Penalità Clausole campione

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appalt...
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verrann...
Penalità. Art. 32 Casi di applicazione e entità delle penali. A tutela del corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali, la SA ha la facoltà di applicare le penali nel seguito precisate. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le norme vigenti individuano il limite complessivo massimo pari al 10%(dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo del presente Schema di Contratto, in materia di risoluzione del contratto. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale, fermo restando il caso specifico di diffida dal continuare nell'esecuzione del contratto. Considerato che la SA potrà applicare al Fornitore penali nella misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura, il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Essendo, infatti, convenuta anche la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi del comma 1 dell'art. 1382 c.c., il debitore inadempiente dovrà pagare gli interessi di mora ed eventualmente il maggior danno (art. 1224 c.c.), ma non nel loro intero ammontare (data l'impossibilità di cumulare penale e risarcimento integrale) bensì nella differenza tra l'ammontare di questo e la penale. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori/delle forniture o nel rispetto delle scadenze programmate l’Appaltatrice non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori o terzi in genere salvo che si tratti di ditte, imprese, fornitori o terzi incaricati dalla S.A. e che essa Appaltatrice abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o terzi. Per la esazione delle penali, la stazione appaltante, secondo il proprio giudizio, potrà:
Penalità. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio entro due giorni dall’emissione del relativo ordine, qualora venissero segnalate anomalie rispetto agli obblighi assunti la ditta incorrerà in penali tenendo conto di tutte le circostanze che possono diminuire o aggravare la responsabilità nei confronti dell’Amministrazione, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno. L’importo della penale è previsto nella misura pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, giornalieri. Tutte le infrazioni dovranno essere contestate alla ditta, entro 2 giorni con specificazione del tipo di prestazione non eseguita o eseguita male, ovvero delle altre particolarità delle inadempienze. Alla ditta è concesso un termine di 2 giorni per contro dedurre, trascorso il quale, ed ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, verranno applicate le penali. Le penalità verranno detratte, a seconda dei casi, dall’incameramento totale o parziale del deposito cauzionale o direttamente dall’importo delle relative fatture o tramite altra modalità prevista dalla normativa. In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze. In ogni caso l’importo totale delle penali applicabili ai sensi dell’art. 298 del DPR 207/2010 non potrà essere superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto.
Penalità. Qualora le attività e gli obblighi di gestione dell’Ufficio di Informazione Turistica indicati nel presente capitolato non vengano rispettati, per motivi dovuti unicamente all’Appaltatore, verrà applicata una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00), per ogni giorno di disservizio. Deve considerarsi disservizio anche il servizio reso in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato. In tal caso le penali continueranno ad essere applicate fino a quando il servizio non verrà reso in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati tramite PEC, all’Appaltatore, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni al comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicato a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’ammontare della penalità verrà decurtato dal pagamento del compenso dovuto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione. L’applicazione delle predette penali non preclude il diritto del Comune richiede il risarcimento per eventuali maggiori danni. In pagamento delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Penalità. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente capitolato ed ai patti contrattuali, verranno applicate penalità variabili a seconda dell’importanza della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, delle conseguenze più o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartiti. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertata.
Penalità. 1. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti rilevati dagli uffici comunali, l’Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penali con le modalità indicate nell’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto:  per le prestazioni di cui al Titolo II e III del Capitolato Speciale d’Appalto: INADEMPIENZA PENALE Sospensione ingiustificata del servizio per ogni giorno € 500,00 Incompleta affettuazione del servizio di raccolta e/o del servizio di spazzamento per il primo giorno € 500,00 per più giorni € 1.000,00 Irregolare raccolta delle frazioni di RSU con ingiustificato mescolamento per il primo episodio € 500,00 per il secondo episodio € 1.000,00 dal terzo episodio € 2.000,00 Irregolare consegna delle frazioni di RSU nell’are di stoccaggio o agli impianti di smaltimento o destinazione final per il primo episodio € 500,00 per il secondo episodio € 1.000,00 dal terzo episodio € 2.000,00 Mancato rispetto degli orari indicati dall’Ente per l’esecuzione del servizio per giorno € 200,00 Ritardo nella consegna del materiale informativo e dei Kit per il conferimento domiciliare dei rifiuti per giorno € 200,00 Ritardo nella consegna della documentazione amministrativa/contabile per giorno € 100,00 Mancato rispetto delle norme sul personale fino a € 3.000,00 Mancata disponibilità dei mezzi nelle giornate previste per giorno € 300,00 Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature impiegate per giorno € 200,00 Mezzi ed unità di personale per svolgimento del servizio in numero inferiore a quello dichiarato per mezzo e unità € 500,00 Impedimento dell’azione di controllo da parte della stazione appaltante per circostanza € 500,00 Disordine e/o alla mancanza della divisa o del cartellino identificativo del personale per giorno a persona € 100,00 Inosservanza e/o ritardo di oltre tre giorni, dalla data concordata per la trasmissione dei dati necessari alla Per giorno € 2.000,00 Per ogni giorno € 100,00 compilazione del M.U.D., da effettuare obbligatoriamente entro il mese di febbraio di ogni anno successivo Altra violazione di norma contrattuale nonché di leggi e regolamenti emanati o emanandi, non rientrante tra le precedenti. Per il primo episodio € 50,00 Per il secondo episodio € 100,00 Per ogni successivo episodo € 200,00
Penalità. La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Aziend...
Penalità. Nel caso in cui l’Aggiudicataria contravvenga ad uno degli obblighi contrattuali sarà soggetta ad una penale per ogni infrazione da € 50,00 a € 1.000,00 in base alla gravità dell’infrazione. In caso di recidiva nell'arco di validità del contratto sarà applicata una sanzione del valore doppio rispetto a quelli indicati in precedenza. Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale l’inadempienza che risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, il Comune si riserva di adottare misure più severe con formale atto del responsabile dell’ufficio di piano. Gli addebiti devono essere contestati alla concessionaria entro i 10 giorni successivi dall’avvenuta conoscenza del fatto. La concessionaria stessa può far pervenire nei 7 giorni lavorativi successivi le controdeduzioni all’addebito. Qualora l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio: Anche a seguito dell’applicazione di penalità l’Amministrazione Comunale mantiene inalterato il diritto all’azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.