Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Penali. Nel In caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatomancata evasione degli ordini nei tempi sopra indicati verrà applicata, per ciascun ogni giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta reperita sul mercato e ad insindacabile giudizio dell’A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardodeposito cauzionale versato. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento l’ordinativo di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàfornitura sia stato solo parzialmente evaso, per il raggiungimento dello scopo la predetta penale sarà calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo. La penale nella misura massima non superiore al 10% dell’ammontare del presente contrattosingolo ordine, l’ASI graduata secondo la gravità dell’infrazione, verrà applicata anche in caso di: intempestiva comunicazione dell’indisponibilità temporanea del prodotto, mancata sostituzione dei prodotti difformi entro i termini, difetti dell’imballo e non corretto trasporto. L’A.O. si riserva la possibilità facoltà di applicare non attendere l’esecuzione della prestazione ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. Resta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di risarcire l’A.O. per i maggiori danni derivanti dal ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti. Nel caso del ripetersi di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, e, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di consegna, l'A.O. potrà dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per iscritto al Fornitore l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni patiti. L’A.O. si riserva altresì di escludere la ditta dalla partecipazione a future gare. Per le penali sul prezzo complessivo contrattualeapparecchiature a noleggio o per le apparecchiature in acquisto durante il periodo di garanzia deve essere garantita la continuità di funzionamento. Le penali Pertanto saranno applicate sugli importi di cui soprapenali pari, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno solare eccedente, allo 0,5% del valore della fornitura per durate del fermo macchina superiori a quello garantito nell’arco di ritardo dal primo al sessantesimo un anno. Si definisce “tempo di fermo macchina” il periodo di tempo intercorrente tra il giorno compresosuccessivo a quello della chiamata, ricevuta entro le ore 16.00, e dello 0,05 % [salva possibilità il giorno del ripristino completo della funzionalità. Si considera come orario di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti lavoro standard l’intervallo 8:00 – 17:00 dal lunedì al venerdì salvo eventuali casi specificati diversamente nelle specifiche tecniche all’art. 10 del presente CSA. La durata del periodo di legge] fermo macchina ammissibile per ogni giorno anno di ritardo dal sessantunesimo giorno funzionamento e per ogni apparecchio è stabilito in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità10 giorni/anno, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione compresi quelli relativi ai fermi per inadempimento di cui al successivo art. 28manutenzione programmata.
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Penali. Nel Verranno applicate penali nei seguenti casi e nelle seguenti misure: - In caso di ritardo nella consegna rispetto ai termini di cui all’art. 1 del presente disciplinare: l’ 1% (uno per mille) del prezzo del bene ordinato per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo; - In caso di ritardo nella sostituzione di beni difettosi e/o rifiutati: l’ 1% (uno per mille) del prezzo del bene per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo rispetto al giorno successivo alla richiesta di sostituzione (si intende dopo le prime 48 ore dalla segnalazione). La contestazione verrà effettuata a cura della stazione appaltante, mediante invio di e.mail, fax e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 48 (quarantotto) ore dal riscontro della violazione delle clausole contrattuali o comunque dall’avvenuta conoscenza. L’impresa potrà produrre le proprie osservazioni e giustificazioni inoltrandole direttamente all’Amministrazione Comunale di Quarrata, mediante di e.mail, fax e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. In caso di mancate controdeduzioni da parte dell’impresa nei tempi utili, o nel caso in cui non vengano ritenute accoglibili, verranno applicate le penali contrattuali. La liquidazione della penale avverrà mediante detrazione dei crediti dalle fatture emesse, sulla prima fatturazione successiva alla contestazione. La richiesta e/o il Contraente sia pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in ritardo nel completamento delle attività previste nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la Riunione Finale quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (o negli eventi dieci per cento) del valore dell’accordo quadro; il Fornitore prende atto, in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre ogni caso,che il ritardo l’applicazione delle penali non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica preclude il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del maggiori danni. Il ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare nell’adempimento che determini un importo massimo della penale non potrà superare superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’accordo quadro. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il valore risarcimento del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28danno.
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Penali. L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio de quo nelle modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nell’Offerta tecnica, senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di forza maggiore. L’Amministrazione si riserva l’applicazione di penali per qualsiasi altra inadempienza al presente contratto ed agli articoli richiamati dei suoi allegati. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)Fornitore non provveda alla consegna entro e non otre 3 giorni, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28sarà dovuta, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo, all’Amministrazione una penale pari a € 200,00 (duecento/00) del valore dell’ordine emesso, al netto dell’IVA Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresonella consegna dei prodotti, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno ritardo, una penale pari ad € 100,00 (cento/00). Prima dell’applicazione delle suddette penali la ASL contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in poi. L’applicabilità della penale ed ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 10 giorni solari, entro il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECquale dovranno essere prodotte le giustificazioni scritte. L’applicazione della penale delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i relativi pagamenti e qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile. L'applicazione delle suddette penali non pregiudica esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l’ASL intenda eventualmente intraprendere. Rimane in ogni caso riservato all’Azienda il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza pretendere il risarcimento del ritardo verificatosimaggior danno subito. In caso di recidiva la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare a carico dell’Aggiudicatario, per ogni inadempienza un’ulteriore penale pari ad € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Amministrazione. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l’applicazione della pena anzidetta. Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che l’Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. L'ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare massimo della penale non potrà superare complessivo delle penali superi il valore del 10% dell'importo relativo del valore complessivo dello stesso. In tal caso l'ASL Rieti avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al prezzo contrattuale di cui all'artrisarcimento dell'eventuale maggior danno. 5.2Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Aggiudicatario con comunicazione scritta, inoltrata con Raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata (PEC). Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeEntro 15 (quindici) giorni, l’ASI si naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, l’Aggiudicatario potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo artpresentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. 28Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione all’Aggiudicatario.
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Samples: Disciplinare Di Gara, Contratto
Penali. Nel In caso in cui il Contraente sia in ritardo di mancata messa a disposizione nella data indicata o di mancata apertura del conto deposito nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatotermine fissato verrà applicata, per ciascun ogni giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell’importo del/i prodotto/i richiesto/i; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta reperita sul mercato e ad insindacabile giudizio dell’A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardodeposito cauzionale versato. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento la richiesta di attività ritenute essenziali dal RUPfornitura sia stata solo parzialmente evasa, la predetta penale sarà calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo. La penale nella misura massima non superiore al 10% dell’importo del/Responsabile di Programmai prodotto/DECi richiesto/organo di Verifica di Conformitài, per il raggiungimento dello scopo graduata secondo la gravità dell’infrazione, verrà applicata anche in caso di: intempestiva comunicazione dell’indisponibilità temporanea del presente contrattoprodotto, l’ASI mancata sostituzione dei prodotti difformi entro i termini, difetti dell’imballo e non corretto trasporto. L’A.O. si riserva la possibilità facoltà di applicare non attendere l’esecuzione della prestazione ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. Resta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di risarcire l’A.O. per i maggiori danni derivanti dal ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti. Nel caso del ripetersi di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, e, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di consegna, l'A.O. potrà dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per iscritto al Fornitore l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni patiti. L’A.O. si riserva altresì di escludere la ditta dalla partecipazione a future gare. Per le penali sul prezzo complessivo contrattualeapparecchiature stanziali fornite in comodato deve essere garantita la continuità di funzionamento. Le penali Pertanto saranno applicate sugli importi di cui soprapenali pari, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno solare eccedente, allo 0,5% del valore della fornitura per durate del fermo macchina superiori a quello garantito nell’arco di ritardo dal primo al sessantesimo un anno. Si definisce “tempo di fermo macchina” il periodo di tempo intercorrente tra il giorno compresosuccessivo a quello della chiamata, ricevuta entro le ore 16.00, e dello 0,05 % [salva possibilità il giorno del ripristino completo della funzionalità. Si considera come orario di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti lavoro standard l’intervallo 8:00 – 17:00 dal lunedì al venerdì salvo eventuali casi specificati diversamente nelle specifiche tecniche. La durata del periodo di legge] fermo macchina ammissibile per ogni giorno anno di ritardo dal sessantunesimo giorno funzionamento e per ogni apparecchio è stabilito in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità10 giorni/anno, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione compresi quelli relativi ai fermi per inadempimento di cui al successivo art. 28manutenzione programmata.
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Samples: www.soresa.it, www.soresa.it
Penali. Nel Le inadempienze agli obblighi contrattuali comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle penali indicate nella tabella successiva nel caso di mancato rispetto dei tempi di intervento richiesti: Interruzione del servizio, anche parziale, a seguito di mancato intervento o ritardo dello stesso da parte dell’Affidatario in caso di Interruzione del funzionamento Degli impianti termici € 100,00 / giorno mancata erogazione di ACS € 50,00 / giorno mancato intervento di reperibilità o ritardo dello stesso € 200,00 / evento mancate registrazioni €. 50.00 cad mancata o incompleta registrazione dei libretti di impianto, di centrale, dei registri di esercizio e di manutenzione, della reportistica prevista dalla convenzione € 100,00 / registrazione ll valore delle penali, a decorrere dal secondo anno dalla sottoscrizione del Contratto, è adeguato del tasso di inflazione rilevato per le famiglie al 31 dicembre dell’anno antecedente a quello di irrogazione della penale. L’inadempimento sarà accertato in contraddittorio fra un tecnico dell’Affidante e un tecnico individuato dall’Affidatario che potrà portare a sua difesa tutte le giustificazioni ritenute utili per una corretta valutazione del fatto. In base alle risultanti di cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28sopra, il Contraente sarà assoggettatoRUP deciderà in merito all’irrogazione della penale, per ciascun giorno calendariale la cui applicazione si tradurrà in una trattenuta – calcolata sulla base di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla quanto previsto nella tabella precedente – dall’importo della fattura prossima all’emissione da parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardodell’Affidatario. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàl’intervento da parte dell’Affidatario non dovesse portare alla soluzione del problema ed al ripristino del servizio energetico entro 24h dalla segnalazione, l’Affidante, per ripristinare il raggiungimento dello scopo del presente contrattonormale funzionamento delle attività, l’ASI si riserva la possibilità sarà libero di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi servirsi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] soggetti terzi per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28eseguire l’intervento.
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Samples: Contratto Con L’azienda Territoriale Energia E Servizi a.t.e.s. SRL Per L’affidamento Misto Di Beni E Servizi Per Il Servizio Energia, Comprensivo Di Riqualificazione Energetica Degli Edifici Comunali, Qualificato Come Contatto Di Rendimento Energia (Epc – Energy Performance Contract), Contratto Con L’azienda Territoriale Energia E Servizi a.t.e.s. SRL Per L’affidamento Misto Di Beni E Servizi Per Il Servizio Energia, Comprensivo Di Riqualificazione Energetica Degli Edifici Comunali, Qualificato Come Contatto Di Rendimento Energia (Epc – Energy Performance Contract)
Penali. Nel Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e fatta salva ogni azione di rivalsa per gli eventuali danni causati a terzi nella esecuzione dell'appalto, e la risoluzione del contratto nel caso in cui il Contraente sia in di gravi e/o ripetute inadempienze come specificato meglio nel relativo articolo, l'Aggiudicatario sarà soggetto a penali al verificarsi degli eventi di seguito descritti. - Fase realizzativa: per ogni giorno di ritardo nel completamento nella esecuzione delle attività previste progettuali e realizzative (sia per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parzialeprima consegna parziale sia per quella finale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento rispetto ai termini previsti nel contratto, applicazione di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte pari allo 0,1% giornaliero dell’importo contrattuale d’appalto, fino ad un massimo del prezzo 10% dell’importo contrattuale corrispondente d’appalto. - Fase di assistenza e manutenzione in garanzia: per ogni giorno di ritardo nell’intervento e nella risoluzione dei guasti, rispetto ai termini di intervento e risoluzione stabiliti nel contratto, euro 100,00. Qualora si verificassero difformità (inadempienze o ritardi) nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel contratto l’Ufficio Polizia Municipale e Trasporti invierà comunicazione scritta via mail o tramite PEC con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle attività condizioni contrattuali. In caso di contestazione, l’Aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni per le quali si registra il ritardoiscritto via mail o PEC all’Ufficio Polizia Municipale e Trasporti nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento le giustificazioni addotte non fossero ritenute accogliibili o in caso di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile mancata risposta o di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàmancato arrivo nel termine indicato, per il raggiungimento dello scopo fatta salva la risarcibilità del presente contrattodanno ulteriore, l’ASI l’Ufficio Polizia Municipale e Trasporti si riserva la possibilità di applicare le penali. L’importo delle penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosiliquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore inadempiente. In ogni alternativa l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in tal caso l'ammontare massimo l'Appaltatore è obbligato al reintegro della penale non potrà superare cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione. La richiesta e/o il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento pagamento delle penali di cui al successivo art. 28presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: www.comune.latina.it, www.comune.latina.it
Penali. Nel caso in cui Qualora il Contraente Concessionario non ottemperi alle obbligazioni assunte, siano esse quelle riguardanti l’area oggetto di concessione, la struttura prefabbricata che andrà realizzata e l’attività che vi sarà svolta, sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica gestione del servizio igienico annesso alla struttura, sia per l’ordinaria manutenzione delle panchine/sedute ricadenti nell’area oggetto di conformità parziale)concessione, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità facoltà di applicare procedere a diffidare il Concessionario stesso, affinché rimuova immediatamente gli addebiti contestati o a fornire apposite controdeduzioni per iscritto entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di controdeduzioni ritenute insufficienti o pretestuose, con formale provvedimento dell’Amministrazione, valutata la gravità dell’inadempienza e/o all’eventuale recidiva di quanto riscontrato, sarà applicata una penale variabile da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00. È espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Concessionario dalla prestazione di tutte le penali sul prezzo complessivo contrattualeattività necessarie alla rimozione del disservizio. Le penali saranno applicate sugli importi L'Amministrazione Comunale, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] esperire ogni azione per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento in oggetto. Inoltre, l’Amministrazione ha facoltà di sostituirsi al Concessionario nella esecuzione dei lavori ordinati a tutela della conservazione e della viabilità dell’area, a spesa totale del ritardo verificatosi. In ogni Concessionario salvo le sanzioni di legge in caso l'ammontare massimo di rifiuto, anche con l’escussione della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28polizza fideiussoria.
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Samples: Bando Di Gara Per La Concessione Di Area Pubblica “Giardino Pubblico Comunale” Per La Realizzazione E La Gestione Di Un Chiosco Destinato All’esercizio Di Somministrazione Al Pubblico Di Alimenti E Bevande Ed Eventuale Area Per Posizionamento Tavoli E Sedie Destinata All’esercizio Di Somministrazione Al Pubblico Di Alimenti E Bevande, comune.cittasantangelo.pe.it
Penali. Nel Ai sensi delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzione, in caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai fini dell’art. 28della partecipazione alla gara, il Contraente sarà assoggettatola stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, per ciascun giorno calendariale con contestuale applicazione di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte pari al 10 per cento del prezzo contrattuale corrispondente valore del contratto e con contestuale segnalazione del fatto alle attività per le quali si registra il ritardocompetenti Autorità. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali mancato, irregolare o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàsoggetto aggiudicatario, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo sono stabilite nella misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Le L’applicazione delle penali saranno applicate sugli importi di cui sopraal presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione regionale a causa degli inadempimenti. Resta, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoinoltre, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed inteso che la richiesta e/o il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione pagamento della penale non pregiudica esonera in alcun caso dall’adempimento dell’obbligazione per la quale il diritto dell’ASI soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosipagamento della medesima penale. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale Tutte le infrazioni di cui all'artsopra saranno contestate dalla stazione appaltante mediante comunicazione via PEC alla società aggiudicataria. 5.2Dal ricevimento della contestazione, la società aggiudicataria avrà a disposizioni un termine di 15 (quindici) giorni per controdedurre. Qualora l’importo complessivo applicabile superi Trascorso inutilmente tale percentualetermine, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento o se la giustificazione addotta dalla società aggiudicataria non rientrasse tra le cause di cui al forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla Regione Umbria, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista. L’importo relativo alle penali sarà trattenuto sul primo pagamento successivo art. 28all’addebito.
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Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento L’affidatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e delle esecuzione delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’artappaltate. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun Per ogni giorno calendariale lavorativo di ritardo, ad non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito è fissata una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte pari al 1 per mille del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra corrispettivo della prestazione oggetto di inadempimento, fatto salvo il ritardorisarcimento del maggior danno. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo Il limite massimo delle penali applicabili e pari al 10% del valore del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare : ove le penali sul prezzo complessivo contrattualeraggiungano tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. Le Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all’ affidatario dall’Ente; l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate sugli importi all’ affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e l’affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] . L’affidatario è responsabile anche per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosiinadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non L’Amministrazione potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al successivo artpresente articolo con quanto dovuto all’ affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 28La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’affidatario del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
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Penali. Nel In caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatomancata evasione degli ordini nei tempi sopra indicati verrà applicata, per ciascun ogni giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta reperita sul mercato e ad insindacabile giudizio dell’A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardodeposito cauzionale versato. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento l’ordinativo di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàfornitura sia stato solo parzialmente evaso, per il raggiungimento dello scopo la predetta penale sarà calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo. La penale nella misura massima non superiore al 10% dell’ammontare del presente contrattosingolo ordine, l’ASI graduata secondo la gravità dell’infrazione, verrà applicata anche in caso di: intempestiva comunicazione dell’indisponibilità temporanea del prodotto, mancata sostituzione dei prodotti difformi entro i termini, difetti dell’imballo e non corretto trasporto. L’A.O. si riserva la possibilità facoltà di applicare non attendere l’esecuzione della prestazione ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. Resta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di risarcire l’A.O. per i maggiori danni derivanti dal ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti. Nel caso del ripetersi di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, e, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di consegna, l'A.O. potrà dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per iscritto al Fornitore l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni patiti. L’A.O. si riserva altresì di escludere la ditta dalla partecipazione a future gare. Per le penali sul prezzo complessivo contrattualeapparecchiature a noleggio/comodato deve essere garantita la continuità di funzionamento. Le penali Pertanto saranno applicate sugli importi di cui soprapenali pari, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno solare eccedente, allo 0,5% del valore della fornitura per durate del fermo macchina superiori a quello garantito nell’arco di ritardo dal primo al sessantesimo un anno. Si definisce “tempo di fermo macchina” il periodo di tempo intercorrente tra il giorno compresosuccessivo a quello della chiamata, ricevuta entro le ore 16.00, e dello 0,05 % [salva possibilità il giorno del ripristino completo della funzionalità. Si considera come orario di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti lavoro standard l’intervallo 8:00 – 17:00 dal lunedì al venerdì salvo eventuali casi specificati diversamente nelle specifiche tecniche. La durata del periodo di legge] fermo macchina ammissibile per ogni giorno anno di ritardo dal sessantunesimo giorno funzionamento e per ogni apparecchio è stabilito in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità10 giorni solari/anno, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione compresi quelli relativi ai fermi per inadempimento di cui al successivo art. 28manutenzione programmata.
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Penali. Nel In caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatomancata evasione degli ordini nei tempi sopra indicati verrà applicata, per ciascun ogni giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta reperita sul mercato e ad insindacabile giudizio dell’A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardodeposito cauzionale versato. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento l’ordinativo di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàfornitura sia stato solo parzialmente evaso, per il raggiungimento dello scopo la predetta penale sarà calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo. La penale nella misura massima non superiore al 10% dell’ammontare del presente contrattosingolo ordine, l’ASI graduata secondo la gravità dell’infrazione, verrà applicata anche in caso di: intempestiva comunicazione dell’indisponibilità temporanea del prodotto, mancata sostituzione dei prodotti difformi entro i termini, difetti dell’imballo e non corretto trasporto. L’A.O. si riserva la possibilità facoltà di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualenon attendere l’esecuzione della prestazione ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. Le penali saranno applicate sugli importi Resta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di cui soprarisarcire l’A.O. per i maggiori danni derivanti dal ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti. Nel caso del ripetersi di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità e, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di prevedere diverse percentuali nel rispetto consegna, l'A.O. potrà dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per iscritto al Fornitore l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento dei limiti maggiori danni patiti. L’A.O. si riserva altresì di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28escludere la ditta dalla partecipazione a future gare.
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Penali. Nel caso in cui Qualora il Contraente sia in ritardo nel completamento Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potrà richiedere all’Appaltatore di conformità parziale)porre rimedio a tali inconvenienti, sempre che fissandogli un termine perentorio. Qualora l’Appaltatore non provvedesse, entro il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardotermine stabilito, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte eliminare le inadempienze rilevate, sarà facoltà del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di Committente applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualedi importo compreso tra € 250,00 e € 1.000,00 per ciascuna infrazione contestata. Le In quest’ultimo caso il Committente redigerà un apposito verbale e all’Appaltatore verrà addebitata una penalità commisurata alla gravità della inadempienza accertata, a giudizio insindacabile del Committente medesimo. L'Appaltatore potrà comunque formulare le sue osservazioni/deduzioni, con onere documentale della prova, entro 8 giorni lavorativi dalla contestazione. Resta fermo che le eventuali inadempienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per rimediare alle stesse. Ove le inadempienze oggetto delle suddette penalità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dal Committente, quest'ultimo avrà la facoltà di adottare il provvedimento ritenuto a suo insindacabile giudizio più conveniente per rimediare alle suddette inadempienze, restando a carico dell’Appaltatore le spese e gli eventuali danni conseguenti, senza eccezione alcuna. L’applicazione delle penali non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione dell'Accordo Quadro e dei relatiti contratti attuativi RDF e che dovessero derivare da incuria del medesimo Appaltatore. Dette penali saranno applicate sugli separatamente e i corrispondenti importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo potranno essere cumulati. L’importo delle penali applicate dal primo Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell’Appaltatore relative al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poiperiodo immediatamente successivo alla loro applicazione. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base Per la mancata o parziale esecuzione degli effettivi interventi manutentivi nei tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti esecuzione stabiliti nelle RDF, dipendente in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualetutto o in parte da negligenza o manchevolezza dell’Appaltatore, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.darà luogo all’applicazione delle seguenti penali, da detrarre dai corrispettivi contabilizzati:
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Samples: www.eurspa.it, www.eurspa.it
Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte ritardo e proporzionali rispetto all'importo del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualecontratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali saranno applicate sugli importi dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di cui sopradetto ammontare netto contrattuale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] viene applicata una penale per ogni giorno di ritardo di 0.02%‰ dell'importo netto contrattuale . Relativamente all'esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal primo progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al sessantesimo giorno compresoverificarsi della relativa condizione di ritardo, e dello 0,05 % [salva possibilità sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione appaltante può prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti bando o nell'avviso di legge] indizione della gara un premio di accelerazione per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poianticipo, ai sensi dell'art. L’applicabilità 126 c. 2 del codice. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, utilizzando, nei limiti delle risorse disponibili, le somme indicate nel quadro economico dell'intervento relative agli imprevisti. La stazione appaltante può prevedere nei documenti di gara iniziali un premio di accelerazione anche nel caso in cui il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECtermine contrattuale sia legittimamente prorogato e l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI Tale termine si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28computa dalla data originariamente prevista nel contratto.
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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto
Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
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Samples: www.asi.it, www.asi.it
Penali. Il Concorrente è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato nel rispetto delle modalità sopra descritte. Il Concorrente riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il Committente provvederà a notificare all’Appaltatore l’accertamento delle stesse e all’applicazione di penalità determinate dalle modalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni: - A fronte del mancato rispetto delle scadenze previste dal presente capitolato, con particolare ma non esclusivo riferimento ai termini per la consegna della merce, potrà essere applicata, per ogni giorno solare di ritardo imputabile all’appaltatore, una penale pari allo 0,01% (zerovirgolazerouno per cento) del valore della fornitura. - Nel caso in cui il Contraente sia l’appaltatore non fosse in ritardo nel completamento delle attività previste per grado di implementare la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica totalità di conformità parziale)quanto previsto dall’Offerta Tecnica presentata, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad potrà essere applicata una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte pari al 10% (dieci per cento) del prezzo contrattuale corrispondente alle attività valore complessivo della fornitura. Inoltre la Committenza si riserva in questo caso il diritto di rescindere il contratto senza alcun onere ed eventualmente di procedere per le quali si registra il ritardodanni nei confronti dell’Appaltatore. Nel - Fallimento di collaudi: nel caso in cui il ritardo la medesima prova di collaudo dia esito negativo (prova fallita), sarà applicata una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno per cento) del valore della fornitura per ciascuna prova fallita oltre la prima. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con l’Appaltatore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza all’Appaltatore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. Il Committente si registri nello svolgimento riserva, al raggiungimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, penali per il raggiungimento dello scopo un importo pari 10% (dieci per cento) dell’ammontare del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità indipendentemente da qualsiasi contestazione, di applicare procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con PEC, fatte salve le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopragià stabilite e l'eventuale esecuzione in danno del gestore inadempiente, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] salvo il risarcimento per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28maggiori danni.
