Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appalt...
Penalità. L’Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso o in alcune sue parti. Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell’addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti: in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno di mancato servizio; in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00, per ogni fatto; in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto; in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00, per ogni fatto; in caso rifiuto o di ritardato avvio superiore a 30 giorni del Progetto Personalizzato con BdS, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto; in caso di rifiuto di fornire informazioni e relazioni scritte su uno o più Progetti Personalizzati, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto. In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del DSM-DP o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata o fax, al referente della Ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla Ditta, si darà immediato corso all’applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta per mezzo di posta elettronica certificata. La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà dell’Azienda USL, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Penalità. E’ prevista, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti:
a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante;
b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale;
c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2);
g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazion...
Penalità. Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità, dell'Appaltatore di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti, lasciando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti. Il pagamento delle penali non solleva l’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per i servizi svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito. Le penali previste sono le seguenti:
A) Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali: - Per il servizio di riscaldamento, per il mancato mantenimento delle temperature prescritte dalla Stazione Appaltante, una penale pari a 300,00 € per ogni giorno. - Per il servizio di produzione acqua calda sanitaria, per il mancato mantenimento della temperatura erogata all’utenza, una penale pari a 200,00 € per ogni inadempienza rilevata.
B) Per il mancato rispetto degli orari di funzionamento, sarà applicata una penale pari a 200,00;
C) Per ritardo di intervento dell’Appaltatore, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, sarà applicata una penale pari a 500,00 € per ogni accertata inadempienza.
D) Il mancato rispetto dell’esecuzione di tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato entro i termini previsti, tra cui anche manutenzione straordinaria, comporterà una penale di €.200,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni edificio interessato;
E) Per il mancato funzionamento del sistema di controllo remoto degli impianti, una penale pari a € 50,00 per ogni impianto e per ogni giorno di mancato funzionamento successivo al primo;
F) Per la mancata o ritardata presentazione alla Stazione Appaltante dei rapporti di controllo e manutenzione prescritti dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 192/05 e dall’Allegato L al medesimo Decreto, una penale pari a € 250,00 per ogni settimana di ritardo e per ogni impianto; Nei casi di ritardi ed inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvede ad inoltrare una contestazione scritta all’Appaltatore. Quest’ultimo avrà un tempo massimo di tre giorni lavorativi dal ricev...
Penalità. Nel caso in cui l’Aggiudicataria contravvenga ad uno degli obblighi contrattuali sarà soggetta ad una penale per ogni infrazione da € 150,00 a € 2.000,00 in base alla gravità dell’infrazione. In caso di recidiva nell'arco di validità del contratto sarà applicata una sanzione del valore doppio rispetto a quelli indicati in precedenza. In particolare si applicheranno le seguenti penali: • € 150,00 per mancata sostituzione di operatore ritenuto inidoneo e/o per qualsiasi motivo fosse assente; • € 1.500,00 per il mancato rispetto del programma degli interventi assegnati dal committente; • € 2.000,00 per mancata osservanza delle norme di legge relative al personale impiegato nell’espletamento del servizio e/o per mancata osservanza del CCNL di categoria. Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale l’inadempienza che risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, il Comune si riserva di adottare misure più severe con formale atto del responsabile dell’ufficio di piano. Gli addebiti devono essere contestati alla concessionaria entro i 10 giorni successivi dall’avvenuta conoscenza del fatto. La concessionaria stessa può far pervenire nei 7 giorni lavorativi successivi le controdeduzioni all’addebito. Qualora l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio: Anche a seguito dell’applicazione di penalità l’Amministrazione Comunale mantiene inalterato il diritto all’azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.
Penalità. Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente capitolato, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una s...
Penalità. 1. Salvi in ogni caso il risarcimento di ogni eventuale maggior danno e la risoluzione per grave inadempimento, la Società mista sarà tenuta al pagamento delle seguenti penalità: - per la sospensione, in tutto o in parte, dei servizi: penale pari al valore delle attività sospese, calcolato in base ai corrispondenti ricavi ed al tempo della sospensione; - per la violazione di norme di sicurezza e/o di tutela dei lavoratori: Euro 3.000,00 in ragione di ogni violazione accertata dall’ASP o dai competenti organi; è facoltà dell’ASP ridurre tale penalità ove, nel caso concreto, si manifesti sproporzionata; - per il mancato rispetto degli standard di personale previsti dalla normativa regionale di set- tore e, laddove più impegnativi per il gestore, dal contratto di servizio: € 50,00 per ogni ora di servizio mancante rispetto agli standard di personali applicabili; - per l’inosservanza degli standard di qualità dei servizi: - insoddisfacente servizio di assistenza tutelare: da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola contestazione a seconda della gravità; - insoddisfacente servizio di assistenza sanitaria: da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola contestazione a seconda della gravità; - insoddisfacente servizio di animazione da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola conte- stazione a seconda della gravità; - insoddisfacente servizio di pulizia della Residenza e delle pertinenze in relazione alla gra- vità;da Euro 50,00 fino ad Euro 1.500,00 per singola contestazione; - insoddisfacente servizio di ristorazione: in relazione alla gravità: da Euro 50,00 fino ad Euro 2.000,00 per singola contestazione; - insufficiente numero di unità di personale impegnato a coadiuvare gli utenti nell’assunzione del cibo e delle bevande: Euro 250,00 per ogni contestazione; - malfunzionamento /interruzione dei servizi inerenti all’informazione, all’accoglienza ed alla reception di cui all’art. 9.1 del presente contratto: da Euro 150,00 ad Euro 1.000,00 (a seconda della gravità) per ogni giorno di malfunzionamento/interruzione del servizio; - per mancato aggiornamento del piano di assistenza individualizzato e della cartella clinica di ogni singolo utente: sanzione di Euro 100,00 per ogni utente a cui non sia stato ag- giornato il piano di assistenza o la cartella clinica; - mancato rispetto della privacy e della dignità dell’utenza: da Euro 100,00 ad Euro 5.000,00 in relazione alla gravità della contestazione; a titolo indicativo e non esaustivo le violazioni riguardano le seguenti situa...
