Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Mediazione Interculturale, Accordo Quadro Per La Gestione Del Cohousing E Servizi Integrativi
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 –bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo degli strumenti idonei Fornitore si impegna a consentire la piena rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del previste nel presente accordo quadroContratto, si conviene che, in ogni caso, Soresa in ottemperanza a quanto disposto dall’art. L’esecutore 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nel caso risolveranno di conti correnti già esistentidiritto, dalla loro prima utilizzazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, cui le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, i contratti applicativi che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 371, comma 83 del D.P.R. n. 445/2000 – il Contratto d si intenderà risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 fermo restando il diritto al risarcimento del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217danno.
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Samples: Contract for the Assignment of Maintenance and Evolution Services of the Administrative Accounting Information System (Siac) of the Campania Region, Contratto Di Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Di Fornitura
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Servizio, Contratto Di Affidamento Per Servizi Sociali
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Contract for the Assignment of a Project, Contract for Social Services, Contract for the Assignment of a Project
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.
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Samples: Copertura Assicurativa Contro I Danni Accidentali Ai Veicoli, Errors & Omissions Insurance Policy, Polizza All Risks
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al AI fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza all'osservanza del disposto di cui all’artall'art. 3 della L. L 13 agosto 2010 n. 136 recante: “"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”", così come sostituito dall’artdall'art. 7 del D. L. L 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. L 17 dicembre 2010 n. 217n.217. Ai sensi dell’artdell'art. 3, comma 9 –bis -bis della citata L. L n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun L'esecutore del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artdall'art. 3, comma 8, della L. L n. 136/2010 come sostituito dall’artdall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.del
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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010n.217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Pronta Accoglienza Minori, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Pronta Accoglienza Minori, Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società Assicuratrice, la Società di assicurare la Brokeraggio, nonché ogni altra quualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i. I soggetti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo precedente sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il ed al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale [Poste Italiane S.P.A.S.p.A.] e riportate, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice iI Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdall'art. 3, comma 8, 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.
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Samples: Tutela Legale, Responsabilità Civile Auto E CVT, Assicurazione
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto 17.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee successive modifiche, nonché delega al Governo nei casi in materia cui il Fornitore sia subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese interessato ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, assume gli obblighi di normativa antimafia”tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata pena risoluzione dell’Ordine e specificatamente:
a) l’obbligo dell’utilizzo di uno conti correnti dedicati, così come sostituito dall’art. 7 anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e dunque all’Ordine, accesi presso banche o la società Poste Italiane S.p.A., con comunicazione dell’ente coinvolto e ad AL dei dettagli di tali conti prescritti dalla legge;
b) l’obbligo di effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, e dunque all’Ordine, mediante lo strumento del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito bonifico bancario o postale o con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni;
c) l’obbligo di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadroindicare negli strumenti di pagamento sopra citati il CIG (codice identificativo della gara) e, nei casi previsti dalla legge, il CUP (codice unico di progetto);
17.2. L’esecutore Il Fornitore, in qualità di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso subappaltatore di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione AL in operazioni finanziarie relative relazione ad una commessa pubblica, nonchée AL, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale se hanno notizia dell’inadempimento delle persone delegate ad operare su proprie controparti degli obblighi di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi tracciabilità dei flussi finanziari di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artcui al suddetto art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art136, si impegnano a darne immediata comunicazione all’ente coinvolto ed alla prefettura competente.
17.3. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187Il Fornitore, convertito in qualità di subappaltatore di AL in relazione ad una commessa pubblica, si impegna ad inserire nei contratti con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217i propri subcontraenti, nell’ambito delle commesse pubbliche, la clausola di cui al comma 1 ed a trasmettere copia di tali contratti all’ente coinvolto.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto Agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla F.I.S.I gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari e/o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se non in via esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il ed al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedonocui al presente contratto dovranno avvenire, altresìsalve le deroghe previste dalla normativa sopra citata, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati alla F.I.S.I. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.
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Samples: Insurance Agreement, Convenzione Assicurativa Multirischi, Insurance Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo Legge 136/2010 l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di appalto, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’Appaltatore si impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla Stazione Appaltante, entro sette 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoL’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a comunicare ogni modifica relativa pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione Appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o fini della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni verifica di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artal comma 9 dell’art. 7 3 della Legge 136/2010. L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del D. L. 12 novembre 2010 n.187contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Manutenzione Degli Immobili, Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 –bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo degli strumenti idonei Fornitore si impegna a consentire la piena rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del previste nel presente accordo quadroContratto, si conviene che, in ogni caso, Xx.Xx.Xx. L’esecutore in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nel caso risolveranno di conti correnti già esistentidiritto, dalla loro prima utilizzazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, cui le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, i contratti applicativi che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 371, comma 83 del D.P.R. n. 445/2000 – il Contratto d si intenderà risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 fermo restando il diritto al risarcimento del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217danno.
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Samples: Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottem- peranza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.
