Penali. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiere.
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Samples: Subcontract Agreement, Subcontract Agreement, Subcontract Agreement
Penali. In caso 1 La committenza ha diritto di ritardi ed controllare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e di verificarne lo stato di attuazione secondo le modalità indicate al precedente art. 22.
2 Ove si verifichino inadempienze su uno qualsiasi degli articoli da parte del soggetto gestore nell’esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorenon imputabili ai committenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella regolarmente contestate dai committenti, questi ultimi si riservano di applicare le penali di cui all’estratto al presente articolo.
3 Le penali applicate saranno commisurate all’entità dell’inadempimento rilevata, graduate in base alla gravità della violazione fino ad un massimo di € 2.500,00, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre maggior danno.
4 In particolare il termine fissato soggetto gestore è soggetto a penalità nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli standard assistenziali previsti nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici non dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito;
b) mancata o ritardata attivazione dei piani di emergenza;
c) non adempimento o ritardi superiori a 60 giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto debiti informativi previsti nel presente contratto;
d) mancata restituzione di rivolgersi un ausilio protesico personalizzato.
5 I committenti potranno applicare al soggetto gestore penali sino a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La concorrenza della misura complessiva della penale non potrà comunque superare il massima del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta del valore del presente contratto. In caso di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la superamento di detto valore massimo i committenti si riservano di procedere alla risoluzione del contratto.
6 I committenti, ove riscontrino inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvedono a contestare al soggetto gestore, per causa iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento applicare, con l’obbligo da parte del soggetto gestore di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
7 Nel caso in cui il Subappaltatore soggetto gestore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, i committenti provvedono ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa.
8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il soggetto gestore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si adeguerà al programma è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9 Le penali sono gestite, alternativamente: (a) mediante decurtazione del cantierecorrispondente importo dal corrispettivo dovuto per i servizi eseguiti; (b) mediante emissione di specifica nota di accredito.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Service Agreement
Penali. In caso La Ditta, senza pregiudizio di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattoogni altra azione in merito, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata è soggetta ad una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale annuo nel caso in cui: - si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio reso; - assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio; - non fornisca tutte le prestazioni convenute; - effettui in ritardo gli adempimenti prescritti; - impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione; - esegua i servizi non continuativamente e non provvede alla sostituzione immediata di personale; - compia violazioni dei diritti degli utenti. L’Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell’inadempimento e/o all’entità delle conseguenze legate ai fatti che danno origine all’applicazione delle penali, si riserva la facoltà di applicare le penalità di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli sopra in misura giornaliera ovvero per evento. In presenza degli atti o fatti di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il cui sopra i competenti uffici comunali procedono alla contestazione formale invitando l’impresa a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni. Qualora l’affidatario non adempia a tale incombenza nel termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato prefissato o non provveda fornisca elementi ritenuti idonei a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte giustificare le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentatiinadempienze contestate, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva disporrà l’applicazione della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAnella misura precedentemente indicata. L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti, fatta salva la richiesta mancanze e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni maggior danno derivato eventuale spesa alla Ditta aggiudicataria a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da tali ritardi ed dette inadempienze e la risoluzione del dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza. L’ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatorecui essi si riferiscono, ovvero sulla cauzione. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino L’ammontare delle penalità maturate è addebitato, di regola, al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereviene disposta la liquidazione delle fatture.
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Samples: Affidamento Gestione Delle Attività Per Assistenza Educativa, Gestione Delle Attività Per Il Progetto Vita Indipendente, Gestione Delle Attività Per Il Progetto 'Vita Indipendente'
Penali. 1. Le fattispecie che danno luogo all’applicazione delle penali e l’importo delle penali stesse è riportato nell’Allegato Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Amministrazione Contraente; gli eventuali inadempimenti dovranno essere altresì comunicati per conoscenza a Consip.
3. In caso di ritardi contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione Contraente il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
4. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell’Amministrazione Contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari Contratto a quella decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. L’Amministrazione Contraente potrà avvalersi della cauzione di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 al precedente art. “Livelli Garanzia Definitiva” senza bisogno di Servizio e Penali” già in vostre mani diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per ogni giorno solare il conseguimento dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di ritardo oltre il termine fissato nel cui al presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda articolo.
6. L’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute concorrenza della misura massima pari al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del valore dell’Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la eventuale risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
7. La richiesta e/o il pagamento delle opere oltre IVA, fatta salva penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la richiesta quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierepagamento della medesima penale.
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Samples: Appalto Specifico Per Servizi Di Sviluppo E Manutenzione Software, Specific Contract for Software Development and Maintenance Services, Appalto Specifico Per Servizi Ict
Penali. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per 1. Per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutiveritardo, non recuperi i ritardi lamentatiimputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoretermini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei Prodotti ovvero rispetto al termine per la eventuale disinstallazione dei Prodotti oggetto di noleggio o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’1 ‰ (uno per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoredel ritardo, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno.
2. La misura complessiva della Qualora l’intervento di assistenza e le attività di ripristino del Prodotto non vengano effettuati nei termini fissati nel Catalogo o nella RdO, sarà applicata al Fornitore una penale non potrà comunque superare il 10% fissata nell’1‰ (dieci uno per centomille) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAcontrattuale.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, fatta salva la ivi compreso il ritardo nella risposta a seguito dell’inoltro di una richiesta di ogni maggior danno derivato da assistenza rispetto ai termini eventualmente pattuiti; in tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente casi il Punto Ordinante applicherà al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Subappaltatore Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Restano in ogni caso salve le ulteriori penali eventualmente previste nelle Condizioni Particolari stabilite dai Soggetti Aggiudicatori.
5. Resta inteso che l’importo complessivo delle penali – ivi comprese le eventuali ulteriori penali previste dai Soggetti Aggiudicatori nelle Condizioni Particolari di Contratto - non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si adeguerà al programma del cantiereè reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
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Samples: Fornitura Di Prodotti, Fornitura Di Prodotti, Fornitura Di Prodotti
Penali. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi inadempimento o di adempimento parziale degli articoli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto fino ad un massimo di 5 giorni;
b) una penale in misura pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali, incluse eventuali prestazioni migliorative proposte dal concorrente risultato affidatario;
c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 19 del presente schema di contratto, fermo restando nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 19;
d) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
e) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni altro diritto dell’Appaltatoregiorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, al Subappaltatore verrà applicata rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C. fino ad un massimo di 10 giorni;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani all’1 per mille per ogni giorno solare di ritardo oltre mancata sostituzione del personale assente e per ogni figura professionale non sostituita impiegata nel Servizio;
g) una penale giornaliera pari all’1 per mille per mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo; Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente appalto. Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda responsabile unico del procedimento propone a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e Roma Capitale la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al Subappaltatorepresente articolo saranno contestati per iscritto dal Municipio all’affidatario; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Municipio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile del Municipio, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’organismo affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il Subappaltatore valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si adeguerà al programma del cantiereè reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Contract for the Assignment of a Project, Contract for Social Services, Contract for the Assignment of a Project
Penali. In caso L’Impresa, fatta salva la facoltà per la PROVINCIA DI SALERNO di ritardi richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del Contratto attuativo in ordine al personale da impiegare, agli orari ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreai tempi da osservare per gli interventi richiesti. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’Impresa dipendente dal Contratto cui essi si riferiscono. Nei casi di cui al comma 2), al Subappaltatore comma 3) e al comma 8) che seguono, l’ammontare della penalità sarà addebitato sulla cauzione. Le penalità sono comunicate all’impresa in via amministrativa mediante comunicazione a mezzo pec, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. E’ riconosciuta all’Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata all’Amministrazione e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l’Amministrazione comunica all’impresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate ovvero comunica l’avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazioni di penali. Le penali saranno così applicate:
1) nei casi di mancato rispetto dei termini di inizio e/o fine di ogni intervento ordinato mediante un OdL e relativo Contratto Attuativo sarà applicata una penale di 150,00 Euro per ogni giorno di ritardo;
2) nei casi in cui l'Impresa non sia presenti entro le 24 ore per esaminare l’Ordine di Lavoro di interventi classificati di priorità 2 urgente, sarà applicata una penale di 500,00 Euro, per ogni giorno di ritardo;
3) nei casi in cui, a seguito di una chiamata di reperibilità, per interventi classificati di priorità 3 (interventi urgenti e di emergenza) l'Impresa non intervenisse entro le sei ore previste sarà applicata una penale di 300,00 Euro per ogni ora di ritardo;
4) nel caso che l'Impresa sospenda, senza motivate circostanze verificate dalla DL, un intervento richiesto a seguito di una Chiamata di Urgenza sarà applicata una penale di 200,00 Euro all'ora;
5) per ogni ingiustificata indisponibilità del Direttore TECNICO di cantiere verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani 500,00 Euro;
6) per ogni giorno solare di ritardo oltre rispetto al termine perentorio assegnato dalla Provincia per rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il termine fissato nel presente contratto previa formale messa collaudo di cui all'Art. 28, verrà applicata una penale pari a 400,00 Euro;
7) per ogni infrazione della prescrizione di indossare il tesserino di riconoscimento di cui all'Art. 33, verrà applicata una penale pari a 100,00 Euro; per ogni mancata registrazione sul Registro delle presenze di cui all'Art. 27 verrà applicata una penale pari a 100,00 Euro;
8) se a seguito di invito a mezzo pec del RUP indirizzato al legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria al fine di esaminare ed accettare il progetto di manutenzione e l’Ordine di Lavoro per interventi in mora con l’intesa chepriorità 1 - ordinari, qualora il Subappaltatore medesimo rappresentante legale non si presenti presso la Provincia di Salerno entro ulteriori quindici i cinque giorni dal termine fissato non provveda a sua cura prescritti, o di quello successivamente assegnato dalla DL, verrà applicata un penale di Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo. Le penali anzidette verranno applicate per ciascun soggetto che commetta dette infrazioni e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti per ciascun giorno di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior dannoinfrazione. La misura complessiva della penale L'’importo delle penali complessivamente applicate non potrà comunque superare eccedere il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto attuativo. Oltre a quanto sopra previsto, l’inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente Capitolato, salvo che si tratti di inadempienze di lieve entità e non a carattere ricorrente, può comportare, a discrezione della D.L.una penale pari ad Euro 150,00 per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatoreciascuna inadempienza. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereL’applicazione delle penali non solleva l’Impresa dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. In caso Actv avrà diritto ad applicare penalità, salvo comunque la richiesta di ritardi ed inadempienze su risarcimento per il maggior danno, nelle fattispecie di seguito riportate:
9.1 Penali per ritardo sul termine di consegna e superamento indice di qualità (Iq)
a) 1% (uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per cento) per ogni giorno solare settimana o frazione di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoresettimana, per far fronte agli oneri conseguentile prime due settimane di ritardo;
b) 2% (due per cento) per ognuna delle quattro settimane successive. Dette percentuali sono da calcolarsi sull'importo dei materiali consegnati dopo i termini pattuiti, avrà il diritto salvo prova di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva Ai fini dell'applicazione della penale penale, la consegna dei materiali che siano stati dichiarati non conformi da Actv sarà considerata come non avvenuta. Il Fornitore s’impegna a comunicare ad Actv, senza ritardo e con atto scritto, il ricorrere di circostanze di forza maggiore che possano ritardare i termini di consegna; Actv, riconosciuta a suo insindacabile giudizio la presenza della causa di forza maggiore, disporrà la proroga dei termini di consegna. In tal caso il fornitore non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura, escluso l'onere della penalità. L’applicazione delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta penali avverrà con cadenza trimestrale a partire dalla data di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione decorrenza del contratto di fornitura, sulla base dell’ ”Indice di Qualità del Fornitore” (Iq), come di seguito specificato: dove Iq = ∑ Pi ∗100 Iqi = Indice di Qualità del Fornitore nel periodo iesimo considerato Pi = penalità (€) calcolate nel periodo iesimo considerato Ri = importo (€) del materiale ricevuto nel periodo iesimo considerato Se al termine del trimestre l’indice Iq sarà >= 1,0%, verranno applicate le penali di cui ai punti
a) e b). Dopo due trimestri qualsiasi di superamento dell’ Iq >= 1,0% sarà facoltà di Actv di risolvere il contratto. Actv inoltre si riserva la facoltà di escludere il Fornitore per causa la successiva gara di fornitura ricambi della stessa tipologia per il superamento dell’ Iq >= 1,0% avvenuto anche per un solo trimestre di fornitura. Il valore trimestrale dell’ Iq potrà essere abbassato da ascriversi totalmente 1,0% a 0,8% qualora si verifichino le condizioni descritte al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereparagrafo 7.4.
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Samples: Capitolato Di Appalto, Capitolato Di Appalto, Capitolato Di Appalto
Penali. In 1. L’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali nelle specifiche fattispecie di seguito previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.:
a) 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale della Convenzione, in caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli mancata disponibilità del presente contrattoServizio OIL e del Servizio di Remote Banking per un tempo superiore alle 4 ore solari;
b) 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale della Convenzione, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il nella trasmissione della Convenzione stessa sottoscritta per accettazione, rispetto al termine fissato di 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione della suddetta Convenzione di Cassa, stabilito nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa cheAccordo Quadro;
c) 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nell’effettuazione di un’operazione da parte del Gestore, rispetto ai termini stabiliti dal presente Accordo o dalla Convenzione, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura più favorevoli, o dalla legge;
d) 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nella trasmissione di ordini di pagamento, ordini di riscossione e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutivealtri documenti eventualmente richiesti dall’Istituto, non recuperi i ritardi lamentatiai sensi dell’art. 12 dello Schema di Convenzione, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoretermini stabiliti dal presente Accordo o dalla Convenzione, o in difetto entro quello stabilito dal singolo Istituto;
e) 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale della Convenzione, per far fronte agli oneri conseguentiogni giorno solare di ritardo nell’esibizione di documenti richiesti dall’Istituto ai sensi dell’art. 12 dello Schema di Convenzione, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior dannodecorsi tre giorni lavorativi dalla relativa richiesta dell’Istituto.
2. La misura complessiva della penale sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAdell'importo contrattuale dell’Accordo Quadro.
3. Il competente Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. competente in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell’Accordo Quadro, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del contratto presente Accordo Quadro per causa grave inadempimento.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da ascriversi totalmente una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante e l’Istituto Aderente, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante e/o all’Istituto Aderente a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
8. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al Subappaltatorepresente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
9. Rimane inteso L’Istituto, su motivata richiesta dell’Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali qualora riconosca che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereritardo non sia imputabile all’Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestatamente sproporzionate rispetto all’interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all’Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Cassa, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Cassa, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Cassa
Penali. In caso 1 La committenza ha diritto di ritardi ed controllare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e di verificarne lo stato di attuazione secondo le modalità indicate al precedente Art. 22.
2 Ove si verifichino inadempienze su uno qualsiasi degli articoli da parte del soggetto gestore nell’esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorenon imputabili ai committenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella regolarmente contestate dai committenti, questi ultimi si riservano di applicare le penali di cui all’estratto al presente articolo.
3 Le penali applicate saranno commisurate all’entità dell’inadempimento rilevata, graduate in base alla gravità della violazione fino ad un massimo di € 2.500,00, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre maggior danno.
4 In particolare il termine fissato soggetto gestore è soggetto a penalità nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli standard assistenziali previsti nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici non dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito;
b) mancata o ritardata attivazione dei piani di emergenza;
c) non adempimento o ritardi superiori a 60 giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto debiti informativi previsti nel presente contratto;
d) mancata restituzione di rivolgersi un ausilio protesico personalizzato.
5 I committenti potranno applicare al soggetto gestore penali sino a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La concorrenza della misura complessiva della penale non potrà comunque superare il massima del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta del valore del presente contratto. In caso di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la superamento di detto valore massimo i committenti si riservano di procedere alla risoluzione del contratto.
6 I committenti, ove riscontrino inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvedono a contestare al soggetto gestore, per causa iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento applicare, con l’obbligo da parte del soggetto gestore di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
7 Nel caso in cui il Subappaltatore soggetto gestore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, i committenti provvedono ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa.
8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano in nessun caso il soggetto gestore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si adeguerà al programma è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9 Le penali sono gestite, alternativamente:
(a) mediante decurtazione del cantierecorrispondente importo dal corrispettivo dovuto per i servizi eseguiti;
(b) mediante emissione di specifica nota di accredito.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Servizio
Penali. In caso L’Impresa, fatta salva la facoltà per la PROVINCIA DI SALERNO di ritardi richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del Contratto attuativo in ordine al personale da impiegare, agli orari ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreai tempi da osservare per gli interventi richiesti. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’Impresa dipendente dal Contratto cui essi si riferiscono. Nei casi di cui al comma 2), al Subappaltatore comma 3) e al comma 8) che seguono, l’ammontare della penalità sarà addebitato sulla cauzione. Le penalità sono comunicate all’impresa in via amministrativa mediante comunicazione a mezzo pec, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. E’ riconosciuta all’Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata all’Amministrazione e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l’Amministrazione comunica all’impresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate ovvero comunica l’avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazioni di penali. Le penali saranno così applicate:
1) nei casi di mancato rispetto dei termini di inizio e/o fine di ogni intervento ordinato mediante un OdL e relativo Contratto Attuativo sarà applicata una penale di 150,00 Euro per ogni giorno di ritardo;
2) nei casi in cui l'Impresa non sia presenti entro le 24 ore per esaminare l’Ordine di Lavoro di interventi classificati di priorità 2 urgente, sarà applicata una penale di 500,00 Euro, per ogni giorno di ritardo;
3) nei casi in cui, a seguito di una chiamata di reperibilità, per interventi classificati di priorità 3 (interventi urgenti e di emergenza) l'Impresa non intervenisse entro le sei ore previste sarà applicata una penale di 300,00 Euro per ogni ora di ritardo;
4) nel caso che l'Impresa sospenda, senza motivate circostanze verificate dalla DL, un intervento richiesto a seguito di una Chiamata di Urgenza sarà applicata una penale di 200,00 Euro all'ora;
5) per ogni ingiustificata indisponibilità del Direttore TECNICO di cantiere verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani 500,00 Euro;
6) per ogni giorno solare di ritardo oltre rispetto al termine perentorio assegnato dalla Provincia per rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il termine fissato nel presente contratto previa formale messa collaudo di cui all'Art. 28, verrà applicata una penale pari a 400,00 Euro;
7) per ogni infrazione della prescrizione di indossare il tesserino di riconoscimento di cui all'Art. 33, verrà applicata una penale pari a 100,00 Euro; per ogni mancata registrazione sul Registro delle presenze di cui all'Art. 27 verrà applicata una penale pari a 100,00 Euro;
8) se a seguito di invito a mezzo pec del RUP indirizzato al legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria al fine di esaminare ed accettare il progetto di manutenzione e l’Ordine di Lavoro per interventi in mora con l’intesa chepriorità 1 - ordinari, qualora il Subappaltatore medesimo rappresentante legale non si presenti presso la Provincia di Salerno entro ulteriori quindici i cinque giorni dal termine fissato non provveda a sua cura prescritti, o di quello successivamente assegnato dalla DL, verrà applicata un penale di Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo. Le penali anzidette verranno applicate per ciascun soggetto che commetta dette infrazioni e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti per ciascun giorno di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior dannoinfrazione. La misura complessiva della penale L'’importo delle penali complessivamente applicate non potrà comunque superare eccedere il 10% (complessivo del contratto attuativo. Qualora la somma delle sanzioni di cui sopra raggiunga il 10%( dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAdel Contratto attuativo, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la PROVINCIA DI SALERNO potrà procedere alla risoluzione automatica del contratto attuativo ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. Oltre a quanto sopra previsto, l’inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente Capitolato, salvo che si tratti di inadempienze di lieve entità e non a carattere ricorrente, può comportare, a discrezione della D.L.una penale pari ad Euro 150,00 per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatoreciascuna inadempienza. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereL’applicazione delle penali non solleva l’Impresa dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Penali. Verranno applicate penali nei seguenti casi e nelle seguenti misure: - In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli ritardo nella consegna rispetto ai termini di cui all’art. 1 del presente contrattodisciplinare: l’ 1% (uno per mille) del prezzo del bene ordinato per ogni giorno, fermo restando naturale e consecutivo, di ritardo; - In caso di ritardo nella sostituzione di beni difettosi e/o rifiutati: l’ 1% (uno per mille) del prezzo del bene per ogni altro diritto dell’Appaltatoregiorno, naturale e consecutivo, di ritardo rispetto al Subappaltatore giorno successivo alla richiesta di sostituzione (si intende dopo le prime 48 ore dalla segnalazione). La contestazione verrà applicata una effettuata a cura della stazione appaltante, mediante invio di e.mail, fax e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 48 (quarantotto) ore dal riscontro della violazione delle clausole contrattuali o comunque dall’avvenuta conoscenza. L’impresa potrà produrre le proprie osservazioni e giustificazioni inoltrandole direttamente all’Amministrazione Comunale di Quarrata, mediante di e.mail, fax e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. In caso di mancate controdeduzioni da parte dell’impresa nei tempi utili, o nel caso in cui non vengano ritenute accoglibili, verranno applicate le penali contrattuali. La liquidazione della penale pari a quella avverrà mediante detrazione dei crediti dalle fatture emesse, sulla prima fatturazione successiva alla contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui all’estratto al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del valore dell’accordo quadro; il Fornitore prende atto, in ogni caso,che l’applicazione delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’accordo quadro. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere nei confronti del contratto Fornitore per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma risarcimento del cantieredanno.
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Samples: Fornitura Di Beni Di Natura Idro Termo Sanitaria, Fornitura Di Beni Idro Termo Sanitari, Invito a Procedura Negoziata
Penali. In La società utilizzatrice ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che si ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del/i contratto/i. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell’Accordo quadro, non imputabili agli enti utilizzatori ovvero a forza maggiore o caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattofortuito, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreregolarmente contestate, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella potranno essere applicate le penali di cui all’estratto al presente articolo. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera pari allo 0,7 per mille dell'ammontare mensile del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli singolo contratto attuativo relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale. Oltre a quanto stabilito genericamente al precedente comma, ci si riserva di Servizio e Penali” già in vostre mani applicare la seguente penalità:
a) per mancata sostituzione del lavoratore somministrato entro i termini richiesti dall’Ente utilizzatore: € 250,00 per ogni giorno solare lavorativo di ritardo oltre mancata sostituzione (salvo diversi accordi con il soggetto fruitore);
b) per eventuale avviamento di personale non in possesso dei requisiti previsti e richiesti per la mansione da svolgere: € 500,00;
c) mancato rispetto di uno degli elementi che in sede di valutazione dell’offerta tecnica hanno portato all’acquisizione di punteggi: € 100,00 per ogni inadempimento riscontrato, con intimazione di ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine fissato di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo, in ogni caso quanto prescritto all’art. 23 per la risoluzione contrattuale. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto previa formale messa Accordo quadro e nei contratti attuativi nella documentazione nella stessa richiamata; in mora con l’intesa che, qualora tali casi gli enti applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese servizio inizia ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione essere prestato in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoremodo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla società utilizzatrice; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Ente, che avrà richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Potranno essere applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura complessiva della penale non potrà comunque superare il massima del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del valore di ciascun contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del relativo contratto attuativo e dell’Accordo Quadro. In tal caso l’Ente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma risarcimento del cantieredanno.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo
Penali. In caso 1. Il criterio di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto calcolo delle penali è riportato nello specifico articolo 12 del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio servizio e Penali” già penali”.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in vostre mani per ogni giorno solare cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di ritardo oltre il termine fissato nel cui alla presente contratto previa formale messa Convenzione e al Capitolato tecnico. In tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno al Fornitore la penale sino alla data in mora con l’intesa checui la fornitura verrà eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoreatti sopra citati, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore; se la contestazione viene effettuata dall’Amministrazione Contraente essa viene trasmessa anche alla Soresa; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti o, nel caso, di Soresa, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento; la conclusione del procedimento viene comunicata dall’Amministrazione contraente anche a Soresa.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali, previste dal presente articolo, non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o della Soresa a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Soresa, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni Contraenti ha facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi del successivo art. 14 della Convenzione.
7. Nell’ambito della Convenzione è possibile applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura complessiva della penale non potrà comunque superare il massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto anche delle opere oltre IVApenali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, fatta salva la richiesta quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierediffida o ulteriore accertamento.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Antisettici E Disinfettanti, Supply Agreement, Convenzione Per La Fornitura Di Antisettici E Disinfettanti
Penali. In 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti:
a) per la consegna e l’attivazione delle Fuel Card richieste con l’Ordine di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli fornitura di cui al precedente art. 10, comma 1;
b) per la sostituzione delle Fuel Card richieste con l’Ordine di fornitura di cui al precedente art. 10, commi 2 e 3; il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille del presente contrattovalore del relativo Ordine di fornitura, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorefatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente all’obbligazione di cui al precedente articolo 8, al Subappaltatore verrà applicata comma 1, lettera c) dell’Accordo Quadro, lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SubappaltatoreEuro 5.000,00 (cinquemila/00), fatto salvo il diritto risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al ripianamento termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, risulti che: - su più del 30% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Contratti di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 75% dei Contratti di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. In caso di invio delle informazioni di cui al documento “Flussi dati per il sistema di monitoraggio degli Accordi Quadro” oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000,00 euro per ogni mese di ritardo. Resta inteso che, l’invio con scarti, pari al 100%, come nell’allegato “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni” deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. Rimane fermo altresì, che in caso di scarti inferiori al 100% il fornitore ha l’obbligo di inviare nuovamente le informazioni in formato corretto.
5. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 7 comma 14, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all’applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
6. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 3 del successivo articolo 29, oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 3 del seguente articolo 29 deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
7. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e agli Ordini di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e agli Ordini di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip S.p.A.
9. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xxxxxx S.p.A. e/o dall’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. Consip S.p.A. potrà per l’applicazione delle penali dell’Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
11. Consip S.p.A., per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura complessiva della penale non potrà comunque superare il massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAdel valore dell’Accordo Quadro, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
12. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del contratto Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatoreinadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
13. Rimane inteso La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Fornitura Di Carburante, Adesione Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante Per Autotrazione, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante
Penali. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattoQualora la Ditta appaltatrice non completi il servizio con i tempi e le modalità stabiliti agli artt. 3), fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata 4) e 6) l’Amministrazione applicherà una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani Euro 200,00 per ogni giorno solare inadempimento contrattuale, senza alcuna controdeduzione da parte della Ditta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ritardo oltre provvedere in danno e di rivalersi sulla cauzione definitiva. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto con apposito ordine di servizio che sarà inviato per iscritto alla Ditta appaltatrice, assegnando un termine perentorio per adempiere; trascorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa checontratto. Inoltre, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutivela Ditta appaltatrice, nell’espletamento del servizio, non recuperi i ritardi lamentatieffettui tutte le operazioni necessarie come richiesto, si rifiuti l’Amministrazione può applicare una penale per il disservizio e per il danno all’immagine fino ad un massimo di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore1.000,00 euro. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l’inadempienza, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze redatta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto e la risoluzione Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine e in mancanza di accoglimento del ricorso della Ditta, l’Amministrazione provvederà al recupero delle penalità, mediante decurtazione di pari importo sui corrispettivi in pagamento e si riserva la facoltà di risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva. L’ammontare delle penali sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, la quale è tenuta, in ogni caso, a eliminare gli inconvenienti riscontrati. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese della Ditta appaltatrice, le prestazioni necessarie per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma regolare svolgimento del cantiereservizio.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizi Di Catalogazione
Penali. In 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 160,00 €/MWh, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’AppaltatoreConvenzione, al Subappaltatore verrà applicata Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che: - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Per ogni mancato o parziale invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente art. 8, comma 3, e nell’allegato al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni”, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SubappaltatoreEuro 1.500,00= (millecinquecento/00), fatto salvo il diritto risarcimento del maggior danno subito.
5. Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all’obbligo di cui al ripianamento precedente art. 6, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, a: - assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza, l’impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,25 Euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l’inadempienza; - ovvero alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza dell’importo versato dall’Amministrazione per l’Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,75 Euro per ogni MWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l’inadempienza.
6. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 15 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate da Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “F” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 15, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 3.000,00= (tremila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiere.
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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Connessi, Convenzione Consip Per Fornitura Di Energia Elettrica
Penali. Il gestore si impegna a rispettare il progetto proposto in sede di gara e tutte le obbligazioni contenute in questo capitolato e nell’offerta di gara. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattoinadempimento, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreprevia contestazione scritta, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella si riserva di applicare le seguenti penali, eventualmente sulla cauzione di cui all’estratto all’art. 34:
a. variazione della programmazione artistica non debitamente comunicata e/o autorizzata dal Comune, dalla quale derivi una diminuzione dell'offerta del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli servizio: penale di Servizio e Penali” già € 200,00;
b. mancata esecuzione del servizio in vostre mani caso di aperture delle strutture per attività del Comune o di altri soggetti: penale di € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa mancata esecuzione del servizio;
c. riscontro di carenze nell’attività di pulizia: penale di € 100,00 a seconda della gravità dell’inadempimento;
d. mancato inserimento in mora con l’intesa chebilancio di entrate derivanti dalla vendita di biglietti, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato abbonamenti, carnet di biglietti: penale pari alla somma non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti inserita in bilancio;
e. mancato inserimento in bilancio di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme entrate derivanti da affitti a qualsiasi titolo ancora dovute titolo: penale pari alla somma non inserita in bilancio;
f. inosservanza degli obblighi d’informazione al SubappaltatoreComune e non rispetto del termine di presentazione del bilancio di previsione e del rendiconto: penale da € 500,00 a seconda della gravità dell’inadempimento; L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, fatto salvo inviata mediante Posta elettronica certificata (PEC), alla quale il diritto al ripianamento gestore avrà facoltà di ogni maggior dannopresentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento. La misura complessiva L’applicazione della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci estingue eventuali rivalse da parte del Comune o di terzi per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed i danni provocati dalle infrazioni o inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierestesse.
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Samples: Concessione Di Infrastruttura Artistica Per Servizi Ricreativi E Culturali, Concessione Di Infrastruttura Artistica
Penali. In 1. L’Ente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell’Accordo quadro e/o nei contratti attuativi, non imputabili all’Ente ovvero a forza maggiore o caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattofortuito, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreregolarmente contestate, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella potranno essere applicate le penali di cui all’estratto al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno applicate nel rispetto di quanto di seguito riportato:
a) per mancato avviamento o mancata sostituzione del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani lavoratore somministrato entro i termini richiesti dall’Ente: € 250,00 per ogni giorno solare lavorativo di mancato avviamento/sostituzione;
b) per eventuale avviamento di personale non in possesso dei requisiti previsti e richiesti per la mansione da svolgere: € 500,00;
c) mancato rispetto di uno degli elementi che in sede di valutazione dell’offerta tecnica hanno portato all’acquisizione di punteggi: € 100,00 per ogni inadempimento riscontrato, con intimazione di ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo, in ogni caso, quanto prescritto all’art. 22 per la risoluzione contrattuale;
d) da € 100,00 a € 2.000,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal contratto, a seconda della gravità ravvisata dall’Ente, ivi compresi i casi di ritardo oltre negli adempimenti.
4. Deve considerarsi ritardo il termine fissato caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto previa formale messa Accordo quadro e nei contratti attuativi nella documentazione nella stessa richiamata; in mora con l’intesa che, qualora tali casi l’Ente applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese servizio inizia ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione essere prestato in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoremodo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Ente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Potranno essere applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura complessiva della penale non potrà comunque superare il massima del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del valore dei ciascun contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. L’inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del relativo contratto attuativo e/o dell’Accordo Quadro. In tal caso l’Ente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma risarcimento del cantieredanno.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo
Penali. In 1. Nel caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, fermo restando qualora l’Affidatario non ottemperi nei tempi e nei modi indicati dal Committente secondo la previsione di cui al precedente articolo 11 e salvo la facoltà di risoluzione del contratto, per ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà giorno di ritardo potrà essere applicata una penale pari allo 0,01 per mille del corrispettivo del servizio interessato dal ritardo.
2. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno previamente contestati all’Affidatario per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto. L’Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore entro il termine di quindici giorni dalla contestazione. Qualora il Committente ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, il Committente provvederà a quella recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
4. In relazione al rispetto delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Capitolato o successivamente definite, il Committente ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell’Affidatario.
5. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’estratto al presente articolo, il Committente può, a suo insindacabile giudizio, rivalersi sulla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli Codice, senza necessità di Servizio e Penali” già in vostre mani diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Affidatario a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l’importo della penale sia trattenuto sulla cauzione definitiva, l’Affidatario è obbligato a reintegrare la garanzia per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore l’importo escusso entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda ricevimento della relativa comunicazione, notificata a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutivemezzo PEC, non recuperi i ritardi lamentatipena la risoluzione del contratto.
6. In ogni caso, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci diecipercento) dell’ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente grave inadempimento, secondo quanto previsto all’art. 108 del Codice.
7. L’applicazione della penale non solleva l’affidatario dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Affidatario.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al Subappaltatorepresente articolo non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il Subappaltatore si adeguerà al programma diritto del cantiereCommittente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Penali. In 13.1 L’Amministrazione applica le penali nel caso in cui il soggetto accreditato non adempia o adempia parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico previsti nella relativa Scheda Allegato 1, fatta salva comunque la facoltà per l’Amministrazione di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
13.2 L’applicazione delle penali non solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione della convenzione e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza.
13.3 E’ fatto pertanto salvo il diritto del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, Committente al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella risarcimento del maggior danno. Le penali di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.
13.4 Indipendentemente da quanto previsto nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa chearticolo, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato soggetto accreditato non provveda adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, l’Amministrazione può risolvere la convenzione revocando il relativo accreditamento.
13.5 Per ogni inadempienza agli obblighi convenzionali che, sia in corso d’opera sia all’esito delle verifiche effettuate a sua cura fine intervento, fosse riscontrata e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutivecontestata all’accreditato, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento sarà irrogata una penale variabile da
13.6 L’applicazione di ogni maggior danno. penale è preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza, comunicata con ogni mezzo (fax, posta elettronica, etc.), alla quale il soggetto accreditato ha la facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro le 48 ore successive alla ricezione della contestazione.
13.7 Analogamente potrà procedere a contestazioni a fine intervento sulla base delle risultanze acquisite.
13.8 La misura complessiva della penale, viste le controdeduzioni del soggetto accreditato, sarà stabilita dal Dirigente preposto in relazione all'entità delle infrazioni rilevate.
13.9 Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto a saldo e non potrà comunque superare ancora liquidato al Soggetto convenzionato.
13.10 Nel caso di contestate gravi inadempienze, eccedenti il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAnumero di tre, fatta salva l’Amministrazione si riserva la richiesta facoltà di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e risolvere la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereconvenzione.
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Samples: Disciplinare Per L’accreditamento, Disciplinare Per L’individuazione Di Organismi Di Volontariato
Penali. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per 1. Per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutiveritardo, non recuperi i ritardi lamentatiimputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoretermini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’1 ‰ (uno per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoredel ritardo, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno. La misura complessiva Resta inteso che l’importo della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
6. Il Punto Ordinante potrà applicare al Fornitore contraente penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del valore del Contratto; il Fornitore contraente prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Punto Ordinante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione danni ovvero a risolvere il Contratto ai sensi del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantieresuccessivo articolo 12.
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Samples: Servizi Postali, Service Agreement
Penali. In 1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattofortuito, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorenell’adempimento all’obbligo previsto al precedente articolo 8, al Subappaltatore verrà applicata comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SubappaltatoreEuro 100,00 = (cento/00), fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno.
2. La Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti:
a) per la consegna e l’attivazione delle Fuel Card richieste con l’Ordine di fornitura di cui al precedente art. 9, comma 1;
b) per la sostituzione delle Fuel Card richieste con l’Ordine di fornitura di cui al precedente art. 9, commi 2 e 3; il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille del valore del relativo Ordine di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per il mancato invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero per forza maggiore o caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre n. 10 (dieci) giorni lavorativi, rispetto ai termini stabiliti nell’ Accordo Quadro, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente articolo 7 e nell’appendice del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente all’obbligazione di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera c) dell’Accordo Quadro, lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, risulti che: - su più del 30% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 75% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
6. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e agli Ordini di fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordini di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip S.p.A..
8. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xxxxxx S.p.A. e/o dell’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. Consip S.p.A. potrà per l’applicazione delle penali dell’Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
10. Consip S.p.A., per le parti di propria competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura complessiva della penale non potrà comunque superare il massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAdel valore dell’Accordo Quadro, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
11. Le Amministrazioni, per le parti di propria competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del contratto Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per causa inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
12. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
13. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 28 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici di cui all’Allegato “D” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 28, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 3.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Per ogni violazione da ascriversi totalmente parte del Fornitore di qualsivoglia obbligo previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o ogniqualvolta lo stesso Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino rischio del trattamento dei dati personali, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati” e sarà inoltre tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del Contratto di Fornitura, al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierenetto delle accise.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante
Penali. In caso 1. Il mancato o parziale svolgimento del servizio, ovvero l’inosservanza delle disposizioni della presente convenzione comporta il pagamento da parte del Tesoriere delle sotto riportate penali, a titoli esemplificativo e non esaustivo, salvo cause di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattoforza maggiore, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorenon dipendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni al Tesoriere stesso, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella opportunamente documentate:
a) Mancato funzionamento delle procedure informatiche di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli scambio di Servizio dati e Penali” già in vostre mani documenti contabili: € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato mancato funzionamento;
b) Mancato rispetto delle condizioni di valuta offerte in sede di gara: 1% dell’importo lordo dell’’ordinativo;
c) Applicazione di commissioni maggiori a carico dei beneficiari: penale pari al doppio del maggior onere e comunque inferiore ad € 10,00, per ogni operazione;
d) Mancato funzionamento degli sportelli nel presente contratto previa formale messa numero richiesto: € 50,00 per ogni giorno di mancato funzionamento per ciascun sportello;
e) Mancata installazione dei POS o loro mancato funzionamento: € 50,00 per ogni giorno di mancato funzionamento per ogni POS.
f) per ogni altro inadempimento rispetto al puntuale e corretto assolvimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, l’ente potrà applicare, ogni volta, una penale di € 100,00.
2. Non si dà luogo all’applicazione delle suddette penali nel caso in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutivecui gli inadempimenti derivino da cause di forza maggiore, non recuperi i ritardi lamentatidipendenti dal Tesoriere stesso, opportunamente documentate.
3. L’applicazione, nei confronti dell’Ente, di commissioni o tassi diversi da quelli offerti in sede di gara è illegittima e pertanto si rifiuti intende come non avvenuta; il Tesoriere è obbligato a restituire quanto eventualmente indebitamente prelevato in eccesso.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2, alla terza inadempienza nel corso di provvedere o inizi l'esecuzione un semestre alle condizioni offerte in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoresede di gara, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la l’Ente può procedere alla risoluzione del contratto in danno del Tesoriere; alla sesta inadempienza il contratto è risolto di diritto sempre in danno del Tesoriere.
5. Le inadempienze dovranno essere contestate dall’Amministrazione tramite l’invio di apposita comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec, contenente l’importo della sanzione comminata, alla quale il Tesoriere dovrà far fronte nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
6. In ogni caso, il Tesoriere è tenuto al rimborso integrale delle spese sostenute dall'Ente per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma effetto del cantiereproprio inadempimento.
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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Tesoreria, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Penali. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio, richiesti con il presente contrattoCapitolato e proposti dall’aggiudicatario nel progetto tecnico, fermo la Ditta sarà tenuta a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali di seguito riepilogate. Il ritardo nell'attivazione e/o nell’erogazione di un determinato servizio comporterà l'applicazione della prevista penale, anche nel caso in cui la Ditta presti tale servizio in modo difforme da quanto offerto. Xxxxx restando che l’inadempimento potrà essere rilevato in qualunque momento, le penali saranno comminate analizzando i parametri di qualità. Nell’ambito di ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella singolo periodo di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa chevalutazione, qualora i casi di mancato rispetto del livello di servizio superassero il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutivelimite massimo del 5% (sul totale dei casi del singolo parametro analizzato), non recuperi i ritardi lamentati, la Provincia di Brescia si rifiuti riserva la facoltà di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà risolvere il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatorecontratto tramite semplice comunicazione scritta alla Ditta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al ripianamento regolare funzionamento del servizio oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante lettera raccomandata/PEC. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo inferiore al 10% dei tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al Comando e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore e sanzionata come tale dai commi seguenti:
1. Qualora si verifichi che l’inadempienza dell’appaltatore, secondo quanto indicato nel punto precedente, comporti un ritardo superiore al 10% dei tempi previsti, l’appaltatore è tenuto al pagamento di una penale nella misura dell’1‰ (un per mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni maggior giorno di ritardo eccedente il 10%, qualora si tratti di inosservanza del rispetto dei termini di inizio del servizio o di aggiornamento delle procedure alla modifiche normative, e di una penale nella misura dell’1‰ (un per mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo eccedente il 10% per ogni atto, qualora si tratti di inosservanza dei termini di lavorazione e consegna.
2. In caso di ritardi nell’adempimento degli oneri previsti dal presente capitolato, allorché abbia originato irregolarità nello sviluppo della procedura sanzionatoria amministrativa degli atti, o che abbia determinato l’annullamento degli stessi da parte delle competenti autorità, si applica una penale pari all’1‰ (un per mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni atto irregolare o annullato, oltre al recupero delle somme inesigibili.
3. In caso di smarrimento o distruzione di atti facenti parte del servizio di gestione oggetto del presente capitolato, l’appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari all’1‰ (un per mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni atto e la rifusione del danno economico per il mancato introito con il pagamento della sanzione prevista nell’atto smarrito o distrutto, non esigibile dall’obbligato.
4. In caso di mancanza di documentazione che provochi l’inesigibilità o l’impossibilità di riscossione coattiva, l’importo della sanzione inesigibile verrà posta a carico della ditta aggiudicataria. In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell’appaltatore si procede all’incameramento integrale della cauzione ed al recupero delle eventuali altre somme dovute a titolo di risarcimento per i danni causati, con riserva di porre in essere ulteriori azioni a titolo di risarcimento del danno. La misura complessiva della penale In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà comunque superare giornalmente l’uno per mille dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAdell’ammontare netto contrattuale, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione ai sensi dell’articolo 113-bis del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereCodice.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato d'Appalto, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:
a) in caso di mancato rispetto dei termini di inizio lavori di cui all'art. 7 del Capitolato d'Appalto, AMA potrà applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,3Å (zero/3permille) dell'importo netto contrattuale di ciascun Ordine di Servizio;
b) in caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori di cui all'art. 8 del Capitolato d'Appalto, AMA potrà applicare all'Appaltatore una penale giornaliera di importo pari allo 0,3Å (zero/trepermille) del corrispettivo lordo giornaliero medio (= importo dell'appalto a base d'asta/giorni complessivi di durata dei lavori);
c) in caso di inadempimento agli obblighi di controllo del personale di cantiere di cui all'art. 10 del Capitolato d'Appalto, AMA potrà applicare all'Appaltatore una penale pari allo 0,1Å (zero/unopermille) dell'importo contrattuale (di ciascun Ordine di Servizio): la penale non potrà, comunque, essere inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).
2. Riguardo l'inosservanza del valore tecnico del servizio migliorativo, indicato nei criteri di aggiudicazione riferiti ai quattro lotti, espresso in sede di gara, AMA potrà applicare, per ciascun evento, nei casi di seguito indicati, le penali secondo i massimali di seguito previsti:
a) in caso di mancata messa a disposizione del “presidio fisso” verrà applicata una penale di 1.000,00 (mille/00) €/giorno per ogni presidio fisso, fino ad un massimo di n. 3 (tre) giorni/sanzioni giornaliere. In caso di ritardi ed reiterate inadempienze su uno qualsiasi degli articoli con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro;
b) qualora l'Appaltatore non rispetti gli standard offerti relativamente alle tempistiche relative al “pronto intervento” sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) €/ora per ogni ora di ritardo, fino ad un massimo di 12 (dodici) ore. In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro;
c) qualora l'Appaltatore non effettui le lavorazioni nei giorni sabato o festivi e/o notturni, con il preavviso di cui alla propria offerta tecnica, sarà applicata una penale di € 20.000,00 (ventimila/00). In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro;
d) in caso di sostituzione del presente contrattoDirettore Tecnico, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorecon figura professionale non equivalente e/o senza il consenso di AMA, al Subappaltatore si provvederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro;
e) per il mancato rispetto dei livelli di Ecosostenibilità di cui all'Offerta Tecnica, verrà applicata una penale pari allo 0,5% (zero/5 percento) riferito all'importo a quella misura della lavorazione. In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro.
3. In caso di mancato rispetto degli oneri ed obblighi diversi dell'Appaltatore, indicati ai paragrafi 14.2 e 14.3 del presente Capitolato d'Appalto saranno applicate le seguenti penali:
a) qualora l'Appaltatore non comunichi ad AMA le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto già comunicato, che dovesse intervenire nel corso dei lavori in appalto, sarà applicata una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), fatta salva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, a proprio insindacabile giudizio;
b) qualora l'Appaltatore non trasmetta ad AMA le eventuali denunce di infortunio
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA all'Appaltatore; a fronte delle menzionate contestazioni, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di Servizio 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.
5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo, ovvero avvalersi della cauzione di cui alle premesse e Penali” già al successivo articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in vostre mani nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per ogni giorno solare la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa chepagamento della medesima penale.
7. AMA, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese le penali applicate ammontino ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute un importo superiore al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed agire per il risarcimento del maggior danno.
8. L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ogni AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione danni ovvero a risolvere l'Accordo Quadro ai sensi del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantieresuccessivo articolo 14.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione
Penali. In 1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali e le modalità di misurazione di cui al par. 13 “Service Level Agreement” del Capitolato Tecnico.
2. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattoeventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato Tecnico, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata InfoCamere potrà applicare una penale pari variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 1,00% (unopercento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento definitivamente riscontrato con specifica “nota di rilievo” e a quella seconda della gravità del medesimo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del contratto InfoCamere. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al predetto Responsabile nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora InfoCamere ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le specifiche penali.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l’ammontare complessivo delle penali assegnate all’Appaltatore raggiunga il 10% del valore massimo contrattuale, InfoCamere potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, richiedendo il risarcimento del maggior danno subito.
5. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel al presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato articolo non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà pregiudica il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute InfoCamere al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni risarcimento del maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze subito.
7. L’Appaltatore autorizza sin d’ora InfoCamere a trattenere, dalle somme ad esso dovute a titolo di corrispettivo ai sensi dell’art. 17 (Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi), gli importi spettanti a titolo di penale ferma restando la facoltà di InfoCamere di rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fino alla concorrenza della somma dovuta. In tale ultimo caso, l’Appaltatore è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nell’importo originario, entro 10 giorni dall’escussione della stessa a pena di risoluzione del contratto contratto.
8. L’applicazione delle penali non esonera, in nessun caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso la quale si è reso inadempiente e che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contract for Telecommunication Services, Contract for Telecommunication Services
Penali. In caso di ritardi ed irregolarità o inadempienze su uno qualsiasi contrattuali, il Comune procederà all’applicazione di penali previa contestazione degli articoli addebiti. Verranno applicate penali per le seguenti ipotesi di inadempimento:
1) mancato rispetto del presente contrattocalendario dei corsi, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoresalvo giustificato motivo oggettivo;
2) gestione del servizio qualitativamente insoddisfacente a giudizio del Comune, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari rilevata a quella seguito di controlli effettuati d’ufficio o reclami provenienti dai partecipanti ai corsi;
3) inadempienze o violazioni degli obblighi di cui all’estratto al presente capitolato, quali, ad esempio iniziative non concordate nello svolgimento del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli servizio;
4) comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori dell’appaltatore, nell’esecuzione del servizio. In relazione alla gravità dell’inadempienza le penali saranno comprese tra un minimo di Servizio e Penali” già € 50,00 ed un massimo di € 500,00, salvo diverse disposizioni normative sopravvenute. Viene, in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatorecaso, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior dannorisarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali. La misura complessiva L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, rispetto alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non potrà comunque superare oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa. Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo Responsabile del Procedimento provvederà all’applicazione della penalità. In caso di applicazione di penali, la garanzia definitiva è proporzionalmente escussa, fatto salvo l’obbligo del concessionario di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall’intervenuta escussione. Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Dirigente sovraordinato al Responsabile del Procedimento decide sull’istanza di disapplicazione delle opere oltre IVApenali su proposta del Responsabile del Procedimento. Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata. Non si dà luogo all’applicazione di penali, fatta salva qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione regolare esecuzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che servizio, ovvero in tutti i pagamenti verranno sospesi fino al momento casi in cui sia il Subappaltatore si adeguerà al programma Responsabile del cantiereprocedimento ad ordinare la sospensione dell’esecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale, Capitolato Speciale
Penali. In All’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro in caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi inadempienza accertata durante l’esecuzione del singolo contratto specifico si applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo di ciascun contratto specifico per le seguenti ipotesi di inadempienza: - per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti le opere da realizzare; - per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alla necessità dell’opera; - per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori dove non è richiesta la somma urgenza o l’urgenza di esecuzione ; - nell’esecuzione di ordini di servizio impartiti nell’ambito del contratto sia per l’avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d’arte; - per mancato o parziale aggiornamento del data base del sistema informativo in uso presso l’Amministrazione per la gestione degli articoli interventi manutentivi; - per mancato aggiornamento del presente contrattosoftware del sistema informativo incluso in specifico contratto stipulato all’interno dell’Accordo Quadro; - per impossibilità di accesso al sistema software in uso da parte dei gestori dell’Accordo (RUP e DEC dell’Amministrazione) o gravi disfunzioni durante l’accesso, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreimputabili all’Aggiudicatario. Verranno invece applicate le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi : - nel caso di pronto intervento, al Subappaltatore qualora l’Aggiudicatario, non appena ricevuto l’ordine dalla D.L. e senza aspettare la regolarizzazione con un contratto specifico, non intervenga entro un’ora dalla comunicazione od ordine impartito dalla Direzione Lavori, verrà applicata una penale pari di € 50,00 conteggiata a quella partire dall’ora successiva al ricevimento della comunicazione; - nel caso in cui l’Aggiudicatario sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della D.L. è soggetto ad una penale di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani Euro 500,00 per ogni giorno solare di sospensione o di ritardo oltre il termine fissato nel dovuto ai suddetti motivi. Tutte le penali di cui al presente contratto previa formale messa articolo saranno contabilizzate in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’applicazione delle penali previste dal termine fissato presente articolo non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà preclude il diritto di rivolgersi dell’Amministrazione a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo richiedere il diritto al ripianamento di ogni maggior dannorisarcimento degli eventuali maggiori danni. La misura complessiva della penale richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non potrà comunque superare esonera in alcun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali medesime. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi. Qualora l’Aggiudicatario accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAdel contratto, fatta salva la richiesta sarà ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come tale, passibile di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione unilaterale del singolo contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierespecifico .
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per La Manutenzione Edile E Idrico Sanitaria
Penali. In caso L’aggiudicatario è responsabile dei servizi richiesti e dei conseguenti eventuali mancati, parziali o scorretti adempimenti, è tenuto al rispetto delle Leggi, di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato quanto previsto nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa checapitolato, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato nella sua offerta tecnica e nelle indicazioni impartite da Isecs durante lo svolgimento del servizio. Nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali, che non provveda a sua cura abbiano visto una regolarizzazione della prestazioni e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, che non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e comportino la risoluzione del contratto contratto, all’aggiudicatario potranno essere irrogate a norma di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 113 – bis del Codice delle penali di entità variabile, calcolate in misura giornaliera dello 0,3 per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi mille dell’ammontare netto contrattuale, riservandosi di aumentare tale percentuale dello 0,1 per mille, fino al momento massimo di 1 per mille, al ripetersi della stessa tipologia di irregolarità, così individuate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - ritardo di presa servizio del lavoratore; - mancata sostituzione del lavoratore quando richiesta; - ritardo nella fornitura di nominativi per colloqui; - mancata fornitura di titoli di studio e curricula professionali dei lavoratori; - mancato rispetto di quanto previsto in cui ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi assicurativi; - mancate svolgimento della formazione generale sulla sicurezza; L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta, anche a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso, Isecs provvederà al recupero delle penali mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento oppure si ricorrerà all'escussione della cauzione definitiva; in caso di escussione della cauzione definitiva l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione. L’importo delle penali non potrà superare il Subappaltatore si adeguerà limite del 10% dell’importo contrattuale. L’aggiudicatario comunicherà a Isecs il nominativo ed i recapiti, inclusa una casella di posta elettronica certificata (PEC), di un referente al programma quale saranno indirizzate tutte le contestazioni formali riguardanti le modalità di esecuzione del cantierecontratto.