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Penali. Nel In caso in cui il Contraente sia in ritardo di mancata evasione dell’ordine nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica tempo indicato, del rispetto dei termini di conformità parziale)installazione, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatodel collaudo e degli interventi da eseguire nel corso della garanzia verrà applicata, per ciascun ogni giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale; se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardodeposito cauzionale versato. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento l’ordinativo di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàfornitura sia stato solo parzialmente evaso, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI la predetta penale sarà calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo. L’AORN si riserva la possibilità facoltà di applicare non attendere l’esecuzione della prestazione ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. Resta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di risarcire l’AORN per i maggiori danni derivanti dal ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni patiti. L’AORN si riserva altresì di escludere la ditta dalla partecipazione a future gare. Per le penali sul prezzo complessivo contrattualeapparecchiature in acquisto, come quella in argomento, durante il periodo di garanzia deve essere garantita la continuità di funzionamento. Le penali Pertanto saranno applicate sugli importi di cui soprapenali pari, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno solare eccedente, allo 0,5% del valore della fornitura per durate del fermo macchina superiori a quello garantito nell’arco di ritardo dal primo al sessantesimo un anno. Si definisce “tempo di fermo macchina” il periodo di tempo intercorrente tra il giorno compresosuccessivo a quello della chiamata, ricevuta entro le ore 16.00, e dello 0,05 % [salva possibilità il giorno del ripristino completo della funzionalità. Si considera come orario di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti lavoro standard l’intervallo 8:00 – 17:00 dal lunedì al venerdì salvo eventuali casi specificati diversamente nelle specifiche tecniche. La durata del periodo di legge] fermo macchina ammissibile per ogni giorno anno di ritardo dal sessantunesimo giorno funzionamento e per ogni apparecchio è stabilito in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità10 giorni/anno, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione compresi quelli relativi ai fermi per inadempimento di cui al successivo art. 28manutenzione programmata.
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Penali. Nel Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla S.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale. Anche in caso di ritardo dell’attivazione dei servizi da parte del Fornitore sarà applicata la medesima penale. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Contraente sia Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in ritardo modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi Contratto, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui è prevista la verifica di conformità parziale)il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, sempre fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 2810% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte risarcimento del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardomaggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore limite del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale dell’importo del Contratto, la S.A. potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all'artai precedenti commi, verranno contestati all’Appaltatore dalla S.A. per iscritto. 5.2Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualedette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della S.A., l’ASI si ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La S.A. potrà avvalere della risoluzione per inadempimento compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al successivo artpresente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo. 28La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la S.A. di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
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Penali. Nel caso in cui Qualora la Ditta appaltatrice non completi il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parzialeservizio con i tempi e le modalità stabiliti agli artt. 3), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad 4) e 6) l’Amministrazione applicherà una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla di Euro 200,00 per ogni inadempimento contrattuale, senza alcuna controdeduzione da parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardodella Ditta. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI L’Amministrazione si riserva la possibilità facoltà di provvedere in danno e di rivalersi sulla cauzione definitiva. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto con apposito ordine di servizio che sarà inviato per iscritto alla Ditta appaltatrice, assegnando un termine perentorio per adempiere; trascorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Inoltre, qualora la Ditta appaltatrice, nell’espletamento del servizio, non effettui tutte le operazioni necessarie come richiesto, l’Amministrazione può applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi una penale per il disservizio e per il danno all’immagine fino ad un massimo di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC1.000,00 euro. L’applicazione della penale penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l’inadempienza, redatta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto e la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non pregiudica oltre 5 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine e in mancanza di accoglimento del ricorso della Ditta, l’Amministrazione provvederà al recupero delle penalità, mediante decurtazione di pari importo sui corrispettivi in pagamento e si riserva la facoltà di risolvere il diritto dell’ASI contratto incamerando la cauzione definitiva. L’ammontare delle penali sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, la quale è tenuta, in ogni caso, a eliminare gli inconvenienti riscontrati. L’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti ordinare e danni subiti in conseguenza fare eseguire, a spese della Ditta appaltatrice, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28servizio.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Catalogazione in SBN Di Libri Moderni E Libri Antichi, Riviste, Giochi E Materiale Multimediale Per Il Sistema Bibliotecario Di Carpi, Campogalliano E Novi Di Modena, Maggio 2018 – Dicembre 2019, www.terredargine.it
Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento L’importo delle attività previste per penali applicate all’Aggiudicatario sarà trattenuto nella redazione degli Stati di Avanzamento Lavori o nello Stato Finale, ed eventualmente recuperato mediante escussione della cauzione. Pena la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)risoluzione del contratto, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardol’importo della cauzione deve essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni. Nel caso in cui il ritardo si registri uno o più inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni comportino una penale complessiva superiore al 10% dell’importo del Contratto Operativo, oltre alla penale, potrà applicarsi la risoluzione. Si riportano i flussi relativi all’applicazione delle penali fino all’emissione della nota di attività ritenute essenziali dal RUP/debito: - Il Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica Procedimento su proposta motivata del Direttore dei Lavori, verificato il mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, trasmette all’Appaltatore, tramite posta elettronica certificata, nota contenente gli estremi dell’inadempienza soggetta a penale; - Entro 48 ore dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori le controdeduzioni relative alla penale emessa, in mancanza delle quali il contenuto della penale si ritiene interamente accettato dall’Appaltatore; - Al termine di Conformità, ogni scadenza contrattuale per il raggiungimento dello scopo pagamento, il Direttore dei Lavori invia all’Appaltatore e alla Stazione Appaltante la nota riepilogativa delle penali da comminare per il periodo di riferimento, contenente l’importo delle singole penali e l’importo totale complessivo da detrarre dalla rata di pagamento. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del presente contrattoriepilogo l’Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione i dati necessari per l’emissione delle note di debito relative alle penali, l’ASI incluso il riparto delle quote tra le imprese del raggruppamento nel caso di R.T.I. In ogni caso l’applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto di ACER Bologna al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. In caso di ritardo nella conclusione dei lavori si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopraapplicherà una penale pari all’0,5 ‰ (dicasi zerovirgolacinque per mille) dell’importo dei lavori del singolo intervento, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità rispetto ai tempi fissati nell’Ordine di prevedere diverse percentuali nel rispetto servizio di avvio dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28lavori.
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Penali. Nel Qualora l’Istituto incorra in ritardo o violi o ometta altro obbligo dedotto in contratto, l’Azienda procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. L’Istituto può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata. La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate. L’applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell’Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’Istituto. Non possono essere applicate penali per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale (come determinato alla luce del valore stimato del contratto - art. 1 del CSA e relativi allegati di rinvio - modificato in esito all'offerta economica dell'Istituto) e comunque non possono essere applicate penali, incluse quelle per ritardi, in misura complessivamente superiore al 12 per cento dell’importo contrattuale, come sopra determinato; il raggiungimento di detti limiti (10% penali per ritardi, 12% penali complessive, incluso quindi il 10% eventuale per ritardi) costituisce sempre grave negligenza contrattuale, e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore. La singola penale può essere comminata come segue: - la penale, per evento diverso dal ritardo nell’adempiere, è determinata dal Rup, sentito il DEC, tra un minimo pari allo 0,2 per cento del valore del contratto ed un massimo pari al 4 per cento del valore del contratto; - la penale per ritardi nei servizi o nelle forniture complementari, rispetto ai termini previsti nel CSA: la penale è determinata in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale; trattandosi di servizi e forniture articolati contrattualmente in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi; ad esempio: in caso di ritardo nell'emissione di un ordinativo di pagamento, il computo è effettuato tenendo come base l'importo netto contrattuale stimato per la voce "ordinativi di pagamento e reversali di incasso": importo della penale giornaliera = 0,3*1000 di x, ove x è dato da [(€ 0,50 o minore importo ribassato + € 0,25) * numero totale previsto, nel periodo di durata contrattuale, di ordinativi e reversali]. Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per la graduazione della penale si terrà conto della gravità dell’evento; la gravità è da valutarsi: 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, omessa; 2) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente) che l’Azienda o terzi ha subito; 3) in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 4) di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di specie. L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il Contraente sia blocco, in ritardo tutto o in parte, del normale svolgimento del servizio dell’Azienda destinatario della prestazione; b) nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano. Irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o, nello stesso giorno, in strutture diverse, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali. L’irrogazione della penale non esonera in alcun caso l’Istituto dall’obbligo di adempiere l’obbligazione violata, ove l’adempimento sia ancora utile. L’applicazione delle penali non preclude il ritardo si registri nello svolgimento diritto dell’Azienda di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per ottenere il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualerisarcimento dei maggiori danni. Le penali saranno saranno, a discrezione dell’Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all’atto del pagamento o riscosse avvalendosi della cauzione definitiva che l’Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura: termini di pagamento, come da D.Lgs n.192/2012, che recepisce la direttiva comunitaria 2011/7/UE; interessi come da interessi per anticipazioni di cassa). Nell'ipotesi in cui si sia effettuata l'esecuzione anticipata del servizio, in pendenza della stipula della convenzione, le penali possono essere applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] anche per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, fatti o circostanze verificatisi dopo la consegna anticipata del servizio e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità prima della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione stipulazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28convenzione.
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Samples: Convenzione
Penali. Nel caso di inadempimento, la DGCC diffiderà a rispettare gli impegni contrattuali ai sensi dell'art.1454 x.x. Xxxxxxx la società aggiudicataria nel tempo massimo di 15 giorni non provvederà ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, la DGCC avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, oltre al diritto di richiedere il risarcimento del danno. In caso di inadempienza dell'aggiudicataria relativamente ai tempi e/o alla modalità di esecuzione concordati con la DGCC, verrà applicata una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Inoltre, nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste uno dei servizi richiesti, non vengano espletati dalla società aggiudicataria come da offerta tecnica presentata, verrà applicata una penale pari al 5% 8 dell’importo previsto per la Riunione Finale realizzazione di un intero evento. L'applicazione delle penali sarà preceduta da apposita contestazione con possibilità per l’Esecutore di presentare controdeduzioni entro sette (7) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute congrue, a giudizio della DGCC, ovvero non vi sia stata risposta o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)stessa non sia giunta nel termine indicato, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare potranno essere applicate all’Esecutore le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopraal comma precedente. L'ammontare delle penali sarà addebitato, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo regola, sui crediti dell’Esecutore dipendenti dal primo al sessantesimo giorno compresocontratto e sarà trattenuto dalla prima fattura in pagamento L'ammontare complessivo delle penali in relazione alle ipotesi sopra indicate, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàcomunque, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dieci per cento dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art€ 49.803,60 (in lettere quarantanovemilaottocentotré/60), IVA esclusa. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si Oltre detto limite la DGCC potrà avvalere della procedere alla risoluzione per grave inadempimento di cui in danno dell’Esecutore, salvo il diritto al successivo art. 28risarcimento dei danni.
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Penali. Nel In caso di parziale o mancata esecuzione di una o più attività programmate il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’3 ‰ (tre per mille) del corrispettivo contrattuale del periodo di riferimento fino all’ esecuzione del servizio stesso. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Contraente sia Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in ritardo modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel completamento delle attività previste per Contratto; in tali casi la Riunione Finale (o negli eventi Stazione appaltante avrà facoltà di applicare al Fornitore le predette penali sino al momento in cui è prevista la verifica di conformità parziale)il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, sempre fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 2810% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte risarcimento del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardomaggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore limite del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale dell’importo del Contratto, la Stazione appaltante potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all'artai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore per iscritto. 5.2Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualedette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’ASI si potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La Stazione appaltante potrà avvalere della risoluzione per inadempimento compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al successivo artpresente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche come corrispettivo per il servizio prestato. 28La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
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Penali. Nel caso in cui Qualora l'aggiudicatario non provveda ad attivare effettivamente il Contraente sia in ritardo servizio nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)termine indicato all’art. 3, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28verrà applicata, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo ritardo, una penale di Euro 200,00 (duecento). Salvo quanto previsto dal primo al sessantesimo giorno compresocomma precedente e fermo restando l’obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] l’Amministrazione comunale per ogni giorno diversa inadempienza agli obblighi contrattuali potrà applicare a discrezione una penale di ritardo importo variabile dal sessantunesimo giorno in poi10% (dieci percento) al 20% (venti percento) di quanto dovuto per il mese a cui si riferiscono le inadempienze riscontrate. L’applicabilità All’applicazione della penale si procederà previa contestazione scritta all’appaltatore ed in assenza di risposta scritta dello stesso nei tempi indicati dall’Amministrazione comunale, ovvero nel caso in cui gli elementi addotti a giustificazione dell’inadempienza non siano ritenuti validi. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi non potranno comunque superare, complessivamente, il suo ammontare saranno accertati dall’organo 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di Verifica risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di Conformitàsorta, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica impregiudicato il diritto dell’ASI al risarcimento di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e ulteriori danni subiti patiti dal Comune in conseguenza dell’inadempimento. Le somme dovute dall’appaltatore a titolo di penale saranno trattenute sul deposito cauzionale costituito ai sensi dell’art. 12, che deve essere reintegrato o ricostituito dall’appaltatore entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta trattenuta, pena la risoluzione del ritardo verificatosicontratto per inadempimento. In ogni Qualora, in conseguenza di astensione dal lavoro, dovuta a qualsiasi causa, da parte del personale dell’impresa appaltatrice, quest’ultima, a richiesta dell’Amministrazione, non assicuri tempestivamente la continuità e la regolarità del servizio, l’Amministrazione comunale applicherà sul compenso stabilito trattenute proporzionali alla durata della mancata prestazione. Viene fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di risolvere il contratto in caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare di ripetuta inadempienza e di chiedere il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale risarcimento di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28tutti i danni.
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Samples: bandieconcorsi.comune.trieste.it
Penali. Il Concorrente è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato nel rispetto delle modalità sopra descritte. Il Concorrente riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il Committente provvederà a notificare all’Appaltatore l’accertamento delle stesse e all’applicazione di penalità determinate dalle modalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni: - A fronte del mancato rispetto delle scadenze previste dal presente capitolato, con particolare ma non esclusivo riferimento ai termini per la consegna della merce, potrà essere applicata, per ogni giorno solare di ritardo imputabile all’appaltatore, una penale pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del valore della fornitura; - Nel caso in cui il Contraente sia l’appaltatore non fosse in ritardo nel completamento delle attività previste per grado di implementare la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica totalità di conformità parziale)quanto previsto dall’Offerta Tecnica presentata, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad potrà essere applicata una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte pari al 10% (dieci per cento) del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardovalore complessivo della fornitura. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI Inoltre la Committenza si riserva la possibilità in questo caso il diritto di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualerescindere il contratto senza alcun onere ed eventualmente di procedere per danni nei confronti dell’Appaltatore. Le penali saranno applicate sugli importi - In caso di cui sopramancata rimozione e sostituzione di materiali che risultino difettosi o difformi, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati e proposti in sede di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti gara e sostituzione entro il termine massimo di legge] giorni 15 (quindici) decorrente dalla notifica di contestazione pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo dal primo dalla comunicazione. - Fallimento di collaudi: nel caso in cui la medesima prova di collaudo dia esito negativo (prova fallita), sarà applicata una penale pari al sessantesimo giorno compreso1 per mille (uno per mille) del valore della fornitura per ciascuna prova fallita oltre la prima. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con l’Appaltatore, e dello 0,05 % [salva possibilità con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza all’Appaltatore, con termine di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti 5 giorni lavorativi dalla data di legge] ricevimento della stessa per ogni giorno eventuali difese scritte da parte di ritardo dal sessantunesimo giorno in poiquest’ultimo. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo Il Committente si riserva, al raggiungimento di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del penali per un importo pari 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale (dieci per cento) dell’ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di cui all'artprocedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale1456 C.C., l’ASI si potrà avvalere della risoluzione con PEC, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per inadempimento di cui al successivo art. 28maggiori danni.
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Penali. 1. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini sta- biliti per la consegna della fornitura, di cui ai precedenti artt. 8 e 12, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente le seguenti penali: - per il ritardo da 5 a 10 giorni una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte pari al 2% del prezzo contrattuale corrispondente alle attività cor- rispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ri- tardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del mag- gior danno; - per le quali si registra il ritardo da 11 a 20 giorni il 4% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. e- sclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; - per il ritardo da 21 a 30 giorni il 6% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. e- sclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; - per il ritardo da 31 a 40 giorni l’8% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. e- sclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; - per il ritardo da 41 a 50 giorni il 10% del corrispettivo del- la fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la fornitura sia consegnata entro i primi 4 (quattro) giorni dalla data prevista per la consegna non sarà applicata alcuna pe- nale. Dopo 50 giorni di ritardo, l’Amministrazione Contraente avrà diritto a risolvere il ritardo si registri nello svolgimento singolo Ordinativo di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di ConformitàFornitura e a disporre l’esecuzione della fornitura in conto ed a rischio del Fornitore, per il raggiungimento dello scopo del presente contrattoanche in economia, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualesenza che occorra alcun avviso al Fornitore. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel maggiori spese soste- nute dall’Amministrazione Contraente rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale concordato con il Fornitore saranno a carico di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28quest’ultimo.
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Penali. Nel 1. In caso di manchevolezza o deficienza sulla qualità dei servizi prestati, l’Amministrazione, previa contestazione scritta alla ditta, avrà la facoltà di richiedere lo storno sulle fatture in emissione degli importi erroneamente fatturati e di procedere all’applicazione delle penali di cui il Contraente sia in al disciplinare di gara. Per ogni giorno di ritardo nel completamento delle attività previste nella consegna degli automezzi da parte della ditta appaltatrice sarà applicata una penale pari al 0,1% dell’importo stabilito per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)riparazione del veicolo, sempre che fino al massimo del 10% dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo non costituisca nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale determinerà la risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 298 comma 1 DPR 207 del 2010). Qualora l’intervento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28manutenzione o riparazione risulti difforme rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, il Contraente l’operatore economico esecutore sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, soggetto ad una penalità pari al 2% dell’importo contrattuale, che gli verrà comunicata in forma scritta con l’invito di adeguamento della prestazione assegnando un termine congruo, tale termine avrà natura perentoria ed il mancato adeguamento determinerà la risoluzione del contratto. Nell’ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto previsto nel presente capitolato, l’amministrazione si riserva di far sostituire i pezzi stessi con altri conformi a spese della ditta affidataria. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei pezzi di ricambio per gli automezzi dell’Amministrazione, da utilizzare presso le officine interne, alla ditta appaltatrice sarà applicata una penale che verrà calcolata dall'ASI pari al 0,1% dell’importo degli stessi, fino al massimo del 10% dell’importo contrattuale. In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. L’ammontare della penale applicata sarà portata in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati; ove non fosse possibile, saranno trattenuti sulla parte cauzione definitiva. In tal caso, la ditta sarà tenuta a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’amministrazione, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare. Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente il 10% dell’importo contrattuale netto, oltre questo limite si procederà, senza formalità di sorta, all’incameramento della cauzione definitiva e successivamente alla risoluzione del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardocontratto, senza obbligo di preavviso. Nel caso in cui lo stesso intervento debba essere ripetuto nelle 48 ore successive alla sua effettuazione l’appaltatore provvederà a propria cura e spese e il ritardo primo intervento si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale intenderà come non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28effettuato con conseguente applicazione delle penali.
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Samples: www.sardegnaforeste.it
Penali. Nel Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 113 - bis del D.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento l’aggiudicatario ritardi nell’espleta- mento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatoprestazioni contrattuali, per ciascun ogni giorno calendariale lavorativo di ritardo, ad ritardo sarà applicata da IGEA una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte pari al 1 ‰ (unopermille) dell’importo netto del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualefatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati per l’esecuzione degli “Ordini di Acquisto (ODA)” (escluso IVA) come indicati nel Capitolato, IGEA SpA applicherà una penale pari al 1 ‰ (unopermille) sull’importo indicato nel medesimo ODA, salvo il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’ Appaltatore per iscritto dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno Responsabile del Procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare le proprie deduzioni nel termine massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.25 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dell’IGEA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’IGEA provvederà a recuperare l’importo complessivo applicabile superi tale percentualesulla fattura ovvero, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione in alternativa, ad incamerare la cauzione per inadempimento la quota parte relativa ai danni subiti. La richiesta di pagamento delle penali di cui al successivo artpresente articolo non esonera in nessun caso l‘operatore economico dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 28Scaduti i termini che saranno eventualmente fissati nel sollecito ad adempiere, IGEA Spa potrà rivolgersi per l’espleta- mento ad altro operatore economico, addebitando all’aggiudicatario le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente le penalità sopra previste.
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Samples: Lettera D’invito a Formulare Offerta
Penali. Nel Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, saranno contestati formalmente all’impresa mediante P.E.C., o altro mezzo idoneo (fax, e- mail, ecc.) In caso di ritardo rispetto ai tempi d’intervento indicati dal presente capitolato (per presa in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica carico chiamate, ripristino funzionalità, intervento on site, consegna pezzi di conformità parzialericambio), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento sarà discrezionalmente applicata dall’ATS una penale fino ad un massimo di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, euro 100,00 per ciascun giorno calendariale ogni ora di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il prime 4 ore di ritardo, e fino ad massimo di 150,00 euro per singola ora di ritardo per le ore successive alle prime quattro. Nel caso in cui l’ATS fosse costretta a rivolgersi ad altro fornitore per gli interventi in questione (esecuzione d’ufficio), oltre alle suddette penali saranno addebitati all’appaltatore gli eventuali maggiori costi pagati. Qualora il ritardo si registri nello svolgimento fosse dovuto a cause di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàforza maggiore, per il raggiungimento dello scopo del presente contrattoformalmente documentate, l’ASI l’ATS si riserva di ricorrere a libero mercato, addebitando, nel qual caso, la possibilità sola eventuale differenza di applicare prezzo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, saranno contestati dall’ATS all’impresa la quale dovrà comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette giustificazioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell’ATS, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate all’Impresa le penali come sopra indicate. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’Impresa non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’ATS si rivarrà sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopradeposito cauzionale definitivo, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoche, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàtal caso, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECdovrà essere immediatamente reintegrato. L’applicazione della penale delle penali previste dal presente articolo non pregiudica preclude il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli dell’ATS a richiedere il risarcimento degli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosimaggior danni. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare La richiesta e/o il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento pagamento delle penali di cui al successivo art. 28presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: www.ats-insubria.it
Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna di ogni singola partita secondo quanto definito nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità per cause imputabili al Fornitore, sarà applicata una penale di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale67 Euro/giorno. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno La penale sarà dovuta anche in caso di ritardo nella sostituzione delle Smartcard difettose nei modi e tempi previsti al precedente art.7. Il ritardo rispetto alla data di consegna, anche se dovuto a cause inerenti il trasporto, non esonererà la Società dalla relativa responsabilità e dall’obbligo di pagamento della sopraindicata penale. L'ammontare sarà dedotto dal primo al sessantesimo giorno compresopagamento del corrispettivo. Ove mancasse totalmente o parzialmente il credito nei confronti del Fornitore, questi sarà tenuto a corrispondere a 5T la penale dovuta, entro il termine essenziale di 15 giorni solari dal ricevimento di richiesta scritta a mezzo PEC o raccomandata A.R. Resta inteso che qualora le penalità superino il 10% dell’intero importo contrattuale, è facoltà di 5T di risolvere il Contratto con aggravio di spese a carico del Fornitore e dello 0,05 % [fatta salva possibilità la richiesta di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti ulteriori danni. Verificandosi fatti di legge] riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano produrre ritardi nell’esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà farne denuncia per ogni giorno iscritto documentata, entro 5 giorni solari dall’accadimento e non oltre i termini di ritardo dal sessantunesimo giorno consegna, a 5T la quale, previo accertamento del caso, concorderà per iscritto con il Fornitore eventuali proroghe; in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni tal caso l'ammontare massimo della penale 5T non potrà superare il valore invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi altra natura, che non sia l’esonero delle penalità. Non sono previsti premi di accelerazione. Il Fornitore dichiara di bene di aver preso visione del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale Codice Etico di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 285T e che l’esecuzione del Contratto sarà conforme alle prescrizioni del suddetto Codice Etico.
