero verificare disagi di ogni tipo che possano portare a reclami da parte dell’utenza, tali da provocare un’inevitabile lesione dell’immagine e/o generando disservizi della capacità di organizzazione dell’Ente Beneficiario e/o ritardi delle Amministrazioni Comunali presso cui vengono effettuate le raccolte dei fondi, si applicherà una penale nella misura massima di € 1.000,00 per ogni singolo evento. La corresponsione della penale non esonera il Soggetto Proponente dal rispondere dell’eventuale maggior danno procurato dell’Ente Beneficiario; • altre inadempienze, disservizi ed inefficienze in violazione del contratto derivanti da fatti imputabili alla ditta, nella misura massima di € 1.000,00 per ogni singolo evento in rapporto alla gravità dell’inadempienza ad insindacabile giudizio dell’Ente Beneficiario. L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall’Ente Beneficiario e sarà preceduta da contestazione scritta inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo che sarà comunicato dal Soggetto Proponente, alla quale lo stesso avrà la facoltà di rispondere entro 10 giorni, presentando opportune controdeduzioni. Le penalità applicate saranno addebitate mediante fatturazione emessa dall’Ente Beneficiario verso il Soggetto Proponente. Il pagamento della penale non esonera il Soggetto Proponente dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all’Ente Beneficiario e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arteterzi in dipendenza dell'inadempimento. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In È in ogni caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e fatta salva la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” risoluzione del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentocontratto nei casi previsti dall’articolo seguente.

Appears in 1 contract

Samples: Conditions for the Free Loan of a Vehicle for Civil Protection Service

Penali. Lo scopo delle penali è quello 1. Qualora il termine di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualitàconsegna della progettazione esecutiva non venga rispettato, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi salvo proroghe che è stabilito potranno essere concesse per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In giustificati motivi, e comunque solo nel caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descrittoin cui la proroga non pregiudichi gli interessi della Amministrazione, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazioneverrà applicata, per presentare le proprie controdeduzioni scritteogni giorno di ritardo nella consegna, una penale nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’importo di contratto, e comunque complessivamente non superiore al 10% (diecipercento). 2. Nel caso in cui il Fornitore ritardo nella progettazione esecutiva superi la metà del tempo previsto, l’Amministrazione ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'Impresa, senza che quest'ultima possa pretendere compensi o indennità di sorta per onorari o per rimborso spese, fatta salva per l’Amministrazione, la facoltà di agire in via legale per il risarcimento di eventuali danni. 3. Qualora l’ultimazione delle lavorazioni oggetto del presente Capitolato, relative al lotto, dovesse protrarsi oltre i termini contrattuali per cause imputabili all’Impresa, considerata l’urgenza con cui devono essere realizzati i P.M.R.R., verrà applicata all'Impresa una penale fissata nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo comunque complessivamente non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabilesuperiore al 10% (diecipercento) dell’ammontare complessivo dell’Appalto. 4. Qualora il ritardo superi il termine di 20 giorni rispetto al cronoprogramma sottoscritto dall'Impresa, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali l'Amministrazione può provvedere senza altre formalità alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di cui all’allegato 3 “indicatori Impresa di qualità‐penali”propria fiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionestessa abbia più nulla a pretendere. Delle Sono dovuti dall’Impresa i danni subiti dall’Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l’Amministrazione può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Impresa in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 5. Il ritardo dell'ultimazione totale delle lavorazioni, darà luogo all'applicazione delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentocalcolare sull'importo totale dell'appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Penali. Lo scopo La Ditta aggiudicataria potrà essere soggetta all’applicazione di penali, nella misura dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale previsto per il biennio (pari ad euro 430,00) nei seguenti casi: - mancato rispetto delle penali è tempistiche previste per l’intervento risolutore entro il termine massimo ordinario di 24 ore solari dalla chiamata ovvero entro le 12 ore solari se dichiarato urgente; - applicazione giornaliera della penale citata, per il procrastinarsi del mancato rispetto delle tempistiche previste al comma precedente, per ogni giorno solare successivo a quello fissato per le tipologie di riequilibrare intervento citate; - applicazione giornaliera della penale citata per ogni giorno di mancata fornitura di un apparecchio sostitutivo da consegnarsi contestualmente alla verifica di irreparabilità, in loco, dell’apparecchio in uso; - applicazione giornaliera della penale citata per la mancata consegna di una nuova apparecchiatura in sostituzione di quella fornita e dichiarata irreparabile, trascorso il servizio effettivamente ricevuto (quarto giorno solare dalla consegna di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito quella sostitutiva; - applicazione giornaliera della penale citata per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso ogni giorno di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali delle tempistiche di cui all’allegato 3 “indicatori agli accordi presi a vario titolo con il D.E.C. IFO o con la UOC di qualità‐penali”Ingegneria Clinica inerenti a consegna, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezioneinstallazione, collaudo del sistema, corsi di formazione, aggiornamento sistema, fornitura documentazione e certificazione all’uopo richieste. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificataPEC. L’applicazione L’importo totale delle penalipenali non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale. Gli importi verranno decurtati direttamente, descritte nell’allegato 3 del capitolato specialeda parte degli IFO, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, dalla cauzione definitiva o sull’ammontare dei crediti eventualmente maturati e/o attraverso l’emissione maturandi. Rimane salva ogni altra azione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata degli IFO tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentodipendenza dell’inadempimento contrattuale, qualora eventuali guasti dell’apparecchiatura, non prontamente risolti nei tempi previsti, compromettano il regolare svolgimento dell’attività sanitaria.

Appears in 1 contract

Samples: Noleggio Di Un Sistema Ebus Eus

Penali. Lo scopo Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla tempistica proposta per l’avvio di tutti i moduli richiesti, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nell’Art.4 “Tempistica della fase di deploy e avvio delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penaliprocedure applicative” del presente capitolatoCapitolato Speciale, è fissata una penale pari al 0,5 x mille dell’ammontare netto contrattuale oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel Dovrà considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore fornitore non risponda o non dimostri rispetti gli SLA indicati in sede di gara e contestati al fornitore attraverso invio di PEC all’indirizzo PEC indicato dal fornitore. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al fornitore dall’Amministrazione; il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di qualità‐penali”n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Il fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso fornitore nell’esecuzione dell’appalto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionebisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali di una nota cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di accredito pagamento della medesima penale. Il fornitore prende atto che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentol’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penali. Lo scopo Il Concorrente è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato nel rispetto delle penali è quello modalità sopra descritte. Il Concorrente riconosce al Committente il diritto di riequilibrare procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il servizio effettivamente ricevuto (Committente provvederà a notificare all’Appaltatore l’accertamento delle stesse e all’applicazione di minore qualitàpenalità determinate dalle modalità di seguito descritte, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni: - A fronte del mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del delle scadenze previste dal presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; con particolare ma non esclusivo riferimento ai termini per la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento consegna della predetta comunicazionemerce, potrà essere applicata, per presentare le proprie controdeduzioni scritteogni giorno solare di ritardo imputabile all’appaltatore, una penale pari allo 0,01% (zerovirgolazerouno per cento) del valore della fornitura. - Nel caso in cui l’appaltatore non fosse in grado di implementare la totalità di quanto previsto dall’Offerta Tecnica presentata, potrà essere applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo della fornitura. Inoltre la Committenza si riserva in questo caso il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabilediritto di rescindere il contratto senza alcun onere ed eventualmente di procedere per danni nei confronti dell’Appaltatore. - Fallimento di collaudi: nel caso in cui la medesima prova di collaudo dia esito negativo (prova fallita), l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare sarà applicata una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno per cento) del valore della fornitura per ciascuna prova fallita oltre la prima. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con l’Appaltatore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza all’Appaltatore, con termine di cui all’allegato 3 “indicatori 5 giorni lavorativi dalla data di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte dell’aggiudicatario di una nota quest’ultimo. Il Committente si riserva, al raggiungimento di accredito che sarà contabilizzata penali per un importo pari 10% (dieci per cento) dell’ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r., fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in sede danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni. Gli importi delle eventuali penali verranno trattenuti dall'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in assenza di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentoqueste ultime, fatturate dal Politecnico.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Simulatori Dinamici Di Guida

Penali. Lo scopo Premesso che l’applicazione delle penali è quello non esclude il diritto dell’Autorità a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerisce alla puntualità ed alla qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura sia alla perfetta esecuzione del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec l’Autorità si riserva di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari applicare le seguenti penali: - in caso di tempo dal ricevimento della predetta comunicazionemancata sostituzione degli addetti al servizio di reception è prevista una penale pari a 200 euro, per presentare le proprie controdeduzioni scritteogni giorno e per ogni addetto non sostituito; - eventuali inadempimenti di minore rilevanza, quale – a titolo esemplificativo - l’assenza temporanea di uno degli addetti, comportamenti o abbigliamento non adeguati, determinano una penale ridotta proporzionalmente. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali comminate all’Impresa raggiungano la misura complessiva del 10% complessivo dell’importo del contratto, l’Autorità ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’Impresa. Nel caso in cui all’allegato 3 “indicatori l’Autorità intenda avvalersi della facoltà di qualità‐penali”risolvere il contratto per il raggiungimento della misura del 10% dell’importo contrattuale, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà dovrà essere data comunicazione alla Ditta all’Impresa a mezzo posta elettronica certificatadi lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso il contratto si risolverà con effetto dalla data in cui la comunicazione di risoluzione giungerà al domicilio dell’Impresa. L’applicazione L'applicazione e l'entità delle penali saranno portate a conoscenza dell’Impresa in forma scritta. E’ facoltà dell’Impresa chiedere la disapplicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato specialecorredando la richiesta con la documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative. L'ammontare delle penali sarà addebitato, avverrà in modo automaticodi regola, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sui crediti dell’Impresa dipendenti dal contratto e sarà contabilizzata in sede di liquidazione della trattenuta sulla prima fattura successiva al verificarsi in pagamento, e ciò senza pregiudizio del ritardo/inadempimentorimborso delle maggiori spese che l’Autorità dovesse sostenere per sopperire in altro modo agli inadempimenti dell’Impresa.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penali. Lo scopo All’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro in caso di inadempienza accertata durante l’esecuzione del singolo contratto specifico si applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo di ciascun contratto specifico per le seguenti ipotesi di inadempienza: - per mancato rispetto delle penali è quello clausole e delle specifiche condizioni di riequilibrare il contratto concernenti le opere da realizzare; - per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alla necessità dell’opera; - per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori ; - nell’esecuzione di ordini di servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi impartiti nell’ambito del contratto sia per l’avvio delle opere previste che è stabilito per prestazioni effettuate la loro ultimazione a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso ; Verrà invece applicata la seguente penale connessa alle tempistiche di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel esecuzione degli interventi: - nel caso in cui il Fornitore non risponda l’Aggiudicatario sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della D.L. è soggetto ad una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di sospensione o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare di ritardo dovuto ai suddetti motivi. Tutte le penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificataritardo. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali di una nota cui al presente articolo non esonera in alcun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di accredito che pagamento delle penali medesime. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi. Qualora l’Aggiudicatario accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10% dell’importo del contratto, sarà contabilizzata in sede ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come tale, passibile di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi risoluzione unilaterale del ritardo/inadempimentosingolo contratto specifico.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Penali. Lo scopo In caso di ritardo nelle consegne rispetto ai termini stabiliti nell’art. 7, non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore, ovvero qualora i prodotti difettati o non conformi agli ordinativi di fornitura vengano ritirati o sostituiti oltre i termini previsti dal precedente art. 7, il Rup procede all’applicazione delle penali dandone conto nel certificato di pagamento previa comunicazione da parte del verificatore della conformità il quale trasmette al Rup una nota in cui vengono dettagliati i ritardi. Per ogni giorno lavorativo di ritardo è quello applicata una penale pari all’1% dell’importo netto del valore dei singoli prodotti oggetto di riequilibrare ritardo, fatto salvo il servizio effettivamente ricevuto risarcimento del maggior danno. È onere del fornitore informare il Rup di eventuali ritardi per indisponibilità del prodotto o difficoltà nella consegna entro il termine previsto per la stessa, al fine di concordare un nuovo termine o annullare l’ordinativo relativo. Qualora il ritardo nella consegna si protragga oltre i 30 giorni lavorativi rispetto al termine di consegna stabilito in assenza di tale informazione, il Rup procede all’emissione del certificato di pagamento con l’addebito di una penale pari al 30% del valore dei prodotti non consegnati e l’annullamento dei relativi ordinativi. L’applicazione e l’ammontare delle penali sono comunicate dal Rup al Ruac all’atto di emissione del certificato di pagamento e di richiesta dell’emissione della relativa fattura. Il fornitore deve, comunque, emettere fattura per l’intero importo maturato e il pagamento sarà effettuato al netto dell’importo della penale. Gli importi dovuti a titolo di penale per le fattispecie di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle sopra descritte, sono commisurati in ragione di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ipotesi di minore qualitàmancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, e vengono applicati, su segnalazione del verificatore della conformità, previa formale contestazione degli addebiti al Ruac a cura del Rup. A tal fine, il Rup fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle contestazioni, entro il quale il fornitore dovrà far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il fornitore non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, si procederà all’applicazione delle penali con le modalità sopra descritte. Le penali non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. art. 15 successivo). La richiesta e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno all’utilizzatore) dalle Aziende ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’artesuccessivo art. 15. L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo alla stazione appaltante, il diritto all’applicazione della penale. Le penali da adottare sopra descritte sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentocumulabili fra loro.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato D’oneri