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Samples: Contract for the Assignment of Temporary Work Service, Contract for the Assignment of Temporary Work Service
Penali. In Le inadempienze agli obblighi contrattuali comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle penali indicate nella tabella successiva nel caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli mancato rispetto dei tempi di intervento richiesti: Interruzione del presente contrattoservizio, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreanche parziale, a seguito di mancato intervento o ritardo dello stesso da parte dell’Affidatario in caso di Interruzione del funzionamento Degli impianti termici € 100,00 / giorno mancata erogazione di ACS € 50,00 / giorno mancato intervento di reperibilità o ritardo dello stesso € 200,00 / evento mancate registrazioni €. 50.00 cad mancata o incompleta registrazione dei libretti di impianto, di centrale, dei registri di esercizio e di manutenzione, della reportistica prevista dalla convenzione € 100,00 / registrazione ll valore delle penali, a decorrere dal secondo anno dalla sottoscrizione del Contratto, è adeguato del tasso di inflazione rilevato per le famiglie al Subappaltatore verrà applicata 31 dicembre dell’anno antecedente a quello di irrogazione della penale. L’inadempimento sarà accertato in contraddittorio fra un tecnico dell’Affidante e un tecnico individuato dall’Affidatario che potrà portare a sua difesa tutte le giustificazioni ritenute utili per una penale pari a quella corretta valutazione del fatto. In base alle risultanti di cui all’estratto sopra, il RUP deciderà in merito all’irrogazione della penale, la cui applicazione si tradurrà in una trattenuta – calcolata sulla base di quanto previsto nella tabella precedente – dall’importo della fattura prossima all’emissione da parte dell’Affidatario. Nel caso in cui l’intervento da parte dell’Affidatario non dovesse portare alla soluzione del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa cheproblema ed al ripristino del servizio energetico entro 24h dalla segnalazione, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatorel’Affidante, per far fronte agli oneri conseguentiripristinare il normale funzionamento delle attività, avrà il diritto sarà libero di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento servirsi di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci soggetti terzi per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereeseguire l’intervento.
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Samples: Energy Performance Contract, Energy Performance Contract
Penali. In 1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip ovvero a forza maggiore o caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattofortuito, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorenell’adempimento all’obbligo previsto al precedente articolo 8, al Subappaltatore verrà applicata comma 1, lettere a) e b) e c) per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoreeuro 100,00 = (cento/00), fatto salvo il diritto risarcimento del maggior danno.
2. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al ripianamento termine di cui al precedente articolo 7 comma 14, per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all’applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
3. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 3 del successivo articolo 29, oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 1.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La misura complessiva Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 3 del seguente articolo 29 deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
4. Mancato rispetto scadenza temporale: per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al valore soglia fornito per l’indicatore IQ01 – Rispetto di una scadenza temporale, per quanto di competenza, Consip applicherà una penale non potrà comunque superare il 10% (dieci pari al 0,5‰ dell’Accordo Quadro e l’Amministrazione applicherà una penale pari al 0,5‰ del Contratto Esecutivo.
5. Mancato rispetto tempistiche di inserimento/sostituzione di personale: per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al valore soglia fornito per l’indicatore IQ03 – Rispetto tempistiche di inserimento/sostituzione di personale, fatta salva la richiesta per quanto di competenza, Consip applicherà una penale pari al 0,3‰ dell’Accordo Quadro e l’Amministrazione applicherà una penale pari al 0,3‰ del Contratto Esecutivo.
6. Mancato rispetto del tempo di attivazione interventi: per ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini forniti per l’indicatore IQ06 – Tempo di attivazione degli interventi l’Amministrazione applicherà una penale pari a 0,5 ‰ del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma valore del cantiereContratto Esecutivo.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation, Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation
Penali. In 1. Per ogni giorno solare di ritardo, anche se imputabile a terzi, non imputabile alla Amministrazione Contraente rispetto ai termini indicati all’Articolo 12 della presente Convenzione per la consegna delle apparecchiature e per l’eventuale richiesta del servizio di installazione dei Personal Computer e dispositivi opzionali, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare, o frazione, di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per il ripristino dei Personal Computer e dei dispositivi opzionali, di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli cui all’Articolo 12, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all’2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente contrattoConvenzione per la trasmissione della reportistica e la trasmissione del catalogo prodotti informatizzato di cui all’Articolo 12 della presente Convenzione, fermo restando l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 20,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni altro diritto dell’Appaltatoregiorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per l’attivazione del Call Center, l’Agenzia applicherà al Subappaltatore verrà applicata Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 20,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Relativamente all’attività del Call Center, - per ogni report trimestrale da cui dovesse risultare un numero di chiamate con risposta successiva ai 20” maggiore del 10% delle chiamate totali, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale di Euro 500; - per ogni report trimestrale da cui dovesse risultare un numero di chiamate perdute maggiore del 4% delle chiamate totali, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per Euro 1.000.
6. Per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutiveritardo, non recuperi i ritardi lamentatiimputabile all’Amministrazione contraente, si rifiuti di provvedere all’Agenzia ovvero a forza maggiore o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatorecaso fortuito, per far fronte agli oneri conseguentila presenza dei centri di assistenza di cui all’Articolo 13, avrà il diritto di rivolgersi l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute € 300,00 (trecento) al Subappaltatoregiorno, fatto salvo il diritto risarcimento del maggiore danno e la risoluzione del contratto.
7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero l’Agenzia, applicheranno al ripianamento Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente Articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente Articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. Ciascuna singola Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura complessiva massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. L’Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della penale non potrà comunque superare il Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
13. L’Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo delle opere oltre IVAdella Convenzione, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l’Agenzia e/o l’Amministrazione Contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del contratto Fornitore per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma risarcimento del cantieredanno.
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Samples: Fornitura Di Personal Computer, Fornitura Di Personal Computer
Penali. In Per ogni giorno di ritardo rispetto al piano di esecuzione delle fasi descritte nel cronoprogramma (come concordato e dettagliato dalle Parti), non dipendente dall’Amministrazione Appaltante ovvero cause di forza maggiore o caso fortuito, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di ritardi ed inadempienze su applicare una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno qualsiasi degli articoli per cento) del presente contrattocorrispettivo contrattuale complessivo, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Qualora il colpevole ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento dell’eventuale maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare Deve considerarsi ritardo anche il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAcaso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo sostanzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da comunque, nel Contratto. In tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino casi, l’Amministrazione Appaltante applicherà all’Appaltatore le predette penali sino al momento in cui le attività saranno eseguite in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente Capitolato e, comunque, del Contratto, fatto salvo in ogni caso il Subappaltatore risarcimento dell’eventuale maggior danno. L’Amministrazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione Appaltante. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si adeguerà al programma del cantiereè reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. In 1. InfoCamere si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:
a. in caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli ritardo rispetto ai termini di cui ai capitoli 3.3.2 e 3.3.3 del presente contrattoCapitolato tecnico verrà applicata, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreper ciascun giorno di ritardo, una penale pari al Subappaltatore 1‰ (unopermille) dell’importo contrattuale;
b. in caso di ritardo rispetto ai termini di cui al capitolo 4.1 del Capitolato tecnico verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani Euro 200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno solare di ritardo;
c. in caso in cui un esercizio indicato nel prospetto di cui al capitolo 4.2 del Capitolato tecnico risultasse non convenzionato con l’Appaltatore, verrà applicata una penale pari a Euro 1.000,00(Euro mille/00);
d. in caso di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa nella consegna ad InfoCamere di copia delle Convenzioni di cui al capitolo 4.3 del Capitolato tecnico verrà applicata una penale pari a Euro 700,00 (Euro settecento/00);
e. in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti caso di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoretermini di cui ai capitoli 4.5 lett. a), per far fronte agli oneri conseguenti, avrà b) del Capitolato tecnico verrà applicata una penale pari a Euro 200,00 (Euro duecento/00).
2. Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo InfoCamere di richiedere il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno.
3. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta Le penali di ogni maggior danno derivato cui al presente articolo verranno applicate mediante detrazioni corrispondenti all’importo dovuto da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l’evento ed, eventualmente, sui pagamenti successivi. InfoCamere avrà, in ogni caso, la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Appaltatore, nonché di rivalersi sulla cauzione dal medesimo prestata fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Appaltatore di provvedere alla reintegrazione della cauzione medesima.
4. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo totale contrattuale, InfoCamere si riserva la facoltà di risolvere il Subappaltatore presente Contratto ai sensi del successivo art. “Risoluzione”.
5. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si adeguerà al programma del cantiereè reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Servizio Sostitutivo Di Mensa Mediante Buoni Pasto, Servizio Sostitutivo Di Mensa Mediante Buoni Pasto
Penali. 1. L’Appaltatore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le penali, così come previste dall’art. 28 del capitolato tecnico.
2. Il Direttore dell’Esecuzione del singolo contratto attuativo riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nella presa in consegna del servizio e/o nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo del contratto attuativo, il R.U.P. dello specifico contratto attuativo ne propone la risoluzione per grave inadempimento alla Stazione Appaltante. Qualora la risoluzione per ritardo di contratti attuativi riguardi un importo lordo complessivo, prima dell’applicazione del ribasso d’asta, superiore al 20% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro così come disciplinato dall’art. 22, comma 3, lettera a) del presente Accordo, e, dopo aver incamerato la cauzione, procedere in danno all’Appaltatore.
3. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali, maggiori, danni.
4. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell’Appaltatore, cui il medesimo potrà opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione.
5. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di pagamento di penali.
6. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
7. La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzione definitiva di cui alla lett. h) delle Premesse al presente Accordo Quadro (con obbligo di reintegrarla, se del caso) senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, ivi comprendendo i corrispettivi maturati.
8. La Stazione Appaltante, su motivata richiesta dell’Appaltatore, potrà operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all’Appaltatore. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattodisapplicazione, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale all’Appaltatore non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereessere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. In 1. Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’AOU di Sassari, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli seguito elencate: qualora l’Appaltatore effettui in ritardo la consegna dei prodotti, cosi come previsto all’art. 5 del presente contrattoCapitolato, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una subirà l’addebito della penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno solare lavorativo di ritardo ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, all’addebito degli eventuali danni; qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione l’Appaltatore effettui in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoreil ritiro e la consegna degli articoli ritenuti non conformi, per far fronte agli oneri conseguenticosi come previsto all’art. 6 del Capitolato, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva subirà l’addebito della penale non potrà comunque superare il nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all’importo massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del valore del contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatoreiscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento.
3. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento L’Appaltatore dovrà comunicare in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’AOU di Sassari ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l’AOU di Sassari provvederà a recuperare l’importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale, Accordo Quadro Per La Fornitura Di d.p.i.
Penali. 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato d’Appalto, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:
a) in caso di mancato rispetto dei termini di inizio lavori di cui all’art. 7 del Capitolato d’Appalto, AMA potrà applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero/3permille) dell’importo netto contrattuale di ciascun Ordine di Servizio;
b) in caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori di cui all’art. 8 del Capitolato d’Appalto, AMA potrà applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari allo 0,3‰ (zero/trepermille) del corrispettivo lordo giornaliero medio (= importo dell’appalto a base d’asta/giorni complessivi di durata dei lavori);
c) in caso di inadempimento agli obblighi di controllo del personale di cantiere di cui all’art. 10 del Capitolato d’Appalto, AMA potrà applicare all’Appaltatore una penale pari allo 0,1‰ (zero/unopermille) dell’importo contrattuale (di ciascun Ordine di Servizio): la penale non potrà, comunque, essere inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).
2. Riguardo l’inosservanza del valore tecnico del servizio migliorativo, indicato nei criteri di aggiudicazione riferiti ai quattro lotti, espresso in sede di gara, AMA potrà applicare, per ciascun evento, nei casi di seguito indicati, le penali secondo i massimali di seguito previsti:
a) in caso di mancata messa a disposizione del “presidio fisso” verrà applicata una penale di 1.000,00 (mille/00) €/giorno per ogni presidio fisso, fino ad un massimo di n. 3 (tre) giorni/sanzioni giornaliere. In caso di ritardi ed reiterate inadempienze su uno qualsiasi degli articoli con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro;
b) qualora l’Appaltatore non rispetti gli standard offerti relativamente alle tempistiche relative al “pronto intervento” sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) €/ora per ogni ora di ritardo, fino ad un massimo di 12 (dodici) ore. In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro;
c) qualora l’Appaltatore non effettui le lavorazioni nei giorni sabato o festivi e/o notturni, con il preavviso di cui alla propria offerta tecnica, sarà applicata una penale di € 20.000,00 (ventimila/00). In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro;
d) in caso di sostituzione del presente contrattoDirettore Tecnico, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorecon figura professionale non equivalente e/o senza il consenso di AMA, al Subappaltatore si provvederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro;
e) per il mancato rispetto dei livelli di Ecosostenibilità di cui all’Offerta Tecnica, verrà applicata una penale pari allo 0,5% (zero/5 percento) riferito all’importo a quella misura della lavorazione. In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro.
3. In caso di mancato rispetto degli oneri ed obblighi diversi dell’Appaltatore, indicati ai paragrafi 14.2 e 14.3 del Capitolato d’Appalto saranno applicate le seguenti penali:
a) qualora l’Appaltatore non comunichi ad AMA le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto già comunicato, che dovesse intervenire nel corso dei lavori in appalto, sarà applicata una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), fatta salva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, a proprio insindacabile giudizio;
b) qualora l’Appaltatore non trasmetta ad AMA le eventuali denunce di infortunio sarà applicata una penale pari ad € 2.600,00 (duemilaseicento/00).
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA all’Appaltatore; a fronte delle menzionate contestazioni, l’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di Servizio 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate.
5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’Appaltatore medesimo, ovvero avvalersi della cauzione di cui alle premesse e Penali” già al successivo articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dall’Appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in vostre mani nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per ogni giorno solare la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa chepagamento della medesima penale.
7. AMA, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese le penali applicate ammontino ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute un importo superiore al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed agire per il risarcimento del maggior danno.
8. L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ogni AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione danni ovvero a risolvere l’Accordo Quadro ai sensi del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantieresuccessivo articolo 14.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione
Penali. In 1. in caso di ritardi ed inadempienze ritardo nella prestazione dei servizi rispetto alle specifiche di “Disponibilità e qualità del servizio” di cui al capitolato tecnico allegato, si applicheranno le seguenti penali: - 10 euro per ogni ora di ritardo nella risoluzione di anomalie bloccanti nell’ambito del servizio HD1; - 100 euro per ogni punto percentuale in più rispetto 95% dei casi calcolati su uno qualsiasi degli articoli base trimestrale. Si precisa che la percentuale del 95% dei casi calcolati su base trimestrale entro cui dovranno essere garantiti gli SLA del servizio HD1, così come definiti nel capitolato tecnico, è riferita al singolo contratto specifico.
2. Deve considerarsi ritardo ai sensi del presente contrattoarticolo anche il caso in cui il Fornitore esegua, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorenei termini di cui al Capitolato Tecnico, la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli e agli Ordinativi di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte Fornitura. In tal caso l’Amministrazione applicherà al Fornitore le suddette anomalie esecutivepenali sino alla data in cui l'esecuzione della fornitura non risulterà pienamente conforme a quanto stabilito dal presente Accordo Quadro, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoredal Capitolato Tecnico e dagli Appalti specifici, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nell'Accordo Quadro dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione; gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a SUAM.
4. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della Garanzia disciplinata dal presente atto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nell'Accordo Quadro non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La misura complessiva richiesta o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci medesima penale.
8. Nel caso in cui le penali per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione di anomalie bloccanti vengano applicate per più di 3 volte nell’ambito del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento singolo Appalto specifico trova applicazione la disciplina del presente atto in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantieremateria di risoluzione.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. In 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, come previsto dal paragrafo 1.1 dell’Appendice 3 (“Schede Indicatori di qualità”) al Capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini perentori di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli consegna delle licenze d’uso Microsoft EA oggetto della Fornitura previsti dal precedente articolo 6, nonché dal paragrafo 5.2 del presente contrattoCapitolato Tecnico, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a quella all’1‰ (uno per mille) del valore dell’Ordinativo di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SubappaltatoreFornitura, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno.
2. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare Deve considerarsi ritardo anche il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento caso in cui il Subappaltatore si adeguerà Fornitore esegua la fornitura di cui all’oggetto della presente Convenzione in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla Convenzione medesima, al programma Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura in parola inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del cantieremaggior danno.
3. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o esito negativo della verifica di funzionalità, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto a quanto previsto dal precedente articolo 6 del presente Disciplinare, nonché dal paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore dell’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
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Samples: Licensing Agreements, Licensing Agreements
Penali. 1. In caso di ritardi ed inadempienze su inosservanza dei livelli di servizio specificati nella documentazione di cui all’Articolo 1 per cause imputabili al Fornitore, l’Amministrazione si riserva di applicare le penali previste, indicate nel presente contratto e nella documentazione di cui all’Articolo 1. In caso di malfunzionamenti o disservizi che comportino il mancato rispetto di due o più livelli di servizio, ai fini della determinazione dell’importo della penale sarà considerata la somma delle penali associate ad ogni singolo livello di servizio non rispettato.
2. In caso di mancata rendicontazione di uno qualsiasi degli articoli del presente contrattoo più livelli di servizio di cui all’Articolo 28, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreovvero in caso di ritardo della consegna della rendicontazione dei livelli di servizio (Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio) ovvero dell’aggiornamento dello stesso in caso di incongruità rilevate dall’Amministrazione, al Subappaltatore verrà sarà applicata una penale pari a quella 1.000,00 (mille) Euro per ogni livello di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “servizio non rendicontato per ogni decade o frazione di ritardo rispetto la data di consegna prevista. In caso di incongruità tra quanto riportato nel documento cartaceo e nel documento MS Word, ovvero tra questi e quanto riportato nel documento MS Xxxxx, si applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio e Penali” già con incongruità.
3. In caso di mancata o ritardata consegna del Rapporto di Lavoro mensile di cui all’Articolo 29 ovvero dell’aggiornamento dello stesso in vostre mani caso di incongruità rilevate dall’Amministrazione, sarà applicata una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per parametro non rendicontato per ogni giorno solare decade o frazione di ritardo oltre il termine fissato rispetto la data di consegna prevista. In caso di incongruità tra quanto riportato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa chedocumento cartaceo e nel documento MS Word, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura ovvero tra questi e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentatiquanto riportato nel documento MS Xxxxx, si rifiuti applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni Rapporto di provvedere Lavoro con incongruità.
4. In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore dei tempi di consegna delle risposte alle richieste informative dell’Amministrazione di cui all’Articolo 7, l’Amministrazione applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni decade o inizi l'esecuzione in frazione di ritardo rispetto ai la scadenza prefissata.
5. In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore dei tempi concordati l’Appaltatoredi consegna dei Piani di Qualità di cui al precedente Articolo 22 ovvero in caso di mancato aggiornamento degli stessi a fronte delle osservazioni dell’Amministrazione entro 15 giorni solari dalla osservazione stessa, l’Amministrazione applicherà una penale pari a 5.000,00 (cinquemila) Euro per ogni decade o frazione di ritardo rispetto la scadenza di consegna ovvero di aggiornamento prefissata per ciascun Piano.
6. In caso di mancato rispetto delle scadenze fissate nei piani di risoluzione dei Rilievi di cui al precedente Articolo 27, sarà applicata una penale pari a 2.000,00 (duemila) Euro per ogni decade o frazione di ritardo rispetto le scadenze fissate.
7. In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna dei documenti elencati nel paragrafo “Consegna di documenti riguardanti il servizio” di ciascuna scheda servizio di cui all’Articolo 1 ovvero in caso di consegna di documenti non aventi i contenuti previsti sempre nei citati paragrafi, si applicherà, per far fronte ciascun documento non conforme, una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni decade o frazione di ritardo rispetto alla scadenza prefissata.
8. Fermo restando quanto specificato ai precedenti Articoli 28 e 29 in merito al mancato rispetto dei livelli di servizio e alla gestione delle non conformità rilevate circa il valore delle prestazioni erogate, in caso di errori accertati dall’Amministrazione nelle rendicontazioni del Fornitore in merito ai livelli di servizio, ai volumi ed agli oneri conseguentieffort erogati, avrà l’Amministrazione applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni errore rilevato.
9. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle controdeduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate al Ministero della Salute nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla stessa contestazione.
10. Fermo restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, il diritto Ministero della Salute si riserva di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo richiedere il diritto al ripianamento di ogni maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAciv. entro i limiti del corrispettivo del presente contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento, ai sensi dell’Articolo 39.
11. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere al Ministero della Salute l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse applicare – anche per causa causali diverse da ascriversi totalmente quelle di cui al Subappaltatorepresente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.
12. Rimane inteso Il Ministero della Salute, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 35 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati, ai sensi del successivo Articolo 34.
13. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui Articolo 32, il Ministero della Salute ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all’Articolo 39, oltre il risarcimento di tutti i danni.
14. Si conviene, inoltre, che l’ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo Articolo 32, conformemente all’art. 145 D.P.R. n. 207/2010.
15. A seguito dell’accertamento delle penali da parte dell’Amministrazione, l’Impresa produrrà una nota di credito per ogni penale che gli sarà riconosciuta. Nella causale di ogni nota di credito dovranno essere indicati i pagamenti verranno sospesi fino al momento in dettagli dell’evento cui il Subappaltatore la penale si adeguerà al programma del cantiereriferisce.
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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto
Penali. In La fornitura oggetto di affidamento e tutte le attività previste nel presente Capitolato dovranno essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel Contratto, negli atti allo stesso allegati e nel Progetto esecutivo approvato dalla società appaltante, nonché nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato d’Oneri o indicato successivamente dalla Stazione appaltante. Per ogni inadempienza per cause non imputabili a Zètema, a forza maggiore, o a caso fortuito, saranno applicate le seguenti penali: ⮚ per ogni giorno naturale di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo o delle modifiche richieste allo stesso, rispetto alle tempistiche indicate nell’art. 6 del presente Capitolato, sarà applicata una penale giornaliera di importo pari ad Euro 100,00 (euro euro cento/00); ⮚ per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna e posa in opera di tutte le apparecchiature oggetto della presente fornitura, nonché nella realizzazione di tutti gli interventi previsti, rispetto alle tempistiche indicate nell’art. 6 del presente Capitolato, sarà applicata una penale giornaliera di importo pari ad Euro 200,00 (euro duecento); ⮚ in caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli fornitura di materiale difforme, anche solo in parte, da quanto richiesto, oltre alla richiesta di sostituzione, sarà applicata all’Appaltatore una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore del prodotto non rispondente a quanto richiesto. La stessa penale sarà applicata in caso di realizzazione di lavorazioni/interventi tecnici non rispondenti a quanto previsto nel presente contrattoCapitolato, nell’offerta tecnica e nel progetto esecutivo approvato da Zètema, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreche anche in tale ipotesi sarà richiesta la piena e corretta realizzazione della lavorazione/intervento, senza oneri aggiuntivi per Zètema; ⮚ fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle disposizioni di cui al presente Capitolato, al Subappaltatore verrà applicata contratto stipulato tra Zètema e l’Appaltatore, a quanto previsto nell’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara e nel Progetto esecutivo approvato da Zètema, la Stazione appaltante, per ciascuna contestazione, avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore una penale pari a quella di fino ad € 1.000,00 (euro mille/00), il cui all’estratto importo sarà calcolato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante in base alla gravità dell’inadempimento. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAdel corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, fatta salva Zètema avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la richiesta risoluzione di ogni diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno derivato dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati da Zètema all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni per trasmettere a Zètema, con le medesime modalità, le proprie controdeduzioni. Qualora tali ritardi ed inadempienze giustificazioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Zètema, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatoredurata dello stesso. Rimane inteso che Zètema potrà compensare i pagamenti verranno sospesi fino crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in cui nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierediritto di Zètema a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Contract for Services, Contract for Services
Penali. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi inadempimento o di adempimento parziale degli articoli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale in misura giornaliera pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani all’1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo oltre nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del RUP o del DEC;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all’art.16 del presente schema di contratto eccedente il termine fissato nel presente contratto previa formale messa di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
c) una penale in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti misura giornaliera pari all’1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo nella esecuzione anche parziale del servizio rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoreprevisti nel presente articolo;
d) una penale in misura pari al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali, incluse eventuali prestazioni migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo;
e) una penale in misura giornaliera pari all’1 per far fronte cento dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal RUP o dal DEC;
f) una penale in misura giornaliera pari all’1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli oneri conseguentiordini/direttive impartiti dal RUP o dal DEC;
g) una penale del 10 per cento del valore del contratto, avrà nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art.20; Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi del presente appalto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dal Municipio Roma II all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Municipio II nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile del Municipio II, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Municipio II su proposta del RUP, sentito il DEC. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. Il Municipio Roma II potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo Roma Capitale- Municipio Roma II di richiedere il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiererisarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Contract, Contract for Project Law 285/97
Penali. Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli mancato rispetto del presente contrattotermine stabilito per l'ultimazione dei lavori, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà viene applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato di 0.02%‰ dell'importo netto contrattuale . Relativamente all'esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti caso di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoretermini di una o più d'una di tali parti, per far fronte agli oneri conseguentile penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento in occasione di ogni maggior dannopagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, utilizzando, nei limiti delle risorse disponibili, le somme indicate nel quadro economico dell'intervento relative agli imprevisti. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta stazione appaltante può prevedere nei documenti di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento gara iniziali un premio di accelerazione anche nel caso in cui il Subappaltatore termine contrattuale sia legittimamente prorogato e l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Tale termine si adeguerà al programma del cantierecomputa dalla data originariamente prevista nel contratto.