Penalità. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio entro due giorni dall’emissione del relativo ordine, qualora venissero segnalate anomalie rispetto agli obblighi assunti la ditta incorrerà in penali tenendo conto di tutte le circostanze che possono diminuire o aggravare la responsabilità nei confronti dell’Amministrazione, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno. L’importo della penale è previsto nella misura pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, giornalieri. Tutte le infrazioni dovranno essere contestate alla ditta, entro 2 giorni con specificazione del tipo di prestazione non eseguita o eseguita male, ovvero delle altre particolarità delle inadempienze. Alla ditta è concesso un termine di 2 giorni per contro dedurre, trascorso il quale, ed ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, verranno applicate le penali. Le penalità verranno detratte, a seconda dei casi, dall’incameramento totale o parziale del deposito cauzionale o direttamente dall’importo delle relative fatture o tramite altra modalità prevista dalla normativa. In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze. In ogni caso l’importo totale delle penali applicabili ai sensi dell’art. 298 del DPR 207/2010 non potrà essere superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto.
Penalità. Il Servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia,secondo le modalità previste dal presente capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara. Nel caso di riscontrate irregolarità, segnalate dal Responsabile del procedimento della Stazione appaltante, e fatto salvo e impregiudicato l’ulteriore risarcimento del danno, a carico dell’aggiudicatario potranno essere applicati, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del DPR 207/2010, richiamato dall'art. 298 del medesimo decreto, i seguenti provvedimenti:
1) diffida scritta in riferimento alla riscontrata inadempienza;
2) penalità pari allo 0,3% (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni ora di mancato servizio. Ritardi inferiori ad un’ora saranno penalizzati in proporzione;
3) penalità pari allo 0,5% (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni manifesta inefficienza del servizio svolto;
4) penalità pari al 0,5% (per cento) dell’ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni mancata sostituzione del personale impiegato nei servizi;
5) penalità pari al 0,3% (per cento) dell’ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni sostituzione del personale impiegato nei servizi con altro personale carente dei necessari requisiti, senza autorizzazione specifica;
6) penalità pari allo 1,00% (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi), con obbligo di recupero delle ore non prestate ovvero decurtazione del corrispettivo in proporzione, per mancata apertura dei locali con relativa mancata erogazione del servizio per cause imputabili all’aggiudicatario;
7) penalità pari allo 1,00% (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni mancata copertura del turno lavorativo o abbandono del posto di lavoro; L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale dell’appalto. Le penali saranno comunicate all’aggiudicatario con lettera raccomandata ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta, comunicata a mezzo pec, delle inadempienze poste a carico dell’Aggiudicatario. In particolare, dalla data di ricevimento della formale contestazione di inadempimento, l’aggiudicatario ha facoltà di fornire per iscritto, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni. Il Comune di Solarussa nel caso valuti ...
Penalità. Il Comune di Terni ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni volte a verificare il corretto svolgimento del servizio oggetto di affidamento. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
a) per ogni giorno di ritardo nella somministrazione del personale richiesto rispetto alla tempistica indicata nel precedente art. 5.2 verrà applicata una penale di euro 150,00;
b) per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale ritenuto non idoneo a seguito del periodo di prova rispetto alla tempistica indicata nel precedente art. 5.5 verrà applicata una penale di euro 150,00;
c) per ogni giorno di mancata sostituzione del personale dell’Agenzia assente per qualsiasi motivo, come previsto al precedente art. 8.8, verrà applicata una penale di euro 150,00;
d) per ogni giorno di mancata sostituzione del personale dell’Agenzia per i motivi di cui al precedente art. 11, verrà applicata una penale di euro 150,00. La contestazione dell’addebito viene inviata tramite PEC all’Agenzia, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi. Qualora l’Agenzia non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale. L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. Le penali non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’importo contrattuale. In tal caso il Comune potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 19. L’importo derivante dall’applicazione delle penali sarà detratto dal compenso dovuto all’Agenzia ai sensi dalla cauzione definitiva.