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Samples: All Risk Property Insurance Policy, Polizza RCT/O, Polizza Kasko
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il contraente assume l’obbligo di assicurare la adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro 136. A tal fine, per le mafiemovimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 utilizzerà il conto corrente identificato dal codice IBAN sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217presente atto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 7, della citata L. Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei contraente individua i Sig.ri: , nato a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga il C.F. , nato a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle C.F. quali persone delegate ad operare su di essisul sopra indicato conto. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora Nel caso in cui le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche degli istituti bancari o della società Poste Italiane S.P.A.delle poste, ovvero i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro movimenti finanziari relativi al presente Contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si intendono risolti di dirittorisolve automaticamente, secondo quanto previsto disposto dall’art. 3, comma 8, della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art136/2010. 7 del D. L. n.187/2010In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente il Contratto di subappalto, laddove previsto, restano ferme le disposizioni è viziato da nullità assoluta; in caso di cui violazione degli obblighi ivi contenuti, detto Contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla L. 13 agosto 2010 Stazione Appaltante e all’Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010.
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Samples: Determina a Contrarre, Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza all‟osservanza del disposto di cui all’artall‟art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’artdall‟art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’artdell‟art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore L‟esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo l‟accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdall‟art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’artdall‟art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artdall‟art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizi Di Accoglienza, Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo dell’accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga per ciascun contratto applicativo, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica, per ciascun contratto applicativo, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Servizi Di Accoglienza, Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Servizi Di Accoglienza, Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 –bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo degli strumenti idonei Fornitore si impegna a consentire la piena rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del previste nel presente accordo quadroContratto, si conviene che, in ogni caso, Soresa in ottemperanza a quanto disposto dall’art. L’esecutore 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nel caso risolveranno di conti correnti già esistentidiritto, dalla loro prima utilizzazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, cui le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, i contratti applicativi che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 371, comma 83 del D.P.R. n. 445/2000 – il Contratto d si intenderà risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 fermo restando il diritto al risarcimento del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217danno.
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Samples: Specific Contract for the Supply of Pharmaceuticals and Blood Derivatives, Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiedel 13/08/10, l’aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Quarrata, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’artogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 –bis 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l’aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oatto, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.del suddetto conto corrente dedicato, i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il presente contratto si intendono risolti risolverà di diritto, secondo quanto previsto dall’artai sensi dell'art. 3, 3 comma 8, 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217L.136/10.
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Samples: Fornitura Di Beni Di Natura Idro Termo Sanitaria, Fornitura Di Beni Idro Termo Sanitari, Invito a Procedura Negoziata
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Servizio Di Accoglienza Integrata, Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariIn conformità a quanto previsto dall’Art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicommi 8 e 9, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 Legge n. 136 recante: del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187il Contraente/Assicurato, convertito la Società assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’artparticolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di risoluzione dei contratti applicativi diritto ex Art. 1456 C.C. e conseguentemente del presente accordo quadros.s. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, tutti i casi in cui le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di banche Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi S.p.A. e conseguentemente l’accordo quadro comunque si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artal paragrafo precedente. 7 Il Contraente/Assicurato, la Società, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente/Assicurato e/o la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Governo territorialmente competente.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il contraente assume l’obbligo di assicurare la adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro 136. A tal fine, per le mafiemovimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 utilizzerà il conto corrente identificato dal codice IBAN sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217presente atto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 7, della citata L. Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei contraente individua quali persone delegate ad operare sul sopra indicato conto le seguenti persone: , nato a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa il C.F. , nato a il C.F. È fatto obbligo di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga provvedere a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le ogni modifica relativa alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essisul suddetto conto corrente dedicato. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora Nel caso in cui le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche degli istituti bancari o della società Poste Italiane S.P.A.delle poste, ovvero i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro movimenti finanziari relativi al presente Contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si intendono risolti di dirittorisolve automaticamente, secondo quanto previsto disposto dall’art. 3, comma 8, della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art136/2010. 7 del D. L. n.187/2010In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente il Contratto di subappalto, laddove previsto, restano ferme le disposizioni è viziato da nullità assoluta; in caso di cui violazione degli obblighi ivi contenuti, detto Contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla L. 13 agosto 2010 Stazione Appaltante e all’Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010.
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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Con la stipula dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti attuativi con ciascuna Azienda Sanitaria, il Fornitore assume gli obblighi in materia di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato d’oneri, finalizzata nell’allegato al capitolato tecnico e nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, l’A.R.I.C., in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminaliquanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l’Accordo Quadro nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, l’ A.R.I.C. verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. Il Fornitore, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione ad A.R.I.C. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell’Aquila. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, nonché delega al Governo in materia verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 risoluzione di diritto del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Il Fornitore, in caso di risoluzione cessione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo crediti, si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oil CIG al cessionario, nel caso affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad una commessa pubblica, nonché, nello utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217comunicato.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice e ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente con- tratto (cd filiera) sono impegnate a osservare gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appal- tante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, unitamente al- le generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essicui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Po- ste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Sta- zione appaltante. Gli stessi soggetti provvedonoIl mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessisensi dell’art. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217c. 8 del- la Legge.
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Samples: Polizza Infortuni, Assicurazione Patrimoniale
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza all9osservanza del disposto di cui all’artall9art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “<Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”antimafia=, così come sostituito dall’artdall9art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’artdell9art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore L9esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo l9accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdall9art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’artdall9art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artdall9art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Contratto Di Accordo Quadro, Contratto Di Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche.
2. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato dall’Appaltatore ai sensi dall’art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 1, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto della legge (L.) 13 agosto 2010, n. 136.
3. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento dei Subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L. n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217provincia ove ha sede la Committente.
4. Ai sensi dell’art. 3, 3 comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010la Committente verifica che nei contratti sottoscritti con gli eventuali Subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai Servizi di cui al presente contratto sia inserita, convertito a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art136/2010.