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Samples: www.5t.torino.it
Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatoprestazioni, per ciascun ogni giorno calendariale naturale consecutivo di ritardo, ad verrà applicata nei confronti della Società una penale nella misura prevista all’art. 5 del Capitolato Speciale “Allegato 2”. Gli eventuali inadempimenti che verrà calcolata dall'ASI sulla daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel Contratto, verranno contestati per iscritto alla Società, da parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardodell’Ente. Nel In caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàcontestazione dell’inadempimento, la Società dovrà comunicare all’Ente, per il raggiungimento dello scopo del iscritto, le proprie deduzioni, supportate dalla necessaria documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non dovessero pervenire all’Ente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell’Ente, a giustificare l’inadempienza, verranno applicate alla Società le penali stabilite nel presente contrattoarticolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Ferma restando l’applicazione delle suindicate penali, l’ASI l’Ente si riserva la possibilità facoltà di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] richiedere il risarcimento per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàdanno ulteriore, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECgrave e reiterato inadempimento. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non L’Ente potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualesopra con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo, l’ASI si potrà avvalere quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della risoluzione per inadempimento cauzione di cui al successivo artarticolo 13, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 28L’Ente potrà applicare alla Società penali sino a concorrenza della misura massima, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; la Società prende atto che l’applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto dell’Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contratto Per L’affidamento Della Fornitura Di Upgrade
Penali. Nel Il Concessionario nell’esecuzione dell’appalto di cui al presente Capitolato e per tutta la sua durata, dovrà applicare le normative e le disposizioni regolamentari concernenti il servizio oggetto di appalto sia quelle già vigenti al momento del suo affidamento sia quelle che dovessero successivamente essere approvate. In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente CSA e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell’Offerta Tecnica, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidiva fatta salva la risoluzione del contratto. In caso di recidiva nell’arco di 30 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Le penali non si applicano nel caso in cui il Contraente l’inesatto o mancato adempimento dell'Impresa Concessionaria sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (determinato da cause di forza maggiore o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre impossibilità sopravvenuta alla stessa non addebitabili. Gli inadempimenti che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatoConcessionario ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per ciascun giorno calendariale iscritto, a Milano Ristorazione entro 3 giorni lavorativi dall’inizio del loro avverarsi sotto pena di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardodecadenza dal diritto al risarcimento. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento Le inadempienze denunciate da Milano Ristorazione comportano l’applicazione delle penali di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare seguito indicate; le penali sul prezzo complessivo contrattualesono applicate anche in maniera additiva per ciascun distributore oggetto dell'inadempienza e per ciascuna specifica tipologia di penale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] ✓ Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 20gg lavorativi previsti dal primo al sessantesimo giorno compresopresente CSA o diverso termine contrattuale proposto in sede di offerta tecnica, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto per l’installazione dei limiti di legge] distributori; ✓ Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nel rimuovere ciascun distributore, rispetto al termine di 20gg lavorativi previsti dal sessantunesimo presente CSA o diverso termine contrattuale proposto in sede di offerta tecnica, al termine del contratto o in qualsiasi momento Milano Ristorazione lo richieda, a suo insindacabile giudizio; ✓ Euro 100,00 per ogni tipologia di prodotto venduto che non rispetta almeno una delle specifiche minime indicate all’Art. A.1.1 e A.1.4 (la penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata da una singola tipologia di prodotto); ✓ Euro 100,00 per ogni singolo prodotto scaduto presente nei distributori; ✓ Euro 100,00 per ogni tipologia di prodotto venduto ad un prezzo superiore al relativo prezzo massimo stabilito dall’Allegato D; ✓ Euro 100,00 per ogni giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo rispetto alle tempistiche indicate all'art. B.1, B.1.2, B.1.3; ✓ Euro 400,00 per la mancata redazione della documentazione richiesta dalle vigenti normative in materia di Verifica sicurezza e igiene alimentare, sicurezza e salute sui luoghi di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In lavoro; ✓ Euro 400,00 per ogni caso l'ammontare massimo della penale di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché delle corrette tecniche e procedure relative alle operazioni di pulizia e/o uso improprio o non conformità di prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti; L’ imposizione delle penali non impedisce l’applicazione delle norme di risoluzione contrattuale. Milano Ristorazione potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al successivo artpresente articolo con quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo ovvero in difetto avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida ulteriore, accertamento o procedimento giudiziario. 28La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: www.milanoristorazione.it
Penali. Nel caso in cui Qualora il Contraente sia in ritardo nel completamento Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potrà richiedere all’Appaltatore di conformità parziale)porre rimedio a tali inconvenienti, sempre che fissandogli un termine perentorio. Qualora l’Appaltatore non provvedesse, entro il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardotermine stabilito, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte eliminare le inadempienze rilevate, sarà facoltà del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di Committente applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualedi importo compreso tra € 50,00 e € 1.000,00 per ciascuna infrazione contestata. Le In quest’ultimo caso il Committente redigerà un apposito verbale e all’Appaltatore verrà addebitata una penalità commisurata alla gravità della inadempienza accertata, a giudizio insindacabile del Committente medesimo. L'Appaltatore potrà comunque formulare le sue osservazioni/deduzioni, con onere documentale della prova, entro 8 giorni lavorativi dalla contestazione. Resta fermo che le eventuali inadempienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per rimediare alle stesse. Ove le inadempienze oggetto delle suddette penalità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dal Committente, quest'ultimo avrà la facoltà di adottare il provvedimento ritenuto a suo insindacabile giudizio più conveniente per rimediare alle suddette inadempienze, restando a carico dell’Appaltatore le spese e gli eventuali danni conseguenti, senza eccezione alcuna. L’applicazione delle penali non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione dell'Accordo Quadro e dei relatiti contratti attuativi RDF e che dovessero derivare da incuria del medesimo Appaltatore. Dette penali saranno applicate sugli separatamente e i corrispondenti importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo potranno essere cumulati. L’importo delle penali applicate dal primo Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell’Appaltatore relative al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poiperiodo immediatamente successivo alla loro applicazione. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base Per la mancata o parziale esecuzione degli effettivi interventi manutentivi nei tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti esecuzione stabiliti nelle RDF, dipendente in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualetutto o in parte da negligenza o manchevolezza dell’Appaltatore, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.darà luogo all’applicazione delle seguenti penali, da detrarre dai corrispettivi contabilizzati:
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Samples: www.eurspa.it
Penali. Nel caso in Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui il Contraente all’art. 1456 c.c. ogni qual volta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia in ritardo nel completamento delle attività previste stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per la Riunione Finale (o negli eventi in taluno dei delitti di cui è prevista la verifica agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p. A seguito di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente disservizi e inadempimenti rispetto alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo prescrizioni del presente contrattoCapitolato Speciale, l’ASI si riserva la possibilità l’affidatario del servizio potrà essere soggetto al pagamento delle penali nella misura prevista dall’art. 113bis, comma 4 del Codice. Le stesse sono commisurate ai giorni di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni stesse e verranno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo in misura comunque non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. Il Municipio ha facoltà di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualesuindicate senza aver prima intimato o costituito in mora l'affidatario e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il gestore rinuncia con la presentazione dell’offerta e con l’accettazione delle clausole del presente Capitolato. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell’inadempienza trasmessa tramite raccomandata a/r, anticipata per posta elettronica, o tramite PEC. L'affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; in difetto, il Municipio provvederà al recupero della penalità erogata. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopracontestazioni formalizzate dal Municipio inibiscono, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresofino a completa definizione, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI al pagamento delle relative fatture. È fatto divieto all'affidatario di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con il Municipio. L’illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e danni subiti in conseguenza tale da motivare la risoluzione di diritto del ritardo verificatosicontratto. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.ipotesi restano a carico dell'affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione
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Samples: www.comune.roma.it
Penali. Nel caso AVA si riserva la facoltà di verificare in cui qualsiasi momento il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)regolare e puntuale svolgimento del servizio, sempre che nonché il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’artrispetto degli oneri posti a carico dell’Appaltatore, con le modalità ritenute più idonee. 28Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente all’Appaltatore, il Contraente sarà assoggettatoquale avrà l’obbligo di ripristinare il rispetto delle clausole contrattuali. A tutela dell’efficiente e corretto svolgimento del servizio, AVA si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: - per ciascun giorno calendariale ogni mancato o ritardato ritiro rispetto ai termini dichiarati in sede di ritardoofferta, ad verrà applicata una penale che pari a €/ora 50,00; - per ogni mancato o ritardato intervento con officina mobile rispetto ai termini dichiarati in sede di offerta, verrà calcolata dall'ASI sulla parte applicata una penale pari a €/ora 50,00; - per mancato inserimento dei dati da riportare in fattura e/o mancata presentazione della documentazione richiesta verrà applicata una penalità di €/cad. 100,00 per ogni fattura non conforme, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di AVA al risarcimento del prezzo contrattuale corrispondente alle attività maggior danno. Con riguardo all’applicazione di eventuali penali, AVA procederà preliminarmente alla formale contestazione scritta dell’inadempienza, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla sua rilevazione; l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di contestazione. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno valutate da AVA che, in caso di mancato accoglimento, procederà all'applicazione delle penalità sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 giorni d.f.f.m., fatta salva la facoltà di agire in giudizio per le quali si registra il ritardorisarcimento di eventuali maggiori danni. Nel caso in cui le inadempienze dell'Appaltatore fossero tali da comprometterne l'esecuzione e, in particolare, qualora il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare nell'adempimento determinasse un importo massimo della penale non potrà superare il valore del superiore al 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale contrattuale, XXX avrà la facoltà di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione risolvere il contratto per inadempimento di cui al successivo art. 28grave inadempimento.
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Samples: altovicentinoambiente.it
Penali. Nel L’aggiudicatario sarà responsabile dell’esatta e puntuale esecuzione a regola d’arte della fornitura e dell’adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso. L’aggiudicatario sarà altresì tenuto al risarcimento dei danni di qualunque genere - diretti e indiretti, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi, Regolamenti, Circolari etc. o di prescrizioni impartite dall’Agenzia - arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a immobili, materiali, impianti, personale dell’Agenzia o a qualunque terzo, in dipendenza o in occasione dell’esecuzione delle attività dovute, manlevando espressamente l’Agenzia e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di danno. L’Aggiudicatario assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alla Committente o a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L’Aggiudicatario dovrà assicurare, sotto la propria responsabilità, che le forniture oggetto del presente contratto siano eseguite nel rispetto delle norme vigenti, nonché delle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti, sollevando l’Agenzia da ogni responsabilità per il mancato rispetto di tali norme e prescrizioni. Ai sensi dell’articolo 113 bis, comma 4, del D.lgs. 50/2016 è prevista l’applicazione di una penale calcolata in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, con eventuale facoltà di riduzione da parte dell’Amministrazione in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora le attività non vengano eseguite in conformità con quanto prescritto nella successiva sezione, Capitolato Tecnico, l’Agenzia ne darà formale comunicazione all’Aggiudicatario, che dovrà provvedere al corretto adempimento entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione. Qualora l’Aggiudicatario non provveda entro cinque giorni al corretto adempimento, l’Agenzia procederà direttamente all’applicazione delle penali e all’addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. Le penali saranno applicate previa contestazione scritta degli inadempimenti al Fornitore da parte del RUP. Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentate dal Fornitore. L’Agenzia applicherà le penali dal giorno in cui si è verificato l’inadempimento fino al cessare dello stesso. • Per mancata esecuzione, ritardo nell’espletamento del servizio, verrà applicata una penale di Euro 100.00/giorno. La richiesta e il Contraente sia pagamento delle penali non esonera in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che nessun caso il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatoFornitore dall’adempimento dell’obbligazione che, per ciascun giorno calendariale di ritardoritardo o inadempienza, ad una ha dato luogo alle sanzioni. L’importo della penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardosarà prelevato dal primo pagamento utile previa decurtazione effettuata dal RUP. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le l’importo delle penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà dovesse superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale dell’importo di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeaggiudicazione della procedura, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento l’Agenzia ha facoltà di cui al successivo art. 28risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo pec.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Penali. Nel caso Ove l’ IA non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamenti, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, la stazione appaltante provvederà ad applicare le seguenti penali: 800,00 Utilizzo locali,attrezzature e beni di proprietà comunale per finalità diverse da quelle oggetto del presente appalto 800,00 Ritardo avvio del servizio 800,00 Difformità nella realizzazione del progetto presentato 800,00 Mancata sostituzione degli operatori assegnati con conseguente mancato espletamento del servizio 800,00 Mancata presa in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o servizio del personale negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, orari stabiliti per il raggiungimento dello scopo servizio 800,00 Espletamento del servizio con modalità non conformi a quelle previste nel presente contrattocapitolato 800,00 Mancata osservanza delle norme contrattuali, l’ASI previdenziali assicurative del personale 400,00 Ogni qualvolta viene negato l’ accesso agli incaricati dall’ AC di eseguire i controlli 80,00 Mancata o inadeguata compilazione dei moduli relativi alla gestione delle presenze 200,00 Mancato rispetto delle disposizioni in materia di formazione del personale 400,00 Comportamento non corretto del personale 400,00 Mancata osservanza delle disposizioni di cui art. 2 comma 3 D.P.R. 62/2013 400,00 Mancata osservanza delle disposizioni di cui all’ art. 2 D.Lgs. 39/2014 100,00 In caso di ritardo nell'esecuzione di ogni singolo servizio come sopra indicato; Per i casi non specificatamente previsti l’ importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più assimilabile. L’ A.C. entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’ accertamento dell’ evento negativo, inoltrerà con lettera raccomandata all’ IA notifica dell’ eventuale inadempienza riscontrata. L’ IA avrà tempo 8 (otto) giorni dal ricevimento della raccomandata per formulare le proprie controdeduzioni . A seguito delle intervenute controdeduzioni la stazione appaltante potrà ridurre l’ importo delle penalità fino all’ 80% della sanzione base. Qualora le stesse non vengano presentate entro il sopracitato termine previsto o non vengano accolte dall’ AC, la stessa si riserva la possibilità di applicare la sanzione prevista. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali si potrà procedere alla risoluzione del contratto a danno dell’ IA. Il recupero delle penalità da parte dell’ AC sarà effettuato mediante ritenuta diretta sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali corrispettivo dovuto all’ IA nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosimese utile. In ogni caso l'ammontare massimo subordine, le penalità potranno essere applicate mediante incameramento della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28cauzione.
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Samples: www.provincia.novara.it
Penali. Nel In ogni caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento di inadempimento o insufficiente livello di qualità dell’esecuzione delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla prestazioni richieste alla prima parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo presente Capitolato da parte dell’impresa saranno applicate ai sensi dell’articolo 146 del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare Regolamento le penali sul prezzo complessivo contrattualeforfettarie secondo i parametri dell’articolo 136 del codice dei Contratti. Le penali saranno applicate sugli importi Per ogni mancata indicazione dei dati di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] all’articolo 6 parte prima del CSA “ obblighi e doveri dell’appaltatore”: euro 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo dal ritarda comunicazione rispetto alla dall'articolo 10‐quinquies della L. 31 maggio 1965, n. 575 . Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto. data di inizio lavori; Per mancata consegna del Duvri e POS, entro 5 giorni dalla data di inizio lavori: euro 50,00 al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo ritardata consegna. Restando ferma tale consegna come condizione necessaria per l’inizio dell’esecuzione dei lavori. Mancata comunicazione dei nominativi e dei relativi curriculum dei sostituti per sostituzione momentanea o definitiva del personale del cantiere € 50,00 fino ad un massimo di due giorni; Per ogni giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo (superiore al terzo) di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale ritardata consegna dei lavori per cause non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale imputabili alla Stazione Appaltante si applicheranno le penali di cui all'artall’art. 5.2145 del Regolamento comma 3 pari al 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 % da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale Non utilizzo del tesserino di riconoscimento per addetto €100,00; Mancata reperibilità del responsabile del cantiere € 150,00; Mancata pulizia del cantiere, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento rimozione dei materiali di scarto e di lavorazione e di tutte le attrezzature utilizzate durante l’esecuzione dell’appalto € 200,00 al giorno; Per ogni mancata indicazione dei dati di cui all’articolo del CSA “ obblighi e doveri dell’appaltatore”: euro 50,00 al successivo art. 28.giorno per ogni giorno di ritarda comunicazione rispetto alla data di inizio lavori;
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Samples: fondazionemilano.eu
Penali. Nel In caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatoinadempimenti da parte dell’Appaltatore, per ciascun giorno calendariale cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all’Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali: ▪ In caso di ritardo, ad ritardata consegna del manuale tecnico/scientifico una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] pari a € 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoritardo, e dello 0,05 % [salva possibilità a tal fine farà fede l’invio della lettera di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti trasmissione del manuale. ▪ In caso di legge] omessa erogazione del servizio di formazione, una penale pari a € 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poiritardo. L’applicabilità ▪ In caso di ulteriori inadempienze e di difformità delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale di importo variabile tra lo 0,1% (zerovirgolaunopercento) e il 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale complessivo, al netto dell’IVA, a seconda della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo gravità dell’inadempimento riscontrato. Nell’ipotesi di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell'importo relativo (diecipercento) dell’importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, il Ministero potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al prezzo contrattuale risarcimento dell’eventuale maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all'artai precedenti periodi verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 5.2L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Ministero ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, il Ministero provvederà a recuperare l’importo complessivo applicabile superi tale percentualein sede di liquidazione delle relative fatture, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per inadempimento di cui al successivo art. 28la quota parte relativa ai danni subiti.
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Samples: www.politicheagricole.it
Penali. Nel In caso di ritardo nel decollo non dovuto a fatti imprevisti o imprevedibili ma a negligenze o carenze organizzative dell’Affidataria, la Direzione provvede ad applicare, per ogni minuto di ritardo rispetto ai tempi massimi di cui all’art. 8 del presente Capitolato e calcolati dall’ordine di attivazione trasmessa alla base via pec, una penale quantificata moltiplicando il numero di minuti di ritardo per il doppio del costo/minuto da corrispondere all’Affidataria. Per ogni singolo elicottero, fatta salva la manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare a norma di legge, per ogni ora d'interruzione dal servizio operativo, eccedente le 12 ore mensili, ovvero causata dalla assenza della benna di riserva o di altre dotazioni di riserva, verrà applicata alla ditta una penale pari al doppio del costo orario aggiudicato. Per ogni ora oltre il limite delle 6 ore di interruzione di cui all’art. 8 si applicherà la medesima penale di cui al precedente capoverso e per ogni giornata o frazione di essa, l’importo della penale non potrà essere superiore a 8 volte il costo orario da corrispondere. La medesima penale sarà applicata anche nel caso in cui la sospensione del servizio derivi dal mancato adeguamento delle basi reperite dall’Affidataria alle norme di sicurezza nonché per sospensioni derivanti dal mancato rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui all’articolo 10. La sostituzione durante il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste servizio di uno o più elicotteri con altri aventi caratteristiche inferiori a quelle richieste dal presente capitolato dà diritto alla Direzione, a suo insindacabile giudizio, a sciogliere ogni impegno assunto mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto riservato alla Direzione stessa dell'esecuzione del servizio a mezzo di altra Ditta, gravandone all'Affidataria ogni maggiore spesa ed incamerando la cauzione definitiva. Qualora le condizioni di rischio per gli incendi boschivi rendessero di fatto inapplicabile tale misura la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista Direzione potrà procedere all’esecuzione del servizio a mezzo di altra ditta anche per singolo elicottero non conforme. Sino al momento dell’assegnazione ad altri del servizio la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad Direzione applicherà una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività consistente in una riduzione pari al 30% dell’importo orario aggiudicato e per le quali si registra il ritardoun massimo di 80 ore di volo. Nel caso in cui vi siano più di 20 inadempienze durante il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàservizio, per il raggiungimento dello scopo l'amministrazione appaltante può disporre la risoluzione del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui contratto come previsto al successivo art. 2827. Per la ritardata attivazione del sistema di localizzazione e monitoraggio su piattaforma web si applicherà una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale.
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Samples: pgt.regione.campania.it
Penali. Nel L’Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia del contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’esecuzione del contratto. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, non imputabili all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Arpae si riserva di applicare al Fornitore le penali di seguito previste. Le penali applicate saranno applicate in misura giornaliera. Il calcolo della penale decorre dal giorno in cui il Contraente sia si è verificato l’inadempimento in ritardo nel completamento misura pari all’1 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura per ogni giorno solare di ritardo, mancato svolgimento o insoddisfacente esecuzione di una o più delle attività previste nel presente Capitolato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore da Arpae; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)stessa non sia giunta nel termine indicato, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare sono applicate al Fornitore le penali sul prezzo complessivo contrattualecome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Arpae potrà applicare al Fornitore penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella sino a concorrenza della misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo massima pari al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'artdel valore complessivo della Fornitura. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si Arpae potrà avvalere della risoluzione per inadempimento compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al successivo artpresente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 28Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
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Samples: www.arpae.it
Penali. Nel caso in cui Qualora il Contraente sia in ritardo nel completamento Comune verifichi il mancato rispetto delle attività previste per condizioni contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario, contesterà al medesimo la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica violazione accertata, fissando un termine entro il quale l’aggiudicatario dovrà rimuovere l’inadempienza. Al mero accertamento della violazione ed alla contestazione della medesima consegue l’obbligo di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento pagamento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla pari ad Euro 500,00.=. La penale, come di sopra quantificata, sarà applicata per ogni violazione accertata. Dalla data di accertamento della violazione a quella di comunicazione ed accertamento della relativa eliminazione l’affittuario sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera di Euro 100,00.= (cento/00.=) con rinuncia fin d’ora da parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardodell’affittuario al potere di richiedere la riduzione della penale complessivamente dovuta. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento Con esclusivo riferimento agli obblighi di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàapertura dell’esercizio, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo mancata apertura nel periodo obbligatorio, l’affittuario dovrà corrispondere al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità Comune di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti Pinzolo una penale di legge] per ogni giorno € 500,00= (cinquecento/00=) fino al protrarsi dell’inadempimento. In caso di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità mancato versamento della penale ed da parte dell’aggiudicatario nei termini stabiliti, si procederà all’escussione della cauzione definitiva. In questo caso la cauzione dovrà essere reintegrata tempestivamente a cura dell'affittuario. Anche nelle ipotesi di applicazione della penale viene fatta salva la facoltà per il suo ammontare saranno accertati dall’organo Comune di Verifica richiedere il maggior danno subito. Qualora un medesimo comportamento sia produttivo di Conformità, sulla base degli effettivi tempi più inadempimenti al medesimo comportamento consegue l’applicazione di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECpiù penali e le stesse sono cumulabili. L’applicazione di penali relative ad inadempimento di 4 obblighi contrattuali, anche se accertati in un’unica soluzione, oppure verificatisi in un lasso temporale di sei mesi comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Indipendentemente dall’applicazione della singola penale non pregiudica il l’omessa eliminazione della condotta inadempiente decorsi sessanta giorni dal relativo accertamento comporta la risoluzione di diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosicontratto. In ogni caso l'ammontare massimo di risoluzione del contratto nelle fattispecie di cui ai commi precedenti o in tutti i casi di risoluzione di diritto del contratto oppure nelle ipotesi di risoluzione del contratto per fattispecie diverse rispetto alle anzidette per grave inadempimento dell’affittuario il medesimo è tenuto alla corresponsione di una penale, a favore del Comune di Pinzolo pari all’importo del canone annuo d’aggiudicazione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore, con rinuncia da parte dell’affittuario al potere di chiedere la riduzione della penale. La riscossione della penale non potrà superare il valore verrà effettuata decorsi 15 giorni dalla comunicazione della volontà del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale Comune di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere Pinzolo di avvalersi della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28clausola risolutiva espressa prevista dal contratto stipulato mediante escussione della fideiussione costituita dall’affittuario.
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Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in l’Affidatario, per motivi unicamente a lui stesso imputabili, ritardi nella consegna degli elaborati oltre i termini previsti dall’art. 5, per ogni giorno di ritardo nel completamento delle attività previste sarà applicata una penale dell’1‰ (uno per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parzialemille), sempre del corrispettivo professionale, che il ritardo sarà trattenuta sui compensi e pagamenti di cui agli artt. 6 e 10. L’applicazione delle penali non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, esclude la responsabilità dell’Affidatario per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardoeventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento superi la durata di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile 30 giorni, l'Amministrazione potrà con determinazione motivata, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete all’Affidatario il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàefficacia della revoca, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità decurtata della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàmaturata secondo i disposti del precedente comma. Nel caso in cui l'Amministrazione non rispetti i termini dei pagamenti, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 2810, dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore del Affidatario gli interessi legali ai sensi del D.Lgs n. 231/2002 e smi.. Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, all’Affidatario dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione. Nel caso in cui sia l’Affidatario a recedere dall’incarico senza giusta causa, l’Amministrazione avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico. E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione della stazione appaltante se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata all’Affidatario, rimarrà senza effetto nel termine di 15 giorni. La stazione appaltante può in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico all’Affidatario, con provvedimento motivato, qualora ritenga che la prestazione non sia conforme alle prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati. Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potrà, previo pagamento di quanto dovuto all’Affidatario, essere utilizzato dalla stazione appaltante per la parte ritenuta qualitativamente valida. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.
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Penali. Nel caso in cui L’affidatario è soggetto al pagamento di penali come segue: Ritardata consegna del materiale richiesto il Contraente sia in ritardo In misura giornaliera (ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs termine massimo di consegna stabilito nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parzialen. 50/2016), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun fino al quindicesimo giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte capitolato tecnico. nella percentuale del prezzo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale corrispondente alle attività (contratto attuativo/ordinativo di fornitura). Decorso inutilmente il termine suddetto è facoltà delle Amministrazioni Contraenti acquisire la prestazione presso altri operatori economici, in tal caso i costi per le quali si registra il ritardol’acquisizione, ivi compresi quelli connessi all’individuazione di altro operatore, saranno imputati al Fornitore. Prodotti difformi rispetto ai requisiti di qualità prescritte nel Capitolato tecnico. In caso di consegna di prodotto difforme l’Amministrazione Contraente procede alla restituzione del bene, con obbligo di ritiro in capo al Fornitore. Inoltre procede all’applicazione della penale, in misura giornaliera (ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs n. 50/2016), nella percentuale del 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale (contratto attuativo/ordinativo di fornitura), da computarsi dalla data del verbale di contestazione. Nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, le Amministrazioni Contraenti provvederanno a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi deroga dei termini di cui sopraall’art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza. L’Amministrazione Contraente procede alla restituzione del bene non conforme alle prescrizioni del Capitolato tecnico, con obbligo di ritiro in capo al fornitore. Inoltre procede all’applicazione della penale nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo massima pari al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo dell’ammontare netto contrattuale (contratto attuativo/ordinativo di fornitura) in relazione al prezzo contrattuale di cui all'artquale è avvenuta la consegna dei prodotti viziati. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.Allegati:
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Penali. Nel caso Allorquando nel corso del periodo di garanzia dovessero manifestarsi necessità di interventi manutentivi a causa di perdite, il Fornitore avrà l’obbligo di sostituire in cui garanzia le valvole difettose, entro il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi a far data dalla segnalazione a mezzo fax o posta elettronica certificata del riscontrato difetto, senza che tale sostituzione comporti qualsiasi ulteriore onere per la Riunione Finale Stazione Appaltante (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parzialea titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per il trasporto), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI comunque si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI facoltà di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e che possano essere richiesti dagli utenti per danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosiindotti da cattivo funzionamento. In ogni caso l'ammontare per ciascuna fornitura dovrà essere garantita una difettosità di qualsiasi natura entro il limite massimo del 3% delle unità della fornitura stessa. In caso venga superato tale limite per numero 2 forniture durante l’intero durata del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere in danno dell’aggiudicatario il Contratto, ferma restando la tutela di ogni interesse in sede giudiziaria. In caso di ritardata consegna relativa a ciascun ordinativo, la Stazione Appaltante applicherà una penale non potrà superare il pari allo 0,5% del valore del 10% dell'importo relativo lotto per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al prezzo termine stabilito al precedente art.9. Ove il ritardo della consegna dovesse protrarsi oltre il quindicesimo giorno naturale e la ditta aggiudicataria non fornisca, nel termine di ulteriori giorni 5, giustificazioni adeguate circa le motivazioni del ritardo, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla rescissione in danno del contratto di fornitura. In caso di rescissione contrattuale anche per uno solo dei motivi riportati nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva corrisposta a garanzia del Contratto, di cui all'artall’art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale11, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione indipendentemente dalla possibilità di adire le vie legali per inadempimento di cui al successivo art. 28il risarcimento del danno subito.
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Penali. Nel L’Ente Gestore dell’Ambito Plus applica le penali nel caso in cui il Contraente sia soggetto accreditato non adempia o adempia parzialmente o in ritardo nel completamento agli obblighi a suo carico previsti nelle relative Schede Allegati 1 e 2, fatta salva comunque la facoltà di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni. L’applicazione delle attività previste per penali non solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la Riunione Finale (sottoscrizione della convenzione e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che imprudenza. E’ fatto pertanto salvo il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte diritto dell’Ente Gestore dell’Ambito Plus al risarcimento del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualemaggior danno. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo artpresente articolo si intendono cumulabili tra loro. 28Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora il soggetto accreditato non adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, l’Ente Gestore dell’Ambito Plus può risolvere il contratto e stabilire la cancellazione dalla piattaforma delle ditte accreditate, dando facoltà al beneficiario di scegliere tra gli ulteriori fornitori e/o ordinare ad altro soggetto, previa comunicazione, l’esecuzione totale o parziale dei servizi omessi, addebitando i relativi costi ed i danni causati dal Soggetto accreditato inadempiente. Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che, sia in corso d’opera sia all’esito delle verifiche effettuate a fine intervento, fosse riscontrata e contestata all’accreditato, sarà applicata una penale variabile dal 5 % al 50% del prezzo complessivo pattuito relativo a ciascun singolo servizio, definito su base mensile. Le penali si intendono cumulabili tra loro. Il calcolo della penale verrà parametrato allo scostamento da ciascun parametro di performance definito per ciascuna prestazione, secondo la seguente Tabella: Indicatore Performance Penale 5 % Penale 10 % Penale 20 % Revoca Puntualità 10 min Fino a 20 min Fino a 30 min Fino a 60 min Oltre 60 min Durata effettiva <5 % < 10 % < 15 % <20 % < 30 % Formazione H anno 80 % 70 % 60 % 50 % Continuità assistenziale 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % Regolarità assistenziale 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Analogamente l’Ente Gestore dell’Ambito Plus potrà procedere a contestazioni a fine intervento sulla base delle risultanze acquisite. La misura della penale, viste le controdeduzioni del Soggetto Accreditato, sarà stabilita dall’Ente Gestore dell’Ambito Plus in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto a saldo e non ancora liquidato al Soggetto convenzionato.
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Penali. Nel Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla tempistica proposta per l’avvio di tutti i moduli richiesti, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nell’Art.4 “Tempistica della fase di deploy e avvio delle procedure applicative” del presente Capitolato Speciale, è fissata una penale pari al 0,5 x mille dell’ammontare netto contrattuale oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Dovrà considerarsi ritardo anche il caso in cui il Contraente sia fornitore non rispetti gli SLA indicati in ritardo nel completamento sede di gara e contestati al fornitore attraverso invio di PEC all’indirizzo PEC indicato dal fornitore. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo artprecedente paragrafo verranno contestati per iscritto al fornitore dall’Amministrazione; il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. 28Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Il fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso fornitore nell’esecuzione dell’appalto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
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Penali. Il Concorrente è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato nel rispetto delle modalità sopra descritte. Il Concorrente riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il Committente provvederà a notificare all’Appaltatore l’accertamento delle stesse e all’applicazione di penalità determinate dalle modalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni: - A fronte del mancato rispetto delle scadenze previste dal presente capitolato, con particolare ma non esclusivo riferimento ai termini per la consegna della merce, potrà essere applicata, per ogni giorno solare di ritardo imputabile all’appaltatore, una penale pari allo 0,01% (zerovirgolazerouno per cento) del valore della fornitura. - Nel caso in cui il Contraente sia l’appaltatore non fosse in ritardo nel completamento delle attività previste per grado di implementare la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica totalità di conformità parziale)quanto previsto dall’Offerta Tecnica presentata, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad potrà essere applicata una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte pari al 10% (dieci per cento) del prezzo contrattuale corrispondente alle attività valore complessivo della fornitura. Inoltre la Committenza si riserva in questo caso il diritto di rescindere il contratto senza alcun onere ed eventualmente di procedere per le quali si registra il ritardodanni nei confronti dell’Appaltatore. Nel - Fallimento di collaudi: nel caso in cui il ritardo la medesima prova di collaudo dia esito negativo (prova fallita), sarà applicata una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno per cento) del valore della fornitura per ciascuna prova fallita oltre la prima. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con l’Appaltatore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza all’Appaltatore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. Il Committente si registri nello svolgimento riserva, al raggiungimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, penali per il raggiungimento dello scopo un importo pari 10% (dieci per cento) dell’ammontare del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità indipendentemente da qualsiasi contestazione, di applicare procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r., fatte salve le penali sul prezzo complessivo contrattualegià stabilite e l'eventuale esecuzione in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni. Le Gli importi delle eventuali penali saranno applicate sugli importi verranno trattenuti dall'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in assenza di cui sopraqueste ultime, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo fatturate dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28Politecnico.
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Samples: www.polimi.it
Penali. Nel caso Qualora il servizio non sia prestato in cui il Contraente sia tutto o in ritardo nel completamento delle attività previste parte per come stabilito ai precedenti articoli, la Riunione Finale (o negli eventi Società appaltante avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere l’adempimento dello stesso anche in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad applicando una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresosul calendario previsto, ovvero di risolvere il contratto senza bisogno di pronunzia di Magistrato, ma per il semplice motivo di non avere rispettato i termini previsti, incamerando a titolo di penale il deposito cauzionale e dello 0,05 % [salva possibilità salvo il maggiore danno che resterà a totale carico della Società aggiudicataria. La penale sopra riportata, di prevedere diverse percentuali carattere generale, si applicherà in aggiunta a quelle indicate nei singoli allegati tecnici e che riguardo le penali specifiche relative alla non corretta esecuzione tecnica dell’appalto. Le penali previste nel rispetto dei limiti presente capitolato, applicate nella misura massima di legge] per ogni giorno , verranno detratte a discrezione di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione AMAP dalla prima fattura utile o al termine del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2rapporto contrattuale. Qualora l’importo delle penali comminate superi il 10% dell’importo complessivo applicabile superi tale percentualedell’appalto, l’ASI il R.U.P. promuoverà l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto in danno della società esecutrice. L’importo della penale comminata, dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura alla quale la penale si potrà avvalere della riferisce. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento gli ulteriori casi previsti dal presente capitolato, ivi compresa l'eventuale verifica sulle dichiarazioni rese in sede di gara e non rispondenti alla reale tempistica o modalità esecutive in fase di esecuzione dell'appalto per le quali, in caso di riscontrata NON RISPONDENZA si procederà alla rescissione immediata del contratto. Rimane inteso che, eventuali sanzioni economiche comminate dall’ARERA alla stazione appaltante, anche in periodi successivi al termine del presente appalto, a causa di sforamenti rispetto a quanto previsto dalla Delibera n. 218/2016 (e s.m. e i.) con riferimento agli adempimenti minimi garantiti per l’appalto di cui trattasi, saranno interamente da considerarsi penali per servizio reso con qualità inferiore a quanto offerto e garantito e pertanto interamente addebitate al successivo art. 28Prestatore di Servizi.
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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizi
Penali. Nel caso in cui Ove il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (concessionario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto dal presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28colpa del concessionario o dei suoi soci o dipendenti, il Contraente sarà assoggettatoComune di Asti trasmetterà, per ciascun giorno calendariale via PEC, formale diffida ad adempiere, assegnando un termine non superiore a cinque giorni lavorativi, decorso inutilmente il quale, in assenza di ritardopresentazione di motivate giustificazioni da parte del concessionario, ad si procederà all’applicazione di una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte pari a €. 50.00 per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del prezzo contrattuale corrispondente alle attività termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell’importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Dopo la terza applicazione della suddetta penale ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell’importo netto contrattuale, il Comune di Asti potrà procedere alla risoluzione del contratto per le quali si registra il ritardoinadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all’art. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo 18 del presente capitolato. In ogni caso resta salva la facoltà del Comune di Asti di procedere comunque alla risoluzione del contratto negli altri casi di cui al successivo articolo 18 Risoluzione del contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] giorni cinque per ogni giorno di ritardo eventuali difese scritte. L’importo delle penali potrà essere detratto dal primo prezzo da corrispondere al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo concessionario – art. 285.2 del presente capitolato.
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Samples: asti.etrasparenza2.it
Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nei singoli ordini di servizio applicativi per l’esecuzione dei lavori ed in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento relazione all’entità delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettatoconseguenze legate al ritardo, per ciascun ogni giorno calendariale naturale consecutivo di ritardoritardo nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, ad è applicata una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo pari 1 (uno per mille) dell’importo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo(al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A.). Nel La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso in di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori o dalla Direzione lavori nei casi di cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàall'art. 13, per il raggiungimento dello scopo ultimo comma, del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità in proporzione ai lavori non ancora eseguiti, nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi lavori non accettabili o danneggiati, nel mancato intervento in casi di lavori di somma urgenza, di cui sopraall'art. 13, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresopenultimo comma del presente accordo quadro, e dello 0,05 % [salva possibilità nella mancata presentazione, entro la data della riconsegna della singola opera, della documentazione inerente la generale agibilità della stessa. Nel caso di prevedere diverse percentuali nel penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto dei limiti al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di legge] ultimazione è da aggiungere alla penale per ogni giorno di il ritardo dal sessantunesimo giorno in poinelle singole scadenze intermedie. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo La misura complessiva della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo (dieci per cento) pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al prezzo contrattuale verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di cui all'artconto finale, previa richiesta dell’appaltatore. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento L'applicazione di cui al successivo art. 28penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. Nel 1. In caso di manchevolezza o deficienza sulla qualità dei servizi prestati, l’Amministrazione, previa contestazione scritta alla ditta, avrà la facoltà di richiedere lo storno sulle fatture in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento emissione degli importi erroneamente fatturati e di procedere all’applicazione delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità al disciplinare di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per gara. Per ogni giorno di ritardo dal primo nella consegna degli automezzi da parte della ditta appaltatrice sarà applicata una penale pari al sessantesimo giorno compreso0,1% dell’importo stabilito per la riparazione del veicolo, e dello 0,05 fino al massimo del 10% [salva possibilità dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale determinerà la risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 298 comma 1 DPR 207 del 2010). Qualora l’intervento di prevedere diverse percentuali manutenzione o riparazione risulti difforme rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, l’operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell’importo contrattuale, che gli verrà comunicata in forma scritta con l’invito di adeguamento della prestazione assegnando un termine congruo, tale termine avrà natura perentoria ed il mancato adeguamento determinerà la risoluzione del contratto. Nell’ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto previsto nel rispetto dei limiti presente capitolato, l’amministrazione si riserva di legge] per far sostituire i pezzi stessi con altri conformi a spese della ditta affidataria. Per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della nella consegna dei pezzi di ricambio per gli automezzi dell’Amministrazione, da utilizzare presso le officine interne, alla ditta appaltatrice sarà applicata una penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàpari al 0,1% dell’importo degli stessi, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare fino al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo dell’importo contrattuale. In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’amministrazione al prezzo risarcimento del maggior danno eventualmente subito. L’ammontare della penale applicata sarà portata in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati; ove non fosse possibile, saranno trattenuti sulla cauzione definitiva. In tal caso, la ditta sarà tenuta a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’amministrazione, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare. Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente il 10% dell’importo contrattuale netto, oltre questo limite si procederà, senza formalità di sorta, all’incameramento della cauzione definitiva e successivamente alla risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso L'Impresa garantisce i lavori ed i materiali forniti e messi in opera da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, come disciplinato dal Codice Civile. L'Impresa è pertanto obbligata ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di lavorazione e/o da difetti dei materiali utilizzati. Entro 10 giorni dalla data di ricezione della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'Impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo. Per i ritardi negli adempimenti prescritti dal precedente comma, ferma restando l’applicazione della penale, qualora l'Impresa rifiuti l'esecuzione, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri la riparazione di cui all'artabbisogni, nei modi e nei termini che valuterà opportuni. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeIn tal caso il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28sarà a carico dell'Impresa.
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Samples: www.sardegnaforeste.it
Penali. Nel Per i ritardi o gli inadempimenti nello svolgimento delle singole attività operative, rispetto ai termini elencati in Allegato D, sono applicate nei confronti del Concessionario le penali quantificate nello stesso Allegato. Per gli altri ritardi o inadempimenti definiti nel testo del Capitolato sono applicate le penali indicate nello stesso Capitolato. Inoltre, nel caso in cui riscontri irregolarità o disfunzioni non esplicitamente elencate e previste fra quelle oggetto di penalità, ma tali da compromettere l’efficacia del servizio e/o il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per rispetto dei contenuti contrattuali, il DEC può richiedere al CS, tramite fax o mail, l’adozione degli opportuni correttivi entro un termine congruo, purché la Riunione Finale (richiesta non contrasti con le disposizioni del Capitolato e/o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre normativa vigente. Decorso il suddetto termine senza che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28CS abbia provveduto, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale DEC può procedere ad applicare nei confronti del Concessionario la penale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] 250 Euro per ogni giorno di ritardo ritardo, per un massimo di 10 gg. di ritardo, oltre i quali l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la decadenza della Concessione e risolvere il Contratto. Fatta eccezione per il suddetto caso, il DEC procede all’applicazione diretta delle penali, ogni volta che ne ricorrano gli estremi (definiti nel Capitolato o in Allegato D), con semplice comunicazione al CS tramite fax o mail. Le somme per le eventuali penalità sono versate dal primo Concessionario cumulativamente, con cadenza trimestrale, tramite emissione di apposito bonifico a favore dell’Amministrazione sullo stesso conto utilizzato per il pagamento del canone secondo indicazioni che saranno comunicate dal RUP. Il versamento deve essere effettuato entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza del trimestre di riferimento. Il CS provvede a trasmettere al sessantesimo giorno compresoDEC, e dello 0,05 % [salva possibilità tramite fax o mail, copia delle disposizioni di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti bonifico per penali, entro 5 (cinque) giorni solari dall’avvenuto versamento. A fronte del mancato pagamento delle penali l’Amministrazione può rivalersi, senza necessità di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàpreventiva diffida, sulla base degli effettivi tempi cauzione definitiva. In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario entro e non oltre il termine di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo l0 (dieci) giorni solari, a decorrere dalla data di Verifica comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, è causa di Conformità previa relazione decadenza della Concessione e risoluzione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECContratto. L’applicazione della penale L'applicazione delle penali non pregiudica esclude il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli dell’Amministrazione a pretendere dal Concessionario il risarcimento degli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosidei ritardi e/o degli inadempimenti. In Le penali sono applicate, per ogni caso l'ammontare annualità della Concessione, entro il limite massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo del valore annuo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2singolo lotto. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualesia superato il suddetto limite massimo, l’ASI l'Amministrazione, su segnalazione del DEC, ha facoltà di dichiarare la decadenza della Concessione e risolvere il Contratto. Non si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento applicano le penali nel caso di cui al successivo art. 28ritardi dovuti a cause di forza maggiore.
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Samples: www.uniroma1.it
Penali. Nel In caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla rispetto delle obbligazioni assunte da parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività gestore riscontrate da parte del Comune sono previste le seguenti penali. In caso di mancato rispetto dell’obbligazione di intervento per guasti che non consentano l’agibilità e l’utilizzabilità del bene e del piano di intervento concordato con il Comune verranno applicate le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il seguenti penali: − € 50,00 per ogni ora di ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] nell’intervento − Xxxxxxx € 500,00 per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, nell’implementazione del piano di ripristino; In caso di mancato rispetto dell’obbligazione di intervento per guasti che comunque non compromettono l’agibilità e dello 0,05 % [salva possibilità l’utilizzabilità dell’bene verranno applicate le seguenti penali: − € 20,00 per ogni ora di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] ritardo nell’intervento − Xxxxxxx € 250,00 per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poinell’esecuzione dell’intervento In caso di applicazione di penali il cui importo dovesse raggiungere il 25% del canone di disponibilità, il Comune avrà facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di semplice comunicazione scritta. L’applicabilità Dalla data di inizio della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo messa a disposizione dell’opera da parte dell’affidatario é dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di Verifica tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti esercizio e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale con le modalità di cui all'artall’articolo 113 del D.Lgs 163/2006. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeDurante la messa a disposizione dell’opera si procederà all’escussione della polizza in proporzione all’entità dell’inadempienza; Il Concedente dovrà reintegrare la cauzione medesima, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento nel termine che gli sarà fissato, qualora l'Utilizzatore abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di cui al successivo art. 28essa.
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Samples: comune.ingria.to.it
Penali. Nel caso La Regione si riserva il diritto di verificare in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento ogni momento l’esatto adempimento della fornitura prestata dall’aggiudicatario che consisterà nella puntuale esecuzione delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardopreviste. Nel caso in cui la stazione appaltante verifichi casi di incompatibilità, inadempienze e/o inefficienze in ordine a quanto necessario per il rispetto delle specifiche disposizioni contrattuali, procede a diffidare il contraente a rimuovere le incompatibilità ed a sanare le suddette inadempienze entro il termine perentorio di 2 (due) giorni dalla ricezione dell’invito medesimo. Decorso tale termine senza che il contraente abbia provveduto, l’amministrazione aggiudicatrice può procedere di diritto alla risoluzione contrattuale e all’incameramento della cauzione definitiva senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo l’ulteriore diritto dell’amministrazione stessa al risarcimento dei danni. In particolare, in caso di ritardo superiore a 5 (cinque) giorni rispetto ai tempi previsti per la consegna dei documenti o degli altri prodotti definiti nell’Offerta Tecnica, nonché in caso di scostamento, entro tali termini, rispetto ai tempi diversamente concordati con l’Appaltante, dovuto a cause imputabili esclusivamente all’Aggiudicatario, sarà applicata nei confronti di quest’ultimo una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) al giorno, fatta salva la richiesta del risarcimento del maggior danno subito dalla Regione, ivi inclusa quello all’immagine. Se il ritardo si registri nello svolgimento dovesse superare i 10 (dieci) giorni, l’Amministrazione procederà al recesso unilaterale dal contratto. Le suddette penali potranno essere applicate, a scelta della Committente, trattenendo i relativi importi o dallo stato di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàavanzamento successivo al verificarsi dell’inadempimento oppure dalla fidejussione prestata, fatta salva, per il raggiungimento dello scopo del presente contrattoi casi sopra menzionati, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi risoluzione anticipata del contratto stesso e di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto richiedere all’Aggiudicatario il risarcimento dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e maggiori danni subiti in conseguenza a causa del ritardo verificatosiritardo. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare A seguito dell’applicazione di n. 3 penali la Regione, ritenendo tale circostanza indice di pregiudizio per il valore buon andamento e per il regolare svolgimento del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualerapporto contrattuale, l’ASI si potrà avvalere della procederà alla risoluzione per inadempimento di cui al successivo del contratto ex art. 281456 del codice civile, dandone comunicazione all’appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. ed incamerando l’intero importo della cauzione definitiva a titolo di risarcimento forfetario dei danni.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Penali. Nel In caso di inadempimento, ritardo o difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare d’incarico, l’Amministrazione invia comunicazione scritta (anche via PEC, alla quale si attribuisce convenzionalmente valore di notifica alla data e ora di trasmissione, risultante dall’attestato di invio) con specifica motivazione delle contestazioni, richiesta di giustificazioni e invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. Le penali sono notificate all'Affidatario in cui il Contraente sia via amministrativa, senza avviso di costituzione in ritardo mora o altri atti o procedimenti giudiziali. In caso di contestazione, l’Affidatario comunica le proprie deduzioni al Committente nel completamento delle attività previste termine massimo di cinque giorni lavorativi. In riferimento ai ritardi per la Riunione Finale (o negli eventi in cui consegna degli elaborati nei tempi previsti è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, applicata una penale pari all’1 per ciascun mille per ogni giorno calendariale naturale di ritardo, fino ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte un massimo del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il 10% dell’importo complessivo dell’incarico. L’eventuale proroga dei termini di cui all’art. 9 non può essere intesa quale ritardo. Nel In tal caso il Committente aggiorna i termini di consegna, dandone comunicazione. Sono considerati gravi inadempimenti (in cui via esemplificativa e non esaustiva, sempre salva la valutazione del Committente dell’impatto complessivo): − la sospensione, l’abbandono o la mancata esecuzione del servizio senza giustificazione né preavviso; − il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali nella presentazione della documentazione oltre il 10% dei termini prescritti dal RUPpresente disciplinare d’incarico, fatta salva l’applicazione della penale da ritardo. L’importo delle penali applicate può essere recuperato dal Committente mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’Affidatario inadempiente. L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario. La richiesta e/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per o il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le pagamento delle penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] al presente articolo non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosila quale si è reso inadempiente. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28è fatta salva ogni ulteriore azione a tutela degli interessi dell’X.X.X. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.
