Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione: a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso; b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo; c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo. d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali: e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione; f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario; g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.
Appears in 2 contracts
Samples: Concession Agreement, Concession Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali Qualora riscontrasse ritardi e disservizi, il DEC provvederà ad applicare la penale di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti ⮚ per ogni abbandono ingiustificato della Centrale Operativa dell’Università e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatodi qualsiasi altra postazione di servizio; ⮚ per ogni mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi tecnologici di sicurezza installati presso le sedi universitarie (antintrusione, antincendio, ecc.); ⮚ per ogni ritardo, oltre i quindici minuti, nel prendere servizio presso le postazioni concordate con l’Università; il ritardo superiore ad un’ora è considerato come assenza e comporta un’ulteriore penale di Euro 1.500,00; ⮚ per ogni mancato inoltro al DEC, o inoltro oltre le 24 ore dall’accadimento, della relazione prevista in caso di fatti e/o situazioni anomale inerenti il servizio e la sicurezza delle sedi universitarie; ⮚ per ogni mancata segnalazione di qualsiasi eventuale situazione e/o condizione delle strutture e degli impianti che possa determinare uno stato di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori; ⮚ per ogni mancato inoltro al DEC dei turni mensili relativi al personale in servizio. Dopo il quinto mancato inoltro sarà applicata una penale aggiuntiva di Euro 1.500,00; ⮚ per ogni ritardo nell’esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti di sicurezza, a quanto offerto fronte di guasti, avarie e/o manomissioni, trascorse le 6 (sei) ore previste dalla richiesta d’intervento a mezzo fax o mail da parte del DEC o dal riscontro e/o dall’annotazione di servizio effettuata dalle GPG o dai custodi; ⮚ per ogni inadempienza del personale addetto al servizio, riscontrata a giudizio insindacabile del DEC, quali: inosservanza delle disposizioni operative, atteggiamenti poco decorosi ed irriguardosi verso il personale dell’Università e verso terzi, mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di servizio; ⮚ per ogni mancato giro di ispezione, ove previsto e concordato con il DEC o suo delegato, anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo; Per la mancata copertura di un servizio sarà applicata una penale di Euro 2.500,00; per ogni episodio di mancata copertura di un servizio successivo al primo nel corso di un’annualità contrattuale sarà applicata un’ulteriore penale di Euro 2.500,00. Per ogni mancata sostituzione, entro due ore dalla richiesta del DEC, a mezzo fax o mail, del personale dell’Impresa ritenuto non idoneo all’espletamento del servizio, sarà applicata una penale di Euro 2.500,00. Superate le 24 ore dalla richiesta, in caso di perdurante inadempienza, sarà applicata all’Impresa una penale ulteriore di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale in questione. Per la mancata rotazione del personale nell’ambito dell’appalto e/o per il mancato ricambio, a seguito di apposito accordo, ogni 12 (dodici) mesi, del 25% (venticinquepercento) delle risorse impiegate nel servizio, sarà applicata una penale di Euro 2.500,00. In caso di perdurante inadempienza, sarà applicata all’Impresa una penale ulteriore di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale in questione. Sarà applicata una penale di Euro 1.000,00 in caso di indebito utilizzo, da parte del personale addetto ai servizi, di materiali, dispositivi e strutture dell’Ateneo. Sarà altresì applicata una penale di Euro 1.000,00 in caso di mancata individuazione, da parte dell’impresa, di apposito locale esterno all’Ateneo da mettere a diposizione del personale per l’esercizio del diritto di assemblea. L’inosservanza dei termini di consegna, collaudo e messa in funzione degli impianti di sicurezza offerti in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme gara, con relativa certificazione di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso conformità ai sensi di ritardatolegge, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata comporterà l’applicazione di una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto giornaliera di concessione per ogni giornata lavorativa Euro 500,00, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data consecutivi, trascorsi i quali l’Università si riserva la facoltà di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire risolvere il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettatecontratto. L’applicazione delle penali non escluderà sarà preceduta da motivata contestazione scritta, inviata dal DEC a mezzo raccomandata AR, preceduta da fax o mail, alla quale l’Impresa avrà facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora l’ammontare delle penali comminate dovesse superare il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere 10% dell’importo complessivo presunto dell’appalto, l’Università intenderà risolto il contratto, fatta salva la richiesta di risarcimento di per eventuali maggiori danni danni. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizioi fatti che hanno motivato la risoluzione.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali L’Impresa Aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio, ha l’obbligo di seguito indicate uniformarsi a tutte le volte disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente Capitolato. Xxx non attenda a tutti gli obblighi, sarà tenuta al pagamento di una penalità nella misura seguente: • nel caso in cui emergano inadempimenti si dovessero verificare disagi di ogni tipo che possano portare a reclami da parte dell’utenza, tali da provocare un’inevitabile lesione dell’immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale, si applicherà una penale nella misura massima di € 500; • negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati, € 500; • comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza € 300 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato; • mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, € 300 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione; • mancata presentazione della documentazione prevista dal Capitolato (nominativi operatori, verifiche attività svolte ecc.) alla scadenza fissata e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatoconcordata, a quanto offerto nella misura massima di € 300; • utilizzo di operatori, anche supplenti non in possesso dei requisiti offerti in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardatogara, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa singolo operatore € 300; • altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, nella misura massima di € 500 in rapporto alla gravità dell’inadempienza ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall’Ente Committente e per ogni distributore sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l’Impresa Aggiudicataria avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni, presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti e, ove non installato; tale possibile, dalla fideiussione prestata. Il pagamento della penale verrà applicata fino alla data non esonera l'Impresa Aggiudicataria dall'obbligazione di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato risarcire l'eventuale danno arrecato all’Ente Committente e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato a terzi in dipendenza dell'inadempimento. È in ogni caso fatta salva la risoluzione del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardonei casi previsti dall’articolo seguente.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali Qualora risulti che: − su più del 30% dei Contratti di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto Fornitura derivanti da- gli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel Capi- tolato, anche relativamente ad uno solo dei requisiti richiesti per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata corrispondere all’Azienda una penale pari allo 0,3 0,25% (zero virgola venticinque per mille dell’intero cento) del valore stimato comples- sivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata ri- levata una non conformità grave; − su più del rispettivo contratto 50% dei Contratti di concessione Fornitura derivanti da- gli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel Capi- tolato, anche relativamente ad uno solo dei requisiti richiesti per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessi- vo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rile- vata una non conformità grave; − su più del 75% dei Contratti di Fornitura derivanti da- gli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel Capi- tolato, anche relativamente ad uno solo dei requisiti richiesti per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda una penale pari allo 0,75% (zero virgola settanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; Per ogni giornata lavorativa giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nell’Articolo 8.1 del Capitolato, ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, per la consegna dei di- spositivi, il riassortimento dei prodotti e Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda una penale determinata in misura pari all’1‰ (uno per ciascuna tipologia mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di prodotto non riassortitoFornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Per quanto concerne altre violazioni e/Si pre- cisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parziale o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato parzialmente difforme dalle disposizioni di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre al presente Accordo Quadro, al Capitolato e agli Ordini di Forni- tura. In tal caso l’Azienda applicherà ai Contraenti le penali sino alla data in cui la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltrefornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora fatto salvo il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale terminerisarcimento del maggior danno. Per ogni violazione e/giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda, ovvero a forza maggiore o inadempienza caso fortuito, nel ri- tiro e nella sostituzione dei Dispositivi che presentino dif- formità qualitativa, rispetto ai tempi indicati agli 8.8 e 10 del Capitolato, l’Azienda potrà applicare al Fornitore una pe- nale pari all’1‰ (uno per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo mille)del valore della fornitura og- getto dell’inadempimento, fino alla data in cui la relativa penalitàfornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di eventuali maggiori danni ritardo rispetto ai termini previsti all’art. 8.4 del Capitolato per le violazioni l’attivazione del servizio di Customer Ca- re, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’azienda una pe- nale pari a euro 1.000,00 = (mille/00), fatto salvo il risar- cimento del maggior danno subito. Si richiamano gli artt. 8 e le inadempienze connesse all’esecuzione 10 del servizioCapitolato da intendersi quale parte integrante del presente atto.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Quadro Di Appalto Pubblico, Accordo Quadro Di Appalto Pubblico
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali Per la mancata o ritardata esecuzione di seguito indicate tutte obblighi di cui all’accordo quadro, considerata la necessità di destinare la fornitura in oggetto allo svolgimento di un servizio pubblico, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto seguenti penali:
A) Per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo non giustificato nella consegna della fornitura secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente Capitolato: 1% dell’importo della fornitura in ritardo di consegna al giorno. Dopo il decimo giorno solare continuativo di ritardo, a quanto offerto in sede la stazione appaltante sarà comunque libera di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti risolvere il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione pieno diritto e senza formalità di sorta incamerando la cauzione e di procedere alla acquisizione di altri beni in danno dell’aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Ai fini della applicazione della penale, quando la fornitura sia rifiutata durante un qualsiasi controllo, ovvero risulti sprovvista della documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare utilizzazione, la consegna si intenderà come non avvenuta.
B) Per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino altra inadempienza relativa alla data fornitura (a titolo meramente esemplificativo consegna parziale): il 50% del valore della fornitura consegnata.
C) Per difetti qualitativi della fornitura, fatta salva la sostituzione in garanzia delle attrezzature in questione o di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automaticosingoli componenti (coperchio, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativaruote, etc.), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato penalità del rispettivo contratto di concessione 10% dell’importo dei beni oggetto della fornitura contestata per ogni giornata lavorativa decade maturata di ritardoritardo rispetto al termine stabilito nella comunicazione della stazione appaltante per l’esecuzione dei necessari interventi.
dD) In caso d’inosservanza di mancato riassortimento altre prescrizioni di uno o più prodotticui all’accordo quadro, oltre la Stazione Appaltante diffiderà l’Impresa Appaltatrice, a mezzo PEC, a eliminare tale inosservanza entro il tempo termine di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata 10 (se migliorativa)dieci) giorni naturali, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto successivi e continui. In difetto, è facoltà della Stazione Appaltante applicare a carico della Ditta Aggiudicatrice sanzioni pecuniarie, la cui misura sarà fissata, a suo insindacabile giudizio, da un minimo di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) a un massimo di € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre 500,00 secondo la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettatedei casi. L’applicazione delle penali sanzioni anzi descritte, non escluderà esclude il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti del/i fornitore/i originariamente aggiudicatario/i, per eventuali danni che dovessero patirsi nell’esecuzione del servizio pubblico al quale le attrezzature, della cui fornitura si tratta, sono destinate. L’ammontare delle Amministrazioni concedenti a pretendere penalità sarà addebitata sui crediti maturati dal Fornitore in dipendenza del contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare delle penalità sarà garantita dalla cauzione. In tali casi l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro i termini previsti nel disciplinare di gara. Per le contestazioni degli inadempimenti è sufficiente l’invio di una comunicazione via PEC. È fatta salva l’azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni del maggior danno subito e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizioogni altra azione che l’Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale, Capitolato Speciale
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali 1. Fatte salve le ipotesi di seguito indicate tutte le volte forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui emergano si verificassero i seguenti inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatoda parte del Fornitore, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneAMA potrà applicare le corrispondenti penali:
a) In caso di ritardatoPer ogni bagno le cui caratteristiche risultino difformi da quelle previste dall’Art.4 del Capitolato Tecnico, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione ad Euro 100,00 (Cento/00) per ogni giornata lavorativa giorno decorrente dall’accertamento e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio sostituzione/riparazione dello stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà Per il mancato rispetto delle caratteristiche dei prodotti sanitari, sarà applicata una penale pari all’1 ad Euro 100,00 (Cento/00) per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardosingolo accertamento;
c) in In caso di guasto impossibilità ad inviare l’ordine di Servizio per cause imputabili al Fornitore a un distributore automaticoseguito di mancato presidio del/i fax/strumento alternativo e di irreperibilità del Responsabile del Servizio, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà sarà applicata una penale pari all’1 ad Euro 1.000,00 (Mille/00) per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.singolo intervento;
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Per ogni bagno non consegnato ed installato e messo in opera (rif. Art.6.2 – 6.3 e 6.4 del Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativaTecnico), verrà sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione ad Euro 100,00 (Cento/00) per ogni giornata lavorativa giorno di ritardoritardo e fino all’avvenuta consegna, per il riassortimento dei prodotti installazione e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:messa in opera;
e) € 50,00 Per il mancato rispetto delle disposizioni relative ai servizi sul sito (rif. Art.6.5 del Capitolato Tecnico) con riferimento alle pulizie previste, nel caso in cui il numero delle pulizie non corrisponda a quanto formalizzato da AMA S.p.A., per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazionebagno non correttamente pulito sarà corrisposta una penale di Euro 100,00 (Cento/00) al xxxxxx, fino a quello in cui il servizio di pulizia torna ad essere seguito con la frequenza richiesta;
f) € 50,00 per Per ogni prodotto autorizzato bagno non utilizzabile a seguito di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionariomancata manutenzione o sostituzione entro le 24 ore successive all’accertamento, sarà corrisposta una penale pari ad Euro 100,00 (Cento/00) al girono fino al ripristino o alla sostituzione;
g) € 100,00 Per il mancato rispetto dell’obbligo di reperibilità del Responsabile del servizio (rif.Art.9 del Capitolato Tecnico), sarà corrisposta una penale di Euro 500,00 (Cinquecento/00) al giorno e fino a quello in cui viene ripristinata la reperibilità h 24/24 del Responsabile.
2. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui al presente articolo, le sopra elencate condotte poste in essere dal Fornitore verranno contestate per iscritto da AMA al Fornitore medesimo; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni prodotto venduto oltre la data caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di scadenza o avente una o più specifiche giorni 5 (cinque) a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non conformi alla normativa vigentesiano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano giunte nel termine dianzi indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. InoltreAMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, solo anche per le ipotesi i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle lettere e)premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, f)senza bisogno di diffida, g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termineulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Per ogni violazione La richiesta e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% e il 2% (dieci per cento) del valore stimato del rispettivo contratto Contratto; qualora tale limite fosse raggiunto, AMA potrà dichiarare la risoluzione di concessionediritto del presente Contratto.
6. Il Fornitore prende atto, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedentein ogni caso, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non escluderà preclude il diritto delle Amministrazioni concedenti di AMA a pretendere richiedere il risarcimento di degli eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione maggior danni, nonché a risolvere il contratto ai sensi del serviziosuccessivo articolo 13.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione 1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla ”Università” ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini indicati nel Disciplinare di gara, nel Disciplinare tecnico e nel cronoprogramma presentato dal “Fornitore” in sede di offerta, per la consegna e l’esecuzione dei servizi oggetto della fornitura di cui al presente contratto, la ”Università” applicherà al “Fornitore” le penali di seguito indicate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno: • 1 per mille/die dell’ammontare netto contrattuale per la mancata o incompleta consegna ed attivazione dell’apparecchiatura nei termini previsti; • 0,5 per mille/die dell’ammontare netto contrattuale per ritardi delle attività manutentive ad esse connesse rispetto alla tempistica prevista nel Disciplinare Tecnico o nell’Offerta tecnica del “Fornitore”.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il “Fornitore” esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto; in tali casi la ”Università” applicherà al “Fornitore” le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizierà ad essere effettuata nei tempi ed in modo effettivamente conformi alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di seguito cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al “Fornitore”; il “Fornitore” dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della ”Università”, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al “Fornitore” le penali come sopra indicate tutte a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. La ”Università” potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al “Fornitore” a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal “Fornitore”, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La “Azienda” potrà applicare le volte penali nella misura massima del 10% del valore del contratto, fermo restando che in cui emergano inadempimenti caso di superamento dell’importo massimo della penale il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
6. La richiesta e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione pagamento delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato penali di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel al presente articolo non esonera in nessun caso il “Fornitore” dall’adempimento dell’obbligazione per la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% quale si è reso inadempiente e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto che ha fatto sorgere l’obbligo di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione pagamento della medesima penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Per La Fornitura in Noleggio Operativo Quinquennale Di Un Microscopio Confocale
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito indicate tutte le volte riportate: - nel caso di ritardata consegna per consegna ordinaria, AMA potrà applicare, una penale di importo pari all'1% (uno per cento) del valore del lubrificante non consegnato per ogni giorno continuativo di ritardo e per ogni riga di ordine; - nel caso di consegna di lubrificante non conforme, AMA potrà applicare, una penale di importo pari al 2% (due per cento) del valore del lubrificante dichiarato non conforme per ogni giorno continuativo fino alla loro completa sostituzione con un importo minimo di € 100,00 (cento/00) al giorno fino alla loro completa sostituzione; - nel caso di mancata presentazione della documentazione di conformità o di omologazione, AMA potrà applicare una penale di importo pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) al giorno fino alla loro presentazione. Tale importo sarà applicato anche nel caso in cui emergano inadempimenti e/venga fornito una documentazione incompleta o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In non conforme; - nel caso di ritardatomancata comunicazione di un articolo alternativo, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente CapitolatoAMA potrà applicare, verrà applicata una penale pari all’1 al 2% (due per mille dell’intero cento) del valore stimato del rispettivo contratto di concessione dei materiali esauriti per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso giorno continuativo di ritardo nella rimozione comunicazione di ogni distributore automatico verrà applicata un articolo alternativo; - per ritardo nella comunicazione del prezzo di un articolo, AMA potrà applicare, una penale pari all’1 al 2% (due per mille dell’intero cento) del valore stimato del rispettivo contratto dei materiali oggetto della richiesta di concessione prezzo per ogni giornata lavorativa giorno continuativo di ritardo;
c) ; - per mancato ritiro materiali non idonei in caso di guasto a un distributore automaticogaranzia, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)AMA potrà applicare, verrà applicata una penale pari all’1 al 2% (due per mille dell’intero cento) del valore stimato del rispettivo contratto di concessione dei materiali non ritirati per ogni giornata lavorativa giorno continuativo di ritardo.
d2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) In caso giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di mancato riassortimento AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di uno cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse e al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o indicato nell’offerta aggiudicata il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (se migliorativa)uno per cento) dell'importo del Contratto.
6. AMA, verrà applicata una penale pari allo 0,3 qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto cento) dell'importo complessivo massimo di concessione per ogni giornata lavorativa cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di ritardo, diritto il presente Contratto ed agire per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortitorisarcimento del maggior danno.
7. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizioIl Fornitore prende atto che, si procederà con l’applicazione in ogni caso, l'applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato penali previste dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà preclude il diritto delle Amministrazioni concedenti di AMA a pretendere richiedere il risarcimento di degli eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del serviziosuccessivo articolo 13.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Lubrificanti
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali Qualora sussistano indicazioni concrete che un utente sia colpevole di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede violazione di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge legge, di diritti di terzi o regolamenti inerenti il servizio delle Condizioni commerciali generali di ALZURA AG o qualora ALZURA AG abbia un interesse legittimo, in concessione:
a) In caso particolare per tutelare gli altri acquirenti o fornitori da attività fraudolente, possono essere adottate le seguenti misure: ● invio di ritardatodiffide, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato● limitare l'utilizzo dell'offerta ALZURA online, verrà applicata ● bloccare temporaneamente l'account, oppure ● bloccarlo definitivamente. Nel scegliere una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore queste misure, ALZURA AG tutela gli interessi legittimi dell'utente, in particolare quando sussistono indicazioni che l'utente non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
bsia responsabile della violazione. ALZURA AG può escludere definitivamente l'utente dall'utilizzo dell'offerta online Alzura (blocco definitivo) in caso particolare se ● l'utente ha fornito informazioni di ritardo nella rimozione contatto non corrette, in particolare un indirizzo e-mail errato o non valido, ● l'utente cede il proprio account, ● l'utente danneggia altri clienti o ALZURA AG, in particolare abusando dei servizi di ogni distributore automatico verrà applicata Alzura, ● sussiste un'altra giusta causa, ● l'utente ha avviato attività concorrenti con ALZURA AG o promuove attività concorrenti presso i clienti o i fornitori di ALZURA AG. Una giusta causa per ALZURA AG sussiste soprattutto se ● è stata aperta una penale pari all’1 procedura d'insolvenza sui beni dell'utente o se una tale procedura è stata rigettata per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto mancanza di concessione massa patrimoniale, oppure ● in presenza di ripetute note di riaccredito per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) i versamenti a ALZURA AG o a fornitori reperiti da ALZURA AG e l'utente ne è responsabile. Un utente bloccato definitivamente non ha più alcun diritto a ripristinare il proprio account bloccato. Se un account utente viene bloccato nel mese in caso di guasto corso, l'utente non avrà diritto a un distributore automatico, tale da impedire richiedere il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, rimborso delle commissioni già versate per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziomese.
Appears in 1 contract
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno Soresa spa si riserva di applicare al Fornitore le seguenti penali con l’applicazione delle penali riferimento alle fattispecie di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessionedettagliate:
(a) In caso di ritardato, incompleto mancato rispetto dei tempi di consegna (7 giorni solari consecutivi dalla data di trasmissione della Richiesta specifica di fornitura) o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati di quella riprogrammata come indicato nel presente Capitolatocapitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale della Richiesta Specifica di fornitura, per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
(b) In caso di esito negativo del controllo della fornitura e mancata consegna del prodotto idoneo entro il termine stabilito al par. 4.3 del presente Capitolato Tecnico, si applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto contrattuale della Richiesta Specifica di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione del prodotto. Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avvenga dopo che sia decorso anche il termine per la consegna ordinaria (7 giorni solari consecutivi), si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna (competenza Amministrazione contraente);
(c) In caso di mancata esecuzione della Richiesta specifica di fornitura nel rispetto dei quantitativi indicati in offerta, verrà applicata una penale pari all’1 a pari allo 1‰ (uno per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di concessione fornitura, per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa giorno di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione nelle consegne del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere quantitativo mancante fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.maggior danno subito. Allegati: - Allegato B1 – Caratteristiche tecniche minime; - Allegato B2 – SCHEDA PRODOTTI OFFERTI; - Allegato B3 – QUESTIONARIO TECNICO;
Appears in 1 contract
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto descritte: - per ogni giorno solare di ritardo oltre il periodo massimo complessivo previsto per il completamento delle attività di consegna, installazione e collaudo degli strumenti come previsto dal presente CapitolatoCapitolato tecnico, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata l’Università potrà applicare una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto dell’ammontare netto contrattuale, decorsi 30 giorni solari di concessione ritardo l’Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; - per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso giorno solare di ritardo nella rimozione verifica di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automaticocorretto funzionamento rispetto alla data concordata con il Referente dell’Università, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato dell’ammontare netto contrattuale; - in caso di indisponibilità del rispettivo contratto servizio di concessione supporto telefonico e da remoto, l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti mancata risposta da una non corretta esecuzione parte del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 call center; - per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 giorno solare di ritardo per l’invio dell’assistenza on-site rispetto alle tempistiche di cui al Capitolato tecnico l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale; - per ogni prodotto autorizzato giorno solare di cui sia stata successivamente verificata difformità ritardo rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 alla data concordata per ogni prodotto venduto oltre la data l’attività di scadenza o avente formazione, l’Università potrà applicare una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale; - in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx, l’Università applica, per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalitàviolazione, verrà applicata una penale compresa d’importo compreso tra lo 0,5% 0,3 per mille e il 2l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull’importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L’Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore stimato del rispettivo contratto Contratto. Qualora, a fronte di concessioneripetuti interventi di manutenzione l’attrezzatura non risultasse funzionante, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà l’Università si riserva la facoltà di richiedere al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, fornitore la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziogratuita sostituzione.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Di Sistemi Multimediali
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno 1. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi assunti ed indicati nel presente Contratto, CAV Spa applicherà una penale annua pari a € 1.000,00 Euro mille/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, salvo il maggior danno.
2. In caso di acclarata omissione di dati inerenti la vendita della Soluzione Innovativa da parte del Fornitore volta ad eludere in toto o in parte i pagamenti dovuti a CAV Spa in forza del presente contratto, la percentuale di Compartecipazione finanziaria di cui all’articolo 6, comma 2, varia al 3%, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di ritardo nell’invio della comunicazione di avvio della commercializzazione, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad CAV Spa una penale per ogni giorno lavorativo di comprovato ritardo pari a Euro 100,00 (Euro cento/00).
4. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di cui al precedente articolo 8, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a CAV Spa una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 100,00 (Euro cento/00), fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle prescrizioni predette.
5. In caso di consegna della reportistica di cui al precedente articolo 8, con dati risultanti non completi o non corretti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a CAV Spa una penale pari a Euro 100,00 (Euro cento/00).
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso CAV Spa applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere resa in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
7. Constatato l’inadempimento e/o ritardo, CAV Spa comunicherà al Fornitore la contestazione e l’applicazione delle penali; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione; qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di CAV Spa a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
8. CAV Spa potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto eventualmente dovuto al Fornitore a ovvero avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 12 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di seguito indicate tutte le volte cui al presente articolo non esonera in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di gara o ad pagamento della medesima penale.
10. In ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardatoapplicazione delle penali di cui al presente articolo, incompleto o parziale avvio resta salvo, per CAV Spa, il risarcimento del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardomaggior danno.
d) In caso 11. Non sarà motivo d'applicazione di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre penalità il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardoritardo espressamente autorizzato da CAV Spa, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto cause non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà imputabili al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizioFornitore.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for the Management of Intellectual Property Rights
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno Qualora il Fornitore non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia, dal capitolato d’oneri e dal contratto, con l’applicazione atto del Dirigente della IV Direzione, saranno applicate le seguenti penali: - €. 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato al precedente art. 9 per la consegna delle penali schede tecniche dei prodotti; - €. 300,00 qualora il Fornitore effettui le consegne in ritardo (oltre un’ora) rispetto agli orari stabiliti nella "Pianificazione della Fornitura" per più di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti 3 consegne anche non consecutive; - Nel caso di mancata consegna, nel giorno di consegna indicato nella “Pianificazione della fornitura”, dei prodotti ordinati o di consegna incompleta (mancanza di prodotti) o errata (i prodotti consegnati non corrispondono a quelli ordinati): penale pari al 10% del valore dei prodotti ordinati e non consegnati; - €. 400,00 per ogni consegna di derrate scadute; - €. 200,00 per ogni consegna di derrate con una vita residuale inferiore al 70%; - €. 100,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini indicati ai precedenti articoli, per il ritiro e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatola sostituzione dei prodotti che, a quanto offerto in sede seguito di gara verifiche alla consegna o ad ogni altro onere derivante da norme successive, risultino non conformi ai requisiti di legge o regolamenti inerenti il servizio specificati nel capitolato; - Per altri inadempimenti o violazioni: penali da €. 100,00 ad €. 1.000,00 in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata rapporto alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, L’applicazione della penale sarà preceduta dalla contestazione scritta dell’inadempienza riscontrata. Nella contestazione sarà assegnato un termine di giorni 10 (dieci) per ciascuna violazione la presentazione di giustificazioni e/o inadempienzacontrodeduzioni. Qualora le giustificazioni e/o controdeduzioni non pervengano o siano ritenute inidonee a discolpare il Fornitore, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, Comune si riserva la contestazione e relativa penale si intenderanno accettatefacoltà insindacabile di applicare le penali. L’applicazione delle penali della penale non escluderà esclude il diritto delle Amministrazioni concedenti del Comune a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziol’eventuale ulteriore danno.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione Qualora nel corso dell’esecuzione dei servizi o delle penali forniture oggetto dell’appalto si verifichi un superamento delle soglie di seguito indicate tutte tolleranza previste, ferme restando le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di diverse sanzioni e provvedimenti espressamente previsti dalla legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati indicati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto si applicheranno inoltre le penali di concessione seguito indicate: - Per la prima infrazione, di qualsiasi tipo, nel biennio: richiamo scritto; - Per la seconda infrazione, di qualsiasi tipo, nel biennio: euro 1,00 per ogni giornata lavorativa e ora di ritardo nell’intervento di manutenzione programmato o richiesto per ciascun parcometro; oppure per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso giorno lavorativo di ritardo nella rimozione rispetto a quello di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto installazione di concessione nuovo parcometro come da cronoprogramma o accordo scritto; comunque, con un tetto massimo di euro 100,00; - Per la terza infrazione, di qualsiasi tipo, nel biennio: euro 5,00 per ogni giornata lavorativa ora di ritardo;
c) in caso ritardo nell’intervento di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/manutenzione programmato o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 richiesto per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione ciascun parcometro; oppure per ogni giornata lavorativa giorno lavorativo di ritardo.
d) ritardo rispetto a quello di installazione di nuovo parcometro come da cronoprogramma o accordo scritto; comunque, con un tetto massimo di euro 100,00; - Per la quarta infrazione, di qualsiasi tipo, nel biennio: euro 10,00 per ogni ora di ritardo nell’intervento lavorativo di manutenzione programmato o richiesto per ciascun parcometro; oppure per ogni giorno di ritardo rispetto a quello di installazione di nuovo parcometro come da cronoprogramma o accordo scritto; comunque, con un tetto massimo di euro 200,00; - Per la quinta infrazione, di qualsiasi tipo, nel biennio: euro 20,00 per ogni ora di ritardo nell’intervento di manutenzione programmato o richiesto per ciascun parcometro; oppure per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quello di installazione di nuovo parcometro come da cronoprogramma o accordo scritto; comunque, con un tetto massimo di euro 400,00; - In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), ulteriori inadempienze verrà applicata ogni volta una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa variabile tra lo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) e il 2l’1,5% (unovirgolacinquepercento) dell’intero importo contrattuale massimo, IVA esclusa, a seconda della gravità e recidività dell’inadempimento riscontrato. In caso di più infrazioni contestuali identiche o diverse fra loro si applicherà una sanzione per ogni singola infrazione nell'ambito del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienzagrado d'ordine sopra indicato e le sanzioni si cumuleranno. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza Gli eventuali inadempimenti contrattuali che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non escluderà siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’Amministrazione provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il diritto disservizio o (se ciò non fosse possibile) su quelle successive ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziopenali da somministrare.
Appears in 1 contract
Samples: Market Research Notice
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte All’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardatoinadempienza accertata durante l’esecuzione del singolo contratto specifico si applicherà una penale pari all’1% (uno per cento) dell’importo di ciascun contratto per le seguenti ipotesi di inadempienza: - per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’inizio delle attività rispetto alla data fissata dalla Direzione dei Lavori; - per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alla necessità dell’intervento da eseguire; - per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo rispetto al termine indicato per la conclusione delle attività a regola d’arte e nel caso di ripresa dei lavori in seguito a sospensione. Rimane inteso che l’Amministrazione ha il diritto di chiedere la ripetizione delle attività eseguite non conformemente al singolo contratto, incompleto senza che per le stesse sia dovuto un nuovo compenso, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di rivalersi dei danni diretti subiti a seguito della mancata esecuzione delle attività ed anche del mancato utilizzo e quindi del mancato utile derivante dal forzato inutilizzo dell’impianto oggetto del servizio, o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati dal mancato intervento in caso di particolari urgenze. Saranno inoltre applicate le seguenti penali nel presente Capitolato, caso di: - ritardo nel pronto intervento: in tal caso verrà applicata una penale pari all’1 di € 100,00 (cento) per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto interventi effettuati in ritardo rispetto ai tempi indicati all'Art. 10, entro la prima ora di concessione ritardo e di € 50,00 (cinquanta) per ogni giornata lavorativa e ora successiva di ritardo; - ritardo nella presentazione dell'offerta per l'affidamento di ciascun contratto specifico: € 50,00 (cinquanta) per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso giorno di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
griportato nell'Art. 5; - ritardo per intervento di estrapolazione immagini impianti TVCC: € 150,00 (centocinquanta) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre ora di ritardo rispetto ai tempi indicati nell'Art. 10 o richiesti dal Direttore dei Lavori; - mancata esecuzione della manutenzione preventiva: € 200,00 (duecento) per ogni impianto sul quale non vengano eseguite tutte le verifiche previste con la data frequenza indicata nel presente Capitolato; - ritardo nell’ annotazione dei controlli effettuati sul Registro delle Verifiche: € 30,00 (trenta) per ogni giorno di scadenza ritardo rispetto ai tempi riportati nell'Art. 9 del presente Capitolato, per ciascun impianto per il quale non viene effettuata la suddetta attività; - ritardo nella consegna della rendicontazione alla conclusione delle attività relative al singolo contratto o avente una del Rapporto di Intervento Tecnico : € 30,00 (trenta) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato all'Art. 8. L’applicazione di dette penali sarà segnalata all’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro attraverso lettera raccomandata o più specifiche via PEC. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione di qualunque attività, l’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro non conformi alla normativa vigentepotrà mai attribuirne la causa, in tutto od in parte, ad altre Imprese che provvederanno, per conto dell’Amministrazione, ad altre attività o forniture, qualora l’Aggiudicatario stesso non abbia denunciato tempestivamente per iscritto all’Amministrazione il ritardo a queste Imprese ascrivibile. InoltreIl limite massimo delle penali comminate all’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro viene fissato nel 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’ammontare delle penali applicate superi tale valore, solo per l’Amministrazione potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Tutte le ipotesi penali di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel al presente articolo la saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento - riguardante il contratto specifico - immediatamente successivo al verificarsi della relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% condizione di inadempienza. La richiesta e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo non escluderà il diritto esonera in alcun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziopenali medesime.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte Con riferimento a ciascun contratto attuativo del presente accordo, in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardatoinadempimento, incompleto non imputabile al singolo ente, ovvero causato da forza maggiore o parziale avvio del da caso fortuito, relativo ai livello di servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati stabilito nel presente Capitolatoatto e relativi allegati, sono presenti le penali che seguono. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata anche nel corso dei controlli sistematici definiti congiuntamente tra Ente e Ditta: − Inadempienza dello stato di pulizia degli ambienti interni verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto canone mensile relativo alla fascia di concessione riferimento per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data i metri quadrati di completo avvio del servizio stesso;
b) competenza della specifica fascia in cui è stata riscontrata l’inadempienza. In caso di ritardo nella rimozione grave violazione di ogni distributore automatico legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento; − Mancata rispondenza per i servizi chiamata penale pari all’1 per mille del canone stimato per il mancato intervento; − pulizie continuative non effettuate secondo le frequenze e modalità verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto canone mensile relativo alla fascia di concessione riferimento per ogni giornata lavorativa i metri quadrati di ritardo;
c) competenza della specifica fascia in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), cui è stata riscontrata l’inadempienza; − pulizie periodiche non effettuate secondo le frequenze e modalità verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto canone mensile relativo alla fascia di concessione riferimento per ogni giornata lavorativa i metri quadrati di ritardo.
d) competenza della specifica fascia in cui è stata riscontrata l’inadempienza. In caso di grave violazione di legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento; − non reperibilità dei referenti, verrà applicata una penale pari a € 500 per ogni non reperibilità; − mancato riassortimento rispetto delle fasce orarie convenute, verrà applicata una penale pari a € 500 per ogni fascia non rispettata; − uso di uno macchine e prodotti non a norma e fuori dalle indicazioni presentate in sede di offerta, verrà applicata una penale pari a € 150 per ogni non compatibilità; − impiego di personale non addestrato, verrà applicata una penale pari a € 150 per ogni incaricato che sia risultato non adeguato per l’esperimento delle attività; − comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o più prodottiigienicamente non consona all’ambiente dove si svolge il servizio, oltre il tempo verrà applicata una penale pari a € 150 per contestazione; − inefficienza nella gestione del servizio di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)distribuzione e rifornimento del materiale igienico sanitario, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione corrispettivo mensile previsto per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione le prestazioni oggetto del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato ; − inefficienza nella gestione del servizio di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto raccolta rifiuti assimilabili agli urbani e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalitàrifiuti speciali, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% pari allo 0,3 per mille del valore stimato corrispettivo mensile previsto per le prestazioni oggetto del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione servizio; − inefficienza e/o inadempienzanon conformità nell’erogazione del servizio di disinfestazione/derattizzazione rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, trasmetterà al concessionario verrà applicata una penale pari a € 500 per ogni disservizio; − per ogni violazione della normativa vigente e/o delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, ove non già rientranti nelle penali sopra descritte, saranno applicabili, previa verbalizzazione congiunta, penali sino ad un massimo di € 1.000,00= per singolo episodio in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione relazione alla gravità della penale; decorsi 15 giorni solari violazione e consecutivi dal ricevimento della contestazione sempre fatte salve le azioni di tutela degli interessi pubblici superiori da parte della stazione appaltante. Si precisa inoltre che:
a. l’applicazione delle penali come sopra indicate deve essere comminata previo esperimento del concessionarioprocedimento di contestazione
b. a prescindere dalla applicazione delle penali, senza l’Ente non procederà a corrispondere l’offerta economica laddove venisse riscontrato che il medesimo abbia interposto opposizioneservizio viene ingiustificatamente erogato in misura parziale o su livelli inferiori a quanto proposto in offerta;
c. il singolo ente, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione oltre alla comminatoria delle penali non escluderà sopra determinate, ha il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento dovere istituzionale di eventuali maggiori danni tutelare gli interessi pubblici superiori cui è istituzionalmente preposta attraverso l’inoltro di comunicazioni e rapporti obbligatori per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziolegge alle autorità ed istituzioni competenti per materia
d. l’invio di detti rapporti e/o comunicazioni obbligatorie alle predette autorità può costituire motivo di risoluzione contrattuale per grave inadempimento.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Specifico Per Il Servizio Di Pulizia E Disinfezione
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza Premesso che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione l'applicazione delle penali non escluderà esclude il diritto delle Amministrazioni concedenti a del Politecnico di Milano di pretendere il risarcimento di eventuali maggiori ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, il Politecnico di Milano si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: • ritardo nell’avvio del servizio: euro 100,00= per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali il Politecnico di Milano avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; • danni arrecati dal personale impiegato dalla Impresa aggiudicataria: il Politecnico di Milano applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; • inadempienze relative al servizio in concessione, il Politecnico di Milano potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio come da seguente tabella: Mancato rispetto dei requisiti di capitolato e di quanto proposto in offerta tecnica in merito ai menù e ai prodotti offerti agli utenti € 250,00 € 2.500,00 Non conformità all’organico dichiarato dall’Impresa (per ogni unità di personale) € 250,00 € 2.500,00 Non conformità relativa agli indumenti di lavoro € 250,00 € 2.500,00 Cattivo stato ed uso dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi € 250,00 € 2.500,00 Non conformità nella raccolta dei rifiuti o mancata attuazione della normativa in materia di raccolta differenziata € 250,00 € 2.500,00 Mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente € 500,00 € 5.000,00 Mancato rispetto del piano di manutenzione ordinaria € 500,00 € 5.000,00 Mancata reperibilità del Responsabile del Servizio (per ogni giorno di non reperibilità) € 500,00 € 5.000,00 Mancata redazione della documentazione relativa all’igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione della cattiva qualità degli alimenti distribuiti € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione in merito alla cattiva qualità delle preparazioni € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione in merito alla cattiva somministrazione dei cibi € 500,00 € 5.000,00 Mancato rispetto di quanto previsto dal Capitolato in merito alla Filiera di rifornimento delle derrate alimentari e relative comunicazioni € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione di difformità dei prezzi rispetto a quelli presentati in offerta economica € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione di mancata o incompleta emissione di idonea ricevuta fiscale alla clientela oppure di non corrispondenza tra il registro corrispettivi delle casse ed i report economici comunicati al Politecnico € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione di mancato rispetto degli orari e dei periodi di apertura e chiusura dell’esercizio con riferimento ai minimi richiesti in Capitolato (per ogni giorno di mancato rispetto) € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione in merito al cattivo stato di conservazione delle merci immagazzinate o mancato rispetto delle date di scadenza € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione di mancata pulizia e cattiva igiene dei locali e delle attrezzature € 500,00 € 5.000,00 Mancato rispetto di quanto previsto all’Articolo “Proibizioni diverse” € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione di uso improprio di prodotti detergenti e disinfettanti € 1.000,00 € 10.000,00 Ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati della Stazione appaltante ad eseguire i controlli di conformità al presente Capitolato € 1.000,00 € 10.000,00 Rescissione anticipata del contratto da parte del gestore escussione della cauzione definitiva • mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: Il Politecnico di Milano potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 500,00= ad un massimo di euro 5.000,00. Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al Concessionario, con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione 1. Per i servizi di pulizia a canone il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
a. in caso di rilevazione di non conformità, vedi Capitolato Tecnico, su un ambiente di tipo uffici, aule e biblioteche, palestre, refettori e sale mensa, è dovuta una penale in ragione di 50 € per ogni singola non conformità riscontrata in ciascuna unità di controllo e una penale pari a 250 € per ogni giorno di ritardo in caso di mancato ripristino entro la giornata;
b. in caso di rilevazione di non conformità, vedi Capitolato Tecnico, su un ambiente di tipo depositi e archivi, laboratori e locali tecnici, scale esterne d’emergenza e porticati, percorsi d’accesso e aree cortilive, balconi e terrazzi, è dovuta una penale in ragione di 30 € per ogni singola non conformità riscontrata in ciascuna unità di controllo e una penale pari a 150 € per ogni giorno di ritardo in caso di mancato ripristino entro la giornata;
c. in caso di ritardo nell’inizio dell’erogazione del servizio è dovuta una penale pari a 250 € per ogni giorno di ritardo rispetto alla data definita per l’avvio dell’erogazione del servizio;
d. in caso di mancata formulazione entro i tempi previsti (vedi Capitolato Tecnico) del Programma Operativo delle penali Attività è dovuta una penale pari a 150 € per ogni giorno di seguito ritardo;
e. in caso di mancato intervento rispetto alle attività indicate tutte nel Programma Operativo delle Attività è dovuta una penale pari a 50 € qualora vi sia intervento immediato del Fornitore contraente, ovvero pari a 250 € per ogni giorno di ritardo, in caso di mancata esecuzione dell’intervento entro la giornata della contestazione;
f. in caso di mancata annotazione sul registro delle firme, dell’orario di entrata ed uscita, nonché del servizio eseguito è dovuta una penale pari a 50 € per ogni inadempienza accertata;
g. in caso di mancato utilizzo da parte del personale del Fornitore contraente della divisa di lavoro è dovuta una penale pari a 50 € per ogni inadempienza accertata;
h. in caso di utilizzo di prodotti e attrezzature diverse da quelle dichiarate dal Fornitore contraente nel catalogo è dovuta una penale pari a 150 € per ogni inadempienza accertata;
i. in caso di utilizzo di prodotti o attrezzature non a norma o prodotti sprovvisti della scheda di sicurezza è dovuta una penale pari a 250 € per ogni inadempienza accertata.
2. Per le volte attività di pulizia spot e per gli interventi di disinfestazione il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in cui emergano inadempimenti e/o difformità ogni caso il risarcimento del maggior danno:
a. in caso di ritardo rispetto a quanto prescritto tempi di intervento indicati dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata Fornitore contraente sul catalogo è dovuta una penale pari all’1 ‰ (uno per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione mille) dell’importo relativo all’intervento per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data giorno di completo avvio del servizio stessoritardo rispetto al tempo di consegna dichiarato;
b) b. in caso di ritardo nella rimozione mancato completamento dell’attività rispetto alle quantità di ogni distributore automatico verrà applicata riferimento è dovuta una penale pari all’1 ‰ (uno per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione mille) dell’importo relativo all’intervento per ogni giornata lavorativa inadempienza accertata;
c. in caso di mancata annotazione sul registro delle firme, dell’orario di entrata ed uscita, nonché del servizio eseguito è dovuta una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo relativo all’intervento per ogni inadempienza accertata;
d. in caso di mancato utilizzo da parte del personale del Fornitore contraente della divisa di lavoro è dovuta una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo relativo all’intervento per ogni inadempienza accertata;
e. in caso di utilizzo di prodotti e attrezzature diverse da quelle dichiarate dal Fornitore contraente nel catalogo è dovuta una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo relativo all’intervento per ogni inadempienza accertata;
f. in caso di utilizzo di prodotti o attrezzature non a norma o prodotti sprovvisti della scheda di sicurezza è dovuta una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo relativo all’intervento per ogni inadempienza accertata.
3. Per il servizio di supporto post-sinistro il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
a. in caso di un ritardo superiore a 15 minuti rispetto ai tempi di intervento indicati dal Fornitore contraente sul catalogo è dovuta una penale pari 100 € per ogni inadempienza accertata;
b. in caso di tempi di risposta per la reperibilità con un ritardo superiore al minuto e/o in caso di mancata risposta è dovuta una penale pari 50 € per ogni inadempienza accertata;
c. in caso di mancata formulazione entro i tempi previsti del report riportante le chiamate pervenute è dovuta una penale pari a 150 € per ogni giorno di ritardo;
c) d. in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire mancata comunicazione al Soggetto Aggiudicatore sulla situazione in essere e su ciò che è necessario eseguire per eliminare il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato pericolo o danno e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)in caso di mancata presentazione del rapporto dettagliato delle modalità e degli esiti del sopralluogo, verrà applicata è dovuta una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.a 100 € ;
d) In e. in caso di mancato riassortimento utilizzo da parte del personale del Fornitore contraente della divisa di uno o più lavoro è dovuta una penale pari a 50 € per ogni inadempienza accertata;
f. in caso di un non corretto utilizzo dei prodotti, oltre il tempo delle attrezzature e delle metodologie e nel caso di intervento disciplinato dal presente Capitolato un utilizzo di prodotti o attrezzature non a norma e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)prodotti non provvisti della scheda di sicurezza, verrà applicata è dovuta una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione a 250 € per ogni giornata lavorativa inadempienza accertata;
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di ritardocui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinante per il riassortimento dei prodotti e iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per ciascuna tipologia di prodotto non riassortitoi corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
6. Per quanto concerne altre violazioni La richiesta e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione il pagamento delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato penali di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la relativa penalitàquale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e fatta salva la facoltà per il 2% del valore stimato del rispettivo contratto Punto Ordinante di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienzarisolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza Resta comunque inteso che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione l’importo delle penali non escluderà potrà superare il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il contratto per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziograve inadempimento.
Appears in 1 contract
Samples: Servizi Di Igiene Ambientale
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno Qualora l’appaltatore non effettui il servizio con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte la diligenza richiesta e secondo le volte in cui emergano inadempimenti disposizioni del presente Capitolato, l’Amministrazione Comunale e/o difformità rispetto referenti dell’Unione Valdera c/o l’Amministrazione Comunale contesterà per iscritto l’inadempienza, invitando ad effettuare il servizio nei modi dovuti. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16 in materia di risoluzione, per l’inosservanza delle prescrizioni l’Unione Valdera, su proposta dell’Amministrazione Comunale potrà anche applicare all’appaltatore delle penalità, così diversamente articolate: - € 110,00 per anticipi superiori ai 30 minuti sull’entrata a quanto prescritto scuola e posticipi superiori a 10 minuti sull’uscita da scuola; - € 110,00 per ritardi sull’entrata a scuola superiori a 5 minuti, salvo cause di forza maggiore; - € 110,00 per tempi di percorrenza per ogni alunno superiori ai 60 minuti, salvo cause di forza maggiore; - € 200,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative all’organizzazione del servizio impartite dal presente CapitolatoComune competente; - € 200,00 nel caso di rifiuto di controlli sulla regolarità del servizio disposti dal Comune; - € 250,00 per ogni percorso, gita o parte di percorso (salto di fermata) non assicurati senza congruo preavviso e motivazione o senza provvedere ad immediata sostituzione del mezzo, entro 20 minuti ca. dal momento in cui si verifica un guasto al mezzo; - € 250,00 qualora l’autista tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti del servizio o di terzi; - € 1.000,00 per ogni giornata di mancato servizio senza congruo preavviso e senza adeguate motivazioni; - € da € 100,00 a € 1.000,00 per irregolarità e inadempienze riscontrate sul generale andamento del servizio, a quanto offerto seconda della gravità delle stesse, come stimata dal responsabile dei Servizi Scolastici dell’Unione Valdera; In aggiunta alle penali sopra descritte, l’Unione Valdera potrà applicare le seguenti penali: - € 3.000,00 per ogni scuolabus che nella percentuale e nei termini indicati all’art. 7 non saranno dotati delle cinture di sicurezza; - € 150,00 giornaliere da gennaio 2013 per ogni giorno in cui non è stato adeguato il parco mezzi del lotto secondo le dichiarazioni rese in sede di gara o ad ogni altro onere derivante gara; - 5% del valore dell’appalto e facoltà di risoluzione del contratto da norme parte della Stazione Appaltante se alla data del 01.02.2013 l’aggiudicatario non avrà adeguato il parco mezzi del lotto secondo le dichiarazioni rese in sede di legge o regolamenti inerenti il servizio gara. Qualora venga contestato, senza che vi sia stata preventiva e motivata comunicazione, l’impiego di mezzi diversi da quelli dichiarati in concessione:
a) In caso sede di ritardatogara, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatoper i quali è stato ottenuto relativo punteggio, trattandosi di grave violazione degli obblighi contrattuali, verrà applicata una penale pari all’1 al 5% del valore dell’appalto oltre alla denuncia per mille dell’intero valore stimato dichiarazioni mendaci che comporta l’applicazione di sanzioni penali, la possibilità di risoluzione del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio a discrezione dell’Amministrazione Appaltante ed esecuzione del servizio stesso;
b) in danno dell’appaltatore e la conseguente segnalazione all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. La stessa penale, con eventuale risoluzione del contratto, sarà applicata in caso di ritardo nella rimozione sostituzione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 un mezzo per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto più di concessione quindici giorni per ogni giornata lavorativa anno per manutenzione, guasto o altro (salvo casi eccezionali documentati e riconosciuti validi dall’Amministrazione) per cui il parco mezzi non risponde più ai requisiti richiesti dal bando o non ha più le caratteristiche in base all’offerta presentata in sede di ritardo;
c) gara e per le quali si è ottenuto un punteggio in caso sede i offerta tecnica. Per mezzi offerti dotati di guasto impianto di climatizzazione a un distributore automaticoservizio dell’intero scuolabus e dalla verifica successiva all’aggiudicazione risulti che l’impianto, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)pur presente, non è funzionante, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto 3.000,00 a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettatescuolabus. L’applicazione delle penali sarà proceduta da contestazione scritta dell’inadempienza, l’appaltatore entro 10 giorni dalla notifica della contestazione può presentare contro deduzioni; in mancanza di queste, o non escluderà essendo le medesime sufficientemente motivate, l’Amministrazione/l’Unione Valdera adotterà le penali sopra descritte. L’applicazione della penalità non esclude il diritto delle Amministrazioni concedenti al risarcimento del maggior danno derivante dalla violazioni contrattuali verificatesi. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul primo pagamento utile, oppure mediante prelievo sulla cauzione depositata. In caso di inadempienza ritenuta grave a pretendere giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale dove la stessa si è verificata si farà luogo alla risoluzione, anche parziale, del contratto. In ogni caso l’Unione Valdera potrà comunque richiedere la risoluzione del contratto stesso, in accordo con l’Amministazione Comunale pertinente quando, dopo aver intimato all’appaltatore per almeno due volte, a mezzo di lettera raccomandata, il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le rispetto degli obblighi previsti, persistano inadempienze connesse all’esecuzione del servizioed irregolarità.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di seguito indicate tutte eventuali ulteriori danni per le volte violazioni e le inadempienze che si risolvono in cui una non corretta gestione del servizio, l'Università, nel caso emergano inadempimenti e/o difformità disservizi imputabili a responsabilità della ditta appaltatrice, si riserva di applicare le seguenti penali. In caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto a al termine contrattualmente stabilito, l'Università si riserva di applicare una penale giornaliera di Euro 250,00. Il ritardo ammesso è di giorni 20. Ove il predetto ritardo superi i 20 giorni, è facoltà dell'Università di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del successivo art. VI/3. Per quanto prescritto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'Università potrà applicare le seguenti penali: • danni arrecati dal personale impiegato dalla ditta appaltatrice: l'Università applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; • esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto (art. IV/1 del presente capitolato): l'Università applicherà – per una prima infrazione - una penale di Euro 5.000,00= per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 c.c.; • mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente Capitolatocapitolato: l'Università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a quanto sua discrezione, da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo Euro 500,00 - per ogni disservizio riscontrato; • in caso di mancato riassortimento dei prodotti, nel medesimo distributore, oltre il tempo offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardatogara, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata l'Università applicherà una penale pari all’1 a € 50,00 a partire dall'ora successiva a quella prevista per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa il riassortimento dei prodotti e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso giorno lavorativo di ritardo nella rimozione e per ciascuna tipologia di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato prodotto non riassortito. Ove il ritardo superi i 10 giorni, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) ai sensi dell'art.1456 c.c. e del successivo art. VI/3 del presente capitolato; • in caso di guasto a tecnico di un distributore automaticodistributore, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal intervento per riparazioni offerto in sede di gara, l'Università applicherà una penale di € 30,00 a partire dall'ora successiva a quella prevista per l'intervento e per ogni giorno lavorativo di interruzione. Ove il ritardo superi i 10 giorni, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. e del successivo art. VI/3 del presente Capitolato e/capitolato; • prodotti dei distributori di minor qualità o comunque non conformi rispetto a quanto indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)nell'offerta o previsto per legge: l'Università applicherà, verrà applicata in caso di controlli di cui all'art.II/8, una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltreprodotto, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere salvo il risarcimento del maggior danno. Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo della ditta appaltatrice di eventuali ciascun lotto di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione. L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodanni.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, al verificarsi degli inadempimenti quanto previsto nel Capitolato Tecnico, troveranno applicazione le penali ivi prescritte e di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneriportate:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data giorno di completo avvio ritardo sulla consegna di elaborati rispetto a quanto previsto da contratto sulla base dell'offerta dell'aggiudicatario: 0,1% (zero virgola uno percento) dell'importo netto del servizio stessosingolo affidamento;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa mancata presentazione, presidio a sopralluoghi, riunioni, convocazioni, in assenza di ritardotempestiva e congrua giustificazione: 0,5% (zero virgola cinque percento) dell'importo netto del singolo affidamento;
c) per ogni giorno di ritardo sull'espletamento, in carico al soggetto aggiudicatario, di adempimenti previsti da obblighi di legge o da prescrizioni ed obbligazioni di qualsiasi natura da parte di Enti terzi pubblici o privati, che determinino infrazioni o pregiudizi di qualsiasi natura del regolare svolgimento di attività pianificate: 0,5% (zero virgola cinque percento) dell'importo netto del singolo affidamento, fatta salva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto, comprese le conseguenti maggiori spese sostenute a causa di tali inadempienze;
d) in caso di guasto mancato rispetto degli standard, sia di qualità della progettazione che di qualità dei manufatti progettati, dichiarati ed offerti in sede di gara: 0,5% (zero virgola cinque percento) dell'importo netto del singolo affidamento per ciascuna difformità, salvo adeguamento nei termini contrattuali di esecuzione della prestazione;
e) per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento richiesto a un distributore automaticoseguito di difformità di cui al precedente punto d): 0,1% (zero virgola uno percento) dell'importo netto del singolo affidamento.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, tale verranno contestati per iscritto da impedire AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il suo regolare funzionamento oltre il tempo Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di intervento/sostituzione disciplinato dal 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardopagamento della medesima penale.
d5. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno per cento) In caso dell'importo del contratto.
6. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di mancato riassortimento cui al precedente articolo 2, comma 3. Qualora venisse raggiunto tale limite, AMA potrà risolvere di uno o più prodottidiritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
7. Il Fornitore prende atto che, oltre il tempo di intervento disciplinato in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto articolo non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà preclude il diritto delle Amministrazioni concedenti di AMA a pretendere richiedere il risarcimento di degli eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del serviziosuccessivo articolo 13.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Architettura E Ingegneria
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza Premesso che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione l'applicazione delle penali non escluderà esclude il diritto delle Amministrazioni concedenti a del Politecnico di Milano di pretendere il risarcimento di eventuali maggiori ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, il Politecnico di Milano si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: ritardo nell’avvio del servizio: euro 100,00= per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali il Politecnico di Milano avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; danni arrecati dal personale impiegato dalla Impresa aggiudicataria: il Politecnico di Milano applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; inadempienze relative al servizio in concessione, il Politecnico di Milano potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio come da seguente tabella: Mancato rispetto dei requisiti di capitolato e di quanto proposto in offerta tecnica in merito ai menù e ai prodotti offerti agli utenti € 250,00 € 2.500,00 Non conformità all’organico dichiarato dall’Impresa (per ogni unità di personale) € 250,00 € 2.500,00 Non conformità relativa agli indumenti di lavoro € 250,00 € 2.500,00 Cattivo stato ed uso dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi € 250,00 € 2.500,00 Non conformità nella raccolta dei rifiuti o mancata attuazione della normativa in materia di raccolta differenziata € 250,00 € 2.500,00 Mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente € 500,00 € 5.000,00 Mancato rispetto del piano di manutenzione ordinaria € 500,00 € 5.000,00 Mancata reperibilità del Responsabile del Servizio (per ogni giorno di non reperibilità) € 500,00 € 5.000,00 Mancata redazione della documentazione relativa all’igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione della cattiva qualità degli alimenti distribuiti € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione in merito alla cattiva qualità delle preparazioni € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione in merito alla cattiva somministrazione dei cibi € 500,00 € 5.000,00 Mancato rispetto di quanto previsto dal Capitolato in merito alla Filiera di rifornimento delle derrate alimentari e relative comunicazioni € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione di difformità dei prezzi rispetto a quelli presentati in offerta economica € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione di mancata o incompleta emissione di idonea ricevuta fiscale alla clientela oppure di non corrispondenza tra il registro corrispettivi delle casse ed i report economici comunicati al Politecnico € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione di mancato rispetto degli orari e dei periodi di apertura e chiusura dell’esercizio con riferimento ai minimi richiesti in Capitolato (per ogni giorno di mancato rispetto) € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione in merito al cattivo stato di conservazione delle merci immagazzinate o mancato rispetto delle date di scadenza € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione di mancata pulizia e cattiva igiene dei locali e delle attrezzature € 500,00 € 5.000,00 Mancato rispetto di quanto previsto all’Articolo “Proibizioni diverse” € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione di uso improprio di prodotti detergenti e disinfettanti € 1.000,00 € 10.000,00 Ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati della Stazione appaltante ad eseguire i controlli di conformità al presente Capitolato € 1.000,00 € 10.000,00 Rescissione anticipata del contratto da parte del gestore escussione della cauzione definitiva mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: Il Politecnico di Milano potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 500,00= ad un massimo di euro 5.000,00. Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al Concessionario, con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) 1. In caso di mancato riassortimento rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, la stazione appaltante applicherà al Fornitore le penali di uno seguito previste.
2. Il Fornitore sarà obbligato a versare una penale pari all’uno per mille dell’ammontare netto offerto per la complessiva Fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per l’inottemperanza ai seguenti obblighi: - mancato rispetto delle tempistiche della consegna completa della Fornitura così come offerto dal Fornitore; consegne parziali o più prodottiincomplete saranno considerate al pari della mancata consegna; - mancato rispetto delle tempistiche indicate nel verbale di conformità inerenti a qualunque lavoro di riparazione, oltre sostituzione o completamento in assenza dei quali non può essere emessa l’attestazione di regolare esecuzione della Fornitura; - mancato rispetto delle tempistiche relative al successivo punto 9 - Garanzia e manutenzione.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dalla stazione appaltante; il tempo Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di intervento disciplinato giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. La stazione appaltante potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura, dopo di che potrà risolvere il contratto.
5. La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato articolo non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. La richiesta e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione pagamento delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato penali di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% quale si è reso inadempiente e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto che ha fatto sorgere l’obbligo di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione pagamento della medesima penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Apparecchiature E Componenti Per L’adeguamento Degli Impianti Di Rivelazione Incendi
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle Coni Servizi ha la facoltà di applicare penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardatoviolazione degli obblighi contrattuali le seguenti penali: ▪ Penale per mancata attivazione del servizio: in caso di mancata attivazione del servizio, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatoal termine previsto al precedente paragrafo 5, verrà applicata il fornitore incorrerà in una penale pari all’1 per mille dell’intero all’1% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa giorno lavorativo di ritardo;
c) in caso ; ▪ Penale per mancata esibizione di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo fotocopia (eventualmente cancellata di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativaalcuni dati), verrà applicata dell’ultimo cedolino dello stipendio o del contratto legalmente valido che dimostrino il vincolo da lavoro dipendente o da contratto tra le risorse componenti il Team di servizio ed il fornitore: il fornitore incorrerà in una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa giorno lavorativo di ritardo oltre tale termine. rispetto al termine stabilito al precedente paragrafo 5; ▪ Penale per avvicendamento personale che compone il Team di servizio senza preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto: il fornitore incorrerà in una penale pari a € 1.000,00; ▪ Penale per mancata sostituzione di una risorsa non gradita: per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione di una risorsa non gradita rispetto al termine previsto nel paragrafo 5 il fornitore incorrerà in una penale pari a € 200,00; ▪ Penale per mancato affiancamento di una risorsa entrante: per ogni giorno lavorativo di mancato affiancamento tra la risorsa uscente e quella entrante, il fornitore incorrerà in una penale pari a € 100,00; ▪ Penale per mancata comunicazione di ferie: per ogni giorno di ferie di ciascun componente non preventivamente comunicato entro il termine indicato al precedente paragrafo 7, il fornitore incorrerà in una penale pari a € 150,00; ▪ Per ogni violazione altra inadempienza riconducibile a singole prestazioni non effettuate, effettuate in ritardo e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata conformi a quanto stabilito nel presente articolo la relativa penalitàCapitolato e negli altri documenti di gara, verrà applicata Coni Servizi applicherà una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto cui importo potrà variare da € 200,00 (duecento/00) fino a 2.000,00 (duemila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata. Nei casi sopra previsti Coni Servizi procederà a formulare contestazione dell'inadempienza per iscritto (via PEC), assegnando al fornitore un termine di concessione5 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 10 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, commisurata alla gravità dell’inadempienzaConi Servizi adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione al fornitore. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione Coni Servizi potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto a qualsiasi titolo al fornitore ovvero avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l’applicazione delle penalità previste non escluderà pregiudica l’ulteriore diritto di Coni Servizi di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero a Coni Servizi dall’inadempienza del fornitore. Qualora su base mensile il numero degli inadempimenti contestati dovesse superare il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale o dell’importo complessivo degli ordini emessi, Coni Servizi potrà risolvere il contratto ed effettuare i servizi in danno del fornitore inadempiente, fermo restando il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il di rivalersi sulla cauzione definitiva, e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodanni.
Appears in 1 contract
Samples: Servizio Di Manutenzione
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione 1. Il Fornitore, nell’esecuzione delle penali prestazioni oggetto del presente Contratto, ha l’obbligo di seguito indicate uniformarsi a tutte le volte in disposizioni normative e regolamentari concernenti il Contratto stesso.
2. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente Contratto, le penalità di cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede al corrispondente articolo rubricato “Penali” della Lettera d’Invito. In penali: - per ogni giorno di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio ritardo nell’attivazione del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatodi noleggio (prima consegna degli articoli di biancheria piana, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto materasseria, prima vestizione di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativabiancheria confezionata), verrà applicata una penale pari all’1 all’1‰ del canone mensile per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto il servizio relativo alla giornata di concessione degenza; - per ogni giornata lavorativa la mancata rispondenza degli articoli e dei capi forniti alle specifiche tecniche offerte dal fornitore e descritte negli atti di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)gara, verrà applicata una penale pari allo 0,3 all’1‰ del canone mensile per mille dell’intero valore stimato il servizio relativo alle divise del rispettivo contratto personale; - per la mancata rispondenza degli articoli e dei capi forniti con riferimento alle attività oggetto del servizio (ricondizionamento, disinfezione, piegatura, etc) verrà applicata una penale pari all’1‰ del canone mensile per il servizio oggetto di concessione mancata rispondenza; - per disservizio nella consegna e nel reintegro della biancheria, al fine di garantire una disponibilità costante delle dotazioni, verrà applicata una penale pari a € 60,00 per ogni giornata lavorativa giorno di ritardomancata consegna o reintegro fino alla consegna di tutto il materiale mancante; - per lo smarrimento di capi di proprietà inviati al lavaggio o alla riparazione, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da verrà applicata una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) penale pari ad € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) inadempienza arrecata, e la sostituzione del capo a carico del Fornitore; - non reperibilità dei referenti, verrà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni evento; - per il mancato rispetto delle fasce orarie per lo svolgimento del servizio, verrà applicata una penale pari € 50,00 per ogni prodotto autorizzato giorno di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 inadempienza; - per ogni prodotto venduto oltre la data l’uso di scadenza attrezzature e/o avente una o più specifiche mezzi di trasporto non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorativerispettosi delle norme igieniche, verrà applicata un’ulteriore una penale pari € 60,00 per ogni inadempienza riscontrata; - per l’impiego di personale non addestrato o comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o igienicamente non consona all’ambiente dove si svolge il servizio, verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per inadempienza riscontrata; - per ogni violazione della normativa vigente e/o inadempienza delle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico, ove non già rientranti nelle penali sopra descritte, saranno applicabili, previa verbalizzazione congiunta, penali sino ad un massimo di € 1.000,00= per singolo episodio in relazione alla gravità della violazione e sempre fatte salve le azioni di tutela degli interessi pubblici superiori da parte della Stazione Appaltante.
3. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, la ASST di Pavia contesterà per iscritto al Fornitore le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previa adeguata istruttoria. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dal Fornitore e delle ragioni per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto l’ASST di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienzaPavia ritiene di disattenderle.
4. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, In ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione caso di applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere di cui al presente articolo, resta salvo per la ASST di Pavia, il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziomaggior danno.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Private Writing
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali In caso di seguito indicate tutte le volte inadempienza od inosservanza degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta appaltatrice, oltre all’obbligo di ovviare in cui emergano inadempimenti un termine stabilito all’infrazione contestata, pena l’esecuzione d’ufficio a spese della stessa, è tenuta al pagamento di una penalità di importo variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nel mancato e/o difformità rispetto a quanto prescritto tardivo adempimento, come di seguito riportato, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti e di richiesta degli eventuali maggiori danni subiti dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato Comune e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)da privati a causa dell’inadempimento e fatte salve le eventuali conseguenze penali:
1 Miscelazione di rifiuti già conferiti in maniera differenziata dalle utenze, verrà applicata per inadempimento €. 15.000,00
2 Immissione di rifiuti nel circuito di raccolta del comune di Urgnano provenienti da circuiti di altri comuni, per inadempimento €. 15.000,00
3 Avvio giornaliero di un servizio nel territorio del comune di Urgnano con mezzi non completamente vuoti come invece prescritto dall’art. 3.14, per mezzo e per giorno €. 15.000,00
4 Utilizzo non autorizzato di mezzi immatricolati prima del 01/01/2009, per mezzo e per giorno € 500,00
5 Mancata manutenzione di mezzi, attrezzature e altra strumentazione, per giorno di ritardo e per oggetto € 200,00
6 Mancata sostituzione di mezzi guasti o non ritenuti idonei, per giorno di ritardo e per mezzo €. 300,00
7 Mancata sostituzione di attrezzature e altra strumentazione, per giorno di ritardo e per oggetto €. 210,00
8 Travaso di rifiuti da mezzi satelliti ad autocompattatore in luoghi non autorizzati – per mezzo e per giornata; € 150,00 9 Assenza di divisa, per addetto e per giornata €. 30,00 10 Assenza o non funzionamento di una penale pari all’1 strumentazione idonea alla reperibilità del R.T., per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto giorno €. 300,00 11 Assenza di concessione per ogni giornata lavorativa qualsiasi tipo di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato attrezzatura e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardostrumentazione richiesta, per il riassortimento dei prodotti giorno e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortitoattrezzatura €. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.80,00
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali L’Azienda, previa contestazione formale dell’inadempienza si riserva di seguito indicate tutte applicare le volte seguenti penali: - in cui emergano inadempimenti ecaso di ritardo rispetto ai tempi di consegna/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto collaudo dichiarati/indicati in sede fase di gara o ad applicherà una penale di € 250,00 per ogni altro onere derivante da norme giorno solare di legge o regolamenti inerenti il servizio ritardo; - in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini non congruità tra quanto installato e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata quanto definito in fase di presentazione dell’offerta si applicherà una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa importo compreso tra 1.000 e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data 10.000 euro in funzione della criticità della anomalia riscontrata. La valutazione di completo avvio del servizio stesso;
b) criticità è effettuata a insindacabile giudizio dell’Azienda. - in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata produzione dei cedolini o dei flussi informativi previsti, applicherà una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione a € 500 per ogni giornata giorno di ritardo. - In caso di ritardo nella risoluzione di un ticket relativo ad un malfunzionamento critico applicherà una penale di € 100,00 per ogni ora lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) . - In caso di mancato riassortimento ritardo nella risoluzione di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata un ticket relativo ad un malfunzionamento bloccante applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) ora lavorativa di ritardo. - In caso di ritardo nella risoluzione di un ticket relativo ad un malfunzionamento non bloccante applicherà una penale di € 50,00 20,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata ora lavorativa di ritardo oltre tale termineritardo. Per ogni violazione e/- Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, l’Ente ha la relativa penalità, verrà applicata facoltà di applicare una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza€. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e500,00/o inadempienza, trasmetterà elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva. Qualora gli inadempimenti contrattuali, debitamente contestati al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificatasoggetto aggiudicatario, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione si siano verificati più di cinque volte, l’Azienda ha la facoltà, con preavviso da parte del concessionarioinviare all’aggiudicatario, di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che il medesimo la società possa pretendere indennizzi e compensi di sorta. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rifarsi sull’aggiudicatario per gli eventuali danni che l’irregolarità nel servizio, intesa come ritardo o non conformità, abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodirettamente o indirettamente causato.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/descritte: • Per ogni giorno solare di ritardo, per cause riconducibili all’Appaltatore, rispetto alla data di stipula o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatodi avvio anticipato del servizio, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata quest’ultima potrà applicare una penale pari all’1 all’ 1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto dell'importo netto contrattuale fino ad un massimo di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata 15 giorni solari, decorsi i quali l’Università potrà applicare una penale pari all’1 al 2 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di concessione ulteriori 15 giorni solari, decorsi i quali l’Università avrà la facoltà di valutare la risoluzione per inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.; • Per ogni giornata lavorativa giorno solare di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato ritardo rispetto alle tempistiche previste dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 e riassunte all’art. 10 dello stesso per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata cause riconducibili all’Appaltatore l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto dell'importo netto contrattuale fino ad un massimo di concessione 15 giorni solari, decorsi i quali l’Università potrà applicare una penale pari al 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni solari decorsi i quali l’Università avrà la facoltà di valutare la risoluzione per inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.; • in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx, l’Università applica, per ogni giornata lavorativa di ritardoviolazione, una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per il riassortimento dei prodotti mille e l'1 per ciascuna tipologia di prodotto non riassortitomille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. • Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da ogni altra eventuale violazione alle disposizioni del Capitolato e del Contratto l’Università potrà applicare una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di 250,00. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull’importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L’Università potrà applicare le penali connesse al ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2nell’esecuzione delle prestazioni sopra indicate nella misura massima del 10% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizioContratto.
Appears in 1 contract
Samples: Brokerage Service Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte Nel caso in cui emergano inadempimenti la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell‟esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all‟Aggiudicatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell‟eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente Capitolato. L‟applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l‟Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o difformità documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all‟applicazione della penalità. In caso di ritardo sulle scadenze (indicate all‟art.7) per le prestazioni oggetto di incarico, sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari all‟1 (uno) per mille, 3 (tre) per mille per la sola progettazione antincendio, del corrispettivo della relativa prestazione, salva la facoltà per l‟Amministrazione di richiedere il maggior danno. Analoga penale, in misura giornaliera pari all‟1 (uno) per mille, 3 (tre) per mille per la sola progettazione antincendio, del corrispettivo della relativa prestazione sarà applicata in caso di ritardo sulla presentazione delle integrazioni e/o modifiche di cui all‟art 1 del presente Capitolato, rispetto a ai tempi indicati nella comunicazione del RUP. Per l‟incarico di Direzione Operativa sarà applicata una penale giornaliera pari al 3 (tre) per mille dell‟incarico per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di adempimento di prescrizioni formulate per iscritto dal Direttore dei Lavori. Al di fuori dei casi previsti ai precedenti punti, il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto Capitolato oltre che degli impegni assunti dall‟affidatario in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme offerta per cause dipendenti dall‟Appaltatore, obbliga quest‟ultimo al pagamento di legge o regolamenti inerenti il servizio una sanzione pecuniaria variabile tra €100,00 ed €10.000,00 stabilita dalla stazione appaltante in concessione:
a) In caso base alla gravità di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini ciascuna inadempienza e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale al danno cagionato. La penale verrà applicata fino trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardosua applicazione.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.
Appears in 1 contract
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali 1. Per ogni giorno lavorativo di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/ritardo, non imputabile alla Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatocaso fortuito, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini stabiliti per la consegna e condizioni disciplinati nel presente Capitolatol’attivazione delle fuel card e dei relativi codici PIN e dei buono carburante, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automaticonegli uffici dell’Amministrazione contraente, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente all’articolo 11 comma 3 e 4, l’Amministrazione applica al Fornitore una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa 200,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, fino ad un massimo di ritardo oltre 15 giorni. Superato tale termine, l’Amministrazione si riserva il diritto di risoluzione dell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per ogni violazione giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle fuel card contestate o buoni carburante ritenuti non idonei, di cui all’articolo 11 comma 9, l’Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a Euro 200,00 al giorno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle fuel card scadute e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalitàprossime alla scadenza, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione smarrite e/o inadempienzasottratte, trasmetterà di cui all’articolo 11 comma 10 e comma 11, l’Amministrazione applica al concessionario Fornitore una penale pari a Euro 100,00 al giorno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione e/o proroga di validità di buoni scaduti e/o prossimi alla scadenza, di cui all’articolo 11 comma 12, l’Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a Euro 200,00 al giorno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la ricezione della comunicazione di proroga di validità delle fuel card scadute e/o prossime alla scadenza, l’Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a Euro 50,00 al giorno.
6. Per ogni mese di ritardo dello storno da effettuare in forma scritta fattura, rispetto al termine stabilito, l’Amministrazione contraente applica una penale pari a mezzo posta elettronica certificataEuro 200,00.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica e per l’attivazione del Call Center, l’Agenzia applicherà una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione caso il risarcimento del maggior danno.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione o dall’Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionarioil Fornitore prende atto, senza in ogni caso, che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione l’applicazione delle penali non escluderà preclude il diritto delle singole Amministrazioni concedenti contraenti e/o dell’Agenzia a pretendere richiedere il risarcimento di degli eventuali maggiori danni danni.
12. L’Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
13. L’Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l’Agenzia e/o l’Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del servizioFornitore per il risarcimento del danno.
Appears in 1 contract
Samples: Fuel Supply Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con In caso di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le seguenti penali per ogni inadempimento che comporti un superamento dei singoli valori soglia fissati dai rispettivi indicatori di qualità così come definiti all’art. 7: Cod. Indicatore Descrizione indicatore Rif. Unità di Misura Soglia Inadem- pienza Periodo di osserva- zione Unità Penale (€) Moltipli-catore Penale T_SRV_ START_1 Tempo di attivazione del servizio di avvio Art 37. Giorni lavorativi 10 giorni da stipula contratto Ritardo Fase di avvio 0,3‰ dell’importo contrattuale Per ogni giorno lavorativo di ritardo contratto annuo NUM_NON_ IDONEI Numero contestazioni Art. 29… Numero persone 2 unità non idonee per Non conformità Annualità 0,3‰ dell’importo Per ogni ulteriore unità di personale personale non idoneo l'intero appalto contrattuale annuo non idonea T_SOST Tempo di sostituzione personale non idoneo Art. 29 Giorni lavorativi 10 giorni da richiesta formulata sul sistema di gestione della commessa Xxxxxxx Xxxx di fatturazione 0,3‰ dell’importo contrattuale annuo Per ogni giorno lavorativo di ritardo TURN-OVER Numero di sostituzioni personale disposta dal fornitore Art. 28 Numero persone 4 unità di personale/mese Non conformità Annualità 0,3‰ dell’importo contrattuale annuo Per ogni ulteriore unità di personale sostituita dal fornitore NTURNI_ SOSTITUTI_ SEDE_MESE Numero di turni coperti da personale “sostituto” per ogni mese/sede Art. 28 Numero sostituzi oni 4 sostituzioni /sede/mese Non conformità Annualità 0,5‰ dell’importo contrattuale annuo Per ogni mese e ogni sede in cui siano state operate più di 4 sostituzioni T_STOP Interruzione di servizio non concordata Art. 28 Numero ore/uom o 0 ore/uomo per ogni servizio non conformità mese di fatturazione 0,4‰ dell’importo contrattuale annuo Per ogni ore/uomo di interruzione di servizio non concordata T_RIT Ritardata apertura delle biblioteche Art. 39 Numero ore/ritar do su orario previsto 0 ore/uomo per ogni biblioteca non conformità mese di fatturazione 0,5‰ dell’importo contrattuale annuo Per ogni ore/ritardo di apertura per ogni biblioteca T_SRV_END Tempo passaggio consegne a fine contratto Art. Art. 38 Giorni lavorativi 15 giorni da richiesta del committente ritardo fase di chiusura 0,3‰ dell’importo contrattuale annuo Per ogni giorno lavorativo di ritardo Per l’applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all’impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest’ultimo. Entro il limite di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino cinque giorni successivi alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in caso di ritardo nella rimozione ogni caso, all’adozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato determinazione ritenuta opportuna. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del rispettivo contratto Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di concessione per ogni giornata lavorativa note di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione credito da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti Fornitore; ovvero tramite riaccredito diretto in conto corrente ovvero potrà essere detratto dalla cauzione a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio"garanzia definitiva".
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte Nel caso in cui emergano inadempimenti cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Aggiudicataria, i servizi contemplati nel presente Appalto, non vengano forniti e/o difformità rispetto espletati - anche solo per periodi di tempo limitato - o vengano espletati in modo parziale o non conforme a quanto prescritto previsto dal presente CapitolatoCapitolato o a quanto offerto dall'Aggiudicataria in sede di gara, la Committente applicherà le penali nei confronti dell'Aggiudicataria commisurate al valore delle inadempienze, come di seguito indicato. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. Le eventuali contestazioni saranno rilevate da apposito Verbale di contestazione. Descrizione della causa Importo penale A Qualora si verificassero inadempienze non contemplate nel presente Articolo o inadempienze rispetto a quanto offerto in sede di gara gara, si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale variabile da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) a un massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00) a giudizio del Responsabile Unico del Procedimento. €. 50,00– 3.000,00 per segnalazione B La mancata presenza ai sopralluoghi in merito allo svolgimento dell’intervento (inizio, chiusura o ad completamento, necessità di differire l’intervento stesso per impedimenti tecnici o logistici) o ritardo nella fissazione dei sopralluoghi per elaborazione di preventivi €. 100,00 per giorno di ritardo C Per ogni altro onere derivante da norme giorno di legge o regolamenti inerenti ritardo nella presentazione, se richiesto, delle proposte di computo metrico per l’esecuzione degli interventi richiesti €. 100,00 per giorno di ritardo D Per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione dei lavori programmati, salvo che il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del ritardo non sia imputabile all’appaltatore €. 300,00 per ogni giorno di ritardo E Xxx ogni giorno di ritardo nella conclusione dell’esecuzione dei lavori rispetto a quanto definito in sede di ordine di servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 3 per mille dell’intero del valore stimato del rispettivo contratto di concessione Contratto Attuativo per ogni giornata lavorativa giorno di ritardo F Per la mancata comunicazione del personale presente in cantiere e/o la mancata esposizione di tesserini riconoscimento €. 300,00 (trecento/00) per segnalazione G Per il ritardo nella fornitura della documentazione tecnica/Amministrativa: POS, PSC, AS BUILT, preventivi, rapporti mensili al DEC, etc… con modalità conformi a quanto richiesto dal Capitolato e a quanto eventualmente dichiarato in sede di offerta tecnica di gara €. 100,00 per giorno di ritardo e per ogni distributore documento H Per la mancata pulizia dell’area di cantiere e/o per mancata rimozione dei rifiuti; €. 200,00 per segnalazione I Per le non installato; tale penale verrà applicata conformità con le indicazioni impartite dalla DLL o dai tecnici dell’AGIS €. 250,00 per segnalazione L Nel caso in cui venga trovato a lavorare presso il cantiere personale non regolarmente assunto dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore €. 1.500,00 per persona M Nel caso in cui il profilo professionale e titolo di studio degli addetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto non corrisponda a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica di gara € 100,00 al giorno fino alla data sostituzione con personale adeguato N Per aver smaltito in modo inopportuno materiale o sostanze inquinanti, oltre alla denuncia agli organi di completo avvio competenza €. 1.500,00 per episodio O Per non aver comunicato subappalti e subforniture ai sensi del servizio stesso;
bD.Lgs 50/16 art. 105, oltre alla denuncia agli organi di competenza €. 1.500,00 per subappalto non autorizzato P Mancata risposta a richiesta di accordo quadro (conferma o risposta negativa motivata) entro 3 giorni € 500,00 Q Ritardo nella consegna della scansione quarta copia del formulario rifiuti (FIR) € 50,00 per documento al giorno R Per ritardi d’interventi urgenti richiamati al paragrafo 1.4, salvo che il caso di ritardo non sia imputabile all’appaltatore (in caso di ritardo nella rimozione CA relativo a servizi di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione manutenzione ordinaria) €. 300,00 per ogni giornata lavorativa giorno di ritardo;
c) ritardo S Per ritardi nel mancato avvio degli impianti di irrigazione, se non preventivamente comunicati o per la mancata esecuzione di interventi di innaffiature sulle piante in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione vaso €. 100,00 per ogni giornata lavorativa evento contestato Per l’esecuzione di ritardo.
d) attività rumorose eseguite fuori dalle indicazioni emerse nelle Classificazioni Acustiche Comunali anche se prive di denuncia agli organi competenti €. 200,00 per ogni evento contestato Tutte le penali saranno applicate dal Committente con semplice comunicazione scritta all’Appaltatore, senza bisogno di altra misura amministrativa o legale, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte. L’ammontare sarà fatturato dal Politecnico di Milano all’Appaltatore. In caso di mancato riassortimento pagamento della fattura relativa alla penale, anche tramite compensazione con importi dovuti, il Politecnico di uno o più prodotti, oltre Milano potrà avvalersi delle garanzie per il tempo recupero del credito residuo. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di intervento disciplinato importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto disposto dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato capitolato in materia di risoluzione del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziocontratto.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione Del Verde E Giardinaggio
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto prescritto dal previsto nel presente Capitolatocapitolato, l’Amministrazione invierà comunicazione scritta tramite mezzo certificato con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di ritardatocontestazione, incompleto l'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione, o parziale avvio in caso di mancata risposta nel termine indicato, l’Amministrazione imporrà una penale, con le modalità sottoindicate, da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 2.500,00 per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. Relativamente al lotto 1 l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale di Euro 300,00, ogni volta, per ognuno dei seguenti inadempimenti: • violazione degli orari di servizio concordati; • comportamenti considerati dall'Amministrazione inadeguati e non consoni al luogo di lavoro; comportamenti scorretti e scortesi con il pubblico e con il personale operante in Biblioteca; • mancata segnalazione al Responsabile della Biblioteca di sostituzioni o cambiamenti degli addetti; • mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati; • mancata tempestiva sostituzione del servizio personale che risultasse assente per qualsiasi motivo; • inadempienze rispetto agli obblighi del referente dell'Appaltatore; • uso improprio delle attrezzature e dei servizi della Biblioteca; • mancato utilizzo di vestiario distintivo e di badge personale da parte del personale addetto. Inoltre, l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nel caso di: • ritardo della comunicazione della lista nominativa del personale e di ogni periodo di tirocinio per i nuovi addetti, rispetto ai termini tempi previsti dal presente capitolato; • ritardo nell’installazione del marcatempo elettronico in Biblioteca Sala Borsa e condizioni disciplinati nel presente Capitolatoin altre sedi successivamente indicate e nella messa a disposizione del vestiario distintivo degli addetti, decorsi due mesi dalla data di stipulazione del contratto o dalla richiesta dell’Amministrazione. Relativamente al lotto 2 verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto giornaliera di concessione Euro 350,00 per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso giorno di ritardo nella rimozione sia relativamente alla produttività minima mensile richiesta all’art. C.1, sia relativamente al termine di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 10 giorni per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto la correzione di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortitoerrori prescritto all’art. C.4. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione in ordine al mancato rispetto dei parametri di qualità, se saranno superate le percentuali massime di errore stabilite al punto C.4, l'Amministrazione potrà applicare una penale forfettaria di Euro 500,00 per ogni ipotesi di accertata violazione dei limiti di errore stabiliti; l'appaltatore inoltre dovrà provvedere alle correzioni necessarie come da art. C.4. Nel caso si riscontri una percentuale di errore superiore al 3% relativamente ai primi 100 record inseriti da uno specifico operatore l'appaltatore dovrà provvedere, entro gg. 15, alla sostituzione dell'operatore medesimo con altro avente professionalità e competenze corrispondenti a quanto dichiarato in sede di presentazione di offerta; l'appaltatore dovrà inoltre provvedere al pagamento della penale di cui sopra e alle correzioni come da art. C.4. Anche nel caso si riscontri una percentuale di errore superiore al 3% nella gestione e archiviazione dei documenti pervenuti alla biblioteca dell'Archiginnasio per Deposito legale, effettuata da un singolo operatore nei 30 giorni successivi al periodo di formazione/affiancamento previsto dall'art. C.4, l'appaltatore dovrà provvedere, entro gg. 15, alla sostituzione dell'operatore medesimo con altro avente professionalità e competenze corrispondenti a quanto dichiarato in sede di presentazione di offerta; l'appaltatore dovrà inoltre provvedere al pagamento della penale di cui sopra e alle correzioni come da art. C.4. Relativamente a tutti i lotti, sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell’Amministrazione sull’impatto che il disservizio provocasse sull’utenza e sull’organizzazione complessiva) per le quali verrà applicata una penale fino a Euro 2.500,00: • la sospensione, l’abbandono o la mancata effettuazione del servizioservizio senza motivata giustificazione; • la violazione degli orari concordati e dell’organizzazione del servizio concordata; • l’impiego di personale non qualificato; • la mancata eliminazione degli inconvenienti dopo la formale segnalazione da parte dell’Amministrazione. L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’Appaltatore inadempiente. In alternativa l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in tal caso l'Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali 1. Ove il Concessionario non rispetti ovvero violi gli obblighi di seguito indicate tutte legge e le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a disposizioni del contratto, incluso quanto prescritto previsto dal presente Capitolatocapitolato speciale e dall’offerta tecnica del Concessionario, imputabili a quanto offerto negligenza o colpa del Concessionario o dei suoi soci o dipendenti, il Comune di Asti trasmetterà, via PEC, formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di norma non superiore a 5 giorni lavorativi, decorso inutilmente il quale, in sede assenza di gara o ad ogni altro onere derivante presentazione di motivate giustificazioni da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio parte del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizioConcessionario, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato all’applicazione di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell’importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Dopo la terza applicazione della suddetta penale ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell’importo netto contrattuale, il Comune di Asti potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all’articolo 24 del presente capitolato.
3. In ogni caso resta salva la facoltà del Comune di Asti di procedere comunque alla risoluzione del contratto negli altri casi di cui al successivo articolo 24.
4. Le penali saranno applicate, fissando un termine per il pagamento delle stesse, con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo PEC, con termine di giorni 5 per eventuali difese scritte.
5. L’importo delle penali potrà essere detratto dall’aggio da corrispondere al Concessionario ed eventualmente tramite escussione della cauzione definitiva.
6. Oltre a quanto sopra stabilito, si individuano i seguenti inadempimenti soggetti a ulteriori penali:
a) affissioni protratte oltre tale termine. Per i 5 giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario e non rimosse/ricoperte: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell’importo del diritto per tutto il tempo dell’indebita esposizione;
b) affissioni abusive protratte oltre i 5 giorni successivi alla data di riscontro dell’abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l’importo del diritto per tutto il tempo dell’indebita esposizione;
c) affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere € 50,00 per ogni violazione manifesto, salva la facoltà del Comune di disporre l’immediata rimozione dei manifesti, senza che i committenti possano avanzare pretesa alcuna nei confronti del Comune;
d) versamenti tardivi di cui all’articolo 6, comma 4: il Concessionario deve corrispondere l’importo dell’1% delle somme non versate per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni, l’importo del 15% delle somme non versate nel caso di ritardi superiori a 14 giorni e inferiori a 90 giorni; 30% delle somme non versate per ritardi oltre i 90 giorni;
e) mancata presentazione dei rendiconti contabili di cui all’articolo 7, comma 1 (rendiconto delle riscossioni) e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione comma 3 (conto giudiziale) e/o inadempienzacomma 4 (rendiconto annuale) del presente capitolato: il Concessionario deve corrispondere € 100,00 per ogni giorno di ritardo per ciascuna violazione;
f) mancata comunicazione agli uffici comunali competenti delle situazioni di cui all’articolo 10, trasmetterà al concessionario in forma scritta comma 3 del presente capitolato: il Concessionario deve corrispondere € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
g) ritardo nell’allestimento sede adeguata di cui all’articolo 15 del presente capitolato: il Concessionario deve corrispondere una penale pari a mezzo posta elettronica certificata€ 200,00 per ogni giorno di ritardo dalla diffida ad adempiere;
h) mancata presentazione della relazione annuale di cui all’articolo 10, comma 14: il Concessionario deve corrispondere € 100,00 per ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionariogiorno di ritardo;
i) ritardo nella consegna delle banche dati di cui all’articolo 10, senza che comma 15: il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento Concessionario deve corrispondere € 100,00 per ogni giorno di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.ritardo;
Appears in 1 contract
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali saranno comminate come di seguito indicate seguito. L’Appaltatore deve porre ogni cura ed attenzione ed adempiere a tutte le volte in cui emergano inadempimenti precauzioni e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatoprescrizioni impartite dalla FAL per la esecuzione dei lavori al fine di evitare che, per fatto suo o dei suoi dipendenti, vengano compromesse la sicurezza e la regolarità della circolazione dei treni, prestandosi all’occorrenza, con l’opera dei propri agenti, a quanto offerto tutte le attività necessarie per mantenere la regolarità e per garantire la sicurezza dell’esercizio ferroviario su tutto il tratto su cui si estenderà l’azione dei lavori appaltati. Per l’inosservanza delle precauzioni e/o delle prescrizioni di cui al precedente comma, accertata dalla FAL e notificata all’Appaltatore mediante comunicazione scritta, l’Appaltatore deve, ogni volta, pagare un risarcimento valutato come segue: - se dall’inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell’esercizio ferroviario, senza però alcun pericolo per la sicurezza dell’esercizio stesso, è applicata una penale di € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00); - se dall’inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio ferroviario è applicata una penale di € 15.000,00 (Euro Quindicimila/00) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle responsabilità verso terzi sopportate dalla FAL in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà conseguenza dell’evento. Qualora a seguito della non perfetta esecuzione dell’intervento si determinassero soggezioni all’esercizio ferroviario sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione a € ….. (euro …./00) per ogni giornata lavorativa treno interessato dalla soggezione e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso minuto di ritardo nella rimozione che il treno stesso abbia subito dal momento del riscontro della non perfetta esecuzione dell’intervento e sino al completo ripristino a regola d’arte a cura e spese dell’Appaltatore Per ogni giorno di ogni distributore automatico verrà applicata ritardo rispetto al termine stabilito per l’ultimazione dei lavori: 1 ‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale. Qualora i ritardi accumulati nell’esecuzione dei lavori determinino una penale pari all’1 complessiva il cui ammontare risulti superiore al limite del 20 per mille cento dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizioammontare netto contrattuale, si procederà con l’applicazione delle seguenti applicherà quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione applicate, verranno trattenute in fase di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/liquidazione delle fatture o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza sulla cauzione che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodovrà essere immediatamente reintegrata.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for the Execution of Works
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali Coni Servizi ha la facoltà di seguito indicate tutte le volte applicare in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio violazione degli obblighi contrattuali le seguenti penali: ▪ Xxxxxxx nel riscontrare la Richiesta di Fornitura: per giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatoprevisti al paragrafo 6.1, verrà applicata si applica una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione € 200,00; ▪ Mancata presenza di tutti i partecipanti comunicati ad un incontro preparatorio: penale di € 250,00 per ogni giornata lavorativa e mancata presenza, calcolata per ogni distributore non installatopartecipante; tale ▪ Ritardo nella presentazione del Piano Dettagliato delle Attività: penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso € 500,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella rimozione rispetto ai termini previsti al paragrafo 6.1; ▪ Ritardo nell’inizio dell’erogazione dei servizi ordinati: Penale di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione € 500,00 per ogni giornata lavorativa ora di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 ritardo rispetto ai termini previsti al paragrafo 6.1; ▪ Penale per mille dell’intero valore stimato avvicendamento del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto personale senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente autorizzazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto: il Fornitore incorrerà in una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 200,00; ▪ In caso di assenze di risorse chiave (Responsabile Segreteria Organizzativa e Responsabile per l’Esecuzione del servizio): per ogni prodotto giorno naturale e giornata lavorativa consecutivo di assenza, non concordato con il Direttore dell’esecuzione del contratto, il Fornitore incorrerà in una penale pari a € 300,00, calcolata per ogni risorsa; ▪ Mancata sostituzione di una risorsa organizzativa non gradita (Responsabile Segreteria Organizzativa, Responsabile per l’esecuzione del Servizio, altre risorse organizzative): per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre tale termine. nella sostituzione di una risorsa non gradita rispetto al tempo previsto nel paragrafo 8 il Fornitore incorrerà in una penale pari a € 400,00, calcolata per ogni risorsa; ▪ Mancata sostituzione di una risorsa operativa non gradita (personale addetto ai servizi operativi presso Evento o manifestazione): per ogni ora di ritardo nella sostituzione di una risorsa non gradita rispetto al tempo previsto nel paragrafo 8 il Fornitore incorrerà in una penale di € 500,00 calcolata per ogni risorsa; se risorsa unica o parte di un team molto ristretto di personale operativo, sono previste maggiorazioni fino a € 1.000,00 per singola risorsa ovvero, in base alla severità dell’impatto negativo sull’evento, risoluzione di diritto del contratto con risarcimento da parte del Fornitore del danno subito; Per ogni violazione altra inadempienza riconducibile a singole prestazioni non effettuate, effettuate in ritardo, e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata conformi a quanto stabilito nel presente articolo la relativa penalitàCapitolato e negli altri documenti di gara, verrà applicata Coni Servizi applicherà una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessionecui importo singolo potrà variare da € 500,00 (cinquecento/00) fino a € 5.000,00 (cinquemila/00) secondo la gravità, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodiscrezionalmente valutata.
Appears in 1 contract
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione In caso di inadempimenti nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore la FNOMCEO avrà la facoltà di applicare le penali di seguito come appresso indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatodi risolvere il rapporto ai sensi del successivo articolo 15, a quanto offerto in sede fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio ritardo non imputabile alla FNOMCEO rispetto ai termini e condizioni disciplinati stabiliti nel presente CapitolatoCapitolato e/o nelle singole lettere ordinativo saranno applicate le seguenti penali: ⮚ in caso di ritardo nell’avvio della campagna rispetto al termine concordato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione a € 100,00 per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installatogiorno di ritardo relativo alla stessa campagna; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) ⮚ in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata fornitura del singolo prodotto/servizio rispetto alla tempistica individuata nella singola lettera ordinativo, una penale pari all’1 del 1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione corrispettivo dovuto per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) l’acquisto del prodotto a listino o fuori listino; ⮚ in caso di guasto a un distributore automaticoritardo nella presentazione della proposta contenente il progetto creativo rispetto al termine fissato nella richiesta di attivazione dell’Accordo quadro, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre giorno di ritardo; ⮚ in caso di ritardo nella presentazione del progetto creativo prescelto per la data realizzazione della campagna rispetto ai tempi indicati dal committente, una penale pari € 100,00 per ogni giorno di scadenza ritardo; ⮚ in caso di ritardo rispetto al termine previsto all’art. 3 del presente capitolato per l’invio dei curriculum delle risorse da inserire (ad integrazione e/o avente sostituzione) nel gruppo di lavoro, una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 300,00 (euro trecento/00), fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15; ⮚ in caso di ritardo rispetto al termine previsto all’art. 3 del presente capitolato per la disponibilità delle nuove risorse del gruppo di lavoro una penale pari a € 300,00 (euro trecento/00), fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15; ⮚ in caso di ritardo o mancata pubblicazione in giornata (o diverso termine richiesto) dei contenuti sul sito richiesta dagli Uffici della Federazione una penale pari € 100,00 per ogni prodotto giorno di ritardo; Saranno inoltre applicate le penali anche ad altri fatti non contemplati dal presente capitolato che costituiscono mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti rapportate alla gravità dell’inadempimento. Le detrazioni a titolo di penale sono indicate nel certificato di pagamento che viene rilasciato dal RUP e giornata lavorativa di comunicato al fornitore ai fini dell’emissione della fattura, e sono applicate sull’importo fatturato in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore. Le penali da ritardo oltre tale terminesono applicate immediatamente al Fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al Fornitore. Per ogni violazione gli inadempimenti diversi dal ritardo, le penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al RUAC da parte del Dec. A tal fine, il Dec fissa un termine non inferiore a 5 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale il RUAC deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il RUAC non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, il Rup comunicherà al RUAC l’applicazione delle penali e il relativo importo sarà decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore. Le penali - a qualsiasi titolo comminate - nel complesso, non potranno complessivamente superare il 10% dell’importo netto contrattuale relative a ciascuna lettera di ordinativo, ai sensi dell’art. 113 bis del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 15 del presente capitolato. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e la FNOMCEO si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art. 16 La richiesta e/o inadempienza il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse. L’accettazione della prestazione tardiva non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalitàfa venire meno, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e in capo al committente, il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione diritto all’applicazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.
Appears in 1 contract
Penali. 1. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione penali previste per inadempienze imputabili alla Società durante l’esecuzione delle penali prestazioni sono di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneriportate:
a) In caso per ogni giorno lavorativo di ritardatoritardo, incompleto o parziale avvio del servizio non imputabile all’ACI, rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatodi consegna indicati all’art. 8, verrà applicata comma 3, l’ACI si riserva, per ogni ordinativo di fornitura, il diritto di applicare una penale pari all’1 del 1 per mille dell’intero del valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stessodell’ordinativo;
b) per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’ACI, rispetto ai termini stabiliti per il ritiro dei prodotti differenti, difettosi ovvero consegnati in caso eccedenza rispetto all’ordinativo di ritardo nella rimozione fornitura di cui all’art. 8, l’ACI, per ogni distributore automatico verrà applicata ordinativo di fornitura, si riserva il diritto di applicare una penale pari all’1 del 1 per mille dell’intero del valore stimato del rispettivo contratto di concessione dell’ordinativo, salvo espressa accettazione per ogni giornata lavorativa di ritardoiscritto dell’unità ordinante;
c) nel caso in caso cui ciascuna Unità ordinante, per fatto non imputabile all’Amministrazione, sia nell’impossibilità di guasto accedere al Portale ed eseguire ordinativi di fornitura, L’ACI si riserva il diritto di applicare, per ogni mancato accesso, una penale giornaliera di €. 20,00 (venti/00);
d) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’esecuzione delle eventuali variazioni al catalogo rispetto ai termini indicati al paragrafo 6 del capitolato tecnico-prestazionale per gli aggiornamenti a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo seguito di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato degli articoli non aventi le specifiche e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)i requisiti di qualità richiesti, verrà applicata l’ACI si riserva il diritto di applicare una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato fino ad un massimo del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero del valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:contratto;
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazionegiorno di mancato funzionamento del contact center, l’ACI si riserva di applicare una penale di € 20,00 (venti/00);
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato giorno lavorativo di cui sia stata successivamente verificata difformità ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico- prestazionale, nell’aggiornamento del catalogo elettronico a quanto dichiarato dal concessionarioseguito di sostituzione e/o inserimento di nuovi articoli, l’ACI si riserva il diritto di applicare una penale fino al 0,3 per mille del valore del contratto;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa giorno lavorativo di ritardo oltre tale terminerispetto ai termini indicati nell’art. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità9, verrà applicata commi 4 e 5, nella trasmissione della reportistica richiesta e delle informazioni, l’ACI si riserva il diritto di applicare una penale compresa tra lo 0,5% e il di €. 30,00 (trenta//00).
2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali di cui al comma 1 non escluderà preclude il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere dell’ACI di richiedere il risarcimento di degli eventuali maggiori danni e, comunque, non esonera la Società dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. Qualora la Società non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto, l’ACI potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla garanzia di cui all’art.15 che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo.
3. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, ovvero nel caso in cui le violazioni penali di cui al 1° comma dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l’ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Società, senza bisogno di messa in mora e, con semplice provvedimento amministrativo, provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
4. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 5 (cinque) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ACI.
5. Trascorso tale termine le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziopenali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Supply of Office Materials and Services
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione 1. Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitolati si applicano le seguenti penali: inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle penali piante abbattute; piante recise troppo alte (altezza superiore di seguito indicate tutte 1/4 del diametro, salvo, indicazioni diverse riportate nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le volte in cui emergano inadempimenti ceppaie che presentano carie alla base; asportazione o cancellazione della contrassegnatura: euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia; piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali; per apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale; taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta; ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione o nell'asporto del legname dal piazzale dopo il pagamento: euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno lavorativo; esbosco/trasporto del materiale legnoso, senza il consenso del proprietario (prima della misurazione) euro 500,00 (cinquecento); danni al suolo e/o difformità alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede delle prescrizioni contenute nel progetto di gara taglio o ad ogni altro onere derivante da alle norme di legge o regolamenti inerenti il servizio buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale; rilascio dei residui di utilizzazione: euro 5,00 (cinque) per ogni metro stero stimato, salvo maggiore valore commerciale del materiale legnoso sulla base della stima effettuata dall’Ente proprietario; danni alla rinnovazione in concessione:
a) In conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale; mancato rispetto dell’eventuale prescrizione relativa all’utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d’oneri particolare: euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di ritardatoversamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, incompleto o parziale avvio calcolato sulla base del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatoprezzario provinciale; asportazione di sabbia, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato sassi ed altri prodotti secondari del rispettivo contratto di concessione bosco: euro 100,00 (cento) per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardoviaggio.
d) 2. In ogni caso di mancato riassortimento di uno non si procederà all’avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a euro 50,00.
3. Sono fatte salve eventuali sanzioni o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze penali derivanti da una non corretta esecuzione del servizioaltre violazioni, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:e quanto previsto in materia penale e urbanistica.
e) € 50,00 per 4. La ditta prende atto, in ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltrecaso, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione l'applicazione delle penali non escluderà preclude il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere dell’Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento di degli eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodanni.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione Il Fornitore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio. Ove il fornitore non adempia agli obblighi previsti nel contratto nel rispetto delle penali tempistiche previste, il Capo Settore Servizi Sociali, previa contestazione scritta al fornitore stesso, potrà applicare le seguenti penali: • € 50,00 per ciascun giorno di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/ritardo nell’avvio del tirocinio per cause imputabili alla Ditta Appaltatrice; • € 100,00 dopo la terza mancata consegna del registro presenze, entro i termini richiesti dall’Ente; • da € 50,00 a € 500,00 per irregolarità, mancanza o difformità rispetto incompletezza della documentazione fiscale, assicurativa, amministrativa relativa a quanto prescritto ciascun tirocinante e prevista dalla normativa vigente, nonché dalle norme del presente contratto; • € 20,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle indennità di tirocinio; • € 200,00 per ogni mancata o parziale presentazione dei report richiesti dal presente Capitolatocontratto; • € 100,00 in caso di mancata o incompleta presentazione della scheda di valutazione finale di ciascun percorso di tirocinio; • € 800,00 per ogni mancata attivazione, a quanto offerto per cause imputabili alla Ditta Aggiudicataria, di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, rispetto al numero da attivare nell’arco della durata contrattuale, rilevato in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non verifica della corretta esecuzione del serviziocontratto. Alla contestazione della inadempienza il Fornitore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio del Comune, verranno applicate al Fornitore le penali come indicato. Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal Fornitore. L’Amministrazione si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato riserva di chiedere oltre alla penale di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere sopra il risarcimento di eventuali maggiori dei danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili al Fornitore nell’esecuzione del servizio. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio. Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili. La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni pari alla durata della sospensione.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con 1. In caso di inadempimenti non imputabili alla Stazione Appaltante ovvero non causati da forza maggiore o da caso fortuito, nell’esecuzione dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto, dagli atti di gara e dall’Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali, che saranno a computate per ciascun singolo mezzo ed evento: - Tardivo intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria € 100 - Omesso o irregolare intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria € 150 - Tardivo intervento di depannage € 150 - Omesso intervento di depannage ovvero oltre 12 ore dalla chiamata € 250 - Omessa o irregolare esecuzione servizi accessorio gestione sinistri € 300 - Ritardo nella consegna dei veicoli fino al 60° giorno successivo allo scadere del termine di consegna, per ogni giorno solare € 50 - Ritardo nella consegna dei veicoli: dal 60° giorno successivo allo scadere del termine di consegna € 150 ogni giorno solare - Disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali € 300 - Grave disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali € 1.000 - Per ogni altro tipo di evento non previsto nell’elenco che dia luogo ad un disservizio o sia identificabile come mancato rispetto del capitolato tecnico € 100,00 ad infrazione.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Agenzia che avrà richiesto l’applicazione delle penali di seguito cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. La richiesta e/o difformità rispetto a quanto prescritto il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, articolo non preclude il diritto della Agenzia a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti richiedere il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardorisarcimento degli eventuali maggior danni.
d) In caso 5. È fatta salva la facoltà per l’Agenzia di mancato riassortimento non attendere l’esecuzione della fornitura / servizio e di uno o più prodottirivolgersi a terzi per la fornitura, oltre il tempo laddove ragioni di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato urgenza lo giustifichino ponendo a carico del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortitoFornitore eventuali costi aggiuntivi.
6. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze L’Agenzia potrà compensare i crediti derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione dall’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato penali di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 qualsiasi titolo, anche per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltrei corrispettivi dovuti, solo per le ipotesi ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/al successivo articolo o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi delle eventuali altre garanzie rilasciate dal ricevimento della contestazione da parte del concessionarioFornitore, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettatebisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non escluderà esclude peraltro il diritto delle Amministrazioni concedenti ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a pretendere richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di eventuali richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso l’Agenzia potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni danni.
9. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o del Contratto per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione grave ritardo. In tal caso l’Agenzia avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del servizioFornitore per il risarcimento del danno.
Appears in 1 contract
Samples: Determina a Contrarre
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore in modo continuo. Egli dovrà organizzare e dirigere il servizio stesso in tutti gli edifici ed aree oggetto dell'appalto, emanando al proprio personale tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatodisposizioni necessarie al fine dell'ottimizzazione del lavoro. In caso di inosservanza, a quanto offerto troveranno applicazione le seguenti penalità: Sarà applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) al giorno per ogni giorno di inadempienza nel caso di : • numero di personale dedicato al servizio non corrispondente al numero di unità indicate in sede di gara o ad ogni altro onere derivante offerta; • personale non dotato di divisa da norme lavoro e cartellino di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) riconoscimento. Per le pulizie giornaliere: • in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/omissione o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato operazioni di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente pulizia previste nel presente capitolato l'impresa aggiudicataria dovrà corrispondere una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 250,00 (duecentocinquanta/00) al giorno, per ogni prodotto e giornata lavorativa giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione di quanto non effettuato, oltre tale terminele 24 ore dal momento della segnalazione scritta al rappresentante della ditta. Per le pulizie periodiche: • in caso di omissione totale o non corretta esecuzione delle operazioni di pulizie previste nel presente capitolato la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere una penale pari a € 300,00 (trecento/00) al giorno, per ogni violazione e/sede e per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione di quanto non effettuato, oltre le 24 ore dal momento della segnalazione scritta al rappresentante della ditta aggiudicataria. Gli interventi di ripristino non daranno luogo ad alcun addebito a carico dell'amministrazione in quanto resi quale tardiva esecuzione comunque dovuta degli obblighi contrattuali. Sarà applicata una penale di € 300,00 (trecento/00) al giorno per utilizzo di attrezzature e/ o inadempienza prodotti diversi rispetto a quanto presentato in sede di offerta. In tutti gli altri casi, l'amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto dall'amministrazione alla ditta aggiudicataria, questi dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le quali proprie deduzioni all'amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'amministrazione, ovvero non sia stata puntualmente specificata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L'amministrazione comunale in ogni momento potrà verificare il pieno e completo adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziocapitolato.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali L’Impresa ha l’obbligo di seguito indicate tutte organizzare una struttura tale da garantire che ogni prestazione sia effettuata secondo i tempi e le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto modalità previste dal presente Capitolato, dal Contratto di Servizi e dagli specifici buoni d’ordine disposti dall’Istituto. Salve diverse sanzioni previste da disposizioni normative, l’Istituto si riserva di applicare all’Impresa, qualora per qualsiasi motivo le prestazioni appaltate non siano state eseguite nella loro interezza o non siano conformi a quanto offerto in sede previsto alle specifiche indicazioni fornite e accettate dall’Impresa, le penali elencate di gara o ad ogni altro onere derivante da norme seguito: • Per attività di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) presidio fisso: ✓ In caso di ritardatoassenza senza preavviso dell’addetto fisso e senza che avvenga la sostituzione immediata entro 2 ore dello stesso, incompleto l’Impresa verrà assoggettata ad una penale di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno non coperto. ✓ Nel caso in cui durante la validità del Contratto, si verifichino 2 ritardi ingiustificati o parziale avvio del servizio rispetto ai termini 2 mancate sostituzioni entro le due ore previste, l’Istituto si riserva il diritto di terminare il Contratto e condizioni disciplinati nel presente Capitolatoimputare all’Impresa le spese necessarie per gestire diversamente questi servizi. • Per attività di movimentazione, verrà facchinaggio, trasporto, stoccaggio e custodia: ✓ In caso di sparizione e/o distruzione di beni o materiali vari sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero al 200% (duecento percento) del valore stimato del rispettivo contratto cespite sparito; inoltre l’Istituto si riserva il diritto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installatochiedere il risarcimento di eventuali danni o spese collaterali; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in ✓ In caso di ritardo nella rimozione alterazione e danneggiamento di ogni distributore automatico verrà beni o materiali vari sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero al 150% (centocinquanta percento) del valore stimato del rispettivo contratto cespite coinvolto; inoltre l’Istituto si riserva il diritto di concessione per ogni giornata lavorativa chiedere il risarcimento delle eventuali spese di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato reintegro e/o indicato nell’offerta aggiudicata riparazione; ✓ In caso, durante la validità del Contratto, si verifichino 3 o più sparizioni, alterazioni, danneggiamenti e/o distruzioni, l’Istituto si riserva il diritto di terminare il Contratto e imputare all’Impresa le spese necessarie per gestire diversamente questi servizi. • Per attività di movimentazione, facchinaggio e trasporto: ✓ In caso di ritardo nell’esecuzione pari o superiore a un’ora (se migliorativa)1) rispetto a quanto definito nello specifico buono d’ordine, verrà applicata sarà comminata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
dal 60% (sessanta percento) dell’importo pattuito; ✓ In caso di mancato riassortimento di uno ritardo pari o più prodottisuperiore a due (2) ore rispetto a quanto definito nello specifico buono d’ordine, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata sarà comminata una penale pari allo 0,3 al 100% (cento percento) dell’importo pattuito e saranno imputate all’Impresa anche le spese che l’Istituto dovrà sopportare per mille dell’intero valore stimato provvedere alla mancanza dell’Impresa. ✓ In caso, durante la validità del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizioContratto, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una verifichino 3 o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltreritardi pari o superiore a un’ora (1) oppure 2 o più casi di ritardi pari o superiori a due (2) ore rispetto alle tempistiche pattuite, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale l’Istituto si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà riserva il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere di terminare il risarcimento di eventuali maggiori danni Contratto e imputare all’Impresa le spese necessarie per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziogestire diversamente questi servizi.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali 1) Con riferimento a ciascun Contratto di seguito indicate tutte le volte Fornitura attuativo della presente Convenzione, in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardatoinadempimento, incompleto non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o parziale avvio del da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati stabiliti nel presente Capitolatoatto e relativi Allegati, verrà applicata sono stabilite le penali che seguono
a. in caso di ritardo nel dare riscontro all’Amministrazione Contraente, attraverso il NECA della data di prevista consegna, rispetto al termine massimo stabilito nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data giorno lavorativo di completo avvio del servizio stessoritardo pari ad € 50,00= (Euro cinquanta/00), IVA esclusa;
b) b. in caso di ritardo nella rimozione consegna della fornitura rispetto al termine massimo indicati nella Tabella di cui al Capitolato Tecnico, ovvero rispetto al diverso termine pattuito espressamente tra le parti, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni distributore automatico verrà applicata giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell’Ordinativo di Fornitura relativo all’inadempimento o al ritardo;
c. in caso di ritardo nella consegna della fornitura e di quanto a corredo della stessa a seguito di indisponibilità temporanea del/i Prodotto/i per rottura di stock rispetto ai termini massimi nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell’Ordinativo di Fornitura;
d. in caso di ritardo nel ritiro e/o nella sostituzione dei Prodotti contestati per difformità qualitativa o quantitativa in eccesso rispetto al termine massimo stabilito nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell’Ordinativo di Fornitura relativo all’inadempimento o al ritardo; tale penale è dovuta fino al ritiro da parte del Fornitore dei Prodotti consegnati non conformi e/o in eccesso;
e. in caso consegna parziale dei Prodotti, come stabilito nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell’Ordinativo di Fornitura relativo all’inadempimento; tale penale è dovuta fino alla completa consegna della quantità ordinata;
f. in caso di ritardo nell’emissione della fattura rispetto al termine indicato nel precedente Articolo 9, comma 3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore della fornitura oggetto di fatturazione; in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito e al successivo Articolo 18. Spetta alla singola Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, all’istruttoria, all’accertamento ed alla applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo a ARCA S.p.A. di cui al successivo comma 3.
2) Con riferimento alla presente Convenzione, in caso di inadempimento, non imputabile a ARCA S.p.A. ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:
a. in caso di ritardo rispetto al termine stabilito per l’attivazione e/o piena operatività del Call Center, come specificato nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;
b. per ogni verifica negativa relativa alle rilevazioni a campione effettuate sul tempo di attesa telefonica al Call Center risultante negativa rispetto al tempo massimo di attesa indicato, come specificato nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto ad € 1.000,00= (Euro mille/00), IVA esclusa;
c. nei casi previsti di concessione fuori produzione ed evoluzione tecnica, come specificato nel Capitolato Tecnico, in caso di ritardo: - della comunicazione di sostituzione dei prodotti e/o - dell’invio delle schede tecniche dei nuovi prodotti proposti in sostituzione e/o - dell’invio di ogni altra documentazione tecnica secondo quanto richiesto nel Capitolato Tecnico relativamente ai prodotti proposti in sostituzione, ARCA S.p.A. applicherà al Fornitore una penale, per ogni giornata lavorativa giorno lavorativo di ritardo pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;
d. in caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna del materiale per il Sito, di cui al precedente Articolo 11 comma 1, 2 e comma 3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale pari ad € 100,00= (Euro cento/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo;
ce. nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di cui al precedente Articolo 13, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 500,00= (cinquecento/00), IVA esclusa, fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle prescrizioni predette;
f. nel caso di consegna della reportistica di cui al precedente Articolo 13, con dati risultanti non completi o non corretti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00), IVA esclusa;
g. nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione del Responsabile della Fornitura, come specificato nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/00), IVA esclusa; in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto di seguito stabilito e quanto stabilito al successivo Articolo 18.
3) In conformità degli obblighi assunti dal Fornitore con la sottoscrizione della presente Convenzione relativi alla prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito di ARCA S.p.A. relativo al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative alla presente Convenzione, ARCA S.p.A. ha inoltre la facoltà di:
a. applicare le seguenti ulteriori penali:
i. in caso di guasto ritardo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il Fornitore sarà tenuto a un distributore automaticocorrispondere a ARCA S.p.A. una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00), tale IVA esclusa;
ii. nel caso in cui, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni Contraenti, tramite reclami ovvero a seguito di verifiche effettuate da impedire ARCA S.p.A., anche tramite terzi incaricati, emerga che il suo regolare funzionamento oltre numero e la tipologia di inadempimento rilevati nell’arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solare sia: − uguale o superiore a n. 6 (sei) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui al − uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui al il tempo Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
b. procedere alla risoluzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti del successivo Articolo 18.
4) Ai fini della contestazione delle penali di intervento/sostituzione disciplinato dal cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, come specificato nel Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente Capitolato Convenzione; in tal caso l’Amministrazione Contraente e ARCA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardoi servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
d5) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodottiConstatato l’inadempimento, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato l’Amministrazione Contraente e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardoARCA S.p.A., per il riassortimento dei prodotti quanto di rispettiva competenza, comunicheranno al Fornitore la contestazione e l’applicazione delle rispettive penali; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per ciascuna tipologia iscritto nel termine massimo di prodotto 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni siano ritenute idonee a giudizio dell’Amministrazione Contraente e/o inadempienze derivanti da una di ARCA S.p.A. a giustificare l’inadempimento ovvero non corretta esecuzione del serviziopervengano nel termine indicato, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
e6) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione Le Amministrazioni Contraenti e/o inadempienza ARCA S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 17 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7) Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% cento) del valore stimato residuo del rispettivo contratto proprio Contratto di concessioneFornitura, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedentefermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, ARCA S.p.A., per ciascuna violazione quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’Importo residuo dell’importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8) La richiesta e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione pagamento delle penali indicate nella Convenzione non escluderà esonera in nessun caso il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziopagamento della medesima penale.
Appears in 1 contract
Penali. In caso di inadempienza e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 113/bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, il Fornitore è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione penalità e le maggiori spese eseguite dalla Valle Umbra Servizi in danno del Fornitore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dal Fornitore, e, ove mancasse il credito, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. Il Fornitore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di seguito indicate tutte cui ai precedenti periodi, verranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Valle Umbra Servizi. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le volte proprie deduzioni alla Valle Umbra Servizi nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della Valle Umbra Servizi ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate. Rilevato che le penali non possono in cui emergano inadempimenti eogni caso, ai sensi del comma 2 dell’art. 113/o difformità rispetto a quanto prescritto bis del Codice Appalti, superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale, sono stabile le seguenti penali contrattuali, fermo restando il risarcimento del maggior danno: Consegna di tutti i mezzi dalla aggiudicazione se diversamente comunicato: - oltre i 5 gg dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione sesto giorno €200/gg per ogni giornata lavorativa mezzo/attrezzatura non consegnata Tempi massimi di intervento: mancata manutenzione € 200/gg dalla richiesta di intervento oltre le 24 ore Mancata sostituzione del mezzo entro 2 giorni dal guasto € 500/gg dalla richiesta di intervento Per violazione di ogni e qualsiasi obbligo contrattuale: penale di € 100,00 (euro cento/00) oltre ad IVA per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio violazione riscontrata dal Direttore del servizio stesso;
b) Contratto in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal deroga al presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardod’Xxxxx .
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/L’Appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) cose in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) incidenti, in caso di guasto a un distributore automaticoomissioni o di riscontrati cattivi funzionamenti, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In anche in caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortitosopralluoghi ispettivi ed accertamenti svolti dalle autorità competenti. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza Premesso che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione l'applicazione delle penali non escluderà esclude il diritto delle Amministrazioni concedenti a dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali maggiori ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze connesse che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva di applicare una penale nel caso di ritardi od omissioni nell’esecuzione delle prestazioni così come di seguito riportato:
a) ritardo nell’avvio del servizio: ove nel termine prescritto l’Appaltatore non proceda all’esecuzione del servizio, la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, all’uno per mille dell’ammontare contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Università avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
b) ritardo sui tempi prescritti dalle vigenti normative sulle operazioni di servizio di manutenzione programmata comprendente sorveglianza, controllo, revisione, collaudo degli estintori forniti per tutta la durata del periodo: la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, all’uno per mille dell’ammontare contrattuale, per ogni giorno di ritardo relativo a un singolo estintore; eventuali danni saranno valutati in contraddittorio tra l’Università e l’Appaltatore;
c) ritardo sulla compilazione dell’inventario, della numerazione degli estintori e delle schede di manutenzione (artt. XX/0 x XX/0 xxx xxxxxxxxxx prestazionale): la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, all’uno per mille dell’ammontare contrattuale comunque, per ogni giorno di ritardo;
e) danni arrecati dal personale impiegato dall’Appaltatore: l'Università applicherà l’addebito delle spese sostenute per le riparazioni del danno e una penale pari al 10% del suo ammontare;
f) esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto o non attribuibile alla struttura organizzativa dell’Appaltatore: costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c.;
g) mancata produzione all’Università delle certificazioni di omologazione degli estintori e dei documenti attestanti le prescrizioni di cui all’art. II/1 del capitolato prestazionale;
h) inadempimento giudicato di grave entità: risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni;
i) mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: l'Università applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di euro 2.500,00(duemilacinquecento/00). L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Università. Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano se il ritardo è dovuto a cause non imputabili all’Appaltatore, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione dei servizi, ai sensi del successivo art. II/5. Ove l’importo dell’applicazione delle penali superi il 10% dell’ammontare netto del contratto, si procederà ai sensi degli artt. 298 co. 2 del D.P.R. 207/10 e 136 del D. Lgs. 163/06. Nei casi di ritardi e inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali, l’Università provvede ad inoltrare una contestazione scritta all’Appaltatore. L’Appaltatore comunica le proprie controdeduzioni all’Università nel tempo massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accolte da parte dell’Università, sono applicate all’Appaltatore le penali corrispondenti ai ritardi ed agli inadempimenti contestati. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell’Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L’Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Appaltatore inadempiente.
Appears in 1 contract
Samples: Servizio Di Manutenzione Programmata E Comodato D’uso Degli Estintori
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione La ditta aggiudicataria è responsabile del perfetto svolgimento della fornitura. Ove si verificassero inadempienze della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto (mancata esecuzione totale o parziale di prestazioni, ritardo o cattiva esecuzione delle penali medesime) l’ASST a titolo di seguito indicate tutte le volte risarcimento del danno arrecatole o ad indennizzo del minor valore del servizio reso nonché dell’eventuale maggior spesa sopportata per l’acquisizione del servizio effettuato direttamente da altra ditta, potrà, in relazione ad ogni singolo caso: − Applicare a suo insindacabile giudizio, in ragione della gravità delle inadempienze verificatesi, una penale fino ad un massimo del 10% dell’importo complessivamente fatturato in relazione all’attività svolta nel mese precedente a quello in cui emergano inadempimenti e/si ravvisa l’inadempienza; − Addebitare alla ditta inadempiente l’eventuale somma residuale di cui l’applicazione dell’istituto della penale utilizzato nei limiti di cui al precedente capoverso non avesse garantito il completo risarcimento o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) indennizzo. In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) particolare sono previste le seguenti penalità: Euro 10.000,00 In caso di mancato riassortimento collaudo entro 3 mesi dalla data di uno o più prodottiinizio attività fissata nella comunicazione di esito, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa giorno consecutivo di ritardoritardo Euro 2.500,000 Per qualsiasi fermo macchina superiore a 3 giorni lavorativi per evento o a 10 giorni lavorativi cumulativi in ciascun anno contrattuale, per il riassortimento dei prodotti ciascun giorno eccedente i limiti indicati Euro 10.000,00 In caso di mancata prosecuzione del servizio al termine del periodo contrattuale nelle more del subentro del nuovo fornitore o della gestione diretta in tutti i settori, per ogni giorno di disservizio In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’ASST contesta formalmente le inadempienze riscontrate e assegna un termine non superiore a 10 giorni per ciascuna tipologia la presentazione di prodotto controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine o nel caso in cui le controdeduzioni non riassortitosiano ritenute valide sarà applicata la penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata disposizioni contenute nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di l’ASST potrà rivalersi su eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziocrediti dell’impresa nonché sulla cauzione.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Di Gara
Penali. Le 1. Per ogni giorno solare di ritardo, anche se imputabile a terzi, non imputabile alla Amministrazione Contraente rispetto ai termini indicati nella presente Convenzione della consegna delle apparecchiature e dell’eventuale richiesta del servizio di installazione dei Personal Computer e dispositivi opzionali, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare, o frazione, di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per il ripristino dei Personal Computer e dei dispositivi opzionali, di cui all’articolo 12 “Assistenza e Manutenzione”, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all’2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per la trasmissione della reportistica e la trasmissione del catalogo prodotti informatizzato di cui all’articolo 12 della presente Convenzione, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 20,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per l’attivazione del Call Center, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 20,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Relativamente all’attività del Call Center, - per ogni report trimestrale da cui dovesse risultare un numero di chiamate con risposta successiva ai 20” maggiore del 10% delle chiamate totali, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale di Euro 500; - Per ogni report trimestrale da cui dovesse risultare un numero di chiamate perdute maggiore del 4% delle chiamate totali, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni concedenti procederanno con Contraenti, ovvero l’Agenzia, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti che avranno richiesto l’applicazione delle penali di seguito cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate tutte le volte a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui emergano inadempimenti al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. La richiesta e/o difformità rispetto a quanto prescritto il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore articolo non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà preclude il diritto delle singole Amministrazioni concedenti Contraenti a pretendere richiedere il risarcimento di degli eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziomaggior danni.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Personal Computer
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali sono relative a inadempienze rilevate dall’Amministrazione. A seguito di seguito indicate tutte verifiche puntuali sulla corretta esecuzione dei processi e dei Servizi da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la possibilità di applicare le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede penali riportate di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneseguito:
a) In caso Per ogni mancata esecuzione della raccolta rifiuti di ritardatouna via, incompleto piazza o parziale avvio parte delle stesse nei giorni stabiliti: € 200,00
b) Per ogni mancata esecuzione del servizio rispetto ai termini di spazzamento in una via, piazza o area mercatale: € 200,00
c) Per ogni inadempienza alle cautele igieniche e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato di decoro nell’esecuzione del rispettivo contratto di concessione servizio: per ogni giornata lavorativa singola inadempienza e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio giorno: € 200,00
d) Riscontrato traboccamento dei contenitori in centro raccolta dovuto al mancato rispetto della frequenza del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione ritiro: per ogni giornata lavorativa giorno di ritardo;, per contenitore: € 200,00
ce) in caso Mancata effettuazione di guasto un servizio a un distributore automaticocadenza settimanale o a richiesta: per giornata saltata: € 1.000,00
f) Mancata o irregolare consegna nell’area di stoccaggio o al trattamento di recupero del materiale prelevato mediante raccolta differenziata: € 500,00
g) Immissione dei rifiuti nel circuito di raccolta dell’Amministrazione provenienti da circuiti di altri Comuni, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato all’eventuale revoca del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.contratto: € 1.500,00
dh) In caso di mancato riassortimento disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla ditta Appaltatrice: per ogni giorno: € 1.000,00
i) Mancata trasmissione delle informazioni attinenti i rifiuti trattati: € 200,00
j) Mancata immediata reperibilità del Responsabile del servizio, per qualsiasi motivazione: per ogni volta: € 200,00
k) Per ogni altra possibile violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo potrà essere applicata una penalità, valutata per analogia, in relazione alla gravità della violazione, compresa fra € 200,00 e € 500,00. Nel caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, le penalità saranno raddoppiate. L’applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione scritta (anche via e-mail o più prodottipec) dell’inadempienza, oltre alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare opposizione, presentando le proprie controdeduzioni, entro il tempo termine perentorio di intervento disciplinato cinque giorni lavorativi dal presente Capitolato e/ricevimento. Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempimenti di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore dovrà fornire, nel corso della giornata di riferimento, comunicazione scritta di qualsiasi causa che abbia impedito o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)rallentato il normale svolgimento del servizio, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto e dovrà essere in grado di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una documentare le cause giustificatrici della non corretta esecuzione del servizio. La riscossione delle penali avverrà mediante trattenuta sull’acconto mensile corrisposto all’Appaltatore successivamente alla determinazione del Responsabile del Settore e, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltrecomunque, solo dopo il termine assegnato per le ipotesi di cui alle lettere e)controdeduzioni, f)anche se non formalizzate, g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettatedall’Appaltatore. L’applicazione delle penali penalità o della trattenuta come sopra descritto non escluderà pregiudica il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere di rivalsa dell’Amministrazione nei confronti dell’Appaltatore per eventuali danni patiti, né il risarcimento diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l’Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione inadempienze, né pregiudica il diritto dell’Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto, né può determinare la sospensione parziale o temporanea del pubblico servizio.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali In caso di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatoinadempimento contrattuale, l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a quanto offerto proprio insindacabile giudizio e in sede di gara o ad riferimento alle prestazioni contrattuali dettagliate le seguenti penali per ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessionesingolo inadempimento:
a) In caso Xxxxxxx nella consegna delle tratte euro 50,00 per ciascun giorno solare e continuativo di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 ritardo applicato per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;ciascuna tratta
b) in caso Mancato rispetto del parametro di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione disponibilità 99,5% su base annuale euro 20,00 (venti) per ogni giornata lavorativa ora di ritardo;sforamento del parametro applicato per ciascuna tratta
c) Xxxxxxx nel ripristino in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo bloccante per singolo evento euro 50,00 (cinquanta) per ciascuna ora di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 ritardo applicato per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.ciascuna tratta
d) In Xxxxxxx nel ripristino in caso di mancato riassortimento guasto non bloccante euro 100,00 (cento) per ciascun giorno lavorativo di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e ritardo per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:tratta
e) € 50,00 Superamento del numero annuo di manutenzioni programmate con interruzione di servizio euro 400,00 (quattrocento) per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;ciascun evento eccedente applicato per ciascuna tratta
f) € Mancata disponibilità del contact center dedicato euro 50,00 (cinquanta) per ogni prodotto autorizzato ciascuna ora di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;non disponibilità del contact center
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data Per il mancato rispetto di scadenza o avente una o più specifiche qualunque adempimento previsto dal presente capitolato (a titolo esemplificativo ma non conformi alla normativa vigente. Inoltreesaustivo, solo per le ipotesi di cui alle lettere e)nel caso di: ripetute fatturazioni errate, f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/mancata sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorativetratta al di fuori dei valori minimi di ammissione certificati in fase di collaudo a fronte di verifica annuale, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata etc.) l’Ateneo potrà applicare una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessionepenale, commisurata alla gravità dell’inadempienzadell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 100,00 (cento) a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila). L’Amministrazione concedenteGli inadempimenti contrattuali e l’applicazione delle penali verranno comunicati per iscritto, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificataPEC, dal Responsabile del Procedimento rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest’ultimo. Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penalecaso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione ovvero tramite emissione di note di credito da parte del concessionario, senza che Fornitore; ovvero tramite riaccredito diretto in conto corrente ovvero potrà essere detratto dalla cauzione a "garanzia definitiva". Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Università superi il medesimo abbia interposto opposizione10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettatestessa Università potrà risolvere il proprio rapporto negoziale. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non escluderà preclude il diritto delle Amministrazioni concedenti dell’Università a pretendere richiedere il risarcimento di degli eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodanni.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle 1) Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneriportate:
a) In nel caso in cui l’Aggiudicatario non rispetti i conferimenti di ritardatocui al relativo paragrafo del Capitolato Tecnico (sub Ambiti Nazionali di ciascun Lotto nel caso in cui AMA non attivi l’opzione trasporto e scarico) o il programma di ritiro e trasporto dei rifiuti (tutti i Lotti sub Ambito Comunitario e sub Ambito Nazionale in caso AMA attivi la relativa opzione di trasporto e scarico) che verrà consegnato da AMA secondo quanto previsto, incompleto per ciascun carico non accettato (sub Ambiti Nazionali di ciascun Lotto nel caso in cui AMA non attivi l’opzione trasporto e scarico) o parziale avvio ritirato (tutti i Lotti sub Ambito Comunitario e sub Ambito Nazionale in caso AMA attivi la relativa opzione di trasporto e scarico), AMA potrà applicare all’Aggiudicatario una penale di importo pari al 20% del servizio rispetto costo complessivo risultante per il carico medio in questione (ovverosia il risultato del prodotto tra la quantità media di rifiuto da ritirare o conferire ed il corrispondente prezzo unitario – Euro/tonnellata – offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara). Resta fermo l’obbligo dell’Aggiudicatario di effettuare, comunque, i conferimenti/ritiri non eseguiti come da programma, entro e non oltre le 24 ore successive, pena l’aumento della menzionata penale al 35% del costo complessivo risultante per il carico medio in questione (ovverosia il risultato del prodotto tra la quantità media di rifiuto da conferire ed il corrispondente prezzo unitario - Euro/tonnellata - offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara);
b) nel caso in cui l’Aggiudicatario non rispetti il termine massimo di 24 ore dalla richiesta di AMA per l’effettuazione di eventuali conferimenti (sub Ambiti Nazionali di ciascun Lotto nel caso in cui AMA non attivi l’opzione trasporto e scarico) o ritiri (tutti i Lotti sub Ambito Comunitario e sub Ambito Nazionale in caso AMA attivi la relativa opzione di trasporto e scarico) non previsti nel programma di ritiro e trasporto (ove si rendessero necessari in virtù di emergenze impiantistiche), AMA, per ciascun carico non conferito/ritirato, potrà applicare all’Aggiudicatario una penale di importo pari ad Euro 1.000,00 (mille/00);
c) relativamente ai Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), qualora non siano rispettati i termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatofissati per la trasmissione ad anticipazione delle copie (tramite scansione ed invio mail ai referenti di AMA entro 5 giorni dall’effettuazione del conferimento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento), verrà per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all’1 al 20% del costo complessivo risultante per mille dell’intero valore stimato il viaggio in questione (ovverosia il risultato del rispettivo contratto prodotto tra le quantità del rifiuto da conferire oggetto del FIR ed il corrispondente prezzo unitario - Euro/tonnellata - offerto dall’Aggiudicatario in sede di concessione gara);
d) inoltre, sempre in merito ai Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), qualora non siano rispettati i termini fissati per la trasmissione degli originali degli stessi (ovvero 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore), per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso giorno di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà sarà applicata una penale pari all’1 al 35% del costo complessivo risultante per mille dell’intero il viaggio in questione (ovverosia il risultato del prodotto tra la quantità del rifiuto da conferire oggetto del FIR ed il corrispondente prezzo unitario - Euro/tonnellata - offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara).
2) Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che determini un disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore stimato del rispettivo contratto di concessione penalità, tra quelli di cui in precedenza, previsto per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in il caso di guasto maggiore affinità a un distributore automaticoquello verificatosi.
3) Le inadempienze contrattuali di cui sopra comporteranno l’applicazione delle relative penali che verranno contestate per iscritto da AMA al Fornitore. Il Fornitore, tale qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, pena la loro inammissibilità per tardività.
4) Qualora dette deduzioni non vengano accolte da impedire il suo regolare funzionamento AMA, a proprio insindacabile giudizio, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il tempo menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali previste per l’inadempienza contestata.
5) AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di intervento/sostituzione disciplinato cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse o delle eventuali altre Garanzie rilasciate dal presente Capitolato Fornitore, senza bisogno di ulteriori avvisi e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardodiffide.
d6) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato La richiesta e/o indicato nell’offerta aggiudicata il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7) AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1,00% (se migliorativa)uno per cento) dell’importo dell’Accordo Quadro.
8) AMA, verrà applicata una penale pari allo 0,3 qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10,00% (dieci per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto cento) dell’importo complessivo massimo di concessione per ogni giornata lavorativa cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di ritardo, diritto il presente Accordo Quadro e agire per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione risarcimento del serviziomaggior danno.
9) Il Fornitore prende atto che, si procederà con in ogni caso, l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato penali previste dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà preclude il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere di AMA di richiedere il risarcimento di degli eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione danni, ovvero di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del serviziosuccessivo articolo 13.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto Eventuali inadempienze ad obblighi derivanti dal presente Capitolatocontratto, comporteranno l’applicazione di penali economiche che verranno comminate dall’ufficio gestione impianti sportivi a seconda della gravità delle inadempienze, a quanto offerto in sede propria discrezione da un minimo di gara o € 100,00 ad ogni altro onere derivante un massimo di € 500. Si stabilisce fin da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneora l’entità economica per le seguenti inadempienze, a titolo indicativo e non esaustivo:
a1) In caso per ingiustificata chiusura dei locali e degli ambienti una penale pari a €500,00 per giornata, fatte salve le responsabilità penali;
2) per mancata o ritardata esecuzione delle opere di ritardatomanutenzione programmata e di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione stabilite dal contratto e previste nell’offerta gestionale, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai entro i termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatorichiesti per l’esecuzione dei lavori a seguito di formale diffida, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione € 400,00 per ogni giornata lavorativa e inadempienza contestata;
3) ritardo nell’esecuzione delle opere o difforme realizzazione rispetto al progetto approvato, ritardata presentazione del collaudo € 400,00 per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stessocontestazione;
b4) in caso per la mancata comunicazione dei soggetti preposti alla sicurezza, terzo responsabile mancata presentazione dei registri di ritardo nella rimozione di controllo € 400,00;
5) per ogni distributore automatico verrà applicata mancata presentazione e/o mancato aggiornamento del fascicolo del fabbricato una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardoa € 200,00;
c6) in caso per l’inosservanza delle prescrizioni igieniche e di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione €300,00 e di € 100,00 per ogni giornata lavorativa giorno di ritardo.eventuale chiusura dell’impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo. Dal presente articolo sono escluse eventuali irregolarità relative ai quantitativi di cloro libero e combinato purché occasionali;
d7) In caso di Per il mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato rispetto delle disposizioni previste dal presente Capitolato atto in merito al personale una penale di € 250,00 per ogni eventuale contestazione dell’Amministrazione Comunale;
8) Per mancato positivo riscontro alle lamentele dell’utenza per le quali è stata verificata la giusta causa da parte dell’Amministrazione Comunale, € 200,00 per ogni caso;
9) Per l’applicazione di tariffe difformi dalla tabella allegata al presente atto, o mancata comunicazione anticipata della loro eventuale revisione triennale, € 200,00 per ogni violazione accertata;
10) Per mancata risposta all’utenza e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)all’Amministrazione Comunale nel termine previsto di 30 giorni €150,00 per ogni caso.
11) per violazione del calendario ed orari concordati, una penale di € 100,00 per ogni singolo caso;
12) Per l’ingiustificata non ammissione di soggetti all’utilizzo dell’impianto, una penale di € 100,00 per ogni singolo caso;
13) Per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell’impianto o verso i funzionari dell’Amministrazione incaricati di vigilare sull’operato del Concessionario, una penale di € 100,00 per ogni singolo caso;
14) Per omessa presentazione del bilancio preventivo o consuntivo, della programmazione dell’attività ed ogni altra documentazione richiesta dall’Amministrazione Comunale in esecuzione del presente atto, entro i termini stabiliti, una penale di € 100,00; Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per l’adempimento dell’Amministrazione Comunale verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre giorno di ritardo in aggiunta alla penale prevista per la data singola inadempienza; Per ogni inadempimento agli obblighi nascenti dal presente contratto non previsti nei punti sono elencati si applicherà una penale di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente€ 200,00 per ogni inadempimento contestato dal Comune. Inoltre, solo per le ipotesi Le penali di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziorecidiva.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno 1) L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1,0 per mille (uno virgola zero per mille) del relativo importo stabilito, determinata a norma di quanto disposto dall’art. 113/bis del D.Lgs. 50/2016.
2) La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo: • nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi del precedente articolo 11, comma 2; • nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; • nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; • nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di opere non accettabili o danneggiate.
3) La penale irrogata ai sensi del comma 2 è disapplicata se l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori.
4) Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con l’applicazione la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto sono applicate in sede di gara o ad ogni altro onere derivante conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
5) L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale; se i ritardi sono tali da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata comportare una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 18, in materia di risoluzione del rispettivo contratto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardoparte della Stazione appaltante.
d6) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizioo ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali Per ogni giorno solare di seguito indicate tutte le volte in ritardo nella consegna dei veicoli, anche se imputabile a terzi, rispetto alla data di consegna di cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto al punto 2 del presente capitolato la Società aggiudicataria sarà tenuta a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata corrispondere alla stazione appaltante una penale pari all’1 ad € 500,00 (cinquecento/00) per mille dell’intero valore stimato ciascun veicolo ordinato e non ancora consegnato, fatto salvo il risarcimento del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) maggior danno. In caso di mancato riassortimento rispetto dei termini di uno o più prodotticonsegna, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (anche se migliorativa)imputabile a terzi, verrà applicata del veicolo sostitutivo entro i termini indicati al punto 2, la stazione appaltante sarà tenuta a corrispondere alla stazione appaltante una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione ad € 100,00 (cento/00) per ogni giornata lavorativa 12 ore di ritardo, per fatto salvo il riassortimento dei prodotti risarcimento del maggior danno. In caso di mancata prestazione del servizio di soccorso stradale nei termini previsti dal punto del presente capitolato, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere alla stazione appaltante una penale pari ad € 200.00 (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno, oltre all’addebito delle spese dirette e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortitoconnesse sostenute dalla stazione appaltante. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato penali di cui ai periodi saranno contestati dalla stazione appaltante alla ditta aggiudicataria per iscritto a mezzo raccomandata A/R. La società aggiudicataria dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie argomentazioni alla stazione appaltante entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette argomentazioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della stazione appaltante, ovvero non vi sia stata successivamente verificata difformità rispetto risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla società aggiudicataria le penali come sopra indicate, a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l’adempimento. La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltredovuto dalla stazione appaltante dalla società aggiudicataria ovvero, solo per le ipotesi in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termineall’art. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel 9 del presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionariocapitolato, senza che il medesimo abbia interposto opposizionebisogno di diffida, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettateulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’applicazione delle penali non escluderà preclude comunque il diritto delle Amministrazioni concedenti della stazione appaltante a pretendere richiedere il risarcimento di per eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziomaggior danni.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali Descrizione Livello di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede servizio 8 Calcolo penale Consegna di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione documenti da parte del concessionarioFornitore (Piano Qualità, senza che etc.) all’Agenzia Entro i termini presente capitolato indicati nel 100 (cento) € per ogni ritardo del 10% rispetto al tempo massimo consentito, con raddoppio della penale oltre il medesimo abbia interposto opposizione50% Consegna di documenti da parte del Fornitore (Progetto esecutivo, attivazione, preventivi, rendicontazione periodica) all’Amministrazione Contraente Entro i termini presente capitolato indicati nel 10 (dieci) € per ogni ritardo del 10% rispetto al tempo massimo consentito, con raddoppio della penale oltre il 50% Risposta alla malfunzione Entro le ore dalla segnalazione (se tale tempo scade oltre l’orario di lavoro dell’utenza, il tempo residuo è da considerarsi per il giorno successivo) 0,5% del canone annuale per manutenzione (anno precedente rispetto alla statistica) del sistema telefonico d’appartenenza per ogni punto percentuale in meno rispetto a 95%, con raddoppio della penale oltre il 5% Malfunzione di Livello di Gravità pari a 1 (qualsiasi natura del Risoluzione entro le ore dalla segnalazione (se tale tempo scade oltre l’orario della 1% del canone mensile per il sistema telefonico d’appartenenza per ogni ora in 8 il parametro, ove non indicato, è quello soglia del presente Capitolato Tecnico oppure è quello migliorativo proposto dal Fornitore aggiudicatario nella sua offerta problema) finestra d’erogazione, il tempo residuo è da considerarsi per il giorno successivo) più con raddoppio della penale oltre il doppio del tempo soglia Malfunzione di Livello di Gravità pari a 2 (qualsiasi natura del problema) Risoluzione entro le ore dalla segnalazione (se tale tempo scade oltre l’orario della finestra d’erogazione, il tempo residuo è da considerarsi per il giorno successivo) 0,5% del canone mensile per il sistema telefonico d’appartenenza per ogni ora in più con raddoppio della penale oltre il doppio del tempo soglia Malfunzione di Livello di Gravità pari a 3 (qualsiasi natura del problema) Risoluzione entro le ore dalla segnalazione (se tale tempo scade oltre l’orario della finestra d’erogazione, il tempo residuo è da considerarsi per il giorno successivo) 0,25% del canone mensile per il sistema telefonico d’appartenenza per ogni ora in più con raddoppio della penale oltre il doppio del tempo soglia Intervento per manutenzione su chiamata Entro le ore dalla chiamata 100% del costo dell’ora per corrispondente intervento su chiamata, con raddoppio della penale oltre il doppio del tempo soglia Disponibilità unitaria del sistema telefonico Non inferiore a % nel periodo di riferimento Importo fisso di 1.000 (mille) € se per un qualsiasi sistema non viene rispettato il valore soglia nel periodo di riferimento Richiesta di operazione di gestione o assistenza verso il presidio on-site, entro il limite di 10 (dieci) richieste giornaliere (giorno lavorativo) Completamento entro il giorno lavorativo successivo (NBD) alla richiesta nel caso di sola configurazione software; completamento entro il secondo giorno lavorativo successivo nel 0,5% del canone mensile del presidio per ogni giorno in più; la contestazione penale raddoppia oltre il quinto giorno lavorativo successivo e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà quadruplica oltre il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere decimo giorno lavorativo caso di configurazione software e hardware; completamento entro il risarcimento giorno lavorativo concordato nel caso di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione approvazione del servizio.progetto/preventivo successivo Nella Relazione tecnica la ditta concorrente dovrà descrivere nell’ordine:
Appears in 1 contract
Samples: Telecommunications
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno Ogni difetto riscontrato e fatto rilevare con l’applicazione delle penali ogni mezzo di seguito indicate comunicazione al Concessionario dovrà essere eliminato tempestivamente entro i primi due giorni lavorativi successivi alla comunicazione, a cura e spese del Concessionario. Qualora la Stazione Appaltante riscontri la mancata eliminazione nel termine indicato dei vizi o difetti denunciati ovvero il mancato adempimento a quanto previsto nel presente capitolato, il Concessionario verrà messo in mora e verrà fissato un termine massimo di 15 giorni per provvedere, trascorso il quale la Stazione Appaltante procederà d’ufficio con integrale addebito al Concessionario di tutte le volte spese sostenute. In particolare: - in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio ritardo nel pagamento del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto canone di concessione rispetto alla scadenza fissata Euro 50,00 per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore giorno di ritardo non installatogiustificato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) - in caso di ritardo nella rimozione riparazione di ogni distributore automatico verrà applicata singoli punti luce inattivi si procederà all’applicazione di una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione Euro 2,00 al giorno per ogni giornata lavorativa punto luce inattivo e per ogni giorno di ritardo;
critardo oltre i 7 (sette) giorni lavorativi dalla segnalazione; - in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo ritardo nell’allacciamento delle nuove utenze si procederà all’applicazione di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) utenza, purché l’utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell’abbonamento comunicate al momento della richiesta; - in caso di ritardo nell’esecuzione di interventi a carattere d’urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l’incolumità di addetti e/o cittadini, si procederà all’applicazione di una penale di € 50,00 per ogni prodotto autorizzato giorno di cui sia stata successivamente verificata difformità ritardo rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 ai tempi prescritti dalla Stazione Appaltante; - per ogni prodotto venduto oltre la data mancata azione di scadenza segnalazione e di protezione da adottare nel corso dell’esecuzione del servizio che possa determinare pericolo per addetti o avente utenti, si procederà all’applicazione di una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi penale di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 150,00 per ogni prodotto fatto accertato; - per ogni fatto o comportamento scorretto verso gli utenti che chiedono le prestazioni oggetto della concessione, fatta salva l’azione che potrà essere intrapresa dall’utente stesso e giornata lavorativa verso la quale risponde il Concessionario, si procederà all’applicazione di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% di € 150,00 per ogni fatto; In caso di reiterati inadempimenti per almeno tre volte nel corso della concessione la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla a seconda della gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettatedegli stessi. L’applicazione delle penali pecuniarie verrà comunicata preventivamente al Concessionario il quale potrà entro 10 giorni recapitare le proprie controdeduzioni. In caso di applicazione delle penali e di esecuzione d’ufficio delle riparazioni/manutenzioni, il relativo importo dovrà essere versato in occasione del pagamento del contributo annuo a favore della Stazione Appaltante e qualora il Concessionario non escluderà il diritto vi provveda, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Sono esclusi dal calcolo delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento penali i ritardi dovuti a: - cause di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.forza maggiore dimostrate;
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
Penali. Le 1. Per ogni giorno solare di ritardo, anche se imputabile a terzi, non imputabile alla Amministrazione Contraente rispetto ai termini indicati nella presente Convenzione per l’erogazioni delle seguenti attività: - consegna, installazione e disinstallazione delle fotocopiatrici e/o dispositivi opzionali; - consegna del materiale di consumo; - ritiro del materiale di risulta; - ritiro e smaltimento delle fotocopiatrici usate, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 4% (quattro per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare, o frazione, di ritardo, non imputabile all’ Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per il ripristino delle apparecchiature/dispositivi opzionali, di cui all’articolo 12 del presente documento, Servizi Accessori “Assistenza e Manutenzione”, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, di cui all’articolo 12 Servizi Accessori “Assistenza e Manutenzione”, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per la trasmissione della reportistica e la trasmissione del catalogo prodotti informatizzato come dall’articolo 12 della presente Convenzione, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 20,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per l’attivazione del Call Center, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 50,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni concedenti procederanno con Contraenti, ovvero l’Agenzia, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l’applicazione delle penali di seguito cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate tutte le volte a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui emergano inadempimenti al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. La richiesta e/o difformità rispetto a quanto prescritto il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti richiedere il servizio in concessione:risarcimento degli eventuali maggior danni.
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato 11. La richiesta e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardopagamento della medesima penale.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato 12. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto dell’Agenzia a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere richiedere il risarcimento di degli eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziomaggior danni.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza Premesso che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione l'applicazione delle penali non escluderà esclude il diritto delle Amministrazioni concedenti a del Politecnico di Milano di pretendere il risarcimento di eventuali maggiori ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, il Politecnico di Milano si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: ‐ ritardo nell’avvio del servizio: euro 1.500,00= per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali il Politecnico di Milano avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; ‐ danni arrecati dal personale impiegato dalla Impresa aggiudicataria: il Politecnico di Milano applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; ‐ inadempienze relative al servizio in concessione, il Politecnico di Milano potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio come da seguente tabella: Mancato rispetto dei requisiti di capitolato e di quanto proposto in offerta tecnica in merito ai menù e ai prodotti offerti agli utenti € 250,00 € 2.500,00 Non conformità all’organico dichiarato dall’Impresa (per ogni unità di personale) € 250,00 € 2.500,00 Non conformità relativa agli indumenti di lavoro € 250,00 € 2.500,00 Cattivo stato ed uso dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi € 250,00 € 2.500,00 Non conformità nella raccolta dei rifiuti o mancata attuazione della normativa in materia di raccolta differenziata € 250,00 € 2.500,00 Mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente € 500,00 € 5.000,00 Mancato ordinaria rispetto del piano di manutenzione € 500,00 € 5.000,00 Mancata reperibilità del Responsabile del Servizio (per ogni giorno di non reperibilità) € 500,00 € 5.000,00 Mancata redazione della documentazione relativa all’igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione della cattiva qualità degli alimenti distribuiti € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione in merito alla cattiva qualità delle preparazioni € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione in merito alla cattiva qualità del confezionamento dei cibi € 500,00 € 5.000,00 Mancato rispetto di quanto previsto dal Capitolato in merito alla Filiera di rifornimento delle derrate alimentari e relative comunicazioni € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione di difformità dei prezzi rispetto a quelli fissati dal presente Capitolato € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione di mancata o incompleta emissione di idonea ricevuta fiscale alla clientela oppure di non corrispondenza tra il registro corrispettivi delle casse ed i report economici comunicati al Politecnico € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione di mancato rispetto degli orari e dei periodi di apertura e chiusura dell’esercizio con riferimento ai minimi richiesti in Capitolato e a quanto offerto in progetto tecnico (per ogni giorno di mancato rispetto) € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione in merito al cattivo stato di conservazione delle merci immagazzinate o mancato rispetto delle date di scadenza € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione di mancata pulizia e cattiva igiene dei locali e delle attrezzature € 500,00 € 5.000,00 Mancato rispetto di quanto previsto all’Articolo “Proibizioni diverse” € 500,00 € 5.000,00 Rilevazione di uso improprio di prodotti detergenti e disinfettanti € 1.000,00 € 10.000,00 Nel caso non sia stato predisposto ed attuato un sistema di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione degli utenti € 1.000,00 € 10.000,00 Ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati della Stazione appaltante ad eseguire i controlli di conformità al presente Capitolato € 1.000,00 € 10.000,00 - mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: Il Politecnico di Milano potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 500,00= ad un massimo di euro 5.000,00=. Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al Concessionario, con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate 1. Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa o azione che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile al concessionario nell’assolvimento dei servizi oggetto del presente Capitolato; il concessionario si assume tutte le volte responsabilità derivanti dall’eventuale somministrazione di cibo avariato o contaminato e risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento; a tale proposito, si richiama quanto previsto dal presente Capitolato in cui emergano inadempimenti e/materia di assicurazioni. Le spese che il Comune dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del concessionario, ed in ogni caso da questi integralmente rimborsate.
2. Il concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti in concessione, ed è responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o difformità rispetto dai mezzi possano derivare al Comune o a quanto prescritto terzi; nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, il concessionario avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti, vigenti o che siano emanati, concernenti il servizio stesso.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, i servizi non vengano espletati o non siano conformi a quanto offerto in sede previsto dal capitolato prestazionale ed all’offerta tecnica si applicano le penali di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione seguito descritte: - per ogni giornata lavorativa mancata corrispondenza dei pasti relativamente a quanto specificato per le diete speciali, qualora questa causi conseguenze gravi per la salute; - nel caso in cui si verifichi l’assenza di autorizzazione sanitaria o notifica di DIA sanitaria, oppure nel caso in cui tale documentazione non sia corrispondente alla tipologia di attività, alla struttura e ai flussi lavorativi che vi si svolgono; - nel caso in cui i pasti forniti presentino condizioni microbiologiche tali da costituire pericolo per la salute degli utenti, quali, a titolo solo esemplificativo tossinfezioni alimentari; - per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino violazione in merito alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automaticoconsegna delle derrate alimentari agli asili nido, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 costituire pericolo per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione la salute degli utenti; - per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 mancata fornitura dei pasti pronti per mille dell’intero valore stimato le scuole nella misura percentuale superiore al 10% del rispettivo contratto di concessione totale dei pasti da consegnare nel medesimo giorno; - per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa giorno di ritardo oltre tale terminerispetto alla tempistica prevista all’art. Per ogni violazione e/o inadempienza 12 del presente capitolato per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% l’attivazione del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziocentro cottura.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione 1. L'applicazione delle penali di seguito indicate tutte verrà disposta secondo le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatoprevisioni articolate al punto 18 del capitolato speciale d’appalto.
2. In particolare, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneper eventuali inadempienze contrattuali, al Fornitore verranno applicate le seguenti penali:
a) In caso per ogni mancata presa di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati servizio/ispezione da parte di una Guardia Particolare Giura- ta (G.P.G.) secondo quanto prescritto nel presente CapitolatoCapitolato d’Oneri, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato €.300,00 (euro trecento/00), con facoltà del rispettivo contratto Committente di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installatochiedere l’allontanamento dal servizio della medesima G.P.G./addetto; in tale penale verrà applicata fino alla data caso l'appaltatore è tenuto ad inviare un sosti - tuto sul sito entro 30 (trenta) minuti da detta mancata presa di completo avvio del servizio stessoservizio;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa omessa asportazione di ritardomanifestini ed avvisi esposti alle pareti e alle porte del sito, anziché nelle apposite bacheche, € 100,00 (euro cento/00);
c) in caso per ogni mancata verifica, successiva all’orario di guasto a un distributore automaticolavoro, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato che porte, finestre e cancelli siano perfettamente chiusi e che luci, computer e qualsiasi altro dispositivo elettronico e/o indicato nell’offerta aggiudicata elettrico siano spenti, € 100,00 (se migliorativaeuro cento/00), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.;
d) In caso di mancato riassortimento di uno per la mancata o più prodottiincompleta tenuta delle registrazioni degli accessi previsti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato € 50,00 (euro cinquanta/00);
e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione ) per ogni giornata lavorativa altra inadempienza alle prescrizioni di ritardocui al Capo II punto 2 del presente Capi- tolato, € 500,00 (euro cinquecento/00);
f) per la mancata trasmissione in copia, per conoscenza, di denunce di infortunio effet- tuate durante il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia periodo di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione € 1.000,00 (euro mille/00);
g) per ogni altro inadempimento una penale di € 500,00 (cinquecento/00 euro), fatto sal - vo l’ulteriore risarcimento di eventuali danni.
3. Diversamente, per eventuali ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, al Fornitore verranno applicate le seguenti penali:
e) I. per ritardo nella consegna, nei tempi previsti dalla comunicazione d'aggiudicazione, dei documenti necessari per la formalizzazione dell'aggiudicazione medesima (elenco nominativo del personale, nominativi del Responsabile Unico operativo, ecc.), per ogni giorno e per ogni documento, € 25,00 (euro venticinque/00);
II. per ogni minuto di ritardo nella presa di servizio sul posto di lavoro, dopo i primi trenta minuti, dopo la prima contestazione, € 50,00 (euro cinquanta/00), fino ad un massimo di € 1.500,00 € (euro millecinquecento/00) per giorno;
III. per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazionegiorno di ritardo nell’attivazione di un servizio aggiuntivo richiesto secondo le modalità di cui al CAPO II del capitolato speciale d’appalto, € 300,00 (euro trecento/00);
f) € 50,00 IV. per ogni prodotto autorizzato settimana di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a ritardo nella consegna del rapporto mensile, secondo quanto dichiarato dal concessionario;
g) prescritto nel capitolato speciale d’appalto, € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e(euro cento/00 euro), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto d'Appalto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali Nel caso di seguito indicate tutte le volte mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interv enti di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, v iene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutiv o di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trov a applicazione nella stessa misura percentuale anche in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede caso di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneritardo:
a) In caso nell’inizio degli interv enti di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio manutenzione rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stessofissata dal Direttore dei Lav ori;
b) in nella ripresa degli interv enti di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lav ori;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lav ori per il rifacimento di interv enti non accettabili. Nel caso si v erifichino le seguenti inadempienze, saranno inv ece applicate le relativ e penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto interv ento: nel caso di ritardo nella rimozione xxxxxxx, nell’av v io di ogni distributore automatico verrà interv enti “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale pari all’1 di euro 200,00 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto mancato pronto interv ento e di concessione euro 100,00 per ogni giornata lavorativa successiv a ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione indiv iduale riscontrata;
c) in caso mancanza di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/attrezzatura o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 strumenti necessari all’esecuzione dell’interv ento: euro 250,00 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.ciascuna mancanza riscontrata;
d) In caso errata esecuzione di interv enti tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato riassortimento rispetto ed inosserv anza delle norme di uno cui al "DUVRI o più prodottipiano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, oltre ripetibile per v iolazioni reiterate, fatta salv a la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lav ori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successiv o al v erificarsi della relativ a condizione di penale. L'importo complessiv o delle penali irrogate non può superare il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa importo superiore alla predetta percentuale, trov a applicazione il successiv o articolo in materia di ritardo, per risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il riassortimento risarcimento di ev entuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortitoritardi. Per quanto concerne altre violazioni e/riguarda i singoli Contratti, v arrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessiv o inadempienze derivanti da una delle penali irrogate non corretta esecuzione del serviziopuò superare, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
fsingolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessiv o superi la suddetta percentuale (10%) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato trov a applicazione il successiv o articolo in materia di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% risoluzione del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziosingolo Contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione L'entità delle penali previste per i singoli contratti annuali, per quanto previsto all'art. 17 del C.S.A. Parte II, è fissata nella quota dell’uno per mille per ogni giorno di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o ritardo sull'inizio effettivo dei lavori e sulla loro ultimazione indicata dalla direzione dei lavori su ciascun ordine di lavoro. E' altresì applicata la penale di: - € 1.500 per ciascuna difformità rilevata sull’effettiva composizione della squadra tipo rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante gara; - € 1.500 per ciascuna difformità rilevata sull’effettivo numero massimo di cantieri attivati contemporaneamente rispetto a quanto offerto in sede di gara; - € 500,00 per mancata trasmissione alla D.L della documentazione di avvenuto smaltimento per qualsiasi materiale da norme tradurre a discarica ovvero in assenza della documentazione prevista (formulari) relativamente a ciascun ordine di legge lavoro; - € 500,00 per ciascuna sanzione elevata dagli organismi preposti al controllo sul territorio per mancato rispetto delle normative o regolamenti inerenti vigenti riguardo la gestione e conduzione dei lavori e di rispetto della sicurezza dei lavoratori, come indicato al precedente art. 9; - € 500,00 per ciascuna mancata tempestiva comunicazione sulla necessità di richiedere l'occupazione del suolo pubblico presso il servizio in concessione:
a) In caso di ritardatocompetente ufficio comunale, incompleto ovvero tardi nella presentazione o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatoil ritiro dell'autorizzazione all'OSP, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installatocome indicato al precedente art. 9; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) - € 500,00 in caso di ritardo nella rimozione di comunicazione relativa ad ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) modificazione intervenuta dei propri assetti societari, oltre il decimo giorno dal suo verificarsi, come indicato al precedente art.10. - € 500,00 giornaliere in caso di guasto ritardo, oltre 45 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e fino al 30 giorno successivo a un distributore automaticoquello previsto per la messa in funzione del sistema informativo accessibile su web al personale dell'Azienda committente, tale ovvero per ogni giorno o frazione di giorno in più, oltre ai 3 concessi, in caso di interruzione o sospensione del suo funzionamento nel periodo di validità dell’Accordo Quadro; - € 500,00 giornaliere in caso di ritardo, oltre 15 giorni dalla messa in funzione del sistema informativo accessibile su web al personale dell’Azienda committente, per popolare il sistema di tutti i dati da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo migrare, precedentemente acquisiti e gestiti dall'appaltatore con l'inizio dei lavori; - € 500,00 per ogni giorno di intervento/sostituzione disciplinato dal ritardo nell'adeguamento ad ogni singola prescrizione tecnica, organizzativa, funzionale e amministrativa contenute nel presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)o, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto ove necessario, disposte con apposito ordine di concessione per servizio; Le penali eventualmente comminate, saranno applicate al conto finale previsto al precedente art.17. E' fatta salva ogni giornata lavorativa azione di ritardo.
d) In autotutela dell'Azienda che potrà provvedere, in caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodanno dell'Appaltatore.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte Il Comune, in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardatoinadempienze degli obblighi previsti nel presente capitolato applicherà, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai in relazione alla gravità delle mancanze accertate, per ogni infrazione commessa, una penale da notificarsi al Concessionario nei termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatonei modi di legge. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali: − qualora il Concessionario non provveda a coprire i manifesti scaduti, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto né provveda alla deaffissione dei manifesti abusivi o collocati fuori dagli ap- positi impianti, incorrerà nella penalità di concessione € 20,00 per ogni giornata lavorativa manifesto irregolare e per ogni distributore non installatogiorno di ritardo; tale penale verrà applicata fino alla data − per ogni manifesto affisso senza la dicitura prescritta dall’art. 10 del pre- sente capitolato, il Concessionario incorrerà nella penalità di completo avvio del servizio stesso;
b) € 25,00; − per i ritardi nella presentazione di documenti, di note e di registri previsti dal presente capitolato, richiesti dal Comune, il Concessionario incorrerà nella penalità di € 50,00 al giorno; − in caso di ritardo nella rimozione nel versamento dell’incasso o del reintegro della cau- zione, oltre agli interessi legali maggiorati di ogni distributore automatico tre punti, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa giorno di ritardo;
c) ritardo la penale di € 150,00; − in caso di guasto mancato allestimento dell'ufficio o recapito nei termini di cui all’art. 19 del presente capitolato: penale pari al 5% della cauzione; − in caso di mancata effettuazione dei censimenti di cui agli art.10,c.6 e 11,c.3, il Concessionario deve corrispondere € 75,00 per ogni giorno di ri- tardo, ferma restando la responsabilità del Concessionario per danni, si applicherà l’art. 24; − in caso di mancata consegna degli archivi di cui all'art. 9, c. 7: penale di − mancata effettuazione dei servizi gratuiti di cui all'art. 20: penale di − In caso di violazione di obblighi assunti o disposizioni di legge che preve- dono adempimenti materiali, è facoltà del Comune far eseguire anche a un distributore automaticoterzi detti adempimenti, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato imputando le spese al Concessionario; − L’importo relativo alle suddette penalità e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato alle suddette spese dovrà esse- re versato alla Tesoreria comunale entro 5 giorni dalla data di notifica del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) provvedimento. − In caso di mancato riassortimento inadempienza il Comune si riserva la facoltà di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato trattenere tutte le somme comunque dovute direttamente dalla cauzione definitiva. Fatto salvo risarcimento danno e risoluzione del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziocontratto.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Del Servizio Di Accertamento E Riscossione
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Azienda le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneseguenti penali:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione 1. €150,00 per ogni giornata lavorativa e giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
2. €150,00 per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data giorno o frazione di completo avvio del servizio stessogiorno di ritardo nella consegna dei materiali di consumo, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
b3. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
4. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel presenziare alla seduta di collaudo concordata con questa ASL;
5. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate difettose in fase di Collaudo, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
6. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione dei materiali di consumo che saranno rifiutati da questa Asl per le motivazioni espresse all’art. 12, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
7. €500,00 in misura fissa, in caso di mancata o parziale o difforme effettuazione dei corsi formativi per il personale ASL, secondo quanto previsto dall’art. 9 e secondo quanto sarà specificatamente concordato e calendarizzato al riguardo con questa Stazione Appaltante;
8. €500,00 in misura fissa in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell’anno solare di riferimento, dell’obbligo di Manutenzione Programmata delle Apparecchiature;
9. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell’espletamento della Manutenzione Correttiva delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
10. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) sostituzione con identiche Apparecchiature in caso di guasto irreparabile o, in ipotesi di guasto con fermo temporaneo, superate le 24 ore lavorative dall’evento (o minor periodo se proposto in gara dall’Aggiudicatario), ove il guasto non sia stato risolto;
11. €500,00 in misura fissa, al verificarsi di ripetuti e frequenti guasti non bloccanti e malfunzionamenti, complessivamente superiori a n. 15 episodi per anno solare, nel corso del periodo di validità contrattuale, a danno delle Apparecchiature installate. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata articolo non preclude il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
dcinque) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardogiorni dalla ricezione. L’Azienda, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze i crediti derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione dall’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato penali di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto al presente articolo, potrà, a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltresua insindacabile scelta, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione avvalersi della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionariocauzione definitiva, senza che bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il medesimo abbia interposto opposizionecredito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la contestazione e relativa penale si intenderanno accettateStazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziopagamento della penale stessa.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Per La Fornitura Ed Installazione Di Apparecchiature a Pressione Negativa
Penali. Le 1. Per ogni giorno solare di ritardo, anche se imputabile a terzi, non imputabile alla Amministrazione Contraente rispetto ai termini indicati nella presente Convenzione della consegna delle apparecchiature e dell’eventuale richiesta del servizio di istallazione dei Personal Computer e dispositivi opzionali, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare, o frazione, di ritardo, non imputabile all’ Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per il ripristino dei Personal Computer e dei dispositivi opzionali, di cui al all’articolo 12 “Assistenza e Manutenzione”, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all’2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per la trasmissione della reportistica e la trasmissione del catalogo prodotti informatizzato di cui all’articolo 12 della presente Convenzione, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 20,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per l’attivazione del Call Center, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 20,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Relativamente all’attività del Call Center, - per ogni report trimestrale da cui dovesse risultare un numero di chiamate con risposta successiva ai 20” maggiore del 10% delle chiamate totali, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale di Euro 500; - Per ogni report trimestrale da cui dovesse risultare un numero di chiamate perdute maggiore del 4% delle chiamate totali, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni concedenti procederanno con Contraenti, ovvero l’Agenzia, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti che avranno richiesto l’applicazione delle penali di seguito cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate tutte le volte a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui emergano inadempimenti al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. La richiesta e/o difformità rispetto a quanto prescritto il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore articolo non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà preclude il diritto delle singole Amministrazioni concedenti Contraenti a pretendere richiedere il risarcimento di degli eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziomaggior danni.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Personal Computer
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto Qualora in sede di gara controllo dell’attività svolta emergesse un mancato avvio o ad ogni altro onere derivante da norme di legge un ritardato avanzamento delle attività programmate o regolamenti inerenti un mancato rispetto degli impegni assunti dal fornitore, salvo il servizio in concessione:
a) In caso di ritardatorisarcimento dei maggiori danni causati alla DG CC, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale per le ipotesi innanzi richiamate saranno applicate le penali indicate nei punti seguenti: - pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione dell’importo per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso giorno di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale del termine ultimo concordato per la predisposizione della Campagna pubblicitaria inerente la lettera B1) e B2); - pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione dell’importo per ogni giornata lavorativa giorno di ritardo;
critardo del termine concordato per la consegna del materiale relativo ai servizi di stampa inerente la lettera C1) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativaC2) C 3), verrà applicata una penale ; - pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione dell’importo inerente la lettera A1) , A2) A 3), A4), A5) per ogni giornata lavorativa giorno di ritardo.
dritardo del termine ultimo concordato per la predisposizione dei servizi di grafica e per la realizzazione di materiale promozionale inerente la lettera D1) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativaD2) D 3), verrà applicata D4), D5) ; - pari all’1 per mille dell’importo per ogni giorno di ritardo del termine ultimo concordato per la predisposizione dei servizi web inerenti la lettera E L'eventuale scostamento dalle indicazioni ricevute dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea costituirà inadempimento contrattuale e comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,3 del cinque per mille dell’intero valore stimato cento del rispettivo contratto costo della specifica prestazione L'applicazione delle penali sarà preceduta da apposita contestazione con possibilità per l’Esecutore di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardopresentare controdeduzioni entro sette (7) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute congrue, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto a giudizio della DG CC, ovvero non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/vi sia stata risposta o inadempienze derivanti da una la stessa non corretta esecuzione del serviziosia giunta nel termine indicato, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato potranno essere applicate all’Esecutore le penali di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigenteal comma precedente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti dell’Esecutore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto dalla prima fattura in pagamento L'ammontare complessivo delle penali in relazione alle ipotesi sopra indicate, comunque, non escluderà potrà superare il dieci per cento dell'importo contrattuale. Oltre detto limite la DG CC potrà procedere alla risoluzione per grave inadempimento in danno dell’Esecutore, salvo il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il al risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodei danni.
Appears in 1 contract
Samples: Grant Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali 1. In caso di seguito indicate tutte le volte in irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dalle disposizioni vigenti, sempre che queste non comportino la decadenza di cui emergano inadempimenti al successivo articolo, risultanti anche dal rapporto dei competenti servizi comunali e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatoda fondati reclami dell’utenza, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardatoal concessionario possono essere inflitte, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e inadempienza, penali, determinate con provvedimento del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in misura variabile da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di €4.000,00, secondo la gravità dell’inadempienza.
2. Si individuano alcune fattispecie di inadempienza per ogni distributore non installatole quali viene già determinata la penale, fatti salvi i limiti di cui al precedente comma: - affissioni protratte oltre i 3 giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere il doppio dell’importo del diritto per tutto il tempo dell’indebita esposizione; tale penale verrà applicata fino - affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di completo avvio riscontro dell’abusivismo: il concessionario deve corrispondere l’importo del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 diritto per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre tutto il tempo dell’indebita esposizione; - affissione di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre manifesti senza timbro a calendario leggibile: il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) concessionario deve corrispondere € 50,00 per ogni prodotto venduto manifesto, fatta salva la facoltà del Comune di disporre l’immediata rimozione dei manifesti, senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato che i committenti possano avanzare pretesa alcuna nei confronti del Comune; - mancata affissione di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) manifesti: il concessionario deve corrispondere € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre manifesto non affisso, senza pregiudizio dell’azione di risarcimento danni eventualmente instaurata da privati e con contestuale obbligo di sollevare il Comune da ogni responsabilità; - in caso di mancato svolgimento di un servizio, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale;
3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltrepenale verrà determinata dal Funzionario responsabile comunale preposto, solo per le ipotesi nei limiti di cui alle lettere e), f), g)al precedente comma 1.
4. Ferma restando l’applicazione della penale, qualora il concessionario, diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini fissati, il Comune esegue direttamente o ha la facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio i servizi ad altra Ditta e a spese del concessionario, con maggiorazione pari al 20 per cento dell’importo delle prestazioni necessarie.
5. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza; il concessionario avrà poi la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni, sulle quali l’Amministrazione deciderà, in via definitiva, entro i 30 giorni successivi.
6. Il pagamento delle penale deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento nel termine fissato, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva e procederà alla rimozione/sostituzione dichiarazione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di decadenza della concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate.
5. L’applicazione delle penali della penale non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento preclude all’Amministrazione Comunale la possibilità di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizioattivare altre forme di tutela.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’IGEA, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di seguito elencate: • qualora l’Aggiudicatario effettui in ritardo la consegna dei materiali, cosi come previsto all’art. 3 del presente Capitolato, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del Contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni; • qualora l’Aggiudicatario effettui in ritardo il ritiro e la consegna degli articoli ritenuti non conformi, cosi come previsto all’art. 6 del Capitolato, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del Contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni; • qualora si verificassero altre inadempienze nel servizio o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, l’IGEA ha la facoltà di applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di seguito indicate tutte cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto sentito il Responsabile del Procedimento. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le volte in cui emergano inadempimenti e/proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dell’IGEA ovvero non vi sia stata risposta o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatola stessa non sia giunta nel termine indicato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di ritardatoapplicazione delle penali, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto l’IGEA provvederà a recuperare l’importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardodanni subiti.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Reagenti Chimici
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla conformità delle penali prestazioni del servizio rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato; dovranno essere globalmente garantiti: • i tempi di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti lavorazione secondo quanto previsto all’articolo 5 del presente Capitolato; • una qualità di lavorazione tale da assicurare una percentuale mensile non inferiore al 98% di atti correttamente elaborati; qualora, nel corso di svolgimento del servizio, si riscontrassero errori e/o difformità rispetto ritardi, attribuibili unicamente al prestatore di suddetto servizio, relativamente ai tempi ed alle modalità di lavorazione, tali da invalidare una percentuale superiore al 2% degli atti trattati mensilmente, il Comune committente, tramite AS2, avrà diritto al riconoscimento della somma non introitata a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto causa degli errori e regolarmente documentata dagli atti invalidati eccedenti tale soglia; • una qualità di lavorazione tale da assicurare che la percentuale di eventuali atti invalidati trimestralmente non sia superiore al 4% del numero degli atti gestiti in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio tale periodo; in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio contrario si configurerebbe una “grave e prolungata inefficienza” nello svolgimento del servizio rispetto ai termini svolto che, comprovata e condizioni disciplinati nel presente Capitolatosostenuta da prove oggettive, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto permetterà ad AS2 di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata esercitare la facoltà di sospendere l’attività fino alla data al ripristino dei livelli di completo avvio servizio concordati, dandone comunicazione al prestatore del servizio stesso;
b, tramite Pec o per mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, notificata almeno 7 (sette) giorni prima del giorno in cui intende che la sospensione acquisti efficacia; • il rispetto degli obblighi e delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali e sensibili: in caso di violazione di tali obblighi o disposizioni, sarà applicata un penale da Euro Inoltre: • per ogni giorno di ritardo nell'osservanza dei termini stabiliti dalla legge e dal codice della strada, il committente applicherà al prestatore del servizio una penale di Euro 200,00 al giorno; • in caso di ritardo nella rimozione nell'avvio del servizio affidato (entro i termini indicati in sede di ogni distributore automatico verrà contratto) o di sospensione dello stesso, senza giustificato motivo, sarà applicata al prestatore del servizio una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione Euro 500,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa giorno di ritardo, per un massimo di 15 giorni oltre i quali si configurerà il riassortimento mancato adempimento del contratto; • salvo quanto sopra previsto, nell'eventualità di altri disservizi, il committente ha diritto di applicare penali estensibili da Euro 200,00 ad Euro 1.000,00 a seconda della gravità dei prodotti casi, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni operazione eseguita in modo errato o imperfetto; • in caso di violazione degli obblighi e per ciascuna tipologia delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali e sensibili: da € 500,00 a € 5.000,00 in funzione della gravità della violazione; • in caso di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, si procederà con l’applicazione gli importi delle seguenti penali:
e) € 50,00 penali di cui al comma precedente, sono progressivamente incrementati del 25% per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo l'importo della penale rispettivamente indicata al comma precedente. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per ogni prodotto autorizzato iscritto da parte del committente al prestatore del servizio che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre rimuovere immediatamente la data causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte del committente, e la facoltà di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per comunicare le ipotesi proprie controdeduzioni in merito entro il termine di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 sette giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto, in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dal prestatore del servizio, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazioni di penali nel corso del rapporto contrattuale, il committente applica la penale rapportandone, nei casi di cui al presente articolo, l'importo in base alla gravità dell'inadempimento. La contestazione dell’addebito viene fatta con le modalità di cui all’art. 20 del presente disciplinare. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l’impresa aggiudicataria non proceda al pagamento, AS2 srl si rivale - mediante trattenuta – sui crediti della ditta aggiudicataria stessa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione, che dovrà essere immediatamente reintegrata. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, il committente non procede al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento dei corrispettivi non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221 e 1224 del codice civile. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, il committente dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da parte terzi, addebitando al prestatore del concessionarioservizio i relativi costi sostenuti, senza che con le modalità indicate nel presente articolo. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell’appaltatore a svolgere il medesimo abbia interposto opposizioneservizio affidato, e pertanto comportano la contestazione risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione definitiva e relativa penale risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato al committente. Le disposizioni del presente articolo si intenderanno accettateapplicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non essere stato a conoscenza. E' fatto salvo il diritto del committente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. L’applicazione delle penali della penale non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento preclude alla Stazione Appaltante la possibilità di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziomettere in atto altre forme di tutela.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/Qualora fossero rilevate inadempienze o difformità ritardi rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da previsto dalle norme di legge o regolamenti inerenti dal contratto sottoscritto, l'Amministrazione Concedente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il servizio in concessione:
a) In caso termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione concedente la stessa si riserva il diritto di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore applicare le penali sotto riportate. L'eventuale disapplicazione delle penali non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato comporta rinuncia al maggior danno e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)riconoscimento di compensi od indennizzi all'esecutore. L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale mediante trattenuta sul rateo in pagamento successivo all’applicazione della penale, verrà applicata una penale pari all’1 ovvero sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi. Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate, possono essere principalmente identificate in: - Mancato rispetto dei tempi di consegna del progetto definitivo ed esecutivo: Penale di € 200,00 per ogni giorno oltre i termini prestabiliti; - Mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori rispetto al termine ultimo contrattuale: Penale dello 0,5 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa giorno oltre i termini prestabiliti; - Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla cattiva conduzione degli impianti: Penale pari ad Euro 250,00 per ogni giorno di ritardodisservizio - Ritardo superiore ai 15 minuti delle operazioni di accensione e spegnimento degli Impianti rispetto all'orario stabilito dalla delibera dell’AEEG ARG/elt 29/08 e s.m.i.
d) In caso : Penale pari a Euro 5 giorno ogni 10 punti luce per ogni ora o frazione di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo ora errata; - Mancato rispetto dei tempi di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale previsti nella tabella dei tempi di intervento offerta in sede di gara: Penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € ad Euro 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € ora di ritardo nei casi in cui siano fissati in termini di ore. - Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento offerta in sede di gara: Penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nei casi in cui siano fissati in termini di giorni o di mesi. - Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa ecc.): Penale pari ad Euro 50,00 per ogni prodotto autorizzato apparecchio di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto illuminazione riscontrato funzionante irregolarmente o non conforme al progetto di adeguamento. I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando a quanto dichiarato dal concessionario;
gciascuna di esse la penalità secondo la gravità del caso e la discrezionalità dell’Amministrazione Comunale. [Pagina lasciata intenzionalmente bianca] Menowatt Ge spa Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxxxxx (XX) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data Xxxxx tel. (+00) 0000 000000 fax (+00) 0000 000000 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx Il Sistema di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigentequalità Menowatt Ge è certificato a norme UNI EN ISO 9001: 2008. Inoltre, solo per le ipotesi Menowatt Ge dispone di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizioattestazione SOA.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Disponibilità
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Aggiudicataria, le volte in cui emergano inadempimenti forniture e i servizi contemplati nel presente Appalto, non vengano forniti e/o difformità rispetto espletati - anche solo per periodi di tempo limitato - o vengano espletati in modo parziale o non conforme a quanto prescritto previsto dal presente Capitolato, Capitolato o a quanto offerto dall'Aggiudicataria in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizionegara, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettateCommittente applicherà le penali nei confronti dell'Aggiudicataria commisurate al valore delle inadempienze, come di seguito indicato. L’applicazione delle penali non escluderà preclude il diritto delle Amministrazioni concedenti dell’Ateneo a pretendere richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni danni. Le eventuali contestazioni saranno rilevate da apposito Verbale di contestazione. Descrizione della causa Importo penale A Qualora si verificassero inadempienze non contemplate nel presente Articolo, si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale variabile da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) a un massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00) a giudizio del Responsabile Unico del Procedimento. €. 50,00– 3.000,00 per segnalazione B La mancata presenza ai sopralluoghi in merito all’avvio dell’attività di un nuovo contratto attuativo o ritardo nella fissazione dei sopralluoghi per elaborazione di preventivi €. 100,00 per giorno di ritardo C Per ogni giorno di ritardo nella presentazione, se richiesto, delle proposte di computo metrico per l’esecuzione degli interventi richiesti €. 100,00 per giorno di ritardo D Xxx ogni giorno di ritardo nell’avvio della fornitura e del relativo servizio di posa, salvo che il caso di ritardo non sia imputabile all’appaltatore €. 300,00 per ogni giorno di ritardo E Per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell’esecuzione della fornitura e del relativo servizio di posa rispetto a quanto definito in sede di ordine di servizio 3 per mille del valore del Contratto Attuativo per ogni giorno di ritardo F Per la mancata comunicazione del personale presente in cantiere e/o la mancata esposizione di tesserini riconoscimento €. 300,00 (trecento/00) per segnalazione G Per il ritardo nella fornitura della documentazione tecnica/Amministrativa: POS, PSC, AS BUILT, preventivi, etc… con modalità conformi a quanto richiesto dal Capitolato e a quanto eventualmente dichiarato in sede di offerta tecnica di gara €. 100,00 per giorno di ritardo e per documento H Per la mancata pulizia dell’area di cantiere e/o per mancata rimozione dei rifiuti; €. 200,00 per segnalazione I Per le violazioni non conformità con le indicazioni impartite dalla DLL o dai tecnici dell’AGIS €. 250,00 per segnalazione L Nel caso in cui venga trovato a lavorare presso il cantiere personale non regolarmente assunto dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore €. 1.500,00 per persona M Nel caso in cui il profilo professionale e titolo di studio delle persone previste dal capitolato sia difforme a quanto previsto e dichiarato in sede di offerta tecnica di gara € 100,00 al giorno fino alla sostituzione con personale adeguato N Per aver smaltito in modo inopportuno materiale o sostanze inquinanti, oltre alla denuncia agli organi di competenza €. 1.500,00 per episodio O Per non aver comunicato subappalti e subforniture ai sensi del D.Lgs 50/16 art. 105, oltre alla denuncia agli organi di competenza €. 1.500,00 per subappalto non autorizzato P Mancata risposta a richiesta di accordo quadro (conferma o risposta negativa motivata) entro 3 giorni € 500,00 Q Ritardo nella consegna della quarta copia del formulario rifiuti € 50,00 per giorno per documento R Per ritardi sugli interventi di ripristino di attività entro il primo anno di consegna e risultate non coerenti con le inadempienze connesse all’esecuzione prescrizioni impartite, salvo che il caso di ritardo non sia imputabile all’appaltatore €. 50,00 per ogni 10 minuti di ritardo Tutte le penali saranno applicate dal Committente con semplice comunicazione scritta all’Appaltatore, senza bisogno di altra misura amministrativa o legale, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte. L’ammontare sarà fatturato dal Politecnico di Milano all’Appaltatore. Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l’importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione, con conseguente obbligo di reintegro. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto disposto dal presente capitolato in materia di risoluzione del serviziocontratto.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno 5.1 Qualora si accerti un inadempimento da parte dell’Impresa ad una delle obbligazioni assunte con l’applicazione l’Appendice tecnica di cui all’Allegato B, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo disconoscimento da parte del Cliente della firma apposta su documentazione fornita dall’Impresa, false dichiarazioni e attestazioni rese dall’ Impresa, ai sensi dell’art. 6 della presente Convenzione, la Committente avrà facoltà di: • applicare una penale all’Impresa, consistente nel pagamento di € 150,00 (escluso IVA) se non diversamente disposto • bloccare eventuali pagamenti dovuti o, in caso di avvenuto pagamento del compenso, detrarre detto importo dai pagamenti successivi • richiedere il rimborso, tramite l’emissione di fattura, maggiorato delle penali prestazioni effettuate e quantificabili di volta in volta a seconda dei casi, nel caso in cui il contratto sia stato già risolto
5.2 La committente si riserva altresì la facoltà di addebitare all’Impresa gli indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale secondo quanto stabilito dalla Delibera ARERA 574/2013/R/gas, Gli indennizzi automatici base per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale, fatta eccezione per gli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione (rif. art. 59.2 dalla Delibera ARERA 574/2013/R/gas) come di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneriportato:
a) In caso di ritardatose l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatoma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stessoè corrisposto l’indennizzo automatico base;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardobase;
c) in caso di guasto a se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un distributore automatico, tale da impedire tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardotriplo dell’indennizzo automatico base.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione Viene considerata inadempienza contrattuale qualsiasi fatto della Ditta che provochi l’arresto prolungato anche di una sola camera iperbarica ovvero il perdurare di una condizione di scarsa affidabilità o di inadeguata sicurezza. Tra i fatti che possono costituire inadempienza contrattuale sono inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti: • mancata o ritardata esecuzione di un intervento di natura correttiva; • errata o inadeguata riparazione o ripristino; • mancata esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria oltre i tempi richiesti stabiliti; • mancata o negligente esecuzione di manutenzione preventiva; • mancata o negligente esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica; • mancata o negligente esecuzione dei controlli funzionali o di qualità; • mancata o negligente esecuzione di intervento su chiamata; Alla Ditta inadempiente verranno applicate le seguenti penali: • da € 100,00.= ( cento ) a €.250,00.= (duecentocinquanta), a insindacabile giudizio dell’Azienza, per ogni mancata risposta a specifica richiesta del Responsabile della Esecuzione del Contratto o del Responsabile della struttura utilizzatrice alla chiamata inerente guasti bloccanti per l’apparecchiatura o comunque di gravità tali da comportare carenze nel funzionamento dell’attività clinica della struttura richiedente; • €. 500,00 per ogni giorno di ritardo superate le 24 ore. Tutte le penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o sopra sono da considerarsi relative ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini singola infrazione ravvisata dall’Amministrazione dell’Azienda e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, i relativi importi potranno essere cumulabili. La Ditta risponde altresì per il riassortimento dei prodotti danno subito dall’Azienda derivante dalle spese di riparazione disposta d’ufficio e effettuata dalla Ditta stessa o da altra Ditta specializzata, nonché per ciascuna tipologia di prodotto non riassortitogli ulteriori danni a cose o persone causati dal ritardo. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo Le penali e in generale gli oneri subiti dall’Azienda per le ipotesi riparazioni effettuate in sostituzione della Ditta inadempiente saranno applicati previa contestazione scritta o verbale a cura del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda e andranno direttamente in detrazione sulla prima rata raggiungibile. La penale potrà essere applicata sulle eventuali somme dovute alla Ditta o utilizzando la cauzione prestata. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi delle prestazioni di cui alle lettere e), f), g), Ditte costruttrici o comunque di Ditte terze per la risoluzione di problemi addebitando all’Assuntore i relativi costi. Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’Azienda verso la Ditta relativa ai danni subiti. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di applicare le sanzioni amministrative previste e se del caso rescindere il contratto anche qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto gravi negligenze e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione trascuratezze da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodella Ditta dovessero emergere da sopralluoghi in contraddittorio.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo1. Qualora l'APPALTATORE, per ragioni imputabili allo stesso, non eseguisse i SERVIZI secondo le modalità ed entro i termini del CONTRATTO, il riassortimento dei prodotti e COMMITTENTE, salvo ii diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, applicherà per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle iscritto all'APPALTATORE le seguenti penali:
(a) Mancato deposito dei rifiuti in area dedicata opportunamente confezionati e differenziati nel rispetto della vigente normativa in materia 500 (cinquecento) euro per singola infrazione
(b) Mancata o ritardata segnalazione del verificarsi di guasti, danni o difetti di funzionamento all'Impianto attraverso il sistema indicato dal COMMITTENTE 50 (cinquanta) euro per ciascuna mancata segnalazione
(c) Mancata o ritardata segnalazione di guasti che determinino la chiusura anche parziale dell'Impianto 500 (cinquecento) euro per ogni giorno di chiusura
(d) Modifica non autorizzata di infrastrutture,attrezzature e strutture dell'Impianto 1000 (mille) euro per singola infrazione
(e) € 50,00 Mancata riconsegna dell'Impianto 500 (cinquecento) euro per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;giorno di ritardo nella consegna a partire dalla richiesta da parte del COMMITTENTE
(f) € 50,00 Modifica non autorizzata dei marchi, insegne e altri segni distintivi del COMMITTENTE; utilizzo di marchi, insegne e altri segni distintivi non autorizzati 250 (duecentocinquanta) euro/giorno dalla contestazione
(g) Violazioni normative HSE che determinano riduzione dell'erogato del prodotto 1000 (mille) euro per singola infrazione
(h) Mancato inserimento settimanale delle giacenze i) 100 (cento) euro per omessa giacenza settimanale e ii) 1000 (mille) euro in caso di mancato riconoscimento dei cali carburante al COMMITTENTE per mancato inserimento delle giacenze da parte dell’APPALTATORE
(i) Mancato aggiornamento prezzi e cartellonistica i) 100 (cento) euro/giorno disallineamento cartellonistica prezzo; e/o ii) 1000 (mille) euro disallineamento rilevato da Autorità amministrativa con annesso verbale; e/o iii) 50 (cinquanta) euro/giorno per ritardato adeguamento prezzi sul sistema gestionale dell'Impianto
(I) Assenza di prodotto dovuto a mancato ordinativo dello stesso da parte dell’APPALTATORE 500 (cinquecento) euro per ogni prodotto autorizzato giorno di mancata erogazione
(m) Mancato o errato aggiornamento e tenuta del registro UTF 1000 (mille) euro per ogni contestazione
(n) Mancato presidio dell’isola “servito” dell’Impianto 100 (cento) euro per ogni violazione accertata
(o) Mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi di "Servizi e Manutenzione" e "Servizi inerenti l'Impianto" di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
gall'Allegato "Specifica Tecnica" 250 (duecentocinquanta) € 100,00 euro per ogni prodotto venduto violazione accertata
(p) Xxxxxxx/Ritardato versamento incasso giornaliero Impianto 200 (duecento) euro/giorno
(q) Mancata tempestiva segnalazione di uno sversamento di carburante o di cali delle giacenze oltre la data i limiti di scadenza o avente legge 5000 (cinquemila) euro per singola infrazione
2. L'ammontare complessivo delle penali non potrà in ogni caso superare, complessivamente, il 10% del valore del CONTRATTO. Resta inteso tra le PARTI che alla terza contestazione scritta per una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le qualsiasi delle ipotesi di cui alle lettere e)alla precedente tabella, f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione COMMITTENTE si riserva la facoltà di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 risolvere il presente CONTRATTO ai sensi e per ogni prodotto e giornata lavorativa gli effetti di ritardo oltre tale terminecui all'Articolo 19.1 Risoluzione del Contratto.
3. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale II COMMITTENTE si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà riserva il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziotrattenere dalle fatture dell'APPALTATORE gli importi relativi alle penali medesime.
Appears in 1 contract
Samples: Service Contract
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato nel rispetto delle penali di seguito indicate tutte le volte modalità descritte. Nel caso in cui emergano inadempimenti cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Aggiudicataria, i servizi contemplati nel presente Appalto, non vengano forniti e/o difformità rispetto espletati - anche solo per periodi di tempo limitato - o vengano espletati in modo parziale o non conforme a quanto prescritto previsto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede la Committente applicherà le penali nei confronti dell'Aggiudicataria commisurate al valore delle inadempienze, come di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettateseguito indicato. L’applicazione delle penali non escluderà preclude il diritto delle Amministrazioni concedenti dell’Ateneo a pretendere richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni danni. Le eventuali contestazioni saranno rilevate da apposito Verbale di contestazione. Descrizione della causa Importo penale A Qualora si verificassero inadempienze non contemplate nel presente Articolo, si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale variabile da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) a un massimo di € 1.000,00 (euro tremila/00) a giudizio del Responsabile Unico del Procedimento. €. 50,00– 1.000,00 per segnalazione B Per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell’esecuzione dei lavori rispetto a quanto definito 1% del valore per ogni giorno di ritardo C Per la mancata comunicazione del personale presente in cantiere e/o la mancata esposizione di tesserini riconoscimento €. 100,00 (trecento/00) per segnalazione D Per il ritardo nella fornitura della documentazione tecnica/Amministrativa: POS, SCHEDE, CERTIFICATI, etc… con modalità conformi a quanto richiesto dal disciplinare €. 50,00 per giorno di ritardo e per documento E Per la mancata pulizia dell’area di cantiere e/o per mancata rimozione dei rifiuti; €. 50,00 per segnalazione F Per le violazioni non conformità con le indicazioni impartite dalla DLL o dai tecnici dell’AGIS €. 50,00 per segnalazione X Xxx caso in cui venga trovato a lavorare presso il cantiere personale non regolarmente assunto dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore €. 1.000,00 per persona H Per aver smaltito in modo inopportuno materiale o sostanze inquinanti, oltre alla denuncia agli organi di competenza €. 1.000,00 per episodio I Per non aver comunicato subappalti e subforniture ai sensi del D.Lgs 50/16 art. 105, oltre alla denuncia agli organi di competenza €. 1.000,00 per subappalto non autorizzato L Ritardo nella consegna della quarta copia del formulario rifiuti € 50,00 per giorno per documento Tutte le inadempienze connesse all’esecuzione penali saranno applicate dal Committente con semplice comunicazione scritta all’Appaltatore, senza bisogno di altra misura amministrativa o legale, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte. L’ammontare sarà fatturato dal Politecnico di Milano all’Appaltatore. In caso di mancato pagamento della fattura relativa alla penale, anche tramite compensazione con importi dovuti, il Politecnico di Milano potrà avvalersi delle garanzie per il recupero del serviziocredito residuo. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto disposto dal presente capitolato in materia di risoluzione del contratto. Il Committente si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari al 10% dell’ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata A/R con conseguente incameramento della cauzione, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.
Appears in 1 contract
Penali. Le 1. La CUCRS e le Amministrazioni concedenti procederanno contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con l’applicazione delle penali qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di seguito indicate fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le volte in cui emergano pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti e/relativi all’applicazione del contratto.
2. In caso di inadempimento o difformità ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all’Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell’esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto prescritto dal stabilito dalla presente CapitolatoConvenzione, a quanto offerto in sede dagli atti di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessionee dall’Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio Mancata attivazione del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 nei tempi previsti nella documentazione di gara: 2‰ (due per mille dell’intero mille) del valore stimato del rispettivo contratto dell’ordinativo di concessione fornitura per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data giorno di completo avvio del servizio stessoritardo;
b) in caso Mancata rispondenza delle specifiche tecnico-merceologiche degli articoli forniti rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara: 2‰ (due per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura per ogni tipologia di articolo;
c) Imperfette condizioni igieniche degli articoli di biancheria piana e/o confezionata comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, ecc.: 1‰ (uno per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura per ogni contestazione segnalata da ogni unità operativa/servizio;
d) Mancato reintegro o consegna di quanto previsto dalle schede di dotazione: 1‰ (uno per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di mancato reintegro o consegna, per ogni centro di utilizzo;
e) Mancato ritiro di articoli sporchi: 1‰ (uno per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa centro di utilizzo;
f) Mancato ritiro di articoli infetti (non cumulabile con la penale sopra): 3‰ (tre per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo;
g) Mancato ricondizionamento della biancheria o della materasseria secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico o dall’offerta del fornitore: fino al 2‰ (due per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie, commisurata alla gravità e ai possibili rischi derivanti;
h) Ritardata e/o ridotta scorta di articoli presso il guardaroba: 1‰ (uno per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo;
ci) in caso Ritardata fornitura delle divise definitive a nuovo personale: 2‰ (due per mille) del valore dell’ordinativo di guasto fornitura, per ciascun giorno di ritardo;
j) Mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con le Aziende Sanitarie: 1‰ (uno per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura, giornaliero per ogni centro di utilizzo;
k) Sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il consenso delle Aziende Sanitarie: 1‰ (uno per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo prodotto;
l) Trasporto contemporaneo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso carrello: 2‰ (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 due per mille dell’intero mille) del valore stimato dell’ordinativo di fornitura a carrello;
m) Irreperibilità del rispettivo contratto responsabile del servizio: 1‰ (uno per mille) dell’ordinativo di concessione fornitura per ogni giornata lavorativa di ritardo.indisponibilità;
dn) In caso Mancata esposizione del cartellino identificativo sulla divisa da parte degli operatori dell’Impresa: 1‰ (uno per mille) del valore dell’ordinativo di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata fornitura per ogni contestazione;
o) Mancata erogazione dei servizi “a richiesta”: fino all’5‰ (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 cinque per mille) per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato dell’ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie; In tutti gli altri casi di disservizi documentati: fino all’2‰ (due per mille) del rispettivo contratto valore dell’ordinativo di concessionefornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione egravità/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari entità dei disservizi e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodegli inadempimenti contrattuali.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Di Lavanolo E/O Lavanderia
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati inadempienza dell’Appaltatore agli obblighi previsti nel presente Capitolatocapitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato l’Università degli Studi di Siena, fatta salva comunque: - la risoluzione del rispettivo contratto nei casi previsti dalla normativa vigente; - il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Amministrazione; ha diritto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione procedere all’applicazione delle seguenti penali:
eA) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 interruzioni di qualsiasi servizio conseguenti al mancato o ritardato o intempestivo intervento da parte dell'Appaltatore oppure per ogni prodotto autorizzato la ritardata od intempestiva segnalazione all’Università degli Studi di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data Siena di scadenza o avente eventuali inconvenienti: - una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 150,00 Euro/giorno o frazione per singolo accertamento;
B) per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nel presente capitolato relativamente alla corretta manutenzione, a modalità operative, o altresì rispetto alle richieste dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto riportato nel presente capitolato: - una penale pari a 150,00 Euro per singolo accertamento;
C) per la mancata comunicazioni di situazioni di interruzione del servizio dovute a guasti: - una penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento;
D) per il mancato rispetto degli orari di funzionamento stabiliti all’Università degli Studi di Siena: - una penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento;
E) per il mancato o ritardato intervento da parte dell'Appaltatore su richieste formulate da personale tecnico dell’Università degli Studi di Siena e previste nel presente capitolato o in altri documenti contrattuali: - per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/ritardato intervento, una penalità pari a 150,00 Euro/ giorno o inadempienza frazione per le quali strutture universitarie in genere;
F) per la mancata o incompleta tenuta dei dai libretti di edifici e d'impianto: - per ogni accertata mancata o incompleta registrazione, una penale pari a 500,00 Euro; Nel caso in cui l’Appaltatore non sia stata puntualmente specificata esegua (per rifiuto, ritardo, o altro) opere di gestione o di manutenzione o di altro genere prescritte ai sensi del presente capitolato e comunque dalle norme e normative vigenti, l’Università degli Studi di Siena potrà eseguire le stesse direttamente (con proprio personale, con personale dipendente da ditte terze, con altre forme) con il semplice preavviso di tre giorni notificato con lettera raccomandata A.R.; l’importo di tali opere verrà interamente dedotto dalle somme dovute all’Appaltatore, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Amministrazione. In caso di ogni altra inosservanza da parte dell’Appaltatore delle normative, nonché di qualunque prescrizione o azione indicata nel presente articolo capitolato, l’Università degli Studi di Siena potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l’Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione:
a) comunicare ufficialmente per scritto mediante Raccomandata con Ricevuta di Ritorno all’Appaltatore l’inosservanza riscontrata, con la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto richiesta di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi adempimento entro 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento dalla data di invio della contestazione da Raccomandata con R. R.; Ufficio Tecnico
b) nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a) non venga evasa, sia operativamente che con relativo riscontro scritto, applicare una trattenuta cautelativa pari al 5 % della quota parte del concessionariocompenso forfettario relativo al mese in corso, senza che il medesimo abbia interposto opposizionesegnalando di nuovo l’inosservanza riscontrata all’Appaltatore con Raccomandata con Ricevuta di Ritorno;
c) nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a) non venga evasa, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettateneppure dopo 30 giorni dall’invio della segnalazione di cui al punto b), decurtare quanto trattenuto cautelativamente ai sensi di quanto indicato nel punto b.). L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento esime in alcun modo e per nessuna ragione l’Appaltatore dall’essere sottoposto ai procedimenti previsti dalla normativa vigente in merito ad eventuali interruzioni di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del pubblico servizio, nonché ad altre azioni previste nel presente capitolato.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle 1. L’Impresa riconosce all’Istituto, ferme restando le ipotesi di penali previste dagli altri articoli del presente Xxxxxxxxx e la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneindicate:
a) In nel caso di ritardatomancato rispetto del termine di scadenza relativo alla consegna del Piano Generale di Consegna e Smaltimento, incompleto o parziale avvio all’attivazione del servizio di presidio on-site e alla messa in opera della soluzione di gestione del servizio di cui al par. 4.1 del Capitolato, si applicano le seguenti penali: l’1 per mille del corrispettivo complessivo del Contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna a far data dal primo giorno lavorativo fino al decimo compreso; il 2 per mille del corrispettivo complessivo del Contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna a far data dall’undicesimo giorno lavorativo.
b) nel caso di mancato rispetto ai dei termini e condizioni disciplinati modalità di consegna della fornitura stabiliti nel presente CapitolatoPiano Generale di Consegna e Smaltimento, verrà applicata una penale pari all’1 nel caso di sostituzione dei beni rifiutati a seguito dell’esito, anche parzialmente negativo della verifica di conformità, ovvero nel caso previsto dall’art. 14 comma 5, si applicano le seguenti penali: il 2 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione dell’importo indicato al punto A) dell’Offerta Economica per ogni giornata lavorativa e giorno lavorativo di ritardo nella consegna a far data dal primo giorno lavorativo fino al decimo compreso; il 3 per mille dell’importo indicato al punto A) dell’Offerta Economica per ogni distributore non installatogiorno lavorativo di ritardo nella consegna a far data dall’undicesimo giorno lavorativo. A partire dal sessantesimo giorno lavorativo dalla scadenza del termine di consegna l’Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto senza necessità di preventiva costituzione in mora; tale penale verrà applicata il 2 per mille dell’importo indicato al punto A) dell’Offerta Economica per ogni giorno decorrente dalla data di verifica parziale/finale negativa fino alla data di completo avvio verifica con esito positivo; il 2 per mille dell’importo indicato al punto A) dell’Offerta Economica per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il decimo, per ogni apparecchiatura, in caso di reintegro e/o ripristino delle apparecchiature informatiche oggetto di furto o incendio.
c) nel caso di inadempimento delle prestazioni inerenti al servizio di Intervento presso l’utenza da parte del presidio on-site, come specificate nel Capitolato, è prevista l’applicazione delle seguenti penali: il 2 per cento del canone trimestrale (IVA esclusa) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla percentuale di riferimento dell’indicatore “Tempestività di intervento presso l’utente” (95%), calcolata sulla totalità degli interventi effettuati nel periodo di osservazione; il 3 per cento del canone trimestrale (IVA esclusa) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla percentuale di riferimento dell’indicatore “Efficacia di risoluzione interventi” (95%), calcolata sulla totalità degli interventi effettuati nel periodo di osservazione;
d) nel caso di inadempimento delle prestazioni inerenti al servizio di Intervento per la sostituzione di materiale di consumo delle stampanti da parte del presidio on-site, come specificate nel Capitolato, è prevista l’applicazione delle seguenti penali: il 3 per cento del canone trimestrale (IVA esclusa) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla percentuale di riferimento dell’indicatore “Efficacia di risoluzione interventi” (95%), calcolata sulla totalità degli interventi effettuati nel periodo di osservazione;
e) nel caso di inadempimento delle prestazioni inerenti al servizio di Manutenzione sulle PDL e sulle stampanti, come specificate nel Capitolato, è prevista l’applicazione delle seguenti penali: il 3 per cento del canone trimestrale (IVA esclusa) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla percentuale di riferimento dell’indicatore “Efficacia di risoluzione interventi” (95%), calcolata sulla totalità degli interventi di manutenzione effettuati nel periodo di osservazione;
f) nei casi di mancata presenza del personale di presidio interno, è prevista l’applicazione delle seguenti penali: il 2 per cento del canone trimestrale (IVA esclusa) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla percentuale di riferimento dell’indicatore di conformità alla copertura del servizio stessonel periodo di osservazione (97%).
g) nel caso di mancato rispetto dei termini e modalità di consegna, nella fase di pianificazione, dei due desktop, due laptop, compresi gli accessori come indicato al par. 2.2. del Capitolato, è prevista l’applicazione delle seguenti penali: il 2 per mille dell’importo indicato al punto A) dell’Offerta Economica per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna a far data dal primo giorno lavorativo fino al decimo compreso; il 3 per mille dell’importo indicato al punto A) dell’Offerta Economica per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna a far data dall’undicesimo giorno lavorativo. A partire dal sessantesimo giorno lavorativo dalla scadenza del termine di consegna l’Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto senza necessità di preventiva costituzione in mora;
bh) fino a euro 30.000,00 (trentamila euro) in caso di ritardo nella rimozione violazione degli obblighi di ogni distributore automatico verrà applicata segretezza di cui all’art. 11 del presente Contratto.
2. Per procedere all’applicazione delle penali, salvo che per quelle già calcolate dalla stessa Impresa ai sensi dell’art. 22, comma 3, del presente Contratto, l’Istituto notificherà all’Impresa, xxx xxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell’inadempienza, una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;contestazione sui singoli aspetti riscontrati.
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato 3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all’Impresa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall’Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato pagamento delle penali non esonera l’Impresa dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione corretto adempimento delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza obbligazioni per le quali non sia stata puntualmente specificata nel si è resa inadempiente.
5. L’Istituto potrà applicare all’Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizioContratto.
Appears in 1 contract
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle L’Università applicherà le penali di seguito indicate tutte le volte riportate:
1) ritardo inferiore a 15 minuti nell’apertura di ogni singola sede penale di € 200,00
2) ritardo superiore a 15 minuti nell’apertura di ogni singola sede penale di € 500,00
3) ritardo inferiore a 15 minuti nella presa servizio in cui emergano inadempimenti Biblioteca penale di € 150,00
4) ritardo superiore a 15 minuti nella presa servizio in Biblioteca penale di € 300,00
5) chiusura anticipata di ogni singola sede inferiore a 15 minuti penale di € 150,00
6) chiusura anticipata di ogni singola sede superiore a 15 minuti penale di € 300,00
7) chiusura anticipata della Biblioteca inferiore a 15 minuti penale di € 150,00
8) chiusura anticipata della Biblioteca superiore a 15 minuti penale di € 300,00
9) se al momento della chiusura delle sede o della Biblioteca rimangono persone all’interno per negligenza nei controlli penale di € 500,00
10) se l’attività di chiusura di ogni singola sede è fatta in modo negligente, lasciando strumenti multimediali di aule e sale di rappresentanza accesi, lasciando luci accese in aule e sale di rappresentanza, lasciando luci accese in spazi comuni penale di € 300,00
11) reiterati (almeno 3) comportamenti scortesi con l’utenza per singolo operatore penale di € 500,00
12) mancata efficiente comunicazione con soggetti presumibilmente o palesemente portatori di disabilità penale di € 300,00
13) mancata verifica dell’ingresso di persone sconosciute che non dichiarino di essere attese dal destinatario penale di € 50,00
14) non corretta gestione del centralino penale di € 50,00
15) non corretta custodia e gestione chiavi penale di € 200,00
16) mancata adozione del Registro Gestione Chiavi penale di € 500,00
17) non corretta tenuta del Registro Gestione Chiavi penale di € 300,00
18) mancata adozione del Giornale delle Attività penale di € 500,00
19) non corretta tenuta del Giornale delle Attività penale di € 200,00
20) mancata o non corretta costante verifica delle email in arrivo sul PC della postazione di portineria e mancati o inadeguati passaggi di consegne e informative tra gli operatori dello stesso turno in compresenza o operatori di cambio turno penale di € 100,00
21) mancata o non corretta gestione di pacchi, plichi, posta, nel rispetto delle procedure definite dall’Ateneo penale di € 100,00
22) mancata esecuzione di piccole commissioni, esterne e/o difformità interne, su richiesta dell’Ateneo e secondo le procedure definite dall’Ateneo stesso penale di € 200,00
23) non corretta gestione bacheche penale di € 100,00
24) mancato rispetto delle procedure stabilite dall’Ateneo per la gestione di oggetti smarriti penale di€ 50,00
25) mancato controllo e impedimento di accesso da parte di questuanti, venditori ambulanti e persone sospette penale di € 100,00
26) mancato rispetto del divieto di sosta nella portineria a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto persone non autorizzate
27) non corretta custodia degli strumenti in sede dotazione alla postazione penale di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:€ 100,00
a28) In nel caso di ritardatoscorretto o inadeguato o inopportuno comportamento degli operatori nei locali di Portineria penale di € 100,00
29) ritardo nell’apertura di aule e/o laboratori per la didattica penale di € 200,00
30) mancata o non corretta accensione con verifica di funzionalità di luci, incompleto apparati multimediali, sistemi audiovisivi, microfoni, carica delle batterie, in aule e/o parziale avvio laboratori e/o sale di rappresentanza ed eventuale segnalazione tramite le procedure in uso stabilite dall’Ateneo penale di € 200,00
31) mancato o non corretto espletamento delle attività previste ai punti 18.6-A e 18.6-B dell’art.1 della Parte Tecnica del servizio presente Capitolato penale di € 100,00
32) mancato o non corretto allestimento di sale da riunione, rappresentanza, teatri, saloni, per lo svolgimento di manifestazioni quali: conferenze, congressi, adunanze, assemblee, ecc, secondo le procedure e/o richieste dell’Ateneo penale di € 100,00
33) mancato o non corretto ripristino in layout standard di sale da riunione, rappresentanza, teatri, saloni, dopo lo svolgimento di manifestazioni quali: conferenze, congressi, adunanze, assemblee, ecc, secondo le procedure e/o richieste dell’Ateneo penale di € 100,00
34) mancata o non corretta movimentazione di tavoli anche massicci e arredo vario, nel rispetto dei pesi e delle normative di sicurezza ai termini sensi del D.Lgs. 81/2008 e condizioni disciplinati s.m.i. penale di € 100,00
35) mancata segnalazione di effrazioni e/o danneggiamenti nei locali dell’Ateneo, secondo le procedure in uso penale di € 200,00
36) mancato o non corretto supporto nei giorni di discussioni di tesi di Xxxxxx nel presente Capitolatoregolare l’afflusso di parenti e ospiti anche impedendo l’accesso a musicanti e venditori ambulanti penale di € 200,00
37) mancato o non corretto supporto nello svolgimento di attività extraistituzionali e/o di promozione dell’Ateneo, verrà come richiesto dall’Ateno stesso penale di € 200,00
38) mancato o non corretto intervento sui sistemi di sicurezza in ottemperanza al piano di emergenza dell’Ateneo penale di € 200,00
39) mancata o non corretta applicazione del piano di emergenza dell’Ateneo penale di € 200,00
40) nel caso di mancato utilizzo della divisa da parte degli addetti al servizio, di cui all’art. 4 del capitolato speciale - parte tecnica, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione € 200,00 (duecento/00) per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;singola violazione riscontrata dall’Ateneo
b41) in nel caso di ritardo nella rimozione mancato utilizzo del cartellino di ogni distributore automatico verrà riconoscimento da parte degli addetti al servizio, di cui all’art.4 del Capitolato speciale – Parte Tecnica, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione a € 100,00 (cento/00) per ogni giornata lavorativa di ritardosingola violazione riscontrata dall’Ateneo;
c42) in nel caso di guasto violazione del divieto di utilizzare per scopi non connessi al servizio le strumentazioni informatiche per collegarsi a un distributore automaticoSocial Network penale di € 200,00
43) nel caso di violazione del divieto di utilizzare per scopi non connessi al servizio, tale da impedire le strumentazioni informatiche per collegarsi a siti che vìolano la morale e il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)buon costume, verrà sarà applicata una penale pari all’1 a € 1000,00 (mille/00) per mille dell’intero valore stimato la prima violazione riscontrata, dalla seconda violazione l’Ateneo si riserva di risolvere il contratto ai sensi del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodottisuccessivo art.12 punto 14; 44)Consegna oltre i termini previsti all’art.4 della Parte Tecnica del presente Capitolato, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà sarà applicata una penale pari allo 0,3 giornaliera di € 30,00 (trenta/00) fino a un massimo di 60 (sessanta) giorni. Tutte le penali saranno prelevate dalle competenze dovute all’Appaltatore. In ogni caso, l’Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto l’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali, non esclude comunque il diritto dell’Università al risarcimento di concessione eventuali maggiori danni. Il diritto al pagamento delle penali sorge per ogni giornata lavorativa di ritardo, l’Università automaticamente per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionarioverificarsi dell’inadempimento, senza che sia all’uopo necessaria la messa in mora dell’Appaltatore. Qualora l’ammontare delle penali superi il medesimo abbia interposto opposizione10% (diecipercento) dell’importo contrattuale (IVA esclusa), la contestazione e relativa penale si intenderanno accettatel’Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell’Università stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziomedesime penali.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali 1. Per i beni, per ogni giorno lavorativo di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/ritardo, non imputabile al Punto Ordinante Interno ovvero a forza maggiore o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatocaso fortuito, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti art. 5 e condizioni disciplinati nel presente Capitolato6, verrà applicata il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante Interno una penale pari all’1 % (uno per mille dell’intero valore stimato cento) del rispettivo contratto di concessione prezzo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per i servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno: - per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso giorno lavorativo di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata rispetto al calendario previsto per l’erogazione del servizio, non imputabile al Punto Ordinante Interno ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’1 fino al 2 % (due per mille dell’intero valore stimato cento) del rispettivo contratto prezzo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. - deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella RDO /processo di concessione acquisto/i, nell’Ordine o nel contratto. In tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Punto Ordinante Interno per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni giornata lavorativa caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante Interno nel termine massimo di ritardo;10 (dieci ) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante Interno, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato 4. La richiesta e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dalla resa dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, fatta salva la facoltà per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia Punto Ordinante Interno di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato risolvere il Contratto di Fornitura nei casi di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigenteal successivo art. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine10. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza Resta comunque inteso che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione l’importo delle penali non escluderà potrà superare il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere 10% del prezzo complessivo della Fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni per del maggiore danno. Restano salve in ogni caso le violazioni ulteriori e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodiverse penali eventualmente previste nelle Condizioni Particolari stabilite dai Punti Ordinanti interni.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Per La Fornitura Di Beni E Servizi
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali AGEA, sulla base di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatodisposto nel precedente articolo "verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio" effettuerà mediante il proprio personale, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) i controlli e gli accertamenti ivi individuati. In caso di ritardatoinottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato od in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, incompleto o parziale l’Impresa appaltatrice potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione. • Se l'Impresa appaltatrice non realizzerà quanta proposto nella propria offerta tecnica relativamente a “Metodologia utilizzata nel coordinamento e nell’erogazione dei servizi” entro e non oltre 30 giorni dalla stipulazione del contratto / avvio del servizio si applicherà una penalità di € 500,00. • Se l’Impresa appaltatrice non realizzerà quanto proposto nella propria offerta tecnica relativamente alla “Gestione delle emergenze, continuità del servizio e reperibilità”, si applicherà una penalità di € 500,00 per ogni giorno di ritardo. • Se l'Impresa appaltatrice non realizzerà quanto proposto nella propria offerta tecnica relativamente a "Proposta di migliorie al servizio offerto ", entro e non oltre 30 giorni dalla stipulazione del contratto / avvio del servizio, si applicherà una penalità di € 1000,00. • Se l’impresa appaltatrice non realizzerà quanto proposto nella propria offerta tecnica relativamente alla “Formazione del personale” messo a disposizione, entro e non oltre 30 giorni dalla stipulazione del contratto / avvio del servizio, si applicherà una penale di € 500,00 per ogni episodio riscontrato. • Per ogni 0,30 h di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatoalle frequenze sopra descritte, verrà applicata l’Amministrazione Contraente applicherà una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione a € 500,00 per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore episodio riscontrato. • La mancata sostituzione entro 90 minuti del personale in servizio, ove questo non installato; tale penale verrà applicata fino alla data sia in servizio comporterà l’applicazione da parte dell’Amministrazione Contraente di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione a € 500,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di episodio riscontrato. • Il mancato riassortimento svolgimento di uno o più prodotti, oltre il tempo servizi comporterà l’applicazione da parte dell’Amministrazione Contraente di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 1000,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa episodio riscontrato. • La mancata segnalazione di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/anomalie o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata danni comporterà l’applicazione di una penale compresa tra lo 0,5% pari a € 1000,00 per ogni episodio riscontrato. • La mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo dall’Agenzia nei termini stabiliti comporterà l’applicazione di una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo. • Il mancato rispetto delle regole relative alla identificazione del personale in servizio comporterà l’applicazione di una penale pari a € 200,00 per ogni episodio riscontrato. • L’assenza di adeguata dotazione tecnica, di strumenti e il 2% mezzi a disposizione del valore stimato del rispettivo contratto personale in servizio, ritenuti dall’Agenzia non conformi a quanto indicato nel capitolato tecnico e /o proposto dalla propria offerta tecnica comporterà l’applicazione di concessioneuna penale pari a € 500,00 per ogni irregolarità riscontrata. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, commisurata rispetto alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione quale l'Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento notifica della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettatestessa. L’applicazione L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non escluderà può superare il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanta previsto in materia di risoluzione del serviziocontratto.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di seguito indicate tutte le volte inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in cui emergano inadempimenti e/o difformità sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: • €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; • €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto degli orari di apertura del servizio; • € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; • 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. • € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; • € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; • € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o ad ogni altro onere derivante regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da norme comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di legge o regolamenti inerenti dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in concessione:
a) danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di ritardatorecidiva o di inadempienze più gravi accertate, incompleto o parziale avvio il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) danno. In caso di mancato riassortimento recidiva o di uno o inadempienze più prodottigravi accertate, oltre il tempo Comune si riserva la facoltà di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodanno.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato d'Appalto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti Penali applicabili nel periodo che intercorre dal perfezionamento del Contratto alla consegna dei Prodotti e/o difformità rispetto alla fornitura dei Servizi
(i) cancellazione, recesso, richiesta di modifica parziale o totale dell’ordine dovuta a fatto imputabile al Cliente, (ii) richiesta di differimento della consegna dei Prodottie/o della fornitura dei Servizi, nuova indicazione del luogo di consegna da parte del Cliente, BlendIT avrà diritto ad una penale commisurata in misura percentuale sull’ammontare dovuto dal Cliente a NI, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede qui di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneseguito stabilito:
a) In caso 5% del prezzo qualora l’evento di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto cui ai termini numeri (i) e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla (ii) venga comunicato da 31 a 60 giorni prima della data di completo avvio del servizio stessoconsegna dei Prodotti e/o della fornitura dei Servizi;
b) in caso 15% del prezzo qualora l’evento di ritardo nella rimozione cui ai numeri (i) e (ii) venga comunicato da 16 a 30 giorni prima della data di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardoconsegna dei Prodotti e/o della fornitura dei Servizi;
c) 25% del prezzo qualora l’evento di cui ai numeri (i) e (ii) venga comunicato da 7 a 15 giorni prima della data di consegna dei Prodotti e/o della fornitura dei Servizi; Tali somme dovranno essere corrisposte dal Cliente entro e non oltre 7 giorni dalla relativa richiesta da parte di BlendIT. In ogni caso BlendIT si riserva di richiedere il risarcimento del maggior danno. Penali applicabili in caso di guasto recesso esercitato dal Cliente successivamente all’inizio della prestazione da parte di BlendIT In caso di recesso esercitato dal Cliente successivamente all’inizio della prestazione da parte di BlendIT il Cliente è tenuto a un distributore automaticocorrispondere a BlendIT, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo a titolo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato penale, la somma corrispondente all’ammontare di tutti i canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza del Contratto, e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)degli altri importi a qualunque titolo spettanti a BlendIT, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato fatto salvo il diritto di BlendIT all’eventuale risarcimento del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigentemaggior danno. Inoltre, solo per le ipotesi resteranno definitivamente acquisiti in capo a BlendIT tutti gli importi corrisposti dal Cliente, fermo restando che BlendIT potrà richiedere, a titolo di cui alle lettere e)penale, f), g), qualora il concessionario non provveda saldo immediato ed in unica soluzione di tutti gli importi a qualsivoglia dovuti sino alla rimozione/sostituzione scadenza del Contratto attualizzati al tasso ufficiale di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto scontro in vigore alla stipula del Contratto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà fatta salvo il diritto delle Amministrazioni concedenti al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. Resta inteso che eventuali tolleranze in ordine a pretendere il risarcimento singoli inadempimenti non impediranno a BlendIT di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizioavvalersi della clausola presente clausola penale.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti Penali applicabili nel periodo che intercorre dal perfezionamento del Contratto alla consegna dei Prodotti e/o difformità rispetto alla fornitura dei Servizi
(i) cancellazione, recesso, richiesta di modifica parziale o totale dell’ordine dovuta a fatto imputabile al Cliente, (ii) richiesta di differimento della consegna dei Prodotti e/o della fornitura dei Servizi, nuova indicazione del luogo di consegna da parte del Cliente, BlendIT avrà diritto ad una penale commisurata in misura percentuale sull’ammontare dovuto dal Cliente a NI, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede qui di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneseguito stabilito:
a) In caso 5% del prezzo qualora l’evento di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto cui ai termini numeri (i) e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla (ii) venga comunicato da 31 a 60 giorni prima della data di completo avvio del servizio stessoconsegna dei Prodotti e/o della fornitura dei Servizi;
b) in caso 15% del prezzo qualora l’evento di ritardo nella rimozione cui ai numeri (i) e (ii) venga comunicato da 16 a 30 giorni prima della data di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardoconsegna dei Prodotti e/o della fornitura dei Servizi;
c) 25% del prezzo qualora l’evento di cui ai numeri (i) e (ii) venga comunicato da 7 a 15 giorni prima della data di consegna dei Prodotti e/o della fornitura dei Servizi; Tali somme dovranno essere corrisposte dal Cliente entro e non oltre 7 giorni dalla relativa richiesta da parte di BlendIT. In ogni caso BlendIT si riserva di richiedere il risarcimento del maggior danno. Penali applicabili in caso di guasto recesso esercitato dal Cliente successivamente all’inizio della prestazione da parte di BlendIT In caso di recesso esercitato dal Cliente successivamente all’inizio della prestazione da parte di BlendIT il Cliente è tenuto a un distributore automaticocorrispondere a BlendIT, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo a titolo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato penale, la somma corrispondente all’ammontare di tutti i canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza del Contratto, e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)degli altri importi a qualunque titolo spettanti a BlendIT, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato fatto salvo il diritto di BlendIT all’eventuale risarcimento del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigentemaggior danno. Inoltre, solo per le ipotesi resteranno definitivamente acquisiti in capo a BlendIT tutti gli importi corrisposti dal Cliente, fermo restando che BlendIT potrà richiedere, a titolo di cui alle lettere e)penale, f), g), qualora il concessionario non provveda saldo immediato ed in unica soluzione di tutti gli importi a qualsivoglia dovuti sino alla rimozione/sostituzione scadenza del Contratto attualizzati al tasso ufficiale di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto scontro in vigore alla stipula del Contratto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà fatta salvo il diritto delle Amministrazioni concedenti al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. Resta inteso che eventuali tolleranze in ordine a pretendere il risarcimento singoli inadempimenti non impediranno a BlendIT di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizioavvalersi della clausola presente clausola penale.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) 1. In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio mancato rispetto dei termini fissati per la consegna del servizio materiale rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata al piano di posizionamento fornito dal Direttore di Esecuzione del Contratto il cui quantitativo minimo giornaliero di contenitori è indicato all’art.9 AMA potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione a € 10,00 per ogni giornata lavorativa e giorno di ritardo per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stessocontenitore;
b) in 2. In caso di ritardo nella rimozione sostituzione dei contenitori non risultati corrispondenti alle caratteristiche tecniche richieste tali da pregiudicare l’utilizzo rispetto al termine fissato nel piano di ogni distributore automatico verrà applicata posizionamento, AMA potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione a 50,00 € per ogni giornata lavorativa giorno di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) 3. In caso di mancato riassortimento lieve difformità alle specifiche tecniche tali da non pregiudicare l’utilizzo del materiale fornito, AMA potrà applicare al Fornitore una Penale variabile dal 5 al 10% in base al difetto riscontrato in sede di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazionecollaudo;
f) € 50,00 4. In caso di Mancato rispetto dei termini fissati e concordati con il Direttore di Esecuzione del contratto per ogni prodotto autorizzato la sostituzione dei materiali soggetti a garanzia, AMA potrà applicare al Fornitore una Penale di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data giorno di scadenza o avente ritardo;
5. In caso di difformità nelle modalità di esecuzione del servizio di posizionamento dei contenitori, AMA potrà applicare al Fornitore una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi penale di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 10,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa contenitore;
6. In caso di Difformità nelle modalità di esecuzione del servizio di rimozione dei contenitori di proprietà AMA S.p.A., AMA potrà applicare una penale di € 10,00 per ogni contenitore;
7. In caso di ritardo oltre tale terminenell’esecuzione dei termini previsti per il servizio di rimozione contenitori di proprietà di AMA S.p.A., AMA potrà applicare una penale di € 20 per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore;
8. In caso di violazione degli obblighi delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell’ambiente durante l’esecuzione del servizio di posizionamento e rimozione contenitori, AMA potrà applicare una penale € 1.000,00 per ogni contestazione;
9. In caso di ritardo della rendicontazione dei dati richiesti con la tempistica prevista e riepilogata all’art.17 del capitolato d’appalto, AMA potrà applicare una penale di € 200,00 ogni giorno di ritardo;
10. Per ogni violazione eimpiego di personale regolarmente assunto ma non presente nell’elenco fornito ovvero per mancata comunicazione di sostituzione/o inadempienza integrazione del personale utilizzato per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalitàl’espletamento del servizio, verrà applicata AMA potrà applicare una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza€ 200,00 per ogni addetto/giorno;
11. L’Amministrazione concedente, Per impiego di mezzi non indicati nell’elenco fornito ovvero per ciascuna violazione emancata comunicazione di sostituzione/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni integrazione dei mezzi utilizzati per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione l’espletamento del servizio., AMA potrà applicare una penale di € 300,00 per ogni mezzo/giorno;
Appears in 1 contract
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali In caso di seguito indicate tutte le volte inosservanza degli obblighi prescritti nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto, e comunque in tutti i casi in cui emergano il servizio non risulti prestato in conformità alle modalità pattuite e in modo soddisfacente, il broker sarà invitato, per iscritto, dal responsabile del procedimento a chiarire e/o rimuovere l’inadempimento e/o le violazioni nei tempi stabiliti. Il broker può trasmettere, per iscritto, le proprie controdeduzioni entro tre giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano accolte dal responsabile del procedimento, o non sia stata data risposta dal broker, o la risposta non sia sufficiente oppure non giunga nei termini, o non siano stati rimossi gli inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatole violazioni, il responsabile del procedimento ha facoltà di applicare una penalità, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti decorrere dall’inizio dell’inadempimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- In relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento. la penale giornaliera è determinata: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) mancata presentazione del programma assicurativo entro il servizio in concessione:
a) In caso di ritardatotermine prescritto, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato sull'importo presunto della complessiva provvigione contrattuale, come derivata dal ribasso d’asta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
2) mancata esecuzione in tutto o in parte delle altre prestazioni prescritte, in misura del rispettivo contratto di concessione 0,5 per ogni giornata lavorativa di ritardo, mille sull'importo della provvigione relativa alla singola polizza; ------------------------- L’applicazione della penale non esonera tuttavia il broker dall’adempimento dell’obbligazione per il riassortimento dei prodotti la quale si è reso inadempiente e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con che ha fatto sorgere l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------- L’ammontare delle penali complessivamente non escluderà potrà essere, di norma, superiore al dieci per cento (10%) dell’ammontare presunto della provvigione contrattuale complessiva, come derivata dal ribasso d’asta. -------------------------------------------------------- Nel caso il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere cui le penali applicate raggiungano cumulativamente un importo superiore al dieci per cento (10%) dell’importo della provvigione, il responsabile del procedimento propone all’organo competente dell’AREA la risoluzione del contratto per grave inadempimento, l’escussione della cauzione, fatto salvo il risarcimento di degli eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.danni. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Appalto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione In caso di inadempienza dell’Appaltatore agli obblighi previsti nel presente capitolato, la singola Stazione Appaltante, fatta salva comunque: − la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente; − il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Amministrazione; ha diritto di procedere all’applicazione delle penali seguenti penali: • la consegna della diagnosi energetica, del progetto definitivo ed esecutivo avverrà in tempi maggiori rispetto al crono programma presentato: per ogni giorno di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti ritardo nella consegna dei progetti/diagnosi rispetto al termine sopra indicato derivante da fatti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatocircostanze ascrivibili all’Affidatario, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione 300 €/giorno e fino al ritardo massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi; • il termine di inizio e ultimazione dei lavori avverrà in tempi maggiori rispetto al crono programma presentato: per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso giorno di ritardo nella rimozione nell’inizio o ultimazione dei lavori rispetto al termine sopra indicato, derivante da fatti e/o circostanze ascrivibili all’Affidatario verrà comminata una penale di ogni distributore automatico verrà applicata 500 €/giorno e fino al massimo di giorni 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi; • per interruzioni di qualsiasi servizio conseguenti al mancato o ritardato o intempestivo intervento da parte dell'Appaltatore oppure per la ritardata od intempestiva segnalazione all’Ente di eventuali inconvenienti: una penale pari all’1 a 150,00 Euro/giorno o frazione per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto singolo accertamento; • per il mancato rispetto in generale di concessione per ogni giornata lavorativa quanto indicato nel presente capitolato relativamente alla corretta manutenzione, a modalità operative, o altresì rispetto alle richieste dell’Ente, ai sensi di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal quanto riportato nel presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata capitolato: una penale pari all’1 a 150,00 Euro per mille dell’intero valore stimato singolo accertamento; • per la mancata comunicazioni di situazioni di interruzione del rispettivo contratto servizio dovute a guasti: una penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento; • per il mancato rispetto degli orari di concessione funzionamento stabiliti dell’Ente: una penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento; • per il mancato o ritardato intervento da parte dell'Appaltatore su richieste formulate da personale tecnico dell’Ente e previste nel presente capitolato o in altri documenti contrattuali: per ogni giornata lavorativa ritardato intervento, una penalità pari a 150,00 Euro/ giorno o frazione per le strutture degli edifici pubblici in genere; • per la mancata o incompleta tenuta del registro di manutenzione degli impianto: per ogni accertata mancata o incompleta registrazione, una penale pari a 500,00 Euro; Nel caso in cui l’Appaltatore non esegua (per rifiuto, ritardo.
d, o altro) opere di gestione o di manutenzione o di altro genere prescritte ai sensi del presente capitolato e comunque dalle norme e normative vigenti, l’Ente potrà eseguire le stesse direttamente (con proprio personale, con personale dipendente da ditte terze, con altre forme) con il semplice preavviso di tre giorni notificato con lettera raccomandata A.R.; l’importo di tali opere verrà interamente dedotto dalle somme dovute all’Appaltatore, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Amministrazione. In caso di mancato riassortimento ogni altra inosservanza da parte dell’Appaltatore delle normative, nonché di uno qualunque prescrizione o più prodottiazione indicata nel presente capitolato, oltre l’Ente potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l’Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione:
a. comunicare ufficialmente per scritto mediante Raccomandata con Ricevuta di Ritorno all’Appaltatore l’inosservanza riscontrata, con la richiesta di adempimento entro 15 giorni dalla data di invio della Raccomandata con R. R.;
b. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a. non venga evasa, sia operativamente che con relativo riscontro scritto, applicare una trattenuta cautelativa pari al 5 % della quota parte del compenso forfettario relativo al mese in corso, segnalando di nuovo l’inosservanza riscontrata all’Appaltatore con Raccomandata con Ricevuta di Ritorno;
c. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a. non venga evasa, neppure dopo 30 giorni dall’invio della segnalazione di cui al punto b., decurtare quanto trattenuto cautelativamente ai sensi di quanto indicato nel punto b. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esime in alcun modo e per nessuna ragione l’Appaltatore dall’essere sottoposto ai procedimenti previsti dalla normativa vigente in merito ad eventuali interruzioni di pubblico servizio, nonché ad altre azioni previste nel presente capitolato. Qualora l'ammontare delle penali applicate (con esclusione delle eventuali spese sostenute dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione dei lavori con Ditta terza) superi il tempo 10% dell'importo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa)contratto del singolo appalto specifico, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato la Stazione appaltante risolverà l’Accordo Quadro con l’Appaltatore come previsto dalla vigente normativa sui LL.PP. Le penali saranno applicate nel pieno rispetto dei tetti stabiliti dagli art. 298 e 145 comma 3 del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardoDPR 207/10, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione “ammontare netto contrattuale” si intenderà l’importo derivante dalla sommatoria delle entrate dell’Appaltatore, durante tutta la durata del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata riportate nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziopiano economico finanziario aggiudicato.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti descritte: - per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatoinstallazione dell’apparecchiatura, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata l’Università potrà applicare una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di concessione 10 giorni solari, decorsi i quali l’Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; - per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso giorno solare di ritardo nella rimozione verifica di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automaticocorretto funzionamento rispetto alla data concordata con il Referente dell’Università, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato dell’ammontare netto contrattuale; - in caso di indisponibilità del rispettivo contratto servizio di concessione supporto telefonico e da remoto, l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti mancata risposta da una non corretta esecuzione parte del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 call center; - per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 giorno solare di ritardo per l’invio dell’assistenza on-site rispetto alle tempistiche di cui al Capitolato tecnico l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale; - per ogni prodotto autorizzato giorno solare di cui sia stata successivamente verificata difformità ritardo per l’attività di assistenza presso la sede del Fornitore rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 stabilito nel Capitolato tecnico, l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale; - per ogni prodotto venduto oltre la giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata per l’attività di scadenza o avente formazione, l’Università potrà applicare una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale; - in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx, l’Università applica, per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalitàviolazione, verrà applicata una penale compresa d’importo compreso tra lo 0,5% 0,3 per mille e il 2l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull’importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L’Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore stimato del rispettivo contratto Contratto. Qualora, a fronte di concessioneripetuti interventi di manutenzione l’attrezzatura non risultasse funzionante, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà l’Università si riserva la facoltà di richiedere al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, fornitore la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziogratuita sostituzione.
Appears in 1 contract
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione violazioni degli obblighi che fanno carico all’Aggiudicatario e/o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio e nell’esecuzione del contratto saranno motivo di richiamo scritto. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni da parte della Stazione Appaltante, è facoltà di quest’ultima procedere all’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte descritte: − Utilizzo di figure professionali non in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede possesso dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, gara: verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 a Euro 100,00 per mille dell’intero valore stimato la figura del rispettivo contratto tecnico di concessione Gestione Amministrativa e Supporto Progettuale e Euro 50,00 per la figura del tecnico di Assistenza e supporto al sistema informatico. − Minor presenza non concordata con l’Ente: nel caso di immotivata presenza rispetto agli orari indicati nel presente capitolato, la penale è di Euro 100,00 per ogni giornata lavorativa o frazione di giornata di mancata presenza della figura del tecnico di Gestione Amministrativa e Supporto Progettuale e Euro 50,00 per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data giornata o frazione di completo avvio giornata di mancata presenza della figura del servizio stesso;
b) tecnico di Assistenza e supporto al sistema informatico. − Mancato svolgimento delle attività: in caso di ritardo nella rimozione mancata effettuazione delle attività indicate nel presente capitolato si applicherà una sanzione che, a seconda della gravità riscontrata, va da un minimo di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto Euro 100,00 ad un importo massimo di concessione Euro 500,00 per ogni giornata lavorativa violazione. A seguito di ritardo;
c) in caso ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali l'Ente si riserva la facoltà di guasto valutare l'opportunità di rescindere il contratto; nello specifico, alla terza penalità erogata, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. L’Ente riscuoterà la cauzione definitiva a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo titolo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato risarcimento del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. In caso di mancato riassortimento grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, spetta all’Ente il diritto di uno eseguire di ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/parzialmente con affidamento a terzi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Ente. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, penali dell’Aggiudicatario per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortitofatto che ha determinato l’inadempimento. Per quanto concerne altre violazioni e/ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del serviziola rifusione dei danni, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltrel’Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto che dovrà essere reintegrata entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 10 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodall’avviso.
Appears in 1 contract
Samples: Outsourcing Agreements
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle Qualora il concessionario non espleti il servizio nel rispetto di quanto previsto nel presente avviso, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate tutte specificate, previa contestazione scritta dell’inadempienza trasmessa via PEC. Per le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede seguenti inadempienze si applicheranno le penali di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione seguito indicate: • € 50,00 per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso giorno di ritardo nella rimozione nell’installazione o nel ritiro di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato singola macchina ai sensi dell’art.4; ove il ritardo superi i 20 giorni consecutivi, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato ai sensi dell’art. 1456 del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) Codice Civile; • € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) previsto all’art.5; • € 100,00 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento dei canoni ai sensi dell’art.3; • € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l’esecuzione degli interventi ordinari e straordinari che si rendano necessari ai sensi dell’art.4; ove il ritardo superi i 20 giorni consecutivi, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile; • € 25,00 per ogni giorno di ritardo in caso di esaurimento di una qualunque tipologia di prodotto venduto protratto per oltre 24 ore dalla chiamata; • € 150,00 per la mancata trasmissione di ciascun rendiconto annuale ai sensi dell’art. 4; • € 500,00 per ciascun distributore con caratteristiche non corrispondenti a quanto indicato all’art. 5 qualora lo stesso non venga sostituito entro 7 (sette) giorni consecutivi dalla comunicazione della difformità rilevata. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, rivalendosi sulla cauzione qualora il concessionario, appositamente diffidato, persista nell’inadempimento, anche dopo le contestazioni. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni solari dalla data di scadenza ricezione della contestazione. Qualora dette contestazioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata data risposta da parte del concessionario o avente una la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al concessionario le penali sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Il relativo provvedimento è assunto dal Responsabile del Servizio Finanziario o più specifiche non conformi alla normativa vigentedal Funzionario incaricato. Inoltre, solo L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente avviso per le ipotesi di cui alle lettere e)eventuali violazioni contrattuali essendo, f)così, g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di fatta salva ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione azione civile volta ad ottenere risarcimento e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel risolvere il contratto. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell’Amministrazione saranno notificate al Concessionario tramite PEC. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà preclude il diritto delle Amministrazioni concedenti dell'Amministrazione comunale a pretendere richiedere il risarcimento di degli eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodanni.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Di Spazio Pubblico
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneriportate:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio per eventuali ritardi rispetto ai termini di servizio, AMA applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00) in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) minuti e condizioni disciplinati nel presente Capitolatosino ad un'ora rispetto ai termini di attivazione del servizio e/o rispetto ai termini di scarico a destino come programmato, verrà applicata ovvero presenza del vettore sul luogo di caricamento e/o di scarico. Per ogni ora ulteriore di ritardo si applicherà una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto a € 100,00 (cento/00), salvo sostituire il Fornitore, addebitando gli extra costi, in caso di concessione per ogni giornata lavorativa ripetersi di gravi e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stessoreiterati ritardi;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata riscontrata non disponibilità (presenza o pronta reperibilità anche telefonica) del tecnico responsabile, AMA applicherà una penale pari all’1 di € 500,00 (cinquecento/00) per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto evento.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di concessione cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni giornata lavorativa caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine di ritardo;5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dinanzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
c) in caso 3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di guasto cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a un distributore automaticoqualsiasi titolo, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato cui alle premesse e al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardopagamento della medesima penale.
d5. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno per cento) In caso dell'importo del Contratto.
6. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo di mancato riassortimento cui al precedente articolo 2, comma 2. Qualora venisse raggiunto tale limite, AMA potrà risolvere di uno o più prodottidiritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
7. Il Fornitore prende atto che, oltre il tempo di intervento disciplinato in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto articolo non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà preclude il diritto delle Amministrazioni concedenti di AMA a pretendere richiedere il risarcimento di degli eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del serviziosuccessivo articolo 13.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione 1. In caso di ritardo nell’esecuzione delle penali scadenze stabilite nel presente atto e relativi Allegati, sono - per ogni giorno solare consecutivo di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti ritardo nell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà nei Contratti Esecutivi potrà essere applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero del valore stimato dell’importo contrattuale, fino ad un massimo del rispettivo contratto 5%. - Ove si verificassero altre inadempienze o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, XXXXX ha la facoltà di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale applicare una penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva. Perdurando il ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento nell’inadempienza contestata oltre il tempo periodo di intervento/sostituzione disciplinato dal giorni 30, XXXXX potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l’Amministrazione stessa.
2. Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato Accordo Quadro; in tal caso AREUS applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
3. Constatato l’inadempimento, AREUS comunicherà al Fornitore la contestazione e l’applicazione delle rispettive penali; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di XXXXX a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
4. XXXXX potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per
5. La richiesta e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro non escluderà esonera in nessun caso il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziopagamento della medesima penale.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione Qualora l’IFO accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta, il mancato rispetto dei Livelli di Servizio previsti, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti dal contratto, ne darà preventiva comunicazione alla Ditta, anche attraverso email, specificando circostanze ed entità delle attività non conformi; a fronte delle controdeduzioni prodotte dalla Ditta entro il tempo che sarà di volta in volta richiesto, in funzione dell’entità delle attività contestate, e comunque non oltre dieci (10) giorni dalla notifica, sarà facoltà dell’IFO applicare le penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortitodefinite. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione L’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione penali avverrà mediante emissione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e della Ditta di relativa penale si intenderanno accettateNota di Credito. L’importo sarà detratto dal valore imponibile della fattura. L’applicazione delle penali non escluderà solleva la Ditta dalle responsabilità civili e penali derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto e che dovessero derivare dall’incuria della Ditta stessa. L’applicazione delle penali non pregiudicherà il diritto delle Amministrazioni concedenti a che si riserva l’IFO di pretendere il risarcimento rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze del caso. Qualora, per negligenza o per irregolarità, la Ditta ritardasse l’esecuzione dei lavori, o li conducesse in modo da non assicurare la loro ultimazione nel termine prefissato o secondo i livelli di eventuali maggiori danni servizio richiesti, oppure compromettesse il funzionamento dei Servizi, l’IFO si riserva il diritto di procedere all’esecuzione di tutti i servizi ed i lavori, o di parte di essi a tutto carico della Ditta inadempiente. Gli importi delle penali applicabili annualmente, che complessivamente, non potranno superare il 20% del valore contrattuale annuo, sono così determinati: • € 100,00 (cento/00) per le violazioni ogni giorno di ritardo rispetto ai Livelli di Servizio fissati sulle attività di manutenzione a guasto o su richiesta. • € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno prefissato relativo alle attività di manutenzione programmata. • € 3.000,00 (tremila/00) per ogni attività di manutenzione ordinaria dichiarata come eseguita e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizionon effettivamente svolta. • € 100,00 (cento/00) per ogni giorno ritardo nella presentazione degli O.d.L. nei termini previsti; • € 1.000,00 (mille/00) per ogni mancata copertura degli orari di presidio di ciascun tecnico/operatore (quando previsto dal contratto) rispetto agli impegni di Contratto; tale penalità si applicherà immediatamente, in caso di assenza, e sarà comprensiva di una assenza massima di 60 minuti. • € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei singoli lavori con corrispettivo a misura/preventivo per i quali è stato concordato un tempo utile di esecuzione da parte dell’IFO e salvo diversa specificazione. • € 1.000,00 (mille/00) in caso di multe o sanzioni per inottemperanza di obblighi di legge, in aggiunta al pagamento della sanzione comminata. • € 3.000,00 (tremila/00) in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e salute vigenti accertato dall’Ufficio Tecnico o dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’IFO. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al venti percento (20%) dell’importo contrattuale, L’IFO potrà rescindere il contratto per grave inadempimento. NORMATIVA
Appears in 1 contract
Samples: Affidamento Del Servizio Di Assistenza E Manutenzione
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno DESCRIZIONE IMPORTO PENALE Ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto, entro i termini stabiliti € 50,00 per ogni giorno di ritardo Mancata corresponsione del canone nei termini stabiliti € 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto Mancato rispetto dei termini previsti per la consegna e l'installazione dei distributori all'inizio del contratto € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 gg., decorsi i quali l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto Mancata consegna/aggiornamento, nei tempi stabiliti, dell'elenco dettagliato dei distributori automatici installati e dei prodotti erogati, con l’applicazione delle penali relativi prezzi, e dichiarazione allegata € 50,00 per ogni giorno di seguito indicate tutte ritardo Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi per le volte riparazioni dei distributori in cui emergano inadempimenti caso di guasti € 50,00 per ogni giorno di ritardo Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi per il rifornimento e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione riassortimento dei prodotti esauriti € 50,00 per ogni giornata lavorativa giorno di ritardo Mancata sostituzione del distributore, entro quattro giorni lavorativi successivi alla segnalazione, nel caso l'entità del guasto non consenta la riparazione € 50,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data sostituito Mancata trasmissione, nei tempi stabiliti, della relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automaticocui all'art. 28, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativac. 2, lett. a), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortitoD. Lgs. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) n. 81/2008 € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltregiorno dì ritardo Mancata segnalazione, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione con appositi avvisi e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalitàliste, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedenteprodotti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici € 100,00 a prodotto, per ciascuna violazione la prima infrazione € 200,00 a prodotto, per infrazioni successive Somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o inadempienzacaratteristiche inferiori a quelle minime previste dal "paniere prodotti" € 50,00 a prodotto, trasmetterà al concessionario per la prima infrazione € 100,00 a prodotto, per infrazioni successive Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in forma scritta a mezzo posta elettronica certificatatema d'igiene degli alimenti, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione tali da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizionecompromettere la qualità, la contestazione regolarità e relativa penale si intenderanno accettatela continuità del servizio, con conseguente compromissione della salute del cliente/utente € 100,00 a prodotto, per la prima infrazione € 200,00 a prodotto, per infrazioni successive. L’applicazione In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto Mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione con le periodicità e le modalità che scaturiranno in sede di offerta €100,00 a distributore, per la prima infrazione € 200,00 a distributore, per infrazioni successive Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti €. 500,00 per ogni infrazione accertata Su tutte le somme dovute dalla società concessionaria all’UniFg, dovranno essere corrisposti, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora, al tasso legale, dal giorno successivo a quello in cui è maturato il ritardo e fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento. L'importo complessivo delle penali non escluderà può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato iva esclusa; qualora lo superasse, l’UniFg potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente: - attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario; - mediante emissione di apposita fattura. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto delle Amministrazioni concedenti della stazione appaltante a pretendere richiedere il risarcimento di degli eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziosubiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Del Servizio Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali Si elencano di seguito indicate tutte le volte in penali cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneFornitore potrà incorrere nel caso si verifichino le fattispecie ivi indicate:
a1) Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Sanitaria ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna delle apparecchiature e di quanto a corredo degli stessi, l’Azienda Sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari all’1 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, fino ad un massimo di 15 giorni solari. Superato tale termine, l’Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di risoluzione dell’Ordinativo di Fornitura.
2) In caso di ritardatoesito negativo del collaudo, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatoqualora il Fornitore non ripristini quanto non idoneo entro 15 giorni solari, allo stesso verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione corrispettivo complessivo della fornitura oggetto dell’inadempimento, per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata giorno lavorativo fino alla data risoluzione del problema.
3) Nel caso in cui il servizio di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso assistenza non rispetti le tempistiche di ritardo nella rimozione risoluzione definite nel paragrafo §4.3 “Livelli minimi di ogni distributore automatico verrà servizio” successive alla richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria, al Fornitore potrà essere applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione corrispettivo complessivo della fornitura oggetto dell’inadempimento, per ogni giornata lavorativa giorno lavorativo successivo alla richiesta di ritardo;assistenza e fino alla risoluzione del problema.
c4) in In caso di guasto guasti prolungati che non consentano la riattivazione delle apparecchiature entro 2 giorni lavorativi, a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato partire dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà terzo giorno al Fornitore potrà essere applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione corrispettivo complessivo della fornitura oggetto dell’inadempimento, per ogni giornata lavorativa di ritardogiorno lavorativo fino alla risoluzione del problema.
d5) In caso Per ogni giorno solare di mancato riassortimento ritardo nel prelievo del contante dalle riscuotitrici, rispetto al giorno concordato con ciascuna Azienda Sanitaria, l’Azienda si riserva la facoltà di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione corrispettivo complessivo della fornitura oggetto dell’inadempimento, per ogni giornata lavorativa giorno lavorativo fino all’avvenuto prelievo.
6) Per ogni giorno solare di ritardoritardo nel versamento del contante prelevato dalle riscuotitrici sul conto corrente del Tesoriere indicato dall’Azienda Sanitaria, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura oggetto dell’inadempimento, per ogni giorno lavorativo fino all’avvenuto versamento.
7) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per l’attivazione del Call Center, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione, fatto salvo il riassortimento dei prodotti risarcimento del maggior danno.
8) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l’invio della reportistica di cui all’art. 12, l’Agenzia applica al Fornitore una penale di Euro 50,00 sino ad un massimo dello 0,3 per mille del valore della Convenzione sottoscritta.
9) Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi le Aziende contraenti, ovvero la Agenzia, applicano alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e i servizi inizieranno ad essere erogati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
10) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per ciascuna tipologia iscritto al Fornitore dall’Azienda Sanitaria o dall’Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di prodotto 2 (due) giorni dalla stessa contestazione.
11) Qualora dette deduzioni non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Aziende, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
12) La richiesta e/o inadempienze derivanti da una il pagamento delle penali di cui al presente articolo non corretta esecuzione del servizio, esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si procederà con è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
13) Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato penali previste dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche presente articolo non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora preclude il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione diritto delle singole Aziende Sanitarie contraenti e/o inadempienza dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14) Ciascuna Azienda Sanitaria contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% cento) del valore stimato del rispettivo contratto proprio Ordinativo di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedenteFornitura;
15) L’Agenzia, per ciascuna violazione quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Aziende contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o inadempienzadella Convenzione per grave ritardo. In tal caso l’Agenzia e/o l’Azienda Sanitaria contraente hanno/ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, trasmetterà nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In base a quanto stabilito all’articolo 23, comma 3, lettera j) di cui all’allegato 7 “Schema di convenzione”, l’Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al concessionario Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione in forma scritta a mezzo posta elettronica certificatacaso di risoluzione di 2 (due) Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi per ritardi nella consegna delle macchine riscuotitrici oltre 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziosolari.
Appears in 1 contract
Samples: Noleggio Di Riscuotrici Automatiche
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle penali Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla Data di Consegna del Prodotto e/o difformità rispetto al termine per la sostituzione della fornitura di Prodotto non conforme ai requisiti del Capitolato Tecnico e al precedente art. 7, commi 8 e 9, il Fornitore è tenuto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3 0,1% (zero virgola uno per mille dell’intero cento) del valore stimato del rispettivo contratto Prodotto non consegnato nel termine, al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di concessione per ogni giornata lavorativa cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di ritardoFornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la penale di cui al precedente comma 1 sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, per alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia risarcimento del maggior danno.
3. Qualora a seguito dell’accertamento di prodotto cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico il Prodotto consegnato risulti non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni conforme ai requisiti indicati nel suddetto paragrafo 2 e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
qualora risulti uno scostamento della densità rispetto a quella riportata sul Documento di Accompagnamento (DAS e/o similari) € 50,00 superiore al nove per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato mille di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto al precedente art. 7, commi 8 e 9, il Fornitore sarà tenuto a quanto dichiarato dal concessionario;corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
g4. Qualora a seguito dell’accertamento di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e di cui al precedente art. 7, comma 10, risulti una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) € 100,00 per ogni prodotto venduto e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sulle quantità consegnate in meno oltre la data percentuale del 3% (tre per cento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della suddetta quantità di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigenteProdotto al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Inoltre, solo per le ipotesi Qualora a seguito dell’accertamento di cui alle lettere al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e di cui al precedente art. 7, comma 11, nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido sia inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata e l’Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto non consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Nel caso in cui il Documento di Accompagnamento (DAS e/o similari), f)secondo quanto riportato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e al precedente art. 7, g)comma 12, qualora la consegna potrà essere respinta e l’Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il concessionario risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni mancato o parziale invio, non provveda imputabile alla rimozione/sostituzione Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, dei documenti di ogni prodotto entro 24 ore lavorativereportistica che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna stabiliti nella Convenzione, verrà applicata un’ulteriore con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente art. 8, commi 2 e 4 e nell’appendice del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a € 50,00 Euro 1.500,00= (millecinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di inadempimento rispetto all’obbligo di comunicazione, ovvero laddove il Fornitore si avvalga di soggetti che risultino non in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera b), il Fornitore medesimo sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per ogni prodotto cento) del valore del Prodotto oggetto dell’Ordinativo di Fornitura al quale attiene l’inadempimento, al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato Tecnico e giornata lavorativa all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che: - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo, al netto delle accise, degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo, al netto delle accise, degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo, al netto delle accise, degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
10. In caso di ritardo che si protragga per oltre tale termine. Per ogni violazione e/cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 16 commi 2, 3, e 6 o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalitàdi difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici, verrà applicata il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessionepari a 3.000 euro, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziomaggior danno.
Appears in 1 contract
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione 1. In caso di violazione degli obblighi contrattuali, e in caso di cattiva o insoddisfacente esecuzione delle penali prestazioni oggetto del contratto, l’Amministrazione Comunale applicherà, a proprio e insindacabile giudizio, le penalità di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessioneelencate:
a) In caso per la mancata copertura dei turni giornalieri di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio verrà applicata una penale pari a € 200.00 per ogni giorno di mancata copertura;
b) per il mancato rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatodi quanto inerente agli Obblighi a carico dell’Appaltatore, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione a € 1000.00 per ogni giornata lavorativa giorno di ritardo delle comunicazioni e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardoobbligo disatteso;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti mancato mantenimento in piena efficienza, funzionalità e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del serviziocondizioni igieniche rilevate delle strutture e la mancata cura degli arredi, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto attrezzature e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalitàforniture affidate, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% fra € 100.00 e € 1000.00 per ogni giorno di ritardo nel ripristino delle condizioni di efficienza e funzionalità, o per ogni carenza rilevata;
d) per ogni carenza rilevata nelle attività di ripristino forniture e/o di manutenzione ordinaria verrà applicata una penale compresa fra € 100.00 e € 1000.00 per ogni giorno di ritardo nel ripristino delle condizioni di efficienza e funzionalità, o per ogni carenza rilevata;
e) per il mancato adempimento degli obblighi di cura, controllo, custodia, riabilitazione ed affidamento degli animali verrà applicata una penale compresa fra € 100.00 e € 2000.00 per ogni giorno di inadempimento o in relazione alle conseguenze dell’atto di incuria rilevato;
f) per il mancato adempimento degli obblighi amministrativi e gestionali (compilazione della modulistica, collaborazione col Servizio Veterinario dell’ASL, collaborazione con l’Amministrazione Comunale e coi referenti addetti al controllo, comunicazione di variazione di turni di presenza, altri adempimenti richiesti dal Comune o dall’ASL) verrà applicata una penale compresa fra € 25.00 e € 500.00 per ogni mancanza o giorno di ritardo sulla scadenza dell’adempimento;
g) per il mancato adempimento degli obblighi connessi alle relazioni con i cittadini verrà applicata una penale compresa fra € 50.00 e € 1000.00 per ogni giorno di mancato servizio o carenza riscontrata;
h) per ogni carenza rilevata negli obblighi di vigilanza sui volontari e sul mancato rispetto delle procedure amministrative inerenti la gestione degli stessi, verrà applicata una penale compresa fra € 100.00 e € 500.00 proporzionalmente alla gravità dell’evento e/o delle relative conseguenze;
i) per le attività messe in atto dall’Appaltatore non comprese nel capitolato e non autorizzate preventivamente dall’Amministrazione Comunale, specie se a scopo di lucro, verrà applicata una penale compresa fra € 200.00 e € 2000.00 per ogni iniziativa;
j) per la mancata o incompleta esecuzione o la non rispondenza di quanto indicato e proposto in sede di gara nell’Offerta Tecnica, verrà applicata una penale compresa fra € 200.00 e € 5000.00 sulla base della gravità riscontrata e delle sue conseguenze, fino alla eventuale risoluzione del contratto;
k) alla data di consegna del servizio dovrà essere disponibile il mezzo di trasporto animali, in caso di inottemperanza verrà applicata una penale pari a € 100.00 per ogni giorno di ritardo di tale disponibilità, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore non dipendenti dall’appaltatore (furto, incidente, ecc.).
2. Eventuali altre mancanze o gravi inadempimenti che dovessero verificarsi nello svolgimento del servizio saranno valutate proporzionalmente alla gravità dell’evento e/o delle relative conseguenze.
3. Le penali non potranno comunque essere complessivamente superiori al 10% del valore stimato complessivo del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettatecontratto.
4. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione Comunale, verso cui l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non escluderà oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata via PEC dall’amministrazione.
5. In caso di mancata presentazione/accoglimento delle controdeduzioni, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali sopra citate già in occasione del primo pagamento successivo all’inadempimento.
6. E’ fatto salvo il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il dell’Amministrazione al risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziodell’eventuale ulteriore danno.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Ciascuna Fondazione competente provvederà alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a cui competerà l’esercizio delle funzioni di controllo sulla regolare esecuzione del contratto e sul rispetto delle sue prescrizioni. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali eventuali inadempienze riscontrate saranno oggetto di seguito indicate tutte segnalazione scritta da parte del DEC alla Ditta, la quale, entro il termine di 10 giorni lavorativi, potrà esibire eventuali controdeduzioni che potranno poi essere oggetto di eventuale ulteriore valutazione in contraddittorio. Allo scopo, all’avvio del contratto, la Ditta provvederà a indicare un proprio direttore tecnico di riferimento. Qualora le volte inadempienze fossero confermate saranno applicate le seguenti penali, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno: − € 200,00 (duecento/00), trascorso il tempo di risposta alla chiamata per intervento specialista previsto nel massimo di ore 16 (calcolato in cui emergano inadempimenti ore lavorative), per ciascun giorno lavorativo di ritardo; − € 200,00 (duecento/00), trascorso il tempo massimo di risoluzione del guasto di ore 32 (calcolato in ore lavorative), escluso i sabati, le domeniche e i giorni festivi di calendario, per ciascun giorno lavorativo di ritardo; − € 400,00 (quattrocento/00) per ogni mancata sostituzione temporanea e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatodefinitiva di dispositivi identici, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio entro 60 ore lavorative dalla chiamata e mancato ripristino della regolare funzionalità del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata dispositivo. La Stazione Appaltante potrà comunque applicare una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto fino al massimo di concessione per ogni giornata lavorativa € 1.000,00 in relazione all’entità dell’inadempienza e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardodelle sue conseguenze, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali inadempimento degli obblighi contrattuali post collaudo previsti nella documentazione di gara e relativi allegati. Le penali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2potranno essere comunque superiori al 10% del valore stimato complessivo del rispettivo contratto. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione anticipata del contratto al superamento ditale soglia, in qualsiasi momento del periodo contrattuale. Nel caso di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienzaapplicazione di penali la Stazione Appaltante emetterà fattura per l’importo da applicarsi e tratterrà il relativo valore dal primo mandato di pagamento utile. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione Gli importi riguardanti le penali saranno trattenuti dalle fatture in pagamento e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari dalla cauzione prestata. In caso di grave e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizionereiterato inadempimento, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettateStazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell’Aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. L’applicazione Gli inadempimenti che possono dare luogo all’applicazione delle penali di cui sopra vengono contestati per iscritto al fornitore, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non escluderà vengano accolte dalla Stazione Appaltante o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite. È in ogni caso fatta salva la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno subito o della maggiore spesa sostenuta, nonché di risolvere il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento rapporto contrattuale ai sensi dello specifico articolo della documentazione di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziogara.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for the Supply of Home Rehabilitation Modules
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di garantire che la fornitura venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nel presente capitolato. Qualora L’Azienda, nella figura del DEC, rilevi inosservanze delle penali modalità e dei tempi di seguito indicate tutte svolgimento della fornitura, (specificati all’art. 5 e seguenti del presente capitolato), provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta all’operatore economico aggiudicatario al fine dell’adozione da parte dello stesso dei necessari provvedimenti. In caso di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore, rispetto ai tempi pattuiti, l’Azienda ha facoltà di esigere le volte seguenti penali: • per inosservanza dei termini di consegna potrà essere applicata una penalità di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno; qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di richiedere la fornitura non effettuata all’operatore economico classificatosi al secondo posto nella gara, addebitando all’operatore economico inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato. Analoga facoltà di risoluzione ed analoghe conseguenze potranno prodursi nel caso in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal cui, nel corso del rapporto, il mancato servizio, nelle accezioni dinanzi specificate, si sia verificato tre volte. L’amministrazione concretatesi le tre inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà all’operatore economico aggiudicatario apposita dichiarazione in tal senso. Ai fini dell’applicazione della penale per ogni giorno di ritardo sull’importo della fornitura, (comma 1 del presente Capitolatoarticolo), a quanto offerto sarà considerata come non avvenuta la consegna degli articoli che siano stati rifiutati in sede di gara o ad controllo e non sostituiti entro il termine massimo, (cinque giorni lavorativi); • per ogni altro onere derivante da norme giorno di legge o regolamenti inerenti il servizio ritardo rispetto l’intervento on site di un tecnico specializzato richiesto, in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolatomalfunzionamento delle apparecchiature, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione € 30,00 per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installatogiorno di ritardo; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) • in caso di ritardo nella rimozione inosservanza di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato lieve entità delle condizioni del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automaticopresente capitolato, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalitàfissata penalità specifica, verrà potrà essere applicata una penale penalità calcolata sul valore della fornitura aggiudicata compresa tra lo 0,5% 0.3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare del netto contrattuale, da determinarsi inappellabilmente da parte dell’Azienda in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo; Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati all’operatore economico aggiudicatario da parte del RUP e del DEC. L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute valide a giudizio del RUP e del DEC, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’operatore economico aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’operatore economico aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’appaltatore medesimo. Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l’operatore economico aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all’importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all’importo della penale stessa. La richiesta e/o il 2pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’operatore economico aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Azienda di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito; L’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto della ASL di Rieti di richiedere il risarcimento d’eventuali maggiori danni ai sensi dell’articolo 1328 cod. civ. L’accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all’applicazione della penale. L’importo complessivo massimo delle penali non può superare il 10% del valore stimato del rispettivo contratto di concessionecontrattuale, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che tal caso la l’Azienda potrà risolvere il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del serviziocontratto.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate Il Fornitore nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato deve uniformarsi a tutte le volte in cui emergano inadempimenti disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa. Ove si verifichino inadempienze del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante le seguenti penali: • per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini riportati ai sensi degli artt. 8.1 e 8.2 del presente Capitolato (Garanzia e Disponibilità parti di ricambio) il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all’’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; • per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini riportati ai sensi dell’art. 5.1 del presente Capitolato (Richiesta di sopralluogo) il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all’’1 per mille dell’ammontare dell’Ordine di Fornitura e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolatodegli Ordini di Fornitura che sarà successivamente emesso al Fornitore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; • per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a quanto offerto in sede di gara forza maggiore o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In a caso di ritardatofortuito, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel riportati ai sensi dell’art. 5.2 del presente Capitolato, verrà applicata Capitolato (Preventivo) il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all’1 all’’1 per mille dell’intero valore stimato dell’ammontare dell’Ordine di Fornitura e/o degli Ordini di Fornitura che sarà successivamente emesso al Fornitore, fatto salvo il risarcimento del rispettivo contratto di concessione maggior danno; • per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso giorno di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata naturale e consecutivo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini riportati ai sensi degli artt. 7.1 e 7.2 del presente Capitolato (Consegna e allestimento) il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all’1 all’’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto dell’ammontare dell’Ordine di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato Fornitura e/o indicato nell’offerta aggiudicata degli Ordini di Fornitura interessato/i, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. • Per la violazione dell’obbligazione di cui all’art. 7.1 del Capitolato (se migliorativa)consegna) relativa alla descrizione degli imballaggi ed alla contestuale dichiarazione di conformità circa l’indicazione minima di contenuto riciclato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessionecontratto, commisurata alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate. L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.maggior danno;
Appears in 1 contract