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente1. In caso di mancato rispetto dei parametri di quanto richiesto e qui descrittoqualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, ferme restando eventuali implicazioni il Committente tratterrà la somma di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” cui al comma 4 del presente capitolatoarticolo a titolo di penale. In caso Oltre al ritardo nella esecuzione di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del serviziouna determinata prestazione, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel anche il caso in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica, se migliorativa, comporterà l’applicazione della prevista penale. 2. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per gli acconti e per i pagamenti a saldo. 3. L’applicazione della penale non risponda solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Fornitore. 4. La misura delle penali è pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 6. L’inadempimento e/o non dimostri ritardo nell’adempimento, che l’inadempimento non è ad esso imputabiledetermini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto, l’Azienda Sanitaria provvederà ad comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso il Committente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare le una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di qualità‐penali”giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccoglibili, senza che a insindacabile giudizio del Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la Ditta possa sollevare alcuna obiezionestessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 8. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali di una nota cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione pagamento della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penali. Lo scopo delle penali è quello In caso di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (mancata consegna, installazione o collaudo dell’apparecchiatura, per causa imputabile alla ditta aggiudicataria, come in caso di minore qualitàesito negativo del collaudo stesso, e/questa Azienda Xxxx procederà alla risoluzione del contratto e all’incameramento immediato della cauzione definitiva, fatto salvo l’obbligo della Ditta di risarcire ogni ulteriore spesa o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentecausato all’Azienda Ulss. In caso di mancato ritardo nella consegna, installazione, collaudo e presa in carico dei sistemi aggiudicati, per causa imputabile alla ditta aggiudicataria, l’Azienda Ulss provvederà all’applicazione di una penale pari a € 250,00=, per ogni giorno solare di ritardo, successivo cioè alla scadenza dei termini indicati nel precedente art. 10. Nel caso, invece, di ritardata consegna dei reagenti e consumabili, per cause imputabili all’appaltatore, rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” ai termini stabiliti all’art. 10 del presente capitolatoCapitolato, l’Azienda Ulss, oltre a provvedere a reperire altrove i prodotti contestati ed addebitare le eventuali maggiori spese sostenute, potrà applicare una penale in misura giornaliera (per ogni giorno solare di ritardo, successivo cioè alla scadenza dei termini indicati nel precedente art. 10) pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni, e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti della Ditta inadempiente. In caso di segnalazioni mancata rispondenza dei prodotti richiesti l’Azienda Xxxx respingerà gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri rispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformare a tale obbligo, l’Azienda Xxxx potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute. A quest’ultimo, inoltre, sarà imposta una penale pari all’1‰ del valore della merce non consegnata, con un minimo di inadempimenti nella fornitura € 250,00=. Infine, per ogni giorno di ritardato intervento nell’assistenza tecnica (intervento su chiamata) rispetto ai tempi dichiarati nell’offerta, verrà applicata una penale di € 250,00=. L’ammontare delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del serviziopagamento della penale medesima. Qualora la quantità di reagenti e materiali di consumo e di quant’altro necessario all’esecuzione degli esami previsti non risultasse conforme ai parametri dichiarati dalla Ditta (in caso cioè di mancata corrispondenza tra quantità di prodotti proposta e numero di determinazioni effettivamente eseguite) per motivi non imputabili alle XX.XX.XX di Laboratorio di Analisi, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari dovrà fornire le quantità di tempo dal ricevimento della predetta comunicazionemateriali mancanti senza alcun onere per l’Amministrazione. La mancata fornitura di tali materiali sarà causa di immediata risoluzione del contratto, per presentare le proprie controdeduzioni scrittecon il conseguente introito del deposito cauzionale costituito, la richiesta di risarcimento dei danni causati all’Ente appaltante. Nel caso in cui il Fornitore non risponda infine di prodotti sospesi o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali posti sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria la ditta dovrà sostituire i relativi quantitativi e accollarsi i conseguenti oneri di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentospesa.

Appears in 1 contract

Samples: Determina a Contrarre Per L’avvio Di Una Procedura Di Gara

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, ritardo nell’esecuzione saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori seguenti penali: 0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di qualità‐penali” del presente capitolato. In ritardo a) in caso di segnalazioni ritardo di inadempimenti nella consegna della fornitura una riduzione del serviziocorrispettivo in misura pari allo rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura. Il ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza sia che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate consegna manchi del tutto sia che risulti eseguita parzialmente. b) Il ritardo sarà data comunicazione ravvisabile sia rispetto alla Ditta consegna che rispetto ai tempi di esecuzione delle prestazioni necessarie nel periodo di garanzia di 24 mesi successivi alla consegna. c) Qualora il ritardo sia superiore a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali15 giorni naturali e consecutivi, descritte nell’allegato 3 oltre al diritto di applicare la riduzione del capitolato specialecorrispettivo sopra indicata, avverrà REA spa avrà anche il diritto di risolvere il contratto in modo automaticodanno del contraente inadempiente e di procedere a far eseguire la fornitura da terzi, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/salvo in ogni caso il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni. d) Per ogni altra inadempienza o attraverso l’emissione violazione degli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario dell'esecutore che non siano riconducibili alle fattispecie sopra descritte, potranno essere applicate sanzioni contrattuali di una nota importo pari a € 100,00 per ogni giorno di accredito inadempienza, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni. È facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di penali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che sarà contabilizzata ne abbiano impedito l'adempimento e in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentoragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento. Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno. Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Accordo Quadro

Penali. Lo scopo La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura medesima. Nel corso del periodo contrattuale verranno applicate le seguenti penali è quello previa comunicazione scritta dell’inadempienza da inviare con raccomandata con ricevuta di riequilibrare ritorno,: Fuori SLA guasto bloccante: € 104,82 per ogni ora di superamento Fuori SLA guasto non bloccante e manutenzione legislativa: € 52,41 per ogni ora di superamento ATS si riserva di risolvere il servizio effettivamente ricevuto contratto con il fornitore laddove si dovessero superare gli SLA relativi ai guasti bloccanti per un numero di due guasti nei 12 mesi precedenti l’ultimo superamento (tre guasti bloccanti totali nei 12 mesi) oppure al verificarsi di minore qualitàcinque guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo guasto (sei guasti bloccanti totali nei dodici mesi). Per le penalità applicate sarà richiesta all’aggiudicatario l’emissione di idonea nota di accredito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione, dei pagamenti. Qualora la mancata e/o generando disservizi ritardata esecuzione, totale o parziale, del contratto e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende la non corrispondenza dello stesso alle esigenze aziendali si sia verificata più di tre volte, anche non consecutive, l’Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso risarcimento di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei maggiori danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta ditta fornitrice aggiudicataria possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario pretendere indennizzi e compensi di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentosorta.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penali. Lo scopo delle penali è quello Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, cui sopra e/o generando disservizi e/assunti con l’offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo pari a 30,00 (trenta/00) euro per ogni giorno di ritardo riscontrato, in ogni adempimento. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, a un incontro di lavoro o relativo alle attività di comunicazione e consultazione convocate, nel rispetto degli accordi contrattuali, può comportare l’applicazione di una penale di importo pari a 100,00 (cento/00) euro. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi e/o inducendo difformità delle attività rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nell’offerta di gara, potranno essere previste penali fra un danno all’utilizzatoreminimo di 500,00 (cinquecento/00) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito euro e un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro a seconda della gravità del fatto. Tali penali saranno quantificate dal Responsabile Unico del Procedimento in considerazione all’entità dell’inadempimento stesso. L’applicazione della penale non esclude la responsabilità dell’Affidatario per prestazioni effettuate a regola d’arteeventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da adottare sono regolamentate contrattualmentecomportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. In caso 108 del Codice dei contratti e il successivo art. 15, in materia di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descrittorisoluzione del contratto. È ammessa, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o penale e la richiesta dei danniparziale disapplicazione della penale, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui quando si riconosca che il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento ritardo non è ad esso imputabileimputabile all’impresa, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza oppure quando si riconosca che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionepenale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione appaltante. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificataLa disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. L’applicazione delle penaliSull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, descritte nell’allegato 3 del capitolato specialesentito il Direttore dell’esecuzione e l’Organo di collaudo, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentoove costituito.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Per Il Completamento Del Processo Di Redazione Del Piano Urbano Della Mobilità Sostenibile (Pums)

Penali. Lo scopo In caso di ritardato adempimento e di qualsiasi altro inadempimento nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo e suoi Allegati, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, la Committente potrà applicare nei confronti dell’Appaltatore le penali previste nella Tabella allegata al presente Accordo con le modalità di seguito indicate, fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subìto. Si specifica che l’Agenzia al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze potrà applicare tutte le penali previste. Ai fini dell’applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite posta elettronica certificata all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti. In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi maturati dall’Appaltatore e non ancora fatturati. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è quello di riequilibrare reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale. In riferimento a ciascun contratto esecutivo, l’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente10% del valore dei corrispettivi contrattuali. In caso di mancato rispetto superamento di quanto richiesto e qui descrittodetta soglia, ferme restando eventuali implicazioni l’Agenzia ha la facoltà di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta risolvere il contratto esecutivo con l’Appaltatore mediante comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo inviata tramite posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimento.