5. 7 del D. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Committente, dall’Appaltatore, dai Subappaltatori e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 L. 12 novembre 2010 n.187136/2010, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
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Samples: Contract for Asset Management Services, Contratto Di Appalto Di Servizi Di Gestione (Asset Management)
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza all9osservanza del disposto di cui all’artall9art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “<Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”antimafia=, così come sostituito dall’artdall9art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’artdell9art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti del presente contratto applicativi e conseguentemente dell9accordo quadro. L9esecutore del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo l9accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdall9art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’artdall9art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artdall9art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Contratto Applicativo Per Il Servizio Di Sportello Unico Accoglienza Migranti, Contratto Applicativo
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti il contratto s’intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Servizio Di Supporto, Contract for Project Assignment
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a al Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute - Direzione Accoglienza e Inclusione U.O. Sistemi di Accoglienza gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Service Agreement, Servizio Di Sportello Unico Per L’accoglienza Migranti
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 2171. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 –bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo Fornitore, aggiudicatario del singolo Appalto specifico, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti Specifici nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o sensi della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 e s.m.i., del D. L. Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187n. 187 nonché delle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
3. In ogni caso, si conviene che SUAM, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al AI fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariaccedere ai pagamenti relativi al presente appalto l’appaltatore dovrà impegnarsi ad indicare un conto corrente dedicato, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalianche non in via esclusiva, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artalle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’artlegge 13/8/2010 n.136. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a L'appaltatore dovrà comunicare a Roma Capitale questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dedicati, di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione oaccensione, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nonché nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoAi fini della tracciabilità dei flussi finanziari, altresìl'appaltatore medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessiin particolare quelli di cui all'articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010. Qualora Nel caso in cui le relative transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.S.p.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto conseguente al presente appalto si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, intenderà risolto ai sensi del comma 8, art. 3 della L. legge 13/8/2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 2171. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 –bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Consip S.p.A., senza bisogno di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente accordo quadroAccordo Quadro, ai sensi dell’art. L’esecutore 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di ciascun contratto applicativo si obbliga reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. ll Fornitore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., detto/i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.conto/i.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interes- sata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro e s.m.i. . I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identifi- cativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie re- lative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le mafiemovimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, nonché delega al Governo in materia relativamente a cia- scuna transazione, il Codice Identificativo di normativa antimafia”Gara (CIG) o, così come sostituito qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comu- nicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 7 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risolu- zione del D. L. 12 novembre 2010 n. 187contratto, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217ai sensi dell’art. Ai sensi 1456 cc e dell’art. 3, comma 9 –bis c. 8 della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.
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Samples: Polizza Infortuni
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminaliai sensi dell’art. 3, il contraente si obbliga all’osservanza Legge 136 del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie2010, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 7, della citata L. n. 136/2010legge, la Società dichiara che il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo conto dedicato è il seguente: NON COMPILARE I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: nome NON COMPILARE cognome NON COMPILARE codice fiscale NON COMPILARE La Società si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all’Agenzia, entro sette giorni dalla loro accensione o7 giorni, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoLa Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subconcessionari un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artverifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 89, Legge 136/10. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni provincia di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subconcessionario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. all’articolo 3 della L. 13 agosto legge 13-08-2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee successive modifiche.
2. Ai fini dei suddetti obblighi, nonché delega al Governo in materia il presente contratto è identificato con il codice identificativo di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 gara derivato (CIG) n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
3. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23- 06-2014 n.89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.
4. Ai sensi della normativa sopracitata:
a) la Stazione Appaltante non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, comma 9 –bis nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.
b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara CIG derivato.
c) la stazione appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG derivato.
5. Al fine della citata L. n. 136/2010, trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il mancato utilizzo Codice Univoco dell’ufficio destinatario della fattura è: BQ4EDG.
6. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di qualsiasi variazione degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale o delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai essi trasmettendo i dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni previsti dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217legge.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 8, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro e s.m.i., l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le mafieulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni Generali, nonché delega al Governo nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in materia di normativa antimafia”ogni caso, così come sostituito l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis bis, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i., il mancato utilizzo senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata A/R o mediante Posta Elettronica Certificata, i singoli contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadroassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. L’esecutore 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata A/R o mediante Posta Elettronica Certificata, nell’ipotesi di ciascun contratto applicativo si obbliga reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. L’Impresa è tenuta a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. L’Impresa, nella sua qualità di essi. Gli stessi soggetti provvedonoappaltatore, altresìsi obbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187e s.m.i., convertito ad inserire nei contratti sottoscritti con modificazioni i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con L. 17 dicembre la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 217136 e s.m.i..
6. L’Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l’Amministrazione.
7. L’Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Impresa medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
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Samples: Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010legge 136/10, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione Progettista dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrosoggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a Il Progettista dovrà comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione o7 (sette) giorni, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoIl Progettista dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a comunicare ogni modifica relativa pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. Il Progettista dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Siena della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Progettista dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o fini della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni verifica di cui alla L. 13 agosto 2010 all’art. 3 co. 9 della legge n. 136 così come modificato dall’art136/10. 7 L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la 1. L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. alla legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee ss.mm.ii., nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire pena la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente nullità del presente accordo quadroAccordo quadro e degli ordinativi di fornitura.
2. L’esecutore di ciascun contratto applicativo L’Appaltatore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso terminealla CUC il conto corrente dedicato, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonosul predetto conto corrente, altresì, a comunicare nonché ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, nei termini di cui all’articolo 3, comma 7 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
3. Qualora le transazioni relative transazioni agli ordinativi di fornitura siano eseguite senza avvalersi del bonifico ovvero di banche o della società Poste Italiane S.P.A.altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono gli ordinativi di fornitura stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. dall’articolo 3, comma 89 bis, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’arte ss.mm.ii.
4. 7 L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, qualora autorizzati, o i subcontraenti, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla CUC copia dei citati contratti.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla CUC e alla Prefettura-Ufficio territoriale del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010Governo della provincia di Trieste.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010 e ss.mm.ii.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Manutenzione E Riparazione
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –– bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun contratto applicativo La Società affidataria si obbliga a comunicare a Roma Capitale al Municipio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Contratto Di Affidamento Per Servizi
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminaliai sensi dell’art. 3, il contraente si obbliga all’osservanza Legge 136 del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie2010, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 7, della citata L. n. 136/2010legge, la Società dichiara che il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadroconto dedicato è il seguente: NON COMPILARE. L’esecutore di ciascun contratto applicativo I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: nome NON COMPILARE cognome NON COMPILARE codice fiscale NON COMPILARE La Società si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all’Agenzia, entro sette giorni dalla loro accensione o7 (sette) giorni, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoLa Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artverifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 89, Legge 136/10. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni provincia di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la 1. Il Fornitore si assume tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della alla L. 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro e s.m..
2. Qualora le mafie, nonché delega transazioni relative al Governo in materia presente Accordo di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 finanziamento siano eseguite senza avvalersi del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa tracciabilità, il presente Accordo di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo finanziamento si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 89 bis, della L. n.136/2010 e s.m..
3. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
4. Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa.
5. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. L’Amministrazione potrà verificare, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’arte s.m.i. 7 del D. L. n.187/2010che nei contratti di subappalto sia stata inserita la suddetta clausola, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010richiedendo copia dell'Accordo di finanziamento tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217e s.m.
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Samples: Financing Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. A pena di assicurare la nullità assoluta del contratto, l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’artalla Legge n.136 del 13/8/2010 e s.m.i.
2. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafieI pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale presso la Banca Intesa San Paolo - filiale di Senigallia sita in Piazza del Duca, nonché delega al Governo in materia tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di normativa antimafia”, così come sostituito dall’artincasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni operazioni, costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto.
4. L’esecutore di ciascun contratto applicativo L’appaltatore con nota prot. 38573/2022 che si obbliga a comunicare a Roma Capitale allega al presente atto sotto la lettera “A” quale parte integrante, ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i e le generalità della/e il codice fiscale delle persone delegate persona/e delegata/e ad operare su di essisul/i conto/i stesso/i, ai sensi del comma 7 dell’art. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, 3 della Legge 136 del 13/8/2010. L’appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessitrasmessi con la sopracitata comunicazione.
5. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di banche o tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217provincia ove ha sede la stazione appaltante.
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Samples: Contratto d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di Il RTI, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminaliai sensi dell’art. 3, il contraente si obbliga all’osservanza Legge 136 del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie2010, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 7, della citata L. n. 136/2010Xxxxx, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire RTI dichiara che i conti dedicati sono di seguito riportati. Per la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo KSM S.p.A.: OMISSIS – IBAN: OMISSIS Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è: OMISSIS Per la Sicurtransport S.p.A.: OMISSIS IBAN: OMISSIS I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: OMISSIS Il RTI si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all’Agenzia, entro sette giorni dalla loro accensione o7 giorni, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoIl RTI si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. Il RTI si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artverifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 89, Legge 136/10. Il RTI si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni provincia di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Contratto Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminaliai sensi dell’art. 3, il contraente si obbliga all’osservanza Legge 136 del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie2010, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 7, della citata L. n. 136/2010legge, la Società dichiara che il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo conto dedicato è il seguente: NON COMPILARE _ I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: nome NON COMPILARE cognome NON COMPILARE codice fiscale_ __ NON COMPILARE La Società si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all’Agenzia, entro sette giorni dalla loro accensione o7 giorni, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoLa Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artverifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 89, Legge 136/10. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni provincia di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Sostitutivo Di Mensa Mediante Buoni Pasto
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il contraente assume l’obbligo di assicurare la adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari espressamente indicati nella Legge n. 136/2010. A tal fine, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminaliper le movimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto, utilizzerà il contraente si obbliga all’osservanza conto corrente identificato dal codice IBAN sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217presente atto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 7, della citata L. Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei contraente individua i Sig.ri: , nato a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga il C.F. , nato a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle C.F. quali persone delegate ad operare su di essisul sopra indicato conto. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora Nel caso in cui le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche degli istituti bancari o della società Poste Italiane S.P.A.delle poste, ovvero i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro movimenti finanziari relativi al presente Contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si intendono risolti di dirittorisolve automaticamente, secondo quanto previsto disposto dall’art. 3, comma 8, della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art136/2010. 7 del D. L. n.187/2010In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente il Contratto di subappalto, laddove previsto, restano ferme le disposizioni è viziato da nullità assoluta; in caso di cui violazione degli obblighi ivi contenuti, detto Contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla L. 13 agosto 2010 Stazione Appaltante e all’Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010.
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Samples: Contratto Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società’ di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.
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Samples: Polizza RCT/Rco
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie alle movimentazioni fi- nanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativa- mente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.
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Samples: Insurance Policy
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche.
2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato dall’Appaltatore ai sensi dall’art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 1, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto della legge (L.) 13 agosto 2010, n. 136.
3. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento dei Subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L. n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217provincia ove ha sede la Committente.
4. Ai sensi dell’art. 3, 3 comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010la Committente verifica che nei contratti sottoscritti con gli eventuali Subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai Servizi di cui al presente contratto sia inserita, convertito a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art136/2010.
5. 7 del D. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Committente, dall’Appaltatore, dai Subappaltatori e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 L. 12 novembre 2010 n.187136/2010, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizi
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 2171. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 –bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Xxxxxx S.p.A., senza bisogno di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente accordo quadroAccordo Quadro, ai sensi dell’art. L’esecutore 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di ciascun contratto applicativo si obbliga reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di essi. Gli stessi soggetti provvedonoappaltatore, altresìsi obbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010136, convertito ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoi subappaltatori o i subcontraenti, restano ferme le disposizioni a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’arte s.m.i. 7 è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. L. 12 novembre 2010 n.187Lgs. n. 50/2016, convertito anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con modificazioni la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.>
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con L. 17 dicembre i soggetti da questi derivanti l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 217136.
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Samples: Adesione Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariLa CNPADC, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la CNPADC in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nonché dell’art. 1360 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente accordo quadroContratto. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del conto corrente dedicato nonché le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217detto conto.
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Samples: Professional Services
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il Professionista affidatario del servizio di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente consulenza legale si obbliga all’osservanza del disposto impegna ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della L. alla Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), così come sostituito dall’art. 7 del D. L. modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187n.187. A tale proposito, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai ai sensi dell’art. 33 della Legge stessa, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il mancato utilizzo degli quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente di diritto del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore Ai sensi dell’art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di ciascun contratto applicativo si obbliga a cui al co.1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare a Roma Capitale alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, o nel caso di conti correnti già esistenti, esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonodovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Consultancy Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il Revisore assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee s.m.i., nonché delega al Governo in materia nei rapporti con il Beneficiario, a pena di normativa antimafia”, così come sostituito dall’artnullità assoluta del contratto. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217La predetta Legge 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’arttrova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo Il Revisore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Il Revisore è tenuto a comunicare a Roma Capitale dichiarare al Beneficiario gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, sarà rilasciata dal Revisore entro sette 7 (sette) giorni dalla loro accensione dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare ogni modifica relativa eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Qualora Ferme restando le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi ulteriori ipotesi di banche risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della società Poste Italiane S.P.A.tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Beneficiario il relativo codice identificativo gara (CIG).
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Samples: Servizio Di Revisore Contabile
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza all‟osservanza del disposto di cui all’artall‟art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’artdall‟art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’artdell‟art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun contratto applicativo L‟esecutore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artdall‟art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’artdall‟art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artdall‟art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Contratto Di Servizio
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun L’Affidatario del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Gestione Di Un Centro Diurno Alzheimer
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di L’Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artai sensi dell’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie136, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 7, della citata L. Xxxxx, l’Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente: IBAN: intestato a . I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo presente Accordo potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli strumenti idonei a consentire la piena obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto previsti dall’art. 3, comma 8Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217la Committente provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
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Samples: Contract for the Assignment of Services for Recruitment Procedures
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Codesta società assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. alla legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”. Pertanto, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a codesta società deve comunicare a Roma Capitale all’ANVUR gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione oovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaalla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessiAi sensi del predetto art. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o 3 della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. legge n. 136/2010 come sostituito dall’arte s.m.i., l’ANVUR provvederà ad accreditare l’importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r all’ANVUR. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’ANVUR per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010 e s.m.i.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Le Parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie136/2010. I pagamenti saranno effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario e/o postale, nonché delega al Governo in materia ovvero con altri strumenti di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni, sul conto corrente dedicato ovvero sui conti correnti dedicati già oggetto di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente comunicazione da parte del Fornitore ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, con salvezza del Committente da ogni responsabilità conseguente. Il bonifico, ovvero gli altri strumenti di pagamento di cui sopra, riporteranno il CIG indicato nell’intestazione del presente accordo quadrodocumento e attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’esecutore Il Fornitore assume, pertanto, espressamente tutti gli obblighi di ciascun contratto applicativo si obbliga tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti a proprio carico dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e dalle disposizioni interpretative, attuative e modificative di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito dalla L. n. 217/2010. In particolare, il Fornitore: - è tenuto a indicare, in ogni fattura emessa, il suddetto CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; - a comunicare a Roma Capitale ATP Esercizio S.r.l. (cfr. il Committente) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, L. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaaccensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoIl mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, altresìovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi costituisce causa di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 risoluzione del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217presente Contratto.
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Samples: Full Service Maintenance Contract
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società Assicuratrice, la Società di assicurare la Brokeraggio, nonché ogni altra quualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i. I soggetti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo precedente sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicare lative al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il ed al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o della società postale [Poste Italiane S.P.A.S.p.A.] e riportate, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice iI Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.
SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS
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Samples: Insurance Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Ditta esecutrice del servizio si assume, a pena di assicurare la nullità del contratto di appalto, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artfinanziari ai sensi dell’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia e s.m.i. e si impegna ad applicare la tracciabilità anche ad eventuali contratti di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217subappalto/subcontratto. Ai sensi dell’art. 3fini della regolarità dei pagamenti, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a Ditta deve comunicare a Roma Capitale alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del conto corrente dedicato alle operazioni finanziarie relative all’appalto. La comunicazione relativa al conto corrente dedicato deve essere effettuata entro sette giorni dalla loro accensione dall’accensione o, nel caso di conti correnti corrente già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello . Nello stesso termine, termine devono essere comunicati alla Stazione Appaltante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essisul conto corrente dedicato. Gli stessi soggetti provvedonoProvvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora La Ditta deve completare le fatture fiscali elettroniche relative al presente affidamento, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., con il codice identificativo di gara (CIG) e con l’indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento di servizi. Ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 costituisce causa di risoluzione del presente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di banche incasso o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun L’affidatario del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 –bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo degli strumenti idonei Fornitore si impegna a consentire la piena rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del previste nel presente accordo quadroContratto, si conviene che, in ogni caso, Soresa, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. L’esecutore 3, comma 8, 2° periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nel caso risolverà di conti correnti già esistentidiritto, dalla loro prima utilizzazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, cui le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, i contratti applicativi che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 371, comma 83 del D.P.R. n. 445/2000 – il Contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 fermo restando il diritto al risarcimento del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217danno.
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Samples: Specific Contract for the Dynamic Acquisition System for the Supply of Drugs and Blood Derivatives
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 –bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo degli strumenti idonei Fornitore si impegna a consentire la piena rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del previste nel presente accordo quadroContratto di, si conviene che, in ogni caso, Soresa in ottemperanza a quanto disposto dall’art. L’esecutore 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nel caso risolveranno di conti correnti già esistentidiritto, dalla loro prima utilizzazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, cui le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, i contratti applicativi che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 371, comma 83 del D.P.R. n. 445/2000 – il Contratto d si intenderà risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 fermo restando il diritto al risarcimento del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217danno.
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Samples: Sistema Dinamico Di Acquisizione Per La Fornitura Di Farmaci E/O Emoderivati
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il concessionario assume tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, finalizzata n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a prevenire infiltrazioni criminalicomunicare all’ente, il contraente nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga all’osservanza a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del disposto di cui all’art. bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della L. legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafies.m.i., nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito purché siano effettuati con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa per l’intero importo dovuto. Il concessionario s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore Poggibonsi — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessitracciabilità finanziaria. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. legge n. 136/2010 come sostituito dall’arts.m.i. 7 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del D. L. n.187/2010comma 8 del medesimo articolo 3. L’amministrazione comunale verifica, convertito in occasione di ogni pagamento al concessionario e con modificazioni dalla L. n. 217/2010interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di cui lotta alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217delinquenza mafiosa.
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Samples: Capitolato Speciale Per Concessione in Uso Di Aree Di Proprietà Comunale
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.. Ai fini degli obblighi sulla tracciabilità indica il codice IBAN del conto corrente dedicato Ed i nominativi e i Codici Fiscali delle persone autorizzate ad operare sullo stesso: • •
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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 –bis 8, della citata L. legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il mancato utilizzo presente contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o via PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o sensi della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art136. 7 L’Appaltatore, il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
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Samples: Contratto Applicativo
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale al Dipartimento Politiche Sociali gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Contract
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata fornendo a prevenire infiltrazioni criminaliquesto Istituto i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti. Pertanto, il contraente si obbliga all’osservanza entro 7 giorni dalla sottoscrizione del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiecontratto, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale l’aggiudicatario comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione odedicati, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli Inoltre, l’Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessiassumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdiritto ex art. 3, comma 8numero 8), della L. capoverso 9-bis Legge n. 136/2010 136/2010, come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. in Legge n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoInps verifica, restano ferme le disposizioni in occasione di cui ogni pagamento fatto a favore dell’Aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo dell’accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale al Municipio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonchè ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativa- mente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.
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Samples: Insurance Policy
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la L’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee successive modifiche, nonché delega pena la nullità assoluta del contratto. Il conto corrente di cui al Governo comma 7 dell’articolo 15 è dedicato, anche in materia via non esclusiva, alle commesse pubbliche di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis cui all’articolo 3 della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi legge 136/2010 e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo s. m. i. L’appaltatore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonosul predetto conto corrente, altresì, a comunicare nonché ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi. , nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, legge 136/2010 e s. m. i.. Qualora le relative la transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di banche o della società Poste Italiane S.P.A.altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti il presente Capitolato è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. dall’articolo 3, comma 89 bis, della L. n. legge 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010e s. m. i.. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, convertito a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.legge 136/2010 e s.
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Samples: Contract for School Meal Services
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Con riferimento al presente contratto, il Prestatore assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. alla legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’arte s.m.i.
2. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale Il Prestatore ha comunicato all’Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
3. Ove il Prestatore modifichi gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sarà tenuto a darne comunicazione all’AgID, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti ovvero se già esistenti, dalla loro accesi entro sette giorni dall’invio della prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchéfattura; inoltre, nello stesso termine, deve comunicare le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessiriscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r all’Agenzia. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi In difetto delle indicazioni di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010 e s.m.i.
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Samples: Appalto Specifico Per La Fornitura Dei Servizi Di Pulizia E Igiene Ambientale
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società Assicuratrice, la Società di assicurare la Brokeraggio Assicurativo, nonché ogni altra impresa interessata al presente contratto (filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. n° 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste della normativa sopracitata – tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.Spa) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG), o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione Appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dell’art. 3 della citata legge n° 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8c. 8 della Legge. IL CONTRAENTE LA SOCIETA’ Le parti, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’artai sensi degli artt. 7 1341 e 1342 C.C. dichiarano di approvare specificamente i seguenti articoli del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.Capitolato Speciale:
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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonchè ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie alle movimentazioni fi- nanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamen- te a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Proget- to (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.
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Samples: Insurance Policy
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata l’Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti dei contratti stipulati con l’Azienda sarà indicato mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione. L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a prevenire infiltrazioni criminalidare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Grosseto della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il contraente si obbliga all’osservanza codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente accordo quadro nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese. Art. 7 Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi Al presente accordo è allegato (doc. b) il documento unico di valutazione rischi interferenze (DUVRI), ai sensi dell’art. 26 del disposto D.lgs 81 del 2008. Al presente accordo è altresì allegato (doc. c) il documento di valutazione dei rischi (DVR) predisposto dall’Impresa dell’art. 26 del D.lgs 81 del 2008. Art. 8 Divieto di interruzione o sospensione del servizio. In nessun caso l’Impresa potrà interrompere o sospendere l’espletamento del servizio, con espressa rinuncia all’eccezione di inadempimento di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie1460 c.c., nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, anche nel caso di conti correnti già esistentisciopero, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su trattandosi di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa servizio pubblico essenziale ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o sensi della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 legge 146 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 2171990.
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Samples: Servizi Socio Assistenziali
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente Contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun contratto applicativo Il Contraente si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Contratto Di Servizio
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. L’appaltatore si assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. legge 13 agosto 2010, n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla L. n. 217/2010loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche.
2. Per tutto quanto non espressamente previstoL’omessa, restano ferme le disposizioni di cui alla L. tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con e successive modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217e integrazioni.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Lotto X, Con la stipulazione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti si assumono gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziaria di cui all’art. 3 della L. legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: e s.m.i. Si allega al presente atto sotto la lettera “ ” la dichiarazione rilasciata dalla Soc. in data , indicante il conto corrente “Piano straordinario contro le mafiededicato” intestato all’Appaltatore medesimo. Preliminarmente all’emissione dei certificati di pagamento dovrà essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva nei confronti dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori da parte dell’Amministrazione. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi della L. 136/10 eventuali variazioni del conto dedicato. A.I.Po procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai ai sensi dell’art. 31456 del codice civile, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione dell’Accordo fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrooperazioni. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oL’Appaltatore, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità il subappaltatore e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 sopra, deve procedere all’immediata risoluzione del D. L. 12 novembre 2010 n.187rapporto contrattuale, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente di _.
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Samples: Contratto Di Manutenzione Ordinaria
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun contratto applicativo L’Organismo affidatario si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni disposizoni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.. Ai fini degli obblighi sulla tracciabilità indica il codice IBAN del conto corrente dedicato ed i nominativi e i codici fiscali delle persone autorizzate ad operare sullo stesso:
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice e ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente con- tratto (cd filiera) sono impegnate a osservare gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appal- tante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, unitamente al- le generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essicui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Po- ste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Sta- zione appaltante. Gli stessi soggetti provvedonoIl mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 co- stituisce causa di risoluzione del contratto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessisensi dell’art. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni Accidentali Ai Veicoli
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art.
2. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale A tal fine l’Appaltatore comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essiesso/i. La Società dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, La Società è tenuto a comunicare ogni modifica relativa variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l’IGEA, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto - ai dati trasmessisensi dell’art. Qualora 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., o a mezzo PEC - nell’ipotesi in cui le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della società Poste Italiane S.P.A.citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga, i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’arta mente dell’art. 3, comma co. 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010l. 136/2010, convertito ad inserire nei contratti sottoscritti con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoi subappaltatori o i subcontraenti, restano ferme le disposizioni a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.citata legge..
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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalin. 136 e s.m.i., il contraente si obbliga all’osservanza pena la nullità assoluta del disposto presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadroseguente IBAN IT 35 D 05034 03265 000000097200.
3. L’esecutore di ciascun contratto applicativo Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, al Committente le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonosul predetto conto corrente, altresì, a comunicare nonché ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative transazioni al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di banche o della società Poste Italiane S.P.A.altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 89 bis, della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’arte s.m.i.
5. 7 Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010Governo della provincia di Roma.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 all’art. 3, della Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010 e s.m.i.
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Samples: Contract for the Upgrade of Data Center Storage and Related Specialist Support Services
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. Legge. Polizza n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.400260064 Contraente: UNIVERSITÀ STUDI MILANO-BICOCCA
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Samples: Insurance Contract
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a al Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Accoglienza e Inclusione U.O. Contrasto Esclusione Sociale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010Legge 136/10, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione Progettista dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrosoggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a Il Progettista dovrà comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione o7 (sette) giorni, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoIl Progettista dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessipena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi Il Progettista dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8Catanzaro, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’artnotizia dell’inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 7 del D. L. n.187/2010Il Progettista dovrà, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoinoltre, restano ferme le disposizioni trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui alla L. 13 agosto 2010 all’art. 3 co. 9 della legge n. 136 così come modificato dall’art136/10. 7 L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del D. L. 12 novembre 2010 n.187contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per il Progettista nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al Progettista mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Progettazione E Direzione Lavori
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Societa’ assicuratrice, la Societa’ di assicurare la tracciabilità brokeraggio assicurativo, nonche’ ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità unitamente alle generalita’ e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.
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Samples: Insurance Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art1. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 2173
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro sette 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essisugli stessi.
3. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto Come previsto dall’art. 3, comma 8, 9 bis della L. n. 136/2010 come sostituito e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del D. L. n.187/2010presente articolo. A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.tramite un proprio
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Samples: Contract for the Procurement of Design Services and Safety Coordination
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminaliai sensi dell’art. 3, il contraente si obbliga all’osservanza Legge 136 del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie2010, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 7, della citata L. n. 136/2010legge, la Società dichiara che il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo conto dedicato è il seguente: NON COMPILARE _ I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: nome NON COMPILARE cognome NON COMPILARE codice fiscale __ NON COMPILARE La Società si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all’Agenzia, entro sette giorni dalla loro accensione o7 giorni, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoLa Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artverifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 89, Legge 136/10. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni provincia di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Della Fornitura Di Toner Per Stampanti
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti del presente contratto applicativi e conseguentemente del presente accordo dell’accordo quadro. L’esecutore di ciascun del presente contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Mediazione Interculturale
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’artall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 Legge n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie136/2010 e successive modifiche. In particolare, nonché delega si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dall’accensione del/i conto/i dedicato/i al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaconnesse al contratto, nonchégli estremi del/i conto/i, nello stesso termine, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoalle operazioni sullo/gli stesso/i. L’Impresa aggiudicataria si impegna, altresìinoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessivicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa. Qualora Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le relative transazioni siano sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; il contratto è inoltre risolto allorché l’appaltatore, i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti il subappaltare o il subcontraente ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di diritto, secondo quanto previsto dall’arttracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3, comma 8, . In tale caso l'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni Provincia in cui ha sede l’impresa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217tracciabilità finanziaria.
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Samples: Bando Di Gara
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente L’Appaltatore si obbliga all’osservanza del disposto impegna ad assumere gli obblighi di cui all’artxxxx xxxxx 13 xxxxxx 2010 n. 136. A tal proposito, ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: xxxxx X. 136/2010 e del Decreto Xxxxx 187 del 12/11/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo Misure urgenti in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito bonifico bancario o postale ovvero con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente comunicare ai Soggetti del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale Gruppo gli estremi identificativi dei conti correnti xxxxx xxxxxxxx dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già xx xxxxx xxxxxxxx xxx esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, . Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi Il contraente assume l’obbligo di banche tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti propria controparte agli obblighi di diritto, secondo quanto previsto dall’arttracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 8, della L. n. c. 8 xxxxx X. 136/2010 come sostituito dall’artne dà immediata comunicazione ai Soggetti del Gruppo e alla Prefettura di Terni. 7 La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 xxxxx X. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217presente contratto.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine L’Appaltatore assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 Legge 13/08/2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee ss. mm. e ii., nonché delega al Governo in materia e comunica all’Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di normativa antimafia”, così come sostituito dall’artlegge. 7 del D. L. 12 novembre 2010 La Legge n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’arttrova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo Il Contraente si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente capitolato, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Il Contraente è tenuto a comunicare a Roma Capitale dichiarare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i -anche in via non esclusiva- alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone “delegate” ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale dell’Appaltatore entro sette giorni dalla loro accensione 7 (sette) decorrenti dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essiall’affidamento. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare ogni modifica relativa eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse. Qualora Ferme restando le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi ulteriori ipotesi di banche risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217risoluzione.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine L’appaltatore assume tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, finalizzata n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a prevenire infiltrazioni criminalicomunicare all’ente, il contraente nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga all’osservanza a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del disposto di cui all’art. bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della L. legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafies.m.i., nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito purché siano effettuati con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa per l’intero importo dovuto. L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessitracciabilità finanziaria. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. legge n. 136/2010 come sostituito dall’arts.m.i. 7 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del D. L. n.187/2010comma 8 del medesimo articolo 3. Il Politecnico verifica, convertito in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con modificazioni dalla L. n. 217/2010interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di cui lotta alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217delinquenza mafiosa.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariAi sensi e per gli effetti dell’articolo 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 8, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. Fatte salve le mafieulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, nonché delega al Governo San Donnino Multiservizi srl - in materia di normativa antimafia”, così come sostituito ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –9-bis della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi operazioni, ai sensi e conseguentemente del presente accordo quadroper gli effetti della Legge n. 136/2010. L’esecutore di ciascun contratto applicativo Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 89 della Legge n. 136/2010, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del D. L. n.187/2010presente Contratto, convertito a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. medesima Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136.
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Samples: Contratto Di Noleggio
Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariAi sensi e per gli effetti dell’art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 8, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro e s.m.i., il fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Si conviene che, in ogni caso, le mafieUnità Ordinanti, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis bis, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i., il mancato utilizzo senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore via PEC o altri sistemi analoghi, i singoli contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010. In ogni caso, si conviene che il Consorzio CIPE, senza bisogno di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadroassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. L’esecutore 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con PEC o altri sistemi analoghi, nell’ipotesi di ciascun contratto applicativo si obbliga reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. Il fornitore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il fornitore, in caso di essi. Gli stessi soggetti provvedonocessione dei crediti, altresì, si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessiil/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore mediante bonifico bancario o della società Poste Italiane S.P.A., postale sul/i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto