Common use of SUBAPPALTO Clause in Contracts

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Servizi Di Assistenza Educativa, Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. In relazione allo svolgimento d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle attività dell’appalto prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contrattocontratto di appalto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede dei contratti ad alta intensità di offerta, è pari al ………………………manodopera. Il servizio oggetto subappalto è consentito nei limiti del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) 50% dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’artstabilito all’art. 2 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. 29 aprile 1995Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoalle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/autorizzazione della Stazione Appaltante purché: - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i dei medesimi requisiti motivi di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui D. Lgs. n. 50/2016; - all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare; Come stabilito all’art. 67 del d.lgs49, comma 1, lett. n. 159/2011b), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garasub. 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticaresubappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionestandard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con ribasso quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non superiore trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il menzionato termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà: - a verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice; - a controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - a registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; - a trasmettere al venti RUP, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, la segnalazione dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per cento (20%). 8il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltatore L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere effettuata da ciascuno prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub- contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata. Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei soggetti partecipanti nel caso Lavori, ha la facoltà di raggruppamento temporaneoverificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, società o consorzio. 9appartenenti all’Impresa ausiliaria. L’esecuzione In particolare, l’Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’Impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto nel rispetto dei tempi di esecuzione. L’accertamento da parte del Direttore dei Lavori di prestazioni non può formare oggetto eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’Impresa avvalente di tutte le risorse dell’Impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore subappaltomotivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i Il Committente potrà autorizzare l’Appaltatore a effettuare il subappalto nei limiti stabiliti dall’art. e nel rispetto di tutto quanto previsto dall’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 Codice e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3Appalto. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabileautorizzato, è necessario che l’Appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dai subappaltatori nel periodo di riferimento, in mancanza delle quali non si potrà procedere ai pagamenti. In caso di subappalto, l’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei confronti dell’Azienda ASPcontratti con i propri subappaltatori, dell’adempimento delle prestazioni e degli a pena di nullità del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i di tracciabilità dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative flussi finanziari di cui all’art. 80 3 della L. n.136/2010; l’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane pienamente responsabile nei confronti del Codice dei contratti pubblici Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e di cui garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia danno, costo o spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione 9 co. 2 imputabili al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltosubAppaltatore e ai suoi ausiliari. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Service Agreement, Accordo Quadro

SUBAPPALTO. Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 l’affidatario esegue in proprio i lavori compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1. In relazione allo svolgimento , lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle attività dell’appalto prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contrattocontratto di appalto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioninonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Pertanto, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 cosi come modificato dall’ art. 49 comma 1 lett. b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e dai successivi commi. 2del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare49, specificata stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, per la Categoria OS6, o in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattoalternativa OG1, il subappalto, non può superare il 49% dell’importo della categoria. Per le restanti categorie il subappalto è consentito senza il suddetto limite e purché comunque: - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/sussistano a suo carico i dei medesimi requisiti motivi di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD. Lgs. n. 159/201150/2016; - all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare. Ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. b), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garasub. 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, da verificare convertito in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltaLegge n. 108 del 29.7.2021, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticaresubappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionestandard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con ribasso quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non superiore trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il menzionato termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà: - a verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice; - a controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - a registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; - a trasmettere al venti RUP, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, la segnalazione dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per cento (20%). 8il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltatore L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere effettuata da ciascuno prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub- contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata. Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei soggetti partecipanti nel caso Lavori, ha la facoltà di raggruppamento temporaneoverificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, società o consorzio. 9appartenenti all’Impresa ausiliaria. L’esecuzione In particolare, l’Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’Impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto nel rispetto dei tempi di esecuzione. L’accertamento da parte del Direttore dei Lavori di prestazioni non può formare oggetto eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’Impresa avvalente di tutte le risorse dell’Impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore subappaltomotivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Determina a Contrarre, Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. 1Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoL’eventuale affidamento in subappalto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale subordinato alla preventiva autorizzazione della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offertaProvincia, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/soggetto ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative limiti di cui all’art. 80 105 del Codice D.Lgs. 50/2016 ed altresì alle seguenti condizioni: • che il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta le parti del contratto che intende subappaltare, comunque entro il limite 30% dell’importo contrattuale; • che l’appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione, al deposito del contratto di subappalto presso la Provincia, corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei contratti pubblici e requisiti per l’esecuzione del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’artal precedente art. 67 3 e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Il pagamento diretto dei subappaltatori è disciplinato dall’art. 105, comma 13 del d.lgsD.Lgs. n. 159/2011)50/2016; in tale caso, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale l’appaltatore comunica alla Provincia la parte delle prestazioni che il/eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. L’affidamento in subappalto comporta i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.seguenti obblighi: 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore a) l’appaltatore deve praticare, per le prestazioni parti affidate in subappalto, gli stessi i prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso ribassati in misura non superiore al venti per cento (20%).; 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo b) l’appaltatore corrisponde al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza applicare alcun ribasso; c) il subappaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con osservare integralmente il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneotrattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto vigore per il settore e per l’individuazione la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice norme anzidette nei confronti dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, propri dipendenti per le prestazioni affidate in rese nell’ambito del subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. D.Lgs n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, subappaltare è specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, contratto può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgsD.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. 10 della legge n. 159/2011575/1965), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP L’Amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP dell’Amministrazione sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ È fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi gli oneri della sicurezza e della manodoperasicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASPl’Amministrazione, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. 1Il subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. In 105, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, a fronte di specifica indicazione di volontà di ricorso al subappalto formulata dal Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica. Il Fornitore dovrà assicurare che la società subappaltatrice rispetti le norme previste nelle presenti Condizioni Generali e/o nell’Ordine, richiamandone i contenuti all’interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza, la riservatezza, le coperture assicurative, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 105, c. 14 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi dell'art. 105, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto alle prestazioni oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo contratto di subappalto Il Committente si riserva il diritto di revocare motivatamente le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione autorizzazioni eventualmente concesse; resta inteso che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo revoca dell’autorizzazione al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattosubappalto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artFornitore dovrà, senza indugio, riprendere in carico le attività che avevano formato oggetto dell’autorizzazione medesima. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto Subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e Non è previsto il pagamento diretto da parte del Committente al subappaltatore per l’individuazione delle le attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a da quest’ultimo eseguite, salvo quanto stabilito dall’artdall'art. 105 105, c. 13 del Codice dei contratti pubblici. 11D.Lgs. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.50/2016

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Samples: Contratti Di Fornitura Di Beni, Contratti Di Fornitura Di Beni

SUBAPPALTO. 1Il subappalto è ammesso in conformità alle prescrizioni di cui all’Art. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto 118 del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artD.Lgs. 105 del d.lgs163/2006. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede E’ fatto obbligo all’Appaltatore di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso presentare alla Stazione Appaltante ogni contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattosubappalto, il subappalto non quale dovrà essere preventivamente autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali dalla stessa. Le Ditte subappaltatrici, qualora impiegate in attività previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve dal T.U. dell’Ambiente dovranno essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria relativa al servizio previsto in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività la classe proporzionale all’importo del servizio che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’artdovrà essere prestato. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11L’appaltatore provvederà al pagamento diretto dell’importo dovuto alle imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate. E’ A tal proposito, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori al subappaltatore o ai cottimisticottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori del subappaltatore o dei cottimisti del cottimista entro il termine indicato nel precedente comma 11predetto termine, l’Azienda ASP sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatorestesso. E’ espressamente vietata qualsiasi forma di nolo a caldo e/o nolo a freddo dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei servizi, qualora il noleggiatore non sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, fatta salva, l’eventualità di condizioni eccezionali dichiarate dalla Stazione Appaltante (es. 13: eventi di calamità naturale). L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate Nel caso di subappalto si applica quanto previsto dalla Legge 136/2010 in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto tema di appaltotracciabilità dei flussi finanziari. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. 1È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dall’Università, ai sensi dell’art. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto119, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionicomma 4, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 36/2023. È nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dai successivi commi. 2dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell’art 119 del D. Lgs. La percentuale 36/2023. L’appaltatore provvede a sostituire, previa autorizzazione della prestazione che l’appaltatore intende subappaltarestazione appaltante, specificata in sede i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di offertaapposita verifica, è pari al ………………………sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui Capo II (I requisiti di ordine generale) del Titolo IV (I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti) della Parte V (DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE) del Libro II (dell’appalto), ai sensi dell’art. 119, comma 10, del D. Lgs. 36/2023. Il servizio contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del presente contrattocontratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, inteso come complesso delle attività principali ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e secondariec), può comunque essere subappaltato entro il limite massimo dell’art 119 del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3Codice l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle le sanzioni penali ed amministrative previste per legge. Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall’art. 21 della legge n. 646/1982119, così come modificato dall’artcomma 11 del D. Lgs. 2 36/2023. Si precisa che: − ai sensi del d.lgssuccitato art. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011119 comma 3), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6lett. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che b) non si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticareconfigura, per la sua specificità, come attività affidata in subappalto la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; − ai sensi del succitato art. 119 comma 3), lett. d) le prestazioni affidate secondarie, accessorie o sussidiarie rese in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno favore dei soggetti partecipanti nel caso affidatari in forza di raggruppamento temporaneocontratti continuativi di cooperazione, società servizio o consorzio. 9fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contratto Di Fornitura Software, Fornitura Di Un Software Di Gestione Dei Servizi Bibliotecari

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artAi sensi dell’art. 105 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a soggetti terzi, se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare106, specificata in sede di offertacomma 1, è pari al ………………………lett. d), del D.lgs. n. 50/2016. Il servizio oggetto subappalto è consentito nei limiti del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) 50% dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’artstabilito all’art. 2 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. 29 aprile 1995Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoalle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/autorizzazione della Stazione Appaltante purché: - il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione della prestazione oggetto di subappalto e non sussistano a suo carico i dei medesimi requisiti motivi di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative esclusione di cui all’articolo 80; - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. Come stabilito all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art49, comma 1, lett. 67 del d.lgs. n. 159/2011b), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garasub. 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticaresubappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionestandard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscer e ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con ribasso quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non superiore trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il menzionato termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà a: - verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice; - controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; - provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al venti RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. Salvi i casi di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per cento (20%). 8il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltatore L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere effettuata da ciascuno prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub- contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata. Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei soggetti partecipanti nel caso Lavori, ha la facoltà di raggruppamento temporaneoverificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, società o consorzio. 9appartenenti all’Impresa ausiliaria. L’esecuzione In particolare, l’Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’Impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto nel rispetto dei tempi di esecuzione. L’accertamento da parte del Direttore dei Lavori di prestazioni non può formare oggetto eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’Impresa avvalente di tutte le risorse dell’Impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore subappaltomotivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contract for Public Works, Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. 1Nella domanda di partecipazione il concorrente è tenuto a indicare se intende subappal- tare o meno parte del contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoDiversamente, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale per l’ipotesi di dichiarazioni prive dell’indicazione della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede volontà di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattosubappal- tare, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione sarà autorizzato. Atteso che la realizzazione delle sanzioni penali previste dall’artopere del presente appalto si svolge in ambito ferroviario in presenza di circolazione treni, al fine di ottimizzare le attività di coordinamento tecnico e organizzativo, ridurre le possibili interferenze tra le lavorazioni svolte dalle diverse im- prese e limitare in senso quantitativo il numero di Imprese operanti sul binario, le presta- zioni oggetto di subappalto relative alla categoria OG03 non potranno superare il limite del 49,99% dell’importo della stessa categoria. 21 della legge n. 646/1982Per i lavori, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/per le prestazioni relative alla bonifica da ordigni bellici e per i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative servizi accessori alla progettazione di cui all’art. 80 31, co. 8, del Codice dei contratti pubblici e D.Lgs. 50/2016, nonché le prestazioni relative al trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti, gli eventuali subappalti saranno disciplinati a norma della disciplina riportata nello schema di contratto allegato. Per le lavorazioni rientranti nei Sistemi di Qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà es- sere qualificato nel relativo sistema per classe di importo adeguata al valore della quota subappaltata. Fatti salvi i limiti di cui sopra, l’Appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le lavora- zioni “a qualificazione obbligatoria” per le quali non disponga egli stesso della relativa qua- lificazione, specificandole puntualmente nella domanda di partecipazione (c.d. subappalto necessario) Si ricorda che con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività accessorie di cui all’art. 67 31 co. 8 del d.lgsD.Lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto50/2016. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione Il subappalto è ammesso a condizione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata l’Aggiudicatario indichi in sede di offertaofferta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, è pari al ………………………. Il servizio oggetto nel limite del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali 30% e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni secondo le modalità e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali condizioni previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 118 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD. Lgs. n. 159/2011)163/2006 e s.m.i. L’INVALSI provvederà, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garaai sensi dell’art. 118, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltodel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, corrispondere direttamente all’Aggiudicatario l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazioneeseguite, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto conseguente obbligo all’appaltatore dell’Aggiudicatario stesso di trasmettere, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12al subappaltatore. Qualora l’appaltatore l’Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti quietanzate del subappaltatore entro il termine indicato nel precedente comma 11predetto termine, l’Azienda ASP sospende l’INVALSI sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13dell’Aggiudicatario. L’appaltatore deve praticareL’Aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’INVALSI o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto oggetto del presente appalto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per le prestazioni affidate in subappaltolo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Aggiudicatario si impegna a depositare presso l’INVALSI, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionealmeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente la copia autentica del contratto di appalto. 14subappalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodoperaCon il deposito del contratto di subappalto l’Aggiudicatario deve trasmettere, relativi alle prestazioni affidate in subappaltoaltresì, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito la documentazione attestante il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentipossesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di questo ultimogara, degli per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’INVALSI non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’INVALSI procederà a richiedere all’Aggiudicatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’INVALSI, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’INVALSI da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’INVALSI inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’INVALSI; in tal caso l’Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’INVALSI né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentecui ai precedenti commi, l’INVALSI può risolvere il contratto oggetto del presente appalto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’INVALSI revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

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Samples: Capitolato Per Servizi Di Editing E Stampa, Accordo Quadro

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoL’Appaltatore non potrà, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionisotto perdita della cauzione e revoca dell’appalto, secondo nonché di tutte le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione altre conseguenze come per legge, cedere ad altri l’appalto stesso, neppure parzialmente, né procedere a sub concessioni o a sub appalti, salvo che l’appaltatore intende subappaltarenon si sia avvalso, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative facoltà di cui all’art. 80 105 del Codice D.Lgs 50/2016, indicando, tra l’altro, la percentuale dell’appalto che intende subappaltare. Il valore dei contratti pubblici servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell’importo totale dell’appalto. È fatto obbligo all’appaltatore di indicare in sede di gara una terna di potenziali subappaltatori per ciascun servizio da subappaltare. E’ condizione indispensabile al subappalto il deposito da parte dell’Appaltatore, entro il termine di 20 giorni dall’inizio delle prestazioni, del contratto di subappalto o assimilato presso la Committente, fermo restando l’obbligo di depositare il contratto prima di dare inizio all’esecuzione del subappalto. L’Appaltatore per l’espletamento di singole categorie di attività potrà subappaltare, in via prioritaria, a cooperative sociali di tipo B ai sensi della legge 381/1991, come previsto dall’art. 100 del D. Lgs 50/2016, per un valore non inferiore al 10% del valore economico dell’insieme dei servizi affidati. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto: a. il soggetto o i soggetti prescelti; b. l’elenco e l’importo complessivo dei servizi affidati; c. il numero di persone svantaggiate; d. il programma di recupero e di inserimento lavorativo. II contratto di subappalto iniziato senza la previa autorizzazione espressa è da considerarsi integralmente nullo e potrà provocare l’immediata risoluzione dell’intero contratto di appalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, l’Appaltatore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui all’artalla lettera 4 del comma 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (come aggiornata con la Legge n.415/1998) nonché le attestazioni e/o abilitazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di subappalto. 67 Il mancato rispetto della presente disposizione comporta oltre alle sanzioni penali anche la facoltà della Committente di chiedere l’immediata risoluzione del d.lgscontratto d’appalto, l’incameramento della cauzione, il risarcimento dei danni ed il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Committente per effetto della risoluzione stessa. n. 159/2011)L’Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, deve trasmettere alla Committente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti fatte ai subcontraenti, con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate. L’Appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza da parte dei subcontraenti, nei confronti dei propri dipendenti, delle norme del trattamento economico e normativo, previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore nel settore afferente alla materia del subappalto e nella zona nella quale si svolgono i lavori. Prima di iniziare le prestazioni, i subcontraenti devono trasmettere alla Committente, tramite l’Appaltatore, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Poi, periodicamente e sempre tramite l’Appaltatore, essi trasmettono copia dei versamenti relativi, nonché dei medesimi requisiti versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, le imprese subcontraenti debbono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell’Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva e con il proprio piano di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garasicurezza. Copia del piano è trasmessa, da verificare in relazione al valore percentuale prima dell’inizio delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6prestazioni, alla Committente e il piano stesso è tenuto a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore L’Appaltatore deve praticare, per i lavori, le prestazioni affidate opere ed i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8cento. L’appaltatore L’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare l’impresa affidataria del subappalto o del cottimosubappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento L’esecuzione delle attività dell’appalto oggetto del prestazioni di cui al presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare50/2016, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro ivi compreso il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo del contratto. 3contrattuale. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e degli obblighi previsti nel contratto relativo comunque in misura non superiore al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione 30% dell’importo del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle sanzioni penali previste dall’art. 21 prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della legge n. 646/1982data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’artcitato art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art105. 67 del d.lgs. n. 159/2011)La mancata presentazione, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da verificare parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione al valore percentuale delle prestazioni alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D. Lgs. 50/2016. Le disposizioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per disciplinano il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubbliciD. Lgs. 50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Service Agreement, Fornitura E Installazione Di Software Per La Gestione Integrata Delle Risorse Umane

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento Per l’esecuzione delle attività dell’appalto oggetto del presente di cui al contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del d.lgsD.Lgs.50/2016 e s.m.i. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltarenel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto nei limiti del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del 30% (trenta per cento (30%cento) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni Contratto e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 previa autorizzazione della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5Stazione Appaltante. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - l’affidatario del possesso subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare; - il concorrente dimostri l’assenza in capo al/ai subappaltatore/i subappaltatori dei medesimi requisiti motivi di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative esclusione di cui all’artall’art.80 del D.Lgs. 80 del Codice dei contratti pubblici 50/2016 e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8s.m.i. L’appaltatore che si avvale del subappalto o dovrà depositare il relativo contratto presso l’Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 del codice civile con il titolare C.C. tra l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimoe l’impresa affidataria dello stesso. Analoga In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9ciascuna delle imprese partecipanti. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10; L’Agenzia provvederà a corrispondere gli importi del servizio/fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall’art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece quanto non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti espressamente descritto nel presente contratto di appaltoarticolo si rimanda all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Servizio Di Noleggio E Lavaggio