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Samples: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr), Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento dell’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico o, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, l’Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte e che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate all’articolo 7 delle Condizioni Generali che prevale, in caso di discordanza, su quanto indicato nel paragrafo 10.2 del Capitolato Tecnico, risulti che: - su più del 30% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 75% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Nel caso in cui, come previsto nell’atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato alla Convenzione, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall’Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, l’Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto attuativo per ogni giorno necessario al Fornitore per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno.
5. Nel caso in cui, come previsto nell’atto di nomina allegato alla Convenzione, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dall’Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, l’Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto attuativo per ogni giorno necessario all’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno.
6. Ai fini della determinazione del valore del proprio contratto, su cui calcolare la misura massima di applicazione delle penali, di cui all’art. 12 co. 5 delle Condizioni Generali, nonché l’importo delle penali definite sull’ammontare netto contrattuale (Capitolato Tecnico, par. 11, e precedente comma 4), verranno considerati i corrispettivi complessivi, maturati e maturandi, per tutti i servizi oggetto del contratto di fornitura. Ferma restando la procedura di contestazione delle penali di cui all’art. 12 delle Condizioni Generali, le Amministrazioni potranno quindi applicare le penali, in alternativa: • basandosi sul valore presunto del contratto, determinato in ragione dei corrispettivi maturati alla data di applicazione delle penali e considerando la proiezione degli stessi in base alla durata residua del contratto, con riserva per l’Amministrazione di effettuare il conguaglio alla scadenza del contratto stesso; • in prossimità della scadenza del contratto, quando il suo valore sarà univocamente determinato.
7. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall’Amministrazione contraente.
8. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 19 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli articoli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “Flusso dati per le commissioni a carico del presente contrattofornitore” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 19, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore3.000,00 euro, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno.
9. La misura complessiva della Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di presentazione delle deduzioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, delle Condizioni Generali, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierepari ad Euro 200,00.
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Samples: Adesione Alla Convenzione Consip s.p.a. Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile, Convenzione Per L’affidamento Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Penali. In caso 1. L’inadempimento degli obblighi posti a carico del Fornitore dagli art. 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 e 18 comporta l’applicazione di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi penali ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata codice civile.
2. La penale per inadempimento è quantificata in una penale somma di denaro pari a quella ad euro 500 nei casi di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo agli art. 3, 4, 5, 7 “Livelli e in una somma di Servizio e Penali” già in vostre mani per denaro pari ad euro 2.000 nei casi di cui all’art. 6.
3. In ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale caso l’importo annuo complessivo delle penali non potrà comunque mai superare il 10% dell’importo annuo contrattualmente previsto per l’affidamento.
4. La penale per inadempimento viene disciplinata come segue:
a. l'inadempimento sussiste quanto il Fornitore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte; l’inadempimento è tale anche se non assume il carattere della definitività;
b. la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno;
c. rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato;
d. presupposto per l’applicazione della penale è l’imputabilità dell’inadempimento al debitore, rimanendo esclusa la sua applicazione laddove l’inadempimento derivi da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore;
e. in caso di inesattezza dell’adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d’accordo tra le parti o, in mancanza, l’eventuale riduzione ai sensi dell’articolo 1384 del codice civile;
f. la penale è dovuta, a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti, anche in difetto di formale costituzione in mora del debitore;
g. a seguito del verificarsi dell’inadempimento come sopra descritto la penale è immediatamente esigibile e da tale momento decorreranno, sulla medesima penale come sopra quantificata, gli interessi moratori sin d’ora determinati ai sensi dell’Art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
1. In caso di ritardo, la penale è quantificata ai sensi dell’art. 126, del D.lgs. 36/2023 [in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale]; l’accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno il diritto alla penale.
2. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dagli artt 16,17 e 18 (dieci obblighi specifici per centoil PNRR) si applicano le seguenti disposizioni:
a. In caso di violazione dell’obbligo previsto all’art. 18 (produrre la relazione di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021) è prevista l’applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) sull’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La violazione dell’obbligo di produzione della relazione di genere comporta inoltre l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
b. In caso di violazione dell’obbligo previsto all’art. 18 (produrre la certificazione di cui all’art. 47, comma 3-bis del D.L. n. 77/2021) è prevista l’applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) sull’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
c. In caso di mancato rispetto della quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è prevista l’applicazione di una penale pari all’1 per mille (in lettere uno per mille) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAcontrattuale per ogni punto percentuale non rispettato.
3. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 47, fatta salva la richiesta comma 9, del D.L. 77/2021, l’Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul profilo di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 50/2016, e contestualmente alla comunicazione ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la risoluzione famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità, dei rapporti e delle relazioni di cui all’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis del contratto per causa da ascriversi totalmente al SubappaltatoreD.L. 77/2021.
4. Rimane inteso che Ai sensi dell’art. 47 comma 9 del D.L.77/2021 i pagamenti verranno sospesi fino al momento in rapporti e le relazioni di cui il Subappaltatore si adeguerà al programma ai commi 2,3 e 3 bis del cantieremedesimo articolo 47 saranno altresì pubblicati sul profilo Amministrazione Trasparente dell’Ente.
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Samples: Capitolato Di Appalto Di Fornitura Di Servizi Informatici, Capitolato D’appalto Per La Fornitura Di Servizi Informatici
Penali. In 1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali e le modalità di misurazione di cui al paragrafo 9 “Service Level Agreement (SLA)” del Capitolato Tecnico.
2. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattoeventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato Tecnico, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata InfoCamere potrà applicare una penale pari variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 1,00% (unopercento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento definitivamente riscontrato con specifica “nota di rilievo” e a quella seconda della gravità del medesimo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile dell’esecuzione del contratto InfoCamere. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al predetto Responsabile nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora InfoCamere ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le specifiche penali.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l’ammontare complessivo delle penali assegnate all’Appaltatore raggiunga il 10 % del valore massimo contrattuale, InfoCamere potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, richiedendo il risarcimento del maggior danno subito.
5. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel al presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato articolo non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà pregiudica il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute InfoCamere al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni risarcimento del maggior danno derivato subito.
7. L’Appaltatore autorizza sin d’ora InfoCamere a trattenere, in sede di liquidazione delle somme ad esso dovute ai sensi dell’art. 18 “Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi”, gli importi spettanti a titolo di penale previamente addebitati mediante apposita nota di debito. Qualora l’importo delle penali sia maggiore rispetto alle somme da tali ritardi ed inadempienze e liquidare all’Appaltatore, resta ferma la facoltà di InfoCamere di rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta a titolo di penale. In tale ultimo caso, l’Appaltatore è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nell’importo originario, entro 10 giorni dall’escussione della stessa a pena di risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatorecontratto. Rimane inteso Si precisa che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereprecitato meccanismo di compensazione avrà natura prettamente finanziaria.
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Samples: Service Agreement, Contract for the Provision of Digital Authentication Tokens and Related Services
Penali. 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento dell’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico o, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, l’Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nella sezione 11 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte e che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 10.2 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che: - su più del 30% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 75% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Ai fini della determinazione del valore del proprio contratto, su cui calcolare la misura massima di applicazione delle penali, di cui all’art. 12 co. 5 delle Condizioni Generali, verranno considerati i corrispettivi complessivi, maturati e maturandi, per tutti i servizi oggetto del contratto di fornitura. Ferma restando la procedura di contestazione delle penali di cui all’art. 12 delle Condizioni Generali, le Amministrazioni potranno quindi applicare le penali, in alternativa: - basandosi sul valore presunto del contratto, determinato in ragione dei corrispettivi maturati alla data di applicazione delle penali e considerando la proiezione degli stessi in base alla durata residua del contratto, con riserva per l’Amministrazione di effettuare il conguaglio alla scadenza del contratto stesso; - in prossimità della scadenza del contratto, quando il suo valore sarà univocamente determinato.
5. Laddove le singole Amministrazioni Contraenti abbiano interesse a che l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall’Amministrazione Contraente.
6. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 19 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli articoli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “G” e ai commi 2 e 3 del presente contrattomedesimo articolo 19, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore3.000 euro, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno.
7. La misura complessiva della Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di presentazione delle deduzioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, delle Condizioni Generali, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierepari ad Euro 200,00.
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Samples: Convenzione Consip Telefonia Mobile, Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Penali. In L’Affidatario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza. Con cadenza periodica un incaricato dalla Stazione Appaltante, in contraddittorio con l’Affidatario, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo (eventualmente anche a seguito di sopralluogo) apposito verbale, depositato agli atti della Stazione Appaltante. Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante invierà copia del verbale del sopralluogo all’Affidatario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di ritardi ed verifica. Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del rispetto a quanto previsto nel presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoresi procederà, al Subappaltatore verrà applicata previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:
A. in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani EURO 200,00 (duecento) per ogni giorno solare mancato svolgimento del servizio;
B. in caso di ritardo oltre ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;
C. in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
D. in caso di mancata esecuzione dei servizi di manutenzione del terreno di gioco secondo il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentaticalendario indicato, si rifiuti applicherà una penale di provvedere EURO 1.350,00 (milletrecentocinquanta) per ogni ritardato o inizi l'esecuzione mancato svolgimento del servizio, mentre il relativo pagamento del corrispettivo verrà subordinato al regolare adempimento di tale obbligazione;
E. nel caso l’Affidatario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza si applicherà e per una sola volta una penale di EURO 2.500,00 (duemilacinquecento). Ad essa seguirà immediata diffida ad adempiere, evitando il ripetersi dell’inadempimento, salva - in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e caso contrario – la risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione ed affidamento al secondo in graduatoria;
F. nel caso l’Affidatario e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);
G. in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all’uso dell’impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata di campi gioco si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per causa ogni mancanza;
H. in caso riscuota tariffe superiori a quelle stabilite nel tariffario si applicherà una penale di EURO 1.000,00 (mille) per ogni accertamento, l’obbligo di restituzione di quanto impropriamente percepito, la diffida ad adempiere, evitando il ripetersi dell’abuso, salva - in caso contrario - la risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione e l’affidamento al secondo in graduatoria;
I. in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio o per accertato disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone si applicherà una penale di EURO 350,00 (trecentocinquanta);
J. in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute, si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;
K. nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonchè del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione del corrispettivo, l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento) e di EURO 500,00 (cinquecento) per ciascuna omissione se la mancata comunicazione e trasmissione della documentazione riguarda manifestazioni sportive;
L. in caso di ammissione di pubblico nell’impianto in mancanza di verifica di cauzione e l’affidamento al secondo in graduatoria;
M. nel caso di interventi che modifichino l’assetto strutturale dell’impianto, comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) e la immediata risoluzione del contratto, La Stazione Appaltante inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale (purchè documentata), oltre all'applicazione delle succitate penali e alla mancata liquidazione della corrispondente quota di corrispettivo, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti dell’Affidatario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo a lavori o servizi non effettuati o a danni derivanti da ascriversi totalmente mancata segnalazione. In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte dell’Affidatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al Subappaltatoresuccessivo art. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma 13 (Risoluzione del cantierecontratto).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Qualora, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’ andamento delle attività individuate nei Disciplinari Tecnici e nei Programmi Operativi, Roma Capitale procede all'immediata contestazione del fatto nelle seguenti modalità:
a) Per le attività di supporto concede un termine non superiore a 20 giorni affinché la Società rimuova gli ostacoli in grado di pregiudicare il buon andamento dell'azione amministrativa, ovvero giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. In caso d'inadempimento, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, Roma Capitale si riserva la facoltà di applicare nei confronti di Xxxxxxx per Roma una penale di Euro 3.000,00 per ciascuna inadempienza in ordine agli obblighi contrattuali. L’importo delle penali sarà computato sulla fattura successiva alla sua definizione. Per quanto concerne i ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli nell’adempimento, rispetto ad ogni termine previsto nel presente contratto, le parti convengono che le penali potranno essere applicate esclusivamente dopo il quinto giorno decorrente dallo scadere dello stesso termine. La penale sarà applicata nella misura di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, salvo quanto specificamente pattuito nelle altre parti del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoree comunque fino alla concorrenza massima di Euro 3.000,00. In caso di inadempienze di particolare gravità nell’esecuzione del presente contratto di servizio, o di interruzione totale o parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di forza maggiore, Roma Capitale può esercitare la facoltà di risoluzione ai sensi della normativa vigente. In caso di formale contestazione di inadempienze contrattuali, commesse per dolo o colpa grave, la struttura di riferimento, sentito il Dipartimento Partecipate, dovrà acquisire dalla Società rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratori, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale.
b) Per le attività connesse al Subappaltatore verrà applicata una penale pari servizio di portierato e prima accoglienza, qualora, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento delle attività individuate nel Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a quella 5 giorni affinché l’Affidatario giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. L'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, si riserva di impartire diverse disposizioni, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento di ulteriori rimborsi e comunque, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorse, all’esito del contraddittorio di cui all’estratto al punto precedente. In caso di inadempimenti imputabili all’Affidatario del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli servizio, escludendo casi fortuiti, di Servizio forza maggiore, legittimo impedimento e Penali” già diritti sindacalmente tutelati, le parti danno atto che si farà luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato disciplinare, paragrafo 8, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di gravi e/o reiterati inadempimenti, di procedere, ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del c.c., alla risoluzione del contratto, con riserva di istanze risarcitorie. In caso di formale contestazione di inadempienze contrattuali, commesse per dolo o colpa grave, la Struttura di riferimento, sentito il Dipartimento Partecipate, dovrà acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratori, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale con il Committente, concernente il servizio in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior dannooggetto. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare Società, nella sua autonomia aziendale, dovrà determinare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo meccanismo di trattamento delle opere oltre IVApenali comminate, incidendo sulle parti variabili delle retribuzioni, senza che le penali comminate incidano sul bilancio capitolino In caso di mancato rispetto delle previsioni legislative e contrattuali relative ai rapporti di lavoro in essere, degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa e degli obblighi descritti dal D.lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii., fatta salva ogni altra prescrizione di legge, è prevista la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantieredecadenza immediata dei rapporti contrattuali.
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Samples: Service Agreement
Penali. 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, al verificarsi degli inadempimenti di cui Capitolato Tecnico, troveranno applicazione le penali ivi prescritte e di seguito riportate:
a. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore mancata consegna verrà applicata una penale pari a quella al doppio del costo unitario della fornitura stessa, oltre le spese da determinarsi per maggior danno;
b. Per il ritardo sull’orario della consegna fino ai 30 (trenta) minuti rispetto all’orario e al luogo stabilito - verrà applicata una penale pari al 20% del costo unitario della fornitura;
c. Se il disservizio di cui all’estratto sopra dovesse verificarsi nel corso del Capitolato Tecnico Allegato mese per un numero di volte superiore a 3 Capitolo 7 “Livelli (tre) verrà applicata una penale del 50% del costo unitario della fornitura;
d. Per il ritardo sull’orario di Servizio consegna che ecceda i trenta (30) minuti rispetto all’orario e Penali” già al luogo stabilito verrà applicata una penale pari al 70% del costo unitario della fornitura, oltre le spese da determinarsi per maggior danno; Nel caso di fornitura non conforme per stato di conservazione ,numero o per qualità e tipo di lavorazione, verrà applicata una penale pari al costo unitario della fornitura stessa, oltre le spese da determinarsi per maggior danno Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dalla Stazione appaltante al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in vostre mani ogni caso per ogni giorno solare iscritto le proprie deduzioni all’ ente nel termine massimo di ritardo oltre il 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile del Rup, ovvero non siano presentate nel termine fissato nel dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
2. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente contratto previa formale messa in mora articolo con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo ancora dovute titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al Subappaltatoresuccessivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 0.Xx richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto salvo il diritto al ripianamento sorgere l’obbligo di ogni maggior danno. La misura complessiva pagamento della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantieremedesima penale.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. In caso 1. La committenza ha diritto di ritardi ed controllare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e di verificarne lo stato di attuazione secondo le modalità indicate al precedente art. 22.
2. Ove si verifichino inadempienze su uno qualsiasi degli articoli da parte del soggetto gestore nell’esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorenon imputabili ai committenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella regolarmente contestate dai committenti, questi ultimi si riservano di applicare le penali di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno commisurate all'entità dell'inadempimento rilevata, graduate in base alla gravità della violazione fino ad un massimo di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore€ 2.500,00 ciascuna, fatto salvo in ogni caso il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno.
4. La In particolare il soggetto gestore è soggetto a penalità nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli standard assistenziali previsti nel presente contratto, non dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito;
b) mancata o ritardata attivazione dei piani di emergenza;
c) non adempimento o ritardi superiori a 60 giorni rispetto ai debiti informativi previsti nel presente contratto;
d) mancata restituzione di un ausilio protesico personalizzato;
e) mancata esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto a carico del gestore (non rientranti nei punti precedenti).
5. I committenti potranno applicare al soggetto gestore penali sino a concorrenza della misura complessiva della penale non potrà comunque superare il massima del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta del valore del presente contratto. In caso di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la superamento di detto valore massimo i committenti si riservano di procedere alla risoluzione del contratto contratto.
6. I committenti, ove riscontrino inadempienze nell'esecuzione del presente contrat- to idonee all'applicazione delle penali, provvedono a contestare al soggetto gestore, per causa iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da ascriversi totalmente al Subappaltatoreapplicare, con l'obbligo da parte del soggetto gestore di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
7. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento Nel caso in cui il Subappaltatore soggetto gestore non risponda o non dimostri che l'inadempi- mento non è imputabile allo stesso, i committenti provvedono ad applicare le penali, nella misura riportata dal presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il soggetto gestore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si adeguerà al programma è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Le penali sono gestite, alternativamente: (a) mediante decurtazione del cantierecorri- spondente importo dal corrispettivo dovuto per i servizi eseguiti; (b) mediante emissio- ne di specifica nota di accredito.
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Samples: Service Agreement
Penali. In Nel caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli mancato rispetto di tutti i termini previsti all’interno del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà Capitolato per la fornitura e per tutti i servizi connessi viene applicata una penale giornaliera pari a quella al 1 per mille dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 bis comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. La penale trova applicazione nella stessa misura percentuale suindicata anche in caso di ritardo:
a) dell’inizio delle attività rispetto alla data fissata dalla stazione appaltante all’interno degli atti ufficiali inerenti le attività di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli trattasi (contratto, verbale di Servizio avvio dell’esecuzione, consegna della fornitura, installazione e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa cheservizio della fornitura, termini per la formazione, etc.);
b) della ripresa delle attività verbalizzata dalla Stazione Appaltante a seguito di eventuale sospensione ufficiale delle stesse;
c) nell’esecuzione delle attività di ripristino o di completamento da effettuare nei termini imposti dalla stazione appaltante nel caso in cui le attività così ultimate abbiano creato danni o non risultino conformi a quelle contrattuali;
d) nel reintegro della cauzione della cauzione definitiva. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale e verranno trascritte secondo le modalità e le prescrizioni previste dalla normativa vigente. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’appalto; qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentatisiano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si rifiuti trova applicazione l’articolo in materia di provvedere risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoreulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi. In generale, per far fronte agli oneri conseguentiil RUP provvederà a contestare il ritardato adempimento ovvero l’inadempimento al Contraente a mezzo PEC e ad applicare le penalità sopra suddette ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 15- quindici - giorni successivi alla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità al Contraente. Si applicheranno, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatorealtresì, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione le penali previste all’articolo 23 comma 2 del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereDM 49/2018.
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Penali. In caso Il Fornitore dovrà adempiere puntualmente alle obbligazioni contrattuali. Fatto salvo il maggior danno, a garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del Fornitore, INSIEL applicherà, nelle ipotesi di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli errore riscontrato e/o di ritardo nella consegna, le penali previste e descritte di seguito:
1. per il mancato rispetto delle tempistiche di consegna (finale e per singola fase): per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti, di cui al paragrafo 2.10 “Stato avanzamento lavori e consegne in- termedie” del presente contrattoCapitolato tecnico, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà sarà applicata una penale pari a quella allo 0,05% dell’importo contrattuale.
2. nel caso di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani non conformità delle fasi operative: − Il lavoro richiede rifacimento: − per ogni giorno solare naturale e consecutivo compreso tra la data di ritardo oltre ri- cevimento della comunicazione di mancato superamento del col- laudo e la riconsegna degli elaborati, sarà applicata una penale giornaliera dello 0,05% dell’importo contrattuale. − Il collaudo viene ritenuto non superato o non viene rispettato il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora in- dicato per il rifacimento del lavoro: − Insiel procederà con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto e l’incameramento del deposito cauzionale secondo quanto indicato all’articolo 18 del presente contratto.
3. Nel caso di conformità delle fasi operative, ma di richiesta nel verbale di col- laudo di interventi per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatorela correzione degli errori riscontrati o di integrazioni e rifacimenti: − per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo alla data in- dicata nel verbale di collaudo come termine per gli interventi e la riconsegna degli elaborati, sarà applicata una penale giornaliera dello 0,05% del corrispettivo contrattuale. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento I termini sopra indicati terranno conto delle eventuali migliorie presentate dal For- nitore in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantieresede di offerta. L’importo delle penalità verrà detratto in sede di liquidazione delle fatture ovvero verrà incamerata la garanzia definitiva per la quota parte.
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Samples: Contract for the Realization of the New Regional Digital Cartographic System
Penali. In Nel caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli mancato rispetto di tutti i termini previsti all’interno del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà Capitolato per la fornitura e per tutti i servizi connessi viene applicata una penale giornaliera pari a quella al 1 per mille dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 bis comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. La penale trova applicazione nella stessa misura percentuale su indicata anche in caso di ritardo:
a) dell’inizio delle attività rispetto alla data fissata dalla stazione appaltante all’interno degli atti ufficiali inerenti le attività di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli trattasi (contratto, verbale di Servizio avvio dell’esecuzione, consegna della fornitura, installazione e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa cheservizio della fornitura, termini per la formazione, etc.);
b) della ripresa delle attività verbalizzata dalla Stazione Appaltante a seguito di eventuale sospensione ufficiale delle stesse;
c) nell’esecuzione delle attività di ripristino o di completamento da effettuare nei termini imposti dalla stazione appaltante nel caso in cui le attività così ultimate abbiano creato danni o non risultino conformi a quelle contrattuali;
d) nel reintegro della cauzione della cauzione definitiva. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale e verranno trascritte secondo le modalità e le prescrizioni previste dalla normativa vigente. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’appalto; qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentatisiano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si rifiuti trova applicazione l’articolo in materia di provvedere risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoreulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi. In generale, per far fronte agli oneri conseguentiil RUP provvederà a contestare il ritardato adempimento ovvero l’inadempimento al Contraente a mezzo PEC e ad applicare le penalità sopra suddette ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 15- quindici - giorni successivi alla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità al Contraente. Si applicheranno, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatorealtresì, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione le penali previste all’articolo 23 comma 2 del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereDM 49/2018.
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Penali. Il gestore, nella prestazione dei servizi previsti dalla presente Concessione, oltre al rispetto dei relativi obblighi, deve uniformarsi a tutte le disposizioni normative vigenti e a quelle emanate dal Comune. Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni, salvo in ogni caso il diritto di incameramento della cauzione definitiva, l’Amministrazione comminerà al Concessionario il pagamento delle penali, di seguito dettagliate. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione; il provvedimento è assunto dal Responsabile dell’Ufficio competente che ha accertato l’inadempienza e notificato in via amministrativa al concessionario, che - per ogni comunicazione al Comune - ha il proprio domicilio presso il Centro Sportivo “Xxxxxxx Xxxxxxxx”.
a) 100 euro nel caso di ritardo oltre i 45 giorni previsti nella presentazione del rendiconto trimestrale delle entrate, di cui all’Art. 6.8 del presente Capitolato;
b) 200 euro al giorno per la mancata o ritardata apertura o per anticipata chiusura in orario serale;
c) 100,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile del Amministrazione nell’esecuzione di intervento posto a carico del concessionario ai sensi della presente convenzione;
d) 100,00 euro, per ogni infrazione all’obbligo di adeguato riscaldamento dell’acqua e di adeguato riscaldamento degli spogliatoi e dei servizi igienici;
e) 100,00 euro, per ogni giorno di ritardo nell’intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto al Amministrazione o al precedente intestatario;
f) da 100,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dalla presente concessione, non comportante la sua decadenza.
g) da 100,00 euro 300,00 euro secondo la gravità dell’inadempimento rispetto agli obblighi di esecuzione della manutenzione ordinaria, di cui all’Allegato 3 del Capitolato. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del inadempienza ovvero accertata la violazione delle disposizioni della presente contrattoConcessione e segnalata per iscritto al Concessionario, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, l’Ufficio competente definito in base al Subappaltatore verrà applicata tipo di violazione procederà alla applicazione di una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierepenali sopra indicate.
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Penali. In La Società sarà responsabile dell’esatta e puntuale esecuzione a regola d’arte della fornitura e dell’adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso. La Società sarà tenuta al risarcimento dei danni di qualunque genere - diretti e indiretti, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi, Regolamenti, Circolari etc. o di prescrizioni impartite dall’Agenzia - arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a immobili, materiali, impianti, personale dell’Agenzia o a qualunque terzo, in dipendenza o in occasione dell’esecuzione delle attività dovute, manlevando espressamente l’Agenzia e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di danno. La Società assume in proprio ogni responsabilità in caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alla Committente o a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. La Società dovrà curare, fermo restando sotto la propria responsabilità, che le forniture oggetto del presente contratto siano eseguite nel rispetto delle norme vigenti, nonché delle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti, sollevando l’Agenzia da ogni altro responsabilità per il mancato rispetto di tali norme e prescrizioni. In ogni caso è prevista l’applicazione di penali nei seguenti casi: Per ritardata consegna dal 61 - 90 giorno dopo la stipula del contratto € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo; Per mancata consegna nei successivi 30 giorni a partire dal 91 giorno oltre all’applicazione delle ulteriori penali, la Stazione appaltante si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Appaltatoredel contratto - ai sensi dell’art. 1456 del codice civile - nonché di procedere alla totale escussione della garanzia definitiva. I prodotti difformi o con danni verranno resi e sostituiti a cura e spese dell’aggiudicatario entro 15 (quindici) giorni, al Subappaltatore verrà applicata con conseguente applicazione di una penale pari al 2% del bene sostituito. Nel caso della manutenzione full-risk, qualora a quella seguito di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli richiesta di Servizio e Penali” già in vostre mani intervento la ditta Aggiudicataria non ottemperi nei tempi previsti, l’Agenzia procederà all’applicazione di una penale nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoreritardo, fatto salvo il diritto l'eventuale risarcimento dei danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato intervento. Nel caso in cui l’importo delle penali dovesse essere pari o superiore al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta del Contratto di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la fornitura l’Agenzia potrà procedere alla risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereContratto stesso.
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Penali. In 1. Xxxxx restando i casi di decadenza dalla concessione previsti dal presente atto di convenzione, AAMS, successivamente alla formale contestazione al concessionario, può applicare le penali stabilite dai successivi commi, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della sanzione in relazione alla gravità dell’inadempimento; le penali sono a titolo di sanzioni previste dall’articolo 1, comma 78, lettera b), punto 25, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni e si riferiscono all’inadempimento, imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, delle prestazioni richieste, in quanto tali ritenute essenziali da AAMS, e sono da intendere come risarcimento forfettario ed anticipato del danno derivante da tale inadempimento. Resta salva la possibilità per AAMS di richiedere il risarcimento di danni ulteriori e differenti per comportamenti in violazione del presente atto di convenzione, imputabili al concessionario anche a titolo di colpa, da cui discendano danni a terzi, all’erario o ad AAMS.
2. Nel caso di ritardi inadempimento agli obblighi generali ed inadempienze su uno qualsiasi agli impegni relativi alle attività e funzioni oggetto della concessione, sono previste le seguenti penali:
a) per la mancata attivazione, alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, del numero di apparecchi di gioco AWP indicato nella dichiarazione di impegno di cui al paragrafo 10.2, lettera a), del capitolato d’oneri, si applica una penale da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni apparecchio AWP non attivato;
b) per l’impossibilità di richiedere il numero minimo di autorizzazioni alle installazioni di apparecchi VLT come desumibile dalla dichiarazione di impegno di cui al paragrafo 10.2, lettera a), del capitolato d’oneri, in quanto superiore al numero massimo di apparecchi VLT installabili sulla base del numero di apparecchi di gioco AWP attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, si applica una penale da euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ad euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per ogni apparecchio VLT per il quale è impossibile richiedere l’autorizzazione alla predetta scadenza;
c) per il mancato rispetto degli articoli obblighi, di cui all’articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione riscontrata;
d) per il mancato rispetto degli obblighi, di cui all’articolo 5, comma 2, lettere j), l) e m), è applicata una penale da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione riscontrata, salvo che il fatto costituisca illecito amministrativo;
e) per ogni mancata comunicazione, di cui all’articolo 6, comma 6, nonché all’articolo 8, comma 1, lettera e), è applicata una penale da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni violazione riscontrata, fatta salva la decadenza nei casi in cui AAMS rilevi la perdita dei requisiti previsti dalla procedura di selezione per soggetti che hanno acquisito partecipazioni al capitale o al patrimonio societario superiori al due percento;
f) in caso in cui il concessionario ponga in essere, in assenza della preventiva autorizzazione di AAMS, operazioni, di cui all’articolo 6, comma 7, di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso, che possono comportare una riduzione dell’indice di solidità patrimoniale, fatta salva la decadenza prevista per il mancato riequilibrio del predetto indice entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio, è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) per centesimo di punto percentuale di riduzione dell’ indice di solidità patrimoniale;
g) per le violazioni, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), è applicata una penale da un centesimo ad un cinquantesimo dell’importo del mancato aumento o della mancata ricostituzione del capitale sociale;
h) per il mancato rispetto dei termini di consegna del bilancio e dei rendiconti trimestrali e dell’apposita relazione di certificazione, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, da euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per un ritardo oltre il decimo e fino al ventesimo giorno, da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00) in caso di ritardo oltre il ventesimo e fino al trentesimo giorno e da euro 10.000,00 (diecimila/00) ad euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre il trentesimo giorno; a decorrere dal trentunesimo giorno, AAMS applica la penale e prevede un nuovo termine oltre il quale, in caso di mancato rispetto, sono applicate ulteriori penali con i medesimi criteri;
i) in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), prima della distribuzione dei dividendi e qualora gli obblighi di investimento risultino pienamente adempiuti, è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 20.000,00 (ventimila/00);
j) in caso in cui il concessionario effettui la distribuzione, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), anche straordinaria di dividendi, senza aver previamente adempiuto a tutti gli obblighi di investimento previsti dall’atto di convenzione, è applicata una penale dallo zerovirgolacinque al dieci per cento del valore degli investimenti non effettuati;
k) per il mancato rispetto dei termini di presentazione della Certificazione di Qualità, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f) del presente contrattoatto di convenzione, fermo restando è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni altro diritto dell’Appaltatoremese o frazione di mese di ritardo, fatta salva la decadenza trascorsi dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto;
l) per il mancato rispetto dei termini di presentazione della Certificazione di Qualità relativa al Subappaltatore verrà gestore di reti di sistemi, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera g) del presente atto di convenzione, è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
m) in caso di mancata trasmissione ad AAMS del quadro informativo minimo, riportante dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della società, di cui all’articolo 8, comma 3, è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00) fino al trentesimo giorno di ritardo; a decorrere dal trentunesimo giorno, AAMS applica la penale e prevede un nuovo termine oltre il quale, in caso di mancato rispetto, sono applicate ulteriori penali con i medesimi criteri;
n) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi agli utenti di cui all’articolo 12, comma 4, è applicata una penale di importo variabile tra un minimo del dieci per cento ed un massimo del cinquanta per cento degli importi dovuti all’utente stesso, fatto salvo l’obbligo di corrispondere il dovuto all’utente;
o) per ogni mancato rispetto delle prescrizioni relative alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 13, comma 5, è applicata una penale pari a quella ad un importo variabile tra un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), fatto salvo l’eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
p) per la sospensione non autorizzata, di cui all’estratto all’articolo 14, comma 2, delle attività e funzioni oggetto di concessione relativamente alla raccolta di gioco, è applicata una penale da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00) per ogni ora o frazione di ora di sospensione;
q) in caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 14, comma 7, lettera j), nonché all’articolo 29, comma 5, è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 10.000,00 (diecimila./00) per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale di esercizi o sale non controllati;
r) in caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 14, comma 7, lettera k), è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il ventesimo giorno, da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00) in caso di ritardo tra il ventunesimo e il trentesimo giorno e da euro 10.000,00 (diecimila/00) ad euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre il trentesimo giorno; a decorrere dal trentunesimo giorno, AAMS applica la penale e prevede un nuovo termine oltre il quale, in caso di mancato rispetto, sono applicate ulteriori penali con i medesimi criteri;
s) per la parziale realizzazione del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli piano di Servizio sviluppo di cui all’articolo 14, comma 8, e Penali” già degli interventi di cui all’articolo 14, comma 10, è applicata una penale variabile tra un minimo pari al 5% (cinque percento) ed un massimo pari al 20% (venti percento) degli importi non utilizzati;
t) in vostre mani caso di mancata tempestiva comunicazione dei finanziamenti e delle garanzie di cui all’articolo 14, comma 15, nei casi in cui non opera il divieto, è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 10.000,00 (diecimila./00) per ogni operazione;
u) nei casi di prestazione di finanziamenti o di garanzie vietati secondo quanto previsto all’articolo 14, comma 15, è applicata una penale dal due al dieci per cento del valore della prestazione eseguita;
v) in caso di destinazione di extraprofittabilità, di cui all’articolo 14, commi 16 e 17, in assenza di autorizzazione, è applicata una penale dallo zerovirgolacinque al dieci per cento del valore, ferma restando la decadenza qualora i fondi non vengano destinati, entro il termine previsto, agli investimenti stabiliti da AAMS;
w) per l’inadempimenti dell’obbligo, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i), è applicata, per ogni apparecchio AWP coinvolto, una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno solare di ritardo;
x) per l’inadempimenti dell’obbligo, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera p), è applicata, per ogni dispositivo coinvolto, una penale da due a dieci volte il valore del dispositivo stesso;
y) per gli inadempimenti degli obblighi, di cui all’articolo 15, comma 2, lettera d), è applicata, per ciascuna violazione, una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo;
z) per il mancato rispetto degli obblighi, di cui all’articolo 15, comma 2, lettere m), n), o), p), q), r) e s), è applicata, per ogni singola violazione, una penale da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
aa) per il mancato rispetto dei termini di trasmissione dell’inventario dei beni e di aggiornamento dello stesso, ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 3, è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il ventesimo giorno, da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00) in caso di ritardo tra il ventunesimo e il trentesimo giorno e da euro 10.000,00 (diecimila/00) ad euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre il trentesimo giorno; a decorrere dal trentunesimo giorno, AAMS applica la penale e prevede un nuovo termine fissato oltre il quale, in caso di mancato rispetto, sono applicate ulteriori penali con i medesimi criteri;
bb) nel presente contratto previa formale messa caso in mora con l’intesa che, qualora cui dall’inventario trasmesso risulti un decremento del valore tecnologico e di mercato rispetto a quello risultante dall’inventario precedente e senza indicazione degli accorgimenti necessari per il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentatimantenimento del predetto valore, si rifiuti applicano le penali di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo seguito descritte:
cc) per il mancato rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoredelle prescrizioni relative al mantenimento del valore di mercato della rete telematica, di cui agli articoli 14 e 24, è applicata una penale dal due al dieci per far fronte agli oneri conseguenticento dell’investimento non effettuato;
dd) per ogni singolo utilizzo dei beni di cui all’articolo 23, avrà il diritto comma 1, senza preventiva autorizzazione di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SubappaltatoreAAMS, è applicata una penale tra un minimo di euro 10.000,00 (diecimila) ed un massimo di euro 30.000,00 (trentamila), fatto salvo l’eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
ee) per il diritto ritardato versamento del canone di concessione e delle altre somme da versare ad AAMS ai sensi dell’articolo 27, è applicata una penale dall’uno al ripianamento cinque per cento dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto, oltre agli interessi di ogni maggior dannolegge. La misura complessiva L’importo complessivo della penale è ridotto del trenta per cento se il concessionario provvede al versamento del canone di concessione e dell’importo aggiuntivo e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS;
ff) per ogni attività volta ad impedire ad AAMS l’esercizio dei propri poteri di vigilanza, controllo ed ispezione, di cui all’articolo 29, comma 2, è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
gg) per il ritardo nella soluzione dei malfunzionamenti, di cui all’articolo 29, comma 6, che siano stati riscontrati da AAMS in qualunque sede, è prevista una penale da euro 20,00 (venti/00) ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo; hh)per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione obbligatoria definite da AAMS nel provvedimento di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, di cui al successivo articolo 32, sono applicate penali, proporzionali alla gravità e durata dell’inadempimento, sino all’importo della garanzia di cui all’articolo 26, comma 2 del presente atto e comunque non potrà comunque superare il 10% inferiori ad euro 10.000,00 (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiere.diecimila/00);
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Samples: Concessione Per La Gestione Telematica Del Gioco Lecito
Penali. In 1. Intercent-ER e le Aziende Sanitarie Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell’Accordo/Convenzione quadro e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent-ER e le Aziende Sanitarie Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare mensile dell’Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento), da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento.
4. Le penalità minime che Intercent-ER e le Aziende Sanitarie Contraenti si riservano di applicare sono le seguenti: Penali di competenza delle Aziende Sanitarie Contraenti: − Nel caso di ritardi ed inadempienze su uno inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Azienda Sanitaria si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità:
a) Qualora si riscontrassero carenze di qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorenatura, al Subappaltatore verrà applicata momento delle verifiche di collaudo del bene, ciascuna Azienda sanitaria si impegna a comunicarle per iscritto alla Ditta fornitrice, la quale dovrà provvedere entro 30 giorni solari dalla trasmissione della richiesta, a completare quanto richiesto. Qualora la Ditta non ottemperasse entro il termine sopra indicato, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,7 per mille del valore complessivo dell’Ordinativo di fornitura.
b) Qualora si riscontrassero carenze di qualsiasi natura, al momento delle verifiche di collaudo del bene, ciascuna Azienda sanitaria si riserva la facoltà, a quella seconda della gravità delle “non conformità” riscontrate (es.: mancanza del manuale di service, etichette di avvertimento in italiano, mancanza del manuale in formato elettronico, ecc..) di dichiarare il collaudo comunque positivo, riservandosi di applicare una penale pari all’1 per mille del valore complessivo dell’Ordinativo di fornitura per ogni apparecchiatura oggetto del collaudo;
c) Nel caso in cui all’estratto il fornitore non rispetti il calendario degli interventi di manutenzione preventiva predisposto tra le parti contraenti, dettagliato per ogni apparecchiatura, ciascuna Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 per mille del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani valore dell’Ordinativo per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato rispetto a quanto programmato nel presente contratto previa formale messa calendario degli interventi;
d) Nel caso di ritardo nell’esecuzione della manutenzione correttiva (tempo di intervento entro 48 (quarantotto) ore solari dalla chiamata, esclusi sabato e festivi) ciascuna Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,8 per mille del valore relativo a ciascuna apparecchiatura oggetto di manutenzione per ogni giorno solare di ritardo;
e) Nel caso di ritardo nell’esecuzione della manutenzione correttiva (tempi di ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura guasta o sostituzione con apparecchiatura identica o con caratteristiche equivalenti a quella guasta entro 72 (settantadue) ore solari dalla chiamata, esclusi sabato e festivi), ciascuna Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,8 per mille del valore relativo a ciascuna apparecchiatura oggetto di manutenzione per ogni giorno solare di ritardo;
f) Nel caso di non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in mora con l’intesa chesede di presentazione dell’offerta, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, ciascuna Azienda sanitaria si rifiuti riserva la facoltà di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, applicare una penale pari allo 0,3 per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo mille del valore complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantieredell’apparecchiatura.
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Samples: Accordo/Convenzione Quadro
Penali. In caso 1. Per la disciplina delle penali, anche quelle legate ai livelli di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentatiservizio, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione rinvia a quanto previsto all’Appendice 09 del capitolato tecnico e al paragrafo 16 del medesimo capitolato tecnico, che deve intendersi in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, questo articolo integralmente trascritto; è sempre fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno.
2. La Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi Principali di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
3. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel capitolato tecnico, non imputabili all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
4. In ogni caso ciascuna Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura complessiva della penale non potrà comunque superare il massima del 10% (dieci per cento) dell’importo del valore del proprio Ordinativo Principale di Fornitura; mentre la Centrale Regionale di Committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle opere oltre IVApenali di cui ai precedenti commi, fatta salva verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione o dalla Centrale Regionale di Committenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al punto 4, comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo Principale di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale Regionale di Committenza e/o l’Amministrazione hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del contratto Fornitore per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma risarcimento del cantieredanno.
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Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti
Penali. 1. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi mancato rispetto del termine (originale o prorogato) indicato per l’esecuzione delle opere da parte del concorrente, XXX avrà diritto di applicare una penale dell’1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o di mancato rispetto delle scadenze mensili di cui al Programma Esecutivo dei lavori.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli articoli stessi , qualora questa sia imputabile al concorrente;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del presente contrattoverbale di consegna imputabili al concorrente che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti per legge;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Viene sin d’ora stabilito che, durante la fase di collaudo , per ogni giorno di fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoredell’attività del termovalorizzatore di BEA per guasti e/ o malfunzionamenti dell e opere oggetto della fornitura , e/ o comunque per causa imputabile al Subappaltatore verrà applicata concorrente, quest’ultimo sarà tenuto a versare una penale pari a quella 0,5 per mille dell’importo netto contrattuale .
4. Tutte le fattispecie di ritardi s aranno segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
5. Tutte le penali di cui all’estratto ai precedenti commi verranno portate in detrazione del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere pagamento del primo versamento successivo al verificarsi del danno o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva all’applicazione della penale stessa. In caso di cessazione degli effetti del rapporto tra le parti per qualsiasi ragione, le penali maturate in favor e di BEA dovranno essere corrisposte dalla Società entro e non oltre giorni 20 dal momento in cui il contratto tra le Parti avrà cessato i propri effetti.
6. L’importo complessivo delle penali applicate ai sensi del presente articolo, non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del valore delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta realizzate.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per eventuali danni o ulteriori oneri sostenut i dalla Stazione appaltante a causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantieredei ritardi.
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Penali. In 1. Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’ARIF, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli seguito elencate: • qualora l’Appaltatore effettui in ritardo la consegna di tutti i prodotti, così come previsto all’art. 5 del presente contrattoCapitolato, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una subirà l’addebito della penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno solare lavorativo di ritardo ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, all’addebito degli eventuali danni; • qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione l’Appaltatore effettui in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoreil ritiro e la consegna di tutti gli articoli ritenuti non conformi, per far fronte agli oneri conseguenticosì come previsto all’art. 6 del Capitolato, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva subirà l’addebito della penale non potrà comunque superare il nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all’importo massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del valore del contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatoreiscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento.
3. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento L’Appaltatore dovrà comunicare in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dell’ARIF ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l’ARIF provvederà a recuperare l’importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale (Dpi)
Penali. 1. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli ritardo nella consegna, da parte del presente contrattoConcessionario al Concedente, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoredel Progetto Esecutivo rispetto ai termini stabiliti dal cronoprogramma allegato alla Convenzione, al Subappaltatore verrà applicata si applicherà una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani Euro per ogni giorno solare consecutivo di ritardo, fino ad
2. In caso di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa cheingiustificato nell’ultimazione dei lavori, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni rispetto ai termini stabiliti dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentaticronoprogramma allegato alla Convenzione, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoreapplicherà, per far fronte agli oneri conseguentiogni giorno consecutivo di ritardo, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute una penale corrispondente al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno1 ‰ (uno per mille) da computare sull’importo totale dei lavori per come risultante dal Progetto Esecutivo. La misura complessiva della penale non potrà comunque potrà, comunque, superare il 10% dell’importo totale dei lavori risultante dal progetto esecutivo, al netto di I.V.A.
3. Resta in tutti i casi salva l’azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi dell’art…., qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo della penale superiore all’importo massimo di cui al comma precedente.
4. In relazione alla fase di gestione, in caso di violazione degli obblighi contenuti nella presente Convenzione, nel Piano di Gestione, nel Piano di Manutenzione ed in ogni altro documento allegato o richiamato, per fatto imputabile al Concessionario, il Concedente potrà applicare una penale da un minimo di € 250,00 (dieci duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per centoogni inadempimento, secondo la gravità dello
5. L’applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell’inadempimento, a mezzo PEC o raccomandata A.R. o telefax, alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) dell’importo complessivo giorni dal ricevimento della comunicazione. L’ammontare delle opere oltre IVApenalità applicate al Concessionario, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze qualora venissero respinte le controdeduzioni dello stesso, verrà applicata nel seguente modo ………………………………………….
6. Gli inadempimenti agli obblighi contrattuali nella gestione del servizio e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento le relative penali applicate possono essere principalmente identificati, seppur in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiere.via non esaustiva, in:
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Samples: Convenzione Per La Progettazione E l'Esecuzione Di Interventi Di Recupero E Riqualificazione
Penali. 15.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Beneficiaria o a Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico o nell’Offerta Tecnica se migliorativa, l’Amministrazione Beneficiaria o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali descritte e regolate al par. 8 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
15.2 In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattomancato rispetto dei termini di cui agli artt. 10.5, fermo restando 10.7, 14.2, 14.6 e 14.9, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, Consip avrà la facoltà di applicare per ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata singolo termine una penale pari a quella di il cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani ammontare è determinato come segue: - Euro 1.000,00 (mille) per ogni ciascun giorno solare di ritardo fino al trentesimo; - Euro 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno solare di ritardo successivo al trentesimo. Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre all’applicazione delle penali, è facoltà di Consip risolvere il presente Accordo Quadro con le modalità di cui al successivo art. 23.
15.3 In caso di esito sfavorevole della seconda verifica di conformità iniziale o del secondo collaudo iniziale, di cui rispettivamente ai precedenti art. 14.5 e 14.8 (intendendosi come esito sfavorevole anche il mancato invio della documentazione di riscontro corretta e la mancata disponibilità del Fornitore all’esecuzione del collaudo entro i termini fissati ai predetti articoli), Consip avrà la facoltà di applicare una penale sino all’esito positivo della successiva verifica di conformità o collaudo iniziale, a seconda di casi, il cui ammontare è determinato come segue: - Euro 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno solare intercorrente tra i termini di cui sopra, e fino al trentesimo giorno; - Euro 4.000,00 (quattromila) per ciascun giorno solare successivo al trentesimo. In caso di ulteriore esito negativo del collaudo in test bed, Xxxxxx avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro con le modalità di cui al successivo art. 23.
15.4 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Beneficiaria, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a Consip S.p.A..
15.5 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione Beneficiaria, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine fissato massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Beneficiaria nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa chetermine indicato, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutiveovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non recuperi siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
15.6 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
15.7 Per i ritardi lamentaticrediti derivanti dall’applicazione delle predette penali e per quanto di rispettiva competenza, si rifiuti • le Amministrazioni Beneficiarie potranno compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme propria competenza con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo ancora dovute titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al Subappaltatoresuccessivo articolo 19, fatto salvo comma 2; • Consip S.p.A. potrà compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza avvalendosi della cauzione di cui al successivo articolo 19, comma 1; in ogni caso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
15.8 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore da una singola Amministrazione Beneficiaria raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo del Contratto Esecutivo, detta Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo, con diritto al ripianamento risarcimento di ogni maggior danno. La misura tutti i danni, nonché la facoltà di richiedere la prestazione dei servizi ad altro fornitore.
15.9 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore da Consip S.p.A. raggiunga la somma complessiva della penale non potrà comunque superare il pari al 10% (dieci del valore complessivo del presente Accordo Quadro, Consip S.p.A. ha facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, con diritto al risarcimento di tutti i danni.
15.10 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierepagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. In Nel caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli mancato rispetto del presente contrattotermine indicato per l’esecuzione delle opere, fermo restando per ogni altro diritto dell’Appaltatoregiorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, al Subappaltatore verrà viene applicata una penale pari a quella al 0,3 per mille e 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% ex art. 145 - Altre Penali.
a) Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata per la stipula del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’estratto aggiudicazione, potrà essere applicata una penale giornaliera di 150,00 Euro per i primi 10 giorni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ognuno dei successivi giorni di ritardo.
b) Nel caso di mancato rispetto dei tempi previsti negli ordinativi emessi dal personale del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia relativamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia programmati che urgenti) è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera di Euro 500,00 (per interventi urgenti) ed Euro 200,00 (per interventi programmati) al giorno per i primi 5 giorni naturali e consecutivi di ritardo e di Euro 1.000,00 (per interventi urgenti) ed Euro 500,00 (per interventi programmati) per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
c) Nel caso di mancato rispetto dei tempi previsti negli ordinativi emessi dal personale Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia relativamente alla fornitura di vari materiali, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera pari al 0,20 % dell’importo della fornitura per i primi 4 giorni naturali e Penali” già consecutivi e pari al 0,50% dell’importo della fornitura per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo con in vostre mani ogni caso un minimo di Euro 50,00 per ogni giorno solare naturale e consecutivo di ritardo;
d) Se a seguito di ispezione del Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade di riferimento della Provincia, nel Centro Operativo non è presente la dotazione minima di attrezzature previste all'art. 5 del Capitolato Speciale - Tecnico, Il Responsabile del procedimento potrà applicare una penale compresa tra i 50,00 e i 1.000,00 Euro, a seconda delle quantità e delle tipologie di attrezzature o altri beni mancanti;
e) Nel caso in cui, non venga effettuato in 40 (quaranta) giorni consecutivi e naturali, con decorrenza dalla data del verbale di consegna, il 95% (novantacinque) dell’estensione chilometrica (strisce longitudinali, zebrature, scritte ecc.) ordinata mediante appositi atti dispositivi (ordinativi), è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera di Euro 200,00 al giorno per i primi 10 giorni naturali e consecutivi di ritardo oltre e di Euro 300,00 per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
f) In caso di mancata disponibilità di una delle squadre di lavoro previste dall'art. 5.1 del Capitolato Speciale - Tecnico, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera di 200,00 Euro. Nei casi di ritardi nell'effettuazione della segnaletica orizzontale (relativamente ai tratti di nuova bitumatura di cui al. 5.2 del Capitolato Speciale - Tecnico), è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale di 250,00 Euro al giorno per i primi 10 giorni naturali consecutivi di ritardo e di 300,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di ritardo. Nei casi di ritardi nell'effettuazione delle forniture di segnaletica verticale, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale di 100,00 Euro al giorno per i primi 10 giorni naturali consecutivi di ritardo e di 200,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di ritardo per le forniture superiori a 10.000,00 Euro e 200,00 Euro per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nei casi di forniture urgenti con importo inferiore a Euro 10.000,00. Per tutti gli altri interventi le penali sono quelle fissate al comma b) del presente articolo;
g) Nel caso che l'impresa aggiudicataria abbandoni i singoli lavori senza giustificato motivo certificato dal Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade di riferimento, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 50,00 ed Euro 200,00 EURO per ognuno dei primi 10 giorni naturali consecutivi di abbandono dei lavori e compresa tra Euro 100,00 ed Euro 400,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di abbandono;
h) da € 100,00 a € 1.000,00 per le violazioni di cui alla lettera c) dell’Art. 17 del presente Capitolato;
i) € 50,00 per le violazioni di cui alla lettera d) dell’ Art. 17 del presente Capitolato, per ogni lavoratore sprovvisto;
j) nel caso che l’impresa non effettui il termine fissato servizio di controllo dei cantieri previsto all’art. 5.1 del Capitolato Speciale - Tecnico, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 200,00 ed Euro 500,00 per ogni giorno naturale consecutivo di effettiva mancata sorveglianza accertata dalla Direzione Lavori;
k) nel presente contratto previa formale messa caso che l’Impresa non utilizzi in mora con l’intesa chemodo adeguato la segnaletica temporanea necessaria all’apertura dei cantieri stradali (prevista all’art. 5.1 del Capitolato Speciale - Tecnico), qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutiveè facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 500,00 ed Euro 1.000,00 per ogni giorno naturale consecutivo effettivo di mancato utilizzo della segnaletica, non recuperi accertato dalla Direzione Lavori;
l) Nel caso in cui venissero accertate eventuali deficienze nelle caratteristiche dei materiali costituenti i ritardi lamentaticonglomerati bituminosi, si rifiuti procederà secondo quanto previsto dall'Art. 5.3.d.6 del Capitolato Speciale - Tecnico;
m) Nel caso venisse accertato un quantitativo di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatorevernice con caratteristiche riscontrate dalle prove di laboratorio non rispondenti a quelle elencate all'art. 5 del Capitolato Speciale - Tecnico, per far fronte agli oneri conseguentiverranno applicate, avrà il diritto senza alcuna altra formalità a titolo di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatorepenale, fatto salvo il diritto al ripianamento le seguenti detrazioni percentuali sui prezzi di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiere.perizia dei suddetti quantitativi: VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA E BIANCA RIFRANGENTE
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. In Nel caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli mancato rispetto del presente contrattotermine indicato per l’esecuzione delle opere, fermo restando per ogni altro diritto dell’Appaltatoregiorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, al Subappaltatore verrà viene applicata una penale pari a quella all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
a) nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata per la stipula del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli aggiudicazione, verrà applicata, una penale giornaliera pari allo 0,3‰ per i primi 10 giorni di Servizio ritardo e Penali” già in vostre mani dello 0,6‰ per ognuno dei successivi giorni di ritardo;
b) Verranno applicate penali pari all’1‰ per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa chenell’esecuzione di singole fasi dei lavori, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoreprevisti nel cronoprogramma consegnato dall’impresa aggiudicataria. Per l’applicazione della penale di cui al presente punto, il Responsabile del procedimento deve comunque inviare una diffida, prevedendo la possibilità di rientrare nei tempi previsti entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione;
c) Verranno applicate penali pari all’1‰ per le violazioni di cui alla lettera c) dell’Art. 17 del presente Capitolato;
d) Verranno applicate penali pari allo 0,3‰ per le violazioni di cui alla lettera d) dell’ Art. 17 del presente Capitolato, per far fronte agli oneri conseguentiogni lavoratore sprovvisto;
e) 1‰ per le violazioni di cui alla lettera d) dell’ Art. 17 del presente Capitolato, in relazione o al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere. L'importo delle penali è commisurato alla gravità dell'inadempimento, soprattutto in considerazione dei profili di responsabilità in materia di sicurezza nella circolazione stradale. La concreta irrogazione delle penali, da parte del Responsabile del Procedimento, anche su circostanziate indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, sarà valutata con criterio di gradualità ed in funzione del preminente interesse di tutela dell’Amministrazione. Per l’incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà il diritto di rivolgersi rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoretale obbligo nel termine prima indicato, fatto salvo il diritto al ripianamento la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato prezzo da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierecorrispondere all’Appaltatore.
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Samples: Determination of Director
Penali. In Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato il committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato:
1. penale pecuniaria forfetaria € 1.000,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
a) mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro ;
b) mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili ;
c) mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale;
d) utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale;
e) mancata realizzazione delle iniziative e attività di promozione del servizio previste nell’offerta tecnico-organizzativa in sede di gara;
f) violazione della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;
2. penale pecuniaria forfetaria € 500,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
a) mancata, insufficiente o ritardata attivazione degli interventi salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati;
b) pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti;
c) mancata comunicazione ai Servizi Sociali comunali delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti;
d) ripetuta mancata applicazione del programma individuale dell’utente relativamente agli interventi e all’orario programmato;
e) violazioni sulle disposizioni relative all’affiancamento degli operatori e ai termini stabiliti dall’art. 9 del presente capitolato; L’Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all’appaltatore a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale della ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto. Alla contestazione dell’inadempienza la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli mancata o insufficiente giustificazione l’importo della penale comminata verrà dedotto in compensazione dalla prima fattura utile. L’Amministrazione comunale ha la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari nel caso in cui l’appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell’effettuazione del servizio, oltre che nei seguenti casi:
a) dopo 3 (tre) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti;
b) interruzione del servizio senza giusta causa, nel qual caso l’Amministrazione potrà rivalersi per danni subiti oltre che trattenere la cauzione versata;
c) grave inosservanza delle norme contrattuali del C.C.N.L. e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
d) cessione dell’azienda, in tutto o in parte, e cessazione dell’attività, fusione di società, concordato preventivo, amministrazione coatta, fallimento, stato di moratoria e pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a quella carico dei beni dell’aggiudicatario;
e) nel caso in cui possano ritenersi venute meno le capacità tecniche ed organizzative per garantire l’adeguata esecuzione dei servizi;
f) cessione totale o parziale del contratto e subappalto di cui all’estratto prestazioni e servizi;
g) mancato inizio del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli servizio entro i termini indicati dal servizio sociale . La facoltà di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare risoluzione è esercitata dall’Amministrazione, incamerando la cauzione, con il semplice preavviso scritto di ritardo quindici giorni, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione. In tale caso la risoluzione comporta l’esecuzione d’ufficio (art. 32 R.D. 350 del 25.05.1895) in mora con l’intesa chedanno all’aggiudicatario, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà senza pregiudicare il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute dell’Amministrazione al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiererisarcimento dei maggiori danni subiti.
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Samples: Service Agreement
Penali. In 1. Job Camere si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:
a. in caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli ritardo rispetto ai termini di cui ai capitoli 3.3.2 e 3.3.3 del presente contrattoCapitolato tecnico verrà applicata, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreper ciascun giorno di ritardo, una penale pari al Subappaltatore 1‰ (unopermille) dell’importo contrattuale;
b. in caso di ritardo rispetto ai termini di cui al capitolo 4.1 del Capitolato tecnico verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani Euro 200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno solare di ritardo;
c. in caso in cui un esercizio indicato nel prospetto di cui al capitolo 4.2 del Capitolato tecnico risultasse non convenzionato con l’Appaltatore, verrà applicata una penale pari a Euro 1.000,00(Euro mille/00);
d. in caso di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa nella consegna a Job Camere di copia delle Convenzioni di cui al capitolo 4.3 del Capitolato tecnico verrà applicata una penale pari a Euro 700,00 (Euro settecento/00);
e. in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti caso di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoretermini di cui ai capitoli 4.5 lett. a), per far fronte agli oneri conseguenti, avrà b) del Capitolato tecnico verrà applicata una penale pari a Euro 200,00 (Euro duecento/00).
2. Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo Job Camere di richiedere il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno.
3. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta Le penali di ogni maggior danno derivato cui al presente articolo verranno applicate mediante detrazioni corrispondenti all’importo dovuto da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l’evento ed, eventualmente, sui pagamenti successivi. Job Camere avrà, in ogni caso, la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Appaltatore, nonché di rivalersi sulla cauzione dal medesimo prestata fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Appaltatore di provvedere alla reintegrazione della cauzione medesima.
4. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo totale contrattuale, Job Camere si riserva la facoltà di risolvere il Subappaltatore presente Contratto ai sensi del successivo art. “Risoluzione”.
5. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si adeguerà al programma del cantiereè reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Service Agreement
Penali. In All’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro in caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi inadempienza accertata durante l’esecuzione del singolo contratto specifico si applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo di ciascun contratto specifico per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori dove non è richiesta la somma urgenza o l’urgenza di esecuzione; Verranno invece applicate le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli articoli interventi: - nel caso di pronto intervento, qualora l’Aggiudicatario, non appena ricevuto l’ordine del presente contrattoR.U.P. e senza aspettare la regolarizzazione con un contratto specifico, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorenon intervenga entro un’ora dalla comunicazione od ordine impartito dalla Direzione Lavori, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari di €/h 50,00 conteggiata a quella partire dall’ora successiva al ricevimento della comunicazione; - nel caso in cui l’Aggiudicatario sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte del R.U.P. è soggetto ad una penale di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani Euro 500,00 per ogni giorno solare di sospensione o di ritardo oltre il termine fissato dovuto ai suddetti motivi. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del contratto specifico in cui si è verificata la relativa condizione di ritardo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente contratto previa formale messa Capitolato Speciale d’Appalto, dovranno essere contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. o mediante PEC. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà comunicare, in mora con l’intesa cheogni caso, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutiveindicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non recuperi siano idonee, a giudizio della medesima Stazione Appaltante, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La Stazione Appaltante potrà compensare i ritardi lamentaticrediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, si rifiuti quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di provvedere cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall’Appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o inizi l'esecuzione procedimento giudiziario. L’Appaltatore prende atto, in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoreogni caso, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà che l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato non preclude il diritto di rivolgersi della Stazione Appaltante contraente a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo richiedere il diritto al ripianamento di ogni maggior dannorisarcimento degli eventuali maggiori danni. La misura complessiva richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Capitolato non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale non potrà comunque superare medesima penale. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate superi il limite del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatoreattuativo l’Aggiudicatario sarà ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come tale passibile di risoluzione unilaterale del singolo contratto specifico. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma Troverà applicazione quanto previsto dall’articolo 26 del cantierepresente Capitolato Speciale d’Appalto.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. In 1. Il CSA o altro atto di gara possono prevedere una disciplina integrativa o modificativa del presente articolo, ma non possono escludere la previsione di penali o la possibilità di applicazione di penali.
2. Qualora l’appaltatore incorra in ritardo o violi o ometta altro obbligo dedotto in contratto, l’Azienda procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.
3. L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.
4. La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate. 5.L’applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell’Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
6. Non possono essere applicate penali per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale e comunque non possono essere applicate penali, incluse quelle per ___________ ritardi, in misura complessivamente superiore al 12 per cento dell’importo contrattuale; il raggiungimento di detti limiti (10% penali per ritardi, 12% penali complessive, incluso quindi il 10% eventuale per ritardi) costituisce sempre grave negligenza contrattuale e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
7. Salvo diversa prescrizione di CSA o d’altro atto di gara, la singola penale è comminata come segue:
a) penali per forniture, servizi, appalti misti da eseguirsi in unica soluzione o ad esecuzione periodica e continuativa: la penale, per evento diverso dal ritardo nell’adempiere, è determinata dal Rup se delegato o dall’organo di amministrazione dell’Azienda tra un minimo pari allo 0,2 per cento del valore del contratto ed un massimo pari al 4 per cento del valore del contratto;
b) penali per ritardi nelle forniture, nei servizi, nei contratti misti da eseguirsi in unica soluzione: la penale è determinata dal CSA in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattuale;
c) penali per forniture e servizi articolati contrattualmente in più parti: nel caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoretermini di una o più di tali parti le penali di cui alla precedente lettera b) si applicano ai rispettivi importi.
8. Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per far fronte agli oneri conseguentila graduazione della penale si terrà conto della gravità dell’evento; la gravità è da valutarsi: 1) ove determinabile, avrà il diritto in termini di rivolgersi valore economico della prestazione irregolarmente resa, omessa; 2) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente) che l’Azienda o terzi ha subito; 3) in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 4) di ogni maggior dannoaltra circostanza significativa in relazione al caso di specie. La misura complessiva L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento del servizio dell’Azienda destinatario della prestazione; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.
9. Irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o, nello stesso giorno, in strutture diverse, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali.
10. L’irrogazione della penale non potrà comunque superare esonera in alcun caso l’Aggiudicatario dall’obbligo di adempiere l’obbligazione violata, ove l’adempimento sia ancora utile.
11. L’applicazione delle penali non preclude il 10% diritto dell’Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.
12. Le penali saranno, a discrezione dell’Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all’atto del pagamento o riscosse avvalendosi della cauzione definitiva che l’Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura (dieci in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).
13. Le penali possono essere applicate anche per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva fatti o circostanze verificatisi dopo la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze consegna anticipata della fornitura o del servizio e la risoluzione prima della stipulazione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatored’appalto. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiere.___________
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto Per Forniture E Servizi
Penali. In caso in cui l’Appaltatore non svolga il servizio in oggetto in conformità nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Capitolato, verranno addebitate le seguenti penalità:
a) In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattomancata rintracciabilità ai numeri telefonici indicati dall’Appaltatore, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari ad € 200,00;
b) In caso di mancata esecuzione della pulizia delle caditoie, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 15,00 per ogni caditoia non pulita;
c) In caso di parziale pulizia delle caditoie, potrà essere applicata una penale giornaliera pari ad € 7,50, per ogni caditoia non pulita. In questo caso o nel caso in cui la qualità della pulizia della caditoia non sia ritenuta idonea dall’Appaltante, l’Appaltatore sarà tenuto a quella ripetere l’intervento o a completarlo entro gg. 3 dalla richiesta, e senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo;
d) In caso di mancato inizio delle attività secondo il programma concordato, oltre il decimo giorno verrà applicata una penale pari ad €.50,00/giorno. L’applicazione delle penalità è comunicata per iscritto all’Appaltatore, che avrà ha 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare le proprie controdeduzioni scritte. In assenza di controdeduzioni o nel caso in cui l’Appaltante le respingesse in tutto o in parte, si provvederà all’applicazione delle penali decurtandole dal primo pagamento utile o utilizzando la garanzia definitiva. L’applicazione delle penali di cui all’estratto al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Appaltante. Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste all’art. 18 del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani presente Capitolato. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, cento dell’importo contrattuale; qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva l’importo della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAsuperi la predetta percentuale trova applicazione l’articolo 18 del presente Capitolato, fatta salva la richiesta in materia di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierecontratto.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penali. L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. In caso di inadempimenti, ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli o non conformità delle prestazioni il RUP può procedere all'applicazione di penali. Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del presente contratto. Sono previste le seguenti penali a fronte dei relativi inadempimenti:
1) ritardo nei termini assegnati per il montaggio dei tabelloni: penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto del singolo contratto attuativo da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorecomplessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Si precisa che, resta salva la facoltà per la stazione appaltante, al Subappaltatore verrà applicata una fine di rispettare i termini di legge previsti per il montaggio, di rivolgersi ad altro fornitore, addebitando all'appaltatore l'eventuale differenza tra il prezzo contrattuale e quello effettivamente pagato, restando sempre salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento dei danni.
2) Ritardo nei termini assegnati per lo smontaggio dei tabelloni e del corretto ripristino dei siti di installazione: penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre compresa tra un minimo pari allo 0,5 per mille a un massimo pari all'1 per mille dell'ammontare netto del singolo contratto attuativo da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
3) irregolarità nelle dimensioni, quantità e stato di manutenzione dei tabelloni installati: penale da un minimo di Euro 100 a un massimo di Euro 200 per ogni tabellone.
4) mancata osservanza di altre prescrizioni del presente capitolato: penale da un minimo di Euro 100 a un massimo di Euro 500 sulla base della gravità dell’inadempimento e dei danni, anche di immagine, arrecati all’Amministrazione. L’ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all’appaltatore sulle fatture ancora da pagare. Al verificarsi dell'inadempimento il RUP invierà tempestivamente comunicazione all'appaltatore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine fissato nel presente contratto previa formale messa assegnato (in mora con l’intesa cherelazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora l'appaltatore non adduca accettabili giustificazioni, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e stazione appaltante applicherà la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierepenale.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Noleggio Dei Tabelloni Per La Propaganda Elettorale
Penali. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per Per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutiveritardo, non recuperi i ritardi lamentatiimputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatoretermini stabiliti nel Capitolato Speciale Parte Tecnica, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatorel’ARPAS potrà applicare alla Ditta aggiudicataria una penale pari all’1‰ (unopermille) dell’ammontare della prestazione oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno. La misura complessiva Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi l’Agenzia applica la penale di cui al precedente capoverso sino al momento in cui la prestazione inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione della penale di cui sopra, vengono contestati per iscritto dall’Agenzia; l’Appaltatore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPAS, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all’Appaltatore la penale come sopra indicata a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. ARPAS potrà comunque superare il compensare i crediti derivanti dall’applicazione della penale di cui al presente paragrafo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La Stazione Appaltante potrà applicare alla Ditta aggiudicataria penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, l’Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La richiesta e/o il pagamento delle opere oltre IVA, fatta salva penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la richiesta quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierepagamento della medesima penale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. In Per verificare la regolarità del servizio, la stazione appaltante si avvarrà di personale di sua fiducia riservandosi la facoltà di effettuare gli accertamenti e dei controlli ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Qualora per qualsiasi motivo, imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato speciale e nell’offerta presentata in sede di gara, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell’inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo. L’Amministrazione provvederà in presenza di inadempienze contrattuali a darne comunicazione al concessionario, tramite Posta elettronica certificata, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e/o provvedere in merito, informando l’Amministrazione dei provvedimenti adottati. Valutate le contro deduzioni dell’interessato, l’Amministrazione applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine al concessionario per il ripristino della corretta esecuzione del servizio. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 19, oltre ad agire per il risarcimento dei danni. L’ammontare delle penalità sopra indicate verrà richiesto all’aggiudicatario ed in caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli mancato pagamento, l’ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente integrata. Verranno applicate le seguenti penali (salvo il caso in cui in cui gli inadempimenti fossero derivanti da fattori tecnici collegati alle sedi in cui sono ubicati i distributori):
1) Gestione ordinaria: - Mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente contrattocapitolato: penalità pari al 15% del canone semestrale da corrispondere comunque entro e non oltre la data di pagamento del semestre successivo; - Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata penale pari ad € 100,00 per ciascun prodotto e ripristino immediato dei prezzi autorizzati dall’Amministrazione; - Mancata trasmissione nei termini del report inerente i consumi dei distributori relativi all’anno precedente: applicazione di una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani € 25,00 per ogni giorno solare di ritardo; - Presenza prodotti con qualità difformi da quelle previste dal presente capitolato € 50,00 per ciascun prodotto, salvo l’immediato ritiro e sostituzione; - Presenza di prodotti scaduti o con confezionamento danneggiato o manomesso: applicazione di una penale di € 50,00 per ogni prodotto trovato, salvo l’immediato ritiro e sostituzione; - Mancato funzionamento del distributore per un periodo superiore a 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di segnalazione da parte dell’ufficio competente: penale di € 100,00 per singolo episodio; - Mancata esibizione del cartellino di riconoscimento da parte del personale addetto al rifornimento, manutenzione ordinaria e straordinaria: € 100,00 per ogni episodio riscontrato; - Constatazione della mancanza di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione dei distributori, anche mediante ricorso a visite ispettive da parte delle autorità competenti: € 100,00 per ogni episodio riscontrato ed accertato;
2) Interventi straordinari o a chiamata: - Ritardi nell’intervento (a qualsiasi titolo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: installazione/asportazione distributori, malfunzionamento, mancanza prodotti, mancanza resto, sostituzione apparecchiature non riparabili, rimozione prodotti non conformi o scaduti o danneggiati): penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato nel rispetto alle tempistiche di intervento di cui al presente contratto previa formale messa capitolato o in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva esito all’attivazione della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato chiamata da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione parte del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma personale del cantiere.Servizio Economato Associato;
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Samples: Affidamento in Concessione Del Servizio Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande
Penali. In 1. Salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, in caso di ritardi nell’esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto da parte dell’APPALTATORE, verranno applicate le seguenti penali, comunque nel limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) di cui all’articolo 5 comma 1:
a. per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, l’APPALTANTE applicherà una penale tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l’1‰ (un per mille) dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) di cui all’articolo 5 comma 1 qualora entro i termini indicati dall’APPALTATORE nell’Offerta tecnica non dia esito positivo la verifica di conformità sulla fase di messa in produzione ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli avvio dell’operatività di cui all’articolo 3 comma 4 del presente contratto;
b. per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, l’APPALTANTE applicherà una penale tra lo 0,8‰ (zero virgola otto per mille) e l’1‰ (un per mille) dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) di cui all’articolo 5 comma 1, qualora non vengano rispettate le tempistiche di Ripristino del sistema informativo (RTO e RPO) in caso di eventi disastrosi, indicate al paragrafo 4 del Capitolato tecnico, o le tempistiche eventualmente migliorative contenute nell’Offerta tecnica;
c. per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, l’APPALTANTE applicherà una penale tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (un per mille) dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) di cui all’articolo 5 comma 1, qualora non vengano rispettate tutte le altre tempistiche indicate nel Capitolato tecnico, nell’Offerta tecnica e nel presente contratto, ivi comprese quelle indicate negli “ordini di servizio” di cui all’articolo 2 comma 3 del presente contratto.
2. Salva l’applicazione delle penali di cui al comma precedente e salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nel caso in cui gli obblighi scaturenti dal presente contratto non vengano perfettamente o tempestivamente adempiuti dall’APPALTATORE, comportando tale contegno un inadempimento, anche se non sanzionato con la risoluzione del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreverranno applicate le seguenti penali:
a. nel caso di incompleta, al Subappaltatore verrà applicata inesatta o manchevole esecuzione delle prestazioni previste dai paragrafi 3, 8 e 10 del Capitolato tecnico ovvero delle relative prestazioni eventualmente migliorative contenute nell’Offerta tecnica dell’APPALTATORE, l’APPALTANTE applicherà all’APPALTATORE una penale, per ciascuna difformità rilevata, pari ad Euro 100,00 (cento/00);
b. nel caso di incompleta, inesatta o manchevole esecuzione delle prestazioni previste dal paragrafo 7 e 9 del Capitolato tecnico ovvero delle relative prestazioni eventualmente migliorative contenute nell’Offerta tecnica dell’APPALTATORE, l’APPALTANTE applicherà all’APPALTATORE una penale, per ciascuna difformità rilevata, compresa tra Euro 100,00 (cento/00) ed Euro 200,00 (duecento/00) in relazione all’entità delle conseguenze derivanti dalla stessa difformità;
c. nel caso di incompleta, inesatta o manchevole esecuzione delle prestazioni previste dal paragrafo 4 del Capitolato tecnico ovvero delle relative prestazioni eventualmente migliorative contenute nell’Offerta tecnica dell’APPALTATORE, l’APPALTANTE applicherà all’APPALTATORE una penale, per ciascuna difformità rilevata, pari ad Euro 300,00 (trecento/00);
d. qualora abbia esito negativo la verifica di conformità relativa ad una prestazione svolta a seguito di una precedente verifica di conformità conclusasi anch’essa con esito negativo, l’APPALTANTE applicherà all’APPALTATORE, una penale pari a al doppio di quella prevista per l’originaria difformità rilevata;
e. nel caso risultino inadempiuti gli obblighi dell’APPALTATORE previsti dagli artt. 3 comma 6, 6 comma 5, l’APPALTANTE applicherà all’APPALTATORE, per ciascuna difformità rilevata, una penale compresa tra Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ed Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
f. nel caso risultino inadempiuti gli obblighi dell’APPALTATORE previsti dagli artt. 2 comma 3, 6 commi 4, 7 commi 3, 5 e 7 del presente contratto, l’APPALTANTE applicherà all’APPALTATORE, per ciascuna difformità rilevata, una penale compresa tra Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
3. Gli eventuali ritardi ed inadempimenti contrattuali, riscontrati ad esito della verifica sulla fase di messa in produzione ed avvio dell’operatività, nonché delle verifiche di conformità trimestrali o della verifica di conformità finale ai sensi dell’articolo 14 del presente contratto, daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’estratto ai precedenti commi a seguito di contestazione per iscritto nel relativo verbale steso dal Direttore dell’esecuzione, consegnato o trasmesso all’APPALTATORE. L’APPALTATORE, nel caso non sia stato presente in sede di redazione del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli verbale, dovrà comunicare le proprie osservazioni/deduzioni all’APPALTANTE in ogni caso nel termine massimo di Servizio e Penali” già 8 (otto) giorni dal ricevimento del verbale contenente la contestazione. Qualora dette osservazioni/deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l’APPALTANTE provvederà a recuperare l’importo in vostre mani sede di pagamento delle relative fatture ovvero, in alternativa, a sua scelta, ad incamerare la garanzia definitiva per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa un importo corrispondente.
5. L’ammontare complessivo delle penali applicate dall’APPALTANTE in mora con l’intesa chebase ai precedenti commi, qualora superi il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato 10% dell’importo complessivo dell’appalto, è considerato grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’APPALTATORE anche qualora non provveda sia riferito a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti prestazioni coperte da apposite cause di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, risoluzione del contratto. Qualora l’APPALTANTE abbia applicato penali per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute un valore complessivo superiore al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, ovvero ritardi per negligenza l’esecuzione del contratto, il RUP potrà promuovere l’avvio delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la procedure previste dall’art. 108 del Codice Appalti in ordine alla risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatorecontratto.
6. Rimane inteso fermo che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in l’irrogazione di una penale per inadempimento ed il suo successivo pagamento non comporta il venir meno, per l’APPALTATORE, dell’obbligo di eseguire a regola d’arte le prestazioni di cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereè rilevata la difformità/mancanza.
