Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà Moovie si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto anche prima Noleggio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. civ, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata A.R. o PEC contenente la dichiarazione di volersi avvalere della scadenza, procedendopresente clausola, nei confronti seguenti casi - qualora il Conduttore, al momento della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con stipula abbia fornito informazioni non vere o abbia taciuto fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio e/o dell’opportunità di concludere il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero Noleggio o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. maggiormente difficoltosa e/o p.e.cpregiudicare la regolare esecuzione del rapporto stesso; - qualora il Conduttore sia sottoposto a procedure esecutive o risulti protesta- to; - ritardato o mancato pagamento del corrispettivi dovuti per il Noleggio; - violazione del divieto di manomissione del Materiale (art. indirizzata 8); - uso improprio delle Apparecchiature (art. 9); - violazione degli obblighi in caso di furto o danneggiamento del Materiale (art. 12) - violazione degli obblighi in materia assicurativa (art. 13); - violazione degli obblighi in materia di ispezione e di verifica del Materiale da parte di Moovie (art. 17); - cessione del Contratto non autorizzata (art. 15). In caso di risoluzione del Noleggio il Conduttore dovrà: - rimborsare le spese per il ritiro da parte di Moovie del Materiale; - corrispondere a Moovie il corrispettivo maturato fino alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla data dell’avvenuta risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause nonché a titolo di forza maggiore, penale l’importo complessivo del corrispettivo residuo e fatto salvo il diritto di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva Moovie all’eventuale risarci- mento del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;maggior danno.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione Fatta salva l’applicazione dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, sono causa di risoluzione del contratto anche le seguenti condizioni qualora si verificassero, da parte dell’Appaltatore, inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali: • Frode nell’esecuzione del contratto; • Mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.; • Manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato; • Grave e reiterato inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione previsti; • In caso si siano verificate almeno due contestazioni formali con eventuale conseguente addebito di penalità da parte dell’Appaltante. Quest’ultima si riserva in ogni caso il diritto di risolvere l’Accordo Quadro anche nel caso in cui intervenga anche una sola contestazione formale, qualora derivi da gravi e reiterate inadempienze; • Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; • Subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; • Raggiungimento, accertato dal RUP, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro); • In caso di vizi riguardanti lo svolgimento del servizio tali da dover comportare per l’Appaltante il ricorso ad un altro fornitore esterno; • In caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria o altri casi di cessione di attività o di cessazione dell’Appaltatore; • Nel caso in cui le liberatorie antimafia (informativa e/o comunicazione), di cui all’art. 91 del D. Lgs 159/2011 e art 29 del DL n. 90 del 24.06.2014 convertito in Legge 11.08.2014 n. 114, abbiano dato esito positivo, ferma l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno; • Ogni altra situazione per la quale, nel presente Capitolato, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto o che renda impossibile la prosecuzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione opererà di pieno diritto ai sensi dell'Art. 1456 del C.C. con la semplice comunicazione dell’Appaltante all’Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni previste. In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di legge, l’Appaltante, fermo restando l’applicazione delle penali, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. L’Appaltante potrà risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o parte di esso, nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. La volontà di risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero è comunicata mediante A/R o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/fax o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;PEC all’Appaltatore.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo Si conviene l’esclusione di ogni formalità legale per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.rcontratto. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto, contratto nei seguenti casi: • mancato inizio ▪ inosservanza della fornitura vigente normativa; ▪ a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione, almeno 3; ▪ irregolarità e deficienze tali di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti; ▪ modifica della titolarità della gestione delle prestazioni; ▪ per le cooperative revoca della iscrizione all’albo regionale di cui alla data prevista dal contrattoL.R. 21/93; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali ▪ in caso di cessione dell’azienda o di cessione dell’attività oggetto di questo appalto, nonché nel caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’appaltatore; ▪ in caso di adozione a carico dell’appaltatore di un provvedimento antimafia ▪ in caso di mancata effettuazione, da parte dell’appaltatore per autocontrollo, degli accertamenti ed analisi prescritti; ▪ in caso di condanna dell’appaltatore che comporti l’incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della ditta aggiudicatricelibertà e della dignità personale; • arbitrario abbandono o sospensione ▪ in caso di mancata ricostituzione della cauzione nel termine previsto, qualora utilizzata; ▪ per interruzione non dipendente da cause motivata del servizio; ▪ per inosservanza delle norme legislative e mancata applicazione dei CCNL di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva categoria del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita proprio personale da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti dell’appaltatore; ▪ per l'espletamento della fornitura;violazione delle norme legislative di sicurezza e di prevenzione a favore del proprio personale e degli utenti da parte dell’appaltatore; ▪ Al verificarsi di ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a i sensi dell’art. 1453 del C.C.. La risoluzione del contratto è disposta con deliberazione di Giunta comunale e dell’adozione del provvedimento è data comunicazione appaltatore mediate lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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Samples: Bando Di Gara
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., le seguenti ipotesi: • per interruzione del servizio senza giusta causa; • inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato; • apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta; • qualora la ditta si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza; • messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta; • concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi; • dopo la comminazione di quattro sanzioni pecuniarie; • in caso di ritardo nell’esecuzione del contratto, oltre il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali termine massimo di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura18. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione In caso di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio l’appaltatore incorre nella perdita della fornitura alla data prevista cauzione, che resta incamerata dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggioreComune, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. L’aggiudicatario può chiedere la salute degli utenti; • l'interruzione risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, per due o più giorni cause non imputabili all’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1572 del C.C.. E’ comunque facoltà dell’Amministrazione comunale, a suo insindacabile e motivato giudizio, dichiarare risolto il contratto, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od ogni altra qualsiasi formalità, all’infuori della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
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Samples: images.comune.venariareale.to.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima 1. RFI, oltre ad avvalersi della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali facoltà di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente chiedere la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta in base alle norme del codice civile, può legittimamente dichiarare la risoluzione del rapporto in ciascuno dei seguenti casi disciplinati dalle presenti DICC: costruzione degli impianti in maniera difforme dal progetto approvato; inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle disposizioni di cui all'articolo 15; mancato ripristino, entro il termine che sarà comunicato da contestazione dell'addebitoRFI, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Dittadelle condizioni di sicurezza che hanno determinato una sospensione ai sensi dell’articolo 36; utilizzazione di personale non abilitato; inosservanza della condizione posta dall'articolo 34 per la cessione del contratto di raccordo; ritardo nella corresponsione delle somme relative al rimborso degli oneri sostenuti da RFI, con l'indicazione fatto salvo il diritto di RFI di provvedere al recupero delle predette somme; insoddisfacente esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti, anche dopo il termine che fosse stato assegnato per la eliminazione delle anomalie riscontrate a seguito di un termine non inferiore iniziale controllo, come previsto dall’articolo 13; mancato pagamento anticipato, entro i termini stabiliti, degli oneri a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione carico del Raccordato ai sensi dell’articolo 12 ovvero mancata prestazione della fideiussione ivi prevista a garanzia del pagamento dei medesimi oneri; mendaci dichiarazioni in merito ai dati forniti dal Raccordato e previsti nel contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;.
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Samples: www.rfi.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà Salvo risoluzione per inadempimento (art. 1453 del c.c.), il Comune di Ferrara si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio del soggetto gestore, se lo stesso incorra in grave violazioni contrattuali, non eliminate anche a seguito di diffide formali ad adempiere o reiterate ed in particolare: ● non intenda sottostare alle penalità poste dal presente contratto; ● non provveda al reintegro delle cauzioni ai sensi del precedente art. 17 del contratto anche prima della scadenzae nel caso di suo incameramento, procedendoentro 15 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione Comunale • non assicuri lo svolgimento delle attività previste come obbligatorie dal presente contratto; ● accumuli 5 penalità in un anno; • accumuli un importo delle penalità erogate superiore al 10% del valore del contatto; ● non provveda al pagamento del canone dell’immobile per due annualità; • compia inadempienze normative, nei confronti della Ditta appaltatriceretributive, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con assicurative verso il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate personale dipendente reiterate e non ancora liquidatesanate; • presenti dichiarazioni non veritiere; • compia frode o grave negligenza nell’esecuzione del contratto; • provochi grave danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale; • effettui trasferimento a terzi del contratto, quale penale subconcessioni e, se ciò /o subappalti non bastasse, agendo permessi e non rispetti le disposizioni di trattamento dei dati personali; • non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche); • non rispetti le condizioni di equilibrio ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; • violi le norme di sicurezza e prevenzione; • ritardi l’avvio della gestione e delle attività entro i termini indicati nel presente contratto per il risarcimento pieno motivi imputabili al soggetto gestore; • realizzi opere non autorizzate o difformi da quanto autorizzato; • disponga la destinazione anche parziale e temporanea dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali locali per usi e finalità diverse da quelle di cui al precedente artpresente contratto; • non provveda all’acquisizione di autorizzazioni amministrative prescritte per l’esercizio delle attività e loro successiva revoca o decadenza; • non sottoscriva il contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 6165 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all’art. 185, entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione; • si ripetessero proceda alla revoca totale del contributo economico come meglio disciplinato all'allegato E; • si presenti sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del contratto; • si verifichino eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione concedente che non consentono la prosecuzione del contratto. Nelle ipotesi sopra elencate, il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato nel rispetto di quanto previsto all’art. 176, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione concedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e con diritto di rivalsa a titolo di risarcimento dei danni, senza che il soggetto gestore possa vantare alcunché a titolo risarcitorio o qualora per rifusione delle spese sostenute. L'Amministrazione concedente si verificassero da parte riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del rapporto contrattuale. Al soggetto gestore uscente, salvo i casi di revoca totale, verrà liquidato il contributo determinato in proporzione alle attività regolarmente eseguita a validata dall'Amministrazione e in base alle spese rendicontate per le attività effettuate sino al giorno della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione concedente potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto gestore senza bisogno di diffide formali. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione concedente avrà diritto di escutere definitivamente la fornituragaranzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. dell'addebito a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) indirizzata alla Dittaal soggetto gestore, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni. Determinano altresì in via automatica la risoluzione anticipata del rapporto, senza necessità di dichiarazione in tal senso da parte del Comune di Ferrara, l'apertura delle procedure di fallimento, nonché la messa in liquidazione del soggetto gestore. Resta salvo in ogni caso, il diritto del Comune di Ferrara di richiedere il risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e di immagine. Per quanto non inferiore espressamente previsto anche per le ipotesi di cessazione, revoca d’ufficio e subentro si applica l’art. 176 del d.lgs 50/2016 NB: Il rapporto contrattuale di concessione per la gestione del Laboratorio Aperto Spazio Verdi Open Lab e la concessione dell’immobile sono tra loro collegati e inscindibilmente connessi, pertanto, la concessione di immobile si intenderà automaticamente risolta alla data di cessazione o comunque estinzione del rapporto concessorio per la gestione del Laboratorio Aperto da qualsiasi motivo determinata ivi comprese le ipotesi di risoluzione anticipata, revoca o recesso. Conseguentemente il rapporto di concessione per la gestione del Laboratorio Aperto Spazio Verdi Open Lab si intenderà automaticamente risolto alla data di cessazione o comunque estinzione della concessione di immobile da qualsiasi motivo determinata, ivi comprese le ipotesi di risoluzione anticipata, revoca o recesso. Non è ammesso il recesso fino al 30 giugno 2022, successivamente il soggetto gestore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso da notificarsi all’Amministrazione Comunale a giorni otto mezzo pec almeno 12 (dodici) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Nei casi di recesso di cui sopra il soggetto gestore sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, fatta eccezione per eventuali controdeduzioniquanto previsto all’art. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione 7 lett. a) del presente contratto, senza che possa vantare pretesa alcuna a qualsivoglia titolo nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal confronti dell’Amministrazione Comunale la quale ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno avrà diritto ad incamerare a titolo di penale di cui all’art. 17 del presente contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;.
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Samples: servizi.comune.fe.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il In aggiunta a quanto genericamente previsto dall’art.1453 C.C. per i casi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto anche prima della scadenzada parte di ER.GO, procedendoai termini dell’art.1456 C.C., nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti le seguenti ipotesi: • penali accumulate nell'anno superiori al 10% del canone annuale; • per ritardi nel servizio di conduzione e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa manutenzione accumulati nell’anno superiori a 20 giorni; • mancato superamento delle penali verifiche di conformità di cui al precedente artart.15; • cessazione o cessione dell’attività dell’aggiudicatario; • mancata osservanza delle disposizioni relative al subappalto; • inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; • inottemeperanza nelle norme in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte 17 della Ditta appaltatrice inadempienze L. 68/1999; • gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà di ER.GO; • gravi e reiterate negligenze nell’esecuzione del presente appalto tali da rendere insoddisfacente compromettere la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. qualità dei servizi e/o p.e.cla funzionalità dell’esercizio stesso e arrecare pregiudizio all’immagine di ER.GO; • difformità nell’esecuzione del servizio rispetto a quanto indicato in fase di offerta; • violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; • mancata stipulazione della polizza assicurativa prevista dal presente capitolato; • mancato versamento della cauzione prevista dal presente capitolato ivi compreso il mancato reintegro; • in caso di successiva disponibilità di convenzione quadro Consip / Intercent-ER con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi dell'art.1 co.13 del D.L.95/2012 si procederà al recesso del contratto, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. indirizzata alla Ditta26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488; • nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con l'indicazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche; • ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. Nei suddetti casi di un inadempienze della ditta aggiudicataria le quali si protraggano oltre il termine non inferiore a giorni otto quindici giorni, assegnato da ER.GO per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del porre fine all’inadempimento, ER.GO ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • incamerando la cauzione, ove non restituita, o avendo titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno. Restano fermi l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Il contratto può inoltre essere risolto quando ER.GO decidesse o fosse costretta per motivi funzionali o di disciplina universitaria di far cessare, anche solo in parte, l’erogazione del servizio o, in caso di parziale e temporanea inagibilità dei locali. In tal caso nulla potrà essere richiesto ad ER.GO a titolo di risarcimento danni. Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi sopra indicati o per altri gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali motivi da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente imputarsi al prestatore del servizio verrà comminata una ulteriore penale, oltre a quelle previste, da cause € 2.500,00 a € 50.000,00, fatto salvo il maggior danno conseguente per ER.GO. La dichiarazione di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;risoluzione sarà notificata mediante comunicazione scritta.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali In tema di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.rsi richiamano le disposizioni di cui all’art. e/o p.e.c108 del D.Lgs. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni50/2016. Inoltre l'Amministrazione L’ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, contratto nei seguenti casi: • mancato inizio della gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali a titolo esemplificativo: interruzione del servizio senza giustificato motivo; fornitura alla data prevista dal contrattodi prestazioni non conformi, inosservanza reiterata dei termini convenuti; reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili all’appalto in oggetto; • gravi violazioni violazione di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla L. R. n. 27 dicembre 2006 n. 30”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo; • violazione del vigente codice etico dell’ATS fatto salvo il pieno diritto di questa di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità; • violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatricederivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento dell’ATS; • arbitrario abbandono accertamento della non sussistenza o sospensione non dipendente da cause il venir meno di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria uno dei requisiti richiesti per l'espletamento la partecipazione alla gara; • violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • violazione delle norme in materia retributiva e contributiva; • almeno tre contestazioni nell’anno formalizzate con applicazioni di penali; • mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; • mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’ATS come previsto agli articoli precedenti. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della fornitura;cauzione definitiva (ove richiesta) e il risarcimento dei danni derivanti. Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l’attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo. Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio ad altro operatore.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà Comunale di Tratalias si riserva 1a facoltà di risolvere il contratto anche prima della scadenzacon la Ditta, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti ai sensi e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subitigli effetti di cui all'art. 1456 C.C., qualora le inadempienzeritenga che lo stesso crei pregiudizio al servizio, causa salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni, con provvedimento motivato, che verrà portato a conoscenza del contraente con lettera raccomandata, e questi non avrà nulla a pretendere al di fuori del pagamento, al prezzo del contratto, del servizio fino ad allora regolarmente eseguito. Costituisce grave inadempimento che comporta la risoluzione di diritto del contratto: - interruzione del servizio senza giusta causa; - inosservanza reiterata delle penali disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato; - concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi senza autorizzazione; - il mancato rispetto dell'applicazione dei contratti di lavoro dipendente e degli altri accordi sottoscritti; - il ritardo di più di 30 giorni nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti; - il ritardo di più di 30 giorni nel pagamento degli oneri sociali; - la mancata ricostituzione della cauzione di cui al precedente artall'art. 613, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornituraultimo comma; - mancata presentazione del piano finanziario degli investimenti. La Nel caso di risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitoper i casi previsti dal presente articolo, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Dittala Ditta incorre comunque nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e salvo il risarcimento dei maggiori danni per la salute degli utenti; • l'interruzione l’interruzione del servizio e per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali In tema di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.rsi richiamano le disposizioni di cui all’art. e/o p.e.c108 del D.Lgs. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni50/2016. Inoltre l'Amministrazione L’ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, contratto nei seguenti casi: • mancato inizio della gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali a titolo esemplificativo: interruzione del servizio senza giustificato motivo; fornitura alla data prevista dal contrattodi prestazioni non conformi, inosservanza reiterata dei termini convenuti; reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili all’appalto in oggetto; • gravi violazioni grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali contrattuali; • violazione, da parte della ditta aggiudicatricedell’operatore economico aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall’art. 2 del “Patto di integrità in materia degli appalti pubblici regionali”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del medesimo; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause violazione del vigente codice etico dell’ATS fatto salvo il pieno diritto di forza maggiore, questa di tutta o parte chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della fornitura oggetto dell'appaltopropria immagine ed onorabilità; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatriceviolazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento dell’ATS; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante accertamento della Ditta non sussistenza o degli amministratori muniti il venir meno di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria uno dei requisiti richiesti per l'espletamento la partecipazione alla gara; • violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • violazione delle norme in materia retributiva e contributiva; • almeno tre contestazioni nell’anno formalizzate con applicazioni di penali; • mancata sostituzione del personale in caso di richiesta dell’ATS, ai sensi dell’art. 14 del presente CSA; • mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’ATS come previsto agli articoli precedenti. Sarà altresì motivo di risoluzione contrattuale il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 testo vigente. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della fornitura;cauzione definitiva (ove richiesta) e il risarcimento dei danni derivanti. Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l’attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo. Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio ad altro operatore.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione Fatto salvo quanto previsto in altre clausole dal presente Capitolato, l’ATS potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente chiedere la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con Raccomandata A/R o mediante P.E.C., nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contrattoabbandono dell’appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore; • gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio; • mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS contraente; • cessione in sub-appalto non autorizzata; • deposito avverso l’Aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta; • cessione del contratto; • mancato rispetto degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali; • violazioni a norme e principi del Codice di comportamento dell’ATS, del piano triennale di prevenzione alla corruzione dell’Ats, del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R.L. n. X/1299 del 30 gennaio 2014; • altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all’esecuzione del servizio); • grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione dell’Appaltatore per motivi non dipendente dipendenti da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appaltomaggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’ATS); • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatriceinformazioni positive antimafia; • sopravvenuta condanna definitiva mancato utilizzo del legale rappresentante bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 c. 9 – bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. La risoluzione del contratto comporta il risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare il servizio ad altra Ditta. In tal caso l’ATS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara. Resterà a carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro onere o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;danno comunque derivante all’ATS contraente a causa dell’inadempienza.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione L’ATS potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente chiedere la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta oggetto del presente capitolato speciale ai sensi dell’art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da contestazione dell'addebito, comunicarsi all’aggiudicatario con lettera inviata con raccomandata a.r. e/Raccomandata o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattomediante P.E.C., nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contrattoabbandono dell’appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore; • gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio; • mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS; • cessione in subappalto non autorizzata, ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato; • deposito avverso l’aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della aggiudicatario; • mancato rispetto degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali; • violazioni a norme e principi del Codice Etico ATS, del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici, del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento adottati dall’ ATS; • mancato rispetto per tutta la durata contrattuale delle previsioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del X.X.xx. 165/2001 e s.m.i. • altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all’esecuzione del servizio); • grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione dell’aggiudicatario per motivi non dipendente dipendenti da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appaltomaggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dalla ATS); • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatriceinadempienze che abbiano comportato l’applicazione di penali per 4 volte in un anno; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanzainformazioni positive antimafia; • continua violazione mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli orari concordati con effettuazione altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 c. 9 – bis, della fornitura legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della garanzia fideiussoria oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare il servizio ad altra clinica. In tal caso l’ATS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato. Resterà a carico dell’aggiudicatario inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro onere o danno comunque derivante all’ATS a causa dell’inadempienza. In caso di risoluzione del contratto, verrà liquidato il corrispettivo per i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della cessazione dell’appalto. La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi sopra menzionati la risoluzione si verificherà quando l'ATS provvederà a comunicare all’aggiudicatario in momenti forma scritta l’intenzione di disturbo delle attivitàvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;1456, comma 2 c.c..
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Samples: www.ats-montagna.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. ed dall’articolo 176 del D.Lgs 50/2016, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenzacontratto, procedendoai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei confronti seguenti casi: • abbandono e/o inter ruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore; • frode del concessiona rio; • procedura fallimenta re e messa in liquidazione del concessionario; • cessione del contratto e/o subconcessione; • inosservanza reiterat a delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati; • inadempienze/neglig enze ripetute e/o gravi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale contestazione entro il termine assegnato dal Comune di Asti; • danni gravi a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi del concessionario; • inosservanze delle no rme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione; • mancata osservanza d egli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento del Comune di Asti”, approvato con Deliberazione della Ditta appaltatriceGiunta Comunale n. 633 del 17.12.2013, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dellʹarticolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del comma 9bis dell’art. 3 della legge 136/2010; • ogni altra inadempie nza non contemplata nel contratto o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione per colpa del concessionario. Nei casi di cui sopra il contratto sarà risolto secondo le modalità di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, precisando che al concessionario saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidatesua inadempienza, quale penale comprese le spese di indizione di una nuova gara e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei /o altri ulteriori danni subiti, qualora le inadempienzeil cui importo sarà escusso dalla cauzione definitiva, causa ferma restando l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero 17 del presente capitolato. Per ogni altra inadempienza o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente fatto che renda impossibile la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione prosecuzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni ai sensi degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause artt. 1453 e ss. del codice civile, il Comune di forza maggioreAsti potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazionelegge, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti senza pregiudizio di potere ogni altra azione per rivalsa di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per danni, la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;decadenza dell’affidamento.
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Samples: trasparenza.comune.asti.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono causare risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie: • fallimento dell’impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento del servizio; • messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della ditta ai sensi del successivo punto 19; • impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il contratto livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal disciplinare di gara e suoi allegati; • violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme in materia di sicurezza e/o inadempienze degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche prima della scadenzaa seguito di diffide del Comune ai sensi del precedente punto 15; • persistente inosservanza, procedendoa seguito di diffida alla regolarizzazione, delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; • interruzione non motivata del servizio; • gravi disservizi nella gestione del servizio e nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti rapporti con gli utenti non sanate a seguito di segnalazione e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale di comminazione delle relativa penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente artpunto 17; • violazioni delle prescrizioni in materia di subappalto come previsto al successivo punto 19; • mancato rispetto del diritto del Committente ad effettuare i controlli di cui al punto 14; • mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell’art. 61, si ripetessero o qualora si verificassero comma 17, Legge n. 190/2012 meglio specificati al successivo punto 24; • mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui al punto 11. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto di appalto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente comunicazione del Referente, a mezzo pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, all’appaltatore non spetterà alcun indennizzo e il Comune avrà la forniturafacoltà di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione Nei suddetti casi di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, qualora il Comune lo richieda, l’appaltatore ha l’obbligo di continuare il servizio per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento dello stesso; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei seguenti casi: • mancato inizio danni derivanti dalla risoluzione del contratto. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. All’appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due disposta risoluzione, detratte le spese e i danni. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell’appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause formalità di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;sorta.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione L’Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C. di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi: - inosservanza dei divieti di subappalto e cessione di contratto; - grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie come prescritte da disposizioni legislative, regolamentari e dal presente capitolato; - interruzione non giustificata totale o parziale del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - mancata esecuzione degli interventi di miglioria eventualmente offerti in sede di gara nei termini stabiliti; - gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio o che mettano la stessa a grave rischio; - gravi o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l’applicazione di penalità che nel complesso superino l’importo di € 6.000,00 nel corso di un anno; - mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente; - mancato rispetto dei contratti collettivi definitivamente accertato (anche a seguito di procedure di conciliazione); - perdita dei requisiti minimi per l’accesso all’appalto; - accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; - fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale; - quando l’appaltatore non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere ad una adeguata esecuzione dei servizi ad esso affidati; - mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso; - disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio; - violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative; - ogni altra inadempienza o fatto non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C. In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto anche prima comunicando alla ditta, con raccomandata A.R., di volersi avvalere della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la forniturarisoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitoavrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Dittaudite le contro-deduzioni, con l'indicazione di entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un termine congruo termine, non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni10 giorni, ai sensi dell’art. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla 1454 del C.C. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del contrattoservizio, nei seguenti casi: • mancato inizio anche ai sensi dell’art. 21 sexsies della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;Legge 241/90.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere L’Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per diritto di chiedere il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà può procedere alla risoluzione del contratto, nei secondo quanto previsto dalla legge, al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura del servizio alla data prevista dal contrattoprevista; TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE • gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatricecontrattuali; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta tutti o parte della fornitura oggetto dell'appaltodel servizio in appalto da parte dell’appaltatore; • assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati; • scioglimento, cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatricedell’appaltatore; • comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’appaltatore; • mancato rispetto delle norme sulla sicurezza; • subappalto senza il preventivo consenso dell’Amministrazione comunale; • cessione totale o parziale del contratto; • venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d’appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle relative attività; • sopravvenuta condanna definitiva del legale Legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere altri organi di rappresentanzaamministrazione dell’aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti inosservanza dei contratti collettivi di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utentilavoro; • l'interruzione Penali superiori al 10% dell’ammontare netto contrattuale; Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e incameramento dell’intera cauzione definitiva. Ove il R.U.P. xxxxxxxxxx la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per due iscritto alla controparte mediante P.E.C., fermo restando il termine di 15 giorni per le contro-deduzioni; decorso tale termine il R.U.P. adotterà le determinazioni ritenute opportune. Il R.U.P. potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l’aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o più giorni indennizzo a qualsiasi titolo. L’appaltatore sarà tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante per effetto della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;risoluzione stessa.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali In tema di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitosi richiamano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Oltre a quanto previsto dal predetto articolo, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione l’ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, contratto nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contrattointerruzione del servizio senza giustificato motivo; • gravi violazioni fornitura di prodotti non conformi; • inosservanza delle norme di legge e di regolamento applicabili all’appalto in oggetto; • violazione di uno degli impegni previsti dall’art. 2 del “Patto di integrità in materia degli appalti pubblici regionali”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del medesimo; • violazione del codice etico dell’ex Asl della Provincia di Varese e della Provincia di Como, fatto salvo il pieno diritto dell’ATS Insubria di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità; • violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatricederivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento dell’ATS; • arbitrario abbandono accertamento della non sussistenza o sospensione non dipendente da cause il venir meno di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria uno dei requisiti richiesti per l'espletamento la partecipazione alla gara; • violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • violazione delle norme in materia retributiva e contributiva; • almeno tre contestazioni nell’anno formalizzate con applicazioni di penali; • mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. • mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’ATS come previsto ai capitoli precedenti. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della fornitura;cauzione definitiva (ove richiesta) ed il risarcimento dei danni derivanti. Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l’attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo. Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio ad altro operatore.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione In caso di inosservanze gravi da parte dell’aggiudicatario degli obblighi e delle condizioni stabiliti nel presente capitolato, l'Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a dieci giorni. Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento della diffida. Resta inteso che la diffida potrà risolvere essere consegnata anche a mano. Oltre che nel casi previsti dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs 50/2016, il contratto anche prima potrà essere risolto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del Codice Civile. Nei seguenti casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali clausola risolutiva espressa di cui al precedente artall'art. 61456 codice civile: □ dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale, si ripetessero che risultino fondate oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave; □ danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o qualora si verificassero colposi da parte del personale dell’aggiudicatario; □ mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto o sconveniente, come previsto all'articolo 7 del presente Capitolato; □ inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale impiegato nel servizio, mancata applicazione del CCNL di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, inosservanza delle norme in materia di tutela della Ditta appaltatrice inadempienze tali salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; □ grave e/o reiterata inosservanza delle norme igienico – sanitarie; □ violazione dell’obbligo di permettere all’Amministrazione di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi; □ inadeguata o carente capacità da rendere insoddisfacente la fornituraparte dell’aggiudicatario di intervenire tempestivamente nelle situazioni segnalate, dopo accertamento e verifica; □ situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’aggiudicatario; □ sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta; □ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione; □ grave danno causato all’immagine dell’Amministrazione; □ cessione del contratto. La In caso di risoluzione del contratto dovrà per i motivi di cui sopra, non spetta all’aggiudicatario alcun indennizzo e l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato. Le inadempienze contrattuali dovranno essere proceduta da contestazione dell'addebitocontestate per iscritto. Qualora l’Amministrazione intenda recedere dal contratto, con lettera inviata motivazione espressa, dovrà darne comunicazione all’aggiudicatario, dandone un preavviso scritto, mezzo raccomandata A/R o con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione posta elettronica certificata di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;almeno sei mesi.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il Il contratto sarà risolto nei casi e modi previsti dall’articolo 108 del Codice dei contratti. L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice civile, anche prima della scadenza, procedendoin deroga all’art. 1455, nei confronti seguenti casi: - per motivi di pubblico interesse; - in caso di cessione, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o fallimento dell’azienda aggiudicataria; - cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto d’appalto; - cessione del contratto o del credito con inosservanza delle forme, modalità e adempimenti previsti dal Codice dei contratti e subappalto non autorizzato o non conforme alle norme di legge e a quanto previsto nel Capitolato; - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti dichiarati per l’affidamento; - applicazione di penali per più di 5 (cinque) volte nel corso di un anno; - mancato reintegro della Ditta appaltatricecauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione; - inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti regolamenti e rivalendosi con degli obblighi previsti dal presente Capitolato, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, termine all’uopo assegnato dall’Ente committente; - qualora le inadempienze, causa l’ammontare delle penali applicate raggiunga un importo pari al 20% del valore stimato del contratto; - danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell’Appaltatore; - qualora non vengano rispettati gli obblighi di cui al precedente art. 6presente Capitolato; - sospensione totale o parziale, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione anche temporanea, del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. servizio senza giustificato motivo; - mancata attuazione delle varianti migliorative presentate in sede di offerta (Offerta tecnica) nei tempi previsti; - gravi danni prodotti alle attrezzature e ai software di proprietà dell’Amministrazione Comunale; - abituale imperizia e/o p.e.cnegligenza nell’espletamento dell’appalto quando la gravità e il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il regolare svolgimento del servizio; - in caso di frode, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile; - in caso di mancato rispetto nei confronti dei dipendenti delle norme in materia di assunzione, retribuzione e sicurezza; - perdita dei requisiti di cui all’art. indirizzata 80 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa antimafia; - inosservanza e/o violazioni delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla DittaLegge n. 136/2010 e s.m.i.; - nel caso di violazione degli obblighi di riservatezza e condotta previsti dal Capitolato, poste in essere dall’Appaltatore, dal Subappaltare, dal personale o da collaboratori a qualsiasi titolo degli stessi, impegnati nell’appalto, anche con l'indicazione riferimento alle previsioni del D.P.R. 16.04.2013, n. 62; - mancata osservanza del Patto di un termine integrità sottoscritto in sede di gara; - ogni altra inadempienza dell’appaltatore non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzionicontemplata nel presente Capitolato che renda impossibile la prosecuzione del servizio. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio all’appaltatore è dovuto il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell’avvenuta comunicazione della fornitura alla data prevista risoluzione ed è facoltà del Comune di Rho affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. All’appaltatore inadempiente è addebitato ogni maggior costo sostenuto dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali Comune rispetto a quanto previsto nel contratto risolto, da prelevare dalla cauzione incamerata e, ove questa non eliminati dopo due diffide formali sia sufficiente, da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione eventuali crediti dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non dipendente da cause esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni legge per i fatti che hanno motivato la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;risoluzione.
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Samples: www.comune.rho.mi.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà E’ facoltà delle Amministrazioni comunali risolvere il contratto anche prima della scadenzadi appalto, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti ai sensi e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione gli effetti dell’articolo 1456 del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattoCodice Civile, nei seguenti casi: • mancato inizio per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento, e qualora vengano meno le motivazioni che hanno determinato l’indizione della fornitura alla data prevista dal contrattogara; • gravi violazioni in qualunque momento dell’esecuzione e per qualsiasi morivo, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile; • nel caso di frode o di grave negligenza nella esecuzione degli obblighi contrattuali contrattuali; • xxxxxxx, anche temporanea, da parte dell’Appaltatore di uno o più dei requisiti di cui all’art. 6 del presente capitolato; • violazione artt. 23 e 24 del presente capitolato; • mancata ottemperanza all’obbligo di redigere, aggiornare e adeguare il documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 14 del presente capitolato e/o mancata adozione delle misure di sicurezza previste nel documento e/o ritenute necessarie da parte delle stazioni appaltanti e/o dagli enti o organi preposti ai controlli in materia; • mancato integrale reintegro, sino alla concorrenza dell’importo originariamente prestato, della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione totale o parziale; • per comportamenti tenuti dal personale dell’Appaltatore di gravità tale da sconsigliare la continuazione del rapporto contrattuale; • in caso di cessazione di attività, oppure di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore; • per abbandono o interruzione del servizio senza giusta causa; • inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato; • per impedimento, in qualsiasi modo, dell'esercizio del potere di controllo da parte delle Amministrazioni Comunali; • in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa • per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 C.C.; Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verifichino gravi e persistenti inadempienze nella gestione dei servizi, le Amministrazioni Comunali procederanno con diffida affinché l’Impresa adempia entro un congruo termine, comunque non eliminati dopo due diffide formali superiore a 15 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, ferma restando la facoltà del Comune interessato di sospendere immediatamente il servizio La risoluzione del contratto è notificata all’aggiudicataria dalle stazioni appaltanti, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, i Comuni avranno la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi all’Appaltatore con cui il contratto è stato risolto. L’Aggiudicataria sarà altresì tenuta al risarcimento del danno per un eventuale nuovo appalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della ditta aggiudicatricestazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito; • arbitrario abbandono la stazione appaltante potrà inoltre rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore, senza necessità di diffide o sospensione non dipendente da cause formalità di forza maggioresorta. Nel caso in cui i Xxxxxx, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazioneloro iniziativa e senza giusta causa, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti procedano alla revoca dell’incarico, all’Appaltatore dovranno essere corrisposti corrispettivi e rimborsi spese per le prestazioni effettuate e documentabili fino alla data di potere comunicazione di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti revoca, detratte le penalità, le spese e i danni di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;cui dovrà essere data dimostrazione.
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Samples: Accordo Di Programma
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenzaSi applicano, procedendoal presente contratto, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali norme di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al precedente artdomicilio eletto dall’Appaltatore. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da Nella contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di sarà fissato un termine non inferiore a 15 giorni otto lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioniosservazioni; decorso il suddetto termine, il Committente e, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte o in mancanza di queste, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal capitolato; • mancanza e/o perdita anche parziale dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale della fornitura di pasti verificatasi, senza giustificati motivi e fatte salve le cause di provata forza maggiore, per 48 ore; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del contratto; • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • scioglimento, cessazione, concordato preventivo, liquidazione coatta, fallimento; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. Inoltre l'Amministrazione 1453 del codice civile. Ove si verifichino inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità delle forniture, il Committente potrà procedere provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del contratto. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo corresponsione delle attività. • rischi e danni maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;il rimanente periodo contrattuale.
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Samples: Contratto
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione Ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà risolvere assegnare, mediante pec o lettera raccomandata A.R., Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000 Mail xxxxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione . Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto anche prima della scadenzasi intenderà risolto. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, procedendoprevia comunicazione scritta al Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei confronti seguenti casi : - non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della Ditta appaltatriceprocedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, alla determinazione accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore; - frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - commissione di uno dei danni eventualmente sofferti reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali s.m.i.per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al precedente codice delle leggi antimafia; - ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara; - reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; - cessione del contratto o subappalto non autorizzati; - mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente Capitolato; - a seguito di due contestazioni all’Appaltatore per inadempimento; - qualora la somma delle le penali applicate superi il 10% del valore del contratto, ex art. 6113 – bis, si ripetessero co.2 del Codice; - mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali; - mancata stipula delle assicurazioni RTC RCO di cui al presente Capitolato; - sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione dell’Appaltatore; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornituraverificasse una situazione di variazione soggettiva; - reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara; - in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara. Si richiama inoltre quanto indicato agli artt. 8 e 9 del presente Capitolato. In particolare, il contratto sarà risolto nell’ipotesi in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. Il contratto sarà risolto, altresì, qualora, successivamente alla stipula del contratto, venga rilasciata nei confronti dell’appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell’Appaltatore, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.rnon si estende alle prestazioni già eseguite. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla Con la risoluzione del contrattocontratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali contratto risolto. In caso di esecuzione in danno dell’Appaltatore, le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’escussione del medesimo e, ove questo non eliminati dopo due diffide formali sia sufficiente, da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non dipendente da cause previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;cui al codice civile in
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Samples: Disciplinare Di Gara
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il Il contratto anche prima della scadenza, procedendosarà risolto ipso-iure, nei confronti della seguenti casi: intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’ENEA, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura; morte del titolare dell’Impresa (se trattasi di Ditta appaltatriceindividuale); fallimento, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa; intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l’espletamento della fornitura; inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; sospensione della fornitura con gravi danni provocati all’ENEA (solo se trattasi di prestazioni periodiche o continuative); subappalto non autorizzato, ovvero non conforme alle previsioni di legge e contrattuali; non rispondenza dei beni e servizi forniti alle specifiche contrattuali; reiterati inadempimenti; non veridicità di quanto dichiarato dall’Impresa nella dichiarazione rilasciata in fase di aggiudicazione, relativa al precedente artrispetto della trasparenza nella partecipazione delle imprese agli appalti ENEA; rifiuto di presentare la documentazione relativa al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi; violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto. 6In tali casi, si ripetessero o qualora si verificassero da parte l’ENEA sarà tenuto a corispondere all’Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni effettuate sino al giorno della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la forniturarisoluzione dedotte le eventuali penalità e spese sostenute. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitoporterà, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Dittainoltre, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali all’incameramento da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggioredell’ENEA del deposito cauzionale, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e al risarcimento dei danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;dell’Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera b).
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Samples: Contratto Di Appalto
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima L’ASST potrà, avvalendosi della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali facoltà di cui al precedente artall’art. 61456 c.c. (clausola risolutiva espressa), si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitorisolvere di diritto il contratto, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata previa comunicazione scritta alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattoditta aggiudicataria, nei seguenti casi: • mancato inizio insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario; • sospensione dell’erogazione della fornitura alla data prevista da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali nel caso in cui fosse accertata la non eliminati dopo due diffide formali veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggioredel fornitore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; • in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010; • casi previsti dall’art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. In caso di risoluzione contrattuale l’ASST potrà incamerare l’intero deposito cauzionale, quale in essere alla data di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della appaltatrice a conseguire il compenso per l'espletamento le prestazioni già eseguite in modo regolare. Nel caso in cui la competenza della fornitura;gestione del servizio disciplinato dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST. A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, l’Azienda appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda appaltante.
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Samples: www.asst-fbf-sacco.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima Ferma l’applicazione di quanto previsto dall’art. 108 d.lgs. 50/2016, costituiscono clausole risolutive espresse nell’esclusivo interesse di CSAI, con conseguente diritto per la stessa CSAI di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie: • gravi inadempienze da parte dell’aggiudicatario agli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro; • frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo da parte dell’aggiudicatario; • negligenza da parte dell’aggiudicatario nell’adempimento degli obblighi contrattuali; • cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara; • in caso di carenza della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali copertura assicurativa di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero 13; • in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione dell’aggiudicatario; • cessione del contratto dovrà essere proceduta o subappalto non autorizzato da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatriceXXXX; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause parte dell’Appaltatore del servizio oggetto dell’appalto in caso di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appaltoapplicazione delle penali; • cessazionein caso di applicazione per n. 3 volte ripetute nello stesso anno, cessione o fallimento della ditta appaltatricedelle penali di cui all’art. 10 b); • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti in caso di potere di rappresentanzasuperamento, anche occasionale, dei limiti emissivi in atmosfera; • continua in caso di violazione degli orari concordati con effettuazione delle norme sulla privacy; In caso di risoluzione del Contratto, il Committente procederà alla escussione della fornitura fideiussione. In caso di risoluzione contrattuale, CSAI si riserva la facoltà di affidare ad altri il servizio in momenti danno della ditta. L’esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di disturbo delle attivitàlegge, per i fatti the hanno motivato la risoluzione. • rischi e danni per La risoluzione dà diritto a CSAI di escutere la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni cauzione definitiva prestata dall’appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore.
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Samples: www.csaimpianti.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenzaNelle ipotesi successivamente elencate, procedendoogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui inoltrata via PEC al precedente artdomicilio eletto dall’aggiudicatario. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da Nella contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni otto lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioniosservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nel la esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni; • manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 4 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. Inoltre l'Amministrazione 1453 del codice civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà procedere provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della fornitura cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Per affidamenti diretti di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del Codice di valore pari o sospensione non dipendente da cause inferiore ad €40.000,00, nel caso in cui, all’esito di forza maggiorecontrolli sui requisiti dell’operatore economico affidatario dell’appalto in conformità a quanto previsto dai paragrafi 4.1.2 e 4.1.3 delle Linee guida ANAC n.4, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazioneadottate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva emerga il difetto del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria possesso dei requisiti richiesti medesimi, si darà corso alla risoluzione del contratto con obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta dall’Amministrazione. Inoltre, verrà disposto l’incameramento della cauzione definitiva ove costituita o, in sua mancanza, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per l'espletamento della fornitura;cento del valore del contratto.
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Samples: trasparenza.cultura.gov.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il Il contratto anche prima della scadenzaè risolto di diritto, procedendoai sensi dell’art. 1456, comma 2, codice civile nei confronti della Ditta appaltatriceseguenti casi: Sospensione o abbandono e mancata effettuazione, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo da parte del personale addetto, del servizio affidato; Impiego di personale non sufficiente, in relazione alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali dotazioni minime di cui al precedente agli art. 64 e 7, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornituraa garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio; Violazione degli orari di apertura definiti dagli art. La 5 e 8. Nel caso di risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da al concessionario è corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In tal caso nessun rimborso verrà effettuato per il servizio non reso. Per l’applicazione delle suddette disposizioni il Comune può rivalersi su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide formali. In caso di fallimento del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Xxxxx contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni otto lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioniosservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione della concessione; • mancato inizio dell’esecuzione della concessione nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio affidato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 12 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità della concessione; • cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità della concessione; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione della concessione, ai sensi dell’art. Inoltre l'Amministrazione 1453 del codice civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà procedere provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della fornitura cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo corresponsione delle attività. • rischi e danni maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;il rimanente periodo contrattuale.
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Samples: www.umbriaon.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto anche prima della scadenzacontratto, procedendoprevia notificazione scritta all'aggiudicatario a mezzo PEC, nei confronti della Ditta appaltatricecon tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'aggiudicatario e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa salva l'applicazione delle penali prescritte. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 cod. civ., per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono ipotesi per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., le seguenti ipotesi: • apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario; • messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'aggiudicatario; • interruzione del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore; • abbandono dell’appalto, salvo che per casi di forza maggiore; • mancato rilascio della Certificazione, di cui al precedente artD.Lgs. 6159/2011 e ss.mm.ii., si ripetessero richiesta dalla stazione appaltante alla competente Prefettura; • impiego di personale non dipendente dall'aggiudicatario; • inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei locali adibiti al bar e alla preparazione degli alimenti; • non assolvimento degli adempimenti ed oneri di cui agli articoli precedenti; • sub concessione o qualora si verificassero cessione anche parziale del servizio; • subappalto del servizio, tranne che per i servizi indicati in offerta, oggetto di regolare autorizzazione; • inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei Contratti Collettivi; • violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; • grave intossicazione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente società aggiudicataria, salva ogni altra responsabilità civile o penale; • mutamento della destinazione d'uso dei locali affidati; • ogni altra inadempienza qui non contemplata e ogni altro fatto che renda impossibile la fornituraprosecuzione dell’appalto; • reiterata mancata presentazione o aggiornamento del proprio Manuale l'HACCP decorsi 15 giorni lavorativi dalla formale contestazione dell’Amministrazione ovvero dalle Autorità competenti; • nei casi previsti agli artt.108 e 175 del Codice dei Contratti Pubblici; • in tutti i casi di perdurante inottemperanza, anche parziale, comunque imputabile al Concessionario, il contratto è risolto, ai sensi dell’art. 1453, c.c.. • in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificato dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187; • in caso di violazione del Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018; • in caso di mancata accettazione dei buoni pasto in dotazione ai dipendenti del consiglio e della giunta regionale; • in caso di mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta tramite PEC dell’amministrazione regionale. La risoluzione, nei casi sopraelencati, porta come conseguenza l’incameramento da parte dell’Amministrazione, a titolo di penale, della cauzione definitiva a garanzia del contratto, salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali all’esecuzione in danno dell’impresa aggiudicataria del servizio. In caso di risoluzione non è dovuto alcun indennizzo in favore del Concessionario. L’eventuale credito del Concessionario a titolo di canone di concessione già pagato e relativo al periodo successivo al momento in cui la risoluzione ha avuto efficacia sarà rimborsato al Concessionario previa compensazione con eventuali debito di quest’ultimo. Viene applicato l’art.110 del Codice recante: (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.re misure straordinarie di gestione) a cui si fa espresso rinvio. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla Con la risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali contratto sorge per l’Amministrazione regionale il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell’impresa aggiudicataria inadempiente stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto o l’attivazione di una nuova procedura concorsuale per l’espletamento del servizio. L’esecuzione in danno non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni legge per i fatti che hanno motivato la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;risoluzione.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenzaNel caso di persistenti e gravi irregolarità, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi accertate con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali procedure di cui al precedente art. 6articolo 8, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La l’Azienda può procedere alla risoluzione del presente contratto. Il contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. si intende risolto di fatto se intervengono le ipotesi di seguito indicate: ▪ gravi e/o p.e.cripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali og- getto del presente contratto; ▪ gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; ▪ grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compro- mettere la buona riuscita del servizio; ▪ gravi e/o ripetuti violazioni degli obblighi assicurativi, previden- ziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti im- pegnati nell’esecuzione del servizio; ▪ gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavo- ratori; ▪ gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali og- getto del presente contratto. indirizzata Qualora l’Azienda ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta alla Dittastruttura privata, concedendo il termine di 15 giorni per la produzione della documentazione e di deduzioni scritte a eventuale confuta- zione, anche con l'indicazione l’assistenza della propria associazione di un categoria. Tra- scorso tale termine non inferiore a giorni otto per l’ASP, valutate le eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione deduzioni e/o documentazio- ne, potrà procedere procederà alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio ovvero diffidare la Struttura Privata alla regolarizzazione assegnandole un congruo termine, non superiore a 30 giorni, per provvedere. In mancanza di adempimento, l’ASP di- chiarerà risolto il contratto ai sensi della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause normativa vigente. Il presente contratto si risolverà automaticamente nel caso di forza maggiore, sottoscrizio- ne di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti nuovo contratto a seguito di potere nuovo accordo per l’erogazione delle pre- stazioni di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;assistenza termale.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenzaLe parti convengono che, procedendooltre a quanto genericamente previsto dall’art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali costituiscono motivo di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. le seguenti ipotesi: • divulgazione di notizie e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contrattoservizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due sanate dall’appaltatore, nonostante diffide formali da parte della ditta aggiudicatricedell'Amministrazione; • arbitrario abbandono violazione dei profili orari stabiliti dall’assistente sociale od effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti; • interruzione ingiustificata del servizio; • gravi ed ingiustificate irregolarità nell’esercizio o sospensione reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell’esercizio medesimo; • mancata assunzione del servizio alla data stabilita; • messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività; • frode; • perdita delle condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività inerenti i servizi di cui al presente capitolato; • mancata osservanza del divieto di subappalto; • impiego di personale non dipendente da dell’appaltatore; • impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; • impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio; • violazione della normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio; • mancato rispetto degli ordini emessi dall’Amministrazione Comunale nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo; • insussistenza o successiva perdita dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara; • sopravvenute cause di forza maggiore, esclusione o sopravvenuta mancanza di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatricerequisiti previsti dalla legge; • sopravvenuta condanna definitiva definitiva, del legale rappresentante della Ditta rappresentate e/o degli amministratori muniti di potere di rappresentanzadel responsabile tecnico, per un reato contro la pubblica amministrazione; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti comminazione di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utentidue sanzioni pecuniarie nel medesimo anno scolastico; • l'interruzione per due danneggiamento volontario di cose o più giorni della forniturabeni dell'Amministrazione; • perdita ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art.1453 C.C. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora l’Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull’appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l’incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Comunale in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto: • l’Amministrazione potrà affidare il servizio al soggetto che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all’appaltatore inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali; • l’Appaltatore non potrà partecipare, nei trentasei mesi successivi dalla data della risoluzione contrattuale, a gare di appalto indette da questa Amministrazione. Qualsiasi danno provocato al patrimonio dell'Ente in dipendenza del rapporto oggetto dell'appalto, comporterà l'obbligo di risarcimento da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;dell'appaltatore.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, è facoltà dell’Amministrazione comunale risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per fatto salvo il risarcimento pieno dei danni subitidell’eventuale maggior danno subito, qualora ove ricorrano le inadempienzeseguenti inadempienze da parte dell’appaltatore: - sospensione non motivata, causa anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati); - espletamento del servizio in modo incompleto o non rispondente alle dovute esigenze sia igieniche che di tutela e sicurezza degli utenti, sia di ogni altro ordine attinente alla qualità del servizio; - perduranti inadeguatezze degli operatori e persistenti inosservanze alle indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale, debitamente accertate e contestate; - reiterate deficienze e negligenze nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle penali infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso; - quando l’appaltatore si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza; - subappalto del servizio anche parziale; - fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali previste per legge; - inadempienze e gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti; - applicazione di tre gravi penalità di cui al precedente artarticolo; - qualsivoglia altro inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile. 6Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitol'amministrazione appaltante notificherà all'appaltatore l'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.rinvito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di 3 (tre) giorni dalla data della notifica. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere Nel caso in cui il Comune proceda alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva l’appaltatore si obbliga a proseguire il servizio fino all’efficacia dell’affidamento del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;servizio stesso ad un nuovo appaltatore.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima Le parti convengono che, oltre a quanto eventualmente già previsto nel presente Contratto, costituiscono motivo di risoluzione del Contratto di servizio le seguenti ipotesi: - motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;-------------------------------------- - cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento;-- - violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e di sicurezza; - applicazione a carico dell’aggiudicatario di una misura di prevenzione della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, delinquenza di tipo mafioso; - perdita dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali gara;---------------------- - abbandono del servizio; - al verificarsi di cui n. 3 (tre) o più violazioni descritte al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione 14;---------------- - inosservanza del divieto di cessione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitoa terzi;---------------------------------- - inosservanza delle norme di Legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; - frode, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Dittareiterate e persistenti irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • altre gravi violazioni degli obblighi contrattuali derivanti alla Ditta aggiudicataria dal Capitolato speciale e dal Contratto di servizio, ovvero ogni altra circostanza qui non eliminati dopo due diffide formali da parte contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termini dell’art. 1453 del Codice Civile. Nei casi sopra elencati la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause cauzione, che resta incamerata dal Comune di forza maggioreCavernago (BG), di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva salvo il diritto ulteriore del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria Comune stesso al risarcimento dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;danni.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà La D.G.N. s.r.l. ha facoltà di risolvere il contratto anche prima della scadenzanei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 mediante sempli‐ ce lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, procedendosenza necessità di ulteriori adempimenti, nei confronti della Ditta appaltatricecasi seguenti: • gravi reati, alla determinazione gravi ritardi, gravi inadempimenti, gravi irregolarità; • mancata compilazione del libretto metrologico; • impossibilità di accesso al SAC tramite WEB per più di 24 ore; • impossibilità di esportare i dati di lettura giornalieri secondo il tracciato TERRANOVA G26C; • SAC non conforme alle specifiche tecniche del presente capitolato; • perdita di dati teleletti o di anagrafiche dei danni eventualmente sofferti PDR; • mancata assunzione del servizio da parte dell’appaltatore entro la data stabilita dal con‐ tratto; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla regolarità del rapporto di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e rivalendosi sulle assicurazioni obbligatorie del personale; • violazione degli obblighi di riservatezza e inadeguata conservazione dei dati all’interno del SAC; • rifiuto di uniformarsi agli obblighi previsti in capitolato; • cessione del contratto e abusivo subappalto; • avvalimento; • revoca o sospensione da parte dell’Unioncamere del certificato di accreditamento all’esecuzione delle verifiche metriche periodiche anche in pendenza di ricorso; • fallimento o concordato preventivo dell’Appaltatore; • irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidatela pubblica amministrazione; • xxxxxxx xxxxxxx, quale penale eda parte delle Autorità competenti, se ciò non bastasse, agendo di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale; • penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale; • termine dei diritti concessori per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa servizio di distribuzione in capo a D.G.N. s.r.l. ; • mancato rispetto da parte dell’appaltatore delle penali disposizioni del Codice Etico di cui al precedente D.G.N. s.r.l.. La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 62, 6 e 7 e le inadempienze della fattispe‐ cie elencata all’art. 20 (penalità) si ripetessero o configurano come grave inadempimento contrattuale e danno di‐ ritto alla Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno. L’appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine di contratto; qualora egli non si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la forniturapresenti, il responsabile del Servizio, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza delle prestazioni già eseguite. La liquidazione del credito dell'appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti. Con la risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitosorge in capo a D.G.N. s.r.l. il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’appaltatore inadempiente. L’affidamento a terzi viene notificato all’ appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con lettera inviata con raccomandata a.rindi‐ cazione dei nuovi termini di esecuzione e dei servizi affidati e degli importi relativi. All’appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da D.G.N. s.r.l. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Queste sono prelevate dal deposito cauzionale e/o p.e.c, qualora questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della appaltatore, senza pregiudizio dei diritti di D.G.N. s.r.l. indirizzata sui beni della appaltatore. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Dittaappaltatore inadempiente. Nel caso di risoluzione per inadempimento D.G.N. s.r.l. può valersi, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggioregratuitamente, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti tutto il materia‐ le di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi proprietà e danni pertinenza dell’appaltatore per la salute degli utenti; • l'interruzione continuazione provvisoria del servizio in economia o anche a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio. L’esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per due o più giorni della fornitura; • perdita i fatti che hanno motivato la risoluzione. La cauzione prestata dall’appaltatore dichiarato inadempiente viene incamerata da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;D.G.N. s.r.l. .
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà Oltre alle ipotesi di risoluzione prevista dalla normativa sugli appalti pubblici è facoltà della Committenza risolvere il contratto, previa comunicazione di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c, nelle seguenti ipotesi di inadempimenti del Fornitore: • rifiuto ad effettuare anche una sola delle prestazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati di progetto e dell’offerta presentata; Al verificarsi di una delle seguenti ipotesi è facoltà della Committenza dichiarare, mediante dichiarazione unilaterale a mezzo di semplice raccomandata, il contratto anche prima risolto di diritto ex art. 1456 c.c., senza la necessità di procedere a diffida e la Committenza avrà diritto all'incameramento della scadenzacauzione fissata nell’ articolo 24, procedendosalvo l'eventuale risarcimento dei danni: • utilizzo di materiale e prodotti non conformi alla legge; • mancata applicazione al personale del C.C.N.L.; • mancata osservanza degli obblighi previsti in materia di sicurezza, nei confronti di prevenzione sugli infortuni e di igiene sul lavoro; • mancata indicazione del “Responsabile della Ditta appaltatricecommessa” come previsto dal precedente Art 16 - ; • fallimento del Fornitore; • nell'ipotesi che vengano posti in essere artefici volti ad ottenere il compenso o venga dichiarato il falso circa l'effettuazione delle prestazioni; • applicazione di Art 18 - penali in misura superiore al 10% del valore della fornitura; • esito negativo dei Collaudi, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi a seguito di tre prove consecutive con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidateesito negativo, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6articolo Art 18 - ; • esito negativo del Collaudo Finale di cui al precedente articolo Art 18 - ; • per gravi inadempimenti contrattuali, si ripetessero o qualora si verificassero da parte per reati accertati, per ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui all’ articolo Art 18 - , per violazione della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione normativa sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori; • affidamento in subappalto senza autorizzazione; • cessione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima L’ASST potrà, avvalendosi della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali facoltà di cui al precedente artall’art. 61456 c.c. (clausola risolutiva espressa), si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitorisolvere di diritto il contratto, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata previa comunicazione scritta alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattoditta aggiudicataria, nei seguenti casi: • mancato inizio insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario; • sospensione dell’erogazione della fornitura alla data prevista da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali nel caso in cui fosse accertata la non eliminati dopo due diffide formali veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggioredel fornitore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; • in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010; • casi previsti dall’art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. In caso di risoluzione contrattuale l’ASST potrà incamerare l’intero deposito cauzionale, quale in essere alla data di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della appaltatrice a conseguire il compenso per l'espletamento le prestazioni già eseguite in modo regolare. Nel caso in cui la competenza della fornitura;gestione del servizio disciplinato dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST. A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, l’Azienda appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda appaltante.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza•Le insufficienze, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente capitolato che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa delle penali di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 C.C. e l’Amministrazione Comunale potrà assumere immediatamente l’esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero affidarne la prosecuzione ad altri. In casi di gravissime inadempienze, o comunque, reiterate che possono danneggiare la buona immagine della civica amministrazione, il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del succitato articolo, fatto salvo il diritto del Comune stesso al precedente artrisarcimento dei danni. 6Si stabilisce inoltre che il Comune si riserva la facoltà di chiedere, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente con semplice atto amministrativo, la fornitura. La risoluzione unilaterale del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura - Mancata assunzione del servizio alla data prevista dal contrattostabilita; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause - Sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggioremaggiore (debitamente comprovati); - Ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio; - Abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, di tutta quando la gravità o parte della fornitura oggetto dell'appaltola frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso; • cessazione- Subappalto; - Perdita, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva durante la durata del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria contratto, del possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;prescritti dalla vigente normativa; Eventuali controversie che dovessero insorgere fra Comune e ditta aggiudicataria, qualunque sia la natura e la causa, saranno devolute al tribunale competente.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà 10.1 Il Venditore avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., nel caso in cui l'Acquirente violi gli obblighi specificati nel contratto di compravendita, ovvero non adempia anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione ad una sola delle seguenti obbligazioni o si verifichi una delle seguenti circostanze: - mancato pagamento del prezzo di vendita o ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel pagamento di una singola rata o di più rate; - mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente e impossibilità dello stesso di fornire idonea garanzia per l'adempimento delle sue obbligazioni; per mutamento delle condizioni patrimoniali si intende il verificarsi di qualsiasi fatto tale da evidenziare l'incapacità dell'Acquirente a far adeguatamente fronte alle proprie obbligazioni finanziarie; - in caso di cessione del contratto non autorizzata; - in caso di manomissione dei beni; - intervenuta dichiarazione di fallimento ovvero assoggettamento ad una delle altre procedure concorsuali; - mancato ritiro o rifiutata consegna delle apparecchiature da parte dell'Acquirente; In tali casi la risoluzione avverrà a seguito di comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR o a mezzo PEC ed il Venditore avrà facoltà di trattenere a titolo di parziale risarcimento dei danni eventualmente sofferti gli acconti/anticipi già versati e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale richiedere la penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6all'articolo 11, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente oltre alla facoltà di pretendere la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitorestituzione dei beni forniti, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;nonché l'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà L’Amministrazione provinciale ha facoltà di risolvere il contratto anche prima della scadenzacontratto, procedendoai sensi dell’art. 1456 c.c., nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattodanni, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono - sospensione o sospensione non dipendente da cause di interruzione del servizio, per qualsiasi causa esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno; - inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di tutta legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato; - uso dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato; - inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente; - cessione del contratto; - concessione in subappalto totale o parte della fornitura oggetto dell'appaltoparziale del servizio non concordato con l’Amministrazione precedentemente; • cessazione- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre; - eventi di frode o sentenze passate in giudicato, cessione o fallimento accertate dalla competente autorità giudiziaria; - intervenuta inidoneità della ditta appaltatriceaccertata dagli organi competenti; • sopravvenuta condanna definitiva - messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del legale rappresentante soggetto aggiudicatario o comunque qualora si verifichino sostanziali modifiche nella struttura dello stesso tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale è stato stipulato il contratto; per ogni altra spesa conseguente. La facoltà di risoluzione è esercitata dall’Amministrazione Provinciale con preavviso scritto (racc. A/R) di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;risoluzione.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il Il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitorisolve, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione provvedimento motivato e previa comunicazione del contrattoprovvedimento stesso, nei seguenti casi: • mancato inizio per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; • in caso di non conformità della fornitura alla data prevista dal resa accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto. • qualora il ritardo nell’esecuzione sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l’ASPAL; • per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto; • violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; • cessione della Ditta Aggiudicataria, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicatriceAggiudicataria, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggioreviolazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di tutta o parte cui art. 3 della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazioneLegge n° 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, cessione o fallimento la risoluzione opera di diritto quando l’ASPAL, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria. Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’ASPAL che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la Ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il Il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitorisolve, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione provvedimento motivato e previa comunicazione del contrattoprovvedimento stesso, nei seguenti casi: • in caso di mancato inizio della fornitura alla data prevista dal rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Sardegna Ricerche; • per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; • in caso di non conformità del servizio reso accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto. • qualora il ritardo nell’esecuzione sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l’ASPAL; • per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto; • violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; • cessione della Ditta Aggiudicataria, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicatriceAggiudicataria, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggioreviolazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di tutta o parte cui art. 3 della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazioneLegge n° 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, cessione o fallimento la risoluzione opera di diritto quando l’ASPAL, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria. Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’ASPAL che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la Ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima 1. RFI, oltre ad avvalersi della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali facoltà di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente chiedere la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta in base alle norme del codice civile, può legittimamente dichiarare la risoluzione del rapporto in ciascuno dei seguenti casi disciplinati dalle presenti DICC: - costruzione degli impianti in maniera difforme dal progetto approvato; - inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle disposizioni di cui all'articolo 15; - mancato ripristino, entro il termine che sarà comunicato da contestazione dell'addebitoRFI, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Dittadelle condizioni di sicurezza che hanno determinato una sospensione ai sensi dell’articolo 36; - utilizzazione di personale privo dei requisiti professionali previsti; - inosservanza della condizione posta dall'articolo 34 per la cessione del contratto di raccordo; - ritardo superiore a sei mesi nella corresponsione delle somme relative al rimborso degli oneri sostenuti da RFI, con l'indicazione fatto salvo il diritto di RFI di provvedere al recupero delle predette somme; - insoddisfacente esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti, anche dopo il termine che fosse stato assegnato per la eliminazione delle anomalie riscontrate a seguito di un termine non inferiore iniziale controllo, come previsto dall’articolo 13; - mancato pagamento anticipato, entro i termini stabiliti, degli oneri a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione carico del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio Raccordato ai sensi dell’articolo 12 ovvero mancata prestazione della fornitura alla data fideiussione ivi prevista a garanzia del pagamento dei medesimi oneri; - mendaci dichiarazioni in merito ai dati forniti dal Raccordato e previsti nel contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono - mancati adempimenti alle norme di legge o sospensione non dipendente da cause adeguamento al quadro normativo in materia di forza maggioresicurezza emesso dall’Agenzia Nazionale perla Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;cui all’articolo 13.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà L’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto anche prima della scadenzacontratto, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattodanni, nei seguenti casi: • mancato inizio - sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 (tre) giorni consecutivi; - abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla Amministrazione Comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; - eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria; - quando la ditta affidataria subappalti i servizi oggetto del presente Capitolato senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 30; - messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; - qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal Contratto di Gestione non preventivamente concordata con l’Amministrazione Comunale e da questa non autorizzata; - violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le strutture oggetto dell’affidamento per usi o finalità diverse da quelle convenute; - reiterata violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della fornitura alla data prevista dal contrattogestione accertata dagli organi comunali di vigilanza; • - il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni alle leggi o alle prescrizioni relative all’espletamento dei servizi ovvero di altre rilevanti e ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali assunti; - l’impresa si renda responsabile di gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali di cui al presente Capitolato o per ogni altra grave inadempienza ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile tale da compromettere la regolarità del servizio; - vengano meno dei requisiti minimi previsti in sede di gara; - inadempienza degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale dipendente dell’impresa appaltante; - impedimento in qualsiasi modo o in qualsiasi forma del potere di controllo da parte della ditta aggiudicatriceStazione Appaltante; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause - se uno dei soggetti indicati nelle ‘‘clausole antimafia’’ di forza maggiorecui al Disciplinare di Gara, viene gravato, nel corso di esecuzione dell’appalto, di tutta uno dei provvedimenti giudiziari o parte di proposta o di provvedimento di applicazione di taluna delle misure specificate nelle stesse ‘‘clausole antimafia’’; - se venga accertata la falsità o comunque l’infondatezza delle dichiarazioni prestate in sede di gara, fatta salva la facoltà della fornitura oggetto dell'appaltoStazione Appaltante ad informare la competente Autorità Giudiziaria per le connesse ipotesi di responsabilità penali; • cessazione- mancato pagamento per tre annualità consecutive del canone di gestione. La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni mediante Racc. A/R, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva senza che il gestore abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del legale rappresentante contratto sorge per l’Amministrazione il diritto di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara, ove la relativa offerta sia ritenuta congrua. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il gestore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Nel caso di rescissione del contratto per colpa accertata della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione appaltatrice, questa incorrerà nella perdita della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;cauzione, che sarà incamerata dal Comune.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà L'EGAS si riserva di procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c a risolvere il contratto anche prima della scadenzal'Accordo Quadro, procedendononché di conseguenza i singoli Contratti Stipulati e ad assicurare direttamente, a spese dell'Agenzia inadempiente, la continuità del servizio, nei confronti della Ditta appaltatricecasi sotto riportati: - irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti agli aspetti previdenziali, assistenziali e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidateassicurativi. - grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali nei termini di cui al precedente art. 6presente Accordo; - sospensione, si ripetessero abbandono o qualora si verificassero mancata effettuazione da parte della Ditta appaltatrice inadempienze ditta del servizio in argomento; - gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l'Amministrazione; - gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione compromettere il regolare svolgimento del servizio; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'EGAS; - mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'EGAS in caso di proroga dell'Accordo quadro; - cessione totale o parziale del contratto dovrà al di fuori dei casi previsti dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006; - in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa; - violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per quanto applicabili; - mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità, per quanto applicabili. L'accordo quadro, inoltre, potrà essere proceduta risolto ai sensi dell'art. 1453 C.C. a seguito di tre (3) provvedimenti formali per le penalità di cui all'art 8. Per le inadempienze diverse da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. quelle sopra citate le stesse saranno formalmente contestate da EGAS e/o p.e.cdall'Azienda del SSR ai sensi dell'art 1453 e seguenti del Codice Civile. indirizzata L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla DittaDitta che segue in graduatoria, con l'indicazione risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'affidamento a terzi, in caso di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura verrà comunicato alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali ditta. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non eliminati dopo due diffide formali esimerà la Gi Group Spa da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono Gi Group Spa senza giustificato motivo o sospensione non dipendente da cause giusta causa. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di forza maggioreagire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;servizio ad altra ditta.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere Alle condizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto anche prima è soggetto a risoluzione. Inoltre la Stazione appaltante in caso di inadempienze potrà intimare per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), di adempiere entro 20 giorni dalla ricezione della scadenzacomunicazione, procedendodichiarando che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Decorso il termine senza che vi sia adempimento il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il contratto potrà essere risolto, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di: − inadempimento delle obbligazioni previste dal successivo art. 24 (trattamento dei dati e riservatezza) e dal precedente art. 15 (responsabilità e obblighi della Ditta aggiudicataria); − violazione accertata in via definitiva della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte della Ditta; − dolo e negligenza gravissima; − vertenze promosse nei confronti del Comune in relazione al contratto ed alla sua esecuzione, in rapporto alle quali la Ditta non intervenga, senza indugio, a sollevare il Comune stesso, anche in sede giudiziale; − cessazione dell'attività, fallimento od altra procedura concorsuale a carico della Ditta appaltatrice, alla determinazione Ditta; − applicazione di n. 5 penali nel xxxxx xxx 0° xxxxxxxx xx xxxxxxx contrattuale; − mancato pagamento dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora corrispettivi secondo le inadempienze, causa delle penali modalità ed i termini di cui al precedente successivo art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura23; − inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 62/2013. La risoluzione si verificherà dalla trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) della comunicazione con cui la parte interessata dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In pendenza del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione termine di un termine non inferiore operatività della risoluzione la Ditta ha l'obbligo di adempiere a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;tutte le obbligazioni contrattuali.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’appaltatore consentirà alla Società Parchi di risolvere il contratto anche prima della scadenzacontratto. Inoltre, procedendooltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo costituiscono motivo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: − impostazione sulle apparecchiature di tariffe e di orari difformi da contestazione dell'addebitoquelle convenute; − mancato versamento degli introiti alla Società Parchi entro i termini di pagamento previsti dal contratto; − mancato reintegro degli introiti sottratti per furto; − violazione del divieto di utilizzare, con lettera inviata con raccomandata a.r. anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle previste nel capitolato; − sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo; − interruzione, abbandono o mancata effettuazione dei servizi affidati; − sottoposizione dell’appaltatore alle procedure derivanti da insolvenza; − grave e/o p.e.creiterata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali; − subappalto non autorizzato e cessione anche parziale del contratto; − perdita dei requisiti di ordine generale; − perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; − mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. indirizzata alla Ditta3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i. − reiterate applicazioni di penalità il cui ammontare complessivo superi il 10% dell’importo dell’appalto; − cessione del credito non conforme alle modalità previste al successivo art. 18. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto della Parchi Val di Cornia S.p.A. di affidare a terzi i servizi in danno dell’aggiudicatario. In caso di risoluzione la Parchi Val di Cornia S.p.A. procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, con l'indicazione salvo l’ulteriore risarcimento dei danni. In caso di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal la Parchi Val di Cornia S.p.A. potrà scorrere progressivamente la graduatoria formatasi in sede di gara. La Parchi Val di Cornia S.p.A. ha inoltre facoltà di risolvere il contratto; • , in qualunque momento, per sopravvenuti gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause motivi di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;pubblico interesse.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il Il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo si risolverà anticipatamente per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. i seguenti motivi: ‒ modifiche legislative che impongano ai soggetti erogatori particolari requisiti e/o p.e.ciscrizioni presso Albi/elenchi ad oggi non previsti dalla normativa; ‒ impossibilità sopravvenuta a continuare la co-progettazione e/o co-attuazione per ragioni di innovazione legislativa; ‒ cancellazione della cooperativa sociale dall’Albo (solo per le cooperative sociali); ‒ esistenza in corso di esecuzione di una delle cause di esclusione dell’articolo 80 del Codice; ‒ reiterate inadempienze contrattuali, che abbiano dato luogo all’applicazione di una penale, superiori a 3 (tre) per ogni singolo anno di esecuzione; ‒ quando le penali applicate superano il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, fatto salvo il caso di cui all’articolo 108, comma 3, del Codice. indirizzata alla Ditta‒ gravi violazioni del contratto che possano comportare rischio per la sicurezza e salute degli utenti; ‒ interruzione immotivata, con l'indicazione arbitraria, non preventivamente comunicata e concordata del servizio per più di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contrattoconsecutivi; • ‒ gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause inerenti al rapporto di forza maggiorelavoro, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati assicurativi e previdenziali con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni riguardo ai dipendenti impiegati nell’esecuzione della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti ‒ gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; ‒ mancata presentazione e/o rinnovo della polizza RC descritta all’articolo 4.1. “Oneri a carico dell’organizzazione” La risoluzione per l'espletamento avere effetto dovrà essere comunicata formalmente dalla Committente a mezzo PEC. Le spese di contratto — che verrà stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica6 — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all’atto della fornitura;firma dello stesso. Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale. Sono pure a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità7.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà La Fondazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere immediatamente “ipso facto et de iure”, il contratto anche prima rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., a tutto danno e rischio della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subitiditta aggiudicataria, qualora le inadempienzesi verifichino abusi, causa inesattezze delle penali prestazioni gravi ovvero ripetute, che comportano una inadempienza rispetto alle modalità di cui al precedente artadempimento stabilite. 6, Il contratto si ripetessero o qualora si verificassero da parte intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. a rischio e danno della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitoditta esecutrice dell’appalto, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione riserva di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattorisarcimento dei danni, nei seguenti casi: • mancato inizio - In caso di frode; - messa in fallimento, stato di moratoria, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali, atti di sequestro o pignoramento a carica della fornitura alla data prevista Ditta aggiudicataria; - nei casi di cessione totale o parziale del contratto e di subappalto del servizio non autorizzato; - nei casi di gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, nonché decadenza dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.; - in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti dalla Fondazione nei termini prescritti; - in caso di inosservanza alle norme di sicurezza e agli obblighi previsti dal contrattoD.lgs n. 81/2008; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali - in tutti i casi in cui, l’inadempimento grave e/o ripetuto da parte della ditta, sia tale da rendere impossibile o irregolare il proseguimento del rapporto contrattuale; - in caso di mancato rispetto dell’esecuzione del servizio degli obblighi e delle condizioni contrattuali che abbiano determinato l’applicazione di 3 (tre) penalità; - danni ai beni di proprietà della Fondazione, derivanti da colpa grave e/o incuria e/o negligenza; - sospensione arbitraria del servizio, qualunque ne sa la causa o la durata. La risoluzione, con atto motivato, potrà avvenire senza preventiva diffida a ripristinare il servizio; - lo sciopero aziendale imputabile al datore di lavoro. La risoluzione del contratto, a norma dell’art. 1456 c.c., avviene mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata, con l’incameramento della cauzione definitiva a titola di penali e di indennizzo, non esime la ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono aggiudicataria dal risarcimento danni subiti dalla Fondazione per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;conseguenze connesse.
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Samples: trasparenza.mit.gov.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione Fatto salvo quanto previsto in altre clausole dal presente Capitolato, l’ATS potrà risolvere chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta mediante P.E.C., in tutti i casi previsti dall’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici e nei seguenti casi: ▪ abbandono dell’appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore; ▪ gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità delle prestazioni/forniture; ▪ mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il contratto anche prima termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della scadenzarelativa richiesta da parte dell’ATS; ▪ mancato rispetto del Codice dell’Ambiente in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività inerenti il servizio oggetto del presente CSA; ▪ cessione in sub-appalto non autorizzata, procedendoai sensi dell’art. 22 del presente Capitolato; ▪ deposito avverso l’Aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, nei confronti che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della Ditta appaltatricegestione degli affari della Ditta; ▪ cessione del contratto, alla determinazione fatto salvo quanto prescritto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016; ▪ mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei danni eventualmente sofferti contratti di lavoro nazionali e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate locali; ▪ violazioni a norme e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo principi del Codice Etico delle ATS aggregate per il risarcimento pieno dei danni subitipresente appalto, qualora le inadempienzedel Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici, causa delle penali del Codice di comportamento di cui al precedente art. 6DPR 62/2013, si ripetessero del Codice di comportamento e dal Piano Triennale Anticorruzione adottato dalle ATS aggregate per il presente appalto, pubblicati sui rispettivi siti internet; ▪ altre inadempienze che rendano difficile o qualora si verificassero impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all’esecuzione del servizio); ▪ grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ▪ sospensione o interruzione del servizio da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dalle ATS); ▪ inadempienze che abbiano comportato l’applicazione di penali per 5 volte in un anno; ▪ informazioni positive antimafia; ▪ mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 c. 9 – bis, della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.rcomporta l’incameramento della garanzia fideiussoria oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare il servizio ad altra Ditta. e/o p.e.cIn tal caso l’ATS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore Resterà a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro onere o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;danno comunque derivante all’ATS a causa dell’inadempienza.
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Samples: www.ats-brianza.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà L’Amministrazione concedente ha facoltà di risolvere il contratto anche prima della scadenzacontratto, procedendoai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nei confronti della Ditta appaltatriceper inadempienza grave o reiterata del Concessionario rispetto agli impegni assunti, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per salvo il risarcimento pieno dei danni danni, materiali e morali subiti. In materia di risoluzione contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli artt.108 e 109 del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione concedente potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta al Concessionario, da inviarsi mediante PEC, qualora le inadempienze, causa si verifichi anche una sola delle penali seguenti fattispecie: • destinazione e utilizzo anche parziale e temporanea dei locali per usi e finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato speciale; • realizzazione di cui al precedente art. 6, si ripetessero opere non autorizzate o qualora si verificassero difformi da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione quanto autorizzato; • reiterate e gravi violazioni alle clausole del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. presente capitolato speciale; • mancata acquisizione dei nullaosta e/o p.e.cautorizzazioni amministrative prescritti per l’esercizio delle attività previste dalla concessione e/o loro successiva revoca o decadenza; • mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali, da parte del Concessionario verso il personale utilizzato o incaricato per lo svolgimento dei servizi oggetto della concessione; • mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa nei termini previsti dalla richiesta da parte dell’Amministrazione concedente; • trasferimento a terzi della concessione e/o subappalti non permessi; • violazione delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione; • interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio, • chiusura della Rocca malatestiana non comunicata al Comune e da questo non autorizzata; • grave danno all’immagine dell’Amministrazione concedente; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. indirizzata 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.); • inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione del servizio contrattuali tali da compromettere gravemente la corretta esecuzione del servizio e/o da arrecare danno al Concedente e/o all’utenza; • perdita dei requisiti che consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle ulteriori normative vigenti; • accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario; • dichiarazione di cessione dell’attività, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario o di richiesta di concordato preventivo (in caso di associazione temporanea di impresa si applica l’art. 48 del D.Lgs 50/2016); • importo complessivo delle penali pari e/o superiore alla Dittasomma di € 8.000,00 (Euro ottomila/00). Il Comune si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento per giusta causa, con l'indicazione o per motivi di un termine pubblico interesse o per eventi straordinari e imprevedibili non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioniimputabili all’Amministrazione concedente che non consentono la prosecuzione del servizio. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere Nei casi di revoca del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale, o di recesso da parte del Concessionario, così come nel caso di cessazione del rapporto alla risoluzione scadenza del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali il Comune di Cesena non eliminati dopo due diffide formali subentrerà al Concessionario negli impegni da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiorequesto assunti ed ancora in corso e declina, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazionefin d'ora, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura qualsiasi responsabilità in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;proposito.
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Samples: www.comune.cesena.fc.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere La stazione appaltante risolve il contratto anche prima della scadenzadi appalto, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale esenza limiti di tempo, se ciò ricorre una delle seguenti condizioni:
a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente inclusi nell’appalto e varianti in corso d'opera (art. 6120 c.1 lett. b), si ripetessero c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o qualora si verificassero dichiarazioni mendaci;
h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione. Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali dell'appaltatore, tale da rendere insoddisfacente compromettere la forniturabuona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. La 10 dell'allegato II.14 del codice: • invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore; • formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP; Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice. Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitoe ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, con lettera inviata con raccomandata a.rriportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. e/o p.e.c. indirizzata alla DittaIn caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, con l'indicazione di il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni otto per eventuali controdeduzionil'esecuzione delle prestazioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. A seguito della risoluzione del contratto, nei seguenti casicontratto l'appaltatore ha diritto: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b); • al pagamento delle prestazione relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato: • degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - quando la stazione appaltante non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;codice).
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dagli artt. 1453 e 1463 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto anche prima della scadenzaper inadempimento, procedendoai sensi dell’art. 1456 c.c., nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali seguenti ipotesi: • persistenza di inadempienze contestate all’Impresa secondo le modalità di cui al precedente art. 6articolo 28; • interruzione non motivata del servizio; • mancanza del rispetto del divieto di subappalto ed impiego di personale non dipendente dell’Impresa; • frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • casi di intossicazione alimentare; • utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche; • inosservanza delle norme igienico-sanitarie; • utilizzo dei locali e delle attrezzature messe a disposizione dall’Amministrazione appaltante per finalità diversa da quella oggetto del presente contratto in assenza della preventiva autorizzazione dell’Amministrazione stessa; • cessione dell’Impresa o cessazione dell’attività oppure concordato preventivo, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitofallimento, con lettera inviata con raccomandata a.r. o stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore pignoramento a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contrattocarico dell’Impresa; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatriceinosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancanza dell’applicazione dei contratti collettivi; • arbitrario abbandono rifiuto della esibizione dei libri matricola e/o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appaltopaga delle maestranze impiegate; • cessazioneomissione e/o irregolarità in tema di assicurazione, cessione o fallimento previdenza, assistenza obbligatoria. E’ comunque facoltà dell’Amministrazione appaltante, a suo insindacabile e motivato giudizio, dichiarare risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all’infuori della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva semplice notizia del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;provvedimento amministrativo a mezzo lettera raccomandata AR.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale Costituisce grave errore contrattuale e, se ciò non bastassequindi, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali grave inadempimento con conseguente facoltà della Stazione Appaltante di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione diritto del contratto, nei risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contrattoGrave errore; • gravi Mancata assunzione del servizio entro 3 (tre) giorni dalla data fissata; • Sospensione ingiustificata dei servizi per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e/o mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo; • Perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti soggettivi in assenza dei quali sarebbero esclusi dalla procedura di Appalto e sopravvenuti motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e altresì per fallimento, irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione; • Grave negligenza e frode nello svolgimento delle prestazioni (servizio/forniture/opere) o reati accertati ai sensi dell'art. 108 del Codice; • Impiego di personale privo delle caratteristiche professionali richieste dai servizi e dalle prestazioni oggetto dell’Appalto • Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • Mancato rispetto degli obblighi sulle assunzioni obbligatorie di cui alla normativa recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" di cui alla L. 12/03/1999 n. 68 e s.m.i.; • Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. • Mutamento della destinazione d’uso dei locali concessi a titolo gratuito; • Mancato rispetto dell’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Istituti bancari autorizzati o della società Poste Italiane S.p.A; • Emissione di almeno n. 6 contestazioni scritte di disservizio, seguite da applicazione della relativa penale per accertate violazioni agli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato, nonché agli obblighi contenuti nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; • Indisponibilità ad eseguire gli interventi urgenti richiesti dal Committente, per rischio concreto di danni a persone o cose, anche se non programmati; • Mancata reintegrazione della cauzione definitiva nei termini di cui all’art. 22 del presente Capitolato; • Applicazione di penali per importo superiore al 10% dell’intero valore contrattuale; • Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatricecontrattuali; • arbitrario abbandono Inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o sospensione non dipendente da cause di forza maggiorequando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazionenei termini imposti dagli stessi provvedimenti Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti violazione di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attivitànorme sostanziali regolanti il subappalto. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 C.c., costituiscono clausola risolutiva espressa le seguenti inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;servizi:
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal DEC a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui telefax al precedente artdomicilio eletto dall’Aggiudicatario. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da Nella contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni otto lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattoosservazioni; decorso il suddetto termine, l’Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il Contratto nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal frode nella esecuzione del servizio; • violazione in maniera grave e ripetuta delle norme di igiene; • raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% dell’importo complessivo); • manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da parte della ditta aggiudicatricecompromettere la regolarità e la continuità del servizio; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause cessione del Contratto, al di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appaltofuori delle ipotesi previste all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatricesubappalto del servizio; • sopravvenuta condanna definitiva utilizzo del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanzapersonale non adeguato alla peculiarità del servizio; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo, superiori al 30% delle attività. • rischi e danni per la salute degli utentipresenze su base mensile, riferite al singolo operatore; • l'interruzione mancato inquadramento del personale secondo i CCNL vigenti, con riferimento – per due o più giorni della fornituraquanto riguarda le retribuzioni da corrispondere al personale educatore – ad importi non inferiori a quelli previsti dal vigente CCNL ANINSEI; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’Amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per l'espletamento della fornitura;il rimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitomediante semplice lettera raccomandata all’appaltatore, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Dittaadeguato preavviso, con l'indicazione senza necessità di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattoulteriori adempimenti, nei seguenti casi: • frode nell'esecuzione dei lavori; • inadempimento delle disposizioni della direzione lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato inizio della fornitura alla data prevista rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; • inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; • sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; • rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazio- ne dei lavori nei termini previsti dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatricesubappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o vio- lazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appaltocontratto e allo scopo dell’opera; • cessazionemancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legi- slativo 81/2008, cessione o fallimento della ditta appaltatricedei piani di sicurezza integranti il contratto, o delle ingiunzioni ricevute al ri- guardo dalla direzione lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicu- rezza; • sopravvenuta condanna definitiva ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6 del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanzadpr 207/2010 e xx.xx.; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura delle prescrizioni in momenti materia di disturbo delle attività. • rischi tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e danni per la salute degli utentixx.xx.; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • in tutti i casi previsti dall’articolo 135 del codice dei contratti. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’aggiudicataria dell'appaltatore dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nel caso di risoluzione l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente esegui- ti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Per tutte le ipotesi di risoluzione del contratto si applicano gli articoli 135, 136, 138, 139 e 140 del codice dei contratti. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecuti- vo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132, comma 6, del codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il Il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitorisolve, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione provvedimento motivato e previa comunicazione del contrattoprovvedimento stesso, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal nelle ipotesi previste nel Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato e suoi allegati, e, in particolare, in caso di non conformità, accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto, dei beni offerti; • per ritardo, protratto oltre 30 giorni, nella consegna dei beni per cause imputabili al Fornitore; • per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; • applicazioni di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale; • per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali in caso di cessione della Ditta Aggiudicataria, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta Aggiudicataria, di subappalto non eliminati dopo due diffide formali autorizzato; • violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione e nel caso previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n° 207/2010; • violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.; • nel caso di attivazione di contratto relativo a forniture oggetto del presente Capitolato da parte di “Soggetto Aggregatore”, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, del D.L. n° 66 del 24/04/2014. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l’ATS, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione aggiudicataria. Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’ATS che, in ogni caso, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta risoluzione del vincolo contrattuale con la Ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Le parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: • inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. • qualora venga accertato il contratto anche prima della scadenzavenir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto; • nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, procedendocomprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione al di fuori dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; • nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati; • qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte; • nel caso di violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; • mancato rispetto dei minimi salariali nonché delle norme relative agli oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori; • nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; • violazione degli obblighi, per quanto applicabili, derivanti dal DPR 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castel San Xxxxxxxx; • mancato rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n.39 • abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa dalla ditta appaltatrice; • gravi e ingiustificate irregolarità nell’esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità del servizio medesimo; • impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti; • inadempimento degli obblighi di cui alla clausola sociale, secondo quanto previsto dal precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto17; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali mancata ottemperanza da parte della ditta aggiudicatriceappaltatrice di norme imperative di Legge o regolamentari; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause qualora l’aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appaltovigilanza e controllo dell’Amministrazione; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatriceviolazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale di Appalto; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanzaviolazione disposizioni anti COVID-19; • continua violazione in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione. Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto, qualora l’Amministrazione comunichi all’aggiudicatario, mediante raccomandata A.R. o P.E.C, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell’ulteriore danno. Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
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Samples: Contratto
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima L’ASST potrà, avvalendosi della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali facoltà di cui al precedente artall’art. 61456 c.c. (clausola risolutiva espressa), si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitorisolvere di diritto il contratto, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata previa comunicazione scritta alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattoditta aggiudicataria, nei seguenti casi: • mancato inizio insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario; • sospensione dell’erogazione della fornitura alla data prevista da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali nel caso in cui fosse accertata la non eliminati dopo due diffide formali veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggioredel fornitore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; • in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010; • casi previsti dall’art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. In caso di risoluzione contrattuale l’ASST potrà incamerare l’intero deposito cauzionale, quale in essere alla data di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della appaltatrice a conseguire il compenso per l'espletamento le prestazioni già eseguite in modo regolare. Nel caso in cui la competenza della fornitura;gestione del servizio disciplinato dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST. A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, l’Azienda appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda appaltante.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenzaNelle ipotesi successivamente elencate, procedendoogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla Stazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente artinoltrata via PEC. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da Nella contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni otto lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattoosservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione Appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il Contratto nei seguenti casi: • mancato inizio ▪ I’Appaltatore si renda colpevole di gravi negligenze o inadempienze nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la regolarità e continuità dell’appalto; ▪ l’importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore della fornitura alla data prevista dal totale; ▪ in caso di ritardate consegne superiori a nr. 5 (cinque) volte nel corso della durata del contratto; • gravi violazioni ▪ nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’Art. 3, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’appalto, nonché per violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali attinenti alla sicurezza sul lavoro; ▪ inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; ▪ nei riguardi dell’Appaltatore sia stato richiesto o dichiarato fallimento o altra procedura concorsuale od anche sia sottoposta volontariamente o involontariamente sotto controllo giudiziale o di altra Autorità. ▪ ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi incidere sulla regolarità e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni continuità della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento , la Stazione Appaltante potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura;. Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto per le motivazioni sopra riportate, oltre alla immediata perdita della cauzione l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali In tema di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.rsi richiamano le disposizioni di cui all’art. e/o p.e.c108 del D. Lgs. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni50/2016. Inoltre l'Amministrazione L’ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, contratto nei seguenti casi: • mancato inizio della gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali a titolo esemplificativo: interruzione del servizio senza giustificato motivo; fornitura alla data prevista dal contrattodi prestazioni non conformi, inosservanza reiterata dei termini convenuti; reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili all’appalto in oggetto; • gravi violazioni violazione di uno degli impegni previsti dall’art. 2 del “Patto di integrità in materia degli appalti pubblici regionali”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del medesimo; • violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatricederivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento dell’ATS; • arbitrario abbandono accertamento della non sussistenza o sospensione non dipendente da cause il venir meno di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria uno dei requisiti richiesti per l'espletamento la partecipazione alla gara; • violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • violazione delle norme in materia retributiva e contributiva; • almeno tre contestazioni nell’anno formalizzate con applicazioni di penali; • mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; • mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’ATS come previsto agli articoli precedenti. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della fornitura;cauzione definitiva (ove richiesta) e il risarcimento dei danni derivanti. Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l’attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo. Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio ad altro operatore.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenzaNelle ipotesi successivamente elencate, procedendoogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla Stazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente artinoltrata via PEC. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da Nella contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni otto lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattoosservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione Appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il Contratto nei seguenti casi: • ▪ frode nella esecuzione dell’appalto; ▪ mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; ▪ manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura alla data prevista dal appaltata; ▪ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; ▪ interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto; • ▪ l’importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; ▪ superamento, per ciascuna tipologia indicata nella tabella riportata all’art.15, di un numero massimo di penalità pari a 3 (tre); ▪ reiterate e gravi violazioni degli delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; ▪ cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste; ▪ utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; ▪ concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; ▪ inottemperanza agli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; ▪ ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi incidere sulla regolarità e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni continuità della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento , la Stazione Appaltante potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura;. Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto per le motivazioni sopra riportate, oltre alla immediata perdita della cauzione l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Decreto legislativo 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’ASST di Lodi può risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’operatore economico durante il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale eperiodo di efficacia, se ciò non bastasseuna o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: − il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato Decreto legislativo 50/2016; − con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiticomma 1, qualora lettere b) e c), sono state superate le inadempienze, causa delle penali soglie di cui al precedente artcomma 7 del predetto articolo; − con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; − con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); − l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del presente servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; − l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. 6La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, si ripetessero durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: − nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o qualora si verificassero dichiarazioni mendaci; − nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016; − quando il Direttore dell’esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta appaltatrice dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; − sia accertata la non rispondenza del servizio alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio); − sia accertata l’avvenuta cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge; − si verifichino gravi e reiterate inadempienze tali da rendere insoddisfacente dopo la fornituracomminazione di cinque penalità anche per fattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno cinque episodi preventivamente contestati); − intervenga la cessazione dell’attività del Tesoriere, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; − siano accertati episodi di di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; − l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato; − si accerti la violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitocomporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati ad ASST. Nei casi sopra previsti, con lettera inviata con raccomandata a.rl’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’ASST è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altro operatore. e/o p.e.c. indirizzata alla DittaAl verificarsi delle sopra elencate inadempienze, con l'indicazione la risoluzione avviene di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio diritto quando l’ASST deliberi di avvalersi della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause presente clausola risolutiva e di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;tale volontà ne diano comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione Oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile e dai precedenti articoli, la risoluzione dell’Accordo Quadro e degli eventuali specifici appalti, potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, avvenire nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contrattofrode e grave negligenza nell’esecuzione del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici; • gravi violazioni inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione egli infortuni, la sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente; • mancata ottemperanza da parte della ditta aggiudicatricedell’appaltatore alle disposizioni di cui alla Legge 136/2006 e s.m.i; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause qualora nell’esecuzione dei singoli appalti specifici l’operatore economico cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% dell’importo di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appaltoaffidamento; • cessazionemancata costituzione cauzione definitiva, cessione o fallimento della ditta appaltatriceai sensi dell’art.113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, in sede di aggiudicazione del singolo appalto specifico; • sopravvenuta condanna definitiva violazione del legale rappresentante della Ditta divieto di subappalto e/o degli amministratori muniti di potere di rappresentanzasub affidamento ad altri operatori economici partecipanti alla presente procedura; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenticessione totale o parziale dell’Accordo Quadro; • l'interruzione rifiuto per due o più giorni della fornituravolte anche non consecutive di partecipazione all’affidamento del singolo appalto specifico; • perdita da parte dell’aggiudicataria mancata tempestiva comunicazione delle modifiche e/o integrazioni intervenute e relative al possesso dei requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara, di cui all’Accordo Quadro; L’operatore economico dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Ove lo stesso non provveda, la Centrale di Committenza avrà la facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo Quadro e gli eventuali specifici appalti, procedendo all’incameramento della cauzione e all’esecuzione del servizio in danno all’operatore economico inadempiente, a carico del quale resterà l’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla Centrale di Committenza. Resta salva per l'espletamento della fornitura;l’Azienda l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti. In caso di risoluzione l’Ente potrà affidare il servizio ad altra ditta, addebitando gli eventuali maggiori costi oltre ai danni subiti all’appaltatore, avvalendosi anche del deposito cauzionale da questi versato.
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Samples: Accordo Quadro Sul Quale Basare
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere L’Amministrazione Comunale risolverà il contratto anche prima con incameramento automatico della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti cauzione e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo senza preclusione di ogni altra azione per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattodegli ulteriori danni, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • - per gravi e reiterate violazioni degli agli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali eliminate a seguito di diffida formale da parte della ditta aggiudicatricedell’ente appaltante; • arbitrario abbandono - arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; - cessione anche parziale del contratto; - fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale; - accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; - perdita dei requisiti minimi per l’affidamento della concessione; - gravi violazioni contrattuali, anche non dipendente da cause di forza maggiorereiterati, di tutta o parte che comportino il pregiudizio della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento sicurezza e della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due - mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori; - mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali e dei contratti collettivi nei confronti del personale dipendente; - ogni altra inadempienza o più giorni fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C. L’Amministrazione Comunale potrà risolvere, nei casi succitati, di diritto il contratto, comunicando alla Ditta, a mezzo PEC, di volersi avvalere della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria clausola risolutiva, indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;maggiori danni.
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Samples: www.regione.sardegna.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà Art. 15 Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto anche prima della scadenzacontratto, procedendoprevia notificazione scritta dall'impresa in forma amministrativa, nei confronti della Ditta appaltatricecon tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa salva applicazione delle penali prescritte. Oltre a quanto è genericamente previsto all'art 1453 del Codice Civile per i casi di cui al precedente artinadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 61456, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei le seguenti casiipotesi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause Apertura di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta una procedura fallimentare a carico dell'impresa appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del legale rappresentante contratto collettivo di lavoro, od impiego di personale non dipendente della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanzaditta; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti Mancata osservanza del divieto di disturbo delle attività. subappalto, • rischi e danni per la salute degli utentiCessione del contratto a terzi; • l'interruzione per due o più giorni della fornituraViolazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, • Utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e reiterato; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti Accertata tossinfenzione alimentare riconducibile a comportamento doloso o colposo dell'impresa appaltatrice, fatto salvo ogni ulteriore responsabilità civile e penale; • Interruzione non motivata del servizio • Non conformità e inadempienze gravi rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta; • Cessione o conferimento del ramo d' azienda; Qualora fosse l'impresa a disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di addebitare le maggiori spese, comunque derivanti per l'espletamento della fornitura;l'assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento.
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Samples: santantimo.etrasparenza.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere Ferma la risoluzione ex art. 108 del D. Lgs. 50/2016 il contratto anche prima della scadenza, procedendosi intenderà risolto a norma dell’art.1456 del C.C., nei confronti casi sottoelencati: • per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Ditta appaltatriceStazione Appaltante, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidatecompromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso; • per scioglimento, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo cessazione o fallimento dell’Aggiudicatario; • per il ripetersi per tre volte nel corso di un anno solare di fattispecie che comportano gravi inadempienze; • per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; • per subappalto e/o cessione anche parziale del contratto non autorizzato dalla Stazione Appaltante; • per gravi inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • per mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; • in caso di mancato reintegro della Cauzione definitiva nell’importo originario entro quindici giorni dalla escussione della stessa; La Stazione Appaltante, inoltre, ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto previo riconoscimento all’Aggiudicatario dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione di recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali e/o rimborso ad alcun titolo. Nel caso di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La anticipata risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitoper responsabilità dell’Aggiudicatario, con lettera inviata con raccomandata a.rla cauzione sarà incamerata dalla Stazione Appaltante, in via parziale o totale fino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti alla stessa. e/o p.e.c. indirizzata alla DittaQualora l’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, con l'indicazione la Stazione Appaltante ha la facoltà di un termine non inferiore a giorni otto promuovere ogni iniziativa per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione il recupero del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;maggior danno.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà In presenza d’inadempienze gravi e ripetute, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto anche prima della scadenzacontratto, procedendoai sensi e per l’effetto degli artt. 1453 e 1454 c.c, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione fatta salva l’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato e con riserva altresì di risarcimento dei danni eventualmente sofferti cagionati e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidatedi procedere all’incameramento del deposito cauzionale. Costituiscono motivo per la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, quale penale eai sensi dell’art. 1456 c.c., se ciò non bastassele seguenti ipotesi: • applicazione di almeno tre penalità per i casi di inadempienza contrattuale • apertura di una procedura fallimentare a carico del Concessionario; • arbitrario abbandono dei servizi oggetto della concessione da parte del Concessionario; • cessione, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente aggiudicataria, ad altri degli obblighi relativi al contratto senza il preventivo consenso dell’Amministrazione comunale; • inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi, nonché ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente; • interruzione non motivata del servizio; • ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione; • utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal capitolato e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; • casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata responsabilità del Concessionario; • eventi di frode accertata dalla competente autorità giudiziaria;. • reiterate e persistenti irregolarità del servizio, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti all'Impresa dal capitolato e dal contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la fornituraprosecuzione dell' appalto a termini dell'art. La risoluzione 1453 del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.rCodice Civile. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione Nel caso di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di interpellare la seconda Ditta classificata per procedere all’affidamento del servizio alle medesime condizioni economiche proposte dalla stessa in sede d’offerta e, in caso di rifiuto della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggioreseconda classificata, di tutta interpellare le successive ditte classificate utilmente in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto. Nel caso di non disponibilità delle ditte in graduatoria interpellate, l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla ditta inadempiente d’ogni conseguente spesa o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;danno.
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Samples: www.comune.costavolpino.bg.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, l'Amministrazione potrà risolvere procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. - clausola risolutiva espressa - nei seguenti casi: − in caso di mancata esecuzione del servizio, trascorsi 10 giorni dal termine; − qualora le deduzioni per l'applicazione di penali raggiungano il 10% dell'importo del contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni; − in caso di frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali; − nel caso l'appaltatore ceda a terzi l'esecuzione delle attività o subappalti parte di essa; − in caso di cessione del contratto anche prima di cui all'art. 16 del presente foglio di patti e condizioni; − in caso di mancato reintegro della scadenzacauzione definitiva ogni volta che su di esso l'Amministrazione operi prelevamenti in seguito alle applicazioni delle penali. In caso di risoluzione, procedendol'Amministrazione incamererà l'intero deposito cauzionale, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento pieno dei danni subitiulteriori, qualora nonché il diritto della ditta a conseguire il compenso per le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornituraprestazioni già eseguite in modo regolare. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, verrà notificata alla ditta mediante lettera raccomandata con lettera inviata con raccomandata a.ravviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC). e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla La risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio contratto fa sorgere a favore del Comune di Loano il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta oltre all'applicazione delle penali previste al precedente art. 9. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di Loano e i danni conseguenti. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione. L'applicazione delle suddette penali ed il verificarsi di fattispecie di cui sopra comporteranno la trasmissione da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause del Comune di forza maggiore, Loano all'Autorità di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni Vigilanza per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;l'annotazione nel Casellario informatico.
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Samples: comuneloano.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitoè regolamentata dall'art. 108 del D.Lgs n. 50 del 2016 e dall'art. 1453 del c.c. Inoltre in aggiunta a quanto previsto dall'art. 1453 del c.c., nel caso in cui l'Appaltatore trascurasse ripetutamente od in modo grave gli adempimenti previsti nel presente capitolato, il contratto si intenderà risolto ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 1456 del c.c., con lettera inviata con raccomandata a.rdiritto della Stazione appaltante, senza altro avviso, di procedere all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni altro danno patito in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento del servizio. e/o p.e.c. indirizzata alla DittaInoltre, con l'indicazione il contratto di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, intenderà risolto nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • - arbitrario abbandono e/o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta tutti o parte della fornitura oggetto dell'appaltodei servizi da parte dell'Appaltatore; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice- perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ottenere l'autorizzazione degli impianti; • - sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta e/o responsabile tecnico dell'Appaltatore per un reato contro la Pubblica Amministrazione; - frode nell'esecuzione dei servizi; - totale o parziale cessione del contratto a terzi; - cessione di attività; - concordato preventivo; - fallimento; - per motivi di pubblico interesse se documentati e giustificati; - non rispondenza dei servizi a quanto richiesto nel presente capitolato; - manifesta incapacità ed inidoneità nell'esecuzione dei servizi; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli amministratori muniti infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie; - abbandono di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;rifiuti.
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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà L’Amministrazione concedente ha facoltà di risolvere il contratto anche prima della scadenzacontratto, procedendoai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nei confronti della Ditta appaltatriceper inadempienza grave o reiterata del Concessionario rispetto agli impegni assunti, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per salvo il risarcimento pieno dei danni danni, materiali e morali subiti. In materia di risoluzione contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli artt.108 e 109 del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione concedente potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta al Concessionario, da inviarsi mediante PEC, qualora le inadempienze, causa si verifichi anche una sola delle penali seguenti fattispecie: • destinazione e utilizzo anche parziale e temporanea dei locali per usi e finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato; • realizzazione di cui al precedente art. 6, si ripetessero opere non autorizzate o qualora si verificassero difformi da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione quanto autorizzato; • reiterate e gravi violazioni alle clausole del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. presente capitolato; • mancata acquisizione dei nullaosta e/o p.e.cautorizzazioni amministrative prescritti per l’esercizio delle attività e/o loro successiva revoca o decadenza; • mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali, da parte del Concessionario verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento dei servizi oggetto della concessione; • mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa nei termini previsti dalla richiesta da parte dell’Amministrazione concedente; • trasferimento a terzi della concessione e/o subappalti non permessi; • violazione delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione; • interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio, • chiusura dell’esercizio cinematografico non comunicata al Comune e da questo non autorizzata; • grave danno all’immagine dell’Amministrazione concedente; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. indirizzata 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.); • inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione del servizio contrattuali tali da compromettere gravemente la corretta esecuzione del servizio e/o da arrecare danno al Concedente e/o all’utenza; • perdita dei requisiti che consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle ulteriori normative vigenti; • accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario; • dichiarazione di cessione dell’attività, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario o di richiesta di concordato preventivo (in caso di associazione temporanea di impresa si applica l’art. 48 del D.Lgs 50/2016); • importo complessivo delle penali pari e/o superiore alla Dittasomma di € 8.000,00 (Euro ottomila/00). Il Comune si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento per giusta causa, con l'indicazione o per motivi di un termine pubblico interesse o per eventi straordinari e imprevedibili non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioniimputabili all’Amministrazione concedente che non consentono la prosecuzione del servizio. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere Nei casi di revoca del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale, o di recesso da parte del Concessionario, così come nel caso di cessazione del rapporto alla risoluzione scadenza del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali il Comune di Cesena non eliminati dopo due diffide formali subentrerà al Concessionario negli impegni da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiorequesto assunti ed ancora in corso e declina, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazionefin d'ora, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura qualsiasi responsabilità in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;proposito.
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Samples: www.comune.cesena.fc.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'impresa aggiudicataria, in caso di: - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; - gravi manchevolezze nel servizio; - mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, anti-infortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali; - altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 c.c., a tutto rischio e danno dell’impresa aggiudicataria, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni - grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali contrattuali; - subappalto non eliminati dopo due diffide formali espressamente autorizzato; - accertamento della sussistenza in capo all’Impresa, di una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente ridottasi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ditta aggiudicatricedell’Amministrazione; • arbitrario abbandono - sospensione o sospensione interruzione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria per motivi non dipendente dipendenti da cause di forza maggiore; - cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di tutta o parte fallimento a carico dell’impresa aggiudicataria; - mancata prova della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni copertura assicurativa per la salute degli utentiresponsabilità civile verso terzi, avente le caratteristiche indicate nell’art. 5 del presente Capitolato; • l'interruzione per due o più giorni - mancata osservanza delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria cauzione, l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;danni conseguenti.
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Samples: trasparenza.comune.spoltore.pe.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere L’Amministrazione, avrà facoltà di considerare risolto il contratto anche prima ai sensi degli articoli 1456 e 1662 del C.C. mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi: • frode nell’esecuzione dei servizi da parte dell’Appaltatore, della scadenzastazione appaltante, procedendodi sub affidatari, lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del contratto; • emanazione, nei confronti dell’Appaltatore di una o più misure di prevenzione – ex Art. 3 Ln. 1423/1956 – ai sensi e nei termini di cui all’Art. 75 DPR 554/1999; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; • associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione accertata di norme regolanti il subappalto; • inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori; • inadempienza accertata della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale s.m.i. e, se ciò più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, vigenti al momento dell’erogazione dei servizi; • inadempienza accertata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.; • grave inadempimento alle obbligazioni di contratto di cui all’art. 119 del DPR 554/1999 ed articoli 340 e 341 della legge 2248/1865, • contestazione di tre inadempienze, secondo la procedura di cui all'art. 8.2, nel corso di un anno di contratto; • mancanza di possesso o mancata costituzione, entro sessanta giorni naturali e consecutivi, dalla comunicazione di aggiudicazione, di una sede operativa nel Comune di Siena o comune limitrofo. • interruzione o riduzione, totale o parziale, del servizio protratta per oltre 3 giorni consecutivi; • assunzione del personale con inosservanza della normativa vigente e/o la mancata assicurazione del medesimo presso gli Enti previdenziali ad assistenziali; • verificarsi, a carico dei soggetti indicati nell'art.2, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, di procedimenti o provvedimenti di cui all’art. 10, Legge 575/65 e/o gli elementi dai quali siano desumibili infiltrazioni mafiose ex art.10, comma 7, D.P.R. 252/98; • abuso nell’utilizzo di energia elettrica e/o acqua; • uso non bastasseautorizzato di attrezzature di proprietà dell’Università; • abuso nell’utilizzo delle chiavi; • furto di materiale di proprietà dell’Università imputabile direttamente od indirettamente al personale dell’Appaltatore; • mancata costituzione o reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti. Nei casi succitati l’Università si rivarrà, agendo per il risarcimento pieno dei danni subitie delle spese, qualora le inadempienzesul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, causa delle penali fatta salva la richiesta di cui al precedente artrisarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 6, si ripetessero In caso di fallimento dell’Appaltatore o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La di risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitoper grave inadempimento del medesimo, con lettera inviata con raccomandata a.rsi procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizi fino alla scadenza naturale dell’appalto. e/o p.e.cSi procederà a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. indirizzata alla DittaL’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, con l'indicazione sino al quinto miglior offerente in sede di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzionigara. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, si procederà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva bando ai sensi dell’art. 140 comma 3 del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;D.lgs 163/2006.
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Samples: online.unistrasi.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione Oltre a quanto previsto nelle precedenti disposizioni, l’Amministrazione Provinciale potrà risolvere in tutto o in parte il contratto anche prima ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario aggiudicatario con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi: • gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali; • in qualunque momento dell’esecuzione avvalendosi della scadenzafacoltà consentita dall’art.1671 Codice Civile; • arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell' Affidatario aggiudicataria del servizio oggetto del presente disciplinare, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, dipendente da causa delle penali di forza maggiore; • accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; • periodo di prova di cui al precedente artall’art. 616 non superato per inadeguato livello qualitativo della documentazione presentata o per ritardo nella consegna della stessa, si ripetessero o qualora si verificassero fatti salvi i comprovati motivi di forza maggiore; • cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto; • mancata ed ingiustificata partecipazione del Coordinatore della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente commessa agli incontri presso la forniturastruttura provinciale e ai meeting di progetto; • nel caso in cui la Provincia accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. La 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010. In caso di risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.rsi applicano le disposizioni previste dal Codice Civile. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione In tutti i casi di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause l’Amministrazione Provinciale avrà diritto di forza maggioreritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva compensare l’eventuale credito dell' Affidatario aggiudicatario con il credito dell’Ente per il risarcimento del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;danno.
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Samples: www.provincia.treviso.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali In tema di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.rsi richiamano le disposizioni di cui all’art. e/o p.e.c108 del D. Lgs. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni50/2016. Inoltre l'Amministrazione L’Ente potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, contratto nei seguenti casi: • mancato inizio della gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali a titolo esemplificativo: interruzione del servizio senza giustificato motivo; fornitura alla data prevista dal contrattodi prodotti non conformi, inosservanza reiterata dei termini convenuti; reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili all’appalto in oggetto; • gravi violazioni grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali contrattuali; • violazione, da parte della ditta aggiudicatricedell’operatore economico aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall’art. 2 del “Patto di integrità in materia degli appalti pubblici regionali”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del medesimo; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause violazione del vigente codice etico dell’ATS dell’Insubria, fatto salvo il pieno diritto di forza maggiore, quest’ultima di tutta o parte chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della fornitura oggetto dell'appaltopropria immagine ed onorabilità; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatriceviolazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento dell’ATS dell’Insubria; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante accertamento della Ditta non sussistenza o degli amministratori muniti il venir meno di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria uno dei requisiti richiesti per l'espletamento la partecipazione alla gara; • violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • violazione delle norme in materia retributiva e contributiva; • almeno tre contestazioni nell’anno formalizzate con applicazioni di penali; • mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno precedenti. formalmente contestate dall’Ente come previsto ai capitoli Sarà altresì motivo di risoluzione contrattuale il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 testo vigente. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della fornitura;cauzione definitiva (ove richiesta) ed il risarcimento dei danni derivanti. Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l’attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’Ente di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo. Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio ad altro operatore.
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Samples: www.ats-insubria.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà Oltre alle ipotesi di risoluzione prevista dalla normativa sugli appalti pubblici è facoltà della Committenza risolvere il contratto, previa comunicazione di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c, nelle seguenti ipotesi di inadempimenti dell’Appaltatore: • rifiuto ad effettuare anche una sola delle prestazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta presentata; Al verificarsi di una delle seguenti ipotesi è facoltà della Committenza dichiarare, mediante dichiarazione unilaterale a mezzo di semplice raccomandata, il contratto anche prima risolto di diritto ex art. 1456 c.c., senza la necessità di procedere a diffida, salvo l'eventuale risarcimento dei danni: • utilizzo di materiale e prodotti non conformi alla legge; • fallimento dell’Appaltatore; X.xx X. xx Xxxxx, 32 – 00000 Xxxxxx - Xxxxx • nell'ipotesi che vengano posti in essere artefici volti ad ottenere il compenso o venga dichiarato il falso circa l'effettuazione delle prestazioni; • applicazione dell’art. 12 a seguito di contestazioni di penali in misura superiore al 10% del valore della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali fornitura; • esito negativo del secondo Collaudo di cui al precedente artarticolo 8; • per gravi inadempimenti contrattuali, per reati accertati, per ritardo nell'esecuzione dei lavori, per violazione della normativa sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori; • affidamento in subappalto senza autorizzazione; • cessione del contratto; • ritardo nella consegna della fornitura di oltre 45 giorni. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La In caso di risoluzione del contratto dovrà intervenuta dopo la consegna delle apparecchiature o parte di esse, tutto il materiale deve essere proceduta rimosso con costi a carico dell’Appaltatore entro 30 giorni. In mancanza il Politecnico di Milano provvederà ad immagazzinare il materiale in attesa di ritiro da contestazione dell'addebitoparte dell’Appaltatore, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore oneri a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;carico dell’appaltatore.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il Il contratto anche prima della scadenzapuò essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate: -inosservanza degli obblighi indicati nelle condizioni generali e nel capitolato; -gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze in relazione a quanto riportato nel Capitolato; -inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto; -violazione del divieto di cessione; - subappalto senza previa autorizzazione; -perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali in corso di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione esecuzione del contratto, nei seguenti casi: • del mancato inizio possesso degli stessi; -cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della fornitura alla data prevista stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione; -mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal contrattoricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice-allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause -qualora gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi; -in tutti gli altri casi previsti dai documenti di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi gara e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;dalla normativa vigente.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione L’Università potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, procedere di diritto alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta nei seguenti casi: • in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da contestazione dell'addebitocompromettere la regolarità del servizio, con lettera inviata con raccomandata a.r. quali a titolo esemplificativo: interruzione del servizio senza giustificato motivo; inosservanza dei termini essenziali di consegna convenuti; reiterata inosservanza delle norme di legge e/o p.e.cregolamento e/o contratti collettivi di lavoro; • applicazione di prezzi difformi rispetto al listino allegato; • nei casi previsti dall’art. indirizzata alla Ditta108 del D. Lgs. n. 50/2016; • cessione del contratto e/o subappalto; • cessione d'azienda non autorizzata dall’Università; • ritardo superiore a 3 (tre) mesi nel pagamento di ciascuna rata del canone omnicomprensivo del rimborso spese per servizi comuni; • mancata stipula/rinnovo delle polizze assicurative previste dall’art. 17; • mancata stipula/rinnovo/reintegrazione della polizza fideiussoria prevista dall’art. 17; • violazione dell’obbligo di consentire gli opportuni controlli da parte del personale dell’Università; • in tutti gli altri casi previsti dalla Xxxxx. In ogni caso, con l'indicazione di l’Università contesterà per iscritto l’inadempienza al Concessionario comunicandogli l’applicazione della penale e assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni otto dalla data del ricevimento della contestazione per eventuali controdeduzionipresentare motivata opposizione scritta. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattoXxxxxxx detto termine, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause senza che venga presentata motivata opposizione ovvero laddove la stessa sia ritenuta infondata dall’Amministrazione, l’Università provvederà senza bisogno di forza maggioremessa in mora e con semplice provvedimento amministrativo ad incamerare la cauzione, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti cui all’art. 18. È fatta espressa riserva di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;richiedere al Concessionario l’eventuale maggiore danno arrecato all’Università.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere Oltre alle cause di inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dall’art. 1453 o 1454 del Codice Civile, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni: • mancato avvio dell’attività con decorrenza dalla data di inizio dell’appalto • abbandono, senza giustificato motivo, da parte dell’aggiudicatario del servizio affidato; • ingiustificata sospensione arbitraria, anche parziale, del servizio, per un periodo superiore a 24 ore; • gravi azioni lesive della dignità della persona rivolte agli utenti, da parte del personale incaricato; • deficienza o negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate o contestate, compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso; • subappalto non autorizzato secondo quanto disposto dal presente Capitolato ovvero subappalto totale o parziale oltre la percentuale indicata nel capitolato ; • in caso di impossibilità ad eseguire il contratto anche prima della scadenzain conseguenza di una causa non imputabile all’aggiudicatario; • in tutti i casi di pubblico interesse; • a seguito di inadempienze e violazioni contrattuali di ogni tipo nell’espletamento del servizio dopo tre richiami scritti senza che l’aggiudicatario abbia provveduto ad adempiere; • quando di fatto l’Aggiudicatario incorra in grave inadempienze degli obblighi assunti; • quando, procedendodecorso il termine di 7 giorni dalla notifica di apposita diffida ad adempiere, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi previsti dal presente Capitolato nonché dai relativi allegati; • violazione delle norme in materia di tracciabilità dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, flussi finanziari; • sopravvenuta causa delle penali di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i; • frode nell’esecuzione del servizio; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio appaltato; • mancata tempestiva ricostituzione della cauzione definitiva qualora escussa nei termini di legge o del presente Capitolato Speciale d'Appalto; • per ogni altra inadempienza, così come disposto dall'art. 1453 del Codice Civile; • violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati: • nel servizio o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; • gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali, compreso quanto offerto in sede di gara, o abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso; • mancata osservanza del divieto di cessione del contratto; • il mancato rispetto delle leggi in materia di lavoro, dei CCNL e Contratti Integrativi, sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative; • nel caso in cui l'Aggiudicatario venga sottoposta al precedente art. 6pagamento di tre penali, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casia qualunque causa imputabile, comporterà l'incameramento della garanzia definitiva e l'addebito all'appaltatore di tutti i danni conseguenti alla risoluzione. La stazione appaltante, fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contrattoa copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell’inadempimento dell’aggiudicatario; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del Servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’Aggiudicatario. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà comunque tenuto ad assicurare il regolare svolgimento del servizio fino al perfezionamento della ditta aggiudicatricenuova aggiudicazione; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause allo stesso verrà corrisposto l’importo contrattualmente stabilito per il servizio effettuato detratte le penalità, le spese e gli eventuali danni. Nei casi di forza maggiorerisoluzione anticipata ai sensi dei paragrafi precedenti, di tutta risoluzione ai sensi degli art. 108 o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazioneart. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di potere dichiarazione giudiziale di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti inefficacia del contratto, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di disturbo delle attività. • rischi e danni gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;l'affidamento dell’esecuzione del servizio.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione 1. Oltre alle ipotesi di risoluzione previste dall’Art. 1453 del Codice Civile o da particolari norme di legge e regolamenti amministrativi, o espressamente indicate nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente dichiarare la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto- scioglimento, cessazione, fallimento o coinvolgimento in procedure concorsuali dell’Appaltatore; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice- sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle quarantotto (48) ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause tra i casi di forza maggiore, non potrà essere annoverata la caduta di tutta neve; - abituali negligenze o parte deficienze nello svolgimento dei servizi regolarmente accertate e notificate che, a giudizio della fornitura Stazione Appaltante, compromettano gravemente l’efficienza dei servizi o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi; - frode dell'Appaltatore; - revoca delle autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto dell'appaltodell’appalto; • cessazione- subappalto non autorizzato; - cessione ad altri, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dell’Appaltatore, degli obblighi relativi al contratto; - mancato reintegro della cauzione definitiva; - negligenze ed inadempienze - regolarmente contestate all'Appaltatore - tali da comportare l'applica- zione di trattenute, penalità od importi per esecuzioni d'ufficio la cui somma risultasse pari alla cau- zione; - mancata assunzione del servizio alla data stabilita; - applicazione di penalità per un importo complessivo superiore a € 10.000,00 nel periodo di un seme- stre; - per qualsiasi altra violazione dei requisiti richiesti per l'espletamento patti e degli impegni contrattuali non specificatamente enunciati nei commi precedenti e che assumono caratteristiche di particolare gravità; in questo caso si darà luogo, a giudizio insindacabile della fornitura;Stazione Appaltante, alla risoluzione del contratto ai termini del Codi- ce Civile.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima L’ASST potrà, avvalendosi della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali facoltà di cui al precedente artall’art. 61456 c.c. (clausola risolutiva espressa), si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitorisolvere di diritto il contratto, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata previa comunicazione scritta alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattoditta aggiudicataria, nei seguenti casi: • mancato inizio insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi la fornitura affidata; • manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario; • sospensione dell’erogazione della fornitura alla data prevista da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali nel caso in cui fosse accertata la non eliminati dopo due diffide formali veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggioredel fornitore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; • in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010; • casi previsti dall’art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. In caso di risoluzione contrattuale l’ASST potrà incamerare l’intero deposito cauzionale, quale in essere alla data di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della appaltatrice a conseguire il compenso per l'espletamento le prestazioni già eseguite in modo regolare. Nel caso in cui la competenza della fornitura;gestione del servizio disciplinato dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST. A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, l’Azienda appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda appaltante.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali AMAP S.p.A. è in diritto di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, contratto nei seguenti casi: • frode nell'esecuzione del servizio; • inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell’esecuzione del servizio o suo rappresentante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato inizio rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • sospensione del servizio da parte della fornitura alla data prevista Ditta aggiudicataria senza giustificato motivo; • rallentamento del Servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dello stesso nei termini previsti dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • non eliminati dopo due diffide formali rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del Servizio; • nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita, da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggioreDitta aggiudicataria, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento l'esecuzione dei Servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contratti con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della fornitura;decisione assunta da AMAP S.p.A. è fatta alla Ditta aggiudicataria nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del Servizio. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata da AMAP S.p.A. si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile dell’esecuzione del servizio o suo rappresentante e la Ditta aggiudicataria o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio.
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Samples: Accordo Quadro
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione Il contratto d’appalto s’intenderà senz’altro risolto in caso di scioglimento o cessazione dell’impresa. Il contratto potrà risolvere il contratto anche prima della scadenzaessere risolto, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitoin danno dell’impresa, con lettera inviata avviso a mezzo di raccomandata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione ricevuta di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, ritorno e senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi: • con la costituzione e/o l’entrata in funzione nel contesto provinciale e/o regionale e/o comunale degli Organi- smi comunque denominati previsti dalla legislazione in vigore così come già richiamato nel precedente art. 2; • mancato inizio rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità; • sospensione del servizio superiore alle 48 ore senza giustificato motivo, esclusi i casi di forza maggiore; • fallimento dell’appaltatore o dei suoi aventi causa; • frode nell’esecuzione del servizio; • emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti dell’appaltatore che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della fornitura Legge n.1493/1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), ovvero qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stessa stazione appaltante, di sub appaltatori, di for- nitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi atti- nenti alla data prevista dal sicurezza sul lavoro; • quando la ditta appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli istituti assicurativi, o colpevole di frodi; • cessione del servizio in subappalto; • cessione del contratto a terzi; • quando la Ditta non sia più in possesso, anche parziale, dei requisiti tecnici, morali, professionali ed eco- nomici necessari allo svolgimento del servizio. • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatori e del personale; • per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività oggetto dell’affidamento; • per abituali negligenze o deficienze nel servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comu- ne, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico - am- bientali sentito il parere di ogni e qualsiasi Organismo competente in materia igienico - ambientale; • subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti l’appalto; • non rispondenza del servizio alle specifiche del contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali per inadempienza alla richiesta scritta di esecuzione del servizio conforme alle disposizioni del presente capi- tolato entro 15 giorni naturali dalla richiesta; • per l’accumularsi di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell’importo contrattuale in un perio- do massimo di mesi tre; • per mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente; • per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l’Ente agirà ai sensi dell’art. 1453 e ss. del Codice Civile. L’affidamento sarà risolto di diritto con l’individuazione da parte dell’Ente d’Ambito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1, lettera c, della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, del soggetto affidatario del servizio di gestio- ne integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o sospensione non dipendente da cause di forza maggioreciascun Sub Ambito Distrettuale ed il conseguente affidamento del servizio, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva ai sensi dell'articolo 202 del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;decreto legislativo 152/2006.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenzaNelle ipotesi successivamente elencate, procedendoogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui inoltrata via PEC al precedente artdomicilio eletto dall’aggiudicatario. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da Nella contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni otto lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioniosservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto; • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. Inoltre l'Amministrazione 1453 del codice civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà procedere provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della fornitura cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo corresponsione delle attività. • rischi e danni maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;il rimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenzaL’Amministrazione Comunale, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali a seguito di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero ripetute infrazioni da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente aggiudicataria, può unilateralmente rescindere il contratto con effetto immediato, comunicando alla Ditta i motivi mediante lettera raccomandata e senza altre formalità. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitole seguenti fattispecie: □ inosservanza grave e reiterata, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/diretta ed indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previste nel presente capitolato; □ apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria messa in liquidazione o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione altri casi di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione cessione dell’attività ad altri; □ mancata osservanza del divieto di cessione del contratto, nei seguenti casi: • ; □ inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi; □ interruzione senza giusta causa del servizio; □ mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni rispetto degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione itinerari e degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utentiprevisti dal piano del trasporto alunni; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria □ sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'espletamento l’ammissione alla gara; □ gravi ritardi nello svolgimento del servizio; □ comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della fornitura;moralità dei passeggeri da parte del personale incaricato; □ uso improprio del mezzo comunale concesso in uso; □ mancata osservanza delle disposizioni in tema di sicurezza; □ gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada; □ ogni altra inadempienza non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito, di comunicazione dell’Amministrazione comunale, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere Qualora si verificassero continui disservizi, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio, l'Amministrazione Capitolina, oltre all'applicazione delle penali previste dall'art.16, a seconda dell'entità e del perdurare dell'inadempienza, avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto anche prima della scadenzacon preavviso di trenta giorni, procedendoaddebitando all'Affidatario gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno derivante dalla risoluzione stessa oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei confronti della Ditta appaltatriceseguenti casi: - apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Affidatario; - cessione di attività ad altri; - mancata osservanza del divieto di subappalto totale o parziale; - impiego di personale non dipendente dell'Affidatario; - grave e reiterata inosservanza delle prescrizioni contrattuali da cui è scaturita l'applicazione di penalità; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, alla determinazione in materia di lavoro e sicurezza; - non ottemperanza, nei termini previsti, alle prescrizioni dell'Amministrazione Capitolina in conseguenza dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e rilievi effettuati dai tecnici incaricati; - interruzione non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornituramotivata del servizio. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali pregiudica la messa in atto da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause dell'Amministrazione Capitolina di forza maggiore, azioni di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e risarcimento per danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;subiti.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa Oltre all’applicazione delle penali di cui previste al precedente art. 6art.20, la SISSA si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione riserva il diritto di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • − mancato inizio ottenimento e/o mantenimento dell’autorizzazione al funzionamento per cause imputabili all’Impresa; − mancato ottenimento e/o mantenimento dell’accreditamento per cause imputabili all’Impresa; − dopo tre inadempimenti o infrazioni di cui al precedente art.20, salvo risarcimento danni; − interruzione non motivata del servizio; − ripetute e gravi inadempienze contrattuali non eliminate dall’Impresa anche a seguito di diffide formali della fornitura alla data prevista dal SISSA; − mancato adeguamento alle indicazioni della SISSA; - sostituzioni ripetute e senza adeguata motivazione del personale educativo; − non ottemperanza, entro cinque giorni lavorativi, alle prescrizioni della Scuola in conseguenza dei rilievi effettuati dalla Commissione Nido; − rifiuto di accesso presso i locali della struttura preposti al controllo; − cessione totale o parziale del contratto; • gravi violazioni − sub concessione del servizio anche parziale; − violazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali; − apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Impresa o altre procedure derivanti da parte insolvenza; − verificarsi di una delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016. Nel caso di inadempimento accertato dalla SISSA, nel concorso delle circostanze sopra specificate e di quelle previste dagli artt.1453 e seguenti del C.C., si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono Scuola ad adempiere nelle forme stabilite dalla Legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese. Qualora l’Impresa dovesse cessare l’attività o sospensione non dipendente da cause trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà della Scuola di forza maggiorerecedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell’Impresa e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento. In caso di tutta risoluzione del contratto, la SISSA procederà all’incameramento della cauzione prestata a titolo di penale ed indennizzo e procederà ad affidare il servizio a terzi. La Scuola, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della concessione. La Scuola può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o parte di esso, nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente alla quale sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazioneScuola sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni legge per i fatti che hanno motivato la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;risoluzione.
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Samples: Contratto
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza1. Qualora l’inadempienza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. l’irregolarità e/o p.e.c. indirizzata alla Dittaritardo siano di particolare gravità, con l'indicazione la Stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, nei seguenti casi: • mancato inizio L’eventuale ritardo imputabile all’aggiudicatario nel rispetto dei termini previsti per l’esecuzione degli interventi, superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, dalla ricezione della fornitura telefonata o del fax di richiesta intervento da parte del personale della Provincia di Brescia, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione. • l’applicazione nel periodo di vigenza contrattuale di due penali per ritardo; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; • inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla data prevista normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore di Esecuzione del Contratto, dal RUP; • sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; • rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l’esecuzione del servizio nei termini previsti dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatricesubappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appaltofrode accertata nell’esecuzione del servizio; • cessazioneottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, cessione o fallimento della ditta appaltatriceacquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore di Esecuzione del Contratto, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; • sopravvenuta il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna definitiva passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanzaCodice dei contratti; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della fornitura legge n. 136 del 2010, in momenti caso di disturbo assenza, nel contratto, delle attività. • rischi e danni per la salute degli utentidisposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • la perdita da parte dell’aggiudicataria dell'appaltatore dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti; La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 14 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’aggiudicatario rispetto alla richiesta di intervento o alla data fissata per la verifica, e il termine assegnato dal Direttore di Esecuzione del Contratto per effettuare l’intervento con la messa in mora di cui sopra. Sono dovuti dall’aggiudicatario del servizio i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse all’espletamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere la somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione delle prestazioni fino ad allora eseguite, anche attingendo dalla Polizza fideiussoria.
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Samples: www.provincia.brescia.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali In tema di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitosi richiamano le disposizioni di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. Oltre a quanto previsto dal predetto articolo, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione l’ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, contratto nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contrattointerruzione del servizio senza giustificato motivo; • gravi violazioni inosservanza delle norme di legge e di regolamento applicabili all’appalto in oggetto; • violazione di uno degli impegni previsti dall’art. 2 del “Patto di integrità in materia degli appalti pubblici regionali”, di cui alla D.G.R. n. X/1299 del 30/1/2014, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del medesimo; • violazione dei vigenti codici etici, ove presenti, delle ATS aggregate nella presente procedura di gara, fatto salvo il pieno diritto di queste di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità; • violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dai vigenti Codici di Comportamento delle ATS aggregate nella presente procedura di gara e dai rispettivi Piani Triennali per la Prevenzione della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attivitàCorruzione. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due accertamento della non sussistenza o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria il venir meno di uno dei requisiti richiesti per l'espletamento la partecipazione alla gara; • violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • violazione delle norme in materia retributiva e contributiva; • almeno tre contestazioni nell’anno formalizzate con applicazioni di penali; • mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010. • mancata effettuazione del servizio fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’ATS come previsto ai capitoli precedenti. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della fornitura;cauzione definitiva (ove richiesta) ed il risarcimento dei danni derivanti.
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Samples: www.ats-insubria.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenzaSalve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile al Fornitore, la Committente avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) sopravvenuta perdita, da contestazione dell'addebitoparte del Fornitore, dei requisiti richiesti per la realizzazione del servizio/fornitura o dalla documentazione di gara o dalla legge ovvero qualora l'Impresa o diventi insolvente o risulti comunque inabilitata ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a seguito di fallimento o qualunque altra procedura concorsuale; b) sospensione o interruzione del servizio da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; c) grave negligenza nell’esecuzione del servizio o con lettera inviata con raccomandata a.r. dolo o colpa grave; d) cessione a terzi del presente contratto; e) subappalto dei servizi non espressamente autorizzato dalla Committente; f) nel caso di impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente corrisposta la retribuzione dovuta; g) gravi e/o p.e.creiterate inosservanze alle norme di sicurezza h) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 gg. indirizzata alla Dittanel caso la Committente provveda all’escussione anche parziale della stessa.; i) commissione di atti fraudolenti da parte del personale del Fornitore; j) quando per negligenza e/o inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi e/o delle condizioni previste dal presente schema di contratto e/o delle prescrizioni impartite, con l'indicazione sia prevedibile che venga compromesso il corretto svolgimento del servizio; k) applicazioni di penali per un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzionivalore superiore al 10% del valore del contratto. Inoltre l'Amministrazione Qualora si verificasse quanto previsto al punto f) la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Il contratto, nei seguenti casi: • inoltre, si risolverà nel caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del presente appalto verranno effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o comunque senza avvalersi di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 comma 9-bis della legge 136 del 2010. Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra il contratto s’intenderà risolto di diritto non appena la Committente avrà dichiarato al Fornitore, mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente stessa. In caso di risoluzione del contratto per mancato inizio avvio del servizio per cause imputabili al Fornitore, la Committente si riserva la facoltà richiedere il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri nonché di escutere la cauzione definitiva. Il Committente si riserva la facoltà di recedere - per qualsiasi motivo – dal contratto di fornitura e in tutto o in parte, avvalendosi della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. , ovvero ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni solari, da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiorecomunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazionepurché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva delle prestazioni rese e del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;mancato guadagno.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione Fatto salvo quanto previsto in altre clausole dal presente Capitolato, l’ATS/ASST potrà risolvere chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta mediante P.E.C., in tutti i casi previsti dall’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici e nei seguenti casi: ▪ abbandono dell’appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore; ▪ gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità delle prestazioni; ▪ cessione in sub-appalto non autorizzata, ai sensi dell’art. 15 del presente Capitolato; ▪ deposito avverso l’Aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il contratto anche prima concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della scadenzagestione degli affari della Ditta; ▪ cessione del contratto, procedendofatto salvo quanto prescritto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016; ▪ mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, nei confronti della Ditta appaltatriceassicurativa, alla determinazione antinfortunistica e dei danni eventualmente sofferti contratti di lavoro nazionali e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate locali; ▪ violazioni a norme e non ancora liquidateprincipi del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali del Codice di comportamento di cui al precedente art. 6DPR 62/2013, si ripetessero del Codice di comportamento e dal Piano Triennale Anticorruzione adottati dall’Amministrazione e pubblicato sul sito internet; ▪ altre inadempienze che rendano difficile o qualora si verificassero impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all’esecuzione del servizio); ▪ grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ▪ sospensione o interruzione del servizio da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’ATS/ASST); ▪ inadempienze che abbiano comportato l’applicazione di penali per tre volte in un semestre; ▪ mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 c. 9 – bis, della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.rcomporta il risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare il servizio ad altra Ditta. e/o p.e.cIn tal caso l’Ente si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore Resterà a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro onere o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;danno comunque derivante all’ATS/ASST a causa dell’inadempienza.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali ERDIS si riserva di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito atto scritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi: • mancato -inadempimento e ritardo contestato per tre volte consecutive ai sensi del suddetto articolo; -mancato inizio della fornitura alla data prevista dell’esecuzione degli interventi di manutenzione nei termini previsti dal presente contratto; • gravi -interruzione, mancata esecuzione o negligenza nella manutenzione oggetto del presente contratto d’appalto, salvo il caso di forza maggiore non imputabile alla Ditta appaltatrice; -gravi violazioni degli obblighi contrattuali contrattuali, non eliminati dopo due diffide formali eliminate in seguito alla diffida formale da parte di ERDIS; -impiego di personale non numericamente sufficiente o professionalmente preparato e/o mezzi non idonei a garantire la corretta esecuzione dei servizi; -violazione delle norme di sicurezza e di igiene; -superamento del limite del 10% dell’importo contrattuale trattenuto come penali; -fallimento, concordato fallimentare o liquidazione amministrativa; Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile; Per ogni altra causa risolutiva prevista da norme di legge. In tali casi ERDIS sarà̀ tenuto a corrispondere alla ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate, sino al giorno della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiorerisoluzione, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o dedotte eventuali spese sostenute e fatto salvo il risarcimento degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e eventuali maggiori danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;subiti.
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Samples: Contratto Per
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenzaNelle ipotesi successivamente elencate, procedendoogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui inoltrata via PEC al precedente artdomicilio eletto dall’aggiudicatario. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da Nella contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni otto lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioniosservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste; • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. Inoltre l'Amministrazione 1453 del codice civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l’amministrazione potrà procedere provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della fornitura cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo corresponsione delle attività. • rischi e danni maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;il rimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione del Committente potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatriceaffidataria, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate ai servizi effettuati e non ancora liquidate, quale penale e, liquidati e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, inadempienze si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice affidataria inadempienze tali da rendere insoddisfacente la forniturail servizio. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura del servizio alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatriceaffidataria; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta tutto o parte della fornitura del servizio oggetto dell'appaltodel contratto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatriceaffidataria; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura accordi relativi al servizio in momenti di disturbo delle attivitàargomento. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornituradel servizio;
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Samples: www.pelagallo.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il Il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitorisolve, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione provvedimento motivato e previa comunicazione del contrattoprovvedimento stesso, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; • in caso di non conformità del servizio reso accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto. • qualora il ritardo nell’esecuzione sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l’ASPAL; • per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto; • violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; • cessione della Ditta Aggiudicataria, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicatriceAggiudicataria, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggioreviolazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di tutta o parte cui art. 3 della fornitura oggetto dell'appaltoLegge n° 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii; • cessazionemancato rispetto di quanto previsto in materia di riservatezza (art. 13 Capitolato Tecnico). Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, cessione o fallimento la risoluzione opera di diritto quando l’ASPAL, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria. Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’ASPAL che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la Ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenzaNel caso di persistenti e gravi irregolarità, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi accertate con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali procedure di cui al precedente art. 6articolo 10, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La l’Azienda può procedere alla risoluzione del presente contratto. Il contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. si intende risolto di fatto se intervengono le ipotesi di seguito indicate: ▪ gravi e/o p.e.cripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto; ▪ gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; ▪ grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio; ▪ gravi e/o ripetuti violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio; ▪ gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori; ▪ gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto. indirizzata Qualora l’Azienda ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta alla Dittastruttura privata, concedendo il termine di 15 giorni per la produzione della documentazione e di deduzioni scritte a eventuale confutazione, anche con l'indicazione l’assistenza della propria associazione di un categoria. Trascorso tale VIGNOLA MARI 2020.12.18 12:18:55 CN=XXXXXXX XXXXX ANT C=IT 2.5.4.4=VIGNOLA 2.5.4.42=XXXXX XXXXXXX RSA/2048 bits termine non inferiore a giorni otto per l’Azienda, valutate le eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione deduzioni e/o documentazione, potrà procedere procederà alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio ovvero diffidare la Struttura Privata alla regolarizzazione assegnandole un congruo termine, non superiore a 30 giorni, per provvedere. In mancanza di adempimento, l’Azienda dichiarerà risolto il contratto ai sensi della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause normativa vigente. Il presente contratto si risolverà automaticamente nel caso di forza maggiore, sottoscrizione di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti nuovo contratto a seguito di potere nuovo accordo per l’erogazione delle prestazioni di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;specialistica ambulatoriale.
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Samples: Contratto Per L’acquisto E l'Erogazione Di Prestazioni
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali In tema di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.rsi richiamano le disposizioni di cui all’art. e/o p.e.c108 del D.Lgs. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni50/2016. Inoltre l'Amministrazione L’ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, contratto nei seguenti casi: • mancato inizio della gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali a titolo esemplificativo: interruzione del servizio senza giustificato motivo; fornitura alla data prevista dal contrattodi prestazioni non conformi, inosservanza reiterata dei termini convenuti; reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili all’appalto in oggetto; • gravi violazioni grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali contrattuali; • violazione, da parte della ditta aggiudicatricedell’operatore economico aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall’art. 2 del “Patto di integrità in materia degli appalti pubblici regionali”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del medesimo; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause violazione del vigente codice etico dell’ATS fatto salvo il pieno diritto di forza maggiore, questa di tutta o parte chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della fornitura oggetto dell'appaltopropria immagine ed onorabilità; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatriceviolazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento dell’ATS; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante accertamento della Ditta non sussistenza o degli amministratori muniti il venir meno di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria uno dei requisiti richiesti per l'espletamento la partecipazione alla gara; • violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • violazione delle norme in materia retributiva e contributiva; • mancata sostituzione del personale in caso di richiesta dell’ATS, ai sensi dell’art. 14 del presente CSA; • almeno tre contestazioni nell’anno formalizzate con applicazioni di penali; • mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’ATS come previsto agli articoli precedenti. Sarà altresì motivo di risoluzione contrattuale il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 testo vigente. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della fornitura;cauzione definitiva (ove richiesta) e il risarcimento dei danni derivanti. Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l’attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo. Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio ad altro operatore.
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Samples: www.ats-insubria.it
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono causare risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie: • fallimento dell’impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento del servizio; • messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della ditta ai sensi del successivo punto 17; • impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il contratto livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal disciplinare di gara e suoi allegati; • violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme in materia di sicurezza e/o inadempienze degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche prima della scadenzaa seguito di diffide del Comune ai sensi del precedente punto 13; • persistente inosservanza, procedendoa seguito di diffida alla regolarizzazione, delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; • interruzione non motivata del servizio; • gravi disservizi nella gestione del Centro ricreativo e nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi rapporti con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa gli utenti; • violazioni delle penali prescrizioni in materia di subappalto come previsto al successivo punto 17; • mancato rispetto del diritto del Committente ad effettuare i controlli di cui al precedente artpunto 13; • mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012 meglio specificati al successivo punto 21; • mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui al punto 6, si ripetessero o qualora si verificassero . Nelle ipotesi sopraindicate il contratto di appalto potrà essere risolto di diritto da parte del Committente con effetto immediato a seguito della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione comunicazione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitoReferente, con a mezzo di lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.cpec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. indirizzata alla DittaIn tale caso, con l'indicazione all’appaltatore non spetterà alcun indennizzo e il Committente avrà la facoltà di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioniincamerare la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, qualora il Committente lo richieda, l’appaltatore ha l’obbligo di continuare il servizio per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento dello stesso; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei seguenti casi: • mancato inizio danni derivanti dalla risoluzione del contratto. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. All’appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due disposta risoluzione, detratte le spese e i danni. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti dell’appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause formalità di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;sorta.
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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa i casi di inadempimento delle penali di cui al precedente art. 6obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente avrà la fornitura. La risoluzione di diritto del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebitomediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione senza necessità di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contrattoulteriori adempimenti, nei seguenti casi: • mancato inizio - frode nell’esecuzione del servizio; - inadempimento alle disposizioni che riguardano i tempi di esecuzione; - manifesta incapacità e inidoneità nell’esecuzione della fornitura alla data prevista dal servizio; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie; - sospensione del servizio da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; - subappalto abusivo cessione anche parziale del contratto; • gravi violazioni - perdita, da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento, la sospensione, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; - abbandono di rifiuti; - qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito; - qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato l'Ente e l'Assessorato regionale preposto alla tenuta dell'albo delle cooperative sociali entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggioremaggiore verificatisi dopo la data di notifica dell’aggiudicazione o la data in cui prende effetto il contratto, di tutta o parte tenendo conto della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura prima in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;ordine cronologico.
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