Appears in 1 contract

Samples: Schema Di Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Stampa, Imbustamento/Trattamento E Conferimento Della Corrispondenza

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile mancata o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura parziale erogazione del servizio, i referenti aziendali o sarà applicata una penale nella misura fissa pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale – e comunque complessivamente non superiore al 10% (diecipercento) del medesimo ammontare – per ciascun giorno naturale, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec importo massimo della penale superiore al 10% (diecipercento) dell’ammontare netto contrattuale, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108, co. 3, D.Lgs. n. 50/16. Ove l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari eventuali motivazioni addotte dall’Operatore Economico, si riserva di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificataprocedere all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penalipenali non pregiudica comunque il diritto dell’Amministrazione a ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto della stessa di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Politecnico di Bari si riserva la facoltà di risolvere il contratto, descritte nell’allegato 3 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.c., oltre all'applicazione della penale di cui sopra e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, in caso di: - cessione dell’attività da parte dell’affidatario; - interruzione del capitolato specialeservizio, avverrà salvo cause di forza maggiore; - inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente Disciplinare; - svolgimento di attività che creino danno all’immagine e pregiudizio al Politecnico di Bari, anche in relazione al livello qualitativo della prestazione attesa; - somma di più di due penali nello svolgimento del servizio affidato nell’arco di sei mesi; - non osservanza delle regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza relative al Politecnico di Bari o all’utenza del servizio. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi, se non per fini correlati allo svolgimento del servizio, previa autorizzazione del Politecnico di Bari o dell’utenza interessata; - richiesta all’utenza di compensi, nell’ambito del servizio affidato o erogazione di analoghe prestazioni di consulenza psicologica a favore dell’utenza; - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. E’ riconosciuta all’affidatario la facoltà di recedere dal contratto nei casi e secondo quanto previsto dall’art. 2237 del Codice Civile. In particolare, il Politecnico di Bari può recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno 60 giorni rimborsando all’affidatario le spese fino a quel momento sostenute e pagando il compenso per la prestazione fino a quel momento svolta. L’affidatario può recedere dal contratto per giusta causa con un preavviso di almeno 60 giorni in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione tale da parte dell’aggiudicatario evitare pregiudizio al Politecnico di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva Bari ed avrà diritto al verificarsi del ritardo/inadempimentosolo compenso per il servizio prestato. Il recesso deve essere comunicato a mezzo PEC.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penali. Lo scopo delle penali è quello Nel caso di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (ritardo nella consegna di minore qualitàtutta o di parte della fornitura la Committente avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, epari al 1 per mille dell’ammontare netto dell’ordinativo di fornitura consegnata/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’artesostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente1382 c.c. Son esclusi dall’applicazione della penale i casi di forza maggiore e caso fortuito. In caso di mancato rispetto fornitura di quanto richiesto prodotti difettosi e/o malfunzionanti e/o non conformi la Committente inoltrerà la segnalazione all’operatore, mediante posta certificata, entro 10 giorni dalla scoperta del vizio. L’operatore è tenuto alla sostituzione del dispositivo entro 7 giorni dalla segnalazione. Decorso inutilmente tale termine si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 1 per mille dell’ammontare netto dell’ordinativo di fornitura cui si riferisce il prodotto difettoso, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c. Qualora i ritardi superino i 10 (dieci) giorni naturali e qui descrittoconsecutivi, ferme restando eventuali implicazioni per i giorni successivi al decimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, con facoltà di carattere civile o penale commissionare ad altre imprese, in danno della Società fornitrice, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto delle Committenti di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e la richiesta che ha determinato l’applicazione della penale. In riferimento a ciascun ordinativo, l’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolatocorrispettivi contrattuali. In caso di segnalazioni superamento di inadempimenti nella fornitura del serviziodetta soglia, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec l’Agenzia ha la facoltà di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta risolvere il contratto con l’Appaltatore mediante comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo inviata tramite posta elettronica certificata. L’applicazione Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per il Fornitore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito. Ai fini dell’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato specialela Committente contesterà tramite pec all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, avverrà entro 7 giorni naturali e consecutivi, potrà fornire, in modo automaticoforma scritta tramite pec, previa comunicazione formalele proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; la Committente, attraverso l’incameramento del deposito cauzionalericevute le controdeduzioni, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti. In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. In caso di una applicazione delle penali, l’importo di queste ultime sarà oggetto di emissione di nota di accredito che sarà contabilizzata in sede addebito alla Società. L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di liquidazione addebito, ovvero mediante escussione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentocauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi fatturati dall’Appaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Chirurgiche, Guanti E Gel Disinfettante

Penali. Lo scopo In caso di inosservanza alle norme del presente capitolato e di inadempienza ai patti contrattuali, verranno applicate penalità variabili a seconda dell'importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento di tutte le apparecchiature, delle conseguenze più o meno dannose del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze. Le penali è quello previste saranno: a) per ogni ora di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto ritardo sui tempi di intervento a chiamata di cui all’art. 16 verrà applicata una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) dell’importo del singolo contratto; b) per ogni giorno di minore qualitàritardo ingiustificato sul tempo massimo previsto per la riparazione, di cui all’art. 16 verrà applicata una penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell’importo del singolo contratto; c) qualora, per cause imputabili alla non corretta esecuzione della manutenzione preventiva e/o generando disservizi correttiva venga interrotto il funzionamento dell’apparecchiatura, per ogni giorno di sospensione, verrà applicata una penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell’importo del singolo contratto; d) nel caso non vengano eseguite le programmate operazioni di manutenzione preventiva, o queste non vengano registrate nei modi e termini previsti dal precedente art.16 verrà applicata una sanzione pari al 1 ‰ (uno per mille) dell’importo del singolo contratto; L’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi, o in caso di insufficienza verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell’addebito alla Ditta. Qualora, per cause imputabili alla non corretta esecuzione della manutenzione preventiva e/o ritardi e/correttiva, si renda necessario procedere nuovamente alla convalida di apparecchiature operanti in assicurazione di qualità la ditta dovrà provvedere a propria cura e spesa a tali operazioni di convalida. Qualora l’importo complessivo delle penali sia superiore al 10% (dieci percento) dell’importo del singolo contratto, o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare vengano eseguite per n.2 (due) volte le penali programmate operazioni di manutenzione preventiva di cui all’allegato 3 “indicatori al precedente x.xx d), il responsabile del procedimento ha la facoltà di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionepromuovere l’avvio delle procedure di risoluzione dell’accordo quadro ai sensi dall’articolo 136 del Dlgs 163/06. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso La risoluzione dell’accordo quadro comporta l’incameramento del deposito cauzionalecauzionale definitivo prestato. La Ditta non avrà diritto ad avere compensato l’importo del servizio per i giorni di fermo delle apparecchiature o per dismissione delle stesse, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario tali detrazioni saranno valutate sulla base di una nota di accredito che sarà contabilizzata 1/30 dell’importo mensile indicato in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentoofferta.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Penali. Lo scopo Allorquando nel corso del periodo di garanzia dovessero manifestarsi necessità di interventi manutentivi a causa di perdite, il Fornitore avrà l’obbligo di sostituire in garanzia le valvole difettose, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi a far data dalla segnalazione a mezzo fax o posta elettronica certificata del riscontrato difetto, senza che tale sostituzione comporti qualsiasi ulteriore onere per la Stazione Appaltante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per il trasporto), che comunque si riserva la facoltà di addebitare eventuali oneri che possano essere richiesti dagli utenti per danni indotti da cattivo funzionamento. In ogni caso per ciascuna fornitura dovrà essere garantita una difettosità di qualsiasi natura entro il limite massimo del 3% delle penali è quello unità della fornitura stessa. In caso venga superato tale limite per numero 2 forniture durante l’intero durata del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di riequilibrare rescindere in danno dell’aggiudicatario il servizio effettivamente ricevuto (Contratto, ferma restando la tutela di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmenteogni interesse in sede giudiziaria. In caso di mancato ritardata consegna relativa a ciascun ordinativo, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari allo 0,5% del valore del lotto per ogni giorno naturale di ritardo rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale al termine stabilito al precedente art.9. Ove il ritardo della consegna dovesse protrarsi oltre il quindicesimo giorno naturale e la richiesta dei danniditta aggiudicataria non fornisca, saranno applicate nel termine di ulteriori giorni 5, giustificazioni adeguate circa le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori motivazioni del ritardo, la Stazione Appaltante si riserva di qualità‐penali” procedere alla rescissione in danno del presente capitolatocontratto di fornitura. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del serviziorescissione contrattuale anche per uno solo dei motivi riportati nel presente Capitolato, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria Stazione Appaltante provvederà ad applicare le penali incamerare la cauzione definitiva corrisposta a garanzia del Contratto, di cui all’allegato 3 “indicatori all’art. 11, indipendentemente dalla possibilità di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 adire le vie legali per il risarcimento del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentodanno subito.

