Common use of SUBAPPALTO Clause in Contracts

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

Appears in 16 contracts

Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione Del Verde Orizzontale Dei Giardini E Delle Aree Verdi Del Territorio Comunale Di Firenze, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Delle Alberature Dei Giardini E Delle Aree Verdi Del Territorio Comunale Di Firenze Progetto Ponte Q5 Responsabile Del Procedimento: Dott. Arch. Luca Gentili, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Dei Giardini E Delle Aree Verdi Del Territorio Comunale Di Firenze Progetto Ponte Q1 Riva Dx Arno E Cascine

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016n. 50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 dall’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n.50/2016n. 50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xxss.mm.ii. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xxss.mm.ii.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 L.R. n. 38/2007 nonché dall’art.90dall’art. 90, comma 9, lett.alettera a) D.lgs.81/2008del D.Lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

Appears in 4 contracts

Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, www1.comune.fi.it

SUBAPPALTO. Per L’eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori – qualora l’aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto trovano integrale applicazione le - è subordinato al rispetto delle disposizioni contenute rispettivamente di cui all’art. 105 D.Lgs118 e 37 comma 11, del Dlgs 163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo L’appaltatore deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di garaAppaltante, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza al deposito del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. In caso di mancata presentazione in merito all’incidenza degli oneri sede di gara della sicurezza dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori per i lavori ascrivibili alle categorie OG2 e dei costi della manodoperaOG1, pertanto è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate relative ai fini pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle verifiche ritenute di garanzia effettuate. I lavori appartenenti alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui all’artall’’art. 105 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, saranno subappaltabili nei limiti del 30%, trovando applicazione ai sensi dell’art. 12 della L.80/2014 il limite di cui all’art.170, comma 1 del DPR 207/2010, ad imprese in possesso dei requisiti sopra indicati, purché ricorrano tutte le condizioni previste dai citati articoli 118 del D.Lgs. 163/2006 e 170 del DPR 207/2010. Nel caso delle lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11, la Stazione appaltante provvederà ex art. 37, comma 11, del D.lgs. n.50/2016. Inoltre163/2006 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, sempre nel caso venga presentata la bozza nei limiti del contratto di subappalto.Trova applicazione l’articolo 118, comma 3, penultimo periodo del D.Lgs. 163/2006. Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti. L’Appaltatore resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L’Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima Appaltante, ogni obbligazione connessa all’esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti. Al fine di consentire il corretto svolgimento della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioniprocedura prevista dall’art. Sull’importo del 118, comma 3 D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non superiori a quelli previsti per il contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodoperaappalto e compatibili con i termini di liquidazione degli acconti di cui agli artt. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:143 e 144 D.P.R. 207/2010.

Appears in 3 contracts

Samples: Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 59, d.lgs. N. 163/2006, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio, Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria – Lotto 2. Opere Edili , Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 59, d.lgs. N. 163/2006, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio, Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria – Lotto 3. Opere Edili , Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 59, d.lgs. N. 163/2006, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio, Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria – Lotto 1. Opere Edili

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto L’Appaltatore potrà subappaltare nei limiti di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D. Lgs. 50/16 solo previa autorizzazione scritta da parte della Committente. L’Amministrazione dichiara di voler corrispondere all’Appaltatore le somme dallo stesso dovute nei confronti dei subappaltatori, fermo restando che l’Appaltatore si impegna a trasmettere, almeno 30 giorni prima del termine per l’emissione del relativo certificato di pagamento, idonea dichiarazione riguardante la quantificazione delle attività di competenza del subappaltatore, nonché a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni problematica riguardante i pagamenti nei confronti dei medesimi subcontraenti. L’Appaltatore, prima di ricorrere a qualsivoglia subappaltatore, dovrà trasmettere alla Committente l’istanza di autorizzazione per il subappalto, la quale dovrà contenere: - il contratto di subappalto condizionato all’autorizzazione della Committente; - le prestazioni che intende subappaltare con il relativo importo; - la denominazione e ragione sociale del soggetto proposto per il subappalto e il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’affidamento, contenente la dichiarazione di insussistenza di procedure concorsuali e l’espressa dicitura antimafia, qualora possibile, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente; - l’attestazione dei requisiti posseduti dal soggetto proposto per il subappalto in relazione alle prestazioni oggetto di contratto, tra cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e l’autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 s.m.i. circa il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/201681/2008 e s.m.i. Qualorae dall’art. 80 del D.Lgs. 50/16. - ogni altro documento richiesto dalla Committente. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla legge di gara, ai fini dell’autorizzazionedal presente Contratto, venga presentata nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere fatta per iscritto ed inviata alla Committente, che provvederà al riguardo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la bozza documentazione occorrente. Ove ricorrano giustificati motivi, tale termine potrà essere prorogato una sola volta per uguale periodo. L’Appaltatore risponderà in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la Committente stessa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi anche in conseguenza delle forniture, attività, lavori e/o delle prestazioni. L’Appaltatore è tenuto a inserire nel contratto di subappalto una clausola con la quale viene esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti della Committente. Resta comunque fermo che l’Appaltatore deve tenere indenne la Committente da qualsiasi richiesta e/o pretesa da parte dei subappaltatori stessi. La Committente avrà il diritto di richiedere all’Appaltatore la risoluzione del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal cantiere, per imperizia o indesiderabilità del subappaltatore stesso, senza essere per questo motivo in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza alcun modo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Committente sarà in ogni caso autorizzata a esercitare direttamente i controlli e dei costi della manodoperale verifiche di cui all’art. 1662, comma 1, c.c.; a tal fine, l’Appaltatore si impegna a ottenere l’espresso consenso del Subappaltatore. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo o alla normativa applicabile, la Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai fini delle verifiche sensi dell’articolo 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento di ogni danno subito. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD. Lgs. n.50/2016. Inoltren. 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto che devono intendersi di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:seguito integralmente trascritte.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Tra, www.laziocrea.it

SUBAPPALTO. Per E’ ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzaprevia autorizzazione di ATM, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artnei limiti dell’art. 105 del D.Lgs. D. Lgs 50/2016. QualoraIl concorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, nell'ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, recante l'indicazione della terna dei subappaltatori e delle prestazioni che intende subappaltare. Il concorrente è altresì tenuto a dimostrare l'assenza in capo ai fini dell’autorizzazionesubappaltatori indicati dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed a tal fine dovrà allegare, venga presentata la bozza per ciascun subappaltatore, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del contratto d.P.R. 445/2000, attestante l'assenza dei motivi di subappaltoesclusione in questione, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza ovvero da persona munita dei necessari poteri, con allegata copia del documento di identità del dichiarante. È facoltà del subappaltatore utilizzare a tal fine l'allegato DGUE, ivi compreso l’Addendum contenente le dichiarazioni introdotte dal D.lgs. 56/2017 debitamente compilato nelle parti di interesse, sulla base delle indicazioni contenute nelle premesse del DGUE e nel Modello di Formulario di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei costi Trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27/7/2016. L'omessa indicazione della manodopera, terna dei subappaltatori ovvero l'omessa presentazione delle dichiarazioni attestanti l'assenza in capo ai fini delle verifiche subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’artall'art. 105 80 del D.lgsd.lgs. n.50/201650/2016 costituisce mancanza di una dichiarazione essenziale, con conseguente applicazione della procedura di soccorso istruttorio. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto I contratti di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, l’assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto flussi finanziari di cui alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Legge 136/2010.

Appears in 2 contracts

Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Per A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente è consentito nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, così come stabilito all’art. 105 D.Lgs49, comma 1, lett. n.50/2016a) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché: - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. Nel 80 del D. Lgs. n. 50/2016; - all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare; Come stabilito all’art. 49, comma 1, lett. b), sub. 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto i costi relativi coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla sicurezza Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il menzionato termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà: - a verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016subappaltatori, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione appaltanteAppaltante, contestualmente ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice; - a controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - a registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla suddetta istanzaprestazione oggetto di contestazione; - a trasmettere al RUP, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di garasenza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispettosegnalazione dell’inosservanza, da parte dell’Appaltatoredell’esecutore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsCodice. n.50/2016L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di subappaltoeventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, resta fermo l’obbligo ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub- contratti stipulati, il nome del deposito sub-contraente, l’importo del contratto presso e l’oggetto della prestazione affidata. Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all’Impresa ausiliaria. In particolare, l’Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’Impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione. L’accertamento da parte del Direttore dei Lavori di prestazioni non eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo mancata disponibilità da parte dell’Impresa avvalente di tutte le risorse dell’Impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodoperain danno per grave inadempimento, ai sensi dell’art. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90108, comma 93, lett.a) D.lgs.81/2008del D. Lgs. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:n. 50/2016.

Appears in 2 contracts

Samples: www.regione.lazio.it, www.regione.lazio.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità. • L’eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione del Comune di Ventasso, è soggetto ai limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016. Nel 50/2016 ed altresì alle seguenti condizioni: • che il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta le parti del contratto che intende subappaltare, comunque entro il limite 30% dell’importo contrattuale; • che l’appaltatore provveda, prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione, al deposito del contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassopresso il Comune di Ventasso, corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l’esecuzione del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata 5 e la documentazione prevista dall’art.105 di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L’appaltatore trasmette al Comune di Ventasso, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore; qualora le fatture quietanziate del D.lgs. n.50/2016, al fine subappaltatore o del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato cottimista non siano trasmesse entro il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai predetto termine il Comune procede ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artdell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e Il pagamento diretto dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’artsubappaltatori è disciplinato dall’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90105, comma 913 del D.Lgs. 50/2016; in tale caso, lett.a) D.lgs.81/2008l’appaltatore comunica al Comune di Ventasso la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentataL’affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:

Appears in 2 contracts

Samples: www.comune.ventasso.re.it, www.comune.ventasso.re.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione Il concorrente indica all’atto dell’offerta le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.LgsCodice; in mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore Non si configurano come attività affidate in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche subappalto quelle di cui all’art. 105 105, comma 3, del D.lgsCodice In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate”, copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. n.50/2016Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). InoltreOve mancante, sempre nel lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso venga presentata di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la bozza stipula del Contratto. - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di subappaltorete, resta fermo l’obbligo redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del deposito D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto presso di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima forma dell’atto pubblico o della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioniscrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. Sull’importo 25 del D.Lgs. 82/2005; - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di subappalto è effettuata rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura, ovvero la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodoperainserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione). Il subappaltatore è soggetto mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla verifica mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, comma 9il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, lett.a) D.lgs.81/2008anche ai sensi dell’art. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:25 del D.Lgs. 82/2005.

Appears in 2 contracts

Samples: www.regione.sicilia.it, www.regione.sicilia.it

SUBAPPALTO. Per Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artè ammesso nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dall’art. 105 D.Lgsdel D. Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale50/2016. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 commi 7 e 18 del D.lgs. n.50/2016, D.lgs.n.50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappaltosubappalto corredato della documentazione tecnica, eventualmente anche amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitaritermini prestazionali che economici. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, L’Appaltatore unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante Stazione Appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 105, comma 14, primo periodo del D.LgsD. Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016105/2016. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante Appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008L. R. n.38/2007. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Appalto Repubblica Italiana, affidamenti.comune.fi.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione Il concorrente potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti parti del servizio che intende affidare a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire terzi e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante fatta sempre salva la verifica del rispettopossesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. Laddove si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto relativamente alle prestazioni di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e spettanza dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario. Nell’ipotesi di subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l’operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori. Ai fini dell’affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Codice e, nell’ipotesi di subappalto necessario dovranno risultare anche in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del DPR 380/2001. Come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, con riferimento alle prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l’esecuzione delle stesse devono essere effettuati a cura di un Laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001. L’esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il Laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.lgsCodice. n.50/2016Analogamente per quanto attiene i ripristini strutturali e le finiture che dovessero rendersi necessari a seguito delle prove e indagini di tipo distruttivo eseguite sugli immobili, la loro esecuzione potrà essere effettuata direttamente dal laboratorio qualificato ai sensi dell’art. Inoltre59 del D.P.R. 380/2001 qualora abbia i mezzi e il personale idoneo, sempre nel caso venga presentata la bozza ovvero essere anch’essa subappaltata dal concorrente ai sensi dell’art. 105 del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo Codice. Il possesso del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto requisito richiesto (autorizzazione Ministeriale) dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza attestato nell’ambito della Parte IV lettera A punto 1 del costo della manodoperaDGUE, come meglio precisato nel par. Il subappaltatore 15.2. Resta inteso che, con riguardo a tale prestazione, è soggetto alla verifica ammessa la partecipazione anche dei soggetti di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90cui all’art. 45, comma 92, lett.alett. a) D.lgs.81/2008del Codice. A tal fine al momento della richiesta Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di autorizzazione deve essere presentata:cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

Appears in 2 contracts

Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artè ammesso in conformità alle prescrizioni di cui all’Art. 105 118 del D.Lgs. n.50/2016163/2006. Nel contratto E’ fatto obbligo all’Appaltatore di subappalto i costi relativi presentare alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il Stazione Appaltante ogni contratto di subappalto, eventualmente anche il quale dovrà essere preventivamente autorizzato dalla stessa. Le Ditte subappaltatrici, qualora impiegate in bozza, completo dell’indicazione attività previste dal T.U. dell’Ambiente dovranno essere iscritte all’Albo Nazionale dei prezzi unitariGestori Ambientali per la categoria relativa al servizio previsto in subappalto e per la classe proporzionale all’importo del servizio che dovrà essere prestato. Ai sensi del D.LgsL’appaltatore provvederà al pagamento diretto dell’importo dovuto alle imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafiaA tal proposito, è fatto obbligo all’Appaltatore all’appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltantetrasmettere, contestualmente alla suddetta istanzaentro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artcopia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 85 Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di garasubappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla la stazione appaltante la verifica del rispettosospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso. E’ espressamente vietata qualsiasi forma di nolo a caldo e/o nolo a freddo dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei servizi, da parte dell’Appaltatorequalora il noleggiatore non sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dell’obbligo posto a suo carico dall’artfatta salva, l’eventualità di condizioni eccezionali dichiarate dalla Stazione Appaltante (es.: eventi di calamità naturale). 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel Nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza si applica quanto previsto dalla Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:flussi finanziari.

Appears in 2 contracts

Samples: www.comune.reggio-calabria.it, garetelematiche.provincia.rc.it

SUBAPPALTO. Per il Nel caso di subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente si rinvia alla disciplina prevista dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, come richiamata all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi 23 del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è C.S.A. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere comunicare alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. QualoraAppaltante, ai fini dell’autorizzazionesensi dell’art. 118, venga presentata la bozza comma 11 del contratto di subappaltoD. Lgs. 163/2006, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l’importo e copia del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperacontratto, ai fini delle verifiche di cui all’artl’oggetto del lavoro servizio o fornitura affidati (art. 105 24 del D.lgs. n.50/2016C.S.A.). Inoltre, sempre l’Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 comma 9 della legge 136/2010, ad inserire nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappaltosubappalto e nei sub-contratti l’obbligo, resta fermo l’obbligo a carico del deposito del contratto presso subappaltatore/subcontraente, di rispettare gli adempimenti inerenti la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazionitracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 richiamata. Sull’importo Il mancato inserimento di tale clausola comporta la nullità assoluta del contratto di subappalto e del sub-contratto. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore è effettuata obbligato a trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori/subcontraente, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore/subcontraente entro il predetto termine, la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore, Ai Sensi

SUBAPPALTO. Per E’ ammesso il subappalto trovano integrale applicazione subappalto, se richiesto dal concorrente in sede di offerta ed autorizzato dall’A.O.U.I. Lo stesso sarà regolato ai sensi dell’art.118 D.Lgs. 163/2006. L’A.O.U.I. corrisponderà alla Ditta appaltatrice l’importo della fornitura/lavori eseguiti dal subappaltatore. La Ditta è responsabile, in rapporto all’A.O.U.I., della osservanza di tutte le norme da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto non disciplini l’ipotesi del subappalto. In particolare si ricorda l’obbligo per la Ditta aggiudicataria e per l’eventuale subappaltatore di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative di lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute rispettivamente all’artnel contratto collettivo della categoria di appartenenza. 105 Tutte le norme di sicurezza dovranno essere rispettate anche dal subappaltatore. L’appaltatore è responsabile del coordinamento delle attività ai sensi di quanto previsto nel presente Capitolato speciale d’Appalto. Per quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto stabilito dall’art. 118 D.Lgs. n.50/2016163/2006 e s.m.i. Nel Nell’ipotesi di subappalto non dichiarato all’atto della presentazione dell’offerta, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta aggiudicataria risponderà verso l’A.O.U.I. ed eventualmente verso terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto compiuta dalla Ditta subappaltatrice o affidataria. Nell’ipotesi di subappalto la Ditta appaltatrice si impegna a inserire nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016le seguenti clausole: - La Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell’A.O.U.I., al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza nell’ambito del contratto sottoscritto fra queste ultime e identificato dal CIG …, assume tutti gli obblighi di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e tracciabilità dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche flussi finanziari di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto 3 Legge 136/2010; - La Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell’A.O.U.I. si impegna a dare immediata comunicazione all’A.O.U.I. della notizia di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima inadempimento della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; - La Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell’A.O.U.I. si impegna ad inviare copia del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:all’A.O.U.I.

Appears in 1 contract

Samples: www.ospedaleuniverona.it

SUBAPPALTO. Per il L’eventuale subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico disciplinato dall’art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016n. 50/2016 e s.m.i. QualoraNon è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale previsti nel Disciplinare di gara. Il Concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le prestazioni che intende subappaltare o affidare a cottimo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l’Aggiudicatario a ricorrere al subappalto. Il Concorrente che intenda ricorrere al subappalto deve obbligatoriamente indicare in sede di offerta la terna di subappaltatori ai fini dell’autorizzazionesensi dell'articolo 105, venga presentata comma 6, primo periodo, del Codice (ragione sociale, Codice fiscale, Partita IVA, Sede legale), nonché l'eventuale sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con ciascun soggetto componente la bozza del contratto terna. Non è altresì consentito includere nella terna di subappaltosubappaltatori indicata in sede di offerta uno o più soggetti che in forma singola, questa deve essere accompagnata associata, o in qualità di impresa ausiliaria abbiano partecipato al presente appalto; è tuttavia consentito che il medesimo subappaltatore sia indicato da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e più di un Concorrente, fermo restando che, qualora emerga la partecipazione del subappaltatore alla formulazione delle offerte, queste saranno tutte escluse dalla procedura di gara in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza quanto imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora si rendesse necessario in sede di gara procedere all'integrazione/sostituzione/eliminazione di uno o più subappaltatori indicati in sede di offerta, al fine di individuare correttamente una terna completa di subappaltatori idonei, il Concorrente può ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio prevista nel Disciplinare di gara. Ai subappalti e ai subcontratti si applica la disciplina prevista in materia antimafia. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, dei cottimisti, dei prestatori di servizi e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche fornitori di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90beni o lavori esclusivamente nei casi espressamente previsti dall'articolo 105, comma 913, lett.a) D.lgs.81/2008del Codice. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Diversamente i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore, che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: claraspa.portaleamministrazionetrasparente.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artAi sensi dell’art. 105 D.Lgsdel d.lgs. n.50/201618 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Nel contratto l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti, a pena di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a nullità, salvo quanto previsto nel contratto principaledall’art. L’Appaltatore che intenda avvalersi 106, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016. Il subappalto è consentito nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché: - l’affidatario del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto prestazioni oggetto di subappalto; - all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare; - l’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitaridi cui all'art. Ai sensi 80 del D.Lgsd.lgs. 159/2011 xx.xxn. 50/2016. in materia di documentazione antimafia, è È fatto obbligo all’Appaltatore all’Aggiudicatario di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltanteAppaltante, contestualmente alla suddetta istanzaai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il D.L. provvederà a: - verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i dati anagrafici cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice; - controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei soggetti sottoposti pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni prestazione oggetto dei prezzi unitari posti a base di garacontestazione; - provvedere, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla stazione appaltante la verifica del rispettosegnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’Appaltatoredell’esecutore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsCodice. n.50/2016Salvi i casi di cui all’art. Inoltre105, sempre nel caso venga presentata comma 13 del Codice, la bozza Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di subappaltoeventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, resta fermo l’obbligo ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del deposito sub-contraente, l'importo del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima e l'oggetto della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:prestazione affidata.

Appears in 1 contract

Samples: www.regione.lazio.it

SUBAPPALTO. Per È ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente purché espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea con sentenza del 26/9/2019 n. C- 63/18, non si applica il limite del subappalto di cui all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. QualoraIl concorrente che intenda chiedere il subappalto deve indicare nell’offerta quali prestazioni intende concedere in subappalto. Ai sensi dell’art 105 comma 1 D.Lgs.50/2016, ai fini dell’autorizzazionea pena di nullità, venga presentata la bozza non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di subappaltoappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto. L’appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai fini delle verifiche quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 105 80 del D.lgsD. Lgs. n.50/201650/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. Inoltre105, sempre nel comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’appaltatore resta in ogni caso venga presentata la bozza del contratto responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle forniture o dei servizi oggetto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso sollevando la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza forniture o dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodoperaservizi subappaltati. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge. Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall’art. 105, comma 9, lett.a) D.lgs.81/200813 del D. Lgs. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:50/2016 e s.m.i..

Appears in 1 contract

Samples: www.uninsubria.it

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente è ammesso in conformità all’art. 105 D.Lgsdel D. Lgs. n.50/201650/2016, vigente ratione temporis. Nel contratto di Il subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassocomporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione contraente delle prestazioni subappaltate. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore Si precisa peraltro che intenda avvalersi del subappalto o cottimo l’aggiudicatario deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016praticare, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute per le prestazioni affidate in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione del Contratto Esecutivo, fermo il ribasso eventualmente anche pattuito, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in bozzasubappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artrichiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni. QualoraIl concorrente deve aver indicato: - nell’apposita dichiarazione di cui al precedente paragrafo 2.2.1, ai fini dell’autorizzazionele parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, venga presentata in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Gli operatori economici indicano, in ogni caso, in tale sede la bozza quota che intendono subappaltare. Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere inoltrate all’Amministrazione e da quest’ultima rilasciate. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. L’aggiudicatario non potrà affidare in subappalto le prestazioni indicate a imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dell’AQ. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappaltosubappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto Esecutivo. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore comma 3, del Codice. Ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare, non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’Accordo Quadro. I relativi contratti sono depositati all’Amministrazione Contraente prima o contestualmente alla sottoscrizione del subappaltatore Contratto Esecutivo. Si applicano, in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperaquanto compatibili, ai fini delle verifiche le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:n. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro in Un Unico

SUBAPPALTO. Per Ai sensi dell’art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artcontratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto, ovvero la possibilità di stipulare per l’esecuzione dell’appalto sub-contratti che non sono subappalti, secondo la disciplina prevista dal suddetto articolo 105 D.Lgs. n.50/201650/2016 s.m.i.. Si dà atto che in sede di offerta l’appaltatore ha fatto presente che provvederà a subappaltare o affidare in cottimo le seguenti lavorazioni: Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante. Nel La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. L’affidatario deposita il contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante l’Amministrazione Committente almeno 20 venti giorni prima della data dell’effettivo di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo Al momento del deposito del contratto di subappalto è effettuata l’affidatario trasmette la verifica dell’incidenza certificazione attestante il possesso dei costi della manodoperarequisiti di qualificazione del subappaltatore prescritti dal D.Lgs. A tal fine nel 50/2016 s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo sia in termini prestazionali che economici. L’affidatario che si avvale del costo della manodoperasubappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 codice civile con il titolare del subappalto. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva dei confronti della Amministrazione Committente. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003, salvo il caso di cui all’art. 50, co. 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Comune committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa la Cassa edile, ove presente, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto e del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il DURC in corso di validità dell’affidatario e ai subappaltatori. L’affidatario è soggetto alla verifica tenuto a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 913, lett.a) D.lgs.81/2008D.Lgs. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata50/2016 s.m.i.. L’appaltatore si impegna:

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.scandiano.re.it

SUBAPPALTO. .700 Il subappalto è vietato. .300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale. .300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale. .100 Non è previsto alcun sopralluogo. .100 Da richiedere a: Divisione delle costruzioni Area del supporto e del coordinamento xxx X. Xxxxx 13 6501 Bellinzona Telefono: +00 00 000 00 00 Fax: +00 00 000 00 00 E-mail: xx-xxxx@xx.xx .210 Termine per la richiesta di informazioni. Le informazioni di carattere tecnico potranno essere date solo previa consultazione interna con l’Area operativa interessata, considerandone il tempo necessario. Per il subappalto trovano integrale applicazione questa ragione, informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori in appalto dovranno essere richieste al più tardi 15 giorni prima dell'inoltro dell'offerta. .300 Il committente risponderà a tutti i concorrenti mediante lettera pubblicata sul sito internet della commessa. I termini di ricorso contro le disposizioni contenute rispettivamente all’artdecisioni decorrono dalla data di pubblicazione (sul sito internet). 105 D.LgsMP-SC 50 - 2018-2019 Pagina: 17 Settori 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 28.10.2016 Centri di manutenzione strade cantonali Fornitura di delimitazioni in pietra naturale .600 Contro le decisioni del committente è data facoltà di ricorso. n.50/2016. Nel contratto Durante la fase delle domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazione scritte che cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti di subappalto i costi relativi alla sicurezza interpretazione, così come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggetti soggette a ribassoricorso. A .700 Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo l'eventuale sopralluogo, avranno validità unicamente se confermate per iscritto. .800 Al termine di una procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di consultare gli atti di gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale diritto si estingue dopo 10 giorni dalla notifica della decisione, con la crescita in giudicato. I documenti possono essere visionati negli orari d’ufficio presso la sede del committente, previo appuntamento col funzionario incaricato, entro e non oltre tale termine. Non può essere fornita alcuna garanzia di disponibilità in tal fine devono senso. .900 Per principio di trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una valutazione, il committente si riserva di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte delle offerte di altri concorrenti. Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principaleconsiderate unicamente per atti contenenti informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti d’autore (dettagli esecutivi, soluzioni tecniche/artistiche individuali, ecc. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgse NON x.xx. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articoloi prezzi e le tariffe) ed esplicitamente indicati dagli offerenti come riservati. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto scopo, gli offerenti potranno consegnare con l’offerta una lista indicante le parti di subappaltodocumenti che ritenessero di dover preservare dalla visione di terzi, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di senza modificare o apporre scritte estranee alla documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara. In caso di conflitto, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire il committente si rimetterà alla stazione appaltante decisione del Tribunale amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dell’invocazione dei diritti d’autore, atti ad ostacolare la verifica del rispettotrasparenza delle procedure, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto potranno essere motivo di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:provvedimenti.

Appears in 1 contract

Samples: www4.ti.ch

SUBAPPALTO. Per È ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente in conformità a quanto previsto all’art. 105 118 D. Lgs. n. 163/2006 ed agli artt. 298, comma 4, e 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle modalità previste nell’Allegato F Schema di Contratto. Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Regione Lazio di quanto subappaltato. Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n.50/2016. Nel 163/2006 e s.m., l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • la impresa concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • il Fornitore deve depositare presso la Regione Lazio il contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassoalmeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato Con il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza deposito del contratto di subappalto, questa il Fornitore deve essere accompagnata trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e sostitutiva inerente il possesso dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche requisiti di cui all’art. 105 38 del D.lgsD. Lgs. n.50/2016. Inoltre163/2006 e s.m., sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza essere in possesso dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica requisiti di idoneità tecnico-tecnico professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90necessari per la corretta esecuzione della servizio, di cui all’art. 26, comma 91, lett.a) D.lgs.81/2008lettera a), punto 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m., certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia). A tal fine Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al momento della richiesta Fornitore medesimo di autorizzazione deve essere presentata:comunicare alla Regione Lazio il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, nonché rendere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 attestante che, nel relativo sub contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi gara di volersi avvalere del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in bozzasubappalto nei limiti di cui agli artt. 118 e 37 comma 11, completo dell’indicazione Dlgs 163/06 e nel rispetto dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. presupposti e degli adempimenti di legge in materia di documentazione antimafiamateria, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di garaAppaltante, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza al deposito del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di mancata presentazione in merito all’incidenza degli oneri sede di gara della sicurezza dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. La Stazione Appaltante non provvede per i lavori ascrivibili alle categorie OG2 e dei costi della manodoperaOG1 al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate relative ai fini pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle verifiche ritenute di garanzia effettuate. I lavori appartenenti alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui all’artall’’art. 105 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, saranno subappaltabili nei limiti del 30%, trovando applicazione ai sensi dell’art. 12 della L.80/2014 il limite di cui all’art.170, comma 1 del DPR 207/2010, ad imprese in possesso dei requisiti sopra indicati, purché ricorrano tutte le condizioni previste dai citati articoli 118 del D.Lgs. 163/2006 e 170 del DPR 207/2010. Nel caso delle lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11, la Stazione Appaltante provvederà ex art. 37, comma 11, del D.lgs. n.50/2016. Inoltre163/2006 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, sempre nel caso venga presentata la bozza nei limiti del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90Trova applicazione l’articolo 118, comma 93, lett.a) D.lgs.81/2008penultimo periodo del D.Lgs. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:163/2006.

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziademanio.it

SUBAPPALTO. Per il Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il subappalto trovano integrale applicazione le è regolato dalle disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n.50/2016n. 50/2016 ed è ammesso, previa autorizzazione della Committente, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Inoltre, sempre nel caso venga presentata L'IMPRESA presenterà la bozza richiesta di subappalto corredandola di: - certificazione requisiti speciali subappaltatore - dichiarazione da parte del subappaltatore dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs n.80/2016 - contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo con evidenza degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - POS subappaltatore - documentazione pertinente Allegato XVII D.1gs n.81/08 - dichiarazione in merito a sussistenza o meno di forme di controllo o collegamento fra l’IMPRESA ed il subappaltatore ex art. 2359 cc. Secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 8, del deposito D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ASA SpA, soggetto titolare di diritti speciali ed esclusivi, per gli appalti di servizi, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, applica la seguente disciplina. Per quanto concerne l’istituto del contratto presso la Stazione appaltante almeno Pagamento diretto del subappaltatore, l’applicazione dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. è prevista per le sole procedure di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Al momento del pagamento del subappaltatore da parte dell’IMPRESA, questa dovrà trasmettere alla Committente copia delle fatture quietanzate del subappaltatore, corredate della relativa contabilità servizi se richiesta dalla Direzione Servizi, entro e non oltre 20 giorni prima dal pagamento, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazionisuddetta documentazione, il Committente potrà sospendere i successivi pagamenti all'IMPRESA fino a regolarizzazione. Sull’importo L'IMPRESA, secondo quanto disposto dall’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'IMPRESA corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Committente , sentito il direttore dei servizi, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'IMPRESA è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. In caso di richiesta di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi obbligatoria l’indicazione della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica terna di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:subappaltatori.

Appears in 1 contract

Samples: www.asaspa.it

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione è ammesso nei limiti e con le disposizioni contenute rispettivamente modalità previste all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi 118 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx163/2006. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artagli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda ULSS n. 7. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza Con il deposito del contratto di subappalto, questa la ditta appaltatrice deve essere accompagnata trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui l’autocertificazione della comunicazione antimafia, prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori, certificato o dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche sostitutiva di cui all’art. 105 del D.lgs38, D.Lgs. n.50/2016n. 163/2006). Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza Copia del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione appaltante l’Azienda ULSS n. 7 almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto. L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Sull’importo I subappaltatori trasmettono alla Azienda ULSS n. 7, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L’Azienda ULSS n. 7 provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L’Azienda ULSS n. 7 verificherà l’inserimento di detta clausola nei relativi contratti. La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2006 procede all’immediata risoluzione del contratto di subappalto è effettuata rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Azienda ULSS n. 7 e la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza Prefettura – Ufficio Territoriale del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Governo.

Appears in 1 contract

Samples: www.ulss7.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artdell’art. 105 del D.Lgs. 50/201650/16. Qualoral’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito solo se preventivamente autorizzato dalla Committente. La quota dell’appalto oggetto di subappalto non potrà, ai comunque, essere superiore al 30% del valore del contratto. Ai fini dell’autorizzazione, venga presentata del rilascio dell'autorizzazione l'Appaltatore dovrà attivarsi presso la bozza Committente che fornirà tutte le indicazioni inerenti la documentazione da produrre in allegato alla richiesta. Il periodo occorrente alla Committente per il rilascio dell’autorizzazione non potrà in alcun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione del contratto e, per tale motivo, l'Appaltatore nulla avrà a pretendere dalla Committente. L'Appaltatore rimarrà nei confronti della Committente l'unico responsabile del perfetto adempimento degli impegni assunti dai Subappaltatori e terzi fornitori in genere. I subappaltatori dovranno altresì mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di subappaltoperdita dei detti requisiti la Committente si riserva la facoltà di revocare l’autorizzazione. La presentazione di documentazione incompleta non vale a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 105, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperac. 18, ai fini delle verifiche D.Lgs. 50/16. Di regola, la Committente non corrisponderà direttamente i pagamenti al Subappaltatore o cottimista, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 105 105, comma 13 . l’Appaltatore si obbliga a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore stesso ai Subappaltatori. In difetto di ciò la Committente sospenderà il successivo pagamento. In conformità all’art. 105, c. 9, D.Lgs. 50/16, la Committente acquisirà il D.U.R.C. relativo ai Subappaltatori al fine del D.lgspagamento delle prestazioni contrattuali, compreso il saldo finale, se previsto. n.50/2016Nell’ipotesi di ottenimento di D.U.R.C. negativo riferito al Subappaltatore, si applicano le disposizioni di cui all’art. Inoltre105, sempre c. 10, D.Lgs. 50/16. L’Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore dei soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto. La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso venga presentata la bozza di violazione dell’obbligo di consegna delle copie autentiche dei contratti di subappalto o di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente tutti i subcontratti stipulati, con il nome dei subcontraenti, l'importo dei contratti, l'oggetto dei servizi o forniture affidati. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Committente, della corretta esecuzione del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso anche per la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:parte subappaltata.

Appears in 1 contract

Samples: www.seamilano.eu

SUBAPPALTO. Per E’ ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzaprevia autorizzazione di ATM, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artnei limiti dell’art. 105 del D.Lgs. D. Lgs 50/2016. QualoraIl concorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, nell'ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, recante l'indicazione delle prestazioni che intende subappaltare e, nell’ipotesi in cui si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non sia necessaria una particolare specializzazione, la terna di subappaltatori. Il concorrente è altresì tenuto a dimostrare l'assenza in capo ai fini dell’autorizzazionesubappaltatori indicati dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed a tal fine dovrà allegare, venga presentata la bozza per ciascun subappaltatore, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del contratto d.P.R. 445/2000, attestante l'assenza dei motivi di subappaltoesclusione in questione, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza ovvero da persona munita dei necessari poteri, con allegata copia del documento di identità del dichiarante. È facoltà del subappaltatore utilizzare a tal fine l'allegato DGUE, ivi compreso l’Addendum contenente le dichiarazioni introdotte dal D.lgs. 56/2017debitamente compilato nelle parti di interesse, sulla base delle indicazioni contenute nelle premesse del DGUE e nel Modello di Formulario di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei costi Trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27/7/2016). L'omessa indicazione della manodopera, terna dei subappaltatori ovvero l'omessa presentazione delle dichiarazioni attestanti l'assenza in capo ai fini delle verifiche subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’artall'art. 105 80 del D.lgsd.lgs. n.50/201650/2016 costituisce mancanza di una dichiarazione essenziale, con conseguente applicazione della procedura di soccorso istruttorio. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto I contratti di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, l’assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto flussi finanziari di cui alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Legge 136/2010.

Appears in 1 contract

Samples: www.atm.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 Ai sensi dell’art.105, comma 1, del D.Lgs. n.50/201650/2016 e ss.mm.ii., l'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Nel A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto complesso delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitarimanodopera. Ai sensi dell’art.105, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire 50/2016 e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanzass.mm.ii., i dati anagrafici concorrenti possono affidare in subappalto i lavori riconducibili alla categoria prevalente nonché alle categorie scorporabili (ove previste), nei limiti previsti dalla vigente normativa. All'atto dell'offerta il concorrente deve dare indicazione specifica e puntuale dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artlavori che intende subappaltare. 85 Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del D.Lgscitato articolo, la stazione appaltante ha previsto per il presente affidamento le seguenti quote di subappalto • limite del quaranta per cento dell’importo della categoria prevalente; • cento per cento delle categorie scorporabili. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte Tale limite del 40% risulta nello specifico coerente con la tipologia delle lavorazioni oggetto rientranti nella categoria dei prezzi unitari posti lavori presente nel progetto e atta a base contemperare l’apertura della procedura alla massima partecipazione di garaoperatori variamente configurati e qualificati. La quota indicata risulta, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a altresì, compatibile, da un lato, con l’esigenza di consentire alla stazione appaltante la verifica del rispettoS.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, da parte dell’Appaltatoree, dell’obbligo posto a suo carico dall’artdall’altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90105, comma 913, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine del summenzionato D.lgs., verrà corrisposto direttamente al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentatasubappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

Appears in 1 contract

Samples: static.cittametropolitanaroma.it

SUBAPPALTO. Per Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del il D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassoappalto. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato Con il contratto di subappalto, eventualmente anche infatti, l’Appaltatore conferisce a sua volta ad un terzo (cd. subappaltatore) l'incarico di eseguire in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. tutto od in materia di documentazione antimafia, parte le prestazioni che egli si è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a impegnato ad eseguire sulla base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di appalto principale. Il contratto di subappalto è quindi un contratto derivato dal contratto di appalto caratterizzato dal fatto di avere analogo contenuto e lo stesso tipo di causa del contratto principale, ovvero l’oggetto del contratto di appalto “trapassa” nell’oggetto del c ontratto di subappalto. Il subappaltatore, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta a sua volta, assume nei confronti dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperal’obbligazione di eseguire a proprio rischio parte delle prestazioni. Il subappalto è sottoposto ad autorizzazione amministrativa, ai fini delle verifiche di cui all’artsensi dell’art. 105 del D.lgs. n.50/2016n.50/2016 s.m.i. Inoltree, sempre nel pertanto, l’Appaltatore dovrà richiedere a S.C.R. Piemonte S.p.A. apposita autorizzazione (Modello A - Subappalto, che si allega alla presente). I termini per l’autorizzazione decorreranno dalla data del ricevimento da parte della Stazione Appaltante della documentazione completa. Si ricorda che il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Appaltatore: reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ad un terzo del valore delle prestazioni concessi in subappalto e non superiore ad un terzo del valore complessivo delle prestazioni ricevuta in appalto; subappaltatore: reclusione da uno a cinque anni e multa pari ad un terzo del valore delle prestazioni ricevute in subappalto). Si rammenta, inoltre, che l'Appaltatore resta in ogni caso venga presentata la bozza del contratto responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso sollevando la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:prestazioni subappaltate1.

Appears in 1 contract

Samples: trasparenza.scr.piemonte.it

SUBAPPALTO. Per L’Appaltatore può subappaltare le attività oggetto del presente appalto entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa. L’eventuale esercizio della facoltà di subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artnon comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, che rimarrà l’unico e solo responsabile nei confronti della Società Appaltante. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel L’affidamento di attività in subappalto è comunque sottoposto alle seguenti condizioni, a contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto eventualmente stipulato in violazione delle condizioni stesse, fermo restando quant’altro previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016: - l’Appaltatore deve aver indicato, in sede di offerta, le attività che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori; - in capo al subappaltatore non devono sussistere la cause di esclusione di cui all’art. Qualora80 del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’autorizzazionefermo restando quanto previsto dall’art. 105, venga presentata comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016; - il subappaltatore non deve aver partecipato alla presente procedura per l’affidamento dell’appalto; - l’Appaltatore deve presentare alla Società Appaltante apposita istanza, con un anticipo di almeno 20 (venti) giorni naturali prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività da subappaltare, allegando la bozza documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ossia:  originale o copia autenticata del contratto di subappalto, questa fermo restando che tale contratto deve essere accompagnata contenere l’accettazione esplicita, da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e parte del subappaltatore subappaltatore, di tutte le condizioni del presente documento e, ove compatibili, di tutti gli impegni assunti dall’Appaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperaordine alle attività oggetto di subappalto nonché, ai fini delle verifiche a pena di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza nullità assoluta del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo un’apposita clausola ai sensi della quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;  dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il subappaltatore, a norma dell’art. 2359 del deposito Codice Civile. In caso di ROE, consorzio tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti;  nei confronti del contratto presso subappaltatore non devono sussistere alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);  l’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. Fermo restando quanto sopra, la Stazione appaltante Società Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricevimento della predetta istanza. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Società Appaltante sono ridotti della metà. In caso di subcontratti stipulati per l'esecuzione di attività oggetto del presente appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore e/o al subappaltatore di trasmettere alla Società Appaltante un originale o una copia autenticata del subcontratto entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali dalla data di stipula, da cui risulti almeno il nome del sub-contraente, l'oggetto dell’attività affidata, l'importo contrattuale e gli strumenti di pagamento del corrispettivo spettante al subcontraente nonché, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. Salvo quanto disposto dall’art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell'Appaltatore che deve comunque trasmettere alla Società Appaltante, entro 20 (venti) giorni prima della dalla data dell’effettivo inizio dell’esecuzione di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative prestazioniai pagamenti effettuati al subappaltatore. Sull’importo del contratto In caso di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodoperae/o subcontratto, il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento di cui all’art. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.903, comma 91, lett.a) D.lgs.81/2008della Legge n. 136/2010, nei rapporti tra tutti i soggetti costituenti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente appalto, determina la risoluzione di diritto del relativo contratto ai sensi dell’art. A tal fine al momento 1456 del Codice Civile. In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la parte non inadempiente si impegna a dare immediata comunicazione alla Società Appaltante e agli enti competenti dell’inadempimento della richiesta propria controparte ai predetti obblighi. Quanto previsto dal presente documento e/o dal Contratto, in materia di autorizzazione deve essere presentata:verifiche e controlli, riservatezza e obblighi nei confronti del personale dipendente, si applicherà anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.

Appears in 1 contract

Samples: www.laziocrea.it

SUBAPPALTO. La disciplina del subappalto è regolata dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dal Capo 9 del Capitolato Speciale di Appalto. Per gli appalti di lavori costituiscono subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dall’art 105 comma 5 del Codice, la quota dei lavori subappaltabile secondo quanto previsto comma 2 dello stesso articolo, non può superare il subappalto trovano integrale applicazione valore del 40% (così come modificato del “Decreto Sblocca Cantieri”) dell’importo complessivo delle opere e deve essere autorizzata dalla Stazione appaltante. Il concorrente deve obbligatoriamente indicare, all’atto dell’offerta, i lavori o le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto parti di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalla lettera c) del comma 4 dell’art. 105 del Codice, compilando l’apposita sezione del DGUE (Parte II lett D). Per l’esecuzione delle lavorazioni di natura impiantistica di cui al D.M. 22.01.2008, n.37, il soggetto esecutore deve possedere le prescritte abilitazioni. Il requisito deve essere posseduto in fase esecutiva. Qualora in difetto al momento della partecipazione alla procedura di gara l’operatore economico dovrà dichiarare nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda DGUE di avvalersi del subappalto entro il limite complessivo del 40% dell’importo contrattuale (in suddetto limite rientrano tutte le lavorazioni subappaltabili di qualsiasi tipologia e categoria) o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 procedere, entro l’avvio della fase esecutiva, all’acquisizione delle stesse. Non è obbligatoria l’indicazione del/i nominativo/i del D.lgs. n.50/2016subappaltatore/i. L’indicazione del nome e il possesso dei requisiti di moralità, di professionalità e di qualificazione, verrà operato successivamente alla presentazione dell’offerta, al fine momento del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza deposito del contratto di subappalto. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista/i nelle ipotesi previste dal comma 13, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’artart. 105 del D.lgsCodice. n.50/2016. InoltreL’aggiudicatario, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto qualora decida di subappaltoaffidare parte dei lavori in subappalto o cottimo, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante e depositare presso la Stazione appaltante quest’ultima, almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo di effettivo inizio dell’esecuzione della esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo , il contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso dei requisiti da parte del subappaltatore di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione da subappaltare e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’affidatario che si avvale del subappalto deve altresì allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti in caso di raggruppamento. E’ fatto obbligo per l’affidatario, secondo quanto previsto dall’art. 105 comma 2 del Codice, comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodoperaquelle di cui all’art. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90105, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:3 del Codice.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. 1. Per il SERVIZIO DI PROGETTAZIONE il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artnon è ammesso, ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/201691, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappaltocomma 3, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx163/2006 e ss.mm.ii., fatta eccezione per le eventuali attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. I soggetti partecipanti possono, pertanto, dichiarare, all'atto dell'offerta, l’intenzione di affidare parti della prestazione in materia di documentazione antimafiasubappalto, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 con le modalità stabilite dall'articolo 118 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto 163/2006, utilizzando preferibilmente il Modello 10 allegato, reso dal progettista qualificato indicato o associato ovvero dall'operatore economico qualificato per progettazione e costruzione. La dichiarazione di subappalto dovrà essere sottoscritta, pena la nullità del subappalto dai seguenti soggetti: - dal professionista singolo; - da tutti i componenti dello Studio Associato o dal legale rappresentante dello studio associato che si dichiari tale con autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; - dal Legale Rappresentante della società di professionisti o d'ingegneria; - dal Rappresentante Legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE già formalmente costituiti; - da ciascuno dei prezzi unitari posti a base Concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di garaRaggruppamenti Temporanei/ Consorzi ordinari/ GEIE non ancora costituiti formalmente; - dal legale rappresentante del Consorzio stabile, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto Consorzio tra cooperative di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore produzione e lavoro e del subappaltatore Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice dell'appalto nell'apposito Modello 13. L'affidamento in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale, previa verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e lascia impregiudicata la responsabilità del progettista.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artL’Appaltatore è tenuto a eseguire in proprio i servizi affidati. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel Il contratto non può essere ceduto, a pena di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a nullità, salvo quanto previsto nel contratto principalenell’articolo 116 del D.Lgs 163/2006 e succ. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitarimodifiche e integrazioni. Ai sensi dell’art. 118 del D.LgsD.Lgs 163/2006 (che si richiama integralmente) i servizi affidati possono essere oggetto di subappalto nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale, previa acquisizione di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. 159/2011 xx.xx. Fermo restando che la stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore e i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in materia di documentazione antimafiagenere, è fatto obbligo all’Appaltatore all’appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanzaai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i dati anagrafici entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto subappaltatori o dei prezzi unitari posti a base di garacottimisti entro il predetto termine, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla la stazione appaltante la verifica del rispettosospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. L’Appaltatore deve corrispondere gli oneri di sicurezza, da parte dell’Appaltatorerelativi alle prestazioni affidate in subappalto, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso sollevando la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:lavori subappaltati.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.novate-milanese.mi.it

SUBAPPALTO. Per E' ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione misura massima percentuale prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto all’importo dei Si richiama il contenuto del prospetto di cui all’art. 1 della presente Lettera d’invito e del capitolato posto a base di gara. Nell’apposito campo previsto all’interno nel DGUE di cui al successivo art. 13 l’operatore economico deve indicare, pena la successiva non autorizzazione al subappalto le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare. Al fine dell’autorizzazione e prima dell’affidamento del subappalto, il contraente dovrà presentare richiesta scritta all’Amministrazione, specificando le attività che intende subappaltare nell’ambito di quanto indicato in sede di offerta, e indicare l’impresa subappaltatrice. L’esecutore che intende avvalersi del subappalto deve presentare alla Stazione Appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. QualoraIl termine previsto dall’art. 105, ai fini dell’autorizzazionecomma 18, venga presentata la bozza del contratto codice, decorre dalla data di subappaltoricevimento della predetta istanza. L’Amministrazione a sua volta autorizza per iscritto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza previa verifica degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche adempimenti di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n.50/2016n. 50/2016 e di quanto previsto all’art. Inoltre3, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappaltocomma 7, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 8 e comma 9, lett.adella L. n. 136/2010 ss.mm.ii., lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto. Si rammenta che i soggetti affidatari dei contratti di subappalto non devono aver partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto ai sensi dell'art 105 comma 4 lettera a) D.lgs.81/2008del D.lgs. A tal fine 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto. Nell'ipotesi in cui il concorrente sia privo delle qualificazioni richieste in relazione a una o più categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (se previste nell'appalto) e intenda qualificarsi ricorrendo al momento della richiesta subappalto, dovrà indicare espressamente tale volontà nel DGUE. La Stazione appaltante effettuerà nei confronti del subappaltatore, oltre alla verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche la verifica del possesso dei requisiti di autorizzazione deve essere presentata:capacità-tecnico-organizzativa.

Appears in 1 contract

Samples: new.comune.grosseto.it

SUBAPPALTO. Per Nei casi previsti dal paragrafo 2.5, il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artconcorrente è tenuto ad indicare nella domanda di partecipazione obbligatoriamente una terna di subappaltatori. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto I subappaltatori devono possedere i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati requisiti previsti dall’art. 85 80 del D.LgsCodice e dichiararli in gara. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte Pertanto, entro il termine di presentazione dell’offerta, dovranno essere prodotti a Sistema: - tanti documenti contenenti le dichiarazioni sull’assenza delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base cause di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche esclusione di cui all’art. 105 80 del D.lgsD. lgs. n.50/2016n. 50/2016 e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri per ciascuno dei subappaltatori; - PASSOE dei subappaltatori; - DGUE dei subappaltatori. InoltreIn caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine già costituiti al momento della richiesta presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di autorizzazione deve esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate”, copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere presentata:prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto. in caso di RTI costituendo ogni aderente al RTI dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, e dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei nonché le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara Per L’affidamento, in Concessione, Del Servizio Caffetteria Presso La Sede Della PCM Di via Della Ferratella in Laterano N. 51

SUBAPPALTO. Per il Luogo di emissione: Numero: 331/DIRERDIS Data: 21/06/2019 L’affidamento in subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016n. 50/2016 e dev’essere autorizzato dall’Amministrazione Committente. InoltreIl valore complessivo delle prestazioni subappaltate non potrà superare il valore massimo previsto dalla normativa vigente. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione delle prestazioni in subappalto, sempre nel caso venga presentata sollevando l’Ente stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. A pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione, i contratti di subappalto dovranno rispettare la bozza disciplina di cui al D.lgs. n 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 0000 x 000". I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art 3 della L 13/08/2010 n 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. I sub-contratti così definiti ai sensi del comma 2 dell’art 105 del D.lgs. 50/2016, qualora stipulati in conformità al D.P.R. 02/08/2010 n 150 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della Legge 13/08/2010 n 136 e s.m.i. pertanto è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo e l'oggetto del deposito lavoro. L’amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma 13 del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:medesimo art.105.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Concluso Con Unico Operatore Economico Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3, Del d.lgs. N. 50/2016, Avente Ad Oggetto I Lavori Edili Di Manutenzione Ordinaria E Piccola Manutenzione Straordinaria Degli Immobili Gestiti Da Erdis Marche Nel Presidio Di Ancona, Cig 7774797d70

SUBAPPALTO. Per Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti del 30% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artpredetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. 105 Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Aggiudicatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla Stazione Appaltante, per tutti i Contratti Applicativi discendenti dal presente A.Q. può provvedersi, sentito l'Aggiudicatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R. 207/2010 (tuttora in vigore ex art. 217 comma primo lett. u) del D.Lgs. n.50/2016), nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Nel contratto E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i Contratti Applicativi in corso, nella pendenza di subappalto i costi relativi procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'art. 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla sicurezza non sono soggetti a ribassopredetta procedura. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del L’affidamento in subappalto o in cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016è consentito, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappaltoprevia autorizzazione dell’Amministrazione, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentataalle seguenti condizioni:

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Economico Ex

SUBAPPALTO. Per La ditta Appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel servizio oggetto del contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza e non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata potrà subappaltarlo, nemmeno in parte, senza la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di preventiva autorizzazione dell’ASM Terni S.p.A. Il subappalto, eventualmente anche in bozzase autorizzato, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art.118 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di subappalto il concorrente che intende subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’ASM Terni S.p.A., dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Al fine di verificare il rispetto dei limiti della percentuale di subappalto previsti dall’art.118 del D.Lgs.163/2006, la ditta appaltatrice dovrà fornire all’ASM Terni S.p.A. documentazione a comprova dell’importo dato in subappalto. Nel caso di ricorso al subappalto, la ditta Appaltatrice dovrà attestare che le officine terze (non più di due), alle quali farà ricorso, posseggono i requisiti tecnici previsti nel presente accordo quadro e che sono pertanto in grado di espletare il servizio richiesto. La ditta subappaltatrice, per il tramite della ditta Appaltatrice, dovrà produrre tutta la documentazione e certificazione prevista dalla normativa vigente in materia di documentazione antimafiaappalti (D.Lgs163/2006 e successive modifiche ed integrazioni). I costi derivanti dal trasporto dell’automezzo presso l’officina del subappaltatore, è fatto obbligo all’Appaltatore per qualsivoglia motivo, non potranno essere addebitati all’ASM Terni S.p.A.. I tempi di acquisire riconsegna dei veicoli in riparazione, definiti e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine concordati con l’ASM Terni S.p.A. al momento della richiesta di autorizzazione deve consegna del veicolo da riparare, devono comunque essere presentata:rispettati, anche se parte del lavoro sarà svolto dalla ditta subappaltatrice. Eventuali ritardi nella riparazione del veicolo saranno addebitati dall’ASM Terni S.p.A. esclusivamente alla ditta Appaltatrice, quant’anche il ritardo sarà riconducibile, in parte o esclusivamente, alla ditta subappaltatrice. L’ASM non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro d'Appalto Per Il Servizio Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Agli Automezzi Dell’asm Terni s.p.a. Manutenzione Automezzi > 35 Q Pagina 1 Di 33

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artAi sensi dell’art. 105 D.Lgs31 comma 8 secondo periodo del D. Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza 50/2016, l'affidatario non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi può valersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzafatta eccezione per indagini geologiche, completo dell’indicazione dei prezzi unitarigeotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettamenti, predisposizione elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Ai In caso di violazione di tale prescrizione il presente contratto si intenderà risolto ipso facto. L’appaltatore ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artdell’art. 105 del D.LgsCodice dei Contratti in sede di Offerta per la conclusione dell’Accordo Quadro ha dichiarato di voler subappaltare, fra quelle ammissibili, le seguenti attività di: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 50/2016Tali attività potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della committente nel rispetto dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, secondo i termini, le condizioni e le modalità disciplinati nel Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi – Parte Generale e Parte Tecnica. QualoraFermo restando quanto previsto dall’art.15 della Legge 11 novembre 2011 n. 180, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei costi cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L’appaltatore dà atto che il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane l’unico soggetto responsabile nei confronti della manodoperaCommittente di quanto subappaltato. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla committente o a terzi per fatti comunque imputabili al subappaltatore o al suo personale, ai fini come altresì previsto dal C.S.A. di Servizi – Parte Generale e Parte Tecnica. L’Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’affidamento ed indipendentemente dal relativo importo è obbligato all’adempimento delle verifiche norme contenute nel CSA di Servizi - Parte Generale, cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre integralmente si nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione rispetto delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine condizioni fissate nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:presente accordo quadro.

Appears in 1 contract

Samples: gare.regione.campania.it

SUBAPPALTO. Per il Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l’eventuale subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artdei lavori non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. Le categorie SIOS OS12-A, OS21 previste in appalto possono essere subappaltate nella misura massima del 30% dell’importo della categoria stessa e tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al citato art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell' art. 1, comma 2 del D.M. Ministero Infrastrutture e trasporti n. 248 del 10.11.2016. Si evidenzia che, come disposto dall' art. 105 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi , non è possibile affidare subappalti ad imprese che abbiano partecipato alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute procedura in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitarioggetto per l'affidamento dell'appalto stesso. Ai sensi del D.Lgsdell’art. 159/2011 xx.xx105 comma 6 Dlgs. in materia 50/2016, relativamente alle lavorazioni afferenti alle attività esposte a rischio di documentazione antimafiainfiltrazione mafiosa, è fatto obbligo all’Appaltatore come individuate al comma 53 dell’art. 1 della L. 190/2012, qualora il concorrente voglia ricorrere al subappalto, dovrà obbligatoriamente indicare una terna di acquisire subappaltatori. In tal caso occorre allegare per ogni subappaltore: • il DGUE (il subappaltatore compila: parte II, sezioni A e trasmettere B, alla Stazione appaltanteparte III, contestualmente e alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artparte VI) • il PASSOE. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla Si precisa sin d'ora che la stazione appaltante la verifica del rispettoprovvederà a corrispondere direttamente al/i subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dallo/gli stesso/i eseguite in subappalto. I subcontratti riferiti a forniture senza prestazione di manodopera, da parte dell’Appaltatorea forniture con posa in opera e ai noli a caldo sono disciplinati dall'art. 105, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 comma 2, del D.Lgs. 50/2016. QualoraNei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e in ogni sub contratto dovranno essere applicate le seguenti disposizioni: - Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche. - D.Lgs. n. 159/2011 “ Codice antimafia e relative Linee guida” e successive modifiche. - “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e con - cessioni di lavori pubblici” siglato tra la Prefettura di Modena e la Provincia di Modena in data 31-03-2011, ai fini dell’autorizzazioneimpegnandosi a ri - spettare tutte le norme contenute nel medesimo e relative “Linee guida” (deliberazione G.P. n. 426 del 22.11.2011, venga presentata la bozza del contratto confermata con deliberazione della Giunta Provinciale n.340/2013 visionabili sul sito web della Provincia:http//xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx Atti generali- provvedimenti-provvedimenti di subappaltoindirizzo politico, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore delibere). - D.L. n. 74/2012 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Xxxxxx e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza Rovigo, il 20 e dei costi della manodoperail 29 maggio 2012”, ai fini delle verifiche di cui all’artart. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:5 bis e Ordinanza Commissario R.E.R. 91/2012; - Legge n.190/2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 relativi alle “White List” provinciali.

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.modena.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto parti di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.LgsCodice. 50/2016In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. QualoraAi sensi dell’art. 105, ai fini dell’autorizzazionecomma 2, venga presentata si segnala che il subappalto non potrà superare la bozza quota del contratto 30% dell’importo contrattuale. Salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i. Gli operatori economici dovranno far pervenire, entro l’orario ed il termine perentorio indicato nella RdO, le offerte sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx secondo le indicazioni previste dalle "Regole di subappaltoE-procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP S.P.A.". Xxxxxxx prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista sul MEPA di CONSIP. L' offerta sarà composta da due buste virtuali: "Busta A - Documentazione di carattere amministrativo" dovrà, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore a pena di esclusione, contenere i seguenti documenti, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico – ALLEGATO “A” - XXXXXX XXXXX E CONDIZIONI – ALLEGATO “C” - DISCIPLINARE DI GARA – ALLEGATO “D”.“D1” - DICHIARAZIONE - ATTESTAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ e PATTO INTEGRITA' Del. GC Limbiate n° 173 del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche 26-10-2016 – ALLEGATO “E” - AUTOCERTIFICAZIONE – La garanzia a corredo dell’offerta è pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto (Euro 1606,56) – PASSOE di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.902, comma 93.2, lett.a) D.lgs.81/2008delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. A tal fine – Dichiarazione di impegno ad iniziare i lavori in pendenza di contratto; – ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il concorrente dovrà applicare una marca da bollo di € 16,00 apposta su carta intestata recante l'oggetto della procedura, opportunamente annulata (allegare scansione firmata digitalmente). L’Amministrazione, in caso di irregolarità formali non compromettenti la “par condicio” fra le imprese concorrenti e nell’interesse dell’Amministrazione stessa, potrà invitare i concorrenti a mezzo di opportuna comunicazione scritta, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Appears in 1 contract

Samples: trasparenza.comune.limbiate.mb.it

SUBAPPALTO. Per il L’esecutore in sede di offerta non ha indicato alcuna prestazione da affidare in subappalto. ALTERNATIVAMENTE L’esecutore, conformemente a quanto indicato in sede di offerta, intende affidare in subappalto trovano integrale applicazione l’esecuzione delle attività di seguito indicate _ _ _ _ _ L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni. L’esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare al committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le disposizioni contenute rispettivamente all’artsuddette attività. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’esecutore si impegna a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo depositare presso il committente, almeno 30 giorni solari prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del di subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata e la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. QualoraIl subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’esecutore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del committente della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata. L’esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai fini dell’autorizzazionesuoi collaboratori. L’esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, venga presentata qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dal committente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l’esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del committente, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L’esecutore conferma, con la bozza sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di xxxxxxxxxx, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto. L’esecutore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L’esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperasicurezza, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di relativi alle prestazioni affidate in subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il committente, sentito il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’esecutore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90quest’ultimo, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. A tal fine La perdita dei requisiti in capo al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:subappaltatore comporta la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Appears in 1 contract

Samples: www.norme.marche.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto l’esecuzione delle attività di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda cui al contratto, l’appaltatore potrà avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto ai sensi di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016 nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; - all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare; - il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza L’appaltatore che si avvale del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione appaltante l’Agenzia almeno 20 venti giorni solari prima della data dell’effettivo di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioniprestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore e attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. Sull’importo 50/2016 e s.m.i. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; L’appaltatore dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamenti ai sensi dell’art. 2359 del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodoperaC.C. con il titolare del subappalto. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza L’Agenzia provvederà a corrispondere gli importi del costo della manodopera. Il servizio/fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90nei casi previsti dall’art.105, comma 913, lett.a) D.lgs.81/2008del D.Lgs. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:50/2016 e s.m.i. Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Appears in 1 contract

Samples: Cessione Del Contratto

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente è ammesso nei limiti di cui all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ovvero nei limiti del 30% (40% fino al 31/12/2020). QualoraNon costituisce subappalto il noleggio straordinario di automezzi e di attrezzature purché l'uso venga effettuato con personale dell'Appaltatore e sotto la responsabilità dello stesso. Qualora l’impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, ai fini dell’autorizzazioneal momento della presentazione dell’offerta, venga presentata la bozza apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto per l’impresa di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata l’Appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione, del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e subappaltatore, attestante il possesso dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n.50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza I pagamenti delle prestazioni rese dal subappaltatore saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante all'appaltatore che provvederà nei confronti del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:subappaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: www.amautility.it

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni contenute rispettivamente di cui all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi 118 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx163/2006 e s.m.i.. L’impresa appaltatrice rimane comunque responsabile verso SAMTE Srl della corretta esecuzione del contratto. L’impresa aggiudicataria non potrà subappaltare attività ad altre imprese partecipanti alla gara – in materia forma singola o associata – e, pertanto, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati (secondo quanto previsto dal Protocollo di documentazione antimafialegalità tra la Prefettura di Benevento – Ufficio Territoriale del Governo e la SAMTE). L’Aggiudicatario ha l'obbligo di imporre al subappaltatore l'osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti della SAMTE Srl. La SAMTE Xxx resterà completamente estranea ai rapporti tra Aggiudicatario e subappaltatore, così come a quelli tra Aggiudicatario e suoi fornitori. Qualunque vertenza fra essi non potrà essere invocata dall’Aggiudicatario per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi. Durante il rapporto contrattuale, qualora la SAMTE Srl ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il subappaltatore incompetente od inaffidabile, lo comunicherà per iscritto all’Aggiudicatario, il quale dovrà prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto e per l’allontanamento del subappaltatore. L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’Aggiudicatario di pretendere risarcimenti di sorta. L'inadempimento da parte dell'Aggiudicatario o del subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto alla SAMTE Srl di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 118 c. 3 la SAMTE Srl non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori, e che, pertanto, è fatto obbligo all’Appaltatore agli affidatari di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltantetrasmettere, contestualmente alla suddetta istanzaentro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artcopia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 85 Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di garasubappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla la stazione appaltante la verifica sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In ogni caso l’intenzione di procedere a subappalto di singole prestazioni oggetto del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore presente capitolato e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza disciplinare tecnico, e dei costi della manodoperala misura delle stesse, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere esplicitamente indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica in sede di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90offerta, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine pena l’impossibilità di ricorrere al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:subappalto.

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.benevento.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’arti servizi oggetto della presente procedura non è ammesso subappalto. 105 D.LgsMilano, lì …………………………… IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxxx. n.50/2016Xxxxxxxx Xxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. Nel contratto La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di subappalto integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i costi relativi alla sicurezza propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolocontratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanzaIl Personale, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 collaboratori e gli eventuali consulenti del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di garaintegrità, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispettoil cui spirito condividono pienamente, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche quanto disposto dallo stesso patto di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodoperaintegrità. Il subappaltatore è soggetto alla verifica Politecnico di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentataseguito riportati:

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

SUBAPPALTO. Per il Non è previsto alcun affidamento in subappalto trovano integrale applicazione di parte delle opere e dei lavori. Restano consentite, nel limite del 2% dell‟importo contrattuale, le disposizioni contenute rispettivamente all’artsole forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, così come disciplinato dal comma 2 art. 105 D.Lgsd.lgs. n.50/2016n. 50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a Fermo restando quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi all‟articolo 9.1, del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualorapresente “C.S.”, ai fini dell’autorizzazionesensi dell‟articolo 105 commi 2, venga presentata la bozza del d.lgs. n. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, questa sono gli unici ammessi nel presente progetto e devono essere comunicati al “R.U.P.” e al “C.S.E.” almeno il giorno feriale antecedente, con la denominazione di questi ultimi. L‟appaltatore deve essere accompagnata da comunicare il nome del sub-contraente, l‟importo del sub-contratto e l‟oggetto del lavoro affidato. L‟appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare alla “S.A.” la seguente documentazione: - dichiarazione congiunta dell’Appaltatore del sub-contraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del subappaltatore libretto di circolazione e dell‟assicurazione; - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere; - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in merito all’incidenza degli oneri della materia di sicurezza e salute dei costi della manodoperalavoratori; - dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall‟art. 3 del d.lgs. n. 136/2010. L‟appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla “S.A.” eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Ai sensi dell‟articolo 105, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, e ai fini dell‟articolo 47 del “C.S.” non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali l‟appaltatore ha l‟obbligo di darne comunicazione alla “S.A.”. Ai subappaltatori, ai fini subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di prestazioni che non sono considerate subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:si applica il successivo articolo art 10.3.

Appears in 1 contract

Samples: www.poliziadistato.it

SUBAPPALTO. L’Appaltatore deve eseguire in proprio tutte le lavorazioni previste dal contratto e possedere le qualificazioni secondo le categorie e classifiche relative agli importi indicati all’Art. I.II.4. L’Appaltatore deve dichiarare, inoltre, in sede di offerta i lavori o le parti di opere e di servizi accessori che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente quanto di seguito disciplinato, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni qui indicate. In conformità al Codice Di Contratti Pubblici, non potranno essere subappaltati lavori e servizi per importi complessivi superiori al 40% dell’importo complessivo dei singoli contratti applicativi Nei limiti disposti dalla normativa vigente in materia, tutti i lavori oggetto del contratto sono subappaltabili, anche a più imprese subappaltatrici, ma l’attività oggetto di ogni specifico Ordinativo di Lavoro potrà essere affidata di norma ad una sola impresa (ogni Ordinativo di lavoro sarà intestato ad un unico operatore economico). Per il subappalto trovano integrale di lavori le imprese subappaltatrici dovranno essere qualificate per la categoria e per importi almeno pari al valore stimato del subappalto. Per il subappalto di servizi le imprese subappaltatrici dovranno avere un fatturato annuo nel settore specifico del subappalto almeno pari al valore stimato del subappalto. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artdella presente disposizione. 105 D.LgsIl mancato rispetto della presente disposizione è causa di risoluzione del contratto. n.50/2016L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nel contratto caso in cui l’Appaltatore intenda procedere all’esecuzione dell’intervento con la presenza di più imprese esecutrici, anche quando non si configuri la fattispecie del subappalto ai sensi del Codice (fornitura con posa in opera o nolo a caldo), lo stesso dovrà fornire motivata richiesta all’atto di emissione del singolo Ordinativo di Lavoro di cui al successivo Art. I.VII.2. E’ facoltà della Committente rifiutare la richiesta dell’Appaltatore ed in questo caso l’intervento dovrà essere programmato con un unico esecutore. Nel caso di accoglimento di tale richiesta, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicarlo, prima di iniziare l’intervento, al Coordinatore in fase di Esecuzione, nei termini e secondo le modalità indicate da quest’ultimo e l’attività potrà iniziare solo a seguito di esplicito consenso del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione territorialmente competente. La mancata comunicazione sarà oggetto di applicazione delle penalità secondo i criteri riportati nell’Art. I.X.1. del presente Capitolato. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappaltatori se non autorizzati espressamente dalla Committente ed i relativi contratti di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principalecertificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. L’Appaltatore che intenda avvalersi si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all’autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione ed esecuzione dei lavori. Qualora la mancata autorizzazione del subappalto legata all’omessa indicazione della volontà di subappaltare in sede di offerta comporti la mancata esecuzione dei lavori o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016di parti di opere, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto nonché di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, servizi accessori da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto il Contratto sarà risolto per grave inadempimento dell’Appaltatore stesso. L’Appaltatore si impegna a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualoradepositare presso la Committente, ai fini dell’autorizzazionealmeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, venga presentata la bozza copia autentica del contratto di subappalto, questa nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente Capitolato. In caso di mancata presentazione delle certificazioni richieste nel termine previsto, e trascorso invano il termine assegnato per l’integrazione documentale (che sospende il termine di definizione del procedimento), la Committente non autorizzerà il subappalto. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione di gara. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell’Appaltatore che rimane l’unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto. Qualora durante l’esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l’Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti. In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Le parti si danno atto che il rispetto del limite legale di subappaltabilità delle attività avente natura di lavori e servizi (meglio definite nell’Art. I.II.1 del presente Capitolato) da parte dell’Appaltatore integra il contenuto dell’obbligazione contrattuale. Detto obbligo vale, pro quota, per le imprese componenti il raggruppamento temporaneo e/o per le consorziate esecutrici, qualora l’Appaltatore si sia costituito informa di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzio ordinario; vale per l’intero consorzio, qualora l’Appaltatore si sia costituito in forma di consorzio stabile o cooperativo o artigiano. All’atto della trasmissione di ogni Ordinativo di Lavoro, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Committente, l’esecutore materiale dell’attività commissionata (Appaltatore stesso o subappaltatore autorizzato) entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione dell’Ordinativo di Lavoro e comunque prima dell’inizio del lavoro (fatta eccezione degli interventi urgenti di riparazione guasti). L’Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere accompagnata sottoscritta dall’Appaltatore e dal subappaltatore. Ove l’Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da dichiarazione congiunta qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore solo nelle ipotesi previste dalla legge previo rilascio di nulla osta da parte dell’Appaltatore; negli altri casi sarà obbligo dell’Appaltatore e trasmettere copia delle fatture quietanzate ad opera del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri entro 20 gg dalla data di effettivo pagamento del SAL da parte della sicurezza e dei costi della manodoperaCommittente. L’Appaltatore è obbligato, ai fini delle verifiche a pena di cui all’artnullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di subappalto una apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità previsti Legge 13 agosto 2010 n. 136. Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si applica quanto previsto dall’ Art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza Codice dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Contratti Pubblici.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Reti E Impianti Del Ciclo Idrico Integrato

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende subappaltare: Opere di cui alla categoria prevalente: Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili: Ulteriori categorie scorporabili: Si applicano, al riguardo, le disposizioni contenute rispettivamente di legge vigenti con specifico riferimento all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi 118 del D.Lgs. 159/2011 xx.xxn. 163/2006 e s.m.i.. e all’art. 37, comma 11, delo stesso decreto. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante l’”Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali”. L'Amministrazione stabilisce che l’Impresa affidataria provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma 3 dell’ art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salvo esigenze particolari accertate in materia di documentazione antimafiacorso d’opera, è nel qual caso, potrà venir disposta la liquidazione diretta al subappaltatore. In ogni caso, sarà applicabile l’art. 37 comma 11 del D.Lgs 163/06, in merito alla corresponsione diretta al subappaltatore nei casi previsti dalla legge. È fatto obbligo all’Appaltatore all'Appaltatore di acquisire comunicare tempestivamente all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché le date di inizio e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 fine del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base rapporto di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, sub-contratto anche ai fini dell’autorizzazionedella verifica della regolarità contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, venga presentata ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto 3 comma 9 della Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza tracciabilità dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:flussi finanziari.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende subappaltare: Opere di cui alla categoria prevalente: Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili: Ulteriori categorie scorporabili: Si applicano, al riguardo, le disposizioni contenute rispettivamente di legge vigenti con specifico riferimento all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi 118 del D.Lgs. 159/2011 xx.xxn. 163/2006 e s.m.i.. e all’art. 37, comma 11, delo stesso decreto. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante l’”Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali”. L'Amministrazione stabilisce che l’Impresa affidataria provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma 3 dell’ art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salvo esigenze particolari accertate in materia corso d’opera, nel qual caso, potrà venir disposta la liquidazione diretta al subappaltatore. Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di documentazione antimafiacui al x.xx 4 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Siano effettuati da imprese in subappalto, è l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza. È fatto obbligo all’Appaltatore all'Appaltatore di acquisire comunicare tempestivamente all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché le date di inizio e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 fine del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base rapporto di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, sub-contratto anche ai fini dell’autorizzazionedella verifica della regolarità contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, venga presentata ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto 3 comma 9 della Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza tracciabilità dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:flussi finanziari.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. Per E' ammesso il subappalto, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 105 (subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza e attività che non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 costituiscono subappalto) del D.lgs. n.50/201618 aprile 2016, n. 50 E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’aggiudicatario al fine del rispetto subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle prescrizioni contenute in tale articoloritenute di garanzia effettuate. A tale istanza deve rt. 10 - Gestione del contratto La gestione del rapporto contrattuale con l’Impresa aggiudicataria, anche nelle forme del controllo e della collaborazione, e affidata al Comando di Polizia Locale. E’ fatta salva la facoltà del Comune di individuare diverse competenze nella gestione del contratto. La più compiuta e dettagliata regolamentazione delle modalità di erogazione del servizio potrà formare oggetto di specifiche intese, senza che queste possano in alcun modo integrare o modificare l’oggetto del contratto e gli elementi essenziali dello stesso. Il Comune si riserva di precisare in fase contrattuale le forme di controllo da esercitare su tutti i segmenti 8 di attività della gestione. L’aggiudicataria e tenuta all’osservanza della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003). Le relative clausole formeranno parte integrante del contratto. A rt. 11 - Cauzione Provvisoria Contestualmente alla presentazione dell'offerta l’appaltatore è tenuto a presentare una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo del presente servizio. Detta cauzione potrà essere obbligatoriamente allegato il costituita ai sensi dell‘articolo 93 del Decreto Legislativo del Codice degli Appalti, D. Lgs.50/2016. La cauzione provvisoria coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Sarà quindi svincolata o restituita all'atto della stipula del contratto di subappaltoappalto e previa presentazione della cauzione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di esperimento della gara e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, eventualmente anche in bozzacon operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune appaltante. Tale cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva. A rt. 12 – Cauzioni e Polizza A garanzia dell'esatta esecuzione del contratto l’impresa dovrà versare all’Amministrazione, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 159/2011 xx.xxn° 50/2016 e che sarà svincolata al termine dell’incarico nelle forme previste dalla legge. in materia di documentazione antimafiaLa fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente Xxxxxx Xxxxxxxxxx, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire 9 - 19032 Lerici (SP) - P.IVA 00000000000 - Telefono +00 (0)000 0000 (r.a.) - Fax +00 (0)000 000000 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, con operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune appaltante e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 105 1957, c.II, c.c. A rt. 13 – Riduzione delle Garanzie L'importo della cauzione sia provvisoria sia definitiva, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 9 della norma UNI ISO/TS 14067. A rt. 14 - Mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni. In caso di mancata, ritardata od irregolare lavorazione di ogni singolo verbale oggetto del presente appalto, che comporterà l’archiviazione dello stesso per decorrenza dei termini per la notifica o per errori insanabili, l’aggiudicatario è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al 10% dell’importo della sanzione oltre al rimborso delle eventuali spese di procedimento e notifica spese . In caso di mancata, ritardata od irregolare consegna/istallazione dell’apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni, oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto contrattualmente stabilito, una somma pari a € 200,00. In caso di mancata, ritardata od irregolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto che comprometta il recupero delle sanzioni, ovvero per gravi ritardi nel compimento delle attività affidate o per gravi irregolarità, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento. In questo spetta al Comune l’onere di eseguire d’ufficio, con proprio provvedimento il servizio, totalmente o parzialmente con affidamento a terzi secondo le previsioni di cui al D.lgs. n.50/201618 aprile 2016, n. 50. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa per il fatto che ha determinato l’inadempimento. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di mantenere il Comune sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall’esecuzione del contratto nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di subappaltodanni nei confronti dello stesso Comune. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, resta fermo l’obbligo 9 - 19032 Lerici (SP) - P.IVA 00000000000 - Telefono +00 (0)000 0000 (r.a.) - Fax +00 (0)000 000000 L’Impresa aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire il Comune del deposito danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. In caso di RTI verticale, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario, le imprese mandanti risponderanno esclusivamente delle attività di propria spettanza. A rt. 15 - Risoluzione del contratto presso Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione ha la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo facoltà di richiedere la risoluzione del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90contratto, comma 9anticipatamente, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentatanei seguenti casi:

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.ameglia.sp.it

SUBAPPALTO. Per Ai sensi dell’art. 31, comma 8, Codice, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Ove consentito, il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche avvenire alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgsCodice dei Contratti e alle condizioni indicate nel presente articolo, tenendo presente le dichiarazioni presentate in sede di gara in ordine alle attività che il Contraente intende subappaltare. n.50/2016Prima dell’inizio delle attività da subappaltare, il Contraente sarà tenuto a presentare all’Università un prospetto contenente l’elenco dei Subappaltatori in modo da consentire alla medesima di anticipare le verifiche di idoneità. InoltreIl Contraente dovrà inoltre sottoporre all’Università specifica domanda di autorizzazione alla quale dovrà essere allegata, sempre pena l’inammissibilità della domanda stessa, la documentazione che verrà indicata dall’Università. L’autorizzazione verrà rilasciata, previo accertamento dei requisiti e all’acquisizione del DURC, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza corredata da tutta la documentazione suindicata prevista dalla normativa vigente ed in conformità quanto previsto dall’art. 105 del Codice, salvo proroga per giustificati motivi come previsto dalla legge e fatto salvo il differente termine di cui all’art. 105, comma 8, ultimo capoverso. Il periodo occorrente all’Università per il rilascio della stessa non potrà in nessun caso venga presentata essere considerato come giusta causa di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate. Qualora dal controllo dei certificati emergesse la bozza non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate, il dichiarante decade, con provvedimento di revoca dell’autorizzazione precedentemente rilasciata, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 in materia di sanzioni penali. Per quanto attiene al pagamento delle attività subappaltate, l’Università non corrisponderà i pagamenti direttamente ai Subappaltatori, fatto salvo quanto previsto all’art. 105, co. 13 del Codice degli Appalti. Il Contraente dovrà trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti al Subappaltatore o Cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza, l’Università sospenderà il successivo pagamento a favore del Contraente, e procederà al pagamento diretto al Subappaltatore secondo l’importo del subappalto autorizzato. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto o in cottimo non può essere oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell’articolo 105, co. 3 del Codice dei Contratti non è considerato subappalto l’affidamento di attività specifiche di servizi e forniture a lavoratori autonomi. Viceversa l’affidamento di attività ad imprese individuali è considerato un subappalto. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, resta fermo l’obbligo ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13 lettere a) e c) dell’art 105 del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto Codice l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine cui al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:primo periodo.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Servizi Di Ingegneria E Architettura

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione è ammesso nei limiti e con le disposizioni contenute rispettivamente modalità previste all’art. 105 D.Lgs118 del D. Lgs. n.50/2016163/06. Nel contratto di Il subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassocomporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato Con il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza deposito del contratto di subappalto, questa l’Ditta appaltatrice deve essere accompagnata trasmettere la documentazione attestante il possesso, da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e parte del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e o subcontraente, dei costi della manodoperarequisiti previsti (tra cui iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, ai fini delle verifiche certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 105 del D.lgs38, D. Lgs. n.50/2016n. 163/2006). Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza Copia del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione appaltante Azienda Sanitaria almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’effettivo di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto. L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Sull’importo I subappaltatori trasmettono alla Azienda Sanitaria, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Azienda Sanitaria verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti. La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del contratto di subappalto è effettuata rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Sanitaria e la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza Prefettura – ufficio territoriale del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Governo.

Appears in 1 contract

Samples: www.aulss8.veneto.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016compilare, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto caso di subappalto, eventualmente anche l’apposita sezione. Si precisa che i lavori non possono essere subappaltati in bozzamisura superiore a quanto indicato negli elaborati di gara e riportato nella tabella “A” della presente lettera d’invito. Nella busta di qualifica dovranno essere dettagliamente indicate le categorie e le prestazioni o lavorazioni da ricomprendersi alle categorie di gara che vengono affidate in subappalto. In assenza di indicazioni in merito al subappalto, completo dell’indicazione la Stazione appaltante non concederà alcuna autorizzazione. L’impresa priva dei prezzi unitarirequisiti di qualificazione che non ne dichiari l’affidamento in subappalto sarà esclusa dalla gara. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Il contraente principale ed il subappaltatore, in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni relazione alle prestazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata sono solidamente responsabili nei confronti della Stazione appaltante (comma 8 dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016). Nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, Etra S.p.A. provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L’appaltatore dovrà comunicare ad Etra S.p.A. la quota parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Tali informazioni dovranno pervenire con l’apposita modulistica predisposta da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore Etra S.p.A. in merito all’incidenza degli allegato al certificato di pagamento se previsto o in concomitanza all’emissione della fattura elettronica a pena dell’interruzione della decorrenza dei termini di pagamento. L’appaltatore ha l’obbligo di riconoscere gli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperarelativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso, ai fini delle verifiche di cui sensi dell’art. 105, comma 14 del D. Lgs. 50/2016. In merito al subappalto si richiama, in ogni caso, quanto previsto all’art. 105 del D.lgsD. Lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: www.etraspa.it

SUBAPPALTO. Per E’ ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzaprevia autorizzazione di ATM, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artnei limiti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. QualoraIl concorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, nell'ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, recante l'indicazione della terna dei subappaltatori e delle prestazioni che intende subappaltare. Il concorrente è altresì tenuto a dimostrare l'assenza in capo ai fini dell’autorizzazionesubappaltatori indicati dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed a tal fine dovrà allegare, venga presentata la bozza per ciascun subappaltatore, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del contratto DPR 445/2000, attestante l'assenza dei motivi di subappaltoesclusione in questione, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza ovvero da persona munita dei necessari poteri, con allegata copia del documento di identità del dichiarante. È facoltà del subappaltatore utilizzare a tal fine l'allegato DGUE, ivi compreso l’Addendum contenente le ulteriori dichiarazioni introdotte dal D.lgs. 56/2017, debitamente compilati nelle parti di interesse, sulla base delle indicazioni contenute nelle premesse del DGUE e nel Modello di Formulario di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei costi Trasporti pubblicate sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, che dovrà essere presentato secondo le modalità previste al precedente punto 6.1. L'omessa indicazione della manodopera, terna dei subappaltatori ovvero l'omessa presentazione delle dichiarazioni attestanti l'assenza in capo ai fini delle verifiche subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’artall'art. 105 80 del D.lgsD.Lgs. n.50/201650/2016 costituisce mancanza di una dichiarazione essenziale, con conseguente applicazione della procedura di soccorso istruttorio. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto I contratti di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, l’assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto flussi finanziari di cui alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Legge 136/2010.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente In conformità a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico 26 della L.P. 2/2016 e dall’art. 105 del D.Lgsd.lgs. 50/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto. QualoraL’IMPRESA, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore assoggettarsi agli ulteriori obblighi e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della sicurezza L.P. 2/2016 e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’artart. 105 del D.lgsd.lgs. n.50/2016. Inoltre50/2016, sempre pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della manodoperaL. 136/2010, a pena di nullità assoluta. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodoperaAi sensi di quanto previsto dall’art. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.9026, comma 96, lett.a) D.lgs.81/2008della L.P. 2/2016, la FEM procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento. A tal fine al momento Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della richiesta L.P. 2/2016, l’IMPRESA deve comunicare alla FEM le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La FEM controlla i contratti stipulati dal l’IMPRESA con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. L’IMPRESA deve comunicare a FEM i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di autorizzazione deve essere presentata:tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136 del 2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell’IMPRESA, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Appears in 1 contract

Samples: www.appalti.provincia.tn.it

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artè consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 D.Lgs. n.50/2016n. 50/2016, come modificato dall'art. Nel contratto 49 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, qualora sia preventivamente autorizzato dal Committente a fronte di specifica indicazione di volontà di ricorso al subappalto formulata dal Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica. Il Fornitore si impegna comunque ad accertare, verificare e garantire che l’eventuale società subappaltatrice utilizzi esclusivamente personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze nonché l’ottemperanza della stessa subappaltatrice alla normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare, il Fornitore dovrà assicurare che la società subappaltatrice rispetti le norme previste nelle presenti Condizioni Generali e/o nell’Ordine, richiamandone i costi relativi alla sicurezza non contenuti all’interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza, la riservatezza, le coperture assicurative e le prescrizioni relative al personale impiegato, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 105, c. 14 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi dell'art. 105, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore e il subappaltatore sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi responsabili in solido nei confronti del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 Committente in relazione alle prestazioni oggetto del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto. Il Committente si riserva il diritto di revocare motivatamente le autorizzazioni eventualmente concesse; resta inteso che in caso di revoca dell’autorizzazione al subappalto, eventualmente anche il Fornitore dovrà, senza indugio, riprendere in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitaricarico le attività che avevano formato oggetto dell’autorizzazione medesima. Ai sensi del D.LgsL'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, Non è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, previsto il pagamento diretto da parte dell’Appaltatoredel Committente al subappaltatore per le attività da quest’ultimo eseguite, dell’obbligo posto a suo carico dall’artsalvo quanto stabilito dall'art. 105 105, c. 13 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:.

Appears in 1 contract

Samples: www.cogeser.it

SUBAPPALTO. Per E’ ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzaprevia autorizzazione di ATM, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artnei limiti dell’art. 105 del D.Lgs. D. Lgs 50/2016. QualoraIl concorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, nell'ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, recante l'indicazione della terna dei subappaltatori e delle prestazioni che intende subappaltare. Il concorrente è altresì tenuto a dimostrare l'assenza in capo ai fini dell’autorizzazionesubappaltatori indicati dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed a tal fine dovrà allegare, venga presentata la bozza per ciascun subappaltatore, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del contratto d.P.R. 445/2000, attestante l'assenza dei motivi di subappaltoesclusione in questione, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza ovvero da persona munita dei necessari poteri, con allegata copia del documento di identità del dichiarante. È facoltà del subappaltatore utilizzare a tal fine l'allegato DGUE, ivi compreso l’Addendum contenente le ulteriori dichiarazioni introdotte dal D.lgs. 56/2017 debitamente compilato nelle parti di interesse, sulla base delle indicazioni contenute nelle premesse del DGUE e nel Modello di Formulario di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei costi Trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27/7/2016, che dovrà essere presentato secondo le modalità previste al precedente punto 6.1. L'omessa indicazione della manodopera, terna dei subappaltatori ovvero l'omessa presentazione delle dichiarazioni attestanti l'assenza in capo ai fini delle verifiche subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’artall'art. 105 80 del D.lgsd.lgs. n.50/201650/2016 costituisce mancanza di una dichiarazione essenziale, con conseguente applicazione della procedura di soccorso istruttorio. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto I contratti di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, l’assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto flussi finanziari di cui alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Legge 136/2010.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione Il concorrente indica all’atto dell’offerta, le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel parti di lavorazioni oggetto del contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.LgsCodice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 50/2016In caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di importo singolarmente superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo di tali opere specialistiche. Qualora, Tale ultimo limite non è computato ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto raggiungimento della percentuale di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche subappalto dell’importo complessivo dell’appalto. Per le opere rientranti nelle categorie scorporabili catalogate dalla normativa vigente come “a qualificazione obbligatoria” di cui all’art. 105 12 comma 2 lett. b) della Legge 80/2014 come integrato dal DM n. 248 del D.lgs10 novembre 2016, il concorrente, sprovvisto di idonee qualificazioni, dovrà dichiarare che intende affidarle in subappalto. n.50/2016. InoltreNon costituisce motivo di esclusione ma comporta, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto per il concorrente, il divieto di subappalto: - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, resta fermo l’obbligo contestualmente, rivesta il ruolo di concorrente e subappaltatore nell’ambito del deposito medesimo lotto. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Trattandosi di appalto avente ad oggetto più categorie omogenee di lavori, il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105, comma 6, 2° periodo del contratto presso D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima terna di subappaltatori per tutte le categorie di lavori previste nel bando di gara. In tale caso il medesimo subappaltatore, se idoneamente qualificato, può essere indicato in più terne. Le dichiarazioni relative a ciascun componente della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioniterna di subappaltatori indicata, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. Sull’importo 80 del contratto D.Lgs.50/2016, sono rese tramite il Documento di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza Gara Unico Europeo - DGUE (Allegato 2). Le dichiarazioni con riferimento alle parti di opere che si intendono subappaltare e dei costi della manodoperarequisiti di carattere tecnico di cui all’art. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza 84 del costo della manodoperaD.Lgs. 50/2016 - Attestazione SOA - sono rese tramite il Documento di Gara Unico Europeo Parte II Sez. D (subappalto) DGUE - Allegato 2. Il subappaltatore è soggetto alla verifica mancato possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90cui all’art. 80 del Codice - ad eccezione di quelli previsti nel comma 2 e nel comma 4 del medesimo articolo - in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:3 del Codice.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. I subappalti e subaffidamenti sono disciplinati dall’art 105 D.Lgs. n.50/2016n. 50/2016, così’ come modificato dall’art. Nel contratto 49 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, che li ammette nella misura massima del 50% dell’importo Atto sottoscritto complessivo dei lavori. Si dà atto che in sede d’offerta l’Appaltatore ha dichiarato di subappalto i costi relativi volersi avvalere della facoltà di subappaltare parziali opere relative alle categorie L’Appaltatore comunica alla sicurezza non sono soggetti Stazione Appaltante – esclusivamente a ribassomezzo PEC - 30 giorni prima dell’inizio della prestazione in cantiere il nominativo dell’impresa subappaltatrice. A tal fine devono L’istanza deve essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata corredata di tutta la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto e delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche dichiarazioni di cui all’art. 105 del D.lgsCodice degli appalti completa del piano operativo della sicurezza e della documentazione stabilita dal D.Lgs. n.50/2016n. 81/2008. InoltreLa Stazione Appaltante effettua le verifiche sulla regolarità della documentazione, sempre nel caso venga presentata acquisisce il parere del Direttore lavori e del Coordinatore della Sicurezza, richiede al subappaltatore i dati necessari all’inserimento di nuovo fornitore, ed autorizza con atto di delibera il subappalto. Carenze e/o irregolarità nella documentazione inviata segnalate all’Appaltatore dalla Stazione Appaltante interrompono i termini di autorizzazione. Salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, la bozza Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i, del cottimista, del prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, così come specificato nella lettera d’invito prot. del al punto 20). Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto l’ingresso in cantiere di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:maestranze non autorizzate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto d'Appalto Tra L’istituto Oncologico Veneto Irccs E

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artAi sensi dell’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/201618 aprile 2016, al fine n. 50 e s.m.i. l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma. Il subappalto è consentito nei limiti del rispetto 40% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appal- tante purché: - l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto prestazioni oggetto di subappalto; - all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare; - l’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 Le prestazioni relative allo smaltimento dei materiali derivanti dalla demoli- zione della nave “Tiber 1”, eventualmente anche se non svolto direttamente dall’aggiudicatario, dovranno essere affidate, in bozzasubappalto, completo dell’indicazione a soggetto iscritto nell’apposita ca- tegoria dell'Albo Nazionale dei prezzi unitariGestori Ambientali che abbia l’autorizzazione al trasporto del materiale per i codici CER individuati;. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è È fatto obbligo all’Appaltatore all’Aggiudicatario di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltanteAppaltante, contestualmente alla suddetta istanzaai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, en- tro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappal- tatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dei lavori provvederà a: - verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle impre- se subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono su- bappaltatori, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice; - controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la verifica parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del rispettocontratto stipulato; - registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare; - la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contesta- zione; - provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla se- gnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’Appaltatoredell’esecutore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. delle disposi- zioni di cui all’articolo 105 del D.Lgscodice. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche Salvi i casi di cui all’art. 105 comma 13 del D.lgsCodice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. n.50/2016L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. InoltreL'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento econo- mico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, sempre nel caso venga presentata la bozza altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di subappaltoeventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, resta fermo l’obbligo ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del deposito sub-contraente, l'importo del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima e l'oggetto della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:prestazione affidata.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione Ferma restando la necessità di indicare, all’atto dell’offerta, le disposizioni contenute rispettivamente parti che si intende subappaltare o concedere in cottimo, la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16. La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore, cottimista, prestatore di lavori, nei casi indicati all’art. 105 D.Lgs105, comma 13, del d.lgs. n.50/2016n. 50/2016. Nel contratto Per ciò che riguarda le modalità di subappalto effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative di uno o più subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., e quelle in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente del/i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i, si applica quanto previsto all’art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 e nel contratto principaleCapitolato speciale di appalto. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP Resta ferma la responsabilità dell’appaltatore in solido con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016il subappaltore in relazione agli obblighi contributivi e contributivi ai sensi dell’art.105, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappaltocomma 8, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. QualoraL'affidatario non potrà affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, se il subappaltatore ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto. Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico- professionale richiesta in relazione alla prestazione assunta, ai fini dell’autorizzazionesensi della normativa vigente, venga presentata la bozza del contratto nonché dei requisiti di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche ordine generale di cui all’art. 105 80 del D.lgsd.lgs. n.50/2016n. 50/16. InoltreNei confronti dell’affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. Ai sensi dell’art. 105, sempre comma 14, del d.lgs 50/16, l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Si ricorda che, secondo quanto prescritto dall’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (poste in essere nel caso venga presentata la bozza del contratto luogo di subappaltoesecuzione dell’appalto) che richiedono l’impiego di manodopera, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza se singolarmente superiori al 2% dell’importo dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate lavori affidati o d’importo superiore a € 100.000 e qualora l’incidenza del costo della manodoperamanodopera e del personale sia superiore al 50% del contratto da affidare. Il subappaltatore è soggetto alla verifica E' obbligatoria l'indicazione dei subappaltatori in sede di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90offerta, qualora il subappalto riguardi attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiosa, come indicato al comma 953 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, lett.a) D.lgs.81/2008n. 190. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve In questo caso tutte le dichiarazioni e documenti prodotti dal concorrente debbono essere presentata:prodotti altresì dalla/e impresa/e subappaltatrice/i.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione è ammesso nei limiti e con le disposizioni contenute rispettivamente modalità previste all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi 118 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx163/06. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artagli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda ULSS 7. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza Con il deposito del contratto di subappalto, questa la ditta appaltatrice deve essere accompagnata trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui l’autocertificazione della comunicazione antimafia, prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori, certificato o dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche sostitutiva di cui all’art. 105 del D.lgs38, D.Lgs. n.50/2016n. 163/2006). Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza Copia del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione appaltante Azienda ULSS 7 almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’effettivo di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto. L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Sull’importo I subappaltatori trasmettono all’Azienda ULSS 7, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L’Azienda ULSS 7 provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Azienda ULSS 7 verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti. La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del contratto di subappalto è effettuata rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda ULSS 7 e la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza Prefettura – Ufficio Territoriale del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Governo.

Appears in 1 contract

Samples: www.ulss7.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione valgono le disposizioni contenute rispettivamente all’artdell’Art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/201650/2016. L’Impresa Aggiudicataria potrà subappaltare a terzi esclusivamente le seguenti attività:  sgombero della neve;  iniziative di marketing e comunicazione;  scassettamento, al fine contabilizzazione, e versamento del rispetto delle prescrizioni contenute denaro incassato;  posa in tale articoloopera del sistema di sorveglianza. A tale istanza deve In merito a questo ultimo punto, l’Impresa potrà sub-appaltare le sole attività di posa in opera e manutenzione dell’impianto di sorveglianza. L’Impresa in sub-appalto dovrà essere obbligatoriamente allegato una Impresa terza specializzata nel settore che abbia almeno le seguenti caratteristiche, oltre a quelle indicate nel Disciplinare di Gara: - Iscrizione alla Camera di Commercio di appartenenza per l’attività impiantistica relativa agli impianti previsti dal comma 2 let. b dell’art. 1 del DM 37/08: “Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere”. La Committenza verificherà comunque i requisiti tecnico-professionali dell’Impresa proposta per il contratto di subappalto, eventualmente anche sub-appalto secondo i dettami della normativa vigente in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi generale ed in particolare del D.Lgs. 159/2011 xx.xx81/08 e smi e avrà il diritto di non autorizzare il sub-appalto ove vi fossero irregolarità tecnico-professionali o contributive o comunque inerenti la responsabilità anche solidale del Committente in caso di sub- appalto. Per ogni attività di cui al precedente elenco l’Impresa Aggiudicataria sarà obbligata a comunicare, già in materia sede di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanzaofferta, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artsubappaltatori di cui si intenderà avvalere. 85 Rimarrà in ogni caso all’Impresa Aggiudicataria l’esclusiva titolarità e l’esercizio delle funzioni di coordinamento organizzativo di tutte le attività subappaltate. L’Impresa Aggiudicataria si obbliga altresì a prevedere nei contratti di subappalto lo specifico obbligo del D.Lgssubappaltatore ad assoggettarsi a tutti i poteri di vigilanza e controllo previsti dal presente Capitolato. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una L’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante all’affidamento di parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti attività a base di garaterzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Impresa Aggiudicataria, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei che rimane l’unica e la sola responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle attività affidate a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:terzi.

Appears in 1 contract

Samples: www.autostazionebo.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artAi sensi dell’art. 105 D.Lgsdel d.lgs. n.50/201618 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Nel contratto l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti, a pena di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a nullità, salvo quanto previsto nel contratto principaledall’art. L’Appaltatore che intenda avvalersi 106, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016. Il subappalto è consentito nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché: - l’affidatario del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto prestazioni oggetto di subappalto; - all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare; - l’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitaridi cui all'art. Ai sensi 80 del D.Lgsd.lgs. 159/2011 xx.xxn. 50/2016. in materia di documentazione antimafia, è È fatto obbligo all’Appaltatore all’Aggiudicatario di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltanteAppaltante, contestualmente alla suddetta istanzaai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il D.L. provvederà a: - verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i dati anagrafici cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice; - controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei soggetti sottoposti pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni prestazione oggetto dei prezzi unitari posti a base di garacontestazione; - provvedere, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla stazione appaltante la verifica del rispettosegnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’Appaltatoredell’esecutore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsCodice. n.50/2016Salvi i casi di cui all’art. Inoltre105, sempre nel caso venga presentata comma 13 del Codice, la bozza Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di subappaltoeventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, resta fermo l’obbligo ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del deposito sub-contraente, l'importo del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima e l'oggetto della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:prestazione affidata.

Appears in 1 contract

Samples: www.regione.lazio.it

SUBAPPALTO. Per Non è ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artin quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta Nel caso di subappalto si rinvia alla disciplina prevista dall’art. 105 D.Lgsdel d.lgs. n.50/201650/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è E’ fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere comunicare alla Stazione appaltanteAppaltante, contestualmente alla suddetta istanzaai sensi dell’art. 105, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 comma 2, del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgsd.lgs. 50/2016, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l’importo e copia del contratto, l’oggetto del lavoro servizio o fornitura affidati. QualoraInoltre l’Appaltatore si impegna, ai fini dell’autorizzazionesensi e per gli effetti dell’articolo 3, venga presentata la bozza del comma 9, della legge 136/2010, ad inserire nel contratto di subappaltosubappalto e nei sub-contratti l’obbligo, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e a carico del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e subappaltatore/subcontraente, di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche flussi finanziari di cui all’artalla legge 136/2010 richiamata. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata Il mancato inserimento di tale clausola comporta la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo nullità assoluta del contratto di subappalto e del sub-contratto. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore è effettuata obbligato a trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori/subcontraente, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore/subcontraente entro il predetto termine, la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore, Ai Sensi

SUBAPPALTO. Per il L’affidamento in subappalto trovano integrale applicazione o in cottimo delle opere, purché effettuato nelle modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dall’Ente appaltante per le disposizioni contenute rispettivamente lavorazioni/categorie indicate all’art. 105 1 del C.S.A. e alle condizioni e nei limiti previsti nel bando/lettera invito/disciplinare di gara e all’art. 105, D.Lgs. n.50/201650/2016. Nel contratto Ai sensi dell’art. 105, c. 13, D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principaleservizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi ivi previsti. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016è tenuto, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolodella liquidazione dell’importo dovuto e con riferimento anche al disposto di cui all’art. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto105, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi comma 22 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx50/2016, a seguire le indicazioni di cui alla nota ANCE prot. in materia n. 29044 del 20/06/2017. Fuori dalle ipotesi di documentazione antimafiacui al comma precedente, l’Appaltatore è fatto obbligo all’Appaltatore tenuto a presentare alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di acquisire e trasmettere ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 lettera b) del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artcomma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. QualoraIn difetto, si provvederà a trattenere cautelativamente l’importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore dall’ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all’Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata. L’Amministrazione committente non risponde dei ritardi imputabili all’Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai fini dell’autorizzazionesensi dell’articolo 105, venga presentata la bozza commi 8 e 9 del contratto D.Lgs. 50/2016. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell’art. 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto all’articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso sollevando la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazionimedesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Sull’importo Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018, il direttore dei lavori e il responsabile del contratto procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di subappalto è effettuata sicurezza di cui all’articolo 90, c. 4 del D.Lgs n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del costo della manodoperasubappalto. Il subappaltatore è soggetto alla verifica subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, comma 9ferme restando le sanzioni penali previste da legge. Ad ogni sal, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta attraverso il casellario informatico, la stazione appaltante accerterà che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di autorizzazione deve essere presentata:qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.sp.it

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artè regolato dall'art. 105 118 del D.Lgs. n.50/201612.4.2006, n. 163 e s.m.i. Nel Il concorrente, in sede di presentazione dell’offerta relativa alla procedura di gara per l’aggiudicazione dell’accordo quadro, dovrà manifestare la propria intenzione di volere eventualmente sub-appaltare il 30% delle lavorazioni oggetto di successivo appalto specifico. L’aggiudicatario dell’accordo quadro, dopo la ricezione della lettera d’ordine e la sottoscrizione del contratto dell’appalto specifico, dovrà richiedere l’autorizzazione al subappalto, allegando tutta la documentazione necessaria ai sensi del predetto art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi. L’amministrazione emetterà apposito provvedimento autorizzativo una volta effettuata l’istruttoria della documentazione presentata. L’appaltatore deve dichiarare inoltre di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi conoscere la disciplina del subappalto regolata dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. La stazione appaltante provvederà a corrispondere all’appaltatore gli importi dovuti. E’ fatto obbligo all’appaltatore, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimo deve presentare apposita istanza cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non corrisponda al RUP con allegata subappaltatore o cottimista quanto dovuto, la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016stazione appaltate potrà escutere la cauzione o trattenere i compensi dovuti all’appaltatore per prestazioni rese e non ancora liquidate, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato per soddisfare il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitaricredito vantato dal subappaltatore. Ai sensi dell’art. 6, c. 8 del D.LgsDPR 207/2010 e s.m.i. 159/2011 xx.xx. in materia nel caso di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore ottenimento per due volte consecutive di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla un DURC negativo relativo al subappaltatore la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la verifica del rispettopresentazione delle controdeduzioni, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105 118, c. 8 del D.lgsD.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. n.50/2016dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. Inoltre8 del DPR 207/2010 e s.m.i. L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:n. 136 e s.m.i..

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara Procedura Aperta Per Accordo Quadro

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. ss mm in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. ss mm. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 L.R. n 38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.alett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Programma Straordinario Di Interventi Di Riqualificazione Urbana E Sicurezza Delle Periferie – Realizzazione E Riqualificazione Delle Aree Gioco Cittadine (Piano Periferie) Codice Opera 170382 Responsabile Del Procedimento

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione è ammesso nei limiti e con le disposizioni contenute rispettivamente modalità previste all’art. 105 D.Lgs118 del D. Lgs. n.50/2016163/06. Nel contratto di Il subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassocomporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato Con il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza deposito del contratto di subappalto, questa la ditta appaltatrice deve essere accompagnata trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche sostitutiva di cui all’art. 105 del D.lgs38, D. Lgs. n.50/2016n. 163/2006). Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza Copia del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione appaltante Azienda Sanitaria almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’effettivo di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto. L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Sull’importo I subappaltatori trasmettono alla Azienda Sanitaria, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L’Azienda Sanitaria provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Azienda Sanitaria verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti. La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del contratto di subappalto è effettuata rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Sanitaria e la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza Prefettura – Ufficio Territoriale del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Governo.

Appears in 1 contract

Samples: www.ulss7.it

SUBAPPALTO. Per E’ ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzaprevia autorizzazione di ATM, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artnei limiti dell’art. 105 del D.Lgs. D. Lgs 50/2016. QualoraIl concorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, nell'ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, recante l'indicazione delle prestazioni che intende subappaltare e, nell’ipotesi in cui si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non sia necessaria una particolare specializzazione, la terna di subappaltatori. Il concorrente è altresì tenuto a dimostrare l'assenza in capo ai fini dell’autorizzazionesubappaltatori indicati dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed a tal fine dovrà allegare, venga presentata la bozza del contratto per ciascun subappaltatore, una dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di subappaltoesclusione in questione, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza ovvero da persona munita dei necessari poteri, con allegata copia del documento di identità del dichiarante. È facoltà del subappaltatore utilizzare a tal fine l'allegato DGUE, debitamente compilato nelle parti di interesse, sulla base delle indicazioni contenute nelle premesse del DGUE e nel Modello di Formulario di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei costi Trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27/7/2016). L'omessa indicazione della manodopera, terna dei subappaltatori ovvero l'omessa presentazione delle dichiarazioni attestanti l'assenza in capo ai fini delle verifiche subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’artall'art. 105 80 del D.lgsd.lgs. n.50/201650/2016 costituisce mancanza di una dichiarazione essenziale, con conseguente applicazione della procedura di soccorso istruttorio. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto I contratti di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, l’assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto flussi finanziari di cui alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Legge 136/2010.

Appears in 1 contract

Samples: www.atm.it

SUBAPPALTO. Per il ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 21/11/2022.0000838.I Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente è ammesso in conformità all’art. 105 D.Lgsdel D. Lgs. n.50/201650/2016, vigente ratione temporis. Nel contratto di Il subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassocomporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione contraente delle prestazioni subappaltate. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore Si precisa peraltro che intenda avvalersi del subappalto o cottimo l’aggiudicatario deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016praticare, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute per le prestazioni affidate in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione del Contratto Esecutivo, fermo il ribasso eventualmente anche pattuito, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in bozzasubappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artrichiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni. QualoraIl concorrente deve aver indicato: - all’atto dell’offerta, nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, di voler ricorrere al subappalto; - nell’apposita dichiarazione di cui al precedente paragrafo 2.2.1, le parti del servizio/fornitura che intende subap - paltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai fini dell’autorizzazioneprezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, venga presentata che a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. In mancanza di espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Gli operatori econo- mici indicano, in ogni caso, in tale sede la bozza quota che intendono subappaltare. Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere inoltrate all’Amministrazione e da quest’ultima rilasciate. L’aggiudicatario non potrà affidare in subappalto le prestazioni indicate a imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dello specifico lotto dell’AQ. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappaltosubappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto Esecutivo. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore comma 3, del Codice. Ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. x xxx) xxx x. xxx. x. 00/0000 e s.m.i., in particolare, non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’Accordo Quadro. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del subappaltatore Contratto Esecutivo. Si applicano, in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperaquanto compatibili, ai fini delle verifiche le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD. Lgs. n.50/2016n. 50/2016. InoltreSolamente con riferimento ai lotti 1 e 2 dell’Accordo Quadro, sempre nel conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti D.Lgs n. 50/2016, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici per la partecipazione al singolo lotto dell’AQ. In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all’affidamento in subappalto ad imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione ha finalità pro-competitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano un unico centro decisionale rispetto all’aggiudicatario. Resta in ogni caso venga presentata la bozza ferma l’applicazione dell’art. 80 del contratto D. Lgs. n. 50/2016. ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di subappaltoTorino - Rep. DG 21/11/2022.0000838.I Si precisa inoltre che l’impresa, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto che sarà indicata come subappaltatrice in un lotto dell’AQ, ai fini dell’autorizzazione non dovrà aver partecipato ad un altro lotto dell’AQ per il quale è presente un vincolo di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:partecipazione.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni – Servizi Applicativi Sanita’ Digitale – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali Id 2202 Lotto 1 Richiesta D’offerta

SUBAPPALTO. Per il L’affidamento del subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artè regolato ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016n. 50/2016. Nel contratto È fatto divieto ai concorrenti di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassosubappaltare, in tutto o in parte, la fornitura senza preventivo consenso scritto del Comune di Sellano. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente Il Concorrente in sede di gara dovrà indicare le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa Il subappalto deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e autorizzato dal Comune di Sellano con specifico provvedimento, previa verifica del subappaltatore possesso in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e capo al/ai subappaltatore/i dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche medesimi requisiti di carattere morale (cause ostative di cui all’art. 105 80 del D.lgsCodice dei contratti pubblici e di cui all’art. n.50/201667 del d.lgs. Inoltren. 159/2011), sempre nel nonché di carattere tecnico ed economico indicati nella presente procedura di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Comune di Sellano. Il Comune di Sellano non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo per le prestazioni dallo stesso eseguite, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016: l’appaltatore in tal caso venga presentata è tenuto ad informare il Comune di Sellano sull’esistenza di eventuali contestazioni o contenzioso con il subappaltatore sull’esecuzione delle prestazioni svolte. Qualora non ricorrano i presupposti per l’applicazione del pagamento diretto del subappaltatore, l’appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la bozza stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. La reiterata mancata presentazione delle fatture quietanzate configura grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali che comporta la risoluzione del contratto contratto. In caso di subappalto, resta fermo l’obbligo l’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento economico e normativo nonché dell'osservanza dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nei confronti dei dipendenti del deposito subappaltatore per le prestazioni rese nell'ambito del contratto presso subappalto. In caso di subappalto, il subappaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. L’esecuzione delle relative prestazioniprestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Sull’importo del contratto È espressamente vietata ogni forma di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza a soggetti non in possesso dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata requisiti necessari per ciascuna l’espletamento delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:prestazioni affidate.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.spoleto.pg.it

SUBAPPALTO. Per Art. 49, d.l. n. 77/2021 Modifiche alla disciplina del subappalto La disposizione normativa ha inciso sull’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, successivamente modificato Legge 23 dicembre 2021, n. 238 “Legge europea 2019- 2020”, Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell’appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto (fermo restando che, ai sensi dell’art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali. Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli in particolare rispetto al limite del ricorso al subappalto prevedendo che: a) dalla entrata in vigore del decreto e fino al 31 ottobre 2021 il subappalto trovano integrale applicazione non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto; b) dal 1° novembre 2021 è stato eliminato qualsiasi limite predeterminato al subappalto. affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate). Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le disposizioni contenute rispettivamente all’artimprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. 105 D.LgsRilascio dell’autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza Comunicazione obbligatoria dell’O.E. relativa ai sub contratti che non sono soggetti a ribassosubappalti ai sensi dell’art. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi 105, co. 2, del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP Codice, effettuata con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del rispetto DL o del DEC sullo svolgimento delle prescrizioni contenute prestazioni dedotte in tale articolocontratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. adempimenti e la disciplina in materia di documentazione antimafiasubappalto. Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, è fatto obbligo all’Appaltatore in un dato arco temporale, il ricorso all’istituto del subappalto. Ciò per consentire all’ente (struttura di acquisire e trasmettere auditing appositamente individuata all’interno della S.A., RPCT o altri soggetti individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artnorma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, Verifica da parte dell’Appaltatoredell’ente (struttura di auditing individuata, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 RPCT o altro soggetto individuato) dell’adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del D.Lgs. 50/2016. Qualora, DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore subappalti autorizzati e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:sub contratti comunicati

Appears in 1 contract

Samples: www.comuneditarvisio.com

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artè ammesso in conformità ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 58 L.R. n. 5/2007 e dall’art. 118 D.Lgs. n.50/2016n. 163/2006, nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale. Nel contratto Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi ed oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti, rispettivamente, della ASl 8 Cagliari e della AOU Cagliari per l’esecuzione di quanto eventualmente subappaltato. L’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassopuò formare oggetto di ulteriore subappalto. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016Si precisa che, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto ipotesi di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione al pagamento dei prezzi unitaricorrispettivi per le prestazioni svolte dal subappaltatore provvederà l’aggiudicatario. Ai sensi del dell’art. 118, comma 3 D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia163/2006, è fatto obbligo all’Appaltatore all’aggiudicatario di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltantetrasmettere, contestualmente alla suddetta istanzaentro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artcopia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 85 Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del D.Lgssubappaltatore entro il predetto termine, le stazioni appaltanti sospendono il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario stesso. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una L’affidamento in subappalto è sottoposto, altresì ed ai sensi di quanto disposto dalle norme dianzi richiamate, alle seguenti condizioni: - l’affidamento in subappalto di parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base prestazioni affidate all’aggiudicatario dalle stazioni appaltanti è subordinato al rilascio di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, espressa autorizzazione per iscritto da parte dell’Appaltatoredella ASL 8 Cagliari e della AOU di Cagliari, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualoraciascuna per quanto di ragione, ai fini dell’autorizzazionenei modi, venga presentata la bozza termini e condizioni previsti dalla vigente normativa; - il concorrente deve indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, le attività e/o i servizi e prestazioni che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso le Stazioni appaltanti copia autentica del contratto di subappaltosubappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, questa ai sensi dell’articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice; - al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve essere accompagnata trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza relazione alla prestazione subappaltata, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche requisiti generali di cui all’art. 105 38 D.Lgs 163/2006; - non sussistenza, nei confronti dell’affidatario del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima di alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioniLegge n.575/1965 e successive modifiche ed integrazioni. Sull’importo del contratto Si rinvia, per quanto sopra non specificato, alle altre disposizioni dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006, per quanto compatibili, nonché alle ulteriori disposizioni in materia di subappalto previste nel Capitolato speciale d’appalto. Conformemente alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara. Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 118, commi 11-12 D.Lgs. n. 163/2006, non costituiscono, invece, subappalto e non è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica quindi necessaria alcuna autorizzazione, le ipotesi di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta affidamento di autorizzazione deve essere presentata:interventi di tipo specialistico ad imprese produttrici di apparecchiature biomedicali o ad imprese di assistenza tecnica autorizzate dal produttore.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Per Non è ammesso il subappalto trovano integrale applicazione subappalto, se non nei limiti e con le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 modalità autorizzative previste dalla normativa vigente Art.105 del D.lgs. n.50/2016, D.lgs. n.81/2008. In particolare le imprese che intendono subappaltare dovranno darne esplicita dichiarazione in fase di presentazione dell’offerta indicando i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi o forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. L’importo massimo subappaltabile non potrà comunque superare il 30% dell’importo dell’intero appalto. Gli importi corrispondenti ai servizi eseguiti dai subappaltatori saranno pagati all’impresa aggiudicataria. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, l’ASM Terni S.p.A. acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori, ai sensi dell’art. 105 del citato X.Xxx. 50/2016. La Committente si riserva, in presenza di subappalto, di richiedere la produzione di tutta la documentazione necessaria per la relativa pratica, ai sensi della normativa vigente. L'esecuzione del servizio affidato in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto. Per quanto non espressamente indicato al fine presente articolo si applicherà per il subappalto l’art. 105 del rispetto delle prescrizioni contenute D. Lgs. 50/2016. Si rammenta che il subappaltatore è soggetto inoltre, ai sensi della normativa vigente, ai seguenti obblighi: ⮚ verifica idoneità tecnico professionale; ⮚ l’assenza in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di sui all’art.80 del D.Lgs.50/2016; ⮚ requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata; ⮚ Il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzacorredato della documentazione tecnica, completo dell’indicazione amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato; ⮚ predisposizione di un documento integrativo del documento di valutazione dei prezzi unitari. Ai sensi rischi, presentato dall’appaltatore sulle prestazioni oggetto del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. subappaltatore; ⮚ informare e formare le proprie maestranze in materia di documentazione antimafiasicurezza e regolarità dei lavori previsti, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 ⮚ Elenco del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e personale del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, che opera con relativo cartellino di identificazione previsto ai fini delle verifiche sensi art.26 del D.Lgs.81/2008; ⮚ Tesserino di cui all’art. 105 riconoscimento ai sensi dell’art.26 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:T.U n.81/2008

Appears in 1 contract

Samples: www.asmterni.it

SUBAPPALTO. Per Ai sensi dell’art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artcontratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto, ovvero la possibili- tà di stipulare per l’esecuzione dell’appalto sub-contratti che non sono subap- palti, secondo la disciplina prevista dal suddetto articolo 105 D.Lgs. n.50/201650/2016 s.m.i.. Si dà atto che in sede di offerta l’appaltatore ha fatto presente che provvederà a subappaltare o affidare in cottimo le seguenti lavorazioni: Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i la- vori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione del- la stazione appaltante. Nel La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. L’affidatario deposita il contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante l’Amministrazione Committente almeno 20 venti giorni prima della data dell’effettivo di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo Al momento del deposito del contratto di subappalto è effettuata l’affidatario trasmette la verifica dell’incidenza certificazione attestante il possesso dei costi della manodoperarequisiti di qualificazione del subappaltatore prescritti dal D.Lgs. A tal fine nel 50/2016 s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo sia in termini prestazionali che economici. L’affidatario che si avvale del costo della manodoperasubappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 codice civile con il titolare del subappalto. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva dei confronti della Amministrazione Committente. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003, salvo il caso di cui all’art. 50, co. 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Comune committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa la Cassa edile, ove presente, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto e del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il DURC in corso di validità dell’affidatario e ai subappaltatori. L’affidatario è soggetto alla verifica tenuto a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 913, lett.a) D.lgs.81/2008D.Lgs. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata50/2016 s.m.i.. L’appaltatore si impegna:

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.scandiano.re.it

SUBAPPALTO. Per L’affidamento del subappalto è regolato dal DLGS 50/2016 e xx.xx. e ii.. E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare, in tutto o in parte, l’esecuzione della fornitura senza il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artpreventivo consenso scritto da parte dell’Azienda, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il conseguente incameramento della cauzione. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto Nell’ipotesi di subappalto i costi relativi occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere sia verso l’Azienda sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme e disposizione del presente Capitolato compiute dalla ditta subappaltatrice. Previa autorizzazione scritta da parte del Committente, è consentito alla sicurezza non sono soggetti Ditta affidare in subappalto l’esecuzione di parte della fornitura oggetto del contratto, indicando nell’offerta le parti che intende eventualmente subappaltare a ribassoterzi. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo L’autorizzazione da parte dell’Amministrazione nulla modifica dei rapporti intercorrenti tra Committente e Xxxxx aggiudicataria, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. E’ vietato all'Aggiudicatario di cedere ad altri il contratto conformemente stipulato a seguito della presente gara, pena la nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto dalla legge. La cessione fa sorgere nel Committente il diritto a sciogliere il contratto principalesenza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. L’Appaltatore che intenda avvalersi Così come previsto dalla vigente legislazione, non ricorrono gli estremi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, e non è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre necessaria alcuna autorizzazione nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto affidamento di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:attività specialistiche a Ditte terze.

Appears in 1 contract

Samples: www.soresa.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto Il Fornitore, se dichiarato in sede di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016offerta, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute affida in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artnella misura prevista all’art. 105 del D.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i. QualoraIl Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia della necessaria documentazione ai fini dell’autorizzazionedell’autorizzazione del subappalto stesso. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, venga presentata la bozza il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, questa deve essere accompagnata gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore. In caso di cessione in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione potrà risolvere il presente Atto e dei costi della manodoperai singoli Ordinativi di Fornitura, ai fini delle verifiche fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:n. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: www.comunequarrata.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto L’Appaltatore, conformemente a quanto previsto nel contratto principaledichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Ai sensi dell’art. 118 del Codice, Capitale Lavoro S.p.A. non provvederà al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere a Capitale Lavoro S.p.A., entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, Capitale Lavoro S.p.A. sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che intenda avvalersi dovessero derivare a Capitale Lavoro S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanzapresente contratto, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base requisiti prescritti dalla documentazione di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore si impegna a consentire alla stazione appaltante depositare presso Capitale Lavoro S.p.A., almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, questa deve essere accompagnata altresì, la documentazione attestante il possesso, da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Capitale Lavoro S.p.A. non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, Capitale Lavoro S.p.A. procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Capitale Lavoro S.p.A., della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Capitale Lavoro S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati da Capitale Lavoro S.p.A. inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di Capitale Lavoro S.p.A.. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Capitale Lavoro S.p.A., né al differimento dei costi della manodoperatermini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai fini sensi dell’articolo 118 co. 4 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione. L’esecuzione delle verifiche attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Capitale Lavoro S.p.A. può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Capitale Lavoro S.p.A. revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 118 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Codice.

Appears in 1 contract

Samples: www.capitalelavoro.it

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione è ammesso nei limiti e con le disposizioni contenute rispettivamente modalità previste all’art. 105 D.Lgs118 del D. Lgs. n.50/2016163/06. Nel contratto di Il subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassocomporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato Con il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza deposito del contratto di subappalto, questa l’appaltatore deve essere accompagnata trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui la dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche sostitutiva di cui all’art. 105 del D.lgs38, D. Lgs. n.50/2016n. 163/2006). Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza Copia del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione appaltante Azienda Sanitaria almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’effettivo di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto. L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Sull’importo I subappaltatori trasmettono alla Azienda Sanitaria, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. La Azienda Sanitaria provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. La Ditta appaltatrice si attiva affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. La Azienda Sanitaria verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti. La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del contratto di subappalto è effettuata rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Sanitarie e la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza prefettura – ufficio territoriale del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Governo.

Appears in 1 contract

Samples: www.aulss8.veneto.it

SUBAPPALTO. Per il L’affidamento in subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artè sottoposto, ai sensi dell’art. 105 D.Lgsdel d.lgs. n.50/2016n. 50/2016 e s.m.i, ai limiti previsti dalla legge. Nel Il subappalto è autorizzato da Arpae, se previsto dal fornitore in sede di offerta. Il Fornitore si impegna a depositare presso Arpae, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata e la documentazione prevista dall’art.105 dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del D.lgssubappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. n.50/2016In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Arpae procederà a richiedere al fine Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articoloprocedimento di autorizzazione del subappalto. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il contratto quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di subappaltoArpae, eventualmente della perfetta esecuzione del Contratto anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitariper la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del D.LgsContratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d’appalto. 159/2011 xx.xxLa cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in materia di documentazione antimafiasubappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà di Arpae risolvere il Contratto, fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artsalvo il diritto al risarcimento del danno. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsd.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: www.arpae.it

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente è ammesso in conformità all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Xxxx Servizi delle prestazioni subappaltate. Il Fornitore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in materia di documentazione antimafiasubappalto, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei gli stessi prezzi unitari posti a base risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di garaappalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artrichiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, alle seguenti condizioni: il concorrente dovrà aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, con il relativo DGUE (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); dopo la stipula del Contratto, il Fornitore dovrà depositare presso Coni Servizi l’originale o copia autentica del Contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; il Fornitore, unitamente al Contratto di subappalto di cui sopra, ai fini dell’autorizzazionesensi dell’art. 105, venga presentata commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016, dovrà produrre: la bozza dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del contratto di subappaltoCodice civile con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il Fornitore sia un consorzio, questa deve analoga dichiarazione dovrà essere accompagnata prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del consorzio; la dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e attestante l'assenza dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Coni Servizi provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare a Coni Servizi la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del Contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti da Coni Servizi. Il Fornitore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: www.sportesalute.eu

SUBAPPALTO. Per 1. E’ ammesso il ricorso al subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto per la totalità delle prestazioni contrattuali relative ai lavori ed ai servizi, fatto salvo il rispetto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principaledall’art. L’Appaltatore che intenda avvalersi 105, comma 1, del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 Codice come modificato dall’ art. 49, comma 1, lett. b), sub 1, della Legge n. 108 del D.lgs2021. n.50/2016Pertanto, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto pur non sussistendo un limite percentuale di subappaltosubappaltabilità, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte predetto articolo non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni oggetto relative alla categoria prevalente. Resta inteso che l’Aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto purché il subappaltatore sia in possesso dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche requisiti di cui all’art. 105 80 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Codice e previa autorizzazione della Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodoperaAppaltante. Il subappaltatore dovrà inoltre essere iscritto all’Anagrafe Antimafia degli esecutori in linea con quanto previsto dall’art. 30 del D.L. 189/2016. 2.Per quanto concerne in particolare i servizi di ingegneria e architettura, è soggetto alla verifica ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90cui agli artt. 31, comma 98, lett.a) D.lgs.81/2008e 105 del Codice, purchè se ne faccia espressa menzione, indicando le parti del servizio che si intendono affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di cui all’art. A tal fine 80 del Codice e previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Il subappaltatore dovrà inoltre essere iscritto all’Anagrafe Antimafia degli esecutori in linea con quanto previsto dall’art. 30 del D. L. 189/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 3. Oltre a quanto specificamente previsto nei precedenti commi 1 e 2, l’Appaltatore può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della stazione appaltante purchè: - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80; - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; Art. 19 – Protocollo di legalità L’appaltatore assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti. - Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al momento completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento. - Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3). - Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3). - Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6). - Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo. - Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere presentata:eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5). - Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1). - Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2). - Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2). - Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2). - Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell’ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a). - Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b). - Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a). - Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a). - Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b). - Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c). - Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d). - Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a). - Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b). - Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c). - Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo. Art. 20 –

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziademanio.it

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni contenute rispettivamente di cui all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi 118 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx163/2006 e s.m.i.. L’impresa appaltatrice rimane comunque responsabile verso SAMTE Srl della corretta esecuzione del contratto. L’impresa aggiudicataria non potrà subappaltare attività ad altre imprese partecipanti alla gara – in materia forma singola o associata – e, pertanto, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati (secondo quanto previsto dal Protocollo di documentazione antimafialegalità tra la Prefettura di Benevento – Ufficio Territoriale del Governo e la SAMTE). L’Aggiudicatario ha l'obbligo di imporre al subappaltatore l'osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti della SAMTE Srl. La SAMTE Xxx resterà completamente estranea ai rapporti tra Aggiudicatario e subappaltatore, così come a quelli tra Aggiudicatario e suoi fornitori. Qualunque vertenza fra essi non potrà essere invocata dall’Aggiudicatario per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi. Durante il rapporto contrattuale, qualora la SAMTE Srl ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il subappaltatore incompetente od inaffidabile, lo comunicherà per iscritto all’Aggiudicatario, il quale dovrà prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto e per l’allontanamento del subappaltatore. L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’Aggiudicatario di pretendere risarcimenti di sorta. L'inadempimento da parte dell'Aggiudicatario o del subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto alla SAMTE Srl di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Ai sensi D. Lgs. 163/06 art. 118 c. 3 la SAMTE Srl non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori, e che, pertanto, è fatto obbligo all’Appaltatore agli affidatari di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltantetrasmettere, contestualmente alla suddetta istanzaentro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artcopia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 85 Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di garasubappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla la stazione appaltante la verifica sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In ogni caso l’intenzione di procedere a subappalto di singole prestazioni oggetto del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore presente capitolato e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza disciplinare tecnico, e dei costi della manodoperala misura delle stesse, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere esplicitamente indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica in sede di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90offerta, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine pena l’impossibilità di ricorrere al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:subappalto.

Appears in 1 contract

Samples: www.samte.it

SUBAPPALTO. Per il L’affidamento dei lavori in subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto potrà avvenire solo a seguito autorizzazione dell’Ente o al trascorrere del trentesimo giorno dalla presentazione della domanda, nel rispetto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente quanto contenuto nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi capitolato speciale d’appalto al Capo 9 - Disciplina del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs– artt. n.50/201647 e seguenti, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolonell’art. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto118, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx163/2006, e nell’art. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire 170 del D.P.R. 207/2010. La quota massima subappaltabile della categoria prevalente OG1 non potrà essere superiore al 30%; I lavori relativi alle categorie scorporabili OS30 e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche OS13 (categorie appartenenti all’elenco di cui all’art. 105 12, comma 1 del D.lgsD.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80) subappaltabili nella misura del 30%. n.50/2016I lavori relativi alle categorie OS28, OS3 e OS18-A devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione, i lavori relativi alla categoria OS6 possono essere subappaltati per intero e i lavori elencati ai soli fini dell’eventuale affidamento in subappalto categorie XX0, XX0, XX0, OS10 e OS24 possono essere subappaltati per intero ma l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente e il certificato di esecuzione lavori di cui all’art. Inoltre83 del Regolamento generale è rilasciato con riferimento alla categoria prevalente. Ai sensi dell’art. 118, sempre nel caso venga presentata comma 3, del D.Lgs. 163/2006 l’Amministrazione appaltante corrisponderà i pagamenti direttamente all’Impresa aggiudicataria, la bozza quale dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei sui confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del contratto di subappaltosubappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, resta fermo l’obbligo l’Amministrazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del deposito del contratto presso D.Lgs. 163/2006 la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo dovuto per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:le prestazioni dagli stessi eseguite con riferimento alle categorie OS30 e OS13.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Per E’ vietato, sotto pena di risoluzione del contratto, il subappalto trovano integrale applicazione in tutto o in parte del servizio, salvo autorizzazione espressa del Ministero e comunque nei termini previsti dall’art. 118 del D.lgs 163/2006 L’Impresa, all’atto del presente affidamento, ha manifestato la volontà di subappaltare le disposizioni contenute rispettivamente seguenti parti del servizio: Resta comunque inteso che, ove venga concessa l'autorizzazione al subappalto, l’Impresa contraente non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti all'esecuzione del servizio e sarà tenuta all’osservanza dell’art. 118 del d.lgs 163/06 s.m.i.. (In caso di subappalto): - Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, si precisa che il pagamento delle prestazioni effettuate dal subappaltatore sarà effettuato dall’appaltatore, che dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. - Ai sensi di quanto previsto all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto 5 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente ritardo nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappalto subappaltatore o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base titolari di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore subappalti e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche cottimi di cui all’art. 105 118, comma 8 ultimo periodo del D.lgscodice dei contratti pubblici, impiegato nell’esecuzione del contratto, Il Ministero inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. n.50/2016Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Ministero si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto. InoltreNel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, sempre nel caso venga presentata la bozza il responsabile dell’esecuzione del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del deposito lavoro per i necessari accertamenti. - Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione i requisiti richiesti dalla documentazione di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:attività allo stesso affidate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per L’affidamento Di Professionali Per La Manutenzione Correttiva Ed Evolutiva Delle Applicazioni

SUBAPPALTO. Per Acer Reggio Xxxxxx autorizza il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artnei casi e nei modi previsti dalla legislazione vigente per i servizi manutentivi a canone e per gli interventi manutentivi extra canone (art 105 D.Lgs 50/2016). 105 D.LgsIn caso di subappalto, il pagamento al subappaltatori avverrà tramite l’aggiudicatario. n.50/2016E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel Ai fini del pagamento è necessaria l’acquisizione da parte di ACER del Durc dell'affidatario e dei subappaltatori. L’aggiudicatario è altresì obbligato a depositare il contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo Con il deposito del contratto di subappalto l’aggiudicatario deve trasmettere anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dal bando e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D. Lgs 50/2016. In caso di ritardo nell’esecuzione di tale adempimento, sarà applicata una penale giornaliera di euro 150,00 (euro centocinquanta/00). Per quanto non indicato nel presente articolo si rinvia all’articolo 105 del decreto legislativo 50/2016. L’autorizzazione da parte di ACER all’affidamento di parte delle attività a terzi, non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’aggiudicatario, che rimane l’unico e solo responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante delle attività affidate a terzi, e che si impegna ad ottenere il consenso scritto dei subappaltatori al libero accesso alle loro strutture da parte del Responsabile del Procedimento. L’autorizzazione è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine comunque condizionata all’inserimento nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo di subappalto della manodoperaclausola prevista nel precedente paragrafo La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, esclusivamente in caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90pagamento diretto dei subappaltatori, ai sensi dell’art 105 comma 98 del codice dei contratti, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 576/2003.

Appears in 1 contract

Samples: www.acer.re.it

SUBAPPALTO. Per È ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e nel contratto principalelimite massimo del 30% del valore della categoria prevalente e il 100% della categoria scorporabile. L’Appaltatore Resta inteso che, qualora la Ditta concorrente non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto della Richiesta d’Offerta. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che intenda avvalersi rimane unico e solo responsabile nei confronti di LepidaSpA di quanto subappaltato. Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., l’affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; il Fornitore deve essere obbligatoriamente allegato depositare presso Lepida il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitarialmeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza Con il deposito del contratto di subappalto, questa il Fornitore deve essere accompagnata trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalla Richiesta di Offerta (dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e sostitutiva inerente il possesso dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche requisiti di cui all’art. 105 38 del D.lgsD. Lgs. n.50/2016. Inoltren. 163/2006 e s.m., sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza essere in possesso dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica requisiti di idoneità tecnico-tecnico professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 91, lett.a) D.lgs.81/2008lettera a), punto 2, del D. Lgs. A tal fine n. 81/2008 e s.m., autocertificazione di iscrizione nel Registro delle Imprese). Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al momento della richiesta Fornitore medesimo di autorizzazione deve essere presentata:comunicare, a LepidaSpA, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Appears in 1 contract

Samples: Richiesta Di Offerta

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’appalto e della peculiare natura delle attività da svolgere al fine di garantire il raggiungimento del necessario livello qualitativo del servizio in termini di tempestività e qualità delle prestazioni, occorre: - unitarietà a livello organizzativo; - tempestività nell’esecuzione degli interventi di taratura e riparazione per la riduzione dei tempi di fermo degli strumenti di misura e riduzione dei conseguenti disagi nelle attività sanitarie da svolgere; - un ottimo livello qualitativo dell’esecuzione degli interventi di taratura e riparazione degli strumenti di misura, in modo da garantire loro un’ottima durabilità nel tempo. Per raggiungere gli obiettivi indicati risulta necessaria una preponderante e continua attività dell’impresa affidataria e pertanto il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artè ammesso nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto L’impresa affidataria, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna, in caso di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti subappalto, a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata indica l’ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/201650/2016 e xx.xx., ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti. QualoraI subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Stazione Appaltante revocherà l’autorizzazione. L’impresa affidataria si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai fini dell’autorizzazionequali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, venga presentata la bozza Stazione Appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il subappaltatore dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nei contratti di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, ivi inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le prestazioni prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del . L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza relazione agli obblighi retributivi e dei costi della manodoperacontributivi, ai fini delle verifiche sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all’art. 105, comma 13, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx. l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n.50/201650/2016 e xx.xx. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso La Stazione Appaltante rimane comunque esclusa da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l’aggiudicatario e le ditte o società terze; l’Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della Appaltante da ogni richiesta di autorizzazione deve essere presentata:che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

Appears in 1 contract

Samples: www.uslcentro.toscana.it

SUBAPPALTO. Per particolari esigenze dell’Appaltatore è ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artsubappalto. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel Il contratto di subappalto (disciplinato dall’art. 1656 e ss. Del codice civile) rientra nei contratti di natura personale (intuitu personae), nel senso che si basa sulla fiducia che il committente ripone nell’appaltatore. Occorre, quindi, tutelare l’interesse dell’ente appaltante che i costi relativi alla sicurezza servizi non sono soggetti a ribassovengano materialmente eseguiti da un’altra impresa senza il suo assenso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo Sarà quindi necessaria una previa autorizzazione scritta da parte della AOU di Sassari, entro i limiti fissati dalle disposizioni di legge (art.118 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 e s.m.i.). La Ditta Concorrente deve indicare, in fase di OFFERTA, la parte o le parti dell’appalto che intende subappaltare. L’appaltatore dovrà provvedere al deposito del contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principaledi subappalto presso l’AOU di Xxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima della data di effettivo inizio delle attività subappaltate. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il Al contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitariai sensi dell’art. Ai sensi 118 comma 8 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia163/2006, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltantedovrà essere allegata, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte cura dell’Appaltatore, dell’obbligo posto la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a suo carico dall’artnorma dell’art. 105 2359 del D.Lgscodice civile con la subappaltatrice. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza Con il deposito del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata l’Affidatario dovrà, altresì, provvedere alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 163/06 in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei costi della manodoperarequisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare di Gara, ai fini delle verifiche nonché, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’artagli artt. 105 38 e 39 del D.lgsD.Lgs. n.50/2016163/2006. InoltreNon dovrà sussistere a carico del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i. Il subappaltatore dovrà impegnarsi, sempre nel nei modi previsti dalla normativa, ad osservare tutte le norme che regolano il presente appalto. In ogni caso venga presentata rimane integra la bozza responsabilità solidale dell’appaltatore per ogni violazione delle norme che regolano il presente appalto, eventualmente commessa dal subappaltatore. Il contratto di Sub Appalto, a pena nullità, dovrà inoltre contenere le clausole e le indicazioni previste dalla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010 e s.m.i.). Nel caso di subforniture, ovvero di sub appalti con importo inferiore al 2% dell’importo di contratto, l’appaltatore è comunque obbligato a comunicare alla stazione appaltante, prima dell’avvio della subfornitura, i dati e gli estremi del contratto di subappaltosubfornitura, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioniai sensi dell’art. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:118.

Appears in 1 contract

Samples: www.aousassari.it

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artè ammesso in conformità e alle condizioni stabilite dall’art. 105 118 del D.Lgs. n.50/2016n. 163/2006 e s.m.i., nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale. Nel contratto Il subappalto non comporta alcuna modifica degli obblighi ed oneri dell’appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della ASL di Cagliari per l’esecuzione del contratto, anche di quanto eventualmente subappaltato. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassopuò formare oggetto di ulteriore subappalto. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto In ipotesi di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione al pagamento dei prezzi unitaricorrispettivi per le prestazioni svolte dal subappaltatore provvederà l’appaltatore. Ai sensi del dell’art. 118, comma 3, D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia163/2006 e s.m.i., è fatto obbligo all’Appaltatore all’appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltantetrasmettere, contestualmente alla suddetta istanzaentro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artcopia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 85 Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di garasubappaltatore entro il predetto termine, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla la stazione appaltante la verifica del rispettosospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore stesso. L’affidamento in subappalto è sottoposto, altresì ed ai sensi di quanto disposto dalle norme dianzi richiamate, alle seguenti condizioni: - all’indicazione, all’atto della presentazione dell’offerta, delle attività e/o i servizi che intende subappaltare; - al rilascio di espressa autorizzazione per iscritto da parte della ASL di Cagliari, nei modi, termini e condizioni previsti dalla vigente normativa; - al deposito, da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore presso la ASL di Cagliari, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualoraalmeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza dei seguenti documenti: a) copia autentica del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata ; b) dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice; c) certificazione attestante il possesso da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza relazione alla prestazione subappaltata; d) certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal Bando di Xxxx e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate e) dichiarazione attestante il possesso dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche requisiti generali di cui all’art. 105 38 D.Lgs 163/2006; f) dichiarazione di assenza, nei confronti dell’affidatario del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo di alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni; g) originale o copia conforme del deposito Certificato della Camera di Commercio e del contratto presso Documento di regolarità contributiva (DURC) del subappaltatore. Si rinvia, per quanto sopra non specificato, alle altre disposizioni dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto quale ciascuno di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza essi si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto flussi finanziari di cui alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:legge 136/2010 e s.m.i.

Appears in 1 contract

Samples: www.aslcagliari.it

SUBAPPALTO. Per Trova applicazione l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77. L’Appaltatore potrà affidare in subappalto, previa autorizzazione di ETRA S.p.A., esclusivamente quelle attività per le quali abbia indicato in sede di presentazione di offerta la volontà di avvalersi del subappalto. In ogni caso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del DL 31/05/2021 n. 77, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Ai sensi del comma 8 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente quelle di cui all’art. 105 D.Lgs105, comma 3 del Codice. n.50/2016Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto, l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. Nel contratto Infatti, è fatto divieto, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a), di affidare in subappalto prestazioni ad un soggetto che contestualmente, concorra in proprio alla gara. In caso di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine requisiti richiesti per le ditte concorrenti devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principaleposseduti dal subappaltatore, in relazione alla tipologia ed alla quantità di servizio espletato. L’Appaltatore che intenda avvalersi Ai sensi dell’art.105, c.3, l.c-bis del D.Lgs. 50/2016, non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgsfornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato Gli stessi non sostituiscono il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzama possono contribuire alla copertura dei requisiti di partecipazione relativamente ai servizi analoghi svolti e sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Si precisa inoltre che i contratti continuativi non possono riguardare l’affidamento delle prestazioni del contratto (principali e secondarie), completo dell’indicazione dei prezzi unitarima prestazioni che, seppure comprese nell’oggetto dell’appalto e necessarie per l’esecuzione dello stesso, sono di carattere complementare e aggiuntivo e hanno natura residuale e accessoria. Ai sensi del D.Lgs(cfr. 159/2011 xx.xxConsiglio di Stato Sez. III n. 7142/2020). L’appaltatore dovrà garantire che il subappaltatore impieghi esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi generali e speciali previsti dalle vigenti leggi in materia di documentazione antimafiaassicurazioni sociali, è fatto obbligo all’Appaltatore assistenziali, previdenziali e antinfortunistici, nonché dalle norme in materia di acquisire salute e trasmettere alla Stazione appaltantesicurezza sul lavoro e in materia ambientale. L’appaltatore si impegna a consegnare ai subappaltatori il Codice Etico e il Codice di Comportamento di Etra S.p.A., contestualmente alla suddetta istanzachiedendo agli stessi di restituire, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base debitamente sottoscritta, la dichiarazione di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri presa visione della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:predetta documentazione.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel L’impresa ausiliaria può “doppiare” l’originario rapporto scaturente dal contratto con quello proprio derivante dal contratto di subappalto i costi relativi subappalto. Questo si ricava agevolmente già dalla disposizione di cui all’art.49, comma 10, ultima parte. Il nuovo codice elimina ogni incertezza laddove stabilisce all’art.89, comma 8, che “il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla sicurezza non sono soggetti a ribassogara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore In sostanza si pone l’accento sulla circostanza che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappaltoappalto è stipulato dal concorrente aggiudicatario e che solo questi può essere l’esecutore del contratto medesimo. L’impresa ausiliaria può, eventualmente anche al più assumere il ruolo di “subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati”. Parrebbe quasi che la società ausiliaria sia posta alla stregua di un subappaltatore. In verità l’avvalimento è un istituto concepito in bozza, completo dell’indicazione soccosro al concorrente sprovvisto dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire mentre il subappalto rappresenta una modalità organizzativa dell’eventuale esecuzione dell’appalto. Si tratta come è ovvio di due istituti sostanzialmente differenti. Da quanto precede è agevole ravvisare come, pur in assenza di coordinamento tra le norme che disciplinano i due istituti, in particolare con riferimento ai limiti percentuali del subappalto, non sembra possano esserci dubbi sull’applicabilità, nei limiti sopra descritti, della disciplina del subappalto. Dunque la società ausiliaria potrà assumere nei rapporti con la stazione appaltante la doppia veste di impresa ausiliaria e subappaltatore. L’art.89 recepisce al comma 3 l’obbligo di sostituzione dell’impresa ausiliari, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte di quest’ultima. Si tratta di una novità normativa rilevante, che consente di dare maggiore rilievo agli aspetti sostanziali e non formali delle problematiche che possono coinvolgere la società ausiliaria, attribuendo alla stazione appaltante di imporre al concorrente di sostituire l’impresa ausiliaria in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di parteciapzione alla gara. Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 permanevano forti dubbi sulla possibilità di procedere alla modifica dell’impresa ausiliaria per sopravvenuta carenza dei requisiti di partecipazione soggettivi o oggettivi. Dunque, ai sensi dell’art.89 la stazione appaltante verifica se la società ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art.80, imponendo al concorrente, in caso di esito negativo di tale verifica, la sotituzione dell’impresa ausiliaria. Si tratta di una culpa in eligendo nella scelta dell’impresa ausiliaria da parte del rispettoconcorrente che non può, tuttavia, inficiarne la partecipazione alla gara. Ed infine si segnala che la lex specialis di gara può indicare ipotesi in cui il concorrente è obbligato a sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purchè si tratti di requisiti tecnici. Sul punto si segnala l’ordinanza del CdS sez.IV del 15.04.2016 n°1522 con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno posto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito “se gli artt.47 e 48 della Direttiva 2014/18/CE, come sostituiti dall’art.63 della Direttiva 2014/24/UE ostino ad una possibilità per l’operatore economico, ossia per il soggetto che concorre alla gara, di indicare altra impresa in luogo di quella originariamente assunta quale “impresa ausiliaria”, che abbia perduto o abbia visto ridurre i requisiti di partecipazione, e quindi comporti l’esclusione dell’operatore economico dalla gara per fatto a lui non riconducibile né oggettivamente né soggettivamente”. Nel caso di specie il Consiglioculpa in eligendo di Stato si è trovato ad affrontare il problema di un’impresa ausiliaria che, nel corso della gara, aveva perduto la qualificazione per la classifica d’importo richiesta (VIII) risultando così qualificata per classifica ben inferiore (IV), e che tale circostanza implicasse quindi la perdita in capo alla mandante e quindi in capo al RTI dei requisiti di partecipazione , da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 possedersi per l’intera durata del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza procedimento e sino all’aggiudicazione e alla stipla del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodoperacontratto. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza parere del costo primo giudice a nulla rilevava le deduzioni del rti ricorrente principale circa la riferibilità del fatto a causa di forza maggiore, né precisata, né provata, e comunque trattandosi di circostanza riconducibile a culpa in eligendo nella scelta dell’impresa ausiliarai, né apparendo applicabile in quanto non ancora recepit né recante disciplina dettagliata, l’invocato art.69 della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica nuova direttiva appalti 2014/24/UE, e infine non potendosi invocare applicazione analogica della norma eccezionale e di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:stretta interpretazione del’art.37 commi 18 e 19 D.lgs 163/2006.

Appears in 1 contract

Samples: www.anceaies.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30 % dell’ammontare dei singoli contratti attuativi. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al momento pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della richiesta permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di autorizzazione deve essere presentata:regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune della Spezia non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016. É obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara, si rimanda pertanto al disciplinare di gara ed ai modelli allegati.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione Dei Giardi Storici, Parchi E Aree Verdi Del Territorio Comunale Con Clausola Sociale

SUBAPPALTO. Per E’ ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi in tutto o in parte del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 servizio, previa autorizzazione espressa del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire Ministero e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico comunque nei termini previsti dall’art. 105 del D.LgsD.lgs.vo 50/2016 e dalla documentazione di gara. 50/2016L’Impresa, all’atto del presente affidamento, ha manifestato la volontà di subappaltare le seguenti parti del servizio: ………………………………………………………. QualoraResta comunque inteso che, ai fini dell’autorizzazione, ove venga presentata la bozza del contratto di concessa l'autorizzazione al subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore l’Impresa contraente non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti all'esecuzione del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza servizio e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’artsarà tenuta all’osservanza dell’art. 105 del D.lgsD.lgs.vo 50/2016. n.50/2016(In caso di subappalto):  Ai sensi dell’art. Inoltre105 del D.lgs.vo 50/2016, sempre si precisa che il pagamento delle prestazioni effettuate dal subappaltatore sarà effettuato dall’appaltatore, che dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 del D.lgs.vo 50/2016, comma 5, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 del D.lgs.vo 50/2016, comma 6, In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso venga presentata in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.  Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la bozza durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:attività allo stesso affidate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per l'Affidamento Dei Servizi Di Governance Dei Sistemi Di Prevenzione Integrati Relativi A: Sicurezza E Salute Nei Luoghi Di Lavoro; Sistema Certificativo Connesso; Gestione Delle Emergenze Connessa Al Rischio Antropico, Alla Vigilanza, Alla Accoglienza E Alla Fruizione Del Patrimonio Culturale

SUBAPPALTO. Per E’ ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzaprevia autorizzazione di ATM, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artnei limiti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. QualoraIl concorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, nell'ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, recante l'indicazione della terna dei subappaltatori e delle prestazioni che intende subappaltare. Il concorrente è altresì tenuto a dimostrare l'assenza in capo ai fini dell’autorizzazionesubappaltatori indicati dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed a tal fine dovrà allegare, venga presentata la bozza per ciascun subappaltatore, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del contratto DPR 445/2000, attestante l'assenza dei motivi di subappaltoesclusione in questione, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza ovvero da persona munita dei necessari poteri, con allegata copia del documento di identità del dichiarante. È facoltà del subappaltatore utilizzare a tal fine l'allegato DGUE, ivi compreso l’Addendum contenente le ulteriori dichiarazioni introdotte dal D.lgs. 56/2017, debitamente compilati nelle parti di interesse, sulla base delle indicazioni contenute nelle premesse del DGUE e nel Modello di Formulario di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei costi Trasporti pubblicate sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016. L'omessa indicazione della manodopera, terna dei subappaltatori ovvero l'omessa presentazione delle dichiarazioni attestanti l'assenza in capo ai fini delle verifiche subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’artall'art. 105 80 del D.lgsD.Lgs. n.50/201650/2016 costituisce mancanza di una dichiarazione essenziale, con conseguente applicazione della procedura di soccorso istruttorio. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto I contratti di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, l’assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto flussi finanziari di cui alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Legge 136/2010.

Appears in 1 contract

Samples: www.atm.it

SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente è ammesso in conformità all’art. 105 D.Lgsdel D. Lgs. n.50/201650/2016. Nel contratto Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione del Contratto esecutivo, fermo il ribasso eventualmente pattuito, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassoè sottoposto, ai sensi del richiamato art. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente 105 del D. Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni. Il concorrente indica: - all’atto dell’offerta, nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, di voler ricorrere al subappalto; - nell’ambito del Piano Operativo, nella fase di affidamento dei contratti esecutivi, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.LgsCodice, ad eccezione di quanto stabilito nel comma 2 e nel comma 14 che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, in tale sede, la quota che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione di quanto sopra, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere inoltrate alla singola Amministrazione e da quest’ultima rilasciate. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappaltosubappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto Esecutivo. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore comma 3, del Codice. Ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. x xxx) xxx x. xxx. x. 00/0000 e s.m.i., in particolare, non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’Accordo Quadro. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del subappaltatore Contratto Esecutivo. Si applicano, in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperaquanto compatibili, ai fini delle verifiche le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD. Lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:n. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: www.aqdigitaltransformation-lotti12.it

SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artAi sensi dell’art. 105 D.Lgs. n.50/201650/2016 è ammesso il subappalto in misura non superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Nel Il concorrente che intenda affidare a terzi in subappalto alcune prestazioni dovrà dichiararlo in sede di gara specificando le prestazioni e le relative quote che intende subappaltare (Allegato 2). L’appaltatore che intenda affidare parte dell’esecuzione contrattuale in subappalto dovrà depositare il relativo contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassoalmeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi Con il deposito del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e subappalto l’appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispettocertifica- zione attestante il possesso, da parte dell’Appaltatoredel subappaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artdei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 105 del 80 D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e del subappaltatore in merito all’incidenza degli agli oneri della sicurezza Ditta aggiudicata- ria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente. Si evidenzia, inoltre, che i pagamenti relativi alle attività svolte dal subappaltatore saranno effettuati dalla Stazione appaltante direttamente a favore dello stesso, previa specifica contabilizzazione. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui ai successivi paragrafi, la partecipa- zione alla presente procedura di gara è riservata, a pena di esclusione, agli operatori economici che: - non ricadono in uno dei costi della manodoperamotivi di esclusione indicati all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; - possiedono i requisiti di idoneità professionale, ai fini delle verifiche di capacità economica e finanziaria (v. art. 3.4.1) e di capacità tecnica e professionale (v. art. 3.4.2) di cui all’art. 105 del D.lgs83 D.Lgs. n.50/201650/2016. InoltreLa presenza delle suddette condizioni dev’essere attestata dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta concorrente presentando: - il documento di gara unico europeo (DGUE), sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto redatto in conformità al modello di subappaltoformulario approvato con regolamento dalla Commissione europea, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazionicon riferimento a tutte le casistiche previste dal citato art. Sull’importo del contratto 80 (Allegato 2), relativo all’assenza di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza motivi di esclusione e al possesso dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica requisiti di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale; - l’eventuale dichiarazione soggettiva autonoma (Allegato 3), comma 9qualora il sottoscrittore del DGUE (Allegato 2) non si assuma la responsabilità di dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione an- che per conto degli altri soggetti in carica. Le condizioni di cui sopra sono richieste al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta in considerazione dell’interesse pubblico all’erogazione di autorizzazione deve essere presentata:un servizio/fornitura di elevata qualità.

Appears in 1 contract

Samples: Patto Di Integrita’ Tra Asl Bi E Gli Operatori Economici

SUBAPPALTO. Per Già con il Decreto correttivo, si auspicava la soppressione della facoltà della stazione appaltante di poter inserire nel bando l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori. In un’ottica di semplificazione amministrativa e per non limitare ulteriormente la libera iniziativa economica delle imprese, chiediamo l’eliminazione del riferimento al subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artqualificante e dei connessi adempimenti, ovvero dichiarazione ex art. 105 D.Lgs80 e del possesso dei requisiti dall’art. n.50/201683, in quanto non previsti da nessuna norma del Codice appalti. Nel contratto Anche sul piano giurisprudenziale, ricordiamo che il Consiglio di subappalto i costi relativi alla sicurezza Stato nell’Adunanza Plenaria n. 9/2015 ha ritenuto non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi obbligatoria l’indicazione del nominativo del subappaltatore, neanche nell’ipotesi del subappalto necessario o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata qualificante. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, condizionare l’effettuazione del sopralluogo all’ottenimento della delega da parte di tutti gli operatori economici finisce per rappresentare un inutile aggravio procedimentale ed è troppo limitativo della concorrenza. La clausola che prevede l’esclusione per la documentazione prevista dall’art.105 mancata separazione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B” è alquanto generica ed è foriera di possibili ricorsi. Per giurisprudenza costante (da ultimo Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1530 del D.lgs. n.50/20163 aprile 2017) non sussiste un divieto assoluto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica “...ben potendo nell'offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappaltopurché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei quali i prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica”. La formula dell’interpolazione lineare non può costituire valido esempio da riportare nel Bando-tipo in quanto tale metodo, come evidenziato nelle Linee Guida n. 2 dell’ANAC, presenta l’inconveniente di poter condurre a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto differenze elevate anche a suo carico dall’artfronte di scarti in valore assoluto limitati. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa La formula dell’interpolazione lineare deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore eliminata e sostituita dalla formula bilineare, ripresa dalle Linee Guida n. 2, in riferimento alla quale potrebbe essere ragionevole l’utilizzo di un coefficiente discrezionale di 0,25 punti, che possa valorizzare in maniera equa la componente economica. L’inserimento di un limite di percentuale minimo di assunzione del subappaltatore personale dell’appaltatore uscente risulta una previsione fuori luogo, in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso quanto la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo non può certo conoscere quali siano le reali esigenze organizzative del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:futuro aggiudicatario che andrà a svolgere il servizio.

Appears in 1 contract

Samples: www.anticorruzione.it

SUBAPPALTO. Per Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artè vietato. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non L’aggiudicatario e il subappaltatore sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute responsabili in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla solido nei confronti della stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore . Non si configurano come attività affidate in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche subappalto quelle di cui all’art. 105 105, comma 3, del D.lgsCodice. n.50/2016In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate”, copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. InoltreIl mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, sempre nel anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso venga presentata di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la bozza stipula del Contratto. - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di subappaltorete, resta fermo l’obbligo redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del deposito D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto presso di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima forma dell’atto pubblico o della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioniscrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. Sull’importo 25 del D.Lgs. 82/2005; - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di subappalto è effettuata rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura, ovvero la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodoperainserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione). Il subappaltatore è soggetto mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla verifica mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, comma 9il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, lett.a) D.lgs.81/2008anche ai sensi dell’art. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:25 del D.Lgs. 82/2005.

Appears in 1 contract

Samples: www.regione.sardegna.it

SUBAPPALTO. Per E’ ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi nei limiti del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza 50% dell’importo complessivo del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n.50/201650/2016 e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 sulle c.d. Inoltreopere superspecialistiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017; si ricorda dunque che per la categoria OS21 vige il divieto di subappalto oltre il 30% dell’importo delle opere. L’operatore economico che intenda ricorrere al subappalto è tenuto a dichiarare tale volontà indicando espressamente ed analiticamente le lavorazioni o parti di opere che intende subappaltare. In mancanza di tale dichiarazione, o in caso di dichiarazione generica, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato. Nel caso di raggruppamenti temporanei o di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, rispettivamente lett. d) ed e) del Codice, la dichiarazione relativa al subappalto dovrà essere espressa dal solo soggetto cui è conferito il ruolo di impresa mandataria. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato da ACIAM S.p.A.. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'affidatario è tenuto a comunicare a ACIAM S.p.A., prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate a ACIAM S.p.A. eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel caso venga presentata la bozza corso del contratto sub-contratto. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentatail DEC svolge le seguenti funzioni:

Appears in 1 contract

Samples: www.aciam.it