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i Il Committente potrà autorizzare l’Appaltatore a effettuare il subappalto nei limiti stabiliti dall’art. e nel rispetto di tutto quanto previsto dall’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 Codice e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3Appalto. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabileautorizzato, è necessario che l’Appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dai subappaltatori nel periodo di riferimento, in mancanza delle quali non si potrà procedere ai pagamenti. In caso di subappalto, l’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei confronti dell’Azienda ASPcontratti con i propri subappaltatori, dell’adempimento delle prestazioni e degli a pena di nullità del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i di tracciabilità dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative flussi finanziari di cui all’art. 80 3 della L. n.136/2010; l’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane pienamente responsabile nei confronti del Codice dei contratti pubblici Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e di cui garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia danno, costo o spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione 9 imputabili al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltosubappaltatore e ai suoi ausiliari. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento L’esecuzione delle attività dell’appalto oggetto prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 118 del presente contrattodlgs 163/2006 e s.m.i., l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro ivi compreso il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo contrattuale del contratto. 3valore subappaltabile. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e degli obblighi previsti nel contratto relativo comunque in misura non superiore al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione 30% dell’importo del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle sanzioni penali previste dall’art. 21 prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della legge n. 646/1982data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’artcitato art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art118. 67 del d.lgs. n. 159/2011)La mancata presentazione, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da verificare parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione al valore percentuale alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del medesimo D.lgs. 163/06. In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede rese dai subappaltatori, si richiama l’obbligo dell’Impresa di trasmettere al rilascio dell’autorizzazione Committente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistisubappaltatori, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro In caso di inadempimento, il termine indicato nel precedente Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell’Impresa di cui al comma 11, l’Azienda ASP sospende precedente. Le disposizioni che disciplinano il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneai sensi dell’articolo 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltoalle società anche consortili. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Service Agreement, Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto Il concorrente indica all’atto dell’offerta, le parti del presente contrattoservizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgsCodice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. n. 50/2016 Alla luce delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e dai successivi commi. 2. La percentuale C-402/18 del 27/11/2019, questa stazione appaltante ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione prestazione, che l’appaltatore intende subappaltareper specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, specificata in sede al fine di offertaprevenire fenomeni di corruzione, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro mafiose cosi fissando il limite massimo del trenta per cento (30%) 40% dell’importo complessivo del contratto. 3di aggiudicazione. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabilePer quel che riguarda specificatamente il dispositivo della richiamata sentenza n. C-402/18, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo intervenuta anche in merito al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste limite imposto dall’art. 21 della legge n. 646/1982105 , così come modificato dall’art. 2 comma 14, del d.lgs. 29 aprile 1995D.Lgs.vo nr.50/2016, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, recante la previsione secondo la quale l’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali. La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici. Resta fermo e valido quanto stabilito al punto 13 del Capitolato d’Oneri dell’AQ e dell’art. 15 dello schema di contratto AS allegato alla “richiesta di offerta”, fatta eccezione per la dichiarazione della terna degli eventuali subappaltatori in ragione della previsione di cui all’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, recante la sospensione dell’adempimento in parola fino al 31 dicembre 2020. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi, Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni Il subappalto è ammesso ed i limiti stabiliti è disciplinato dall’art. 105 del d.lgsD.Lgs.50/2016 e s.m.i.; il subappalto può non essere ammesso nelle procedure svolte in base all’art. n. 50/2016 15 del codice trattandosi di contratti esclusi dall’applicazione dello stesso; nelle altre procedure il subappalto può non essere ammesso in base al settore economico o merceologico a cui l’appalto si riferisce, oppure se la natura stessa dell’appalto richiede che lo stesso non possa essere parcellizzato anche in base a valutazioni di natura organizzativa volte ad una più efficiente e dai successivi commiveloce esecuzione delle prestazioni. Il subappalto è disciplinato nell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto In particolare il subappalto non può superare la quota del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta 40 (quaranta) per cento (30%) dell’importo dell'importo complessivo del contrattocontratto di lavori, servizi o forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. per le opere di cui all’art. 89, comma 11 del citato decreto. Tale disposizione si applica sino alla data del 30 giugno 2021. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto Sino alla data del 31 dicembre 2021 sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’art.105 del Codice dei Contratti relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 alla indicazione della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso terna dei subappaltatori nonché le verifiche in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando sede di gara (cause ostative di cui all’art. 80 riferita al subappaltatore, resta inoltre sospesa sino alla stessa data precedentemente indicata l’applicazione del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 terzo periodo del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione comma 2 dell’art.174 riferito al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltosubappalto nelle concessioni. 64. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltaCostituisce, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che si sia provvedutorichiedono l'impiego di manodopera, l’autorizzazione si intende concessa. Per quali le forniture con posa in opera e i subappalti o cottimi noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento dell’importo dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 5. Si precisa che i contratti stipulati dall'Aggiudicatario con soggetti terzi il cui oggetto della prestazioni assuma carattere di accessorietà o complementarietà rispetto all'oggetto del contratto di appalto, possono essere considerati sub-contratti e non subappalti qualora non soddisfino, congiuntamente, i due requisiti di valore (importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro) e di incidenza della manodopera e del personale (superiore al 50 per cento). 6. Il Contraente è tenuto a comunicare a LepidaScpA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i termini sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metànome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 7. L’appaltatore deve praticareSono, per le prestazioni affidate in subappaltoaltresì, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore comunicate a LepidaScpA eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al venti per cento (20%).comma 7 dell’art. 105 d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i.. 8. L’appaltatore Il Partecipante nell’offerta presentata in risposta alla procedura di affidamento di LepidaScpA in cui sia ammesso il subappalto deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si avvale del intendono subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tale richiesta il subappalto è vietato. Ai sensi dell’art.21 della L.13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i. chiunque conceda di fatto in subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza a cottimo, in tutto o meno in parte le prestazioni oggetto dell’appalto, in assenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a autorizzazione, è punito penalmente secondo quanto stabilito dalla norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorziocitata. 9. L’esecuzione Il Contraente deposita il contratto di subappalto presso LepidaScpA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso LepidaScpA, il Contraente trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs.n 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. 10. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 11. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs n. 50/2016. 12. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticareLe condizioni sopra riportate si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, per quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni affidate scorporabili, nonché alle associazioni in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltoprocedura negoziata. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi Per quanto non indicato nel presente paragrafo si rinvia alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizionedisposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.. 50/2016 tempo per tempo vigente. 15. L'appaltatore La modulistica che dovrà essere prodotta ed inoltrata a LepidaScpA ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto è solidalmente responsabile con disponibile al seguente link Documentazione per autorizzazione subappalto In assenza della suddetta documentazione e della relativa autorizzazione il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentesubappalto si intende non autorizzato.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoIl Fornitore, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, è pari affida in subappalto, in misura non superiore al ………………………50% dell’importo di ogni singolo contratto attuativo. Il servizio Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Ente, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il subappalto è autorizzato dalla società utilizzatrice. Il Fornitore si impegna a depositare presso la stessa, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contrattosubappalto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3inviata anche all’Amministrazione. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la società utilizzatrice non autorizzerà il subappalto. Il subappalto l’appaltatore resta non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’Ente, dell’adempimento delle prestazioni per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e degli obblighi previsti nel contratto relativo tenere indenne l’Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al presente appaltosubappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4comma 14, del D.Lgs. Fatta salva la risoluzione del contratton. 50/2016, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto Fornitore deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticareapplicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionedi aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio obbliga a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, trasmettere alla società utilizzatrice entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, al subappaltatore con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il quietanzate del subappaltatore nel termine indicato nel precedente di cui al comma 11precedente, l’Azienda ASP sospende i servizi utilizzatori dalla società utilizzatrice sospendono il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13del Fornitore. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate In caso di cessione in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto subappalto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate attività senza la preventiva approvazione ed in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, ogni caso di inadempimento da parte di questo ultimo, degli del Fornitore agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentecui ai precedenti commi, i servizi utilizzatori potranno risolvere i contratti attuativi, l’Ente potrà risolvere l’Accordo quadro e, di conseguenza, tutti i vigenti contratti attuativi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoIl subappalto è consentito, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioniprevia autorizzazione della stazione appaltante, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareCodice, specificata in sede di offerta, è pari per un importo non superiore al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta 30 per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad Impresa che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto. Qualora l’operatore economico intenda riservarsi la possibilità di subappaltare attività rientranti fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che presentino le caratteristiche indicate dall’art. 105 comma 2 del Codice, configurandosi, quindi, come subappalto, è obbligatoria l'indicazione in sede di gara della terna di subappaltatori come disposto dal comma 6 dell’art. 105 del Codice. Conformemente al bando - tipo ANAC n. 1/2017 approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, va indicata una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tal caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/198280 del Codice e, così come modificato dall’art. 2 nel caso in cui sia indicata la terna, devono dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, nonché del d.lgs. 29 aprile 1995modulo denominato “Integrazione al DGUE”, n. 139da compilare entrambi nelle parti pertinenti, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5e firmare digitalmente da parte del subappaltatore. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del mancato possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei contratti pubblici e subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 67 105, comma 3 del d.lgsCodice. n. 159/2011)Ai sensi dell'art. 105, nonché del Codice, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dallo stesso art. 105, comma 13 del Codice. Attenzione: Si segnala che qualora l’operatore economico indicati sempre nel bando di garaindichi la terna dei subappaltatori, da verificare in relazione dovrà generare un PassOE riferito sia all’appaltatore che al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per subappaltatore seguendo le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione istruzioni fornite dall’ANAC nella faq Avcpass N.16 “Come deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso classificato in sede di raggruppamento temporaneo, società o consorziocreazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante”. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Lettera Di Invito Alla Procedura Negoziata

SUBAPPALTO. 1L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni relative al Contratto, con la sola eccezione dei casi in cui in fase di affidamento del Contratto medesimo sia consentito di avvalersi del subappalto. Il subappalto è consentito nei limiti del 40% dell’importo complessivo contrattuale, secondo quanto disposto dall’art.105 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art.105 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., il concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare il servizio o le parti di prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In relazione allo svolgimento tal caso, il concorrente allega per ognuna delle attività dell’appalto oggetto imprese subappaltatrici indicate, una dichiarazione da parte del presente contrattolegale rappresentante dell’impresa subappaltatrice, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del d.lgs. n. 50/2016 D.Lgs.50/2016 e dai successivi commi. 2s.m.i. La percentuale della prestazione Stazione appaltante pagherà direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una micro- impresa o piccola impresa o in caso di inadempimento dell'affidatario su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Viceversa, il pagamento sarà effettuato all'appaltatore che l’appaltatore intende subappaltaredovrà trasmettere entro 20 giorni le fatture quietanzate emesse dal subappaltatore. Qualora un soggetto partecipi alla presente procedura non potrà, specificata ai sensi dell’art.105 comma 4 lettera a) del DLgs.50/2016, essere affidatario del subappalto. Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto, dovrà dichiararlo già in sede di offertapresentazione dell’offerta, è pari al ………………………attraverso il modello DGUE. Diversamente il subappalto non potrà essere autorizzato. E’ espressamente vietata la cessione del contratto, a pena di nullità dello stesso. Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si applica l’art.105 del DLgs.50/2016 e s.m.i. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque contratto di subappalto deve essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3consegnato alla Committente almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori. In caso di ricorso al subappalto l’appaltatore resta responsabilesenza la predetta autorizzazione, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento o nel caso venga successivamente accertata la carenza sin dall’inizio di una o più delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattocondizioni sopra elencate, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 C.C. mediante raccomandata A.R. all’Appaltatore, salvo il diritto del Committente alla rifusione di ogni danno subito o conseguente e di ogni spesa sostenuta. Ove, successivamente al rilascio dell’autorizzazione, venga meno una o più di tali condizioni in capo al subappaltatore o in caso di inadempimento anche parziale agli obblighi assunti da parte del subappaltatore, l’autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal Committente. La revoca dell’autorizzazione al subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982dà all’Appaltatore diritto alcuno di indennizzo, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i né di proroga dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice termini fissati per l’ultimazione dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni lavori che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11dovrà immediatamente riprendere personalmente. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro salvo il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento risarcimento a favore dello stesso appaltatore. 13del Committente di ogni danno subito o conseguente e di ogni spesa sostenuta. L’appaltatore L’Appaltatore deve praticare, stipulare il contratto di subappalto solo successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Committente e deve stipularlo per le prestazioni affidate iscritto. L’Appaltatore resta il solo e completo responsabile - nei confronti del Committente - dei lavori anche affidati in subappalto, gli subappalto nonché del coordinamento degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore anche ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori e della tutela dell’ambiente e dell’incolumità pubblica. L’Appaltatore è tenuto al venti per centorispetto delle norme di legge anche nei confronti del personale dipendente del subappaltatore, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltocaso il medesimo risulti inadempiente. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Project Execution Agreement

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto L’Affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artarti- colo e dell’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi50/2016. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede Il subappalto è il contratto con il quale l'Affidatario affida a terzi l’esecuzione di offerta, è pari al ………………………. Il servizio parte delle prestazioni o la- vorazioni oggetto del presente contrattocontratto di appalto. Costituisce, inteso come complesso delle comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività principali ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in o- pera e secondariei noli a caldo, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affi- date o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo com- plessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L’affidatario comunica al Committente, prima dell’inizio del- la prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È al- tresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca va- riazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate o in subappalto: a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. c) L’affidamento di servizi di importo inferiore a 100.000 euro20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della metà.Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla leg- ge 28 dicembre 2001, n. 448; 7. L’appaltatore deve praticare, per d) le prestazioni affidate rese in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno favore dei soggetti partecipanti nel caso affidatari in forza di raggruppamento temporaneocontratti continuativi di cooperazione, società ser- vizio e/o consorzio. 9fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudi- cazione dell’appalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmen- te alla sottoscrizione del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 144. L'appaltatore corrisponde L’Affidatario può affidare in subappalto le opere o i costi della sicurezza lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione del Committente purché: a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l’assenza in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizionecapo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. 155. L'appaltatore è solidalmente responsabile con Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal me- desimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentetrenta per cento dell’importo delle opere e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.

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Samples: Capitolato d'Onere

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore Il contratto non può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commiessere ceduto a pena di nullità. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareL’appaltatore, specificata come indicato a tale scopo in sede di offerta, è pari al ………………………dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. Il servizio oggetto del presente contratto50/2016 e s.m.i., inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso della possibilità di subappalto l’appaltatore resta responsabilesubappaltare, nei confronti dell’Azienda ASPlimiti di legge, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.le seguenti prestazioni; 4. Fatta salva la risoluzione L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del contrattoD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artnei limiti di quanto stabilito dal citato art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 105 comma 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246medesimo decreto. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoAi sensi di quanto previsto dall’art. 12 del C.S.A., previa verifica del possesso in capo al/la Provincia non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappaltodagli stessi eseguite, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento L’Appaltatore è pertanto obbligato a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistimedesimi subappaltatori, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. 126. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel Ai sensi dell’art. 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in deroga a quanto previsto al precedente comma 115, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento la Provincia provvederà a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni affidate dagli stessi eseguite: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in subappaltocaso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Provincia, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento del servizio, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 7. Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri eventuali subcontraenti gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dal citato art. 105, c.13 del Codice. 8. Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore deve praticare per le parti da subappaltare, gli stessi prezzi unitari risultanti risultati dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto20%. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contract for the Procurement of Technical Assistance Services Regarding Environmental Authorizations

SUBAPPALTO. 1Il subappalto dei Lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste agli Artt.105 e 174 del D.Lgs. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto n.50/16, dalla normativa applicabile in materia di subappalto, dalla disciplina di gara e dal presente Contratto. Il contratto di subappalto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e ss.mm.ii. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente le previsioni di cui alla legge n.136/2010 e ss.mm.ii. L’Affidatario si assume l’obbligo di far rispettare ai propri subappaltatori le disposizioni previste dalla legge n.136/2010 e ss.mm.ii. Qualora l’Affidatario abbia notizia dell’inadempimento del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede subAffidatario agli obblighi di offertatracciabilità finanziaria di cui alla legge n.136/2010, è pari al ………………………tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alle Autorità competenti. Il servizio oggetto del presente contrattoL’Affidatario è tenuto a far rispettare ai propri subappaltatori tutte le vigenti disposizioni legislative, inteso come complesso delle attività principali regolamentari e secondariecontrattuali in materia fermo restando che i Lavori dovranno, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso eseguiti solo da soggetti in possesso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/tutti i dei medesimi requisiti di carattere morale qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni per le categorie dei Lavori indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando documenti di gara. Le Parti danno atto che l’Amministrazione resta estraneo ad ogni rapporto tra i subappaltatori e l’Affidatario, restando a carico di quest’ultimo l’obbligo di manlevare integralmente l’Amministrazione da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni qualsiasi pretesa e/o richiesta che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6gli dovesse venire rivolta dagli stessi. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini Resta ferma la responsabilità dell’Affidatario verso l’Amministrazione per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto corretto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, puntuale adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale di sicurezza previsti dalla normativa vigenteogni terzo incaricato dall’Affidatario per la realizzazione dei Lavori.

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Samples: Contract for Energy Performance Services

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoIl contratto non può essere ceduto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionia pena di nullità, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artfatto salvo quanto previsto dal successivo art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi30. 2. La percentuale Previa autorizzazione della prestazione Città e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, i lavori che l’appaltatore intende subappaltare, specificata l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offertaofferta possono essere subappaltati, è pari al ………………………nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche degli artt. Il servizio oggetto 00-00-000 del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattoRG. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabileLa Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti come peraltro risulta dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all’art. 80 37, comma 11 del Codice dei contratti pubblici e Codice; pertanto l’Appaltatore è tenuto all’obbligo di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare presentare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettereCittà, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato corrisposto (liquidato) nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dal medesimo ai subappaltatori o subappaltatori. In difetto, si procederà a sospendere l’intero successivo pagamento nei confronti dell’Appaltatore inadempiente, ai cottimistisensi dell’art. 118, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuatecomma 3 del Codice. 124. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11L’Appaltatore è, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticareinoltre, per le prestazioni affidate responsabile in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile solido con il subappaltatore dell’osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi dell’art. 118 comma 3 del Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 27,comma 3. 5. Nella fattispecie di cui all’art. 37, comma 11 del Codice (Pagamento diretto al subappaltatore), la Città non procederà all’emissione del certificato di pagamento nei confronti dell’appaltatore finchè costui non presenti formale comunicazione, ai sensi dell’art. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata dal subappaltatore, con l’indicazione degli adempimentiimporti relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentedistinti per rispettiva competenza.

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Samples: Contract for Works

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede Trattandosi di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattoAccordo Quadro, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste sarà di volta in volta consentito con riferimento a ciascun singolo contratto attuativo. Ai sensi dell’art. 105, commi 1 e 2, del Codice (nella formulazione vigente, introdotta dall’art. 21 49, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. 108/ 2021), il subappalto è consentito, previa autorizzazione della legge n. 646/1982stazione appaltante, così nella misura massima del 50% dell’importo della categoria prevalente e del 100% di quella scorporabile.11 In ciascun contratto attuativo sarà sempre presente sia la categoria OG3, come modificato prevalente, che la categoria OS24 come scorporabile totalmente subappaltabile; pertanto nel singolo contratto attuativo la categoria OS24 non potrà superare il 50% dell’importo dello stesso. Il presente appalto prevede, come scorporabile, la categoria OS24, che è categoria a qualificazione obbligatoria; pertanto, qualora il concorrente NON possieda la qualificazione nella suddetta categoria scorporabile e non intenda costituire un RTI con altro operatore economico qualificato, o ricorrere all’avvalimento, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto qualificante comporterà la sua esclusione dalla gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 105, comma 4, del d.lgsCodice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica oggetto del contratto la dichiarazione circa la sussistenza di subappalto. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall’ art. 105, comma 13 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzioCodice. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Accordo Quadro

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le Il subappalto è ammesso in conformità alle condizioni ed i e nei limiti stabiliti previsti dall’art. 105 118 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e dai successivi commi. 2agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate. La percentuale della prestazione L’affidamento in subappalto è sottoposto, in particolare, alle seguenti condizioni: • il concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività e/o i servizi che l’appaltatore intende subappaltare, specificata impegnandosi ad indicare un’Impresa che possieda tutti requisiti di partecipazione previsti dal presente Disciplinare e dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006; il medesimo deve altresì indicare nell’offerta il valore della quota parte del servizio per la quale intende ricorrere al subappalto, valore che in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto ogni caso non può superare il 30% del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo valore complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile; • che non sussista, nei confronti dell’Azienda ASPdel subappaltatore, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi alcuno dei divieti previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 10 della legge Legge 31 maggio 1965 n. 646/1982575, così come modificato nonché dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6159. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ È fatto obbligo all’appaltatore all’aggiudicatario di trasmetteretrasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, al subappaltatore con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti quietanzate del subappaltatore, entro il termine indicato nel precedente comma 11predetto termine, l’Azienda ASP l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13dell’aggiudicatario. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso Per tutto quanto non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti espressamente previsto nel presente contratto paragrafo si rinvia alle disposizioni di appaltolegge di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata (da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio fatto divieto all’Esecutore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contrattoContratto. (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) L’Esecutore, inteso come complesso conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’ importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: A tale fine, l’Esecutore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. 2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività principali di cui al presente Contratto e secondariesuoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Esecutore, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattol’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. 3. In caso di Il subappalto l’appaltatore resta non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Esecutore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertadi AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246L’Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoI subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, previa verifica del possesso i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in capo al/ai subappaltatore/i materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative alcuno dei divieti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici 10 della Legge n. 575/65 e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltosuccessive modificazioni. 6. L’Azienda ASP provvede In caso di perdita dei requisiti in capo al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltasubappaltatore, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, AMA annullerà l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metàsubappalto. 7. L’appaltatore deve praticareL’Esecutore si obbliga, per le prestazioni affidate in subappaltoai sensi dell’art. 118, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionecomma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con ribasso l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non superiore al venti per cento (20%)vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Esecutore. 8. L’appaltatore che L’Esecutore si avvale obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzioContratto. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività materia, che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblicidevono intendersi di seguito integralmente trascritte. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore In caso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, inadempimento da parte di questo ultimo, degli dell’Esecutore agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentecui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoIl Fornitore, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, è pari affida in subappalto, in misura non superiore al ………………………49,9 % dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 2. Il servizio oggetto del presente contrattoFornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può alla Agenzia o a terzi per fatti comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattoimputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 3. In caso I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di subappalto l’appaltatore resta responsabileFornitura, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertaattività agli stessi affidate. 4. Fatta salva Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la risoluzione Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del contrattosubappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246subappalto. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentonon comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni contraenti, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle alle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltooggetto del contratto di subappalto. 6. L’Azienda ASP provvede Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti subappaltatore o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metàai suoi ausiliari. 7. L’appaltatore deve praticareAi sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionestandard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con ribasso non superiore al venti per cento (20%)quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 109. Per l’esatta definizione delle situazioni in Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio obbliga a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, trasmettere all’Amministrazione Contraente entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, al subappaltatore con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 1210. Qualora l’appaltatore il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il quietanzate del subappaltatore nel termine indicato nel precedente di cui al comma 11precedente, l’Azienda ASP l’Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatoredel Fornitore. 1311. L’appaltatore deve praticareIn caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, per la Agenzia potrà risolvere l’Accordo Quadro e le Amministrazioni Contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. 12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx.. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel oggetto del presente contratto di appaltoAccordo Quadro. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Accordo Quadro

SUBAPPALTO. 1. Committente autorizza esclusivamente l’eventuale subappalto delle opere per le opere edili e la realizzazione degli impianti elettrici e tecnologici. 2. Il ricorso subappalti parziali di opere e lavori e/o lavoratori autonomi è ammesso esclusivamente previa specifica autorizzazione del Committente. In relazione allo svolgimento questo caso l’Appaltatore, in qualità di impresa affidataria, assume su di sé tutti gli obblighi previsti nel D.lgs. n. 81/2008, compresa la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle attività dell’appalto oggetto imprese subappaltatrici e/o dei lavoratori autonomi. Inoltre l’Appaltatore dovrà controllare con proprio personale la corretta esecuzione dei lavori subappaltati ai sensi delle disposizioni del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 nonché il rispetto da parte del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata subappaltatore delle disposizioni in sede materia di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattosicurezza. 3. In caso L’Appaltatore in qualità di subappalto l’appaltatore resta responsabile, impresa affidataria rimane comunque responsabile nei confronti dell’Azienda ASPdel Committente dell’esecuzione dell’opera, dell’adempimento della garanzia per vizi e difetti ed in generale delle prestazioni subappaltate, come dell’opera e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto prestazioni proprie e dall’offertanon potrà quindi giustificarsi eccependo l’inadempimento del subappaltatore. 4. Fatta salva Prima dell’inizio dei lavori affidati in subappalto, pena la risoluzione revoca dell’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 del contrattopresente articolo, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione l’Appaltatore si obbliga a fornire al Committente: l'elenco delle sanzioni penali previste dall’artopere subappaltate ed i nominativi dei subappaltatori; la documentazione prevista dal D.Lgs. 21 della legge n. 646/198281/2008, così come modificato dall’art. 2 per le imprese subappaltanti; l’esplicita rinuncia da parte del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.subappaltatore a rivalersi nei confronti del Committente per i crediti vantati dall’Appaltatore 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni Resta inteso che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con nessun rapporto intercorrerà tra il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigenteed il Committente.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 118 comma 1 del d.lgsCodice e s. m. e i., l’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. n. 50/2016 116 del .Xxxxxx e dai successivi commi. 2s.m. e i. Il subappalto è regolato dall’art. 118 del Codice e s. m. e i. Pertanto il concorrente, ove intenda subappaltare a terzi una parte dei servizi oggetto dell'appalto deve indicare nell'offerta la prestazione che intende subappaltare. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede parte di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate affidare in subappalto non può formare oggetto comunque superare il 30% (trenta per cento) del valore complessivo del contratto, rimanendo comunque impregiudicata la responsabilità in capo all’Aggiudicatario. I servizi non possono essere subappaltati senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale. E' fatto obbligo all’Aggiudicatario di ulteriore depositare, presso l'Amministrazione regionale, il contratto di subappalto. 10, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti e le dichiarazioni del subappaltatore previste dall’art. Per l’esatta definizione 38 del Codice e s. m. e i., almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle situazioni relative prestazioni. Nel caso in cui si il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione regionale provvede a corrispondere i pagamenti all’Aggiudicatario che ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore l'obbligo di trasmettere, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso questi corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistial subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore l’Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti quietanzate del subappaltatore entro il termine indicato nel precedente comma 11predetto termine, l’Azienda ASP l’Amministrazione regionale sospende il successivo pagamento da effettuarsi a favore dello stesso appaltatoredell’Aggiudicatario. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Acquisition of Services Agreement

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. Gli eventuali subappalti o affidamenti a cottimo saranno disciplinati ai sensi dell’articolo 105 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. s.m.i.. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, quota massima subappaltabile dei lavori è pari al ………………………. Il servizio oggetto stabilita nella misura del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo del contratto. 3dell’appalto. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattoparticolare, il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori che intende subappaltare o affidare a cottimo; l’omissione nell’offerta dell’indicazione dei lavori che l’Appaltatore intende affidare in subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5o a cottimo esclude la possibilità di ricorrere a tali procedure per tutta la durata di validità dell’appalto. Il subappalto o l’affidamento a cottimo deve essere autorizzato dall’Azienda ASP dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell’Appaltatore, con specifico provvedimento, previa verifica allegata la documentazione prevista dall’articolo 105 del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD.Lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 950/2016 e s.m.i. L’esecuzione delle prestazioni affidate opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito In caso di subappalto, nell’esecuzione dello stesso devono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11X.X.xx. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteren. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 20, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticomma 3, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistidella L.R. 38/2007, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltosubappalto deve evidenziare separatamente i costi relativi alla sicurezza, che non sono soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 14. L'appaltatore , l’affidatario corrisponde alle imprese subappaltatrici anche i costi della sicurezza e della manodopera, manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici subappalto senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contract for Works

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artIl subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del d.lgsCodice. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata L’operatore economico sarà tenuto all’indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta, è pari al ………………………offerta ai sensi del comma 6 del citato articolo. Il legale rappresentante del concorrente o dell’impresa capogruppo nel caso di RTI dichiara nel DGUE le parti del servizio oggetto del presente contrattoche intende eventualmente subappaltare, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato rientranti entro il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo del contratto. 3contrattuale. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabilemancata dichiarazione nel DGUE, nei confronti dell’Azienda ASPla Stazione appaltante o il RUP non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto. Detta dichiarazione, dell’adempimento delle prestazioni contenuta nel Documento di Gara Unico Europeo, dovrà essere prodotta e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4allegata in sede di offerta nell’ambito della “Busta A –Documentazione amministrativa”. Fatta salva la risoluzione del contratto, Si precisa che il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, è consentito solo per le prestazioni affidate parti del servizio indicate in modo specifico dal concorrente all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico, comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni Si richiamano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 105 del Codice, secondo il quale l'aggiudicatario dovrà osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in cui si ha subappalto vigore per il settore e per l’individuazione la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Il contraente è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’artnorme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Tranne nei casi previsti al comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ Codice, sarà fatto obbligo all’appaltatore all’aggiudicatario dell’appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso essa corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistial subappaltatore, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Accordo Quadro

SUBAPPALTO. 1Ai sensi dell’art.33, comma 1 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del contraente, nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni di seguito specificate. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ed alle catagorie di lavori di cui all’art.28, comma 16, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche sono subappaltabili ed affidabili in cottimo nella misura complessiva massima del 30%, compresa l'incidenza dei noli a caldo, dell'importo delle lavorazioni direttamente identificate nella categoria prevalente e nelle categorie di cui al precitato art. 28, comma 16. (Il bando di gara o la lettera di invito definiscono le percentuali di quote subappaltabili delle suddette lavorazioni, in misura eventualmente diversificata) . I lavori delle categorie diverse dalla prevalente e da quelle indicate dall’art.28, comma 16, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, possono essere subappaltate o affidate in cottimo nella loro totalità. II lavori appartenenti a categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non possegga i requisiti di qualificazione necessari per la loro esecuzione. Ai sensi dell’art. 33, comma 2, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, l’affidamento in subappalto od in cottimo di lavorazioni d’importo inferiore a 15.000 euro non è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione a condizione che l’affidatario del subappalto o del cottimo risulti iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti all’oggetto dei lavori, che il medesimo produca attestazione di regolarità contributiva e che siano apportate dall'appaltatore le necessarie integrazioni ai piani della sicurezza. In relazione tale ipotesi, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione il nominativo del subappaltore o del cottimista, l’importo dei lavori e l’oggetto del lavoro e, contestualmente, a trasmettere alla stessa idonea documentazione attestante la sussistenza delle condizioni legittimanti di cui al precedente periodo; l'Amministrazione, anche sulla base della documentazione esibita, può esprimere motivato diniego all'affidamento in subappalto o in cottimo. Ai sensi dell’art. 33, comma 3, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, l’affidamento dei lavori in subappalto od in cottimo di lavorazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro è subordinato alle seguenti condizioni: a) che l’appaltatore abbia indicato, con dichiarazione prodotta prima della sottoscrizione del contratto ed allegata al medesimo, i lavori o le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo; b) che l’appaltatore provveda ad inoltrare al coordinatore del ciclo la richiesta di autorizzazione e la bozza di contratto almeno trenta giorni prima della data prevista per l’inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista ; c) che il contratto di subappalto o cottimo contenga riferimenti espliciti alle prescrizioni normative e contrattuali dei lavori oggetto del subappalto o cottimo, con particolare riferimento alla qualità, ai tempi e alle misure per la sicurezza dei lavoratori, nonché allo svolgimento delle attività dell’appalto dell’attività di controllo da parte dell’appaltatore; d) che l’appaltatore sia in grado di dimostrare al soggetto appaltante la disponibilità di sistemi e di strutture di supervisione, di supporto e di controllo dell’attività del subappaltatore o cottimista, idonei al soddisfacimento del contenuto del contratto principale in relazione alle specifiche tipologie dei lavori oggetto di subappalto o cottimo; e) che il subappaltatore o cottimista sia in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabileo cottimo; f) che non sussista, nei confronti dell’Azienda ASPdel subappaltatore o cottimista, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi alcuno dei divieti previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 dall’articolo 10 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 199531 maggio 1965, n. 139575 e successive modificazioni, convertito nella legge 28 giugno 1995ovvero una delle cause di esclusione di cui all’articolo 23bis della l.r. n. 12/96 e successive modifiche g) che l’appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data prevista per l’inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista, alla consegna di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo al coordinatore del ciclo, corredata della dichiarazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 31, comma 2, lettera c) della l.r. n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti 12/96 e successive modifiche e della dichiarazione di carattere morale indicati nel bando eventuali forme di gara (cause ostative collegamento o controllo di cui all’art. 80 2359 del Codice dei c.c. h) che l’appaltatore garantisca l’adempimento, da parte di tutti i subappaltatori o cottimisti, degli obblighi ai quali gli stessi sono tenuti in materia di osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti pubblici collettivi nazionali e territoriali di settore in vigore, in materia di denuncia e versamenti contributivi e di cui all’artadempimenti per la sicurezza. 67 del d.lgs. n. 159/2011)L’amministrazione, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garaaccertate le condizioni previste, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione a rilasciare l’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale , decorsi, inutilmente i quali, l’autorizzazione si intende concessa. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine senza Ai sensi dell’art. 33, comma 9, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, sono considerati subappalto, e perciò soggiacciono alla disciplina dettata dal presente articolo, i contratti aventi ad oggetto attività che si sia provvedutorichiedono l'impiego di manodopera, l’autorizzazione si intende concessa. Per quali i subappalti o cottimi noli a caldo e le forniture con posa in opera se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell’importo delle prestazioni affidate complessivo dei lavori affidati o comunque di importo inferiore superiore a 100.000 euro100.000,00 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. In caso di variante in corso d’opera l’indicazione dei lavori o delle opere da subappaltare o concedere in cottimo dovrà avvenire all’atto dell’affidamento della variante stessa. Ai sensi dell’art. 21 l. 646/82 e successive modifiche, è vietato all’appaltatore concedere in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, le opere appaltate, a meno di autorizzazione scritta da parte della Amministrazione appaltante, sotto pena di denuncia all’Autorità giudiziaria per i termini provvedimenti di competenza, ed è data facoltà all’Amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto di appalto. In tale caso l’appaltatore è il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati. L’affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta inoltre i seguenti obblighi a carico dell’appaltatore: a) la trasmissione all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori previsti dal contratto di subappalto, della documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di queste l’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, nonché la copia del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori oggetto di subappalto; b) la presentazione periodica all’Amministrazione della copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organi previsti dalle contrattazioni collettive relativi alle imprese subappaltatrici; c) la consegna all’Amministrazione della documentazione atta a consentire la verifica circa il rispetto dei contratti di subappalto autorizzati e il corretto accesso al cantiere da parte di persone autorizzate. L’appaltatore dovrà pertanto informare preventivamente l’Amministrazione della necessità di consentire l’ingresso nell’area di lavoro di personale estraneo alla propria struttura organizzativa od a quella dei subappaltatori autorizzati. Se durante l’esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, l’amministrazione appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente o indesiderabile, l’appaltatore al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediatamente misure per l’annullamento del relativo subappalto o cottimo e per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7conseguente allontanamento del contraente. L’appaltatore deve praticareE’ vietato all’appaltatore, ai sensi dell’art. 118 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sotto pena di immediata rescissione del contratto per colpa dell’appaltatore medesimo, far eseguire a terzi le prestazioni affidate opere o i lavori affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10subappalto ad eccezione dei contratti aventi ad oggetto la posa in opera delle seguenti tipologie di opere specializzate: • l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti pneumatici, di impianti di antintrusione; • l'installazione, gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto. In tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche. Per l’esatta definizione delle situazioni tutti i sub-contratti non costituenti subappalto stipulati per l'esecuzione dell'appalto ed aventi ad oggetto prestazioni da eseguirsi in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ cantiere, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'amministrazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata. Ai sensi dell’art. 33, comma 6, della l.r.. n. 12/1996 e successive modifiche, l’amministrazione corrisponde direttamente all’appaltatore di trasmetterel’importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista. In tale caso l’appaltatore deve trasmettere all’amministrazione, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai subappaltatori al subappaltatore o ai cottimisticottimista, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le In caso di mancato pagamento del subappaltatore o cottimista, comprovato dall’omessa trasmissione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti quietanzate entro il termine indicato e con le modalità di cui al precedente capoverso, l’amministrazione, in occasione dei pagamenti successivi alla riscontrata omissione e per tutta la durata del subcontratto, provvede al pagamento diretto al subappaltatore o cottimista, che ne faccia richiesta, dell’importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d’appalto, diminuito dell’eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo. La richiesta del subappaltatore o cottimista deve essere supportata e corredata da idonea documentazione contabile vistata dal direttore dei lavori per conformità al registro di contabilità. Ai sensi dell’art. 33, comma 8, della l.r. 12/96 e successive modifiche, l’appaltatore ed il subappaltatore o il cottimista, all’atto della richiesta dell’autorizzazione, possono convenire che l’amministrazione provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti; a tal fine, è onere dell'appaltatore: 1. indicare dettagliatamente nella domanda di autorizzazione le lavorazioni che intende subappaltare; 2. comunicare all’Amministrazione, ad ogni stato di avanzamento lavori, l’importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista; 3. corredare la comunicazione di cui al precedente comma 11punto di apposita documentazione contabile, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento sottoscritta dal subappaltatore o dal cottimista e vistata dal direttore dei lavori per conformità al registro di contabilità. La comunicazione e l'unita documentazione contabile devono essere trasmesse all'Amministrazione entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del registro di contabilità. In caso di inosservanza del precitato termine, l’Amministrazione provvederà a favore dello stesso appaltatore. 13sospendere la liquidazione di quanto dovuto all’appaltatore, senza che ciò costituisca motivo di riconoscimento di interessi legali e di mora per ritardata emissione del titolo di spesa. La decorrenza dei termini relativi ai pagamenti riprenderà con l’avvenuta presentazione della prescritta documentazione ad opera dell’appaltatore. Le prestazioni oggetto del subappalto o del cottimo devono essere fatturate dal subappaltatore o cottimista all'appaltatore. L’appaltatore deve praticareè comunque, per le prestazioni affidate in subappaltodi fronte all’Amministrazione appaltante, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltoil solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Construction Contract

SUBAPPALTO. 1Il subappalto è ammesso in conformità all’art. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto 118 del presente contratto, l’appaltatore D. Lgs. 163/2006. L’esecuzione dei lavori per i quali è richiesta la classifica SOA OG10 può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i essere subappaltata solo nei limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di dei lavori, come previsto all’art.118 comma 2, terzo periodo, D.Lgs.163/2006 Il subappalto l’appaltatore resta responsabile, non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento della Stazione Appaltante delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4subappaltate. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni Si precisa peraltro che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.Lgs. 163/2006, alle seguenti condizioni: il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso la Stazione Appaltante copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, co. 8, del D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario (appaltatore) sia un R.T.I. o un consorzio analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese subappaltatrici senza alcun ribassofacenti parte del R.T.I. o del consorzio; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentideposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di questo ultimoqualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli obblighi eventuali requisiti prescritti dal Bando di sicurezza previsti gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D. Lgs 163/2006; che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della Legge n.575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’aggiudicatario (appaltatore), ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs 163/2006, di trasmettere all’Amministrazione contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto (Allegato W). Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs 163/2006. Si precisa, pertanto, che anche in caso di subappalto delle lavorazioni per le quali è richiesta l’attestazione SOA nella classifica OG10, si applica la previsione generale per la quale è fatto obbligo all’aggiudicatario (appaltatore), ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs 163/2006, di trasmettere all’Amministrazione contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

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Samples: Schema Tipo Della Documentazione Di Gara

SUBAPPALTO. 1Ai sensi dell’art.33, comma 1 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del contraente, nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni di seguito specificate. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ed alle catagorie di lavori di cui all’art.28, comma 16, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche sono subappaltabili ed affidabili in cottimo nella misura complessiva massima del 30%, compresa l'incidenza dei noli a caldo, dell'importo delle lavorazioni direttamente identificate nella categoria prevalente e nelle categorie di cui al precitato art. 28, comma 16. (Il bando di gara o la lettera di invito definiscono le percentuali di quote subappaltabili delle suddette lavorazioni, in misura eventualmente diversificata) . I lavori delle categorie diverse dalla prevalente e da quelle indicate dall’art.28, comma 16, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, possono essere subappaltate o affidate in cottimo nella loro totalità. II lavori appartenenti a categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non possegga i requisiti di qualificazione necessari per la loro esecuzione. Ai sensi dell’art. 33, comma 2, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, l’affidamento in subappalto od in cottimo di lavorazioni d’importo inferiore a 15.000 euro non è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione a condizione che l’affidatario del subappalto o del cottimo risulti iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti all’oggetto dei lavori, che il medesimo produca attestazione di regolarità contributiva e che siano apportate dall'appaltatore le necessarie integrazioni ai piani della sicurezza. In relazione tale ipotesi, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione il nominativo del subappaltore o del cottimista, l’importo dei lavori e l’oggetto del lavoro e, contestualmente, a trasmettere alla stessa idonea documentazione attestante la sussistenza delle condizioni legittimanti di cui al precedente periodo; l'Amministrazione, anche sulla base della documentazione esibita, può esprimere motivato diniego all'affidamento in subappalto o in cottimo. Ai sensi dell’art. 33, comma 3, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, l’affidamento dei lavori in subappalto od in cottimo di lavorazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro è subordinato alle seguenti condizioni: a) che l’appaltatore abbia indicato, con dichiarazione prodotta prima della sottoscrizione del contratto ed allegata al medesimo, i lavori o le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo; b) che l’appaltatore provveda ad inoltrare al coordinatore del ciclo la richiesta di autorizzazione e la bozza di contratto almeno trenta giorni prima della data prevista per l’inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista ; c) che il contratto di subappalto o cottimo contenga riferimenti espliciti alle prescrizioni normative e contrattuali dei lavori oggetto del subappalto o cottimo, con particolare riferimento alla qualità, ai tempi e alle misure per la sicurezza dei lavoratori, nonché allo svolgimento delle attività dell’appalto dell’attività di controllo da parte dell’appaltatore; d) che l’appaltatore sia in grado di dimostrare al soggetto appaltante la disponibilità di sistemi e di strutture di supervisione, di supporto e di controllo dell’attività del subappaltatore o cottimista, idonei al soddisfacimento del contenuto del contratto principale in relazione alle specifiche tipologie dei lavori oggetto di subappalto o cottimo; e) che il subappaltatore o cottimista sia in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabileo cottimo; f) che non sussista, nei confronti dell’Azienda ASPdel subappaltatore o cottimista, dell’adempimento alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, ovvero una delle prestazioni cause di esclusione di cui all’articolo 23bis della l.r. n. 12/96 e successive modifiche g) che l’appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data prevista per l’inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista, alla consegna di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo al coordinatore del ciclo, corredata della dichiarazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 31, comma 2, lettera c) della l.r. n. 12/96 e successive modifiche e della dichiarazione di eventuali forme di collegamento o controllo di cui all’art.2359 del c.c. h) che l’appaltatore garantisca l’adempimento, da parte di tutti i subappaltatori o cottimisti, degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appaltoai quali gli stessi sono tenuti in materia di osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in vigore, derivanti dal presente contratto in materia di denuncia e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici versamenti contributivi e di cui all’artadempimenti per la sicurezza. 67 del d.lgs. n. 159/2011)L’amministrazione, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garaaccertate le condizioni previste, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione a rilasciare l’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale , decorsi, inutilmente i quali, l’autorizzazione si intende concessa. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine senza Ai sensi dell’art. 33, comma 9, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, sono considerati subappalto, e perciò soggiacciono alla disciplina dettata dal presente articolo, i contratti aventi ad oggetto attività che si sia provvedutorichiedono l'impiego di manodopera, l’autorizzazione si intende concessa. Per quali i subappalti o cottimi noli a caldo e le forniture con posa in opera se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell’importo delle prestazioni affidate complessivo dei lavori affidati o comunque di importo inferiore superiore a 100.000 euro100.000,00 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. In caso di variante in corso d’opera l’indicazione dei lavori o delle opere da subappaltare o concedere in cottimo dovrà avvenire all’atto dell’affidamento della variante stessa. Ai sensi dell’art. 21 l. 646/82 e successive modifiche, è vietato all’appaltatore concedere in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, le opere appaltate, a meno di autorizzazione scritta da parte della Amministrazione regionale, sotto pena di denuncia all’Autorità giudiziaria per i termini provvedimenti di competenza, ed è data facoltà all’Amministrazione regionale di chiedere la risoluzione del contratto di appalto. In tale caso l’appaltatore è il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati. L’affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta inoltre i seguenti obblighi a carico dell’appaltatore: a) la trasmissione all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori previsti dal contratto di subappalto, della documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di queste l’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, nonché la copia del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori oggetto di subappalto; b) la presentazione periodica all’Amministrazione della copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organi previsti dalle contrattazioni collettive relativi alle imprese subappaltatrici; c) la consegna all’Amministrazione della documentazione atta a consentire la verifica circa il rispetto dei contratti di subappalto autorizzati e il corretto accesso al cantiere da parte di persone autorizzate. L’appaltatore dovrà pertanto informare preventivamente l’Amministrazione della necessità di consentire l’ingresso nell’area di lavoro di personale estraneo alla propria struttura organizzativa od a quella dei subappaltatori autorizzati. Se durante l’esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, l’amministrazione regionale stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente o indesiderabile, l’appaltatore al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediatamente misure per l’annullamento del relativo subappalto o cottimo e per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7conseguente allontanamento del contraente. L’appaltatore deve praticareE’ vietato all’appaltatore, ai sensi dell’art. 118 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sotto pena di immediata rescissione del contratto per colpa dell’appaltatore medesimo, far eseguire a terzi le prestazioni affidate opere o i lavori affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10subappalto ad eccezione dei contratti aventi ad oggetto la posa in opera delle seguenti tipologie di opere specializzate: • l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti pneumatici, di impianti di antintrusione; • l'installazione, gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto. In tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche. Per l’esatta definizione delle situazioni tutti i sub-contratti non costituenti subappalto stipulati per l'esecuzione dell'appalto ed aventi ad oggetto prestazioni da eseguirsi in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ cantiere, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'amministrazione regionale, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata. Ai sensi dell’art. 33, comma 6, della l.r.. n. 12/1996 e successive modifiche, l’amministrazione corrisponde direttamente all’appaltatore di trasmetterel’importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista. In tale caso l’appaltatore deve trasmettere all’amministrazione, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai subappaltatori al subappaltatore o ai cottimisticottimista, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le In caso di mancato pagamento del subappaltatore o cottimista, comprovato dall’omessa trasmissione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti quietanzate entro il termine indicato e con le modalità di cui al precedente capoverso, l’amministrazione, in occasione dei pagamenti successivi alla riscontrata omissione e per tutta la durata del subcontratto, provvede al pagamento diretto al subappaltatore o cottimista, che ne faccia richiesta, dell’importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d’appalto, diminuito dell’eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo. La richiesta del subappaltatore o cottimista deve essere supportata e corredata da idonea documentazione contabile vistata dal direttore dei lavori per conformità al registro di contabilità. Ai sensi dell’art.33, comma 8, della l.r. 12/96 e successive modifiche, l’appaltatore ed il subappaltatore o il cottimista, all’atto della richiesta dell’autorizzazione, possono convenire che l’amministrazione provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti; a tal fine, è onere dell'appaltatore: 1. indicare dettagliatamente nella domanda di autorizzazione le lavorazioni che intende subappaltare; 2. comunicare all’Amministrazione, ad ogni stato di avanzamento lavori, l’importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista; 3. corredare la comunicazione di cui al precedente comma 11punto di apposita documentazione contabile, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento sottoscritta dal subappaltatore o dal cottimista e vistata dal direttore dei lavori per conformità al registro di contabilità. La comunicazione e l'unita documentazione contabile devono essere trasmesse all'Amministrazione entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del registro di contabilità. In caso di inosservanza del precitato termine, l’Amministrazione provvederà a favore dello stesso appaltatore. 13sospendere la liquidazione di quanto dovuto all’appaltatore, senza che ciò costituisca motivo di riconoscimento di interessi legali e di mora per ritardata emissione del titolo di spesa. La decorrenza dei termini relativi ai pagamenti riprenderà con l’avvenuta presentazione della prescritta documentazione ad opera dell’appaltatore. Le prestazioni oggetto del subappalto o del cottimo devono essere fatturate dal subappaltatore o cottimista all'appaltatore. L’appaltatore deve praticareè comunque, per le prestazioni affidate in subappaltodi fronte all’Amministrazione regionale, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltoil solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato d'Appalto

SUBAPPALTO. 1Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art 105 del D.Lgs. In relazione allo svolgimento 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto d’appalto dei lavori in oggetto Il subappalto è consentito esclusivamente previa autorizzazione della stazione appaltante in osservanza delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni vigenti normative ed i limiti stabiliti in particolare a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2come modificato ed integrato dal D.Lgs. La percentuale della prestazione 56/2017. Non si applica il comma 6 dell’art. 105. Ai sensi del citato articolo l’impresa è tenuta ad indicare, all’atto dell’offerta, le opere che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede mancanza di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, tali indicazioni il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artè vietato. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il L’autorizzazione al subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i o al cottimo verrà rilasciata previo accertamento dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative soggettivi di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e di cui all’arts.m.i. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere e dell’idoneità tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11professionale dell’impresa subappaltatrice. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettereacquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore prescritti dal codice E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare all’Azienda Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontiper tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori prima dell’inizio della prestazione il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12fornitura affidati. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato Sono altresì comunicate all’Azienda Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel precedente corso del sub-contratto. Ai sensi dell’art. 105 comma 1113 del D.Lgs. 50/2016, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticareAppaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con eseguite nei seguenti casi: - quando il subappaltatore degli adempimenti, o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa; - in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. L’affidamento di questo ultimo, degli obblighi lavori in subappalto in assenza di sicurezza previsti dalla normativa vigenteautorizzazione dell’Ater costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è pari fatto divieto al ………………………. Il servizio Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contrattocontratto esecutivo. (da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) 1. Il Fornitore, inteso come complesso delle attività principali conformemente alle previsioni indicate nel contratto normativo e secondariea quanto dichiarato in sede di offerta, può comunque essere subappaltato entro il limite affida in Subappalto, in misura pari al XXX% dell’importo massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattopresente contratto esecutivo le seguenti prestazioni contrattuali: a. ; 2. Il subappalto delle prestazioni contrattuali è disciplinato espressamente dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento Il Fornitore è responsabile delle prestazioni attività poste in essere dal subappaltatore e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertadei danni che dovessero derivare all’Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state subaffidate le suddette attività. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattoI corrispettivi maturati dai subappaltatori saranno corrisposti, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione ad esclusione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative ipotesi di cui all’art. 80 105, comma 13 del Codice dei D.lgs 50/2016, direttamente dal Fornitore, il quale ha l’obbligo di inserire nei contratti pubblici e di cui all’artsubappalto la predetta clausola. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ A tal fine è fatto obbligo all’appaltatore al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dal medesimo Fornitore ai subappaltatori o ai cottimistisubappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contratto Esecutivo

SUBAPPALTO. 1(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) (da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) b. A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Amministrazione la documentazione di cui all’art. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto 105, comma 7, del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2s.m.i. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso nel rispetto delle attività principali modalità e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3dei termini ivi indicati. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabilemancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, nei confronti dell’Azienda ASPl’Agenzia non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appaltol’Amministrazione procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattoassegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non autorizzato verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105 L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore. L’eventuale affidamento in subappalto della fornitura e dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta l’applicazione alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti delle sanzioni penali previste dall’artAmministrazioni per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. 21 I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall’Appaltatore ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 646/1982136/2010. L’Appaltatore si obbliga, così come modificato dall’artinoltre, a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 2 L’Appaltatore dovrà dimostrare per tutta la durata del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso Contratto l’assenza in capo al/ai subappaltatore/i al subappaltatore dei medesimi requisiti motivi di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e D.Lgs. n. 50/2016. In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 67 80 del d.lgsD.Lgs. n. 159/2011)50/2016 in capo al subappaltatore, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione l’Agenzia revocherà l’autorizzazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6subappalto. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Agenzia entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento 20 (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, al subappaltatore con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le vengano trasmesse dette fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11quietanzate nei termini previsti, l’Azienda ASP sospende l’Agenzia sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso appaltatore. 13vengano accertati dalle Amministrazioni inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso Per tutto quanto non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti previsto nel presente contratto articolo trovano completa applicazione le disposizioni di appalto. 14cui all’art. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15105 del D.Lgs. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, n. 50/2016. In caso di inadempimento da parte di questo ultimo, degli dell’Appaltatore agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentecui ai precedenti commi, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

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Samples: Contratto Di Appalto Per La Stampa E Distribuzione

SUBAPPALTO. 1L’Amministrazione, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalI’art. In relazione allo svolgimento 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, concederà l’autorizzazione al subappalto. Al fine del rilascio della predetta autorizzazione entro i termini previsti dall’art 118 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l’Appaltatore deve presentare, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune relative prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla seguente documentazione: - copia autentica del contratto la di subappalto, dal quale emerga che il prezzo praticato non superi il limite indicato dall’art 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; - dichiarazione del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; - dichiarazione del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante I’insussistenza dei divieti previsti dall’articolo 10 della L. 575/1965 e ss.mm.ii.; - dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile civile, con il titolare del subappalto. L’Amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, oppure 15 (quindici) giorni nel caso di raggruppamento temporaneosubappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo del contratto oppure ad Euro 100.000,00 (Euro centomila/00). Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l’Amministrazione abbia provveduto, società o consorzio. 9l’autorizzazione si intende concessa. L’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Amministrazione stessa nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore medesimo al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto, I’Amministrazione procederà ai sensi dell’articolo 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. L’Appaltatore resta, nei confronti dell’Amministrazione, l’unico ed il solo responsabile delle prestazioni subappaltate. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto ai sensi dell’articolo 118, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contract for Services and Supplies

SUBAPPALTO. (da inserire nel caso in cui la Società non abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto) 1. In relazione allo svolgimento Non è ammesso il subappalto delle attività dell’appalto prestazioni oggetto del presente contrattocontratto in quanto non dichiarato in sede di offerta. * * * 1. La Società, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i ai sensi e nei limiti stabiliti dall’artprevisti all’art. 105 118 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.163/2006, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l’esecuzione delle seguenti prestazioni1: 2. La percentuale della prestazione 1 L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - che l’appaltatore intende subappaltarela Società, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare; 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabileAl riguardo, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.la Società si avvarrà della 4. Fatta salva L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali della Società, che rimane in ogni caso responsabile in solido nei confronti della Banca per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione Banca medesima da ogni pretesa dei subappaltatori nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246attività subappaltate. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoLa Banca provvederà, previa verifica ai sensi dell’art. 118, comma 3, del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD.Lgs. n. 159/2011)163/2006, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, corrispondere all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11eseguite dal subappaltatore. E’ fatto obbligo all’appaltatore per l’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontieffettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistial subappaltatore. In mancanza, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende la Banca sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatoredell’appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contract for Services

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle attività dell’appalto prestazioni oggetto del presente contrattocontratto di appalto. 2. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattoCodice. 3. In caso I servizi oggetto della gara sono essenziali per l’Istituto, in quanto riguardano la quasi totalità della previdenza italiana. È assicurata presso l’INPS la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e dei lavoratori autonomi. Inoltre, si erogano, per una vasta platea di utenti, prestazioni a sostegno del reddito e prestazioni creditizie e sociali. Sono utenti dei servizi dell’Istituto anche imprese, associazioni di categoria e professionali. Per tali ragioni si ritiene indispensabile fissare una soglia limite al subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento per garantire il livello qualitativo delle prestazioni richieste. Per l’Istituto è essenziale che le attività oggetto del contratto vengano svolte per la maggior parte direttamente dall’operatore economico valutato nel corso della procedura di gara e degli obblighi previsti non del tutto da eventuali subappaltatori, le cui capacità organizzative, ancor prima che tecniche, non siano state oggetto di alcuna valutazione da parte della Stazione Appaltante nel contratto relativo al presente appaltorispetto dei principi di parità di trattamento, derivanti dal presente contratto non discriminazione, proporzionalità e dall’offertatrasparenza. 4. Fatta salva Per tali ragioni, per tutti i Lotti, la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246quota massima di prestazioni subappaltabili è pari al 40% dell’importo contrattuale. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoIn mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che si intendono subappaltare, previa verifica l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Gli operatori economici indicano, in ogni caso nei limiti del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative 40%, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. 6. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 80 105 del Codice dei contratti pubblici e Codice, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto. 7. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 67 105, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltoCodice. 68. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticareIl subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltoappalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto. 149. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza L’aggiudicatario e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentesubappalto.

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Samples: Servizi Di Sviluppo Applicativo

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo Tutte le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata prestazioni indicate nel bando-disciplinare sono subappaltabili in sede di offerta, è pari misura non superiore al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso a) depositare presso il committente il contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabilealmeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge, nei confronti dell’Azienda ASPoltre all’indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto che non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoinferiore all’80% dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione; b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da realizzare in subappalto o a cottimo, previa verifica nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative generali di cui all’art. 80 38 del Codice dei contratti pubblici e D.lgs n. 163/2006. c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui all’artal IX comma dell’art. 67 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del d.lgsD.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. n. 159/2011)Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, nonché dei medesimi requisiti pena la risoluzione di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di garapagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da verificare tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltocontanti e l’obbligo di documentazione della spesa. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni d) produrre una dichiarazione dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza quale risulti che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in non sussiste nei confronti dell’affidatario del subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo, alcuni dei divieti previsti dal D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.. In attuazione alle disposizioni di cui all'art.118 comma 3 del D.lgs. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso n. 163/2006, nell'eventualità in cui il subappalto di raggruppamento temporaneoparte delle opere venga autorizzato con le modalità previste dal 8° comma dell’art. 118 medesimo, società o consorzio. 9. L’esecuzione questa Amministrazione comunica che non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11dallo stesso eseguite. E' fatto obbligo all’appaltatore invece, all' aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Amministrazione nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistieffettuati al subappaltatore, con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. 12garanzia. Ai sensi dell'art. 15 della legge 11/11/2011 n. 180 la disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento forniture e/o servizi. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori quietanzate del subappaltatore o dei cottimisti del cottimista non vengano trasmesse entro il termine indicato nel precedente comma 11predetto termine, l’Azienda ASP sospende il committente sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13dell'aggiudicatario. L’appaltatore deve praticare, L'affidatario dovrà corrispondere ai subappaltatori gli oneri per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della la sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici subappalto senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore ribasso ed è con esse solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, dell' adempimento da parte di questo ultimo, queste ultime degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. E’ fatto altresì obbligo all’appaltatore ed all’eventuale subappaltatore di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. 1Il servizio potrà essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo contrattuale . In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può Il concorrente che intenda subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale a terzi parte della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, è pari al ………………………indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. Il servizio oggetto disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118 del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3D.Lgs 163/06. In caso di subappalto l’appaltatore l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo contratto. L’aggiudicatario, qualora in seguito affidi parte del servizio in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al presente appaltocomma 9 dell’art. 18, derivanti dal presente contratto e dall’offertaL. 55/1990 s.m.i. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto deve dovrà essere autorizzato dall’Azienda ASP dall’Amministrazione con specifico provvedimentoprovvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 118, previa comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alalla/ai subappaltatoree subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 38 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs 163/06 e di cui all’art. 67 del d.lgs. 10 della Legge n. 159/2011575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese partecipanti alla gara, informa singola od associata. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di importo inferiore cui al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, cottimista l'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli dagli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8eseguite. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ Sarà fatto obbligo all’appaltatore all’aggiudicataria dell’appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso essa corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistial subappaltatore, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoIl concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgsCodice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti di fornitura che l’appaltatore intende subappaltare, specificata l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Gli operatori economici indicano, in sede di offertaogni caso, è pari al ………………………nell’apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso Non si configurano come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di affidate in subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative quelle di cui all’art. 80 105, comma 3, del Codice Codice. Ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., l'affidatario depositerà il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmetterà altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei contratti pubblici requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 67 del d.lgsall'articolo 80 D.Lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto50 del 2016 e s.m.i. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Supply Agreement

SUBAPPALTO. 1E’ ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’impresa concorrente o dell’Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, in conformità a quanto previsto dagli artt.105 e 174 del D.Lgs. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commiss.mm.ii. 2, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata L’operatore economico indica in sede di offertaofferta le parti del servizio in concessione che in- tende subappaltare a terzi, è pari al ………………………. Il servizio oggetto nei limiti del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) 50% dell’importo complessivo del contratto, ai sen- si del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), convertito con L. n. 108/2021. Resta inteso che, qualora l’affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 3. In caso , l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento della concessione; - che la Ditta concorrente, all’atto dell’offerta, indichi i servizi o le parti di servizi che intende eventualmente subappaltare; - che l’affidatario provveda al deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appaltosubappaltate, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare unitamente alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile civile, con l’impresa alla quale è affidato il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9da ciascuna delle imprese partecipanti); - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. L’esecuzione 67 del D.Lgs. n. 159/2011. Con il deposito del contratto di subappalto, l’affidatario deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore: - dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; - dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio di cui all’art.26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. 81/2008. Ai sensi dell’art.105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’affidatario per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario medesimo di comunicare all’Amministrazione contraente il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate attività, delle forniture, dei servizi affidati, nonché trasmettere una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il subappalto è effettuabile per tutte le attività previste nell’affidamento; non può superare la quota a termini di legge riferita all’importo complessivo del contratto. Le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni. Il subappalto non può formare oggetto comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteresubappaltato, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti sollevando la medesima da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11servizi subappaltati. L’affidatario risponde in solido dell’osservanza, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticareda parte delle imprese subappaltatrici, delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni affidate in rese nell’ambito del subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto Il servizio oggetto del presente contratto, l’appaltatore contratto può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale. Il concorrente che intenda subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale a terzi parte della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, è pari al ………………………indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. Il servizio oggetto disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118 del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3D.Lgs. 163/06. In caso di subappalto l’appaltatore l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’ARPAS, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve dovrà essere autorizzato dall’Azienda ASP dall’ARPAS con specifico provvedimentoprovvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, previa comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alalla/ai subappaltatoree subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 38 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 67 del d.lgs. 10 della Legge n. 159/2011575/65), nonché dei medesimi requisiti di idoneità professionale e di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’Appaltatore, al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ quale è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisticorrisposti, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il ricorso al subappalto non autorizzato secondo le formalità prescritte dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 è causa di risoluzione del contratto (cfr. Sentenza TAR Campania n. 2026/2010). 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. 1La quota parte subappaltabile non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto applicativo. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2cui espressamente si rinvia. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareL’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, specificata in sede da parte di offertaquest’ultimo, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3degli obblighi di sicurezza. In caso di subappalto l’appaltatore l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4capitolato. Fatta salva la risoluzione del contratto, il Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge Legge n. 646/1982646/82, così come modificato dall’art. 2 del d.lgsD.Lgs. 29 aprile 1995, 29.04.1995 n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, Legge 28.06.1995 n. 246. 5. Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Le subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale. Il subappalto deve dovrà essere autorizzato dall’Azienda ASP dall’Amministrazione con specifico provvedimento, provvedimento previa verifica del possesso in capo alalla/ai subappaltatoree subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i. e di cui all’art. 67 del d.lgsD. Lgs. n. 159/2011), ) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.del contratto applicativo. Ai fini dell’autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni: 6. L’Azienda ASP provvede a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare parte della prestazione; b) che l’Appaltatore provveda al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi deposito di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la di subappalto presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile civile, con il titolare del subappaltatore; c) che il contratto di subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno contenga la disciplina della tracciabilità dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito flussi finanziari così come previsto dall’art. 105 3 della Legge n. 136/2010; d) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del Codice contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, requisiti richiesti per le prestazioni affidate corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto; e) che non sussista, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionenei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs 159/2011. Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con ribasso non superiore al venti per centodocumento di identificazione nei modi previsti all’art. 3.8 che precede. Il subappaltatore, nel in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto della normativa in materia di appalto. 14privacy. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASPpena la non ricevibilità della domanda di subappalto. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione, sentito per tutti i sub-contratti, il Direttore dell'esecuzionenome del sub-contraente, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all’Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della presente disposizionetracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è pari fatto divieto al ………………………. Il servizio Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contrattocontratto esecutivo. (da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) 1. Il Fornitore, inteso come complesso delle attività principali conformemente alle previsioni indicate nell’Accordo Quadro e secondariea quanto dichiarato in sede di offerta, può comunque essere subappaltato entro il limite affida in Subappalto, in misura pari al dell’importo massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattopresente contratto esecutivo le seguenti prestazioni contrattuali: a. ; 2. Il subappalto delle prestazioni contrattuali è disciplinato espressamente dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabileI corrispettivi maturati dai subappaltatori saranno corrisposti, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento ad esclusione delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative ipotesi di cui all’art. 80 105, comma 13 del Codice dei D.lgs 50/2016, direttamente dal Fornitore, il quale ha l’obbligo di inserire nei contratti pubblici e di cui all’artsubappalto la predetta clausola. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ A tal fine è fatto obbligo all’appaltatore al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dal medesimo Fornitore ai subappaltatori o ai cottimistisubappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contratto Esecutivo

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività Il Gestore provvede al servizio oggetto dell’appalto oggetto del presente contrattocon il proprio personale, l’appaltatore può salvo per i servizi marginali che intenda subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’arte da dichiararsi all’atto dell’offerta ai sensi dell’art. 105 del d.lgsCodice degli Appalti; non eè comunque subappaltabile cioè che attiene alle attivitaè educative. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2Eventuali richieste di subappalto dovranno comunque essere formulate mediante la modulistica predisposta con la lettera d’invito approvata. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareIl Gestore puoè affidare in subappalto, specificata conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contrattol’esecuzione delle seguenti prestazioni, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso misura non superiore al venti per cento (20%). 830% dell’importo contrattuale: - fornitura delle derrate; - preparazione e somministrazione pasti. L’appaltatore che si avvale L’eventuale subappalto delle attivitaè di cui sopra verraè autorizzato dall’A.T. ai sensi e nel rispetto delle condizioni richiamate dall’art. 105 del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile D. Lgs. 50/2016. Il contraente principale eè responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario eè responsabile in solido con il titolare subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del subappalto o del cottimodecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può puoè formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in cui materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Gestore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.T. della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Gestore si ha subappalto obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.T. da qualsivoglia pretesa di terzi per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuatesuoi ausiliari. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale Per Acquisto Posti Nido d'Infanzia

SUBAPPALTO. 1La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell’art. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto 105 del presente Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti stabiliti per legge dell’importo complessivo del contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgsCodice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Alla luce delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, questa stazione appaltante ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, fissando il sopraindicato limite al 40% dell’importo contrattuale. Per quel che riguarda specificatamente il dispositivo della richiamata sentenza n. 50/2016 C-402/18, intervenuta anche in merito al limite imposto dall’art. 105 , comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, recante la previsione secondo la quale l’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai successivi commi. 2contratti collettivi nazionali. La percentuale della prestazione Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell’apposita sezione del DGUE e/o nella “domanda di partecipazione” (Allegato 1), la quota che l’appaltatore intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle attività che intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari l’affidatario non potrà ricorrere al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5subappalto. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP è il contratto con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che il/richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltanoli a caldo, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore ad € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del menzionato articolo del vigente Codice dei Contratti, l'eventuale subappalto non può superare i limiti percentuali stabiliti per legge dell'importo complessivo del contratto di servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a 100.000 eurotali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Non si configurano come attività affidate in subappalto le subforniture a catalogo di prodotti informatici e le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. I soggetti aggiudicatari della presente procedura possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: ⮚ l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; ⮚ il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; ⮚ all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; ⮚ il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare e dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), del menzionato articolo di legge, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente Paragrafo. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il rilascio dell’autorizzazione settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 7a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. L’appaltatore L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionedall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%misura indicativa). 8, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’appaltatore L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni Le disposizioni in cui parola si ha subappalto applicano anche ai raggruppamenti temporanei e per l’individuazione delle attività che invece alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per intendono eseguire direttamente le prestazioni affidate scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i costi della sicurezza e della manodopera, certificati relativi alle prestazioni affidate oggetto di appalto realmente eseguite. Si precisa che il comma 6 dell’articolo 105, del D.Lgs.vo nr. 50/2016, relativo all’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, in subappaltoragione dell’intervento normativo, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASPdi cui all’art. 1, sentito il Direttore dell'esecuzionecomma 18, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione secondo periodo, della presente disposizioneLegge n. 55 del 2019, e dell’articolo 13, comma 2, lettera c), del Decreto Legge n. 183/2020, rimane sospeso sino al 31 dicembre 2021. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Disciplinary Tender for Public Safety Lte Service

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoconformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionilimitatamente alla quota subappaltabile, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artdall'art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare50/2016, specificata in sede di offertail subappalto è ammesso, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattocento). 2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. 3. In caso Ai sensi di subappalto l’appaltatore resta responsabilequanto previsto dall’art. 26, nei confronti dell’Azienda ASPcomma 6, dell’adempimento della legge provinciale n. 2/2016, A.S.I.S. procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertaprecedente art. 13. 4. Fatta salva la risoluzione L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246viene utilizzato da A.S.I.S. per i controlli di competenza. 5. Il subappalto Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica comunicare a A.S.I.S. le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011)contratto, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garale informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. A.S.I.S. controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltoper le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticareSi chiarisce che, per le prestazioni affidate in subappaltoassolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionel’appaltatore deve comunicare a A.S.I.S. i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale il nome del subappalto o subcontraente, l'importo del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del codice civile con il titolare decreto legislativo n. 159 del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio2011. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto L’esecuzione di tutto o di parte del presente contrattocontratto può essere subappaltata, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioninel rispetto del limite del 30% dell’importo complessivo del contratto previa autorizzazione scritta da parte dell’Istituto. A tale fine, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti l’esecutore dovrà presentare all’Istituto apposita istanza, corredata dalla documentazione prescritta dall’art. 105 118 del d.lgsDecreto Legislativo 163/2006. n. 50/2016 e dai successivi commiL’Istituto entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta istanza, dovrà comunicare all’impresa richiedente il proprio assenso o dissenso. Trascorsi inutilmente i 30 giorni, salva la possibile proroga di cui al comma 8 del Decreto Legislativo 163/2006, il subappalto si intende autorizzato. 2. La percentuale della prestazione Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta le parti dell’appalto che l’appaltatore intende subappaltareeventualmente subappaltare a terzi. Rimane invariata la responsabilità dell’impresa appaltatrice, specificata in sede la quale continua a rispondere pienamente di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattotutti gli obblighi contrattuali. 3. In caso Copia del contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento dovrà essere depositato presso l’Istituto almeno 20 giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertadate in subappalto. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore contraente deve praticare, per le prestazioni parti della fornitura o del servizio affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%)cento. 85. L’appaltatore che si avvale del subappalto L’esecuzione della fornitura o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 106. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticareSi rinvia, per le prestazioni affidate in quanto concerne la disciplina del subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneall’art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006 e dell’art. 170, con ribasso non superiore al venti per centocommi 3, nel rispetto degli standard qualitativi primo e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltosecondo periodo, 4 (ad esclusione del richiamo all’art. 118, comma 5, del Codice), e 7. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Fornitura Di Beni E Servizi

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio IL servizio oggetto del presente contrattocapitolato. Il contratto non può essere ceduto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionia pena di nullità, secondo fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. E’ ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le condizioni ed i limiti stabiliti disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del d.lgsmedesimo decreto legislativo. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La percentuale Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il fornitura/servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5Capitolato. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i incameramento della cauzione e risarcimento dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’artdanni. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro trenta giorni 30 gg. dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i I termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7metà nei casi previsti dal comma 18, art. L’appaltatore deve praticare105, per D. Lgs. 50/2016. L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto del servizio. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. All’atto dell’offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le prestazioni affidate forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E’ fatto obbligo al concorrente di dimostrare l’assenza in subappaltocapo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazioneda apposita verifica, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. L’appaltatore 80 D. Lgs. 50/2016. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 del codice Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimosubappalto. Analoga dichiarazione deve dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto Le disposizioni di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’artall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11D. Lgs. E’ fatto obbligo all’appaltatore 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di trasmetterecui all’art. 105 comma 13 del dlg. 50/2016, entro venti giorni lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla data responsabilità solidale In caso di ciascun inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento effettuato nei loro confrontidelle retribuzioni dovute a detto personale, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistisi richiama il disposto dell’art. 30, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente 50/2016. Nei casi previsti dal comma 1113, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13art. L’appaltatore deve praticare105, D.Lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltoda questi eseguite. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Veicoli

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoLa Società, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni con le relative percentuali: 2. La Società è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può responsabile in via esclusiva dei danni che dovessero derivare ad ACI o a terzi per fatti comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattoimputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabileIl subappaltatore dovrà mantenere, nei confronti dell’Azienda ASPper tutta la durata del contratto, dell’adempimento i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertaattività allo stesso affidate. 4. Fatta salva La Società si impegna a depositare presso l’ACI il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la risoluzione certificazione attestante il possesso da parte del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla documentazione di gara. 5. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso sia in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara termini prestazionali che economici (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011art.105 comma 7), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltaLa Società dovrà, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provvedutoaltresì, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimocivile. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzioconsorzio (art.105 comma 18). 7. L’ACI provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte di ACI si riducono della metà (art.105 comma 18). 8. L’ACI corrisponde all’Appaltatore anche gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvo quanto previsto al comma 13 dell’articolo 105 del Codice. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore La Società deve praticareapplicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltoappalto (art.105 comma 14). 1410. L'appaltatore corrisponde La Società deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASPl’ACI, sentito il Direttore dell'esecuzioneResponsabile dell’esecuzione, provvede provvederà alla verifica dell'effettiva dell’effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è La Società sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentevigente (art.105 comma 14). 11. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relativi al presente contratto. 12. La Società appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione all’ACI ed alla Prefettura-Ufficio territoriale della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità. 13. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all’art.105 del Codice.

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Samples: Contract for Integrated Security and Reception Services

SUBAPPALTO. 1Il concorrente è tenuto a indicare se intende subappaltare o meno parte del contratto a terzi, nonché le prestazioni che si intendono subappaltare o concedere a cottimo. In relazione allo svolgimento delle Nella domanda di partecipazione il concorrente è tenuto a indicare se intende subappal- tare o meno parte del contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo. Diversamente, per l’ipotesi di dichiarazioni prive dell’indicazione della volontà di subap- paltare, il subappalto non sarà autorizzato. Al fine di ottimizzare le attività dell’appalto di coordinamento tecnico e organizzativo, ridurre le possi- bili interferenze tra le lavorazioni svolte dalle diverse imprese e limitare in senso quanti- tativo il numero di Imprese operanti in cantiere, le prestazioni oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro subappalto non potranno superare il limite massimo del trenta per cento (30%) 40% dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabilePer i lavori, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle per le prestazioni relative alla bonifica da ordigni bellici e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/per i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative servizi accessori alla progettazione di cui all’art. 80 31, co. 8, del Codice dei contratti pubblici e di cui all’artD.Lgs. 67 del d.lgs. n. 159/2011)50/2016, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappaltorelative al trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento subappalti saranno disciplinati a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’artdell’art. 105 del Codice dei contratti pubbliciD.Lgs. 50/2016 e della disciplina riportata nello schema di con- tratto allegato. Per le lavorazioni rientranti nei Sistemi di Qualificazione di RFI, il subap- paltatore dovrà essere qualificato nel relativo sistema per classe di importo adeguata al valore della quota subappaltata. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore C.3 Fatti salvi i limiti di trasmetterecui sopra, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta l’Appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento lavo- razioni “a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, qualificazione obbligatoria” per le prestazioni affidate in subappaltoquali non disponga egli stesso della relativa qualificazione, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto specificandole puntualmente nella domanda di appaltopartecipazione (c.d. subap- palto necessario). 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. 1Ai sensi dell’art.118, comma 2, del D.Lgs. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto n.163/2006, il concorrente non potrà dare in subappalto parte dell’esecuzione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’A.O e sino al 30 per cento dell’importo complessivo del presente contratto. Quanto sopra alle seguenti condizioni: • il concorrente dovrà avere indicato, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari la propria intenzione a ricorrere al ………………………subappalto, con specificazione della fornitura o parte della fornitura che intende subappaltare (art. Il servizio oggetto 118, comma 2, punto 1) D.L.vo n, 163/2006); • il concorrente provvederà al deposito del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, è da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno 20 giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: a) della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. L.vo n. 163/2006; b) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. L.vo n. 163/2006; • insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. L.vo n. 163/2006). L’autorizzazione al subappalto o del cottimoè rilasciata dall’A.O. entro 30 giorni (art. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo118, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10comma 8 D. L.vo n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e subappalti di importo inferiore al 2 per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a quanto stabilito dall’art100.000 euro, detto termine è dimezzato (art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11118, comma 8 D. L.vo n. 163/2006). E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore Il fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per centocento art. 118, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14comma 4 D. L.vo n. 163/2006). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il L’A.O. provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore degli adempimentiprevia esibizione, da parte di questo ultimoquest’ultimo, degli obblighi della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di sicurezza previsti dalla normativa vigentelavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art,. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’A.O. può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 11 c.s.. La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. L.vo n. 163/2006). L’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici non si configurano come attività date in subappalto (art. 118, comma 12 D. L.vo n. 163/2006).

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed rilascio dell’autorizzazione entro i limiti stabiliti termini previsti dall’art. 105 comma 18, del d.lgscodice, l’Impresa si obbliga, all’atto della presentazione dell’istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione: A) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dall’Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall’art. 105 comma 14, del codice. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d’appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 50/2016 136/2010 e dai successivi commis.m.i., verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. B) Attestazione S.O.A. dell’Impresa subappaltatrice, oppure, per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro, documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 90 del Regolamento. C) Autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareDalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, specificata in sede oppure quindici, nel caso di offerta, è pari subappalti di importo inferiore al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento 2% (30%duepercento) dell’importo complessivo del contratto. 3contratto d’appalto, oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale Tale termine può essere prorogato una volta sola volta, ove ricorrano se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l’incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi I lavori oggetto di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio subappalto non potranno avere inizio prima dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti del la Stazione appaltante, ovvero della metàscadenza del termine previsto al riguardo dall’articolo 105, comma 18, del codice, senza che l’Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. 73. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del Qualora l’istanza di subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno pervenga priva di eventuali forme di controllo tutta o di collegamento parte della documentazione richiesta, la Stazione appaltante non procederà al rilascio dell’autorizzazione, provvederà a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno contestare la carenza documentale all’Impresa appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei soggetti partecipanti nel caso lavori saranno attribuite a negligenza dell’Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di raggruppamento temporaneoesecuzione dei lavori, società o consorziogiustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Affidamento Dei Lavori Di Completamento

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto l’appaltatore resta responsabileè vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei confronti dell’Azienda ASPcontratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, dell’adempimento ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L’Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente congiunta richiesta dell’affidatario del contratto e dall’offerta. 4del subappaltatore. Fatta salva la risoluzione del contratto, il Non si configurano come attività affidate in subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative quelle di cui all’art. 80 105, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e Codice. Nelle ipotesi di cui all’art. 67 del d.lgs105, comma 3 lett. n. 159/2011c-bis), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed l’operatore economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla all’offerta la copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno continuativo di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate servizio sottoscritto in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione epoca anteriore all’indizione della presente disposizioneprocedura, pena l’inammissibilità del ricorso al subaffidamento. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. 1Nella domanda di partecipazione il concorrente è tenuto a indicare se intende subappal- tare o meno parte del contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoDiversamente, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale per l’ipotesi di dichiarazioni prive dell’indicazione della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede volontà di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattosubappal- tare, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione sarà autorizzato. Atteso che la realizzazione delle sanzioni penali previste dall’artopere del presente appalto si svolge in ambito ferroviario in presenza di circolazione treni, al fine di ottimizzare le attività di coordinamento tecnico e organizzativo, ridurre le possibili interferenze tra le lavorazioni svolte dalle diverse im- prese e limitare in senso quantitativo il numero di Imprese operanti sul binario, le presta- zioni oggetto di subappalto relative alla categoria OG4 non potranno superare il limite del 49,99% dell’importo della stessa categoria. 21 della legge n. 646/1982Per i lavori, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/per le prestazioni relative alla bonifica da ordigni esplosivi e per i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative servizi acces- sori alla progettazione di cui all’art. 80 31, co. 8, del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, nonché le prestazioni relative al trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti, gli eventuali subappalti saranno di- sciplinati a norma della disciplina riportata nello schema di contratto allegato. Per le lavorazioni rientranti nei Sistemi di Qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà es- sere qualificato nel relativo sistema per classe di importo adeguata al valore della quota subappaltata. Fatti salvi i limiti di cui sopra, l’Appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le lavora- zioni “a qualificazione obbligatoria” per le quali non disponga egli stesso della relativa qua- lificazione, specificandole puntualmente nella domanda di partecipazione (c.d. subappalto necessario). attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a mi- surazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011)dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltoper la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto Il concorrente è tenuto a indicare se intende subappaltare o meno parte del presente contratto a terzi nei limiti del 30% del valore complessivo del contratto, l’appaltatore nonché le prestazioni che si intendono su- bappaltare o concedere in cottimo. Per quanto riguarda le categorie S.I.O.S. l’eventuale subap- palto non può subappaltare alcune prestazionisuperare il 30% della categoria e tale quota non è computata ai fini del raggiun- gimento del limite complessivo di cui sopra, secondo salvo che l’importo della categoria S.I.O.S. sia pa- ri/inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori. Per i lavori per le condizioni ed prestazioni relative alla bonifica da ordigni bellici e per i limiti stabiliti dall’artservizi accessori alla progettazione di cui all’art. 31, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, gli eventuali subappalti saranno disci- plinati a norma dell’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2della disciplina riportata nello schema di con- tratto allegato. La percentuale Nella sezione D della prestazione Parte II del DGUE, il concorrente è tenuto a indicare se intende subappalta- re o meno parte del contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in- tende subappaltare o concedere in sede di offertacottimo . In caso affermativo, è pari necessario indicare tre di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipolo- gia di prestazione oggetti di gara a norma dell’art. 105, co. 6, del D.Lgs. 50/2016. Nell’ipotesi in cui siano indicati più di tre di subappaltatori verrà richiesto di sceglierne esclusivamente tre tra quelli indicati; nell’ipotesi in cui siano indicati meno di tre subappaltatori si procederà con il soc- xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx la non autorizzazione al ………………………subappalto. Per ciascuno dei tre subappaltatori indicati, dovranno altresì essere allegati i relativi DGUE (vd. DGUE subappaltatore) Diversamente, per l’ipotesi di dichiarazioni prive dell’indicazione della volontà di subappaltare , il subappalto non sarà autorizzato. Fatti salvi i limiti di cui sopra, l’Appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le lavorazioni “a qualificazione obbligatoria” per le quali non disponga egli stesso della relativa qualificazione, specificandole puntualmente nel DGUE (c.d. subappalto necessario); in tal caso, laddove nel DGUE sia espressa la volontà di non voler subappaltare alcuna prestazione, il concorrente sarà escluso senza possibilità di soccorso istruttorio. Diversamente, in caso di omessa dichiarazione sul punto il concorrente sarà chiamato a regolarizzare la documentazione mediante il soccorso istruttorio. Con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività accessorie di cui all’art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, ossia per le attività relative alle inda- gini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il servizio oggetto subaffidamento di tali attività accessorie concorre a saturare la quota limite del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 105 co. 2, del Codice dei contratti pubblici e di cui all’artD.Lgs. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto50/2016. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Ai sensi di quanto previsto dall’art 49, comma 1, lett. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto a) del presente contrattoDecreto Legge n. 77 del 31.5.2021, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioniconvertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artil subappalto, in deroga all’art. 105 105, commi 2 e 5, del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare50/2016, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto non può superare la quota del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) 50% dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso A pena di subappalto l’appaltatore resta responsabilenullità, nei confronti dell’Azienda ASPfatto salvo quanto previsto dall’art. 106, dell’adempimento comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e degli obblighi prestazionali previsti nel contratto relativo al presente appaltodi appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, derivanti dal presente contratto inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e dall’offerta. siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. Fatta salva b) del Codice, deve indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare le lavorazioni ad altra impresa qualificata e per la risoluzione quale non sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nel rispetto del limite del 50% dell’importo complessivo del contratto. Senza tale indicazione, il successivo subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artè vietato. 21 Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della legge n. 646/1982stazione appaltante ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, così come modificato dall’art. 2 del d.lgsai sensi dell'art. 29 aprile 1995del D. Lgs. n. 276 del 10.9.2003. Salvi i casi, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 105, comma 13, del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD. Lgs. n. 159/2011)50/2016, nonché la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei medesimi requisiti subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) xiorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garamanodopera, da verificare le forniture con posa in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/opera e i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltanoli a caldo, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euroad € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del [sub] contratto da affidare. L’appaltatore, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della metà. 7. L’appaltatore deve praticareprestazione, per le prestazioni affidate in subappaltotutti i sub- contratti che non sono subappalti, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionestipulati per l’esecuzione dell’appalto, con ribasso non superiore al venti per cento (20%)il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel coxxx xxx xxx-xxxxxxxxx. 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Determina a Contrarre

SUBAPPALTO. 112.1 L’Impresa si è riservata di affidare in subappalto, nella misura massima del 50%, l’esecuzione dei servizi da erogare e riportati nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e Codice nonché dai successivi commi. 2. La percentuale 12.2 L’Impresa si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede data di offerta, è pari al ………………………. Il servizio effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%subappalto: i) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva l’originale o la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione circa la attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 del codice civile c.c. con il titolare subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate. Resta inteso che l’Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di xxxxxxxxxx e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti degli altri subcontratti, nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzioviolazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l’Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip Spa dell’intervenuta risoluzione. 912.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto Resta inteso che la suddetta richiesta di ulteriore subappaltointegrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub- appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 1012.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice In caso di perdita dei contratti pubblicidetti requisiti l’Amministrazione revocherà l’autorizzazione. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore 12.5 L’impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori qualificazione o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuatele certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. 1212.6 Ai sensi dell’art. Qualora l’appaltatore 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro sarà autorizzato il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatoresubappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro per lo specifico Lotto. 13. L’appaltatore deve praticare, per 12.7 Per le prestazioni affidate in subappalto: - il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale; - devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASPL’Amministrazione Contraente, sentito il Direttore direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della degli obblighi di cui al presente disposizione. 15comma. L'appaltatore Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 12.8 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti dell’ Amministrazione Contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 12.9 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell’ Amministrazione Contraente dei danni che dovessero derivare da esse a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679. 12.10 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all’Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. 12.11 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 12.12 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 12.13 L’Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore. 12.14 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. 12.15 L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 12.16 In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno. 12.17 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. 12.18 Il Fornitore si impegna a comunicare all’Amministrazione Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 12.19 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all’Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. 12.20 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 12.21 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. 12.22 L’Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008. 12.23 Nel caso in cui per le prestazioni del contratto esecutivo, che comportano il trattamento di dati personali, il Fornitore, in quanto anche Responsabile del trattamento dati, ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub- Responsabili del trattamento, previa autorizzazione scritta e specifica del Titolare, e a comunicare l’avvenuta nomina al Titolare. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di competenza e conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative adottate ed osservate del sub- Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee l’Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro potrà revocare l’autorizzazione al sub-appalto. Nel caso in cui all’esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento o risulti che il sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall’Amministrazione, quest’ultima applicherà al Responsabile del trattamento la penale di cui al contratto esecutivo e all’Accordo Quadro e diffiderà il Responsabile del trattamento a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune a tenere una condotta conforme ad assicurare l’applicazione del Regolamento e alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione potrà, in ragione della gravità dell’inadempimento, risolvere il contratto esecutivo con il Responsabile ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

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Samples: Contratto Esecutivo

SUBAPPALTO. 1Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può Il concorrente che intenda subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale a terzi parte della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, è pari al ………………………indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. Il servizio oggetto disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118 del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3D.Lgs 163/06. In caso di subappalto l’appaltatore l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’ARPAS, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve dovrà essere autorizzato dall’Azienda ASP dall’ARPAS con specifico provvedimentoprovvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, previa comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alalla/ai subappaltatoree subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 38 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs 163/06 e di cui all’art. 67 del d.lgs. 10 della Legge n. 159/2011575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’appaltatore, al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ quale è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisticorrisposti, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

SUBAPPALTO. 131.1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto Il Subappalto è consentito alle condizioni previste dall’articolo 174 del Codice e disciplinato dalla stessa norma, nonché dall’articolo 105, commi 10, 11 et 17 del D.Lgs n. 50/2017, dalla disciplina di gara, dalla normativa applicabile in materia di subappalto e dal presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commiarticolo. 231.2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareIl contratto di subappalto deve prevedere, specificata in sede a pena di offertanullità assoluta, una clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente le previsioni di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. L’Affidatario si assume l’obbligo di far rispettare ai propri subappaltatori le disposizioni previste dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 31.3. Qualora l’Affidatario abbia notizia dell’inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali tenuto a darne immediata comunicazione all’Affidante e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattoalle Autorità competenti. 331.4. In caso L’Affidatario è tenuto a far rispettare ai propri subappaltatori tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia fermo restando che i Lavori dovranno, comunque, essere eseguiti solo da soggetti in possesso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/tutti i dei medesimi requisiti di carattere morale qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni per le categorie dei Lavori indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando nei documenti di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 631.5. L’Azienda ASP Le Parti danno atto che l’Affidante resta estranoi ad ogni rapporto tra i subappaltatori e l’Affidatario, restando a carico di quest’ultimo l’obbligo di manlevare integralmente l’Affidante da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli stessi. Resta ferma la responsabilità dell’Affidatario verso l’Affidante per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale di ogni terzo incaricato dall’Affidatario per la realizzazione dei Lavori. 31.6. L’Affidante non provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate diretto dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatoreai sensi del Disciplinare. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Energy Performance Contract

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, appalto può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3, ai sensi dell’art. 105, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora l’Appaltatore abbia dichiarato, in sede di offerta, di volersi avvalere del subappalto, tali elementi sono riportati nel contratto relativo al presente appalto. In caso di subappalto l’appaltatore resta l’Appaltatore sarà in ogni caso responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdella Committente, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appaltocontratto, derivanti dal dalle prescrizioni del presente contratto capitolato e dall’offerta. 4dall’offerta formulata. Fatta salva La richiesta e la risoluzione del contratto, il relativa autorizzazione al subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative sono sottoposte alle condizioni preclusive di cui all’art. 80 105 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD.Lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono 50/2016 e s.m.i.. medesimo intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può Il subappaltatore dovrà inoltre essere prorogato una sola voltain possesso delle idonee certificazioni previste per l’esecuzione del presente appalto, ove ricorrano giustificati motiviin particolare idonea iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8, ai sensi dell'art. L’appaltatore 105, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni condizioni ricadenti in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’Appaltatore, in relazione alle attività in subappalto, è tenuta a verificare l’applicazione integrale dei contratti pubblici. 11Contratti Collettivi Nazionale (ed eventualmente Territoriali) in termini di trattamento economico e normativo, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia È altresì responsabile in solido dell’osservanza delle fatture quietanzate relative ai pagamenti norme anzidette da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate parte dei subappaltatori o nei confronti dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, loro dipendenti per le prestazioni affidate in rese nell’ambito del subappalto. L’Appaltatore e, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneper suo tramite, con ribasso non superiore al venti i subappaltatori trasmettono alla Committente prima dell’inizio dell’appalto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia del piano di sicurezza. L’Appaltatore e, per centosuo tramite, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto i subappaltatori trasmettono periodicamente alla Committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla normativa vigentecontrattazione collettiva.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Del Verde Pubblico

SUBAPPALTO. 14. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto 1 Il subappalto è ammesso esclusivamente per l'installazione, manutenzione e gestione degli erogatori di acqua potabile alle condizioni di cui all’art. 7 del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale Capitolato Speciale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertaconcessione. 4. Fatta salva 2 L’operatore economico, nel momento della presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare, pena la risoluzione non autorizzazione, i servizi e le forniture, o parti di servizi e forniture, che intende subappaltare a terzi nell’ambito di quanto al punto precedente. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Si applica l’art. 174 comma 3. 4. 3 La ditta subappaltatrice deve essere in possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 e/o successiva 9001:2015, rilasciata da enti terzi accreditati, in corso di validità. 4. 4 L’esecutore che intende avvalersi del contrattosubappalto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste ai fini dell’autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art. 21 della legge n. 646/1982105, così come modificato commi 7 e 18 del Codice. Il termine previsto dall’art. 2 105, comma 18, del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246Codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. 54. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento5 L’Amministrazione Comunale a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative degli adempimenti di cui all’art. 80 105 del Codice dei contratti pubblici e di cui quanto previsto all’art. 67 del d.lgs3, comma 7, comma 8 e comma 9 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltoFino a quella data non è comunque consentito il subappalto. 64. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. 6 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 104. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui 7 Si applicano altresì alla concessione i commi 4 e 5 dell’articolo 174 del Codice. Data la natura di concessione attiva, non si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’artapplica il comma 7 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici174. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Concession Agreement

SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è pari fatto divieto al ………………………. Il servizio Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contrattocontratto esecutivo. (da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) 1. Il Fornitore, inteso come complesso delle attività principali conformemente alle previsioni indicate nell’Accordo quadro e secondariea quanto dichiarato in sede di offerta, può comunque essere subappaltato entro il limite affida in Subappalto, in misura pari al XXX% dell’importo massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattopresente contratto esecutivo le seguenti prestazioni contrattuali: a. ; 2. Il subappalto delle prestazioni contrattuali è disciplinato espressamente dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento Il Fornitore è responsabile delle prestazioni attività poste in essere dal subappaltatore e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertadei danni che dovessero derivare all’Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state subaffidate la suddette attività. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattoI corrispettivi maturati dai subappaltatori saranno corrisposti, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione ad esclusione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative ipotesi di cui all’art. 80 105, comma 13 del Codice dei D.lgs 50/2016, direttamente dal Fornitore, il quale ha l’obbligo di inserire nei contratti pubblici e di cui all’artsubappalto la predetta clausola. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ A tal fine è fatto obbligo all’appaltatore al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dal medesimo Fornitore ai subappaltatori o ai cottimistisubappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contratto Esecutivo

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo L’Impresa aggiudicataria potrà subappaltare, previa autorizzazione scritta della Fondazione, lo svolgimento delle di attività dell’appalto oggetto del presente contrattoa scarsa incidenza occupazionale che comportino l’uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionipurché il valore di tali attività non superi il 30% dell’importo complessivo della convenzione o, secondo in ogni caso, le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commimisure consentite dalla legge. 2. La percentuale della prestazione In tal caso nei limiti e termini di cui al capitolato, l’Impresa deve specificamente indicare nell’offerta i servizi (o parti di essi) che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertadovrà essere interamente rispettata la disciplina di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/06. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel In caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore sarà richiesto all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso essa corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistial subappaltatore, con l'indicazione e sarà verificato il rispetto del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 febbraio 2008, n. 24, che dispone l’acquisizione da parte dell’appaltatore e del committente della documentazione attestante l’avvenuto versamento da parte del subappaltatore delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi (dichiarazione sostitutiva di garanzia effettuatenotorietà e del modello F24, ovvero asseverazione del professionista ex art. 2 del decreto), e dei contributi previdenziali e assicurativi (con l’indicazione dell’aliquota contributiva applicata a ciascun lavoratore, e DURC ex art. 4 del decreto). 125. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatoreE’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 136. L’appaltatore deve praticareE’ vietata la cessione crediti derivanti dal presente contratto, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso se non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltoespressamente autorizzati. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. 1(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) (da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) b. A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all’art. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto 105, comma 7, del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2s.m.i. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso nel rispetto delle attività principali modalità e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3dei termini ivi indicati. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabilemancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, nei confronti dell’Azienda ASPla Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appaltola Committente procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattoassegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artverrà autorizzato. 21 della legge n. 646/1982Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, così come modificato dall’artaltresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 2 del d.lgs105. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoL’Agenzia rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del possesso in capo al/ai subappaltatore/i D.lgs. n. 50/2016 e previo accertamento della sussistenza dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando qualificazione, nonché l’assenza dei motivi di gara (cause ostative esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo al subappaltatore. L’eventuale affidamento in subappalto della fornitura e dei contratti pubblici servizi di cui al presente Accordo e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno corrisposti direttamente dall’Appaltatore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 67 3 della legge n. 136/2010. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore dovrà dimostrare per tutta la durata del d.lgsAccordo l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 159/2011)50/2016. In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione la Committente revocherà l’autorizzazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6subappalto. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento 20 (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, al subappaltatore con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le vengano trasmesse dette fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11quietanzate nei termini previsti, l’Azienda ASP sospende la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso appaltatore. 13vengano accertati dalla Committente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso Per tutto quanto non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti previsto nel presente contratto articolo trovano completa applicazione le disposizioni di appalto. 14cui all’art. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera105 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.l. 32/2019, relativi alle prestazioni affidate in subappaltoconvertito con legge 14 giugno 2019, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15n. 55. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, In caso di inadempimento da parte di questo ultimo, degli dell’Appaltatore agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentecui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

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Samples: Schema Di Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Stampa, Imbustamento/Trattamento E Conferimento Della Corrispondenza

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto l’appaltatore resta responsabileè vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei confronti dell’Azienda ASPcontratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, dell’adempimento delle prestazioni ai servizi e degli alle forniture inerenti all’esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel contratto relativo al presente appaltocaso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la a procedere all’immediata risoluzione del contrattorapporto contrattuale, il informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). Non si configurano come attività affidate in subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative quelle di cui all’art. 80 105, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e Codice. Nelle ipotesi di cui all’art. 67 del d.lgs105, comma 3 lett. n. 159/2011c-bis), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed l’operatore economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla all’offerta la copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno continuativo di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate servizio sottoscritto in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione epoca anteriore all’indizione della presente disposizioneprocedura, pena l’inammissibilità del ricorso al subaffidamento. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto La fornitura oggetto del presente contratto, l’appaltatore contratto può essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale. Il concorrente che intenda subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale a terzi parte della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, è pari al ………………………indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. Il servizio oggetto disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118 del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3D.Lgs 163/06. In caso di subappalto l’appaltatore l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’ARPAS, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve dovrà essere autorizzato dall’Azienda ASP dall’ARPAS con specifico provvedimentoprovvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, previa comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alalla/ai subappaltatoree subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 38 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs 163/06 e di cui all’art. 67 del d.lgs. 10 della Legge n. 159/2011575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’appaltatore, al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ quale è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisticorrisposti, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del presente servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata Codice; in sede mancanza di offerta, tali indicazioni il subappalto è pari al ………………………vietato. Il servizio oggetto concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione obbligatoriamente tre subappaltatori (si veda quanto previsto al paragrafo 7.1). Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: • l’omessa dichiarazione della terna; • l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; • l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio all’AS. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del presente contrattoCodice e dichiararli in gara. Pertanto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso termine di subappalto l’appaltatore resta responsabilepresentazione dell’offerta, nei confronti dell’Azienda ASPdovranno essere prodotti a Sistema - tanti documenti, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo conformi all’allegato n. 6 al presente appaltoCapitolato d’Xxxxx, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattocontenenti, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione tra l’altro, le dichiarazioni sull’assenza delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti cause di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative esclusione di cui all’art. 80 del Codice d. lgs. n. 50/2016 e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate o da soggetto munito di idonei poteri di ciascuno dei contratti pubblici e subappaltatori; - PassOE dei subappaltatori caricati nella sezione denominata “Documentazione PassOE”. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 67 80 del d.lgsCodice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che Non si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. 105, comma 3, del Codice. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato d'Oneri

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoÈ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioniin tutto o in parte, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 il contratto e/o diritti dallo stesso derivanti, a pena di immediata risoluzione dello stesso, con conseguente incameramento della cauzione versata e dai successivi commirisarcimento degli eventuali ulteriori danni. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareÈ, specificata in sede tuttavia, ammesso il ricorso a prestazioni di offertaterzi, è pari al ………………………ovvero il subappalto, nei limiti di legge e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 118 del D.Lgs. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto163/2006. 3. Il ricorso a prestazioni di terzi di cui al precedente comma 2 deve avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto. In caso particolare, per potersi avvalere del subappalto, all’atto della gara l’impresa deve dichiarare espressamente la volontà di subappalto l’appaltatore resta responsabilefare ricorso alle prestazioni di terzi e potrà immettere il subappaltato nel servizio solo se espressamente autorizzata con determinazione del dirigente dell’Ufficio Tributi. In ogni caso, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti l’affidatario risponde direttamente anche dell’attività prestata dal presente contratto e dall’offertasubappaltato. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattoIn caso di subappalto, il subappalto l’Amministrazione non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/corrisponderà direttamente ai subappaltatore/subappaltatori i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, pagamenti degli importi dovuti per le prestazioni affidate in subappaltoeseguite da questi ultimi. Pertanto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazioneai sensi dell’articolo 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, l’appaltatore è obbligato a trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti a ciascun subappaltatore, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno l’indicazione delle ritenute di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteregaranzie effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuateeseguito dal Comune. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le Il subappalto è consentito alle condizioni ed i e nei limiti stabiliti previsti dall’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 250/2016, come modificato dall'art. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare49 del d.l. 31 maggio 2021, specificata n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, qualora sia preventivamente autorizzato dal Committente a fronte di specifica indicazione di volontà di ricorso al subappalto formulata dal Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa in sede materia di offerta, è pari al ………………………contrattualistica pubblica. Il servizio Fornitore si impegna comunque ad accertare, verificare e garantire che l’eventuale società subappaltatrice utilizzi esclusivamente personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze nonché l’ottemperanza della stessa subappaltatrice alla normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare, il Fornitore dovrà assicurare che la società subappaltatrice rispetti le norme previste nelle presenti Condizioni Generali e/o nell’Ordine, richiamandone i contenuti all’interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza, la riservatezza, le coperture assicurative e le prescrizioni relative al personale impiegato, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 105, c. 14 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi dell'art. 105, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, contratto di subappalto. Il Committente si riserva il diritto di revocare motivatamente le autorizzazioni eventualmente concesse; resta inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In che in caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo revoca dell’autorizzazione al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattosubappalto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artFornitore dovrà, senza indugio, riprendere in carico le attività che avevano formato oggetto dell’autorizzazione medesima. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto Subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e Non è previsto il pagamento diretto da parte del Committente al subappaltatore per l’individuazione delle le attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a da quest’ultimo eseguite, salvo quanto stabilito dall’artdall'art. 105 105, c. 13 del Codice dei contratti pubbliciD.Lgs. 50/2016. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contratti Di Fornitura Di Servizi

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto Il servizio oggetto del presente contratto, l’appaltatore contratto può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale. Il concorrente che intenda subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale a terzi parte della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, è pari al ………………………indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. Il servizio oggetto disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali D.Lgs 50/2016 e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. In caso di subappalto l’appaltatore l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’ARPAS, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve dovrà essere autorizzato dall’Azienda ASP dall’ARPAS con specifico provvedimentoprovvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 106, previa comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alalla/ai subappaltatoree subappaltatrice/i dei medesimi requisiti dell’assenza delle cause di carattere morale indicati esclusione indicate nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’artD.Lgs. 67 del d.lgs. n. 159/201150/2016), nonché dei medesimi requisiti di qualificazione di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltaL’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’Appaltatore, ove ricorrano giustificati motivisalvo quanto previsto dall’art. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto106 comma 13 del Codice, l’autorizzazione si intende concessanel quale caso verrà corrisposto direttamente all’Appaltatore. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel In caso di raggruppamento temporaneopagamento corrisposto all’Appaltatore, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ è fatto obbligo all’appaltatore a quest’ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisticorrisposti, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto Gli interventi oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo dei successivi eventuali atti negoziali possono essere subappaltati con le condizioni ed i modalità e nei limiti stabiliti dall’artprevisti dall'art. 105 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi50/2016, con riferimento all’importo del singolo contratto applicativo. 2. La percentuale L’operatore economico, a seguito dell’autorizzazione, dovrà fornire periodicamente al RUP, secondo le indicazioni del direttore dell’esecuzione, dimostrazione della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso quota delle attività principali prestazioni subappaltate e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattola previsione della quota finale. 3. In caso Fermo restando che il Comune di subappalto l’appaltatore resta responsabileNapoli rimane del tutto estraneo ai rapporti tra l’operatore economico ed i suoi subappaltatori, nei confronti dell’Azienda ASPfornitori e terzi in genere, dell’adempimento delle prestazioni è fatto obbligo all’operatore economico di trasmettere allo stesso, ai sensi e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione per gli effetti del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. comma 2 dell’articolo 105 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto50/2016. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore l’operatore economico non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11predetto termine, l’Azienda ASP sospende il RUP sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatoredell’operatore economico con possibilità anche del pagamento diretto alla impresa subappaltatrice. 134. L’appaltatore deve praticareOve ricorrano le condizioni di cui al comma 13 art. 105 del D.Lgs 50/2016 , accertate dalla stazione appaltante, il RUP procederà al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. 5. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’operatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti sempreché siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo 6. L’affidamento in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 7. Le forniture con posa in opera e i noli a caldo e altri subcontratti assimilabili sono considerati subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori di cui al Contratto applicativo e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto relativo alle predette forniture e noli a caldo . 8. Le attività affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionepertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta. È fatto obbligo all’operatore economico di comunicare alla stazione appaltante, con ribasso non superiore al venti per centotutti i subcontratti, nel rispetto degli standard qualitativi il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltos.m.i. 149. L'appaltatore corrisponde i costi È onere dell’operatore economico, prima della sicurezza stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in essere le attività dirette all’acquisizione della manodoperadocumentazione antimafia relativa al subcontraente, eventualmente necessaria ai sensi del X.X.xx 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. 10. L’operatore economico deve corrispondere gli oneri di sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASPla stazione appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, direttore dell’esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva dell’effettiva applicazione della presente disposizione. 1511. L'appaltatore è solidalmente È obbligo dell’operatore economico comunicare tempestivamente al direttore dell’esecuzione ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese sub affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei sub affidatari, i quali, per tramite dell’operatore economico, saranno tenuti a trasmettere alla stazione appaltante la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia. 12. L’operatore economico resta in ogni caso responsabile con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione degli adempimentiinterventi oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da parte ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigenterisarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle attività subappaltate.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Manutenzione Ordinaria Delle Alberature Di Alto Fusto

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le Il subappalto è ammesso alle condizioni ed i di cui all’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e nei limiti stabiliti dall’artdi cui all’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi50/2016, solamente nel caso in cui l’Appaltatore abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareL’Appaltatore, specificata al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, allorquando l’abbia dichiarato in sede di offertagara, è pari deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al ………………………subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. Il servizio oggetto del presente contratto3 della legge n. 136/2010, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattoa pena di nullità assoluta. 3. In caso Ai sensi di subappalto l’appaltatore resta responsabilequanto previsto dall’art. 26, nei confronti dell’Azienda ASPcomma 6, dell’adempimento della legge provinciale n. 2/2016, le Amministrazioni procedono al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertadallo stesso eseguite non contestata dall’Appaltatore. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve può essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoda ciascuna Amministrazione contraente. L’Amministrazione che autorizza un subappalto ne dà comunicazione all’altra Amministrazione; in particolare, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti l’ASDAA, qualora intenda procedere all’autorizzazione di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in un subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%)sarà tenuta a darne comunicazione ad APSS ai fini del monitoraggio dei limiti percentuali di legge riferiti all’Accordo Quadro. 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende L’aggiudicatario non potrà subappaltare, specificata nemmeno in sede di offertaparte, è pari al ………………………. Il il servizio oggetto del presente appalto senza il consenso di ESTAR, né cedere, per nessun motivo, il relativo contratto. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro tenuto conto della specificità del servizio in questione. La quota parte subappaltabile non deve superare il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5attuativo. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alnon comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario dell’appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ESTAR/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale Aziende Sanitarie delle prestazioni subappaltate. Si precisa, peraltro, che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente che l'esecuzione delle prestazioni a22idate in subappalto non può 2ormare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle seguenti condizioni: - il concorrente dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare; - l’aggiudicatario dovrà depositare presso le Aziende Sanitarie copia autentica del contratto di appaltosubappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate; - l’aggiudicatario dovrà allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 14, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribassociv. con l’Impresa subappaltatrice; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile - con il subappaltatore degli adempimentideposito del contratto di subappalto l’aggiudicatario dovrà trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la certi2icazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di questo ultimoqualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli obblighi eventuali requisiti prescritti dal bando di sicurezza previsti gara e dalla normativa vigente., nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’aggiudicatario è obbligato a trasmettere all’Azienda Sanitaria, tramite PEC, copia delle 2atture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell’aggiudicatario. Si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Samples: Accordo Quadro

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto Il concorrente indica all’atto dell’offerta, le parti del presente contrattoservizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgsCodice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. n. 50/2016 Alla luce delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e dai successivi commi. 2. La percentuale C-402/18 del 27/11/2019, questa stazione appaltante ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione prestazione, che l’appaltatore intende subappaltareper specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, specificata in sede al fine di offertaprevenire fenomeni di corruzione, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro mafiose cosi fissando il limite massimo del trenta per cento (30%) 40% dell’importo complessivo del contratto. 3di aggiudicazione. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabilePer quel che riguarda specificatamente il dispositivo della richiamata sentenza n. C-402/18, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo intervenuta anche in merito al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste limite imposto dall’art. 21 della legge n. 646/1982105 , così come modificato dall’art. 2 comma 14, del d.lgs. 29 aprile 1995D.Lgs.vo nr.50/2016, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, recante la previsione secondo la quale l’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali. La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici. Resta inteso che gli Operatori Economici che hanno partecipato, senza risultare aggiudicatari dell’AQ, potranno essere indicati come subappaltatori nei relativi Appalti specifici, dal medesimo AQ discendente. Resta fermo e valido quanto stabilito al punto 13 del Capitolato d’Oneri dell’AQ e dell’art. 15 dello schema di contratto AS allegato alla “richiesta di offerta”, fatta eccezione per la dichiarazione della terna degli eventuali subappaltatori in ragione della previsione di cui all’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, recante la sospensione dell’adempimento in parola fino al 31 dicembre 2020. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi

SUBAPPALTO. 1Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. In relazione allo svolgimento delle E’ ammesso il ricorso al subappalto per tutte le attività dell’appalto oggetto previste dalla concessione escluse quelle legate ai servizi museali che resteranno di esclusiva pertinenza del presente contrattoconcessionario, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i nei termini e nei limiti stabiliti dall’artdi cui all’art. 105 e all’art.174 del d.lgs. D.lgs n. 50/2016 e dai successivi commiss.mm.e ii. 2. La percentuale della prestazione , che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del si richiamano integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5articolo. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoè ammesso purché all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare. L’appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i almeno 10 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l’assenza dei medesimi requisiti motivi di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’artD.Lgs 50/2016. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione La stazione appaltante corrisponde direttamente al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti dallo stesso eseguite nel caso di raggruppamento temporaneoinadempimenti dell’appaltatore; La stazione appaltante, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016, può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappaltodallo stesso eseguite, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con quando il subappaltatore degli adempimentiè una micro impresa o una piccola impresa, da parte su esplicita richiesta di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentequest’ultimo. In questa evenienza il comune decurterà l’importo del subappalto dal corrispettivo integrativo previsto per il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore L’Appaltatore può subappaltare alcune prestazionile prestazioni dichiarate in sede di gara per un importo massimo del complessivo di contratto; 2. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artprescrizioni e modalità di cui all’art. 105 del d.lgsCodice.. 3. n. 50/2016 e dai successivi commiE’ vietato il subappalto del contratto senza il consenso scritto da parte dell’Azienda. 24. La percentuale L’eventuale subappalto non autorizzato comporterà il diritto dell’Azienda di procedere alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della prestazione che l’appaltatore intende subappaltarecauzione definitiva, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso fatto salvo il risarcimento dei danni e delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattospese sostenute. 35. In caso di subappalto l’appaltatore autorizzato resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli ferma la responsabilità del Conduttore che continua a rispondere di tutti gli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltocontrattuali verso l’Azienda. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore I subappaltatori sono tenuti a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metàrispettare integralmente le disposizioni stabiliti nel CSA. 7. L’appaltatore deve praticare, per le L’Azienda provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo delle prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%)eseguite nei casi stabiliti dal comma 13 dell’art. 105 del D.lgs 50/2016. 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno In caso di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti inadempienza contributiva e nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzioritardo nei pagamenti dovuti al personale dipendente del subappaltatore l’Azienda applica il comma 5 e il comma 6 dell’art. 30 del Codice. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto Il Conduttore, il subappaltatore ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. L’Azienda non può formare oggetto autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di ulteriore subappaltotale obbligo. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece tutto quanto non costituiscono subappalto si espresso nel presente articolo di fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubbliciCodice. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione “Su Chiamata” Degli Ausili Meccanici

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente contrattocapitolato. Il contratto non può essere ceduto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionia pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 , secondo comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. E’ ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le condizioni ed i limiti stabiliti disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83 del D. lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del d.lgsmedesimo Decreto Legislativo. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareAi sensi del comma 4, specificata art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in sede di offerta, è pari al ………………………. Il subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5Capitolato. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i incameramento della cauzione e risarcimento dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’artdanni. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, entro trenta giorni 30 gg. dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i I termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7metà nei casi previsti dal comma 18, art. L’appaltatore deve praticare105, per D. Lgs. 50/2016. L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto del servizio. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. All’atto dell’offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le prestazioni affidate forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E’ fatto obbligo al concorrente di dimostrare l’assenza in subappaltocapo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazioneai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. L’appaltatore 80 D.Lgs. 50/2016. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 del codice Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimosubappalto. Analoga dichiarazione deve dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto Le disposizioni di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’artall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11D.Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ fatto obbligo all’appaltatore consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Salvo i casi previsti dal comma 13 , lettere a) e c), dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. In caso di trasmettereinadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontisi richiama il disposto dell’art. 30, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistirispettivamente comma 5 e comma 6, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12del D. Lgs. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente 50/2016. Nei casi previsti dal comma 1113, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13art. L’appaltatore deve praticare105, D.Lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni affidate da questi eseguite. In conformità al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2018 00529/049, del 13 febbraio 2018 ( i. e.), non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto favore di appaltoimprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoIl Fornitore, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, è pari si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al ………………………30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni oggetto di gara: Servizi di implementazione dei moduli SAP Waste & Recycling e Human Capital Management nell’ambito del progetto Waste e Workforce Management. Il servizio oggetto A tal fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’articolo 118, comma 2, del presente contratto, inteso come complesso D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. 2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività principali di cui al presente Contratto e secondariesuoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattol’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. 3. In caso di Il subappalto l’appaltatore resta non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertadi AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoI subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, previa verifica del possesso i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in capo al/ai subappaltatore/i materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative alcuno dei divieti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici 10 della Legge n. 575/65 e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltosuccessive modificazioni. 6. L’Azienda ASP provvede In caso di perdita dei requisiti in capo al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltasubappaltatore, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, AMA annullerà l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metàsubappalto. 7. L’appaltatore deve praticareIl Fornitore si obbliga, per le prestazioni affidate in subappaltoai sensi dell’art. 118, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionecomma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con ribasso l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non superiore al venti per cento (20%)vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore. 8. L’appaltatore che Il Fornitore si avvale obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzioContratto. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività materia, che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblicidevono intendersi di seguito integralmente trascritte. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore In caso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, inadempimento da parte di questo ultimo, degli del Fornitore agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentecui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artA termini dell’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta50/2016, è pari al …ammesso il subappalto delle seguenti lavorazioni: ……………………. Il servizio , avendone l’Appaltatore fatto richiesta in sede di offerta. L’Appaltatore potrà subappaltare parte dei lavori oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva con l’esplicito consenso di AIPo che concederà la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato propria autorizzazione una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa volta verificata la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimodelle condizioni previste dalla vigente normativa. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di L’Appaltatore dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso essa medesima corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistiSubappaltatori e o/Cottimisti, con l'indicazione indicazioni delle ritenute di garanzia garanzie effettuate, pena la sospensione dei pagamenti. Nei casi previsti dall’art. 105, c. 13, del D.Lgs. 50/2016, AIPo provvederà direttamente ai pagamenti nei confronti dei subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e al fornitore di beni e lavori. A termini dell’art. 105 c. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016, non verrà concesso il subappalto non avendone la Società fatto richiesta in sede di offerta. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contract for Works

SUBAPPALTO. 1Gli obblighi posti a carico del Fornitore trovano piena applicazione anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e dei subcontraenti interessati all’acquisizione delle forniture e dei servizi. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le Il subappalto è disciplinato e sottoposto alle condizioni ed i limiti stabiliti previste dall’art. 105 118 del d.lgsd. Lgs. n. 50/2016 163/06 s. m. e dai successivi commi. 2i. a cui si fa espresso rinvio. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato subappaltata entro il limite massimo del trenta per cento 30% (30%trentapercento) dell’importo complessivo del contratto. 3contrattuale. In caso di subappalto l’appaltatore il Fornitore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdella Committente, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel consensualmente dalle parti. Il Fornitore non potrà comunque subappaltare, nemmeno in parte, nessuna delle forniture o dei servizi oggetto del contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4senza il consenso scritto della Committente. Fatta salva la Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto. La Committente provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artai sensi dell’articolo 118, comma 3, del Codice e successive integrazioni. 21 della legge n. 646/1982Non sono considerati subappalti i “noli a freddo”, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995cioè noleggi senza impiego di manodopera, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoFornitore ha l’obbligo di comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione del servizio/fornitura. La Committente disporrà la decadenza del subappalto, ai sensi dell’art. 6, co. 8, D.P.R. 207/2010 s. m. e i., nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive del subappaltatore, previa verifica contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La Committente, inoltre, darà contestuale segnalazione dell’inadempienza del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati subappaltatore all’Osservatorio per l’inserimento nel bando di gara (cause ostative casellario informatico, di cui all’art. 80 8 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltoRegolamento. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contract for Services and Supplies

SUBAPPALTO. 1E’ ammesso il subappalto, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto 118 del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016 163/06 e dai successivi commis.m.i. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata se preventivamente dichiarato nella domanda di partecipazione, in sede di offerta, è pari misura non superiore al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo del contratto. Si fa comunque salvo il possesso da parte delle società subappaltatrici dei requisiti generali di cui agli artt. 38 e 39 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. 3. In caso di subappalto l’appaltatore ; resta responsabilesalvo, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattoaltresì, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 285 del Codice D.P.R. 207/2010, qualora la parte dei contratti pubblici servizi da subappaltare sia attinente all’oggetto principale del presente affidamento. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell’aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell’Agenzia di cui all’artquanto subappaltato. 67 L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - il concorrente che intenda avvalersi del d.lgssubappalto dovrà farne dichiarazione espressa nella domanda di partecipazione, indicando, in modo chiaro ed inequivocabile, le parti della fornitura che intende concedere in subappalto; - l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dal Bando di gara; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011), nonché artt. 67 e 76. I pagamenti dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garacorrispettivi avverranno direttamente a favore della Società subappaltatrice, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni previo benestare dell’appaltatore, ferma restando la responsabilità diretta dell’appaltatore nei confronti della stazione appaltante. Resta inoltre inteso che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore le somme versate all’impresa subappaltatrice andranno a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12compensazione dalle somme dovute all’appaltatore. Qualora l’appaltatore non trasmetta in sede di domanda di partecipazione venga manifestata l’intenzione di subappaltare e successivamente si rinunci a tale facoltà, la società aggiudicataria potrà comunque eseguire direttamente le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatoreparti della fornitura che in precedenza aveva dichiarato di voler subappaltare. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 l’affidatario dell’accordo quadro esegue in proprio i lavori compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1. In relazione allo svolgimento , lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle attività dell’appalto prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contrattocontratto di appalto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artdisposizioni del presente articolo. Pertanto, ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 cosi come modificato dall’ art. 49 comma 1 lett. b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e dai successivi commi. 2del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare49, specificata stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, in sede considerazione delle prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e riconducibili ad un’unica categoria prevalente di offerta, è pari al ………………………lavori (OG8 classifica II) il subappalto non può superare il 49% dell’importo dell’Accordo quadro o di ciascun contratto applicativo. Il servizio oggetto del presente contrattosubappaltatore, inteso come complesso delle attività principali per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi prestazionali previsti nel contratto relativo al presente appaltodi appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, derivanti dal presente contratto inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e dall’offerta. siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. Fatta salva b), del Codice, deve indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare le lavorazioni ad altra impresa qualificata e per la risoluzione del contrattoquale non sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Senza tale indicazione, il successivo subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artè vietato. 21 Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della legge n. 646/1982stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, così come modificato dall’art. 2 ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 29 aprile 1995decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 139276. Salvi i casi, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 105, comma 13, del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD. Lgs. n. 159/2011)50/2016, nonché la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei medesimi requisiti subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garamanodopera, da verificare le forniture con posa in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/opera e i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltanoli a caldo, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del [sub] contratto da affidare. L’appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. L’appaltatore L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappaltoContratto Applicativo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall'aggiudicazione dell’A.Q., con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

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Samples: Accordo Quadro

SUBAPPALTO. 1Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare o cedere in cottimo parte del servizio dovrà chiedere preventiva autorizzazione alla stazione appaltante ai sensi dell’art. In relazione allo svolgimento 21 della legge 646/82 e dell’articolo 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e garantire il rispetto da parte delle attività dell’appalto oggetto del altre imprese delle condizioni previste dal presente contratto. Possono essere autorizzati dall’Amministrazione Comunale subappalti solo se tale facoltà è ammessa dalla documentazione di gara e per servizi che l’Appaltatore abbia indicato nell’offerta o, l’appaltatore può solo in caso di varianti, in documenti successivi, come opera da subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’arto concedere in cottimo (art. 105 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 250/2016). La percentuale della prestazione A tal fine si da atto che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto l’Appaltatore ha indicato quali opere da subappaltare: L’autorizzazione dell’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarieservizio, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali concessa inoltre solo ove ricorrono anche le altre condizioni previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 105 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD.lgs. n. 159/2011)50/2016. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad adeguarsi nell’affidamento dei subappalti e dei cottimi a tutte le disposizioni dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dei medesimi requisiti che qui si intendono integralmente riportate. Ai sensi dell’art. 105 comma 2 è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garamanodopera, da verificare quali le forniture con posa in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/opera e i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltanoli a caldo, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate dei servizi affidati o di importo inferiore superiore a 100.000 euroEURO e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. L’Amministrazione appaltante si avvale della facoltà di pagare direttamente i subappaltatori (regolarmente autorizzati con determinazione dirigenziale) nei casi di cui al comma 13 dell’art.105 del D.lgs. 50/2016, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da pertanto alla maturazione dello stato di avanzamento servizi la ditta appaltatrice dovrà comunicare al Direttore di Esecuzione la parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le delle prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazioneeseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con ribasso non superiore la specificazione del relativo importo al venti per cento (20%). 8netto delle ritenute di garanzia e con proposta motivata di pagamento. L’appaltatore che si avvale Il pagamento diretto al subappaltatore è subordinato al nulla osta del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno direttore di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimoesecuzione. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni Nell’ipotesi in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 ricorrano le condizioni di cui all’art.105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ D.Lgs.vo n.50/2016 è fatto obbligo all’appaltatore agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso essi affidatari corrisposti ai subappaltatori al subappaltatore o ai cottimisticottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora Secondo quanto previsto dall’art. 105, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate è tenuto a depositare presso questa Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dei relativi servizi: • il contratto di subappalto in originale o copia autentica con allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; • la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata; • la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento del servizio o dello stato finale del servizio, la stazione appaltante acquisirà d’ufficio, ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore. E’ fatto, altresì, obbligo all’appaltatore: - di individuare come subappaltatori o cottimisti esclusivamente soggetti qualificati ai sensi del D.P.R. 207/2010 per categorie e importi corrispondenti ai servizi da realizzare in subappalto o in cottimo e nei confronti dei cottimisti entro quali non sussista alcuno dei divieti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; - ad inserire, a pena di nullità assoluta, nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il termine indicato nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso appaltatoresia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. 1È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto 174 del presente D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando che il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione concedente. Il subappalto è disciplinato dall’art. 174 del Codice cui espressamente si rinvia, ivi compresa, per la natura del contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede l’applicabilità di offerta, è pari quanto previsto al ………………………comma 7. Il servizio oggetto del presente contrattoConcessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, inteso come complesso delle attività principali e secondarieda parte di quest’ultimo, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3degli obblighi di sicurezza. In caso di subappalto l’appaltatore il Concessionario resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appaltoCapitolato Speciale. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4in solido con il Concessionario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Fatta salva Le subappaltatrici, per tramite del Concessionario, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell’inizio delle prestazioni, la risoluzione documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5personale. Il subappalto deve dovrà essere autorizzato dall’Azienda ASP autorizzato, ai sensi dell’art. 1656 del Codice Civile, dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alalla/ai subappaltatoree subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 67 del d.lgsD.Lgs. n. 159/2011), ) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.della Concessione. Ai fini dell’autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni: 6. L’Azienda ASP provvede a ) che il Concessionario abbia indicato all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare parte della prestazione; b ) che il Concessionario provveda al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi deposito di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la di subappalto presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile civile, con il titolare del subappaltatore; c ) che il contratto di subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno contenga la disciplina della tracciabilità dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito flussi finanziari così come previsto dall’art. 105 3 della Legge n. 136/2010; d ) che il Concessionario, unitamente al deposito del Codice contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, requisiti richiesti per le prestazioni affidate corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto; e ) che non sussista, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionenei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011. Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con ribasso non superiore al venti per centodocumento di identificazione nei modi previsti all’art. 3.11. Il subappaltatore, nel in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto della normativa in materia di appalto. 14privacy. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASPpena la non ricevibilità della domanda di subappalto. È fatto obbligo al Concessionario di comunicare all’Amministrazione, sentito per tutti i sub-contratti, il Direttore dell'esecuzionenome del sub-contraente, provvede l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, il Concessionario dovrà indicare alla verifica dell'effettiva applicazione Stazione concedente i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della presente disposizionerichiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Stazione concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nel servizio. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Concessione Per Il Servizio Di Distribuzione Automatica

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti Il subappalto è interamente regolato dall’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 50/2016; tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, nei limiti ed alle condizioni previste dal citato articolo. Il subappalto viene autorizzato dall’amministrazione, in presenza delle condizioni di legge, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs n. 50/2016. L’affidatario, e dai successivi commiper suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile), assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all’art.16 del presente capitolato. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari Il pagamento al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentosubappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenticomunicazione, da parte dell'appaltatore medesimo, della parte di questo ultimoprestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, degli obblighi con la specificazione del relativo importo. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore dell'Area Lavori Pubblici (prot.n. 45835 del 11.10.2016), al subappaltatore compete di sicurezza previsti dalla normativa vigentetrasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. “reverse charge” ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante. Sul certificato di pagamento, saranno, quindi, indicati l'importo totale del S.A.L. e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'I.V.A. e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del S.A.L. e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) su entrambi i soggetti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artAi sensi dell’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata è ammesso il subappalto in sede di offerta, è pari misura non superiore al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta 30 per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso Il concorrente che intenda affidare a terzi in subappalto alcune prestazioni dovrà dichiararlo in sede di gara specificando le prestazioni e le relative quote che intende subappaltare (Allegato 2). L’appaltatore che intenda affidare parte dell’esecuzione contrattuale in subappalto dovrà depositare il relativo contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabiledovrà trasmettere la certifica- zione attestante il possesso, nei confronti dell’Azienda ASPda parte del subappaltatore, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di gara (cause ostative esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta aggiudicata- ria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente. Ai sensi del Codice dei contratti pubblici e comma 13 del richiamato art. 105 del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante corrispon- de direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011)servizi ed al fornitore di beni o lavo- ri, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, l'importo dovuto per le prestazioni affidate dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 8. L’appaltatore che si avvale c) su richiesta del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica subappaltatore e se la natura del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorziolo consente. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Fornitura in Noleggio Di Sistemi Antidecubito

SUBAPPALTO. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1. In relazione allo svolgimento , lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle attività dell’appalto prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contrattocontratto di appalto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede dei contratti ad alta intensità di offerta, è pari al ………………………manodopera. Il servizio oggetto subappalto non può superare la quota del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) 50% dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso Il concorrente indica all’atto dell’offerta, nell’ambito della documentazione amministrativa, le parti del servizio/fornitura che intende in via facoltativa subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, tali indicazioni il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artè vietato. 21 della legge n. 646/1982, così Non si configurano come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il attività affidate in subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative quelle di cui all’art. 80 105, comma 3 del Codice Codice, nonché le attività eseguite attraverso i propri consorziati designati in sede di gara da parte dei contratti pubblici e consorzi di cui all’art. 67 45 comma 2 lett. b) e c). Si precisa a pena di esclusione che il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario ai fini del d.lgs. n. 159/2011), nonché possesso dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando partecipazione, deve - ove ammesso e nei limiti di gara, da verificare legge - dichiarare nell’ambito della documentazione amministrativa la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in relazione al valore percentuale delle maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiestaintende subappaltare; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza si precisa che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metàsubappalto necessario/qualificatorio non è possibile utilizzare l’apposita funzionalità strutturata del sistema MePA essendo quest’ultima riferita solo al subappalto di esecuzione e disponibile nell’ambito dell’offerta economica. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Richiesta Di Offerta Per Servizi Di Formazione E Supporto Specialistico

SUBAPPALTO. 1L’affidamento dei servizi di notificazione è effettuato nel rispetto del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell’atto da parte del destinatario (Linee guida n°16 ANAC-AGCOM per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali approvate con delibera ANAC n. 118 del 13/4/2022 e delibera AGCOM n. 116/22/cons del 13/4/20221) . Al riguardo si precisa che, per l’esecuzione di una specifica fase/tratta di competenza del processo di notificazione l’aggiudicatario non può ricorrere all’istituto del subappalto né all’affidamento al fornitore del servizio universale di parte degli invii. In relazione allo svolgimento particolare, l’affidatario deve eseguire direttamente tutte le fasi del processo di notificazione, ossia: a. la raccolta b. lo smistamento c. l’instradamento d. il recapito. Il concorrente, ad esclusione delle attività dell’appalto prestazioni sopra indicate, può indicare all’atto dell’offerta le restanti parti del servizio, non considerate ai sensi della normativa vigente parti del processo di notificazione, che intende subappaltare o concedere in cottimo, senza limite di soglia. In caso di mancata indicazione delle parti del servizio da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contrattocontratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionicomma 3 del Codice. In caso di ricorso al subappalto, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artl’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare50/2016, specificata in sede di offerta, è pari genera il PASSOE relativo al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso rapporto di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice. Resta confermata la responsabilità piena e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertasolidale del subappaltante. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni di cui al quinto capoverso del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artcomma 2 dell’art. 105 118 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi163/2006. 2. La percentuale I lavori di cui all'art. 1, comma 1, lett. B) appartenenti alla categoria prevalente OS6 ed alla categoria OS30, sono subappaltabili, nella misura massima del 30% per ciascuna categoria, a soggetti in possesso della prestazione relativa qualificazione. I lavori di cui alle categorie OG1 ed OS28 possono essere subappaltati a soggetti in possesso delle relative qualificazioni. 3. I “contenuti didattico-scientifici” potranno essere ideati e realizzati solo ed esclusivamente dai soggetti che l’appaltatore intende subappaltare, specificata i concorrenti avranno indicato in sede di offertaofferta fornendone i relativi curricula. 4. L’appaltatore potrà subappaltare, è pari al ………………………. Il servizio oggetto nella misura massima del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%, la fornitura e l’installazione del materiale tecnico, informatico e sistemistico, a soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a)-c), g) dell’importo complessivo ed i) del contrattopunto 7.1. del bando integrale di gara. 35. L’appaltatore potrà subappaltare la fornitura e l’installazione dei beni e degli arredi indicati ai cap. 11-13 del computo metrico-estimativo di cui all'art. 1, comma 1, lett. B) punto 1, a soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a)-c) del punto 7.1. del bando integrale di gara. 6. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative lavori di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione alla categoria OS30 la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento subappaltatore dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euroeseguite dallo stesso, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica nei limiti del contratto di subappalto; si applicherà l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006. Con riguardo a tutte le altre prestazioni la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento Provincia non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e l’appaltatore è obbligato a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteretrasmettere alla Stazione appaltante, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistimedesimi subappaltatori, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate quietanzate entro il suddetto termine, la Provincia potrà sospendere il successivo pagamento fino a quando dette fatture non le vengano trasmesse. 7. Per quanto non diversamente disposto, si osservano le previsioni di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e 20 della L.R. Toscana n. 38/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 8. Resta inteso che l'appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatoreda richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. 139. L’appaltatore deve praticareIl responsabile del procedimento, nonché i singoli componenti dell’Ufficio di direzione, provvedono a verificare, ciascuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le prestazioni affidate in condizioni di ammissibilità del subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contract for the Realization of the Setup and Educational Scientific Contents of the Biodiversity Museum and Direction Center of the Natural Reserves of the Province of Siena

SUBAPPALTO. 124.1 L’affidamento in subappalto di parte delle Prestazioni è subordinato all’autorizzazione del CAAT e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal CTP, dal Disciplinare e dal Regolamento per l’affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture del CAAT. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contrattoparticolare, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 è ammesso nei limiti del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 24630% dell’intero importo dell’Appalto. 5. 24.2 Il subappalto subappaltatore deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti qualificato per l'esecuzione delle prestazioni allo stesso affidate e nei suoi confronti non devono sussistere le cause di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative esclusione di cui all’artall'art. 80 del Codice D.Lgs. 50/2016. A questo fine, al momento del deposito del contratto di subappalto presso il CAAT, l'Appaltatore è tenuto a depositare una dichiarazione sottoscritta del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei contratti pubblici e motivi di esclusione di cui all’art. 67 alla suddetta norma. 24.3 L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti del d.lgs. n. 159/2011)Committente per la prestazione oggetto di subappalto, nonché dei medesimi requisiti sollevando e manlevando il Committente stesso da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, risarcimento danni eventualmente avanzate da verificare terzi in relazione al valore percentuale conseguenza delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltosubappaltate. 624.4 Il Committente non effettuerà alcun pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori. L’Azienda ASP provvede Il pagamento dei subappaltatori sarà effettuato dall’Appaltatore che dovrà trasmettere al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettereCAAT, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontipagamento, copia delle fatture quietanzate quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei 24.5 Tutti gli eventuali subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento sono tenuti a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, eseguire la parte di Prestazioni loro affidata nel rispetto degli standard qualitativi del CTP e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltodell’Offerta formulata dall’Appaltatore. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contract for the Assignment of Active Surveillance, Customer Care, Concierge, and Reception Services, as Well as the Implementation and Ordinary and Extraordinary Maintenance of the New Security System at the Agro Food Center of Turin.

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti Il subappalto è regolato dall’art. 105 118 del d.lgsD. lgs. n. 50/2016 163/2006 e dai successivi commi. 2s.m. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareL’operatore economico potrà, specificata nei limiti di cui al suddetto art. 118, richiedere l’autorizzazione al subappalto per il 30% dell’ammontare complessivo del contratto sulla base delle prestazioni indicate all’art. 1 e preventivamente dichiarate in sede di offerta. Le istanze di richiesta di autorizzazione al subappalto dovranno essere inoltrate al competente Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti il quale dovrà eventualmente rilasciare la relativa autorizzazione. Si precisa che, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In anche in caso di subappalto l’appaltatore resta responsabilesubappalto, nei confronti dell’Azienda ASPrimane solidalmente responsabile l’operatore economico contraente, dell’adempimento il quale continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4subappaltate. Fatta salva la risoluzione del contratto, I pagamenti relativi a parti di servizio eseguite dai subappaltatori verranno effettuati direttamente dall’operatore economico il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di a garanzia effettuate. La mancata presentazione delle fatture quietanzate, o nel caso di irregolarità di Durc, legittima la Stazione Appaltante a trattenere, in fase di liquidazione del corrispettivo l’importo corrispondente. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 28 giugno 1995 nr. 246 e s.m. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel rappresenta una causa di risoluzione del presente contratto di appaltoper grave inadempimento, così come le eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL), fatto salvo ogni maggiore risarcimento dei danni patiti dalla stazione appaltante. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Appalto

SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti Il sub-appalto è disciplinato dall’art. 105 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 250/2016. L’Impresa affidataria è tenuta a comunicare se intenda o meno avvalersi del subappalto. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltarequota massima del servizio subappaltabile è, specificata in sede di offertaai sensi dell’art. 105 – comma 2 – del Codice, è pari al ………………………50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto. Il servizio oggetto Nell’ipotesi di ricorso al subappalto senza autorizzazione, l’impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali capitolato e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo di quant’altro dovesse risultare a carico del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In subappaltatore occulto; in ogni caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la l’Amministrazione procede alla risoluzione del contrattocontratto ed all’incameramento della cauzione definitiva fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge. Nei contratti sottoscritti con il subappaltatore deve essere inserita, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 646/1982, così come modificato dall’art136/2010. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti L’appaltatore o il subappaltatore che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative tracciabilità finanziaria di cui all’art. 80 3 della legge n. 136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante. Ai fini della ripartizione di prestazioni fra eventuali raggruppamenti di tipo verticale si considerano prestazioni scorporabili quelle relative all’assistenza ed accompagnamento degli alunni. Ai sensi dell’art.105 - comma 13 - del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 l’ A.C., su richiesta del d.lgs. n. 159/2011)subappaltatore, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione procederà al valore percentuale pagamento diretto delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel rese nell’ambito del presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Servizio Di Trasporto Scolastico

SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all’ Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artcontratto esecutivo . 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareL’Appaltatore, specificata conformemente alle previsioni indicate nel contratto normativo e a quanto dichiarato in sede di offerta, è affida in Subappalto, in misura pari al ………………………. Il servizio oggetto XXX% dell’importo massimo complessivo del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.contratto esecutivo le seguenti prestazioni contrattuali: a. ; 3. In caso di Il subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertacontrattuali è disciplinato espressamente dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 4. Fatta salva L’Appaltatore è responsabile delle attività poste in essere dal subappaltatore e dei danni che dovessero derivare all’Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state subaffidate la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246suddette attività. 5. Il I corrispettivi maturati dai subappaltatori saranno corrisposti direttamente dall’ Appaltatore, il quale ha l’obbligo di inserire nei contratti di subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltola predetta clausola. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ A tal fine è fatto obbligo all’appaltatore all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dal medesimo Appaltatore ai subappaltatori o ai cottimistisubappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contratto Esecutivo Del Servizio Di Vigilanza Privata