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Samples: Outsourcing Agreement
Penali. In caso di ritardi inadempimenti si applicheranno le penali di seguito riportate, in funzione della gravità dell’evento negativo generato o potenziale. La gravità dell’evento è da valutarsi (le circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza): 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d’appalto; 2) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, sull’efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l’appalto; 3) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, sull’efficacia, sulla continuità del servizio appaltato; 4) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che la Stazione Appaltante o un terzo (ad esempio, l’assistito) ha subito; 5) della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 6) di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie. L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell’attività sanitaria; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano. Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali. L'impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita delle forniture e dell’esecuzione delle prestazioni ed inadempienze su uno qualsiasi è responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose della Stazione Appaltante, che a terzi nel corso dell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento. Fermo restando quanto già previsto dai precedenti capoversi, si stabilisce l'eventuale applicazione delle penali di seguito riportate:
1. per mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche dichiarate dalla Ditta in sede di gara d'appalto ed a quanto previsto dal capitolato: da € 100,00 a € 300,00 per ogni articolo, in funzione della reiterazione e della gravità relativa;
2. non conformità del presente kit o del singolo strumento, comprovabile attraverso prove microbiologiche, a seguito di controllo a campione oppure con presenza di residui organici: € 3.000,00 a kit/busta;
3. per mancata consegna del materiale sterile nei tempi dovuti: € 500,00 a consegna. La penale è determinata in € 1.000,00 a consegna nel caso che il ritardo causi una interruzione dell’attività sanitaria;
4. mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con l'Azienda: da € 100,00 a € 500,00 giornalieri in caso di ritardo superiore ai 30 minuti, in funzione della reiterazione e della consistenza del singolo ritardo;
5. in caso di ritardo nell’avvio dell’appalto rispetto ai termini indicati nel contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani : € 500,00 per ogni giorno solare naturale e consecutivo di ritardo oltre ritardo;
6. in tutti gli altri casi di disservizi documentati che abbiano arrecato un danno grave all’Azienda USL di Parma: una penale da €. 500,00 ad €. 10.000,00 in funzione della gravità e della reiterazione. Gli eventi che possono dare luogo all’applicazione delle penali verranno contestati, entro 4 giorni lavorativi dalla loro conoscenza da parte del Servizio aziendale competente alla gestione del contratto, all’Aggiudicatario con nota scritta trasmessa via PEC o con consegna a mani proprie dell’Aggiudicatario; l’Aggiudicatario ha facoltà di far pervenire all’Azienda USL di Parma, entro il termine fissato di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a mezzo PEC, le proprie controdeduzioni alle contestazioni; qualora le controdeduzioni non pervengano nel detto termine o non siano ritenute valide o giustificative dell’evento (accertamento di non responsabilità dell’Appaltatore), l’Azienda USL di Parma potrà procedere all’applicazione della penale. L’applicazione delle penali di cui al presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato articolo non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà pregiudica il diritto dell’Azienda USL di rivolgersi Parma al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti. Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia definitiva che l’Appaltatore è obbligato, in tali casi, a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierereintegrare.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. In caso Le penali sono individuate nel presente Capitolato e saranno riprese ed eventualmente integrate nel contratto che sarà sottoscritto a esito dell’aggiudicazione. Qualora l’ENTE COORDINATORE accerti, da parte dell’Affidatario, il ritardo e/o l’inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel contratto potrà provvedere a diffidare tempestivamente l’Affidatario, mediante comunicazione trasmessa via PEC o mezzo fax, contenente: • la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati, con riferimento esplicito al contratto e alla circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione; • l’assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l’adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento. Entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla data di trasmissione della comunicazione della violazione e comunque nel rispetto del diverso termine indicato nella stessa, l’Affidatario ha la facoltà di fare pervenire note difensive e chiedere di essere sentito dall’ENTE COORDINATORE. Xxx, esaminate le eventuali note difensive ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente eventualmente ascoltato l’Affidatario, l’accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l’adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento, l’ENTE COORDINATORE potrà applicare la penale prevista in contratto, resta fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell’ulteriore danno eventualmente subito. Le penali, avendo natura giuridica di ogni maggior risarcimento forfettario o convenzionale del danno, non sono da assoggettare a IVA ai sensi dell’art. La misura complessiva 15, comma 1, punto n. 1), del DPR 633/72. L’importo delle penali applicate potrà essere escusso anche mediante compensazione parziale con quanto spettante all’Affidatario in forza del contratto. In alternativa l’ENTE COORDINATORE potrà avvalersi della penale cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza necessità di ulteriore diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, in tal caso l'Affidatario è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 (dieci) giorni naturali consecutivi successivi alla comunicazione. L'importo delle penali irrogate non potrà comunque può superare il 10% (dieci per centopercento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAdell'importo netto contrattuale, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e pena la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierecontratto.
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Samples: Servizi Di Redazione Del Piano Urbano Della Mobilità Sostenibile
Penali. 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore nonché nel caso in cui le informazioni fornite dall’Amministrazione siano difformi da quelle presenti negli archivi del distributore, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all’eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e dagli Atti di Gara. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell’Amministrazione l’applicazione della tariffa di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli salvaguardia, il Fornitore dovrà farsi carico del presente contrattomaggior onere dovuto dall’Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell’importo maggiore da questa corrisposto.
3. Per la mancata operatività del Call Center di cui al precedente articolo 12, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorenon imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, al Subappaltatore verrà applicata che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Intercent-ER una penale pari a quella 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni settimana di mancata operatività.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui all’estratto al precedente articolo 12 per la trasmissione del Report mensile, l’Agenzia e le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro fino al valore massimo dell’1 per mille dell’importo della Convenzione/Ordinativo di Fornitura.
5. Per la mancata trasmissione del documento Allegato 8 Dati di sintesi di cui all’articolo 14 dell’Allegato 3 Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli Tecnico, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 0,3 per mille dell’importo dell’Ordinativo di Servizio e Penali” già in vostre mani Fornitura per ogni giorno solare di ritardo oltre ritardo.
6. Qualora il termine fissato nel Fornitore non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa cheConvenzione e nei relativi allegati, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoresarà tenuto, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno, a: • assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza, l’impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,05 per ogni kWh per il quale sia stata accertata l’inadempienza; • alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza dell’importo versato dall’Amministrazione per l’Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,10 per ogni kWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l’inadempienza.
7. Per l’errata o inesatta produzione della fattura, per cui l’importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo fino al valore massimo dell’1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fattura non sia prodotta in modo corretto.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la Agenzia, applicano alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura de quo inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto alla Ditta dall’Amministrazione o dall’Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
12. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura complessiva massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. L’Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della penale non potrà comunque superare il misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo delle opere oltre IVAdella Convenzione, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l’Agenzia e/o l’Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del contratto Fornitore per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma risarcimento del cantieredanno.
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Penali. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattoinadempienza o parziale inadempienza agli obblighi contrattuali assunti e/o in caso di non mantenimento da parte dell’operatore economico aggiudicatario, per tutta la durata dell’appalto dei requisiti o parte dei requisiti richiesti nei parametri di cui all’offerta tecnica, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva la eventuale applicazione della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa i casi ivi previsti nell’art.19, l’appaltatore oltre all’obbligo di ottemperare nel termine stabilito nell’atto di contestazione dell’infrazione, sarà passibile di multe disciplinari così determinate:
1. 0,5 (zerovirgolacinque)per mille dell’ammontare contrattuale, per ogni giorno di ritardate disfunzioni di servizio dovute a inconvenienti tecnici, a difetto da ascriversi totalmente parte degli operatori e all’inosservanza di articolati contrattuali relativi al Subappaltatoredecoro ed all’immagine del servizio, comunque a fatti non compromissori dei servizi stessi;
2. Rimane inteso 1 (uno) per mille dell’ammontare contrattuale, per ogni giorno di ritardate disfunzioni di servizio, dovute al ripetersi di inconvenienti tecnici già contestati o all’inosservanza di articolati contrattuali relativi alle prescrizioni tecniche di espletamento del servizio, comunque a fatti che compromettono i pagamenti verranno sospesi servizi stessi;
3. 1 (uno) per mille dell’ammontare contrattuale, per ogni giorno di ripetersi dei fatti contestati al precedente punto o per disfunzioni di servizio dovute a dolo, colpa, grave negligenza o per aver agito in malafede, anche da parte dei singoli operatori, alla omissione di servizio non giustificata e dall’inosservanza di norme, leggi e regolamenti, rispetto della normativa in materia di rapporto di lavoro, di regolarità assicurativa, contributiva, e retributiva, nonché in materia D.Lgs.08/06/2001, n.231.
4. 1 (uno) per mille dell’ammontare contrattuale, per ogni giorno di utilizzo di proposte offerte in sede di gara e verificati prima della stipula del contratto (es: cambio di alcuni mezzi della flotta mezzi standard con mezzi più vecchi, non mantenimento della attivazione della fornitura dei cellulari per il personale, ecc.);
5. 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell’ammontare contrattuale, per ogni giorno di ritardo successivo ai tre mesi dalla richiesta dell’ASM Terni S.p.A., per non aver fornito un aumento del numero degli operatori e/o autisti e del numero e tipologia dei mezzi per espletare il servizio oggetto del presente appalto, fino al momento alla concorrenza massima riportata nell’Art.12.3 del capitolato di gara;
6. 0,5 (zerovirgolacinque)per mille dell’ammontare contrattuale, per ogni giorno di ritardato, nel caso in cui l’operatore economico in caso di emergenza non intervenga, entro i tempi minimi di intervento offerti dall’operatore economico in sede di gara, dalla richiesta a mezzo e-mail dell’ASM Terni S.P.A.. In caso di inadempienze che comportino l’inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui vengono previste l’irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l’applicazione delle stesse non esclude l’eventuale possibilità, da parte dell’ASM TERNI SPA di determinare penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente. Le sanzioni di cui al presente articolo, saranno precedute da regolare contestazione scritta da parte dell’ASM TERNI SPA, a mezzo e-mail, presso la sede operativa, alla quale l’operatore economico aggiudicatario avrà la facoltà di presentare per iscritto controdeduzioni, entro e non oltre 15 giorni solari dal ricevimento dell’e-mail. Decorso inutilmente il Subappaltatore si adeguerà termine od in caso di giustificazioni incomplete e/o non sufficienti la penale sarà irrogata a mezzo di ulteriore comunicazione scritta ed il relativo importo decurtato dai corrispettivi spettanti. In caso di contestazioni, che per propria natura, o per causa contingente non consentano i tempi sopracitati normali di contestazione e/o controdeduzione, l’ ASM TERNI SPA potrà effettuare segnalazioni telefoniche verbali al programma responsabile dell’operatore economico aggiudicatario e, in caso di specifico rifiuto, potrà provvedere all’esecuzione d’ufficio ai sensi del cantieresuccessivo art.18 del presente capitolato, formalizzando successivamente le procedure di contestazione. Nel caso in cui i tempi e le modalità del mancato servizio non consentano né un adeguato recupero, né l’affidamento del servizio a terzi, l’ASM TERNI S.p.A., oltre alla penalità prevista, comunicherà all’operatore economico aggiudicatario il rimborso di eventuali penali applicate alla Committente ASM Terni S.p.A. dall’ATI4 (come riportato nel sito dell’ATI4 allegato P14), della mancata o parziale prestazione determinata per l’effettiva assenza di personale e/o mezzi e/o attrezzature. L’esatto ammontare della sanzione verrà determinato in conformità al presente documento da parte dell’ ASM TERNI SPA e il calcolo del costo complessivo del rimborso sarà effettuato con le modalità previste dall’art.6 del presenta capitolato. Decorso inutilmente il termine od in caso di giustificazioni incomplete e/o non sufficienti la penale sarà irrogata a mezzo di ulteriore comunicazione scritta ed il relativo importo decurtato dai corrispettivi spettanti. In via generale l’importo sarà trattenuto in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza o comunque sulla prima rata di pagamento mensile utile e successiva alla contestazione fatta, salva l’azione di risarcimento del danno.
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Samples: Capitolato Speciale
Penali. In caso 1. Per la disciplina delle penali, anche quelle legate ai livelli di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentatiservizio, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione rinvia a quanto previsto all’Appendice 09 del capitolato tecnico e al paragrafo 16 del medesimo capitolato tecnico, che deve intendersi in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, questo articolo integralmente trascritto; è sempre fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno.
2. La Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi Principali di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
3. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel capitolato tecnico, non imputabili all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
4. In ogni caso ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura complessiva della penale non potrà comunque superare il massima del 10% (dieci per cento) dell’importo del valore del proprio Ordinativo Principale di Fornitura; mentre la Centrale Regionale di Committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle opere oltre IVApenali di cui ai precedenti commi, fatta salva verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione o dalla Centrale Regionale di Committenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al punto 4, comporta la risoluzione di diritto dell ’Ordinativo Principale di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale Regionale di Committenza e/o l’Amministrazione hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione , e/o di applicare una penale equivalente , nonché di procedere nei confronti del contratto Fornitore per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma risarcimento del cantieredanno.
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Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti
Penali. 25.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i termini di realizzazione dell’Opera sono da considerarsi essenziali sia in rapporto alla Data di Completamento dei Lavori, che alle singole Milestones risultanti dal Cronoprogramma.
25.2 Impregiudicato ogni diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, in caso di ritardo dell’Appaltatore, verranno applicate all'Appaltatore, anche cumulativamente, le seguenti penali, sino alla concorrenza massima del 10% (dieci percento) del Corrispettivo, e fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno:
a) in caso di ritardo dell’Appaltatore (i) nell’avvio dei Lavori e/o (ii) nel raggiungimento della Data di Completamento dei Lavori così come definiti nel Cronoprogramma, verrà applicata all’Appaltatore una penalità di mora pari all’1‰ (uno per mille) del Corrispettivo per ogni Giorno di ritardo;
b) in caso di mancato raggiungimento da parte dell’Appaltatore di anche solo una delle Milestones previste dal Cronoprogramma entro la rispettiva data obiettivo, sarà applicata all’Appaltatore una trattenuta pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del valore della Milestone di cui trattasi per ogni Giorno di ritardo sino a che detta Milestone non sia stata raggiunta entro la data obiettivo della successiva Milestone. L’ammontare della predetta trattenuta verrà svincolato dal Committente in favore dell’Appaltatore (senza alcuna maggiorazione o rivalutazione), in occasione del primo SAL utile, solo allorché sia stata raggiunta sia la Milestone in questione, sia la successiva Milestone prevista dal Cronoprogramma entro la data obiettivo di quest’ultima, come accertato dal RUP. Il Committente si riserva, in ogni caso, la facoltà di concedere all’Appaltatore lo svincolo delle trattenute di cui al presente articolo in caso di rispetto, da parte dell’Appaltatore, della Data di Completamento dei Lavori. In caso contrario, il Committente tratterrà in via definitiva tali ritenute. Resta inteso che le penali e le trattenute di cui al presente comma non troveranno applicazione nei soli casi in cui il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al Committente ai sensi del Contratto.
25.3 In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattoritardo rispetto alle Milestones definite nel Cronoprogramma, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorequanto previsto al precedente comma, l’Appaltatore è tenuto – entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal ricevimento della relativa contestazione scritta inviata dal Direttore dei Lavori – a predisporre e consegnare al Subappaltatore Committente ed al Direttore dei Lavori una proposta scritta di piano di recupero del ritardo.
25.4 In caso di mancato ripiegamento del Cantiere e rimozione di tutti gli Impianti di Cantiere, delle Installazioni Provvisorie e di tutte le attrezzature ed i baraccamenti di Cantiere entro il termine di 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Finale dell’Opera, verrà applicata all’Appaltatore una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno solare Giorno di mancata restituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
25.5 In aggiunta alle penali sopra indicate, dovute per le ipotesi di ritardo oltre nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel Contratto, le Parti concordano ed accettano che troveranno applicazione le seguenti ulteriori penali, impregiudicato il termine fissato nel presente contratto previa formale messa diritto del Committente di richiedere il maggior danno:
(a) fatti salvi gli ulteriori rimedi disposti dalla Legge Applicabile e/o dal Contratto, in mora con l’intesa checaso di inadempimento totale o parziale ad alcuna delle previsioni del TUSL da parte dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori, qualora l'Appaltatore dovrà corrispondere al Committente una penale forfetaria pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni inadempimento;
(b) in caso di mancata presentazione di documentazione richiesta in materia di sicurezza, il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, RUP avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate trattenere dal SAL relativo al mese in cui l'inadempimento si è verificato un importo pari al 1% (uno percento) dell'importo di tale SAL, fermo restando che, in ipotesi di reiterazione della violazione, sarà applicata una ulteriore penale pari al 1% (uno percento) del Corrispettivo;
(c) in caso di mancato adempimento delle istruzioni operative impartite dal CSE, l'Appaltatore dovrà corrispondere al Committente una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ciascuna violazione, fermo restando che, in caso di grave inadempimento e/o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoredi reiterato inadempimento, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva Committente e/o il Responsabile dei Lavori potrà disporre l'immediato allontanamento dell'Appaltatore dall’Area Cantiere, senza pregiudizio per l'applicazione della penale non potrà comunque superare il 10% di cui all'articolo 25.2 per i ritardi che deriveranno da tale allontanamento;
(dieci d) in caso di mancata pulizia giornaliera delle baracche/uffici di Cantiere dai residui di lavorazione, si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane ciascuna violazione.
25.6 Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma l’applicazione di una o più penali ai sensi del cantierepresente articolo non esonera l’Appaltatore dagli obblighi derivanti dal Contratto e che ogni penale potrà essere applicata mediante trattenuta sui pagamenti.
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Samples: Contract for Works
Penali. a. Modalità per determinare la riduzione del Canone di disponibilità in caso di mancato raggiungimento degli standard prestazionali in fase di esercizio, per mancato risparmio energetico. Durante la messa in disponibilità degli interventi:
1) In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente riscontrato maggior consumo, rispetto a quanto offerto in sede di gara, di oltre il 20% (venti per cento), l’Utilizzatore avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando ovvero di chiedere la riduzione del canone di disponibilità come previsto nel successivo comma;
2) In caso di riscontrato maggior consumo, rispetto a quanto offerto in sede di gara, oltre al 3%, l’Utilizzatore avrà diritto ad una pari riduzione proporzionale del canone di disponibilità; Il nuovo canone sarà definito confrontando i consumi a consuntivo con quelli reali con il risultato della formula seguente: Consumi attesi (kWh) = [(Pp *µ)*h], nella quale: - Pp (Potenza Complessiva di progetto espressa in kW, come dichiarata in sede di gara, (Allegato ”Raffronto censimento/offerta migliorativa”) indica la somma delle potenze di tutti gli apparecchi di progetto intesa come potenza totale assorbita dall’apparecchio comprendente sia le sorgenti luminose, che l’alimentatore e che gli eventuali accessori; - µ = coefficiente numerico compreso tra 1 e 1,15 indicato dal concorrente in sede di gara (allegato “Dichiarazione risparmio energetico”), che tiene conto delle perdite di rete; - h indica le ore medie effettive di funzionamento delle lampade di illuminazione pubblica, La riduzione del canone di disponibilità sarà definita in base alla seguente formula: (kWh annuali effettivi a consuntivo – kWh annuali attesi) * €/kWh dell’anno di riferimento.
b. Modalità per determinare la riduzione del Canone di disponibilità in caso di mancata o ridotta disponibilità in fase di esercizio per mancata gestione e manutenzione. L’Amministrazione si riserva il controllo, nei modi e nelle forme che riterrà più idonei, sul regolare svolgimento del servizio e sulle modalità di esecuzione del medesimo. In ogni altro diritto dell’Appaltatorecaso, l’applicazione di penalità al Subappaltatore verrà applicata Concedente deve essere preceduta da regolare contestazione scritta da parte dei competenti uffici dell’Utilizzatore (via fax, raccoamndata o posta elettronica certificata). In caso di riscontrata mancanza per: - “Gestione dell’impianto di illuminazione pubblica”; - “Manutenzione Ordinaria”, comprese le verifiche periodiche che saranno previste nel “Piano di Manutenzione”; - “Pronto Intervento”; l'Utilizzatore avrà la possibilità di applicare al Concedente una penale pari di 150,00 €/giorno, o frazione di esso, per ciascun mancato intervento, da applicarsi a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa cheriduzione sul canone; la stessa penale si applica anche alle prestazioni migliorative facoltative, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutivequeste siano state offerte.
c. Modalità per determinare la riduzione del Canone di disponibilità in caso di mancato rispetto delle prescrizioni o di riduzione della disponibilità di quanto oggetto della gara, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti in fase di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereesecuzione.
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Samples: Contratto Di Disponibilità
Penali. In caso La tabella che segue considera e quantifica l’importo delle penalità applicabili in conseguenza al riscontro d’inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste. Ritardo nell’avvio della fase di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani campo prevista per il primo settembre 2022 1.000,00 euro per ogni giorno solare di ritardo oltre Superiore a 7 giorni di ritardo Fino a 20 giorni Ritardo nella chiusura della fase di campo prevista per il termine fissato 31 marzo 2023 1.000,00 euro per ogni giorno di ritardo Superiore a 7 giorni di ritardo Fino a 20 giorni Xxxxxxx nella consegna di quanto previsto al paragrafo 6 (prodotti da consegnare) ai punti h, j, k, l. 1.000,00 euro per ogni giorno di ritardo Superiore a 7 giorni di ritardo Fino a 20 giorni Rilevanti e manifeste difformità rispetto alle specifiche tecniche proposte in sede di offerta, nel presente contratto previa formale messa capitolato tecnico e nell’Allegato A del presente capitolato 15.000,00 euro a evento Superiore a 1 2 Raggiungimento di un numero di interviste complete per il campione principale inferiore a 4500 Decurtazione del 35% del budget 0 1 Raggiungimento di un numero di interviste complete per il campione di giovani di 16-29 anni inferiore a 1500 Decurtazione del 20% del budget 0 1 Raggiungimento di un numero di interviste complete per il campione di migranti regolari inferiore a 1500 Decurtazione del 20% del budget 0 1 Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall’INAPP per cause di forza maggiore non imputabili alla società aggiudicataria. L’eventuale reiterazione delle inadempienze darà luogo all’applicazione di una penalità di importo raddoppiato, secondo le modalità indicate nella “Tabella delle penalità” sopra indicata. Il superamento di anche uno solo dei massimali indicati nella suddetta tabella alla voce “Massimo di inadempienze consentite” è da considerarsi inadempienza contrattuale, e pertanto comporterà la risoluzione del contratto. In tal caso, l’INAPP avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento dell’eventuale maggior danno. La misura complessiva L’INAPP si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantieresocietà aggiudicataria.
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Samples: Support Services Agreement
Penali. In Per inadempimenti e ritardi nell’esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato, non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattofortuito, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella l’Amministrazione Contraente potrà applicare le penali di cui all’estratto oltre nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 113-bis del Codice dei Contratti Pubblici. A tal fine, deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui il Fornitore Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli e nell’ulteriore documentazione di Servizio e Penali” già gara; in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa chetale circostanza, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino penali potranno essere applicate sino al momento in cui il Subappaltatore servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo dovranno essere contestati per iscritto, a mezzo PEC, al Fornitore Aggiudicatario da parte dall’Amministrazione Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. In caso di persistente inadempimento ovvero qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili – a insindacabile giudizio dell’Amministrazione contraente – ovvero non siano state prodotte controdeduzioni o non siano state fornite nel rispetto del termine indicato, potranno essere applicate le penali di seguito riportate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. • (P1) Nel caso in cui si adeguerà verifichi un ritardo nelle risposte alle telefonate rispetto al programma valore soglia indicato nel precedente paragrafo 6, potrà essere applicata una penale fino al 30% del cantierecorrispettivo previsto per ogni telefonata; • (P2) Nel caso in cui la durata del messaggio trasmesso tramite sistema IVR sia superiore al valore soglia massimo previsto nel precedente paragrafo 6, potrà essere applicata – per ogni evento per cui è rilevato l’inadempimento – una penale fino al 10% del corrispettivo previsto per ogni telefonata; • (P3) Nelle ipotesi in cui sia rilevata l’incapacità degli apparati telefonici in dotazione agli interpreti di riconoscere il numero del NUE 112, potrà essere applicata – per ogni punto percentuale di difformità rilevata – una penale fino al 10% del canone mensile da corrispondere nel mese di riferimento; • (P4) Qualora il Fornitore non fornisca risposta ad una chiamata ricevuta da parte del NUE, potrà essere applicata – per ciascuna chiamata a cui non si fornisce risposta – una penale pari al 20% del canone mensile da corrispondere nel mese di riferimento; • (P5) Qualora l’Amministrazione contraente rilevi inadempimenti nello scambio di informazioni al NUE da parte degli operatori, potrà essere applicata una penale fino al 10% del canone mensile da corrispondere nel mese di riferimento, sulla base della gravità dell’inadempimento rilevato; • (P6) Nel caso in cui sia rilevato un ritardo nella comunicazione delle informazioni identificative dell’utente chiamante, potrà essere applicata una penale fino al 10% del corrispettivo previsto per ogni telefonata; • (P7) L’Amministrazione contraente si riserva altresì la facoltà di applicare penali fino al 30% del canone mensile, nel caso in cui siano rilevati inadempimenti o non conformità nello svolgimento del servizio rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato (es: traduzione apertamente errata, pareri espressi dall’interprete, valutazioni discrezionali dell’interprete che vanno al di là dell’attività di mediazione stessa, ecc.). Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto dell’Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento del maggior danno o alla risoluzione del contratto, o ancora a qualsiasi azione legale che intenda eventualmente intraprendere. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore Aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali. L’Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, ovvero emettendo specifiche note di credito, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento. In generale, la fattura relativa all’ultima mensilità di ciascun anno di erogazione del servizio dovrà tenere conto dei conguagli relativi all’addebito di eventuali penalità contestate nell’anno di riferimento.
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Samples: Service Agreement
Penali. La Società Interporto applicherà, a carico del Soggetto Gestore, penalità in ogni caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale delle prestazioni previste dal presente contratto. In particolare costituiranno presupposti per la comminazione di penalità le seguenti ipotesi:
a) mancata effettuazione delle manutenzioni ordinarie, oltre che straordinarie, compresi i rinnovi e i ripristini anche parziali, dei beni mobili, attrezzature ed impianti, in ogni loro componente, facenti parte del Terminal Intermodale.
b) mancata manutenzione ordinaria, oltre che straordinaria dipendente dalla sola cattiva manutenzione e conduzione, dei beni immobili di proprietà della Società Interporto in uso al Soggetto Gestore;
c) sospensione anche parziale delle attività di gestione del Terminal Intermodale per fatto imputabile alla condotta del Soggetto Gestore;
d) caratteristiche peggiorative della gestione sotto il profilo operativo, tecnico o economico rispetto alle indicazioni dell’offerta e che siano riferibili alla colposa condotta del Soggetto Gestore;
e) affidamenti a terzi soggetti di parte o di tutte le attività correlate all’acquisizione, gestione, sviluppo e vettoriamento del traffico intermodale facente capo all’Interporto ed alla gestione ed implementazione dei servizi di movimentazione e stoccaggio di prodotti e beni con garanzia di apertura al pubblico delle strutture. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, verso cui il Soggetto Gestore avrà la facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 gironi (naturali e consecutivi) dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Società Interporto. In caso idi mancata produzione o di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattonon accoglimento delle controdeduzioni, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorela Società Interporto procederà all’applicazione delle penali. In base alla gravità dell’inadempimento, l’entità delle penali da applicare alle singole fattispecie varieranno da un minimo di euro 500,00/die ad un massimo di euro 5.000,00/die. Nel caso di indebita sospensione anche parziale delle attività di gestione verrà comminata una penalità di euro 500,00/die; dal quindicesimo al Subappaltatore verrà applicata una trentesimo giorno la penale pari a quella sarà di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, euro 1.000,00/die. E’ fatto salvo il diritto della Società Interporto al ripianamento di ogni risarcimento dell’eventuale maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiere.