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Samples: rivierabassafriulana.utifvg.it
Penali. Nel caso in cui Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica diritto dell’ASPAL di conformità parziale), sempre che pretendere il ritardo non costituisca inadempimento risarcimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività eventuali ulteriori spese e danni per le quali violazioni e le inadempienze che si registra il ritardo. Nel caso risolvano in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàuna non corretta gestione dell’appalto, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI la stessa si riserva la possibilità facoltà di applicare penali nei casi e con le penali sul prezzo complessivo modalità di seguito descritte, che comunque non dovranno cumulativamente superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto. Le penali saranno applicate sugli importi In caso di cui soprauna qualsiasi inadempienza e/o ritardo nell’esecuzione del servizio di manutenzione e conduzione degli impianti (in riferimento ad obiettivi, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità tempi di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] attivazione, esecuzione, consegna e installazione, parametri, ecc.…) sarà applicata una penale pari a € 150,00 (centocinquanta,00) per ogni giorno di ritardo dal primo non giustificato, rispetto al sessantesimo giorno compresotermine previsto e/o richiesto. Il ritardo verrà definito prendendo come riferimento: − nel caso dei servizi di manutenzione a canone, la data di erogazione del servizio rispetto alla data di consegna degli impianti; − nel caso dei servizi di manutenzione extra-canone a misura e dello 0,05 % [salva possibilità autorizzati con richiesta d’intervento, la data di prevedere diverse percentuali nel ultimazione dell'intervento prescritta e/o concordata. Sarà inoltre considerato inadempimento il mancato o ritardato pronto intervento, superiore all’ora rispetto alla tempistica di cui alla prima tabella del par. 2.3.3.1. L’importo delle penalità sarà detratto in sede di liquidazione della fattura e a seguito di contestazione scritta da parte del DEC, oppure con rivalsa sul deposito cauzionale. Poiché il fine principale di tutti gli interventi/prestazioni è la garanzia del livello di sicurezza degli impianti e il comfort e la salubrità dei limiti luoghi di legge] per lavoro, la rimozione di situazioni anomale segnalate dalle richieste di intervento, dovrà essere attivata e risolta in ogni giorno momento, con l’avvertenza di ritardo dal sessantunesimo giorno comunicare all’ASPAL, l’intervento iniziato o ultimato; in poi. L’applicabilità della penale ed il questi casi l’appaltatore dovrà garantire anche l’installazione di impianti e/o sistemi provvisori a suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti carico e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosispese. In ogni caso l'ammontare massimo generale qualora si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio di manutenzione, l’ASPAL potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente e a spese dell’appaltatore, il regolare funzionamento di detta manutenzione. AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Protocollo Partenza N. 13649/2022 del 28-02-2022 Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente L’ASPAL infine si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con provvedimento amministrativo e con conseguente esecuzione dei servizi in danno dell’appaltatore inadempiente ed incameramento della penale cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Protocollo Partenza N. 13649/2022 del 28-02-2022 Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente Sede Centrale ASPAL 2651,36 56,3 400 Xxx Xx Xxxxxxxxx, 000 - Xxxxxxxx CPI Ales (attuale) 225,71 30 400 Xxx Xxx Xxxxxx, s.n.c. (ex carcere) CPI Alghero 353,63 20 400 Xxx Xxxxxx Xxxxxx, snc CPI Aritzo 50,32 3 230 Xxxxx Xxxxxxx X, 57 CPI Assemini 518,38 33 400 Xxx Xxxxxxx, 0 CPI Bonorva 320,63 15 400 Xxx Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, 13 CPI Bono 211,00 230 Xxx Xxxx Xxxx CPI Bosa (attuale) 201,84 6 230 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, 25/B CPI Cagliari 820,26 48 400 Xxxxx Xxxxx Xxxx’Xxxx, x.x.x. XXX Xxxxxxxx - Archivio 87,50 6 400 Xxxxxx Xxxxxxxx, xxx XXX Xxxxxxxx 434,01 27 400 Xxx Xxxxxxxx, 00 XXX Xxxxxxxxxxx 304,50 15 400 Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 14 CPI Cuglieri 378,28 20 400 Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 XXX Xxxxxxx 45,56 3 230 Xxx Xxxxxx, 11 CPI Gavoi 107,81 3 230 Xxx Xxxx'Xxxxxxx, 0 CPI Ghilarza 424,56 25 400 Xxx Xxxx, 00 (xxxx Xxxxxx) XXX Xxxxxxxx 360,42 10 400 Xxx Xxx Xxxxx, 50 CPI Isili 322,41 67 400 Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 XXX Xxxxxxx 576,94 15 400 Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 93 CPI Macomer 510,73 28 400 Xxx Xxxxxxx Xxxxx Conte di Xxxxxx, 29 CPI Mogoro 228,23 15 400 Xxx Xxxxx Xxxxx, 3 CPI Muravera 308,71 15 400 Xxx Xxxxx, 0 XXX Xxxxx 803,41 15 400 Xxx xxx Xxxxxx, 00 Struttura Superficie (mq) Potenza (kW) Tensione (V) indirizzo CPI Olbia 880,72 35+70 400 Xxx Xxxxxxx, 00 XXX Xxxxxxxx (xxxxxxx) 447,80 53 400 Xxx Xxxxxxx, xxx XXX Xxxxxx 132,64 6 230 Xxx Xxxxxxxxx, x.x.x. XXX Xxxxxx 177,12 15 400 Xxx Xxxxxxx X, 21 CPI Palau 239,54 10+6 230 Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx. Xxx Xxxxxxxxx XXX Xxxxx Xxxxxx 119,30 6 230 Xxx Xxxxx, 0 CPI Pula 125,73 4,5+4,5 230 Xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 00 XXX Xxxxxx X. Xxxxx (xxxxxxx) 437,12 37 400 Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 27 CPI San Xxxxxx Xxxxxxxx 542,20 50 400 Xxx Xxxxxxxxxxxx, x.x.x. XXX Xxxxxxx (xxxxxxx) 339,06 30 400 Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 7 CPI Sassari 921,47 22 400 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 31 CPI Senorbì (attuale) 594,16 30 400 Xxx Xxxxx Xxxxx, 96 CPI Siniscola 362,74 22 400 Xxx Xxxxxxx, 00 XXX Xxxxxxx 343,81 15 400 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 / 00° XXX Xxxxxxxx 260,59 45 400 Xxxxxx Xxxxxxx, x.x.x. XXX Xxxxxxx 00,00 6 230 Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx XXX Xxxxxxx 329,57 15 400 Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 74/A AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Protocollo Partenza N. 13649/2022 del 28-02-2022 Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente Si fa presente che per i CPI indicati è già stato programmato il trasferimento nelle seguenti sedi: Struttura Superficie (mq) Potenza (kW) Tensione (V) indirizzo CPI Ales 225,98 30 400 Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 XXX Xxxx 315,80 400 Xxx Xxxxx, 0 XXX Xxxxxxxx 916,67 400 Via Madrid, 1 CPI Quartu S.Elena 1058,50 47 400 Loc. Pirastu – Sa Serrixedda CPI Sanluri 737,35 400 Parco degli Scolopi Struttura Superficie (mq) Potenza (kW) Tensione (V) indirizzo CPI Senorbì 637,97 400 Via Campioni AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Protocollo Partenza N. 13649/2022 del 28-02-2022 Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Protocollo Partenza N. 13649/2022 del 28-02-2022 Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi Controllo morsetti e serraggio connessioni varie. 6 mesi Prova d’intervento dispositivo differenziale – pulsante di test 6 mesi Prova d’intervento dispositivo differenziale – apparecchi di prova strumentale e rilascio protocollo di prova 1 anni Verifica manuale apertura e chiusura contatti 1 anni Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni. 6 mesi Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza. 6 mesi Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi Controllo resistenza d’isolamento 6 mesi Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino 6 mesi Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi Controllo efficienza commutatori di misura. 6 mesi Verifica integrità ed eventuale sostituzione. 6 mesi Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta 6 mesi Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 6 mesi Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi Controllo lampade spia e loro eventuale sostituzione. 6 mesi Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione 1 anno Verifica isolamento 1 anno Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature 1 anno Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato 1 anno Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti. 1 anno Componente Intervento Periodicità Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche 1 anno Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche riscontrate. 1 anno Comandi di Emergenza Verificare l’integrità delle apparecchiature e la presenza della cartellonistica. 6 mesi Verifica del corretto funzionamento del comando di emergenza. 1 anno Verifica dell’assenza di tensione sul comando e sulla porzione di impianto da esso controllata. 1 anno Distribuzione Secondaria Componenti - Cassette di derivazione: Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi Verifica ed eventuale aggiornamento targhettistica interna ed esterna (da effettuarsi solo dove la targhetta è già presente.) 6 mesi Eventuale sostituzione coperchio 6 mesi Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino 6 mesi Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino 6 mesi Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura dei coperchi con fornitura di pezzi mancanti 6 mesi Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi Eventuale sostituzione 6 mesi Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi Eventuale sostituzione di spina/presa di utilizzazione mobile non potrà superare il valore conforme alla rispettiva presa/spina 6 mesi Controllo efficienza dispositivo di protezione o di blocco della presa ed eventuale ripristino della sua funzionalità. 6 mesi Verifica stato di conservazione del 10% dell'importo corpo illuminante interno ed esterno all’immobile e corretto funzionamento del relativo al prezzo contrattuale dispositivo di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeaccensione 6 mesi Modifica orari di accensione e spegnimento automatici 6 mesi Eventuale sostituzione di componente inefficiente quale: lampada, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento starter, condensatore, reattore, accenditore, fusibili 6 mesi Sostituzione componenti esauste quali lampade fluorescenti, starter, condensatori, reattori, accenditori 1 mese Verifica efficienza gruppi di cui al successivo art. 28.alimentazione autonomi, pacchi batterie, alimentatori, sistemi di supervisione 3 mesi
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Samples: Contratto D’appalto
Penali. Nel In caso di ritardo nelle consegne rispetto ai termini stabiliti nell’art. 7, non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore, ovvero qualora i prodotti difettati o non conformi agli ordinativi di fornitura vengano ritirati o sostituiti oltre i termini previsti dal precedente art. 7, il Rup procede all’applicazione delle penali dandone conto nel certificato di pagamento previa comunicazione da parte del verificatore della conformità il quale trasmette al Rup una nota in cui il Contraente sia in vengono dettagliati i ritardi. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale applicata una penale pari all’1% dell’importo netto del valore dei singoli prodotti oggetto di ritardo, ad fatto salvo il risarcimento del maggior danno. È onere del fornitore informare il Rup di eventuali ritardi per indisponibilità del prodotto o difficoltà nella consegna entro il termine previsto per la stessa, al fine di concordare un nuovo termine o annullare l’ordinativo relativo. Qualora il ritardo nella consegna si protragga oltre i 30 giorni lavorativi rispetto al termine di consegna stabilito in assenza di tale informazione, il Rup procede all’emissione del certificato di pagamento con l’addebito di una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte pari al 30% del prezzo contrattuale corrispondente alle attività valore dei prodotti non consegnati e l’annullamento dei relativi ordinativi. L’applicazione e l’ammontare delle penali sono comunicate dal Rup al Ruac all’atto di emissione del certificato di pagamento e di richiesta dell’emissione della relativa fattura. Il fornitore deve, comunque, emettere fattura per l’intero importo maturato e il pagamento sarà effettuato al netto dell’importo della penale. Gli importi dovuti a titolo di penale per le fattispecie di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle sopra descritte, sono commisurati in ragione di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, e vengono applicati, su segnalazione del verificatore della conformità, previa formale contestazione degli addebiti al Ruac a cura del Rup. A tal fine, il Rup fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle contestazioni, entro il quale il fornitore dovrà far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il fornitore non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, si procederà all’applicazione delle penali con le modalità sopra descritte. Le penali non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. art. 15 successivo). La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si registra è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàmaggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, per il raggiungimento dello scopo nonché la risoluzione del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui così come meglio descritto al successivo art. 2815. L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo alla stazione appaltante, il diritto all’applicazione della penale. Le penali sopra descritte sono cumulabili fra loro.
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Samples: www.inail.it
Penali. Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’aggiudicatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e fatta salva la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo risoluzione contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali nei casi previsti dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECCapitolato. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non pregiudica oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il diritto dell’ASI termine di addebitare 10 giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della penalità. Ai sensi dell’art. 113bis co.4 del Codice, in caso di ritardo sui termini previsti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di incarico di cui all’articolo 6 del presente Capitolato, sarà applicata una penale, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti ritardo, comunque inferiore, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, salva la facoltà per l’Amministrazione di richiedere il maggior danno. Analoga penale, sarà applicata in conseguenza caso di ritardo sui termini previsti per la presentazione della documentazione di cui all’articolo 10, salva la facoltà per l’Amministrazione di richiedere il maggior danno. Le penali verranno trattenute in occasione del ritardo verificatosiprimo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione. Nel casi di imputazione al Fondo della perdita definitiva sulle garanzie escusse, qualora sia accertato dal Comune che alla determinazione della perdita abbia in qualsiasi modo concorso l’inosservanza, la negligenza o il mancato adempimento, da parte del Gestore del Fondo, delle azioni, cautele o garanzie per il recupero del credito, il Gestore del Fondo sarà obbligato a riversare al Fondo una penale pari al 20% della perdita definitivamente accertata. In ogni osservanza dell’art.17 co.5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Delibera G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 smi e modificato con Delibera G.C. n. 217 del 29/04/2017, il Gestore del Fondo dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Comune di Napoli, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata, impegnandosi altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art.53 co.16-ter del Dlgs n.165/2001 smi. Le sanzioni applicabili al Gestore del Fondo in caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 5.220 c.7 di detto Codice. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeIn caso di eventuale reiterazione delle violazioni delle norme del Codice, l’ASI si potrà avvalere procederà alla risoluzione della risoluzione per inadempimento Convenzione di cui al successivo art. 28gestione.
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Samples: www.comune.napoli.it
Penali. Nel In caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna le penali di seguito riepilogate. L'applicazione delle attività previste penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute per gli acconti e i pagamenti a saldo. L'applicazione della penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo stipulazione del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualecontratto e che dovessero derivare dalla negligenza dell’impresa stessa. Le penali saranno applicate sugli importi previste, con riferimento all'ipotesi di cui sopramancato rispetto degli SLA descritti nell’offerta economica e tecnica al paragrafo 2.4, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità per cause imputabili all’Appaltatore, fatta eccezione per il caso fortuito o le ipotesi di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti forza maggiore, debitamente documentate, consistono: Severità Tempi di legge] soluzione Penale per ogni giorno di ritardo dal primo Altissima 1 giorno 1‰ (uno per mille) dell’importo netto del canone annuo Alta 3 giorni 0,7‰ (0,7 per mille) dell’importo netto del canone annuo Media 12 giorni 0,4‰ (0,4 per mille) dell’importo netto del canone annuo Si possono applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al sessantesimo giorno compreso10% (dieci per cento) dell'importo posto a base del presente contratto. L’Appaltatore prende atto, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per in ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàcaso, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale che l'applicazione delle penali non pregiudica preclude il diritto dell’ASI a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti cui ai precedenti commi devono essere contestati per iscritto all’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. L’appaltatore deve comunicare per iscritto in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2contestazione. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualedette deduzioni non siano accoglibili, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento a insindacabile giudizio dell'Alma mater Studiorum – Università di Bologna, oppure non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta entro il termine indicato, sono applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al successivo artpresente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 28.In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx, l’Università applica, per ogni violazione, una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull’importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L’Università si riserva la verifica del rispetto degli SLA, a garanzia della continuità del servizio, tramite sistemi automatizzati di monitoraggio. Allegati: - Dichiarazione di intenti Comune di Bologna
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Samples: www.unibo.it
Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in Per ogni settimana o frazione di ritardo nel completamento nella presentazione delle attività previste specifiche di dettaglio delle prove di collaudo e per la Riunione Finale (ogni settimana o negli eventi in cui è prevista la verifica frazione di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad nell’adeguamento delle predette specifiche alle eventuali osservazioni formulate dall’Amministrazione si applica una penale che verrà pari al 0,01% (zerovirgolazerounopercento) calcolata dall'ASI sulla parte sull’intero importo contrattuale, al netto dell’IVA e del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Per ogni settimana o frazione di ritardo nell’attività di consegna, installazione e messa in funzione dei prodotti hardware e software oggetto del presente contratto si registra il ritardoapplica una penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) calcolata sull’intero importo contrattuale, al netto dell’IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Nel caso in cui il ritardo primo collaudo abbia esito sfavorevole non si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, applicano penali; qualora tuttavia la Società non renda nuovamente il prodotto disponibile per il raggiungimento dello scopo collaudo entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero il collaudo risulti nuovamente negativo, si applicherà una penale pari allo 0,01% (zerovirgolazerounopercento) dell’intero importo contrattuale, al netto dell’IVA e del presente contrattocosto relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno solare di ritardo dal primo successivo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel primo. Il mancato rispetto dei limiti livelli di legge] servizio definiti nell’art. 5 comporterà l’applicazione di una penale pari allo 0,01% (zerovirgolazerounopercento) dell’intero importo contrattuale, al netto dell’IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, (nel caso di malfunzionamenti hardware o firmware) per ogni giorno solare di ritardo dal sessantunesimo giorno rispetto ai tempi contrattuali di ripristino dei malfunzionamenti. Nell’ipotesi in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell'importo (diecipercento) dell’importo contrattuale complessivo, al netto dell’IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Autorità potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al prezzo contrattuale risarcimento dell’eventuale maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all'artai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 5.2L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Autorità ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’Autorità provvederà a recuperare l’importo complessivo applicabile superi tale percentualesulle relative fatture, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per inadempimento di cui al successivo art. 28la quota parte relativa ai danni subiti.
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Samples: www.anticorruzione.it
Penali. Nel Le apparecchiature informatiche richieste dovranno essere consegnate entro e non oltre i termini previsti nel capitolato tecnico. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna e nell’installazione di ciascuna apparecchiatura informatica, per cause non dipendente dall’Amministrazione appaltante ovvero da forza maggiore o caso fortuito, sarà applicata una penale determinata pari allo 0,5% del canone globale previsto per l’intera fornitura. Qualora il colpevole ritardo nella consegna e nell’installazione dell’apparecchiatura informatica in cui questione ecceda i 30 (trenta) giorni lavorativi, l’Amministrazione appaltante avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l’obbligo di risarcire il Contraente sia maggior danno eventualmente subito dall’Amministrazione stessa, incamerando la cauzione, nonché di procedere all’esecuzione in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica danno. In caso di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28esito negativo del collaudo, il Contraente sarà assoggettatofornitore dovrà provvedere immediatamente, senza oneri aggiuntivi per ciascun giorno calendariale di ritardol’Amministrazione appaltante, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardoall’eliminazione dei vizi e/o delle difformità riscontrati ovvero alla sostituzione dell’apparecchiatura difettosa con altra dalle identiche caratteristiche e perfettamente funzionante. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUPnon sia possibile provvedere immediatamente all’eliminazione dei vizi e/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitào delle difformità riscontrati ovvero alla suddetta sostituzione dell’apparecchiatura difettosa, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI l’Amministrazione appaltante si riserva la possibilità facoltà di applicare le penali sul prezzo una penale così determinata: 0,5% (zerocinquepercento) del corrispettivo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi dovuto per l’apparecchiatura informatica da consegnare e installare (dato dalla somma dei relativi canoni di cui sopralocazione nei tre anni), nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno lavorativo di ritardo ritardo, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo dovuto per l’apparecchiatura informatica stessa. In caso di esito negativo del primo collaudo, sarà onere del fornitore comunicare all’Amministrazione appaltante la data e l’ora stimata della seconda consegna e installazione dell’apparecchiatura informatica in questione, presso il luogo e l’unità di destinazione originari, al fine di sottoporla nuovamente ad eventuale collaudo. Resta inteso che tale data dovrà essere fissata dal fornitore entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dalla data del primo al sessantesimo giorno compresocollaudo. Decorso inutilmente il suddetto termine (30 giorni lavorativi a decorrere dalla data del primo collaudo) senza che il fornitore abbia provveduto a comunicare la data e l’ora stimata della seconda consegna e installazione ovvero in caso di esito negativo dell’eventuale secondo collaudo dell’apparecchiatura informatica in questione, e dello 0,05 l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l’obbligo per Il fornitore di risarcire il maggior danno eventualmente subito dall’Amministrazione stessa, incamerando la cauzione, nonché di procedere all’esecuzione in danno. In caso di superamento dei tempi di intervento per successiva manutenzione, previsti in 8 (otto) ore lavorative successive alla chiamata da parte del personale addetto di AG.E.A., sarà applicata una penale determinata pari allo 0,1% [salva possibilità del canone globale previsto per l’intera fornitura. In caso di prevedere diverse percentuali nel superamento dei tempi di risoluzione del problema che ha generato la richiesta di successiva manutenzione, previsti in 24 (ventiquattro) ore lavorative successive primo intervento, sarà applicata una penale determinata pari allo 0,1% del canone globale previsto per l’intera fornitura per ogni successivo periodo di 24 ore, o frazione di esso. Per ciò che concerne i servizi, il mancato rispetto dei limiti livelli di legge] per ogni servizio previsti nel capitolato Tecnico comporterà l’applicazione delle relative penali nel seguente modo: Per procedere all’applicazione delle penali, l’Amministrazione notificherà alla Società, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di ritardo accertamento del ritardo, una contestazione sui ritardi con lettera raccomandata A.R.. Qualora l’Amministrazione non abbia ancora effettuato il pagamento della fornitura le penali saranno detratte dall’importo contrattuale dopo che la Società avrà emesso la relativa nota di credito, altrimenti saranno prelevate dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale deposito cauzionale di cui all'artalle premesse, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 5.2Resta inteso che in caso di qualunque escussione della cauzione definitiva prestata, il fornitore dovrà provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione appaltante. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al successivo artpresente capitolo non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 28Il fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste nel presente contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
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Samples: Contratto Per La Fornitura Del Servizio Di Locazione Operativa Di Materiale Informatico
Penali. Nel caso Ai sensi dell’art. 133 comma 9 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., l’esecutore è soggetto a penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, il Contraente sia in responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo nel completamento delle attività previste prevista dall’art. 136 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., fatta salva la facoltà per la Riunione Finale (o negli eventi Coni Servizi SpA di agire per ottenere in cui è prevista la verifica via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo del Contratto, e di conformità parziale)affidare, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28eventualmente, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardoa terzi l’esecuzione dei lavori in oggetto. Nel caso di esecuzione delle opere articolata in cui il più parti, nel caso di ritardo si registri nello svolgimento rispetto ai termini di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile una o più di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare tali parti le penali sul prezzo complessivo contrattualesi applicano ai rispettivi importi con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante. Le Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali saranno sono applicate sugli importi dal responsabile del procedimento in sede di cui sopraconto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, nella misura da parte dello 0,02 % [salva possibilità stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, anticipo determinato sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il parere del Responsabile di Programma/ DECcalcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. L’applicazione L’ammontare della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. Le inadempienze saranno contestate per iscritto e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale le penali di cui all'artsopra saranno applicate qualora la impresa non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeL’ammontare delle penali per ritardata esecuzione dei lavori, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28oltre il termine contrattuale, è specificato nel corrispondente Articolo 36 dell’ Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.
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Samples: www.sportesalute.eu
Penali. Nel In caso in cui di mancata trasmissione dei rapporti di verifica da parte degli ispettori e/o nel caso di mancato inserimento al Catasto Regionale Impianti Termici dei medesimi rapporti, non verrà corrisposto il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardocompenso dovuto. Nel caso in cui il verificatore effettui più di cinque volte ritardi negli appuntamenti concordati con gli utenti (rispetto alla fascia oraria concordata) o assenze ingiustificate verrà applicata una penale pari al 50% del compenso relativo alle ispezioni eventualmente fatte sugli impianti in oggetto. Resta inteso che in questi casi andrà avvisata tempestivamente l’Amministrazione a mezzo email con le dovute motivazioni. In caso di errata o incompleta compilazione non motivata di un rapporto di verifica verrà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto. In caso di ritardo nell’immediata comunicazione (entro 1 giorno lavorativo, secondo le regole previste nelle PROCEDURE OPERATIVE) nei casi di impianti potenzialmente pericolosi per i quali si registri diffida dall’utilizzo, sarà applicata una penale pari a € 25,00. In caso di ritardo nella consegna, sia telematica sia cartacea, dei rapporti di prova sarà applicata una penale pari a € 1,00 per rapporto di prova. La penale verrà dedotta dalla prima fattura in scadenza; in caso di recidiva, le penali saranno raddoppiate. In caso di mancata effettuazione dei controlli assegnati entro i tempi previsti (fatti salvi i casi di forza maggiore), senza averne data tempestiva e motivata comunicazione scritta al Comune, si procederà come segue: • nel caso in cui alla fine del 6° mese di contratto l’aggiudicatario ha svolto un numero di controlli inferiore al 50% del numero complessivo di ispezioni, recessione dal contratto; • nel caso in cui al termine dell’incarico le ispezioni non effettuate risultano in numero inferiore al 5% dei controlli complessivi, si applicherà una penale pari al 10% dell’importo contrattuale; • qualora la percentuale delle ispezioni non svolte risulti superiore al 5% dei controlli complessivi si applicherà una penale pari al 20% dell’importo contrattuale. L’applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro quindici (15) giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell’Appaltatore saranno sottoposte a valutazione dell’Amministrazione Comunale, che deciderà sull’accoglimento o il rigetto delle stesse entro trenta (30) giorni. Le suddette penali saranno inoltre applicate all’Appaltatore anche per eventuali irregolarità commesse dai collaboratori dall’Appaltatore stesso, nonché per lo scorretto comportamento nei confronti del pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente e formalmente documentate. Il verificatore è tenuto a comportarsi in modo tale da favorire l’instaurazione di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile rapporti di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàfiducia tra l’Amministrazione e i cittadini, per il raggiungimento dello scopo pertanto garantisce le migliori qualità del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28servizio.
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Samples: portale.spezianet.it
Penali. Nel caso in cui Resta convenuto fra le parti che eventuali ritardi che si verificheranno, a causa del mancato rispetto nel presente articolo, saranno addebitati al Professionista. Qualora la presentazione del progetto prevista dalla presente convenzione, venisse ritardata oltre il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)termine stabilito, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad applicata una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàall’onorario netto, per il raggiungimento dello scopo del presente contrattocompresi i rimborsi e maggiorazioni, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresomaturato, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto che sarà trattenuta sulla liquidazione dei limiti di legge] per compensi spettanti. Per ogni giorno di ritardo è applicata d’ufficio sulle competenze professionali spettanti, una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00). Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 60 (sessanta), l’Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il progettista inadempiente senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese. Le penali fissate nel presente articolo verranno applicate anche nel caso che il professionista non ottemperi a quanto prescritto all’articolo 06 della presente convenzione. ✓ Responsabilità del progettista. Il progettista convenzionato è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale, ed è quindi tenuto al risarcimento nel caso che, in seguito alla mancata presentazione nei termini convenzionali del progetto, arrechi pregiudizio a finanziamenti di spesa, in particolare nel caso che sia condizionato alla consegna in tempi stabiliti ed inderogabili degli elaborati tecnici richiesti e previsti nella convenzione. ✓ Modifiche al progetto. Il progettista si obbliga d’introdurre, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’Amministrazione fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, purché non stravolgano in modo radicale le previsioni del progetto, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. ✓ Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione. Oltre a quanto sopra specificato, la prestazione consisterà anche nello svolgimento direttamente da parte del professionista, dei compiti di “Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione” in quanto il medesimo risulta essere in possesso dei requisiti prescritti dal sessantunesimo giorno in poiD. Lgs n. 81/08 e precisando che saranno comunque a carico del professionista tutte le responsabilità derivanti. L’applicabilità della penale ed ✓ Compiti del coordinatore nella fase di progettazione. I compiti del “Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione”, comprendono le prescrizioni e gli obblighi per tale figura, come prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. ✓ Determinazione degli onorari. Gli onorari spettanti al Professionista per l’espletamento dell’incarico oggetto del presente atto, verranno determinati forfettariamente per la progettazione e per il suo ammontare coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, per un importo forfettario onnicomprensivo pari a € 24.101,31, più il 2% per Cassa di Previdenza di categoria e l'I.V.A. di legge. Si precisa altresì che tali competenze saranno accertati dall’organo assoggettate al ribasso del compenso offerto dal professionista. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto qualora per qualsiasi motivo, i lavori di Verifica di Conformità, sulla base progettazione non abbiano avuto inizio. ✓ Corresponsione degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEConorari. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale L'onorario inerente l’incarico di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualealla presente convenzione, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.verrà liquidato secondo le seguenti modalità:
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Samples: www.regione.sardegna.it
Penali. Nel In caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parzialemancato rispetto dei termini indicati nell’Art. _ _ del Capitolato ( _ ), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento la Società è tenuta a pagare all’Agenzia, a titolo di non scarsa importanza penale ai fini sensi dell’art. 281382 C.C. e fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subìto, il Contraente sarà assoggettatoun importo pari allo _ per mille del valore del premio annuale al netto della regolazione, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo ritardo. L’importo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare. In tale caso l’Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con la Società mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata, alla Società e al sessantesimo giorno compresoBroker. Qualora si verifichino ritardi nei termini di pagamento indicati nel Capitolato, il competente Ufficio dell’Agenzia avvierà, tramite pec, la contestazione degli addebiti in contraddittorio con la Società, che entro e dello 0,05 % [non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione potrà fornire in forma scritta, tramite pec, le proprie controdeduzioni. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l’Agenzia potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] detrarre gli importi per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poile penali direttamente dai corrispettivi maturati e fatturati dall’Assicuratore e non ancora corrisposti. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale L’irrogazione delle penali non pregiudica esclude il diritto dell’ASI della Committente di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l’Assicuratore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo che ha determinato l’applicazione della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28penale.
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Samples: www.agenziaentrate.gov.it
Penali. Nel Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, saranno contestati formalmente all’impresa mediante P.E.C., o altro mezzo idoneo (fax, e- mail, ecc.) In caso di ritardo rispetto ai tempi d’intervento indicati dal presente capitolato (per presa in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica carico chiamate, ripristino funzionalità, intervento on site, consegna pezzi di conformità parzialericambio), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento sarà discrezionalmente applicata dall’ATS una penale fino ad un massimo di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, € 100,00 per ciascun giorno calendariale ogni ora di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il prime 4 ore di ritardo, e fino ad massimo di € 150,00 per singola ora di ritardo per le ore successive alle prime quattro. Nel caso in cui l’ATS fosse costretta a rivolgersi ad altro fornitore per gli interventi in questione (esecuzione d’ufficio), oltre alle suddette penali saranno addebitati all’appaltatore gli eventuali maggiori costi pagati. Qualora il ritardo si registri nello svolgimento fosse dovuto a cause di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàforza maggiore, per il raggiungimento dello scopo del presente contrattoformalmente documentate, l’ASI l’ATS si riserva di ricorrere a libero mercato, addebitando, nel qual caso, la possibilità sola eventuale differenza di applicare prezzo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, saranno contestati dall’ATS all’impresa la quale dovrà comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette giustificazioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell’ATS, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate all’Impresa le penali come sopra indicate. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’Impresa non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’ATS si rivarrà sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopradeposito cauzionale definitivo, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoche, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàtal caso, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECdovrà essere immediatamente reintegrato. L’applicazione della penale delle penali previste dal presente articolo non pregiudica preclude il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli dell’ATS a richiedere il risarcimento degli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosimaggior danni. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare La richiesta e/o il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento pagamento delle penali di cui al successivo art. 28presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: www.ats-insubria.it
Penali. Nel caso in cui Qualora la ditta assegnataria non completi il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)servizio con i tempi e le modalità stabiliti, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad l’Amministrazione Comunale applicherà una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla di Euro 200,00 per ogni inadempimento contrattuale, senza alcuna controdeduzione da parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardodella Ditta. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI L’Amministrazione si riserva la possibilità facoltà di provvedere in danno e di rivalersi sulla cauzione definitiva. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto con apposito ordine di servizio che sarà inviato per iscritto all’Aggiudicatario, assegnando un termine perentorio per adempiere; trascorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Inoltre, qualora la ditta aggiudicataria, nell’espletamento del servizio, non effettui tutte le operazioni necessarie come richiesto, l’amministrazione comunale può applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi una penale per il disservizio e per il danno all’immagine fino ad un massimo di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC1.000,00 euro. L’applicazione della penale penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l’inadempienza, redatta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto e la Ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non pregiudica oltre 5 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso della Ditta, l’Amministrazione provvederà al recupero delle penalità, mediante decurtazione di pari importo sui corrispettivi in pagamento e si riserva la facoltà di risolvere il diritto dell’ASI contratto incamerando la cauzione definitiva. L’ammontare delle penali sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, la quale è tenuta, in ogni caso, a eliminare gli inconvenienti riscontrati. L’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti ordinare e danni subiti in conseguenza fare eseguire, a spese della Ditta appaltatrice, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28servizio.
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Samples: www.terredargine.it
Penali. Nel L’Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste. Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel capitolato, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all’aggiudicatario perché provveda a sanare immediatamente la situazione. Qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione oltre le penali indicate nel capitolato tecnico le penali di seguito riportate: Per mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna e aggiornamento del DVR 2 per mille sull’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo dalla data di consegna come indicata nel capitolato Per mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna e aggiornamento del Piano di Emergenza 2 per mille sull’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo dalla data di consegna come indicata nel capitolato. Per mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna del DUVRI o del suo aggiornamento 2 per mille sull’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna previsto nel Per ritardo nell’esecuzione di ogni altra attività, prevista nel capitolato tecnico o di attività richieste con ordini di servizio o di attività proposte come migliorie previste nell’offerta tecnico – organizzativa 1 per mille sull’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo dalla data di consegna come indicata nel capitolato o concordata con l’Amministrazione per l’esecuzione delle migliorie previste nell’offerta tecnico – organizzativa. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Contraente sia contraente esegua le prestazioni contrattuali in ritardo modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o Capitolato e negli eventi in cui è prevista la verifica altri allegati di conformità parziale), sempre gara. Resta inteso che il ritardo valore delle penali non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28potranno superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte risarcimento del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardomaggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il ritardo si registri nello svolgimento suddetto limite del 10%, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. La società contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, per il raggiungimento dello scopo del presente contrattoa giudizio dell’Amministrazione, l’ASI si riserva dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la possibilità di applicare stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali sul prezzo complessivo contrattualecome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo artpresente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo. 28La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
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Penali. Nel Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, saranno contestati formalmente all’impresa mediante PEC o altro mezzo idoneo (fax, e-mail, ecc.) In caso di ritardo rispetto ai tempi d’intervento indicati dal presente capitolato (per presa in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica carico chiamate, ripristino funzionalità, intervento on site, consegna pezzi di conformità parzialericambio), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento sarà discrezionalmente applicata dall’ATS una penale fino ad un massimo di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, € 100,00 per ciascun giorno calendariale ogni ora di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il prime 4 ore di ritardo, e fino ad un massimo di € 150,00 per singola ora di ritardo per le ore successive alle prime quattro. Nel caso in cui l’ATS fosse costretta a rivolgersi ad altro fornitore per gli interventi in questione (esecuzione d’ufficio), oltre alle suddette penali saranno addebitati all’appaltatore gli eventuali maggiori costi pagati. Qualora il ritardo si registri nello svolgimento fosse dovuto a cause di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàforza maggiore, per il raggiungimento dello scopo del presente contrattoformalmente documentate, l’ASI l’ATS si riserva di ricorrere a libero mercato, addebitando, nel qual caso, la possibilità sola eventuale differenza di applicare prezzo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, saranno contestati dall’ATS all’impresa la quale dovrà comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette giustificazioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell’ATS, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate all’Impresa le penali come sopra indicate. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’Impresa non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’ATS si rivarrà sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopradeposito cauzionale definitivo, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoche, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàtal caso, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECdovrà essere immediatamente reintegrato. L’applicazione della penale delle penali previste dal presente articolo non pregiudica preclude il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli dell’ATS a richiedere il risarcimento degli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosimaggior danni. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare La richiesta e/o il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento pagamento delle penali di cui al successivo art. 28presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: www.ats-insubria.it
Penali. Nel caso di ritardata consegna dei consumabili rispetto ai termini stabiliti all’art. 10 del presente Capitolato, l’Azienda Ulss, oltre a provvedere a reperire altrove i prodotti contestati ed addebitare le eventuali maggiori spese sostenute, potrà applicare una penale in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste misura giornaliera (per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun ogni giorno calendariale solare di ritardo, successivo cioè alla scadenza dei termini indicati nel precedente art. 10) pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti della Ditta inadempiente. In caso di mancata rispondenza dei prodotti richiesti l’Azienda Xxxx respingerà gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Azienda ULSS potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute. A quest’ultimo, inoltre, è imposta una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardopari al all’1‰ della merce non consegnata, con un minimo di €. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità250,00=. Infine, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo ritardato intervento nell’assistenza tecnica (intervento su chiamata) rispetto ai tempi dichiarati nell’offerta, verrà applicata una penale di €. 250,00=. L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal primo al sessantesimo giorno compresopresente Capitolato, e dello 0,05 % [salva possibilità ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’Azienda Ulss, a fronte dell’obbligo di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti emissione di legge] per ogni giorno apposita nota di ritardo dal sessantunesimo giorno in poiaddebito da parte dell’Azienda Ulss stessa. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento L’addebito delle penali di cui al successivo artpresente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. 28Nel caso, infine, di prodotti sospesi o posti sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria, la Ditta dovrà sostituire i relativi quantitativi o accollarsi i conseguenti oneri di spesa.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 113bis del D.lgs 50/2016 le penali per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono commisurate ai giorni di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte ritardo e proporzionali rispetto all'importo del prezzo contrattuale corrispondente contratto o alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo prestazioni del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Altre tipologie di penali vengono così stabilite: relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore; Il Comune avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell’Aggiudicatario inadempiente, all’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto del contratto. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’Aggiudicatario avrà facoltà di presentare proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica delle contestazioni. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nei casi in cui le controdeduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Comune. L’importo delle penalità verrà sottratto dalla somma addebitata nella fattura del mese successivo rispetto a quello in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti diffide o formalità di legge] sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28ulteriori.
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Penali. Nel caso in Ove ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione le controdeduzioni di cui il Contraente sia in ritardo nel completamento all’articolo precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l’eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità. Tassativamente l’applicazione delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualedovrà essere preceduta da regolare contestazione. Le penali saranno applicate sugli importi sono così articolate: - in caso di cui sopramancata effettuazione del servizio, nella misura dello 0,02 totale o parziale, tale da costringere l’amministrazione a provvedere in altro modo, sarà applicata una penale pari al 50% [salva possibilità dell’importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell’Amministrazione di prevedere diverse percentuali nel rispetto procedere, a spese della Ditta inadempiente, all’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei limiti mancati servizi oggetto dell’appalto; - per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara, o per violazioni di norme di legge] per ogni giorno , in ragione della gravità dell’infrazione, in termini di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoprestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, delle ripercussioni sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione qualità e sicurezza del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare servizio fino al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale del corrispettivo mensile; - ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dell’Amministrazione ad eseguire i controlli di cui all'artconformità o non venga fornita dal personale dell’Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli, compresi quelli del revisore indipendente, sarà applicata una penale pari a € 3.000,00 (euro tremila/00). 5.2Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero saranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI Il Comune si potrà avvalere riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28polizza fideiussoria.
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Samples: www.unionevalliedelizie.fe.it
Penali. Nel caso 1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel ripristino del livello minimo di 3.600/lt per contenitore criogenico, successivo alle prime 24 ore, si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo stimato contrattuale, al netto dell’IVA. Qualora il ritardo nel ripristino comporti anche la sospensione cautelativa di alcune attività di ricerca a discrezione della Stazione appaltante, al fine di consentire la prosecuzione di altre, la penalità di cui al presente paragrafo viene triplicata. 2)Nell’eventualità in cui si riscontri il Contraente sia in ritardo nel completamento mancato rispetto delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in specifiche minime di cui è prevista la verifica al Capitolato tecnico, oltre agli adempimenti di conformità parziale)cui al paragrafo § 4.2 del Capitolato medesimo, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad si applicherà una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività pari all’1‰ (uno per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàmille) dell’importo stimato contrattuale, al netto dell’IVA per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva numero di giorni intercorrenti tra la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale segnalazione a mezzo PEC ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione normale ripristino della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare somministrazione; 3)L’Ente potrà applicare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore penali sino a concorrenza del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale (dieci per cento) del importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti. 4)La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di applicazione delle penali. 5)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui all'artai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto. 5.26)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle specifiche minime. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualedette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui applicheranno le penali sopra indicate. 7)Le penali verranno regolate dall’Ente, o sui corrispettivi dovuti al successivo artContraente oppure sulla garanzia definitiva. 28In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall’Ente.
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Penali. Nel In caso di parziale o mancata esecuzione di una o più attività programmate, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’3 ‰ (tre per mille) del corrispettivo contrattuale del trimestre di riferimento, fino all’ esecuzione del servizio stesso. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Contraente sia Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in ritardo modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel completamento delle attività previste per Contratto; in tali casi la Riunione Finale (o negli eventi Stazione appaltante avrà facoltà di applicare al Fornitore le predette penali sino al momento in cui è prevista la verifica di conformità parziale)il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, sempre fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 2810% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte risarcimento del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardomaggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore limite del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale dell’importo del Contratto, la Stazione appaltante potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all'artai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore per iscritto. 5.2Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualedette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’ASI si potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La Stazione appaltante potrà avvalere della risoluzione per inadempimento compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al successivo artpresente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche come corrispettivo per il servizio prestato. 28La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
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Samples: www.adm.gov.it
Penali. Nel caso in cui Il Fornitore è soggetto al pagamento di penali come segue: Ritardata consegna del materiale richiesto il Contraente sia in ritardo In misura giornaliera (ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs termine massimo di consegna stabilito nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parzialen. 50/2016), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun fino al quindicesimo giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte Capitolato tecnico. nella percentuale del prezzo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale corrispondente alle attività (contratto attuativo/ordinativo di fornitura). Decorso inutilmente il termine suddetto è facoltà delle Amministrazioni Contraenti acquisire la prestazione presso altri operatori economici, in tal caso i costi per le quali si registra il ritardol’acquisizione, ivi compresi quelli connessi all’individuazione di altro operatore, saranno imputati al Fornitore. Prodotti difformi rispetto ai requisiti di qualità prescritte nel Capitolato tecnico. In caso di consegna di prodotto difforme l’Amministrazione Contraente procede alla restituzione del bene, con obbligo di ritiro in capo al Fornitore. Inoltre, procede all’applicazione della penale, in misura giornaliera (ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs n. 50/2016), nella percentuale del 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale (contratto attuativo/ordinativo di fornitura), da computarsi dalla data del verbale di contestazione. Nel caso di vizi occulti o non facilmente L’Amministrazione Contraente procede alla restituzione del bene non conforme alle prescrizioni del Capitolato tecnico, con obbligo di ritiro in cui il ritardo si registri nello svolgimento capo al fornitore. Inoltre, procede all’applicazione della penale nella misura massima pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale (contratto attuativo/ordinativo di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàfornitura) in relazione al quale è avvenuta la consegna dei prodotti viziati. riconoscibili, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva le Amministrazioni Contraenti provvederanno a contestare la possibilità di applicare qualità e le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui sopraall’art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità salvo il rispetto del termine di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28decadenza.
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Samples: www.estar.toscana.it
Penali. Nel L’Amministrazione si riserva di applicare nei confronti dell’appaltatore le penali nei casi in appresso specificati, previa contestazione scritta trasmessa tramite posta certificata: - La penale pecuniaria, in caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste di inosservanza del termine di consegna è stabilita nella misura dell’1% (uno per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun cento) dell’ammontare netto dell’intero ordine relativo ad ogni giorno calendariale di ritardo, ad comunque nel rispetto di quanto previsto nel DL 50/2016. Il periodo di ritardo non può eccedere i 20 giorni, termine oltre il quale l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento. - Nell’eventualità che le forniture non corrispondono alle caratteristiche definite in sede di aggiudicazione sia relativamente alla costruzione che alla qualità dei materiali impiegati sarà stabilita a carico dell’appaltatore una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale pecuniaria corrispondente alle attività per deficienze riscontrate, fatta salva la sostituzione totale o parziale delle partite contestate. - In caso di mancata diligenza nell’esecuzione degli interventi connessi alla fornitura, quali, facchinaggio, scarico a destinazione, montaggio, installazione degli arredi le quali si registra il ritardopenali a carico dell’appaltatore saranno commisurate agli inadempimenti contestati. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento - Nei casi di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo risoluzione del presente contratto, l’ASI si riserva sarà incamerata la possibilità cauzione di applicare cui all’art. 6 che precede. Per tutti i casi sopra menzionati, l’Amministrazione contesterà gli inadempimenti contrattuali riscontrati e l’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, saranno applicate le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28sopra indicate.
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Samples: trasparenza.comune.paceco.tp.it
Penali. Nel In caso di violazione degli obblighi e delle prestazioni di cui al presente contratto, l’ATS provvederà all’applicazione delle penali come di seguito specificato: - inosservanza delle prescrizioni in cui materia di personale adibito al servizio (esempio: mancanza di comunicazioni, sostituzioni, discordanza tra il Contraente sia numero di persone effettivamente presente nelle strutture e quello comunicato, inadeguato rapporto con il pubblico, ecc.): riduzione della liquidazione mensile da un minimo del 1% ad un massimo del 5%; - inosservanza delle prescrizioni in ritardo materia di pulizia: riduzione della liquidazione mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 10%; - inosservanza di prescrizioni in materia di custodia, benessere, cura, alimentazione dei cani e tenuta dei relativi registri: riduzione della liquidazione mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 10%. Qualora venisse riscontrata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel completamento delle attività previste per presente contratto, l’ATS procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la Riunione Finale (ditta alle proprie controdeduzioni, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata tramite fax o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardopec. Nel caso in cui, entro il suddetto termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare le inadempienze contestate, o nel caso in cui pervengano e non siano ritenute idonee, si disporrà a titolo di penale la riduzione della liquidazione mensile nelle percentuali sopraindicate, a seconda della tipologia e gravità dell’inadempienza, nonché di eventuali recidive. Nel caso di gravi, persistenti e reiterate inadempienze riferite ad una o più tipologie di inosservanze, superiori a tre, nonché nel caso di impossibilità a garantire il ritardo regolare e corretto svolgimento del servizio, l’ATS ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penali e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento di maggiori danni. Potrà, inoltre, addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza per gravi motivi o continuate inadempienze superiori a tre da parte della ditta. In tale circostanza l'ATS formalizzerà richiesta di risarcimento per eventuale affidamento del servizio ad altro soggetto. Il contratto si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per intende altresì risolto: - qualora la ditta abbandoni il raggiungimento dello scopo del servizio senza giustificato motivo; - quando la ditta non adempia puntualmente ad uno degli obblighi assunti con il presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopracon reiterate inadempienze in misura superiore a tre, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica fermo il diritto dell’ASI al risarcimento dei danni. E' inoltre riconosciuta all'ATS la facoltà insindacabile di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti recedere unilateralmente dal contratto nel caso in conseguenza cui non abbia interesse alla continuazione del ritardo verificatosiservizio, notificando disdetta almeno 3 mesi prima a mezzo pec senza che l’appaltatore del servizio abbia altro a pretendere che il corrispettivo dovuto fino alla risoluzione del contratto. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale E' riservato alla ditta, previo preavviso di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualemesi 3, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione la facoltà di recedere dal presente contratto, esclusivamente per inadempimento causa di cui al successivo art. 28forza maggiore.
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Samples: www.scrp.it
Penali. Nel caso in Con riferimento alle modalità di erogazione dei servizi oggetto dell’appalto, di cui il Contraente sia in ritardo al Capitolato speciale, qualora nel completamento corso dell’esecuzione del servizio si riscontrassero delle attività previste per inadempienze contrattuali, la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI Stazione Appaltante si riserva la possibilità facoltà di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualeuna penalità da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 2.000,00 in base alla gravità dell’inadempienza. Nel corso del periodo contrattuale sopra esplicitato, qualora venissero formalmente applicate all’Appaltatore n. 3 (tre) penali, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto incamerando il deposito cauzionale definitivo. Le penali saranno verranno applicate sugli importi dalla Stazione Appaltante previa contestazione in forma scritta dell’addebito all’Appaltatore. La stesso potrà, nel termine massimo di cui sopra5 (cinque) giorni lavorativi rappresentare alla Stazione Appaltante le proprie contro deduzioni; questa, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo dopo aver acquisito gli atti e le eventuali osservazioni da parte del responsabile del contratto della medesima, deciderà a suo insindacabile giudizio mediante provvedimento motivato da notificare all’Appaltatore. L’ammontare delle penali applicate in base al sessantesimo giorno compresopresente Capitolato sarà portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàmancanza, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosidalla cauzione definitiva. In ogni caso l'ammontare massimo della penale caso, l’applicazione delle penali non è condizionata all’emissione di nota di debito o altro documento da parte dell’Appaltatore, necessaria per la tenuta contabile dei 10 Enti. L’Appaltatore non potrà superare il valore chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze ai 10 Enti, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, in ogni caso, l’Appaltatore per i servizi posti a suo completo carico non potrà invocare la mancata applicazione delle penali previste contrattualmente adducendo l’indisponibilità di personale, mezzi e attrezzature, pezzi di ricambio o materiali di consumo, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, se non dimostra altresì, che non ha potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo delle penali stesse.
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Samples: appweb.regione.vda.it
Penali. Nel caso in Il servizio dovrà essere eseguito, salvo cause ed eventi imprevedibili e alla ditta aggiudicataria non imputabili, nel rispetto delle scadenze e modalità di cui al presente Capitolato d’appalto, dei suoi allegati e della Relazione tecnica illustrativa. Le penali dovute per il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ritardato adempimento sono calcolate ai fini sensi dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte 113-bis comma 4 del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardoD. Lgs. 50/2016. Nel caso in cui i servizi oggetto di questo appalto non siano espletati da parte della impresa appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nei documenti contrattuali, nell’offerta tecnica presentata in sede di gara ed in ottemperanza agli ordini di servizio di ARPAS, o siano riscontrate deficienze e inadempimenti nel servizio stesso, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata entro il ritardo termine stabilito in sede di contestazione (qualora sia possibile), saranno addebitate le penalità di seguito elencate: Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio di XXXXX ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, ARPAS provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del semestre in cui si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàe verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI la quota parte relativa ai danni subiti. XXXXX si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la possibilità facoltà di applicare le penali sul richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando all'impresa affidataria l'eventuale maggiore prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, che sarà trattenuto sui crediti dell'impresa o sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECcauzione che dovrà essere immediatamente integrata. L’applicazione della penale delle penali non pregiudica preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali. Per reiterati inadempimenti, XXXXX avrà il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti chiedere la risoluzione del contratto in conseguenza del ritardo verificatosiogni momento. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà si procederà alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il valore del 10% dell'importo relativo del contratto, al prezzo contrattuale netto di cui all'artIVA. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeResta intesa la facoltà per ARPAS di chiedere, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento oltre al pagamento delle penali, il risarcimento di cui al successivo art. 28.tutti i danni eventualmente subiti
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Samples: www.sardegnaambiente.it
Penali. Nel caso in cui L'Agenzia Regionale si riserva la facoltà di applicare una penale pari 1‰. (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, qualora la Società non consegni la fornitura entro il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)termine indicato dall'art. 3, sempre salvo che il ritardo non costituisca inadempimento sia determinato da caso fortuito o forza maggiore (o non sia stato autorizzato dall'Agenzia medesima). L'Agenzia Regionale si riserva, altresì, la facoltà di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad applicare una penale che verrà pari 1‰. (uno per mille) dell'importo netto contrattuale qualora la Società esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme a quanto indicato nel presente contratto; in tal caso la penale sarà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività sino a quando la prestazione non venga eseguita in modo conforme. L'importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10% (dieci per le quali cento) dell'importo netto contrattuale; superata tale percentuale l'Agenzia Regionale si registra riserva la facoltà di risolvere il ritardocontratto in danno della Società inadempiente. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàche l'Agenzia Regionale ritenga che sussista un inadempimento contrattuale lo contesterà, per iscritto (tramite PEC), alla Società che dovrà comunicare le proprie deduzioni entro il raggiungimento dello scopo del presente contrattotermine perentorio di cinque giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora l'Agenzia Regionale ritenga che le deduzioni della Società non siano accoglibili ovvero la Società non abbia dato risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’ASI si riserva la possibilità di l'Agenzia Regionale potrà applicare alla Società le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento L'applicazione delle penali, di cui sopraal presente articolo, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI risarcimento di addebitare al Contraente gli eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28dall'Agenzia Regionale a causa dei ritardi/inadempimenti contrattuali.
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Penali. Nel caso La consegna della fornitura dovrà avvenire entro il termine indicato all’art. 4 del presente CSA, salvo tenere conto delle motivazioni scritte della ditta a giustificazione dell’eventuale ritardo. I termini di consegna e ritardo sono calcolati in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardoricevimento della lettera d’ordine mediante PEC. Nel caso in cui la consegna avvenga dopo 30 (trenta) giorni dalla data di ordinazione (quindi con un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni rispetto a quanto previsto all’art.4), la Stazione Appaltante si riserva di revocare l’aggiudicazione eventualmente fatta e di passare al secondo classificato, senza che l’originario aggiudicatario possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo. La Stazione Appaltante dovrà comunicare le penalità applicate all’operatore economico, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata A/R, entro e non oltre 15 gg. dalla consegna. L'operatore economico avrà facoltà di presentare, entro un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie/deduzioni in materia, che verranno valutate dalla Stazione Appaltante. Trascorso il ritardo si registri nello svolgimento termine predetto, o nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, la Stazione Appaltante provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate. Nel caso di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, reiterati ed immotivati ritardi la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il raggiungimento dello scopo del presente contrattorisarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura. L'applicazione delle penali, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28presente articolo, avverrà attraverso la compensazione del credito, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti ovvero, tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
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Samples: www.comunequarrata.it
Penali. Nel In presenza di specifiche richieste inoltrate dall’azienda al professionista e nel caso in cui non consegni la documentazione entro i tempi prestabiliti, o non collabori con A.C.A. e non indirizzi la stessa per i corretti adempimenti previsti nel piano concordatario nei tempi e nelle modalità stabiliti, è previsto il Contraente sia pagamento di una penale da computarsi sul valore del debito di cui si ritarda il pagamento alle seguenti percentuali in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza funzione ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale giorni di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 : Xxxxxxx Xxxxxx Fino a 1 giorno 0.1% [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 Da 2 a 3 giorni 0.3% [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo Da 3 a 10 giorni 0.5% per ogni giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo Oltre 10 giorni 0,5% aggiuntivo rispetto allo 0,5% per ogni giorno addizionale di Verifica ritardo L’ammontare delle penali come sopra formato verrà detratto senza avviso o formalità dalla prima liquidazione utile successiva di Conformità previa relazione del RUP sentito cui all’art. 9. A garanzia degli obblighi ed oneri contrattuali in sede di stipula di contratto il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica professionista sarà chiamato a prestare cauzione definitiva per il diritto dell’ASI di addebitare servizio affidato pari al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo del prezzo presunto di aggiudicazione, mediante garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, con firma dell’agente autenticata con l’accertamento dei poteri fino all’esaurimento degli obblighi contrattuali. Inoltre l'Aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno causato nel corso dell'esecuzione del contratto al prezzo contrattuale Cliente quale conseguenza immediata e diretta di un proprio colpevole inadempimento agli obblighi di prestazione del servizio. Non saranno considerati tali danni derivanti da: ⮚ La mancata veridicità o l’erroneità dei dati prodotti dalla ACA S.p.A. . A garanzia degli obblighi di cui all'artsopra il professionista sarà chiamato a prestare in sede di stipula del contratto polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a 5.000.000,00 € per ogni sinistro. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeLa mancata costituzione delle garanzie determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui da allegare all’offerta, da parte dell’ACA, la quale aggiudicherà il servizio al successivo art. 28concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: aca.pescara.it
Penali. Nel caso in cui Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica diritto dell’Amministrazione comunale di conformità parziale), sempre che pretendere il ritardo non costituisca inadempimento risarcimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività eventuali ulteriori spese e danni per le quali violazioni e le inadempienze che si registra il ritardo. Nel caso risolvano in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàuna non corretta gestione del servizio, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di applicare penali nei casi e con le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi modalità di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] seguito descritte: ritardo nell’avvio del servizio: euro 100,00 per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoe fino ad un massimo di giorni 10, e dello 0,05 % [salva possibilità decorsi i quali l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi nei tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento intervento rispetto ai termini massimi di cui al successivo precedente art. 283: euro 60,00 per ogni ora, o frazione di ora superiore ai 20 minuti, di ritardo; esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Amministrazione comunale applicherà - per una prima infrazione - una penale di euro 4.000,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: l'Amministrazione comunale potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.500,00. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell’Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione comunale alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'alt. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
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Samples: www.regione.sardegna.it
Penali. Nel caso Il Responsabile designato dall’Azienda effettuerà le eventuali detrazioni economiche corrispondenti all’applicazioni di penali. Si stabilisce che la percentuale massima risultante dalla sommatoria delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare dei singoli importi annuali del presente appalto, ovvero Forniture, Servizi e Lavori. L’impresa è soggetta all’applicazione di penalità nei seguenti casi: ritardo nella consegna del sistema installato e funzionante rispetto ai termini fissati nel presente capitolato art 7 (120 gg.); ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi e/o non conformi in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo. superamento, dei tempi massimi di disservizio: 10 giorni/anno, calcolati sulla fascia oraria 8-18 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi (o negli eventi in cui è prevista ad es.:0,5 gg = 5 h di fermo tecnico). Per la verifica di conformità parziale)questa condizione si valuteranno i guasti del sistema che impediscono l’erogazione delle procedure diagnostico-interventistiche programmate, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento con esclusione delle manutenzioni preventive programmate (calendario) e delle interruzioni di non scarsa importanza ai fini dell’artservizio dovute ad interventi per attività di aggiornamento tecnologico e/o miglioramento della sicurezza . 28, il Contraente La valutazione sarà assoggettatosvolta dai Responsabili del S.C. di Radiologia destinataria dell’apparecchiatura e del Servizio di Ingegneria Clinica, per ciascun giorno calendariale le rispettive parti di ritardocompetenza Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le quali si registra il ritardoproprie deduzioni all’Azienda Sanitaria nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di ConformitàQualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopraalla Ditta appaltatrice, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, le seguenti penali: per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresonella consegna del sistema installato e funzionante (acceptance test) rispetto ai termini previsti, e dello 0,05 una penale pari a 0,1 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] dell’importo complessivo della fornitura; per ogni giorno di ritardo superamento dei tempi massimi di disservizio, una penale pari ad 0,1 % dell’importo complessivo della prestazione primaria valido sia nel periodo di garanzia che per l’eventuale contratto di manutenzione full-risk; I guasti di livello minore, che non comportano interruzione dell’erogazione delle terapie, dovranno essere risolti entro 30 gg, salvo proroghe autorizzate formalmente e congiuntamente dal sessantunesimo giorno Responsabile del Servizio di Radiologia e dal Servizio di Ingegneria Clinica, qualora tale limite venga superato, si applicherà la penale di euro 250/die, valido sia nel periodo di garanzia che per l’eventuale contratto di manutenzione full-risk . L’ammontare delle penalità, non superiore al 10% del valore complessivo dell’ammontare netto contrattuale, potrà essere addebitato con le seguenti modalità: sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàcorso con la Azienda sanitaria; in ogni caso, sulla base degli effettivi tempi di ritardo l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosideposito cauzionale. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 6. La richiesta e/o il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento pagamento delle penali di cui al successivo artpresente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’ obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. 28E’ fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante, la quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c).
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Penali. Nel caso in Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (sopra e/o negli eventi in cui è prevista la verifica assunti con l’offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] importo pari a 30,00 (trenta/00) euro per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoriscontrato, in ogni adempimento. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, a un incontro di lavoro o relativo alle attività di comunicazione e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali consultazione convocate, nel rispetto dei limiti degli accordi contrattuali, può comportare l’applicazione di legge] per ogni giorno una penale di ritardo importo pari a 100,00 (cento/00) euro. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità delle attività rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nell’offerta di gara, potranno essere previste penali fra un minimo di 500,00 (cinquecento/00) euro e un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro a seconda della gravità del fatto. Tali penali saranno quantificate dal sessantunesimo giorno Responsabile Unico del Procedimento in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DECconsiderazione all’entità dell’inadempimento stesso. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli esclude la responsabilità dell’Affidatario per eventuali oneri sostenuti e maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante. Le penali sono trattenute in conseguenza occasione del ritardo verificatosiprimo pagamento successivo alla loro applicazione. In ogni caso l'ammontare massimo della penale L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà può superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di cui all'artimporto superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al 108 del Codice dei contratti e il successivo art. 2815, in materia di risoluzione del contratto. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione e l’Organo di collaudo, ove costituito.
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Penali. Nel In caso di ritardato adempimento e di qualsiasi altro inadempimento nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo e suoi Allegati, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, la Committente potrà applicare nei confronti dell’Appaltatore le penali previste nella Tabella allegata al presente Accordo con le modalità di seguito indicate, fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subìto. Si specifica che l’Agenzia al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze potrà applicare tutte le penali previste. Ai fini dell’applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite posta elettronica certificata all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire, in cui forma scritta tramite posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti. In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il Contraente sia in ritardo nel completamento termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all’applicazione delle attività previste penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica Committente di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività detrarre gli importi per le quali si registra penali direttamente dai corrispettivi maturati dall’Appaltatore e non ancora fatturati. L’irrogazione delle penali non esclude il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento diritto della Committente di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, agire per il raggiungimento dello scopo ristoro del presente contrattomaggior danno subìto, l’ASI né esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, è reso inadempiente e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità che ha determinato l’applicazione della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosipenale. In ogni caso l'ammontare riferimento a ciascun contratto esecutivo, l’importo massimo della penale delle penali applicate non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale del valore dei corrispettivi contrattuali. In caso di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualesuperamento di detta soglia, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento l’Agenzia ha la facoltà di cui al successivo art. 28risolvere il contratto esecutivo con l’Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.
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Penali. Nel In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, il RUP applicherà le penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni. Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/16, l’applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata tramite pec) dell’Amministrazione UCMAN e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni dell’Appaltatore a quanto contestato. In particolare, le controdeduzioni dovranno pervenire all’Amministrazione UCMAN entro 10 gg. lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che l’Appaltatore abbia presentato le proprie contro deduzioni o nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all’applicazione della penalità con apposito provvedimento. Si procederà al recupero delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo ancora da corrispondere all’’Appaltatore. Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun si procederà all’applicazione delle seguenti penalità: • Per ogni giorno calendariale lavorativo di ritardo, ad non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini perentori stabiliti per la consegna, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte nella misura dell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113 bis del prezzo D.Lgs. n.50/2016 fatto salvo il risarcimento del maggior danno. • Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini perentori stabiliti per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dei beni oggetto di collaudo negativo, l'appaltatore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale nella misura dell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale corrispondente alle attività ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n.50/2016, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. • Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini perentori relativi agli obblighi dei servizi di garanzia nonché assistenza e manutenzione, l'appaltatore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale misura dell’1 per le quali mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n.50/2016 per ogni prodotto in relazione al quale si registra è verificato l'inadempimento o il ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel • Per mancata sostituzione del mezzo con altro analogo nei periodi di sosta forzata eccedenti i 6 giorni di servizio, nel periodo di garanzia, una penalità "una tantum" pari ad euro 1.000,00 (euro mille/00). L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dallo stesso committente mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’Appaltatore inadempiente o avvalersi della cauzione presentata senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in quest’ultimo caso l’Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 15 gg. successivi alla comunicazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, il committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia prestata. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalla prescrizioni contenute nel presente capitolato; in tal caso l'Amministrazione applicherà all'appaltatore le predette penali sino al momento in cui la fornitura sarà conforme alla disposizioni contrattuali, fatto salo in ogni caso il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali risarcimento del maggior danno. Qualora dette contestazioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata data risposta da parte dell'appaltatore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'appaltatore le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il relativo provvedimento è assunto dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi L'applicazione delle penalità di cui soprasopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'appaltatore essendo, nella misura dello 0,02 % [così, fatta salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno azione civile volta ad ottenere risarcimento (in poi. L’applicabilità della penale ed via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28contratto.
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Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle ll Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le lavorazioni specificate nell’oggetto della presente senza creare interruzione all’ordinaria attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualelavorativa dell’ente pubblico. Le penali saranno verranno applicate sugli importi previo contraddittorio con l’Appaltatore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza all’Appaltatore, con termine di cui sopra5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. Il Committente si riserva, nella misura dello 0,02 al raggiungimento di penali per un importo pari 10% [salva possibilità (dieci per cento) dell’ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con comunicazione a mezzo PEC, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosimaggiori danni. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento il fornitore inadempiente sarà tenuto al pagamento in favore del Politecnico di Milano, a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c., di una somma pari al 10% dell’importo della fornitura. Le sanzioni pecuniarie di cui al successivo artsopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l’importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione, con conseguente obbligo di reintegro. 28Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo superiore ai 10 giorni solari indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi 5 dell’art. 1456 C.C., con semplice comunicazione scritta e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell’appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni. Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritiro e sostituzione sono a carico della Ditta.
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Penali. Nel caso in Per l’esecuzione dell’appalto la D.L. disporrà gli interventi ed i lavori necessari a mezzo di appositi ordinativi denominati “disposizioni di servizio”. In detti ordinativi verrà indicato sommariamente il lavoro da eseguire e fissati i termini di inizio e compimento del lavoro ordinato. Nell’art.14 del presente Capitolato si è espressa l’importanza, finalità e contenuto delle disposizioni di servizio (ordinativi) per il buon esito dei lavori appaltati. Pertanto l’Appaltatore dovrà ottemperare non solo agli obblighi contrattuali generali, ma anche, particolarmente, agli “impegni intermedi” costituiti dalle citate disposizioni, ivi compresi gli ordinativi telefonici d’urgenza di cui all’art. 23 (Parte 1° - Obbligo di reperibilità ed intervento d’urgenza) del presente Capitolato. Per eventuali inadempienze dell’Appaltatore alle disposizioni di servizio, l’Amministrazione si riserva il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)diritto, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28mediante provvedimenti del Responsabile del procedimento, il Contraente sarà assoggettatosu segnalazione della Direzione Lavori, per ciascun giorno calendariale di ritardoogni ritardo o mancato intervento, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. pecuniarie sotto specificate: Trattandosi di contratto aperto su interventi non preventivabili in sede di redazione del presente capitolato si ritiene di fissare al limite minimo stabilito dal regolamento, l’importo della penale e precisamente: Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura previste sono: dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] 1,00‰ dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, sul termine di ogni singolo intervento e dello 0,05 % [salva possibilità 0,50‰ dell’importo netto contrattuale per mancato intervento o irreperibilità dell’appaltatore in caso di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti urgenza. L’ammontare delle spese di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità assistenza e della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. Oltre alle citate sanzioni, saranno a carico dell’Appaltatore eventuali maggiori danni e spese causati da errata, mancata o ritardata attuazione delle disposizioni di servizio. Nell’eventualità di ripetute o gravi inadempienze dell’Appaltatore, l'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàall'incameramento della cauzione. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 30 del Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile del 2000, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti n. 145 e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualepubblicato su GURI 7 giugno 2000, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo n. 131 e art. 28133 del Regolamento di attuazione della ex legge quadro in materia di LL.PP. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive mod. emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e pubblicato sul SO alla G.U.R.I. 28 aprile 2000, n. 98; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nell’art. 26 del Capitolato generale.
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Penali. Nel Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Agenzia, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di esito negativo della Verifica di conformità il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale. La penale sarà applicata in eguale misura anche nei seguenti casi: - Mancata reperibilità e pronto intervento (par. 2.1.2); - Ritardo nella consegna del Programma di Manutenzione (par. 2.2.1.1) e Programma Operativo (par. 2.2.1.2); - Xxxxxxx nella consegna del Verbale di Controllo (par. 2.2.1.3) e della Scheda Consuntivo (par. 2.2.1.4); - Ritardo nell’attivazione dei servizi da parte del Fornitore. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Contraente sia Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in ritardo modo anche solo parzialmente difforme dai livelli di servizio e prescrizioni contenute nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi Contratto, in tali casi l’Agenzia applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui è prevista la verifica di conformità parziale)il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, sempre fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 2810% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte risarcimento del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardomaggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore limite del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale dell’importo del Contratto, la S.A. potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all'artai precedenti commi, verranno contestati all’Appaltatore dall’Agenzia per iscritto. 5.2Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualedette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Agenzia, l’ASI si ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Agenzia potrà avvalere della risoluzione per inadempimento compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al successivo artpresente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo. 28La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Agenzia di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
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Samples: Operazione Di Revisione Estintori Ad Anidride Carbonica
Penali. Nel In caso in cui il Contraente sia in di ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (nell’erogazione del servizio o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)inesatto adempimento rispetto alla proposta progettuale presentata dall’Operatore affidatario, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad applicata una penale pari a € 50,00/giorno, a seguito di formale contestazione - senza che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività siano pervenute giustificazioni accettabili. Il contratto si intende risolto in caso di applicazione di 3 penali. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’Affidatario per le quali si registra il ritardoeventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformitàl'Amministrazione non rispetti i termini dei pagamenti, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 2813, dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore del Affidatario gli interessi legali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 (e smi). Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, all’Affidatario dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo superiore ad un ulteriore 25% degli onorari, in relazione a quanto disposto dalla Tariffa professionale. Nel caso in cui sia l’Affidatario a recedere dall’incarico senza giusta causa, l’Amministrazione avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico. E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione della stazione appaltante se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata all’Affidatario, rimarrà senza effetto nel termine di 15 giorni. La stazione appaltante può in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico all’Affidatario, con provvedimento motivato, qualora ritenga che le attività espletate non siano conformi alle prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati. Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potrà, previo pagamento di quanto dovuto all’Affidatario, essere utilizzato dalla stazione appaltante per la parte ritenuta qualitativamente valida. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.
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Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento Qualora, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’ andamento delle attività previste individuate nei Disciplinari Tecnici e nei Programmi Operativi, Roma Capitale procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a 20 giorni affinché la Società rimuova gli ostacoli in grado di pregiudicare il buon andamento dell'azione amministrativa, ovvero giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. In caso d'inadempimento, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, Roma Capitale si riserva la facoltà di applicare nei confronti di Risorse per la Riunione Finale (Roma una penale di Euro 3.000,00 per ciascuna inadempienza in ordine agli obblighi contrattuali. L’importo delle penali sarà computato sulla fattura successiva alla sua definizione o negli eventi in cui è prevista la verifica sul primo acconto utile da corrispondere. Per quanto concerne i ritardi nell’adempimento, rispetto ad ogni termine previsto nel presente contratto, le parti convengono che le penali potranno essere applicate esclusivamente dopo il quinto giorno decorrente dallo scadere dello stesso termine. La penale sarà applicata nella misura di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, euro 200,00 per ciascun ogni giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo salvo quanto specificamente pattuito nelle altre parti del presente contratto, l’ASI si riserva e comunque fino alla concorrenza massima di Euro 3.000,00. In caso di inadempienze di particolare gravità nell’esecuzione del presente contratto di servizio, o di interruzione totale o parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di forza maggiore, Roma Capitale può esercitare la possibilità facoltà di applicare le penali sul prezzo complessivo risoluzione ai sensi della normativa vigente. In caso di formale contestazione di colpevoli inadempienze contrattuali, la struttura di riferimento dovrà acquisire dalla Società rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratori, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi In caso di cui sopramancato rispetto delle previsioni legislative e contrattuali relative ai rapporti di lavoro in essere, nella misura dello 0,02 % [degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa e degli obblighi descritti dal D.lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii., fatta salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti ogni altra prescrizione di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto è prevista la decadenza immediata dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28rapporti contrattuali.
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Samples: Contratto Di Servizio
Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di In conformità parziale)a quanto stabilito dall’articolo 113 bis, sempre che comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali comporta l’applicazione di penali, stabilite nella misura giornaliera compresa tra 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo contrattuale, da determinare il relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque complessivamente non costituisca inadempimento superiori al 10 per cento dell’importo netto del contratto, fatto salvo il diritto dell’Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non scarsa importanza ai fini dell’artcorretta esecuzione del servizio, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: penale pari allo 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nell’ avvio del servizio. 28L’appaltatore non potrà mai giustificare il ritardo nell’esecuzione del servizio affidata, il Contraente sarà assoggettatoattribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese che provvedano, per ciascun giorno calendariale di conto dell’Università, ad altri lavori, servizi o forniture, a meno che l’appaltatore non abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università il ritardo ascrivibile a queste imprese, affinché l’Università stessa possa farne contestazione. In relazione ad inadempienze diverse dal ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI l’Università si riserva altresì la possibilità facoltà di applicare le penali seguenti ulteriori penali, determinate in modo forfettario: accertata violazione agli obblighi di comportamento pubblicati sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx: una penale di cui sopraimporto compreso fra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno violazione. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura da effettuarsi a favore dell’Impresa, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultima non vanti un credito sufficiente a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell’Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell’Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. Tali importi non sono soggetti ad IVA ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del DPR n. 633/1972. Qualora il ritardo dal primo nell’adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al sessantesimo giorno compreso10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale netto, e dello 0,05 % [salva possibilità il responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. A seguito dell'avvenuta applicazione di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, o nell'ipotesi di legge] per ogni giorno reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Università si riserva di ritardo dal sessantunesimo giorno provvedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, in poi. L’applicabilità via stragiudiziale con semplice provvedimento amministrativo, con esecuzione del servizio in danno dell’Impresa inadempiente ed incameramento della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàcauzione, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica salvo il diritto dell’ASI al risarcimento di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti ulteriori e maggiori danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28derivanti dall'inadempimento.
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Samples: www.unibo.it
Penali. Nel Il Comune si riserva di applicare le seguenti penali: ▪ Mancato rispetto dei tempi di arrivo sul posto in caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste di chiamata al servizio di Pronto Intervento: € 100 (cento/00) per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale ogni ora di ritardo; ▪ Mancato rispetto dei tempi di sostituzione lampade spente: 150 (centocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo; ▪ Mancato rispetto degli obblighi contrattuali: 250 (duecentocinquata/00) per ogni mancanza accertata. Il Comune invia comunicazione scritta a RetiPiù, ad che equivarrà a una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività contestazione di inadempimento contrattuale, fissando un termine per le quali si registra il ritardol'effettuazione delle previste azioni correttive. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, RetiPiù può presentare per iscritto al Comune proprie deduzioni difensive. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento Comune respinga le argomentazioni difensive presentate da RetiPiù, ovvero quest'ultimo non formuli difese nei termini prescritti, RetiPiù sarà tenuto a dare comunque esecuzione alle prescrizioni impartite dal Comune nei termini e modi impartiti da questi indicati, ferma restando l’applicazione della penale irrogata. Il recupero delle somme quantificate come penali, verrà operato con rivalsa sui mandati di pagamento dovuti alRetiPiù a partire dal primo in scadenza e fino al completamento del recupero. L’importo complessivo delle penali irrogate a RetiPiù non può superare il 10% (dieci) dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi e gli inadempimenti siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo del presente contratto che prevede la risoluzione della contratto. RetiPiù è responsabile dei danni comunque arrecati a terzi, intendendosi per tale anche il Comune, direttamente o indirettamente, nell'espletamento delle attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo oggetto del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopraimpegnandosi a mantenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28avanzata da terzi.
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Samples: Contratto Di Manutenzione Ordinaria Impianto Di Illuminazione Pubblica
Penali. Nel caso di mancanza, di incompletezza e ogni altra irregolarità nelle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi del comma 2 art. 38 del D.Lgs. 163 s.m.i. obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’ 1 per mille del valore della gara, ai sensi del comma 2.bis del succitato decreto. Ai sensi del comma 1.ter art. 46 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., le disposizioni di cui al comma 2.bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al presente capitolato. In caso di violazione al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi del comma 3 art. 2, il Contraente sia Codice si applica altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui favore del Comune di Napoli, così come i prestatori di opera professionale su incarico del Comune è prevista la verifica una sanzione da quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi, compresa nel suindicato range, verrà determinata dal RUP in relazione alla gravità della suddetta violazione, sulla scorta di conformità parziale)indicatori di valutazione quali, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento a mero titolo semplificativo, danno all'immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione, recidività, etc. Il Comune di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28Napoli, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo data l'importanza dell'iniziativa e l'obbligo dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contrattoappalto a seguito delle obbligazioni verso terzi, l’ASI si riserva la possibilità facoltà di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattualepenalità all'Aggiudicatrio, qualora non vengano rispettati gli obblighi contrattuali. Le penali saranno verranno applicate sugli importi nei seguenti casi: 5% dell'importo aggiudicato per ciascuna difformità Gravi difformità degli eventi rispetto a quelli offerti in sede di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel gara Mancata esecuzione degli eventi rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del a quelli 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale aggiudicato per la mancata offerti in gara realizzazione di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.ciascun evento
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Samples: www.comune.napoli.it
Penali. Nel caso in cui la stazione appaltante rilevi inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’Aggiudicatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il Contraente sia diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente Capitolato. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (mancanza di controdeduzioni congrue e/o negli eventi documentate o in cui è prevista la verifica caso di conformità parziale), sempre che il ritardo giustificazioni non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28pertinenti, il Contraente sarà assoggettatoComune di Napoli procederà all’applicazione della penalità. Qualora dovessero verificarsi, per ciascun giorno calendariale esclusiva responsabilità dell’impresa aggiudicataria ritardi nell’effettuazione delle mansioni o gravi negligenze sia rispetto ai tempi che rispetto ai contenuti relativi al servizio di ritardo, ad cui al presente Capitolato verranno applicate delle penali giornaliere comprese tra 0,3 per mille e 1,00 per mille in misura proporzionale alla gravità della mancanza. In caso di assenze del personale addetto al servizio senza la preventiva autorizzazione dell'appaltatore o sostituzioni con personale inadeguato sarà applicata una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno verranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoassenza o sostituzione con personale inadeguato, sia continuativo che saltuario, e dello 0,05 % [salva possibilità comunque non potranno essere superiori a 10 gg (dieci) pena la risoluzione del contratto. La penale verrà dedotta dalla prima fattura in scadenza, in caso di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] recidiva le penali saranno raddoppiate. Le suddette penali verranno inoltre applicate anche per ogni giorno di scorretto comportamento nei confronti del pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente e formalmente documentate. Qualora il ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In osservanza dell’art. 17 comma 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, l’appaltatore dovrà attestare di non potrà superare il valore aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale Comune di Napoli, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui all'artla controparte sia stata interessata, impegnandosi altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 5.253 comma 16-ter del decreto legislativo 165 del 2001. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualeIn caso di eventuale reiterazione delle violazioni delle norme del Codice, l’ASI si potrà avvalere della procederà alla risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28del contratto.
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Samples: www.comune.napoli.it
Penali. Nel caso L’impresa aggiudicataria si impegna a garantire il livelli di qualità dl servizio (indisponibilità globale del servizio, tempo di ripristino, tempo di risposta) indicati nell’offerta tecnica ed ad effettuare gli interventi periodici offerti. Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria deve rilasciare, in corrispondenza dei pagamenti, apposita autocertificazione da cui risulti l’esecuzione delle verifiche periodiche e i livelli di qualità garantiti durante l’ultimo anno di validità del contratto. Il Committente, tramite il Contraente sia tecnico responsabile, potrà verificare la veridicità dei valori dichiarati. A fronte del mancato rispetto dei valori dichiarati in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica sede di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente offerta sarà assoggettatoapplicata, per ciascun giorno calendariale di ritardoimpianto che costituisce il sistema, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte base della sommatoria delle singole penali previste per ciascun impianto dei parametri “indisponibilità globale del prezzo servizio”, “tempo di ripristino” e “tempo di risposta”. Il mancato raggiungimento di ciascuna soglia sarà considerato separatamente. La penale da applicare alla “indisponibilità globale del servizio” sarà pari all’1% (uno percento) dell’importo contrattuale corrispondente alle attività totale per impianto per ogni ora di scostamento dal valore offerto avuta nell’ultimo anno di validità del contratto e per ciascun impianto del sistema telefonico di cui in Allegato 1. La penale da applicare al “tempo di ripristino”, calcolato su tutte le quali si registra il ritardotipologie di guasto e su base annua, sarà pari all’1% (uno percento) dell’importo contrattuale totale per impianto per ogni punto percentuale o frazione di scostamento rispetto al valore offerto e per ciascun impianto del sistema. Nel caso La penale da applicare al “tempo di risposta” sarà pari all’0,2% (zerovirgoladuepercento) dell’importo contrattuale totale per impianto per ogni evento durante l’anno in cui il ritardo non si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare rispetta il valore offerto e per ciascun impianto del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale sistema. Il sistema telefonico oggetto del servizio di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento manutenzione di cui al successivo artpresente Capitolato è costituito da 12 impianti, indicati con lettere da A a N . 28Le caratteristiche indicative di ciascun impianto sono di seguito schematicamente riportate. o Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX°, x/x X.xxx Xxxxxxxxxx 0 Xxxxxxx • n. 1 (uno) centrale telefonica MATRA 6504 equipaggiata come segue: - n. 1 (uno) piastra da 30 canali per collegamento ISDN (selezione passante per gli utenti della Centrale Master e delle Centrali Slave ad essa collegate) - n. 1 (uno) piastra da 30 canali per collegamento intersito con Palazzo Sangiuliano - n. 1 (uno) piastra per 8 linee urbane analogiche - n. 4 (quattro) piastre da 4 attacchi per la connessione di 16 giunzioni - n. 1 (uno) piastra mista per 8 interni analogici, 4 interni numerici e 4 linee urbane analogiche - n. 3 (tre) piastre da 32 attacchi numerici - n. 1(uno) piastra da 32 attacchi analogici - n. 1 (uno) Posto Operatore per vedenti (fisicamente sito a Palazzo Sangiuliano) - n. 1 (uno) Posto Operatore per non vedenti, con xxxxx xxxxxxx (fisicamente sito a Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx) - x. 0 (xxx) Sistema di Voice Mail (fisicamente sito a Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx) - x. 0 (xxx) gruppo batterie • rete telefonica interna costituita da circa 200 prese telefoniche utente e relativi apparecchi telefonici o Palazzo Sangiuliano piano III°, e/o X.xxx Xxxxxxxxxx 00 Xxxxxxx • n. 1 (uno) centrale telefonica MATRA 6504 equipaggiata come segue: - n. 1 (uno) piastra da 30 canali per collegamento intersito con Xxxxxxx Xxxxxxxx - x. 0 (due) piastre da 8 linee urbane analogiche - n. 6 (sei) piastre da 32 attacchi analogici - n. 1 (uno) piastra da 16 attacchi numerici - n. 1 (uno) gruppo batterie • rete telefonica interna costituita da circa 200 prese telefoniche utente e relativi apparecchi telefonici Le due Centrali telefoniche (A e B) sono interconnesse mediante cavo aereo da 50 coppie o Area Servizi Tecnici piano I°, e/o xxx X. xx Xxxxxxxxxxx 000 Xxxxxxx • n. 1 (uno) centrale telefonica MATRA 6501 equipaggiata come segue: - n. 2 (due) piastre da 4 linee urbane analogiche - n. 5 (cinque) piastre da 8 attacchi analogici - n. 2 (due) piastre da 4 attacchi analogici - n. 1 (uno) piastra da 4 attacchi numerici e 4 attacchi analogici - n. 4 (quattro) piastre da 2 giunzioni - n. 1 (uno) gruppo batterie - n. 1 (uno) piastra 4 accessi base - n. 1 (uno) Posto Operatore MC 610 - n. 20 (venti) apparecchi telefonici analogici MC 56 - n. 30 (trenta) apparecchi telefonici a tastiera multifrequenza mod. M 110 - n. 5 (cinque) apparecchi telefonici mod. M760 - n. 2 (due) apparecchi telefonici mod. M740 • rete telefonica interna costituita da circa 50 prese telefoniche utente o Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx X° (Xxxxxxxxx), x/x X.xxx Xxxxxxxxxx 0 Xxxxxxx • n. 1 (uno) centrale telefonica TELE 16 PLUS equipaggiata come segue: - n. 1 (uno) piastra da 4 linee urbane analogiche - n. 2 (due) piastre da 4 attacchi numerici - n. 1 (uno) piastra da 2 attacchi numerici e 2 attacchi analogici - n. 1 (uno) gruppo batterie • rete telefonica interna costituita da circa 12 prese telefoniche utente e relativi apparecchi telefonici o Archivio Generale piano terra, e/o xxx Xxxxx 00 Xxxxxxx • n. 1 (uno) centrale telefonica NEXTEL TELE 16 PLUS equipaggiata come segue: - n. 1 (uno) piastra da 1 accesso base - n. 1 (uno) piastra da 2 attacchi numerici e 2 attacchi analogici - n. 1 (uno) piastra da 4 attacchi analogici - n. 1 (uno) gruppo batterie • rete telefonica interna costituita da circa 05 prese telefoniche utente e 04 apparecchi telefonici o Segreteria Studenti Facoltà di Farmacia piano II°, e/o xxx X. xx Xxxxxxxxxxx 000 Xxxxxxx • n. 1 (uno) centrale telefonica NEXTEL TELE 408 PLUS equipaggiata come segue: - n. 1 (uno) piastra da 4 linee urbane analogiche - n. 1 (uno) piastra da 4 attacchi numerici - n. 1 (uno) piastra da 4 attacchi analogici - n. 1 (uno) gruppo batterie • rete telefonica interna costituita da circa 05 prese telefoniche utente e 04 apparecchi telefonici o Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), e/o xxx X. xx Xxxxxxxxxxx 00/00/00 Xxxxxxx • n. 1 (uno) centrale telefonica NEXTEL TELE 16 PLUS equipaggiata come segue: - n. 2 (due) piastre da 4 linee urbane analogiche - n. 1 (uno) piastra da 2 linee urbane analogiche e 2 attacchi numerici - n. 1 (uno) piastra da 4 attacchi analogici - n. 2 (due) piastre servizi VRU e EXU (non occupanti posti slot) - n. 2 (due) piastre attacchi numerici - n. 1 (uno) gruppo batterie • rete telefonica interna costituita da circa 10 prese telefoniche utente e 10 apparecchi telefonici N.B. Due posti piastra per linee urbane analogiche sono utilizzate per effettuare il collegamento con la centrale MASTER. Ad essi infatti sono collegati due derivati della MASTER (321 e 323) o Segreteria studenti della Facoltà di Scienze della Formazione piano terra, e/o xxx Xxxxx 0 Xxxxxxx • n. 1 (uno) centrale telefonica XXXXX-XXXXXX XX 0000 R 0/4 con 4 attacchi numerici. La centrale è ulteriormente equipaggiata come segue: - n. 1 (uno) piastra da 2 accessi base - n. 1 (uno) piastra da 8 attacchi analogici - n. 1 (uno) gruppo batterie • rete telefonica interna costituita da circa 12 prese telefoniche utente e 12 apparecchi telefonici o Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Politiche piano terra, e/o xxx • n. 1 (uno) centrale telefonica MATRA RC 6501 C6 (2T0+6+4) con 2T0 ossia 2 accessi base, 6 attacchi numerici e 4 attacchi analogici. La centrale è ulteriormente equipaggiata come segue: - n. 1 (uno) piastra da 8 attacchi analogici - n. 1 (uno) gruppo batterie • rete telefonica interna costituita da circa 15 prese telefoniche utente e 15 apparecchi telefonici o Uffici Area Didattica, e/o xxx X. xx Xxxxxxxxxxx 000 Xxxxxxx • n. 1 (uno) centrale telefonica EADS M4520 satellizzata equipaggiata come segue: - n. 2 (due) piastre da 4 giunzioni - n. 2 (due) piastre da 8 linee urbane analogiche - n. 1 (uno) piastra da 16 attacchi numerici - n. 7 (sette) piastre da 16 attacchi analogici - n. 2 (due) apparecchi telefonici MC516 - n. 2 (due) apparecchi telefonici MC610 • rete telefonica interna costituita da circa 100 prese telefoniche utente e 100 apparecchi telefonici o Segreteria Studenti della Facoltà di Economia, e/o Xxxxxxx Xxxxxxx xx X.xx xxxxx Province 36 Catania • n. 1 (uno) centrale telefonica EADS M6501 C8 E-ISDN equipaggiata come segue: - n. 4T0 - n. 10 (dieci) attacchi numerici - n. 6 (sei) attacchi analogici - n. 1 (uno) permutatore - n. 4 (quattro) batterie e n. 3 (tre) slots - n. 1 (uno) scheda da 8 derivati analogici - n. 14 (quattordici) apparecchi telefonici X000 - x. 0 (xxx) apparecchi telefonici M740 - protezione linea elettrica - pannello di servizio • rete telefonica interna costituita da circa 14 prese telefoniche utente e 17 apparecchi telefonici o Casa della Cultura, e/o Villa Citelli di xxx Xxxxxxxxx 00 Catania • n. 1 (uno) centrale telefonica NEXSPAN 6/8/8 equipaggiata come segue: - n. 1 (uno) armadio rack completo di barra di alimentazione - n. 1 piastra per 4 linee urbane analogiche - n. 2 (due) gateway per collegamento IP - n. 7 (sette) punti rete - n. 2 (due) apparecchi telefonici M760 - n. 1 (uno) apparecchio telefonico X000 - x. 0 (xxxx) apparecchi telefonici con display e vivavoce - n. 4 (quattro) stazioni base Dect - n. 2 (due) terminali mobili Dect Il presente modulo deve essere compilato dall’impresa offerente ed incluso nell’offerta economica come indicato nell’elaborato contenente le modalità di partecipazione e di svolgimento della gara Il dettaglio dell’offerta per il sistema e per ciascun impianto che costituisce il sistema verrà utilizzato dal Committente per il calcolo della variazione di costo del servizio offerto a seguito di variazione della consistenza dell’impianto. Il totale dell’importo contrattuale offerto per impianto verrà utilizzato per il calcolo delle eventuali penali Canone mensile per centrale telefonica e relativo equipaggiamento Canone mensile per rete telefonica interna e relativi apparecchi di utente Canone mensile per centrale telefonica e relativo equipaggiamento Canone mensile per rete telefonica interna e relativi apparecchi di utente Canone mensile per centrale telefonica e relativo equipaggiamento Canone mensile per rete telefonica interna e relativi apparecchi di utente Canone mensile per centrale telefonica e relativo equipaggiamento Canone mensile per rete telefonica interna e relativi apparecchi di utente Canone mensile per centrale telefonica e relativo equipaggiamento Canone mensile per rete telefonica interna e relativi apparecchi di utente Canone mensile per centrale telefonica e relativo equipaggiamento Canone mensile per rete telefonica interna e relativi apparecchi di utente Canone mensile per centrale telefonica e relativo equipaggiamento Canone mensile per rete telefonica interna e relativi apparecchi di utente Canone mensile per centrale telefonica e relativo equipaggiamento Canone mensile per rete telefonica interna e relativi apparecchi di utente Canone mensile per centrale telefonica e relativo equipaggiamento Canone mensile per rete telefonica interna e relativi apparecchi di utente Canone mensile per centrale telefonica e relativo equipaggiamento Canone mensile per rete telefonica interna e relativi apparecchi di utente Canone mensile per centrale telefonica e relativo equipaggiamento Canone mensile per rete telefonica interna e relativi apparecchi di utente Canone mensile per centrale telefonica e relativo equipaggiamento Canone mensile per rete telefonica interna e relativi apparecchi di utente TOTALE COSTO CONTRATTUALE OFFERTO PER IMPIANTO A (riportare il totale precedentemente indicato) TOTALE COSTO CONTRATTUALE OFFERTO PER IMPIANTO B (riportare il totale precedentemente indicato) TOTALE COSTO CONTRATTUALE OFFERTO PER IMPIANTO C (riportare il totale precedentemente indicato) TOTALE COSTO CONTRATTUALE OFFERTO PER IMPIANTO D (riportare il totale precedentemente indicato) TOTALE COSTO CONTRATTUALE OFFERTO PER IMPIANTO E (riportare il totale precedentemente indicato) TOTALE COSTO CONTRATTUALE OFFERTO PER IMPIANTO F (riportare il totale precedentemente indicato) TOTALE COSTO CONTRATTUALE OFFERTO PER IMPIANTO G (riportare il totale precedentemente indicato) TOTALE COSTO CONTRATTUALE OFFERTO PER IMPIANTO H (riportare il totale precedentemente indicato) TOTALE COSTO CONTRATTUALE OFFERTO PER IMPIANTO I (riportare il totale precedentemente indicato) TOTALE COSTO CONTRATTUALE OFFERTO PER IMPIANTO L (riportare il totale precedentemente indicato) TOTALE COSTO CONTRATTUALE OFFERTO PER IMPIANTO M (riportare il totale precedentemente indicato) TOTALE COSTO CONTRATTUALE OFFERTO PER IMPIANTO N (riportare il totale precedentemente indicato) Euro (in cifre) Euro (in lettere) Il presente modulo deve essere compilato dall’impresa offerente ed incluso nell’offerta tecnica come indicato nell’elaborato contenente modalità di partecipazione e di svolgimento della gara. Esso consente di mettere in evidenza gli aspetti tecnici e contrattuali richiesti dal Committente, in base ai quali verrà assegnato dalla Commissione di gara il punteggio all’offerta tecnica nei limiti precedentemente specificati. L’impresa offerente potrà integralmente compilare il presente modulo oppure inserire il riferimento ad allegati inclusi nell’offerta tecnica, nei quali sono riportate le informazioni richieste.
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Penali. Nel 1. In caso di inadempienza rispetto alle modalità di svolgimento e ai termini di completamento del servizio si applicheranno le penali stabilite ai punti 4.3.5, 4.4.5 e 4.5.4 del Capitolato Tecnico. 2. L’Amministrazione potrà procedere all’applicazione delle penali di cui ai punti 4.3.5, 4.4.5 e 4.5.4 del Capitolato Tecnico sui corrispettivi a qualunque titolo dovuti al Affidataria, nonché rivalersi sulla cauzione, di Pagina 10 di 19 SCHEMA DI CONTRATTO - ALLEGATO N. 7 Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Service Desk cui al precedente articolo 7, senza bisogno di diffida né di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 3. L’Affidataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in cui il Contraente sia nessun caso l’Affidataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 5. In caso di contestazione dell’inadempienza, l’Affidataria si obbliga a porre in ritardo nel completamento essere tutte le iniziative necessarie a risolvere l’inadempienza contestata inclusa la ripetizione delle attività già svolte, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione e salva restando l’applicazione delle penali previste per la Riunione Finale (o negli eventi in tutto il tempo per cui è prevista la verifica si prolunga l’inadempimento. A tal fine sarà cura dell’Affidataria comunicare formalmente all’Amministrazione le azioni intraprese per recuperare le contestazioni di conformità parziale)inadempienza. 6. Qualora l’Amministrazione verificasse che le azioni svolte dall’Affidataria hanno effettivamente consentito di porre fine alle inadempienze contestate, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ne darà comunicazione all’Affidataria stessa interrompendo i termini di non scarsa importanza ai fini dell’artapplicazione delle penali fino a quel momento conteggiate. 287. Qualora l’Amministrazione verificasse, nonostante le contestazioni formulate, il Contraente sarà assoggettatoprotrarsi delle situazioni di inadempienza per un periodo di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione dell’inadempienza, ferma Pagina 11 di 19 SCHEMA DI CONTRATTO - ALLEGATO N. 7 Gara a procedura aperta per ciascun giorno calendariale l’affidamento del servizio di ritardoService Desk restando l’applicazione delle penali previste, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI l’Amministrazione stesso si riserva la possibilità facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 13. 8. L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le all’Affidataria penali sul prezzo sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo contrattuale. Le del contratto definito all’articolo 5; ove l’ammontare delle penali saranno applicate sugli importi da applicare all’Affidataria sia pari o superiore al 10% di cui sopradetto importo complessivo, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità l’Amministrazione avrà facoltà di prevedere diverse percentuali nel rispetto risolvere il suddetto contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., procedendo all’esecuzione dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compresoservizi in danno, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale mediante l’affidamento degli stessi ad altra Affidataria, ferma restando l’applicazione delle penali ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformitàrisarcimento del danno eventualmente subito, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito compreso il parere del Responsabile di Programma/ DECmaggior onere eventualmente sostenuto e salva ogni azione ritenuta necessaria a tutela dei propri interessi. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.Articolo 13
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Penali. Nel 1° In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l’impresa appaltatrice, oltre all’obbligo di ovviare, in cui il Contraente sia in un termine stabilito dal Responsabile del Contratto, all’infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e/o da privati a causa dell’inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità dell’importo variabile a seconda della tipologia di inadempimento e del ritardo nel completamento delle attività previste mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato: - €. 25,00 per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale)ogni inadempienza generica, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art- €. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] 100,00 per ogni giorno di ritardo dal primo nella fornitura del materiale richiesto. Le penali di cui al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità precedente elenco saranno applicate in misura doppia nel caso di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poirecidiva specifica. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. 2° L’applicazione della penale non pregiudica deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a mezzo fax, indicante il diritto dell’ASI termine entro cui ovviare all’infrazione contestata, alla quale l’impresa appaltatrice ha facoltà di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo consecutivi dal ricevimento della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2stessa. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentualedette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, l’ASI le penali si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28intenderanno definitivamente da applicare.
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