Appears in 1 contract

Samples: Framework Agreement

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmenteIl fornitore sarà soggetto alle seguenti penali. In caso di ritardo rispetto ai tempi massimi di consegna indicati nell’art. 5 saranno a carico del fornitore le seguenti penalità: - dal 1 a 3 giorni di ritardo oltre il termine indicato, penale giornaliera pari all’1% rispetto all’importo complessivo dell’ordine ritardato; - dal 4 al 10 giorni di ritardo oltre il termine indicato, penale giornaliera pari al 2% rispetto all’importo complessivo dell’ordine ritardato; - oltre i 10 giorni di ritardo della consegna SEI Toscana si riserva di applicare una penale giornaliera del 5% rispetto all’importo complessivo dell’ordine ritardato e di chiedere il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei ritardi. Laddove dalle verifiche a campione dovesse risultare una violazione delle prescrizioni UNI EN di riferimento di cui al precedente art. 2, SEI Toscana applicherà una penale pari al 5% dell’importo complessivo del singolo ordine. Laddove dalle verifiche a campione dovesse risultare uno scostamento tra il quantitativo richiesto e quello fornito, in termini di peso, si applicheranno le seguenti penali: - per scostamenti, rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell’ordine, compresi tra 1% e 2% una penale pari all’1% rispetto all’importo complessivo del singolo ordine; - per scostamenti, rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell’ordine, compresi tra 2% e 3% una penale pari al 6% rispetto all’importo complessivo del singolo ordine; - per scostamenti, rispetto al quantitativo ordinato, superiori al 3% una penale pari al 10% rispetto all’importo complessivo del singolo ordine. Il suddetto controllo sarà effettuato prelevando alla presenza del trasportatore o altro personale incaricato dal fornitore, una scatola di sacchi per consegna e per lotto, pesando i rotoli/mazzette in essa contenuti. Laddove dalle verifiche a campione dovesse risultare: A) la mancanza, da intendersi come carenza o illeggibilità, della dicitura prescritta, si applicheranno le seguenti penali: - in caso di mancanza su un numero di sacchi compresi tra 1% e 2% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari all’1% rispetto all’importo complessivo dell’ordine; - in caso di mancanza su un numero di sacchi compresi tra 2% e 3% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari al 2% rispetto all’importo complessivo dell’ordine; - in caso di mancanza su un numero di sacchi superiore al 3% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari al 5% rispetto all’importo complessivo dell’ordine. B) scostamenti rispetto agli altri elementi qualitativi (dimensioni, consistenza, peso, tenuta delle saldature, ecc..): - in caso di scostamenti che interessano un numero di sacchi fino al 5% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari all’1% rispetto all’importo complessivo dell’ordine; - in caso di scostamenti che interessano un numero di sacchi compresi tra 5% e 10% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari al 2% rispetto all’importo complessivo dell’ordine; - in caso di scostamenti che interessano un numero di sacchi superiore al 10% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari al 5% rispetto all’importo complessivo dell’ordine. Le penali non si escludono tra di loro ma, se ricorre il caso, si cumulano. Inoltre, la loro applicazione non pregiudica il risarcimento di ulteriori, eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla committente. Tali penalità saranno detratte dal corrispettivo dovuto salvo la risoluzione del contratto nei casi gravi e fatta salva l’esecuzione in danno di ogni onere e spesa maggiore. Si configura inadempienza grave e significativa l’applicazione di almeno 3 (tre) penali, nel corso del contratto. Laddove non fosse possibile portare le penali in detrazione dal corrispettivo dovuto, il Fornitore dovrà procedere al pagamento entro dieci giorni; in caso di mancato rispetto del predetto termine, SEI Toscana avrà diritto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e escutere la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, cauzione definitiva con conseguente obbligo per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabiledi ricostituire la stessa cauzione entro quindici giorni pena la risoluzione, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le ex art. 1456 cod. civ., dell’accordo quadro. L’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente articolo non pregiudica il risarcimento di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentocausa dei ritardi.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Penali. Lo scopo Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle penali è quello conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’artedetto ammontare netto contrattuale. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In potranno essere comminate in caso di mancato rispetto ritardo nella erogazione dei servizi, nella sostituzione di quanto richiesto componenti del gruppo di lavoro, nella messa a disposizione delle risorse ivi comprese quelle aggiuntive in caso di picchi di lavoro, nella consegna dei prodotti. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e qui descrittole conseguenze derivanti dall’applicazione di penali fino alla percentuale massima, ferme restando sono di seguito specificate: - gli eventuali implicazioni inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite dovranno essere contestati all’Affidatario per iscritto dal Ministero; - l’Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al Ministero medesimo nel termine massimo di carattere civile o penale e la richiesta dei danni5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Ministero nel termine indicato, saranno ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Ministero, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Affidatario le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittestabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, il Ministero potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabiledifetto, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”avvalersi della cauzione, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penalibisogno di diffida, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/ulteriore accertamento o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentoprocedimento giudiziario.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Organizzazione Eventi

Penali. Lo scopo delle penali Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all’Agenzia, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel Programma Operativo per la prestazione dei Servizi, il Fornitore è quello di riequilibrare tenuto a corrispondere una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmenterisarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto esito negativo della Verifica di quanto richiesto e qui descrittoconformità (cfr. par. 5.6) il Fornitore è tenuto a corrispondere, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o per ogni giorno che si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” pari all’1 ‰ (uno per mille) del presente capitolatocorrispettivo contrattuale. In La penale sarà applicata in eguale misura anche in caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura ritardo nell’Attivazione dei servizi da parte del servizioFornitore. Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittefatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il Fornitore non risponda o non dimostri limite del 10% dell’importo del Contratto, l’Agenzia potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori ai precedenti commi, verranno contestati all’Appaltatore dall’Agenzia per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di qualità‐penali”5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute pertinenti a giudizio dell’Agenzia, senza che ovvero non vi sia stata risposta o la Ditta possa sollevare alcuna obiezionestessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Delle L’Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a mezzo posta elettronica certificataqualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali di una nota cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di accredito che sarà contabilizzata pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Agenzia di risolvere il Contratto nei casi in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentocui questo è consentito.

Appears in 1 contract

Samples: Servizi Di Pulizia E Di Igiene Ambientale

Penali. Lo scopo Premesso che l’applicazione delle penali è quello non esclude il diritto dell’ASPAL di riequilibrare pretendere il servizio effettivamente ricevuto (risarcimento di minore qualitàeventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dell’appalto, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi la stessa si riserva la facoltà di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte, che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentecomunque non dovranno cumulativamente superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, una qualsiasi inadempienza e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario ritardo nell’esecuzione del servizio di manutenzione e conduzione degli impianti (in riferimento ad obiettivi, tempi di attivazione, esecuzione, consegna e installazione, parametri, ecc.…) sarà applicata una nota penale pari a € 150,00 (centocinquanta,00) per ogni giorno di accredito che ritardo non giustificato, rispetto al termine previsto e/o richiesto. Il ritardo verrà definito prendendo come riferimento: − nel caso dei servizi di manutenzione a canone, la data di erogazione del servizio rispetto alla data di consegna degli impianti; − nel caso dei servizi di manutenzione extra-canone a misura e autorizzati con richiesta d’intervento, la data di ultimazione dell'intervento prescritta e/o concordata. Sarà inoltre considerato inadempimento il mancato o ritardato pronto intervento, superiore all’ora rispetto alla tempistica di cui alla prima tabella del par. 2.3.3.1. L’importo delle penalità sarà contabilizzata detratto in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi e a seguito di contestazione scritta da parte del ritardoDEC, oppure con rivalsa sul deposito cauzionale. Poiché il fine principale di tutti gli interventi/inadempimentoprestazioni è la garanzia del livello di sicurezza degli impianti e il comfort e la salubrità dei luoghi di lavoro, la rimozione di situazioni anomale segnalate dalle richieste di intervento, dovrà essere attivata e risolta in ogni momento, con l’avvertenza di comunicare all’ASPAL, l’intervento iniziato o ultimato; in questi casi l’appaltatore dovrà garantire anche l’installazione di impianti e/o sistemi provvisori a suo carico e spese. In generale qualora si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio di manutenzione, l’ASPAL potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente e a spese dell’appaltatore, il regolare funzionamento di detta manutenzione. AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Protocollo Partenza N. 13649/2022 del 28-02-2022 Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente L’ASPAL infine si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con provvedimento amministrativo e con conseguente esecuzione dei servizi in danno dell’appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Protocollo Partenza N. 13649/2022 del 28-02-2022 Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Maintenance Services

Penali. Lo scopo All’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro in caso di inadempienza accertata durante l’esecuzione del singolo contratto specifico si applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo di ciascun contratto specifico per le seguenti ipotesi di inadempienza: - per mancato rispetto delle penali clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti le attività da realizzare; - per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione del servizio dove non è quello richiesta la somma urgenza o l’urgenza di riequilibrare il esecuzione; - nell’esecuzione di ordini di servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi impartiti nell’ambito del contratto sia per l’avvio dei servizi previsti che è stabilito per prestazioni effettuate la loro ultimazione a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno Verranno invece applicate le seguenti penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori connesse alle tempistiche di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel esecuzione degli interventi: - nel caso in cui il Fornitore non risponda l’Aggiudicatario sospendesse i servizi senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte del D.E.C. è soggetto ad una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di sospensione o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare di ritardo dovuto ai suddetti motivi. Tutte le penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificataritardo. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali di una nota cui al presente articolo non esonera in alcun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di accredito che pagamento delle penali medesime. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi. Qualora l’Aggiudicatario accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10% dell’importo del contratto, sarà contabilizzata in sede ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come tale, passibile di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi risoluzione unilaterale del ritardo/inadempimentosingolo contratto specifico.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Disinfestazione E Derattizzazione

Penali. Lo scopo delle penali Per ogni inadempimento, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alle condizioni di prestazione del servizio stabilite nell’Allegato Tecnico e nell’Offerta Economica, l’ operatore economico è quello di riequilibrare tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualitàrisarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” fatto comunque salvo il risarcimento del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittemaggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il Fornitore non risponda o non dimostri limite del 10% dell’importo del Contratto, l’amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui il operatore economico esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e nei documenti di gara, in tali casi l’Amministrazione applicherà all’operatore economico le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori ai precedenti commi, verranno contestati all’operatore economico dall’amministrazione per iscritto. L’operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’amministrazione nel termine massimo di qualità‐penali”, senza che 15 giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la Ditta possa sollevare alcuna obiezionestessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al operatore economico le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali di una nota cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’operatore economico dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di accredito pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito. La stazione appaltante potrà applicare all’operatore economico penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; l’operatore economico prende atto, in ogni caso, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentol’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Di Gestione Del Servizio Di Consegna/Ritiro Buste Documenti E Pacchi

Penali. Lo scopo Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto. In tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali. Resta inteso che l’importo complessivo delle penali è quello di riequilibrare non potrà superare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” 10% dell’importo complessivo del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritteContratto. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabilelimite del 10% dell’importo del Contratto, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le il Punto Ordinante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento. Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezioneanche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, La richiesta e/o attraverso l’emissione il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito. L'applicazione della penale sarà preceduta da parte dell’aggiudicatario formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo PEC, rispetto alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di una nota di accredito che sarà contabilizzata presentare le controdeduzioni in sede di liquidazione forma scritta entro 5 giorni dalla ricezione della prima fattura successiva al verificarsi contestazione. L'ammontare della penale verrà trattenuta sul primo pagamento del ritardo/inadempimentocorrispettivo, successivo alle determinazioni applicate, e comunque dopo il termine assegnato per le controdeduzioni, anche se non formalizzate dalla Ditta appaltatrice stessa. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Appears in 1 contract

Samples: Procurement Agreement

Penali. Lo scopo delle penali è quello Allorquando nel corso del periodo di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (garanzia dovessero manifestarsi necessità di minore qualità, interventi manutentivi a causa di perdite e/o generando disservizi e/a causa di difetti riscontrati, il Fornitore avrà l’obbligo di sostituire in garanzia i raccordi difettosi, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi a far data dalla segnalazione a mezzo fax o ritardi e/o inducendo un posta elettronica del riscontrato difetto, senza che tale sostituzione comporti qualsiasi ulteriore onere per la Stazione Appaltante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per il trasporto), che comunque si riserva la facoltà di addebitare eventuali oneri che possano essere richiesti dagli utenti per danni indotti da cattivo funzionamento. In ogni caso per ciascuna fornitura dovrà essere garantita una difettosità di qualsiasi natura entro il limite massimo del 3% delle unità della fornitura stessa. In caso venga superato tale limite per numero 2 forniture durante l’intero durata del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere in danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentedell’aggiudicatario il Contratto, ferma restando la tutela di ogni interesse in sede giudiziaria. In caso di mancato ritardata consegna relativa a ciascun Ordine di Fornitura, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari allo 0,5 % del valore dell’Ordine di Fornitura per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine stabilito al precedente art.8. Xxx i ritardi delle consegne dovessero reiterarsi e/o essere di quanto richiesto e qui descrittoentità eccessive, ferme restando eventuali implicazioni senza che il Fornitore fornisca giustificazioni adeguate circa le loro motivazioni, la Stazione Appaltante si riserva di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori procedere alla rescissione in danno del contratto di qualità‐penali” del presente capitolatofornitura. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del serviziorescissione contrattuale anche per uno solo dei motivi riportati nel presente Capitolato, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria Stazione Appaltante provvederà ad applicare le penali incamerare la cauzione definitiva di cui all’allegato 3 “indicatori all’art. 10, corrisposta a garanzia del Contratto, fatta salva la possibilità di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 adire le vie legali per il risarcimento del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentodanno subito.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Raccorderia in Ghisa Malleabile

Penali. Lo scopo delle penali è quello Per l’esecuzione dell’appalto la D.L. disporrà gli interventi ed i lavori necessari a mezzo di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (appositi ordinativi denominati “disposizioni di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmenteservizio”. In caso detti ordinativi verrà indicato sommariamente il lavoro da eseguire e fissati i termini di mancato rispetto di quanto richiesto inizio e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” compimento del lavoro ordinato. Nell’art.14 del presente capitolatoCapitolato si è espressa l’importanza, finalità e contenuto delle disposizioni di servizio (ordinativi) per il buon esito dei lavori appaltati. In caso Pertanto l’Appaltatore dovrà ottemperare non solo agli obblighi contrattuali generali, ma anche, particolarmente, agli “impegni intermedi” costituiti dalle citate disposizioni, ivi compresi gli ordinativi telefonici d’urgenza di segnalazioni cui all’art. 23 (Parte 1° - Obbligo di inadempimenti nella fornitura reperibilità ed intervento d’urgenza) del presente Capitolato. Per eventuali inadempienze dell’Appaltatore alle disposizioni di servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento l’Amministrazione si riserva il diritto, mediante provvedimenti del Responsabile del procedimento, su segnalazione della predetta comunicazioneDirezione Lavori, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda ogni ritardo o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabilemancato intervento, l’Azienda Sanitaria provvederà ad di applicare le penali pecuniarie sotto specificate: Trattandosi di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata contratto aperto su interventi non preventivabili in sede di liquidazione redazione del presente capitolato si ritiene di fissare al limite minimo stabilito dal regolamento, l’importo della prima fattura successiva al verificarsi penale e precisamente: Le penali previste sono: dello 1,00‰ dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine di ogni singolo intervento e dello 0,50‰ dell’importo netto contrattuale per mancato intervento o irreperibilità dell’appaltatore in caso di urgenza. L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. Oltre alle citate sanzioni, saranno a carico dell’Appaltatore eventuali maggiori danni e spese causati da errata, mancata o ritardata attuazione delle disposizioni di servizio. Nell’eventualità di ripetute o gravi inadempienze dell’Appaltatore, l'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del ritardo/inadempimentocontratto ed all'incameramento della cauzione. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 30 del Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile del 2000, n. 145 e pubblicato su GURI 7 giugno 2000, n. 131 e art. 133 del Regolamento di attuazione della ex legge quadro in materia di LL.PP. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive mod. emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e pubblicato sul SO alla G.U.R.I. 28 aprile 2000, n. 98; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nell’art. 26 del Capitolato generale.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per l'Esecuzione Di Interventi Di Manutenzione Ordinaria

Penali. Lo scopo delle penali è quello Qualora il Concessionario non ottemperi alle obbligazioni assunte, siano esse quelle riguardanti l’area oggetto di riequilibrare concessione, il servizio effettivamente ricevuto (che andrà realizzato e l’attività che vi sarà svolta, per l’ordinaria manutenzione nell’area oggetto di minore qualitàconcessione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a diffidare il Concessionario stesso, affinché rimuova immediatamente gli addebiti contestati o a fornire apposite controdeduzioni per iscritto entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di controdeduzioni ritenute insufficienti o pretestuose, con formale provvedimento dell’Amministrazione, valutata la gravità dell’inadempienza e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo all’eventuale recidiva di quanto riscontrato, sarà applicata una penale variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00. È espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Concessionario dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio. L'Amministrazione Comunale, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno all’utilizzatore) dalle Aziende subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento in oggetto. Inoltre, l’Amministrazione ha facoltà di sostituirsi al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate Concessionario nella esecuzione dei lavori ordinati a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In tutela della conservazione e della viabilità dell’area, a spesa totale del Concessionario salvo le sanzioni di legge in caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descrittorifiuto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento anche con l’escussione della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentopolizza fideiussoria.

Appears in 1 contract

Samples: Public Tender Agreement

Penali. Lo scopo Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle penali è quello prestazioni, e non abbia omesso di riequilibrare trasmettere tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante) od imputabili alla Stazione Appaltante, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e le condizioni minime contrattualizzate, La Regione potrà applicare penalità secondo quanto riportato all’art. 3.6 del Capitolato Tecnico. La Regione potrà disporre proroga dei termini il servizio effettivamente ricevuto (cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali, previo accertamento dell’esistenza e validità della motivazione. In ogni caso l’Appaltatore non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentequalsiasi natura. In caso di mancato rispetto reiterate irregolarità o di quanto richiesto e qui descrittogravi ritardi nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, ferme restando eventuali implicazioni nei casi di carattere civile grave inadempienza o penale e qualora l’ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10 % del valore dell’importo contrattuale, la richiesta dei danniRegione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori salvo il risarcimento del danno ulteriore, senza necessità di qualità‐penali” del presente capitolatoatti giudiziari. In La Regione in caso di segnalazioni applicazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali penali procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell’Appaltatore o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento avvalendosi della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali cauzione di cui all’allegato 3 “indicatori al precedente articolo 13.2 senza bisogno di qualità‐penali”diffida o procedimento giudiziario. La Regione provvederà al recupero delle somme dovute a titolo di penali attraverso l’incameramento, senza anche parziale, della cauzione definitiva prestata che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificatadovrà essere di volta in volta integrata dall’aggiudicatario. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 penali non pregiudicherà il diritto della Regione ad ottenere la prestazione. E’ fatto in ogni caso salvo il diritto della Regione di richiedere il risarcimento del capitolato speciale, avverrà maggior danno. Nell'ipotesi in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario cui la Regione dovesse procedere alla comminazione di una nota delle penalità previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del contratto d'appalto prescritta dalla legge e conseguentemente saranno posti a carico dell'Aggiudicatario tutti i relativi costi (imposta di accredito che sarà contabilizzata in sede registro, imposta di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentobollo ed ogni altro onere necessario).

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Per La Fornitura Di Apparati Hardware E Software

Penali. Lo scopo Con riferimento alle modalità di erogazione dei servizi oggetto dell’appalto, di cui al Capitolato speciale, qualora nel corso dell’esecuzione del servizio si riscontrassero delle penali è quello inadempienze contrattuali, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di riequilibrare applicare una penalità da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 2.000,00 in base alla gravità dell’inadempienza. Nel corso del periodo contrattuale sopra esplicitato, qualora venissero formalmente applicate all’Appaltatore n. 3 (tre) penali, la Stazione Appaltante si riserva il servizio effettivamente ricevuto (diritto di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arterisolvere il contratto incamerando il deposito cauzionale definitivo. Le penali verranno applicate dalla Stazione Appaltante previa contestazione in forma scritta dell’addebito all’Appaltatore. La stesso potrà, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi rappresentare alla Stazione Appaltante le proprie contro deduzioni; questa, dopo aver acquisito gli atti e le eventuali osservazioni da adottare sono regolamentate contrattualmenteparte del responsabile del contratto della medesima, deciderà a suo insindacabile giudizio mediante provvedimento motivato da notificare all’Appaltatore. L’ammontare delle penali applicate in base al presente Capitolato sarà portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione definitiva. In caso ogni caso, l’applicazione delle penali non è condizionata all’emissione di mancato rispetto nota di quanto richiesto e qui descrittodebito o altro documento da parte dell’Appaltatore, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile necessaria per la tenuta contabile dei 10 Enti. L’Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o penale e la richiesta dei danniad altra causa indipendente dalla propria volontà, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del serviziose non ha provveduto a denunciare dette circostanze ai 10 Enti, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 entro cinque giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso lavorativi da quello in cui il Fornitore ne ha avuta conoscenza. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, in ogni caso, l’Appaltatore per i servizi posti a suo completo carico non risponda potrà invocare la mancata applicazione delle penali previste contrattualmente adducendo l’indisponibilità di personale, mezzi e attrezzature, pezzi di ricambio o materiali di consumo, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, se non dimostri dimostra altresì, che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificataha potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 penali non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del capitolato speciale, avverrà danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentomisura superiore all’importo delle penali stesse.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale

Penali. Lo scopo Il servizio dovrà essere eseguito, salvo cause ed eventi imprevedibili e alla ditta aggiudicataria non imputabili, nel rispetto delle penali è quello scadenze e modalità di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualitàcui al presente Capitolato d’appalto, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’artedei suoi allegati e della Relazione tecnica illustrativa. Le penali da adottare dovute per il ritardato adempimento sono regolamentate contrattualmentecalcolate ai sensi dell’art. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” 113-bis comma 4 del presente capitolatoD. Lgs. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte50/2016. Nel caso in cui i servizi oggetto di questo appalto non siano espletati da parte della impresa appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nei documenti contrattuali, nell’offerta tecnica presentata in sede di gara ed in ottemperanza agli ordini di servizio di ARPAS, o siano riscontrate deficienze e inadempimenti nel servizio stesso, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata entro il Fornitore non risponda o non dimostri termine stabilito in sede di contestazione (qualora sia possibile), saranno addebitate le penalità di seguito elencate: Gli eventuali inadempimenti contrattuali che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di qualità‐penali”5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio di XXXXX ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, senza potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, ARPAS provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del semestre in cui si e verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. XXXXX si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando all'impresa affidataria l'eventuale maggiore prezzo che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificatatrattenuto sui crediti dell'impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata. L’applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali. Per reiterati inadempimenti, XXXXX avrà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento. In ogni caso si procederà alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il 10% dell'importo del contratto, al netto di IVA. Resta intesa la facoltà per ARPAS di chiedere, oltre al pagamento delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il risarcimento di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimento.tutti i danni eventualmente subiti

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali. Lo scopo 1. Nel caso di attività che devono concludersi entro una data certa (compresa quella di ultimazione della fornitura e consegna), la FEM irroga, previa contestazione all’IMPRESA, una penale stabilita nella seguente misura: a) fino a 30 giorni di ritardo: addebito di un importo pari all’ 1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre all’addebito di eventuali spese sostenute (comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di beni equivalenti); b) oltre i 30 giorni di ritardo: facoltà per la FEM di risolvere il contratto in danno. 2. Per ogni altro inadempimento contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la FEM può irrogare, previa contestazione all’IMPRESA, una penale parametrata al livello di gravità dell’inadempimento e compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell’importo netto contrattuale. 3. In ogni caso l’ammontare complessivo delle penali è quello di riequilibrare applicate non può superare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/10% dell’importo netto contrattuale. Nell’eventualità in cui ciò si verifichi la FEM potrà procedere alla risoluzione totale o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un parziale del contratto per grave inadempimento e disporre l’esecuzione in danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’artenei confronti dell’IMPRESA. 4. Le penali da adottare di cui al presente articolo sono regolamentate contrattualmentetrattenute sull’ammontare contrattuale o escusse dalla cauzione definitiva (ove richiesta) salva in ogni caso la facoltà per la FEM di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti. 5. In caso Le penali di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolatocui sopra vengono notificate all’IMPRESA dal direttore dell’esecuzione tramite contestazione scritta. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 Decorsi 10 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare comunicazione le penali di si intenderanno accettate. 6. Quando il ritardo sul termine nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali riguarda parti delle stesse il cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”valore complessivo è inferiore al 30% dell’importo contrattuale, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezioneFEM si riserva l’applicazione parziale delle penali. Delle Ricorrendo questa condizione, le penali sono calcolate ed applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificatain misura ridotta e proporzionale all’incidenza percentuale, sul totale della fornitura, delle parti per cui è si è verificato il ritardo da parte dell’IMPRESA. 7. L’applicazione È ammessa, su motivata richiesta dell’IMPRESA, la totale o parziale disapplicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 quando la FEM riconosca che il ritardo non è imputabile all’IMPRESA stessa, oppure quando la FEM riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della FEM alla corretta esecuzione del capitolato specialecontratto. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’IMPRESA. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide il responsabile del procedimento in fase di esecuzione, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentosentito il direttore dell’esecuzione.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente1. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto dei termini e qui descrittodelle condizioni contrattuali, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate INT applicherà al Fornitore le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolatoseguito previste. 2. In caso di segnalazioni mancata consegna della fornitura entro il termine di cui all’art . 5 o di altro ritardo contrattuale anche relativo agli interventi di assistenza tecnica e manutenzione (se richiesti e previsti), il Fornitore sarà obbligato a versare una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. 3. Gli eventuali inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’INT contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo 3 (tre) dal ricevimento della predetta comunicazionestessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, per presentare a insindacabile giudizio di INT, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le proprie controdeduzioni scrittepenali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 4. Nel caso in cui il INT potrà applicare al Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura. 5. INT potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 6. Il Fornitore prende atto che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionel’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 7. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali di una nota cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione pagamento della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penali. Lo scopo delle penali è quello Per ritardi superiori ai trenta minuti, non imputabili all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo “Tempi di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penalieffettuazione del servizio” del presente capitolatoCapitolato, è fissata una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri rispetti gli orari di apertura definiti dall’Amministrazione con riferimento ad eventi organizzati dalla medesima. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Ente; l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di qualità‐penali”n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell’esecuzione dell’appalto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionebisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali di una nota cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di accredito pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentol’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Appears in 1 contract

Samples: Gestione E Valorizzazione Dei Musei

Penali. Lo scopo Il mancato rispetto, per cause imputabili al Fornitore Aggiudicatario, delle tempistiche di progetto e dei previsti livelli di servizio comporterà l’applicazione di penali è quello rapportate al valore complessivo del contratto come di riequilibrare seguito indicato. • Mancato sviluppo delle funzionalità minime mancanti del Portale Acquisti entro la data di messa in produzione del portale: per ogni giorno solare di ritardo penale pari allo 1 per mille del valore complessivo del contratto, al netto dell’IVA. • Mancato rispetto dei tempi di realizzazione del progetto: per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto indicato al paragrafo 5.3 penale pari allo 1 per mille del valore complessivo del contratto, al netto dell’IVA. • Mancato rispetto dei “livelli di servizio” indicati al paragrafo 2.6, nell’ambito della fase di esercizio, al netto dell’IVA: I relativi importi saranno trattenuti all’atto del pagamento delle fatture in corrispondenza alle prestazioni per le quali il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, termine contrattuale e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero all’atto del pagamento di quanto richiesto e qui descrittoa qualsiasi titolo dovuto al Fornitore Aggiudicatario in relazione al Contratto, ferme restando eventuali implicazioni ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o in parte, della cauzione prestata. L’importo della penale non potrà in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo del Contratto. Quando l'importo della penale ha raggiunto il limite del 10%, CEV ha la facoltà di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolatorisolvere il Contratto ai sensi dell’art. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte1456 cod. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. civ.. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 non esime il Fornitore Aggiudicatario dall’osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentoContratto.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penali. Lo scopo In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, il RUP applicherà le penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni. Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/16, l’applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata tramite pec) dell’Amministrazione UCMAN e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni dell’Appaltatore a quanto contestato. In particolare, le controdeduzioni dovranno pervenire all’Amministrazione UCMAN entro 10 gg. lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che l’Appaltatore abbia presentato le proprie contro deduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all’applicazione della penalità con apposito provvedimento. Si procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo ancora da corrispondere all’’Appaltatore. Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità: • Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini perentori stabiliti per la consegna, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale nella misura dell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n.50/2016 fatto salvo il risarcimento del maggior danno. • Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini perentori stabiliti per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dei beni oggetto di collaudo negativo, l'appaltatore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale nella misura dell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n.50/2016, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. • Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini perentori relativi agli obblighi dei servizi di garanzia nonché assistenza e manutenzione, l'appaltatore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale misura dell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n.50/2016 per ogni prodotto in relazione al quale si è verificato l'inadempimento o il ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. • Per mancata sostituzione del mezzo con altro analogo nei periodi di sosta forzata eccedenti i 6 giorni di servizio, nel periodo di garanzia, una penalità "una tantum" pari ad euro 1.000,00 (euro mille/00). L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dallo stesso committente mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’Appaltatore inadempiente o avvalersi della cauzione presentata senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in quest’ultimo caso l’Appaltatore è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, obbligato al reintegro della cauzione nei 15 gg. successivi alla comunicazione. La richiesta e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende il pagamento delle penali di cui al corrispettivo da erogarsi presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmenteha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto ripetute e qui descrittogravi inadempienze, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e anche riguardanti fattispecie diverse, il committente potrà risolvere il contratto ed escutere la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolatogaranzia prestata. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalla prescrizioni contenute nel presente capitolato; in tal caso l'Amministrazione applicherà all'appaltatore le predette penali sino al momento in cui la fornitura sarà conforme alla disposizioni contrattuali, fatto salo in ogni caso il Fornitore risarcimento del maggior danno. Qualora dette contestazioni non risponda siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata data risposta da parte dell'appaltatore o la stessa non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabilesia giunta nel termine indicato, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare potranno essere applicate all'appaltatore le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il relativo provvedimento è assunto dal RUP. L'applicazione delle penalità di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'appaltatore essendo, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penalicosì, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, via contrattuale od extracontrattuale) e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentorisolvere il contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Scuolabus

Penali. Lo scopo delle penali è quello L’ARS si riserva il controllo sul servizio aggiudicato. La Ditta aggiudicataria dovrà consentire al DEC di riequilibrare verificare che il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualitàin appalto sia svolto correttamente e nella misura prevista. L’ARS, se nell’ambito dei controlli riscontra inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o generando disservizi einadempimenti non puntuali delle stesse, contesta formalmente mediante PEC o lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Qualora le giustificazioni non pervengano o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danninon siano ritenute idonee, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionepenali. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta ditta a mezzo posta elettronica certificataPEC o raccomandata A/R. L’importo della penale verrà decurtato da eventuali crediti vantati dalla ditta nei confronti dell’ARS, in mancanza l’ARS procederà all’incameramento della garanzia definitiva. L’applicazione delle penaliResta ferma, descritte nell’allegato 3 in ogni caso, la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Amministrazione. L’ARS si riserva l’insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancanze nel rispetto del capitolato specialecontratto in essere come segue: a) in caso di ritardo nella conclusione del servizio rispetto ai termini indicati nel contratto: € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo, avverrà in modo automaticodi ritardo; b) qualora l’aggiudicatario si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio fornito: una penale da € 50,00 a € 100,00 commisurata alla gravità e frequenza dei disservizi; Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termina di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’ARS. Le suddette penali non esimono l’impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario dell’effettuazione di una nota interventi di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentoripristino su richiesta dell’ARS.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penali. Lo scopo Le penali sono definite all’articolo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali è quello sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione aggiudicatrice del singolo appalto o, per quanto di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (propria competenza, al termine del procedimento, alla Xx.Xx.Xx.. Xx.xx.Xx. provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la conseguente applicazione di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’artepenalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente14 del capitolato Tecnico. In caso di mancato rispetto contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o a Soresa), nel termine massimo di quanto richiesto e qui descritto5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittesupportate da una chiara ed esauriente documentazione. Nel caso in cui il Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Soresa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione (o di Soresa), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori alla Convenzione e ai Contratti di qualità‐penali”fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionequindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. Delle S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione. Nell’ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta sino a mezzo posta elettronica certificataconcorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione pagamento della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti Sterili E Non Sterili

Penali. Lo scopo Premesso che l’applicazione delle penali è quello non esclude il diritto dell’Inpdap a pretendere il risarcimento di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (eventuali ulteriori danni per violazioni e inadempienze che si risolvano in una fornitura non corretta, l’Inpdap si riserva di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le applicare le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentedi seguito descritte. In caso di mancato rispetto mancata consegna delle monografie e delle copie di quanto richiesto periodici cartacei o di mancata attivazione degli abbonamenti di periodici e qui descrittobanche dati, ferme restando entro i termini indicati all’art. 4.2 del presente Capitolato, che devono intendersi essenziali, l’Istituto potrà applicare, a proprio insindacabile giudizio, per ogni giorno di ritardo, una penale fino alla concorrenza massima del 30% del valore delle obbligazioni non adempiute, al netto dello sconto applicato. Oltre tale percentuale massima, l’Inpdap ha la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto del materiale bibliografico, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore, oltre all’applicazione della penale maturata, saranno addebitate le eventuali implicazioni spese aggiuntive sostenute. il ritardo nella consegna del materiale ordinato è giustificato solo se tempestivamente comunicato ai sensi del punto Il ritardo nella consegna è giustificato solo nelle ipotesi previste dall’art. 4.2 (punto 5 del servizio informazioni) se comunicato nei termini in esso previsti mediante produzione di carattere civile idonea documentazione, quando il materiale bibliografico risulta non ancora pubblicato o penale in ristampa. Ugualmente, rispettando il predetto obbligo di comunicazione, è giustificata la mancata consegna quando l’opera ordinata risulti esaurita o eliminata dai piani editoriali o sconosciuta. Qualora, da verifiche effettuate, risulti che il materiale bibliografico sia acquistabile al prezzo di copertina attraverso altri canali distributivi, l’Inpdap può procedere all’acquisto addebitando in danno del Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la richiesta dei dannipercentuale di sconto offerta da quest’ultimo e dedotto nel contratto per la medesima tipologia di beni, saranno applicate sempre che non si tratti di volumi di antiquariato, rari o di difficile reperibilità, nel qual caso non si applicheranno penali né si addebiteranno le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolatospese al Fornitore. In ogni altro caso di segnalazioni violazione degli obblighi contrattuali (ritardi disservizi o inadempimenti), diversi da quelli sopra indicati, per cause imputabili al Fornitore, a seguito di inadempimenti nella puntuale scritta contestazione, verrà applicata una penale giornaliera fino ad un importo massimo pari al 30% dell’importo della fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno oggetto di contestazione e per ogni tipo di violazione. Le penali verranno applicate senza alcuna formalità diversa dalla semplice comunicazione scritta al Fornitore e senza la possibilità per quest’ultimo di sollevare obiezioni o contestazioni di sorta, mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile in pagamento oppure, se ciò non fosse possibile o agevole, mediante rivalsa sulla cauzione, con obbligo per il Fornitore di reintegrazione della stessa nell’originario importo entro 10 giorni, pena la risoluzione del contratto. Non verrà applicata alcuna penale in caso di inadempienze dovute a forza maggiore. Per cause di forza maggiore si devono intendere quegli impedimenti alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento corretta esecuzione della predetta comunicazione, fornitura effettivamente provocati da cause imprevedibili o eccezionali e per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui i quali il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarle. Quest’ultimo, pena l’applicazione delle penali e l’eventuale risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento dei danni arrecati, è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta tenuto a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario comunicare all’Inpdap il verificarsi di una nota situazione di accredito che sarà contabilizzata in sede forza maggiore, ostativa alla regolare esecuzione della fornitura, entro il termine perentorio di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi cinque (5) giorni dall’inizio del ritardo/inadempimentosuo avvera mento.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Supply of Bibliographic Material and Related Services

Penali. Lo scopo delle penali Per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei servizi, l’aggiudicatario è quello di riequilibrare tenuto a corrispondere una penale pari all’1 °/°° (uno per mille) del corrispettivo per la prestazione dei servizi, fatto salvo il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmenterisarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto esito negativo della verifica di quanto richiesto conformità prevista dall’art. 102 del D.lgs. 50/2016 e qui descrittoss.mm.ii, ferme restando l’aggiudicatario è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari all’1 °/°° (uno per mille) del corrispettivo contrattuale. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto, in tal caso la stazione appaltante applicherà all’aggiudicatario le predette penali sino al momento in cui il contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del contratto, la stazione appaltante risolverà il contratto per grave inadempimento. La contestazione degli eventuali implicazioni inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di carattere civile penali di cui ai punti precedenti verranno contestati per iscritto. L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o penale e la richiesta dei dannistessa non sia giunta nei termini stabiliti, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolatocui ai punti precedenti, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, La stazione appaltante compenserà i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”al presente articolo, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionecon quanto dovuto dall’aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’aggiudicatario medesimo. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali di una nota cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di accredito che sarà contabilizzata pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto nei casi in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentocui è consentito.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Di Tipografia Ed Editoria

Penali. Lo scopo Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualitàsopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto, e/a seconda della competenza, individuata nel Capitolato tecnico da Xx.Xx.Xx o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmentedalla Amministrazione Contraente. In caso di mancato rispetto contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di quanto richiesto e qui descritto5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittesupportate da una chiara ed esauriente documentazione. Nel caso in cui il Qualora le predette controdeduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione o di SoReSa, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionequindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione. Delle Nell’ambito della Convenzione SoReSa potrà applicare al Fornitore penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta sino a mezzo posta elettronica certificataconcorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 Nell’ambito del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, singolo Contratto l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione pagamento della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penali. Lo scopo delle penali è quello L’inosservanza del termine di riequilibrare consegna della singola fornitura e qualsiasi altra inadempienza da parte dell’Appaltatore dà diritto a TA di procedere, presso altri fornitori, all’acquisto in danno nonché, di rifiutare il servizio prodotto consegnato successivamente al termine convenuto. Per acquisto in danno si intende la facoltà per TA di acquistare presso altri fornitori il prodotto non consegnato ovvero non conforme al collaudo, a rischio e a spese dell’Appaltatore inadempiente. Qualora TA non ritenga di avvalersi della facoltà di acquistare in danno, all’Appaltatore sarà addebitata una penale pari al 5% per le forniture consegnate in ritardo rispetto ai termini di cui all’art. 4, sull’importo dovuto per la singola fornitura in contestazione. Gli eventuali addebiti per ritardo e spese, ivi compresi eventuali sovrapprezzi sostenuti per l’acquisto in danno, saranno trattenuti direttamente sulle somme dovute all’Appaltatore. Qualora dovesse risultare una differenza tra il numero di litri di gasolio ordinati (a temperatura ambiente) e il numero di litri effettivamente ricevuto consegnati (a temperatura ambiente), ovvero in caso di minore fornitura di prodotti difformi dall’offerta per qualità, oltre alla richiesta di sostituzione, sulle quantità consegnate in meno ovvero sul valore dei prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti, oltre la percentuale del 3%, l’Appaltatore è tenuta a corrispondere a TA una penale pari al 10% del valore della suddetta quantità di gasolio o del suddetto valore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Qualora dovesse essere rilasciato un DAS incompleto, la consegna di gasolio può essere respinta e TA può applicare una penale pari al 2% del valore del gasolio in consegna; In caso di arbitraria sospensione del servizio e/o generando disservizi di sciopero del personale addetto al servizio, la Committente ha la facoltà di recedere dal contratto, interrompendo pertanto le forniture, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di affidare l’incarico a terzi in danno dell’Appaltatore, salva l’applicazione di penale d’importo pari al 10% del costo sostenuto per il rifornimento presso terzi per ogni giorno di arbitraria sospensione del servizio e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende di sciopero del personale addetto al corrispettivo servizio e sempre impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni e delle maggiori spese derivanti a TA. Qualora l’importo complessivo delle penali sopra descritte ed applicate superi il 10% del valore del contratto di appalto, Toscana Aeroporti SpA avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto ai sensi dell’art. 108 D.Lgs 50/2016, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimento.Toscana Aeroporti SpA.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Gasolio

Penali. Lo scopo Il Concorrente è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato nel rispetto delle penali è quello modalità sopra descritte. Il Concorrente riconosce al Committente il diritto di riequilibrare procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il servizio effettivamente ricevuto (Committente provvederà a notificare all’Appaltatore l’accertamento delle stesse e all’applicazione di minore qualitàpenalità determinate dalle modalità di seguito descritte, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni: - A fronte del mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del delle scadenze previste dal presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; con particolare ma non esclusivo riferimento ai termini per la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento consegna della predetta comunicazionemerce, potrà essere applicata, per presentare le proprie controdeduzioni scritteogni giorno solare di ritardo imputabile all’appaltatore, una penale pari allo 0,05% (zerovirgolazerocinque per cento) del valore della fornitura. - Nel caso in cui l’appaltatore non fosse in grado di implementare la totalità di quanto previsto dall’Offerta Tecnica presentata, potrà essere applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo della fornitura. Inoltre la Committenza si riserva in questo caso il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabilediritto di rescindere il contratto senza alcun onere ed eventualmente di procedere per danni nei confronti dell’Appaltatore. - Fallimento di collaudi: nel caso in cui una prova di collaudo dia esito negativo (prova fallita), l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare sarà applicata una penale pari allo 0.5% (zerovirgolacinque per cento) del valore della fornitura per ciascuna prova fallita oltre la prima. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con l’Appaltatore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza all’Appaltatore, con termine di cui all’allegato 3 “indicatori 5 giorni lavorativi dalla data di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte dell’aggiudicatario di una nota quest’ultimo. Il Committente si riserva, al raggiungimento di accredito che sarà contabilizzata penali per un importo pari 10% (dieci per cento) dell’ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con PEC, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi danno del ritardo/inadempimentogestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’oneri

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente1. In caso di mancato rispetto dei termini e dei parametri di quanto richiesto e qui descrittoqualità del servizio richiesti nel presente Accordo di Finanziamento, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori nella misura massima di qualità‐penali” del presente capitolatocui al successivo comma 4. 2. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall’Amministrazione per gli acconti e per i pagamenti a saldo. 3. L’applicazione delle penali non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione dell'Accordo di finanziamento, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Fornitore. 4. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo a base di gara. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 5. L’inadempimento e/o ritardo nell’adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto dell'Accordo di finanziamento per grave inadempimento. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di segnalazioni ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 6. Gli eventuali inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri contrattuali che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le danno luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori ai precedenti commi vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di qualità‐penali”giorni solari 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccoglibili, senza che a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la Ditta possa sollevare alcuna obiezionestessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, 0.Xx richiesta e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario il pagamento delle penali di una nota cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione pagamento della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: Financing Agreement

Penali. Lo scopo 1. Nel corso dell’esecuzione dei servizi descritti nel Capitolato Tecnico, a seguito delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualitàverifiche che verranno effettuate, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In in caso di mancato rispetto di quanto richiesto ritardi e qui descrittoinadempimenti alle prescrizioni indicate nel Capitolato tecnico, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” l’Amministrazione potrà applicare nei confronti del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazioneFornitore, per presentare ogni giorno di ritardo e per ogni inadempienza, una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. 2. Si specifica che l’Amministrazione al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze potrà applicare più penali. 3. Ai fini dell’applicazione delle penali, la competente Amministrazione contesterà tramite pec all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite pec, le proprie controdeduzioni scrittee l’eventuale documentazione a supporto; l’Amministrazione, ricevute le controdeduzioni dell’Appaltatore, ne valuteranno la fondatezza e adotteranno le decisioni conseguenti, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso in cui In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabiletermine stabilito, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le l’Amministrazione potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. 4. L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di detrarre gli importi per penali direttamente dai corrispettivi maturati dall’Appaltatore non ancora fatturati. 5. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che la Ditta possa sollevare alcuna obiezioneha determinato l’applicazione della penale. 6. Delle L’importo massimo delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto con la Società mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimento.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Temporary Rental of Furnished and Equipped Premises

Penali. Lo scopo Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla tempistica proposta per l’avvio dei servizi in oggetto, non imputabile al Comune ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nell’Art. 9 “Fasi di realizzazione del progetto e modalità di fornitura” del presente Capitolato, è fissata una penale pari al 1 x mille dell’ammontare netto contrattuale oggetto di inadempimento, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione; il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Il Fornitore è quello responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso fornitore nell’esecuzione dell’appalto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore senza bisogno di minore qualitàdiffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le pagamento delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di qualità‐penali”, senza pagamento della medesima penale. Il fornitore prende atto che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle l’applicazione delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni derivanti dal mancato incasso dei fondi previsti dai bandi del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentoPNRR a cui l’ente ha partecipato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Tecnico Per L’affidamento Del Servizio Di Realizzazione Del Sito Internet E Dello Sportello Telematico Polifunzionale

Penali. Lo scopo Qualora il Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali previsti, potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio. Qualora l’Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito ad eliminare le deficienze rilevate, sarà in facoltà del Committente applicare le penali. In quest’ultimo caso il Committente redigerà un apposito verbale ed all'Appaltatore verrà addebitata una penalità commisurata alla gravità della deficienza e a giudizio insindacabile del Direttore Tecnico del Committente. Resta precisato che le eventuali deficienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le riparazioni occorrenti. Ove le deficienze oggetto delle suddette penalità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dal Committente, sarà riservata a questo la facoltà di adottare il provvedimento di propria convenienza per migliorare l'andamento dei servizi, restando a carico dell'Appaltatore le spese ed i danni conseguenti senza eccezione alcuna. L’applicazione della penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l’Appaltatore si è quello assunto con la stipulazione del Contratto di riequilibrare il Appalto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Appaltatore. L'importo delle penalità per deficienze di servizio effettivamente ricevuto applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell'Appaltatore, relativa alla mensilità immediatamente successiva alla loro applicazione. Le suddette penali saranno applicate separatamente ed i corrispondenti importi potranno essere cumulabili. Qualora, anche per cause di forza maggiore, non venissero erogate dall'Appaltatore parte delle prestazioni contrattuali, accertata la deficienza in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera ed a prescindere dalle penali di cui sopra, verrà apportata una corrispondente proporzionale riduzione dell'importo contrattuale. Per la mancata o parziale esecuzione nei tempi e nei modi previsti dal contratto dei servizi e degli interventi manutentivi, dipendenti in tutto o in parte alla negligenza o a manchevolezza dell’Appaltatore, si darà luogo all’applicazione di penali da detrarre dai corrispettivi contabilizzati, come di seguito indicato: Le penali applicabili sono di seguito riportate: 1) ritardata consegna di dati ed informazioni tecnico-amministrativo-contabili richiesti dall’Ente Appaltante: penale pari a 50,00 euro (cinquanta euro) al giorno per ogni giorno di minore qualità, ritardo rispetto alla scadenza fissata nell’ordine di servizio; 2) ritardi nel rispetto di disposizioni scritte concordate e/o generando disservizi impartite dal Direttore Tecnico dell’Ente Appaltante a partire dal secondo giorno dalla scadenza fissata: penale di € 150,00 (centocinquanta euro) al giorno; 3) mancato rispetto dei tempi previsti per l’attivazione e l’esecuzione delle attività di pronto intervento (servizio reperibilità, ecc): penale pari a 200,00 euro (duecento euro) per ogni ritardo e/o ritardi e/inadempienza; 4) funzionamento non corretto del servizio per cause imputabili all’Appaltatore quali mancata o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descrittoinsufficiente manutenzione degli impianti, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danniimperizia, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura negligenza, ritardi, interruzione non autorizzata del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec : applicazione di quanto emersouna penale pari a 300,00 euro (trecento euro) ogni 24 ore di interruzione del servizio; la Ditta avrà 7 giorni solari (*) 5) mancato ed immotivato rispetto del piano manutentivo e delle attività di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, sorveglianza e conduzione: penale forfetaria di euro 100 (cento euro) per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel ogni inadempienza accertata; (*) 6) mancato ed immotivato rispetto del piano manutentivo e delle attività di sorveglianza e conduzione: penale forfetaria di euro 100 (cento euro) per ogni inadempienza accertata; (*) 7) nel caso in cui non venissero conseguiti gli obiettivi di “Soddisfazione del livello di qualità del servizio” del Disciplinare Tecnico; al superamento, nello specifico presidio ospedaliero, della percentuale massima (5%) di riscontri positivi, verrà addebitata una penale forfetaria di euro 1500 (millecinquecento), incrementabile di 500 euro per ogni punto percentuale eccedente il Fornitore valore del 6%; 8) inadempienze varie: sarà applicata una penale da € 50 (cinquanta euro) a € 500 (cinquecento euro) insindacabilmente dal Direttore Tecnico per ognuna delle seguenti inadempienze, la cui elencazione è indicativa e non risponda esaustiva: • mancato mantenimento dei parametri di funzionamento contrattuali; • non rispetto dei livelli di servizio attesi (accessibilità telefonica, velocità di risposta, disponibilità del servizio) per il servizio di recepimento delle richieste di intervento/manutenzione correttiva a guasto; • mancata fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del Direttore Tecnico; • rapporti non dimostri corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, o che l’inadempimento comunque abbiano dato adito a reclami; • fornitura di dati insufficienti od errati; • vestiario indecoroso del personale operativo; • mancato rispetto delle norme di sicurezza; • ritardato allontanamento di subappaltatori non graditi al Direttore Tecnico; • mancata o ritardata fornitura dei programmi di lavoro; • insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento del servizio; • mancata assistenza in fase di controllo dell’andamento del servizio e degli interventi ecc.. Le suddette penali potranno essere reiterate anche ogni giorno in caso di mancanza di adempimento. E’ facoltà del Direttore Tecnico non considerare errori di lieve entità, purché non sistematici e in quantità modestissima. (*) Oltre alle penali citate, qualora si riscontrassero valori di legionella rilevati da analisi di laboratorio superiori a 10.000 ufc/l, l’Appaltatore deve sostenere anche l’onere relativo al costo della installazione dei filtri assoluti, fino a quando gli effetti degli interventi previsti in tali casi dal Protocollo non modificano i valori di legionella, riportandoli al di sotto della soglia critica. Infatti, poiché la normale e corretta manutenzione degli impianti assicura la presenza di valori della legionella al di sotto dei valori critici, il loro superamento è indice di un servizio carente e discontinuo. Pertanto, tale onere costituisce a tutti gli effetti lo sprone all’Appaltatore al rispetto del piano manutentivo ed ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali una più diligente ed accurata attività di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentosorveglianza e conduzione.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Per Servizi

Penali. Lo scopo delle penali è quello Nei casi di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualitàadempimento ritardato, mancato e/o generando disservizi e/non consono a quanto disposto nel Capitolato di gara e nel Disciplinare Tecnico, potrà essere applicata una penale pari all’1% dell’importo della fatturazione mensile, salvo il diritto dell’A.S.P. di richiedere all’aggiudicatario il risarcimento di eventuali maggiori danni. La comminazione della penale non esonera, in ogni caso, l’aggiudicatario dall’ottemperare agli obblighi contrattuali. Inoltre, in ogni altro caso di accertata violazione di norme che disciplinano l’attività in oggetto, oppure delle clausole del capitolato o comunque di inesatti adempimenti o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura nello svolgimento del servizio, i referenti aziendali l’Azienda potrà applicare una penale commisurata alla gravità dell’inadempimento da un minimo € 100,00 ad un massimo di €.2.000,00. Il committente avrà comunque diritto al risarcimento del maggiore danno. Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo Aziendale o suo delegato, secondo le rispettive competenze, potranno segnalare immediatamente alla ditta incaricata la inadeguatezza delle operazioni o la mancata esecuzione delle stesse e pretendere un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento sopralluogo da parte del supervisore della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritteditta stessa. Nel caso in cui le controdeduzioni prodotte non dovessero essere accolte, si procederà all’irrogazione della relativa penalità da parte dell'Azienda mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabileprovvedimento, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali previa emissione di relativa nota di credito da parte dell’Impresa appaltatrice. L'applicazione della penalità di cui all’allegato 3 “indicatori sopra non pregiudica i diritti spettanti all'Azienda per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Le penalità ed ogni altro genere di qualità‐penali”provvedimento dell’ Azienda saranno comunicate all’Impresa tramite raccomandata. L'applicazione delle sanzioni, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezionequalora il servizio divenisse insoddisfacente, non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale, anche prima della scadenza. Delle Mancando crediti o risultando insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, l’importo della cauzione deve essere reintegrato. Le penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificatanon potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto di fornitura. L’applicazione delle penali dovrà essere proceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui la Ditta _________________, entro e non oltre otto giorni della comunicazione della contestazione inviata dall’ASP, avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’ASP procederà all’applicazione delle suddette penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva . E’ fatto salvo il diritto dell’ASP al verificarsi del ritardo/inadempimentorisarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Accalappiamento Cani Randagi

Penali. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente1. In caso di manchevolezza o deficienza sulla qualità dei servizi prestati, l’Amministrazione, previa contestazione scritta alla ditta, avrà la facoltà di richiedere lo storno sulle fatture in emissione degli importi erroneamente fatturati e di procedere all’applicazione delle penali di cui al disciplinare di gara. Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli automezzi da parte della ditta appaltatrice sarà applicata una penale pari al 0,1% dell’importo stabilito per la riparazione del veicolo, fino al massimo del 10% dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale determinerà la risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 298 comma 1 DPR 207 del 2010). Qualora l’intervento di manutenzione o riparazione risulti difforme rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, l’operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell’importo contrattuale, che gli verrà comunicata in forma scritta con l’invito di adeguamento della prestazione assegnando un termine congruo, tale termine avrà natura perentoria ed il mancato rispetto adeguamento determinerà la risoluzione del contratto. Nell’ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto richiesto e qui descrittoprevisto nel presente capitolato, ferme restando eventuali implicazioni l’amministrazione si riserva di carattere civile o far sostituire i pezzi stessi con altri conformi a spese della ditta affidataria. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei pezzi di ricambio per gli automezzi dell’Amministrazione, da utilizzare presso le officine interne, alla ditta appaltatrice sarà applicata una penale e la richiesta dei dannipari al 0,1% dell’importo degli stessi, fino al massimo del 10% dell’importo contrattuale. In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. L’ammontare della penale applicata sarà portata in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati; ove non fosse possibile, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolatotrattenuti sulla cauzione definitiva. In tal caso, la ditta sarà tenuta a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’amministrazione, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare. Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente il 10% dell’importo contrattuale netto, oltre questo limite si procederà, senza formalità di segnalazioni sorta, all’incameramento della cauzione definitiva e successivamente alla risoluzione del contratto, senza obbligo di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittepreavviso. Nel caso in cui lo stesso intervento debba essere ripetuto nelle 48 ore successive alla sua effettuazione l’appaltatore provvederà a propria cura e spese e il Fornitore primo intervento si intenderà come non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui all’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione effettuato con conseguente applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimento.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Penali. Lo scopo Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 113 - bis del D.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l’aggiudicatario ritardi nell’espleta- mento delle prestazioni contrattuali, per ogni giorno lavorativo di ritardo sarà applicata da IGEA una penale pari al 1 ‰ (unopermille) dell’importo netto del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati per l’esecuzione degli “Ordini di Acquisto (ODA)” (escluso IVA) come indicati nel Capitolato, IGEA SpA applicherà una penale pari al 1 ‰ (unopermille) sull’importo indicato nel medesimo ODA, salvo il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto cui ai precedenti periodi verranno contestati all’ Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (di minore qualitàcinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dell’IGEA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno potranno essere applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scrittesopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’IGEA provvederà a recuperare l’importo sulla fattura ovvero, in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è alternativa, ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. La richiesta di pagamento delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente articolo non esonera in nessun caso l‘operatore economico dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di qualità‐penali”pagamento della medesima penale. Scaduti i termini che saranno eventualmente fissati nel sollecito ad adempiere, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penaliIGEA Spa potrà rivolgersi per l’espleta- mento ad altro operatore economico, descritte nell’allegato 3 del capitolato specialeaddebitando all’aggiudicatario le maggiori spese sostenute, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentooltre naturalmente le penalità sopra previste.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Penali. Lo scopo 1. Qualora il Fornitore non esegua, o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al Contratto, la Stazione appaltante potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi, addebitando, a titolo di penale, al Fornitore i costi sostenuti. La Stazione appaltante potrà, altresì, rivalersi sulla cauzione di cui all’art. 14 del Contratto, che dovrà essere reintegrata. 2. Qualora l’arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 3 (tre) giorni, la Stazione appaltante ha piena facoltà di ritenere il Contratto risolto di diritto. 3. Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell’espletamento dei Servizi, si darà luogo all’applicazione delle penali, nelle misure previste dall’articolo 8 del Capitolato, al quale integralmente si rinvia. 4. Resta inteso che, ferma restando l’applicazione delle penali è quello previste nel presente articolo, la Stazione appaltante si riserva di riequilibrare richiedere il servizio effettivamente ricevuto (risarcimento di minore qualitàogni ulteriore danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. 5. La Stazione appaltante, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all’art. 14 del Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. 6. La richiesta e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le pagamento delle penali di cui all’allegato 3 “indicatori al presente articolo non esonera, in nessun caso, il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di qualità‐penali”, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, descritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione pagamento della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimentomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: Facility Management Agreement