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Samples: Contratto Di Gestione
Penali. In caso di ritardi mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato. Il ritardo nell'attivazione e/o nell’erogazione di un determinato servizio e/o l'esecuzione del servizio in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato comporterà l'applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ivi compresi quelli previsti nel protocollo sociale operativo) si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoreincamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al ripianamento regolare funzionamento del servizio oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni maggior danno. La misura complessiva della penale caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà comunque superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113- bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAdell’ammontare netto contrattuale, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione ai sensi dell’articolo 113-bis del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereCodice.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. In caso 1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione:
a) per il servizio di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli manutenzione programmata, una penale: - di 25,00 € per ogni ora di ritardo, fino a un massimo di tre ore, rispetto all’orario previsto d’inizio o d’ultimazione del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella servizio; - di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani 25,00 € per ogni giorno solare di ritardo oltre ritardo, fino a un massimo di tre giorni, rispetto alla pianificazione degli interventi riportata nel piano esecutivo del servizio.
b) per il servizio di manutenzione su richiesta, una penale: - di 25,00 € per ogni ora di ritardo, fino a un massimo di tre ore, rispetto all’orario d’ultimazione previsto per il servizio su segnalazione; - di 80,00 € per ogni ora di ritardo, fino a un massimo di tre ore, rispetto al termine fissato stabilito per gli interventi urgenti e in servizio di reperibilità e pronto intervento; - per l’impossibilità di contattare il numero telefonico indicato dall’appaltatore per gli interventi in servizio di reperibilità e pronto intervento, una penale di 100,00 €.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento caso in cui il Subappaltatore si adeguerà ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
3. La Stazione Appaltante avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 20, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al programma 10% dell’importo contrattuale.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera g) delle premesse del cantierepresente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
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Penali. 12.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico o nell’Offerta Tecnica se migliorativa, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali descritte e regolate al par. 8 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
12.2 Ai fini della applicazione delle penali di cui ai successivi articoli 12.3 e 12.4 si considera il “Corrispettivo totale”, pari all’importo contrattuale netto del contratto esecutivo, calcolato applicando i corrispettivi contrattualmente previsti alla totalità dei servizi attivati, per l’intera durata contrattuale. Per le penali basate su tale valore, l’Amministrazione applicherà una penale di importo basato sul Corrispettivo totale risultante dai servizi già erogati dal Fornitore, e da quelli che erogherà in base all’ultimo Progetto dei Fabbisogni approvato. Nel caso in cui, successivamente all’applicazione della penale, vi siano variazioni del Progetto dei Fabbisogni e, quindi, del Corrispettivo totale, si procederà a conguaglio dell’importo della penale già applicata.
12.3 In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli mancato rispetto di ognuno dei termini di cui agli articoli del presente contratto10.2 e 11.3, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreper fatti direttamente imputabili al Fornitore, al Subappaltatore verrà applicata l’Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale pari a quella di cui all’estratto a: - 0,3 per mille del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani Corrispettivo totale per ogni ciascun giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in trentesimo; - 0,6 per mille del Corrispettivo totale per ciascun giorno solare di ritardo successivo al trentesimo. Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre all’applicazione delle penali, è facoltà dell’Amministrazione risolvere il presente Contratto con le modalità di cui al successivo articolo 18.
12.4 In caso di esito sfavorevole del secondo collaudo di cui al precedente art. 10.8 (intendendosi come collaudo di esito sfavorevole anche la mancata disponibilità del Fornitore all’esecuzione del collaudo entro i termini fissati al predetto articolo), l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale sino all’esito positivo del successivo collaudo, il Subappaltatore si adeguerà cui ammontare è determinato come segue: - 0,5 per mille del Corrispettivo totale per ciascun giorno solare intercorrente tra i termini di cui sopra, e fino al programma trentesimo giorno; - 1 per mille del cantiereCorrispettivo totale per ciascun giorno solare di ritardo successivo al trentesimo. In caso di reiterato esito negativo del collaudo, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto con le modalità di cui al successivo art. 18.
12.5 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all’articolo 15 dell’Accordo Quadro.
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Samples: Contract
Penali. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli, l’Amministrazione comunale, in caso di inadem- pimento di lieve entità relativo ad inosservanza degli obblighi di cui al presente capitolato, provve- derà a notificare all’appaltatore formale diffida ad adempiere entro un termine stabilito, specifican- do dettagliatamente le contestazioni. Ricevuta la diffida l’appaltatore dovrà ottemperare nel termi- ne assegnato, dandone comunicazione all’Amministrazione comunale. In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattoinottemperanza entro il termine assegnato, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata l’Amministrazione comunale applicherà una penale pari che verrà decurtata dalla garanzia definitiva, con riserva di richiesta di ulteriori danni derivanti all’utenza o alla stessa Amministrazione. L’appaltatore dovrà reintegrare la garanzia con le somme prelevate entro 15 gg. dalla comunica- zione scritta da parte dell’Amministrazione comunale, pena la decadenza dalla concessione dopo un mese di messa in mora senza esito. E' fatta salva ogni altra azione risarcitoria anche ad avvenuto 10 incameramento della cauzione. Le penali sono così quantificate: - Euro 1.000,00 (mille) in caso di accertata violazione delle norme del capitolato; - Euro 200,00 in caso di variazione della programmazione artistica non debitamente comunicata e/o autorizzata dal Comune, dalla quale derivi una diminuzione dell'offerta del servizio; - Euro 200,00 (duecento) in caso di accertata violazione dei servizi forniti a quella seguito di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani reclamo uffi- ciale pervenuto all’Amministrazione comunale; - Euro 50,00 per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura naturale e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento consecutivo in cui il Subappaltatore si adeguerà i servizi e le attività di cui al programma del cantierepresente capitolato e alla offerta proposta in sede di gara siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme alle norme contrattuali.
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Penali. In 1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: - in caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli ritardo nell’avvio del presente contrattoservizio, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorel’Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale commisurato al relativo Campus da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% l’Università avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; - in caso di mancato invio di personale addetto per l’esecuzione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal calendario periodico, al Subappaltatore verrà potrà essere applicata una penale in misura oraria d’importo pari a quella al tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale commisurato al relativo Campus; - ogni 3 segnalazioni per mancata corretta esecuzione dei servizi, l'Amministrazione potrà applicare una penale di cui all’estratto importo compreso tra € 200,00 ed € 5.000,00, calcolato proporzionalmente alla gravità delle violazioni; - danni arrecati dal personale impiegato dall’Appaltatore: l'Amministrazione potrà applicare una penale pari al 10% dell'ammontare del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; - in caso di Servizio e Penali” già in vostre mani accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx, l’Università applica, per ogni giorno solare violazione, una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale commisurato al relativo Campus e calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull’importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L’Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.
3. L'Università si riserva, comunque, in caso di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in mora con l’intesa chedanno della Società inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento risarcimento per maggiori danni
4. Inoltre, l’Università si riserva la facoltà di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare risolvere il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatoregrave inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell’art. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiere108 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Samples: Contract for Services
Penali. In 1. Salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattodisponibilità giornaliera di Veicoli inferiore al quantitativo locato, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreper ciascun Veicolo non disponibile - così come definito nel Capitolato Tecnico - la stazione appaltante considererà come penale di mancata disponibilità, al Subappaltatore verrà applicata una penale un importo pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani 60 € per ogni giorno solare turno di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, indisponibilità per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoreogni veicolo, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno.
2. Nell’ipotesi di mancato rispetto del presente Contratto e delle Specifiche Tecniche nell'effettuazione dei corsi di addestramento, per ogni giorno continuativo di ritardo, non imputabile ad AMA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini indicati al precedente articolo 6, comma 1, l’Esecutore è tenuto a corrispondere ad AMA una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di difformità dei prodotti in modo non significativo rispetto alle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico e/o a qualsiasi altro documento presentato in sede di gara, non imputabile ad AMA, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l’Esecutore è tenuto a corrispondere ad AMA una penale da un minimo del 3% (tre per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento), in relazione alle difformità e/o carenza riscontrate, a cura degli organi competenti aziendali, in conseguenza del minor pregio delle attrezzature offerte, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. I singoli Veicoli saranno considerati indisponibili e, conseguentemente, troveranno applicazione le penali di cui ai precedenti commi anche nel caso in cui detta indisponibilità dipendesse da prestazioni contrattuali eseguite in modo difforme rispetto a condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e/o Livelli di servizio prescritti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA all’Esecutore; a fronte delle menzionate contestazioni, l’Esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. AMA potrà applicare all’Esecutore penali sino a concorrenza della misura complessiva della penale non potrà comunque superare il massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1; l’Esecutore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle opere oltre IVApenali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto.
8. L’Esecutore prende atto che, fatta salva la richiesta in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui AMA a richiedere il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiererisarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto.
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Samples: Service Agreement
Penali. In caso L'Agenzia Regionale si riserva la facoltà di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata applicare una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani 1‰. (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo oltre ritardo, qualora la Società non consegni la fornitura entro il termine fissato indicato dall'art. 3, salvo che il ritardo non sia determinato da caso fortuito o forza maggiore (o non sia stato autorizzato dall'Agenzia medesima). L'Agenzia Regionale si riserva, altresì, la facoltà di applicare una penale pari 1‰. (uno per mille) dell'importo netto contrattuale qualora la Società esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme a quanto indicato nel presente contratto previa formale messa contratto; in mora con l’intesa chetal caso la penale sarà calcolata sino a quando la prestazione non venga eseguita in modo conforme. L'importo complessivo delle penali irrogate, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutiveai sensi dei commi precedenti, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dell'importo netto contrattuale; superata tale percentuale l'Agenzia Regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno della Società inadempiente. Nel caso che l'Agenzia Regionale ritenga che sussista un inadempimento contrattuale lo contesterà, per iscritto (tramite PEC), alla Società che dovrà comunicare le proprie deduzioni entro il termine perentorio di cinque giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora l'Agenzia Regionale ritenga che le deduzioni della Società non siano accoglibili ovvero la Società non abbia dato risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l'Agenzia Regionale potrà applicare alla Società le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento L'applicazione delle opere oltre IVApenali, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per cui al presente articolo, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Agenzia Regionale a causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantieredei ritardi/inadempimenti contrattuali.
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Penali. In caso 1. L’affidatario avrà diritto di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli applicare, anche mediante compensazione con quanto dovuto all’Assegnatario in forza del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorele seguenti penali: − penale per il ritardo nell’intervento: nel caso in cui l’Assegnatario non esegua l’intervento nei tempi previsti dall’Allegato B (Capitolato d’Appalto) o nel rispetto delle tempistiche indicate nella richiesta di intervento e dal precedente art. 12, al Subappaltatore verrà applicata l’affidatario avrà facoltà di applicare una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani ad € 100,00 (cento,00) per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato ritardo; − penale per introduzione personale non autorizzato: nel caso in cui l’Assegnatario, anche per tramite dell’eventuale subfornitore, introduca in cantiere personale non presente contratto previa formale messa nella Lista Personale, l’affidata- rio avrà diritto di applicare all’Assegnatario una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) al giorno per ogni persona; − penale per subappalto non preventivamente autorizzato: laddove l’Assegnatario si serva di subfornitori non preventivamente autorizzati dall’affidatario, sarà diritto di quest’ultima applicare all’Assegnatario una pe- nale pari ad €uro 5.000,00 (cinquemila/00); − penale per mancata disponibilità componenti di ricambio: laddove l’Assegnatario non dovesse avere in mora con l’intesa chepronta disponibilità la ricambistica per cui si è reso depositario, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato sarà diritto di quest’ultima applicare all’As- segnatario una penale pari al 10% del valore ricambio.
2. In ogni caso, l’applicazione delle descritte penali non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà farà venire meno il diritto dell’affidatario di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo agire per il diritto al ripianamento risarci- mento dell’eventuale maggiore danno subito ovvero di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze applicare quanto previsto agli Articoli 17 e la risoluzione 18 del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantierepresente contratto.
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Samples: Appalto – Manutenzione E Assistenza Impianti Di Depurazione
Penali. In Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, il RTI si obbliga a consentire alla Regione e/o ai Beneficiari, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Regione, in caso di ritardi mancato rispetto dei termini e delle modalità di espletamento delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, fatti salvi i casi di forza maggiore o i fatti imputabili direttamente alla stessa Regione, può farne formale contestazione a mezzo PEC al RTI che dispone del termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, eventualmente prorogabili su motivata richiesta, per produrre le proprie eventuali controdeduzioni. La contestazione dell’inadempimento può essere fatta anche da parte di un Beneficiario/Regione, parte di Contratto Attuativo, il quale avrà cura di presentarla formalmente sia alla Regione Campania sia al RTI; anche in tal caso, il RTI dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli esauriente documentazione, alla Regione ed allo stesso Beneficiario/Regione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le deduzioni del presente contrattoRTI non pervengano nel termine indicato, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatoreovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, le penali potranno essere applicate al Subappaltatore verrà applicata una RTI a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora valuti non accoglibili le ragioni addotte dal RTI, la Regione procede all’applicazione delle seguenti penali: Ipotesi inadempimento sanzionato con penale pari a quella di cui all’estratto Valore della penale
1 Ritardo nella comunicazione della validità della RPS 0,3 per mille del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani valore del Contratto Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantieretermini prescritti.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Ingegneria Ed Architettura
Penali. In Con riferimento ad ogni reiterata (oltre le 3), infrazione accertata rispetto all’orario di apertura del servizio DigiPASS concordato con l’Ente, sempreché inferiore ai 120 minuti, non imputabile all’Ente stesso, a forza maggiore o a caso fortuito (casi che dovranno essere puntualmente documentati) l’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all’amministrazione una penale pari allo 1,00 per mille dell’importo contrattuale annuale, nel caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contrattomaggiori, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, questi saranno considerati come mancato giorno di apertura e la penale applicata sarà quindi pari al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani 5,00 per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoremille dell’importo contrattuale annuale, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare Con riferimento agli eventi / campagne promozionali, nel caso di mancata corrispondenza fra il 10% numero di eventi (dieci per centoArt. 4, parametro A) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAe campagne promozionali (Art. 4, fatta salva la richiesta parametro B) realizzati alla fine di ogni anno contrattuale, rispetto a quelli dichiarati nella “Proposta Progettuale” dell’offerta, e riferiti al numero minimo di fascia (A1,A2,A3 – B1,B2,B3), per ogni evento non realizzato non imputabile all’Ente, a forza maggiore o a caso fortuito (casi che dovranno essere puntualmente documentati), l’Ente applicherà una penale pari ad Euro 400,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; la verifica dello scostamento viene fatta al termine di ogni anno contrattualizzato. Tali penalità si applicheranno salvo documentate e comprovate cause di forza maggiore. L'eventuale causa di forza maggiore non è opponibile se non comunicata al Comune in forma scritta nel termine di 2 giorni lavorativi dal suo verificarsi. Gli inadempimenti che danno derivato da tali ritardi ed inadempienze luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto all’operatore economico aggiudicatario, il quale dovrà far pervenire le proprie deduzioni entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Comune, le deduzioni proposte non siano accolte, ovvero qualora l’operatore economico aggiudicatario non comunichi entro il termine le proprie deduzioni, le penalità saranno applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso l’operatore economico aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e la che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. E' fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiererapporto contrattuale.
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Samples: Service Agreement
Penali. Il Fornitore aggiudicatario di Xxxx, laddove non si attenga agli obblighi contrattuali derivanti dal presente Capitolato, potrà essere soggetto, previa contestazione per iscritto, ad un regime di penali, fatto salvo maggiori danni o cause di forza maggiore. Il Modello di gestione delle attività prevede la definizione di determinati livelli di servizio e un relativo meccanismo di penali. In caso particolare, sono stati definiti per i KPI (Key Performance Indicator) dei livelli di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi servizio attesi. Al mancato rispetto dei livelli soglia previsti potrà essere attivata l’azione contrattuale prevista. La comunicazione degli articoli SLA per i suddetti KPI avverrà con rendicontazione trimestrale, al fine di monitorare l'andamento dei servizi. L’aggiudicatario dovrà fornire all’interno del presente rendiconto il calcolo e gli elementi concorrenti al calcolo dei KPI. L'attribuzione di una penale avverrà come di seguito indicato: Numero di rilievi (KPI_05) 0,5% del valore complessivo del contratto, fermo restando per ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata rilievo sopra la soglia Mancato rispetto di una penale pari a quella di cui all’estratto scadenza (KPI_06 e KPI_09) 0,1% del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani valore complessivo del contratto per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente la soglia Difettosità in esercizio (KPI_07) 0,3% del valore del contratto previa formale messa Qualità della documentazione (KPI_08 e KPI_10) 0,3% del valore del contratto Inadeguatezza del personale (KPI_11) 0,3% del valore del contratto L'importo delle penali, applicate anche in mora con l’intesa checorrispondenza di differenti inadempienze, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale, relativo alla fase di manutenzione (dieci non comprensivo della fase progettuale). Qualora il Fornitore incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione della fase di AMS oggetto del presente Capitolato di Gara, la Committente può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di trattenere la cauzione e di agire nelle sedi opportune per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAgli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio. In corrispondenza di inadempienze che determinino un importo massimo di penale superiore al 10% totale, fatta salva la richiesta Committente si riserva la facoltà di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatorecontratto. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento Gli importi relativi alle penali saranno richiesti in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiereconcomitanza della liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.
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Samples: Contract for Software Services
Penali. In caso Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi ritardo nella consegna dei prodotti o nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nel cronoprogramma richiamato al precedente art. 6 la SFIRS, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dalla Società, applicherà alla Società una penale così determinata: · 3 % (tre per cento) del corrispettivo relativo al singolo prodotto o del corrispettivo altrimenti maturato per la relativa linea di attività nel periodo di riferimento, per ogni giorno di ritardo fino al quinto; · 6 % (cinque per cento) del medesimo corrispettivo, per ogni giorno di ritardo successivo al quindicesimo giorno, fino ad un massimo pari al 60 % (cinquanta per cento) del corrispettivo concordato per la realizzazione del prodotto o linea di attività. Peraltro data la natura dei servizi oggetto di affidamento, l'esplicito collegamento funzionale dei medesimi alla realizzazione degli articoli eventi di cui in epigrafe e quindi l'intrinseca essenzialità di tutti i relativi termini di adempimento, la SFIRS - ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi - avrà diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 cod. civ., compreso quello di immagine, nonché la risoluzione di diritto del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorenell’ipotesi in cui l'inadempimento totale o parziale della Società, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella comprometta sotto qualsiasi profilo la perfetta realizzazione degli eventi detti. Nel caso in cui la società non adempia correttamente alle obbligazioni contrattuali previste nel presente contratto, la SFIRS potrà inoltre anche sospendere l’importo relativo all’azione contestata sino ad esatto adempimento delle obbligazioni dette. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli ai precedenti commi verranno contestati alla Società dalla SFIRS La Società potrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di Servizio sette giorni naturali e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare consecutivi dalla stessa contestazione. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di ritardo oltre il termine fissato nel cui al presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa chearticolo, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda la SFIRS potrà, a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutiveinsindacabile scelta, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti avvalersi della cauzione di provvedere cui al successivo articolo senza bisogno di diffida o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà procedimento giudiziario ovvero compensare il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoretitolo, fatto salvo il diritto al ripianamento quindi anche per distinti corrispettivi maturati. In caso di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà persistente inadempimento o comunque superare il 10% (dieci in caso di particolare urgenza , è riconosciuta alla SFIRS la facoltà, previa comunicazione alla Società, di ricorrere a terzi per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVAottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che addebitando alla Società inadempiente i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiererelativi costi sostenuti.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Dei Servizi Organizzativi, Logistici E Di Supporto
Penali. In 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento rispetto alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le penali di seguito riportate:
a) in caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli mancata conferma (entro una 1 settimana prima rispetto alla data di inizio corso) dell’effettiva erogazione dei singoli corsi già calendarizzati da AMA: penale pari ad € 100,00 per ciascun corso che non sarà erogato;
b) qualora l’inadempimento di cui al precedente punto a) determini la sospensione del presente contrattoCQC per gli autisti cui sono rivolti i corsi, fermo restando la penale applicata sarà pari ad € 200,00 per ciascuna giornata di mancata prestazione del servizio del personale non formato;
c) in caso di mancato ottenimento dell’autorizzazione allo svolgimento
2. Per ogni altro diritto dell’Appaltatorefatto, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di Servizio penalità, tra quelli di cui sopra, previsto per il caso di maggiore affinità a quello in esame.
3. Le inadempienze contrattuali di cui sopra, comporteranno l’applicazione delle relative penali, che verranno contestate per iscritto da AMA all’appaltatore. Il Fornitore, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA entro e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ritardo ricevimento della contestazione, pena l’impossibilità di accettazione delle stesse.
4. Qualora dette deduzioni non vengano accolte da AMA, a proprio insindacabile giudizio, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il termine fissato menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali previste per l’inadempienza contestata.
5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione del Fornitore nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa cheCasellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% (uno per cento) dell’importo del contratto.
8. AMA, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese le penali applicate ammontino ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute un importo superiore al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 4, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
9. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione AMA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantieresuccessivo articolo 13.
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Samples: Contract for Training Activities
Penali. In 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione o Ente Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi di consegna della fornitura dei Prodotti e delle eventuali Opzioni di Prodotto indicati nel precedente articolo 11, comma 4, ovvero a quelli inferiori indicati dal Fornitore nell’Offerta Tecnica, l’Amministrazione o Ente Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,15% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Il rispetto dei termini massimi di consegna, ovvero di quelli indicati dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica, e, conseguentemente il pagamento della penale prevista nel precedente comma per il caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del ritardo rispetto ai termini di consegna, non potranno essere richiesti al Fornitore, qualora sia stato superato il numero massimo complessivo di Prodotti ordinabili mensilmente cui il Fornitore si è obbligato per effetto della presente contrattoConvenzione. Pertanto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorenell’ipotesi in cui sia stato raggiunto il predetto numero massimo mensile, il Fornitore, al Subappaltatore verrà applicata fine di evitare l’applicazione della penale di cui al precedente comma, dovrà comunicare alle Amministrazioni o Enti richiedenti l’impossibilità di rispettare il termine di consegna e la data prevista per la consegna. In tal caso, resta ferma la facoltà di Consip S.p.A. di verificare la correttezza della pianificazione mensile e della schedulazione comunicata alle Amministrazioni e agli Enti interessati.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione o Ente Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei beni oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 11, comma 10, l’Amministrazione o Ente Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,15% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione o Ente Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini (di diagnosi e di intervento) previsti all’art. 9, lett. f), in adempimento agli obblighi di garanzia, l’Amministrazione o Ente Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo oltre Prodotto in relazione al quale si è verificato l’inadempimento o il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatoreritardo, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni risarcimento del maggior danno.
5. La misura complessiva Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione o Ente Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito: (i) rispetto al termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla consegna (preventivamente concordata) del mezzo per l’esecuzione degli interventi di manutenzione programmata (cfr. art. 9, lett. k); (ii) rispetto ai 3 (tre) giorni lavorativi per la diagnosi del guasto; e (iii) rispetto ai 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione della diagnosi per il ripristino del malfunzionamento nel caso di manutenzione su chiamata (cfr. art. 9, lett. k), ovvero rispetto al minor termine indicato dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica, l’Amministrazione o Ente Contraente potrà applicare al Fornitore una penale non pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni Prodotto in relazione al quale si è verificato l’inadempimento o il ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Nel caso di inadempimento all’obbligo di rispettare l’indice di disponibilità del Prodotto, indicato in Offerta (e comunque quello dell’80% indicato nel Capitolato Tecnico) di cui all’art. 9, lett. l), l’Amministrazione o Ente Contraente potrà comunque superare applicare al Fornitore una penale pari a Euro 480,00 (quattrocentoottanta/00) per ogni giornata di fermo (come definita nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico) in più rispetto a quelle consentite per mantenere invariato l’indice di disponibilità indicato nel Capitolato Tecnico ovvero quello indicato dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica, fatto salvo il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni risarcimento del maggior danno derivato e indipendentemente dalla circostanza che il Fornitore abbia rispettato i termini previsti per l’esecuzione dell’intervento.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico:
a) nella fornitura del materiale e dei dati necessari per la creazione dell’area riservata alla presente Convenzione nel Sito delle Convenzioni, come meglio specificato al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico,
b) nella trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, come meglio specificato al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico,
c) nella comunicazione dei numeri telefonici del Call center, nonchè attivazione dello stesso Call Center di cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico,
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, ivi compresa la riscontrata difficoltà nella risposta alla chiamata da parte del call center; in tali ritardi ed inadempienze e casi le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente Consip S.p.A. applicheranno al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il Subappaltatore risarcimento del maggior danno.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore, dalle singole Amministrazioni o Enti Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., rispettivamente per le relative competenze; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione o Enti Contraente e/o alla Consip S.p.A. nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Amministrazione o Ente Contraente e/o della Consip S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. Le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si adeguerà al programma del cantiereè reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
12. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
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Samples: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Autobus Urbani E Sub Urbani
Penali. In 1. Ferma restando l’immediata rimozione da parte dell’Appaltatore delle condizioni che hanno causato il rilievo, la contestazione della penale viene mossa tempestivamente dalla Direzione dei Lavori all’Appaltatore.
2. Ai sensi dell’art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, la pena pecuniaria, per ritardo nella conclusione dei lavori, rimane stabilita nella misura dell’uno per mille (1‰) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
3. La penale, nella stessa misura di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli articoli del presente contrattostessi, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatorequalora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 7;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
4. Per quanto riguarda il ritardo nella consegna di documentazione alla Stazione Appaltante, alla Direzione dei Lavori o al Subappaltatore verrà Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, nel caso in cui il documento mancante sia condizione vincolante per l’ingresso in cantiere (esempio: ritardo nella consegna dei POS), sarà applicata una penale giornaliera pari a quella Euro 100,00 (cento/00) per ogni documento mancante.
5. È facoltà della Stazione Appaltante applicare una penale fino a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni inadempienza rilevata dalla stessa, in merito a:
a) inosservanza delle prescrizioni ambientali di cui all’estratto all’art. 60 del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli presente capitolato;
b) mancata o incompleta installazione della segnaletica di Servizio cantiere stradale;
c) mancato rispetto delle prescrizioni indicate nei documenti relativi alla sicurezza sul lavoro (PSC, POS) o richieste dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione con apposito verbale.
6. La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
7. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che l’inadempimento o il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.
8. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
9. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e Penali” l'organo di collaudo ove costituito.
10. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a) è disapplicata e, se già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa cheaddebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 24. La penale di cui al comma 3, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
11. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
12. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi lamentatisiano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 65 del presente capitolato, si rifiuti in materia di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per contratto.
13. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore. Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantieredell’inadempienza dell’Impresa.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto